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Assicurazioni Generali

AGM Information Mar 15, 2019

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AGM Information

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Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 1 all'Ordine del Giorno

BILANCIO 2018

Indice

Bilancio 2018

  • a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
  • b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2018 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 34

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2018.

a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione. Prima dell'Assemblea, avrete altresì a disposizione il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale con il parere sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione del dividendo.

Il bilancio della Compagnia dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 mostra un utile netto di 1.473.283.234,67 EUR.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta del 13 marzo 2019, chiude con un utile netto di 2.308.754.136,00 EUR.

Progetto di deliberazione assembleare

Ciò premesso, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

— visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

— visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera

    1. di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018;
    1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione."

DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2018.

b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2018 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di 1.473.283.234,67 EUR.

Le proposte di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di dividendo tengono conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2019 mediante la quale è stata approvata l'assegnazione di azioni Generali a favore del piano di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2016" ("Piano LTI 2016"). Al fine dell'assegnazione delle azioni al management del Gruppo è previsto un aumento di capitale per 4.435.531,00 EUR.

Ciò premesso, tenendo in considerazione il citato aumento di capitale sociale, l'utile d'esercizio viene destinato per 887.106,20 EUR a riserva legale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2430 del codice civile, per 1.412.640.805,50 EUR a distribuzione di dividendo e per 59.755.322,97 EUR a riserva straordinaria, come di seguito meglio specificato:

(in euro)
da utile dell'esercizio 1.473.283.234,67
a riserva legale 887.106,20
a dividendo 1.412.640.805,50
a riserva straordinaria 59.755.322,97

Si propone che dell'utile d'esercizio, destinato a riserva legale, siano attribuiti per 620.974,58 EUR alla Gestione Vita e per 266.131,62 EUR a quella Danni, mentre l'utile destinato alla riserva straordinaria sia interamente attribuito alla Gestione Danni.

Il dividendo complessivo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta a 0,90 EUR, per un'erogazione massima complessiva di 1.412.640.805,50 EUR.

L'erogazione complessiva da assegnare alle azioni in circolazione ad oggi ammonta a 1.408.552.297,20 EUR, cui si aggiungono 3.991.977,90 EUR relativi alle azioni che verranno emesse, previo rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2019 sopra citata.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 22 maggio p.v. presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A. Le azioni ordinarie della Compagnia verranno negoziate, prive del diritto al dividendo e alla assegnazione di utili in natura, a partire dal 21 maggio 2019.

Progetto di deliberazione assembleare

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

  • visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
  • preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro [indicazione dell'ammontare del capitale sociale alla data dell'Assemblea] interamente versato, è diviso in [indicazione del numero delle azioni alla data dell'Assemblea] azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna;
  • visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

Assemblea degli Azionisti 2019 - Assicurazioni Generali | 5

delibera

    1. di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2018, pagabile dal 22 maggio 2019, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 0,90 per ciascuna azione; l'erogazione complessiva sarà pari a Euro 1.412.640.805,50. Questi rinverranno per l'intero ammontare dall'utile dell'esercizio;
    1. di destinare Euro 887.106,20 a riserva legale (attribuiti per 620.974,58 EUR alla Gestione Vita e per 266.131,62 EUR a quella Danni) e Euro 59.755.322,97 a riserva straordinaria (interamente attribuiti alla Gestione Danni);
    1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione."

DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 2 all'Ordine del Giorno

APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI.

Indice

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

  • a. Modifica dell'articolo 9 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
  • b. Modifica degli articoli 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato).
  • c. Modifica dell'articolo 29.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo).
  • d. Introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale). 3578

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

2. APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI.

  • a. Modifica dell'articolo 9 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
  • b. Modifica degli articoli 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato).
  • c. Modifica dell'articolo 29.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo).
  • d. Introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale).

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica di alcune clausole dello Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. Più precisamente, le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:

  • a) 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni;
  • b) 28.2, 29.1 e 35.2, sui limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato;
  • c) 35.3, sulla nomina del presidente del Comitato Esecutivo;
  • d) 37.22, sullo svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale.

È previsto che le proposte sopra elencate siano oggetto di altrettante specifiche votazioni in assemblea.

Di seguito si illustrano nel merito le proposte di modifica in oggetto.

* * *

a. Aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

Il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occasione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto.

All'ordine del giorno di questa Assemblea sono proposte delle modifiche statutarie.

Si precisa che gli elementi del patrimonio netto indicati nella colonna di sinistra sono quelli riportati nello Statuto sociale oggi vigente, mentre quelli indicati nella colonna di destra riflettono le variazioni collegate a:

— l'aumento di capitale per 4.435.531,00 EUR, deliberato oggi dal Consiglio di Amministrazione in attuazione del piano di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2016" ("Piano LTI 2016"), che sarà attuato previo rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n° 14;

— le variazioni conseguenti alle proposte di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2018 e di destinazione del relativo utile d'esercizio.

In ragione di ciò, si propone di apportare le variazioni al testo dell'art. 9.1 dello Statuto sociale esposte nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni Aggiornamento degli elementi del
9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è 9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è
quello di seguito indicato: quello di seguito indicato:
a) a)
il capitale sociale è attribuito per Euro il capitale sociale è attribuito per Euro
1.095.615.754,80 alla Gestione Vita e per 1.098.720.625,30 alla Gestione Vita e per
Euro 469.549.609,20 alla Gestione Danni; Euro 470.880.269,70 alla Gestione Danni;
b) b)
la riserva da soprapprezzo di emissione è la riserva da soprapprezzo di emissione è
attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Ge attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Ge
stione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla stione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla
Gestione Danni; Gestione Danni;
c) c)
le riserve di rivalutazione sono attribuite per le riserve di rivalutazione sono attribuite per
Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per
Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni; Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;
d) d)
la riserva legale è attribuita per Euro la riserva legale è attribuita per Euro
218.653.156,68 alla Gestione Vita e per Euro 219.744.125,30 alla Gestione Vita e per Euro
93.708.495,72 alla Gestione Danni; 94.176.053,70 alla Gestione Danni;
e) e)
le riserve per azione della controllante sono le riserve per azione della controllante sono
pari a 0; pari a 0;
f) f)
le altre riserve sono attribuite per Euro le altre riserve sono attribuite per Euro
2.449.939.799,46 alla Gestione Vita e per 2.455.188.128,05 alla Gestione Vita e per
Euro 3.517.512.843,19 alla Gestione Danni; Euro 3.649.514.703,90 alla Gestione Danni;
g) g)
la riserva negativa per azioni proprie in por la riserva negativa per azioni proprie in por
tafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni tafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni
per Euro 3.040.354,88. per Euro 3.040.354,88.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

  • vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;
  • visto l'articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17;
  • visto il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018;

delibera

  1. di approvare le modifiche all'articolo 9.1

dello Statuto Sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

  1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

* * *

b. Limiti di età per i componenti degli organi sociali.

Si propone di modificare lo Statuto sociale per rimuovere i limiti di età per i componenti degli organi sociali, inseriti nel 2012, e che attualmente prevedono un limite di 77 anni per la carica di Consigliere, di 70 anni per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di 65 anni per la carica di Amministratore Delegato. Tale previsione fu inserita per favorire il potenziale ricambio nel Consiglio di Amministrazione e per adeguare lo standard del modello di governance della Compagnia a quella che si era ipotizzato potesse diventare la direzione intrapresa dalle buone pratiche di mercato. Si rileva che oggi, dopo 7 anni di efficacia dei suddetti limiti di età per ricoprire le citate cariche, non si è riscontrato nessun vantaggio tangibile, avendo sempre la Società operato le sue scelte al riguardo alla luce di esperienze, capacità e professionalità dei Consiglieri, prescindendo dal mero dato dell'età anagrafica.

Si rileva che tale rigidità imposta dallo Statuto potrebbe risultare di fatto controproducente, stabilendo soglie arbitrarie di divieto non superabili che possono impedire la scelta dei migliori profili disponibili. Inoltre, l'età dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di coloro che ricoprono le cariche sociali costituisce un importante elemento di diversità che, unitamente agli altri, arricchisce e valorizza l'organo collegiale, contribuendo ad alimentare un equilibrio di esperienze altrimenti non garantito.

Inoltre, sia dall'attività di dialogo e confronto avviata sul punto con i più importanti azionisti e investitori istituzionali (internazionali e non), sia dall'esame delle politiche più praticate sul mercato e della visione dei cd. proxy advisor, è emersa la conferma che tali limiti sono percepiti come una limitazione alla piena autonomia della Società e al potere di nomina degli organi sociali che spetta agli Azionisti.

Si segnala infine che la previsione di una disciplina statutaria sui limiti di età costituisce un'eccezione non solo entro il panorama delle società quotate italiane, ma anche nella più ampia dimensione internazionale.

In ragione di ciò si propone di apportare alcune variazioni al testo degli artt. 28.2, 29.1 e 35.2 dello Statuto sociale, come esposte nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Modifiche inerenti
l'abrogazione dei limiti di età statutari per l'assunzione
delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione,
di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato
28.2 La composizione del Consiglio di Amministra
zione rispetta i criteri di equilibrio di genere
previsti dalla normativa vigente. I componenti
del Consiglio di Amministrazione posseggono
i requisiti di professionalità, onorabilità ed
indipendenza posti dalla normativa vigente.
Non può essere eletto Consigliere chi abbia
compiuto il settantasettesimo anno di età.
Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i
requisiti di indipendenza previsti dalla legge
per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). […].
28.2 La composizione del Consiglio di Amministra
zione rispetta i criteri di equilibrio di genere
previsti dalla normativa vigente. I componenti
del Consiglio di Amministrazione posseggono
i requisiti di professionalità, onorabilità ed
indipendenza posti dalla normativa vigente.
Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i
requisiti di indipendenza previsti dalla legge
per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). […].
29.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
suoi componenti il Presidente. Non può essere
nominato Presidente chi abbia compiuto il
settantesimo anno di età.
29.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
suoi componenti il Presidente.
35.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri
membri, uno o più Amministratori Delegati,
stabilendone le attribuzioni. Non può essere
nominato Amministratore Delegato chi abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
35.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri
membri, uno o più Amministratori Delegati,
stabilendone le attribuzioni.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

— vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  1. di approvare le modifiche agli articoli 28.2, 29.1 e 35.2, dello Statuto Sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

  2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

* * *

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

non esecutivo" e non deve svolgere "alcuna funzione gestionale. In tal caso non è membro del comitato esecutivo, se costituito in seno all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, ma può partecipare alle riunioni, senza diritto di voto".

c. Nomina del Presidente del Comitato Ese-

L'art. 5 del Regolamento IVASS 3 luglio 2018,

cutivo.

In ottemperanza a quanto precede il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella seduta del 30 gennaio 2019, una serie di modifiche statutarie (artt. 29.3, 29.4 e 35.3), in virtù delle quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali non è più automaticamente componente e presidente del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Stante il contenuto discrezionale e politico della relativa decisione, che – a differenza di quelle già adottate dal Consiglio – non costituisce un mero adeguamento statutario rispetto a una norma di legge sopravvenuta, il Consiglio ha ritenuto di sottoporre all'esame e alla valutazione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta per la definizione delle modalità di nomina del presidente del Comitato Esecutivo, sempre ove tale organo sia costituito.

In ragione di ciò si propone di apportare la modifica al testo dell'art. 35.3 dello Statuto sociale esposta nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Modifiche in materia di
nomina del presidente del Comitato Esecutivo
35.3 Il Comitato Esecutivo è composto da non meno
di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi
i Vicepresidenti e gli Amministratori Delega
ti, ove si sia provveduto alla loro nomina. Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione
partecipa alle riunioni del Comitato senza di
ritto di voto.
35.3 Il Comitato Esecutivo è composto da non meno
di 5 e non più di 9 membri tra essi compresi
i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati,
ove si sia provveduto alla loro nomina. Il Pre
sidente del Comitato Esecutivo è scelto,
tra uno dei suoi membri, dal Consiglio di
Amministrazione. Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione partecipa alle riunioni del
Comitato senza diritto di voto.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

— vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  1. di approvare le modifiche all'articolo 35.3, dello Statuto Sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

  2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

* * *

d. Riunioni a distanza del Collegio Sindacale.

Tale ambito di proposte di modifiche statutarie riguarda la formalizzazione anche a livello statutario – analogamente a quanto già previsto per il Consiglio di Amministrazione – dell'espressa facoltà del Collegio Sindacale di tenere le proprie riunioni anche in modalità di audio o video conferenza.

Tale modifica mira infatti a formalizzare a livello statutario una prassi già ampiamente diffusa tra le società quotate italiane, per permettere un'ulteriore possibilità di gestione operativa del funzionamento del Collegio Sindacale e consentire, in modi coerenti con le opportunità che la moderna tecnologia offre da tempo, la possibilità di un'efficace partecipazione dei suoi componenti alle sedute, essendo queste vieppiù frequenti e articolate, a fronte dell'evoluzione del contesto normativo e delle buone prassi societarie.

In ragione di ciò si propone di introdurre una nuova clausola al testo dell'art. 37 dello Statuto e, in particolare, un nuovo art. 37.22, secondo quanto esposto nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Modifica per la formalizzazione delle modalità di
riunione a distanza del Collegio Sindacale
Nell'attuale Statuto sociale non esiste un articolo
37.22
37.22 Le riunioni del Collegio Sindacale pos
sono tenersi anche per teleconferenza
nonché per videoconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere
identificati da ciascuno di essi e sia loro
consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati; verificandosi
tali presupposti, le riunioni si considera
no tenute nel luogo in cui si trova chi le
presiede.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

— vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  1. di introdurre un nuovo articolo 37.22 dello Statuto Sociale, il cui testo assuma il tenore

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

  1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 3 all'Ordine del Giorno

NOMINA E COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 2019-2021

Indice

Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021

a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.

Allegato: Parere di orientamento agli Azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-21.

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b. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.

Allegato: Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. secondo il voto di lista, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale 17

c. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 91 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2019

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

3. NOMINA E COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 2019-2021

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ("Consiglio") dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 per il triennio 2016-19. Siete pertanto chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale ("Statuto"), la nomina del nuovo Consiglio che rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio dell'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2021. La deliberazione di nomina dev'essere preceduta, ai sensi dello Statuto, da quella di determinazione del numero dei componenti da eleggere.

Al riguardo, si fa presente che il Consiglio dev'essere composto da non meno di 10 e non più di 21 componenti.

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la nostra Società aderisce, auspica che i consigli di amministrazione esprimano un proprio parere di orientamento agli azionisti sulla dimensione e sulla composizione dell'organo amministrativo, tenuto conto anche delle risultanze del processo di autovalutazione che viene condotto con cadenza annuale.

A tal proposito, all'esito dei risultati del processo di autovalutazione del Consiglio e dei comitati endoconsiliari e tenuto conto dell'esame favorevole svolto dal Comitato per le nomine e la remunerazione, sentito il Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, il Consiglio ha espresso il parere che è stato messo a disposizione di tutti gli interessati sin dal 21 febbraio 2019 sul nostro sito internet (www.generali.com) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo internet ed è allegato a questa relazione (Allegato 1).

Per quanto attiene al profilo della dimensione del Consiglio, a valle dello sviluppo di articolate valutazioni, il parere evidenzia la seguente raccomandazione:

Avuto riguardo a quanto precede, il Consiglio raccomanda di confermare l'attuale numero di Consiglieri (tredici), suggerendo altresì di valutare eventuali inserimenti di competenze complementari a quelle esistenti, come esposto nel paragrafo successivo.

Progetto di deliberazione assembleare

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito il progetto di deliberazione assembleare, che riflette quanto contenuto nella raccomandazione dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglieri 2, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 2396 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto sociale,

  • visti gli articoli 19 e 28 dello Statuto Sociale;
  • vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

di stabilire in [….] il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-21 e quindi sino alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2021".

Tutto ciò premesso, siete invitati a determinare il numero dei componenti del Consiglio in carica per la restante parte del corrente esercizio sociale e sino all'anzidetta assemblea, che si svolgerà nel 2022.

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Allegato 1:

Parere di orientamento agli Azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-21.

Allegato 1

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DI ORIENTAMENTO AGLI AZIONISTI SU DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021

1. INTRODUZIONE

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") auspica che i consigli di amministrazione esprimano un proprio parere di orientamento agli azionisti sulla dimensione e la composizione del consiglio di amministrazione, tenuto conto anche delle risultanze del processo di autovalutazione, condotto con frequenza annuale.

Il Codice auspica, infatti, che gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal consiglio sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni dell'organo amministrativo. È opportuno che tale parere sia pubblicato in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tener conto dell'articolazione dei profili suggeriti.

Il Codice, inoltre, indica che è buona prassi che gli azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole comunichino al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendono sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli amministratori una specifica proposta. A titolo esemplificativo, è previsto che possano essere comunicati al mercato, in occasione della presentazione della lista di candidati, gli orientamenti di tali azionisti su argomenti quali il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, la durata e la remunerazione di tale organo.

Sulla stessa linea si pone la normativa bancaria che, in materia di organizzazione e governo societario prevede che, la composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo sia preventivamente definita dall'organo stesso (assistito, nel caso delle banche di maggiori dimensioni e complessità, dal comitato per le nomine) e sottoposta a periodica autovalutazione. È altresì previsto che le modalità di nomina siano trasparenti e assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della platea azionaria. I risultati delle analisi sono portate a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle valutazioni effettuate.

A sua volta la normativa assicurativa (in particolare, il nuovo Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, il "Regolamento 38", ma anche gli Orientamenti sul sistema di governance emanati da EIOPA), nel rivendicare la centralità del ruolo del consiglio di amministrazione nel governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi, prescrive lo svolgimento almeno annuale del processo di autovalutazione e prevede che il consiglio di amministrazione esprima orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna, proponendo eventuali azioni correttive. Nello svolgere tale autovalutazione, il consiglio è chiamato a verificare anche l'adeguatezza del numero di componenti indipendenti in relazione all'attività svolta dall'impresa.

L'obiettivo comune a tali disposizioni è garantire l'efficacia del ruolo del consiglio attraverso i suoi componenti, potendo fare leva sui necessari profili personali e professionali: ciò implica che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto dei punti di forza e di attenzione che

possono emergere nel tempo. Ciò implica, inoltre, che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto delle raccomandazioni che il consiglio uscente è in grado di rappresentare agli Azionisti.

Alla luce di tale contesto, il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito: "Generali", o la "Compagnia", o la "Società") ha identificato in via preventiva, con il supporto del Comitato per le nomine e la remunerazione (il "CNR") e del Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale (il "CGS"), la composizione quali/ quantitativa ritenuta adeguata allo svolgimento della propria attività, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza dei candidati, tenendo conto che l'autorevolezza e la competenza di questi ultimi dev'essere commisurata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere, anche alla luce della dimensione e della complessità della Società, dei suoi obiettivi di business e della sua visione strategica.

