Piaggio & C. S.p.A.
Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
Premessa 3 |
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| 1. |
Definizioni |
4 |
| 2. |
Soggetti Rilevanti |
6 |
| 3. |
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti |
6 |
| 4. |
Soggetto Preposto |
8 |
| 5. |
Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto |
9 |
| 6. |
Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto |
10 |
| 7. |
Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob |
11 |
| 8. |
Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti |
12 |
| 9. |
Blocking Period |
13 |
| 10. |
Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti |
15 |
| 11. |
Trattamento dei dati personali |
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| 12. |
Modificazioni e integrazioni |
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PREMESSA
La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate.
La Procedura è adottata da Piaggio & C. S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11971/1999.
Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come infra definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
La presente Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016, è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. del 26 febbraio 2018. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato.
1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
| Azionisti Rilevanti |
i soggetti come definiti all'articolo 2.3. |
| Elenco delle Persone Rilevanti |
l'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR. |
| Giorno Lavorativo |
tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale. |
| Lettera di Accettazione |
la lettera di accettazione della Procedura – redatta, a seconda del caso, secondo il modello di cui agli Allegati "C.1" (Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR) e "C.2" (Lettera di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti) della Procedura – debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura. |
| Lettera di Trasmissione |
la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "B" della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto. |
| Lista dei Soggetti Rilevanti |
la lista dei Soggetti Rilevanti. |
Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti |
la lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. |
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR |
la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR. |
| MAR |
il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation). |
| Modello di Notifica |
il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti. Per i Soggetti Rilevanti MAR il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato "E.1" alla presente Procedura. Per gli Azionisti Rilevanti il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato "E.2" alla presente Procedura. |
| Operazioni |
le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" della presente Procedura. |
| Operazioni Rilevanti |
le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura. |
| Persone Rilevanti |
i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. |
Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti |
i soggetti come definiti all'articolo 3.3. |
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti |
congiuntamente, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. |
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR |
i soggetti come definiti all'articolo 3.2. |
| Procedura |
la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di internal dealing, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante. |
| Q&A ESMA |
le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dall'ESMA (European Securities and Markets Authority), nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale. |
| Regolamento Emittenti |
il Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999. |
| SDIR |
il circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information. |
| Sede di Negoziazione |
una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. |
| Società o l'Emittente |
Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio, n. 25. |
| Soggetto Interessato |
il soggetto come definito all'articolo 9.2. |
| Soggetto Preposto |
il Responsabile della Divisione Affari Societari dell'Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati. |
| Soggetti Rilevanti |
congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti. |
| Soggetti Rilevanti MAR |
i soggetti come definiti all'articolo 2.2. |
| Strumenti Finanziari |
gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5. |
SSA il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Regulated Information pubblicate.
2. SOGGETTI RILEVANTI
- 2.1 Agli effetti della presente Procedura, si considerano Soggetti Rilevanti (i) i Soggetti Rilevanti MAR e (ii) gli Azionisti Rilevanti.
- 2.2 Per Soggetti Rilevanti MAR si intendono:
TUF il Decreto Legislativo n. 58/1998.
- (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (ii) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.
- 2.3 Per Azionista Rilevante si intende chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale dell'Emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente.
- 2.4 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata a cura del Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno ovvero, in caso di urgenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Delegato.
3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI
che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
4. SOGGETTO PREPOSTO
- 4.1 L'Ufficio Legale & Societario della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.
- 4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7;
- (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12.;
- (e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
- (f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza al Presidente/Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.
-
4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.
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4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
- 4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione di l'Ufficio Legale & Societario come segue:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio n. 25 – 56025, Pontedera;
- a mezzo fax al numero: 0587.272344;
- via posta elettronica all'indirizzo: [email protected];
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected];
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 0587.276294.
5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO
- 5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società (gli "Strumenti Finanziari") qualunque ne sia l'ammontare (le "Operazioni") come di seguito precisato.
- 5.2 Operazione compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR
- 5.2.1 Con riferimento ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:
- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;
- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).
- 5.2.2 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A.1" alla Procedura.
- 5.3 Operazione compiute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti
- 5.3.1 Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:
-
(a) le azioni emesse dalla Società;
-
(b) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di cui alla lettera (a);
- (c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di cui alla lettera (a) o scambiabili con esse;
- (d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di cui alla lettera (a) indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- (e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di cui alla lettera (a), rappresentanti tali azioni.
- 5.3.2 Si precisa che agli effetti della presente Procedura:
- (a) gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare le Operazioni di acquisto, vendita sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari di cui al precedente articolo 5.3.1;
- (b) non si considerano in ogni caso Operazioni rilevanti e, pertanto, non sono oggetto di comunicazione le operazioni elencate nell'Allegato "A.2" alla Procedura;
- (c) gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti non si applicano qualora i predetti soggetti siano già tenuti a notificare le Operazioni effettuate in quanto Soggetti Rilevanti MAR o Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
- 5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.
6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO
6.1 Termini di comunicazione per i Soggetti Rilevanti MAR
6.1.1 La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante MAR al Soggetto Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "Data dell'Operazione"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.4.
