AGM Information • May 16, 2017
AGM Information
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Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28
Capitale sociale Euro 42.445.141,00 i.v.
Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812
| TESTO PREVIGENTE | TESTO MODIFICATO |
|---|---|
| a seguito dall'Assemblea Straordinaria | |
| dei soci del 21 aprile 2017 (nn. |
|
| 27904/12431 di Rep. Notaio Alessandra | |
| Zizanovich), depositato presso il |
|
| competente Registro delle Imprese di |
|
| Milano in data 11.05.2017 e iscritto in data | |
| 15.05.2017. | |
| CAPO I | |
| DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE | |
| DURATA SCOPO | |
| SOCIALE | |
| Articolo 1 | Invariato |
| Costituzione e denominazione | |
| 1.1 E' costituita una Società per azioni |
|
| denominata "Fiera Milano S.p.A" (di seguito |
| Società). | |
|---|---|
| Articolo 2 | Invariato |
| Sede | |
| 2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle | |
| forme di volta in volta richieste, possono | |
| venire istituite o soppresse sedi |
|
| secondarie, filiali e rappresentanze, sia in | |
| Italia, sia all'estero. | |
| Articolo 3 | Invariato |
| Durata | |
| 3.1 La durata della Società è stabilita sino al | |
| 31 dicembre 2050 e può essere prorogata | |
| per deliberazione dell'assemblea. | |
| Articolo 4 | Invariato |
| Scopo | |
| 4.1 La Società ha per oggetto: | |
| (i) la gestione di quartieri fieristici, in |
|
| proprietà e di terzi, e di manifestazioni | |
| fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni | |
| altra attività accessoria e/o connessa, ivi | |
| incluse le relative locazioni e sub |
|
| locazioni parziali correlate a tutti i servizi | |
| connessi; | |
| (ii) la fornitura di servizi inerenti |
|
| l'organizzazione di manifestazioni |
|
| fieristiche, mostre, congressi, conferenze | |
| e tavole rotonde ed eventi accessori e | |
| collaterali quali, a puro titolo |
|
| esemplificativo, servizi di marketing, |
|
| promozione, supporto amministrativo ed | |
| informatico, di consulenza organizzativa, |
| di logistica ed organizzazione, di |
||
|---|---|---|
| supporto pubblicitario e relazioni |
||
| pubbliche ed in genere ogni altro servizio | ||
| inerente o conseguente l'organizzazione | ||
| delle manifestazioni dinanzi individuate | ||
| anche attraverso la creazione, l'acquisto o | ||
| l'affitto, finalizzati alla gestione di: |
||
| domini e/o siti internet, canali televisivi | ||
| satellitari o via cavo, supporti informatici | ||
| e comunque, qualsiasi strumento |
||
| elaborato dalle nuove tecnologie; e | ||
| (iii) | la gestione di testate editoriali (esclusi i | |
| quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, | ||
| programmi periodici, comunicati e |
||
| stampati relativi e connessi alle |
||
| manifestazioni e attività di cui al punto | ||
| che precede. | ||
| 4.2 | La Società ha la facoltà di acquistare, | |
| vendere, ottenere e concedere in licenza | ||
| brevetti, marchi, modelli, testate editoriali | ||
| (esclusi i quotidiani), diritti d'autore e | ||
| assimilati e ogni diritto di proprietà |
||
| intellettuale in genere, inerenti l'oggetto | ||
| sociale. | ||
| 4.3 | La Società inoltre, nel più assoluto |
|
| rispetto delle prescrizioni sancite in |
||
| materia bancaria e finanziaria dalla |
||
| legislazione speciale, potrà: | ||
| − prestare avvalli, fideiussioni ed ogni | ||
| altra garanzia reale e personale, anche | ||
| per obbligazioni di terzi nonché |
||
| assumere sia direttamente che |
|
|---|---|
| indirettamente, interessenze e |
|
| partecipazioni in altre società od imprese | |
| industriali, commerciali o di servizi |
|
| aventi oggetto analogo, affine o |
|
| comunque funzionalmente connesso al | |
| proprio nonché compiere qualsiasi |
|
| operazione industriale, commerciale, |
|
| mobiliare, immobiliare e finanziaria |
|
| comunque connessa, strumentale o |
|
| complementare al raggiungimento, anche | |
| indiretto, degli scopi sociali, fatta |
|
| eccezione della raccolta del risparmio e | |
| dell'esercizio delle attività disciplinate |
|
| dalla normativa in materia di |
|
| intermediazione finanziaria. | |
| È in ogni caso esclusa l'attività riservata | |
| dalla legge a specifiche categorie |
|
| professionali nonché l'attività finanziaria | |
| nei confronti del pubblico. | |
| 4.4 La Società può esercitare la sua attività sia |
|
| in Italia che all'estero. | |
| CAPO II | |
| CAPITALE SOCIALE – AZIONI | |
| Articolo 5 | Invariato |
| Capitale | |
| 5.1 Il capitale della Società è di Euro |
|
| 42.445.141 (quarantaduemilioni |
|
| quattrocentoquarantacinquemilacen | |
| toquarantuno/00) rappresentato da |
|
| 71.917.829 (settantunomilioninove- |
| centodiciassettemilaottocentoventi-nove) | |
|---|---|
| azioni nominative prive del valore |
|
| nominale. | |
| 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato | |
| anche con conferimenti di beni in natura | |
| e di crediti. | |
| 5.3 Il diritto di opzione, anche negli aumenti | |
| di capitale a servizio dell'emissione di | |
| obbligazioni convertibili, può anche |
|
| essere escluso nei limiti e secondo le | |
| condizioni previsti dall'articolo 2441, |
|
| quarto comma, secondo periodo, del |
|
| codice civile. | |
| Articolo 6 | Invariato |
| Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni | |
| 6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e | |
| liberamente trasferibili: ogni azione dà | |
| diritto ad un voto. Oltre alle azioni |
|
| ordinarie, la Società ha facoltà di |
|
| emettere, nel rispetto dei requisiti di | |
| legge, categorie di azioni fornite di diritti | |
| diversi. La Società può altresì emettere le | |
| speciali categorie di azioni previste |
|
| dall'articolo 2349, primo comma, del |
|
| codice civile. | |
| 6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei | |
| requisiti di legge, strumenti finanziari | |
| diversi dalle azioni. L'emissione di |
|
| strumenti finanziari è disposta con |
|
| delibera dell'Assemblea straordinaria che |
| disciplinandone condizioni di emissione, | |
|---|---|
| diritti amministrativi e/o patrimoniali, | |
| sanzioni in caso di inadempimento delle | |
| prestazioni apportate, nonché modalità | |
| di trasferimento, circolazione e rimborso. | |
| La Società può altresì emettere gli |
|
| strumenti finanziari previsti dall'articolo | |
| 2349, secondo comma, del codice civile. | |
| 6.3 La Società, con deliberazione del |
|
| Consiglio di Amministrazione, può |
|
| emettere obbligazioni nel rispetto dei |
|
| requisiti di legge. | |
| La Società, con deliberazione |
|
| dell'Assemblea straordinaria, può anche | |
| emettere obbligazioni convertibili o con | |
| warrants nel rispetto dei requisiti di |
|
| legge. | |
| Articolo 7 | Invariato |
| Versamenti di capitale | |
| 7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati | |
| dai soci, a norma di legge, nei modi e nei | |
| termini stabiliti dal Consiglio di |
|
| Amministrazione. A carico dei soci in | |
| ritardo nei pagamenti decorrono interessi | |
| nella misura annua del tasso di |
|
| riferimento in vigore alla data in cui il | |
| ritardo permane, maggiorato di 2 (due) | |
| punti percentuali, fermo restando il |
|
| disposto dell'art. 2344 codice civile. | |
| Articolo 8 | Invariato |
| 8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a | |
|---|---|
| titolo di finanziamento, presso i propri | |
| soci e nel rispetto delle leggi e dei |
|
| regolamenti vigenti, i fondi necessari per | |
| il conseguimento dell'oggetto sociale. | |
| 8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora | |
| non siano eseguiti in proporzione al |
|
| numero delle azioni possedute, non |
|
| producono interessi, salvo diversa |
|
| delibera del Consiglio di |
|
| Amministrazione. | |
| Articolo 9 | Invariato |
| 9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai | |
| loro rapporti con la Società, si intende | |
| eletto nel luogo risultante dal libro dei | |
| soci. | |
| 9.2 La qualità di azionista comporta |
|
| l'adesione incondizionata allo statuto. | |
| CAPO III | |
| ASSEMBLEA | |
| Articolo 10 | Invariato |
| Convocazione dell'Assemblea | |
| 10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità | |
| dei soci e le sue deliberazioni prese in | |
| conformità alla legge ed al presente |
|
| statuto obbligano e vincolano tutti i soci | |
| anche se non intervenuti, astenuti o |
|
| dissenzienti. | |
| L'Assemblea, sia ordinaria che |
|
| straordinaria, della Società è convocata |
| purché in Italia o in altro stato membro | |
|---|---|
| dell'Unione Europea, mediante avviso da | |
| pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito | |
| Internet della Società nonché con le altre | |
| modalità previste dalla Consob con |
|
| proprio regolamento. L'Assemblea può | |
| essere altresì convocata dal Consiglio di | |
| Amministrazione su richiesta di tanti soci | |
| che rappresentino almeno il ventesimo | |
| del capitale sociale ovvero, previa |
|
| comunicazione al Presidente del |
|
| Consiglio di Amministrazione, dal |
|
| Collegio Sindacale o da almeno due |
|
| componenti dello stesso. | |
| L'Assemblea ordinaria deve essere |
|
| convocata almeno una volta all'anno, |
|
| entro il termine di centoventi giorni dalla | |
| chiusura dell'esercizio sociale; quando ne | |
| ricorrano le condizioni di legge, può | |
| essere convocata entro centottanta giorni | |
| dalla chiusura dell'esercizio. | |
| 10.2 Nell'avviso di convocazione devono |
|
| essere indicati il giorno, l'ora e il luogo | |
| dell'adunanza nonché l'elenco delle |
|
| materie da trattare e le altre informazioni | |
| richieste dalle vigenti disposizioni |
|
| normative e regolamentari. Nello stesso | |
| avviso potranno essere indicati il giorno, | |
| l'ora ed il luogo per l'adunanza di |
|
| seconda convocazione, ed eventualmente | |
| per l'adunanza di terza convocazione, | |
| qualora la prima e la seconda andassero | |
|---|---|
| deserte. | |
| 10.3 I soci che, anche congiuntamente, |
|
| rappresentino almeno un quarantesimo | |
| del capitale sociale della Società, possono | |
| richiedere, per iscritto, entro dieci giorni | |
| dalla pubblicazione dell'avviso di |
|
| convocazione dell'Assemblea, salvo |
|
| diverso termine previsto dalla legge, |
|
| l'integrazione dell'elenco delle materie da | |
| trattare, indicando nella domanda gli |
|
| ulteriori argomenti da essi proposti. I soci | |
| che richiedono l'integrazione dell'ordine | |
| del giorno predispongono una relazione | |
| sulle materie di cui propongono la |
|
| trattazione, da consegnare al Consiglio di | |
| Amministrazione entro il termine ultimo | |
| per la presentazione della richiesta di | |
| integrazione. Dell'integrazione all'elenco | |
| delle materie che l'Assemblea dovrà |
|
| trattare, a seguito della richiesta di cui al | |
| presente paragrafo 10.3, viene data |
|
| notizia, nelle forme prescritte per la |
|
| pubblicazione dell'avviso di |
|
| convocazione, almeno quindici giorni |
|
| prima di quello fissato per l'Assemblea, | |
| salvo diverso termine previsto dalla |
|
| legge. | |
| Il Consiglio di Amministrazione mette a | |
| disposizione del pubblico la relazione | |
| accompagnata dalle proprie eventuali |
| osservazioni, contestualmente alla |
|
|---|---|
| pubblicazione della notizia |
|
| d'integrazione, sul sito internet della |
|
| Società e con le altre modalità previste | |
| dalla Consob con proprio Regolamento. | |
| La richiesta di integrazione dell'elenco | |
| delle materie da trattare ai sensi del | |
| presente paragrafo 10.3, non è ammessa | |
| per gli argomenti sui quali l'Assemblea | |
