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Saipem

Regulatory Filings May 22, 2017

4504_rns_2017-05-22_588cf7d4-d2c1-49ce-9433-dcf90a6c3790.pdf

Regulatory Filings

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STATUTO
TITOLO 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
DELLA SOCIETA'
Art. 1
Art. 2
È costituita la Società per Azioni denominata SAIPEM S.p.A. La denominazione
può essere scritta in qualsiasi carattere, o rilievo tipografico, con lettere maiuscole
oppure minuscole.
La Società che potrà svolgere, anche per conto di terzi, la sua attività in Italia ed
all'estero, ha per oggetto:
a) l'esecuzione di studi e di rilevamenti geologici e geofisici;
b) l'esecuzione di perforazioni, di ricerche, esplorazioni e di coltivazioni petrolife-
re, gassifere, di vapori endogeni e minerarie in genere;
c) la costruzione, l'utilizzazione, la locazione, l'acquisto e la vendita di impianti di
perforazione e di prospezione per ricerche minerarie;
d) l'esecuzione di lavori edili e ogni tipo di opere, infrastrutture e impianti civili;
l'esecuzione di impianti industriali come: chimici, petrolchimici, di raffinazione, di
deposito, lavorazione, manipolazione e distribuzione di idrocarburi e gas; di im-
pianti di produzione e lo sfruttamento di energia nucleare e industriale in genere;
il commercio dei relativi materiali;
e) la costruzione di impianti e condotte per il trasporto di gas, di prodotti petroli-
feri e di acqua; di impianti di refrigerazione e rigassificazione metano con relativi
impianti accessori; il commercio dei relativi materiali;
f) l'esecuzione di impianti industriali, di protezione elettrica, telemisure, teleco-

ş

mandi, ed opere affini; il commercio dei relativi materiali;
g) l'espletamento di studi e ricerche nel campo della fisica e della chimica e di tec-
nologie di interesse.
Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può as-
sumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi
analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi
operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compre-
so il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o com-
plementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione
della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla
normativa in materia di intermediazione finanziaria.
Art. 3
La Sede Sociale è a San Donato Milanese (MI).
La Sede Secondaria è a Cortemaggiore (PC).
Potranno stabilirsi sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici cor-
rispondenti in Italia ed all'estero.
Art. 4
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a
norma di legge.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5
Il capitale sociale è di Euro 2.191.384.693 (duemiliardi centonovantunomilioni
trecentoottantaquattromila seicentonovantatre euro) rappresentato da n.

$|u|_1 = 1$ , $|u|_1 = 1$ , and $|u|_1 = 1$ , and

trentanove) di azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, delle quali
n. 1.010.966.827 (unmiliardo diecimilioni novecentosessantaseimila ottocento-
ventisette) azioni ordinarie e n. 10.612 (diecimila seicentododici)azioni di ri-
sparmio.
Le azioni di risparmio potranno essere emesse sia mediante aumento di capitale sia
mediante conversione di azioni di altra categoria; l'emissione di azioni di rispar-
mio, convertibili ma aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, non
richiede l'approvazione delle Assemblee degli azionisti di risparmio.
Art. 6
Le azioni ordinarie sono nominative.
Nei casi in cui la legge lo consente, le azioni di risparmio sono al portatore. La So-
cietà può emettere azioni di risparmio con attribuzioni di particolari privilegi di
natura patrimoniale.
Alle azioni di risparmio in circolazione emesse in forza di deliberazione dell'As-
semblea Straordinaria dell'11.12.85 sono attribuiti i seguenti diritti:
a) sono ad esse distribuiti gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente appro-
vato, dedotta la quota di riserva legale, fino alla concorrenza di Euro 0,05 per cia-
scuna azione di risparmio;
b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo
privilegiato stabilito alla lettera a), di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, so-
no ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un divi-
dendo complessivo maggiorato rispetto a quello dell'azione ordinaria in misura
pari ad Euro 0,03 per ciascuna azione di risparmio;
c) quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo
inferiore alla misura indicata alla lettera a) o stabilita alla lettera b), la differenza è

Ì

$\overline{\mathbb{F}}^1_1$

computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; d) in caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre categorie di azioni emesse dalla Società;

e) in caso di scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale;

f) la riduzione del capitale sociale per perdite non determina la riduzione della frazione di capitale rappresentata dalle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede la frazione di capitale rappresentata dalle altre categorie di azioni emesse dalla Società;

g) qualora le azioni ordinarie o le azioni di risparmio della Società dovessero essere escluse dalle negoziazioni ufficiali nei mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., queste ultime saranno convertite alla pari in azioni ordinarie con godimento eguale a quello delle azioni ordinarie al momento della esclusione dalle negoziazioni.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio è trasmessa a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, degli Amministratori Delegati, copia delle delibere del Consiglio di Amministrazione suscettibili di influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

