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Fiera Milano

AGM Information May 16, 2017

4073_cgr_2017-05-16_c45fcf8a-305d-4ca8-bff1-816d4a4a137d.pdf

AGM Information

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Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1

Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28

Capitale sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

Statuto di Fiera Milano S.p.A.

TESTO PREVIGENTE TESTO MODIFICATO
a seguito dall'Assemblea Straordinaria
dei
soci
del
21
aprile
2017
(nn.
27904/12431 di Rep. Notaio Alessandra
Zizanovich),
depositato
presso
il
competente
Registro
delle
Imprese
di
Milano in data 11.05.2017 e iscritto in data
15.05.2017.
CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE
DURATA SCOPO
SOCIALE
Articolo 1 Invariato
Costituzione e denominazione
1.1
E'
costituita
una
Società
per
azioni
denominata "Fiera Milano S.p.A" (di seguito
Società).
Articolo 2 Invariato
Sede
2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle
forme di volta in volta richieste, possono
venire
istituite
o
soppresse
sedi
secondarie, filiali e rappresentanze, sia in
Italia, sia all'estero.
Articolo 3 Invariato
Durata
3.1 La durata della Società è stabilita sino al
31 dicembre 2050 e può essere prorogata
per deliberazione dell'assemblea.
Articolo 4 Invariato
Scopo
4.1 La Società ha per oggetto:
(i)
la
gestione
di
quartieri
fieristici,
in
proprietà e di terzi, e di manifestazioni
fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni
altra attività accessoria e/o connessa, ivi
incluse
le
relative
locazioni
e
sub
locazioni parziali correlate a tutti i servizi
connessi;
(ii)
la
fornitura
di
servizi
inerenti
l'organizzazione
di
manifestazioni
fieristiche, mostre, congressi, conferenze
e tavole rotonde ed eventi accessori e
collaterali
quali,
a
puro
titolo
esemplificativo,
servizi
di
marketing,
promozione, supporto amministrativo ed
informatico, di consulenza organizzativa,
di
logistica
ed
organizzazione,
di
supporto
pubblicitario
e
relazioni
pubbliche ed in genere ogni altro servizio
inerente o conseguente l'organizzazione
delle manifestazioni dinanzi individuate
anche attraverso la creazione, l'acquisto o
l'affitto,
finalizzati
alla
gestione
di:
domini e/o siti internet, canali televisivi
satellitari o via cavo, supporti informatici
e
comunque,
qualsiasi
strumento
elaborato dalle nuove tecnologie; e
(iii) la gestione di testate editoriali (esclusi i
quotidiani), la pubblicazione di cataloghi,
programmi
periodici,
comunicati
e
stampati
relativi
e
connessi
alle
manifestazioni e attività di cui al punto
che precede.
4.2 La Società ha la facoltà di acquistare,
vendere, ottenere e concedere in licenza
brevetti, marchi, modelli, testate editoriali
(esclusi i quotidiani), diritti d'autore e
assimilati
e
ogni
diritto
di
proprietà
intellettuale in genere, inerenti l'oggetto
sociale.
4.3 La
Società
inoltre,
nel
più
assoluto
rispetto
delle
prescrizioni
sancite
in
materia
bancaria
e
finanziaria
dalla
legislazione speciale, potrà:
− prestare avvalli, fideiussioni ed ogni
altra garanzia reale e personale, anche
per
obbligazioni
di
terzi
nonché
assumere
sia
direttamente
che
indirettamente,
interessenze
e
partecipazioni in altre società od imprese
industriali,
commerciali
o
di
servizi
aventi
oggetto
analogo,
affine
o
comunque funzionalmente connesso al
proprio
nonché
compiere
qualsiasi
operazione
industriale,
commerciale,
mobiliare,
immobiliare
e
finanziaria
comunque
connessa,
strumentale
o
complementare al raggiungimento, anche
indiretto,
degli
scopi
sociali,
fatta
eccezione della raccolta del risparmio e
dell'esercizio
delle
attività
disciplinate
dalla
normativa
in
materia
di
intermediazione finanziaria.
È in ogni caso esclusa l'attività riservata
dalla
legge
a
specifiche
categorie
professionali nonché l'attività finanziaria
nei confronti del pubblico.
4.4
La Società può esercitare la sua attività sia
in Italia che all'estero.
CAPO II
CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 5 Invariato
Capitale
5.1
Il
capitale
della
Società
è
di
Euro
42.445.141
(quarantaduemilioni
quattrocentoquarantacinquemilacen
toquarantuno/00)
rappresentato
da
71.917.829
(settantunomilioninove-
centodiciassettemilaottocentoventi-nove)
azioni
nominative
prive
del
valore
nominale.
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato
anche con conferimenti di beni in natura
e di crediti.
5.3 Il diritto di opzione, anche negli aumenti
di capitale a servizio dell'emissione di
obbligazioni
convertibili,
può
anche
essere escluso nei limiti e secondo le
condizioni
previsti
dall'articolo
2441,
quarto
comma,
secondo
periodo,
del
codice civile.
Articolo 6 Invariato
Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni
6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e
liberamente trasferibili: ogni azione dà
diritto
ad
un
voto.
Oltre
alle
azioni
ordinarie,
la
Società
ha
facoltà
di
emettere, nel rispetto dei requisiti di
legge, categorie di azioni fornite di diritti
diversi. La Società può altresì emettere le
speciali
categorie
di
azioni
previste
dall'articolo
2349,
primo
comma,
del