| delibera, a norma di legge, su proposta | |
| degli amministratori o sulla base di un | |
| progetto o di una relazione da essi |
|
| predisposta. | |
| Articolo 11 | Invariato |
| Costituzione dell'Assemblea | |
| 11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea | |
| straordinaria sono validamente costituite | |
| e deliberano con le maggioranze stabilite | |
| dalla legge. | |
| Articolo 12 | Invariato |
| Diritto di intervento all'Assemblea | |
| 12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è | |
| disciplinato dalle norme di legge, dallo | |
| Statuto e dalle disposizioni contenute | |
| nell'avviso di convocazione. | |
| 12.2 Per la legittimazione all'intervento in | |
| Assemblea si osserva la disciplina di | |
| legge. Coloro ai quali spetta il diritto di | |
| voto possono farsi rappresentare |
|
| mediante delega scritta nei limiti di |
|
| legge; delega che potrà essere notificata |
| mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la |
|
|---|---|
| regolarità delle deleghe, e, in genere, il | |
| diritto di intervento. | |
| Articolo 13 | |
| Presidenza dell'Assemblea | |
| 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente | 13.1 L'Assemblea è presieduta dal |
| del Consiglio di Amministrazione. In |
Presidente del Consiglio di |
| mancanza di questi, l'Assemblea sarà | Amministrazione. In mancanza di |
| presieduta dal Vice Presidente Vicario se | questi, l'Assemblea sarà |
| nominato o, in sua assenza o |
presieduta da altra persona |
| impedimento, dall'altro Vice Presidente | nominata dall'Assemblea. |
| se nominato, o in caso di assenza o | L'Assemblea nomina il segretario |
| impedimento anche di quest'ultimo, da | che può anche non essere azionista. |
| altra persona nominata dall'Assemblea. | Le deliberazioni dell'Assemblea |
| L'Assemblea nomina il segretario che | ordinaria sono fatte constatare da |
| può anche non essere azionista. Le |
apposito verbale firmato dal |
| deliberazioni dell'Assemblea ordinaria |
Presidente e dal segretario; nei casi |
| sono fatte constatare da apposito verbale | di legge e ogni qualvolta lo ritenga |
| firmato dal Presidente e dal segretario; | opportuno, il Presidente farà |
| nei casi di legge e ogni qualvolta lo | redigere il verbale da un notaio. |
| ritenga opportuno, il Presidente farà |
|
| redigere il verbale da un notaio. | |
| 13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari, | Invariato |
| verifica la regolare costituzione |
| dell'Assemblea, accerta l'identità e la |
|
|---|---|
| legittimazione dei presenti, regola il suo | |
| svolgimento, compresa la disciplina |
|
| dell'ordine e della durata degli interventi, | |
| la determinazione del sistema di |
|
| votazione e il computo dei voti ed accerta | |
| i risultati delle votazioni. | |
| 13.3 Le copie dei verbali certificate conformi | Invariato |
| dal Presidente e dal redattore fanno |
|
| prova ad ogni effetto di legge. | |
| CAPO IV | |
| AMMINISTRAZIONE | |
| Articolo 14 | |
| Consiglio di Amministrazione | |
| 14.1 La Società è amministrata da un |
14.1 La Società è amministrata da un |
| Consiglio di Amministrazione composto | Consiglio di Amministrazione |
| da un numero non inferiore a 3 (tre) e | composto da un numero non |
| non superiore a 9 (nove) membri, |
inferiore a 3 (tre) e non superiore a |
| compreso il Presidente. L'Assemblea, nel | 9 (nove) membri, compreso il |
| rispetto della disciplina inerente |
Presidente. L'Assemblea, nel |
| l'equilibrio tra i generi, dettata dal |
rispetto della disciplina inerente |
| presente statuto, ne determina il numero, | l'equilibrio tra i generi, ne |
| all'atto della nomina, entro i limiti |
determina il numero, all'atto della |
| suddetti nonché la durata che non potrà | nomina, entro i limiti suddetti |
| essere superiore a tre esercizi. Gli |
nonché la durata che non potrà |
| amministratori sono rieleggibili. Almeno | essere superiore a tre esercizi. Gli |
| uno dei componenti del Consiglio di | amministratori sono rieleggibili. |
| Amministrazione, ovvero due se il |
Gli amministratori devono |
| Consiglio di Amministrazione è |
possedere, a pena di ineleggibilità |
| composto da più di sette componenti, | o, nel caso che vengano meno |
| deve essere in possesso dei requisiti di | successivamente, di decadenza, i |
| requisiti di professionalità e |
| indipendenza stabiliti per i sindaci dalle | onorabilità previsti dalla |
|---|---|
| vigenti disposizioni di legge. | normativa pro tempore vigente in |
| materia. La composizione del |
|
| Consiglio di Amministrazione |
|
| deve riflettere un adeguato grado | |
| di diversificazione in termini, tra | |
| l'altro, di competenze, esperienze, | |
| età, genere e proiezione |
|
| internazionale. | |
| Ai fini della cooptazione degli |
|
| amministratori, il Consiglio di |
|
| Amministrazione identifica |
|
| preventivamente la propria |
|
| composizione quali-quantitativa |
|
| ottimale individuando e |
|
| motivando il profilo teorico (ivi | |
| comprese le caratteristiche di |
|
| comprovata e perdurante |
|
| professionalità e di indipendenza) | |
| dei candidati. | |
| Apposito regolamento interno |
|
| definisce i criteri per la |
|
| autovalutazione dell'intero |
|
| Consiglio, per la cooptazione e per | |
| il cumulo di incarichi che si |
|
| applicano a tutti i componenti del | |
| Consiglio di Amministrazione. |
|
| Restano comunque fermi, ove più | |
| rigorosi, i limiti al cumulo degli | |
| incarichi previsti dalla disciplina | |
| legale e regolamentare pro |
|
| tempore vigente. Il rispetto dei |
limiti al cumulo di incarichi è valutato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti al cumulo di incarichi previsti dal presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio di Amministrazione comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.
