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Piaggio & C

Related Party Transaction Apr 27, 2018

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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PROCEDURE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato

1
1.1
1.2
1.3
.
DEFINIZIONE DI "PARTI CORRELATE"
DEFINIZIONE DI "OPERAZIONE"
DEFINIZIONE DI "AMMINISTRATORI INDIPENDENTI" E DI "AMMINISTRATORI NON CORRELATI" 5
2 1 RUOLI E RESPONSABILITÀ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
COMITATO PER L'APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE
COMITATO PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 6
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI 6
UFFICIO LEGALE E FUNZIONE AMMINISTRATIVA
ALTRE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
3 2 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE
RILEVANZA
4 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE
RILEVANZA
0.
5 IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 8
5.1
5.2
5.3
5.4
OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO
PIANI DI COMPENSO EX ART. 114-BIS DEL TUF
DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI
PARTICOLARI CARICHE E DI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DI PIAGGIO
E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DELLE CONTROLLANTI 9
OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O
5.5
5.6
STANDARD
5.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard 9
5.4.2 Disciplina applicabile
OPERAZIONI URGENTI
OPERAZIONI CON E TRA CONTROLLATE E/O SOCIETÀ COLLEGATE
6 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI
7 PRINCIPI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE
8 PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 14
8.1
8.2
OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE
9 PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
9.1
9.2
OPERAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA 17
OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE
10 OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE 19
11 PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO
12 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 20
12.RMATIVA INTERNA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
12.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE
RILEVANZA
12.3 INFORMATIVA PERIODICA
12.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17
MAR
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate Pag. 3 di 22
13 DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE
14 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE

La Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, ha adottato, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, nonché degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), un regolamento recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi "al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate" (il "Regolamento").

La Consob ha altresì pubblicato, in data 24 settembre 2010, la Comunicazione n. DEM/10078683 contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato" (la "Comunicazione Applicativa").

In tale quadro, il presente documento, in attuazione dei principi fissati dal Regolamento descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da PIAGGIO & C. S.p.A. ("PIAGGIO" o la "Società") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate (le "Procedure").

Le presenti Procedure valgono come istruzione impartita da PIAGGIO alle Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, del TUF.

$\mathbf{1}$ DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Definizione di "parti correlate" $1.1$

Ai fini delle presenti Procedure, la nozione di "parti correlate" e le correlate nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche",
"società controllata", "società collegata" e "joint venture" hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Allegato 1 al Regolamento.

Sulla base delle definizioni contenute nell'Allegato 1 del Regolamento e delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, sono da considerarsi parti correlate di PIAGGIO:

  • $1)$ i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controllino PIAGGIO;
  • $2)$ i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano controllati da PIAGGIO;
  • $3)$ i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano sottoposti a comune controllo con PIAGGIO;
  • $4)$ i soggetti che detengano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, una partecipazione in PIAGGIO tale da poter esercitare un'influenza notevole in PIAGGIO medesima;
  • 5) i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole su PIAGGIO in forza della partecipazione a un patto parasociale;
  • $6)$ i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, esercitino il controllo su PIAGGIO congiuntamente ad altri soggetti;
  • $7)$ le società collegate a PIAGGIO;
  • $8)$ le joint venture di cui PIAGGIO sia un partecipante;
  • $9)$ i dirigenti con responsabilità strategiche di PIAGGIO, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo

delle attività di PIAGGIO (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, e i sindaci effettivi) (i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO");

  • $101$ i dirigenti con responsabilità strategiche di società che controllino PIAGGIO, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di società che controllino PIAGGIO (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, e i sindaci effettivi) (i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle Controllanti");
  • 11) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 9) e 10) che precedono, per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con PIAGGIO medesima, tra cui il coniuge non legalmente separato, il convivente, i loro figli e le persone a loro carico;
  • $12)$ un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 9), 10) e 11) che precedono, direttamente o indirettamente, esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
  • $13)$ i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata1.

L'identificazione delle parti correlate è effettuata dall'Ufficio Legale secondo le modalità e i termini indicati nel successivo paragrafo 2.4.

$1.2$ Definizione di "operazione"

Per "operazione con parti correlate" si intende "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo" (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento).

