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Banco BPM SpA

Pre-Annual General Meeting Information Mar 4, 2020

4282_egm_2020-03-04_0f991ce0-4f18-4355-92ae-013d92596db4.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A. SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, e dell'art. 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazioni Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni)

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria convocata per il 4 aprile 2020, in unica convocazione, in merito a: "Proposte di modifica degli articoli 1.3., 5.2., 5.3., 5.4., 10.1., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 17.1., 20.1.1., 20.1.6., 20.3.6., 20.4.2., 20.8., 20.8.1., 20.11.1., 20.11.4., 23.1.2., 23.5.1., 24.2.1., 24.2.2., 24.4.1., 25.1., 26., 27., 28., 28.1., 29.1., 29.2., 30.1., 30.2., 30.3., 30.4., 31.1., 31.2., 31.3., 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 34.1., 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7., 36.8., 36.9., 36.10., 36.11., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13., 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 39.1., 40.1., 40.2., 41.1., 41.2., 42.1., 43.1., 44., 45., 46. dello Statuto di Banco BPM".

Signori Soci,

con la presente Relazione (di seguito, la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti, s'intende fornire un'illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o la "Banca") che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca ha inteso sottoporre alla Vostra approvazione.

1. Motivazione delle variazioni proposte

L'attuale Statuto della Banca è stato approvato nell'ambito del progetto di fusione fra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano Scarl (di cui costituiva parte integrante e sostanziale) che ha condotto alla costituzione di Banco BPM S.p.A. il 1° gennaio 2017; trascorsi quasi tre anni, si è ravvisata - alla luce del funzionamento degli organi sociali della Banca dalla data di efficacia della fusione sino ad oggi, della revisione dell'assetto organizzativo della Banca nel frattempo intervenuta nonché della prossima scadenza del c.d. periodo transitorio (per tale intendendosi il primo triennio, decorrente dalla data di efficacia della fusione e sino alla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019) – la necessità di procedere a talune modifiche del testo statutario. Con le modifiche proposte s'intendono riflettere nel testo statutario, per alcuni versi, taluni correttivi all'attuale struttura di governance, per altri versi, talune previsioni finalizzate a rendere più efficiente l'operatività della Banca, oltre a talune modifiche formali o volte a meglio esplicitare il significato di talune disposizioni in esso già contenute.

Nel dettaglio, le principali modifiche proposte riguardano gli articoli di seguito illustrati:

  • Art. 1.3. (Costituzione e denominazione): si propone un aggiornamento dell'elenco dei marchi storici di cui la Banca si avvale nell'esercizio dell'attività bancaria, includendo in tale elenco quello di "Banca Popolare di Milano" a seguito dell'intervenuta efficacia (i.e., a decorrere dal 15 novembre 2018), della fusione per incorporazione della Banca Popolare di Milano S.p.A. nella Capogruppo Banco BPM S.p.A.

  • Art. 5. (Sostegno ai territori di storico radicamento): si propone la modifica del testo dell'articolo 5.3 al fine di adeguare il disposto statutario alla più recente articolazione territoriale della Banca discendente dall'adozione del nuovo modello di Rete Commerciale, recependo altresì l'avvenuta costituzione delle tre nuove fondazioni (Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Banca Popolare di Milano e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero), con conseguente riallocazione dell'importo di cui all'articolo 5.2 da destinare, negli specifici territori di riferimento, a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse. Si propone, altresì, di eliminare, nell'art. 5.4, l'inciso "già esistenti o da costituire" in considerazione dell'intervenuta costituzione delle citate tre nuove fondazioni.

  • art. 10. (Organi sociali), art. 26. (Comitato Esecutivo: numero e composizione), Art. 27. (Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento): In considerazione (i) dell'intervenuto perfezionamento e consolidamento del processo di integrazione delle due Banche (Banco Popolare – Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano Scarl) che hanno dato vita a Banco BPM; e (ii) dell'esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, dalla quale si è constatato che le limitate deleghe di poteri, essenzialmente in materia creditizia, attribuite a livello statutario al Comitato Esecutivo hanno comportato un limitato numero di brevi riunioni le quali non hanno significativamente contribuito a sgravare i lavori consiliari, è emersa l'opportunità, anche in un'ottica di contenimento dei costi, di non prevedere, a seguito della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo tra gli organi sociali della Banca (art. 10). Pertanto, si propone l'abrogazione della sezione Seconda – Comitato Esecutivo, e precisamente degli artt. 26. e 27. dello Statuto sociale, e di ogni riferimento al Comitato Esecutivo contenuto nello Statuto.

  • art. 20.1. (Consiglio di Amministrazione – Composizione, numero e requisiti), art. 20.4 (Consiglio di Amministrazione – Lista di candidati), art. 20.8. (Consiglio di Amministrazione – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione), art. 20.11. (Consiglio di Amministrazione – Sostituzione), art. 28. (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente Vicario), art. 33. (Rappresentanza sociale): Le proposte di modifica sono volte, da un lato, all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi e, dall'altro, con l'espunzione di tutti i rinvii alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 44., 45., e 46. dello Statuto che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, e di cui pertanto si propone l'abrogazione.

  • art. 20.1.6. (Definizione di Amministratori Indipendenti): si propone una modifica lessicale originata dalle previsioni contenute nelle c.d. Linee Guida EBA/ESMA (Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders) in materia di "indipendenza di giudizio e membri indipendenti".

  • art. 23.5. (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione– Deliberazioni a maggioranza qualificata): Si propone, da un lato, di eliminare tutti i riferimenti alle clausole statutarie (tra cui l'art. 44) riguardanti il periodo transitorio, che si concluderà con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e, dall'altro, di eliminare l'inciso finale dell'articolo, essendo stata la Banca Popolare di Milano S.p.A. fusa per incorporazione nella Capogruppo Banco BPM S.p.A..

  • art. 24.2. (Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari – Competenze non delegabili): Oltre all'eliminazione del riferimento al Comitato Esecutivo, che non si intende più riproporre nel nuovo assetto di governance, e della figura del Chief Risk Officer (CRO) non contemplata nel citato assetto di governance, si propone (i) di concentrare in un'unica previsione statutaria la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo (compliance, risk management e internal audit) nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 3, Sez. III, par. 1 b relative all'individuazione degli organi competenti ai fini della nomina di detti responsabili (ii) di rimettere al Consiglio di Amministrazione l'approvazione e la modifica di tutti (e non soltanto dei principali) regolamenti interni della Banca e (iii) di espungere, nell'ambito dell'approvazione della nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni, l'inciso "già esistenti o da costituire" in coerenza con le modifiche proposte di cui all'art. 5.4. Viene proposto, altresì, l'inserimento di una precisazione nell'incipit dell'art. 24.2.2 in coordinamento con le proposte di modica di cui all'art. 28.3.

  • art. 24.4. (Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari – Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati): In considerazione (i) degli accordi raggiunti in sede di fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano Scarl per i quali, in base ad un principio di rappresentanza paritetica delle due Banche, veniva fissato in 4 (quattro) i componenti di tutti i Comitato endo-consiliari previsti a livello statutario e dell'intervenuto perfezionamento e consolidamento nel frattempo del processo di integrazione delle due Banche nel Banco BPM, (ii) delle previsioni sul punto contenute nelle "Disposizioni di vigilanza per le banche" di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima – Tit. IV – Cap. 1) secondo cui i comitati endo-consiliari sono composti, di regola, da 3-5 membri, (iii) dell'esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, ed in particolare dei compiti attribuiti ai citati Comitati dai Regolamenti interni nonché del numero delle riunioni tenutesi nel periodo di riferimento e della durata delle rispettive riunioni collegiali, si propone, ritenendo opportuna una previsione in numero dispari dei componenti, la modifica del testo dell'articolo 24.4.1 che prevede di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Comitato Controllo Interno e Rischi ed in 3 (tre) il numero dei componenti del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate.

  • Art. 30. (Amministratore Delegato): si propone di modificare, nell'ambito del testo attuale dell'art. 30.2 (i) la lettera (p) mediante espunzione del riferimento al Comitato Esecutivo, non più previsto tra gli organi sociali nel nuovo assetto di governance; (ii) le lettere (r) e (v), in conseguenza

delle proposte di modifica del successivo nuovo articolo 29. (corrispondente sino ad oggi all'articolo 31.), e, in particolare, della proposta di prevedere che la nomina del Direttore Generale e/o dei Condirettori Generali non sia più obbligatoria ma venga rimessa ad una decisione del Consiglio di Amministrazione e (iii) la lettera (z), in conseguenza del fatto che è venuta meno l'esigenza di mantenere un'unità ad hoc per la gestione dei crediti deteriorati vuoi perché la Banca ha completato il processo di derisking vuoi perché Banco BPM ha costituito nell'ambito della partnership con Credito Fondiario una società ad hoc per la gestione dei flussi di crediti deteriorati che, di volta in volta, verranno in essere. Si propone, altresì, nell'ambito del testo attuale dell'art. 30.3, di prevedere che, nelle materie attribuite dall'art. 24.2.2 alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, nei soli casi di eccezionale urgenza, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, possa assumere decisioni nelle materie previste dall'art. 24.2.2 lett. (p), (q) e (y).

  • Art. 31. (Direzione Generale): si propone la modifica della previsione per dare conto dell'autonomia gestionale dell'organo amministrativo nella scelta dell'istituzione o meno della figura del Direttore Generale e nella nomina di uno o più Condirettori Generali anche in assenza del Direttore Generale; ciò anche al fine di adeguare la disposizione statutaria alla recente revisione dell'assetto organizzativo della Banca che non contempla la figura del Direttore Generale e conferma i Condirettori Generali, e con cui sono state introdotte le figure del Chief Lending Officer (CLO) e del Chief Financial Officer (CFO).

  • Art. 35. (Collegio Sindacale – Composizione e numero): Si propone una modifica formale finalizzata ad uniformare il testo dell'articolo in materia di quote di genere, all'analoga clausola statutaria (articolo 20.1.2) prevista per il Consiglio di Amministrazione.

  • Art. 44. (Consiglio di Amministrazione), Art. 45. (Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione), Art. 46. (Requisiti per la presentazione della Lista dei Soci – Dipendenti: si prevede l'abrogazione degli articoli 44., 45., 46. cessando il periodo transitorio in coincidenza con la data dell'assemblea che sarà chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

* * *

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate

Testo proposto
TITOLO
I
-
COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE,
DURATA,
SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

  • 1.3. La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Banca Popolare di Verona", "Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero", "Banco S. Geminiano e S. Prospero", "Banca Popolare di Lodi", "Banca Popolare di Novara", "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno", "Cassa di Risparmio di Lucca", "Cassa di Risparmio di Pisa", "Cassa di Risparmi di Livorno", "Credito Bergamasco", "Banco San Marco", "Banca Popolare del Trentino", "Banca Popolare di Cremona", "Banca Popolare di Crema", "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", "Cassa di Risparmio di Imola", "Banco Popolare Siciliano", "Banca di Legnano" e "Cassa di Risparmio di Alessandria", nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.
  • 1.3. La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Banca Popolare di Verona", "Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero", "Banco S. Geminiano e S. Prospero", "Banca Popolare di Lodi", "Banca Popolare di Novara", "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno", "Cassa di Risparmio di Lucca", "Cassa di Risparmio di Pisa", "Cassa di Risparmi di Livorno", "Credito Bergamasco", "Banco San Marco", "Banca Popolare del Trentino", "Banca Popolare di Cremona", "Banca Popolare di Crema", "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", "Cassa di Risparmio di Imola", "Banco Popolare Siciliano", "Banca di Legnano" e "Cassa di Risparmio di Alessandria", "Banca Popolare di Milano" nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.