codice civile.
6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei
requisiti di legge, strumenti finanziari
diversi
dalle
azioni.
L'emissione
di
strumenti
finanziari
è
disposta
con
delibera dell'Assemblea straordinaria che
disciplinandone condizioni di emissione,
diritti amministrativi e/o patrimoniali,
sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni apportate, nonché modalità
di trasferimento, circolazione e rimborso.
La
Società
può
altresì
emettere
gli
strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349, secondo comma, del codice civile.
6.3
La
Società,
con
deliberazione
del
Consiglio
di
Amministrazione,
può
emettere
obbligazioni
nel
rispetto
dei
requisiti di legge.
La
Società,
con
deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, può anche
emettere obbligazioni convertibili o con
warrants
nel
rispetto
dei
requisiti
di
legge.
Articolo 7 Invariato
Versamenti di capitale
7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati
dai soci, a norma di legge, nei modi e nei
termini
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione. A carico dei soci in
ritardo nei pagamenti decorrono interessi
nella
misura
annua
del
tasso
di
riferimento in vigore alla data in cui il
ritardo permane, maggiorato di 2 (due)
punti
percentuali,
fermo
restando
il
disposto dell'art. 2344 codice civile.
Articolo 8 Invariato
8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a
titolo di finanziamento, presso i propri
soci
e
nel
rispetto
delle
leggi
e
dei
regolamenti vigenti, i fondi necessari per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora
non
siano
eseguiti
in
proporzione
al
numero
delle
azioni
possedute,
non
producono
interessi,
salvo
diversa
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Articolo 9 Invariato
9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai
loro rapporti con la Società, si intende
eletto nel luogo risultante dal libro dei
soci.
9.2
La
qualità
di
azionista
comporta
l'adesione incondizionata allo statuto.
CAPO III
ASSEMBLEA
Articolo 10 Invariato
Convocazione dell'Assemblea
10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità
dei soci e le sue deliberazioni prese in
conformità
alla
legge
ed
al
presente
statuto obbligano e vincolano tutti i soci
anche
se
non
intervenuti,
astenuti
o
dissenzienti.
L'Assemblea,
sia
ordinaria
che
straordinaria, della Società è convocata
purché in Italia o in altro stato membro
dell'Unione Europea, mediante avviso da
pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito
Internet della Società nonché con le altre
modalità
previste
dalla
Consob
con
proprio regolamento. L'Assemblea può
essere altresì convocata dal Consiglio di
Amministrazione su richiesta di tanti soci
che rappresentino almeno il ventesimo
del
capitale
sociale
ovvero,
previa
comunicazione
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
dal
Collegio
Sindacale
o
da
almeno
due
componenti dello stesso.
L'Assemblea
ordinaria
deve
essere
convocata
almeno
una
volta
all'anno,
entro il termine di centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; quando ne
ricorrano le condizioni di legge, può
essere convocata entro centottanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio.
10.2
Nell'avviso
di
convocazione
devono
essere indicati il giorno, l'ora e il luogo
dell'adunanza
nonché
l'elenco
delle
materie da trattare e le altre informazioni
richieste
dalle
vigenti
disposizioni
normative e regolamentari. Nello stesso
avviso potranno essere indicati il giorno,
l'ora
ed
il
luogo
per
l'adunanza
di
seconda convocazione, ed eventualmente
per l'adunanza di terza convocazione,
qualora la prima e la seconda andassero
deserte.
10.3
I
soci
che,
anche
congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale della Società, possono
richiedere, per iscritto, entro dieci giorni
dalla
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
salvo
diverso
termine
previsto
dalla
legge,
l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare,
indicando
nella
domanda
gli
ulteriori argomenti da essi proposti. I soci
che richiedono l'integrazione dell'ordine
del giorno predispongono una relazione
sulle
materie
di
cui
propongono
la
trattazione, da consegnare al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo
per la presentazione della richiesta di
integrazione. Dell'integrazione all'elenco
delle
materie
che
l'Assemblea
dovrà
trattare, a seguito della richiesta di cui al
presente
paragrafo
10.3,
viene
data
notizia,
nelle
forme
prescritte
per
la
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione,
almeno
quindici
giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea,
salvo
diverso
termine
previsto
dalla
legge.
Il Consiglio di Amministrazione mette a
disposizione del pubblico la relazione
accompagnata
dalle
proprie
eventuali
osservazioni,
contestualmente
alla
pubblicazione
della
notizia
d'integrazione,
sul
sito
internet
della
Società e con le altre modalità previste
dalla Consob con proprio Regolamento.
La richiesta di integrazione dell'elenco
delle materie da trattare ai sensi del
presente paragrafo 10.3, non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un