Ai sensi del dell'Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento e delle indicazioni contenute nella Comunicazione Applicativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (cfr. successivo paragrafo 5 in tema di esclusioni), sono incluse, a titolo esemplificativo, tra le operazioni con parti correlate ai fini delle presenti Procedure: (i) le fusioni che coinvolgano PIAGGIO e una parte correlata, quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione di PIAGGIO nella società controllante o nella società che esercita l'influenza notevole, ovvero la fusione propria tra PIAGGIO e altra società sottoposta a comune controllo con PIAGGIO medesima; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata, ossia le operazioni con le quali PIAGGIO, per esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali nelle quali il patrimonio di PIAGGIO viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci di PIAGGIO2; (iv) gli aumenti di capitale di PIAGGIO con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata; (v) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai sindaci e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO.

Sono altresì disciplinate dalle Procedure le operazioni compiute per il tramite di società controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di PIAGGIO (le "Controllate"), per le quali si intendono quelle operazioni che, per quanto compiute da una Controllata, siano riconducibili a PIAGGIO in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

$1.3$ Definizione di "amministratori indipendenti" e di "amministratori non correlati"

Ai fini del Regolamento e delle presenti Procedure:

<sup>1 La Comunicazione Applicativa precisa che il richiamo ai fondi pensione contenuto nella definizione di parte correlata di cui all'Allegato 1 al Regolamento fa riferimento non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficiano tutti o alcuni dei dipendenti bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalle società nonché ai fondi sui quali queste ultime sono in grado di esercitare un'influenza.

<sup>2 Purché, come precisato nella Comunicazione Applicativa, "esistano soci qualificabili come "parti correlate" della società e, in particolare, soci in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole".

  • per "amministratori indipendenti" della Società si intendono quelli riconosciuti come tali da PIAGGIO in applicazione della disciplina regolamentare pro tempre vigente (ivi inclusi i principi e i criteri applicativi del Codice di autodisciplina delle società quotate pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.);
  • per "amministratori non correlati", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

$\overline{2}$ RUOLI E RESPONSABILITÀ

$2.1$ Comitato per l'approvazione delle Procedure

Il Comitato per l'approvazione delle Procedure e delle relative modifiche, salvo che venga di volta in volta nominato dal Consiglio di Amministrazione, coincide con il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed è composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti.

Il Comitato per l'approvazione delle Procedure ha il compito di rilasciare un parere favorevole sulle Procedure e sulle relative modifiche. A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura e delle relative modifiche. Alla riunione, alla quale sono invitati il Collegio Sindacale e il Preposto al Controllo Interno, partecipano il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF e il responsabile dell'Ufficio Legale. Il parere del Comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulle Procedure e le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione.

$2.2$ Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate

Il Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate, siano esse di maggiore o di minore rilevanza, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate").

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha il compito di effettuare tutte le attività richieste dal Regolamento e dalle presenti Procedure e, in particolare:

  • con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, rilasciare (prima dell'approvazione delle operazioni medesime) un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni:
  • con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza: (i) partecipare alla fase delle trattative e alla fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; (ii) rilasciare un motivato parere vincolante (prima dell'approvazione delle operazioni medesime) sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della costituzione, nomina il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari $2.3$

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è responsabile del coordinamento delle presenti Procedure con quelle amministrative e contabili per la formazione del

bilancio di esercizio e del bilancio consolidato predisposte ai fini dell'attestazione ex art. 154-bis del TUF e del Modello di Controllo Amministrativo e Contabile della Società.

$2.4$ Ufficio Legale e Funzione Amministrativa

Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, l'Ufficio Legale, con il supporto della Funzione Amministrativa, tramite strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato e mette a disposizione delle principali Funzioni aziendali (come individuate da apposite istruzioni operative interne) di PIAGGIO e delle Controllate un elenco delle parti correlate della Società (l'"Elenco Parti Correlate"), affinché, se del caso, segnalino per iscritto allo stesso eventuali operazioni per le quali si rendono applicabili le Procedure.

