Regulatory Filings • Apr 27, 2018
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Piaggio & C. S.p.A.
Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate
| Premessa 3 | ||
|---|---|---|
| 1. | Obblighi relativi al Registro 4 | |
| 2. | Istituzione del Registro 4 | |
| 3. | Tenuta, conservazione e aggiornamento del Registro 6 | |
| 4. | Contenuto delle iscrizioni nel registro e dei relativi aggiornamenti 7 | |
| 5. | Trattamento dei dati personali 8 | |
| 6. | Modifiche e integrazioni 8 |
L'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("MAR") stabilisce l'obbligo per gli "emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro" di redigere, gestire e aggiornare un registro (il "Registro") delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite dall'articolo 7 MAR (le "Informazioni Privilegiate").
Per "Informazione Privilegiata" si intende, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 7 MAR, "un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati" 1 .
Gli obblighi di istituzione e tenuta del Registro sono finalizzati ad incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico. La disciplina di cui all'articolo 18 MAR e la relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (l'"ITS 347") è altresì finalizzata ad agevolare l'Autorità competente nello svolgimento delle indagini di insider trading.
La presente procedura (la "Procedura"), in vigore dal 3 luglio 2016, è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. del 26 febbraio 2018. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato.
La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - European Securities and Markets Authority (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
1 Si precisa che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, MAR un'informazione è di "carattere preciso" se "fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso". Pertanto è necessario iscrivere nel Registro le persone che hanno accesso a un'informazione privilegiata relativa sia a eventi o complessi di circostanze già verificatisi, sia a eventi o complessi di circostanze che si può ragionevolmente ritenere possano prodursi o realizzarsi.
Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Soggetto Preposto, il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2 A titolo esemplificativo, sarà costituita un'apposita sezione per ciascun contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese, etc.
che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i "Titolari di Accesso Permanente" e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i "Soggetti Iscritti"). Tale sezione viene redatta in un formato elettronico conforme al Modello 2 dell'Allegato I dell'ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato "B" alla presente Procedura. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro.
Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente, ove istituita dalla Società, i soggetti che rivestono nella Società le cariche o le funzioni di seguito indicate, nonché il relativo personale di segreteria:
Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in casi di urgenza, dall'Amministratore Delegato d'intesa con il Presidente. I nominativi dei Titolari di Accesso Permanente da iscrivere, ovvero, a seconda del caso, da rimuovere, sono comunicati al Soggetto Preposto, il quale procede alla tempestiva iscrizione degli stessi nella Sezione Permanente del Registro secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2.5 I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza: (a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale all'interno dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e (b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, advisor, etc.) che (i) possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Singola del Registro, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Singola del Registro.
Con riguardo a soggetti terzi aventi un rapporto di collaborazione con la Società, di cui alla precedente lettera (b) che siano società, associazioni o altri enti, devono essere iscritte nel Registro le persone fisiche di detta società, associazione o altro ente che, secondo le evidenze della Società, hanno accesso all'Informazione Privilegiata di volta in volta rilevante. Qualora alla Società risulti che una o più delle suddette persone fisiche abbiamo cessato di avere accesso a un'Informazione Privilegiata, tali persone fisiche dovranno essere rimosse dalla relativa Sezione Singola del Registro.
2.6 I Soggetti Iscritti comunicano, ai sensi del successivo articolo 3.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2.5 al Soggetto Preposto (come definito al successivo articolo 3.1), il quale, accertato d'intesa con l'Amministratore Delegato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro, procede al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
3.1 L'Ufficio Legale & Societario della Società (il "Soggetto Preposto") cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito l'Amministratore Delegato ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l'opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell'iscrizione con i soggetti indicati all'articolo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro.
Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.
cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica con conferma di recapito e di lettura), apposita comunicazione (la "Lettera di Trasmissione"), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all'Allegato "C" della presente Procedura) saranno allegate due copie della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l'informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.
(viii) data e ora di cancellazione della persona dal Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso regolare all'Informazione Privilegiata.
