AGM Information • Apr 2, 2019
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(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)
2 aprile 2019
La presente relazione sostituisce integralmente la "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASCOPIAVE S.P.A. SULLA PROPOSTA AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASCOPIAVE S.P.A. CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 23 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 26 APRILE 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE" a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Stora- $\overline{\text{pe}}$ " () di Spafid Connect S.p.A. nonché sul sito internet www.gruppoascopiave.it dal giorno 22 marzo 2019.
| 1. | Motivazione e illustrazione delle modifiche statuarie relative all'introduzione del c.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| voto maggiorato | |||||
| 1.1 | Premessa | $\overline{2}$ | |||
| 1.2 | Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione | $\overline{2}$ | |||
| 1.3 | Elenco speciale: iscrizione e rinuncia | $\overline{2}$ | |||
| 1.4 | Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento | $\overline{4}$ | |||
| 1.5 | Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato | $\overline{4}$ | |||
| 1.6 | Computo della maggiorazione ai fini dei quorum assembleari | 5 | |||
| 2. | Modifiche statutarie | 6 | |||
| 3. | Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari della Società | 10 | |||
| 4. | Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte |
||||
| 5. | Proposta di deliberazione in merito al secondo argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria dell'assemblea |
$\sim 10$
$\mathbf{1}$
Signori Azionisti,
siete stati convocati in assemblea per il giorno 23 aprile 2019, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2019, in seconda convocazione, per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave") ha redatto la presente relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 58/1998 (il "TUF") e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti (la "Relazione Illustrativa"), al fine di illustrare all'Assemblea degli azionisti di Ascopiave la proposta di deliberazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno in parte straordinaria relativa all'introduzione della c.d. maggiorazione del voto, di cui all'art. 127-quinquies del TUF.
Si illustrano di seguito le modifiche allo statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello statuto sociale e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.
La presente Relazione Illustrativa è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla regolamentare applicabile ed è consultabile sul sito internet di Ascopiave disciplina (www.gruppoascopiave.it), nel rispetto del termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla data prevista per l'assemblea chiamata ad approvare le predette modifiche statutarie.
L'art. 127-quinquies del TUF introduce la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla Società.
La modifica legislativa, introdotta con il D.l. 24 giugno 2014 n. 91, ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle medesime ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, rafforzandone il ruolo nella governance attraverso la maggiorazione del diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione del voto maggiorato possa (i) favorire un approccio all'investimento di medio/lungo periodo e conseguentemente la stabilità della compagine azionaria, dotando gli azionisti che intendono investire con prospettive di più ampio termine di un maggior peso nelle decisioni della Società; nonché (ii) al contempo contrastare gli effetti negativi, in termini di volatilità dei mercati e potenziale distorsione delle scelte manageriali, connessi alle prospettive di breve periodo degli investitori finanziari.
Quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, TUF e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.
L'art. 127-quinquies, TUF, demanda alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché superiore a un minimo di 24 mesi).
Per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-quinquies del TUF di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, non ravvisando motivi per ridurre gli effetti positivi della stabile detenzione delle azioni da parte di uno stesso azionista.
Analogamente, per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di ventiquattro mesi previsto dalla legge, ritenendolo sufficiente per configurare un'adeguata stabilità del possesso azionario.
Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, TUF, la legittimazione al beneficio del voto maggiorato richiede l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco (l"Elenco Speciale"), il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti.
Tale elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il medesimo, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422, cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di istituire, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.
Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di precisare nello statuto sociale che:
dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti. Ciò consente altresì di unificare l'aggiornamento dell'Elenco Speciale con la data di efficacia della maggiorazione del diritto di voto di cui al precedente punto (d).
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto" di cui all'art. 127-quinquies, TUF, debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; o (iii) usufrutto dell'azione con diritto di voto.
Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 3, del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno:
A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che quanto segue non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso:
Nel caso di successione per causa di morte, si propone di riconoscere la conservazione della legittimazione al beneficio del voto maggiorato in capo agli aventi causa, i quali avranno diritto di richiedere l'iscrizione presso l'Elenco Speciale con la medesima anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. Rispetto a tali ipotesi - non sintomatiche di mancanza di fedeltà da parte dell'azionista si ritiene che permanga l'interesse della Società a incentivare e premiare gli investimenti.
Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti. In particolare, si ritiene che nel caso di un aumento di capitale con nuovi conferimenti, la mancata estensione del beneficio alle azioni di nuova emissione potrebbe avere effetti disincentivanti rispetto alla sottoscrizione da parte dell'azionista che ha conseguito, o sta per conseguire, la maggiorazione del voto. parimenti ingiustificata e penalizzante si ritiene la mancata estensione della maggiorazione del voto, o del periodo di iscrizione presso l'Elenco Speciale, in caso di aumento di capitale gratuito.
Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-quinquies, comma 4, del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.
In tali ipotesi, si è ritenuto opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) quanto alle azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) quanto alle azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
Infine, al fine di incentivare l'investimento di lunga durata nella Società anche da parte di investitori istituzionali, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti ed alla luce delle prerogative attribuite dagli artt. 35-decies e 36 del TUF, si prevede infine che la maggiorazione non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 8, del TUF, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporVi che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
L'introduzione della maggiorazione del voto non produce, invece, alcuna conseguenza rispetto a quei diritti dei soci di minoranza che il codice civile ricollega alla titolarità di una determinata percentuale del capitale sociale: si pensi al diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea (art. 2367, comma 1, c.c.), al diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea (art. 2374 c.c.), al diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide (art. 2377, comma 3, c.c.), al diritto di intraprendere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393-bis c.c.), al diritto di chiedere che il Collegio Sindacale indaghi su fatti ritenuti censurabili (art. 2408, comma 2, c.c.), al diritto di denuncia al Tribunale (art. 2409 c.c.).
Qualora la proposta di cui alla presente Relazione sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società nei termini di seguito indicati:
| Testo vigente dello statuto sociale Art. 6 |
Nuovo testo dello statuto sociale Art. 6 |
|---|---|
| 6.1 | [invariato] |
| 6.2 | [invariato] |
| 6.3 | [invariato] |
| 6.4 | [invariato] |
| 6.5 | [invariato] |
| 6.6 In deroga a quanto previsto al paragra- fo 6.5 che precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte en- trambe le seguenti condizioni: |
|
| il diritto di voto sia spettato al mede- (i) simo soggetto in forza di un diritto reale legit- ti-mante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno venti- quattro mesi; |
|
| la ricorrenza del presupposto sub (i) (ii) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società secondo quanto previsto dal pre- sente Articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da un'apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di de- corso del periodo continuativo rilasciata su richiesta del titolare dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del- la normativa vigente. |
|
| L'acquisizione della maggiorazione 6.7 del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aper- to del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste |
| dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richie- ste dallo Statuto per la maggiorazione del di- ritto di voto. |
|---|
| 6.8 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti pre- visti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazio- ne del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Articolo do- vrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rila- sciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normati- va vigente. La maggiorazione può essere ri- chiesta anche solo per parte delle azioni pos- sedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. |
| L'Elenco Speciale è aggiornato a cura 6.9 della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date previ- sta dalla disciplina vigente in relazione al di- ritto di intervento e di voto in assemblea. |
| 6.10 All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con ap- posito regolamento pubblicato sul sito inter- net della Società. |
| 6.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale – con conseguente au- tomatica per-dita della legittimazione al bene- ficio del voto maggiorato - nei seguenti casi: rinuncia, totale o parziale, da parte (i) dell'interessato al beneficio della maggiora- zione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile; |
|---|
| dell'interessato comunicazione (ii) dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del dirit- to di voto o la perdita della titolarità del di- ritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; |
| (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che compor- tano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del-la titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. |
| 6.12 Fermo restando quanto previsto al suc- cessivo paragrafo 6.13, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: |
| in caso di cessione a titolo oneroso o (i) gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; |