14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono
possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contribuito effettivo alla formazione della volontà del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza: (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica come indipendente; (ii) in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli amministratori che si qualificano come indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti già nominati. In ogni caso, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli amministratori qualificati come indipendenti dovrà essere condotta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla
| forma. Il venir meno dei requisiti | |
|---|---|
| di indipendenza, quali sopra |
|
| definiti, in capo ad un |
|
| amministratore indipendente ne |
|
| determina la decadenza, tranne nel | |
| caso in cui tali requisiti |
|
| permangano in capo ad almeno la | |
| maggioranza dei membri del |
|
| Consiglio di Amministrazione. A | |
| tal fine, l'amministratore |
|
| indipendente che perda i propri | |
| requisiti di indipendenza durante | |
| il mandato ne fornisce immediata | |
| informativa al Consiglio di |
|
| Amministrazione in carica. In ogni | |
| caso, il requisito di indipendenza | |
| si considera non soddisfatto |
|
| qualora l'amministratore abbia già | |
| ricoperto per tre mandati |
|
| consecutivi l'incarico di |
|
| amministratore indipendente nella | |
| Società. | |
| 14.2 Se per dimissioni o altre cause viene | 14.23 Se per dimissioni o altre cause viene |
| meno la maggioranza degli |
meno la maggioranza degli |
| amministratori, gli altri decadono |
amministratori, gli altri decadono |
| dall'incarico e deve essere convocata |
dall'incarico e deve essere |
| senza indugio l'Assemblea per la nomina | convocata senza indugio |
| del Consiglio di Amministrazione. | l'Assemblea per la nomina del |
| Consiglio di Amministrazione. | |
| 14.3 L'Assemblea può variare il numero degli | |
| amministratori anche nel corso del |
|
| mandato e sempre entro i limiti di cui al |
| presente articolo; se l'Assemblea aumenta |
|---|
| il numero degli Amministratori provvede |
| alla loro nomina con le medesime |
| modalità indicate nel presente articolo. Il |
| mandato degli amministratori così |
| nominati cessa con quello degli |
| amministratori al momento della loro |
| nomina. |
14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo.
Le liste, che contengono un numero di
14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio ovvero i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.
In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. La maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal precedente paragrafo 14.2.
Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate
(iii) nonché il curriculum vitae
la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate
riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.
del singolo candidato ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno, nonché un impegno espresso a dedicare alla carica il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi adottato ai sensi del presente articolo;
(iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.
Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal presente statuto.
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno sono considerate come non presentate.
Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.
In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.
Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal
| rappresentato. | presente statuto, il candidato del genere | |
|---|---|---|
| più rappresentato eletto come ultimo in | ||
| ordine progressivo nella lista che ha |
||
| ottenuto il maggior numero di voti, sarà | ||
| sostituito dal primo candidato del genere | ||
| meno rappresentato non eletto della stessa | ||
| lista secondo l'ordine progressivo. | ||
| A tale procedura di sostituzione si farà | ||
| luogo sino a che non sia assicurata la | ||
| composizione del Consiglio di |
||
| Amministrazione conforme alla disciplina | ||
| inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal | ||
| presente statuto e dalle disposizioni di | ||
| legge applicabili. Qualora infine detta | ||
| procedura non assicuri il risultato da |
||
| ultimo indicato, la sostituzione avverrà | ||
| con delibera assunta dall'Assemblea a |
||
| maggioranza relativa, previa |
||
| presentazione di candidature di soggetti | ||
| appartenenti al genere meno |
||
| rappresentato. | ||
| 14.5 Qualora non sia stata assicurata la |
14.5 Qualora la maggioranza dei |
|
| nomina di almeno un amministratore | componenti del consiglio di |
|
| (ovvero due nel caso di Consiglio di | amministrazione nominati non |
|
| Amministrazione composto da più di | siano in possesso dei requisiti di | |
| sette componenti) in possesso dei |
indipendenza come sopra definiti, | |
| requisiti di indipendenza previsti per gli | il/i candidato/i, non indipendente/i | |
| amministratori dalle vigenti disposizioni | eletto/i come ultimo/i in ordine |
|
| di legge, il/i candidato/i, non |
progressivo in base alla lista |
|
| indipendente/i eletto/i come ultimo/i in | presentata dall'azionista di |
|
| ordine progressivo in base alla lista |
maggioranza sarà/saranno |
| presentata dall'azionista di maggioranza | sostituito/i, secondo l'ordine |
|---|---|
| sarà/saranno sostituito/i, secondo |
progressivo di presentazione, dal |
| l'ordine progressivo di presentazione, dal | primo (e, nel caso, anche dal |
| primo (e, nel caso, anche dal secondo) | secondo) candidato/i |
| candidato/i indipendente/i non eletto/i, | indipendente/i non eletto/i, |
| estratto/i dalla medesima lista, purché | estratto/i dalla medesima lista, |
| nel rispetto della disciplina inerente |
purché nel rispetto della disciplina |
| l'equilibrio tra i generi, dettata dal |
inerente l'equilibrio tra i generi, |
| presente statuto. | dettata dal presente statuto e dalle |
| L'amministratore in possesso dei requisiti | disposizioni di legge applicabili. |
| di indipendenza previsti per i sindaci | |
| dalle vigenti disposizioni di legge che, | |
| successivamente alla nomina, perda detti | |
| requisiti deve darne immediata |
|
| comunicazione al Consiglio di |
|
| Amministrazione; l'amministratore, |
|
| inoltre, decade dalla carica nel caso in cui | |