Con la consegna al Soggetto Preposto della comunicazione di cui all'articolo 3.5 debitamente sottoscritta da parte del Soggetto Iscritto, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.
con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
* * *
* * *
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
| Nome d el titolare dell'acc esso |
Cognom e del titolare dell'acce sso |
Cogno me di nascita del titolare dell'acc esso (se diverso ) |
Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) |
Nome e indirizzo dell'impres a |
Funzione e motivo dell'acces so a informazi oni privilegia te |
Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazi oni privilegia te) |
Cessato (da ta e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazio ni privilegiat e) |
Data di nascita |
Numero di identific azione nazional e (se applicab ile) |
Numeri di telefono privati ( casa e cellular e persona le) |
Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] |
[indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato |
[descrizione del ruolo, della funzione e |
[aaaa-mm gg, hh:mm UTC] |
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] |
[aaaa-mm gg] |
[numero e/o testo] |
[numeri (senza spazi)] |
[indirizzo privato completo |
Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
| delle quote di | del motivo | del titolare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emissioni/piat | della | dell'accesso | ||||
| taforma | presenza | |||||
| d'asta/commis | nell'elenco] | —via e |
||||
| sario | numero | |||||
| d'asta/sorvegli | civico | |||||
| ante d'asta o | — località |
|||||
| terzo del | ||||||
| titolare | — CAP |
|||||
| dell'accesso] | — Stato] |
Insider list: section related to [Name of the deal-specific or event-based inside information]
Date and time (of creation of this section of the insider list, i.e. when this inside information was identified): [ yyyy-mm-dd; hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]
Date and time (last update): [ yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]
| Date of transmission to the competent authority: [ | yyyy-mm-dd ] |
|
|---|---|---|
| First | Surnam | Birth | Professio | Company | Function | Obtaine | Ceased | Date of | National Identifica |
Personal | Persona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | e(s) of |
surnam | nal | name and | and reason | d (the |
(the | birth | tion Number (if ap |
telephon | l full |
| (s) of |
the | e(s) of |
telephone | address | for being | date | date | plicable) | e | home | |
| the | insider | the | number(s | insider | and | and | numbers | address: | |||
| insid | insider | ) (work |
time at | time at | (home | street | |||||
| er | (if | direct | which a | which a | and | name; | |||||
| differe | telephone | person | person | personal | street | ||||||
| nt) | line and | obtaine | ceased | mobile | number | ||||||
| work | d access | to have | telephon | ; city; | |||||||
| mobile | to | access | e | post/zip | |||||||
| numbers) | inside | to | numbers | code; | |||||||
| informa | inside | ) | country | ||||||||
| tion) | ) |
| informa tion) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Text] | [Text] | [Text] | [Numbers (no space)] |
[Address of issuer/emissi on allowance market participant/a uction platform/auct ioneer/auctio n monitor or third party of insider] |
[Text describing role, function and reason for being on this list] |
[yyyy mm-dd, hh:mm UTC] |
[yyyy mm-dd, hh:mm UTC] |
[yyyy mm-dd] |
[Number and/or text] | [Numbers (no space)] |
[Text: detailed personal address of the insider —Street name and street number — City —Post/zip code —Country ] |
* * *
Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
| Nome de l titolare dell'acce sso |
Cognome del titolare dell'access o |
Cognom e di nascita d el titolare dell'acce sso (se diverso) |
Numeri di telefono professionali (l inea telefonica professionale diretta fissa e mobile) |
Nome e indirizzo dell'impresa |
Funzione e motivo dell'acces so a informazi oni privilegia te |
Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti) |
Data di nascita |
Numero di identificazi one nazionale(s e applicabile) |
Numeri di telefono privati ( casa e cellulare personal e) |
Indirizz o privato complet o (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] |
[indirizzo dell'emittente/p artecipante al mercato delle quote di emissioni/piatta |
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della |
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] |
[aaaa-mm gg] |
[numero e/o testo] |
[numeri (senza spazi)] |
[indirizzo privato completo del titolare |
| forma | presenza | dell'access | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d'asta/commiss | nell'elenco] | o | |||
| ario | |||||
| d'asta/sorveglia | —via e |
||||
| nte d'asta o | numero | ||||
| terzo del | civico | ||||
| titolare | —località | ||||
| dell'accesso] | — CAP |
||||
| — Stato] |
* * *
Permanent insiders section of the insider list
Date and time (of creation of the permanent insiders section) [ yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]
Date and time (last update): [ yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]
Date of transmission to the competent authority: [ yyyy-mm-dd ]
| First name(s) of the insider |
Surname(s) of the insider |
Birth surname(s) of the insider (if different) |
Professional telephone number(s) (w ork direct telephone line and work mobile numbers) |
Company name and address |
Function and reason for being insider |
Included (the date and time at which a person was included in the permane nt insider section) |
Date of birth |
National Identific ation Number (if applicab le) |
Personal telephone numbers ( home and personal mobile telephone numbers) |
Personal full home address (street name; street number; city; post/zip code; country) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Text] | [Text] | [Text] | [Numbers (no space)] |
[Address of issuer/emission allowance market participant/aucti on platform/auction |
[Text describing role, function and reason |
[yyyy-mm dd, hh:mm UTC] |
[yyyy-mm dd] |
[Number and/or text] |
[Numbers (no space)] |
[Text: detailed personal address of the insider |
| eer/auction monitor or third party of insider] |
for being on this list] |
— Street name and number — City |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — Post/zip code —Country] |
* * *
[su carta intestata della Società]
[Egregio Sig. [●]]
[indirizzo]
[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all'articolo 3.5 della Procedura]
Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stato iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (il "Registro") istituito da Piaggio & C. S.p.A. (la "Società") – secondo quanto prescritto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("MAR") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 – con riferimento a [●].