Si propone un aggiornamento dell'elenco dei marchi storici di cui la Banca si avvale nell'esercizio dell'attività bancaria includendo in tale elenco quello di "Banca Popolare di Milano", a seguito dell'intervenuta efficacia (i.e., a decorrere dal 15 novembre 2018) della fusione per incorporazione della Banca Popolare di Milano S.p.A. nella Capogruppo Banco BPM S.p.A..

TITOLO TITOLO
II II
- -
SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO
RADICAMENTO RADICAMENTO
5.2. 5.2.
Fermo Fermo
quanto quanto
previsto previsto
dall'articolo dall'articolo
41.1 4139.1
del del
presente presente
Statuto, Statuto,
il il
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
della della
Società, Società,
previa previa
deliberazione deliberazione
dell'Assemblea dell'Assemblea
ordinaria, ordinaria,
può può
destinare una quota dell'utile netto destinare una quota dell'utile netto
d'esercizio d'esercizio
risultante risultante
dal bilancio dal bilancio
approvato approvato
non non
superiore superiore
al 2,5% al 2,5%
(due (due
virgola virgola
cinque cinque
per per
cento) cento)
dell'utile dell'utile
stesso stesso
a finalità a finalità
di di
assistenza, beneficenza e pubblico assistenza, beneficenza e pubblico
interesse, interesse,
da da
impiegare impiegare
per per
sostenere sostenere
iniziative iniziative
connesse connesse
agli agli
specifici territori di riferimento. specifici territori di riferimento.
5.3. 5.3.
Detto ammontare complessivo sarà Detto ammontare complessivo sarà
ripartito tra iniziative connesse ai ripartito tra iniziative connesse ai
territori di maggior presenza sulla territori di maggior presenza sulla
base base
delle delle
quote quote
di di
seguito seguito
indicate: indicate:
per per il 18,514,6% ad iniziative di
il 18,5% sostegno
ad iniziative della
di Fondazione
sostegno Banca
al tessuto Popolare
civile di Verona
e al
sociale del territorio veronese e tessuto
di civile
quelli e sociale
della dnel
Direzione territorio
territoriale di riferimento, della veronese
Direzione e di quelli
territoriale nei
le cui territori
strutture della
di Direzione
vertice territoriale di riferimento, della
sono Direzione
ubicate a Modena nonché della territoriale
Fondazione le cui
territoriale strutture
la cui di
costituzione vertice
verrà sono
eventualmente promossa dalla ubicate a Modena nonché della
Società; Fondazione
territoriale
per la cui
il 45% costituzione
ad iniziative verrà
di eventualmente promossa dalla

sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;

  • per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e dei territori della Direzione territoriale di riferimento nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Lucca;
  • per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese e dei territori della Direzione territoriale di riferimento nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Roma;
  • per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
  • per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Direzione territoriale di riferimento.

Società;

  • per il 4530% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Milano al tessuto civile e sociale dnel territorio milanese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
  • per il' 13,511,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione BipielleBanca Popolare di Lodi nel territorio lodigiano e dnei territori della Direzione territoriale di riferimento nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Lucca;
  • per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lucchese e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;
  • per il' 13,511,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese, nel territorio alessandrino e dnei territori della Direzione territoriale di riferimento nonché della

5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali già esistenti o da costituire ai sensi del precedente articolo 5.3 ovvero, in assenza di

Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Roma;

  • per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio romano e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;
  • per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
  • per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero nel territorio modenese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
  • per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Direzione territoriale di riferimento.
  • 5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali già esistenti o da

tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.

costituire ai sensi del precedente articolo 5.3 ovvero, in assenza di tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.

Si propone la modifica del testo dell'articolo 5.3 al fine di adeguare il disposto statutario alla più recente articolazione territoriale della Banca discendente dall'adozione del nuovo modello di Rete Commerciale, recependo altresì l'avvenuta costituzione delle tre nuove fondazioni (Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Banca Popolare di Milano e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero), con conseguente riallocazione dell'importo di cui all'articolo 5.2 da destinare, negli specifici territori di riferimento, a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse. Si propone, altresì, di eliminare, nell'art. 5.4, l'inciso "già esistenti o da costituire" in considerazione dell'intervenuta costituzione delle citate tre nuove fondazioni.

TITOLO
IV
-
ORGANI SOCIALI
TITOLO
IV
-
ORGANI SOCIALI
Art. 10. – Organi sociali Art. 10. – Organi sociali
10.1. a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
L'esercizio
è demandato:
al
Amministrazione;
Amministrazione;
delle
funzioni
secondo le rispettive competenze,
all'Assemblea dei soci;
Consiglio
al Comitato Esecutivo;
al Presidente del Consiglio di
all'Amministratore Delegato;
alla Direzione Generale;
al Collegio Sindacale.
sociali,
di
10.1. a)
b)
c)
d
e
f
g
L'esercizio
è demandato:
al
Amministrazione;
Amministrazione;
delle
funzioni
secondo le rispettive competenze,
all'Assemblea dei soci;
Consiglio
al Comitato Esecutivo;
c) al Presidente del Consiglio di
d) all'Amministratore Delegato;
e) alla Direzione Generale;
f) al Collegio Sindacale.
sociali,
di

La proposta di eliminare il Comitato Esecutivo dall'elenco degli organi sociali della Banca è una conseguenza della proposta di non prevedere più l'istituzione del Comitato Esecutivo per le ragioni indicate nel commento alle proposte di abrogazione degli articoli 26 e 27 cui si rinvia. Conseguentemente, si propone di rinominare le attuali lettere, dalla lett. d) alla lett. g).

TITOLO TITOLO
V V
- -
ASSEMBLEA DEI SOCI ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11. – Assemblea Art. 11. – Assemblea
11.3. 11.3.
L'Assemblea ordinaria: L'Assemblea ordinaria:
(a) (a)
nomina, nomina,
nel numero nel numero
previsto previsto
dallo Statuto e con le modalità dallo Statuto e con le modalità
di di
cui cui
all'articolo all'articolo
20.5, 20.5,
i i
componenti componenti
del Consiglio del Consiglio
di di
Amministrazione, li revoca, ne Amministrazione, li revoca, ne
determina determina
il compenso il compenso
e ne e ne
elegge il Presidente e il Vice elegge il Presidente e il Vice
Presidente Presidente
Vicario Vicario
con con
le le
modalità modalità
di cui di cui
all'articolo all'articolo
20.8; 20.8;
(b)
nomina
i Sindaci
e il
Presidente
del
Collegio
Sindacale
con
le modalità
di
cui
all'articolo
37
e ne
determina il compenso;
(b)
nomina
i Sindaci
e il
Presidente
del
Collegio
Sindacale
con
le modalità
di
cui
all'articolo
375
e
ne
determina il compenso;
(c)
delibera
sulla
responsabilità
dei
componenti
del Consiglio
di
Amministrazione
e del
Collegio Sindacale;
(c)
delibera
sulla
responsabilità
dei
componenti del Consiglio
di
Amministrazione
e del
Collegio Sindacale;
(d) (d)
approva il bilancio di esercizio; approva il bilancio di esercizio;
(e) (e)
delibera delibera
sulla sulla
destinazione destinazione
e e
sulla distribuzione degli utili; sulla distribuzione degli utili;
(f)
nomina, su proposta motivata
del
Collegio
Sindacale,
e
revoca o modifica, ove occorra,
sentito il Collegio Sindacale, la
(f)
nomina, su proposta motivata
del
Collegio
Sindacale,
e
revoca o modifica, ove occorra,

società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;

(g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;

(g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che

deriva dalla loro applicazione;
il
(h)
approva
e
modifica
il
regolamento assembleare;
(i)
delibera
sulle
altre
materie
attribuite alla sua competenza
dalla
normativa
pro
tempore
vigente o dallo Statuto.
11.4.
L'Assemblea straordinaria delibera
sulle modifiche dello Statuto (salvi
di
i
poteri
attribuiti
al Consiglio
di
Amministrazione
ai
sensi
dell'articolo
24.2.2,
lett.
(bbaa)),
sulla
nomina,
sulla
revoca,
sulla
sostituzione
e sui
poteri
dei
liquidatori e su ogni altra materia
attribuita
dalla
legge
alla
sua
competenza e non derogata dallo
Statuto.
dei
sua

Modifica a seguito (i) della nuova numerazione assunta dall'attuale art. 37 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 35); (ii) della rinomina della lett. bb) dell'attuale articolo 24.2.2 (rinominata, nel testo proposto, come lett. aa)) e (iii) dell'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimo.

Art. 12. - Luogo di riunione Art. 12. - Luogo di riunione
12.1. Fermo quanto previsto 12.1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 43 con riferimento alla dall'articolo 431
con
riferimento
sequenza
dei luoghi
di riunione
alla
sequenza
dei luoghi
di
delle
prime
5 (cinque)
sedute
di
riunione delle
prime
5 (cinque)
Assemblea
ordinaria
aventi
ad
oggetto
l'approvazione
del
sedute di Assemblea ordinaria
aventi ad oggetto l'approvazione
bilancio annuale d'esercizio del
bilancio
annuale
d'esercizio
successive
alla
costituzione
della
Società, le sedute delle Assemblee
successive alla
costituzione
della
Società, le sedute delle Assemblee
ordinarie
della
Società
aventi
ad
ordinarie della
Società
aventi
ad

oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.

12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli 12.1 e 43 e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province

oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.

12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli 12.1 e 431 e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province

Si propone di rinumerare l'attuale art. 43 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 41), a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

Art. Art.
17. 17.
- Presidenza - Presidenza
e svolgimento e svolgimento
dell'Assemblea. Segretario dell'Assemblea. Segretario
17.1. 17.1.
L'Assemblea, L'Assemblea,
sia sia
ordinaria ordinaria
sia sia
straordinaria, straordinaria,
è presieduta è presieduta
dal dal
Presidente Presidente
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione o, in caso di sua Amministrazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, da chi lo assenza o impedimento, da chi lo
sostituisce sostituisce
ai sensi ai sensi
dell'articolo dell'articolo
29.2; 297.2;
in mancanza, in mancanza,
l'Assemblea l'Assemblea
procede all'elezione del Presidente procede all'elezione del Presidente
ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ. ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ.

27).
Modifica a seguito della nuova numerazione assunta dall'attuale art. 29 ( rinumerato, nel testo proposto, come art.
TITOLO TITOLO
VI VI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO CONTROLLO
SEZIONE PRIMA SEZIONE PRIMA
CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
Art. 20. - Consiglio di Amministrazione Art. 20. - Consiglio di Amministrazione
20.1. – Composizione, numero e requisiti 20.1. – Composizione, numero e requisiti
20.1.1. 20.1.1.
Il Consiglio di Amministrazione è Il Consiglio di Amministrazione è
composto composto
da da
15 15
(quindici) (quindici)
Consiglieri, Consiglieri,
anche anche
non non
soci, soci,
fra i fra i
quali quali
un Presidente un Presidente
e un Vice e un Vice
Presidente Presidente
Vicario, Vicario,
nominati nominati
dall'Assemblea dall'Assemblea
secondo secondo
quanto quanto
stabilito stabilito
dall'articolo dall'articolo
20.8. 20.8.
Resta Resta
fermo quanto previsto dall'articolo fermo quanto previsto dall'articolo
44.1 44.1
dello dello
Statuto Statuto
per il periodo per il periodo
transitorio transitorio
che che
scadrà scadrà
alla alla
data data
dell'Assemblea dell'Assemblea
della della
Società Società

chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (la "Prima Scadenza").

chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (la "Prima Scadenza").

