Regulatory Filings • Feb 14, 2020
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L'anno 2020 duemilaventi addì 3 tre del mese di febbraio.
In Milano, negli uffici in Via Ciovassino n. 1.
Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Signori:
con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 359.604.959, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 01792930016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "F.lli De Benedetti S.p.A.", autorizzato a questo atto a risultanza del verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 19 luglio 2019 n. 4006/2671 di Rep., registrato a Milano 4 in data 22 luglio 2019 al n. 13202 Serie 1T;
con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 397.146.183,50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00519120018, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "COFIDE", autorizzato a questo atto a risultanza del verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 19 luglio 2019 n. 4005/2670 di Rep., registrato a Milano 4 in data 22 luglio 2019 al n. 13201 Serie 1T.
Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo,
che a risultanza dei citati verbali di assemblea le suddette Società hanno approvato il progetto di fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;
che le suddette deliberazioni vennero iscritte a sensi di legge presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi entrambe in data 23 luglio 2019;
che la Società COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A. con la citata delibera in data 19 luglio 2019 ha deliberato, fra l'altro, di approvare un aumento del capitale sociale al servizio della fusione per massimi euro 292.633.357 mediante emissione di massime n. 585.266.715 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, in applicazione del rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione in n. 2,01 azioni ordinarie di COFIDE per ogni azione ordinaria di CIR, conferendo mandato al Presidente per definire, prima della stipula dell'atto di fusione, la misura dell'aumento di capitale della Società ed il numero di azioni in cui il relativo capitale sarebbe stato suddiviso alla data di efficacia della fusione in applicazione dei principi e dei criteri descritti ai punti 3 e 4 del progetto di fusione;
che, in esecuzione del mandato ricevuto, la misura del predetto aumento di capitale risulta essere di euro 278.998.698 suddiviso in n. 557.997.396 azioni del valore nominale di euro 0,50 ciascuna;
che è trascorso il termine di cui all'art. 2503 C.C. senza che sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, come risulta dai certificati rilasciati dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa B in data 11 novembre 2019, qui allegati sotto la lettera A.
Quanto alle condizioni sospensive alle quali era subordinato il perfezionamento dell'operazione di fusione previste all'art. 8 del progetto di fusione i Comparenti attestano e dichiarano che le medesime condizioni, fatta eccezione per quella prevista all'art. 8 (iv), si sono verificate ed in particolare che la condizione sospensiva di cui al (iii) dell'art. 8 ovvero il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie dell'incorporante emesse a servizio della fusione è da considerarsi verificata poiché, sulla base dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA.2.1.9 delle relative Istruzioni, le azioni emesse dall'incorporante a servizio della fusione saranno ammesse a negoziazione previa pubblicazione del Prospetto informativo in via automatica presso il Mercato Telematico Azionario e senza necessità di un formale provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A..
Quanto alla residua condizione prevista dall'art. 8 (iv) del progetto di fusione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per il rilascio del giudizio di equivalenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/99 (il "Regolamento Emittenti") in relazione al Documento Informativo predisposto dalle società partecipanti ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Emittenti, richiede la preventiva stipulazione dell'atto di fusione.
Detto avveramento verrà fatto constare con atto pubblico integrativo del presente da depositarsi ed iscriversi presso il competente Registro delle Imprese.
Pertanto i Comparenti, tutto quanto sopra premesso e confermato, intendono stipulare il presente atto di fusione con efficacia civilistica a decorrere dal terzo giorno di Borsa aperta successivo al giorno dell'ultima delle iscrizioni del presente atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis C.C.. Resta inteso che l'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese è subordinata al rilascio del provvedimento della Consob di approvazione del prospetto informativo.
Ciò premesso e confermato
le parti costituite stipulano quanto segue:
1) le Società "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." e "CIR S.p.A. - COMPA-GNIE INDUSTRIALI RIUNITE" si dichiarano fuse mediante incorporazione della seconda nella prima e ciò con effetto a decorrere dal terzo giorno di Borsa aperta successivo al giorno dell'ultima delle iscrizioni del presente atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis C.C.. Resta inteso che l'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese è subordinata al rilascio del provvedimento della Consob di approvazione del prospetto informativo, del quale dovrà farsi constare con apposito atto pubblico di verificata condizione.
