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Capital/Financing Update Dec 30, 2019

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Capital/Financing Update

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N. 24430 di Repertorio N. 14610 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

3 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 17,30

in Milano, Foro Buonaparte n. 44,

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

  • VINCENZO UGO MANES, nato a Venafro (IS) il giorno 1 aprile 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"Intek Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale euro 335.069.009,80, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio Economico Amministrativo n. 1977385, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., costituita in Italia, di diritto italiano ("Società"),

e mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, limitatamente al terzo punto all'ordine del giorno.

Mantiene la presidenza dell'adunanza, su unanime designazione dei Consiglieri, lo stesso comparente, il quale dichiara:

  • che la presente riunione è stata convocata in via d'urgenza per oggi alle ore 17,00 in questo luogo, giusta avviso di convocazione inviato in data 2 dicembre 2019 mediante mezzi consentiti dallo statuto sociale;

  • che sono al momento presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dettagliatamente indicati nell'elenco degli intervenuti che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara pertanto tuttora validamente costituito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

"(omissis)

ORDINE DEL GIORNO

3. Emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2410 c.c., di un nuovo prestito obbligazionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (omissis)"

* * * * *

Il Presidente inizia la trattazione ed espone i motivi per i quali si rende opportuna l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c., per un importo complessivo massimo di nominali euro 110.000.000,00 (il "Prestito Obbligazionario").

Il Presidente precisa che tale emissione rientra nell'ambito di una operazione volta alla razionalizzazione degli strumenti di debito in circolazione, mediante la programmata offerta di sottoscrizione e la programmata offerta di scambio, quest'ultima avente ad oggetto la sostituzione delle obbligazioni attualmente in essere ed eventualmente anche le azioni di risparmio, che consentirebbe alla Società di mantenere una adeguata liquidità, allungando la durata media del debito, con la possibilità di ridurne il costo medio, e semplificando la struttura del capitale.

Il Presidente illustra di seguito i principali termini e condizioni delle obbligazioni, come risulta dalla bozza di regolamento del Prestito Obbligazionario distribuito ai presenti, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". In sintesi, gli elementi essenziali sono i seguenti:

• Tipo di obbligazioni: obbligazioni non convertibili unsecured;

• Forma: le Obbligazioni saranno titoli al portatore e si prevede che siano quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• Durata: il Prestito Obbligazionario dovrà essere emesso entro e non oltre il 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi) e avrà durata di 5 (cinque) anni, con possibilità di rimborso anticipato volontario a richiesta della Società;

• Taglio: le Obbligazioni avranno tutte uguale taglio determinato al momento dell'emissione in Euro 21,60 (ventuno virgola sessanta);

• Prezzo di emissione: il prezzo di emissione sarà pari al valore nominale delle obbligazioni;

• Saggio degli interessi: il saggio degli interessi non è ancora puntualmente definito e dovrà essere determinato in prossimità dell'emissione, con un tasso minimo del 4,25% (quattro virgola venticinque per cento);

• Pagamento degli interessi: il pagamento degli interessi avverrà con scadenza annuale posticipata;

• Rimborso: alla pari a scadenza, fatta salva la facoltà della Società di rimborso anticipato volontario anche per importi superiori alla pari, come previsto nell'allegato regolamento.

Al termine della propria esposizione, il Presidente ricorda che, avuto riguardo ai limiti per l'emissione di obbligazioni di cui all'art. 2412 del codice civile, non sussistono impedimenti per l'emissione delle obbligazioni nei termini e nei limiti sopra illustrati, in quanto esse sono destinate ad essere quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

Interviene il Sindaco Alberto Villani il quale, a nome del Collegio Sindacale, conferma quanto appena indicato dal Presidente in merito ai limiti di cui all'art. 2412 del codice civile.

Il Presidente precisa infine che, alla luce delle modalità e dei tempi di collocamento del Prestito Obbligazionario sopra illustrati si rende conveniente conferire ad uno o più Consiglieri ogni opportuno potere affinchè siano completati gli elementi ancora non definiti del testo del regolamento del Prestito Obbligazionario, in prossimità del collocamento, con le informazioni tecniche di dettaglio ora non disponibili, e sia curato il collocamento delle Obbligazioni.

Terminata l'esposizione del Presidente, viene data lettura della proposta di deliberazione.

"Il Consiglio di Amministrazione di "Intek Group S.p.A.",

- udita la relazione del Presidente;

- vista e approvata la bozza di regolamento del prestito obbligazionario;

DELIBERA

1) di approvare l'emissione e il collocamento da parte della Società di obbligazioni non convertibili, in una o più tranche, fino ad un ammontare nominale complessivo massimo in linea capitale pari a Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni virgola zero zero), costituito da massime n. 5.092.592 (cinquemilioninovantaduemilacinquecentonovantadue) obbligazioni al portatore da nominali euro 21,60 (ventuno virgola sessanta) ciascuna, aventi le ulteriori caratteristiche descritte nella bozza di regolamento del prestito obbligazionario allegato al verbale assembleare, il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti convenzionali che saranno stabiliti in sede di perfezionamento dell'emissione e del regolamento del prestito, dopo l'iscrizione della presente deliberazione di emissione nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 c.c.;

2) di conferire al Presidente e ai Vicepresidenti, in via tra loro disgiunta, ovvero a procuratori da essi nominati anche con successivi atti, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno al fine di dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso il potere di:

- determinare, sulla base delle condizioni di mercato, il tasso di interesse e i termini e le condizioni dell'emissione, definendone gli ulteriori elementi del relativo regolamento fermo restando che la determinazione puntuale del tasso di interesse dovrà essere effettuata in conformità a una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza oneri di forma e di pubblicità legale;

- dar luogo a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente Autorità, italiana o estera, connesso all'emissione del prestito obbligazionario, al collocamento e alla quotazione dello stesso presso il MOT, anche previa offerta pubblica di scambio avente ad oggetto obbligazioni precedentemente emesse dalla società stessa;

- selezionare eventualmente una o più istituzioni finanziarie ai fini del collocamento del Prestito Obbligazionario;

- definire e stipulare ogni negozio, contratto, accordo, certificato, atto necessario od opportuno in relazione all'emissione, al collocamento e alla quotazione del prestito obbligazionario;

- compiere tutto quanto necessario e/o opportuno per il buon esito dell'operazione, secondo la migliore prassi di mercato;

- procedere all'iscrizione della presente deliberazione di emissione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 c.c.;

- apportare alle deliberazioni che precedono ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti Autorità ovvero ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

3) di ratificare, per quanto occorrer possa, l'operato del Presidente nell'ambito della complessiva operazione di emissione del prestito obbligazionario qui deliberata, e pertanto riguardo ad ogni dichiarazione da essi resa od ogni atto dai medesimi sottoscritto."

Il Presidente apre la discussione, nel corso della quale vengono esaminati gli elementi essenziali della proposta di deliberazione di cui sopra, già oggetto di preventiva istruttoria nell'ambito dei lavori consiliari.

* * * * *

Al termine della discussione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, la trattazione del punto all'ordine del giorno oggetto della presente deliberazione termina alle ore 17,45.

* * * * *

Trattamento dati personali.

Il comparente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Vincenzo Ugo Manes Firmato Mario Notari

ELENCO DEGLI INTERVENUTI

INTEK GROUP S.P.A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA': IN DATA

3 dicembre 2019

C.C. NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nome e cognome amministratore/i presente dio/videoconferenza
collegato in au-
assente
VINCENZO UGO MANES (Presidente) X
DIVA MORIANI (Vicepresidente) X
MARCELLO GALLO (Vicepresidente)
GIUSEPPE LIGNANA
DUNCAN JAMES MACDONALD
ALESSANDRA PIZZUTI ી તન્નવિત્ત
LUCA RICCIARDI X
FRANCESCA MARCHETT X rep
RUGGERO ROMANO FRANCISCO MAGNONI X
COLLEGIO SINDACA
nome e cognome sindaci effettivi presente dio/videoconferenza
collegato in au-
assente
MARCO LOMBARDI (Presidente) and 17, 2015
ALBERTO VILLANI
GIOVANNA VILLA

O Il presidente:

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"Intek Group S.p.A. 2020 - 2025"

Codice ISIN [IT . ]

ART. 1-IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2020 - 2025" (il "Prestito"), di un ammontare nominale complessivo pari ad Euro [•], è emesso da Intek Group S.p.A. (1"Emittente") ed è costituito da n. [•] obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni" e ciascuna l'"Obbligazione").

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e quindi al prezzo di Euro 21,60 per ciascuna Obbligazione.

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico della Finanza") e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [•] del [•], ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il "MOT").

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-guinquies e 83-sexies del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2-GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà come data di godimento il [•] (la "Data di Godimento del Prestito").

ART. 3-DURATA

Il Prestito ha durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [.] (la "Data di Scadenza del Prestito").

ART. 4-INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del [•]% (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari ad Euro 21,60, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore),

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi sul numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366), secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana S.p.A., di volta in volta vigente, (il "Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di maturazione degli interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di maturazione degli interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).

ART. 5-RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, le Obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione alla pari, e dunque al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6-RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anche parziale, delle Obbligazioni in qualsiasi momento a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento del Prestito.

Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di rimborso anticipato. Nell'avviso verrà altresi indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso.

Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo in cui è effettuato il rimborso: Prezzo di rimborso
dallo scadere del:
secondo anno sino allo scadere del terzo 102%
terzo anno sino allo scadere del quarto 101%
quarto anno sino alla Data di Scadenza 100%

Dalla data di rimborso anticipato delle Obbligazioni, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. In caso di rimborso parziale delle Obbligazioni, il valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte sarà proporzionalmente ridotto.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni acquistate possono essere, a scelta dell'Emittente,

mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'articolo 2415, quarto comma, del codice civile.

ART. 7-SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

ART. 8-STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ART. 9- TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 10-ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

  • (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune");
  • (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
  • (3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;
  • (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
  • (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario o quando ne è fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del Notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese. Per la validità deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'eservizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in [•]. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile,

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione dell'assemblea degli Obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente, Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato

preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 11- IDENTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

L'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli S.p.A., i dati identificativi delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del codice civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione su richiesta dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti anche richiedendo (1) a Monte Titoli S.p.A. i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti; e (2) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

È in ogni caso fatta salva la facoltà degli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

ART. 12 - REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 13-VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede legale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge c di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 14- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra I'Emittente e i titolari delle Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effètti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Milano, 3 dicembre 2019

10 ﺪ U

1500 Steel

REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.).
[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio
2007 n. 9836/2007.
[ ] In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
[ ] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto
esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

  • [X] [ ] Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme
    • all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

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