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AGM Information Apr 12, 2019

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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

14 maggio 2019 – Unica Convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'Ordine del Giorno, parte Straordinaria

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)

Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano

Capitale sociale € 270.000.000,00 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

Unico punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea - parte Straordinaria

Modifiche agli articoli 8, 10, 12 e 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Consob") e in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 3 del medesimo Regolamento Consob.

La Relazione ha lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle prospettate modifiche statutarie di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. Nello specifico, le modifiche statutarie che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea riguardano: (i) l'aumento del numero massimo dei consiglieri da 11 a 15; (ii) l'introduzione delle modalità di nomina di consiglieri in caso di integrazione del Consiglio di Amministrazione; e (iii) introduzione di ulteriori modifiche di dettaglio e semplificazione delle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni degli organi sociali.

1) Motivazioni delle prospettate modifiche statutarie

Con riferimento alla prima proposta di modifica statutaria, avente ad oggetto l'aumento del numero massimo dei consiglieri da 11 a 15 (articolo 10 dello Statuto sociale), si ricorda che il Codice di Autodisciplina evidenzia come l'adeguata composizione del consiglio di amministrazione costituisca un presupposto fondamentale per una efficace gestione di impresa, ponendo particolare enfasi sugli obiettivi concernenti la diversità di composizione del consiglio stesso, per quanto attiene ad aspetti quali genere, competenze manageriali e professionali – anche di carattere internazionale – presenza di diverse fasce di età e anzianità di carica.

In quest'ottica, al fine di consentire ai soci di più facilmente raggiungere tali obiettivi di diversità dei profili professionali e manageriali presenti nel Consiglio di Amministrazione - tenuto anche conto che l'articolo 10 dello Statuto sociale attribuisce un terzo dei componenti il consiglio alle liste diverse da quella che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti - il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre di aumentare il numero massimo dei consiglieri da 11 a 15. Il Consiglio sottolinea che tale numero massimo di consiglieri risulta per altro coerente con quello adottato da altre società quotate di dimensioni analoghe alla Società.

Tale valutazione è stata condotta dal Consiglio in conformità a quanto previsto nel Codice di Autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce e con il contributo del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

La seconda proposta di modifica statutaria concerne le modalità di nomina dei consiglieri ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Considerato che le variazioni nella composizione del Consiglio possono intercorrere anche in corso di mandato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno disciplinare tale ipotesi, mediante inserimento nell'articolo 10 dello Statuto sociale di un'apposita previsione, idonea a salvaguardare i criteri di determinazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, come attualmente previsti nello Statuto sociale. Il Consiglio propone pertanto che all'eventuale integrazione del consiglio durante il mandato si proceda con le maggioranze di legge senza voto di lista purché, anche a seguito di tale integrazione, il numero di amministratori eletti dalle liste diverse da quella che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti, continui a rappresentare almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle ulteriori modifiche, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere che la presidenza delle riunioni assembleari sia assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea (articolo 8). È stato parimenti modificato l'articolo 12, prevedendo che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano presiedute dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre opportuno eliminare il riferimento, presente nell'articolo 13, ai mezzi di convocazione delle riunioni consigliari ormai desueti e non più in uso (i.e., telegramma) e introdurre, in sostituzione, modalità di convocazione in linea con le moderne tecnologie (i.e., posta elettronica), anche perseguendo l'obiettivo di facilitare e velocizzare il procedimento di convocazione.

2) Modifiche allo Statuto sociale

Di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo attuale dello Statuto Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 8 (Presidente e Segretario) Articolo 8 (Presidente e Segretario)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione
o,
in
caso
di
sua
assenza
o
Amministrazione
o,
in
caso
di
sua
assenza
o
impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona
designata dall'Assemblea. designata dall'Assemblea.
Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle
norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il
regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari,
compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di
votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare
costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e
del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità
delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle
votazioni. votazioni.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato Il Presidente è assistito da un segretario nominato
dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di
legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il
verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente. verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da
notaio. notaio.
Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e
durata in carica) durata in carica)
La
società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
La
società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione composto da sette a undici membri, i Amministrazione composto da sette a quindici membri,
quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di dame immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di dame immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub. i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub. i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino i due terzi dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti Amministratori che rappresentino un terzo dei componenti il Consiglio come previamente determinati dall'Assemblea, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno, due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino i due terzi dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti Amministratori che rappresentino un terzo dei componenti il Consiglio come previamente determinati dall'Assemblea, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno, due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