Le proposte di modifica sono volte, da un lato, all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi e, dall'altro, con l'espunzione di tutti i rinvii alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 44, 45, e 46 dello Statuto che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, e di cui pertanto si propone l'abrogazione.

  • 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:
    • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto
  • 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:
    • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto

parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

  • b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli "amministratori esecutivi" ed i "dirigenti con responsabilità strategiche" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
  • c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
  • d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla

parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

  • b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli "amministratori esecutivi" ed i "dirigenti con responsabilità strategiche" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
  • c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
  • d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla

rete della società incaricata della revisione legale della Società;

e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di

incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale,

rete della società incaricata della revisione legale della Società;

e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione,

all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale,

patrimoniale, commerciale o finanziaria:

  • con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
  • con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la

patrimoniale, commerciale o finanziaria:

  • con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
  • con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la

Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;

  • g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
  • h) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati "amministratori esecutivi":

(i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;

  • g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
  • h) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati "amministratori esecutivi":

(i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il

consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione
abbia abbia
conferito conferito
deleghe deleghe
ai ai
sensi sensi
dell'articolo dell'articolo
2381, 2381,
comma secondo, del cod. civ. comma secondo, del cod. civ.
(e (e
dell'articolo dell'articolo
24.2.2, 24.2.2,
lettera lettera
g), gf),
dello dello
Statuto) Statuto)
e gli e gli
amministratori amministratori
che che
dovessero, dovessero,
di fatto, di fatto,
svolgere svolgere
funzioni funzioni
attinenti attinenti
alla alla
gestione gestione
corrente corrente
dell'impresa dell'impresa
di cui di cui
sono sono
amministratori; amministratori;
(ii) (ii)
gli amministratori gli amministratori
che che
sono sono
componenti componenti
di un comitato di un comitato
esecutivo; esecutivo;
(iii) (iii)
i componenti di un consiglio i componenti di un consiglio
di di
amministrazione amministrazione
che che
rivestono rivestono
incarichi incarichi
direttivi direttivi
nella nella
società società
amministrata, amministrata,
sovrintendendo sovrintendendo
a a
determinate determinate
aree aree
della della
gestione aziendale. gestione aziendale.

Si propone una modifica lessicale originata dalle previsioni contenute nelle c.d. Linee Guida EBA/ESMA (Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders) in materia di "indipendenza di giudizio e membri indipendenti". Si propone altresì di modificare il rinvio all'attuale art. 24.2.2. lett. g), a seguito della rinomina della lett. g) (rinominata, nel testo proposto, come lett. f)).

20.3.6. Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta. 20.3.6. Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione alla Società Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

Si propone la modifica al fine di adeguare il disposto statutario alla normativa aziendale interna nel frattempo emanata volta ad individuare una specifica funzione aziendale della Banca (Segreteria Affari Societari) deputata a raccogliere, verificare e gestire le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

  • 20.4.2. Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:
    • (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "Lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica (fermo restando quanto previsto nell'articolo 44.3);

- omissis –

c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la

  • 20.4.2. Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:
    • (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "Lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica (fermo restando quanto previsto nell'articolo 44.3);

- omissis –

c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la

carica carica
di di
Amministratore Amministratore
Delegato, Delegato,
secondo secondo
in lista; in lista;
(iii) (iii)
al terzo posto è indicato il al terzo posto è indicato il
candidato alla carica di Vice candidato alla carica di Vice
Presidente Presidente
Vicario Vicario
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione; Amministrazione;
- omissis – - omissis –

Si propone una modifica finalizzata (i) all'espunzione dei rinvii alle previsioni statutarie applicabili durante il solo periodo transitorio, che si concluderà nella data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, con conseguente caducazione delle disposizioni transitorie di cui agli art. 44, art. 45 e art. 46 dello Statuto e (ii) all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimo.

20.8. – Elezione
del
Presidente
e del
Vice–Presidente
Vicario
del
Consiglio di Amministrazione
20.8. – Elezione del Presidente e del Vice
Presidente
Vicario
del Consiglio
di Amministrazione
20.8.1. Il
Presidente
e il Vice-Presidente
20.8.1. Il
Presidente
e il Vice-Presidente
Vicario
del
Consiglio
di
Vicario
del
Consiglio
di
Amministrazione
sono
tratti,
Amministrazione
sono
tratti,
rispettivamente,
dal primo
e dal
rispettivamente,
dal primo
e dal
terzo
nominativo
della
lista
che
terzo
nominativo
della
lista
che
abbia eletto il maggior numero di abbia eletto il maggior numero di
amministratori ai sensi di quanto amministratori ai sensi di quanto
previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso
in
cui non
sia presentata
alcuna
in
cui non
sia presentata
alcuna
lista ovvero non vi sia una lista che lista ovvero non vi sia una lista che
abbia eletto il maggior numero di abbia eletto il maggior numero di
amministratori, ovvero ancora nel amministratori, ovvero ancora nel
caso
in cui i soggetti
indicati
al
caso
in cui i soggetti
indicati
al
primo e al terzo posto della lista primo e al terzo posto della lista
che abbia eletto il maggior numero che abbia eletto il maggior numero
di
amministratori
accettino
la
di
amministratori
accettino
la
carica
di consigliere
ma
non
carica
di consigliere
ma
non

l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente Vicario, il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto.

l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente Vicario, il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto.

Si propone una modifica finalizzata all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimo.

20.11. - Sostituzione

20.11.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno

20.11. - Sostituzione

20.11.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto, sSe nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno

rappresentato rappresentato
prescritto prescritto
dallo dallo
Statuto Statuto
e dalla e dalla
normativa, normativa,
anche anche
regolamentare, regolamentare,
pro pro
tempore tempore
vigente. vigente.

Si propone una modifica finalizzata all'espunzione dei rinvii alle previsioni statutarie applicabili durante il solo periodo transitorio, che si concluderà nella data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, con conseguente caducazione delle disposizioni transitorie di cui agli art. 44, art. 45 e art. 46 dello Statuto.

  • 20.11.4. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente Vicario, o dei Vice-Presidenti, o di uno di essi, nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.
  • 20.11.4. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente Vicario, o dei Vice-Presidenti, o di uno di essi, nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista

Le proposte di modifica sono volte, da un lato, all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi e, dall'altro, con l'espunzione di tutti i rinvii alle disposizioni transitorie dello Statuto (tra cui l'art. 45) che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

23. – Riunioni e deliberazioni del 23. – Riunioni e deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione
23.1. – Luogo e convocazione 23.1. – Luogo e convocazione
23.1.2. 23.1.2.
Il Il
Presidente Presidente
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione o, in caso di sua Amministrazione o, in caso di sua
assenza assenza
o impedimento, o impedimento,
chi chi
lo lo
sostituisce sostituisce
ai sensi ai sensi
dell'articolo dell'articolo
29.2, 297.2,
convoca convoca
il Consiglio il Consiglio
di di
Amministrazione. Amministrazione.
23.5. - Deliberazioni a maggioranza 23.5. - Deliberazioni a maggioranza
qualificata qualificata
23.5.1.
Fermo
quanto
previsto
dall'articolo 44.2 dello Statuto con
riferimento
al periodo
sino
alla
Prima Scadenza, sono validamente
assunte
con
il voto
favorevole
di
almeno
11 componenti
in carica
del Consiglio di Amministrazione
(la
"Maggioranza
Consiliare
Qualificata")
esclusivamente
le
deliberazioni
concernenti
direttamente e/o indirettamente:
i.
l'approvazione della Lista del
Consiglio;
ii.
la
cessione,
il conferimento
e
gli
atti
di disposizione
e ri
articolazione
in
genere
(ancorché
realizzati
in una
o
più
tranche) di aziende o rami
d'azienda bancari che abbiano
valore unitariamente superiore
al
20%
del
patrimonio
di
23.5.1.
Fermo
quanto
previsto
dall'articolo 44.2 dello Statuto con
riferimento
al periodo
sino
alla
Prima
Scadenza,
sSono
validamente
assunte
con
il voto
favorevole
di
almeno
11
componenti in carica del Consiglio
di
Amministrazione
(la
"Maggioranza
Consiliare
Qualificata")
esclusivamente
le
deliberazioni
concernenti
direttamente e/o indirettamente:
i.
l'approvazione
della
Lista
del
Consiglio;
ii.
la cessione, il conferimento e gli
atti
di disposizione
e ri
articolazione
in
genere
(ancorché
realizzati
in una
o
più
tranche) di aziende o rami
d'azienda
bancari che abbiano
valore unitariamente superiore

vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e fatta altresì eccezione per le operazioni riguardanti la società bancaria controllata dalla Società a favore della quale sia stato effettuato il conferimento in natura di sportelli appartenenti a BPM, la cui approvazione non richiederà il voto favorevole della Maggioranza Consiliare Qualificata.

al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e fatta altresì eccezione per le operazioni riguardanti la società bancaria controllata dalla Società a favore della quale sia stato effettuato il conferimento in natura di sportelli appartenenti a BPM, la cui approvazione non richiederà il voto favorevole della Maggioranza Consiliare Qualificata.

Si propone, da un lato, di eliminare tutti i riferimenti alle clausole statutarie (tra cui l'art. 44) riguardanti il periodo transitorio, che si concluderà con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e, dall'altro, di eliminare l'inciso finale dell'articolo, essendo stata la Banca Popolare di Milano S.p.A. fusa per incorporazione nella Capogruppo Banco BPM S.p.A..

24.2. - Competenze non delegabili 24.2. - Competenze non delegabili
24.2.1. 24.2.1.
Il Il
Consiglio, Consiglio,
secondo secondo
quanto quanto
in in
appresso appresso
indicato, indicato,
delega delega
la la
gestione gestione
corrente corrente
della della
Società Società
all'Amministratore all'Amministratore
Delegato, Delegato,
che che
la la
esercita esercita
in conformità in conformità
agli agli
indirizzi generali programmatici e indirizzi generali programmatici e
strategici strategici
fissati fissati
dal Consiglio dal Consiglio
di di
Amministrazione. Amministrazione.
Il Consiglio Il Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
può può
delegare delegare

specifiche
funzioni
anche
al
Comitato
Esecutivo,
ai sensi
di
quanto
previsto
nel
successivo
articolo 27.

