Regulatory Filings • Jun 28, 2019
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
della
nella
Il presente documento si propone di fornire le prescritte informazioni circa la proposta di fusione per incorporazione (di seguito anche "Fusione" o "Operazione") della Sistemi Dinamici S.p.A. (di seguito anche "Società Incorporanda" o "Sistemi Dinamici") nella Leonardo - Società per azioni (di seguito anche "Società Incorporante" o "Leonardo").
Sistemi Dinamici S.p.A. è una società d'ingegneria che opera nel settore dello sviluppo, produzione e vendita di aeromobili a pilotaggio remoto, con sede a Pisa, originariamente costituita, tra AgustaWestland S.p.A., società con socio unico ed IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.A., allo scopo di sviluppare soluzioni innovative nel settore elicotteristico.
Con effetto dal 1 gennaio 2016 AgustaWestland S.p.A., tramite scissione parziale, ha conferito a Leonardo (allora "Finmeccanica – Società per azioni"), parte del proprio patrimonio dedicato all'attività di progettazione, produzione e commercializzazione nel settore della "alla rotante e ala mista", civile e militare, ai sistemi di addestramento integrati e ai servizi logistici integrati, ivi inclusa la partecipazione in Sistemi Dinamici.
In data 22 dicembre 2016 Leonardo (allora "Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni"), che già deteneva il 40% del capitale di Sistemi Dinamici, ha acquistato dal socio IDS -Ingegneria dei Sistemi S.p.A., il rimanente 60% del capitale della Società Incorporanda, divenendone quindi unico socio, con l'obiettivo di rafforzare la posizione di Leonardo nel settore degli Unmanned Aerial Vehicle (di seguito "UAV"), ampliando la propria gamma nel mercato caratterizzato da una crescita costante nel recente passato e destinato ad aumentare nel prossimo futuro.
L'operazione in oggetto viene proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo e, più in generale, si inquadra nel complessivo progetto "One Company" di razionalizzazione strategico/societaria di alcuni asset rientranti nel core business Aerospazio, Difesa e Sicurezza. In particolare, la Fusione rappresenta, sia dal punto di vista industriale che commerciale, il naturale completamento del processo di integrazione sia organizzativa che gestionale tra la Società Incorporanda e Leonardo, avviata nel 2016 con l'acquisizione da parte
di Leonardo dell'intero capitale della Società Incorporanda, come innanzi descritto, il tutto finalizzato a contribuire all'obiettivo del rafforzamento della posizione di Leonardo nel settore degli UAV.
In particolare, l'Operazione consentirebbe a Leonardo di terminare le attività di sviluppo e certificazione dell'UAV AW-HERO (un Rotary UAV che può essere impiegato sia in missioni svolte nel campo di battaglia o in missioni marittime per la protezione e supporto del contingente, rifornimento merci, lotta antisommergibile e antipirateria, sia per funzioni di sicurezza nazionale, sorveglianza costiera e delle frontiere, missioni ISTAR - Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, identificazione, e monitoraggio delle imbarcazioni, monitoraggio delle infrastrutture critiche, ricerca e monitoraggio ambientale) mediante un'integrazione delle proprie strutture operative con quelle di Sistemi Dinamici, beneficiando così, in conseguenza e per effetto della Fusione, di un maggior know-how su temi quali engineering, industrializzazione, controllo di qualità, produzione prototipale e produzione in serie.
Relativamente agli aspetti di natura economica, la prospettata operazione di Fusione genererà una riduzione degli investimenti nei sistemi informativi richiesti, inter alia, per la gestione del richiamato programma AW-HERO, potendo a tal fine Leonardo (quale Società Incorporante) utilizzare i sistemi ICT dalla stessa già in uso per i programmi della Divisione Elicotteri; d'altro canto si evidenza inoltre la possibilità di ottenere talune economie legate al venir meno dei costi connessi agli obblighi legali ed amministrativi di una legal entity giuridicamente separata.
La fusione verrà eseguita sulla base dei bilanci d'esercizio delle due società al 31 dicembre 2018, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 2501-quater, comma 2, del Codice Civile.
In considerazione della circostanza che l'Incorporante detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'Incorporanda la fusione avverrà con le modalità di cui all'art. 2505 del Codice Civile.
