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Datalogic

Major Shareholding Notification Feb 18, 2019

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Major Shareholding Notification

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Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

Con atto di donazione del 29 dicembre 2017, sottoposto alle condizioni risolutive infra specificate, l'Ing. Romano Volta e la Dott.ssa Lucia Fantini hanno donato ai Sig.ri Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Maria Volta (collettivamente le "Parti") una partecipazione complessiva in comunione pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via D'Azeglio n. 57, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 00445970379 ("Hydra" ovvero la "Società"). Hydra controlla, tra l'altro, Datalogic S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bologna, via Candini n. 2, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 01835711209, con una partecipazione pari al 64,84% del capitale sociale ("Datalogic").

Il capitale sociale di Hydra risulta composto come segue: (i) l'Ing. Romano Volta detiene una partecipazione pari al 10,00%, (ii) la Dott.ssa Lucia Fantini detiene una partecipazione pari al 10,83%, (iii) l'Ing. Gabriele Volta detiene una partecipazione pari all'1,00% in proprietà individuale, (iv) la Dott.ssa Valentina Volta detiene una partecipazione pari all'1,00% in proprietà individuale, e (v) l'Ing. Filippo Maria Volta detiene una partecipazione pari all'1,00% in proprietà individuale e (vi) le Parti sono comproprietarie di una partecipazione rappresentativa del 76,17% del capitale sociale di Hydra. A seguito della predetta donazione, Hydra continua a non essere soggetta al controllo di nessuno dei predetti soggetti.

Il predetto atto di donazione è soggetto alle seguenti condizioni risolutive: (i) il mancato raggiungimento di un accordo tra le Parti entro e non oltre il 31 dicembre 2018 sul testo di (a) un patto parasociale che disciplini regole di governance e di circolazione delle partecipazioni oggetto di donazione, nonché l'esercizio dei diritti di voto, relativi a Hydra e alle società da questa controllate e (b) un nuovo statuto sociale di Hydra che, nella massima misura consentita dalla legge, recepisca il contenuto del suddetto patto parasociale e (ii) la cessione, antecedentemente al 31 dicembre 2022, delle azioni oggetto di donazione a soggetti terzi. In data 29 dicembre 2018 i Signori Romano Volta, Lucia Fantini, Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Maria Volta hanno stipulato un atto modificativo dell'atto di donazione ai sensi del quale la data per l'avveramento della condizione risolutiva di cui al precedente punto (i) è stata prorogata al 15 febbraio 2019.

Pertanto, le Parti hanno sottoscritto in data 13 febbraio 2019 un regolamento volto a regolare i rapporti tra di loro in relazione alla partecipazione detenuta in comproprietà (il "Regolamento") e un patto parasociale volto, tra l'altro, a regolare i loro reciproci rapporti in qualità di soci della Società e di soci indiretti delle società controllate da Hydra (il "Patto Parasociale").

Il Regolamento

Il Regolamento ha ad oggetto n. 914.000 pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra detenute dalle Parti in comproprietà.

All'interno della comunione, le quote di comproprietà sulle azioni sono ripartite come segue: (i) l'Ing. Gabriele Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a due ottavi (2/8), (ii) la Dott.ssa Valentina Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8) e (iii) l'Ing. Filippo Maria Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8).

Le pattuizioni contenute nel Regolamento sono rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.

Il Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 950.000 azioni Hydra, pari al 79,17% del capitale sociale della stessa.

Il Patto Parasociale è volto, tra l'altro, a regolare i reciproci rapporti tra le Parti in qualità di soci della Società e di soci indiretti delle società controllate da Hydra. Le Parti si sono impegnate a vincolare, per tutta la durata del medesimo, la totalità delle proprie azioni - detenute sia a titolo individuale che in comproprietà con le Parti - nella Società.

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale sono rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.

Per una più ampia descrizione del Regolamento e del Patto Parasociale si rinvia alle rispettive informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet di Datalogic (www.datalogic.com).

18 febbraio 2019

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