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Datalogic

AGM Information Mar 31, 2017

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DATALOGIC S.P.A.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE

STATUTARIE

Consiglio di Amministrazione

9 marzo 2017

www.datalogic.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 72, dell'art. 84-ter e dell'Allegato 3A – schema 3 - del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), trasmessa alla Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del medesimo Regolamento Emittenti.

***

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 4 maggio 2017 in unica convocazione, per deliberare in sede straordinaria in merito alle seguenti proposte di modifica allo statuto sociale (di seguito lo "Statuto Sociale") di Datalogic S.p.A. (di seguito la "Società"), poste al primo punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile:

n. 1 Proposta di modifica del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

La suindicata proposta di modifica viene di seguito illustrata e motivata.

***

I. Proposta di modifica dell'art. 6 e 9 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Premessa

Il Consiglio intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche allo Statuto Sociale di seguito illustrate, che intendono dare attuazione all'istituto della "maggiorazione del voto" degli azionisti di lungo termine della Società, ai sensi dell'art. 127 quinquies del TUF introdotto dall'art. 20, comma 1 bis, del D.L. n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014 (il "Decreto Competitività").

L'istituto introdotto dal legislatore italiano con il Decreto Competitività e recepito dal TUF consente alle società quotate di deviare dal principio "un'azione – un voto" (one share-one vote) attribuendo agli azionisti di lungo corso fino a due voti per ciascuna azione posseduta.

Tale modifica ha l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio – lungo termine degli investitori (long term commitment) e così la stabilità dell'azionariato di emittenti azioni quotate.

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio – lungo periodo avviene riconoscendo un voto maggiorato all'azionista che abbia mantenuto per un determinato periodo di tempo minimo il possesso delle azioni della società.

Misura della maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-quinquies del TUF lascia alla Società la facoltà di determinare (i) l'entità della maggiorazione dei diritti di voto fino a un massimo di due voti per ciascuna azione e (ii) la durata del periodo di appartenenza delle azioni idoneo a far sorgere il diritto alla maggiorazione del voto, che sia almeno pari a 24 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione propone di integrare l'Articolo 6 dello Statuto Sociale (i) fissando la maggiorazione di voto nella misura massima prevista dell'art. 127-quinquies del TUF e cioè in due voti per azione, al fine di massimizzare gli effetti di incentivazione al long term commitment e (ii) stabilendo il periodo di appartenenza ininterrotta delle azioni che legittima l'acquisizione del voto maggiorato in misura pari a quello minimo di legge e cioè di 24 mesi.

Acquisizione del voto maggiorato - Elenco speciale

L'art. 127-quinquies del TUF prevede che lo statuto stabilisce le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo uno speciale elenco in cui l'emittente registri gli azionisti legittimati alla maggiorazione del voto.

Le informazioni minime di tale elenco speciale sono fissate dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, ossia: (a) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione; (b) il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi; (c) la data di iscrizione; (d) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto; (e) il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia; (f) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

L'elenco speciale è assimilabile al libro soci e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni relative alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione vigenti per il libro soci.

L'elenco speciale è periodicamente aggiornato a cura della Società sulla base di comunicazioni provenienti dagli azionisti: si impone infatti agli azionisti di comunicare ogni fatto rilevante ai fini del permanere dei presupposti per la maturazione o l'esercizio del voto maggiorato.

La cancellazione dall'elenco (che può riguardare solo parte delle azioni per le quali il voto maggiorato è acquisito o in via di maturazione) opera d'ufficio o su indicazione dell'interessato, allorché vengano meno i presupposti per la maggiorazione del voto, oppure nel caso di rinuncia dell'avente diritto.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone, in conformità al disposto di legge, di indicare all'Articolo 6 dello Statuto Sociale che la maturazione del periodo d'appartenenza dell'azione decorso il quale avviene l'acquisizione del voto doppio, sia subordinata all'iscrizione effettuata dalla Società in un elenco speciale da questa istituito, a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità delle stesse in capo al richiedente.