Si precisa che, con riguardo alla Società Incorporante, si prevede che la delibera di Fusione ex art. 2502 del Codice Civile venga adottata dal consiglio di amministrazione della stessa in luogo dell'assemblea straordinaria come consentito dall'art. 24.1 dello Statuto sociale.
Sistemi Dinamici S.p.A. società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Leonardo - Società per azioni, con sede in Pisa (PI), Via S. Cannizzaro 7 = Loc. Ospedaletto - capitale sociale Euro 200.000,00 interamente versato, R.E.A. - 103585,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa, P. IVA e codice fiscale 01148640509, PEC sistem [email protected].
Leonardo « Società per azioni, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente versato, R.E.A. n. RM 7031, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00401990585, P. IVA. 00881841001, PEC [email protected].
La Società Incorporante è stata costituita con atto per Notaio Giuseppe Capitani di Livorno in data 20 giugno 1897 Rep. 9244 con la denominazione di "Società delle miniere di mercurio del Monte Amiata".
Con delibera assembleare del 6 agosto 1917 a rogito del Dott. Teodoro Valagussa coadiutore del Notaio Pietro Allocchio di Castano Rep. 2436, la società ha modificato la propria denominazione in "Monte Amiata Società Anonima Mineraria".
Con delibera assembleare del 19 dicembre 1949 la società ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del nuovo codice civile adottando la denominazione sociale "Monte Amiata -Società Mineraria per Azioni".
Con delibera assembleare del 29 marzo 1974 a rogito del Notaio Alfredo Bandini di Olevano Romano Rep. 88900 la società ha modificato la propria denominazione in "Società Immobiliare e Finanziaria per Azioni (SIFA)".
Con delibera assembleare del 30 aprile 1985 a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma Rep. 12777 la società ha adottato la denominazione di "Società Immobiliare e Finanziaria per Azioni - SIFA".
Con atto per Notaio Ignazio de Franchis di Roma del 20 ottobre 1992 Rep. 36151/7404 la "Società Immobiliare e Finanziaria per Azioni - SIFA" ha incorporato la "FINMECCANICA -Società Finanziaria per Azioni" ed ha contestualmente modificato la propria denominazione in "FINMECCANICA - Società per azioni".
Con delibera assembleare del 28 aprile 2016 a rogito del Notaio Sandra de Franchis di Roma Rep. 5979/2680 la società ha adottato la denominazione "Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni". Con decorrenza 1 gennaio 2017 la società ha assunto l'attuale denominazione sociale "Leonardo - Società per azioni".
Poiché non è prevista alcuna assegnazione di capitale della Società Incorporante ai sensi dell'art. 2504 ter del Codice Civile e poiché l'oggetto sociale di questa già comprende quello
della Società Incorporanda, lo statuto della Società Incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della Fusione.
Si allega sotto la lettera "A" lo statuto vigente della Società Incorporante.
Essendo le azioni del capitale della Società Incorporanda interamente possedute dalla Società Incorporante, non si dà luogo alla determinazione di rapporto di cambio né ad eventuali conguagli in danaro, di conseguenza le azioni della prima saranno annullate a seguito della Fusione.
All'esito della Fusione si procederà all'annullamento dell'intera partecipazione detenuta dalla Società Incorporante nella Società Incorporanda.
Non è riportata nel presente progetto di Fusione l'indicazione di cui al n. 5) del primo comma dell'art. 2501 ter del Codice Civile perché non si dà luogo ad assegnazione di azioni della Società Incorporante.
La Fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dal 1ª gennaio 2020.
Qualora l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis del Codice Civile dovesse intervenire successivamente al 1º gennaio 2020, la Fusione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a detta ultima iscrizione; in tal caso, ai fini contabili e fiscali la Fusione avrà comunque effetto dal 1º gennaio 2020.
Non sussistono presso le società partecipanti particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni, sicché non sussiste la necessità di stabilirne il relativo trattamento.