Quindi ha elaborato, sempre con il supporto dei predetti comitati endoconsiliari, questo parere di orientamento, che sottopone all'esame e alla valutazione degli Azionisti in vista della loro prossima Assemblea che vedrà, tra gli altri argomenti previsti all'ordine del giorno, anche la nomina del Consiglio per il triennio 2019-21, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Questo parere tiene conto di quanto emerso dal processo di autovalutazione svolto dal Consiglio al termine del triennio del suo mandato, che riflette la visione strategica per il triennio 2019-21 che il Consiglio uscente ha definito a novembre scorso. Tiene conto altresì dei riscontri provenienti dall'attività di engagement rivolta a diversi stakeholder della Compagnia (es.: investitori istituzionali, consulenti di voto, ecc.), oltre che dell'esame di benchmark e di buone prassi societarie diffuse a livello nazionale e internazionale.

2. ASPETTI DI ORDINE QUANTITATIVO: LA DIMENSIONE DEL CONSIGLIO

2.1 Elementi di valutazione del Consiglio per gli Azionisti

Secondo consolidate regole di governo societario, il numero dei componenti del consiglio dev'essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo delle società, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, sia in termini gestionali che di controllo.

Nel 2016, l'Assemblea degli Azionisti ha definito in 13 il numero dei componenti l'organo amministrativo. Si rammenta che lo statuto sociale di Generali (lo "Statuto") prevede un numero minimo di 10 e un numero massimo di 21 consiglieri.

La corretta dimensione dell'organo amministrativo è determinata anche in funzione del numero e della composizione dei comitati endoconsiliari, nei quali un ruolo decisivo è affidato a componenti in possesso del requisito d'indipendenza. La presenza dei comitati con funzioni consultive, propositive e istruttorie rappresenta una modalità organizzativa pacifica nella consolidata prassi, nazionale e internazionale, in grado di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei lavori consiliari: di ciò si è avuta chiara conferma durante il triennio di mandato del Consiglio oggi in carica, nel quale lo stesso s'è avvalso, oltre che dei comitati raccomandati dal Codice, anche di altri due: il CGS e il Comitato per gli investimenti e le operazioni strategiche ("CIS").

Un numero elevato di amministratori non sempre consente un'efficace interazione nelle riunioni consiliari, e il contributo di ciascuno dei componenti di un organo collegiale affollato non è sempre ottimale. Al contempo, un numero troppo esiguo di componenti non consente di poter articolare una composizione dei comitati che sia allineata alle crescenti esigenze di governance e alle complessità di gestione delle società di maggiori dimensioni, specie se soggette a normativa di vigilanza di settore1 .

1 Nel corrente triennio di mandato, il Consiglio ha istituito 5 comitati endoconsiliari, 2 dei quali raccomandati dal Codice: tale numero è in linea con la media osservata nelle società finanziarie dell'indice FTSE MIB (4,6), così come il numero medio di componenti dei comitati (4,8, rispetto a una media dell'indice complessivo di 4) e il numero medio di cariche di ciascun amministratore nei comitati (2,4, rispetto a una media di 2,9).

La best practice internazionale non indica un numero ideale per la composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti quotati, indicando peraltro che questo deve essere semplicemente adeguato per condurre l'attività d'impresa che l'emittente è chiamato a svolgere.

Sulla base di questa premessa, al fine di formulare una propria proposta, con il supporto del CNR e del CGS, il Consiglio ha esaminato un paniere di emittenti, formato da peer internazionali dell'industria assicurativa e da emittenti italiani comparabili. È stata svolta anche un'analisi sugli emittenti del FTSE MIB, che ha evidenziato situazioni variegate, che vedono organi amministrativi composti da un minimo di 9 componenti (tra cui: ENI, ENEL e Terna) a un massimo di 22 (Unipol)2 : peraltro, il dato medio per gli emittenti del settore finanziario è di 14,7 componenti3 e di 13 per gli emittenti nazionali comparabili considerati e per gli appartenenti all'indice FTSE MIB4.

In sede di autovalutazione in tutto il triennio di mandato, è emerso l'orientamento della più ampia maggioranza di Consiglieri di confermare in 13 (tredici) il numero di componenti.

2.2 Raccomandazione del Consiglio

Avuto riguardo a quanto precede, il Consiglio raccomanda di confermare l'attuale numero di Consiglieri (tredici), suggerendo altresì di valutare eventuali inserimenti di competenze complementari a quelle esistenti, come esposto nel paragrafo successivo.

3. ASPETTI DI ORDINE QUALITATIVO: LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Elementi di valutazione del Consiglio per gli Azionisti

Il Codice raccomanda che la composizione del consiglio rappresenti in modo adeguato, in relazione all'attività svolta dall'emittente, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze ed esperienze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza nell'organo amministrativo di diversità di genere, di provenienza geografica, formativa e culturale, d'età e d'anzianità di carica. È altresì raccomandato che il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi siano tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

La normativa assicurativa sancisce altresì specifici requisiti di professionalità che debbono essere posseduti dai componenti dell'organo amministrativo funzionali alla sana e prudente gestione delle imprese e dei gruppi assicurativi, oltre a quelli di onorabilità e indipendenza, mentre l'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce il divieto di situazioni di interlocking5.

Secondo la best practice, la presenza in consiglio di amministratori qualificabili come indipendenti è soluzione idonea a garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza. In tal senso, nel corretto esercizio dei diritti di nomina degli amministratori, è possibile che gli amministratori indipendenti vengano proposti dagli stessi azionisti di controllo o che esercitano un'influenza notevole.

Il Codice ritiene opportuno che le liste di candidati alla carica di amministratore siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del Codice, fermo restando che spetta al consiglio di amministrazione

2 Dati pubblici acquisiti dalle relazioni sul governo e gli assetti proprietari relative all'esercizio 2017.

3 Il dato è tratto da Assonime – Emittenti Titoli, Note e Studi 1/2019. La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni

e comply-or-explain (anno 2018). Gennaio 2019. 4 Per emittenti italiani comparabili s'intendono ENI S.p.A., ENEL S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.

5 La normativa assicurativa è contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, al quale si fa rinvio. In conformità all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari e al prescritto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, si raccomanda che vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma, oltre che da quella vigente in ambito assicurativo.

valutare l'indipendenza dei propri componenti. È espresso inoltre l'auspicio che un amministratore che abbia indicato l'idoneità a qualificarsi come indipendente si impegni a mantenerla durante la durata del mandato. L'attuale livello d'indipendenza è del 62%.

L'accettazione dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione comporta – nelle società che, come Generali, aderiscono al Codice – una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o di sindaco ricoperte in altri emittenti quotati in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché di altre attività professionali svolte dall'interessato6. A tale riguardo, il Consiglio considera di regola compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore un limite di due incarichi per gli amministratori esecutivi e di cinque per i non esecutivi. Più cariche ricoperte in realtà dello stesso gruppo societario sono considerate come un unico incarico7 . L'impegno richiesto ai Consiglieri non si esaurisce nella partecipazione alle riunioni collegiali, ma comporta anche l'analisi preventiva della documentazione (spesso ingente) resa disponibile in vista di ciascuna riunione collegiale, oltre alla partecipazione ai comitati endoconsiliari di cui sia componente e a sessioni informali strategiche e di formazione/induction.

Si ricorda inoltre che, nel corso del suo mandato, il Consiglio ha attuato quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. n) del Regolamento 38, in tema di composizione qualitativa del Consiglio, stabilendo che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate conoscenze almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance (ivi compresi i sistemi d'incentivazione del personale), analisi finanziaria e attuariale, quadro regolamentare, strategie di business e modelli d'impresa8.

Al contempo l'art. 4 del medesimo nuovo Regolamento prescrive che i presidi relativi al sistema di governo societario coprano ogni tipologia di rischio aziendale, ivi inclusi quelli di natura ambientale e sociale, generati o subiti. A questo riguardo, è opportuno che tutte le competenze sopra indicate, oggi in possesso dell'organo amministrativo in carica, in una visione che tiene conto sia della dimensione individuale che di quella collegiale, siano rappresentate anche nel nuovo Consiglio e che del loro possesso gli azionisti che presentano liste diano evidenza per ciascuno dei loro candidati.

Il mix di competenze del Consiglio dovrebbe essere ben bilanciato e rafforzato dalla conoscenza del business della Compagnia e del Gruppo e dall'esperienza acquisita nel corrente mandato, considerate la complessità del business e l'esigenza di portare a compimento il percorso di sviluppo strategico avviato dall'attuale Consiglio con l'approvazione del piano 2019-21.

Allo stato, il Consiglio si compone per il 92% di amministratori non esecutivi, che sono compartecipi decisivi rispetto a tutte le decisioni assunte dal Consiglio e chiamati a svolgere

6 A questi fini, si considerano di rilevanti dimensioni le entità con patrimonio netto superiore a 10 miliardi EUR.

7 La disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che i candidati devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati endoconsiliari, ove ne siano membri. Si fa presente – a titolo informativo – che, nel triennio 2016-18, sino a oggi, si sono tenute per anno in media 13,3 riunioni del Consiglio; 12,3 riunioni del Comitato Controllo e Rischi ("CCR"); 11,3 riunioni del CIS; 7,3 riunioni del CGS; 7 riunioni del CNR, di cui 6 per la parte Nomine e 8 per la parte Remunerazione; 2,7 riunioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate ("COPC"). La durata media annua delle riunioni del Consiglio è stata di circa 3 ore, mentre quella dei comitati endoconsiliari è andata da mezzora a oltre 5 ore (in particolare, nel 2018, le riunioni del CCR hanno raggiunto 74 ore). A quanto precede occorre aggiungere l'impegno dedicato da ciascun Consigliere alla partecipazione di eventi off-site sulle tematiche strategiche svoltisi nel corso del triennio, le due riunioni annuali riservate agli amministratori indipendenti e quella prevista per i soli non esecutivi. Ai tempi dedicati alle riunioni sommano, naturalmente, quelli necessari per la loro preparazione. In considerazione di quanto precede, il Consiglio raccomanda che i candidati accettino la carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo e l'energia necessari, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, oltre allo svolgimento di altri incarichi societari. 8 In questo contesto, è previsto che, per conoscenza dei mercati, s'intende la consapevolezza e la comprensione del più ampio

contesto imprenditoriale, economico e di mercato in cui opera l'impresa e la consapevolezza del livello di conoscenza e delle esigenze dei clienti. Si ha conoscenza del sistema di governance quando c'è consapevolezza e conoscenza dei rischi cui l'impresa è esposta e la capacità di gestirli: a ciò s'aggiunge la capacità di verificare l'efficacia delle misure adottate dall'impresa per garantire un'effettiva governance, la supervisione e il controllo dell'attività e, se necessario, la capacità di gestire il cambiamento in tali settori. Conoscenza dell'analisi finanziaria e attuariale significa capacità di interpretare le informazioni finanziarie e attuariali dell'impresa, identificare e valutare i fattori chiave, mettere in atto controlli adeguati e adottare le misure necessarie in base alle informazioni disponibili. Infine, la conoscenza del quadro regolamentare implica consapevolezza e comprensione del quadro normativo in cui l'impresa opera, in termini di requisiti e aspettative imposti dalla normativa e di capacità di adattarsi prontamente ai relativi cambiamenti.

un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle proposte e le decisioni provenienti dell'unico amministratore destinatario di deleghe (che è il Group CEO). Per il 62% è composto da amministratori indipendenti9 e la componente femminile incide per il 38,5%. L'età media dei componenti l'organo amministrativo è, allo stato, di 59,5 anni circa10.

Oggi il Consiglio esprime la presenza, diretta o tramite propri rappresentanti, di alcuni tra i più rilevanti esponenti della platea azionaria, imprenditori operanti in settori economici diversificati, manager di importanti imprese italiane ed estere, docenti universitari in materie economiche e finanziarie ed esponenti del mondo delle professioni (si rimanda, al riguardo, a quanto esposto nell'apposita sezione del sito internet della Società). Più in particolare:

  • il 77% dei componenti ha esperienza nel settore assicurativo, in quello finanziario e in materia contabile;
  • il 62% ha esperienza nel settore industriale, ha esperienza manageriale e conoscenza specifica del contesto normativo e dei requisiti regolamentari;
  • il 54% ha esperienza di amministratore in emittenti a elevata capitalizzazione di borsa;
  • il 38% ha competenze in ambito accademico; e
  • il 23% ha consolidata esperienza in ambito imprenditoriale11.

Quindi, il livello di esperienze e di competenze professionali che si riscontra nella composizione del Consiglio oggi in carica appare adeguato rispetto alla strategia e all'attività della Società e del Gruppo: la sua continuità appare pertanto importante per l'impegno richiesto per l'attuazione del nuovo piano strategico, approvato nel corso del presente mandato. L'attuale composizione del Consiglio denota un importante profilo internazionale (riscontrabile nel 62% degli Amministratori), attestato dai ruoli ricoperti dalla gran parte dei suoi componenti in contesti aziendali, professionali o accademici esteri12.

L'attività di ingaggio con gli investitori istituzionali, in particolare esteri, ha fatto peraltro emergere la possibilità di rafforzare la già consolidata presenza in Consiglio con esperienze internazionali e con competenze manageriali e tecniche nel settore dell'information technology, anche alla luce della focalizzazione del piano strategico 2019-2021 sul digitale. L'attenzione degli stakeholders alle tematiche ESG (Environment, Social, Governance), con gli obiettivi più volte dichiarati dal Gruppo sulla sempre maggiore attenzione rivolta ad una crescita sostenibile a livello sociale ed ambientale, porta a ricordare la possibilità di una presenza di competenze anche in questo settore. Su suggerimento del CNR e del CGS, il Consiglio ritiene che tali istanze siano da tenere in considerazione nell'ambito di un'equilibrata formazione del prossimo Consiglio.

Sul tema della presenza nell'arco degli ultimi 12 anni, il Consiglio presenta una distribuzione equilibrata, a riprova di una governance che assicura un'adeguata capacità di ricambio. Infatti, a fronte di una seniority media di 7,41 anni, il 38% dei componenti sta completando il primo triennio di mandato, il 23% il secondo, il 15% il terzo triennio e il restante 23% è in carica da oltre tre trienni.

9 Il coefficiente del 62% (per la precisione, 61,53%) riguarda l'incidenza di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice, che sono quelli aventi rilevanza ai fini della composizione dei comitati endoconsiliari. Si sottolinea peraltro che l'art. 28.2 dello Statuto dà peraltro rilievo, ai fini della nomina degli Amministratori e della loro possibile decadenza, al possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dal TUIF per l'assunzione della carica di Sindaco. Lo Statuto prevede che tali requisiti siano posseduti da almeno un terzo degli amministratori: a oggi, tali requisiti sono posseduti dall'85% degli amministratori in carica.

10 Il dato medio per gli emittenti italiani appartenenti al settore finanziario supera i 60 anni (Assonime – Emittenti Titoli, Note e Studi 1/2019. La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 2018). Gennaio 2019).

11 Le esperienze in ambito imprenditoriale costituiscono un punto di forza di Generali, che guida per tale parametro la lista dei 19 peer considerati. Altri punti di forza riguardano le competenze in ambito accademico e quelle sui sistemi di governance, per i quali

Generali è al 3° posto, nonché quelle relative alle esperienze manageriali e nelle aree marketing e comunicazione. 12 Il livello delle esperienze internazionali maturate è oggi in linea con quello medio riscontrato negli emittenti italiani comparabili (68%), mentre è inferiore a quello dei peer internazionali dell'industria assicurativa (78%).

3.2 Raccomandazione del Consiglio

Alla luce di quanto precede e all'esito del processo di autovalutazione recentemente condotto, che ha tenuto conto del quadro di riferimento in precedenza esposto, si ritiene che, avuto riguardo agli obiettivi di business della Compagnia e alla sua visione strategica, l'attuale assetto rifletta, in linea generale, in maniera corretta ed equilibrata le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze personali, professionali e manageriali, anche di proiezione internazionale, nonché equilibrate componenti di diversità di genere e di provenienza, formativa e culturale, d'età anagrafica e d'anzianità di carica.

Si raccomanda, quindi, che le diverse componenti e le competenze-chiave individuate dal Consiglio in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. n) del Regolamento IVASS n. 38, oggi in possesso dell'organo amministrativo in carica, trovino sostanziale conferma anche nel nuovo Consiglio in una visione che tiene conto sia della dimensione individuale sia di quella collegiale.

Viene quindi sottolineata l'importanza di:

  • a) assicurare un assetto di governance del Consiglio imperniato sul ruolo centrale dei comitati endoconsiliari, in riferimento ai quali si raccomanda, al Consiglio entrante, la sostanziale conferma del modello applicato nell'ultimo triennio;
  • b) considerare, nella selezione dei candidati, la presenza e un'ampia diffusione di competenze chiave (soft skill) quali: l'indipendenza di pensiero, l'integrità, l'equilibrio nella ricerca del consenso, la capacità di gestione dei conflitti in modo costruttivo, la disponibilità a lavorare in squadra, a rapportarsi in modo efficace con i vertici aziendali, la comprensione del proprio ruolo strategico e di integrazione delle tematiche di sostenibilità, nella visione strategica e di business della Compagnia;
  • c) riconoscere nella disponibilità di tempo e di energie una componente chiave per l'efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Compagnia, tenuto anche conto di un tendenziale incremento dell'impegno richiesto per lo svolgimento del ruolo esercitato sia nel Consiglio sia nei comitati endoconsiliari;
  • d) garantire la presenza di una componente maggioritaria di consiglieri indipendenti ai sensi del Codice, ferma l'esigenza che il Consiglio possa essere coadiuvato da comitati endoconsiliari – aventi competenze in materia di controllo e rischi, remunerazione e nomine – costituiti secondo i criteri definiti dal Codice;
  • e) preservare l'attuale rapporto tra amministratori esecutivi e non esecutivi, confermando un sistema di deleghe operative imperniato su un unico amministratore delegato;
  • f) assicurare anche nel nominando Consiglio l'attuale equilibrata combinazione di profili personali e professionali, competenze, esperienze, età anagrafica e profili di diversità, con un'adeguata rappresentanza del capitale azionario;
  • g) assicurare la distribuzione della seniority degli Amministratori, valutando l'opportunità di continuare a mantenere la presenza di un numero adeguato degli amministratori oggi in carica, in particolare nella prospettiva dell'attuazione del piano strategico 2019-21, e al tempo stesso confermando il valore riveniente dalla diversificazione anagrafica dei consiglieri;
  • h) favorire, in coerenza con gli obiettivi di business e del nuovo piano strategico, le competenze di conoscenza del business assicurativo e finanziario e di orientamento sul mercato, la capacità di comprensione e valutazione degli scenari di medio-lungo termine, un'attenzione al profilo internazionale dei candidati e la necessaria apertura degli stessi alle sfide poste dall'innovazione tecnologica (inclusi i profili collegati all'information technology, alla cd. cybersecurity e alle operations) e, in particolare, dalla digitalizzazione nel mondo assicurativo e, più in generale, di quello finanziario;

  • i) assicurare, anche alla luce dell'evoluzione della normativa di settore (in particolare di quella Solvency II), che il Consiglio sia dotato di quelle competenze professionali, già oggi presenti, funzionali al presidio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (in particolare, per l'interpretazione dei dati contabili, la valutazione e la gestione dei rischi e delle esigenze di solvibilità), che alimentano anche la composizione del comitato endoconsiliare a ciò preposto e ne supportano l'efficacia del ruolo;

  • j) assicurare inoltre, in conformità a quanto raccomandato dal Codice, la presenza in Consiglio di almeno un esperto in materia finanziaria e di un altro in materia di sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione, da poter destinare, rispettivamente, al ruolo di componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione;
  • k) considerare, in coerenza con la visione strategica del Gruppo, la crescente esigenza del presidio di competenze in ambito ESG (Environment, Social, Governance), rilevante anche nella prospettiva di una confermata istituzione di un apposito comitato endoconsiliare, così che il Consiglio possa svolgere in modo efficace il proprio ruolo di sovrintendenza sulle scelte gestionali e nella gestione dei rischi collegati alla sostenibilità nel medio e lungo periodo, ivi inclusi gli aspetti di valutazione e gestione dei rischi collegati all'ambiente.

