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Luve

Regulatory Filings Nov 23, 2018

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Regulatory Filings

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STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la Società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: è escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 – Sede e domicilio

1. La Società ha sede legale in Varese.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire succursali, agenzie o rappresentanze, in Italia e all'estero, e di sopprimerle.

3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le Azioni).

2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di nuove Azioni aventi diritti diversi dai diritti di quelle in circolazione anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di nuove Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

3. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

5. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

Articolo 7 - Finanziamenti

1. E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 9 – Diritto di Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze

previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 11 – Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità eventualmente prescritte dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 – Intervento e rappresentanza

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della

costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, al presente Statuto ed all'eventuale Regolamento assembleare adottato dalla Società.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Articolo 14 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente e al presente Statuto firmato dal Presidente e dal segretario.

2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà:

  • (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata;
  • (b) comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso dei requisiti per la qualificazione di amministratore indipendente ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia;
  • (c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.
  • 2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.

5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 16 - Poteri e rappresentanza

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo comma del codice civile; e (f) l'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 17 – Presidente e organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e ciascun amministratore riferisce (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune) al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da ciascun Sindaco.

2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato

mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica e nessuno si opponga alla trattazione dei singoli argomenti.

Articolo 19 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

2. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

  1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 20 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione degli amministratori

Presentazione delle liste

1. Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF").

2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

5. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente.

8. Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

  • (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
  • (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (e/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
  • (d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e, dunque, automaticamente, tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Nomina

  • 10. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
  • (a) non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente paragrafo 20.1;
  • (b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare la presenza di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia;

(c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).

11. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

12. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente i suddetti requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa pro tempore vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso di tali requisiti di indipendenza.

13. Qualora, inoltre, al termine della votazione e dell'eventuale applicazione del precedente comma con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo, sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

14. Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli

amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare, risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati in Assemblea, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, anche in materia (i) di amministratori indipendenti e (ii) di equilibrio tra i generi.

16. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 20.17 a 20.19.

Sostituzione

17. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede, ove possibile, alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente l'Assemblea provvede alla nomina, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno rispettivamente alla sostituzione e alla nomina di cui sopra, nel rispetto (i) dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e (ii) del numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Gli amministratori così cooptati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

  1. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, in luogo della sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

19. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

20. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, richiesti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente devono possedere quei requisiti. Fermo quanto previsto nel periodo immediatamente precedente, nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza (ove ciò comporti la decadenza secondo quanto sopra previsto) o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti, ovvero sussistano cause di ineleggibilità o decadenza, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente e di quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, ne determina il compenso e delibera in merito alla revoca dello stesso.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in società i cui strumenti finanziari siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza o controllo e deve, in particolare, avere conseguito un diploma di laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale; e maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali; ovvero (ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. La sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al precedente paragrafo 21.2 è accertata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione vigila, affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 22 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. L'Assemblea nomina i componenti e individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea:

  • (a) il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia tutelata;
  • (b) l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio fra i generi nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.

3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.

5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 23 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione dei sindaci

Presentazione delle liste

1. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF.

2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi

dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che contenga – considerando entrambe le sezioni presenti – un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste ai sensi ai sensi del precedente comma 1 è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate:

  • (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
  • (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
  • (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Elezione

10. L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

  • (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente;
  • (b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi

dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.

11. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

12. Qualora al termine della votazione con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella relativa sezione della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa sezione del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Collegio Sindacale non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

13. Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, i restanti sindaci sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

14. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

15. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 23.17 a 23.20.

16. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto

dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati.

Sostituzione

17. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Collegio Sindacale tratto dalla lista che è risultata prima per numero dei voti, gli subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, gli subentra, anche con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

18. Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto dell'applicabile normativa, regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa.

19. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

  • (a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'Assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.
  • (b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'Assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, a selezionare il sostituto, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del componente del Collegio Sindacale con deliberazione da assumersi con la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze. Il tutto nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

20. Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.

2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Articolo 25 – Operazioni con parti correlate

1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusine di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto dalle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 26 – Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 27 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle Azioni giusta deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.

2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione

assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quado lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci.

3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.

4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 29 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Testo a confronto delle modifiche statutarie apportate a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2018 in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (in vigore dal [•], data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della suddetta deliberazione assembleare, sino al 31.12.2018 compreso).