Non si propongono vantaggi o benefici particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Leonardo - Società per azioni
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sistemi Dinamici S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Coss on AN
Allegato "A"
Leonardo - Società per azioni
Statuto
3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potra essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di altività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e all'altr addestramento in selfori a tecnologia avanzata con particolare riferimento al comparti elettronico, informatico, aerospaziale, traspori, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziatio delle società partecipate e la cura del prestazione, in foro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobilian in genere, nel rispetto della esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o dellegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di lerzi di attività commerciali, industriali o fomiture di beni elo penvizi, nonché l'acquisto e la cossione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.
La società potrà compiere futte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo
esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impiani e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.
La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiano che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali elo personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.
ll limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionario complessive facenti capo al conto
persona fisica o giuridica o secietà e facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllante,
nonché, allo gentrolicia de società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con rifermento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, controllato, diversa soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto del predetto del predetto decreto legislativo 24 febbralo 1998, n. 58, in relazione anche a società dereto qualora tali accordi o natti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di volo, se si tralta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.
Eto GIOVANNI DE GENNARO F.to MAURIZIO D'ERRICO
P
Statuin
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assembles. 5.1ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative, chiunque - ad esclusione dello Stato ltaliano, di enti pubblici lialiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%. 5%. 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio del Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigenta.
7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
) si
sta
Statuto
) al Art. 9 uce I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione 9.1. dei in una o più volte. alvo A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella 9.2. di misura uguale al lasso ufficiale di sconto della Banca d'italia, fermo il del disposto dell'art. 2344 del codice civile. inta Art. 10 .ono 10.1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli a. amministratori a norma e con le modalilà di legge. lo in 10.2. La società può inoltre emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a lelle norma e con le modalità di legge. ilato ja a Art. 11 > dia 11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la lodiproroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica oglie o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. ione ersa TITOLÓ IV DIO ASSEMBLEA arzo iggio Art. 12 oteri 12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la rave sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di ezza amministrazione e purché in Italia. 'ersa 12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, pro per l'approvazione del bilancio, che deve avvenire entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale atteso che la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché in considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. Salvo quanto previsto dall'art. 24.1 l'Assemblea delibera su tutti gli 12.3. l'allo argomenti che la legge riserva alla sua competenza. Art 13 13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in diritti favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un lante intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente. АП. 14 rmini, 14.1. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via ie nei elettronica ai sensi della normaliva vigente. :ondo La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo te F.to GIOVANNI DE GENNARO F.10 MAURIZIO D'ERRICO
8.3 - L'assemblea potrà altresì dellberare l'assegnazione di azioni o altri
strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 c.c.
modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea
17.1. Le volazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.
5
Statuto
Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno venuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo la modalità previste dalla normativa vigente.
Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Avranno dinitto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel lermine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.
Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza ria così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono ali espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati
F.to GIOVANNI DE GENNARO F.to MAURIZIO D'ERRICO
6
5
ne
lle
Je
0
la
on તા
di
di
rio
Off
in
di
tto
IZa
0ale
lle:
re
: di
tre
uiti
iali
art.
iali
ar-
11
ate
. -
requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresi i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tra devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi).
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti della normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.
Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citali requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), per il numero di posizioni pari ad un terzo del totale, previsto per tali liste, iii) trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voli tra le Liste di Minoranza (la "Prima lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale Lista; in caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione della numero del voli e della capienza delle Liste stesse. Infine, qualora il Maggiorenne che di candidati inseriti nelle Liste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti in assemblea con delibera assunta ai sensi del successivo art. 18.4
F.to Glovanni de gennaro F.to MAURIZIO D'ERRICO
Statuto
Statuto
i al le ero
川| are
Per .. le
inti נוכ
તા del
al ero
itto
ı la
ına aro
ovl
dei i al 100 etti
he
lla
Ce o ાતાં
lla มป้า 19
ിക
ra
16
di 16 e .
trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la solloscrizione del relativo verbale.
21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedule dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranzo presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di volo.
22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concementi gli argomenti strategici di seguito antono; sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando Inteso che qualottendenin degn quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore:
F.to GIOVANNI DE GENNARO F.to MAURIZIO D'ERRICO 10
Statuto
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Staturo ne ai sensi dell'art. 2381 c.c.,
22.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21. convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni altualive saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.