| in caso di cessione diretta o indiretta (ii) di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in alla misura superiore soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 feb- braio 1998, n. 58. |
| 6.13 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolari- tà necessario alla maturazione del voto mag- giorato sono conservati in caso di: |
| successione a causa di morte a favore (i) dell'erede e/o legatario; |
| fusione o scissione del titolare delle (ii) |
| azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto previsto al paragrafo 6.12(ii); |
|---|
| (iii) trasferimento da un portafoglio ad al- tro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; |
| costituzione in pegno, usufrutto o altri (iv) vincoli con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario; |
| (v) trasferimento tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo). |
| 6.14 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): |
| (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); |
| (ii) spettanti in cambio delle Azioni Ori- ginarie in caso di fusione o di scissione, qua- lora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati; |
| (iii) sottoscritte dal titolare di Azioni Ori- ginarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. |
| Nelle ipotesi sub paragrafo 6.14, le 6.15 Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (x) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del pe- riodo continuativo di possesso; (y) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di vo- to non sia già maturata (ma sia in via di matu- razione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Specia- |
| le. |
|---|
| La maggiorazione del diritto di voto 6.16 può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del paragrafo 6.11 che precede, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi. |
| La maggiorazione del diritto di voto si 6.17 computa anche per la determinazione dei quo- rum costitutivi e deliberativi che fanno riferi- mento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. |
| 6.18 Ai fini del presente Articolo la nozio- ne di controllo è quella prevista dalla discipli- na normati-va degli emittenti quotati. |
Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del TUF, alla data della presente Relazione, Asco Holding S.p.A. ("Asco Holding") è azionista di maggioranza di Ascopiave in quanto titolare di n. 144.309.207 azioni, rappresentative del 61,562% del capitale sociale della Società.
La seguente tabella illustra la percentuale del numero dei diritti di voto spettante ad Asco Holding e, complessivamente, agli altri soci nell'ipotesi in cui (i) Asco Holding attribuisca ai propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso (per effetto dell'adozione da parte dell'assemblea straordinaria del 23 luglio 2018 di alcune modifiche statutarie) complessive n. 24.659.097 azioni Ascopiave nel contesto della procedura di liquidazione; (ii) Asco Holding richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale e, decorsi 24 mesi da tale iscrizione, richieda e ottenga la maggiorazione del diritto di voto in relazione all'intera partecipazione detenuta a seguito della liquidazione dei soci recedenti; e (iii) nessun altro azionista della Società richieda tale maggiorazione.
| Azionista | Azioni detenute | % sul capital so- ciale |
Diritti di voto | % sul numero complessivo dei diritti di voto |
|---|---|---|---|---|
| Asco Holding S.p.A. | 119,650,110 | 51,043 | 239.300.220 | 67,587 |
| __ --------------------------------------- ovu _ the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the control of the control of the control of |
л . |
the property of the company's com- $\sim$ $\sim$ $\sim$ _ |
$-46$ .h . -------------------------------------- |
___ $\Delta$ 10 ᅲᄓ - _________ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
Questo il procedimento sotteso al calcolo: fatti 100 i voti complessivamente disponibili, 51,043 i voti spettanti ad Asco Holding ad esito della procedura di recesso e 48,957 i voti spettanti agli altri soci, ove si assumesse che
allora, su un monte voti totale dato dalla sommatoria di $[(51,043 \times 2) + 48,957]$ (id est., 151,043 voti complessivi), Asco Holding disporrebbe di 102,086 voti (51,043 x 2): il rapporto 102,086/151,043 è esattamente pari a 0,67587376 corrispondente, in termini percentuali (con approssimazione al secondo decimale), al 67,587%.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, data l'attuale situazione dell'azionariato di Ascopiave, con la presenza di un azionista di maggioranza che, detenendo oltre il 50% della partecipazione, ha il controllo di diritto della Società, l'introduzione del voto maggiorato non avrebbe un impatto sostanziale sugli assetti proprietari della Società e, di conseguenza, sulla sua contendibilità.
Ai sensi dell'art. 127-quinques, comma 6, del TUF, le proposte di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'assemblea ad approvare la seguente proposta di delibera:
"L'assemblea straordinaria dei soci di Ascopiave S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:
$(2)$ di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;
$3)$ di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
*****
Pieve di Soligo (TV), 2 aprile 2019
Perfil Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A.
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Nicola Cecconato
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