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
TITOLO II TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, CAPITALE SOCIALE,
FINANZIAMENTI DEI SOCI FINANZIAMENTI DEI SOCI
E OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 5 ARTICOLO 5
CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE
1. 1.
Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da
n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le
Azioni), di cui: Azioni), di cui:.
(a) (c)
n. n.
22.234.368 22.234.368
azioni azioni
ordinarie ordinarie
(le (le
Azioni Azioni
Ordinarie); Ordinarie);
(b) (d)
n. 0 azioni speciali (le Azioni Speciali). n. 0 azioni speciali (le Azioni Speciali).
2.
L'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 ha deliberato
un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo
complessivo
di
nominali
Euro
215.316
(duecentoquindicimilatrecentosedici),
da
attuarsi
mediante
emissione entro il mese successivo al termine di decadenza dei
Warrant, fissato, in conformità a quanto previsto nel
Regolamento Warrant, nel 9 luglio 2020, di massime numero
2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno),
residuate
in
n.
2.113.916
(duemilionicentotredicimila
novecentosedici) azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Lu-Ve" in
conformità al relativo Regolamento.
2.
L'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 ha deliberato
un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo
complessivo
di
nominali
Euro
215.316
(duecentoquindicimilatrecentosedici),
da
attuarsi
mediante
emissione entro il mese successivo al termine di decadenza dei
Warrant, fissato, in conformità a quanto previsto nel
Regolamento Warrant, nel 9 luglio 2020, di massime numero
2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno),
residuate
in
n.
2.113.916
(duemilionicentotredicimilanovecentosedici) azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio
dei "Warrant Lu-Ve" in conformità al relativo Regolamento.
3. 32.
Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il
capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) capitale sociale potrà essere aumentato anche (i)
con con
l'emissione di Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni l'emissione di nuove Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle
Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, Azioni Ordinarie di quelle in circolazione anche per quanto
determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto
e/o (ii) con l'emissione di Azioni da liberarsi con conferimenti con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di
non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. nuove Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro,
Nelle nell'ambito
deliberazioni di
di quanto
aumento consentito
del dalla
capitale legge.
sociale Nelle
a deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il
pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del
massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo
che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò
delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o
revisore legale o di una società di revisione legale. di una società di revisione legale.
4. 43.
L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di
Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione
del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità
stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente. tempore vigente.
5.
L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche
mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti
di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o
di quote di altre imprese nelle quali la società abbia
compartecipazione.
54.
L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche
mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti
di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o
di quote di altre imprese nelle quali la società
abbia
compartecipazione.
6.
È
consentita,
nei
modi
e
nelle
forme
di
legge,
l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di
lavoro dipendenti della Società o di società controllate,
mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma
dell'articolo 2349 del codice civile.
65.
È consentita, nei modi e nelle forme di legge,
l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di
lavoro dipendenti della Società o di società controllate,
mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma
dell'articolo 2349 del codice civile.
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
ARTICOLO 6 ARTICOLO 6
-
AZIONI AZIONI
1. 1.
Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione
e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti
finanziari finanziari
ai ai
sensi sensi
dell'applicabile dell'applicabile
normativa, normativa,
anche anche
regolamentare, pro tempore vigente. regolamentare, pro tempore vigente.
2.
Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni
Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e
circolazione
delle
Azioni
è
disciplinato
dall'applicabile
normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
2.
Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni
Azione Ordinaria dà diritto ad un voto, fatto salva la facoltà di
emettere azioni di categorie speciali ai sensi dell'applicabile
normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il regime
di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato
dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente.
3. 3.
Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente
menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono
eguali diritti. eguali diritti.
4. 4.
Le Le
Azioni Azioni
Speciali Speciali
sono sono
dotate dotate
delle delle
seguenti seguenti
caratteristiche: caratteristiche:
(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei
soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società; soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;
(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società
deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente
Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di
ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-Ve alle ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-Ve alle
negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015 negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015
("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le ("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le
Azioni Speciali, in forza di quanto infra previsto, si Azioni Speciali, in forza di quanto infra previsto, si
convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono
ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve
disponibili; disponibili;
(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro (c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro
titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di
patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto
ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo
paragrafo 28.2. paragrafo 28.2.
(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie,
prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in
conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di
alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e
senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel
caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla
Data di
Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni
Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o su altro mercato
organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per
almeno 15
(quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta
consecutivi,
sia
maggiore
o
uguale
a
Euro
12,00
(dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al
valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da
Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà
conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K"
comunicato da Borsa Italiana S.p.A
(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie,
prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in
conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di
alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e
senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel
caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla
Data di
Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni
Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o su altro mercato
organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per
almeno 15
(quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta
consecutivi,
sia
maggiore
o uguale
a
Euro
12,00
(dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al
valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da
Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà
conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K"
comunicato da Borsa Italiana S.p.A
Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM,
in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà
luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una) luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una)
Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza
modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
In conseguenza della conversione automatica delle Azioni In conseguenza della conversione automatica delle Azioni
Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione

provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con

provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie;
(b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi
dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello
Statuto con la modificazione del numero complessivo delle Statuto con la modificazione del numero complessivo delle
azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse
categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale
sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso
pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale,
nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni
che si rendessero necessarie od opportune. che si rendessero necessarie od opportune.
TITOLO III TITOLO III
ASSEMBLEA ASSEMBLEA
ARTICOLO 10 ARTICOLO 10
COMPETENZE E COMPETENZE E
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. 1.
L'Assemblea L'Assemblea
regolarmente regolarmente
costituita costituita
rappresenta rappresenta
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità
alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché
assenti o dissenzienti. assenti o dissenzienti.
2. 2.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie
ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
3. 3.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente
costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei
lavori assembleari. lavori assembleari.
4. 4.
Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni
Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3 del presente Statuto, Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3 del presente Statuto,
così come in generale per la modifica dei diritti particolari così come in generale per la modifica dei diritti particolari
attribuiti alle Azioni Speciali, è necessaria la preventiva attribuiti alle Azioni Speciali, è necessaria la preventiva
approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni
Speciali. Speciali.
ARTICOLO 11 ARTICOLO 11
CONVOCAZIONE CONVOCAZIONE
1. 1.
L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla
disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante
avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le
altre altre
modalità modalità
eventualmente eventualmente
prescritte prescritte
dall'applicabile dall'applicabile
normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
2. 2.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in
un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione
potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che
l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e
l'Assemblea l'Assemblea
straordinaria straordinaria
in in
due due
o o
tre tre
convocazioni, convocazioni,
applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente vigente
con con
riferimento a ciascuno di tali casi. riferimento a ciascuno di tali casi.
3. 3.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune
ove si trova la sede sociale, purché in Italia. ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
4.
L'Assemblea ordinaria
per l'approvazione del bilancio
dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i
presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
4.
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio
dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i
presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
5. 5.
Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di
Assemblea straordinaria si applicano anche all'Assemblea Assemblea straordinaria si applicano anche all'Assemblea
speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
TITOLO IV TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 15 ARTICOLO 15
CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
1. 1.
La La
Società Società
è è
amministrata amministrata
da da
un un
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette)
a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto
deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che,
fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano
quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati quotatie in un mercato regolamentato italiano o di altri stati
membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione
dovrà: dovrà:
(d) (a)
essere eletto sulla base di liste presentate dagli essere eletto sulla base di liste presentate dagli
azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in
carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche
al fine di fare in modo che la minoranza sia al fine di fare in modo che la minoranza sia
rappresentata; rappresentata;
(e) (b)
comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio
di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora
sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso
dei requisiti per la qualificazione di amministratore dei requisiti per la qualificazione di amministratore
indipendente ai sensi dell'applicabile normativa, indipendente ai sensi dell'applicabile normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente in materia; anche regolamentare, pro tempore vigente in materia;
(f) (c)
essere composto nel rispetto della normativa, anche essere composto nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, pro tempore regolamentare, pro tempore
vigente in materia di vigente in materia di
equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché
quanto previsto dal presente Statuto al riguardo. quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.
2. 2.
Gli amministratori sono nominati per un periodo non Gli amministratori sono nominati per un periodo non
superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili. esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. 3.
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diversa diversa
deliberazione deliberazione
dell'Assemblea, dell'Assemblea,
gli gli
amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui
all'articolo 2390 del codice civile. all'articolo 2390 del codice civile.
4. 4.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il
rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e,
fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile,
la remunerazione stabilita dall'Assemblea. la remunerazione stabilita dall'Assemblea.
5. 5.
L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli
Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato,
anche sotto forma di polizza assicurativa. anche sotto forma di polizza assicurativa.
6. 6.
L'Assemblea può determinare un importo complessivo per L'Assemblea può determinare un importo complessivo per
la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche investiti di particolari cariche
da suddividere a cura del da suddividere a cura del
Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
TITOLO V TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE
DEI CONTI. DEI CONTI.
OPERAZIONI CON PARTI OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE CORRELATE
ARTICOLO 22 ARTICOLO 22
COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO SINDACALE
1. 1.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del
presente presente
Statuto, Statuto,
sul sul
rispetto rispetto
dei dei
principi principi
di di
corretta corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
e sul suo concreto funzionamento. e sul suo concreto funzionamento.
2. 2.
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi
e 2 (due) supplenti. e 2 (due) supplenti.
L'Assemblea nomina i componenti e L'Assemblea nomina i componenti e
individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale,
determinando la loro retribuzione, determinando la loro retribuzione,
fermo restando che, fermo restando che,
fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano
quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati quotatie in un mercato regolamentato italiano o di altri stati
membri dell'Unione Europea: membri dell'Unione Europea:
(c) (a)
il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di
liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di
seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la
minoranza sia tutelata; minoranza sia tutelata;
(d) (b)
l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente in materia di equilibrio fra i generi tempore vigente in materia di equilibrio fra i generi
nonché quanto previsto dal presente Statuto al nonché quanto previsto dal presente Statuto al
riguardo riguardo
si si
applicheranno applicheranno
per per
il il
periodo periodo
di di
applicazione di tale normativa. applicazione di tale normativa.
3. 3.
I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. 4.
I componenti del Collegio Sindacale devono essere in I componenti del Collegio Sindacale devono essere in
possesso possesso
dei dei
requisiti requisiti
di di
onorabilità, onorabilità,
professionalità, professionalità,
indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi
previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente. vigente.
Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del
decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162,
come successivamente modificato ed integrato, si considerano come successivamente modificato ed integrato, si considerano
strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le
materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il
diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le
discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine
le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla
Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto. Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.
5. 5.
Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente
costituite anche quando tenute a mezzo di audio o costituite anche quando tenute a mezzo di audio o
teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto
verbalizzante verbalizzante
siano siano
presenti presenti
nello nello
stesso stesso
luogo luogo
della della
convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati
e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere,
trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed
in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti,
il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si
trova il Presidente. trova il Presidente.
TITOLO VI TITOLO VI
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
ARTICOLO 27 ARTICOLO 27
UTILI UTILI
1. 1.
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato,
dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che
questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti
alle Azioni Ordinarie giusta deliberazione dell'Assemblea, la alle Azioni Ordinarie giusta deliberazione dell'Assemblea, la
quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve. quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.
2. 2.
Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini
fissati fissati
dalla dalla
deliberazione deliberazione
assembleare assembleare
che che
dispone dispone
la la
distribuzione degli utili stessi. distribuzione degli utili stessi.
3. 3.
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e
quado lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di quado lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di
acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto
dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
vigente. vigente.
4. 4.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società. cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.
TITOLO VII TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 28 ARTICOLO 28
SCIOGLIMENTO E SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE
1. 1.
La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. 2.
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa
allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le
maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina
uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che
il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci
secondo il seguente ordine: secondo il seguente ordine:
(a) in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a (a) in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a
concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00); concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
(b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a (b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a
concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00); concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in
proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale. proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.
3. 3.
L'organo L'organo
liquidatore liquidatore
procederà, procederà,
successivamente successivamente
al al
pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci
dell'attivo residuo. dell'attivo residuo.
4. 4.
La Società può in ogni momento revocare lo stato di La Società può in ogni momento revocare lo stato di
liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le
maggioranze previste dalla legge. maggioranze previste dalla legge.
5. 5.
Le Le
disposizioni disposizioni
sulle sulle
assemblee assemblee
e e
sugli sugli
organi organi
amministrativi amministrativi
e e
di di
controllo controllo
si si
applicano, applicano,
in in
quanto quanto
compatibili, anche durante la liquidazione. compatibili, anche durante la liquidazione.

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