Art. 23
24.1. Il consiglio di amministrazione en investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facollà di compiere lufti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli sociali, esclusi soltanto gli atti che la fegge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
Al Consiglio di Amministrazione è altresi altribuita la competenza a deliberare circa:
e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
li consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correllezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cul all'art. 2391bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione del parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con pati correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso contrario o l'avviso con rillevi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (il) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non vientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.
24.2. Gli organi delegati riferiscono lempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolla, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggion rilievo solto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, leffettuate dalla società e dalle società
amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effetturata in occasione delle riunioni cizio le di consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con ioni. periodicità almeno trimestrale. allve Talle Art, 25 25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'alta. 2381 peci del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal ono presidente e da non più di altri quattro amministratori, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere > da lenute anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità esselle previste dall'art. 20.3. 25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte per delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente elo ad altri suoi are. le e membri, nonché nominare un amministratore delegato. 25.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominate un direttore generale, gge daterminandone le mansioni e i compensi. Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla 25.4. a 3 redazione dei documenti contabili societari, previo parere obhligatorio del Collegio Sindacale. Il dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari scade Insteme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza Il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, 25.5. lalle olla essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio: a) allività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso le e del società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stali da dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, iore con ovvero b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella 2 !! ilita lettera a), ovvero c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie aso חסח finanziarie o contabili, ovvero d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel di settore finanziario, contabile o del controllo e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. lani La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa :gio comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal e e Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla lior oro relativa conoscenza o dal verificarsi del mulamento. ela F.to Glovanni de GENNARO
controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli
11
10
terie
né ai
12
F.to MAURIZIO D'ERRICO
Statuto
27.1. Al membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un componso delle determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa delerminazione dell'assemblea.
28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.
L'assemblea elegge altrest i due Sindaci supplenti.
Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelli tra gli iscritti nel Registro del revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo l'egale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale reguisito sono scelli tra coloro che abbiano maturalo un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
intendendosi per materie e settori strattamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4 28.2
28.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettiv e di uno supplente da parte della minoranza. Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un nella chaocana libra, nolla qualo i candidati sono elencati mediante
un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati
alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un nottoologo dei Divde ha o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o materia di equilibria les interestabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi). Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari che da sono o cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse provista da disposizioni di l'egge o regolamentari ove applicabili.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola Ilsta e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilltà.
Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista ed entro il temlne provisto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altrest depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati acceltano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono altri inconditi sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

F.to GIOVANNI DE GENNARO F.to MAURIZIO D'ERRICO

Statuto
a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voli espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono fratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.
l quozienti così otlenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di clascuna di delte liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente disposti in unica graduatoria di candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ollenuto I quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abblano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.
In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.
ll Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ita i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.
Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresenta la la
lo dell'eventuale maggior quato crettisti del genere meno rappresentato (o dell'oventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio soni generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei dell'incandidati, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidato dell' da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più allo) nello stesso sottoefenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito sostituito del Shidati Billativi della lista del supplanti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28,3bis.
Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato fratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voli ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voli da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco
15
Statuto
he ne 8 il ים 19 Ci la lo in la vi ្ថិត e l lli 0 O a ござ 0 1 a B C F 3 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ =
Ti
supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare l'equillibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se la sostiluzione non consente il rispetto di tale principio, l'Assemblea deve essere convocata al niù presto per assicurare il rispetto di dello principio. La nomina dei Sindaci per l'integrazione dei Collegio, ai sensi dell'art 2401 del C.C., sarà effettuata dell'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nell'ispetto della legge e dello statuto.
28.3bls - supplenti ovvero l'interrazione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuale secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minorazze ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.
28.4. El ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione si
i partecipanti possano essero identificationiza, a condizione che tuti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli Verificalisi questi requisiti il Collogio Sindicali in tempo reale Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cul si trova chi presiede la riunione.
TITOLO VI BILANCI E UTILI
| Art | 29 |
|---|---|
| ----- | ---- |
F.to GIOVANNI DE GENNARO F.to MAURIZIO D'ERRICO
Statulo
Art. 31
31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui slano diventati esiglbili, saranno prescritti a favore della società, con diretta
loro appostazione a riserva loro appostazione a riserva.
32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea delerminerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
Art. 33
33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.