La "Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" (la "Procedura"), in vigore dal 3 luglio 2016, è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. del 26 Febbraio 2018.
Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all'articolo 7 MAR riprodotto in allegato alla presente, nonché alla "Procedura per la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate" pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.piaggiogroup.com.
Come stabilito dall'articolo 3.1 della Procedura il soggetto preposto alla tenuta del Registro medesimo è l'Ufficio Legale & Societario.
La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati riportati in dettaglio nell'articolo 4.1 della Procedura mediante trasmissione del modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto.
La invitiamo inoltre a prendere visione, in particolare, dell'art. 2.5 della Procedura e a fornire al Soggetto Preposto, se del caso, le relative informazioni.
Sarà cura della Società informarLa quando sarà rimosso dal Registro con riferimento all'iscrizione
di cui alla presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.
La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione della stessa e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito internet della Consob.
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.
Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente al modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, e una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:
[luogo, data]
Piaggio & C. S.p.A.
Ufficio Legale & Societario
___________________
(in qualità di Soggetto Preposto)
Allegati:
* * *
Per integrale accettazione:
___________________
[●]
(in qualità di Soggetto Iscritto)
Data: ___________________
Luogo: ___________________
| * * * | ||
|---|---|---|
| A. PERSONA FISICA | ||
| NOME: | _________ | |
| COGNOME: | _________ | |
| NUMERO DI TELEFONO PROFESSIONALE (DIRETTO FISSO E MOBILE): |
_____ _______ |
|
| NUMERO DI TELEFONO PRIVATO (ABITAZIONE E CELLULARE PERSONALE): |
_____ _______ |
|
| DATA DI NASCITA: | _________ | |
| CODICE FISCALE: | _________ | |
| INDIRIZZO PRIVATO COMPLETO (VIA, CIVICO, LOCALITÀ, CAP, NUMERO STATO): |
_________ | |
| INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: | _________ | |
| B. EVENTUALE PERSONA GIURIDICA, ENTE O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA | ||
| RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE: | _________ | |
| SEDE LEGALE: | _________ | |
| TIPOLOGIA DI RAPPORTO CON LA / / PERSONA GIURIDICA ENTE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
_________ |
* * *
"1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario
derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.
5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati".
"1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione."
"1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:
a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.
2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:
a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.
3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:
a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.
4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).
5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione."
"1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.
Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate."
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:
c)se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
a)partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
b)a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010".
"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
d)la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva
91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo".
"1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)la gravità e la durata della violazione;
f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
g)misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri".
"1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a)rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati".
"Ai fini del presente regolamento si intende per:
«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico."
"1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.
2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).
I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.
Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.
4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:
a)la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
b)l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
c)l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni."
"Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmette all'autorità competente, su sua richiesta, un elenco conforme al modello dell'allegato II in un formato che assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni."
"Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016."
"1. For the purposes of this Regulation, inside information shall comprise the following types of information:
2. For the purposes of paragraph 1, information shall be deemed to be of a precise nature if it indicates a set of circumstances which exists or which may reasonably be expected to come into existence, or an event which has occurred or which may reasonably be expected to occur, where it is specific enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect of that set of circumstances or event on the prices of the financial instruments or the related derivative financial instrument, the related spot commodity contracts, or the auctioned products based on the emission allowances. In this respect in the case of a protracted process that is intended to bring about, or that results in, particular circumstances or a particular event, those
future circumstances or that future event, and also the intermediate steps of that process which are connected with bringing about or resulting in those future circumstances or that future event, may be deemed to be precise information.
