STATUTO
di "Italfondiario S.p.A."
SEZIONE I
NOME, SEDE, DURATA ED OGGETTO SOCIALE
Articolo 1 - Nome
-
- La società è denominata "Italfondiario S.p.A." (la "Società"). La denominazione potrà essere scritta anche in lettere maiuscole.
- $2.$ La Società fa parte del gruppo bancario doBank. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.
- $3.$ Gli Amministratori e gli altri Organi della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione da essa richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e dell'adempimento di ogni altro obbligo gravante sulla Capogruppo.
Articolo 2 - Sede
- La Società ha sede in Roma. $1.7$
- $2.$ La Società potrà aprire e/o chiudere sedi secondarie, agenzie e uffici in Italia o all'estero.
Articolo 3 - Durata e diritto di recesso
- La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere $1:$ ridotta o estesa con delibera dell'Assemblea.
-
- Gli azionisti hanno diritto di recedere dalla Società esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge come inderogabili. Resta preclusa la possibilità di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari della stessa.
- $3.$ I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso del socio sono regolati dalla legge. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'Organo Amminstrativo. Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso è regolato dalla legge.
Articolo 4 - Oggetto sociale
- L. La Società svolge l'attività di riscossione di crediti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6 bis della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti) (c.d. servicing).
- $2.$ La Società, nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, potrà prestare le attività connesse, strumentali e/o accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, consulenza nella gestione di immobili ad uso funzionale o di immobili acquistati o detenuti per il recupero dei crediti, assistenza nella gestione di servizi informatici o di elaborazione
dati, servizi di gestione amministrativa, formazione e addestramento del personale, servizi di informazione commerciale, recupero crediti di terzi anche diversi dalle società di cartolarizzazione, la locazione e/o cessione in uso, a società del Gruppo Bancario di appartenenza e a soggetti terzi, di beni e mezzi, materiali e immateriali, nonché di capacità di elaborazione e/o conservazione di dati, di cui la Società dovesse a qualsiasi titolo disporre in eccesso rispetto alle esigenze proprie.
$3i$ La Società può compiere tutte le attività commerciali, mobiliari, immobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre, la Società, nei limiti previsti dalla normativa, può assumere partecipazioni a scopo strumentale in altre società, anche al fine di esercitare le attività di cui al comma 2, e può altresì prestare fideiussioni e, in genere, garanzie reali e/o personali o finanziamenti non nei confronti del pubblico.
Articolo 5 - Domicilio degli azionisti e comunicazioni
-
- Il domicilio degli azionisti per ogni rapporto con la Società (o comunque strumentale all'applicazione delle disposizioni del presente Statuto) è quello risultante dal libro soci.
- $2.$ Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto (a) dovranno essere fatte per iscritto e in lingua italiana, (b) dovranno essere inviate a mani, corriere espresso, telefax o PEC e (c) si intenderanno recapitate al destinatario:
- $(i)$ alla data della ricevuta di recapito dal ricevente nel caso di invio a mani o per corriere o per PEC, o
- alla data dall'attestazione di trasmissione andata a buon fine rilasciata $(ii)$ dal ricevente nel caso di invio per telefax.
- La Società potrà ricevere dai propri azionisti finanziamenti o prestiti con o $3.$ senza l'obbligo del relativo rimborso e in conformità alla normativa e ai regolamenti applicabili, incluse le delibere del C.I.C.R..
SEZIONE II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI
Articolo 6 - Capitale sociale
- Tutte le Azioni emesse dalla Società conferiscono il diritto di votare e $1.$ partecipare nelle Assemblee.
- $2.$ Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 204.000.000,00 (ventimilioni quattromilioni e zero centesimi), diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna.
- Le azioni sono nominative, indivisibili e possono essere dematerializzate. $3.$ Oltre alle azioni, la Società può emettere obbligazioni e/o strumenti finanziari (anche partecipativi) nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge.
Articolo 7 - Aumenti di capitale
- Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci e i conferimenti possono essere effettuati anche in natura.
$2.$ Nel caso di aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonché le date e le modalità dei conferimenti sono determinate dal consiglio di amministrazione.
SEZIONE III
DISCIPLINA DELLE AZIONI E DEL LORO TRASFERIMENTO
Articolo 8 - Trasferimento delle azioni
$1.$ Le Azioni si trasferiscono in conformità alla legge.
SEZIONE IV
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
Articolo 9 - Assemblea
L'assemblea rappresenta la totalità degli azionisti. Le deliberazioni 1. dell'assemblea vincolano tutti gli azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.
Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea degli azionisti
- Le Assemblee sono convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo $1.$ ritenga opportuno. Le Assemblee sono anche convocate quando ne faccia richiesta un numero di azionisti che rappresenti almeno un decimo del capitale, a condizione che tale richiesta contenga un ordine del giorno. Le assemblee sono convocate infine ogni volta che ne faccia richiesta il Collegio Sindacale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ovvero due Amministratori, in quest'ultimo caso con firma congiunta, possono sottoscrivere l'avviso di convocazione.
