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Banco BPM SpA

AGM Information Mar 16, 2018

4282_agm-r_2018-03-16_30602787-606d-44cc-a321-6f50983bd32d.pdf

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM SPA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni)

Assemblea straordinaria dei Soci del 7 aprile 2018

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche, e dell'articolo 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)

Proposte di modifica degli articoli 1.5., 5.3., 8.1., 8.2., 20.1.6., 24.2.2., 30.2. e 30.3. dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

con la presente Relazione (di seguito, la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F.") e 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti, s'intende fornire un'illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o la "Banca") che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca ha inteso sottoporre alla Vostra approvazione.

1. Motivazione delle variazioni proposte

L'attuale Statuto della Banca riviene dall'approvazione del progetto di fusione fra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano Scarl, di cui costituiva parte integrante e sostanziale, che ha portato alla nascita di Banco BPM S.p.A. il 1° gennaio 2017; trascorso un anno circa, si è ravvisata - in particolare in ragione sia della corrente operatività della Banca, sia delle iniziative organizzative approvate dalla stessa nel corso del 2017 - l'opportunità di procedere a talune modifiche del testo statutario.

Tali proposte di modifiche non rivestono carattere sostanziale e possono considerarsi, per alcuni versi, un aggiornamento e, per altri, una rivisitazione nell'ottica di conferire una maggiore efficacia al testo statutario ovvero per meglio esplicitare il significato di talune previsioni in esso contenute.

Le proposte di modifica statutaria che si sottopongono all'approvazione dei Soci riguardano gli articoli 1.5., 5.3., 8.1, 8.2., 20.1.6., 24.2.2., 30.2. e 30.3. dello Statuto di Banco BPM.

Con riferimento agli articoli 1.5., 5.3., 24.2.2. lett. c) e dd) nonché l'art. 30.2. lett. e) dello Statuto – che richiamano le cc.dd. "Divisioni territoriali" – si segnala che, a seguito dell'avvio, da gennaio 2018, del nuovo modello di rete commerciale del Gruppo Banco BPM, le strutture in precedenza denominate "Divisioni territoriali" sono ora denominate, ai fini commerciali, "Direzioni Territoriali".

Con riferimento all'articolo 8. dello Statuto – inerente al "diritto di voto" – si rammenta che, essendo decorso il termine del 26 marzo 2017, è già decaduta in via automatica la previsione dell'articolo 8.2. (ed il relativo richiamo formulato nell'articolo 8.1.) che escludeva il diritto di voto per un quantitativo di azioni della Banca superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Le altre proposte di modifica, afferenti alle lettere o) e q) dell'articolo 24.2.2. dello Statuto, si

collocano in una logica di semplificazione e di maggiore efficientamento dell'operatività della Banca sottraendo dalla competenza inderogabile del Consiglio di Amministrazione: (i) la compravendita di partecipazioni non strategiche, lasciando, invece, alla competenza consiliare le operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica e comunque quelle operazioni di valore superiore a determinate soglie (al riguardo, la soglia quantitativa proposta – ossia il 5% del patrimonio di vigilanza consolidato – trova fondamento nella definizione di "partecipazione strategica" contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.3., nota 9); (ii) le attività più esecutive inerenti alle operazioni in titoli finanziari.

Infine, oltre a revisioni di natura prettamente formale ovvero volte a rendere maggiormente chiare e intelligibili le fattispecie relative al requisito di indipendenza degli amministratori (articolo 20.1. Statuto), è stata ravvisata l'utilità di ulteriori interventi sul testo statutario per: (i) rendere esplicite le competenze del Consiglio con riferimento sia alla remunerazione dei vertici aziendali della Banca (articolo 24.2.2., lettera h, Statuto), sia alla designazione (e alla determinazione dei relativi compensi) dei vertici aziendali delle società di maggiore rilevanza all'interno del Gruppo (articolo 24.2.2., lettera w, Statuto); (ii) integrare i riferimenti normativi riguardo al rispetto anche delle procedure "Soggetti Collegati" previste dal D.Lgs. 385/1993 (TUB) nei casi di operazioni deliberate d'urgenza dall'Amministratore Delegato (articolo 30.3. Statuto).