Modifica connessa all'eliminazione, nel nuovo assetto di governance, del Comitato Esecutivo dagli organi sociali
della Banca.
24.2.2.
Oltre
alle
materie
per legge
non
delegabili
e a quelle
elencate
all'articolo
23.5
dello
Statuto,
e
specifiche
funzioni
anche
al
Comitato
Esecutivo,
ai sensi
di
quanto
previsto
nel
successivo
articolo 27.
24.2.2.
Oltre
alle materie
per legge
non
delegabili
e a quelle
elencate
all'articolo
23.5
dello
Statuto,
e
ferme
altresì
le
competenze
dell'Assemblea, sono riservate alla
competenza
non
delegabile
del
Consiglio di Amministrazione:
- omissis –
ferme
altresì
le
competenze
dell'Assemblea, sono riservate alla
competenza
non
delegabile
del
Consiglio
di
Amministrazione
(fatta
eccezione
per
quanto
previsto
dall'articolo
28.3
in
relazione alle materie di cui alle
lett. p), q) e y)):
- omissis –
la
nomina
e la revoca
dei
f)
componenti
del
Comitato
Esecutivo con i poteri previsti
dalla
relativa
disposizione
statutaria e la determinazione
di eventuali ulteriori poteri;
- omissis –
f)
la nomina
e la revoca
dei
componenti
del
Comitato
Esecutivo con i poteri previsti
dalla
relativa
disposizione
statutaria e la determinazione
di eventuali ulteriori poteri;
- omissis –
il conferimento di particolari
g)
incarichi o deleghe a uno o più
Consiglieri
e
la
determinazione,
modifica
e
revoca
dei relativi
poteri,
ivi
inclusa
la nomina
e revoca
f)
g)
INVARIATO

dell'Amministratore
Delegato
e
l'attribuzione,
modifica
e
revoca dei relativi poteri;
h) su
proposta
dell'Amministratore
Delegato
sentito
il Presidente
del
Consiglio di Amministrazione,
la
nomina,
la revoca
e la
sostituzione
del
Direttore
Generale
e dei
Condirettori
Generali,
la determinazione
o
la
modifica
delle
attribuzioni,
funzioni
e competenze
del
Direttore
Generale
e dei
Condirettori
Generali
e la
determinazione
del
relativo
trattamento
economico,
nonché,
su
proposta
dell'Amministratore
Delegato,
la nomina dei vertici operativi
e
direttivi
della
Società
e la
determinazione
dei
relativi
poteri
e del
trattamento
economico;
g)
h)
INVARIATO
i) la
valutazione
dell'adeguatezza
e
l'approvazione
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile
della
Società
nonché
l'approvazione
dell'assetto
di
governo
societario
della
Società
e del
Gruppo
e dei
sistemi
di
rendicontazione (reporting);
h)
i)
INVARIATO

la
determinazione
dei
j)
per
il coordinamento
direzione
delle
società
Gruppo, nonché dei criteri per
l'esecuzione
delle
istruzioni
della
Banca
d'Italia
e di ogni
altra
competente
Autorità
Vigilanza;
criteri
i)
j)
INVARIATO
e la
del
di
previo parere obbligatorio non
k)
vincolante
del
Collegio
Sindacale,
la nomina
revoca del Dirigente preposto
alla
redazione
dei documenti
contabili
societari,
ai sensi
dell'articolo 154-bis
del D.Lgs.
24
febbraio
1998
n. 58 e la
determinazione
dei
poteri,
mezzi
e compensi,
nonché la nomina e la revoca
del
Chief Risk Officer
(CRO), se
previsto,
del
Responsabile
della
Funzione
di conformità
(Compliance
Manager)
Responsabile della Funzione di
gestione
del
rischio
Manager);
j)
previo
parere
obbligatorio
k)
non
vincolante
del
Collegio
e la
Sindacale, la nomina e la revoca
del
Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
ai sensi
dell'articolo
154-bis
del
D.Lgs.
24
febbraio
1998
n. 58 e la
relativi
determinazione
dei
relativi
poteri,
mezzi
e compensi,
nonché
la nomina
e la revoca
del
Chief Risk Officer
(CRO), se
previsto, del Responsabile della
Funzione
di
conformità
e del
(Compliance
Manager)
e del
Responsabile della Funzione di
(Risk
gestione
del
rischio
(Risk
Manager);
fermo
quanto
previsto
l)
successiva lett.(m), la nomina e
la revoca dei responsabili delle
funzioni, effettuate in forza di
disposizioni
legislative
regolamentari;
alla
k)
fermo
quanto
previsto
alla
l)
successiva
lett.(ml),
la
nomina
e
la revoca
dei
responsabili
delle
funzioni,
o
effettuate in forza
di
disposizioni
legislative
o
regolamentari;
su proposta del Presidente del
m)
l)
su
proposta
del Presidente
m)

Consiglio di Amministrazione del
Consiglio
di
d'intesa
con
l'Amministratore
Amministrazione
d'intesa
con
Delegato,
con
il parere
non
l'Amministratore Delegato, con
vincolante
del
Comitato
il
parere
non
vincolante
e
del
Controllo Interni e Rischi e del Comitato
Controllo
Interno
e
Collegio
Sindacale,
la nomina
Rischi,
previo
parere
del
Responsabile
della
obbligatorio non vincolante
e
funzione
Internal
Audit,
che
del
Collegio
Sindacale,
la
sarà
collocato
alle
dirette
nomina
del Responsabile della
dipendenze
del Consiglio
di
Funzione
di
conformità
Amministrazione,
a
cui
(Compliance
Manager)
e del
riferirà,
previa
informativa
al
Responsabile
della
Funzione
Presidente
del
Consiglio
di
di
gestione
del rischio
(Risk
Amministrazione,
ferma
Manager)
nonché
del
restando
in
capo
Responsabile
della
funzione
all'Amministratore Delegato la Internal
Audit,
che
sarà
qualifica
di amministratore
collocato
alle
dirette
incaricato
del
sistema
di
dipendenze
del
Consiglio
di
controllo interno e di gestione Amministrazione, a cui riferirà,
dei rischi; previa
informativa
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
ferma
restando
in
capo
all'Amministratore Delegato la
qualifica
di
amministratore
incaricato
del
sistema
di
controllo interno e di gestione
dei rischi;
la
redazione
del progetto
di
n)
n)
m)
INVARIATO
bilancio
di esercizio
e del
progetto
di
bilancio
consolidato,
nonché
la
redazione
e approvazione
delle
relazioni
infrannuali
previste
dalla
normativa
pro

tempore vigente;
l'acquisizione
e la cessione
di
o)
partecipazioni
detenute
dalla
Società
che
comportino
variazioni
del Gruppo
e/o di
quelle
che
abbiano
una
rilevanza
strategica
e
comunque
di quelle
di valore
almeno
pari
al
5%
del
patrimonio
di
vigilanza
consolidato del Gruppo;
o) n) INVARIATO
gli aumenti di capitale delegati
p)
ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e
l'emissione
di
obbligazioni
convertibili
delegata
ai sensi
dell'art.
2420-ter
cod.
civ.,
inclusa
la facoltà
di adozione
delle
deliberazioni
con
esclusione
o limitazione
del
diritto
di opzione
di cui
al
quarto e quinto comma dell'art.
2441 cod. civ.;
p) o) INVARIATO
l'approvazione:
(i)
dei
q)
programmi
di
emissioni
obbligazionarie
e di
altri
strumenti
finanziari;
(ii)
delle
singole
operazioni
di
partecipazione
della
Società
a
consorzi
di garanzia
e di
collocamento
il tutto
nel
rispetto
dell'apposito
regolamento interno;
q) p) INVARIATO
l'approvazione
dei
contratti
r)
collettivi di lavoro nazionali e
r) q) INVARIATO

aziendali e altri accordi con le
organizzazioni sindacali;
gli
adempimenti
riferiti
al
s)
Consiglio
di Amministrazione
di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.
civ.;
s) r) INVARIATO
la
redazione
di progetti
di
t)
fusione o di scissione;
t) s) INVARIATO
l'approvazione e la modifica di
u)
apposito
Regolamento
disciplinante
i
flussi
informativi;
u) t) INVARIATO
l'adozione,
l'abrogazione
o la
v)
modifica
di procedure
interne
che, in attuazione immediata di
norme
legislative
o
regolamentari,
riguardino
la
prevenzione o la disciplina dei
casi di conflitto di interesse, con
possibilità
di
deroghe,
fra
l'altro, nei casi di urgenza;
v) u) INVARIATO
la
designazione
delle
w)
candidature
relative
agli
esponenti
aziendali
(ivi
compresi
i componenti
della
direzione
generale)
delle
banche controllate del Gruppo
e
delle
principali
controllate
non
bancarie
del
Gruppo
nonché
l'indicazione
dei
relativi compensi;
w) v) INVARIATO

la
partecipazione
alle,
e la
x)
determinazione
del
voto
da
esprimere
nelle,
assemblee
delle banche controllate e delle
principali
controllate
non
bancarie
del Gruppo,
nonché
l'assenso
preventivo
alle
modifiche
dello
Statuto
delle
società del Gruppo, quando la
deliberazione
sia
di
competenza
di un
organo
diverso
dall'Assemblea,
e
l'approvazione
dell'esercizio
del
diritto
di opzione
relativo
ad
aumenti
di capitale
delle
banche
controllate
e delle
principali
controllate
non
bancarie
del
Gruppo;
l'approvazione delle modifiche
dei
regolamenti
dei fondi
di
investimento
o
entità
giuridiche
assimilabili
sottoscritti dalla Società;
x)
w)
INVARIATO
l'approvazione
di proposte
di
y)
convocazione
dell'Assemblea
aventi
ad oggetto
modifiche
dello Statuto della Società;
y)
x)
INVARIATO
l'approvazione
e la modifica
z)
dei
principali
regolamenti
interni;
z)
y)
l'approvazione e la modifica
dei
principali
regolamenti
interni;
la nomina dei componenti degli
aa)
organi
delle
Fondazioni
territoriali
già esistenti
o da
aa)
z)
la
nomina
dei
componenti
degli
organi
delle
Fondazioni
territoriali
già
esistenti
o da

costituire
di cui al precedente
articolo 5;
costituire
di cui
al precedente
articolo 5;
le
deliberazioni
concernenti
bb)
l'adeguamento
dello
Statuto
a
disposizioni normative;
bb)
aa)
INVARIATO
la supervisione del processo di
cc)
informazione
al pubblico
e di
comunicazione della Società;
cc)
bb)
INVARIATO
dd)la
regolamentazione
dei
processi
di
selezione
dei
componenti
dei
comitati
territoriali di consultazione, che
ove costituiti avranno funzioni
meramente
consultive,
in
corrispondenza o all'interno di
ciascuna Direzione territoriale
dd)
cc)
INVARIATO
l'adozione,
con
appositi
ee)
strumenti,
di
misure
per
facilitare
la partecipazione
in
proprio
o per
delega
degli
azionisti
dipendenti
e dei
piccoli azionisti alle assemblee.
ee)
dd)
INVARIATO

Oltre all'eliminazione del riferimento al Comitato Esecutivo, che non si intende più riproporre nel nuovo assetto di governance e della figura del Chief Risk Officer (CRO) non contemplata nel citato assetto di governance si propone (i) di concentrare in un'unica previsione la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo (compliance, risk management e internal audit) nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 3, Sez. III, par. 1 b) relative all'individuazione degli organi competenti ai fini della nomina di detti responsabili (ii) di rimettere al Consiglio di Amministrazione l'approvazione e la modifica di tutti (e non soltanto dei principali) regolamenti interni della Banca e (iii) di espungere, nell'ambito dell'approvazione della nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni, l'inciso "già esistenti o da costituire" in coerenza con le modifiche proposte di cui all'art. 5.4. Viene proposta altresì (i) l'inserimento di una precisazione nell'incipit dell'art. 24.2.2 in coordinamento con le proposte di modica di cui all'art. 28.3 (ii) la rinomina delle lettere, dalla lett. f) alla lett. ee), a seguito della proposta di abrogazione della lett. f).