L'istanza dovrà precisare se il soggetto richiedente non persona fisica sia sottoposto a controllo; e ciò in funzione della rilevanza impeditiva rispetto alla maggiorazione del voto che può avere il trasferimento del controllo del soggetto che stia maturando o abbia maturato la maggiorazione di voto (come illustrato nel seguito della presente Relazione).

Ai sensi di legge e di Statuto, la maggiorazione di voto si acquisterà al quinto giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo dei ventiquattro mesi.

Infine, poiché la legge non chiarisce a quale titolo l'azione debba essere continuativamente appartenuta all'azionista, il Consiglio propone di precisare all'Articolo 6 dello Statuto Sociale che il beneficio del voto doppio possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto.

Conservazione ed estensione del voto maggiorato

L'art. 127-quinquies del TUF dispone che:

"Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. […] e che

il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. […]"

Dunque, il diritto alla maggiorazione:

  • (i) se lo statuto non prevede diversamente, si conserva in caso di successione per causa di morte. Infatti è evidente come la successione per causa di morte del socio e, dunque, le fattispecie equipollenti (quali donazione a favore di eredi legittimari, patto di famiglia, costituzione e/o dotazione di trust, di un fondo patrimoniale o fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari), non manifestano una condotta contraria al long-term commitment e, pertanto, la legittimazione al beneficio del voto maggiorato è conservata;
  • (ii) se lo statuto non prevede diversamente, si conserva in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
  • (iii) se lo statuto non prevede diversamente, si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
  • (iv) se il relativo progetto di fusione o scissione lo prevede, si estende alle azioni di concambio; e
  • (v) se previsto dallo statuto, si estende alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione propone di introdurre all'Articolo 6 dello Statuto Sociale una formulazione che non osti (a) al mantenimento del voto maggiorato nel caso sia di successione a causa di morte (e fattispecie equipollenti) sia nei casi di fusione e scissione del socio titolare delle azioni e (b) alla estensione del voto maggiorato alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione propone di prevedere espressamente nell'Articolo 6 dello Statuto Sociale che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni (i) spettanti in cambio delle azioni cui è attribuito il voto maggiorato nell'ambito di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e (ii) emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, inclusi i conferimenti in denaro.

Si precisa che ove le azioni originariamente in possesso del soggetto legittimato (le "Azioni Originarie") abbiano già maturato la maggiorazione di voto, anche le azioni di nuova emissione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) (le "Nuove Azioni") fruiranno della maggiorazione dal momento dell'iscrizione dell'elenco speciale, senza necessità del decorso del periodo di appartenenza di ventiquattro mesi. Se invece alla data di emissione delle Nuove Azioni la maggiorazione di voto delle Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Originarie.

Perdita e rinuncia del voto maggiorato

L'art. 127-quinquies del TUF dispone che:

"La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto."

Pertanto il Consiglio propone di integrare lo Statuto Sociale al fine di prevedere che la maggiorazione venga meno in caso di (a) cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, dell'azione avente voto maggiorato ovvero (b) cessione, diretta o indiretta, della partecipazione di controllo in un socio che sia titolare di partecipazioni a voto maggiorato (o per le quali sia in corso la maturazione del periodo che legittima il voto maggiorato) in misura superiore alla soglia prevista dal secondo comma dell'art. 120 del TUF.

In relazione alle fattispecie sub (a) il Consiglio ritiene opportuno precisare in Statuto che nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

Con riferimento alle fattispecie sub (b), il Consiglio ritiene che i trasferimenti mortis causa (e fattispecie equipollenti) aventi ad oggetto partecipazioni di controllo in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato non costituiscano fattispecie di cambio di controllo ai sensi dell'Articolo 127-quinquies del TUF. Pertanto, il Consiglio propone di indicare nello Statuto Sociale che il beneficio del voto maggiorato è conservato nelle ipotesi di trasferimenti mortis causa e fattispecie equipollenti (i.e. donazione a favore di eredi legittimari, patto di famiglia, costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari),aventi ad oggetto la partecipazione di controllo in società o enti che a loro volta detengono azioni della Società a voto maggiorato.