| all'interno del Consiglio di |
|
| Amministrazione venga meno il numero | |
| minimo di consiglieri in possesso di detti | |
| requisiti di indipendenza richiesto dalle | |
| vigenti disposizioni di legge. | |
| 14.6 Nel caso in cui venga presentata |
14.6 Nel caso in cui venga presentata |
| un'unica lista, nel caso in cui non venga | un'unica lista, nel caso in cui non |
| presentata alcuna lista o nel caso in cui | venga presentata alcuna lista o nel |
| non si tratti di eleggere l'intero Consiglio | caso in cui non si tratti di eleggere |
| di Amministrazione, l'Assemblea |
l'intero Consiglio di |
| delibera ai sensi e con le maggioranze di | Amministrazione, l'Assemblea |
| legge, assicurando l'equilibrio tra generi | delibera ai sensi e con le |
| previsto dal presente statuto. | maggioranze di legge, assicurando |
| Se nel corso dell'esercizio vengono a | l'equilibrio tra generi e il rispetto |
| mancare, per qualsiasi motivo, uno o più | dei requisiti di indipendenza |
|---|---|
| amministratori, il Consiglio di |
previsti dal presente statuto, |
| Amministrazione provvederà ai sensi |
nonché il rispetto degli ulteriori |
| dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o | requisiti previsti dalla normativa |
| più degli amministratori cessati erano | pro tempore vigente. |
| stati tratti da una lista contenente anche | Se nel corso dell'esercizio vengono |
| nominativi di candidati non eletti, il |
a mancare, per qualsiasi motivo, |
| Consiglio di Amministrazione effettuerà | uno o più amministratori, il |
| la sostituzione nominando, secondo |
Consiglio di Amministrazione |
| l'ordine progressivo, persone tratte dalla | provvederà ai sensi dell'art. 2386 |
| lista cui apparteneva l'amministratore |
del codice civile, nel rispetto delle |
| venuto meno e che siano tuttora |
regole sulla composizione del |
| eleggibili e disposte ad accettare la carica. | Consiglio di Amministrazione |
| Restano, peraltro, salve le disposizioni di | previste dalla legge e dal presente |
| cui al precedente punto 14.5 volte ad | statuto. |
| assicurare la presenza, all'interno del |
|
| Consiglio di Amministrazione, del |
|
| numero di amministratori in possesso dei | |
| requisiti di indipendenza previsti per i | |
| sindaci dalle vigenti disposizioni di |
|
| legge, nonché le disposizioni volte ad | |
| assicurare l'equilibrio tra generi previsto | |
| dal vigente statuto. | |
| 14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al | Invariato |
| divieto di cui all'art. 2390 codice civile | |
| salvo che siano da ciò esonerati |
|
| dall'Assemblea. | |
| Articolo 15 | |
| Convocazione del Consiglio e sue | |
| deliberazioni | |
| 15.1 Il Consiglio di Amministrazione é |
15.1 Il Consiglio di Amministrazione è |
convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione. In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.
In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
| 15.2 È' ammessa la possibilità che le | Invariato |
|---|---|
| adunanze del Consiglio si tengano per | |
| teleconferenza o videoconferenza, a |
|
| condizione che tutti i partecipanti |
|
| possano essere identificati e sia loro |
|
| consentito seguire la discussione ed |
|
| intervenire in tempo reale alla trattazione | |
| degli argomenti affrontati. Verificandosi | |
| questi requisiti, la riunione del Consiglio | |
| si considererà tenuta nel luogo in cui si | |
| trovano il Presidente e il segretario. | |
| 15.3 Per la validità delle deliberazioni del | Invariato |
| Consiglio è necessaria la presenza della | |
| maggioranza dei suoi membri in carica. | |
| Le deliberazioni sono prese a |
|
| maggioranza assoluta degli |
|
| amministratori presenti. In casi di parità | |
| prevale il voto di chi presiede la riunione. | |
| 15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono | Invariato |
| redatti dal segretario del Consiglio di | |
| Amministrazione e sottoscritti dal |
|
| Presidente dell'adunanza e dal segretario | |
| stesso. Le copie dei verbali certificate | |
| conformi dal Presidente e dal segretario | |
| del Consiglio di Amministrazione fanno | |
| prova a ogni effetto di legge. | |
| Articolo 16 | |
| Presidenza del Consiglio di Amministrazione | |
| 16.1 Le adunanze del Consiglio sono |
16.1 Le adunanze del Consiglio sono |
| presiedute dal Presidente od, in sua |
presiedute dal Presidente o, in sua assenza |
| assenza o impedimento, dal Vice |
o impedimento, dall'Amministratore |
| Presidente Vicario se nominato. In |
indipendente più anziano per età. |
|---|---|
| mancanza del Vice Presidente Vicario, le | |
| adunanze saranno presiedute dal Vice | |
| Presidente, se nominato o, in sua assenza | |
| o impedimento, dall'Amministratore più | |
| anziano per carica o, in subordine, per | |
| età. | |
| Articolo 17 | |
| Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di | |
| Amministrazione | |
| 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è |
Invariato |
| investito dei più ampi poteri per |
|
| l'amministrazione ordinaria o |
|
| straordinaria della Società; segnatamente, | |
| ha facoltà di compiere tutti gli atti che | |
| ritenga opportuni od utili per il |
|
| raggiungimento degli scopi sociali, |
|
| esclusi soltanto quegli atti che la legge | |
| riserva all'Assemblea. | |
| Sono inoltre attribuite al Consiglio di | |
| Amministrazione le seguenti |
|
| competenze: | |
| (i) la decisione di fusione nei casi di cui | |
| agli articoli 2505 e 2505- bis; | |
| (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi | |
| secondarie; | |
| (iii) la riduzione del capitale sociale in | |
| caso di recesso di soci; | |
| (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a | |
| disposizioni normative; | |
| (v) il trasferimento della sede sociale |
| nell'ambito della Provincia. | |
|---|---|
| 17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a | 17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a |
| norma di legge e a quelle attribuite dal | norma di legge e a quelle attribuite |
| precedente punto 17.1, sono riservate | dal precedente paragrafo 17.1, sono |
| all'esclusiva competenza del Consiglio di | riservate all'esclusiva competenza |
| Amministrazione: | del Consiglio di Amministrazione: |
| (a) l'acquisto, la sottoscrizione e il |
(a) l'acquisto, la sottoscrizione e |