La predisposizione e l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate è effettuata:

  • $(a)$ sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto della Funzione Amministrativa:
  • $(b)$ sulla base, anche in relazione a specifici questionari, di dichiarazioni scritte dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle Controllanti, inviati, con cadenza annuale, dall'Ufficio Legale ai suddetti soggetti. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono all'Ufficio Legale il questionario e comunicano tempestivamente allo stesso, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno in relazione alle informazioni ivi contenute.

$2.5$ Altre Funzioni aziendali coinvolte

I responsabili delle Funzioni aziendali della Società o delle Controllate che siano coinvolti nell'operazione di volta in volta rilevante per i fini delle presenti Procedure devono comunicare tempestivamente all'Ufficio Legale tale circostanza unitamente a tutte le ulteriori informazioni rilevanti. secondo i termini e le modalità indicate in apposite istruzioni operative.

3 PARTI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai fini delle presenti Procedure, sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da PIAGGIO direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali l'indice di rilevanza applicabile a seconda della specifica operazione sia superiore alla soglia del 5% e precisamente:

a) Indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

b) Indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

c) Indice di rilevanza delle passività, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti:

il tutto come meglio definito e dettagliato nel citato Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

La soglia di rilevanza, ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 3 del Regolamento, è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con la propria controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati a PIAGGIO.

La soglia di rilevanza, ai sensi del paragrafo 1.3 del Regolamento, è altresì ridotta al 1,5% per le operazioni aventi ad oggetto atti dispositivi di attività immateriali, quali, a titolo meramente esemplificativo, marchi, brevetti, invenzioni industriali, segni distintivi. Tali operazioni non possono altresì essere oggetto di esenzione ai sensi del successivo paragrafo 5 e sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a PIAGGIO, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali - pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate").

4 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da PIAGGIO direttamente o per il tramite di Controllate che non siano identificabili né come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 3 né siano operazioni per le quali possa essere esclusa l'applicazione delle presenti Procedure ai sensi del successivo paragrafo 5.1 (operazioni di importo esiguo).

5 IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento (deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo: deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile; deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale; operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo) le disposizioni delle presenti Procedure non si applicano:

  • $a)$ alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 5.1 che segue;
  • $b)$ ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 5.2);
  • $\mathsf{c}$ alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 5.3);
  • $d)$ alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (cfr. successivo paragrafo 5.4);
  • $e)$ alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate (cfr. successivo paragrafo 5.5);
  • $f$ alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo $5.6$ ).

Resta peraltro fermo, ove applicabile, quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informazioni da riportare in relazione alle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

$5.1$ Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e delle presenti Procedure e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente di PIAGGIO o delle Controllate. In ogni caso, dovrà essere acquisita e conservata la documentazione relativa all'operazione.

Ai fini delle Procedure, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi, per ciascuna operazione:

  • $(a)$ Euro 150.000, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un Dirigente con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO;
  • $(b)$ Euro 150.000, per singola operazione con parti correlate persone fisiche;
  • $(c)$ Euro 250.000, per singola operazione con parti correlate persone giuridiche.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a PIAGGIO, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati.

$5.2$ Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e delle presenti Procedure i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

$5.3$ Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

  • PIAGGIO abbia adottato una politica di remunerazione;
  • nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  • sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea di PIAGGIO una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  • la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
  • $5.4$ Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard
  • 5.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di PIAGGIO e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Secondo la Comunicazione Applicativa, per "operazione ordinaria" si intende l'attività operativa e l'attività finanziaria a questa connessa. In particolare:

  • la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie:
  • la nozione di attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa comprende quelle operazioni che in astratto sono qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

L'individuazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" di cui al presente paragrafo sarà condotta, sulla base di quanto indicato nella Comunicazione Applicativa, tenendo conto dell'oggetto, della ricorrenza e della dimensione dell'operazione, nonché dei termini e delle condizioni contrattuali e della natura della controparte.