  • 24.4. Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati
  • 24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Comitato Nomine

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("Comitato Nomine"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

  • 24.4. Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati
  • 24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Comitato Nomine

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("Comitato Nomine"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 3 (quattro tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("Comitato Remunerazioni"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Comitato Controllo Interno e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno e Rischi", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("Comitato Remunerazioni"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 3 (quattro tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Comitato Controllo Interno e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno e Rischi", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 4 5 (quattro cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Comitato Parti Correlate

Comitato Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate ("Comitato Parti Correlate"), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate ("Comitato Parti Correlate"), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 4 3 (quattro tre) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

In considerazione (i) degli accordi raggiunti in sede di fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano Scarl per i quali, in base ad un principio di rappresentanza paritetica delle due Banche, veniva fissato in 4 (quattro) i componenti di tutti i Comitato endo-consiliari previsti a livello statutario e dell'intervenuto perfezionamento e consolidamento nel frattempo del processo di integrazione delle due Banche nel Banco BPM (ii) delle previsioni sul punto contenute nelle "Disposizioni di vigilanza per le banche" di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima – Tit. IV – Cap. 1) secondo cui i comitati endoconsiliari sono composti, di regola, da 3-5 membri (iii) dell'esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, ed in particolare dei compiti attribuiti ai citati Comitati dai Regolamenti interni nonché del numero delle riunioni tenutesi nel periodo di riferimento e della durata delle rispettive riunioni collegiali, si propone, ritenendo

opportuna una previsione in numero dispari dei componenti, la modifica del testo dell'articolo 24.4.1 che prevede di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Comitato Controllo Interno e Rischi ed in 3 (tre) il numero dei componenti del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate.

Art. 25. - Informativa al Collegio Art. 25. - Informativa al Collegio
Sindacale Sindacale
25.1. 25.1.
L'informazione L'informazione
al al
Collegio Collegio
Sindacale sull'attività svolta e sulle Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni operazioni
di maggior di maggior
rilievo rilievo
economico, economico,
finanziario finanziario
e e
patrimoniale, patrimoniale,
effettuate effettuate
dalla dalla
Società Società
o dalle o dalle
controllate, controllate,
ed in ed in
particolare sulle operazioni in cui particolare sulle operazioni in cui
gli gli
amministratori amministratori
abbiano abbiano
un un
interesse proprio o di terzi, viene interesse proprio o di terzi, viene
fornita, anche dagli organi delegati fornita, anche dagli organi delegati
ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al
Collegio Collegio
Sindacale Sindacale
medesimo medesimo
su su
base base
almeno almeno
trimestrale, trimestrale,
e e
comunque comunque
in via in via
ordinaria ordinaria
in in
occasione occasione
delle delle
riunioni riunioni
del del
Consiglio Consiglio
di Amministrazione di Amministrazione
e e
del del
Comitato Comitato
Esecutivo. Esecutivo.
L'informazione L'informazione
al Collegio al Collegio
al di al di
fuori fuori
delle delle
riunioni riunioni
del Consiglio del Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
e e
del del
Comitato Comitato
Esecutivo Esecutivo
viene viene
effettuata effettuata
al al
Presidente Presidente
del del
Collegio Sindacale. Collegio Sindacale.

Modifica connessa all'eliminazione, nel nuovo assetto di governance, del Comitato Esecutivo dagli organi sociali della Banca.

SEZIONE SECONDA — COMITATO

ESECUTIVO

SEZIONE SECONDA — COMITATO ESECUTIVO

Art. 26. - Comitato Esecutivo: numero e
composizione
Art. 26. - Comitato Esecutivo: numero e
composizione
26.1. Il
Consiglio
di Amministrazione
nomina
un Comitato
Esecutivo
composto
da
6
(sei)
amministratori,
stabilendone
i
poteri in conformità all'articolo 27
dello Statuto.
26.1.
Il
Consiglio
nomina
composto
amministratori,
dello Statuto.
di Amministrazione
un Comitato
Esecutivo
da
6
(sei)
stabilendone
i
poteri in conformità all'articolo 27
26.2. In
tutti
i casi
in cui
si renda
necessario
integrare
il Comitato
Esecutivo, provvede il Consiglio di
Amministrazione nel rispetto delle
disposizioni
relative
alla
composizione
del
Comitato
Esecutivo.
26.2.
In
tutti
i casi
necessario
disposizioni
composizione
Esecutivo.
in cui
si renda
integrare
il Comitato
Esecutivo, provvede il Consiglio di
Amministrazione nel rispetto delle
relative
alla
del
Comitato
26.3. Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
per
assicurare
un
efficace
raccordo
informativo
tra
la funzione
di supervisione
strategica
e quella
di gestione,
partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del Comitato Esecutivo.
26.3.
Il
Presidente
Amministrazione,
un
efficace
tra
la funzione
strategica
del
Consiglio
di
per
assicurare
raccordo
informativo
di supervisione
e quella
di gestione,
partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del Comitato Esecutivo.
26.4. Il
Comitato
Esecutivo
resta
in
carica
per
tutta
la durata
del
Consiglio di Amministrazione che
lo nomina.
26.4.
Il
Comitato
carica
per
lo nomina.
Esecutivo
resta
in
tutta
la durata
del
Consiglio di Amministrazione che
26.5. Alle
riunioni
del
Comitato
Esecutivo
partecipa
il Collegio
Sindacale.
26.5.
Alle
riunioni
Esecutivo
Sindacale.
del
Comitato
partecipa
il Collegio
26.6. Il
Comitato
Esecutivo
nomina,
al
proprio
interno,
il Presidente.
Le
funzioni
di
Segretario
del
26.6.
Il
Comitato
proprio
interno,
funzioni
Esecutivo
nomina,
al
il Presidente.
Le
di
Segretario
del

Comitato Esecutivo sono svolte dal
Segretario
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Comitato Esecutivo sono svolte dal
Segretario
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Art. 27. - Funzioni del Comitato Esecutivo
e modalità di funzionamento
Art. 27. - Funzioni del Comitato Esecutivo
e modalità di funzionamento
27.1. e
che
le
A.
(1)
Nell'ambito dei poteri che la legge
lo Statuto
non
riservano
alla
competenza
collegiale
del
Consiglio
di Amministrazione
o
non
siano
altrimenti
delegati
all'Amministratore
Delegato,
al
Comitato Esecutivo sono delegate
seguenti
materie
sulle
quali
delibera,
di regola,
attraverso
proposte
formulate
dall'Amministratore Delegato:
Crediti
decisioni,
secondo
le linee
gli indirizzi generali adottati
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
relative
all'erogazione
del
credito
nell'ambito
delle
autonomie
conferite e delle facoltà per la
concessione e la gestione del
credito previste dall'apposito
regolamento interno adottato
dalla
Società
in materia
di
crediti;
27.1.
Nell'ambito dei poteri che la legge
e
lo Statuto
non
riservano
alla
competenza
collegiale
del
Consiglio
di Amministrazione
o
che
non
siano
altrimenti
delegati
all'Amministratore
Delegato,
al
Comitato Esecutivo sono delegate
le
seguenti
materie
sulle
quali
delibera,
di regola,
attraverso
proposte
formulate
dall'Amministratore Delegato:
A.
Crediti
e
(1)
decisioni,
secondo
le linee
e
gli indirizzi generali adottati
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
relative
all'erogazione
del
credito
nell'ambito
delle
autonomie
conferite e delle facoltà per la
concessione e la gestione del
credito previste dall'apposito
regolamento interno adottato
dalla
Società
in materia
di
crediti;
(2) delibere
di competenza
del
Consiglio
di
Amministrazione
in materia
(2)
delibere
di competenza
del
Consiglio
di
Amministrazione
in materia

di erogazione del credito nei

di erogazione del credito nei

casi di urgenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti e con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile di tale organo;

  • (3) approvazione delle politiche creditizie nell'ambito delle linee e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.
  • B. Passaggi a perdite
  • (1) approvazione del passaggio a perdite delle differenze di cassa/contabili regolarmente segnalate e di eventuali danni alla banca o alla clientela derivanti da errori operativi per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  • (2) approvazione del passaggio a perdite di somme concernenti crediti nei confronti della clientela oggettivamente irrecuperabili per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

casi di urgenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti e con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile di tale organo;

  • (3) approvazione delle politiche creditizie nell'ambito delle linee e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.
  • B. Passaggi a perdite
  • (1) approvazione del passaggio a perdite delle differenze di cassa/contabili regolarmente segnalate e di eventuali danni alla banca o alla clientela derivanti da errori operativi per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  • (2) approvazione del passaggio a perdite di somme concernenti crediti nei confronti della clientela oggettivamente irrecuperabili per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.
  • 27.2. Tra le competenze del Comitato Esecutivo non rientrano quelle relative alla valutazione e gestione

  • 27.2. Tra le competenze del Comitato Esecutivo non rientrano quelle relative alla valutazione e gestione dei "non performing loans", per tali intendendosi le "sofferenze", le "inadempienze probabili (unlikely to pay)" e le "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione degli stessi (ad es. transazioni e contenzioso). Le "sofferenze" sono affidate ad una unità gestionale ad hoc che riporta direttamente all'Amministratore Delegato, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione.
  • 27.3. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da ciascuno dei suoi componenti, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso, da redigersi e spedirsi con le modalità di cui al precedente articolo 23.2, almeno 2 (due) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima. Il Comitato

dei "non performing loans", per tali intendendosi le "sofferenze", le "inadempienze probabili (unlikely to pay)" e le "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione degli stessi (ad es. transazioni e contenzioso). Le "sofferenze" sono affidate ad una unità gestionale ad hoc che riporta direttamente all'Amministratore Delegato, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione.

27.3. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da ciascuno dei suoi componenti, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso, da redigersi e spedirsi con le modalità di cui al precedente articolo 23.2, almeno 2 (due) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima. Il Comitato Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci

Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

  • 27.4. Il Comitato Esecutivo deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, con le modalità previste dall'articolo 23.3.1. Il Comitato Esecutivo delibera con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
  • 27.5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23.6.1.
  • 27.6. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

effettivi in carica.

  • 27.4. Il Comitato Esecutivo deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, con le modalità previste dall'articolo 23.3.1. Il Comitato Esecutivo delibera con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
  • 27.5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23.6.1.
  • 27.6. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

44

In considerazione (i) dell'intervenuto perfezionamento e consolidamento del processo di integrazione delle due Banche (Banco Popolare – Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano Scarl) che hanno dato vita a Banco BPM; e (ii) dell'esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, dalla quale si è constatato che le limitate deleghe di poteri, essenzialmente in materia creditizia, attribuite a livello statutario al Comitato Esecutivo hanno comportato un limitato numero di brevi riunioni le quali non hanno significativamente contribuito a sgravare i lavori consiliari, è emersa l'opportunità, anche in un'ottica di contenimento dei costi, di non prevedere, a seguito della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo tra gli organi sociali della Banca. Pertanto si propone l'abrogazione della sezione Seconda – Comitato Esecutivo e precisamente degli artt. 26 e 27 dello Statuto sociale e di ogni riferimento al Comitato Esecutivo contenuto nello Statuto.

SEZIONE TERZA
-
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E
VICE
PRESIDENTE
VICARIO
SEZIONE TERZA SECONDA
-
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E
VICE
PRESIDENTE
VICARIO
Art.
28. – Nomina
del
Presidente
del
Consiglio di Amministrazione e del Vice
Presidente Vicario
Art. 286.
– Nomina
del Presidente
del
Consiglio di Amministrazione e del Vice
Presidente Vicario
28.1. Tra i Consiglieri della Società sono
nominati
il
Presidente
del
Consiglio di Amministrazione e il
Vice-Presidente
Vicario
del
Consiglio
di
Amministrazione
secondo
le modalità
previste
dall'articolo 20.8.
286.1. Tra i Consiglieri della Società sono
nominati
il
Presidente
del
Consiglio di Amministrazione e il
Vice-Presidente
Vicario
del
Consiglio
di
Amministrazione
secondo
le modalità
previste
dall'articolo 20.8.

Si propone di eliminare lo specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi.