Inoltre l'art. 127-quinquies del TUF dispone che "Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato […]"

Pertanto il Consiglio propone di integrare lo Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà per le quali la norma richiede una previsione espressa, ossa prevedendo che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

Ad ogni modo, la maggiorazione per le medesime azioni può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'elenco e con il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa.

Computo dei quorum assembleari

L'art. 127-quinquies del TUF dispone che:

"Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale."

Il Consiglio di Amministrazione propone che, in linea con il disposto dell'art. 127-quinquies, comma 8 del TUF, la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno esplicitare nell'articolo 9 dello Statuto Sociale gli effetti della maggiorazione del diritto di voto sulla determinazione dei quorum nonché la circostanza che tali effetti non riguardano diritti diversi dal diritto di voto. La maggiorazione non avrà dunque effetto sui diritti spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale, quali quelle richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Iter decisionale che ha portato alla formulazione della proposta

La decisione di sottoporre alla Assemblea degli Azionisti la presente proposta è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017, trattandosi di materie estranee alle competenze del Comitato interno.

Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della società

Come sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo Statuto Sociale al fine di prevedere che sia attribuito un diritto di voto doppio per ciascuna azione che sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, decorrente dall'iscrizione nell'apposito elenco speciale che sarà istituito dalla Società.

Alla data della presente Relazione, l'unico azionista titolare di una partecipazione significativa nel capitale sociale di Datalogic è Hydra S.p.A., titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del [67,2]%.

Nell'ipotesi in cui l'azionista di maggioranza Hydra S.p.A. dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto sull'intera partecipazione detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere tale maggiorazione, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione (e a condizione che l'azionista di maggioranza non perda il diritto alla maggiorazione per tutte o parte delle azioni), la percentuale di diritti di voto spettante a Hydra S.p.A. sarebbe pari a circa il [80,4]%.

II. Proposta di modifica dell'art. 12, 13, 15, 16, 21 e 22 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Si riportano di seguito stralci degli articoli 12, 13, 15, 16, 21 e 22 dei quali il Consiglio di Amministrazione propone la modifica:

  • (i) L'articolo 12 dello Statuto Sociale attualmente vigente recita "[omissis] Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto [omissis]".
  • (ii) L'articolo 13 dello Statuto Sociale attualmente vigente recita "[omissis] Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si applicano i poteri di convocazione spettanti al Collegio Sindacale o ad almeno due membri del Collegio Sindacale medesimo così come previsti dall'art. 151, 2° comma del D.Lgs. 58/1998".
  • (iii) L'articolo 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente recita: "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci[omissis]".
  • (iv) L'articolo 16 dello Statuto Sociale attualmente vigente recita: "[omissis] Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 codice civile, i poteri, la periodicità, in ogni caso almeno trimestrale, con la quale - qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione[omissis]".
  • (v) L'articolo 21 dello Statuto Sociale attualmente vigente recita: "[omissis] Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza

l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente [omissis]".

(vi) L'articolo 22 dello Statuto Sociale attualmente vigente recita: "Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale [omissis]".

Dal momento che la Società ha azioni quotate e che altre sezioni dello Statuto Sociale sono coerenti con tale status, il Consiglio propone di eliminare in ciascuno degli articoli sopra riportati il passaggio "Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.", in quanto non necessario.

III. Proposta di modifica degli artt. 11, 17 e 18 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Si riportano di seguito stralci degli articoli 11, 17 e 18 dei quali il Consiglio di Amministrazione propone la modifica:

  • Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale attualmente vigente "L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'assemblea stessa".[omissis]
  • Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale attualmente vigente "[omissis] Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. [omissis]".
  • L'Art. 18 dello Statuto Sociale recita: "Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o al consigliere più anziano d'età, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, [omissis]".