A titolo meramente indicativo e non tassativo le sequenti tipologie di ricavo e costo (così come definiti nel Bilancio d'Esercizio e Consolidato di PIAGGIO) possono considerarsi connesse alle "operazioni ordinarie":

  • ricavi riferiti alla commercializzazione di veicoli (2 ruote e veicoli commerciali) e ricambi
  • altri proventi operativi (quali ad esempio canoni attivi, recupero costi di trasporto e pubblicità, sponsorizzazioni, diritti di licenza, contributi in conto esercizio);
  • costi per materiali;
  • costi per servizi e godimento di beni di terzi;
  • altri costi operativi;
  • costi del personale.

5.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e delle presenti Procedure, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

Al soggetto competente a decidere l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, che include la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o standard.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. . 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR"), la Società provvederà a:

  • comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
  • indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale. nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione (realizzata anche per il tramite delle Controllate), come indicato al successivo paragrafo 7, l'Ufficio Legale della Società tiene evidenza, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

$5.5$ Operazioni urgenti

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento, ove espressamente consentito dallo statuto della Società e fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento ove applicabile, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

  • qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'amministratore delegato, lo stesso dovrà informare il presidente del Consiglio di Amministrazione (ove le cariche non siano coincidenti), il Lead Independent Director e il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione:
  • l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  • il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adequata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
  • il Collegio Sindacale dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  • la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"). Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
  • entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'operazione urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, il Presidente dell'organo amministrativo delle Controllate dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Lead Independent Director e il Presidente del Collegio Sindacale di PIAGGIO delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e comunque almeno tre giorni prima. L'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile di PIAGGIO, alla quale dovranno essere sottoposti una relazione del Consiglio di Amministrazione di PIAGGIO, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e le valutazioni del Collegio Sindacale in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale, nonché le informazioni sugli esiti del voto assembleare, dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

5.6 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e delle presenti Procedure le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle Controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a PIAGGIO3.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate secondo i principi generali indicati nella Comunicazione Applicativa. In tale contesto, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tiene, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o le società collegate di PIAGGIO e altre parti correlate a PIAGGIO medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le Controllate o le società collegate, da una parte, e altre parti correlate di PIAGGIO, dall'altra.

Non si considerano comunque interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO tra la Società e Controllate o le società collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di PIAGGIO, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o dalle società collegate con le quali l'operazione è svolta4.

6 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI

Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di un'operazione con parti correlate, il competente responsabile della Funzione aziendale della Società o delle Controllate per il tramite delle quali la Società intende realizzare l'operazione, verifica se la controparte sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto dell'Ufficio Legale della Società.

Nel caso di positivo riscontro, la Funzione aziendale competente della Società o delle Controllate comunica tempestivamente all'Ufficio Legale, che riferirà al Presidente/Amministratore Delegato, l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della controparte;
  • motivazioni dell'operazione;
  • tipologia ed oggetto dell'operazione;

3 Secondo la Comunicazione Applicativa, ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1 del Regolamento.

<sup>i Secondo la Comunicazione Applicativa, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

  • controvalore stimato dell'operazione, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione:
  • tempistica prevista;
  • eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Al ricevimento della comunicazione di cui sopra l'Ufficio Legale, con il supporto della Funzione Amministrativa e del dirigente preposto alla predisposizione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF, valuta tempestivamente: (i) la sussistenza o meno della correlazione con la controparte, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni nelle modalità più opportune; (ii) se l'operazione è di maggiore rilevanza (tenendo conto anche delle operazioni cumulate) e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 8; (iii) se l'operazione è di minore rilevanza e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 9; (iv) se sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 5; (v) se l'operazione sia price sensitive e se vada attivata la "procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata" adottata dalla Società.

Nel caso sub (ii) che precede, l'Ufficio Legale provvede ad avviare la procedura di cui al successivo paragrafo 8.

Nel caso sub (iii) che precede, l'Ufficio Legale provvede ad avviare la procedura di cui al successivo paragrafo 9.

Nel caso sub (iv) che precede, l'Ufficio Legale provvede a descrivere le attività di verifica effettuate nell'archivio delle operazioni con parti correlate di cui al successivo capoverso, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre Funzioni aziendali.

La Funzione Amministrazione, con il supporto dell'Ufficio Legale, predispone e mantiene un archivio, mediante apposito registro elettronico, delle operazioni considerate rilevanti effettuate con parti correlate, anche per il tramite di Controllate.