Conseguentemente all'efficacia della fusione tutti i diritti ed attività della Società "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" si trasferiranno per effetto della fusione medesima nella "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." che subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporata ed in tutti i suoi diritti, ragioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura.
Con l'efficacia della fusione il personale della Società incorporata proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la Società incorporante, mantenendo i trattamenti economico - normativi attualmente vigenti e i trattamenti di fine rapporto così come i ratei di retribuzione e ferie che verranno trasferiti alla Società incorporante.
2) Conseguentemente all'efficacia della fusione tutte le azioni ordinarie della Socie-
tà incorporanda "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie della Società incorporante "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." emesse in esecuzione dell'aumento di capitale per euro 278.998.698 (duecentosettantotto milioni novecentonovantottomila seicentonovantotto) di cui alle premesse, sulla base del rapporto di cambio indicato nell'art. 3 del progetto di fusione in ragione di n. 2,01 (due virgola zero uno) azioni ordinarie dell'incorporante per ogni azione ordinaria dell'incorporanda, tutte da nominali euro 0,50 (cinquanta cent) cadauna, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie COFIDE in circolazione alla data di efficacia della fusione senza conguagli in denaro.
Pertanto il capitale di "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." risulterà, con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione, di euro 638.603.657 (seicentotrentotto milioni seicentotremila seicentocinquantasette) suddiviso in n. 1.277.207.314 (un miliardo duecentosettantasette milioni duecentosettemila trecentoquattordici) azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (cinquanta cent) cadauna.
La fusione avrà altresì per effetto l'annullamento senza concambio (i) delle azioni ordinarie dell'incorporanda di proprietà dell'incorporante alla data della fusione e (ii) delle azioni proprie detenute dall'incorporanda alla medesima data.
Le azioni di nuova emissione dell'incoporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima incorporante già in circolazione nonché soggette alla gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del progetto di fusione.
3) In conformità a quanto previsto dal progetto di fusione, le parti danno atto che le operazioni della Società incorporata verranno imputate al bilancio della Società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della fusione e ciò anche ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R..
4) Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del rapporto di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.
In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.
5) Dalla data di efficacia civilistica della fusione, ovverosia a decorrere dal terzo giorno di Borsa aperta successivo al giorno dell'ultima delle iscrizioni del presente atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis C.C. (restando inteso che l'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese è subordinata al rilascio del provvedimento della Consob di approvazione del Prospetto informativo), cesseranno dalle rispettive cariche e funzioni sociali gli Amministratori ed i Sindaci della Società incorporata.
6) S'intendono trasferiti a titolo universale per effetto del presente atto di fusione a favore della Società incorporante tutti i cespiti attivi e passivi della Società incorporata, diritti reali, ragioni, azioni, servitù attive e passive, depositi e rapporti contrattuali con terzi, senza eccezioni, ivi compreso il diritto alla denominazione sociale.
7) La rappresentanza della Società incorporata nell'autorizzare i trapassi di intestazione e le trascrizioni dipendenti da questo atto, esonera ad abbondanza i competenti Uffici da ogni responsabilità.
La Società incorporante è inoltre autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità allo scopo di farsi riconoscere come titolare di ogni cespite, attività patrimoniale e rapporto contrattuale della Società incorporata, sia nei confronti dei privati che di qualsiasi pubblica amministrazione od ufficio.
8) Il Comparente Dr. RODOLFO DE BENEDETTI dà atto che, con effetto dalla data di efficacia della presente fusione, avrà pieno corso la deliberazione di assemblea straordinaria in data 19 luglio 2019 e di cui al citato verbale a mio rogito n. 4006/2671 di Rep., con la quale la Società "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." deliberava l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale recante, fra l'altro, la nuova denominazione sociale "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" sempre con effetto dalla data di efficacia della fusione.