3. An intermediate step in a protracted process shall be deemed to be inside information if, by itself, it satisfies the criteria of inside information as referred to in this Article.
4. For the purposes of paragraph 1, information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments, derivative financial instruments, related spot commodity contracts, or auctioned products based on emission allowances shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions.
In the case of participants in the emission allowance market with aggregate emissions or rated thermal input at or below the threshold set in accordance with the second subparagraph of Article 17(2), information about their physical operations shall be deemed not to have a significant effect on the price of emission allowances, of auctioned products based thereon, or of derivative financial instruments.
5. ESMA shall issue guidelines to establish a non-exhaustive indicative list of information which is reasonably expected or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions in Union or national law, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets as referred to in point (b) of paragraph 1. ESMA shall duly take into account specificities of those markets".
"1. For the purposes of this Regulation, insider dealing arises where a person possesses inside information and uses that information by acquiring or disposing of, for its own account or for the account of a third party, directly or indirectly, financial instruments to which that information relates. The use of inside information by cancelling or amending an order concerning a financial instrument to which the information relates where the order was placed before the person concerned possessed the inside information, shall also be considered to be insider dealing. In relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010, the use of inside information shall also comprise submitting, modifying or withdrawing a bid by a person for its own account or for the account of a third party.
2. For the purposes of this Regulation, recommending that another person engage in insider dealing, or inducing another person to engage in insider dealing, arises where the person possesses inside information and:
3. The use of the recommendations or inducements referred to in paragraph 2 amounts to insider dealing within the meaning of this Article where the person using the recommendation or inducement knows or ought to know that it is based upon inside information.
This Article also applies to any person who possesses inside information under circumstances other than those referred to in the first subparagraph where that person knows or ought to know that it is inside information.
5. Where the person is a legal person, this Article shall also apply, in accordance with national law, to the natural persons who participate in the decision to carry out the acquisition, disposal, cancellation or amendment of an order for the account of the legal person concerned."
"1. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a legal person is or has been in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal, where that legal person:
2. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal where that person:
(a) for the financial instrument to which that information relates, is a market maker or a person authorised to act as a counterparty, and the acquisition or disposal of financial instruments to which
that information relates is made legitimately in the normal course of the exercise of its function as a market maker or as a counterparty for that financial instrument; or
(b) is authorised to execute orders on behalf of third parties, and the acquisition or disposal of financial instruments to which the order relates, is made to carry out such an order legitimately in the normal course of the exercise of that person's employment, profession or duties.
3. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal where that person conducts a transaction to acquire or dispose of financial instruments and that transaction is carried out in the discharge of an obligation that has become due in good faith and not to circumvent the prohibition against insider dealing and:
4. For the purposes of Article 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing, where such person has obtained that inside information in the conduct of a public takeover or merger with a company and uses that inside information solely for the purpose of proceeding with that merger or public takeover, provided that at the point of approval of the merger or acceptance of the offer by the shareholders of that company, any inside information has been made public or has otherwise ceased to constitute inside information.
This paragraph shall not apply to stake-building.
5. For the purposes of Articles 8 and 14, the mere fact that a person uses its own knowledge that it has decided to acquire or dispose of financial instruments in the acquisition or disposal of those financial instruments shall not of itself constitute use of inside information.
6. Notwithstanding paragraphs 1 to 5 of this Article, an infringement of the prohibition of insider dealing set out in Article 14 may still be deemed to have occurred if the competent authority establishes that there was an illegitimate reason for the orders to trade, transactions or behaviours concerned."
"1. For the purposes of this Regulation, unlawful disclosure of inside information arises where a person possesses inside information and discloses that information to any other person, except where the disclosure is made in the normal exercise of an employment, a profession or duties.
This paragraph applies to any natural or legal person in the situations or circumstances referred to in Article 8(4).
2. For the purposes of this Regulation the onward disclosure of recommendations or inducements referred to in Article 8(2) amounts to unlawful disclosure of inside information under this Article where the person disclosing the recommendation or inducement knows or ought to know that it was based on inside information."
