Board/Management Information • Aug 3, 2017
Board/Management Information
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Repertorio N. 54925 Raccolta N. 27574
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio (27 luglio 2017)
in Roma, viale Regina Margherita n. 137
alle ore 9,30
avanti a me dott. Nicola ATLANTE Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma
la signora Maria Patrizia Grieco, nata a Milano il 1° febbraio 1952, domiciliata per la carica in Roma, Viale Regina Margherita n. 137. Della identità personale di essa comparente io Notaio sono certo. La comparente dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:
con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, numero di iscrizione in Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580, REA n. 756032, Partita Iva n. 00934061003, capitale sottoscritto e interamente versato Euro 10.166.679.946,00 (importo iscritto ad oggi al registro delle imprese), domicilio fiscale nella sede ("Enel" o la "Società");
di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della indicata Società relativamente alla fusione semplificata della controllata Enel South America S.r.l.
ed a tal fine dà atto:
= che ha assunto la presidenza a norma dell'art. 17.1 dello Statuto sociale;
= che a seguito di avviso spedito a norma dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, per deliberare tra l'altro, come da punto 3 all'ordine del giorno, su "Fusione di Enel South America S.r.l. in Enel S.p.A."; = di avere già verifcato che, oltre ad esso Presidente, sono presenti
del Consiglio di Amministrazione i signori Francesco STARACE – Amministratore Delegato Alfredo ANTONIOZZI – Consigliere Alberto BIANCHI – Consigliere Cesare CALARI - Consigliere Paola GIRDINIO – Consigliere Alberto PERA – Consigliere Anna Chiara SVELTO – Consigliere Angelo TARABORRELLI – Consigliere del Collegio Sindacale i signori Sergio DUCA – Presidente del Collegio Sindacale, in audio conferenza
Romina GUGLIELMETTI – Sindaco effettivo Roberto MAZZEI – Sindaco effettivo
= che il partecipante in audio-conferenza è stato identificato e è in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 16.2 dello Statuto sociale per la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
= che è presente il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, signor Carlo Alberto Manfredi Selvaggi;
= che è inoltre presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione, signora Silvia Alessandra Fappani;
e che pertanto
l'odierna riunione consiliare è regolarmente costituita per deliberare in merito.
Su invito del Presidente prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale ricorda preliminarmente che:
come illustrato nelle sedute consiliari del 10 novembre 2016, del 15 dicembre 2016 e del 15 giugno 2017, è attualmente in corso il progetto di riorganizzazione delle partecipazioni detenute da Enel nelle subholding latino americane (il "Progetto") che ha l'obiettivo di (i) separare la catena di controllo delle partecipazioni nelle subholding latinoamericane Enel Chile S.A. ("Enel Chile", subholding delle partecipazioni cilene) e Enel Americas S.A. ("Enel Americas", subholding delle partecipazioni negli altri paesi dell'America Latina) dalla catena di controllo della partecipazione in Endesa S.A. e (ii) ricondurre le suddette subholding sotto il diretto controllo di Enel;
al momento dell'avvio del Progetto, Enel deteneva le partecipazioni in Enel Chile ed Enel Americas tramite Enel Iberoamerica S.r.l. (ora ridenominata Enel Iberia S.r.l. - "EIB") ed Enel Latinoamerica S.A. ("ELA"), entrambe società di diritto spagnolo;
il Progetto si articola nelle seguenti tre fasi, di cui le prime due già concluse rispettivamente nel dicembre 2016 e nel giugno 2017:
• Fase 1: fusione di ELA in EIB, che ha consentito di ricondurre la totalità delle partecipazioni nelle due subholding latino americane in capo alla stessa EIB;
• Fase 2: scissione "transfrontaliera" del "ramo latinoamericano" di EIB (poi ridenominata Enel Iberia) in favore della società italiana di nuova costituzione Enel South America S.r.l. ("Enel SA"), interamente controllata da Enel e iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Roma in data 8 giugno 2017;
• Fase 3: fusione per incorporazione di Enel SA in Enel, da realizzare entro la fine del 2017 in forma semplificata (ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile) in quanto Enel SA è interamente partecipata da Enel;
nella seduta del 15 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla incorporazione di Enel SA in Enel (la "Fusione"), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile e che nella medesima data, il Progetto di Fusione è stato adottato anche dall'Amministratore Unico di Enel SA;
nello specifico, la Fusione consentirà ad Enel di beneficiare della gestione diretta delle partecipazioni nelle due subholding latino americane Enel Americas e Enel Chile, attualmente detenute da Enel SA, conseguente all'accorciamento della relativa catena di controllo;
secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione, la Fusione produrrà i suoi effetti reali dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di Roma (prevista per la seconda metà del prossimo mese di novembre) ovvero dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione, mentre gli effetti contabili e fiscali delle operazioni delle società partecipanti alla Fusione saranno imputati al bilancio della società incorporante con efficacia retroattiva al giorno 8 giugno 2017, data di iscrizione della incorporanda nel registro delle Imprese di Roma;