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Di seguito è riportato l'articolato statutario con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo del vigente Statuto.

Testo vigente Testo proposto
Art. 1. – Costituzione e denominazione Art. 1. – Costituzione e denominazione
1.5.
La
Società
è organizzata
secondo
1.5.
La
Società
è organizzata
secondo
Divisioni territoriali ("Divisioni") corrispondenti Divisioni
Direzioni
territoriali
("Divisioni"),
ad
una
o
più
aree
di
tradizionale
corrispondenti
ad
una
o più
aree
di
radicamento storico. tradizionale radicamento storico.
Art. 5. – Sostegno ai territori di storico Art. 5. – Sostegno ai territori di storico
radicamento radicamento
5.3.
Detto
ammontare
complessivo
sarà
5.3.
Detto
ammontare
complessivo
sarà
ripartito tra iniziative connesse ai territori di ripartito tra iniziative connesse ai territori di
maggior presenza sulla base delle quote di maggior presenza sulla base delle quote di
seguito indicate: seguito indicate:
  • per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della Divisione di riferimento nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;

  • per il 45% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;

per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e dei territori della Divisione di riferimento;

  • per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese e dei territori della Divisione di riferimento;

  • per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;

  • per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Divisione di riferimento.

  • per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della Divisione Direzione territoriale di riferimento, della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Modena nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;

  • per il 45% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;

  • per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e dei territori della Divisione Direzione territoriale di riferimento nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Lucca;

  • per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese e dei territori della Divisione Direzione territoriale di riferimento nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Roma;

  • per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;

  • per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Divisione Direzione territoriale di riferimento.

Si propone di adeguare, negli articoli 1 e 5 dello Statuto, la denominazione delle "Divisioni territoriali" che, a seguito dell'adozione del nuovo modello commerciale del Gruppo Banco BPM, sono ora denominate ai fini commerciali "Direzioni territoriali".

Art. 8. – Diritto di voto Art. 8. – Diritto di voto
8.1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto 8.1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto
a un voto, fatto salvo quanto previsto nel a un voto, fattoi salvoi quanto previsto nel
successivo
articolo
8.2
nonché
i casi
di
successivo
articolo
8.2
nonché
i
casi
di
sospensione o privazione del diritto di voto sospensione o privazione del diritto di voto
previsti dallo Statuto o dalla normativa pro previsti dallo Statuto o dalla normativa pro
tempore applicabile. tempore applicabile.
8.2. Fino al 26 marzo 2017, nessun soggetto, 8.2. Fino al 26 marzo 2017, nessun soggetto,
singolarmente
considerato,
può
esercitare,
singolarmente
considerato,
può
esercitare,
direttamente
o indirettamente,
ad
alcun
direttamente
o indirettamente,
ad
alcun
titolo il diritto di voto per un quantitativo di titolo il diritto di voto per un quantitativo di
azioni della Società superiore al 5% (cinque azioni della Società superiore al 5% (cinque
per cento) del capitale sociale avente diritto per cento) del capitale sociale avente diritto
al
voto.
Ai fini
della
determinazione
del
al
voto.
Ai fini
della
determinazione
del
quantitativo
di azioni
della
Società
da
quantitativo
di azioni
della
Società
da
attribuire
ad
un
singolo
soggetto,
si
attribuire
ad
un
singolo
soggetto,
si
considerano i voti espressi in relazione alla considerano i voti espressi in relazione alla
partecipazione
azionaria
complessiva
partecipazione
azionaria
complessiva
facente capo al controllante, persona fisica facente capo al controllante, persona fisica
o giuridica o società, a tutte le controllate, o giuridica o società, a tutte le controllate,
dirette
o indirette,
nonché
alle
azioni
dirette
o indirette,
nonché
alle
azioni
detenute
tramite
società
fiduciarie
e/o
detenute
tramite
società
fiduciarie
e/o
interposta persona nonché i voti espressi in interposta persona nonché i voti espressi in
ogni
altro
caso
in cui
il diritto
di voto
sia
ogni altro caso in cui il diritto di voto sia
attribuito,
a qualsiasi
titolo,
a soggetto
attribuito,
a qualsiasi
titolo,
a soggetto
diverso dal titolare delle azioni; non si tiene diverso dal titolare delle azioni; non si tiene
conto, invece, delle partecipazioni azionarie conto, invece, delle partecipazioni azionarie
incluse
nel
portafoglio
di fondi
comuni
di
incluse
nel
portafoglio
di fondi
comuni
di
investimento,
italiani
o esteri,
gestiti
da
investimento,
italiani
o esteri,
gestiti
da
società controllate o collegate. Il controllo società controllate o collegate. Il controllo
ricorre
nei
casi
previsti
dall'articolo
23 del
ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del
D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 come di volta D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 come di volta
in volta in vigore. In caso di violazione delle in volta in vigore. In caso di violazione delle
disposizioni
del
presente
articolo
8.2,
la
disposizioni
del
presente
articolo
8.2,
la
deliberazione
assembleare
eventualmente
deliberazione
assembleare
eventualmente
assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo

2377 cod. civ., se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La previsione di cui al presente articolo 8.2 verrà automaticamente meno decorso il termine del 26 marzo 2017.

2377 cod. civ., se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La previsione di cui al presente articolo 8.2 verrà automaticamente meno decorso il termine del 26 marzo 2017.

Si propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, essendo decorso il termine ivi previsto del 26 marzo 2017, nonché il conseguente adeguamento del testo del primo comma del medesimo articolo.

Art. 20. - Consiglio di Amministrazione 20.1. – Composizione, numero e requisiti

20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei tre esercizi

Art. 20. - Consiglio di Amministrazione 20.1. – Composizione, numero e requisiti

20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto - direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei tre esercizi

precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli "amministratori esecutivi" ed i "dirigenti con responsabilità strategiche" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;

d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in

precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli "amministratori esecutivi" ed i "dirigenti con responsabilità strategiche" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;

d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in

qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:

con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;

con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti;

g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari conviventi) degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:

con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;

con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;

g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari conviventi) degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

h)
se è stretto familiare di una persona
h)
se è stretto familiare di una persona
che si trovi in una delle situazioni di cui ai che si trovi in una delle situazioni di cui ai
precedenti punti; precedenti punti degli amministratori della
Società
ovvero
degli
amministratori
delle
società da questa controllate, delle società
che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
i)
se incorra in alcuna altra fattispecie
i)
se incorra in alcuna altra fattispecie
di
difetto
del
requisito
di indipendenza
di
difetto
del
requisito
di indipendenza
prevista
dalla
normativa
pro
tempore
prevista
dalla
normativa
pro
tempore
vigente. vigente.
20.1.6.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
20.1.6.
Il Consiglio
di
Amministrazione
determina in via generale i criteri quantitativi determina in via generale i criteri quantitativi
e/o
qualitativi
idonei
a determinare
la
e/o
qualitativi
idonei
a determinare
la
significatività dei rapporti indicati nelle lett. significatività dei rapporti indicati nelle lett.
e) ed f) del comma precedente. e) ed f) del primo comma precedente del
presente articolo 20.1.6.

Si propone la modifica del testo dell'articolo 20.1.6. al fine di rendere maggiormente chiare e intelligibili le fattispecie relative al requisito di indipendenza; per l'ultimo periodo, del sesto paragrafo del comma 1, dell'articolo 20.1.6, si propone una modifica formale per una più chiara individuazione del comma, del medesimo articolo, a cui la disposizione rimanda.

Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio
di Amministrazione – Comitati endoconsiliari di Amministrazione – Comitati endoconsiliari
24.2.2.
Oltre
alle
materie
per
legge
non
24.2.2.
Oltre
alle
materie
per
legge
non
delegabili
e a quelle
elencate
all'articolo
delegabili
e a quelle
elencate
all'articolo
23.5
dello
Statuto,
e ferme
altresì
le
23.5
dello
Statuto,
e ferme
altresì
le
competenze dell'Assemblea, sono riservate competenze dell'Assemblea, sono riservate
alla
competenza
non
delegabile
del
alla
competenza
non
delegabile
del
Consiglio di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione:
c) la pianificazione industriale e finanziaria, c) la pianificazione industriale e finanziaria,
l'approvazione dei budget della Società e l'approvazione dei budget della Società e
del Gruppo, la definizione dell'articolazione del Gruppo, la definizione dell'articolazione
geografica delle Divisioni territoriali nonché geografica delle Divisioni Direzioni territoriali

l'approvazione dei piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;

h) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;

o) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società per qualsiasi importo, ivi inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica;

q) l'approvazione: (i) dei programmi di emissione e le singole emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari, estinzioni comprese, definendone caratteristiche, condizioni e importi; (ii) nel rispetto delle norme di Vigilanza, delle operazioni di acquisto e vendita di titoli per investimento, per i portafogli di liquidità e per soddisfare esigenze della clientela; (iii) delle

nonché l'approvazione dei piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;

h) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale e dei Condirettori Generali e la determinazione del relativo trattamento economico, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;

o) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società per qualsiasi importo, ivi inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica e comunque di quelle di valore almeno pari al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo;

q) l'approvazione: (i) dei programmi di emissione e le singole emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari, estinzioni comprese, definendone caratteristiche, condizioni e importi; (ii) nel rispetto delle norme di Vigilanza, delle operazioni di acquisto e vendita di titoli per investimento, per i portafogli di liquidità e per soddisfare esigenze della clientela; (iii)

singole
operazioni
di partecipazione
della
delle
singole
operazioni
di partecipazione
Società
a consorzi
di
garanzia
e di
della
Società
a consorzi
di garanzia
e di
collocamento
di
titoli
e
prestiti
collocamento
di
titoli
e
prestiti
obbligazionari; (iv) di operazioni su prodotti obbligazionari; (iv) di operazioni su prodotti
derivati,
il tutto
nel
rispetto
dell'apposito
derivati,
il
tutto
nel
rispetto
dell'apposito
regolamento interno; regolamento interno;
w)
la
designazione
delle
candidature
w)
la
designazione
delle
candidature
relative
agli
esponenti
aziendali
delle
relative agli esponenti aziendali (ivi compresi
banche
controllate
del
Gruppo
e delle
i componenti della direzione generale) delle
principali
controllate
non
bancarie
del
banche
controllate
del
Gruppo
e delle
Gruppo; principali
controllate
non
bancarie
del
nonché
l'indicazione
dei
relativi
Gruppo
compensi;
dd)
la regolamentazione
dei
processi
di
dd)
la regolamentazione
dei
processi
di
selezione
dei
componenti
dei
comitati
selezione
dei
componenti
dei
comitati
territoriali di consultazione, che ove costituiti territoriali di consultazione, che ove costituiti
avranno
funzioni
meramente
consultive,
in
avranno
funzioni
meramente
consultive,
in
corrispondenza
o all'interno
di ciascuna
corrispondenza
o all'interno
di ciascuna
Divisione territoriale; Divisione Direzione territoriale;

Per le proposte di modifica del testo delle lettere "c" e "dd" dell'articolo 24.2.2., si rimanda al commento relativo agli articoli 1 e 5 afferente alla modifica della denominazione delle Divisioni territoriali.

Si propone (lettere "h" e "w") di rendere esplicite le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito alla remunerazione dei vertici aziendali della Banca e alla designazione (compresa la determinazione dei relativi compensi) dei vertici aziendali delle società di maggiore rilevanza all'interno del Gruppo.

Le altre proposte di modifica (lettere "o" e "q") si collocano in una logica di semplificazione e di maggiore efficientamento dell'operatività della Banca. In particolare, (i) con riferimento alla compravendita di partecipazioni, si propone di lasciare alla competenza consiliare le operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica e comunque quelle operazioni di valore superiore a determinate soglie (al riguardo, la soglia quantitativa proposta – ossia il 5% del patrimonio di vigilanza consolidato – trova fondamento nella definizione di "partecipazione strategica" contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circolare 285/2013, Parte

Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.3., nota 9), rendendo invece delegabile la compravendita di partecipazioni diverse dalle precedenti; (ii) si propone di rendere delegabili dal Consiglio le attività più esecutive inerenti alle operazioni in titoli finanziari.

