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Enel

Audit Report / Information Apr 19, 2018

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Audit Report / Information

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RELAZIONE SUL QUARTO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA

Adeguamento del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti riferito agli esercizi 2018 e 2019 in relazione a intervenute modifiche normative

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2011 ha deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, di conferire a Reconta Ernst & Young S.p.A. (oggi ridenominata EY S.p.A.) l'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019, determinando il relativo corrispettivo.

Tale corrispettivo – come evidenziato nella medesima deliberazione assembleare – è stato determinato in conformità con i criteri di cui alla Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 ed è pertanto soggetto alla variabilità ivi prevista, riferita al "verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili", in presenza delle quali la società di revisione è chiamata a formulare un'integrazione della propria proposta.

In relazione a talune modifiche normative recentemente intervenute in ambito comunitario e nazionale, che comportano lo svolgimento di attività di revisione più complesse, in data 5 febbraio 2018 EY S.p.A. ha formalizzato una richiesta di integrazione del corrispettivo fissato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2011, che è stata sottoposta all'esame e alla valutazione del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio Sindacale ha quindi formulato la proposta motivata appresso riportata che il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione della presente Assemblea.

"Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito all'integrazione del corrispettivo da riconoscere alla Società di revisione EY S.p.A. (di seguito, "EY") per effetto di talune modifiche normative recentemente intervenute in ambito comunitario e nazionale, appresso descritte, che comportano lo svolgimento di attività di revisione più complesse, non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, "Decreto 39/2010", così come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135), il corrispettivo spettante alla società di revisione legale viene determinato all'atto della relativa nomina da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti, che vi provvede su proposta motivata dell'organo di controllo; tale corrispettivo viene fissato per l'intera durata dell'incarico, essendo facoltà dell'assemblea individuare appositi criteri per l'adeguamento del corrispettivo.

Si ricorda che l'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. (di seguito, "Enel") attualmente in corso è stato affidato a EY (all'epoca denominata Reconta Ernst & Young S.p.A.) con delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2011, su proposta del Collegio Sindacale. Tale incarico, conferito con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019, riguarda:

  • la revisione del bilancio di esercizio di Enel, sul quale la società di revisione è chiamata a esprimere un giudizio con apposita relazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del Decreto 39/2010;
  • la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enel, sul quale la società di revisione è chiamata a esprimere un giudizio con apposita relazione, sempre ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del Decreto 39/2010;
  • la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Enel, in conformità alle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997 e nella Deliberazione Consob n. 10867 del 31 luglio 1997;
  • la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto 39/2010;

  • altri incarichi strettamente connessi con l'attività di revisione contabile, da assegnare in relazione ad adempimenti previsti da leggi, normative e prassi consolidate nonché a procedure di verifica concordate con Enel.

A fronte dello svolgimento delle attività sopra indicate, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2011 ha deliberato un corrispettivo complessivo pari a 3.480.791,55 euro per l'intero novennio 2011-2019. Si ricorda per completezza che la proposta di Reconta Ernst & Young S.p.A. riguardava, oltre ad Enel, altre 352 società individuate sulla base del perimetro del Gruppo Enel desunto dall'ultimo bilancio consolidato (relativo all'esercizio 2009) pubblicato alla data di avvio della procedura di gara; in relazione a tale più ampio ambito la medesima proposta prevedeva un corrispettivo pari a circa 64 milioni di euro per l'intero novennio 2011-2019.

L'incarico è stato poi formalizzato il 21 giugno 2011 con la sottoscrizione di un accordo quadro per i servizi di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati delle società del Gruppo Enel nel periodo 2011-2019 ("Accordo Quadro").

Il corrispettivo sopra indicato – come evidenziato nella deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2011 – è stato determinato in conformità con i criteri di cui alla Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 ed è pertanto soggetto alla variabilità ivi prevista, riferita al "verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili", in presenza delle quali la società di revisione è chiamata a formulare un'integrazione della propria proposta.

* * * * *

Con lettera del 5 febbraio 2018 EY ha richiesto un'integrazione del corrispettivo in relazione alla maggiore complessità delle attività di revisione connesse:

  • al nuovo modello della relazione di revisione applicabile agli Enti di Interesse Pubblico (di seguito "EIP", coincidenti sostanzialmente con società aventi valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché banche e assicurazioni), ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014;
  • alla relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, introdotta per gli EIP dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014; nonché

  • al nuovo giudizio di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, che deriva dalle modifiche apportate al Decreto 39/2010 da parte del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

La normativa sopra indicata si applica, per le società i cui esercizi sociali coincidono con l'anno solare, a partire dall'esercizio 2017; pertanto, l'integrazione del corrispettivo richiesta da EY riguarda le attività di revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidato di Enel al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019 e dei bilanci d'esercizio, alla medesima data, di talune sue controllate italiane.

