AGM Information • Mar 23, 2018
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
SUL PUNTO 2. DELL'ORDINE DEL GIORNO
Signori Azionisti,
il mandato del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. (di seguito: "doBank") scadrà il 19 aprile 2018, data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
In tale adunanza siete pertanto chiamati, tra l'altro, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, ed a determinare il compenso ad essi spettante.
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In conformità allo Statuto di doBank, prima di nominare il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea stabilisce il numero dei suoi componenti, non inferiore a 7 e non superiore a 11.
Lo Statuto sociale stabilisce inoltre che gli Amministratori durano in carica per tre esercizi salvo che, all'atto della nomina, sia stabilita una durata più breve - e che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Ricordiamo che lo Statuto, in conformità alle norme vigenti, prescrive che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi, che i suoi componenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e che un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Per informazioni di dettaglio si rimanda al documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale" di seguito citato.
Come previsto dalle norme vigenti e dallo Statuto sociale, gli Amministratori di doBank sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati, in numero non superiore a 11, ciascuno abbinato ad un numero progressivo ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente.
I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto rappresentative di almeno l'1% del capitale sociale (ai sensi dell'art. 13.10 dello Statuto sociale e della Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018).
Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra di loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente ed applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità
Le liste dei candidati, corredate dalle informative e dai documenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, devono essere depositate entro le ore 12:00 del 26 marzo 2018, mediante consegna a mano presso la sede legale di doBank, in Verona - piazzetta Monte 1, durante i normali orari d'ufficio oppure mediante invio per posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].
Per informazioni di dettaglio sul deposito delle liste, si fa rinvio all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
In linea con le Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia in materia di governo societario, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, con il supporto del Comitato per le Nomine costituito al suo interno, ha formulato il proprio orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, da esso ritenuta ottimale per assicurare il migliore assolvimento dei compiti e delle relative responsabilità dell'organo amministrativo, fermi restando i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia. Tale orientamento è illustrato in un documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione l'8 marzo 2018, denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet www.dobank.com, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti.
Si invitano gli Azionisti a prendere visione di detto documento e ad effettuare la scelta dei candidati, da inserire nelle liste per la nomina degli Amministratori, tenendo in adeguata considerazione le indicazioni in esso fornite, provenienti dall'esperienza e dalle riflessioni degli Amministratori in scadenza, ferma restando la facoltà, per gli Azionisti stessi, di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature con profili coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dagli Amministratori in carica.
In base alle previsioni dell'art. 13.17 dello Statuto sociale, l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene come segue:
alla medesima Lista di Maggioranza, aventi il requisito o i requisiti richiesti;
viii) qualora, anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (vii), non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi, le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.
L'Assemblea è chiamata a deliberare anche in ordine alla determinazione al compenso spettante ai nuovi Amministratori.
Al riguardo, lo Statuto stabilisce che gli Amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, ad un compenso annuale, determinato dall'Assemblea in misura fissa e/o variabile, che il Consiglio di Amministrazione provvede a ripartire fra i suoi componenti.
Ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può stabilire altresì, sentito il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, le remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche e di coloro che sono membri di Comitati endoconsiliari.
Signori Azionisti,
qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte in questa Relazione, dato atto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in materia di composizione, durata, nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", Vi invitiamo a deliberare sulle proposte relative:
Roma, 8 marzo 2018
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