AGM Information • Mar 23, 2018
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
SUL PUNTO 3. DELL'ORDINE DEL GIORNO
il mandato dell'attuale Collegio Sindacale di doBank S.p.A. (di seguito: "doBank") scadrà il 19 aprile 2018, data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
In tale adunanza siete pertanto chiamati, tra l'altro, a nominare il nuovo Collegio Sindacale, ad eleggerne il Presidente ed a determinare il compenso spettante ai Sindaci effettivi, secondo i termini e le previsioni dello Statuto di doBank e delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
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In conformità allo Statuto sociale, l'Assemblea è tenuta a nominare tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per la durata di tre esercizi e cessano dall'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale di doBank devono possedere, a pena di ineleggibilità o decadenza, i requisiti stabiliti dallo Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi.
In particolare, con riguardo ai requisiti di professionalità, si segnala che i settori, che in base allo Statuto sociale sono considerati strettamente attinenti a quello di attività di doBank, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, sono il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie inerenti ai settori finanziario e creditizio.
A norma di legge e di Statuto, la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi.
Come previsto dallo Statuto ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.
In ogni lista che includa candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente,
almeno il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato a quella di Sindaco supplente, riportati nei rispettivi elenchi, devono essere iscritti da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Inoltre, in ogni lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.
Hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei Sindaci i soggetti legittimati al voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentative di almeno l'1% del capitale sociale (ai sensi dell'art. 23.6 dello Statuto e della Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018).
Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, intendendosi per tali, il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste dei candidati, corredate dalle informative e dai documenti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale nonché dalla Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, devono essere depositate entro le ore 12:00 del 26 marzo 2018, mediante consegna a mano presso la sede legale di doBank, in Verona - piazzetta Monte 1, durante i normali orari d'ufficio oppure mediante invio per posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].
Per informazioni di dettaglio sul deposito delle liste, si fa rinvio all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
In base alle previsioni dell'art. 23.10 dello Statuto sociale, all'elezione dei componenti il
Collegio Sindacale si procede come segue:
Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non sia presente nelle liste un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere, l'Assemblea Ordinaria delibererà la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procederà al ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF e dell'art. 23.11 dello Statuto – la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo di Minoranza.
Fermo quanto precede, nel caso in cui sia presentata una sola lista o non sia presentata alcuna lista, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
L'Assemblea è chiamata a deliberare anche in ordine al compenso spettante ai componenti il nuovo Collegio Sindacale.
Per lo scopo, si segnala che, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio uscente, nell'esercizio 2017, esso ha tenuto 16 riunioni, con una durata media di circa 3 ore e 30 minuti ciascuna; si rileva inoltre la partecipazione dei Sindaci anche a 17 riunioni del Consiglio di Amministrazione e a 33 riunioni dei Comitati endoconsiliari.
Si segnala altresì che al Collegio Sindacale sono state attribuite dal Consiglio di
Amministrazione anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo), in linea con le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di controlli interni (Circolare n. 285 del dicembre 2013).
Signori Azionisti,
ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale di doBank e dalla normativa anche regolamentare vigente, Vi invitiamo a deliberare sulle proposte relative:
Roma, 8 marzo 2018
Il Consiglio di Amministrazione
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