Di seguito si riporta una descrizione di maggior dettaglio delle modifiche normative poste a fondamento della richiesta di integrazione del corrispettivo formulata da parte di EY e delle ulteriori attività di revisione che esse comportano.

1. Il nuovo modello della relazione di revisione

L'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 definisce e amplia significativamente per gli EIP i contenuti della relazione di revisione; quest'ultima dovrà difatti riportare, inter alia, le principali tematiche ("key audit matters") affrontate dal revisore legale nello svolgimento delle attività di verifica.

Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 31 luglio 2017 sono stati approvati il nuovo principio di revisione ISA Italia 701 (concernente la "comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente"), nonché le nuove versioni di sei altri principi di revisione (ISA Italia 260, 570, 700, 705, 706 e 710) che sono applicabili alla revisione legale di tutte le società italiane del Gruppo Enel.

Tali nuovi e novellati principi di revisione hanno disciplinato il processo di formazione del giudizio sul bilancio, ampliando il contenuto della relazione di revisione, che ora prevede tra l'altro:

  • l'indicazione degli aspetti chiave della revisione contabile, ossia di quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio;
  • l'indicazione dettagliata dei principali obiettivi dell'attività di revisione, tra cui l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio e la conclusione in merito all'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Tale nuova disciplina comporta per EY l'esigenza di svolgere attività aggiuntive, riferibili principalmente a:

  • maggiori interazioni con i responsabili dell'attività di governance;
  • individuazione, analisi, esposizione, nonché procedure di controllo di qualità sugli aspetti chiave della revisione;
  • maggiore coordinamento nell'ambito dell'attività di audit del Gruppo Enel con i team di revisione delle società controllate che rivestono lo status di EIP e che risultano quindi anch'esse soggette all'applicazione dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, ai fini della definizione delle "key audit matters";
  • riesame critico dell'informativa dell'EIP e del processo di chiusura del bilancio (temi riportati come aspetti chiave della revisione).

Il maggiore effort connesso alle attività sopra descritte è stato quantificato da EY in 2.688 ore addizionali annue che, valorizzate alle tariffe orarie previste dall'Accordo Quadro, determinano un'integrazione degli onorari per ciascun esercizio (2017, 2018 e 2019) pari a 120.000 euro, il cui dettaglio per le varie società italiane del Gruppo Enel interessate è riportato nella seguente tabella.

Per Società Totale Gruppo
ORE IMPORTO
(EURO)
ORE IMPORTO
A. Nuovo modello di relazione della società di revisione 2.688 120.000
Enel S.p.A. 560 25.000
e-distribuzione 448 20,000
Enel Produzione 448 20.000
Enel Green Power 224 10.000
Enel Trade 178 8.000
Enelpower 45 2.000
Enel Italia 112 5.000
Servizio Elettrico Nazionale 269 12.000
Enel Energia 269 12.000
Enel Sole 90 4.000
Enel.SI 45 2.000

2. La relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

L'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 prevede, per gli EIP, che la società di revisione debba predisporre e presentare una relazione aggiuntiva al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile; si segnala che tale ultimo organo si identifica con il collegio sindacale nelle società (come nel caso di Enel) con modello di amministrazione e controllo tradizionale, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 2, lett. a) del Decreto 39/2010.

In base alla normativa comunitaria sopra indicata, i contenuti di tale relazione aggiuntiva riguardano principalmente:

  • gli elementi connessi al processo di pianificazione e svolgimento della revisione, nonché alle relative scelte metodologiche;
  • i rapporti con eventuali revisori secondari ovvero con esperti esterni al network della società di revisione;
  • i contenuti degli incontri tenuti e delle riunioni svolte (sia allo scopo di acquisire informazioni necessarie per lo svolgimento della revisione contabile, sia per la comunicazione dello stato di avanzamento del lavoro di revisione agli organi di governance dell'EIP);
  • il livello quantitativo di significatività applicato in fase di svolgimento della revisione legale dei conti, nonché i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione del livello di significatività;
  • eventi o circostanze identificati nel corso della revisione che possano sollevare significativi dubbi circa il presupposto della continuità aziendale;
  • eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell'EIP;
  • eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi, regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione;
  • eventuali limitazioni al processo di revisione;
  • la dichiarazione relativa all'indipendenza.