Art.
29.
Presidente
Amministrazione
- Poteri
e competenze
del
del
Consiglio
di
Art.
297.
- Poteri
e competenze
del
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
29.1. -
Amministrazione:
Il Presidente del Consiglio di 297.1. -
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione:
a) ha
un ruolo
di impulso
nel
funzionamento del Consiglio
di
Amministrazione
e di
organizzazione
e
a)
ha
un ruolo
di impulso
nel
funzionamento del Consiglio
di
Amministrazione
e di
organizzazione
e

coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato o dal Comitato Esecutivo nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;

coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato o dal Comitato Esecutivo nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone l'Amministratore Delegato,

accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;

- omissis – - omissis –
g)
assiste
ai lavori
del
Comitato
Esecutivo, senza diritto di voto;
g)
assiste ai lavori del Comitato
Esecutivo,
senza
diritto
di
- omissis – voto;

Modifica connessa all'eliminazione, nel nuovo assetto di governance, del Comitato Esecutivo dagli organi sociali della Banca.

h)
presiede
l'Assemblea
dei
soci
e
h)
g)
presiede l'Assemblea dei soci
sovrintende al suo svolgimento e ai e
sovrintende
al
suo
suoi lavori; svolgimento e ai suoi lavori;
i)
fermo
quanto
previsto
i)
h)
fermo
quanto
previsto
dall'articolo 33, ha la facoltà, dall'articolo
331,
ha
la
in
caso
di urgenza
e su
facoltà, in caso di urgenza e
proposta su
proposta
dell'Amministratore dell'Amministratore
Delegato,
di
promuovere
Delegato,
di
promuovere
azioni o resistere in giudizio azioni o resistere in giudizio
innanzi
a qualsiasi
autorità
innanzi
a qualsiasi
autorità
giudiziaria o amministrativa, giudiziaria o amministrativa,
proporre
querele,
nonché
proporre
querele,
nonché
conferire procura alle liti con conferire procura alle liti con
mandato anche generale, con mandato anche generale, con
obbligo
di
riferire
al
obbligo
di
riferire
al
Consiglio
di
Consiglio
di
Amministrazione
sulle
Amministrazione
sulle
decisioni
assunte
in
decisioni assunte in occasione
occasione
della
sua
prima
della
sua
prima
riunione
riunione successiva; successiva;
j)
esercita
gli
altri
poteri
j)
i)
esercita
gli
altri
poteri
funzionali
all'esercizio
della
funzionali
all'esercizio
della
sua carica. sua carica.

Modifica a seguito (i) della nuova numerazione assunta dall'attuale art. 33 (rinumerato, nel nuovo testo proposto, come art. 31) e (ii) della rinomina della lettere dalla lett. g) alla lett. j), a seguito della proposta di abrogazione della lett. g).

  • 29.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età o dall'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
  • 297.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età (diverso dall'Amministratore Delegato) nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età o dall'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Si propone di prevedere che, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni siano esercitate dal Vice Presidente (l'unico di cui si propone la nomina, in luogo degli attuali tre, di cui uno Vicario, attualmente in carica), o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età diverso dall'Amministratore Delegato (in quanto quest'ultimo, diversamente, concentrerebbe impropriamente le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato) .

SEZIONE
QUARTA
-
L'AMMINISTRATORE
DELEGATO
SEZIONE
QUARTA TERZA
-
L'AMMINISTRATORE
DELEGATO
Art. 30. - Amministratore Delegato Art. 3028. - Amministratore Delegato
30.1.
Il
Consiglio
di Amministrazione
nomina tra i propri componenti un
3028.1.
INVARIATO

Amministratore
Delegato,
mediante
conferimento
medesimo di alcune attribuzioni e
poteri
del
Consiglio
di
Amministrazione
ai
sensi
dell'articolo
2381,
comma
2, cod.
al
30.2. civ.
Fermo
quanto
previsto
dal
precedente
articolo
24.2
e fermi
poteri
e le deleghe
conferite
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
l'Amministratore Delegato:
3028.2.
INVARIATO
i
- omissis – - omissis –
p)
sottopone
al Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
Presidente
del
Comitato
Esecutivo, a seconda dei casi,
argomenti
da
inserire
nell'ordine
del giorno
delle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
del
Comitato Esecutivo;
- omissis –
p)
sottopone
al Presidente
del
Consiglio
di
al
Amministrazione
e
al
Presidente
del
Comitato
Esecutivo, a seconda dei casi,
argomenti
da
inserire
nell'ordine
del giorno
delle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
del
Comitato Esecutivo;
- omissis –
(r)
relaziona
periodicamente
Consiglio
di
Amministrazione sull'attività
svolta
nell'esercizio
delle
deleghe
conferitegli
e –
avvalendosi
del
Direttore
Generale,
dei
Condirettori
Generali e dei responsabili di
direzione
secondo
competenza

sullo
il
(r)
relaziona
periodicamente
il
Consiglio di Amministrazione
sull'attività
svolta
nell'esercizio
delle
deleghe
conferitegli
e – avvalendosi,
ove
nominati,
del
Direttore
Generale,
e
dei
Condirettori
Generali
nonché
dei
responsabili
di
direzione
secondo
competenza
– sullo

svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;

- omissis –

(v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione Internal Audit) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito alla nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;

- omissis –

(z) sovraintende alla valutazione e alla gestione delle "sofferenze", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso), avvalendosi allo scopo di una unità gestionale ad hoc che riporta direttamente all'Amministratore Delegato.

svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;

- omissis –

  • (v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione Internal Audit) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito alla'eventuale nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;
    • omissis –
  • (z) sovraintende alla valutazione e alla gestione delle "sofferenze", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso),. avvalendosi allo scopo di una unità gestionale ad hoc che riporta direttamente all'Amministratore Delegato.

Si propone di modificare (i) la lettera (p) mediante espunzione del riferimento al Comitato Esecutivo, non più previsto tra gli organi sociali nel nuovo assetto di governance; (ii) le lettere (r) e (v), in conseguenza delle proposte di modifica del successivo articolo 29 nel nuovo testo proposto (corrispondente al vigente articolo 31), e, in particolare, della proposta di prevedere che la nomina del Direttore Generale e/o dei Condirettori Generali non è più obbligatoria ma viene rimessa ad una decisione del Consiglio di Amministrazione e (iii) la lettera (z), in conseguenza del fatto che è venuta meno l'esigenza di mantenere un'unità ad hoc per la gestione dei crediti deteriorati, vuoi perché la Banca ha completato il processo di derisking, vuoi perché Banco BPM ha costituito nell'ambito della partnership con Credito Fondiario una società ad hoc per la gestione dei flussi di crediti deteriorati che, di volta in volta, verranno in essere.

  • 30.3. In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-bis cod. civ. e dell'articolo 53 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo in occasione della sua prima riunione
  • 3028.3. In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, - purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 24.2.2, comma 1, lett. p) , q) e y), - e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-bis cod. civ. e dell'articolo 53 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del

successiva. Consiglio
di Amministrazione
e
del
Comitato
Esecutivo
in
occasione della sua prima riunione
successiva.
30.4. L'Amministratore
Delegato
riferisce, con il Direttore Generale
e
i Condirettori
Generali,
se
nominati e per quanto di rispettiva
competenza,
al
Consiglio
di
Amministrazione
e al Comitato
Esecutivo,
con
cadenza
almeno
trimestrale,
sul
generale
andamento
della
gestione
e sulla
sua
prevedibile
evoluzione,
nonché
sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
effettuate
dalla
Società e dalle società controllate.
3028.4. L'Amministratore
Delegato
riferisce, con il Direttore Generale
e
i Condirettori
Generali,
se
nominati e per quanto di rispettiva
competenza,
al
Consiglio
di
Amministrazione
e al Comitato
Esecutivo,
con
cadenza
almeno
trimestrale,
sul
generale
andamento
della
gestione
e sulla
sua
prevedibile
evoluzione,
nonché
sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
effettuate
dalla
Società e dalle società controllate.

Si propone di modificare l'articolo (i) eliminando il riferimento al Comitato Esecutivo, non più previsto nel nuovo
assetto di governance tra gli organi sociali e (ii) nell'ambito delle materie attribuite dall'art. 24.2.2 alla competenza
collegiale
del Consiglio
di Amministrazione,
di prevedere
l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, possa assumere decisioni nelle
materie previste dall'art. 24.2.2 lett. (p), (q) e (y).
che,
nei soli
casi
di eccezionale
urgenza,
SEZIONE
QUINTA
LA
DIREZIONE
GENERALE
-
IL
DIRIGENTE
PREPOSTO
SEZIONE
QUINTA QUARTA
LA
DIREZIONE
GENERALE
-
IL
DIRIGENTE
PREPOSTO
Art. 31. - Direzione Generale Art. 3129. - Direzione Generale
31.1. Salva
diversa
deliberazione
del
Consiglio
di Amministrazione,
la
Società
nomina
un
Direttore
Generale
e due
Condirettori
Generali,
determinandone
3129.1. Salva
diversa
deliberazione
del
Consiglio di Amministrazione, lLa
Società
può
nominare
un Direttore
Generale
e/o
uno
o piùdue
Condirettori
Generali,

attribuzioni,
competenze
e
determinandone,
se
nominati,
funzioni
da
esercitarsi
in
attribuzioni,
competenze
e
conformità agli indirizzi impartiti, funzioni
da
esercitarsi
in
secondo le rispettive competenze, conformità agli indirizzi impartiti,
dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze,
stesso,
dal Comitato
Esecutivo
e
dal Consiglio di Amministrazione
dall'Amministratore Delegato. stesso,
dal Comitato
Esecutivo
e
dall'Amministratore Delegato.

31.2. La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato, in caso di cessazione del Direttore Generale, è tenuto a formulare la proposta, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato a maggioranza di non prevedere la nomina di un Direttore Generale. nomina di un Direttore Generale. 31.3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le

sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I Condirettori Generali

  • 3129.2. La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato, in caso di cessazione del Direttore Generale, è tenuto a formulare la proposta, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato a maggioranza di non prevedere la
  • 3129.3. Il Direttore Generale partecipa, ove nominato, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I Condirettori Generali

partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo limitatamente alle materie di loro rispettiva competenza.

partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo limitatamente alle materie di loro rispettiva competenza.

Si propone la modifica del testo dell'articolo 31 (corrispondente, nel testo vigente, all'art. 29) per dare conto dell'autonomia gestionale dell'organo amministrativo nella scelta dell'istituzione o meno della figura del Direttore Generale e nella nomina di uno o più Condirettori Generali anche in assenza del Direttore Generale; ciò anche al fine di adeguare la disposizione statutaria alla recente revisione dell'assetto organizzativo della Banca che non contempla la figura del Direttore Generale e conferma i Condirettori Generali, introducendo le figure del Chief Lending Officer (CLO) e del Chief Financial Officer (CFO).

Art. Art.
32. 320.
- Dirigente - Dirigente
preposto preposto
alla alla
redazione redazione
dei dei
documenti documenti
contabili contabili
societari societari
32.1.
Il
Consiglio
di Amministrazione
nomina e revoca, previo parere del
Collegio
Sindacale,
il Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
in
conformità
alle
norme
di legge,
stabilendone i poteri, i mezzi e il
trattamento economico.
320.1.
Il
Consiglio
di Amministrazione
nomina
e revoca,
previo
parere
obbligatorio
non
vincolante
del
Collegio
Sindacale,
il Dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
in
conformità
alle
norme
di legge,
stabilendone i poteri, i mezzi e il
trattamento economico.