Si raccomanda infine – ferme le prerogative degli Azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del nuovo Consiglio e di presentare candidature coerenti con quelle – che, in sede di presentazione delle liste, gli Azionisti forniscano adeguata evidenza, riscontrabile attraverso il curriculum vitae di ogni candidato, dell'allineamento delle competenze dei candidati indicati nelle loro liste (da inquadrarsi non solo nella prospettiva di qualifiche, competenze, capacità ed esperienze individuali, ma anche di composizione complessiva del Consiglio come organo collegiale) rispetto a quelle qui individuate dal Consiglio o da loro stessi.

Le valutazioni del Consiglio sono state condivise dal Collegio Sindacale. Questo parere verrà pubblicato con oltre 65 giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione (30 aprile 2019) affinché, nella scelta dei candidati, gli Azionisti possano tener conto, con adeguato anticipo rispetto alla data ultima di deposito delle liste (5 aprile 2019), delle valutazioni svolte dal Consiglio e delle sue raccomandazioni.

Milano, 20 febbraio 2019 Il CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

3. NOMINA E COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 2019-2021.

b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, viene a cessare per il decorso del periodo di carica il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ("Consiglio") dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 per il triennio 2016-19.

Siete pertanto chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale ("Statuto"), la nomina del nuovo Consiglio che rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio dell'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2021. La nomina del Consiglio avviene sulla base di liste presentate da azionisti, secondo la procedura prevista dal citato art. 28. Per aiutare gli interessati alla presentazione delle liste, è stato elaborato un Manuale operativo, disponibile sul sito internet della Società nella sezione Governance/ Assemblea azionisti/Assemblea 2019 nonché allegato a questa relazione (Allegato 1).

I candidati devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa di settore, non ricadere nelle cause d'incompatibilità previste dalla normativa vigente (ivi compreso l'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), e possedere i requisiti previsti dalla politica in materia di competenza e onorabilità (Fit & Proper Policy) di Generali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. n) del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 e nel rispetto delle disposizioni della normativa d'attuazione della Direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (cd. Solvency II).

Si rammenta che, prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti sono chiamati ad approvare le modifiche degli artt. 28.2, 29.1 e 35.2 dello Statuto sociale per abrogare i vigenti limiti d'età richiesti per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato. Pertanto, le liste potranno contenere candidati che non rispettano i predetti limiti d'età: peraltro l'efficacia della nomina dei candidati che non rispettassero tali limiti e l'assunzione delle cariche sociali per le quali il vigente statuto prevede limiti d'età saranno subordinate all'entrata in vigore delle rilevanti modifiche statutarie e, quindi, all'approvazione da parte dell'IVASS e alla conseguente iscrizione nel competente Registro delle Imprese della corrispondente deliberazione adottata in sede straordinaria.

Almeno un terzo dei consiglieri deve possedere i requisiti d'indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci. Qualora il numero dei componenti del Consiglio stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei componenti indipendenti chiamati a comporlo viene arrotondato per difetto all'unità inferiore.

La composizione del Consiglio deve altresì rispettare l'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente e dalla Politica sulla diversità per i componenti degli organi sociali adottata dalla Vostra Società, e pertanto, per il prossimo triennio di mandato, almeno un terzo dei componenti dev'essere scelto tra quelli del genere meno rappresentato: in caso di numero frazionario, l'arrotondamento è per eccesso all'unità superiore. Le liste, a eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, contengono un numero di candidati in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo.

Come esposto anche nell'avviso di convocazione di questa Assemblea nonché previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale. Ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate cosi come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista: in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

In conformità a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti di depositare, assieme alla lista e all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 28 dello Statuto, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 3, del TUIF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, se significative, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per cui tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per la sussistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà indicarsi l'assenza delle richiamate relazioni.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e, pertanto entro martedì 5 aprile 2019, e devono essere corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, inclusa l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, e dalla seguente documentazione:

  • a) curriculum vitae di ciascuno dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e sulle competenze maturate dagli stessi negli ambiti indicati come rilevanti nel parere di orientamento qui allegato, approvato dal Consiglio uscente;
  • b) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, s'impegna – se nominato – ad accettare la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità,

professionalità e – se sussistenti – di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di autodisciplina ("Codice");

c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste: la titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni registrate al giorno di deposito della lista.

Le liste depositate dagli Azionisti saranno pubblicate da Generali entro il 21° giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, quindi, entro il 9 aprile 2019, termine ultimo entro il quale deve altresì pervenire la documentazione comprovante la legittimazione degli Azionisti.

All'elezione del Consiglio si procederà in conformità all'art. 28.10 dello Statuto e, nell'ipotesi in cui venisse presentata un'unica lista, si applicherà l'art. 21.3 dello Statuto stesso.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 28 dello Statuto saranno considerate come non presentate.

In tale quadro, si evidenzia che il Codice, al quale la nostra Società aderisce, auspica che il Consiglio uscente esprima un proprio parere di orientamento agli Azionisti sulla dimensione e la composizione del nuovo Consiglio, tenuto conto anche delle risultanze del processo di autovalutazione condotto con cadenza annuale. Il Codice auspica, infatti, che "gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal consiglio sull'argomento e dei criteri di diversità individuati dall'emittente, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del consiglio di amministrazione". Aggiunge inoltre che "gli obiettivi concernenti la diversità di composizione del consiglio stesso – relativamente ad aspetti quali il genere, le competenze manageriali e professionali, anche di carattere internazionale, la presenza di diver-

se fasce di età e di anzianità di carica – sono perseguiti tenendo conto dei sovraordinati requisiti di competenza e di professionalità di cui devono disporre tutti gli amministratori".

In relazione a quanto precede, si evidenzia che, all'esito dei risultati del processo di autovalutazione del Consiglio e dei comitati endoconsiliari e alla luce anche dell'esame favorevole svolto dal Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, il Consiglio ha espresso il parere messo a disposizione di

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

tutti gli interessati sin dal 21 febbraio 2019 sul nostro sito internet (www.generali.com) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo internet ed è allegato a questa relazione (Allegato 2).

Per quanto attiene al profilo della composizione dell'organo amministrativo, a valle dello sviluppo di articolate valutazioni, alle quali si rimanda, il parere evidenzia la seguente raccomandazione: Alla luce di quanto precede e all'esito del processo di autovalutazione recentemente condotto, che ha tenuto conto del quadro di riferimento in precedenza esposto, si ritiene che, avuto riguardo agli obiettivi di business della Compagnia e alla sua visione strategica, l'attuale assetto rifletta, in linea generale, in maniera corretta ed equilibrata le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze personali, professionali e manageriali, anche di proiezione internazionale, nonché equilibrate componenti di diversità di genere e di provenienza, formativa e culturale, d'età anagrafica e d'anzianità di carica.

Si raccomanda, quindi, che le diverse componenti e le competenze-chiave individuate dal Consiglio in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. n) del Regolamento IVASS n. 38, oggi in possesso dell'organo amministrativo in carica, trovino sostanziale conferma anche nel nuovo Consiglio in una visione che tiene conto sia della dimensione individuale sia di quella collegiale.

Viene quindi sottolineata l'importanza di:

  • a) assicurare un assetto di governance del Consiglio imperniato sul ruolo centrale dei comitati endoconsiliari, in riferimento ai quali si raccomanda, al Consiglio entrante, la sostanziale conferma del modello applicato nell'ultimo triennio;
  • b) considerare, nella selezione dei candidati, la presenza e un'ampia diffusione di competenze chiave (soft skill) quali: l'indipendenza di pensiero, l'integrità, l'equilibrio nella ricerca del consenso, la capacità di gestione dei conflitti in modo costruttivo, la disponibilità a lavorare in squadra, a rapportarsi in modo efficace con i vertici aziendali, la comprensione del proprio ruolo strategico e di integrazione delle tematiche di sostenibilità, nella visione strategica e di business della Compagnia;
  • c) riconoscere nella disponibilità di tempo e di energie una componente chiave per l'efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Compagnia, tenuto anche conto di un

tendenziale incremento dell'impegno richiesto per lo svolgimento del ruolo esercitato sia nel Consiglio sia nei comitati endoconsiliari;

  • d) garantire la presenza di una componente maggioritaria di consiglieri indipendenti ai sensi del Codice, ferma l'esigenza che il Consiglio possa essere coadiuvato da comitati endoconsiliari – aventi competenze in materia di controllo e rischi, remunerazione e nomine – costituiti secondo i criteri definiti dal Codice;
  • e) preservare l'attuale rapporto tra amministratori esecutivi e non esecutivi, confermando un sistema di deleghe operative imperniato su un unico amministratore delegato;
  • f) assicurare anche nel nominando Consiglio l'attuale equilibrata combinazione di profili personali e professionali, competenze, esperienze, età anagrafica e profili di diversità, con un'adeguata rappresentanza del capitale azionario;
  • g) assicurare la distribuzione della seniority degli Amministratori, valutando l'opportunità di continuare a mantenere la presenza di un numero adeguato degli amministratori oggi in carica, in particolare nella prospettiva dell'attuazione del piano strategico 2019-21, e al tempo stesso confermando il valore riveniente dalla diversificazione anagrafica dei consiglieri;
  • h) favorire, in coerenza con gli obiettivi di business e del nuovo piano strategico, le competenze di conoscenza del business assicurativo e finanziario e di orientamento sul mercato, la capacità di comprensione e valutazione degli scenari di medio-lungo termine, un'attenzione al profilo internazionale dei candidati e la necessaria apertura degli stessi alle sfide poste dall'innovazione tecnologica (inclusi i profili collegati all'information technology, alla cd. cybersecurity e alle operations) e, in particolare, dalla digitalizzazione nel mondo assicurativo e, più in generale, di quello finanziario;
  • i) assicurare, anche alla luce dell'evoluzione della normativa di settore (in particolare di quella Solvency II), che il Consiglio sia dotato di quelle competenze professionali, già oggi presenti, funzionali al presidio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (in particolare, per l'interpretazione dei dati contabili, la valutazione e la gestione dei rischi e delle esigenze di solvibilità), che alimentano anche la composizione del comitato endoconsiliare a ciò preposto e ne supportano l'efficacia del ruolo;

j) assicurare inoltre, in conformità a quanto

raccomandato dal Codice, la presenza in Consiglio di almeno un esperto in materia finanziaria e di un altro in materia di sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione, da poter destinare, rispettivamente, al ruolo di componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione;

k) considerare, in coerenza con la visione strategica del Gruppo, la crescente esigenza del presidio di competenze in ambito ESG (Environment, Social, Governance), rilevante anche nella prospettiva di una confermata istituzione di un apposito comitato endoconsiliare, così che il Consiglio possa svolgere in modo efficace il proprio ruolo di sovrintendenza sulle scelte gestionali e nella gestione dei rischi collegati alla sostenibilità nel medio e lungo periodo, ivi inclusi gli aspetti di valutazione e gestione dei rischi collegati all'ambiente.

Si raccomanda infine – ferme le prerogative degli Azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del nuovo Consiglio e di presentare candidature coerenti con quelle – che, in sede di presentazione delle liste, gli Azionisti forniscano adeguata evidenza, riscontrabile attraverso il curriculum vitae di ogni candidato, dell'allineamento delle com-

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

petenze dei candidati indicati nelle loro liste (da inquadrarsi non solo nella prospettiva di qualifiche, competenze, capacità ed esperienze individuali, ma anche di composizione complessiva del Consiglio come organo collegiale) rispetto a quelle qui individuate dal Consiglio o da loro stessi.

Nell'evidenziare quanto esposto dal Consiglio nella raccomandazione che precede, si invitano gli Azionisti che intendano presentare una lista di candidati a corredare la documentazione sopra indicata con l'evidenza dell'allineamento delle competenze dei candidati rispetto a quelle individuate dal Consiglio nel proprio parere di orientamento.

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, siete invitati a deliberare sulla nomina del Consiglio che sarà in carica per la restante parte del corrente esercizio e sino all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2021, esprimendo la vostra preferenza per una tra le liste che saranno presentate dai soggetti legittimati, in conformità alle prescrizioni statutarie sopra indicate.

DI AMMINISTRAZIONE

Allegato 1:

Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. secondo il voto di lista, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale Allegato 2:

Parere di orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione nominando per il triennio 2019-21

Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. secondo il voto di lista, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale

Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. secondo il voto di lista, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9 20 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2017

Manuale operativo | 3

Assemblea degli Azionisti 2017- Assicurazioni Generali | 21

Indice

Inquadramento generale 5
Allegato A
Assicurazioni Generali S.p.A., Statuto sociale 9
Allegato B
Normativa in ordine ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza
e alle cause di ineleggibilità e decadenza
11
Codice Civile. Art. 2382 – Cause di ineleggibilità e di decadenza 11
D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Art. 76 11
DM Sviluppo Economico, 11.11.2011, n. 220. Regolamento recante determinazione
dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali,
nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli
76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209
11
DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469. Regolamento
recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al
capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione
delle soglie rilevanti
13
DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.3.1998, n. 144. Regolamento
recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti
al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante
14
DM Giustizia 30.3.2000, n. 162. Regolamento recante norme per la fissazione
dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale
delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
15
DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517. Regolamento
recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti
al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
16
Allegato C
Assicurazioni Generali. Fit & Proper Policy. Art 4.1
(Membri del Consiglio di Amministrazione)
18
Allegato D
Legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del c.d. Decreto Salva Italia. Tutela della
concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
19
Allegato E
Decreto legislativo 24.2.1998, n. 58. Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria.
Requisiti di indipendenza. Artt. 147-ter, 148, comma 3
20
Allegato F
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Requisiti di indipendenza.
Art. 3 – Amministratori Indipendenti 21

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 201 9

Allegati G

Decreto legislativo 24.2.1998, n. 58. Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria.
Attestazione sull'esistenza o meno di rapporti di collegamento tra liste di candidati
per la nomina del consiglio di amministrazione. Art. 147-ter, comma 3
23
Deliberazione Consob 14.5.1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti).
Art. 144-quinquies
23
Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26.2.2009. Nomina dei componenti
gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni
23
Allegati H
H.1: Fac-simile di comunicazione di deposito della lista dell'azionista titolare
di una partecipazione di maggioranza relativa
25
H.2: Comunicazione dell'intermediario incaricato partecipante al sistema
di gestione accentrata (Monte Titoli)
26
H.3: Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina e sul possesso
dei requisiti di professionalità e di onorabilità
27
H.4: Curriculum vitae di ciascun candidato 30
H.5: Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti
da ciascun candidato presso altre società
31
H.6: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza da normativa
assicurativa, da TUIF e da Codice di Autodisciplina
32
H.7: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente da TUIF 34
H.8: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente da Codice 36
Allegati I
I.1: Fac-simile di comunicazione di deposito della lista dell'azionista titolare
di una partecipazione di minoranza
45
I.2: Comunicazione dell'intermediario incaricato partecipante al sistema
di gestione accentrata (Monte Titoli)
46
I.3: Fac-simile di dichiarazione di accettazione della candidatura, della carica,
di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di possesso
dei requisiti di professionalità e di onorabilità
47
I.4: Curriculum vitae di ciascun candidato 50
I.5: Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti
da ciascun candidato presso altre società
51
I.6: Fac-simile di dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza
da normativa assicurativa, da TUIF e da Codice di Autodisciplina
52
I.7: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente da TUIF 54
I.8: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente da Codice 56
I.9: Fac-simile di dichiarazione sull'assenza di rapporti di collegamento 65
I.10: Fac-simile di dichiarazione sulla sussistenza di rapporti di collegamento 67

Inquadramento generale

Questo documento illustra, a beneficio degli Azionisti che vi fossero interessati, le regole formali che disciplinano la procedura di presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali" o la "Società").

Per gli aspetti di ordine più sostanziale, si fa riferimento a quanto esposto nel Parere di Orientamento, approvato dal Consiglio il 20 febbraio 2019 e pubblicato sul sito internet di Generali (www.generali.com) nella sezione relativa all'Assemblea degli Azionisti 2019.

Informazioni sulla dimensione e la composizione del Consiglio

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale ("Statuto") di Generali (All. A), il Consiglio è composto da un numero di componenti minimo di 10 e massimo di 21, nominati dall'Assemblea che ne stabilisce in precedenza il numero.

Ad eccezione delle liste che presentano un numero di candidati inferiore a 3, tutte le liste contengono un numero di candidati:

  • in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi;
  • non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUIF"), per il prossimo mandato triennale, almeno un terzo dei componenti del Consiglio vanno scelti tra quelli del genere meno rappresentato.

Non possono essere eletti coloro che hanno compiuto il 77° anno di età (art. 28.2 dello Statuto).

I componenti del Consiglio debbono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente e non devono ricadere in situazioni di incompatibilità posti dalla normativa di legge e regolamentare vigente (All. B) e da quella interna (All. C).

Ai sensi dell'art. 36 della l. 22 dicembre 2011, n. 214, in tema di indipendenza degli esponenti di vertice delle imprese operanti nei mercati del credito e finanziari, è stabilito che, a tutela della concorrenza (All. D), è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (cd. divieto di interlocking). Ai fini del divieto di cui sopra, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, tra questi almeno un terzo degli stessi deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per la carica di componente del collegio sindacale (All. E). Qualora il numero dei componenti del Consiglio stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di 3, il numero dei Consiglieri indipendenti deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore. Per quanto ai fini della presentazione della lista di candidati rilevi solamente il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci, va tenuto presente che, ai fini della composizione dei comitati endoconsiliari previsti dal Codice, ha rilievo il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice") (All. F).