progetto
o
di
una
relazione
da
essi
predisposta.
Articolo 11 Invariato
Costituzione dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea
straordinaria sono validamente costituite
e deliberano con le maggioranze stabilite
dalla legge.
Articolo 12 Invariato
Diritto di intervento all'Assemblea
12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è
disciplinato dalle norme di legge, dallo
Statuto e dalle disposizioni contenute
nell'avviso di convocazione.
12.2 Per la legittimazione all'intervento in
Assemblea si osserva la disciplina di
legge. Coloro ai quali spetta il diritto di
voto
possono
farsi
rappresentare
mediante
delega
scritta
nei
limiti
di
legge; delega che potrà essere notificata
mediante
posta
elettronica
certificata
ovvero
nel
rispetto
delle
modalità
previste con apposito regolamento dal
Ministero
della
Giustizia,
secondo
le
forme che verranno indicate nell'avviso
di
convocazione.
I
relativi
documenti
sono conservati presso la Società. Spetta
al Presidente dell'adunanza constatare la
regolarità delle deleghe, e, in genere, il
diritto di intervento.
Articolo 13
Presidenza dell'Assemblea
13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente 13.1
L'Assemblea
è
presieduta
dal
del
Consiglio
di
Amministrazione.
In
Presidente
del
Consiglio
di
mancanza di questi, l'Assemblea sarà Amministrazione. In mancanza di
presieduta dal Vice Presidente Vicario se questi,
l'Assemblea
sarà
nominato
o,
in
sua
assenza
o
presieduta
da
altra
persona
impedimento, dall'altro Vice Presidente nominata
dall'Assemblea.
se nominato, o in caso di assenza o L'Assemblea nomina il segretario
impedimento anche di quest'ultimo, da che può anche non essere azionista.
altra persona nominata dall'Assemblea. Le
deliberazioni
dell'Assemblea
L'Assemblea nomina il segretario che ordinaria sono fatte constatare da
può
anche
non
essere
azionista.
Le
apposito
verbale
firmato
dal
deliberazioni
dell'Assemblea
ordinaria
Presidente e dal segretario; nei casi
sono fatte constatare da apposito verbale di legge e ogni qualvolta lo ritenga
firmato dal Presidente e dal segretario; opportuno,
il
Presidente
farà
nei casi di legge e ogni qualvolta lo redigere il verbale da un notaio.
ritenga
opportuno,
il
Presidente
farà
redigere il verbale da un notaio.
13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari, Invariato
verifica
la
regolare
costituzione
dell'Assemblea,
accerta
l'identità
e
la
legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento,
compresa
la
disciplina
dell'ordine e della durata degli interventi,
la
determinazione
del
sistema
di
votazione e il computo dei voti ed accerta
i risultati delle votazioni.
13.3 Le copie dei verbali certificate conformi Invariato
dal
Presidente
e
dal
redattore
fanno
prova ad ogni effetto di legge.
CAPO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 14
Consiglio di Amministrazione
14.1
La
Società
è
amministrata
da
un
14.1 La Società è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto Consiglio
di
Amministrazione
da un numero non inferiore a 3 (tre) e composto
da
un
numero
non
non
superiore
a
9
(nove)
membri,
inferiore a 3 (tre) e non superiore a
compreso il Presidente. L'Assemblea, nel 9
(nove)
membri,
compreso
il
rispetto
della
disciplina
inerente
Presidente.
L'Assemblea,
nel
l'equilibrio
tra
i
generi,
dettata
dal
rispetto
della
disciplina
inerente
presente statuto, ne determina il numero, l'equilibrio
tra
i
generi,
ne
all'atto
della
nomina,
entro
i
limiti
determina il numero, all'atto della
suddetti nonché la durata che non potrà nomina,
entro
i
limiti
suddetti
essere
superiore
a
tre
esercizi.
Gli
nonché la durata che non potrà
amministratori sono rieleggibili. Almeno essere superiore a tre esercizi. Gli
uno dei componenti del Consiglio di amministratori sono rieleggibili.
Amministrazione,
ovvero
due
se
il
Gli
amministratori
devono
Consiglio
di
Amministrazione
è
possedere, a pena di ineleggibilità
composto da più di sette componenti, o,
nel
caso
che
vengano
meno
deve essere in possesso dei requisiti di successivamente, di decadenza, i
requisiti
di
professionalità
e
indipendenza stabiliti per i sindaci dalle onorabilità
previsti
dalla
vigenti disposizioni di legge. normativa pro tempore vigente in
materia.
La
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione
deve riflettere un adeguato grado
di diversificazione in termini, tra
l'altro, di competenze, esperienze,
età,
genere
e
proiezione
internazionale.
Ai
fini
della
cooptazione
degli
amministratori,
il
Consiglio
di
Amministrazione
identifica
preventivamente
la
propria
composizione
quali-quantitativa
ottimale
individuando
e
motivando il profilo teorico (ivi
comprese
le
caratteristiche
di
comprovata
e
perdurante
professionalità e di indipendenza)
dei candidati.
Apposito
regolamento
interno
definisce
i
criteri
per
la
autovalutazione
dell'intero
Consiglio, per la cooptazione e per
il
cumulo
di
incarichi
che
si
applicano a tutti i componenti del
Consiglio
di
Amministrazione.
Restano comunque fermi, ove più
rigorosi, i limiti al cumulo degli
incarichi previsti dalla disciplina
legale
e
regolamentare
pro
tempore vigente. Il rispetto dei

