AGM Information • Apr 3, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo
Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Enel S.p.A. che sarà convocata nel 2020, giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito ad EY S.p.A. per il novennio 2011-2019 dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione della presente Assemblea la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 13, comma 1 e 19, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. per gli esercizi compresi tra il 2020 e il 2028, il cui testo è appresso riportato.
con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società") che sarà convocata nel 2020, giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito ad EY S.p.A. ("EY") per il novennio 2011-2019 dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011.
Tale incarico, in base all'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto n. 39/2010"), ha la durata di nove esercizi e non è ulteriormente rinnovabile né nuovamente conferibile alla medesima EY se non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione dell'attuale incarico. Si rende pertanto opportuno provvedere fin d'ora, per le motivazioni appresso indicate, al conferimento di un nuovo incarico con riferimento agli esercizi compresi tra il 2020 e il 2028.
Al riguardo si segnala che la disciplina applicabile ad Enel in materia di revisione legale dei conti è contenuta nel Regolamento (UE) n. 537/2014 (recante specifici requisiti per la revisione legale dei conti di "enti di interesse pubblico", categoria in cui rientrano le società – come Enel – emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati
dell'Unione Europea) e nell'indicato Decreto n. 39/2010 (che è stato significativamente modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135, il quale ha a sua volta recepito la Direttiva 2014/56/UE). In particolare la nuova normativa dispone, tra l'altro, che al revisore entrante è fatto divieto di fornire alcuni servizi anche durante l'esercizio immediatamente precedente l'inizio del periodo oggetto di revisione (c.d. "cooling in period"). Si tratta in particolare delle attività previste dall'art. 5, paragrafo 1, comma 2, lett. e) del Regolamento UE n. 537/2014, ovvero i servizi di "progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria".
Con l'obiettivo di (i) monitorare l'osservanza del divieto sopra indicato, (ii) agevolare il passaggio di consegne e permettere al revisore entrante di prendere consapevolezza delle tematiche di maggiore rilievo di un Gruppo delle dimensioni e della complessità di Enel nell'ultimo anno di operatività del revisore in scadenza e (iii) gestire più efficacemente l'affidamento dell'incarico al nuovo revisore da parte delle società in perimetro, il Collegio Sindacale di Enel ha condiviso l'opportunità di anticipare di un anno – rispetto a quello di scadenza di EY – lo svolgimento della procedura di selezione per l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi compresi tra il 2020 e il 2028, in linea con l'orientamento seguito da rilevanti società italiane ed estere.
A tal fine si è proceduto all'espletamento di un'apposita procedura di selezione, cui hanno preso parte qualificate società di revisione e nel corso della quale è stata effettuata, per ciascuna offerta presentata, una valutazione dei più significativi parametri di natura sia tecnica che economica, sotto la responsabilità del Collegio Sindacale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. f) del Decreto n. 39/2010 e dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014. In base al combinato disposto di tali norme, il Collegio Sindacale (in qualità di "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile") è infatti responsabile della procedura volta alla selezione del revisore legale, nonché di predisporre una raccomandazione motivata da presentare all'assemblea degli azionisti e contenente almeno due possibili alternative di conferimento tra le società di revisione che hanno partecipato alla procedura, accompagnata da una preferenza debitamente giustificata per una delle due.
Si segnala in proposito che il Collegio Sindacale ha svolto la propria attività nel rispetto dell'indicata normativa di riferimento e ha trattato il tema in questione nel corso di otto riunioni, che si sono tenute tra i mesi di marzo e dicembre 2018.
Con l'obiettivo di ottimizzare le attività del revisore per l'intero Gruppo Enel, nel perimetro della procedura di gara sono state incluse tutte le società direttamente e/o indirettamente controllate, anche in forma congiunta, da Enel o ad essa collegate, ivi incluse quelle qualificate come "enti di interesse pubblico" ai sensi del Regolamento (UE) n. 537/2014; per queste ultime è stata assicurata piena autonomia decisionale ai rispettivi organi di controllo, che hanno pertanto condotto una propria distinta procedura di selezione oppure dai quali è stato ricevuto apposito mandato ad operare per loro conto.
Si segnala che la selezione è stata effettuata attraverso una procedura competitiva "online", mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata che ha consentito di tracciare tutta la corrispondenza e la documentazione oggetto di scambio tra Enel e le società di revisione partecipanti.
Ciò premesso, vengono appresso descritte, in sintesi, le principali attività che hanno caratterizzato lo svolgimento della procedura di selezione:
in data 26 aprile 2018, sulla base dei requisiti sopra indicati, è stato quindi pubblicato apposito bando di qualificazione, in relazione al quale hanno presentato richiesta di qualificazione e sono risultate idonee le società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A. e PriceWaterhouseCoopers S.p.A.;
in data 4 luglio 2018 il Collegio Sindacale ha valutato ed approvato i criteri tecnici ed economici di selezione, avendo riconosciuto l'idoneità degli stessi a consentire una valutazione delle offerte dei concorrenti fondata su giudizi analitici ed oggettivi;
Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 (i.e.: Partner tra il 4% e il 7%; Manager tra il 14% e il 17%; Senior tra il 25% e il 35%; Assistant tra il 41% e il 57%), tenuto anche conto dell'utilizzo ormai diffuso di tecniche e strumenti avanzati di "data analytics" per la raccolta, l'analisi e il controllo delle informazioni funzionali allo svolgimento delle attività di revisione;
valutato con riferimento alle metodologie di analisi dei rischi e alle procedure adottate per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento anche agli strumenti tecnici utilizzati in termini di innovazione e livello di digitalizzazione dei processi;
| Servizi | KPMG S.p.A. | Deloitte & Touche S.p.A. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Effort (ore) | Corrispettivi (€) |
Effort (ore) | Corrispettivi (€) | ||
| 2020-2028 | 2020-2028 | 2020-2028 | 2020-2028 | ||
| Revisione Legale | 1.651.725 | 77.742.280 | 2.039.400 | 112.211.452 | |
| Revisione SOX | 282.633 | 9.597.201 | 399.540 | 17.149.291 | |
| Servizi Aggiuntivi (*) | 93.954 | 11.822.585 | 112.998 | 23.699.776 | |
| Totale Gruppo Enel |
2.028.312 | 99.162.066 | 2.551.938 | 153.060.519 |
(*) Includono anche i corrispettivi per Servizi Aggiuntivi a corpo (senza specificazione di effort), che ammontano rispettivamente a € 7.685.047,26 per KPMG S.p.A. e a € 17.676.001,66 per Deloitte & Touche S.p.A.