Il Codice sottolinea che l'accettazione dell'incarico di Amministratore comporta una valutazione preventiva sulla possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di componente dell'organo di amministrazione o di controllo ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché di altre attività professionali svolte dall'interessato. A tal proposito, Generali ha stabilito di considerare, di regola, compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società il numero massimo di due incarichi per gli amministratori esecutivi e di cinque per i non esecutivi. Più cariche ricoperte in società dello stesso gruppo sono considerate come un unico incarico.

Procedura di presentazione della lista

L'art. 28 dello Statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata sulla base di liste.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale. Ciascun azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie ed un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la Società entro il 25° giorno di calendario precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (prevista il 30 aprile 2019) e quindi entro venerdì 5 aprile 2019. Le liste depositate dagli azionisti sono pubblicate da Generali entro il 21° giorno di calendario antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione (pertanto entro mercoledì 9 aprile 2019), termine entro il quale deve altresì pervenire la documentazione comprovante la legittimazione degli azionisti a presentare la lista ai sensi delle previsioni dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUIF e dell'art. 28.8 dello Statuto.

Alla elezione dei componenti del Consiglio si procede in conformità dell'art. 28.10 dello Statuto: la lista che ottiene il maggior numero di voti nomina tutti i componenti del Consiglio, eccetto uno, due ovvero tre componenti (a seconda che il numero dei componenti da nominare – determinato dall'Assemblea con separata deliberazione che precede quella sulle liste – sia compreso tra 10 e 11, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15) che sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti.

Ai fini della presentazione della lista, l'azionista è tenuto ad inviare, nei termini sopra indicati, presso la sede legale della Società (I-34132 Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, n. 2) ovvero, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata, [email protected], un'apposita comunicazione di deposito della lista, il cui contenuto – come in seguito meglio precisato – varia per un aspetto nel caso della presentazione di una lista da parte di azionista diverso da quello di maggioranza relativa ("Azionista di minoranza"). Infatti, le vigenti disposizioni normative e le raccomandazioni della Consob in materia (All. G) prevedono che l'azionista "di minoranza" depositi una dichiarazione sui possibili rapporti

di collegamento tra la propria lista e quella presentata dall'azionista di maggioranza relativa.

Per ragioni di riservatezza delle informazioni, si raccomanda di far sì che nella documentazione oggetto di deposito – e che formerà oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società – siano omesse informazioni di compendio non strettamente necessarie alla luce della normativa vigente (es.: nel curriculum vitae di ciascun candidato, è inopportuna la presenza di informazioni relative ai recapiti telefonici degli interessati).

Presentazione di una lista da parte di azionista titolare di una partecipazione di maggioranza relativa

L'azionista titolare di partecipazione di maggioranza relativa è tenuto a presentare una comunicazione di deposito della lista, dal contenuto coerente al fac-simile allegato (All. H.1), cui dev'essere acclusa la seguente documentazione:

  • H.2 copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della partecipazione, necessaria per il deposito della lista;
  • H.3 dichiarazione (sottoscritta e datata) con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate) e onorabilità prescritti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
  • H.4 curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario e negli altri ambiti di rilevanza secondo la Fit & Proper Policy di Assicurazioni Generali. Dal curriculum devono emergere le esperienze professionali maturate dal candidato che costituiscono, da un lato, requisito di eleggibilità dello stesso e, dall'altro, aspetto oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza (IVASS);

  • H.5 elenco (sottoscritto e datato) degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

  • H.6 dichiarazione con (sottoscritta e datata) la quale ciascun candidato attesta il possesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del TUIF e il possesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate);
  • H.7 dichiarazione integrativa (sottoscritta e datata) dove ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del TUIF attesta di intrattenere (o meno) rapporti di lavoro o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali. Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio;
  • H.8 dichiarazione integrativa da parte di ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del Codice (sottoscritta e datata). Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio.

Presentazione di una lista da parte di Azionisti di Minoranza

L'Azionista di Minoranza è tenuto a presentare una comunicazione di deposito della lista, dal contenuto coerente al fac-simile allegato (All. I.1), cui accludere la seguente documentazione:

  • I.2 copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della partecipazione, detenuta da ciascun azionista, necessaria per il deposito della lista;
  • I.3 dichiarazione (sottoscritta e datata) con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità (barrando la casella in corrispondenza

della voce/voci interessate) e onorabilità prescritti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

  • I.4 curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario e negli altri ambiti di rilevanza secondo la Fit & Proper Policy di Assicurazioni Generali. Dal curriculum devono emergere le esperienze professionali maturate dal candidato che costituiscono, da un lato, requisito di eleggibilità dello stesso e, dall'altro, aspetto oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza (IVASS);
  • I.5 elenco (sottoscritto e datato) degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
  • I.6 dichiarazione con (sottoscritta e datata) la quale ciascun candidato attesta il possesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del TUIF ed il possesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice (barrando la casella in corrispondenza della voce/ voci interessate);
  • I.7 dichiarazione integrativa (sottoscritta e datata) dove ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del TUIF attesta di intrattenere, o meno, rapporti di lavoro o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali. Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio;
  • I.8 dichiarazione integrativa da parte di ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del Codice (sottoscritta e datata). Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio;
  • I.9 dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma

3 del TUIF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti nonché di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

in alternativa

I.10 dichiarazione attestante la sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-ter, comma 3 del TUIF e dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti nonché di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le procedure previste da questo Manuale vengono gestite nel rispetto della normativa sulla Protezione dei Dati Personali vigente (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali ("GDPR"), D. Lgs. 101/2018 e D. Lgs. 196/2003)

INFORMATIVA PRIVACY PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Assicurazioni Generali S.p.A. tratta i dati personali dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Compagnia in qualità di Titolare del trattamento.

Tali dati personali sono trattati per poter dar corso a tutte le attività necessarie all'elezione del consiglio di amministrazione e alla pubblicazione dei dati sul sito internet della Compagnia ai sensi della normativa applicabile.

I candidati alla carica di amministratori che desiderino esercitare uno dei diritti relativi al trattamento dei loro dati personali possono trovare il testo completo dell'informativa privacy loro dedicata nella pagina www.generali.com (sezione governance / assemblea).

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

Allegato A

Assicurazioni Generali S.p.A. Statuto sociale

….omissis…

Art. 28

  • 28.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 10 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.
  • 28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantasettesimo anno di età. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i «Consiglieri Indipendenti»). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore.
  • 28.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.
  • 28.4 Le liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, contengono un numero di candidati, in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
  • 28.5 Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.
  • 28.6 Le liste devono essere depositate presso

la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.

28.7 Unitamente alle liste sono inoltre depositati:

Assemblea degli Azionisti 2017- Assicurazioni Generali | 27

  • (i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
  • (ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna - ove nominato - ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
  • 28.8 Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.
  • 28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
  • 28.10 Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:
  • a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b). Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti da

tale lista sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;

  • b) uno, due ovvero tre Consiglieri, a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione predeterminato dall'Assemblea sia inferiore a 12, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;
  • c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;
  • d) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di Consiglieri Indipendenti tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;
  • e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto

non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;

  • f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
  • g) in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo 21.3.
  • 28.11 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti.
  • 28.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
  • 28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 28.10, lett. b),
  • i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;
  • ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

…omissis…

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Allegato B

Normativa in ordine ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e alle cause di ineleggibilità e decadenza

CODICE CIVILE Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

  1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

* * *

D.LGS. 7.9.2005, N. 209 Art. 76

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali)

  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS.

1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

  1. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).

  2. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.

  3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

* * *

DECRETO del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11 novembre 2011, n. 220

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

….omissis…

Art. 3 - Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

    1. Gli amministratori e i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio
  • di una o più delle seguenti attività:
  • a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  • b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  • c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9 private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;

  • d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività ' di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
    1. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del comma 1.
    1. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Art. 4- Situazioni impeditive

    1. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di assicurazione e di riassicurazione, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
    1. Non possono inoltre ricoprire le cariche di cui al comma 1 i soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto

dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio.

    1. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo sociale competente valuta, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, la durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e l'assenza di provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, di delibere di sostituzione da parte dell'organo competente e di altri provvedimenti attinenti.
    1. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'impresa presso la quale svolgono le funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.
    1. L'organo competente assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, dando comunicazione allo stesso ed all'ISVAP della propria motivata decisione. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.

Art. 5 - Requisiti di onorabilità

    1. Ai fini del presente decreto, il requisito dell'onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
  • a) stato di interdizione legale ovvero

interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

  • b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
    1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o sindaco nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
    1. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'ISVAP.

Art. 6 - Requisiti di indipendenza

    1. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.
    1. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza di cui al comma 1, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.
    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, informano gli organi aziendali competenti degli incarichi e rapporti di cui al presente articolo, dichiarando se essi sono tali da incidere negativamente sulla loro indipendenza nei termini specificati nel presente articolo. I predetti organi aziendali competenti valutano le suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni o informazioni autonomamente e legittimamente acquisite in merito, tenendo conto dei criteri di cui al comma 2.

…omissis…

* * *

DECRETO del MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 11 novembre 1998, n. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

…omissis…

Art.1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV

  1. Chiunque partecipa in una società di

intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

  • a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
    1. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:
  • a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;

  • b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

    1. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
    1. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
    1. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

…omissis…

* * *

DECRETO del MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 18 marzo 1998, n. 144

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.

…omissis…

Art. 1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

    1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
  • a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

  • b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.
    1. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
    1. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
    1. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
    1. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legi-

slativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

  1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

….omissis…

* * *

DECRETO del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 30 marzo 2000, n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

….omissis…

  • Art. 1 Requisiti di professionalità
    1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
    1. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  • a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

  • b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

  • c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
    1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
    1. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
  • a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
  • b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
    1. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
    1. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 - Requisiti di onorabilità

    1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
    1. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

….omissis…

* * *

DECRETO del MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 30 dicembre 1998, n. 517.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

….omissis…

1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari.

  1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

  • a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • c) sia stato condannato con sentenza

che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

    1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
    1. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
    1. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
    1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

….omissis…

* * *

Allegato C

Assicurazioni Generali

FIT & PROPER POLICY

…omissis…

4.1 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1.1 Requisiti di competenza

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali deve possedere, a livello collegiale, adeguate conoscenze ed esperienza in materia di:

  • § mercato in cui opera la società,
  • § strategia e modello di business,
  • § sistema di governance,
  • § analisi finanziaria e attuariale,
  • § quadro e requisiti normativi.

Conoscenza del mercato significa consapevolezza e comprensione del più ampio contesto imprenditoriale, economico e di mercato in cui opera l'impresa e consapevolezza del livello di conoscenza e delle esigenze dei clienti.

Conoscenza della strategia e del modello di business si riferisce a una conoscenza approfondita della strategia e del modello di business dell'impresa.

Conoscenza del sistema di governance significa consapevolezza e conoscenza dei rischi cui l'impresa è esposta e la capacità di gestirli. A ciò si aggiunge la capacità di verificare l'efficacia delle misure adottate dall'impresa per garantire un'effettiva governance, la supervisione e il controllo dell'attività e, se necessario, la capacità di gestire il cambiamento in tali settori.

Conoscenza dell'analisi finanziaria e attuariale significa capacità di interpretare le informazioni finanziarie e attuariali dell'impresa, identificare e valutare i fattori chiave, mettere in atto controlli adeguati e adottare le misure necessarie in base alle informazioni disponibili.

Conoscenza del quadro e dei requisiti normativi significa consapevolezza e comprensione del quadro normativo in cui opera l'impresa, in termini di requisiti e aspettative imposti dalla normativa, e capacità di adattarsi prontamente ai relativi cambiamenti.

Nello specifico tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 76 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (il "Codice delle assicurazioni private") e all'articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono inoltre ottemperare alle disposizioni dell'articolo 36 del Decreto legislativo n. 201 del 6 dicembre 2011.

4.1.2 Valutazione della competenza

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali dovrebbe prendere le decisioni collegialmente, con il contributo dei singoli membri. Essi non sono tenuti, a livello individuale, a possedere conoscenze, competenze ed esperienze approfondite in tutti i settori in cui opera la Società. Tuttavia le conoscenze, le competenze e l'esperienza del Consiglio di Amministrazione nel suo insieme devono garantire una sana e prudente gestione della Società.

La competenza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve quindi essere valutata sia singolarmente, sia a livello di organo.

In sede di valutazione della conoscenza, competenza ed esperienza richieste per lo svolgimento di un ruolo specifico all'interno del Consiglio di Amministrazione, grande importanza viene anche attribuita alle qualifiche e all'esperienza dei dipendenti dell'impresa.

L'accertamento è volto a dimostrare che la conoscenza complessiva dell'organo mantiene un livello di adeguatezza costante.

L'accertamento del possesso dei requisiti di competenza è condotto dal Consiglio di Amministrazione stesso:

  • § in una delle prime riunioni successive alla sua nomina,
  • § con cadenza almeno annuale,
  • § ogniqualvolta si verifichi un cambiamento nella composizione del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi ragione (compresa, a titolo esemplificativo, la sostituzione di uno dei Consiglieri a seguito di dimissioni, revoca, decesso, ecc.).

…omissis…

Allegato D

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del c.d. decreto "Salva Italia"

Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

…omissis…

Art. 36

    1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
    1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e

che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

  • 2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.
  • 2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

…omissis…

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF)

Requisiti di indipendenza

…omissis…

Art. 147-ter

  • 1. …omissis…
  • 2. …omissis…
  • 3. …omissis…
  • 4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3

  • 1. …omissis…
  • 2. …omissis…
    1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza..

…omissis…

Allegato E

Allegato F

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Requisiti di indipendenza

Art. 3 – Amministratori indipendenti

Principi

  • 3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
  • 3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

  • 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società

di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
  • ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
  • 3.C.2.Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
  • 3.C.3.Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di

comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

l consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

  • riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
  • illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.
  • 3.C.5.Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.
  • 3.C.6.Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

…omissis…

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF)

Attestazione sull'esistenza o meno di rapporti di collegamento tra liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione

Art. 147 ter, comma 3

    1. omissis
  • 2. …omissis
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

…omissis…

* * *

DELIBERAZIONE CONSOB 14 maggio 1999, n. N. 11971 (REGOLAMENTO EMITTENTI)

…omissis…

Art. 144-quinquies

    1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
  • a) rapporti di parentela;
  • b) appartenenza al medesimo gruppo;
  • c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
  • d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

Allegato G

  • e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
  • f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
    1. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

….omissis…

* * *

COMUNICAZIONE CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009

Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni

….omissis…

  1. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

  • i rapporti di parentela;
  • l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
  • l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
  • l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
  • l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

  • l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;

  • l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
  • l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
  • la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

….omissis…

Spettabile Assicurazioni Generali S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile della funzione Corporate Affairs

[luogo], [data] 2019

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta [Nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Assicurazioni Generali con n. [indicazione del numero di azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta] % del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, propone all'Assemblea di determinare in [indicazione del numero di componenti del nominando consiglio di amministrazione proposto] il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione e deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N. Nome Cognome
(etc……)

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

    1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
    1. curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
    1. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e d'onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Vostra Società;
    1. dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina;
    1. dichiarazioni integrative dei candidati dichiaratisi indipendenti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e/o del Codice di Autodisciplina.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

[nome e firma del soggetto che presenta la lista]

Comunicazione dell'Intermediario incaricato partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli)

Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _______________________________

il ____________________ residente a _________________________________________________________, codice fiscale ____________________________________, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicu-

razioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara

  • 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
  • 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
  • 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività1 :
  • di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  • di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  • di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
  • professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
  • 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a2 :
  • mercati in cui il gruppo Generali opera;
  • strategia e modello di business adottati;
  • sistema di governance;

1 Indicare con una crocetta.

2 Indicare con una crocetta.

  • analisi attuariale e finanziaria;
  • contesto normativo e requisiti regolamentari;
  • materia finanziaria e politiche remunerative;
  • materia contabile e finanziaria;
  • 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
  • a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
  • b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
  • d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
  • 6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
  • 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
  • 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 4) lettera c);
  • 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

  • a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
  • b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: § a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • § alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
  • § alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • § alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
  • d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  • e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  • f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedi-

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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menti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;

  • g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  • h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Luogo e data

Firma

Allegati:

  • 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
  • 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

1) curriculum vitae

Curriculum vitae (di ciascun candidato)

Luogo e data

Firma

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società Gruppo
di Appartenenza
Settore
di Attività
Localizzazione Note

Incarichi di Sindaco

Società Gruppo
di Appartenenza
Settore
di Attività
Localizzazione Note
a)

Incarichi di Direzione

Società Gruppo
di Appartenenza
Settore
di Attività
Localizzazione Note

Luogo e data

Firma

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto ___________________________________________________, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

  • § preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
  • § esaminata la propria posizione,

dichiara3

  • ¨ di possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
  • ¨ di non possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

  • § il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi indipendenti;
  • § è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
  • § il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
  • § è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  • a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

3 Indicare con una crocetta.

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  • c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
  • d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  • h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara4

¨ di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

¨ di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e data

Firma

4 Indicare con una crocetta.

Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del TUIF (dichiarazione allegato H.6)

Il sottoscritto ___________________________________________________, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

  • qualificatosi come indipendente ai sensi delle disposizioni del TUIF applicabili alla carica ricoperta;
  • premesso che in riferimento a Generali, sussiste l'esigenza che il Consiglio effettui, sulla base di un processo strutturato, una valutazione sulla rilevanza di eventuali rapporti di cui alla precedente lett. c), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di quelli che possono compromettere l'indipendenza dei suoi componenti e di quelli del Collegio Sindacale;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara5

  • ¨ di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, gli Amministratori di Generali né con i soggetti di cui alla precedente lett. b);
  • ¨ di intrattenere i seguenti rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lett. b):

Incarichi di Direzione

N. Controparte Gruppo di
appartenenza
Tipo di
relazione o
rapporto
Altre informazioni
rilevanti
Codice Fiscale

e fornisce, in relazione a ciascun rapporto, la motivazione per cui ritiene che lo stesso non sia tale da compromettere la propria indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIF:

5 Indicare con una crocetta.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

N. Motivazione

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente e, in particolare, ogni rapporto che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Luogo e data
Firma

Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del Codice

relativa alla sussistenza di eventuali relazioni commerciali, finanziarie e professionali nonché di eventuali rapporti di lavoro dipendente in capo agli amministratori che si sono qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice")

Il sottoscritto ___________________________________________________, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

premesso che

  • a. il dichiarante si è qualificato come indipendente ai sensi delle disposizioni del Codice applicabili alla carica ricoperta;
  • b. il Criterio Applicativo 3.C.1., lett. c), del Codice, prevede che non appaiono indipendenti gli amministratori che, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner o associato di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con l'emittente, una sua controllata, un soggetto che lo controlla o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  • c. il Criterio Applicativo 3.C.1., lett. h), del Codice, prevede altresì che non appaiono indipendenti gli amministratori che sono stretti familiari6 di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo Criterio;
  • d. il Codice invita il Consiglio, nel Commento dell'art. 3, ad effettuare una valutazione sostanziale e concreta in merito alla rilevanza delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche indirettamente, dagli amministratori, avendo particolare riguardo alla loro significatività, sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato, intesa come potenzialità fuorviante necessaria a compromettere l'autonomia di giudizio;
  • e. il Codice, nel predetto Commento, considera rilevanti anche quei rapporti che, sebbene non significativi dal punto di vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato o attengano ad importanti operazioni dell'emittente;
  • f. il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 10.6 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari;
  • g. ai soli fini della valutazione dell'indipendenza da Codice, si richiede che la valutazione delle relazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sia svolta con riguardo alle relazioni non solo con gli esponenti di rilievo della Società, come definiti dal Criterio Applicativo 3.C.2 del Codice, e delle controllate di Generali aventi rilevanza strategica (ossia il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica dell'ente7), ma anche con gli altri componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale della Società (tutti definiti, insieme con gli esponenti di rilievo, "controparti qualificate"). L'elenco di tali soggetti è contenuto nell'Allegato sub "1" e delle l'elenco delle società controllate di Generali aventi rilevanza strategica è riportato nell'Allegato sub "2";

6 Il Codice, nel commento all'art. 3, precisa che "in linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente", ma attribuisce al Consiglio il potere di valutare, tenuto conto delle circostanze di fatto, la rilevanza o meno dei rapporti di natura familiare.