sotto un profilo contabile, la Fusione non è invece destinata a generare effetti sul conto economico consolidato di Gruppo e, sotto un profilo tributario, rappresenta un'operazione fiscalmente neutrale;
attualmente Enel SA possiede il 61% circa del capitale sociale di Enel Chile ed il 52% circa del capitale sociale di Enel Americas, oltre ad altre tre partecipazioni di minoranza: (i) 11,11% di Empresa Propietaria de la Red, S.A.; (ii) 11,11% di Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A.; (iii) 0,00000001% di Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. e che tali partecipazioni di minoranza potranno formare oggetto di cessione a favore di terzi o di altre società del Gruppo, anche prima della data di efficacia della Fusione, fermo restando che in tale circostanza si determinerebbero in ogni caso modifiche del tutto irrilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale di Enel SA;
(i) il Progetto di Fusione è stato depositato, per entrambe le società partecipanti alla Fusione, nel Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, del Codice Civile ed è stato quindi iscritto nel medesimo Registro in data 19 giugno 2017 per entrambe le società;
(ii) la documentazione relativa alla Fusione, e in particolare
il Progetto di Fusione, i bilanci di esercizio di Enel al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016 e la situazione patrimoniale di Enel SA all'8 giugno 2017 sono stati messi a disposizione del pubblico presso le sedi sociali delle due società partecipanti, sul sito internet di Enel e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage";
(iii) la Società ha informato il mercato dell'avvenuto deposito del Progetto di Fusione e della messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa alla Fusione con comunicato stampa e avviso al pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente; quest'ultimo è stato altresì pubblicato, in data 17 giugno 2017, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza";
di Amministrazione della Società risultante da atto pubblico; - inoltre, in data 19 luglio 2017 è decorso il termine di trenta giorni che, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 4, del Codice Civile, deve intercorrere tra la data di iscrizione nel Registro delle Imprese del Progetto di Fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla Fusione;
Riprende la parola il Presidente il quale ricorda che, alla luce di quanto precede, in occasione della presente seduta il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta in forma di atto pubblico, è chiamato a deliberare in merito ai seguenti profili: - approvazione della Fusione, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile e dell'art. 20.2 dello Statuto sociale di Enel;
Progetto il cui testo è stato come sopra iscritto nel competente Registro Imprese e depositato presso le rispettive sedi sociali e, infine, allegato al presente verbale e quindi:
= senza concambio di partecipazioni della incorporanda, il cui capitale è interamente posseduto dalla incorporante e, conseguentemente, senza aumento di capitale della incorporante e con annullamento, a fusione avvenuta, di tutte le partecipazioni della società incorporata;
= senza modifiche dello statuto della società incorporante;
= con effetti contabili e fiscali delle operazioni delle società partecipanti alla Fusione imputati al bilancio della società incorporante con efficacia retroattiva al giorno 8 giugno 2017, data di iscrizione di ENEL SOUTH AMERICA S.R.L. nel registro delle imprese di Roma;
= con effetti reali decorrenti a norma di legge dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese di Roma o dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione;
di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato di Enel, in forma disgiunta e con facoltà di subdelega, apposito mandato per compiere tutti gli atti ed espletare tutti gli adempimenti e le formalità, anche di natura pubblicitaria e informativa, necessari o anche solo opportuni per la realizzazione e il buon esito della Fusione, compresa (i) l'espressione del voto favorevole nell'Assemblea della controllata Enel SA chiamata a deliberare in merito alla Fusione, nonché (ii) la stipula e la sottoscrizione dell'atto di Fusione e la determinazione di ogni sua clausola e componente, inclusa la data di efficacia, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto di Fusione.
Il Presidente dichiara quindi che l'esame dell'argomento relativo alla fusione semplificata per incorporazione di Enel South America S.r.l. è terminato alle ore 9,45 e che la riunione prosegue per l'esame degli altri argomenti, come sarà fatto constare da verbalizzazione sul libro sociale.
Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su dodici pagine e fin qui della tredicesima di quattro fogli del quale verbale, prima della sottoscrizione, ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 9,45.
F.ti: Maria Patrizia GRIECO - dr. Nicola ATLANTE, Notaio. Segue copia dell'allegato A.
Raccolta N. 27574
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE SENZA CONCAMBIO di ENEL SOUTH AMERICA S.R.L.
in ENEL S.P.A.
*********
Nell'ambito del processo di semplificazione della struttura del Gruppo Enel che rappresenta uno dei principi fondamentali del Piano Strategico 2017-2019, si sottopone all'approvazione degli organi societari competenti il presente progetto di fusione per incorporazione di ENEL SOUTH AMERICA S.R.L. in ENEL S.P.A. (il "Progetto").