Si propone di precisare, tenuto conto della, e in conformità alla, previsione contenuta nell'articolo 154-bis, comma 1, TUF, che il parere del Collegio Sindacale, in materia di nomina o revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è obbligatorio ma non vincolante.

32.2. Il dirigente preposto alla redazione 320.2. INVARIATO
dei
documenti
contabili
societari
svolge
le funzioni
disciplinate
dall'articolo
154-bis
del
D.Lgs.
24

febbraio 1998 n. 58 nonché da ogni
altra
disposizione
normativa
tempo per tempo vigente.
32.3. Il
Dirigente
preposto
alla
320.3. INVARIATO
redazione dei documenti contabili
societari
deve
possedere,
oltre
ai
requisiti prescritti dalla normativa
pro tempore vigente per coloro che
svolgono
funzioni
di
amministrazione
e
direzione,
requisiti
di
professionalità
caratterizzati
da
specifica
competenza,
dal
punto
di vista
amministrativo
e contabile,
in
materia
creditizia,
finanziaria,
mobiliare
e assicurativa.
Tale
competenza
deve
essere
stata
acquisita
attraverso
esperienze
di
lavoro
in posizione
di adeguata
responsabilità
per
un
congruo
periodo di tempo e in imprese di
dimensioni
comparabili
a quelle
della
Società.
E' rimessa
alla
discrezionalità
del
Consiglio
di
Amministrazione
la verifica
della
sussistenza dei predetti requisiti.
32.4. Al
Dirigente
preposto
alla
320.4. INVARIATO
redazione dei documenti contabili
societari
sono
attribuiti
adeguati
poteri
e mezzi
per l'esercizio
dei
compiti
stabiliti
dalla
legge
e da
altre
disposizioni
applicabili,
nonché
poteri
e
funzioni
eventualmente
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione

all'atto
della
nomina
o con
successive deliberazioni.
32.5. Il
Consiglio
di Amministrazione
vigila affinché il predetto Dirigente
disponga di quanto sopra stabilito
per l'esercizio delle sue funzioni.
320.5. INVARIATO

Si propone di rinumerare l'attuale art. 32 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 30), a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

SEZIONE SEZIONE
SESTA SESTA QUINTA
LA LA
RAPPRESENTANZA SOCIALE RAPPRESENTANZA SOCIALE
Art. 33. - Rappresentanza sociale Art. 331. - Rappresentanza sociale
33.1. 331.1.
La rappresentanza attiva e passiva La rappresentanza attiva e passiva
della Società nei confronti dei terzi della Società nei confronti dei terzi
ed ed
in giudizio, in giudizio,
sia sia
in sede in sede
giurisdizionale giurisdizionale
che che
amministrativa, compresi i giudizi amministrativa, compresi i giudizi
di di
cassazione cassazione
e revocazione, e revocazione,
nonché nonché
la firma la firma
sociale sociale
libera libera
competono competono
al Presidente al Presidente
del del
Consiglio di Amministrazione e, in Consiglio di Amministrazione e, in
caso caso
di di
sua sua
assenza assenza
o o
impedimento, impedimento,
anche anche
temporanei, temporanei,
al al
Vice Vice
Presidente Presidente
Vicario Vicario
o, in o, in
caso caso
di assenza di assenza
o impedimento o impedimento
anche di quest'ultimo, nell'ordine, anche di quest'ultimo, nell'ordine,
al Vice Presidente più anziano di al Vice Presidente più anziano di
età età
o all'altro o all'altro
Vice Vice
Presidente Presidente
nominati sino alla Prima Scadenza nominati sino alla Prima Scadenza
ai sensi del successivo articolo 45. ai sensi del successivo articolo 45.

Si propone di (i) eliminare lo specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di governance gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi; (ii) espungere tutti i rinvii alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 44, 45, e 46 dello Statuto che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, di cui pertanto si propone l'abrogazione.

33.2. Di
fronte
ai terzi
la firma
di chi
sostituisce
il Presidente
fa prova
dell'assenza
o impedimento
del
medesimo.
331.2. INVARIATO
33.3. La rappresentanza attiva e passiva
della Società nei confronti dei terzi
e
in giudizio,
nei termini
di cui
all'articolo 33.1, e la firma sociale
libera
competono
altresì
all'Amministratore
Delegato
e
possono
essere
attribuite
dal
Consiglio
di Amministrazione
al
Direttore
Generale
e
ai
Condirettori Generali.
331.3. La rappresentanza attiva e passiva
della Società nei confronti dei terzi
e
in giudizio,
nei termini
di cui
all'articolo 331.1, e la firma sociale
libera
competono
altresì
all'Amministratore
Delegato
e
possono
essere
attribuite
dal
Consiglio
di Amministrazione,
se
nominati, al Direttore Generale e
ai Condirettori Generali
nonché ad
altri soggetti all'uopo delegati.

Modifica proposta per tener conto della recente revisione dell'assetto organizzativo di vertice della Banca, che attualmente non contempla la figura del Direttore Generale e che prevede il Chief Lending Officer (CLO) e il Chief Financial Officer (CFO) quali soggetti cui possono essere attribuiti poteri di rappresentanza.

33.4. La rappresentanza della Società e
la
firma
sociale
libera
possono
inoltre
essere
conferite
dal
Consiglio
di Amministrazione
a
singoli
Consiglieri
in relazione
a
poteri
ed
attribuzioni
loro
assegnati
dal
Consiglio
di
Amministrazione stesso.
331.4. INVARIATO
33.5. Il
Consiglio
di Amministrazione
può
anche
attribuire
– per
331.5. INVARIATO

determinati atti o categorie di atti –
la
firma
sociale
a dipendenti,
determinando i limiti della delega.
33.6. Il
Consiglio
di Amministrazione
può
inoltre,
ove
necessario,
nominare
mandatari
estranei
alla
Società
per
il compimento
di
determinati atti.
33.6.
Il Consiglio
di Amministrazione
può
inoltre,
ove
necessario,
nominare mandatari estranei alla
Società
per
il compimento
di
determinati atti.
33.7. Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
o
chi
lo
sostituisce
ai sensi
dell'articolo
33.1, e l'Amministratore Delegato,
il
Direttore
Generale
e i
Condirettori
Generali
possono
rilasciare
procure
per
il
compimento
di singoli
atti
o
categorie di atti.
331.76.
Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
o
chi
lo
sostituisce
ai sensi
dell'articolo
331.1,
e
l'Amministratore
Delegato,
e, se facoltizzati ai sensi
dell'art. 31.3,
il Direttore Generale
e
i Condirettori
Generali
nonché
gli altri soggetti all'uopo delegati
ai
sensi
dell'art.
31.3
possono
rilasciare
procure
nominare
procuratori
speciali,
anche
estranei
alla
società,
per
il
compimento
di singoli
atti
o
categorie di atti.

La proposta di modifica dell'articolo 31.6 nel testo proposto (corrispondente, nel testo proposto, all'articolo 33.7), da leggere in coordinamento con la proposta di modifica del precedente articolo 33.6, risponde ad esigenze di carattere operativo ed è volta a concentrare in unica previsione le disposizioni che attualmente sono contenute in due distinte disposizioni statutarie. Si prevede altresì la rimunerazione (i) dell'attuale art. 33 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 31) e (ii) dell'attuale art. 31.7 (rinumerato, nel testo proposto, come 31.6.) a seguito dell'abrogazione dell'attuale art. 33.6. (rinumerato, nel testo proposto, come art. 31).

Art. 34. - Svolgimento delle mansioni Art. 342. - Svolgimento delle mansioni
delegate delegate
34.1. Il personale direttivo e 342.1.
INVARIATO

impiegatizio munito di delega o al
quale siano state attribuite
determinate mansioni
nell'esplicazione dell'attività
lavorativa da svolgere nell'ambito
dell'unità è
stato assegnato, sono responsabili
della rigorosa osservanza delle
leggi generali e speciali, dello
Statuto e delle deliberazioni degli
organi sociali.

Si propone di rinumerare l'attuale art. 34 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 32), a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

TITOLO
VII
COLLEGIO
SINDACALE
TITOLO
VII
COLLEGIO
SINDACALE
Art. 35. - Composizione e numero Art. 353. - Composizione e numero
35.1. Il Collegio Sindacale è composto di
5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre)
Sindaci
supplenti,
che
durano
in
carica per tre esercizi, scadono alla
data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'ultimo
esercizio
della
loro
carica
e sono
rieleggibili.
Sindaci debbono essere in possesso
dei
requisiti
di
eleggibilità,
indipendenza,
professionalità
e
onorabilità
previsti
dalla
normativa pro tempore vigente.
353.1.
INVARIATO
I
35.2. La composizione del Collegio 353.2.
La composizione del Collegio
Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi
secondo quanto previsto dalla Legge 12
Sindacale assicura,
l'equilibrio tra i generi
in ossequio a secondo
quanto previsto

luglio 2011 n. 120 e sue successive
modifiche nonché dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente per il
periodo previsto dalla medesima legge.

Si propone una modifica formale finalizzata ad uniformare il testo dell'articolo in materia di quote di genere,
all'analoga clausola statutaria (articolo 20.1.2) prevista per il Consiglio di Amministrazione.
dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue
successive modifiche nonché dalla
normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente,
l'equilibrio tra i generi
per il periodo previsto dalla medesima
legge.
35.3.
Si
applicano
nei
confronti
dei
membri
del Collegio
Sindacale
limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione
e
controllo
stabiliti
con
regolamento
dalla
Consob
nonché
da
ogni
altra
applicabile disposizione.
353.3.
INVARIATO
i
35.4.
Inoltre:
(i)
i
Sindaci
non
possono
assumere cariche in organi diversi
da quelli con funzioni di controllo
presso
altre
società
del
Gruppo
nonché presso società nelle quali la
Società
detenga,
anche
indirettamente, una partecipazione
di rilievo strategico (anche se non
appartenenti al Gruppo); e
(ii)
non
possono
essere
eletti,
e se eletti
decadono
dall'ufficio,
i candidati
che
ricoprano
l'incarico
di
Consigliere
di amministrazione,
dirigente o funzionario in società o
enti
esercenti,
direttamente
o
indirettamente,
un'attività
bancaria in concorrenza con quella
della Società o del relativo Gruppo,
salvo che si tratti di organismi di
categoria.
353.4.
INVARIATO

  • 35.5. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
    • 353.5. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'interao periodo di carica durata del loro ufficio, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Si propone una modifica di carattere formale, volta a prevedere la possibilità che, congiuntamente all'emolumento annuale, vengano corrisposti i rimborsi spese per le attività compiute dai sindaci nell'esercizio del loro ufficio. Si prevede altresì la rimunerazione dell'attuale art. 35 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 33) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