7 Per dirigenti con responsabilità strategica, ai fini di questa dichiarazione, s'intendono i componenti del Group Management Committee e gli altri dirigenti con responsabilità strategica rilevanti di Generali, considerati anche ai fini della Relazione sulla Remunerazione.

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  • h. ai sensi dell'art. 10.6 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno nell'esercizio in corso e in quello precedente rispetto alla data della verifica – superi, anche solo in un esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:
  • i. il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
  • ii. il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara8

di:

  • ¨ non intrattenere, o aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale con Generali, una sua controllata di cui all'Allegato sub 2, la società/ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse;
  • ¨ intrattenere, o aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, con Generali, una sua controllata, la società/ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali elencate nella tabella di cui all'Allegato sub "3.a", fornendo, in relazione ad ogni singola relazione, la motivazione per cui ritiene tale relazione non significativa ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Allegato sub "3.b", avuto riguardo al parametro di valutazione di cui alla lettera g), n. 1) delle premesse;

e9

  • ¨ non intrattenere, o aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi, anche per conto di uno stretto familiare, rapporti di lavoro dipendente con Generali, una sua controllata, la società/ ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse;
  • ¨ intrattenere, o aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi, anche per conto di uno stretto familiare, con Generali, una sua controllata, la società/ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse, i rapporti di lavoro dipendente elencati nella tabella di cui all'Allegato sub "3.a", fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene tale rapporto non significativo ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Allegato sub "3.b".

8 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

9 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali ogni relazione che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, oltre a compilare i campi dell'Allegato sub "4".

Luogo e data

Firma

Allegato 1 "ESPONENTI DI RILIEVO"

SOCIETÀ ESPONENTI DI RILIEVO O SOGGETTI RILEVANTI
Assicurazioni Generali S.p.A Amministratori: Gabriele Galateri di Genola,
Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente
Rebecchini, Philippe Donnet, Romolo Bardin,
Ornella Barra, Paolo Di Benedetto, Alberta
Figari, Diva Moriani, Lorenzo Pellicioli, Roberto
Perotti, Sabrina Pucci e Paola Sapienza.
Sindaci effettivi: Carolyn Dittmeier, Antonia
Di Bella, Lorenzo Pozza.
Componenti del Group Management Com
mittee: Jaime Anchùstegui, Cristiano Borean,
Luciano Cirinà, Isabelle Marguerite Conner,
Frédéric De Courtois, Philippe Donnet, Jean
Laurent Granier, Giovanni Liverani, Sandro
Panizza, Monica Alessandra Possa, Timothy
Ryan, Marco Sesana.
Altri dirigenti con responsabilità strategica
rilevanti: Simone Bemporad, Antonio Cangeri,
Giuseppe Catalano, Gianluca Colocci, Nora
Gürtler, Bruno Scaroni.
Generali Italia S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Philippe Donnet
Amministratore Delegato: Marco Sesana
Direttore Generale: Marco Sesana
Generali France S.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jean-Laurent Granier
Amministratore Delegato: Jean-Laurent
Granier
Direttore Generale: Jean-Laurent Granier
Generali Deutschland Holding A.G.
Consiglio di Gestione
Presidente: Giovanni Liverani
Amministratori Esecutivi: Peter Heise, Stefan
Lehmann, Milan Novotny, Jochen Petin, Ul
rich Rieger, Christoph Schmallenbach, Rainer
Sommer, David Stachon, Robert Wehn.
Generali CEE Holding B.V.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jaime Anchùstegui
Vice Presidente: Cristiano Borean
Amministratore Delegato: Luciano Cirinà
Amministratore Esecutivo: Gregor Pilgram
Amministratore Non esecutivo: Heike Ot
temann-Toyza
Generali España Holding
de Entidades de Seguros S.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jaime Anchùstegui
Amministratore Delegato: D. Santiago Villa
Ramos
Direttore Generale: D. Santiago Villa Ramos
Generali Insurance Asset Management S.G.R.
S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Timothy Ryan
Amministratore Delegato: Santo Borsellino
Direttore Generale: N/A
Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Timothy Ryan
Amministratore Delegato: Carlo Angelo Tra
battoni
Direttore Generale: N/A
Generali Real Estate S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Timothy Ryan
Amministratore Delegato: Aldo Mazzocco
Direttore Generale: Aldo Mazzocco
Banca Generali S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Giancarlo Fancel
Amministratore Delegato: Gian Maria Mossa
Direttore Generale: Gian Maria Mossa
Generali Versicherung A.G.
Consiglio di Gestione
Presidente: Alfred Leu
Amministratori Esecutivi: Arno Schuchter,
Walter Kupec, Klaus Peter Wallner, Axel Sima,
Martin Sturzlbaum
Generali Schweiz Holding A.G.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jaime Anchùstegui
Amministratore Delegato: N/A
Direttore Generale: Andreas Kruemmel
Generali China Life Insurance
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Yonglie Wu
Amministratore Delegato: N/A
Direttore Generale: Alex Cheung

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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Allegato 2 "SOCIETÀ CONTROLLATE DI GENERALI AVENTI RILEVANZA STRATEGICA"

    1. Generali Italia S.p.A.
    1. Generali France S.A.
    1. Generali Deutschland Holding A.G.
    1. Generali CEE Holding B.V.
    1. Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.
    1. Generali Insurance Asset Management S.G.R. S.p.A.
    1. Generali Investments Partners SGR S.p.A.
    1. Generali Real Estate S.p.A.
    1. Banca Generali S.p.A.
  • 10.Generali Versicherung A.G.
  • 11.Generali Schweiz Holding A.G.
  • 12.Generali China Life Insurance

Allegato 3.a "RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E RELAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE O PROFESSIONALI"

Incarichi di Amministrazione

N. Soggetto
titolare del
rapporto/
relazione
Controparte Gruppo di
appartenenza
della
controparte
Tipo di
relazione o
rapporto
Altre
informazioni
rilevanti
Codice
Fiscale

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 9

Allegato 3.b "MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ"

N. Motivazione

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 9

Allegato 410 "STUDI PROFESSIONALI E SOCIETÀ DI CONSULENZA DI CUI IL DICHIARANTE O UNO STRETTO FAMILIARE SONO PARTNER O ASSOCIATI"

N. Soggetto partner o
associato
Denominazione della
società o studio
Sede legale Codice Fiscale/
Partita IVA

"SOCIETÀ IN CUI IL DICHIARANTE O UNO STRETTO FAMILIARE SONO ESPONENTI DI RILIEVO"11

N. Soggetto Ruolo Denominazione
della società
Sede legale Codice Fiscale /
Partita IVA

10 Il dichiarante indica i soggetti sopra elencati anche in difetto di Relazioni di natura commerciale, finanziaria e professionale con la Società o le sue controllate aventi rilevanza strategica.

11 Per tali intendendosi i presidenti, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche (Criterio Applicativo 3.C.2 del Codice)

Spettabile Assicurazioni Generali S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile della funzione Corporate Affairs

[luogo], [data] 2019

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile, 3 e 7 maggio 2019: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta [Nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Assicurazioni Generali con n. [indicazione del numero di azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta] % del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, propone all'Assemblea di determinare in [indicazione del numero di componenti del nominando consiglio di amministrazione proposto] il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione e deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N. Nome Cognome
(etc……)

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

    1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
  • 2. curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
    1. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e d'onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Vostra Società;
    1. dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina;
    1. dichiarazioni integrative dei candidati dichiaratisi indipendenti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina;
    1. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

Comunicazione dell'Intermediario incaricato partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli)

Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità

Il sottoscritto _______ nato a _______

il ____________________ residente a _________________________________________________________, codice fiscale ____________________________________, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara

  • 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
  • 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
  • 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività12:
  • di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  • di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  • di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
  • professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
  • 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a13:
  • mercati in cui il gruppo Generali opera;
  • strategia e modello di business adottati;
  • sistema di governance;

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

12 Indicare con una crocetta.

13 Indicare con una crocetta

  • analisi attuariale e finanziaria;
  • contesto normativo e requisiti regolamentari;
  • materia finanziaria e politiche remunerative;
  • materia contabile e finanziaria;
  • 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
  • a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
  • b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
  • d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
  • 6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
  • 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
  • 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 4) lettera c);
  • 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

  • a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
  • b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: § a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • § alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
  • § alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • § alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
  • d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  • e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  • f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedi-

menti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;

  • g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  • h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Luogo e data

Firma

  • 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
  • 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Allegati:

1) curriculum vitae

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9 Allegato I.4

Curriculum vitae (di ciascun candidato)

Luogo e data

Firma

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Incarichi di Amministrazione

Società Gruppo
di Appartenenza
Settore
di Attività
Localizzazione Note

Incarichi di Sindaco

Società Gruppo
di Appartenenza
Settore
di Attività
Localizzazione Note
a)

Incarichi di Direzione

Società Gruppo
di Appartenenza
Settore
di Attività
Localizzazione Note

Luogo e data

Firma

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto ___________________________________________________, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

  • § preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
  • § esaminata la propria posizione,

dichiara14

  • ¨ di possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
  • ¨ di non possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

  • § il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi indipendenti;
  • § è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
  • § il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
  • § è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  • a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

14 Indicare con una crocetta.

  • c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
  • d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  • h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara15

¨ di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

¨ di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e data

15 Indicare con una crocetta.

Firma

Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del TUIF (dichiarazione allegato I.6)

Il sottoscritto ___________________________________________________, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

  • qualificatosi come indipendente ai sensi delle disposizioni del TUIF applicabili alla carica ricoperta;
  • premesso che in riferimento a Generali, sussiste l'esigenza che il Consiglio effettui, sulla base di un processo strutturato, una valutazione sulla rilevanza di eventuali rapporti di cui alla precedente lett. c), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di quelli che possono compromettere l'indipendenza dei suoi componenti e di quelli del Collegio Sindacale;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara16

  • ¨ di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, gli Amministratori di Generali né con i soggetti di cui alla precedente lett. b);
  • ¨ di intrattenere i seguenti rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lett. b):

Incarichi di Direzione

N. Controparte Gruppo di
appartenenza
Tipo di
relazione o
rapporto
Altre informazioni
rilevanti
Codice Fiscale

e fornisce, in relazione a ciascun rapporto, la motivazione per cui ritiene che lo stesso non sia tale da compromettere la propria indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIF:

16 Indicare con una crocetta.

N. Motivazione

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente e, in particolare, ogni rapporto che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Luogo e data

Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del Codice

relativa alla sussistenza di eventuali relazioni commerciali, finanziarie e professionali nonché di eventuali rapporti di lavoro dipendente in capo agli amministratori che si sono qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice")

Il sottoscritto ___________________________________________________, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

premesso che

  • a. il dichiarante si è qualificato come indipendente ai sensi delle disposizioni del Codice applicabili alla carica ricoperta;
  • b. il Criterio Applicativo 3.C.1., lett. c), del Codice, prevede che non appaiono indipendenti gli amministratori che, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner o associato di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con l'emittente, una sua controllata, un soggetto che lo controlla o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  • c. il Criterio Applicativo 3.C.1., lett. h), del Codice, prevede altresì che non appaiono indipendenti gli amministratori che sono stretti familiari17 di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo Criterio;
  • d. il Codice invita il Consiglio, nel Commento dell'art. 3, ad effettuare una valutazione sostanziale e concreta in merito alla rilevanza delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche indirettamente, dagli amministratori, avendo particolare riguardo alla loro significatività, sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato, intesa come potenzialità fuorviante necessaria a compromettere l'autonomia di giudizio;
  • e. il Codice, nel predetto Commento, considera rilevanti anche quei rapporti che, sebbene non significativi dal punto di vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato o attengano ad importanti operazioni dell'emittente;
  • f. il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 10.6 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari;
  • g. ai soli fini della valutazione dell'indipendenza da Codice, si richiede che la valutazione delle relazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sia svolta con riguardo alle relazioni non solo con gli esponenti di rilievo della Società, come definiti dal Criterio Applicativo 3.C.2 del Codice, e delle controllate di Generali aventi rilevanza strategica (ossia il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica dell'ente18), ma anche con gli altri componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale della Società (tutti definiti, insieme con gli esponenti di rilievo, "controparti qualificate"). L'elenco di tali soggetti è contenuto nell'Allegato sub "1" e delle l'elenco delle società controllate di Generali aventi rilevanza strategica è riportato nell'Allegato sub "2";
  • h. ai sensi dell'art. 10.6 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati, salva la ricorrenza di spe-

17 Il Codice, nel commento all'art. 3, precisa che "in linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente", ma attribuisce al Consiglio il potere di valutare, tenuto conto delle circostanze di fatto, la rilevanza o meno dei rapporti di natura familiare.

18 Per dirigenti con responsabilità strategica, ai fini di questa dichiarazione, s'intendono i componenti del Group Management Committee e gli altri dirigenti con responsabilità strategica rilevanti di Generali, considerati anche ai fini della Relazione sulla Remunerazione.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

cifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno nell'esercizio in corso e in quello precedente rispetto alla data della verifica – superi, anche solo in un esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

  • i. il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
  • ii. il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara19

di:

  • ¨ non intrattenere, o aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale con Generali, una sua controllata di cui all'Allegato sub 2, la società/ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse;
  • ¨ intrattenere, o aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, con Generali, una sua controllata, la società/ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali elencate nella tabella di cui all'Allegato sub "3.a", fornendo, in relazione ad ogni singola relazione, la motivazione per cui ritiene tale relazione non significativa ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Allegato sub "3.b", avuto riguardo al parametro di valutazione di cui alla lettera g), n. 1) delle premesse;

e20

  • ¨ non intrattenere, o aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi, anche per conto di uno stretto familiare, rapporti di lavoro dipendente con Generali, una sua controllata, la società/ ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse;
  • ¨ intrattenere, o aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi, anche per conto di uno stretto familiare, con Generali, una sua controllata, la società/ente o soggetto che controlla Generali (allo stato peraltro non esistente) o con alcuna delle controparti qualificate di tali società o enti, come indicati nella lettera f) delle premesse, i rapporti di lavoro dipendente elencati nella tabella di cui all'Allegato sub "3.a", fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene tale rapporto non significativo ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Allegato sub "3.b".

19 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

20 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali ogni relazione che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, oltre a compilare i campi dell'Allegato sub "4".

Luogo e data

Firma

Allegato 1 "ESPONENTI DI RILIEVO"

SOCIETÀ ESPONENTI DI RILIEVO O SOGGETTI RILEVANTI
Assicurazioni Generali S.p.A Amministratori: Gabriele Galateri di Genola,
Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente
Rebecchini, Philippe Donnet, Romolo Bardin,
Ornella Barra, Paolo Di Benedetto, Alberta
Figari, Diva Moriani, Lorenzo Pellicioli, Roberto
Perotti, Sabrina Pucci e Paola Sapienza.
Sindaci effettivi: Carolyn Dittmeier, Antonia
Di Bella, Lorenzo Pozza.
Componenti del Group Management Com
mittee: Jaime Anchùstegui, Cristiano Borean,
Luciano Cirinà, Isabelle Marguerite Conner,
Frédéric De Courtois, Philippe Donnet, Jean
Laurent Granier, Giovanni Liverani, Sandro
Panizza, Monica Alessandra Possa, Timothy
Ryan, Marco Sesana.
Altri dirigenti con responsabilità strategica
rilevanti: Simone Bemporad, Antonio Cangeri,
Giuseppe Catalano, Gianluca Colocci, Nora
Gürtler, Bruno Scaroni.
Generali Italia S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Philippe Donnet
Amministratore Delegato: Marco Sesana
Direttore Generale: Marco Sesana
Generali France S.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jean-Laurent Granier
Amministratore Delegato: Jean-Laurent
Granier
Direttore Generale: Jean-Laurent Granier
Generali Deutschland Holding A.G.
Consiglio di Gestione
Presidente: Giovanni Liverani
Amministratori Esecutivi: Peter Heise, Stefan
Lehmann, Milan Novotny, Jochen Petin, Ul
rich Rieger, Christoph Schmallenbach, Rainer
Sommer, David Stachon, Robert Wehn.
Generali CEE Holding B.V.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jaime Anchùstegui
Vice Presidente: Cristiano Borean
Amministratore Delegato: Luciano Cirinà
Amministratore Esecutivo: Gregor Pilgram
Amministratore Non esecutivo: Heike Ot
temann-Toyza
Generali España Holding
de Entidades de Seguros S.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jaime Anchùstegui
Amministratore Delegato: D. Santiago Villa
Ramos
Direttore Generale: D. Santiago Villa Ramos
Generali Insurance Asset Management S.G.R.
S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Timothy Ryan
Amministratore Delegato: Santo Borsellino
Direttore Generale: N/A

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 9

Generali Investments Partners SGR S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Timothy Ryan
Amministratore Delegato: Carlo Angelo Tra
battoni
Direttore Generale: N/A
Generali Real Estate S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Timothy Ryan
Amministratore Delegato: Aldo Mazzocco
Direttore Generale: Aldo Mazzocco
Banca Generali S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Giancarlo Fancel
Amministratore Delegato: Gian Maria Mossa
Direttore Generale: Gian Maria Mossa
Generali Versicherung A.G.
Consiglio di Gestione
Presidente: Alfred Leu
Amministratori Esecutivi: Arno Schuchter,
Walter Kupec, Klaus Peter Wallner, Axel Sima,
Martin Sturzlbaum
Generali Schweiz Holding A.G.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Jaime Anchùstegui
Amministratore Delegato: N/A
Direttore Generale: Andreas Kruemmel
Generali China Life Insurance
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Yonglie Wu
Amministratore Delegato: N/A
Direttore Generale: Alex Cheung

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

Allegato 2 "SOCIETA' CONTROLLATE DI GENERALI AVENTI RILEVANZA STRATEGICA"

    1. Generali Italia S.p.A.
    1. Generali France S.A.
    1. Generali Deutschland Holding A.G.
    1. Generali CEE Holding B.V.
    1. Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.
    1. Generali Insurance Asset Management S.G.R. S.p.A.
    1. Generali Investments Partners SGR S.p.A.
    1. Generali Real Estate S.p.A.
    1. Banca Generali S.p.A.
  • 10.Generali Versicherung A.G.
  • 11.Generali Schweiz Holding A.G.
  • 12.Generali China Life Insurance

Allegato 3.a "RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E RELAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE O PROFESSIONALI"

Incarichi di Amministrazione

N. Soggetto
titolare del
rapporto/
relazione
Controparte Gruppo di
appartenenza
della
controparte
Tipo di
relazione o
rapporto
Altre
informazioni
rilevanti
Codice
Fiscale

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 9

Allegato 3.b "MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ"

N. Motivazione

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 9

Allegato 421 "STUDI PROFESSIONALI E SOCIETÀ DI CONSULENZA DI CUI IL DICHIARANTE O UNO STRETTO FAMILIARE SONO PARTNER O ASSOCIATI"

N. Soggetto partner o
associato
Denominazione della
società o studio
Sede legale Codice Fiscale/
Partita IVA

"SOCIETÀ IN CUI IL DICHIARANTE O UNO STRETTO FAMILIARE SONO ESPONENTI DI RILIEVO"22

N. Soggetto Ruolo Denominazione
della società
Sede legale Codice Fiscale /
Partita IVA

21 Il dichiarante indica i soggetti sopra elencati anche in difetto di Relazioni di natura commerciale, finanziaria e professionale con la Società o le sue controllate aventi rilevanza strategica.