Tale nuova disciplina comporta per EY un'estensione delle attività di verifica rispetto a quanto finora richiesto per l'elaborazione della relazione sulle questioni fondamentali (richiamata dall'art. 19, comma 3 del Decreto 39/2010, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135); tale estensione risulta riferibile principalmente alle maggiori interazioni richieste, sia con i responsabili dell'attività di governance che con le diverse funzioni aziendali dell'EIP.

Il maggiore effort connesso alle attività sopra descritte è stato quantificato da EY in 336 ore addizionali annue che, valorizzate alle tariffe orarie previste dall'Accordo Quadro, determinano un'integrazione degli onorari per ciascun esercizio (2017, 2018 e 2019) pari a 15.000 euro, da riferire esclusivamente a Enel S.p.A.

3. Il nuovo giudizio di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario

Il nuovo testo dell'articolo 14, comma 2, lettera e) del Decreto 39/2010 (così come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135) richiede alla società di revisione di integrare il giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio esprimendo altresì un giudizio sulla conformità di tali informazioni rispetto alle richieste delle norme di legge, nonché rilasciando una dichiarazione separata sugli eventuali errori significativi identificati nella relazione sulla gestione, alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio.

Conseguentemente, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 15 giugno 2017, è stato modificato il principio di revisione SA Italia 720B (concernente "le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione e nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari").

Il nuovo giudizio di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché la dichiarazione sugli eventuali errori significativi, comportano per EY l'esigenza di svolgere attività aggiuntive, concernenti principalmente:

  • l'individuazione delle norme di legge che direttamente o indirettamente sono collegabili a informazioni da fornire nella relazione sulla gestione;
  • la comprensione dei processi amministrativo-finanziari che sottendono alla preparazione della relazione sulla gestione, nonché delle fonti degli elementi informativi e dei relativi controlli della società;
  • il riscontro di tali informazioni con il bilancio e/o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso e/o con il sistema di contabilità generale e/o con le scritture contabili sottostanti.

Il maggiore effort connesso alle attività sopra descritte è stato quantificato da EY in 4.031 ore addizionali annue che, valorizzate alle tariffe orarie previste dall'Accordo Quadro, determinano un'integrazione degli onorari per ciascun esercizio (2017, 2018 e 2019) pari a 180.000 euro, il cui dettaglio per le varie società italiane del Gruppo Enel interessate è riportato nella seguente tabella.

Per Società Totale Gruppo
ORE IMPORTO
(EURO)
ORE IMPORTO
C) Nuovo giudizio di conformità alle norme di legge della Relazione sulla Gestione 4.031 180.000
Enel S.p.A.* 560 25.000
e-distribuzione 514 23.000
Enel Produzione 493 22.000
Enel Green Power 403 18.000
Enel Trade 515 23.000
Enelpower 45 2.000
Enel Italia 134 6.000
Servizio Elettrico Nazionale 515 23.000
Enel Energia 515 23.000
Enel Sole 90 4.000
Enel.SI 45 2.000
Enerlive 45 2.000
3SUN 67 3.000
EGP Sannio 90 4.000

* * * * *

La richiesta di integrazione del corrispettivo pervenuta da EY, sopra illustrata, è stata quindi sottoposta all'esame e alla valutazione del Collegio Sindacale di Enel in occasione dell'adunanza del 13 febbraio 2018, tenuto conto del fatto che il medesimo Collegio aveva formulato la originaria proposta – approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011 – di affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ad EY e di determinazione del corrispettivo a quest'ultima spettante.

Al Collegio Sindacale sono inoltre pervenute le positive valutazioni espresse dalle competenti strutture di Enel, le quali hanno rappresentato al medesimo Collegio che l'effort aggiuntivo stimato da EY – e, di conseguenza, la relativa richiesta economica – risulta effettivamente in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere.

