AGM Information • Feb 22, 2019
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FINCANTIERI S.p.A. Sede legale in Trieste, Via Genova n.1 Capitale Sociale 862.980.725,70 euro interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322 C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584 R.E.A. di Trieste n. 89063
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Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58
Signori Azionisti,
in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 termina il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.
Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette o più membri fino ad un massimo di tredici. Il numero dei componenti è determinato di volta in volta dall'Assemblea, nei limiti suddetti (art. 19.2 dello Statuto).
Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte al riguardo e invita pertanto l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche direttamente in Assemblea.
Ai sensi dell'art. 19.10 dello Statuto sociale, gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte al riguardo e invita pertanto l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche direttamente in Assemblea.
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.
Gli Amministratori sono nominati mediante il sistema del voto di lista. Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (i.e. i requisiti di indipendenza dettati per i Sindaci di società quotate dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
Al fine di consentire la composizione dei Comitati consiliari raccomandati dal Codice di Autodisciplina, si invita ad inserire all'interno delle liste un adeguato numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del medesimo Codice di Autodisciplina.
Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra generi, e quindi di far sì che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto, almeno per un terzo, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, le liste devono essere composte nel rispetto dei criteri indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, come di seguito riportati:
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere (i) i requisiti di professionalità previsti dall'art. 19.5 dello Statuto; (ii) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del TUF (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) e dall'art. 19.6 dello Statuto.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono inoltre trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal medesimo art. 19.6 e dall'art. 19.4 dello Statuto.
In aggiunta a quanto precede, si ricorda che, in conformità con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri possono ricoprire in altre società di rilevanti dimensioni, ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Tale orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fincantieri.com all'interno della Sezione "Etica e Governance – Consiglio di Amministrazione – Orientamento sul cumulo degli incarichi".
Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, le liste dei candidati devono essere depositate almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro l'11 marzo 2019) e verranno pubblicate entro il termine previsto dalla normativa vigente (i.e. entro il 15 marzo 2019).
Il deposito delle liste può essere effettuato con le seguenti modalità:
Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 15 marzo 2019), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere fornite le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente alle liste, devono altresì essere depositati i curricula vitae dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società.
Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Si rammenta che il Codice di Autodisciplina raccomanda che le liste di candidati alla carica di Amministratore siano accompagnate anche dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del medesimo Codice di Autodisciplina.
Si ricorda inoltre che, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato agli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione "che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con detti Azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.
Si segnala a tale riguardo che, in base alle comunicazioni di cui all'art. 120 del TUF e alle risultanze del libro soci, l'Azionista di controllo di Fincantieri, con una partecipazione pari al 71,636% del capitale sociale, risulta essere Fintecna S.p.A., che a propria volta è controllata da Cassa Deposti e Prestiti S.p.A.
Ai sensi dell'art. 19.9 dello Statuto sociale, alla elezione degli Amministratori si procede come segue:
e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla lettera e) che segue;
In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni dianzi ricordate.
Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo art. 20.1 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi membri un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte al riguardo e invita pertanto l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 3.3 all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche direttamente in Assemblea.
Ai sensi dell'art. 28.1 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, che può avvalersi anche della facoltà prevista dall'art. 2389, comma 3, del codice civile. Tale deliberazione, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.
A norma dell'art. 28.2 dello Statuto sociale, il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche è invece stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e di quanto eventualmente deliberato dall'Assemblea ai sensi del citato art. 2389, comma 3, del codice civile.
Al riguardo si rammenta che il compenso degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione era stato stabilito dall'Assemblea ordinaria del 19 maggio 2016 in misura pari a (i) Euro 40.000 per il Presidente; e (ii) Euro 27.000 per gli altri componenti.
Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte al riguardo e invita pertanto l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche direttamente in Assemblea.
Trieste, 14 febbraio 2019
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giampiero Massolo
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