Regulatory Filings • Jun 14, 2018
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Estratto dei patti parasociali contenenti le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")
Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 10 giugno 2018 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., con sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04916670286 ("Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.") e Luigi Nalini S.a.p.a., con sede legale in Brugine, Via dell'Industria n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04916680285 ("Luigi Nalini S.a.p.a"), (congiuntamente o singolarmente, a seconda dei casi, gli "Azionisti" o l' "Azionista") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Carel Industries S.p.A.
Il Patto ha ad oggetto Azioni di Carel Industries S.p.A. con sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, n. 11, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04359090281, società quotata sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Carel" o la "Società") avente un capitale sociale di Euro 10.000.000,00 diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale.
Le pattuizioni parasociali di seguito descritte hanno natura di sindacato di voto per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società ai sensi dell'art. 122, comma 1, del TUF.
La tabella che segue riporta il numero di Azioni conferite al Patto da parte di Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a. (le "Azioni Conferite") e la relativa percentuale rispetto al capitale sociale, il numero dei diritti di voto riferiti alle Azioni Conferite (ad esito della maggiorazione del diritto di voto delle Azioni di titolarità della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e della Luigi Nalini S.a.p.a. ai sensi dello Statuto vigente) e la percentuale dei medesimi rispetto al numero totale dei voti esercitabili in assemblea nonché la percentuale delle Azioni rispetto al totale delle Azioni Conferite e la percentuale dei diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto delle Azioni Conferite.
| Azionisti | N. Conferite |
Azioni | % Conferite capitale sociale |
Azioni sul |
Numero dei diritti di voto alle Conferite |
relativi Azioni |
% diritti voto Azioni Conferite sul |
di delle |
% Conferite totale Azioni Conferite |
Azioni sul delle |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capitale sociale diritto voto |
con di |
delle Conferite |
% diritti di voto Azioni sul |
| totale dei diritti di voto delle Azioni Conferite |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Rossi Luciani S.a.p.a |
36.167.433 | 36,17 | 72.334.866 | 45,28 | 60,53 |
| Luigi Nalini S.a.p.a. |
23.582.567 | 23,58 | 47.165.134 | 29,52 | 39,47 |
| Totale | 59.750.000 | 59,75 | 119.500.000 | 74,80 | 100 |
Cecilia Rossi Luciani, Carlotta Rossi Luciani e Vittorio Rossi Luciani detengono una partecipazione pari al 99,99% della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. a titolo di nuda proprietà con diritto di voto in regime di comunione per parti uguali tra loro ed esercitano pertanto, tramite Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF.
Per tutta la durata del Patto, gli Azionisti si impegnano ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni Conferite in modo da presentare congiuntamente e votare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società che sarà nominato dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (ovvero prima di suddetta data, laddove per qualsivoglia ragione l'attuale Consiglio di Amministrazione in carica dovesse decadere prima della sua naturale scadenza) (la "Lista Congiunta C.d.A.") così composta:
(e) nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione di Carel dovesse cessare e/o decadere dalla propria carica senza necessità di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista, gli Azionisti, nell'esercizio delle proprie prerogative e nei limiti delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili, nonché delle Azioni Conferite, (i) faranno sì che (1) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione cooptino quale nuovo amministratore il soggetto indicato dall'Azionista (ovvero dagli Azionisti congiuntamente, qualora decada un amministratore designato ai sensi della precedente lettera (c)), che aveva designato l'amministratore uscente; e (2) il Consiglio di Amministrazione proponga alla prima assemblea utile della Società la conferma del consigliere cooptato, nel rispetto delle disposizioni del Patto e dello Statuto; e (ii) si impegnano ad esprimere, nell'ambito dell'assemblea ordinaria della Società, il voto relativo alle Azioni Conferite in favore della nomina del consigliere cooptato ut supra.
Per tutta la durata del Patto, gli Azionisti si impegnano ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni Conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente e votare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Società che sarà nominato dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (ovvero prima di suddetta data, laddove per qualsivoglia ragione l'attuale Collegio Sindacale in carica dovesse decadere prima della sua naturale scadenza) (la "Lista Congiunta C.S.") così composta:
delle disposizioni del Patto e dello Statuto; e (ii) si impegnano ad esprimere, nell'ambito dell'assemblea ordinaria della Società, il voto relativo alle Azioni Conferite in favore della nomina del sindaco nominato ut supra. Resta peraltro inteso che, qualora il sindaco da sostituire sia un sindaco effettivo, in attesa che si compiano gli adempimenti di cui al presente paragrafo, gli Azionisti faranno quanto in loro potere affinché subentri il sindaco supplente nominato su designazione dell'Azionista che aveva designato il sindaco uscente ai sensi del Patto.
Qualora un Azionista intenda trasferire un numero di Azioni Conferite almeno pari al 3% del capitale sociale con diritto di voto della Società (il "Trasferimento di Azioni Conferite"), dovrà previamente informare l'altro Azionista e con un preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla data prevista per il Trasferimento di Azioni Conferite, indicando il numero delle Azioni Conferite oggetto di trasferimento, il corrispettivo, le modalità di pagamento e gli altri termini e condizioni del trasferimento medesimo, restando espressamente inteso tra gli Azionisti che ove non fosse possibile rispettare tale termine di 45 giorni ovvero non fosse possibile indicare i termini specifici del Trasferimento di Azioni Conferite (a causa delle modalità tecniche ed operative con cui dovrebbe avvenire il Trasferimento di Azioni Conferite o per qualsivoglia altra ragione), l'Azionista trasferente avrà comunque l'obbligo di agire in buona fede al fine di fornire all'altro Azionista ogni informazione disponibile in merito al Trasferimento di Azioni Conferite nei tempi e nei modi più opportuni.
Ferma restando la facoltà degli Azionisti di trasferire liberamente le Azioni Conferite, gli Azionisti si impegnano a consultarsi preventivamente, entro 15 giorni dalla notifica di cui al precedente paragrafo (ovvero entro ogni eventuale diverso termine che gli Azionisti definiranno in buona fede), al fine di discutere in buona fede il Trasferimento di Azioni Conferite, non comportando in ogni caso l'esito di tale consultazione alcun vincolo per gli stessi.
Il Patto è entrato in vigore alla data di sottoscrizione (i.e. 10 giugno 2018) e rimarrà valido ed efficace fino al 3° (terzo) anniversario di tale data.
Alla scadenza, il Patto si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 anni ciascuno, salvo disdetta di uno degli Azionisti da comunicarsi all'altro Azionista entro e non oltre il 12° (dodicesimo) mese antecedente ciascuna scadenza.
Il presente Patto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, un Azionista cessi di essere azionista di Carel.
In caso di cessazione del Patto, i diritti e gli obblighi degli Azionisti previsti dal Patto medesimo cesseranno salvo per i diritti maturati.
Per qualsiasi controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova.
Il Patto è stato depositato in data 14 giugno 2018 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Padova con numero di protocollo PRA/57759/2018/CPDAUTO.
14 giugno 2018
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