Ai portatori delle azioni di risparmio è consentita, senza limiti di tempo, la facoltà di chiedere la conversione alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei

Art. 7

Sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro
rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni
effettuate successivamente dai suddetti soggetti.
Art. 9
La Società potrà emettere obbligazioni e altri titoli di debito.
L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni,
anche di speciali categorie, in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.
TITOLO III
DECORRENZA DELL'ESERCIZIO SOCIALE
Art. 10
L'esercizio sociale decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
TITOLO IV
ASSEMBLEA
Art. 11
possono anche aver luogo altrove in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea.
L'Assemblea dei portatori di azioni di risparmio è regolata dalle disposizioni di
legge in materia.
Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è convocata
almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi di maggior
termine.
L'Assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è convocata dal Consiglio di Ammini-
strazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, sugli altri oggetti ad essa attribuiti
dalla legge alla sua competenza. Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale ma

richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valudell'avviso alla pubblicazione $di$ convocazione tazioni, contestualmente dell'assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsti in ragione di ciascuna di dette materie.

Art. 12

L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in unica convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze previste dalla legge nei singoli casi.

Art. 13
1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata dalla comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un inter-
mediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformi-
tà alle proprie scritture contabili.
La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
Le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati devono pervenire alla So-
cietà entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamen-
to. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, pur-
ché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della
presente disposizione si ha riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione
purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico av-
viso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convo-
cazione.
2. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso
di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ar-
gomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già

$\frac{1}{2}$

all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la tito-
larità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza
ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in As-
semblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del
Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da es-
so predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.
Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal
Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della
data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Le predette pro-
poste di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di
cui all'articolo 11 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della
notizia della presentazione.
Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di
proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio
di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della
proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la re-
lazione accompagnata delle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presenta-
zione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo 11 del pre-
sente Statuto.
3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elet-
tronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della
delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Inter-
net della Società, ovvero tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità
indicate nell'avviso di convocazione.
Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il di-
ritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunica-
zione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, del-
le disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee.
La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci pos-
sono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamen-
tari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto.
Art. 14
Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Socie-
tà e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondono ai re-
quisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messe a disposizione delle
medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati
con i loro legali rappresentanti, spazi necessari per la comunicazione e per lo svol-
gimento dell'attività di raccolta di deleghe,
Art. 15
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è legalmente costituita e le deliberazioni
sono validamente assunte in presenza delle maggioranze di legge.

Ŵ.

$\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\mathbf{I}}$

Art. 16
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in
caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a mag-
gioranza dei presenti.
Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o in caso
di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nomi-
nata dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del Segretario non è necessaria se
il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il verbale dell'Assemblea indica la data, l'identità dei partecipanti e il capitale rap-
presentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con
l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del gior-
no hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale.
Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova
ad ogni effetto di legge.
Art. 17
Ogni azione ordinaria ai sensi dell'art. 2351 C.C. attribuisce il diritto ad un voto.
TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 18
La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo
è affidata al Collegio Sindacale, a eccezione della revisione legale, esercitata da una
società di revisione legale o da un revisore legale.
Art. 19
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un

In the control of the state of the control without

$\mathcal{A}$

numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne
determina il numero entro i limiti suddetti.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle
quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo
di comunicazione a distanza, secondo le modalità indicate nell'avviso di convoca-
zione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata
a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in
prima convocazione o unica convocazione, e messe a disposizione del pubblico
con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento al-
meno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica con-
vocazione.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e
votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di leg-
ge e regolamentari.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad
altri rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, o la diversa misura stabilita
da Consob con proprio Regolamento. La titolarità della quota minima necessaria
alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risulta-
no registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al
deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte
the controller of process and the collective control of the control of the control of the control of the control of
della Società.

Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. Ove la Società sia sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata, la maggioranza degli amministratori dovrà, altresì, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società Peventuale perdita
dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause
di ineleggibilità o incompatibilità.
Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Ammini-
stratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in
cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di
indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussi-
stano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza
dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessa-
re la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla
carica.
Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue!
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti sa-
ranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i set-
te decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero
decimale, all'intero inferiore;
b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse
saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo
degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati pro-
gressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse ri-
spettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste ver-
ranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che
avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ot-

$\tilde{\chi}$

tenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione; c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta

il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di

voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di vo-
ti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati;
il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati
tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Ammini-
stratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventual-
mente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del
candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui
alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso
quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il
maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla
lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il
candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazio-
ne;
d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei
procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in
modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Ammini-
strazione sia conforme alla legge e allo statuto.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consi-
glio di Amministrazione.
L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti
il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del
presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti
scadranno con quelli in carica.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si prov-
vede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli
Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà
essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostitu-
zione dello stesso. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero mini-
mo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equili-
brio tra i generi.
Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni con-
sultive e propositive su specifiche materie.
Art. 20
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle pro-
poste aventi a oggetto:
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente
possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice
civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute al-
meno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-
bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente pos-
sedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condi-
zioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
-l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di
obbligazioni convertibili in azioni della Società.

ĵ.

Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea,
nomina il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non consigliere.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e
ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del gior-
no siano fornite ai Consiglieri;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare fino a due Vice Presidenti e uno o
più Amministratori Delegati e può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei
suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eserci-
zio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o ca-
tegorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.
Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i rela-
tivi poteri, su proposta del Presidente, previo accertamento del possesso dei requi-
siti di onorabilità normativamente prescritti. Il difetto dei requisiti determina la
decadenza dalla carica.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, previo parere favore-
vole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei do-

$\sim 10^{11}$

J.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività di revisione legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure ammi2 nistrative e contabili. Gli Amministratori muniti di delega curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove presente.

Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga op-
portuno o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri; il Collegio Sinda-
cale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può
convocare il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, vi provvede uno dei Vice Presidenti, se nominati, o uno degli Ammi-
nistratori Delegati, se nominati; in mancanza, il Consiglio è convocato dal Consi-
gliere più anziano di età. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai
quali è chiesta la convocazione del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di con-
vocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di
quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-
to ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.
L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai
Sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per video o teleconferenza, a condi-
zione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire
la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in
caso di sua assenza o impedimento dal più anziano di età dei Vice Presidenti, o in
caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di
età o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere presente più anziano di
età.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Art. 24

Ai Consiglieri spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della loro nomina; il fino a diversa deliberazione resta valido determinato così compenso dell'Assemblea. Ai Consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio. Ai Consiglieri investiti di particolari cariche spetta la rimunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Art. 25 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, ove se ne manifesti la convenienza, di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, le attribuzioni ed i poteri nei limiti voluti dall'art. 2381 del Codice Civile. TITOLO VI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 26

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente

del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori cui siano state delegate
attribuzioni ai sensi dell'art. 21 dello statuto.
TITOLO VII
SINDACI
Art. 27
L'Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione. Il Collegio Sindaca-
le si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì nominati due Sindaci Supplenti.
I Sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del
30 marzo 2000 nº 162 del Ministero della Giustizia.
Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Socie-
tà sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.
Agli stessi fini, strettamente attinenti all'attività della Società sono i settori inge-
gneristico, geologico e minerario.
I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione
e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in
numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le proce-
dure dell'art. 19, nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio rego-
lamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e

$\sim$ 1.0 $\sim$

ge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle medesime, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio, devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 19 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo eletto con le modalità previste dall'art. 19 lettera b).

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci ef-

fettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. Per la nomina di Sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da

sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assi-
curare il rispetto di detta normativa.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio
Sindacale.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in video o teleconfe-
renza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti
ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente del Collegio Sindacale.
Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato
individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'As-
semblea da almeno due membri del Collegio.
TITOLO VIII
BILANCIO SOCIALE E UTILI
Art. 28
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformi-
tà alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.
L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:
- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla
legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
gibili si prescrivono a favore della Società.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'eserci-
zio di acconti sul dividendo.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
Art. 29
Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osserveranno le norme all'uo-
po stabilite dalle disposizioni di legge.
TITOLOX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30
Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presen-
te statuto si applicheranno le disposizioni vigenti.
Clausola transitoria
Art. 31
Le disposizioni degli artt. 19 e 27 finalizzate a garantire il rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rin-
novi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12
agosto 2012.
a company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of
* * * * *
Il sottoscritto Prof. PAOLO ANDREA COLOMBO nella sua qualità di Presiden-
te della Società "SAIPEM S.p.A." con sede in San Donato Milanese, Via Martiri di
Cefalonia n. 67, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
00825790157, dichiara che lo statuto suddetto è il testo integrale attualmente in
seguito della modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
Milano, 22 Maggio 2014
ReofAnduldund
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