Per la descrizione dei sistemi informatici che la Società utilizza per rilevare le operazioni con parti correlate, nonché del DataBase predisposto ai fini di identificare le parti correlate si rinvia ad apposite istruzioni operative.

$\overline{7}$ PRINCIPI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di PIAGGIO.

Per "correttezza sostanziale", si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per PIAGGIO.

Per "correttezza procedurale" si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le operazioni con parti correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni di PIAGGIO e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle operazioni con parti correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo

compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente - sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società - al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 8 e 9, la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata a cura dell'Ufficio Legale in modo da consentire di individuare:

  • le caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.);
  • la natura della correlazione;
  • l'interesse della società all'operazione:
  • le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di fairness e/o legal opinions; e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

È in ogni caso riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

  • ogni deliberazione in merito alla operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di cui al paragrafo 8 che segue (incluse quelle "cumulate" per le quali si considera "rilevante" e quindi soggetta alla procedura di cui al paragrafo 8, l'operazione che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza di cui al precedente paragrafo 3);
  • ogni deliberazione avente ad oggetto atti dispositivi di attività immateriali, quali, a titolo meramente esemplificativo, marchi, brevetti, invenzioni industriali, segni distintivi;
  • e, comunque, di norma in via preventiva, ogni deliberazione in merito alle operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni non di mercato.

8 PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

$8.1$ Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione

Tutte le operazioni di maggiore rilevanza che non siano di competenza assembleare – incluse quelle "cumulate" per le quali si considera soggetta alla medesima procedura l'operazione che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza - sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

In particolare, sono previsti:

  • $(a)$ una riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione:
  • $(b)$ il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo sullo stato di avanzamento dell'operazione e, ove necessario, mediante una dettagliata relazione e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

A tal fine, concluse le procedure di cui al precedente paragrafo 6:

  • l'Ufficio Legale informa tempestivamente la Funzione aziendale competente della $(i)$ rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento e delle presenti Procedure;
  • $(ii)$ la Funzione aziendale competente valuta tempestivamente la fattibilità dell'operazione e, in caso di riscontro positivo, ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Legale, il quale informa senza indugio gli amministratori indipendenti facenti parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (e le richieste di quest'ultimo) devono quanto meno avere ad oggetto:
  • la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
  • le modalità esecutive dell'operazione;
  • le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
  • le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
  • gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

$(iii)$ Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate avvia tutte le attività necessarie ed opportune al fine di partecipare alla fase istruttoria e delle trattative.

In particolare, il coinvolgimento dei componenti il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate alla fase istruttoria e delle trattative si realizza attraverso lo svolgimento di appositi incontri fra i componenti stessi - o in rappresentanza degli stessi da un membro a ciò delegato - gli amministratori e/o i dirigenti muniti di deleghe (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria). Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero il soggetto dallo stesso delegato, può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni agli amministratori muniti di delega ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Nel caso di delega, il soggetto delegato deve comunque riferire tempestivamente agli altri membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate l'informativa ricevuta.

Inoltre, come accennato al precedente paragrafo 7, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinions. A tal fine il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate potrà indicare al Consiglio di Amministrazione di PIAGGIO l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nello svolgimento delle sue funzioni. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o parti correlate della controparte dell'operazione. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con PIAGGIO, la controllante di PIAGGIO, le Controllate o le società sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli

amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o fairness e/o legal opinions vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nei giorni precedenti la riunione del Comitato medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

L'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione previo motivato $(c)$ parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'operazione stessa nel suo complesso e sui suoi diversi aspetti. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di PIAGGIO al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni5. Tale parere vincolante, sia esso positivo o negativo, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Alla riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori esecutivi e/o dirigenti muniti di deleghe (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) ed altri soggetti eventualmente invitati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate stesso.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero un membro del Comitato a ciò delegato, illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal comitato degli amministratori indipendenti.