Ai fini di cui sopra, il Comparente Dr. RODOLFO DE BENEDETTI mi esibisce il testo aggiornato dello statuto sociale della Società incorporante che, invariato in tutto il resto, firmato dai Comparenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera B.
Il
presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai Comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore quindici e quaranta; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà dei Comparenti.
Consta di due fogli scritti per otto facciate sin qui da persona di mia fiducia.
f) Rodolfo de Benedetti
f) Monica Mondardini
f) Maddalena Ferrari Notaio
| ALLEGATO A | ||
|---|---|---|
| Modern dell'Economie CA DA BOLLO €16,00 e delle Finanze SEDICI/00 genzan. a mirate 00006089 01000700 WOZADOG1 00286841 /09/2019 09:09:06 2C8DFAE5150D55AF : 01180230667996 24/09/ 4528-00088 IDENTIFICATIVD |
||
| 023066 799 6 .18. |
| 046441 | 880TT.2011 |
|---|---|
| - しゅうこてて |
| 불구조소 고물을 두 | |||
|---|---|---|---|
| 006440 | 08011.2013 | ||
| DOETTO |
ALLEGATO B AL N. 4287 DI REP. N. 2865 PROGR.
STATUTO SOCIALE
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO
Articolo 1
E' costituita una società per azioni denominata:
siglabile "CIR S.p.A."
La società ha sede in Milano.
Possono, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società nelle quali partecipa, l'acquisto e la vendita di titoli azionari ed obbligazionari tanto in proprio come per conto di terzi, nonché in genere l'attività di locazione finanziaria (leasing) sia per beni mobili che immobili.
La società potrà procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili in genere; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari. La società potrà inoltre svolgere direttamente od indirettamente, attività industriali e commerciali di qualsiasi genere, ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità ed alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature od impianti.
La società potrà pertanto compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con il raggiungimento dello scopo sociale.
In dettaglio:
a) l'assunzione di partecipazioni in altre società, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
b) l'acquisto e la vendita di titoli azionari e obbligazionari anche di società bancarie e fiduciarie tanto in proprio come per conto di terzi, nonché, in genere, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici o privati e qualsiasi operazione di natura mobiliare;
c) l'attività di locazione finanziaria (leasing) sia per beni mobili che immobili;
d) l'acquisto, la locazione, la vendita, la permuta, la rivendita e, in genere, la gestione e la conduzione di immobili, con facoltà di stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari;
e) tutte quelle operazioni finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi, e commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
f) l'impianto e l'esercizio, direttamente o indirettamente, di attività industriali e commerciali di qualsiasi genere, ivi comprese quelle comunque ad esse ricollegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità ed alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti;
g) la promozione o la partecipazione alla costituzione di società.
E' ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.
E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.
Il capitale sociale è di Euro 638.603.657 (seicentotrentottomilioni seicentotremila seicentocinquantasette) costituito da numero 1.277.207.314 (un miliardo duecentosettantasettemilioni duecentosettemila trecentoquattordici) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna.
L'Assemblea straordinaria del 19 luglio 2019 che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIU-NITE" numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00519120018 (l'"Incorporata") in "Cofide Gruppo De Benedetti S.p.A." (ora CIR S.p.A. o l'"Incorporante") numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01792930016, ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 11.280.924 mediante emissione di massime n. 22.561.848 azioni riservate ai beneficiari del Piano di Stock Option 2009 e del Piano di Stock Option 2010 già approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporata, rispettivamente, in data 30 aprile 2009 e 30 aprile 2010.
L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni aventi diritti diversi, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali dei soci delle singole categorie di azioni.
L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.
Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice Civile.
Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.
La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.
La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi;
b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, nell'elenco di cui al Libro Soci Stabili ("Libro") appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società.
La Società iscrive nel Libro ciascun azionista che ne faccia richiesta per il tramite di un intermediario, come definito dall'Art. 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob ("Provvedimento").