| trasferimento, in proprio, di azioni, di | il trasferimento, in proprio, di azioni, |
| quote o di partecipazioni in altre |
di quote o di partecipazioni in altre |
| società, comprese le società di nuova | società, comprese le società di nuova |
| costituzione e il trasferimento di diritti | costituzione e il trasferimento di |
| di opzione, salve le operazioni di mero | diritti di opzione, salve le operazioni |
| impiego di tesoreria; | di mero impiego di tesoreria; |
| (b) il conferimento di beni immobili o |
(b) l'approvazione delle |
| mobili ad altre società, sia in via di |
politiche di assunzione e di |
| costituzione che già costituite; | gestione di tutti i rischi, nessuno |
| (c) qualsiasi forma di prestito assunto |
escluso, nonché la valutazione della |
| dalla Società che superi il limite del | funzionalità, efficienza, efficacia |
| 30% del patrimonio netto; | del sistema dei controlli interni |
| (d) la costituzione di ipoteche, gravami o |
della Società; |
| altri diritti di garanzia di qualsiasi | (b)(c) il conferimento di beni |
| natura su tutto o su parti rilevanti | immobili o mobili ad altre società, sia |
| delle obbligazioni, delle proprietà o | in via di costituzione che già |
| del patrimonio della Società; | costituite; |
| (e) l'approvazione del budget preventivo; |
(c)(d) qualsiasi forma di prestito |
| (f) la concessione a terzi di garanzie |
assunto dalla Società che superi il |
| bancarie da parte della Società; | limite del 30% del patrimonio netto; |
| (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto |
(d)(e) la costituzione di ipoteche, |
| beni immobili, con la sola eccezione di | gravami o altri diritti di garanzia di |
| contratti di locazione di immobili |
qualsiasi natura su tutto o su parti |
| stipulati per lo svolgimento |
rilevanti delle obbligazioni, delle |
| proprietà o del patrimonio della |
dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;
Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
Società;
(e)(f) l'approvazione del budget preventivo;
(f)(g) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;
(g)(h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;
(h)(i) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;
(i)(j) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;
(k) la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato e la determinazione dei relativi poteri, mentre gli altri
esponenti aziendali apicali anche nel settore dei controlli interni potranno essere nominati dall'Amministratore Delegato, purché di tali nomine il Consiglio venga tempestivamente informato;
(j)(l) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;
(m) la nomina dell'organismo di vigilanza;
(n) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;
(o) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi
| per l'esercizio dei compiti allo stesso | |
|---|---|
| attribuiti ai sensi di legge, nonché sul | |
| rispetto effettivo delle procedure |
|
| amministrative e contabili. | |
| 17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio | 17.3 Gli amministratori riferiscono al |
| Sindacale tempestivamente e comunque | Collegio Sindacale tempestivamente |
| con periodicità almeno trimestrale in |
e comunque con periodicità almeno |
| sede di riunione del Consiglio di |
trimestrale in sede di riunione del |
| Amministrazione o del Comitato |
Consiglio di Amministrazione |
| Esecutivo, se nominato, ovvero anche | ovvero anche direttamente mediante |
| direttamente mediante nota scritta |
nota scritta inviata al Presidente del |
| inviata al Presidente del Collegio |
Collegio Sindacale, sull'attività svolta |
| Sindacale, sull'attività svolta e sulle |
e sulle operazioni di maggior rilievo |
| operazioni di maggior rilievo economico, | economico, finanziario e |
| finanziario e patrimoniale effettuate dalla | patrimoniale effettuate dalla Società |
| Società e dalle società controllate. Gli | e dalle società controllate. Gli |
| amministratori riferiscono, in particolare, | amministratori riferiscono, in |
| sulle operazioni nelle quali essi abbiano | particolare, sulle operazioni nelle |
| un interesse, per conto proprio o di terzi, | quali essi abbiano un interesse, per |
| o che siano influenzate dall'eventuale | conto proprio o di terzi, o che siano |
| soggetto che esercita l'attività di |
influenzate dal soggetto che esercita |
| direzione e coordinamento. | l'attività di direzione e |
| coordinamento. | |
| 17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto | 17.4 Fermi i limiti di cui al precedente |
| 17.2, il Consiglio può delegare, parte | paragrafo 17.2, il Consiglio può |
| delle proprie attribuzioni e dei propri | delegare, parte delle proprie |
| poteri, con facoltà di sub delega, |
attribuzioni e dei propri poteri, con |
| compreso l'uso della firma sociale ad uno | facoltà di sub delega, compreso l'uso |
| dei suoi membri, con la qualifica di | della firma sociale ad uno dei suoi |
| Amministratore Delegato, |
membri, con la qualifica di |
| determinandone le facoltà e la |
Amministratore Delegato, |
17.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, tra cui il Presidente del Consiglio stesso. Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Gli organi delegati, se nominati, forniscono, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di
Amministrazione adeguata informativa
remunerazione. determinandone le facoltà e la remunerazione.
17.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.
| sul generale andamento della gestione e | |
|---|---|
| sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, | |
| nell'esercizio delle rispettive deleghe, |
|
| sulle operazioni di maggior rilievo, per le | |
| loro dimensioni o caratteristiche, |
|
| effettuate dalla Società e dalle sue |
|
| controllate. |
17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A., se nominato, potrà essere assunto mediante contratto di collaborazione o di dipendente. Esso è nominato su proposta del Presidente del Consiglio. La durata della carica è fissata in tre esercizi e, comunque, la stessa non potrà essere superiore alla durata del Consiglio che ha proceduto alla relativa nomina.
Il Direttore Generale coadiuverà l'Amministratore Delegato se nominato e il Presidente nell'espletamento delle loro funzioni, esercitando i compiti che gli verranno assegnati dall'Amministratore Delegato o dal Presidente nell'attività di gestione.