Tenuto conto di quanto fin qui indicato, il Collegio Sindacale:

  • considerato che la Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 consente un adeguamento del corrispettivo spettante alla società di revisione al "verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili"; e che tanto la indicata delibera assembleare del 29 aprile 2011, che ha disposto il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel ad EY, quanto l'Accordo Quadro contemplano espressamente detto adeguamento;
  • ritenuto che le modifiche normative recentemente intervenute in ambito comunitario e nazionale, in precedenza descritte e destinate a produrre i loro effetti sull'attività di revisione legale dei conti a partire dall'esercizio 2017, sono

da considerarsi circostanze imprevedibili al momento del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel ad EY;

  • preso atto della richiesta di integrazione del corrispettivo formalizzata da EY in data 5 febbraio 2018 e riguardante le attività di revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidato di Enel al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019 e dei bilanci d'esercizio, alla medesima data, di talune sue controllate italiane;
  • condivisa la valutazione espressa dalle competenti strutture interne di Enel, in base alla quale l'effort aggiuntivo stimato da EY – e, di conseguenza, la relativa richiesta economica – risulta effettivamente in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere;

ritiene che la menzionata richiesta di integrazione del corrispettivo formulata da EY sia giustificata dalle segnalate modifiche normative recentemente intervenute in ambito comunitario e nazionale e al contempo congrua in relazione al maggiore effort richiesto dalla normativa stessa.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio Sindacale segnala che nel corso dell'adunanza del 13 febbraio 2018 ha espresso il proprio preventivo parere favorevole (secondo quanto previsto dall'art. 7.3 della Procedura per l'affidamento di incarichi alle società di revisione nell'ambito del Gruppo Enel, approvata dal medesimo Collegio in data 20 novembre 2017) circa l'integrazione del corrispettivo dovuto a EY in relazione al maggior effort richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale più volte richiamata per le attività di revisione contabile del bilancio di esercizio di Enel e del bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2017; ciò in quanto EY aveva in parte già svolto e si avviava a completare le attività aggiuntive in precedenza illustrate nella presente relazione riferite alle verifiche di tali documenti contabili.

Per quanto riguarda invece l'integrazione del corrispettivo dovuto a EY in relazione al maggior effort richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale più volte richiamata per le attività di revisione contabile del bilancio di esercizio di Enel e del bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2018 e 2019, il Collegio Sindacale sottopone alla vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea di Enel S.p.A.,

  • esaminata la relazione illustrativa del Collegio Sindacale;

  • preso atto che, alla luce delle modifiche normative recentemente intervenute in ambito comunitario e nazionale in materia di disciplina della revisione legale dei conti (con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 537/2014 e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135), la Società di revisione EY S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti di Enel S.p.A. per gli esercizi dal 2011 al 2019, ha presentato in data 5 febbraio 2018 una richiesta di integrazione del corrispettivo, giustificata dal maggior effort richiesto alla luce del nuovo quadro normativo;

  • considerato che il Collegio Sindacale, nel condividere in occasione dell'adunanza del 13 febbraio 2018 le valutazioni espresse in proposito dalle competenti strutture interne di Enel, ha ritenuto che la richiesta di integrazione del corrispettivo formulata da EY S.p.A. risulta giustificata dalle segnalate modifiche normative recentemente intervenute in ambito comunitario e nazionale in materia di disciplina della revisione legale dei conti e, al contempo, congrua in relazione al maggiore effort richiesto dal nuovo quadro normativo;
  • tenuto conto che il Collegio Sindacale, in occasione della medesima adunanza del 13 febbraio 2018, ha espresso il proprio preventivo parere favorevole (secondo quanto previsto dall'art. 7.3 della Procedura per l'affidamento di incarichi alle società di revisione nell'ambito del Gruppo Enel, approvata dal medesimo Collegio in data 20 novembre 2017) circa l'integrazione del corrispettivo dovuto a EY S.p.A. in relazione al maggior effort richiesto dal nuovo quadro normativo per le attività di revisione contabile del bilancio di esercizio di Enel S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2017;

delibera

1. di approvare una integrazione del corrispettivo spettante alla Società di revisione EY S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019 – così come determinato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011 – essendosi verificate "circostanze eccezionali e/o imprevedibili" al momento del conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996;

  • 2. di riconoscere conseguentemente alla Società di revisione EY S.p.A., nell'ambito dello svolgimento della revisione contabile del bilancio di esercizio di Enel S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019:
  • un incremento di 25.000 (venticinquemila) euro annui (corrispondenti a 560 ore di lavoro) per la predisposizione della relazione di revisione secondo i nuovi contenuti di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014;
  • un incremento di 15.000 (quindicimila) euro annui (corrispondenti a 336 ore di lavoro) per la predisposizione della relazione aggiuntiva da presentare al Collegio Sindacale (in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135);
  • un incremento di 25.000 (venticinquemila) euro annui (corrispondenti a 560 ore di lavoro) per l'emissione del nuovo giudizio di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario di Enel S.p.A."

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