limiti al cumulo di incarichi è valutato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti al cumulo di incarichi previsti dal presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio di Amministrazione comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono

possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contribuito effettivo alla formazione della volontà del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza: (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica come indipendente; (ii) in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli amministratori che si qualificano come indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti già nominati. In ogni caso, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli amministratori qualificati come indipendenti dovrà essere condotta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla

forma. Il venir meno dei requisiti
di
indipendenza,
quali
sopra
definiti,
in
capo
ad
un
amministratore
indipendente
ne
determina la decadenza, tranne nel
caso
in
cui
tali
requisiti
permangano in capo ad almeno la
maggioranza
dei
membri
del
Consiglio di Amministrazione. A
tal
fine,
l'amministratore
indipendente che perda i propri
requisiti di indipendenza durante
il mandato ne fornisce immediata
informativa
al
Consiglio
di
Amministrazione in carica. In ogni
caso, il requisito di indipendenza
si
considera
non
soddisfatto
qualora l'amministratore abbia già
ricoperto
per
tre
mandati
consecutivi
l'incarico
di
amministratore indipendente nella
Società.
14.2 Se per dimissioni o altre cause viene 14.23 Se per dimissioni o altre cause viene
meno
la
maggioranza
degli
meno
la
maggioranza
degli
amministratori,
gli
altri
decadono
amministratori, gli altri decadono
dall'incarico
e
deve
essere
convocata
dall'incarico
e
deve
essere
senza indugio l'Assemblea per la nomina convocata
senza
indugio
del Consiglio di Amministrazione. l'Assemblea
per
la
nomina
del
Consiglio di Amministrazione.
14.3 L'Assemblea può variare il numero degli
amministratori
anche
nel
corso
del
mandato e sempre entro i limiti di cui al
presente articolo; se l'Assemblea aumenta
il numero degli Amministratori provvede
alla
loro
nomina
con
le
medesime
modalità indicate nel presente articolo. Il
mandato
degli
amministratori
così
nominati
cessa
con
quello
degli
amministratori al momento della loro
nomina.

14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, che contengono un numero di

14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio ovvero i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. La maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal precedente paragrafo 14.2.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate

  • (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;
  • (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina;

(iii) nonché il curriculum vitae

la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate

  • (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;
  • (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza come sopra definiti e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, anche non quotate. Le dichiarazioni dovranno attestare il possesso della capacità di libero apprezzamento da parte di ciascun candidato, nonché contenere un impegno espresso

riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

del singolo candidato ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno, nonché un impegno espresso a dedicare alla carica il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi adottato ai sensi del presente articolo;

(iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal presente statuto.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal

rappresentato. presente statuto, il candidato del genere
più rappresentato eletto come ultimo in
ordine
progressivo
nella
lista
che
ha
ottenuto il maggior numero di voti, sarà
sostituito dal primo candidato del genere
meno rappresentato non eletto della stessa
lista secondo l'ordine progressivo.
A tale procedura di sostituzione si farà
luogo sino a che non sia assicurata la
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione conforme alla disciplina
inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal
presente statuto e dalle disposizioni di
legge applicabili. Qualora infine detta
procedura
non
assicuri
il
risultato
da
ultimo indicato, la sostituzione avverrà
con
delibera
assunta
dall'Assemblea
a
maggioranza
relativa,
previa
presentazione di candidature di soggetti
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato.
14.5
Qualora
non
sia
stata
assicurata
la
14.5
Qualora
la
maggioranza
dei
nomina di almeno un amministratore componenti
del
consiglio
di
(ovvero due nel caso di Consiglio di amministrazione
nominati
non
Amministrazione composto da più di siano in possesso dei requisiti di
sette
componenti)
in
possesso
dei
indipendenza come sopra definiti,
requisiti di indipendenza previsti per gli il/i candidato/i, non indipendente/i
amministratori dalle vigenti disposizioni eletto/i
come
ultimo/i
in
ordine
di
legge,
il/i
candidato/i,
non
progressivo
in
base
alla
lista
indipendente/i eletto/i come ultimo/i in presentata
dall'azionista
di
ordine
progressivo
in
base
alla
lista
maggioranza
sarà/saranno
presentata dall'azionista di maggioranza sostituito/i,
secondo
l'ordine
sarà/saranno
sostituito/i,
secondo
progressivo
di
presentazione,
dal
l'ordine progressivo di presentazione, dal primo
(e,
nel
caso,
anche
dal
primo (e, nel caso, anche dal secondo) secondo)
candidato/i
candidato/i indipendente/i non eletto/i, indipendente/i
non
eletto/i,
estratto/i dalla medesima lista, purché estratto/i
dalla
medesima
lista,
nel
rispetto
della
disciplina
inerente
purché nel rispetto della disciplina
l'equilibrio
tra
i
generi,
dettata
dal
inerente
l'equilibrio
tra
i
generi,
presente statuto. dettata dal presente statuto e dalle
L'amministratore in possesso dei requisiti disposizioni di legge applicabili.
di indipendenza previsti per i sindaci
dalle vigenti disposizioni di legge che,
successivamente alla nomina, perda detti
requisiti
deve
darne
immediata
comunicazione
al
Consiglio
di
Amministrazione;
l'amministratore,
inoltre, decade dalla carica nel caso in cui
all'interno
del
Consiglio
di
Amministrazione venga meno il numero
minimo di consiglieri in possesso di detti
requisiti di indipendenza richiesto dalle
vigenti disposizioni di legge.
14.6
Nel
caso
in
cui
venga
presentata
14.6 Nel caso in cui venga presentata
un'unica lista, nel caso in cui non venga un'unica lista, nel caso in cui non
presentata alcuna lista o nel caso in cui venga presentata alcuna lista o nel
non si tratti di eleggere l'intero Consiglio caso in cui non si tratti di eleggere
di
Amministrazione,
l'Assemblea
l'intero
Consiglio
di
delibera ai sensi e con le maggioranze di Amministrazione,
l'Assemblea
legge, assicurando l'equilibrio tra generi delibera
ai
sensi
e
con
le
previsto dal presente statuto. maggioranze di legge, assicurando
Se nel corso dell'esercizio vengono a l'equilibrio tra generi e il rispetto
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei
requisiti
di
indipendenza
amministratori,
il
Consiglio
di
previsti
dal
presente
statuto,
Amministrazione
provvederà
ai
sensi
nonché il rispetto degli ulteriori
dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o requisiti previsti dalla normativa
più degli amministratori cessati erano pro tempore vigente.
stati tratti da una lista contenente anche Se nel corso dell'esercizio vengono
nominativi
di
candidati
non
eletti,
il
a mancare, per qualsiasi motivo,
Consiglio di Amministrazione effettuerà uno
o
più
amministratori,
il
la
sostituzione
nominando,
secondo
Consiglio
di
Amministrazione
l'ordine progressivo, persone tratte dalla provvederà ai sensi dell'art. 2386
lista
cui
apparteneva
l'amministratore
del codice civile, nel rispetto delle
venuto
meno
e
che
siano
tuttora
regole
sulla
composizione
del
eleggibili e disposte ad accettare la carica. Consiglio
di
Amministrazione
Restano, peraltro, salve le disposizioni di previste dalla legge e dal presente
cui al precedente punto 14.5 volte ad statuto.
assicurare
la
presenza,
all'interno
del
Consiglio
di
Amministrazione,
del
numero di amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti per i
sindaci
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge, nonché le disposizioni volte ad
assicurare l'equilibrio tra generi previsto
dal vigente statuto.
14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al Invariato
divieto di cui all'art. 2390 codice civile
salvo
che
siano
da
ciò
esonerati
dall'Assemblea.
Articolo 15
Convocazione del Consiglio e sue
deliberazioni
15.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
é
15.1 Il Consiglio di Amministrazione è

convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione. In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

15.2 È' ammessa la possibilità che le Invariato
adunanze del Consiglio si tengano per
teleconferenza
o
videoconferenza,
a
condizione
che
tutti
i
partecipanti
possano
essere
identificati
e
sia
loro
consentito
seguire
la
discussione
ed
intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. Verificandosi
questi requisiti, la riunione del Consiglio
si considererà tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il segretario.
15.3 Per la validità delle deliberazioni del Invariato
Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
degli
amministratori presenti. In casi di parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono Invariato
redatti dal segretario del Consiglio di
Amministrazione
e
sottoscritti
dal
Presidente dell'adunanza e dal segretario
stesso. Le copie dei verbali certificate
conformi dal Presidente e dal segretario
del Consiglio di Amministrazione fanno
prova a ogni effetto di legge.
Articolo 16
Presidenza del Consiglio di Amministrazione
16.1
Le
adunanze
del
Consiglio
sono
16.1
Le
adunanze
del
Consiglio
sono
presiedute
dal
Presidente
od,
in
sua
presiedute dal Presidente o, in sua assenza
assenza
o
impedimento,
dal
Vice
o
impedimento,
dall'Amministratore
Presidente
Vicario
se
nominato.
In
indipendente più anziano per età.
mancanza del Vice Presidente Vicario, le
adunanze saranno presiedute dal Vice
Presidente, se nominato o, in sua assenza
o impedimento, dall'Amministratore più
anziano per carica o, in subordine, per
età.
Articolo 17
Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di
Amministrazione
17.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
Invariato
investito
dei
più
ampi
poteri
per
l'amministrazione
ordinaria
o
straordinaria della Società; segnatamente,
ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga
opportuni
od
utili
per
il
raggiungimento
degli
scopi
sociali,
esclusi soltanto quegli atti che la legge
riserva all'Assemblea.
Sono inoltre attribuite al Consiglio di
Amministrazione
le
seguenti
competenze:
(i) la decisione di fusione nei casi di cui
agli articoli 2505 e 2505- bis;
(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie;
(iii) la riduzione del capitale sociale in
caso di recesso di soci;
(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a
disposizioni normative;
(v) il trasferimento della sede sociale
nell'ambito della Provincia.
17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a 17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge e a quelle attribuite dal norma di legge e a quelle attribuite
precedente punto 17.1, sono riservate dal precedente paragrafo 17.1, sono
all'esclusiva competenza del Consiglio di riservate
all'esclusiva
competenza
Amministrazione: del Consiglio di Amministrazione:
(a)
l'acquisto,
la
sottoscrizione
e
il
(a)
l'acquisto, la sottoscrizione e
trasferimento, in proprio, di azioni, di il trasferimento, in proprio, di azioni,
quote
o
di
partecipazioni
in
altre
di quote o di partecipazioni in altre
società, comprese le società di nuova società, comprese le società di nuova
costituzione e il trasferimento di diritti costituzione
e
il
trasferimento
di
di opzione, salve le operazioni di mero diritti di opzione, salve le operazioni
impiego di tesoreria; di mero impiego di tesoreria;
(b)
il conferimento di beni immobili o
(b)
l'approvazione
delle
mobili ad
altre società, sia in via di
politiche
di
assunzione
e
di
costituzione che già costituite; gestione di tutti i rischi, nessuno
(c)
qualsiasi
forma
di
prestito
assunto
escluso, nonché la valutazione della
dalla Società che superi il limite del funzionalità,
efficienza,
efficacia
30% del patrimonio netto; del
sistema
dei
controlli
interni
(d)
la costituzione di ipoteche, gravami o
della Società;
altri diritti di garanzia di qualsiasi (b)(c)
il
conferimento
di
beni
natura su tutto o su parti rilevanti immobili o mobili ad altre società, sia
delle obbligazioni, delle proprietà o in
via
di
costituzione
che
già
del patrimonio della Società; costituite;
(e)
l'approvazione del budget preventivo;
(c)(d)
qualsiasi
forma
di
prestito
(f)
la
concessione
a
terzi
di
garanzie
assunto dalla Società che superi il
bancarie da parte della Società; limite del 30% del patrimonio netto;
(g)
la stipula di contratti aventi ad oggetto
(d)(e)
la costituzione di ipoteche,
beni immobili, con la sola eccezione di gravami o altri diritti di garanzia di
contratti
di
locazione
di
immobili
qualsiasi natura su tutto o su parti
stipulati
per
lo
svolgimento
rilevanti
delle
obbligazioni,
delle
proprietà
o
del
patrimonio
della

dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;

  • (h) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;
  • (i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;
  • (j) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Società;

(e)(f) l'approvazione del budget preventivo;

(f)(g) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;

(g)(h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;

(h)(i) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;

(i)(j) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;

(k) la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato e la determinazione dei relativi poteri, mentre gli altri

esponenti aziendali apicali anche nel settore dei controlli interni potranno essere nominati dall'Amministratore Delegato, purché di tali nomine il Consiglio venga tempestivamente informato;

(j)(l) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;

(m) la nomina dell'organismo di vigilanza;

(n) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;

(o) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi

per l'esercizio dei compiti allo stesso
attribuiti ai sensi di legge, nonché sul
rispetto
effettivo
delle
procedure
amministrative e contabili.
17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio 17.3
Gli
amministratori
riferiscono
al
Sindacale tempestivamente e comunque Collegio Sindacale tempestivamente
con
periodicità
almeno
trimestrale
in
e comunque con periodicità almeno
sede
di
riunione
del
Consiglio
di
trimestrale in sede di riunione del
Amministrazione
o
del
Comitato
Consiglio
di
Amministrazione
Esecutivo, se nominato, ovvero anche ovvero anche direttamente mediante
direttamente
mediante
nota
scritta
nota scritta inviata al Presidente del
inviata
al
Presidente
del
Collegio
Collegio Sindacale, sull'attività svolta
Sindacale,
sull'attività
svolta
e
sulle
e sulle operazioni di maggior rilievo
operazioni di maggior rilievo economico, economico,
finanziario
e
finanziario e patrimoniale effettuate dalla patrimoniale effettuate dalla Società
Società e dalle società controllate. Gli e
dalle
società
controllate.
Gli
amministratori riferiscono, in particolare, amministratori
riferiscono,
in
sulle operazioni nelle quali essi abbiano particolare,
sulle
operazioni
nelle
un interesse, per conto proprio o di terzi, quali essi abbiano un interesse, per
o che siano influenzate dall'eventuale conto proprio o di terzi, o che siano
soggetto
che
esercita
l'attività
di
influenzate dal soggetto che esercita
direzione e coordinamento. l'attività
di
direzione
e
coordinamento.
17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto 17.4 Fermi i limiti di cui al precedente
17.2, il Consiglio può delegare, parte paragrafo
17.2,
il
Consiglio
può
delle proprie attribuzioni e dei propri delegare,
parte
delle
proprie
poteri,
con
facoltà
di
sub
delega,
attribuzioni e dei propri poteri, con
compreso l'uso della firma sociale ad uno facoltà di sub delega, compreso l'uso
dei suoi membri, con la qualifica di della firma sociale ad uno dei suoi
Amministratore
Delegato,
membri,
con
la
qualifica
di
determinandone
le
facoltà
e
la
Amministratore
Delegato,

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, tra cui il Presidente del Consiglio stesso. Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Gli organi delegati, se nominati, forniscono, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di

Amministrazione adeguata informativa

remunerazione. determinandone le facoltà e la remunerazione.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché,
nell'esercizio
delle
rispettive
deleghe,
sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro
dimensioni
o
caratteristiche,
effettuate
dalla
Società
e
dalle
sue
controllate.

17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A., se nominato, potrà essere assunto mediante contratto di collaborazione o di dipendente. Esso è nominato su proposta del Presidente del Consiglio. La durata della carica è fissata in tre esercizi e, comunque, la stessa non potrà essere superiore alla durata del Consiglio che ha proceduto alla relativa nomina.

Il Direttore Generale coadiuverà l'Amministratore Delegato se nominato e il Presidente nell'espletamento delle loro funzioni, esercitando i compiti che gli verranno assegnati dall'Amministratore Delegato o dal Presidente nell'attività di gestione.

  • 17.6 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti e un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.
  • Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.