In difetto di un motivato parere favorevole del Comitato su tutti gli aspetti dell'operazione troverà applicazione l'art. 8, comma 2, del Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, ferme le previsioni statutarie previste dal Regolamento, potrà deliberare di dar corso all'operazione purché il compimento della stessa sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, dall'assemblea ordinaria. In tale ipotesi, l'operazione non potrà essere approvata qualora la maggioranza dei soci non correlati, come individuati ai sensi del Regolamento, (compresi i soggetti, anche diversi dai soci, cui spetta il diritto di voto) abbia espresso voto contrario (meccanismo del c.d. whitewash)6.

Resta inteso che il suddetto meccanismo del whitewash si applica sia nel caso di rilascio del parere da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia nel caso di attivazione dei presidi alternativi (rilascio del parere da parte degli amministratori indipendenti presenti o del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente) di cui al capoverso successivo.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, le funzioni svolte dagli amministratori indipendenti non correlati nelle forme previste dalle lettere b)

<sup>5 Con riferimento al contenuto del Parere, qualora PIAGGIO sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento di altra società, nelle operazioni influenzate da tale attività, il parere reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

<sup>6 In tal caso, il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento contiene un'analitica ed adequata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

e c) dell'art. 8 del Regolamento (in materia di trattative, istruttoria e approvazione dell'operazione) e dalle presenti Procedure sopra indicate sono sostituite:

  • con riferimento alle fasi delle trattative e dell'istruttoria, dall'attribuzione ad uno o più degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero al Collegio Sindacale o a un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione dei compiti indicati nella ricordata lettera b):
  • con riferimento alla fase dell'approvazione dell'operazione, dall'assunzione della delibera previo motivato parere favorevole sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima, rilasciato dagli amministratori indipendenti presenti o dal Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente indicato nel precedente punto ovvero ancora dall'assunzione della delibera, in conformità allo statuto, previa autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n, 5), del codice civile7.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione approvata.

8.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo 8.1, ivi comprese le regole relative al meccanismo del c.d. whitewash (art. 11, comma 3, del Regolamento).

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Ove l'organo di controllo si sia espresso negativamente in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza di un'operazione rilevante, si applica il meccanismo deliberativo del whitewash previsto al precedente paragrafo 8.1. Ove, al contrario, le valutazioni dell'organo di controllo siano positive, sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo ai numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

9 PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

9.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Le operazioni di minore rilevanza che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente secondo le regole interne di governance, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, identificata la correlazione con la controparte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 6, la Funzione aziendale competente e l'Ufficio

Quanto riferito al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle presenti Procedure si intende esteso automaticamente al presidio alternativo di volta in volta prescelto.

legale effettuano le attività indicate dal precedente paragrafo 8.1, lettera (b), punti (i) e (ii), restando inteso che l'informativa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate comprende altresì le eventuali perizie e/o fairness e/o legal opinion richieste.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'operazione stessa nel suo complesso e sui suoi diversi aspetti. Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di PIAGGIO al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni8.

Il parere, sia esso positivo o negativo, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data prevista per l'approvazione dell'operazione.

Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle Funzioni Aziendali di PIAGGIO e/o di società Controllate coinvolte nelle operazioni e/o altri amministratori dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o un membro del Comitato a ciò delegato, illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione approvata.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal comitato degli amministratori indipendenti, ovvero, in alternativa, del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori e/o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Amministrazione e dell'Ufficio Legale, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.piaggiogroup.com, alla sezione "Governance".

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere favorevole dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, come accennato al precedente paragrafo 7, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso

<sup>8 Vedi precedente nota 7.

l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinions. Si applica quanto previsto al precedente paragrafo 8.1, lettera (b).

$9.2$ Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di minore rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo $9.1.$

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che venga rispettato quanto previsto al paragrafo 8.2, secondo capoverso.