In particolare, la fusione incorporazione di ENEL SOUTH AMERICA S.R.L. in ENEL S.P.A. (la "Fusione") consentirà a quest'ultima di beneficiare della gestione diretta delle partecipazioni nelle due subholding latino-americane ENEL AMERICAS S.A. e ENEL CHILE S.A. (attualmente detenute da ENEL SOUTH AMERICA S.R.L.), conseguente all'accorciamento della relativa catena di controllo.
non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 2501-bis c.c.;
la società incorporante non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni né altri strumenti finanziari partecipativi o convertibili in azioni e la società incorporanda non ha emesso titoli di debito;
il capitale della società incorporanda è interamente posseduto dalla società incorporante: di conseguenza la Fusione sarà attuata senza concambio e quindi senza aumento di capitale della società incorporante. Pertanto (i) si omettono nel Progetto le indicazioni relative a rapporto di cambio, modalità di assegnazione di azioni della società incorporante in cambio delle quote della società incorporanda, data da cui tali azioni partecipano agli utili, e (ii) si omettono redazione e quindi deposito delle relazioni di amministratori ed esperti;
saranno effettuate, ove dovute, le comunicazioni sindacali di legge;
la Fusione non deve essere sottoposta a controllo da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato; - poiché lo statuto della società incorporante attualmente vigente prevede, all'art. 20.2, che il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa la fusione nei casi previsti dalla legge, la decisione di approvazione del Progetto da parte della società incorporante sarà adottata dal relativo Consiglio d'Amministrazione a norma dell'art. 2505, secondo comma, del c.c., a patto che i soci della società incorporante che rappresentino almeno il 5% del suo capitale sociale non richiedano, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del c.c., che la decisione di approvazione del Progetto sia adottata dalla relativa assemblea straordinaria;
per quanto concerne la società incorporanda la decisione di approvazione del Progetto sarà adottata dalla relativa assemblea; - si prevede di attuare la Fusione sulla base del bilancio della società incorporante al 31 dicembre 2016 e della situazione patrimoniale della società incorporanda al giorno 8 giugno 2017, coincidente con la data di iscrizione della società incorporanda nel registro delle imprese di Roma, approvata dall'Amministratore Unico della medesima società;
saranno adempiuti dalla società incorporante tutti gli altri obblighi di comunicazione posti a suo carico dal c.c. e dal D.Lgs. 58 del 1998 ed in genere da tutta la normativa anche regolamentare applicabile.
= INCORPORANTE: ENEL S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), viale Regina Margherita n.137, numero di iscrizione in Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580, REA n.756032; capitale sottoscritto e versato Euro 10.166.679.946,00. = INCORPORANDA: ENEL SOUTH AMERICA S.R.L. con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), viale Regina Margherita n.137, numero di iscrizione in Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 14351401006 REA n. RM-1514526; capitale sottoscritto e versato Euro 10.000,00.
(2)
STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE: La Fusione non determina modifiche dello statuto della società incorporante, il cui testo è allegato sub A al presente Progetto.
(3)
DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI E DEGLI EFFETTI REALI DELLA FUSIONE: Gli effetti contabili e fiscali delle operazioni delle società partecipanti alla Fusione sono imputate al bilancio della società incorporante con efficacia retroattiva al giorno 8 giugno 2017, data di iscrizione di ENEL SOUTH AMERICA S.R.L. nel registro delle imprese di Roma.
Gli effetti reali decorreranno invece a norma di legge dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese di Roma o dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione.
(4)
TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E A POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O QUOTE: Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni o quote per i quali sia previsto un trattamento particolare.
(5)
VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI: Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
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STATUTO DELLA INCORPORANTE
************
Roma, 15 giugno 2017
per l'Incorporante
(ENEL S.P.A.)
per l'Incorporanda
(ENEL SOUTH AMERICA S.R.L.)
Allegato A
al Progetto di fusione per incorporazione senza concambio di Enel
South America S.r.l. in Enel S.p.A.
Testo approvato dall'Assemblea straordinaria del 21 maggio 2004, quale modificato:
dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2012 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 14.3, 14.5, 25.1 e 25.2 e introduzione dell'articolo 31);
dall'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2014 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.2 e 14.3 e introduzione dell'articolo 14-bis);
1.1 La Società ha la denominazione: "ENEL - Società per azioni" ed è regolata dalle norme del presente statuto.
2.1 La Società ha sede legale in Roma.
3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.
La Società, attraverso società partecipate o controllate, opera in particolare:
b) nel settore energetico in generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
A tal fine la Società provvede in particolare:
1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.
6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.
9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche.
Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
b-bis) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), per il numero di posizioni, pari a tre decimi del totale, previsto per tali liste, si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la "Prima Lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale Lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle Liste stesse.
Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle Liste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea con delibera assunta ai sensi della successiva lettera d);
sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo punto d) e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione.
In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria;
Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.
Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
16.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 25.5 del presente statuto.
Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.
Società;
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.
I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.
Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.
Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 nonché il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b).
In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.
27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
30.1 La Società continua a svolgere tutte le attività che - in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 - risultano ad essa provvisoriamente affidate in attesa dell'attribuzione ad altri soggetti secondo le previsioni del decreto legislativo medesimo.
31.1 Le disposizioni degli artt. 14.3, 14.5 e 25.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
31.2 La composizione del collegio sindacale indicata nell'art. 25.1, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
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