- Le Assemblee ordinarie devono essere convocate almeno una volta l'anno, $2.$ per l'approvazione del bilancio, almeno centoventi (120) giorni dopo la chiusura dell'esercizio, o almeno centottanta (180) giorni dopo la chiusura dell'esercizio in presenza delle circostanze che, ai sensi delle disposizioni di legge e/o di norme applicabili agli intermediari finanziari, consentano di usufruire di tale maggior termine.
- $3.$ Le Assemblee sono convocate a mezzo di avviso di convocazione che specifichi la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione sarà validamente effettuato se inviato agli azionisti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro mezzo telematico inclusa la posta elettronica e/o PEC otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione può prevedere una data per la seconda convocazione ed eventuali successive convocazioni.
- $4.$ Le Assemblee potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, ammesso che si trovino nel territorio italiano o dell'Unione Europea.
-
- Le Assemblee si terranno validamente, ancorché non convocate, qualora siano presenti tutti gli azionisti e siano rispettate le previsioni di legge in tema di assemblea totalitaria.
Articolo 11 - Partecipazione alle Assemblee
$1.$ La partecipazione degli azionisti alle Assemblee è regolata dalla legge.
- $2.$ Gli azionisti possono conferire deleghe di voto. Le deleghe dovranno essere redatte per iscritto e la Società dovrà conservarne i relativi documenti. Il Presidente dell'Assemblea dovrà verificare che le deleghe siano state adeguatamente completate e sottoscritte.
- Il Presidente dell'Assemblea esercita le funzioni di cui alle vigenti $31$ disposizioni di legge.
- $4.$ Qualora i titoli azionari siano de-materializzati, gli azionisti dovranno presentare al Presidente dell'Assemblea i certificati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge per attestare la propria legittimazione alla partecipazione e/o al voto.
- $5.$ Le deliberazioni sono prese mediante voto palese comunicato dagli azionisti.
Articolo 12 - Partecipazione da luoghi diversi
- Le Assemblee dovranno essere organizzate in modo tale da consentire la $1.$ partecipazione degli azionisti, degli amministratori e dei sindaci che si trovino in luoghi diversi, in modo che tutti abbiano accesso alle necessarie informazioni, possano partecipare alla discussione e le Assemblee si svolgano nel rispetto dei principi di buona fede ed uguaglianza tra gli azionisti. In particolare, è necessario che:
- il Presidente dell'Assemblea possa accertare l'identità e la $a)$ legittimazione all'intervento dei partecipanti, presiedere l'Assemblea e accertare e dichiarare i risultati delle votazioni;
- $b)$ chi redige i verbali d'Assemblea possa adeguatamente comprendere le discussioni e le deliberazioni da riportare nel verbale;
- i partecipanti possano partecipare alla discussione, accedere ai $c)$ documenti rilevanti ed esercitare il voto.
- $\overline{2}$ . L'Assemblea è validamente costituita nel luogo in cui sono presenti il presidente e il segretario.
Articolo 13 - Presidente
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, $1.$ o, in sua assenza, da altro soggetto nominato dall'Assemblea.
- $2.$ Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario scegliendo tra i presenti, a meno che i verbali siano preparati da un notaio, nel qual caso il notaio assumerà la funzione di segretario.
Articolo 14 - Deliberazioni
- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.
SEZIONE V
GESTIONE E RAPPRESENTANZA
Articolo 15 - Consiglio d'Amministrazione
La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un $1.$ numero di membri determinato tempo per tempo dall'Assemblea, con un minimo di 3 ed un massimo di 5. L'Assemblea delibera i compensi degli
Amministratori e può anche determinare un importo complessivo, la cui ripartizione sia affidata al Consiglio di Amministrazione.
- $\overline{2}$ . L'elezione degli Amministratori avviene con le modalità e maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ha altresì facoltà di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea potrà valutare l'opportunità di nominare uno o più Amministratori indipendenti i cui requisiti di indipendenza saranno stabiliti dall'Assemblea.
- Gli Amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di $3.$ professionalità, onorabilità e indipendenza (come individuati tempo per tempo secondo le disposizioni normative applicabili), che sono richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché degli ulteriori requisiti, qualità e/o competenze, sia con riferimento agli Amministratori uti singuli sia anche con riferimento alla composizione complessiva dell'Organo Amministrativo, che potranno essere eventualmente tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a meno che l'Assemblea decida di accettare deroghe a quei requisiti che, secondo la normativa applicabile, sono derogabili.
- Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi (che terminano alla data $4.$ di approvazione del bilancio del terzo esercizio da parte dell'Assemblea) e sono rieleggibili. Se un Amministratore cessa di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 il suo incarico terminerà immediatamente, a meno che l'Assemblea decida di accettare deroghe a quei requisiti che, secondo la normativa applicabile, sono derogabili.
- Nel caso in cui la maggioranza degli Amministratori nominati $5.$ dall'Assemblea cessi dall'incarico per qualsiasi ragione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia a partire dalla sua ricostituzione. In ogni caso troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
-
- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.
- Qualora il Consiglio di Amministrazione sia soggetto a decadenza e debba $7.$ essere rieletto, gli Amministratori in carica pro tempore dovranno convocare senza ritardo l'Assemblea per nominare i nuovi Amministratori.
Articolo 16 - Poteri e rappresentanza
- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e $1.$ straordinaria amministrazione della Società, nonché di tutti i compiti e responsabilità che le normative primarie e secondarie, tempo per tempo applicabili, riservano all'Organo con funzione di supervisione strategica e, in tale veste, ad esso sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione della Società, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.
-
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel rispetto delle $2x$ procedure del Gruppo Bancario di appartenenza, il Consiglio di Amministrazione approva:
-
il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio $a1$ della Società:
- le politiche di governo dei rischi nonché le linee di indirizzo del $b$ . sistema dei controlli interni, anche relativamente agli obblighi antiriciclaggio, verificandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità; $\mathbf{c}.$
- la costituzione, i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali di $\overline{\mathbf{d}}$ . specificandone le modalità di coordinamento controllo. $\mathbf{e}$ collaborazione nonché i flussi informativi verso gli Organi aziendali;
- il processo di gestione dei rischi, nonché le relative procedure e e. modalità di rilevazione e controllo;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di f. nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni g. aziendali;
- le relazioni sull'andamento delle operazioni di cartolarizzazione; h.
- i. le politiche di remunerazione;
- il programma di attività, compreso il piano di audit, il piano aziendale j. di continuità operativa o il piano di disaster recovery, nonché l'ICAAP;
- le operazioni con parti correlate. k.
- Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare nel rispetto delle $3.$ procedure del Gruppo Bancario di appartenenza:
- l'apertura e la chiusura di sedi secondarie; A.
- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più azionisti; B.
- C. $1e$ modifiche allo Statuto che siano diretta conseguenza dell'adeguamento a nuove disposizioni di legge;
- D. il trasferimento della sede sociale nel territorio dello Stato;
- la fusione e la scissione in forma semplificata, nei casi previsti dagli Ε. Articoli 2505 e 2505-bis del codice civile (e dalle norme che eventualmente li sostituissero o li integrassero).
-
- La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale spettano, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nonché, qualora nominati, a consiglieri che abbiano ricevuto determinati poteri delegati di gestione o rappresentanza e a eventuali procuratori, in entrambi i casi nei limiti delle deleghe e dei poteri ad essi attribuiti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato designano, anche in via continuativa, dipendenti della Società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali
per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni.
Articolo 17 - Presidenza e Deleghe
- Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Consiglio di 1. Amministrazione con le maggioranze di legge, salvo ove abbia provveduto l'Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste alcun ruolo esecutivo, né svolge neppure di fatto funzioni gestionali. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, il quale può non essere un membro del Consiglio. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con specifica delibera.
- $2.$ Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato a cui delegare parte delle proprie responsabilità e poteri, definendone i relativi limiti e la durata, così come il compenso, a norma delle vigenti disposizioni di legge. L'Amministratore Delegato, ove nominato e ove i termini dell'atto di nomina lo prevedano, è l'Organo con funzione di gestione della Società, cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'Organo con funzione di supervisione strategica; ad esso spettano tutti i compiti e responsabilità stabilite tempo per tempo dalle normative primarie e secondarie vigenti tranne quelli che rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea ai sensi delle leggi e/o regolamenti applicabili e/o del presente Statuto. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni trimestre sulle materie che gli sono state delegate e sulle principali operazioni condotte dalla Società e/o dalle sue Controllate.
- Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli Amministratori $3.5$ specifici poteri di gestione e/o di rappresentanza per determinati affari od operazioni. Gli Amministratori a cui sono stati conferiti specifici poteri devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni trimestre in merito all'esercizio dei poteri che sono stati loro delegati.
- L'Amministratore Delegato può sub-delegare i propri poteri e competenze a $4.$ dirigenti, quadri direttivi e/o terzi per la conclusione di specifiche operazioni o per portare a termine specifici incarichi.
Articolo 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate presso la sede 1. sociale o altrove nel territorio italiano o dell'Unione Europea almeno una volta ogni trimestre, nonché quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o ne venga fatta chiesta da parte di almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale.