La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni appartenenti all'azionista e, salvo quanto previsto al comma 13, comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, l'automatica iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui al Libro, al decorso del termine di ventiquattro mesi dall'iscrizione nel Libro stesso.
La richiesta deve essere trasmessa unitamente a una certificazione/comunicazione contenente le informazioni di cui all'art. 21 del Provvedimento avente clausola "fino a revoca".
La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento del Libro mensilmente, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le perviene la richiesta e la certificazione/comunicazione.
Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato l'azionista dovrà richiedere, in occasione di ciascuna assemblea, l'emissione di una certificazione/comunicazione rilasciata ai sensi del Provvedimento, attestante altresì la durata di ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.
Ferme restando le disposizioni normative in tema di trasferimento di partecipazioni di controllo in società ed enti titolari di azioni con voto maggiorato, l'intestazione o disintestazione fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal fiduciario prima dell'inizio di ciascuna Assemblea.
Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato può in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente, per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dal Libro delle azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nel Libro al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato.
Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.
Il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile.
In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento per la disciplina di dettaglio relativa alla tenuta e conservazione del Libro.
L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica", secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il consiglio ne ravvisa l'opportunità.
L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.
Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.
Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.
L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.
Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in
base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.
Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.
Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.
Può altresì conferire tutti o parte dei propri poteri a sensi dell'art. 2381 C.C. a uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro, individualmente o collettivamente, la firma sociale.
Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della società lo esigano, anche su richiesta della maggioranza degli Amministratori, o di un Amministratore Delegato.
Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione di almeno un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La convocazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, fax, o posta elettronica, e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in casi di urgenza, almeno un giorno prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.
In mancanza, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
Il verbale, ove non redatto da un notaio, verrà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Gli amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.
In occasione della redazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, scientifiche e culturali in genere e, specificamente, alla Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti e ne informerà gli azionisti in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018 ha la facoltà di:
a) aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;
b) emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni).
Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione ed i limiti della delega.
Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società.
La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.
Il Consiglio può nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.
Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.
Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente e previo parere del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione vigila inoltre affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.
Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, entro i termini e con le modalità di legge.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.
Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.
All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:
1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.
La retribuzione per i Sindaci effettivi viene stabilita dall'assemblea.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.
Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.
Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.
Articolo 23 REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 25
L'utile netto, risultante dal bilancio annuale, è assegnato nella misura del 5% alla riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale.
Dopo aver effettuato gli eventuali ulteriori accantonamenti previsti da norme di legge e salvo diversa delibera dell'assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle eventuali varie categorie di azioni.
Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.
I dividendi saranno pagati presso la sede della società o gli istituti di credito da questa incaricati; quelli non riscossi entro un quinquennio si intenderanno prescritti a favore della Società, per essere destinati alla riserva straordinaria.
Articolo 27
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.
La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.
Articolo 30
L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2019 ha deliberato che a far data dal 30° giorno successivo alla data di efficacia della fusione di cui al precedente art. 4, comma 2, e comunque dal 1° giugno 2020, il termine "ventiquattro" contenuto nell'art. 8 commi 6, lett. a) e b) e 8 sarà automaticamente sostituito dal termine "quarantotto" dando mandato al Consiglio di Amministrazione pro tempore e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente affinché provvedano alla pubblicazione dello statuto aggiornato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 C.C..
L'Assemblea straordinaria del 19 luglio 2019 che ha approvato il progetto di fusione di cui al precedente art. 4, comma 2, ha altresì deliberato che con effetto dalla data di efficacia della fusione medesima gli Amministratori dell'Incorporante in carica a tale data cadano dal mandato e convochino senza indugio l'Assemblea degli Azionisti per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al presente statuto.
f) Rodolfo de Benedetti
Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano I in data 3 febbraio 2020 al n. 7775 Serie 1T - con euro 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.
* * * * *
(art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)
Certifico io sottoscritto Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 6 ottobre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di n. 19 pagine, è conforme al documento originale analogico a mio rogito firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e la produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella originale".
Milano, 3 febbraio 2020.
File firmato digitalmente dal Notaio Maddalena Ferrari
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