6.2 Termini di comunicazione per gli Azionisti Rilevanti
6.2.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6.2.2, la comunicazione di cui all'articolo 5 da parte degli Azionisti Rilevanti al Soggetto Preposto deve avvenire in tempo utile in considerazione dei termini di comunicazione previsti al successivo articolo 8.2, lett. (b), e con le modalità indicate al successivo articolo 6.4.
In tal caso dovrà essere preventivamente trasmessa al Soggetto Preposto apposita delega scritta (redatta secondo il modello di cui all'Allegato "D") con cui l'Azionista Rilevante incarica la Società ad effettuare, per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, le comunicazioni relative alle Operazioni di cui alla presente Procedura.
- 6.2.2 Le comunicazioni relative ad Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti che non abbiano trasmesso al Soggetto Preposto la delega di cui al precedente articolo 6.2.1, non devono essere inviate alla Società ai sensi della presente Procedura e, qualora erroneamente inviate, saranno considerate irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
- 6.3 Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
- 6.4 La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
- a mezzo fax al numero: 0587.219025;
- via posta elettronica all'indirizzo: [email protected];
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected];
- in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: 0587.276294 .
- 6.5 Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all'articolo 6.4 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative alla stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB
7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare (le "Operazioni Rilevanti"). Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la esclusiva responsabilità (i) del Soggetto Rilevante MAR interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell'articolo 10.2 e (ii) dell'Azionista Rilevante interessato che abbia incaricato la Società, mediante trasmissione della delega di cui all'articolo 6.2.1.
- 7.2 Successivamente al raggiungimento dell'importo di cui al precedente articolo 7.1:
- (a) tutte le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono considerate Operazioni Rilevanti;
- (b) non sono comunicate le operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno. Per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5.3.1, lett. (d) l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- 7.3 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1 il controvalore delle Operazioni:
- (a) è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
- (b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.
8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI
- 8.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica, mediante (i) SDIR e (ii) SSA, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.4, nonché (iii) con le ulteriori modalità stabilite dalla Consob1 .
-
8.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire:
-
(a) nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, tempestivamente e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione.
- (b) nel caso di Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno di calendario del mese successivo alla Data dell'Operazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo
1 In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected], specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
8.3; il Soggetto Preposto effettua la comunicazione al pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 6.2.1.
- 8.3 Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma dell'articolo 6.2.2, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
- 8.4 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata "internal dealing" accessibile nella sezione "Governance/Market Abuse".
9. BLOCKING PERIOD
9.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del blocking period.
Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.
- 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il "Soggetto Interessato") il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi:
- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato "F" alla presente Procedura.
Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato.
9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l'Operazione durante il blocking period, il Soggetto Interessato richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell'Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).
Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società, con le modalità previste dal paragrafo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:
- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del blocking period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Interessato medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
- 9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(b), il Soggetto Interessato richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato "F" alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato "F" con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato.
- 9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
- (i) l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
- (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante MAR che sia anche Amministratore Delegato della Società o da Persone
strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.
9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro al Soggetto Interessato in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Interessato, entro il predetto termine di 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Interessato entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.
10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI
- 10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.
- 10.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti MAR, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all'articolo 2.2(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all'articolo 2.2(ii) (congiuntamente, la "Nomina"), od inviare ai medesimi con una delle modalità di cui al successivo articolo 10.4, entro e non oltre 7 Giorni Lavorativi dalla Nomina, la Lettera di Trasmissione, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti MAR in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Lettera di Trasmissione saranno allegate due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato "C.1" della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dal Soggetto Rilevante MAR interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).
- 10.3 Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti, con una delle modalità di cui al successivo articolo 10.4, la comunicazione dell'adozione della Procedura e della disponibilità di copia della stessa presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione indicata all'articolo 2.3. Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato
"C.2" della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dall'Azionista Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).
Resta inteso che in caso di mancata trasmissione della delega di cui all'articolo 6.2.1 al Soggetto Preposto da parte degli Azionisti Rilevanti, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
10.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo 10 sono effettuate dal Soggetto Preposto con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata consegnata a mano o con avviso di ricevimento; (ii) via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura; (iii) via posta elettronica certificata; (iv) con ogni ulteriore mezzo che preveda la notifica – anche elettronica – dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
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(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
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titolare: Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio n. 25;
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responsabile: il Direttore Affari Legali e Societari presso Piaggio & C. S.p.A. - Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio n. 25.
11.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003.
12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
- 12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato , con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
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Allegati:
- Allegato "A.1": Elenco, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
- Allegato "A.2": Elenco delle operazioni esenti dagli obblighi di comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
- Allegato "B": Modello Lettera di Trasmissione.
- Allegato "C.1": Modello Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR.
- Allegato "C.2": Modello Lettera di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti.
- Allegato "D": Modello delega Azionista Rilevante.
- Allegato "E.1": Modello di Notifica per i Soggetti Rilevanti MAR.
- Allegato "E.2": Modello di Notifica per gli Azionisti Rilevanti.
- Allegato "F": Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (trade) nei blocking period.