Il Consiglio propone di modificare le citate previsioni statutarie al fine di rendere più efficiente ed aderente alla attuale governance societaria le modalità di convocazione e la gestione degli organi sociali, individuando nell'Amministratore Delegato la figura a ciò preposta nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato. In particolare appare opportuno (i) eliminare il riferimento all'Amministratore Delegato più anziano, in quanto non vi sono due amministratori delegati e (ii) sostituire il riferimento al consigliere più anziano con il riferimento all'Amministratore Delegato, al fine di dare maggior certezza del funzionamento dell'organo collegiale laddove altrimenti si dovrebbe procedere individuare il consigliere più anziano in occasione di ogni riunione.

Inoltre, con specifico riferimento al testo dell'art. 17, il Consiglio propone di:

  • (i) integrare le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aggiungendo la modalità di invio della convocazione attraverso posta elettronica certificata, al fine di rendere disponibili tutte le soluzioni fornite dalla legge, e
  • (ii) eliminare il passaggio "Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.." per le medesime ragioni di coerenza illustrate nel precedente paragrafo II relativamente alle modifiche agli Articoli 12, 13, 15, 16, 21 e 22 dello Statuto Sociale.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio propone di modificare lo statuto come di seguito indicato:

  • Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale attualmente vigente "L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'assemblea stessa dall'Amministratore Delegato".[omissis]
  • Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale attualmente vigente "[omissis] Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata o posta elettronica certificata inviata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. [omissis]".
  • L'Art. 18 dello Statuto Sociale recita: "Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o all'Amministratore Delegato al consigliere più anziano d'età, anche tramite il proprio l'ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, [omissis]".

VI. Diritto di recesso ex articolo 2437 del Codice Civile.

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto Sociale sopra proposte ed illustrate non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci (rectius i soggetti ai quali spetta il diritto di voto) che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

In particolare, per quanto riguarda la proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, l'articolo 127 quinquies del TUF espressamente prevede che "la deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile".

L'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui viene proposta la modifica nel testo vigente e in quello proposto, viene riportata nel testo della proposta deliberativa di seguito trascritta.

***

***

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

"L'Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di modificare il testo del vigente Statuto Sociale come segue:

Testo Vigente Testo Proposto
Titolo I Titolo I
Elementi Identificativi Elementi Identificativi
Art. 6 Art. 6
Azioni Azioni
L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni
fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni
di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le
azioni possono essere al portatore. Le azioni al
portatore possono essere convertite in nominative e
viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.
L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni
fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni
di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le
azioni possono essere al portatore. Le azioni al
portatore possono essere convertite in nominative e
viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.
Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria
dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione
sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di
un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto
di voto (piena proprietà, nuda proprietà con
diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per
un
periodo
continuativo
di
almeno
24
(ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato
dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla
Società ai sensi del presente articolo per un
periodo continuativo
di almeno 24 (ventiquattro)
mesi
e
da
una
comunicazione
rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate e riferita alla data di decorso del
periodo continuativo.
Ai
sensi
della
normativa
vigente
la
Società
istituisce e mantiene presso la sede sociale
l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti
che intendano beneficiare della maggiorazione
del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di
cui sono titolari.
Il
soggetto
che
voglia
ottenere
l'iscrizione
nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di
cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla
Società
allegando la comunicazione che attesta il
possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario
presso il quale tali azioni sono depositate. Nel
caso di soggetti diversi da persone fisiche, la
richiesta indica se il titolare delle azioni sia
soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte
di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni
necessarie
per
identificare
il
soggetto
controllante.
L'acquisizione della
maggiorazione del diritto di
voto sarà efficace il quinto giorno di mercato
aperto del mese di calendario successivo a quello
in cui si sono verificate le condizioni richieste
dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di
voto.
La maggiorazione del diritto di voto si estende
proporzionalmente alle azioni di nuova emissione
(le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un
aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442
cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle
azioni
per
le
quali
sia
già
maturata
la
maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in
caso di fusione o scissione, sempre che il progetto
di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte
dal titolare delle Azioni Originarie nell'ambito di
un
aumento
di
capitale
mediante
nuovi
conferimenti.
In
tali
casi,
le
Nuove
Azioni
acquisiscono
la
maggiorazione
di
voto
dal
momento
dell'iscrizione
nell'elenco
speciale,
senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo
continuativo di possesso
di 24 (ventiquattro)
mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le
Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia
in via di maturazione, la maggiorazione di voto
spetterà alle Nuove Azioni dal momento in cui si
siano
verificate
le
condizioni
richieste
dallo
Statuto per la maggiorazione del diritto di voto
delle Azioni Originarie.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno
in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito
dell'azione, restando inteso che per cessione si
intende
anche
la
costituzione
di
pegno,
di
usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò
comporti la perdita del diritto di voto da parte
dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo
oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di
pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione
quando ciò comporti la perdita del diritto di voto
da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una
parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente
conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse
da quelle cedute o da quelle su cui è stato
costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo
sull'azione, fermo restando che il beneficio del
voto maggiorato è conservato nel caso in cui il
diritto reale legittimante sia trasferito (i) per
successione mortis
causa, ovvero (ii) per effetto di
trasferimento a titolo gratuito in forza di una
donazione a favore di eredi legittimari, un patto
di
famiglia,
ovvero
per
la
costituzione
e/o
dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o
di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i
suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi
causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la
stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica
dante causa.
La maggiorazione del diritto di voto viene altresì
meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di
partecipazioni di controllo -
come definite ai sensi
della disciplina applicabile agli emittenti aventi
titoli quotati –
detenute in società o enti che a
loro volta detengano azioni della Società a voto
maggiorato in misura superiore alla soglia che
richiede la
comunicazione alla Società e alla
Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della
normativa
vigente,
fermo
restando
che
il
beneficio del voto maggiorato è conservato nel
caso di trasferimenti (a) mortis
causa, ovvero (b)
a titolo gratuito,
in forza di una donazione a
favore di eredi legittimari, in forza di un patto di
famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione
di un trust, di un fondo patrimoniale o di una
fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi
eredi
legittimari
siano
beneficiari,
aventi
ad
oggetto le predette partecipazioni di controllo.
Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato
ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del
diritto di voto per tutte o parte delle proprie
azioni, mediante comunicazione scritta da inviare
alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la
maggiorazione del diritto di voto può essere
nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le
quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova
iscrizione
nell'elenco
speciale
e
il
decorso
integrale
del
periodo
di
appartenenza
continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.
La Società procede alla cancellazione dall'elenco
speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente
diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o
dell'intermediario, comprovante il venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del diritto
di
voto o la perdita della titolarità del diritto reale
legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii)
d'ufficio,
ove
la
Società
abbia
notizia
dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il
venir meno dei presupposti per la maggiorazione
del diritto di voto o la perdita della titolarità del
diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di
voto.
L'elenco speciale è aggiornato a cura della
Società entro il quinto giorno di mercato aperto
dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni
caso, entro la data di legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d.
record date.
Titolo III Titolo III
Assemblea Assemblea
Art. 9 Art. 9
Vincolatività Vincolatività
L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti
i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della
legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.
L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti
i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della
legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.
Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può
essere convocata, nel territorio
della Repubblica
Italiana, anche fuori della sede sociale.
Essa è ordinaria
e straordinaria ai sensi di legge e può
essere convocata, nel territorio della Repubblica
Italiana, anche fuori della sede sociale.
La maggiorazione del diritto di voto si computa
anche
per
la
determinazione
dei
quorum
costitutivi e deliberativi che fanno
riferimento ad
aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto
sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del
possesso di determinate aliquote di capitale.
[…] […]
Art. 11 Art. 11
Presidenza e Conduzione dei Lavori Presidenza e Conduzione dei Lavori
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice
Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in
mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona
eletta con il voto della maggioranza dei presenti
all'assemblea stessa".[omissis]
L'assemblea
è
presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza,
dal
Vice
Presidente
più
anziano
d'età
(se
nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo,
da
altra
persona
eletta
con
il
voto
della
maggioranza
dei
presenti
all'assemblea
stessa
dall'Amministratore Delegato".[omissis]
Art. 12 Art. 12
Maggioranza Maggioranza
L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente
costituita e delibera validamente con i "quorum"
L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente
costituita e delibera validamente con i "quorum"
Organi Amministrativi e di Controllo Organi Amministrativi e di Controllo
Titolo IV Titolo IV
L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la
sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante
avviso pubblicato sul sito Internet della Società,
nonché con le altre modalità previste dalla Consob
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-
ter, comma 3, D.Lgs. 58/1998.
Qualora le azioni della società siano quotate su un
mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
si applicano i poteri di convocazione spettanti al
Collegio Sindacale o ad almeno due membri del
Collegio Sindacale medesimo così come previsti
dall'art. 151, 2° comma del D.Lgs. 58/1998.
L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la
sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante
avviso pubblicato sul sito Internet della Società,
nonché con le altre modalità previste dalla Consob
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-
ter, comma 3, D.Lgs. 58/1998.
Qualora le azioni della società siano quotate su un
mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
sSi applicano i poteri di convocazione spettanti al
Collegio Sindacale o ad almeno due membri del
Collegio Sindacale
medesimo così come previsti
dall'art. 151, 2° comma del D.Lgs. 58/1998.
Art. 13 Art. 13
Convocazione Convocazione
In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di
maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in
materia di operazioni con parti correlate adottate dalla materia di operazioni con parti correlate adottate dalla
Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come
successivamente modificato) che siano di competenza successivamente modificato) che siano di competenza
assembleare o debbano comunque essere oggetto di assembleare o debbano comunque essere oggetto di
autorizzazione autorizzazione
assembleare, assembleare,
qualora qualora
la la
relativa relativa
proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea
sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in
presenza di un parere non favorevole rilasciato da un presenza di un parere non favorevole rilasciato da un
comitato composto esclusivamente da amministratori comitato composto esclusivamente da amministratori
indipendenti indipendenti
(o (o
da da
un un
c.d. c.d.
presidio presidio
alternativo alternativo
equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368, equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368,
2369 2369
e e
2373 2373
del del
Codice Codice
Civile, Civile,
l'approvazione l'approvazione
assembleare di tale proposta consiliare è subordinata assembleare di tale proposta consiliare è subordinata
al raggiungimento della speciale maggioranza indicata al raggiungimento della speciale maggioranza indicata
di seguito: [omissis] di seguito: [omissis]
Qualora le azioni della società siano quotate su un Qualora le azioni della società siano quotate su un
mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
per la nomina degli amministratori e dei sindaci si pPer la nomina degli amministratori e dei sindaci si
applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del
presente statuto. presente statuto.