$10$ OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione di PIAGGIO esamina e/o approva operazioni con parti correlate effettuate da Controllate:

  • il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione o altro organo o Funzione aziendale competente di PIAGGIO ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione (e, in particolare: sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata); sulle modalità esecutive dell'operazione; sulle condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione; sul procedimento valutativo seguito; sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione). Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro:
  • l'operazione previamente esaminata o approvata da PIAGGIO è approvata dal Consiglio di Amministrazione delle Controllate, ovvero, a seconda dei casi, dal competente soggetto delle Controllate:
  • $(i)$ previo motivato parere vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlatedi PIAGGIO (ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono) 9, secondo le regole di cui al precedente paragrafo 8, qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate superi le soglie di rilevanza indicate al precedente paragrafo 3;
  • $(ii)$ previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di PIAGGIO (ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono), secondo le regole di cui al precedente paragrafo 9, qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate non superi le soglie di rilevanza indicate al precedente paragrafo 3;
  • il verbale (ove applicabile) del Consiglio di Amministrazione o di altro organo deliberante di PIAGGIO deve recare adeguata motivazione dell'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla sua convenienza e correttezza sostanziale;
  • gli Organi Delegati, con il supporto delle competenti Funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al Collegio Sindacale di PIAGGIO una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applicano, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione del Consiglio di

<sup>9 In tal caso, così come relativamente al successivo paragrafo 10.3, l'assenza di correlazione dell'Amministratore Indipendente (ovvero, a seconda dei casi, del/dei soggetto/i che lo sostituiscono) deve sussistere anche nei confronti della controparte della Controllata.

Amministrazione da sottoporre all'assemblea medesima, le procedure sopra indicate, a seconda della maggiore o minore rilevanza dell'operazione.

$11$ PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi, anche tramite Controllate, possono essere approvate da delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere guadro devono essere applicate le disposizioni dei precedenti paragrafi 8 o 9 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli Organi Delegati di PIAGGIO rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al precedente paragrafo 3.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

$12$ INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le Funzioni aziendali coinvolte di PIAGGIO e delle Controllate collaborano al fine di consentire alla Società di adempiere compiutamente e tempestivamente agli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

12.rmativa interna sulle operazioni con parti correlate

Gli Organi Delegati, con il supporto della Funzione Amministrativa, dell'Ufficio Legale e delle competenti Funzioni aziendali di PIAGGIO ovvero delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa: (i) sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, sia di maggiore sia di minore rilevanza nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni. L'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di PIAGGIO e per le quali sia stato reso il parere vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di PIAGGIO medesima; (ii) sull'attuazione delle delibere quadro.

12.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

La Società predispone il documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento, nei seguenti casi:

  • singole operazioni di maggiore rilevanza concluse dalla Società;
  • singole operazioni di maggiore rilevanza concluse dalle Controllate;

operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse dalla Società con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società. le quali pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nel precedente paragrafo 3. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute dalle Controllate italiane o estere ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.

12.3 Informativa periodica

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

  • singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate:
  • altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
  • qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

12.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le sequenti informazioni:

  • l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione:
  • la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
  • se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 3 delle presenti Procedure e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
  • la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalle presenti Procedure ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
  • l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni Con Parti Correlate.

$13$ DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE

L'Ufficio Legale trasmette le Procedure, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali Funzioni aziendali di PIAGGIO, compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF e le Funzioni che devono presidiare il rispetto delle Procedure (Internal Audit e Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Collegio Sindacale).

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 2, TUF, le Procedure sono altresì trasmesse, a cura dell'Ufficio Legale, ai rappresentanti legali ed alle principali Funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, l'organo amministrativo delle Controllate delibera la presa d'atto delle Procedure così come adottate da PIAGGIO, impegnandosi altresì ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Procedure medesime, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati, e a diffondere le Procedure medesime all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo.

Le Procedure sono pubblicate senza indugio dopo la relativa approvazione sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com, alla sezione "Governance", sull'intranet aziendale e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

14 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE

Le Procedure - originariamente approvate dal Consiglio di Amministrazione di PIAGGIO del 30 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per l'approvazione delle Procedure rilasciato in data 17 novembre 2010 - sono state modificate in data 26 febbraio 2018 dal Consiglio di Amministrazioni di PIAGGIO, previo parere favorevole del Comitato per l'approvazione delle Procedure ed entrano in vigore il 1 marzo 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, valuta quando procedere ad una revisione delle Procedure, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia delle stesse nella prassi applicativa.

Ogni modifica apportata alle Procedure è approvata dal Consiglio di Amministrazione di PIAGGIO previo parere favorevole del Comitato per l'approvazione delle Procedure, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.

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