Art. 30. - Amministratore Delegato Art. 30. - Amministratore Delegato
30.2.
Fermo
restando
quanto
previsto
dal
30.2.
Fermo
restando
quanto
previsto
dal
precedente articolo 24.2 e fermi i poteri e le precedente articolo 24.2 e fermi i poteri e le
deleghe
conferite
dal
Consiglio
di
deleghe
conferite
dal
Consiglio
di
Amministrazione, l'Amministratore Delegato: Amministrazione, l'Amministratore Delegato:
(e)
formula
proposte
al
Consiglio
di
(e)
formula
proposte
al
Consiglio
di
Amministrazione
in merito
all'articolazione
Amministrazione
in merito
all'articolazione
geografica delle divisioni territoriali e delle geografica delle divisioni Direzioni territoriali
banche
del
Gruppo
nonché
ai connessi
e
delle
banche
del
Gruppo
nonché
ai
piani di espansione e riordino delle reti delle connessi piani di espansione e riordino delle
società del Gruppo; reti delle società del Gruppo;
30.3.
In
caso
di
eccezionale
urgenza,
30.3.
In
caso
di
eccezionale
urgenza,
l'Amministratore
Delegato,
sentito
il
l'Amministratore
Delegato,
sentito
il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
può
assumere
deliberazioni
in merito
a
può
assumere
deliberazioni
in merito
a
qualsiasi
operazione
di competenza
del
qualsiasi
operazione
di competenza
del
Consiglio di Amministrazione o del Comitato Consiglio di Amministrazione o del Comitato
Esecutivo, purché non attribuite da norme Esecutivo, purché non attribuite da norme
inderogabili
di
legge
o da
previsioni
inderogabili
di
legge
o da
previsioni
statutarie
alla
competenza
collegiale
del
statutarie
alla
competenza
collegiale
del
Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo e ancorché si tratti di operazioni Esecutivo e ancorché si tratti di operazioni
disciplinate
dalle
procedure
adottate
ai
disciplinate
dalle
procedure
adottate
ai
sensi dell'articolo 2391-bis cod. civ., ferma e
sensi
dell'articolo
2391-bis
cod.
civ.
comunque
in tali
casi
l'osservanza
delle
dell'articolo 53, del D.Lgs. 1 settembre 1993,
speciali
disposizioni
prescritte
da
dette
n.
385
ferma
comunque
in
tali
casi
procedure per le operazioni urgenti. In ogni l'osservanza
delle
speciali
disposizioni
caso,
le decisioni
così
assunte
dovranno
prescritte
da
dette
procedure
per
le
essere portate a conoscenza del Consiglio di operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni
Amministrazione e del Comitato Esecutivo in così
assunte
dovranno
essere
portate
a
occasione
della
sua
prima
riunione
conoscenza del Consiglio di Amministrazione
successiva. e del Comitato Esecutivo in occasione della
sua prima riunione successiva.

Si propone di integrare, nell'ambito delle disposizioni statutarie che disciplinano le operazioni deliberabili in via d'urgenza dall'Amministratore Delegato, i riferimenti normativi riguardo al rispetto anche delle procedure "Soggetti Collegati" previste dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario o T.U.B.).

Per l'intervento sul testo della lettera "e", si veda il commento alle proposte di modifica degli articoli 1 e 5 relativi al cambio della denominazione delle "Divisioni territoriali".

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti e di quanto indicato dallo schema 3 dell'allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, si segnala che le proposte di modifica di cui agli articoli 1.5., 5.3., 8.1, 8.2., 20.1.6., 24.2.2., 30.2. e 30.3. dello Statuto sociale della Banca non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

4. Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. sottopone all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e delle proposte ivi formulate, subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni di legge,

DELIBERA

  • 1) di modificare gli articoli 1.5., 5.3., 8.1, 8.2., 20.1.6., 24.2.2., 30.2. e 30.3. dello Statuto sociale, approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;
  • 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per

l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".

Verona, 23 gennaio 2018 Il Consiglio di Amministrazione

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