  • non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

  • non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

  • non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

  • non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora l'Assemblea deliberi di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, tali amministratori saranno nominati con le maggioranze di legge senza voto di lista purché, anche a seguito di tale integrazione, il numero di amministratori eletti dalle liste diverse dalla Lista di Maggioranza continui a rappresentare almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Anche in relazione a quanto stabilito nei due commi che precedono l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e

regolamentari
pro-tempore
vigenti
in
materia
di
equilibrio tra i generi.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni
previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Articolo 12 (cariche sociali) Articolo 12 (cariche sociali)
Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea,
elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche
uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di
assenza od impedimento, nonché un segretario scelto assenza od impedimento, nonché un segretario scelto
anche fra persone estranee. anche fra persone estranee.
In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che
dei
Vice
Presidenti,
la
presidenza
è
assunta
dei
Vice
Presidenti,
la
presidenza
è
assunta
dall'amministratore più anziano di età. dall'amministratore più anziano di età le riunioni del
Consiglio
di
Amministrazione
sono
presiedute
dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.
Articolo 13 (riunioni del Consiglio) Articolo 13 (riunioni del Consiglio)
Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove
ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi
necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo
dei suoi componenti. dei suoi componenti.
Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa
comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio
Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente. Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.
Il Consiglio di amministrazione può altresì essere Il Consiglio di amministrazione può altresì essere
convocato, previa comunicazione al Presidente del convocato, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci
effettivi. effettivi.
La convocazione è fatta per lettera raccomandata o La convocazione è fatta per lettera raccomandata o
telefax
da
spedire
almeno
cinque
giorni
prima
telefax o posta elettronica da spedire almeno cinque
dell'adunanza
a
ciascun
amministratore
e
sindaco
giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e
effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per
telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima. telegramma o telefax o posta elettronica da spedire
E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in almeno due giorni prima.
collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in
tal caso: collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In tal

devono essere assicurate:
caso:
a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto
devono essere assicurate:
del collegamento; a)
la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di punto del collegamento;
intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di b)
la possibilità per ciascuno dei partecipanti di
visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di
nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; visionare,
ricevere
o
trasmettere
tutta
la

la riunione del Consiglio di amministrazione si
documentazione, nonché la contestualità dell'esame e
della deliberazione;
considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare,
simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. la riunione del Consiglio di amministrazione si
considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare,
simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni
verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della
riunione. riunione.
Gli amministratori devono riferire tempestivamente e Gli amministratori devono riferire tempestivamente e
comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio
Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di
amministrazione,
del
Comitato
Esecutivo,
ovvero
amministrazione,
del
Comitato
Esecutivo,
ovvero
direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o
dalle società controllate e in particolare su quelle in cui dalle società controllate e in particolare su quelle in cui
abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano
influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di
direzione e coordinamento. direzione e coordinamento.
Comunque gli organi delegati con cadenza almeno Comunque gli organi delegati con cadenza almeno
trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio
Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche
effettuate dalla società o dalle controllate. effettuate dalla società o dalle controllate.

3) Esclusione della ricorrenza del diritto di recesso

Le prospettate modifiche statutarie non determinano il sorgere in capo agli Azionisti del diritto di recesso.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A., preso atto della Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999;

DELIBERA

1. di modificare lo Statuto sociale come indicato nella colonna Nuovo Testo (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente):

Testo attuale dello Statuto Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 8 (Presidente e Segretario) Articolo 8 (Presidente e Segretario)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione
o,
in
caso
di
sua
assenza
o
Amministrazione
o,
in
caso
di
sua
assenza
o
impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona
designata dall'Assemblea. designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio. Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio. Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di dame immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di dame immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub. i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub. i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

3) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

4) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino i due terzi dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

3) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

4) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino i due terzi dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti Amministratori che rappresentino un terzo dei componenti il Consiglio come previamente determinati dall'Assemblea, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno, due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione. Qualora così procedendo:

  • non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti Amministratori che rappresentino un terzo dei componenti il Consiglio come previamente determinati dall'Assemblea, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno, due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

  • non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

  • non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

  • non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo
Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio
di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o
integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che
precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la
presenza di amministratori in possesso di requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n.
58/1998 almeno nel numero complessivo minimo
richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed il
rispetto
delle
applicabili
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
pro-tempore
vigenti
in
materia
di
equilibrio tra i generi.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il
meccanismo del voto per lista il numero di candidati
eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo
Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio
di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o
integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
Qualora l'Assemblea deliberi di incrementare il
numero
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione
in
carica,
tali
amministratori
saranno nominati con le maggioranze di legge senza
voto di lista purché, anche a seguito di tale
integrazione, il numero di amministratori eletti dalle
liste diverse dalla Lista di Maggioranza continui a
rappresentare almeno un terzo dei componenti il
previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Consiglio di Amministrazione.
Anche in relazione a quanto stabilito nei due commi che
precedono l'Assemblea provvede in modo da assicurare
la presenza di amministratori in possesso di requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n.
58/1998 almeno nel numero complessivo minimo
richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed il
rispetto
delle
applicabili
disposizioni
di
legge
e
regolamentari
pro-tempore
vigenti
in
materia
di
equilibrio tra i generi.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni
previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Articolo 12 (cariche sociali) Articolo 12 (cariche sociali)
Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea,
elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche
uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di
assenza od impedimento, nonché un segretario scelto
anche fra persone estranee.
In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che
dei
Vice
Presidenti,
la
presidenza
è
assunta
dall'amministratore più anziano di età.
Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea,
elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche
uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di
assenza od impedimento, nonché un segretario scelto
anche fra persone estranee.
In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che
dei
Vice
Presidenti,
la
presidenza
è
assunta
dall'amministratore più anziano di età le riunioni del
Consiglio
di
Amministrazione
sono
presiedute
dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.
Articolo 13 (riunioni del Consiglio) Articolo 13 (riunioni del Consiglio)
Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove
ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi
necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo
dei suoi componenti.
Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa
comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio
Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.
Il Consiglio di amministrazione può altresì essere
convocato, previa comunicazione al Presidente del
Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove
ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi
necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo
dei suoi componenti.
Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa
comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio
Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.
Il Consiglio di amministrazione può altresì essere
convocato, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci
effettivi. effettivi.
La convocazione è fatta per lettera raccomandata o La convocazione è fatta per lettera raccomandata o
telefax
da
spedire
almeno
cinque
giorni
prima
telefax o posta elettronica da spedire almeno cinque
dell'adunanza
a
ciascun
amministratore
e
sindaco
giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e
effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per
telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima. telegramma o telefax o posta elettronica da spedire
E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in almeno due giorni prima.
collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in
tal caso: collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In tal

devono essere assicurate:
caso:
a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto
devono essere assicurate:
del collegamento; c)
la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di punto del collegamento;
intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di d)
la possibilità per ciascuno dei partecipanti di
visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di
nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; visionare,
ricevere
o
trasmettere
tutta
la

la riunione del Consiglio di amministrazione si
documentazione, nonché la contestualità dell'esame e
considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, della deliberazione;
simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
la riunione del Consiglio di amministrazione si
Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare,
verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
riunione. Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni
Gli amministratori devono riferire tempestivamente e verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della
comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio riunione.
Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Gli amministratori devono riferire tempestivamente e
amministrazione,
del
Comitato
Esecutivo,
ovvero
comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio
direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, amministrazione,
del
Comitato
Esecutivo,
ovvero
finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività
dalle società controllate e in particolare su quelle in cui svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,
abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o
influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di dalle società controllate e in particolare su quelle in cui
direzione e coordinamento. abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano
Comunque gli organi delegati con cadenza almeno influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di
trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio direzione e coordinamento.
Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla Comunque gli organi delegati con cadenza almeno
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio
maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla
effettuate dalla società o dalle controllate. prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche
effettuate dalla società o dalle controllate.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Milano, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Urbano Cairo

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