22 Per tali intendendosi i presidenti, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche (Criterio Applicativo 3.C.2 del Codice)

Dichiarazione di attestazione dell'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n _____________ azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a __________%

premesso che

  • intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019 (rispettivamente in 1^, 2^ e 3^ convocazione);
  • è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
  • a) rapporti di parentela;
  • b) appartenenza al medesimo gruppo;
  • c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
  • d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
  • e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
  • f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
  • è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
  • a) i rapporti di parentela;
  • b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
  • c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
  • d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
  • e) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
  • f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
  • g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
  • h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;

i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

dichiara

  • l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009
  • di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data

Firma

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data

Firma

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dichiarazione di attestazione della sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n _____________ azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a __________%

premesso che

  • intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019 (rispettivamente in 1^, 2^ e 3^ convocazione);
  • è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
  • a) rapporti di parentela;
  • b) appartenenza al medesimo gruppo;
  • c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
  • d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
  • e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
  • f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
  • è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
  • a) i rapporti di parentela;
  • b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
  • c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
  • d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
  • e) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
  • f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
  • g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
  • h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;

i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

dichiara

– di essere in rapporto di collegamento con la c.d. "Lista di Maggioranza" presentata dall'azionista ____________________________________________ intrattenendo le relazioni significative di cui in

appresso ____________________________________________; – di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data

Firma

Allegato 2

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DI ORIENTAMENTO AGLI AZIONISTI SU DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Vedasi pag. 17, Allegato 1 del precedente punto della Relazione.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

3. NOMINA E COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 2019-2021.

c. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea, oltre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ("Consiglio") per il triennio 2019-21, anche per determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 2396 del Codice Civile, l'ammontare del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo per la durata del loro mandato di carica.

Per gli amministratori il cui mandato è in scadenza, il compenso unitario è composto da una remunerazione fissa, dell'importo di 100.000,00 EUR lordi annui (con un incremento del 50% per coloro che fossero componenti del Comitato Esecutivo, peraltro non istituito nel corrente triennio di mandato), e da un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio (e del Comitato Esecutivo) pari a 4.000,00 EUR lordi. Oltre a ciò, spetta a ciascun componente il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività previste dall'incarico.

In relazione a quanto precede, il Consiglio, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e di un consulente esterno, ha compiuto un approfondimento in termini di benchmark rispetto a un paniere di emittenti comparabili: lo studio svolto ha confermato la sostanziale adeguatezza del pacchetto retributivo, avuto riguardo alle caratteristiche e allo standing del gruppo Generali.

Si propone quindi che, per il triennio di durata in carica del Consiglio che sarà nominato dall'Assemblea, e pertanto sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2021, a ciascuno dei componenti del Consiglio spetti, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività previste dall'incarico:

  • un compenso pari a 100.000,00 EUR lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che siano componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito;
  • un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e di Comitato Esecutivo, ove costituito, pari a 4.000,00 EUR lordi.

Progetto di deliberazione assembleare

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito il progetto di deliberazione assembleare, che riflette quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglieri 2, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 2396 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto sociale,

  • visto l'articolo 2389 del Codice Civile;
  • visti gli articoli 19 e 36 dello Statuto sociale;
  • vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

    1. che il compenso annuo spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio di carica 2019-21 sia così determinato:
  • a) un compenso pari a 100.000,00 EUR lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che siano componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito;
  • b) un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e di Comitato Esecutivo, se costituito, pari a 4.000,00 EUR lordi;

  • che la presente deliberazione dispieghi la propria efficacia per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato dall'odierna Assemblea

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

degli Azionisti e, pertanto, sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà il 31 dicembre 2021".

DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 201 9

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 4 all'Ordine del Giorno

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021-29 E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Indice

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29 e determinazione del corrispettivo

a. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Allegato: Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29.

b. Determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 22

35

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2019

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

4. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021-29 E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

a. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il novennio 2012- 20, in data 9 maggio 2011 dall'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., alla società di revisione EY S.p.A.

In virtù dell'obbligo di cooling-off previsto dall'art. 17, comma 1, D. Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione non potrà essere nuovamente conferito alla medesima società di revisione.

Nel mese di marzo 2018, è stato condiviso di avviare il processo di selezione del nuovo revisore per il novennio 2021-29 in via anticipata rispetto alla scadenza del mandato di EY S.p.A. A partire dal 2018, le competenti funzioni aziendali hanno supportato il Collegio Sindacale nell'istruttoria funzionale all'individuazione della nuova società di revisione nonché nell'attività di coordinamento con i collegi sindacali/ audit committee delle società del Gruppo che sono Enti di Interesse Pubblico ("EIP").

Il processo di selezione del nuovo revisore è stato avviato in maniera anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato principalmente per:

  • evitare che nel corso dell'esercizio precedente l'inizio del periodo oggetto di revisione (e dunque, nel caso di specie, nel corso dell'esercizio 2020), il soggetto destinato ad assumere il ruolo di nuovo revisore legale presti alla Società e alle sue controllate i servizi vietati per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di cooling-in;
  • consentire di gestire per tempo situazioni potenzialmente idonee a minacciare l'indipendenza del revisore entrante, anche legate allo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto servizi indicati nell'art. 5 Regolamento UE n. 537/2014 (diversi da quelli per

cui è previsto l'obbligo di cooling-in), che potrebbero protrarsi nel 2020 e che devono trovare pertanto adeguata soluzione prima dell'inizio dell'incarico di revisione legale;

— facilitare il passaggio di consegne (c.d. handover) tra revisore entrante ed uscente.

La procedura di individuazione del revisore contabile è dettagliatamente illustrata nella Raccomandazione approvata dal Collegio Sindacale, quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ("CCIRC"), per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29, allegata alla presente relazione (Allegato 1).

Come emerge più nel dettaglio dalla Raccomandazione qui allegata il Collegio Sindacale ha raccomandato, ai sensi dell'art. 16, par. 2, del Regolamento UE n. 537/2014, nonché dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, all'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-29 a una delle seguenti società: KPMG S.p.A. o PricewaterhouseCoopers S.p.A. Nello specifico il Collegio Sindacale ha espresso la propria preferenza per la società di revisione KPMG S.p.A., in quanto la medesima ha ottenuto il punteggio più elevato a seguito della procedura di selezione svolta.

Progetto di deliberazione assembleare

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito il progetto di deliberazione assembleare, che riflette quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglieri 2, validamente costituita e atta

a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 2396 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto sociale,

  • vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;
  • vista la Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29 di cui all'Allegato 1;

delibera

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

    1. il conferimento dell'incarico di revisore legale, per il novennio 2021-29, alla società […].
    1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione".

DI AMMINISTRAZIONE

Allegato 1:

Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

Allegato 1

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2021-2029

Premessa

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il novennio 2012-2020 in data 9 maggio 2011 dall'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG" o la "Società") alla società di revisione EY S.p.A. In virtù dell'obbligo di cooling-off previsto dall'art. 17, comma 1, D. Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione non potrà essere nuovamente conferito alla medesima società di revisione.

Nel mese di marzo 2018, AG ha condiviso con il Collegio Sindacale della Società la scelta di avviare il processo di selezione del nuovo revisore per il novennio 2021-2029 in via anticipata rispetto alla scadenza del mandato di EY S.p.A. A partire dal 2018, la struttura del GCFO e altre strutture interne della Società hanno supportato il Collegio Sindacale nell'istruttoria funzionale all'individuazione della nuova società di revisione nonché nell'attività di coordinamento con i collegi sindacali/audit committee delle EIP.

Tale approccio è stato considerato opportuno innanzitutto al fine di rispettare il principio di indipendenza della società di revisione. Come noto, la Società, in quanto impresa di assicurazione e società con azioni quotate sul mercato regolamentato di Borsa Italia S.p.A., rientra nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. 39/2010 ("EIP") ed è pertanto soggetta all'applicazione delle disposizioni in materia di revisione legale dei conti contenute nel Regolamento UE n. 537/2014 ("Regolamento EIP"). Occorre peraltro sottolineare che anche le compagnie assicurative controllate da AG, aventi sede in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, rientrano nella categoria degli EIP e sono dunque tenute all'applicazione del Regolamento EIP, oltre che della disciplina vigente a livello locale in tema di revisione legale dei conti.

Il Regolamento EIP individua, tra l'altro, taluni servizi diversi dalla revisione contabile (c.d. non audit services) che non possono essere svolti dal revisore dell'EIP e dai membri della sua rete a favore dell'EIP medesimo, nonché delle relative società controllate e controllanti.

Ai sensi dell'art. 5 Regolamento EIP, il divieto in questione opera durante "il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione". Per alcuni specifici servizi (vale a dire quelli aventi ad oggetto la "Progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria") il divieto si estende anche all'esercizio immediatamente precedente al primo oggetto dell'incarico di revisione ("cooling-in period").

Dunque, e in primo luogo, l'anticipazione del conferimento dell'incarico consente di evitare che nel corso dell'esercizio precedente l'inizio del periodo oggetto di revisione (e dunque, nel caso di specie, nel corso dell'esercizio 2020), il soggetto destinato ad assumere il ruolo di nuovo revisore legale di AG presti alla Società e alle sue controllate i servizi vietati per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di cooling-in. Detta anticipazione consente inoltre di gestire per tempo situazioni potenzialmente idonee a minacciare l'indipendenza del revisore entrante, anche legate allo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto servizi indicati nell'art. 5 Regolamento EIP (diversi da quelli per cui è previsto l'obbligo di cooling-in), che potrebbero protrarsi nel 2020 e che devono trovare pertanto adeguata soluzione prima dell'inizio dell'incarico di revisione legale. In secondo luogo, la nomina del nuovo revisore in via anticipata rispetto alla scadenza di quello in carica facilita poi il passaggio di consegne (c.d. handover) tra revisore entrante ed uscente, consentendo così di fronteggiare in modo più efficace, in un'ottica di perseguimento della migliore qualità della revisione legale, la fisiologica minor conoscenza dell'EIP e del suo gruppo di cui risulterebbe inevitabilmente in possesso il revisore entrante.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'Assemblea degli Azionisti di AG, chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, verrà chiamata a deliberare anche relativamente alla scelta del nuovo

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9 revisore della Società, nonché ad approvarne il compenso e i relativi criteri di adeguamento, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale di AG, nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, ("CCIRC") ha predisposto la presente raccomandazione per le finalità prescritte dalla normativa vigente, come riepilogate nel seguente punto 2, a seguito di apposita procedura di selezione, svolta secondo le modalità indicate nei punti 3, 4, 5 e 6 che seguono, avvalendosi del supporto operativo della struttura del CFO di AG, nonché, ove ritenuto necessario e/o opportuno, delle altre strutture aziendali, con l'assistenza della società Accenture S.p.A. e di propri consulenti legali a tal fine incaricati.

Quadro normativo di riferimento

Il conferimento dell'incarico di revisione legale per gli EIP è specificamente disciplinato dall'art. 16 Regolamento EIP.

In base a tale norma, l'Assemblea dell'EIP delibera sulla nomina del nuovo revisore sulla base di una motivata raccomandazione del CCIRC che, come già ricordato, nel caso di AG si identifica con il Collegio Sindacale.

Detta raccomandazione viene predisposta dal CCIRC all'esito di una "procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione" in modo trasparente e tracciabile, nell'ambito della quale le proposte avanzate dai possibili candidati sono valutate sulla base di "criteri di selezione trasparenti e non discriminatori".

Nella raccomandazione in questione il CCIRC esprime "quanto meno due possibili alternative di conferimento" ed "una preferenza debitamente giustificata per una delle due". Il CCIRC, come espressamente statuito dalla disciplina europea, è "responsabile della procedura" di selezione del revisore.

Oggetto della procedura di selezione

L'oggetto della procedura di selezione è stato definito coerentemente con le specifiche esigenze di AG, quale società quotata presso la Borsa Italiana e operante nel settore assicurativo. Inoltre, nell'oggetto della procedura selettiva sono state incluse anche le attività di revisione dei bilanci delle società di diritto italiano ed estero soggette al controllo di AG ai sensi dell'art. 93 del TUF elencate nell'Allegato 1 (il "Gruppo AG")13, alcune delle quali, come già ricordato, sono qualificabili come EIP ai sensi della normativa sopra descritta.

Il CCIRC ha infatti convenuto con la Società, nonché con i comitati per il controllo interno e la revisione contabile o gli organi di controllo delle controllate, che l'attribuzione ad un unico soggetto dell'incarico di revisione relativo ai conti dell'intero Gruppo AG realizzi significative sinergie nello svolgimento delle verifiche di revisione contabile, determini una considerevole riduzione degli oneri connessi al coordinamento dei rapporti tra le società appartenenti al Gruppo AG e consenta una maggiore efficienza e qualità nello svolgimento delle attività di revisione. L'approccio del revisore unico risponde anche all'esigenza di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore che trovano applicazione nei confronti non solo degli EIP, ma anche delle relative società controllanti e controllate. In effetti, qualora le società del Gruppo AG – tra le quali, come ricordato, si annoverano diversi EIP – dovessero conferire l'incarico di audit a revisori differenti, sarebbe più difficoltoso garantire e monitorare il rispetto da parte di tutte costoro dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile.

Risulterebbe inoltre inevitabilmente più limitato il novero dei soggetti ai quali AG e le relative società controllate potrebbero rivolgersi per lo svolgimento di attività diverse dalla revisione legale. Lo svolgimento di una procedura di selezione unica assicura poi una maggiore efficienza del processo, anche in termini di costi.

L'opportunità di tale approccio, che risulta in linea con le posizioni espresse anche da primarie associazioni di categoria, è stata oggetto di conferma, prima dell'avvio della procedura di selezione, da parte dei comitati per il controllo interno e la revisione legale o degli organi di controllo di tutte le società controllate da AG.

Alla luce di quanto sopra, la procedura di selezione svolta ha avuto ad oggetto i seguenti servizi: a) revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo AG in conformità ai principi International

  • Financial Reporting Standards ("IFRSs") adottati dall'Unione Europea);
  • b) attestazione di conformità della relazione della società di revisione sulla dichiarazione con-

13 Fatta eccezione per Banca Generali, società con azioni quotate presso il mercato regolamentato, il cui incarico scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

solidata di carattere non finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D. Lgs. 254/2016;

  • c) revisione legale del bilancio consolidato di sottogruppo in conformità ai requisiti normativi e principi contabili applicabili localmente;
  • d) revisione legale dei bilanci annuali di AG e delle società controllate dalla medesima in conformità ai requisiti normativi e ai principi contabili applicabili localmente;
  • e) revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati del Gruppo AG per i periodi dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, in conformità agli IFRSs adottati dall'Unione Europea e alla normativa italiana;
  • f) revisione contabile della reportistica annuale o infra-annuale (in conformità agli IFRSs) di AG e delle società controllate dalla medesima, nonché altre tipologie di revisione legale/revisione dei bilanci infra-annuali di AG e delle società controllate dalla medesima;
  • g) altri servizi periodici di revisione legale/revisione richiesti dalla legge o da regolamenti e strettamente correlati ai servizi sopra elencati.

Fermo quanto sopra, si sottolinea che l'Assemblea degli Azionisti della Società sarà chiamata a deliberare solo sulla nomina del nuovo revisore di AG. Come sottolineato, per le società controllate da AG, il conferimento degli incarichi di revisione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina locale. In particolare, per le società controllate aventi sedi in Stati membri dell'Unione Europea che rientrano anch'esse nella categoria degli EIP e che sono dunque soggette all'applicazione del Regolamento EIP, il nuovo revisore sarà nominato sulla base di una specifica raccomandazione che sarà direttamente formulata dai singoli comitati per il controllo interno e la revisione contabile locali.

Sempre nell'ottica di perseguire le possibili efficienze e sinergie determinate dall'interlocuzione con un unico soggetto, nell'oggetto della procedura di selezione è stata inclusa anche l'attività di revisione della Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria di cui all'art. art. 47-septies, comma 7, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 4 e 5, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento IVASS n. 42/2018 (c.d. "revisione esterna" della SFCR). Si è ritenuto, infatti, che l'attribuzione al medesimo soggetto degli incarichi di revisione legale del bilancio e di revisione esterna della SFCR, nonché l'allineamento della durata di detti incarichi possano generare significative sinergie e indubbi vantaggi in termini di efficienza dell'espletamento delle relative attività di verifica. Per completezza, si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 6 Regolamento IVASS 42/2018, spetta al Consiglio di Amministrazione della Società conferire l'incarico di revisione esterna, "previo parere favorevole dell'organo di controllo". L'Assemblea degli Azionisti di AG non verrà dunque chiamata a deliberare su questo punto. In ogni caso, si sottolinea che le valutazioni svolte dal CCIRC sugli esiti della procedura di selezione, e illustrati nella presente Raccomandazione, sono da considerarsi non suscettibili di variazione nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società decida di attribuire l'incarico di revisione esterna ad un soggetto diverso dal nuovo revisore di AG.

Individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione

Con riferimento all'individuazione dei soggetti da coinvolgere nella procedura di selezione, l'art. 16 Regolamento EIP prevede che l'emittente è "libero di invitare qualsiasi revisore legale" a presentare proposte per l'assegnazione dell'incarico, a condizione che l'organizzazione della gara "non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, meno del 15 % del totale dei propri corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento".

Alla luce della previsione normativa sopra richiamata, il CCIRC, con l'ausilio delle strutture aziendali competenti, ha condotto un'accurata indagine volta a scegliere le società di revisione da invitare alla procedura di selezione, con l'obiettivo di individuare candidati (i) dotati di competenza ed esperienza nella revisione legale di emittenti con azioni quotate presso il mercato regolamentato di Borsa Italiana, (ii) aventi specifiche conoscenze del mercato in cui opera AG e il Gruppo e, pertanto, in particolare, del settore assicurativo e (iii) capaci di assicurare idonea copertura in tutte le aree geografiche di operatività del Gruppo AG.

Ad esito degli approfondimenti svolti sulla base dei parametri oggettivi e non discriminatori sopra richiamati, sono stati individuati come soggetti potenzialmente idonei ad essere invitati a partecipare alla procedura di selezione le società BDO Italia S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A., Mazars Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Criteri di selezione adottati per la valutazione delle offerte

Sempre in base all'art. 16 Regolamento EIP, le proposte ricevute nell'ambito di una procedura di selezione devono essere valutate secondo "criteri di selezione trasparenti e non discriminatori". Conformemente alla previsione sopra richiamata, in via propedeutica rispetto all'avvio del processo di selezione, il CCIRC – di concerto con i comitati per il controllo interno e la revisione contabile delle società controllate qualificabili come EIP – ha definito criteri di selezione trasparenti e oggettivi per la valutazione delle offerte, finalizzati ad assicurare un corretto bilanciamento tra il peso da assegnare ai profili tecnico-qualitativi delle proposte di incarico e quello da attribuire agli aspetti economici delle medesime proposte. Particolare attenzione è stata dedicata, nel processo di selezione, alla ricerca dei migliori standard qualitativi dell'attività di revisione legale e alla garanzia che tali standard siano mantenuti nel corso dell'erogazione, nel tempo, di tale attività. Tale particolare attenzione ai profili tecnico-qualitativi è stata garantita, nel processo di selezione, dalla previsione di due fasi, come nel seguito illustrato.

Di conseguenza, sono state identificate sei Evaluation Categories, ciascuna delle quali è stata declinata in specifici selection criteria. Inoltre, a ciascuna delle Evaluation Categories è stato attribuito un peso, espresso in percentuale rispetto al punteggio complessivo attribuibile ai candidati.

Si riportano di seguito le Evaluation Categories, nonché il peso loro attribuito ai fini della procedura di selezione:

  • a) Company Profile: profilo e struttura della società di revisione italiana e del suo network internazionale (peso 5%);
  • b) Independence Management: gestione da parte della società di revisione della propria indipendenza (peso 5%). Tale Evaluation Category concerne la valutazione delle procedure proposte dal candidato al fine di monitorare ed assicurare la propria indipendenza per tutta la durata dell'incarico, e prescinde, pertanto, da qualsiasi considerazione circa il possesso ex ante da parte della società di revisione dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di riferimento per l'assunzione dell'incarico, presupposto imprescindibile per il conferimento dello stesso. Alle società di revisione partecipanti alla gara è stato comunque richiesto di confermare il possesso dei requisiti di indipendenza o, alternativamente, di indicare la tempistica e le procedure da implementare al fine di assicurarne il rispetto entro i termini previsti dalla legge;
  • c) Capabilities & Competence: copertura geografica, competenze specifiche nel settore assicurativo, composizione quali-quantitativa del team di revisione (peso 25%);
  • d) Audit Methodologies & Evolution Priorities: approccio di revisione e procedure proposte, metodologie di controllo della qualità del lavoro di revisione, approccio proposto con riferimento agli IFRSs 9 e 17 e procedure previste nella fase transitoria, capacità di adeguamento alle novità legislative e regolamentari, percorso di evoluzione tecnologica e impatti sulle procedure di revisione, copertura dei rischi digitali e legati alla privacy (peso 25%);
  • e) Behavior & Deliverables: comportamento tenuto nel corso della procedura di selezione, capacità comunicative, qualità della relazione instaurata tra il management ed il team proposto (peso 15%);
  • f) Pricing & Contractual: struttura commerciale della proposta, costi, gestione del contratto (peso 25%). La scelta di attribuire un peso limitato a tale Evaluation Category è stata dettata della necessità di evitare che la scelta del nuovo revisore risultasse eccessivamente influenzata dagli aspetti economici delle proposte ricevute, in linea con l'obiettivo primario di perseguire un elevato standard qualitativo del servizio di audit. Inoltre, il CCIRC ha scelto di applicare un correttivo al modello valutativo, specificamente finalizzato a limitare gli effetti di offerte al ribasso. A tal fine, si è innanzitutto ritenuto opportuno parametrare il punteggio relativo a detta categoria facendo riferimento ad un dato oggettivo, individuato nei corrispettivi attualmente riconosciuti ad EY S.p.A. per l'incarico di revisione in corso (base-line). Il punteggio assegnato in concreto a ciascun concorrente è stato quindi calcolato tenendo conto della percentuale di scostamento (in aumento o in diminuzione) di ciascuna proposta economica rispetto alla base-line come sopra individuata. Inoltre, si è scelto di assegnare i punti disponibili entro un range di scostamento predefinito rispetto alla base-line, al fine di contenere gli effetti di proposte economiche con percentuali di sconto particolarmente elevate.

Svolgimento della procedura di selezione

Si premette che, nel corso delle singole fasi del processo di selezione di seguito descritto, il CCIRC ha intrattenuto le opportune interlocuzioni con i comitati per il controllo interno e la revisione contabile delle società controllate da AG qualificabili come EIP al fine di organizzare l'attività di valutazione, definirne preventivamente metodologia e tempistiche e condividerne le risultanze. Il mantenimento di tale flusso informativo ha permesso al CCIRC di AG di coordinare il processo di selezione del revisore unico di gruppo, ferma restando, ovviamente, l'autonomia di scelta spettante alle singole controllate.

Il processo di selezione si è articolato nelle seguenti fasi:

a) Invio della Richiesta di Offerta

In data 6 luglio 2018, AG ha inviato a BDO Italia S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A., Mazars Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. una richiesta di offerta ("Richiesta di Offerta"), contenente, in particolare, (i) l'elenco delle attività di revisione oggetto dell'incarico, (ii) una descrizione delle fasi in cui si sarebbe articolata la procedura di selezione e (iii) l'indicazione dei criteri di selezione applicabili.

Nella Richiesta di Offerta è stato chiarito che la procedura di selezione si sarebbe articolata in due fasi:

  • una Prima Fase, destinata alla valutazione delle offerte esclusivamente su parametri di natura tecnico-qualitativa e, quindi, sulla base delle Evaluation Categories denominate "Company Profile", "Capabilities & Competence", "Audit methodologies & Evolution priorities" e "Independence Management";
  • una Seconda Fase, destinata ai soli partecipanti inclusi in una short list predisposta all'esito dei risultati della Prima Fase, finalizzata a completare la valutazione delle offerte alla luce di parametri non solo di natura qualitativa ma anche quantitativa e, quindi, sulla base delle Evaluation Categories denominate "Behaviour & Deliverables" e "Pricing & Contractual".

Per tale ragione, nella Richiesta di Offerta è stato chiesto alle società invitate a partecipare alla selezione di far pervenire le proprie proposte alla Società entro la data del 30 settembre 2018 senza inserire nelle proposte medesime, in tale fase, alcun riferimento ai termini economici e commerciali dell'incarico.

Entro il 20 luglio 2018, le cinque società di revisione invitate hanno dichiarato di voler prendere parte alla procedura di selezione. In data 15 settembre 2018, tuttavia, Mazars Italia S.p.A. ha reso nota la propria volontà di ritirarsi dalla gara.

Entro la successiva data del 30 settembre 2018, nei termini stabiliti dalla procedura, sono così pervenute alla Società le offerte formulate da BDO Italia S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A., e PricewaterhouseCoopers S.p.A. (le "Offerte"), corredate da dichiarazioni riguardanti il possesso da parte dei medesimi partecipanti dei requisiti di indipendenza richiesti per l'assunzione dell'incarico.

b) Prima Fase di valutazione e formazione della short list

Come anticipato nella Richiesta di Offerta, nel corso della Prima Fase di valutazione, le Offerte sono state valutate esclusivamente da un punto di vista tecnico-qualitativo, con riferimento alle Evaluation Categories "Company Profile", "Capabilities & Competence", "Audit methodologies & Evolution priorities" e "Independence Management".

Il punteggio assegnato in concreto a ciascuna Offerta è stato determinato tenendo conto delle risposte fornite dai partecipanti alla selezione alle domande riepilogate in un apposito questionario predisposto dalla Società e dal CCIRC con l'ausilio del consulente Accenture. In particolare, nell'ambito di tale Prima Fase di valutazione sono stati condotti specifici approfondimenti in merito a:

  • numero ore di lavoro proposte per lo svolgimento dell'incarico;
  • mix professionale proposto;
  • expertise e conoscenza specifica dei settori nei quali operano la società e le sue controllate da parte dei componenti del team di lavoro proposto, utilizzo di esperti;
  • approccio proposto in relazione alla tematica dei non audit services;
  • eventuali business relationship in essere tra i partecipanti alla selezione e la Società e/o le controllate, riguardanti, ad esempio, contratti di locazione aventi ad oggetto immobili di proprietà delle società del Gruppo AG.

In base ai punteggi ottenuti, il CCIRC ha ammesso alla successiva Seconda Fase della procedura la seguente short list di candidati: Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A. e

PricewaterhouseCoopers S.p.A. A tali società è stato richiesto di presentare entro il 7 novembre 2018, un'integrazione delle Offerte con l'indicazione delle condizioni economiche e commerciali dell'incarico (le "Offerte Integrate con le Condizioni Economiche").

c) Seconda Fase di valutazione

Nel corso della Seconda Fase di valutazione le Offerte Integrate sono state esaminate alla luce di criteri sia qualitativi sia quantitativi e, in particolare, con riferimento alle Evaluation Categories denominate "Behavior &Deliverables" e "Pricing & Contractual".

Per quanto concerne il profilo "Behavior &Deliverables", al fine di effettuare una compiuta valutazione dei concorrenti e delle relative proposte, il CCIRC, in data 4 dicembre 2018, ha incontrato, alla presenza delle strutture aziendali competenti, i rappresentanti delle tre società di revisione rientranti nella short list.

In occasione di tali incontri, il CCIRC ha avuto modo, tra l'altro, di apprezzare le capacità comunicative e di interazione del team di revisione proposto e di chiarire alcuni profili riguardanti le Offerte Integrate con le Proposte Economiche. In tale contesto, l'attenzione del CCIRC si è focalizzata, in particolare, nella verifica che il numero di ore di lavoro complessivamente stimate da ciascun candidato per l'espletamento dell'incarico di revisione, posto in relazione alla composizione quali-quantitativa dei team proposti, risultasse adeguato rispetto alla dimensione e alla complessità dell'incarico. A tal riguardo, il CCIRC ha valutato altresì i mandati di revisione legale già in essere per i concorrenti, con particolare attenzione a quelli aventi ad oggetto gruppi assicurativi internazionali, per verificare le effettive capacità di svolgimento dell'incarico.

Sempre in occasione degli incontri sopra richiamati, il CCIRC ha chiarito ai partecipanti alla selezione che, successivamente al conferimento dell'incarico, verranno attivati specifici presidi volti a verificare che l'incarico di revisione venga effettivamente svolto mediante l'impiego delle ore lavorative e delle risorse professionali prospettate in sede di offerta. Ciò nella prospettiva di assicurare al Gruppo, nel tempo, i livelli tecnico-qualitativi dell'attività di revisione legale prospettati nelle proposte dalle società di revisione partecipanti alla gara.

I punteggi relativi alla Evaluation Category "Behavior and deliverables" sono stati assegnati tenendo conto delle risposte fornite dal CCIRc e dai rappresentanti di AG alle domande riepilogate in un apposito questionario predisposto con l'ausilio del consulente Accenture. I punteggi assegnati a ciascun concorrente hanno tenuto conto anche dei feedback ricevuti dalle società controllate da AG e dai relativi organi di controllo all'esito di analoghi incontri svolti con i rappresentanti delle tre società di revisione rientranti nella short list.

Con riguardo alla Evaluation Category "Pricing & Contractual", il CCIRC ha assegnato a ciascuna offerta un punteggio tenendo conto delle condizioni economiche proposte ed applicando il meccanismo finalizzato a limitare il rischio di offerte al ribasso sopra richiamato al punto 5.

Risultanze della selezione

All'esito della Prima e della Seconda Fase di valutazione e sulla base dei punteggi assegnati a ciascuna offerta, è stata redatta la seguente graduatoria:

    1. KPMG S.p.A. (punteggio complessivo: 928/1000);
    1. PricewaterhouseCoopers S.p.A. (punteggio complessivo: 713/1000);
    1. Deloitte & Touche S.p.A. (punteggio complessivo: 612/1000).

Più nel dettaglio, nell'ambito della Prima Fase di valutazione è emerso che KPMG S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. nelle rispettive Offerte hanno preventivato di impiegare un numero pressoché analogo di ore lavorative per lo svolgimento dell'incarico. Con riguardo al mix professionale e all'expertise dei componenti del team di lavoro, nell'Offerta di KMPG S.p.A. si ipotizza di utilizzare a livello di Gruppo una più elevata percentuale di risorse senior, tutte dotate di rilevante esperienza nell'attività di revisione dei bilanci delle compagnie di assicurazione, nonché di personale senior con esperienza nelle materie attuariali e finanziarie. Dall'altro lato, l'Offerta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. evidenzia che la società di revisione vanta una consolidata esperienza nel settore assicurativo e possiede una significativa conoscenza del Gruppo AG. Detti concorrenti, dunque, hanno ottenuto un punteggio sostanzialmente allineato. L'Offerta di Deloitte & Touche S.p.A., invece, ha ricevuto un punteggio leggermente inferiore rispetto agli altri due candidati.

Nell'ambito della Seconda Fase di valutazione, l'Offerta Integrata con le Condizioni Economiche di KPMG S.p.A. si è contraddistinta (a) sotto il profilo qualitativo (Evaluation Category "Behavior and Deliverables"), tra l'altro, per la volontà manifestata dalla società medesima di creare una struttura centrale multidisciplinare che coinvolge i responsabili di settore dell'Italia e dei principali Paesi dove il gruppo è presente, volta a coordinare l'attività di audit in tutto il Gruppo AG e (b) sotto il profilo quantitativo (Evaluation Category "Pricing & Contractual"), per l'indicazione di termini economici decisamente competitivi, a fronte di un monte ore stimato sostanzialmente in linea con gli altri partecipanti alla procedura inseriti nella short list. L'Offerta Integrata con le Condizioni Economiche di PricewaterhouseCoopers S.p.A. presenta una proposta di coordinamento centrale delle attività meno strutturata e condizioni economiche meno favorevoli sia rispetto all'Offerta Integrata con le Condizioni Economiche di KMPG S.p.A., sia rispetto ai corrispettivi accordati al revisore in carica. L'Offerta Integrata con le Condizioni Economiche di KMPG S.p.A. ha quindi ricevuto il punteggio più elevato.

In definitiva, alla luce della Prima e della Seconda Fase di valutazione, KPMG S.p.A. è risultata la società di revisione in grado di assicurare qualità nello svolgimento dell'audit, secondo i migliori standard oggi disponibili sul mercato, e condizioni economiche più convenienti.

Raccomandazione del CCIRC

Posto quanto sopra, il CCIRC, premesso che:

  • con l'approvazione del bilancio di AG al 31 dicembre 2020 scadrà l'incarico novennale 2012- 2020 conferito in data 9 maggio 2011 dall'Assemblea degli Azionisti di AG alla società di revisione EY S.p.A.;
  • la Società e il CCIRC hanno condiviso l'opportunità di anticipare il conferimento del nuovo incarico di revisione con l'obiettivo di gestire adeguatamente l'applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore ed agevolare l'handover tra revisore uscente e revisore entrante;
  • per la nomina del nuovo revisore il CCIRC ha avviato con l'ausilio della Società una procedura di selezione alla quale sono state invitate a partecipare cinque società di revisione individuate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, incentrati sulle specifiche caratteristiche di AG e del Gruppo;
  • le proposte ricevute sono state valutate dal CCIRC nell'ambito della procedura sopra richiamata, mediante l'applicazione di criteri di selezione predefiniti, oggettivi e trasparenti, che hanno attribuito adeguata attenzione ai profili tecnico-qualitativi delle offerte pervenute, oltre che alle condizioni economiche proposte dai concorrenti;
  • all'esito delle valutazioni svolte, è stata formata una graduatoria delle società partecipanti al processo di selezione che tiene conto dei punteggi attribuiti dal CCIRC a ciascuna offerte ricevuta sulla base dei criteri di selezione sopra richiamati;
  • la disciplina di riferimento prevede che la nomina del nuovo revisore debba essere deliberata dall'Assemblea sulla base di una raccomandazione motivata del CCIRC contenente almeno due possibili alternative, con espressione di una preferenza debitamente giustificata per una delle due;

RACCOMANDA

all'Assemblea degli Azionisti di AG, ai sensi dell'art. 16, par. 2, del Regolamento EIP, nonché dell'art. 13, comma 1, del Decreto, di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 ad una delle seguenti società: KPMG S.p.A. o PricewaterhouseCoopers S.p.A. Una sintesi dei principali termini e condizioni delle proposte di entrambe le società di revisione sono riportate in Allegato 2;

ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

per la società di revisione KPMG S.p.A., in quanto la medesima ha ottenuto il punteggio più elevato a seguito della procedura di selezione svolta e, come tale, è ritenuta maggiormente idonea ad assicurare, alle migliori condizioni economiche, il perseguimento della qualità dell'audit auspicata;

DICHIARA

ai sensi dell'art. 16, par. 2, del Regolamento EIP, che la presente raccomandazione non è stata influenzata da parti terze e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui all'art. 16, par. 6, del medesimo Regolamento EIP.