previsti dalla legge.

previsti dalla legge.

Art. 15

Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci [omissis]

Art. 16

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Altre Cariche

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 codice civile, i poteri, la periodicità, in ogni caso almeno trimestrale, con la quale - qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione [omissis].

Art. 15

Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, lLa nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci [omissis]

Art. 16

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Altre Cariche

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 codice civile, i poteri, la periodicità, in ogni caso almeno trimestrale, con la quale - qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione [omissis].

Adunanze del Consiglio

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. [omissis].

Art. 18

Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o al consigliere più anziano d'età, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione [omissis]

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata o posta elettronica certificata spedita inviata ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. [omissis].

Art. 18

Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o all'Amministratore Delegato al consigliere più anziano d'età, anche tramite il proprio l'ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione [omissis]

Art. 21
Collegio Sindacale

Art. 21

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e nel rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998. La lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. [omissis].

Art. 22

Informativa al Collegio Sindacale

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale [omissis].

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., aAl fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e nel rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998. La lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. [omissis].

Art. 22

Informativa al Collegio Sindacale

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., iIl Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale [omissis].

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e Amministratore Delegato, in via disgiunta, ogni potere occorrente affinché provveda a rendere esecutive le delibere che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provveda ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità."

***

Calderara di Reno (Bo), 9 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Romano Volta

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