L'Amministratore Delegato, se
| nominato, fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue |
|
|---|---|
| controllate. | |
| 17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per |
17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della |
| il periodo di durata del mandato, un | Assemblea, per il periodo di durata |
| emolumento che può essere anche |
del mandato, un emolumento fisso. |
| formato da una parte fissa ed una |
Su determinazione del Consiglio di |
| variabile, quest'ultima commisurata al |
Amministrazione, sentito il parere |
| raggiungimento di determinati obiettivi. | del comitato per le nomine e per la |
| Agli amministratori investiti di |
remunerazione e del Collegio |
| particolari cariche spetta la |
Sindacale, l'emolumento dei soli |
| remunerazione determinata dal |
amministratori investiti di |
| Consiglio di Amministrazione, sentito il | particolari cariche può essere anche |
| parere del Collegio Sindacale. | formato da una parte fissa ed una |
| variabile, quest'ultima commisurata | |
| al raggiungimento di determinati |
|
| obiettivi. In ogni caso, agli |
|
| Amministratori che facciano parte | |
| dei comitati di cui al precedente | |
| paragrafo 17.6. può essere |
|
| riconosciuta unicamente una |
| remunerazione fissa. | |
|---|---|
| Articolo 18 | |
| Presidente e Vice Presidenti | |
| 18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove | 18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove |
| l'Assemblea non vi abbia già provveduto | l'Assemblea non vi abbia già |
| – elegge fra i propri membri il Presidente | provveduto – elegge fra i propri |
| della Società e può nominare fino a due | membri il Presidente della Società tra |
| Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i | i consiglieri che abbiano i requisiti |
| Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo | di indipendenza previsti dal |
| 14.4. | presente statuto. Oltre alle |
| attribuzioni a lui spettanti per |
|
| legge, il Presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione convoca e fissa |
|
| l'ordine del giorno del Consiglio, | |
| secondo quanto previsto dal |
|
| precedente articolo 16.1, favorisce la | |
| dialettica interna, promuove |
|
| l'effettivo funzionamento del |
|
| sistema di governo societario, |
|
| garantendo l'equilibrio dei poteri | |
| rispetto all'Amministratore |
|
| delegato se nominato. Il Presidente | |
| è tenuto in ogni caso a convocare il | |
| Consiglio quando ne sia fatta |
|
| richiesta da almeno un terzo dei | |
| componenti del Consiglio di |
|
| Amministrazione, dal Collegio |
|
| Sindacale o anche da ciascun |
|
| Sindaco effettivo singolarmente. |
|
| Nel fissare l'ordine del giorno il | |
| Presidente è obbligato a inserire le | |
| proposte di integrazione dello |
stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:
(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; (b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.
Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli,
| oltre a possedere le caratteristiche | |
|---|---|
| richieste agli Amministratori |
|
| indipendenti, deve avere le |
|
| specifiche competenze necessarie |
|
| per adempiere ai compiti che gli | |
| sono attribuiti. | |
| Venendo meno, nel corso del |
|
| mandato, per qualsiasi motivo il | |
| Presidente, il Consiglio provvede | |
| senza indugio alla sua sostituzione | |
| nel rispetto di quanto previsto dal | |
| presente statuto. | |
| 18.2 La carica di Presidente e di |
18.2 La carica di Presidente e di |
| Amministratore Delegato può essere |
Amministratore Delegato non può |
| associata. | essere associata. Al Presidente del |
| Consiglio di Amministrazione, il |
|
| quale sovrintende, coordinandosi |
|
| con l'amministratore delegato, se | |
| nominato, alle relazioni esterne |
|
| istituzionali, non possono essere |
|
| conferiti incarichi esecutivi. | |
| 18.3 In caso di assenza o di impedimento del | 18.3 In caso di assenza o di impedimento |
| Presidente le sue funzioni sono esercitate | del Presidente le sue funzioni sono |
| dal Vice Presidente Vicario se nominato e | esercitate dall'amministratore |
| in caso di assenza o impedimento di | indipendente più anziano d'età. Il |
| quest'ultimo dall'altro Vice Presidente se | semplice esercizio delle funzioni da |
| nominato. Il semplice esercizio delle |
parte di un sostituto è valido, nei |
| funzioni da parte del Vice Presidente è | confronti dei terzi, unicamente in |
| valido, nei confronti dei terzi, in caso di | caso di assenza e/o impedimento del |
| assenza e/o dell'impedimento del |
Presidente. |
| Presidente. | |
| Articolo 19 | Invariato |
| Rappresentanza della Società | |
|---|---|
| 19.1 La rappresentanza della Società di fronte | |
| a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od | |
| Amministrativa ed ai terzi, nonché la | |
| firma sociale, spettano al Presidente del | |
| Consiglio di Amministrazione. La firma | |
| sociale e la rappresentanza di fronte ai | |
| terzi e in giudizio spettano altresì agli | |
| amministratori e ai procuratori a cui il | |
| Consiglio di Amministrazione le abbia | |
| delegate, entro i limiti della delega. | |
| Articolo 20 | |
| Collegio Sindacale | |
| 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre | 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre |
| Sindaci effettivi, di cui almeno uno è | Sindaci effettivi, di cui almeno uno è |
| esponente del genere meno |
esponente del genere meno |
| rappresentato, e due supplenti, uno per | rappresentato, e due supplenti, uno |
| ciascun genere, rieleggibili. Ferme |
per ciascun genere. I Sindaci sono |
| restando le situazioni di incompatibilità | rieleggibili. Ferme restando le |
| previste dalla normativa vigente, non | situazioni di incompatibilità previste |
| possono assumere la carica di sindaco e | dalla normativa vigente, nell'ambito |
| se eletti decadono dalla carica, coloro che | delle società del Gruppo di cui fa |
| ricoprono già la carica di componente | parte la Società, i componenti del |
| dell'organo di controllo in 5 società |
Collegio Sindacale non possono |
| emittenti secondo le vigenti disposizioni | assumere cariche in organi diversi |
| legislative e regolamentari, salvo i limiti | da quelli di controllo e, se nominati, |
| diversi stabiliti dalla normativa di volta | decadono da Sindaci della Società. |
| in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e | Non possono altresì essere |
| durata sono quelli stabiliti dalla legge. | nominati Sindaci effettivi, e se |
| I componenti del Collegio Sindacale sono | eletti decadono dalla carica, coloro |
| che ricoprono la medesima carica in |
scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai Sindaci supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare di volta in volta vigente. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale
sono quelli stabiliti dalla legge. In ogni caso, al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del codice civile, compete la responsabilità di vigilare su:
(a) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate;
(b) il processo di informativa finanziaria;
(c) la revisione legale dei conti annuali;
(d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione.