Milano, 4 marzo 2019 Il COLLEGIO

SINDACALE

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

Allegato 1 alla Raccomandazione

Società di diritto italiano ed estero soggette al controllo di AG ai sensi dell'art. 93 del TUF elencate (il "Gruppo AG")

Codice Denominazione
IT000 Assicurazioni Generali S.p.A.
IT006 Genertel S.p.A.
IT039 Generali Welion S.c.a.r.l.
IT040 Generali Properties S.p.A.
IT050 Alleanza Assicurazioni S.p.A.
IT060 Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.
IT080 Fondo Scarlatti - Fondo Immobiliare chiuso
IT088 Fondo Immobiliare Mascagni
IT091 Fondo Immobiliare Toscanini
IT097 Generali Business Solutions S.c.p.A.
IT139 CityLife S.p.A.
IT140 Residenze CYL S.p.A.
IT156 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione
IT168 D.A.S. Legal Services S.r.l.
IT193 Fondo Donizetti
IT194 Fondo Immobiliare Mantegna
IT201 Genertellife S.p.A.
IT301 Generali Italia S.p.A.
DE003 Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
DE012 Generali Deutschland AG
DE013 AachenMünchener Lebensversicherung AG
DE014 AachenMünchener Versicherung AG
DE016 Generali Versicherung Aktiengesellschaft
DE019 Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft
DE022 Cosmos Lebensversicherungs Aktiengesellschaft
DE023 Cosmos Versicherung Aktiengesellschaft
DE024 ENVIVAS Krankenversicherung AG
DE026 ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG
DE029 Generali Deutschland Pensionskasse AG
DE037 Generali Beteiligungs-GmbH
DE043 Generali Deutschland Finanzierungs-GmbH
DE046 VVS Vertriebsservice für Vermögensberatung GmbH
DE048 GLL GmbH & Co. Retail KG i.L.
DE049 Generali Pensionsfonds AG
DE050 Generali European Real Estate Income Investments GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
DE051 Generali Northern America Real Estate Investments GmbH & Co. KG
DE067 AM Erste Immobilien AG & Co. KG
Codice Denominazione
DE068 CENTRAL Erste Immobilien AG & Co. KG
DE069 CENTRAL Zweite Immobilien AG & Co. KG
DE071 Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft
DE077 AM Vers Erste Immobilien AG & Co. KG
DE081 Generali Akademie GmbH
DE087 MLV Beteiligungverwaltungsgesellschaft mbH
DE092 Generali Finanz Service GmbH
DE105 AM Sechste Immobilien AG & Co. KG
DE107 DBB Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
DE110 Generali Deutschland Services GmbH
DE111 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH
DE144 Generali Deutschland Informatik Services GmbH
DE146 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH
DE149 AM Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH
DE150 Cosmos Finanzservice GmbH
DE197 Generali Pensions- und SicherungsManagement GmbH
DE207 Louisen-Center Bad Homburg Verwaltungsgesellschaft mbH
DE212 Grundstücksgesellschaft Einkaufszentrum Marienplatz-Galerie Schwerin mbH & Co. KG
DE216 Grundstücksgesellschaft Einkaufszentrum Louisen-Center Bad Homburg mbH & Co. KG
DE600 GID Fonds AAREC
DE602 GID Fonds ALAOT
DE604 GID Fonds CLAOT
DE609 GID Fonds AVAOT
DE610 GID Fonds CEAOT
DE617 GID Fonds GDRET
DE618 GID Fonds AMLRET
DE619 GID Fonds GVMET
DE638 Vofü Fonds I Hamburgische Grundbesitz und Anlage GmbH & Co.KG
DE646 GID-Fonds GPRET
DE648 GLL AMB Generali Properties Fund I GmbH & Co. KG
DE649 GLL AMB Generali Properties Fund II GmbH & Co. KG
DE650 GLL Properties Fund I LP
DE651 GLL Properties Fund II LP
DE652 GLL Properties 444 Noth Michig. LP
DE656 GLL AMB Generali 200 State Street
DE657 GID Fonds AVAOT II
DE658 GID Fonds AVAOT III
DE659 GID Fonds ALRET
DE660 GID Fonds CERET
DE661 GID-Fonds CLRET
DE663 GID Fonds DLRET
DE664 GID Fonds GDPRET
DE665 GID Fonds GVRET
Codice Denominazione
DE666 Gentum Nr. 1
DE667 GID Fonds AVRET
DE673 GID Fonds DLAET
DE674 GID-Fonds AAINF
DE676 GID-Fonds CLRET 2
DE679 GID-Fonds ALAET
DE681 GID-Fonds CLTGP
DE682 GID-Fonds ALAET II
DE685 GIE-Fonds AADMSE
DE686 GIE-Fonds AASBWA
DE687 GIE-Fonds AADMGI
ES070 GLL City22 S.L.
LU082 GLL AMB Generali Cross-Border Property Fund FCP
LU088 GLL AMB Generali Bankcenter S.à.r.l.
FR001 Generali IARD S.A.
FR003 Generali Vie S.A.
FR005 L'Equité S.A. Cie d'Assurances et Réass.contre les risques de toute nature
FR014 GFA Caraïbes
FR015 Prudence Creole
FR018 SAS Lonthènes
FR033 Generali France S.A.
FR035 Cofifo S.A.S.
FR036 Cabinet Berat et Fils S.A.S.
FR044 Suresnes Immobilier S.A.S.
FR048 COSEV@D Société par actions simplifiée
FR075 SCI Terra Nova Montreuil
FR084 Trieste Courtage S.A.
FR089 Generali 7 S.A.
FR094 PMC Treize Montluçon S.A.S.
FR095 Generali 9 S.A.S.
FR096 Generali 10 S.A.S.
FR098 Immobiliere Commerciale des Indes Orientales IMMOCIO
FR099 SAS IMMOCIO CBI
FR123 SCI Generali Reaumur
FR131 GF Sante S.A.S.
FR603 SCI du 54 Avenue Hoche
FR615 SCI Espace Seine-Generali
FR617 SCI GF Pierre
FR620 SCI Landy-Novatis
FR633 SCI Cogipar
FR644 SCI Landy-Wilo
FR676 SCI Generali Commerce 1
FR677 SCI Generali Commerce 2
Codice Denominazione
FR685 SCI Parcolog Lille Hénin Beaumont 2
FR690 OPCI Parcolog Invest
FR712 SCI Thiers Lyon
FR713 SCI Iliade Massy
FR716 SAS Parcolog Lille Henin Beaumont 1
FR717 OPCI Generali Bureaux
FR718 OPCI Generali Residentiel
FR725 OPCI GB1
FR726 OPCI GR1
FR730 SCI 18-20 Paix
FR732 SCI 6 MESSINE
FR733 SCI 204 Pereire
FR734 SCI du 33 avenue Montaigne
FR735 SCI 5/7 MONCEY
FR736 SCI 28 Cours Albert 1er
ID040 PT Generali Services Indonesia
LU005 Generali Luxembourg S.A.
PT010 Keviana – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
BG002 Generali Insurance AD
BG005 Generali Zakrila Medical and Dental Centre EOOD
BG010 GP Reinsurance EAD
CS000 Akcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Srbija
CS001 Akcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija
CS002 Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali
CZ000 Generali Pojišt'ovna a.s.
CZ032 CP Distribuce a.s
CZ046 Direct Care s.r.o.
CZ049 Palac Krizik a.s.
CZ054 Office Center Purkynova, a.s.
CZ101 Česká pojišt'ovna a.s.
CZ102 Penzijní spolecnost Ceské Pojištovny, a.s.
CZ103 Česká pojišt'ovna ZDRAVÍ a.s.
CZ105 Generali Investments CEE, Investicní Spolecnost, a.s.
CZ108 FINHAUS a.s.
CZ113 Generali Real Estate Fund CEE a.s., investicní fond
CZ114 City Empiria a.s.
CZ115 Solitaire Real Estate, a.s.
CZ120 Nadace GCP
CZ122 Transformovaný fond Penzijní spolecnosti Ceské Pojištovny, a.s.
HR003 Generali Osiguranje d.d.
HU000 Generali Biztosító Zrt.
HU002 Európai Utazási Biztosító Zrt.
HU031 Roar Biztosítási és Pénzügyi Közvetíto Kft.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Codice Denominazione
HU040 Generali-Ingatlan Vagyonkezelo és Szolgáltató Kft.
HU073 Generali Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság
HU074 Genertel Biztosító Zrt.
HU082 GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
HU083 AUTOTÁL Biztosítási Szolgáltató Kft
ME102 Akcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Montenegro
NL100 Generali CEE Holding B.V.
PL001 Generali Towarzystwo Ubezpiecze Spółka Akcyjna
PL002 Generali ycie Towarzystwo Ubezpiecze Spółka Akcyjna
PL060 Generali Finance spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
PL070 Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
RO040 Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
RO101 Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
SI000 Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana
SK000 Generali Pois ov a, a. s.
SK030 Green Point Offices a.s.
AT002 Generali Holding Vienna AG
AT004 Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft
AT006 HSR Verpachtung GmbH
AT009 Generali Versicherung AG
AT012 BAWAG P.S.K. Versicherung AG
AT030 Car Care Consult Versicherungsvermittlung GmbH
AT035 Generali Beteiligungs- und Vermögensverwaltung GmbH
AT041 Allgemeine Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. KG
AT047 Generali Immobilien GmbH
AT057 Generali Beteiligungsverwaltung GmbH
AT073 Risk-Aktiv Versicherungsservice GmbH
AT076 Generali Telefon- und Auftragsservice GmbH
AT078 Generali Bank AG
AT080 Generali Betriebsrestaurants GmbH
AT083 Generali Leasing GmbH
AT089 TTC - Training Center Unternehmensberatung GmbH
AT093 Care Consult Versicherungsmakler GmbH
AT602 3 Banken-Generali-GLStock
AT604 3 Banken Generali GLBond Spezialfonds
AT605 3 Banken-Generali-GSBond
AT606 3 Banken-Generali - GEN4A Spezialfonds
AT611 BAWAG Spezialfonds 6
AT612 3 Banken-Generali - GNLStock
AT613 3 Banken-Generali-GHStock
NL032 B.V. Algemene Holding en Financierings Maatschappij
HU033 Vàci utca Center Uzletközpont Kft
CZ045 PCS Praha Center Spol.s.r.o.
Codice Denominazione
CZ031 Generali Velký Špalícek s.r.o.
CH000 Generali Assurances Générales SA
CH004 Generali Personenversicherungen AG
CH006 Fortuna Rechtsschutz-Versicherung-Gesellschaft AG
CH030 Generali (Schweiz) Holding AG
CH070 Fortuna Investment AG
LI000 Fortuna Lebens-Versicherungs AG
ES003 Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros
ES005 Cajamar Vida S.A. de Seguros y Reaseguros
ES006 Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
ES031 Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.
ES040 Hermes Sociedad Limitada de Servicios Inmobiliarios y Generales
ES042 Vitalicio Torre Cerdà S.l.
ES043 Grupo Generali España Agrupación de Interés Económico
IT195 Fondo Immobiliare Tiepolo
AT071 SW 13
BE071 GRE PAN-EU Brussels 1 s.p.r.l.
CZ043 GRE PAN-EU Prague 1 s.r.o.
DE172 FPS GmbH
DE173 FLI GmbH
DE182 FFDTV GmbH
FR093 GEII Rivoli Holding SAS
FR140 Generali Global Infrastructure SAS
FR172 GEIH France OPCI
FR178 OPPCI K Archives
FR179 OPPCI K Charlot
GB070 Generali Saxon Land Development Company Ltd
IT030 Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione Risparmio
IT068 GenerFid S.p.A.
IT082 Generali Real Estate S.p.A.
IT173 Fondo Canaletto
IT180 Generali Real Estate S.p.A. SGR
IT181 Generali Investments Holding S.p.A.
IT372 Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione Risparmio
LU000 Generali European Retail Investments Holdings S.A.
LU030 Generali Investments Luxembourg S.A.
LU040 Generali Real Estate Luxembourg S.à r.l.
LU041 Generali North American Holding 1 S.A.
LU042 Generali North American Holding 2 S.A.
LU043 Generali North American Holding S.A.
LU044 Generali Europe Income Holding S.A.
LU077 Generali European Real Estate Investments S.A.
NL045 Saxon Land B.V.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Codice Denominazione
AR005 Caja de Seguros S.A.
AR031 Caja de Ahorro y Seguro S.A.
AR081 Ritenere S.A.
BR000 Generali Brasil Seguros S.A.
BR050 Generali Latam Prestação de Serviços e Partecipações Ltda.
CL010 Asesoria e Inversiones Los Olmos SA
CL011 AFP Planvital S.A.
EC000 Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A.
GR002 Generali Hellas Insurance Company S.A.
PT001 Generali Vida Companhia de Seguros S.A.
PT002 Generali Companhia de Seguros, S.A.
PT080 Ponte Alta - Consultoria e Assistência, Lda
TR000 Generali Sigorta A.S.
VG070 Atacama Investments Ltd
CN001 Generali China Life Insurance Co. Ltd
CN032 GIAF Financial Limited
HK001 Generali Financial Asia Limited
HK007 Generali Life (Hong Kong) Limited
HK035 NKFE Insurance Agency Company Limited
ID001 PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
CN031 Generali China Assets Management Company Co. Ltd
PH001 Generali Life Assurance Philippines, Inc.
SG030 Generali Services Pte Ltd
TH001 Generali Life Assurance (Thailand) Co. Ltd
TH002 Generali Insurance (Thailand) Co. Ltd
TH030 IWF Holding Company Ltd
TH031 KAG Holding Company Ltd
TH032 FTW Company Limited
TH033 MGD Company Limited
VN000 Generali Vietnam Life Insurance Limited Liability Company
AR020 Europ Assistance Argentina S.A.
AT020 Europ Assistance Gesellschaft mbH
BE020 Europ Assistance Belgium S.A.
BE021 Europ Assistance Services S.A.
CH020 Europ Assistance (Suisse) S.A.
CH021 Europ Assistance (Suisse) Assurances S.A.
CH022 Europ Assistance (Suisse) Holding S.A.
CL020 Europ Servicios S.p.A.
CL083 Europ Assistance SA
CN020 Europ Assistance Travel Assistance Services (Beijing) Co Ltd
CZ020 Europ Assistance s.r.o.
DE020 Europ Assistance Versicherungs-Aktiengesellschaft
DE021 Europ Assistance Services GmbH
Codice Denominazione
ES020 Europ Assistance España S.A. de Seguros y Reaseguros
ES025 Europ Assistance Servicios Integrales de Gestion, S.A.
FR020 Europ Assistance France S.A.
FR028 Europ Assistance Océanie S.A.S.
FR030 Ocealis S.A.S.
FR034 Europ Assistance Holding S.A.
FR109 Europ Assistance S.A.
FR110 Europ Assistance Brokerage Solutions S.a.r.l.
FR118 Europ Téléassistance S.A.S.
FR136 Gconcierges S.A.S.
HU020 Europ Assistance Magyarorszag Kft
IN020 Europ Assistance India Private Ltd
IT020 Europ Assistance Italia S.p.A.
IT024 Europ Assistance VAI S.p.A.
NC020 Europ Assistance Pacifique
PL020 Europ Assistance Polska Sp.zo.o.
PT020 Europ Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros de Assistencia, S.A.
PT021 Europ Assistance - Serviços de Assistencia Personalizados S.A.
RU020 Europ Assistance CEI OOO
TR020 Europ Assistance Yardim ve Destek Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi
US020 Generali Global Assistance Inc.
US022 Customized Services Administrators Inc.
US023 GMMI Inc.
ZA020 Europ Assistance Worldwide Services (South Africa) (Pty) Ltd
ZA025 EASA Training Academy (Pty) Ltd
IE035 Genirland Limited
DE169 Generali Vitality GmbH
GB035 MyDrive Solutions Limited
IL040 Generali Realties Ltd
IT095 GSS - Generali Shared Services S.c.a.r.l.
LU703 Generali Financial Holding FCP-FIS - Sub-Fund 2
NL030 Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V.
NL037 Redoze Holding N.V.
NL038 Generali Asia N.V.
NL039 Generali Turkey Holding B.V.
NL059 Lion River I N.V.
NL061 Lion River II N.V.

Allegato 2 alla Raccomandazione

Sintesi delle condizioni economiche e del numero delle ore di lavoro delle due proposte

Servizi oggetto dell'incarico KPMG PwC
Ore Onorari Ore Onorari
Revisione legale del bilancio consolidato del
Gruppo AG in conformità ai principi International
Financial Reporting Standards ("IFRSs") adottati
dall'Unione Europea (ivi inclusa la relazione
della società di revisione sulla dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario);
6.488 343.576 6.434 910.187
Revisione legale dei bilanci annuali di AG e delle
società controllate dalla medesima in conformità
ai requisiti normativi e principi contabili applicabili
localmente
180.176 10.202.757 213.198 20.274.945
Revisione contabile limitata dei bilanci consolidati
semestrali abbreviati del Gruppo AG per i periodi
dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, in
conformità agli IFRSs adottati dall'Unione Europea
e alla normativa italiana
1.512 79.886 1.496 211.631
Revisione contabile della reportistica annuale
o infra-annuale (in conformità agli IFRSs) di
AG e delle società controllate dalla medesima,
nonché altre tipologie di revisione legale/revisione
dei bilanci infra-annuali di AG e delle società
controllate dalla medesima;
51.088 2.818.700 25.503 2.414.640
Attività di revisione della Relazione sulla Solvibilità
e sulla Condizione Finanziaria ai sensi dell'art.
47-septies, comma 7, del D.lgs. 7 settembre
2005, n. 209 e degli artt. 4 e 5, comma 1, lett. a)
e b) del Regolamento IVASS n. 42/2018
64.584 3.563.127 77.821 7.950.710
Altri servizi periodici di revisione legale/
revisione richiesti dalla legge o da regolamenti e
strettamente correlati ai servizi sopra elencati.
26.161 1.491.954 17.178 1.637.887
Totale 330.009 18.500.000 341.630 33.400.000

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

4. CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021-29.

b) Determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il novennio 2012- 20, in data 9 maggio 2011 dall'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., alla società di revisione EY S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata non solo a conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29, così come dettagliatamente illustrato nella Relazione relativa al precedente punto 4.a., ma anche a determinare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29.

Nella Raccomandazione approvata dal Collegio Sindacale, quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ("CCIRC"), allegata alla presente relazione (Allegato 1), si riporta anche il dettaglio del corrispettivo proposto per l'attività da svolgersi nel citato novennio. Si rimanda quindi a quanto raccomandato dal Collegio Sindacale nell'Allegato 2 della Raccomandazione qui allegata (Allegato 1).

Progetto di deliberazione assembleare

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito il progetto di deliberazione assembleare, che riflette quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei

Milano, 13 marzo 2019 Il CONSIGLIO

Congressi della Stazione Marittima di Trieste, Molo Bersaglieri 2, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 2396 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto sociale,

  • vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;
  • vista la Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29 di cui all'Allegato 1;

delibera

    1. di determinare il corrispettivo per l'attività che la società […] svolgerà per espletare l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29 nell'ammontare riferito alla stessa riportato nell'Allegato 2 della Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A.;
    1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione".

DI AMMINISTRAZIONE

Allegato 1:

Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

201 9

Allegato 1

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2021-29

Vedasi Allegato 1 del precedente punto della Relazione.

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