- L'avviso di convocazione (A) deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo $2.$ della riunione (in Italia o nell'Unione Europea) e le modalità per collegarsi, nonché il giorno e l'ora della riunione, e (B) dovrà essere inviato agli Amministratori e ai Sindaci effettivi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima della data della riunione. In
caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato via telegramma o telefax almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere organizzate in $\overline{3}$ . modo da consentire la partecipazione mediante audio o video conferenza, in modo che
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione $i)$ all'intervento dei partecipanti, presiedere la riunione e accertare e dichiarare i risultati delle votazioni;
- chi redige i verbali della riunione possa adeguatamente comprendere le ii) discussioni e le deliberazioni da riportare nel verbale;
- i partecipanti possano partecipare alla discussione, accedere ai $iii)$ documenti rilevanti ed esercitare il voto.
Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario responsabile per la stesura del verbale.
Salvo quanto diversamente concordato tra i presenti all'inizio della riunione 4. del Consiglio di Amministrazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua vece, dal più anziano tra gli Amministratori Nella verbalizzazione delle riunioni del Consiglio presenti. $\overrightarrow{di}$ Amministrazione, la firma dell'amministratore più anziano fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19 - Deliberazioni
- $\mathbf{1}$ . Il Consiglio di Amministrazione delibera con le maggioranze di legge.
- Ai fini della determinazione delle maggioranze richieste alle corrispondenti $2.$ deliberazioni, non vengono conteggiati gli eventuali Amministratori che, ai sensi di disposizioni legislative e/o regolamentari, abbiano l'obbligo di astenersi dal voto. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 20 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- I verbali delle riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione $1.$ sono sottoscritti e tenuti in un libro dal presidente e dal segretario.
- Gli estratti delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, rilasciati dal $2.$ Presidente della riunione o dal segretario fanno piena prova delle discussioni che si sono tenute e delle deliberazioni che sono state prese in sede di contenzioso e/o nei confronti di qualunque autorità o soggetto terzo.
SEZIONE VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 21- Collegio Sindacale
Un collegio sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, svolge le $1.$ funzioni di controllo sull'attività della Società. I sindaci effettivi e supplenti e
il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea a norma delle disposizioni che seguono. Il compenso dei sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.
Il Collegio Sindacale è l'Organo con funzione di controllo della Società, ad 2. esso spettano inoltre, nel rispetto delle attribuzioni agli altri Organi e collaborando con essi, tutti i compiti e le responsabilità di controllo tempo per tempo stabilite dalla normativa primaria e secondaria vigente. Il Collegio Sindacale può svolgere la funzione di Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d.lgs. n.231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, qualora non fosse attribuito dal Consiglio di Amministrazione a un organismo appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, dandone adeguata motivazione.
Articolo 22 - Revisione dei Conti
- Un Revisore o una Società di Revisione iscritta nell'apposito effettuerà la $1.$ revisione legale dei conti sulla Società. Il compenso spettante al Revisore o alla Società di Revisione è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.
- I requisiti, le funzioni, l'incarico e la relativa durata, le responsabilità e le $2.$ attività del Revisore o della Società di Revisione sono regolati dalla legge.
- Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, l'Assemblea può attribuire le $3.$ funzioni di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, a condizione che tutti i Sindaci siano iscritti all'albo dei revisori contabili.
- In ogni caso, quando le applicabili disposizioni di legge o l'Assemblea $4.$ prevedano che i bilanci della Società debbano essere certificati, l'Assemblea, previo parere del Collegio Sindacale, nomina una Società di Revisione autorizzata alla certificazione dei bilanci in base alle disposizioni di legge applicabili e ne fissa il relativo compenso. La Società di Revisione incaricata della certificazione dei bilanci può anche essere nominata per la revisione legale dei conti e viceversa, sempre che sia in possesso dei requisiti necessari.
- Le funzioni di controllo interno della Società, il Collegio Sindacale e il 5. Revisore o la Società di Revisione sono tenuti a collaborare per lo svolgimento dei rispettivi incarichi.
Articolo 23 - Bilancio e utili
-
- L'esercizio chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio secondo le 2. disposizioni di legge.
- Dagli utili netti dell'esercizio sarà dedotta una somma da destinare a riserva $3.$ legale ai sensi di legge. Gli utili netti residui saranno impiegati in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.
- I dividendi saranno pagati conformemente alle delibere dell'Assemblea. 4.
Articolo 24 - Liquidazione
Nel caso in cui la Società debba essere liquidata, per qualsiasi ragione, $1.$ l'Assemblea stabilirà la procedura di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
Articolo 25 - Arbitrato
- Le eventuali controversie tra soci, o tra soci e Società, Amministratori, 1. Liquidatori o Sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la Società, su richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.
- L'Arbitro procede con dispensa da ogni formalità di procedura e decide $2.$ secondo diritto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.
Articolo 26 - Disposizioni generali
Ogni materia non disciplinata dal presente Statuto sarà regolata dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.