L'Amministratore Delegato, se

nominato,
fornisce,
con
cadenza
almeno trimestrale, al Consiglio di
Amministrazione
adeguata
informativa sul generale andamento
della
gestione
e
sulla
sua
prevedibile
evoluzione,
nonché,
sull'esercizio
delle
rispettive
deleghe,
sulle
operazioni
di
maggior
rilievo,
per
le
loro
dimensioni
o
caratteristiche,
effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.
17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà
attribuito, da parte della Assemblea, per
17.7
Al
Consiglio
di
Amministrazione
verrà
attribuito,
da
parte
della
il periodo di durata del mandato, un Assemblea, per il periodo di durata
emolumento
che
può
essere
anche
del mandato, un emolumento fisso.
formato
da
una
parte
fissa
ed
una
Su determinazione del Consiglio di
variabile,
quest'ultima
commisurata
al
Amministrazione, sentito il parere
raggiungimento di determinati obiettivi. del comitato per le nomine e per la
Agli
amministratori
investiti
di
remunerazione
e
del
Collegio
particolari
cariche
spetta
la
Sindacale,
l'emolumento
dei
soli
remunerazione
determinata
dal
amministratori
investiti
di
Consiglio di Amministrazione, sentito il particolari cariche può essere anche
parere del Collegio Sindacale. formato da una parte fissa ed una
variabile, quest'ultima commisurata
al
raggiungimento
di
determinati
obiettivi.
In
ogni
caso,
agli
Amministratori che facciano parte
dei comitati di cui al precedente
paragrafo
17.6.
può
essere
riconosciuta
unicamente
una
remunerazione fissa.
Articolo 18
Presidente e Vice Presidenti
18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove 18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove
l'Assemblea non vi abbia già provveduto l'Assemblea
non
vi
abbia
già
– elegge fra i propri membri il Presidente provveduto – elegge fra i propri
della Società e può nominare fino a due membri il Presidente della Società tra
Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i i consiglieri che abbiano i requisiti
Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo di
indipendenza
previsti
dal
14.4. presente
statuto.
Oltre
alle
attribuzioni
a
lui
spettanti
per
legge, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
convoca
e
fissa
l'ordine del giorno del Consiglio,
secondo
quanto
previsto
dal
precedente articolo 16.1, favorisce la
dialettica
interna,
promuove
l'effettivo
funzionamento
del
sistema
di
governo
societario,
garantendo l'equilibrio dei poteri
rispetto
all'Amministratore
delegato se nominato. Il Presidente
è tenuto in ogni caso a convocare il
Consiglio
quando
ne
sia
fatta
richiesta da almeno un terzo dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
dal
Collegio
Sindacale
o
anche
da
ciascun
Sindaco
effettivo
singolarmente.
Nel fissare l'ordine del giorno il
Presidente è obbligato a inserire le
proposte
di
integrazione
dello

stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:

(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; (b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli,

oltre a possedere le caratteristiche
richieste
agli
Amministratori
indipendenti,
deve
avere
le
specifiche
competenze
necessarie
per adempiere ai compiti che gli
sono attribuiti.
Venendo
meno,
nel
corso
del
mandato, per qualsiasi motivo il
Presidente, il Consiglio provvede
senza indugio alla sua sostituzione
nel rispetto di quanto previsto dal
presente statuto.
18.2
La
carica
di
Presidente
e
di
18.2
La
carica
di
Presidente
e
di
Amministratore
Delegato
può
essere
Amministratore Delegato non può
associata. essere associata. Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione,
il
quale
sovrintende,
coordinandosi
con l'amministratore delegato, se
nominato,
alle
relazioni
esterne
istituzionali,
non
possono
essere
conferiti incarichi esecutivi.
18.3 In caso di assenza o di impedimento del 18.3 In caso di assenza o di impedimento
Presidente le sue funzioni sono esercitate del Presidente le sue funzioni sono
dal Vice Presidente Vicario se nominato e esercitate
dall'amministratore
in caso di assenza o impedimento di indipendente più anziano d'età. Il
quest'ultimo dall'altro Vice Presidente se semplice esercizio delle funzioni da
nominato.
Il
semplice
esercizio
delle
parte di un sostituto è valido, nei
funzioni da parte del Vice Presidente è confronti dei terzi, unicamente in
valido, nei confronti dei terzi, in caso di caso di assenza e/o impedimento del
assenza
e/o
dell'impedimento
del
Presidente.
Presidente.
Articolo 19 Invariato
Rappresentanza della Società
19.1 La rappresentanza della Società di fronte
a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od
Amministrativa ed ai terzi, nonché la
firma sociale, spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione. La firma
sociale e la rappresentanza di fronte ai
terzi e in giudizio spettano altresì agli
amministratori e ai procuratori a cui il
Consiglio di Amministrazione le abbia
delegate, entro i limiti della delega.
Articolo 20
Collegio Sindacale
20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre
Sindaci effettivi, di cui almeno uno è Sindaci effettivi, di cui almeno uno è
esponente
del
genere
meno
esponente
del
genere
meno
rappresentato, e due supplenti, uno per rappresentato, e due supplenti, uno
ciascun
genere,
rieleggibili.
Ferme
per ciascun genere. I Sindaci sono
restando le situazioni di incompatibilità rieleggibili.
Ferme
restando
le
previste dalla normativa vigente, non situazioni di incompatibilità previste
possono assumere la carica di sindaco e dalla normativa vigente, nell'ambito
se eletti decadono dalla carica, coloro che delle società del Gruppo di cui fa
ricoprono già la carica di componente parte la Società, i componenti del
dell'organo
di
controllo
in
5
società
Collegio
Sindacale
non
possono
emittenti secondo le vigenti disposizioni assumere cariche in organi diversi
legislative e regolamentari, salvo i limiti da quelli di controllo e, se nominati,
diversi stabiliti dalla normativa di volta decadono da Sindaci della Società.
in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e Non
possono
altresì
essere
durata sono quelli stabiliti dalla legge. nominati
Sindaci
effettivi,
e
se
I componenti del Collegio Sindacale sono eletti decadono dalla carica, coloro
che ricoprono la medesima carica in

scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai Sindaci supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare di volta in volta vigente. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale

sono quelli stabiliti dalla legge. In ogni caso, al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del codice civile, compete la responsabilità di vigilare su:

(a) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate;

(b) il processo di informativa finanziaria;

(c) la revisione legale dei conti annuali;

(d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle

disposizioni regolamentari. I Sindaci
devono essere, in ogni caso, scelti
tra
persone
che
possano
essere
qualificate
come
indipendenti
anche in base ai criteri previsti con
riferimento agli amministratori dal
Codice
di
Autodisciplina
delle
Società Quotate di Borsa Italiana
S.p.A.
Il difetto dei requisiti determina la
decadenza dalla carica. All'atto della
loro nomina l'Assemblea determina
la retribuzione annuale spettante ai
Sindaci.
Ai
Sindaci
compete
il
rimborso
delle
spese
incontrate
nell'esercizio delle loro funzioni.
20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata
base di liste presentate dagli azionisti sulla base di liste presentate dagli
secondo le procedure di cui ai seguenti azionisti secondo le procedure di cui ai
commi, che risultano composte da due seguenti
commi,
che
risultano
sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci composte da due sezioni: l'una per la
effettivi
e
l'altra
per
la
nomina
dei
nomina dei Sindaci effettivi e l'altra
Sindaci supplenti. Le liste contengono un per la nomina dei Sindaci supplenti.
numero di candidati non superiore al Le liste contengono un numero di
numero dei membri da eleggere, elencati candidati non superiore al numero dei
mediante un numero progressivo. Le liste membri da eleggere, elencati mediante
devono essere composte da candidati un
numero
progressivo.
Le
liste
appartenenti ad entrambi i generi. Ogni devono essere composte da candidati
candidato potrà presentarsi in una sola appartenenti
ad
entrambi
i
generi.
lista a pena di ineleggibilità. Ogni candidato potrà presentarsi in
Hanno diritto a presentare una lista gli una sola lista a pena di ineleggibilità.
azionisti che da soli o insieme ad altri Hanno diritto a presentare una lista gli

azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dal presente statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che

presiede la riunione e colui che ne
redige il verbale, al fine di consentire
la
stesura
e
la
sottoscrizione
del
verbale sul relativo libro.
Articolo 21 Invariato
Controllo contabile
21.1 Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro
istituito
presso
il
Ministero
della
Giustizia,
nominata
e
funzionante
ai
sensi di legge.
Articolo 22 Invariato
Dirigente preposto alla redazione di
documenti contabili societari
22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere
obbligatorio
del
Collegio
Sindacale, nomina il Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili
societari, conferendogli adeguati mezzi e
poteri per l'espletamento dei compiti allo
stesso attribuiti. La durata della carica del
Dirigente
Preposto,
salvo
revoca
del
Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale, è fissata in
tre esercizi e, comunque, non può essere
superiore alla durata del Consiglio di
Amministrazione che ha proceduto alla
relativa nomina. Il Dirigente Preposto è
rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve
essere
esperto
in
materia
di
amministrazione, finanza e controllo e
deve possedere i medesimi requisiti di
onorabilità previsti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge. La perdita
di tali requisiti comporta la decadenza
dalla carica che dovrà esser dichiarata dal
Consiglio
di
Amministrazione
entro
trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le
competenze
allo
stesso
attribuiti
in
conformità
a
quanto
previsto
dalle
vigenti disposizioni normative.
BILANCIO E UTILI
Articolo 23 Invariato
Esercizio Sociale
23.1
L'esercizio
sociale
si
chiude
al
31
dicembre di ogni anno.
Articolo 24 Invariato
Bilancio e utili
24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di
Amministrazione
provvede,
in
conformità alle prescrizioni di legge, alla
redazione del bilancio. Il bilancio dovrà
essere assoggettato a revisione contabile
da società iscritta nel registro istituito
presso
il
Ministero
della
Giustizia,
nominata e funzionante ai sensi di legge.
24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio,
previa
deduzione di almeno il 5% per la
riserva legale, nei limiti di legge, devono
essere destinati secondo la deliberazione
24.3 Il Consiglio di Amministrazione può
deliberare la distribuzione di acconti sui
dividendi nei modi e nelle forme di
legge.
Articolo 25 Invariato
Dividendi
25.1
I
dividendi
non
riscossi
entro
il
quinquennio
dal
giorno
in
cui
sono
diventati esigibili sono prescritti a favore
della Società.
Articolo 26 Invariato
Recesso
26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei
casi
in
cui
esso
è
inderogabilmente
previsto
dalla
legge.
Non
costituisce
causa di recesso il mancato concorso di
uno
dei
soci
all'approvazione
delle
deliberazioni riguardanti la proroga del
termine di durata della Società ovvero
l'introduzione o la rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni.
Il diritto di recesso è esercitato nei modi e
termini di cui alle vigenti disposizioni di
legge.
Articolo 27 Invariato
Scioglimento e liquidazione della Società
27.1 La Società si scioglie per le cause e
secondo
le
procedure
previste
dalla
legge.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 28 Invariato
28.1
Per
tutto
quanto
non
previsto
dal
presente statuto, trovano applicazione le
disposizioni di legge.

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