I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle
| disposizioni regolamentari. I Sindaci | |
|---|---|
| devono essere, in ogni caso, scelti | |
| tra persone che possano essere |
|
| qualificate come indipendenti |
|
| anche in base ai criteri previsti con | |
| riferimento agli amministratori dal | |
| Codice di Autodisciplina delle |
|
| Società Quotate di Borsa Italiana | |
| S.p.A. | |
| Il difetto dei requisiti determina la | |
| decadenza dalla carica. All'atto della | |
| loro nomina l'Assemblea determina | |
| la retribuzione annuale spettante ai | |
| Sindaci. Ai Sindaci compete il |
|
| rimborso delle spese incontrate |
|
| nell'esercizio delle loro funzioni. | |
| 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla | 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata |
| base di liste presentate dagli azionisti | sulla base di liste presentate dagli |
| secondo le procedure di cui ai seguenti | azionisti secondo le procedure di cui ai |
| commi, che risultano composte da due | seguenti commi, che risultano |
| sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci | composte da due sezioni: l'una per la |
| effettivi e l'altra per la nomina dei |
nomina dei Sindaci effettivi e l'altra |
| Sindaci supplenti. Le liste contengono un | per la nomina dei Sindaci supplenti. |
| numero di candidati non superiore al | Le liste contengono un numero di |
| numero dei membri da eleggere, elencati | candidati non superiore al numero dei |
| mediante un numero progressivo. Le liste | membri da eleggere, elencati mediante |
| devono essere composte da candidati | un numero progressivo. Le liste |
| appartenenti ad entrambi i generi. Ogni | devono essere composte da candidati |
| candidato potrà presentarsi in una sola | appartenenti ad entrambi i generi. |
| lista a pena di ineleggibilità. | Ogni candidato potrà presentarsi in |
| Hanno diritto a presentare una lista gli | una sola lista a pena di ineleggibilità. |
| azionisti che da soli o insieme ad altri | Hanno diritto a presentare una lista gli |
azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.
In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.
In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.
Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dal presente statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.
Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che
| presiede la riunione e colui che ne | |
|---|---|
| redige il verbale, al fine di consentire | |
| la stesura e la sottoscrizione del |
|
| verbale sul relativo libro. | |
| Articolo 21 | Invariato |
| Controllo contabile | |
| 21.1 Il controllo contabile è esercitato da una | |
| società di revisione iscritta nel registro | |
| istituito presso il Ministero della |
|
| Giustizia, nominata e funzionante ai |
|
| sensi di legge. | |
| Articolo 22 | Invariato |
| Dirigente preposto alla redazione di | |
| documenti contabili societari | |
| 22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo | |
| parere obbligatorio del Collegio |
|
| Sindacale, nomina il Dirigente Preposto | |
| alla redazione dei documenti contabili | |
| societari, conferendogli adeguati mezzi e | |
| poteri per l'espletamento dei compiti allo | |
| stesso attribuiti. La durata della carica del | |
| Dirigente Preposto, salvo revoca del |
|
| Consiglio di Amministrazione, sentito il | |
| parere del Collegio Sindacale, è fissata in | |
| tre esercizi e, comunque, non può essere | |
| superiore alla durata del Consiglio di | |
| Amministrazione che ha proceduto alla | |
| relativa nomina. Il Dirigente Preposto è | |
| rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve | |
| essere esperto in materia di |
|
| amministrazione, finanza e controllo e |
| deve possedere i medesimi requisiti di | |
|---|---|
| onorabilità previsti per i sindaci dalle | |
| vigenti disposizioni di legge. La perdita | |
| di tali requisiti comporta la decadenza | |
| dalla carica che dovrà esser dichiarata dal | |
| Consiglio di Amministrazione entro |
|
| trenta giorni dalla conoscenza del difetto. | |
| 22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le | |
| competenze allo stesso attribuiti in |
|
| conformità a quanto previsto dalle |
|
| vigenti disposizioni normative. | |
| BILANCIO E UTILI | |
| Articolo 23 | Invariato |
| Esercizio Sociale | |
| 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 |
|
| dicembre di ogni anno. | |
| Articolo 24 | Invariato |
| Bilancio e utili | |
| 24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di | |
| Amministrazione provvede, in |
|
| conformità alle prescrizioni di legge, alla | |
| redazione del bilancio. Il bilancio dovrà | |
| essere assoggettato a revisione contabile | |
| da società iscritta nel registro istituito | |
| presso il Ministero della Giustizia, |
|
| nominata e funzionante ai sensi di legge. | |
| 24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, | |
| previa deduzione di almeno il 5% per la |
|
| riserva legale, nei limiti di legge, devono | |
| essere destinati secondo la deliberazione |
| 24.3 Il Consiglio di Amministrazione può | |
|---|---|
| deliberare la distribuzione di acconti sui | |
| dividendi nei modi e nelle forme di | |
| legge. | |
| Articolo 25 | Invariato |
| Dividendi | |
| 25.1 I dividendi non riscossi entro il |
|
| quinquennio dal giorno in cui sono |
|
| diventati esigibili sono prescritti a favore | |
| della Società. | |
| Articolo 26 | Invariato |
| Recesso | |
| 26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei | |
| casi in cui esso è inderogabilmente |
|
| previsto dalla legge. Non costituisce |
|
| causa di recesso il mancato concorso di | |
| uno dei soci all'approvazione delle |
|
| deliberazioni riguardanti la proroga del | |
| termine di durata della Società ovvero | |
| l'introduzione o la rimozione di vincoli | |
| alla circolazione delle azioni. | |
| Il diritto di recesso è esercitato nei modi e | |
| termini di cui alle vigenti disposizioni di | |
| legge. | |
| Articolo 27 | Invariato |
| Scioglimento e liquidazione della Società | |
| 27.1 La Società si scioglie per le cause e | |
| secondo le procedure previste dalla |
|
| legge. | |
| LEGGE APPLICABILE | |
| Articolo 28 | Invariato |
| 28.1 Per tutto quanto non previsto dal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presente statuto, trovano applicazione le | |||||||
| disposizioni di legge. |
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