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Orsero

Regulatory Filings Oct 10, 2017

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Regulatory Filings

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STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "Orsero S.p.A.".

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale in Milano.

Articolo 3

Oggetto

  • 3.1 La Società avente ad oggetto, nel primo periodo della sua esistenza, la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese ovvero di potenziali forme di aggregazione della Società stessa con altre imprese, esclusa ogni consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti – ha per oggetto, in esito alla fusione per incorporazione approvata dall'assemblea straordinaria del 30 novembre 2016 (l'"Operazione Rilevante"), l'esercizio in via prevalente e non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria e quindi il compimento di operazioni finanziarie attive e passive di qualsiasi forma relativamente alle industrie, commerci e a qualsiasi altra attività economica e finanziaria, l'assunzione di qualsiasi mandato civile o commerciale e specificatamente, ma senza che l'esemplificazione possa costituire esclusione:
  • (i) acquistare e alienare azioni, obbligazioni, quote e interessenze di società, enti, imprese, aziende, ditte commerciali, industriali, finanziarie sia in Italia che all'estero, qualunque sia l'oggetto;
  • (ii) emettere e collocare azioni, titoli e obbligazioni e svolgere tutte le attività relative alla loro tutela;
  • (iii) costituire società, assumerne partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma e quindi anche mediante finanziamenti;
  • (iv) dare e ricevere a riporto, concedere e contrarre anticipazioni su titoli e merci, prestare fideiussioni, avalli e cauzioni m genere, scontare effetti commerciali, finanziari e ipotecari, scontare inoltre warrants e fedi di deposito;
  • (v) acquistare e cedere crediti di qualsiasi natura;
  • (vi) agire su mandato di terzi anche in relazione ad atti relativi ad azioni, partecipazioni o quote di società, obbligazioni emesse da società e da enti pubblici e privati;

  • (vii) svolgere il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società od enti in cui ha partecipazioni od interessenze ed in generale la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in particolare i servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca sviluppo, per conto delle consociate e/o terzi;

  • (viii) organizzare, in Italia ed all'estero, servizi integrati per lo sviluppo e la ristrutturazione delle aziende attraverso la fornitura di ogni e qualunque servizio direttamente od indirettamente connesso;
  • (ix) acquistare, vendere, permutare e stipulare, estinguere e/o modificare ogni altro negozio immobiliare; gestire e amministrare immobili di proprietà sociale ed in generale ogni operazione concernente, in modo diretto od indiretto, il campo immobiliare;
  • (x) compiere qualsiasi altra operazione di carattere finanziario e commerciale, anche immobiliare, sotto ogni forma;
  • (xi) acquistare e vendere nei limiti delle disposizioni valutarie, valute estere e titoli di credito di valuta estera, amministrare patrimoni di terzi, privati ed enti con ogni facoltà.
  • 3.2 Le operazioni e gli atti inerenti l'oggetto sociale potranno essere compiuti dalla Società sia per conto proprio che per conto di terzi (privati, ditte, società o enti) in Italia e all'estero fatte salve le limitazioni di cui al Decreto legislativo n. 58/ 1998 e successive modifiche e norme applicative.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

CAPITALE E AZIONI – CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI – RECESSO E OPZIONE DI VENDITA

Articolo 5

Capitale sociale

  • 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 69.163.340,00 (sessantanovemilionicentosessantatremilatrecentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in n. 17.682.500 (diciassettemilioniseicentoottantaduemilacinquecento) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"), senza indicazione del valore nominale.
  • 5.2 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
  • 5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

5.4 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Azioni

  • 6.1 Le Azioni Ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF.
  • 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

  • 7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
  • 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8

Recesso

  • 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
  • 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.
  • 8.3 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

  • 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
  • 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il

collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

  • 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
  • 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
  • 9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.
  • 9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
  • 9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.
  • 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 10

Partecipazioni significative

10.1 A partire dalla data di ammissione a quotazione sul Mercato AIM delle Azioni Ordinarie della Società, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia – la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob (la "Disciplina sulla Trasparenza", salvo quanto qui previsto.

  • 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
  • 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
  • 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Convocazione

  • 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.
  • 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
  • 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
  • 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12

Intervento e voto

  • 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
  • 12.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi

di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Presidente

  • 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
  • 13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.
  • 13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 14

Deliberazioni

  • 14.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
  • 14.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Numero, durata degli amministratori

  • 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minino di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) consiglieri, di cui almeno 1 (uno) Amministratore Indipendente.
  • 15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
  • 15.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
  • 15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai

sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 16

Presidente

  • 16.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
  • 16.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
  • 16.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 17

Deliberazioni

  • 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
  • 17.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.
  • 17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  • 17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (salve le diverse maggioranze richieste dal presente Statuto). In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 18

Presidente

18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Articolo 19

Poteri di gestione

  • 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
  • 19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 20

Organi delegati

  • 20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
  • 20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

Poteri di rappresentanza

  • 21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
  • 21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

Compenso

22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23

Collegio Sindacale

  • 23.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
  • 23.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
  • 23.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 24

Revisione legale dei conti

  • 24.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
  • 24.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25

Esercizi sociali e redazione del bilancio

  • 25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
  • 25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26

Dividendi

26.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, sono destinati ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva.

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Liquidazione

  • 27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.
  • 27.2 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 28

Definizioni

  • 28.1 In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Statuto, ai fini del presente Statuto i seguenti termini ed espressioni hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi:
  • (i) "AIM Italia" indica il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
  • (ii) "Amministratore Indipendente" indica un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
  • (iii) "Borsa Italiana" ha il significato di cui all'articolo 6.4 del presente Statuto;
  • (iv) "Cambiamento Sostanziale" ha il significato di cui all'articolo 10.3 del presente Statuto;
  • (v) "Disciplina sulla Trasparenza" indica la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigente;
  • (vi) "Operazione Rilevante" ha il significato di cui all'articolo 3.1 del presente Statuto;
  • (vii) "Partecipazione Significativa" ha il significato di cui all'articolo 10.2 del presente Statuto;
  • (viii) "Regolamento AIM Italia" indica il Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni;
  • (ix) "TUF" indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

Articolo 29

Disposizioni generali

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

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