I corrispettivi sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 e potranno essere adeguati per ciascun paese a fronte di significative variazioni dell'indice relativo al costo della vita; l'indice del costo della vita è quello del paese la cui valuta è indicata nel relativo contratto (per l'Italia trattasi dell'indice ISTAT o di altro indice equivalente per l'area euro).
Ai fini dell'eventuale adeguamento, a dicembre di ogni anno (a decorrere dal mese di dicembre 2021) si procederà alla verifica della variazione del suddetto indice intervenuta rispetto al mese di dicembre 2020 (ovvero al mese di dicembre del successivo anno in cui è intervenuto l'ultimo adeguamento dei corrispettivi), e qualora tale variazione risulti superiore al 7% si procederà conseguentemente ad adeguare i
corrispettivi, a decorrere dall'anno successivo, in misura pari al 65% della variazione registrata dall'indice.
I corrispettivi di cui sopra sono soggetti alla variabilità prevista dalla citata Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996, riferita "al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili" (per effetto delle quali la società di revisione provvederà a formulare un'integrazione della propria proposta);
In vista della presentazione di tale proposta all'Assemblea, il Collegio Sindacale ha acquisito dai concorrenti KPMG S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A. le attestazioni richieste dal Decreto n. 39/2010 in merito all'assenza di situazioni che possano pregiudicare l'indipendenza del revisore a partire dalla data di assegnazione dell'incarico da parte dell'Assemblea.
* * *
Tutto ciò premesso, a seguito della procedura di selezione, il Collegio Sindacale, in relazione all'affidamento per gli esercizi dal 2020 al 2028 dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel, con particolare riferimento alle attività di seguito indicate:
revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enel, sul quale la società di revisione è chiamata a rilasciare apposita relazione, sempre ai sensi dell'art 14, comma 1, lett. a) del Decreto n. 39/2010 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014;
revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Enel, in conformità alle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997 e nella Deliberazione Consob n. 10867 del 31 luglio 1997;
all'Assemblea degli Azionisti di Enel – ai sensi dell'art. 16, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014, nonché dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 17, comma 1, del Decreto n. 39/2010 – alternativamente, le proposte, relative agli esercizi dal 2020 al 2028, formulate da KPMG S.p.A. e da Deloitte & Touche S.p.A., le cui componenti economiche e di effort totale (ore) per le attività di cui sopra sono di seguito indicate:
| Servizi | KPMG S.p.A. | Deloitte & Touche S.p.A. | ||
|---|---|---|---|---|
| Effort (ore) | Corrispettivi (€) | Effort (ore) | Corrispettivi (€) | |
| 2020-2028 | 2020-2028 | 2020-2028 | 2020-2028 | |
| Revisione Legale | 71.032 | 3.313.643 | 56.631 | 3.255.150 |
| Servizi Aggiuntivi (*) | 22.277 | 1.039.222 | 20.916 | 1.202.252 |
| Totale Enel S.p.A. |
93.309 | 4.352.865 | 77.547 | 4.457.402 |
(*) Includono: "Unbundling" (ossia revisione della contabilità separata) ai sensi della Delibera ARERA n. 137/16, revisione del bilancio di sostenibilità e attestazione circa la conformità dell'informativa fornita attraverso la dichiarazione di carattere non finanziario (DNF).
la propria preferenza in favore di KPMG S.p.A., in quanto la relativa offerta è caratterizzata da un punteggio tecnico più elevato e risulta altresì economicamente più vantaggiosa.
che la proposta di cui sopra non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo indicato all'art. 16, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 537/2014 ( 1 ).
In relazione alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, si informano i Signori Azionisti che la complessiva proposta del Collegio Sindacale sopra riportata comporta che sarà messa in votazione in primo luogo la proposta di affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.p.A. e, nel solo caso in cui tale proposta non raggiunga i voti richiesti per la sua approvazione, venga quindi messa in votazione la proposta di affidamento del medesimo incarico a Deloitte & Touche S.p.A."
( 1 ) L'art. 16, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 537/2014 stabilisce che "qualsiasi clausola di un contratto stipulata tra un ente di interesse pubblico e una terza parte volta a limitare la scelta dell'assemblea generale degli azionisti o dei soci dell'ente di cui all'articolo 37 della Direttiva 2006/43/CE a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda il conferimento dell'incarico a un particolare revisore legale o impresa di revisione contabile l'esecuzione della revisione legale dei conti del succitato ente è nulla e priva di effetti".
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.