"1. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall:
(a)draw up a list of all persons who have access to inside information and who are working for them under a contract of employment, or otherwise performing tasks through which they have access to inside information, such as advisers, accountants or credit rating agencies (insider list);
(b)promptly update the insider list in accordance with paragraph 4; and
(c)provide the insider list to the competent authority as soon as possible upon its request.
2. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall take all reasonable steps to ensure that any person on the insider list acknowledges in writing the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information.
Where another person acting on behalf or on the account of the issuer assumes the task of drawing up and updating the insider list, the issuer remains fully responsible for complying with this Article. The issuer shall always retain a right of access to the insider list.
3. The insider list shall include at least:
(a) the identity of any person having access to inside information;
4. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall update the insider list promptly, including the date of the update, in the following circumstances:
(a)where there is a change in the reason for including a person already on the insider list;
(b)where there is a new person who has access to inside information and needs, therefore, to be added to the insider list; and
(c)where a person ceases to have access to inside information.
Each update shall specify the date and time when the change triggering the update occurred.
5. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall retain the insider list for a period of at least five years after it is drawn up or updated.
6. Issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall be exempt from drawing up an insider list, provided that the following conditions are met:
(a)the issuer takes all reasonable steps to ensure that any person with access to inside information acknowledges the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information; and
(b)the issuer is able to provide the competent authority, upon request, with an insider list.
7. This Article shall apply to issuers who have requested or approved admission of their financial instruments to trading on a regulated market in a Member State or, in the case of an instrument only traded on an MTF or an OTF, have approved trading of their financial instruments on an MTF or an OTF or have requested admission to trading of their financial instruments on an MTF in a Member State.
8. Paragraphs 1 to 5 of this Article shall also apply to:
(a)emission allowance market participants in relation to inside information concerning emission allowances that arises in relation to the physical operations of that emission allowance market participant;
(b)any auction platform, auctioneer and auction monitor in relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010.
9. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA shall develop draft implementing technical standards to determine the precise format of insider lists and the format for updating insider lists referred to in this Article.
ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2016.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010".
"1. Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:
(a)infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8), Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and
(b)failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).
Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.
By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.
2. Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in the event of the infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:
(iii)for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(j) in respect of legal persons, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:
References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).
For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.
3. Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph".
"1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate:
(e) the level of cooperation of the person responsible for the infringement with the competent authority, without prejudice to the need to ensure disgorgement of profits gained or losses avoided by that person;
(f) previous infringements by the person responsible for the infringement; and
(g) measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.
2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases".
"1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision. Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.
The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.
Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by-case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:
(a)defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;
Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable
period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.
2. Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.
3. Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication. Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules".
* * *
For the purposes of this Regulation, the following definition shall apply:
"'electronic means' are means of electronic equipment for the processing (including digital compression), storage and transmission of data, employing wires, radio, optical technologies, or any other electromagnetic means."
"1. Issuers, emission allowance market participants, auction platforms, auctioneers and auction monitor, or any person acting on their behalf or on their account, shall ensure that their insider list is divided into separate sections relating to different inside information. New sections shall be added to the insider list upon the identification of new inside information, as defined in Article 7 of Regulation (EU) No 596/2014.
Each section of the insider list shall only include details of individuals having access to the inside information relevant to that section.
2. The persons referred to in paragraph 1 may insert a supplementary section into their insider list with the details of individuals who have access at all times to all inside information ('permanent insiders').
The details of permanent insiders included in the supplementary section referred to in the first subparagraph shall not be included in the other sections of the insider list referred to in paragraph 1.
3. The persons referred to in paragraph 1 shall draw up and keep the insider list up to date in an electronic format in accordance with Template 1 of Annex I.
Where the insider list contains the supplementary section referred to in paragraph 2, the persons referred to in paragraph 1 shall draw up and keep that section updated in an electronic format in accordance with Template 2 of Annex I.
(b)the accuracy of the information contained in the insider list;
(c)the access to and the retrieval of previous versions of the insider list.
5. The insider list referred to in paragraph 3 shall be submitted using the electronic means specified by the competent authority. Competent authorities shall publish on their website the electronic means to be used. Those electronic means shall ensure that completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission."
"For the purposes of Article 18(6)(b) of Regulation (EU) No 596/2014, an issuer whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall provide the competent authority, upon its request, with an insider list in accordance with the template in Annex II and in a format that ensures that the completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission."
"This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 3 July 2016."
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