Art. 36. - Elezione mediante liste Art. 364. - Elezione mediante liste
36.1. La nomina del Collegio Sindacale - 364.1. INVARIATO
fatte
comunque
salve
diverse
e
ulteriori
disposizioni
previste
da
inderogabili
norme
di legge
o
regolamentari - avviene sulla base
di liste presentate dai soci.
36.2. Le liste, divise in due sezioni, una 364.2. INVARIATO
per
i candidati
alla
carica
di
Sindaco
effettivo
e una
per
i
candidati
alla
carica
di Sindaco
supplente,
devono
indicare
un
numero di candidati non superiore
a
quello
dei Sindaci
da eleggere,
elencati
con
un
numero
progressivo.
36.3. Le
liste
che,
considerando
364.3. INVARIATO
entrambe le sezioni, presentano un
numero
di candidati
pari
o
superiore a 3 (tre), devono inoltre
includere
candidati
di genere

diverso, in modo da assicurare una
composizione
del
Collegio
Sindacale
che
rispetti
quanto
previsto
dalla
normativa
tempo
per
tempo
vigente
in materia
di
equilibrio tra i generi.
36.4. Ciascuna
lista
deve
essere
364.4. INVARIATO
presentata da uno o più soci aventi
diritto
di voto
che
risultino,
singolarmente o nel loro insieme,
titolari di quote di partecipazione
pari
ad almeno
l'1%
(uno
per
cento)
del
capitale
sociale
della
Società
ovvero
la
diversa
percentuale
stabilita
dalla
normativa
pro tempore
vigente
e
che
verrà
di volta
in volta
comunicata
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea
chiamata a deliberare sulla nomina
del Collegio Sindacale. La titolarità
della
quota
minima
di
partecipazione
per
la
presentazione
delle
liste
è
determinata
avendo
riguardo
alle
azioni
che
risultano
registrate
a
favore
del
singolo
azionista,
ovvero
di
più
azionisti
congiuntamente, nel giorno in cui
le
liste
sono
depositate
presso
la
Società. La titolarità del numero di
azioni
necessario
alla
presentazione
delle
liste
deve
essere
attestata
ai sensi
della
normativa
pro
tempore
vigente;
tale attestazione può pervenire alla

36.5. Società
anche
successivamente
al
deposito
purché
almeno
ventuno
giorni
prima
della
data
dell'Assemblea
con
le modalità
previste
dalla
normativa
pro
tempore vigente.
Un
socio
non
può
presentare

votare
più di una
lista,
anche
se
364.5. INVARIATO
per
interposta
persona
o per
il
tramite di società fiduciaria. I soci
appartenenti al medesimo gruppo
societario - per esso intendendosi il
controllante, le società controllate e
le
società
sottoposte
a comune
controllo - e i soci che aderiscono a
un
patto
parasociale
previsto
dall'articolo
122
del
D.Lgs.
24
febbraio
1998
n. 58 avente
a
oggetto le azioni della Società non
possono
presentare,
né coloro
ai
quali
spetta
il diritto
di voto
possono
votare,
più di una
lista,
anche se per interposta persona o
per il tramite di società fiduciaria;
in
caso
di inosservanza
la sua
sottoscrizione
non
viene
computata
per alcuna
delle
liste.
36.6. Le
liste
dei candidati
devono,
a
pena
di
decadenza,
essere
depositate
presso
la sede
sociale,
anche
tramite
un
mezzo
di
comunicazione a distanza definito
dal Consiglio di Amministrazione
secondo
modalità
rese
note
nell'avviso
di
convocazione
364.6. INVARIATO

dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che

hanno presentato la lista e diversi
da
quelli
che
detengono,
anche
congiuntamente,
una
partecipazione
di controllo
o di
maggioranza
relativa,
attestante
l'assenza (o la presenza) con questi
ultimi dei rapporti di collegamento
previsti dall'articolo 144-quinquies,
primo
comma,
del
Regolamento
Consob
n. 11971/1999
e della
normativa pro tempore vigente
36.7. Nel
caso
in cui
alla
data
di
scadenza
del
termine
di cui
all'articolo 36.6 sia stata depositata
una sola lista ovvero soltanto liste
presentate da soci che, in base alle
dichiarazioni
rese
ai
sensi
dell'articolo 36.6, risultino collegati
tra di loro ai sensi della disciplina
pro tempore vigente, la Società ne

senza
indugio
notizia
con
le
modalità previste dalla normativa
applicabile, per poi procedere nei
termini di legge.
364.7. Nel
caso
in cui
alla
data
di
scadenza
del
termine
di cui
all'articolo
364.6
sia
stata
depositata
una
sola
lista
ovvero
soltanto
liste
presentate
da soci
che, in base alle dichiarazioni rese
ai sensi dell'articolo 364.6, risultino
collegati tra di loro ai sensi della
disciplina pro tempore vigente, la
Società ne dà senza indugio notizia
con
le modalità
previste
dalla
normativa
applicabile,
per
poi
procedere nei termini di legge.
36.8. Le
liste
presentate
senza
l'osservanza
delle
modalità
che
precedono sono considerate come
non presentate, anche nel caso in
cui
le eventuali
difformità
o
carenze
riguardino
la
documentazione relativa ai singoli
candidati.
364.8. INVARIATO
36.9. Ogni candidato può essere inserito
in
una
sola
lista
a pena
di
ineleggibilità.
364.9. INVARIATO

36.10. Non possono altresì essere eletti e 364.10. INVARIATO
se
eletti
decadono
dalla
carica
coloro
che non
siano
in possesso
dei requisiti prescritti dalla legge e
dallo Statuto.
36.11. Ogni
avente
diritto
al voto
può
364.11. INVARIATO
votare una sola lista.

Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 36 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 34) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

Art. 37. - Votazione Art. 375. - Votazione
37.1. Alla elezione del Collegio Sindacale 375.1.
INVARIATO
si procede come segue.
37.2. Dalla
lista
che
ha ottenuto
maggior numero di voti sono tratti,
nell'ordine
con
cui sono
elencati
nelle
sezioni
della
lista,
due
Sindaci
effettivi
e un
Sindaco
supplente.
il
375.2.
INVARIATO
37.3. Dalla
lista
risultata
seconda
per
numero
di voti
e che
non
sia
collegata, neppure indirettamente,
secondo
quanto
stabilito
dalla
normativa
pro
tempore
vigente,
con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per
numero
di
voti
sono
tratti,
nell'ordine
progressivo
con
cui i
candidati
sono
indicati
nelle
sezioni
della
lista,
due
Sindaci
effettivi e un Sindaco supplente.
375.3.
INVARIATO
37.4. Dalla
lista
risultata
terza
per
numero
di voti
e che
non
sia
collegata, neppure indirettamente,
375.4.
INVARIATO

secondo
quanto
stabilito
dalla
normativa
pro
tempore
vigente,
con i soci che hanno presentato o
votato
le liste
risultate
prima
e
seconda per numero di voti sono
tratti,
nell'ordine
progressivo
con
cui i candidati sono indicati nelle
sezioni
della
lista,
un Sindaco
effettivo,
cui
sarà
attribuita
la
carica
di Presidente
del Collegio
Sindacale, e un Sindaco supplente.
37.5. In caso di parità di voti tra più liste
si
procede
a nuova
votazione
da
parte dell'Assemblea, mettendo ai
voti solo le liste con parità di voti.
Risulteranno eletti i candidati della
lista
che
ottenga
la maggioranza
relativa dei voti.
375.5.
INVARIATO
37.6. Qualora
sia presentata
una
sola
lista
e questa
ottenga
la
maggioranza
richiesta
dalla
legge
per
l'Assemblea
ordinaria,
dalla
stessa saranno tratti tutti i Sindaci,
sia
effettivi che supplenti.
In tale
ultimo
caso,
la presidenza
del
Collegio
Sindacale
spetta
alla
persona
indicata
al primo
posto
della
sezione
dei
candidati
alla
carica
di sindaco
effettivo
nella
lista presentata.
375.6.
INVARIATO
37.7. Qualora siano presentate due sole
liste:
(a)
dalla lista che ha ottenuto
il
maggior
numero
di voti
sono
tratti,
nell'ordine
con
cui
sono
elencati nelle sezioni della lista, tre
375.7.
INVARIATO

Sindaci
effettivi
e due
Sindaci
supplenti;
e
(b)
dalla
lista
rimanente
che
non
sia collegata,
neppure
indirettamente,
secondo
quanto
stabilito
dalla
normativa
pro tempore vigente, con i soci che
hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti,
sono tratti, nell'ordine con cui sono
elencati
nelle
sezioni
della
lista,
due Sindaci effettivi e un Sindaco
supplente.
La
presidenza
del
Collegio
Sindacale
spetta
alla
persona
indicata
al primo
posto
della
sezione
dei
candidati
alla
carica
di Sindaco
effettivo
nella
lista di cui alla presente lett. b).
37.8. Qualora
la
composizione
dell'organo
collegiale
o della
375.8. INVARIATO
categoria dei sindaci supplenti che
ne derivi non consenta il rispetto
dell'equilibrio tra i generi, tenuto
conto
del
loro
ordine
di
elencazione
nella
rispettiva
sezione, gli ultimi eletti della lista
che ha ottenuto il maggior numero
di
voti
del
genere
più
rappresentato
decadono
nel
numero
necessario
ad assicurare
l'ottemperanza al requisito, e sono
sostituiti
dai primi
candidati
non
eletti della stessa lista e della stessa
sezione
del
genere
meno
rappresentato.
In
assenza
di
candidati
del
genere
meno

sezione rilevante della lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti
in numero sufficiente a procedere
alla
sostituzione,
l'Assemblea
nomina
i sindaci
effettivi
o
supplenti
mancanti
con
le
maggioranze di legge, assicurando
il soddisfacimento del requisito.
37.9. Qualora non sia presentata alcuna 375.9. INVARIATO
lista,
si procede
all'elezione
del
Collegio Sindacale a maggioranza
relativa
da parte
dell'Assemblea,
nel
rispetto
di quanto
previsto
dalla
normativa
pro
tempore
vigente in materia di equilibrio tra
i
generi
e di
requisiti
di
eleggibilità,
indipendenza,
professionalità
e onorabilità
dei
sindaci.
37.10. Se
viene
a mancare
il Presidente
375.10.
del Collegio Sindacale, assume tale INVARIATO
carica,
fino
all'integrazione
del
Collegio ai sensi dell'articolo 2401
cod.
civ.,
il Sindaco
supplente
tratto
dalla
medesima
lista
dalla
quale è stato tratto il Presidente.
37.11. Se vengono a mancare uno o più 375.11.
Sindaci
effettivi,
subentrano
i INVARIATO
Sindaci
supplenti
tratti
dalla
medesima lista, in ordine di età. I
Sindaci subentrati restano in carica
fino alla successiva Assemblea, che
provvede
alla
necessaria
integrazione del Collegio.
37.12. Quando
l'Assemblea
deve
375.12. Quando l'Assemblea deve

provvedere, ai sensi del precedente articolo 37.11 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

  • (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
  • (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il

provvedere, ai sensi del precedente articolo 375.11 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

  • (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
  • (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il

Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 36.4, senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti

Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 364.4, senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti

Art. 38. - Funzioni e poteri del Collegio
Sindacale
Art. 386. - Funzioni e poteri del Collegio
Sindacale
proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27. Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 37 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 35) a seguito della
voti.
lista risultata prima per numero di
neppure indirettamente, con i soci
che
hanno
presentato
o votato
la
minoranza che non siano collegati,
vengano eletti da parte dei soci di
effettivo
e un Sindaco
supplente
consentire che almeno un Sindaco
che
precedono
deve
comunque
37.13. L'applicazione
delle
disposizioni
375.13.
INVARIATO
generi. generi.
disposizioni
normative
in
materia
di equilibrio
fra i
disposizioni
normative
in
materia
di equilibrio
fra i
comunque,
delle
comunque,
delle
tutto,
nel
rispetto,
tutto,
nel
rispetto,
controllo
dei medesimi;
il
controllo
dei medesimi;
il
assoggettati
a
comune
assoggettati
a
comune
controllati
o
sono
controllati
o
sono
che
controllano,
sono
che
controllano,
sono
Assemblea
nonché
dei soci
Assemblea
nonché
dei soci
voti
esercitabili
in
voti
esercitabili
in
24
febbraio
1998
n. 58, la
maggioranza
relativa
dei
24
febbraio
1998
n. 58, la
maggioranza
relativa
dei
dall'articolo
122 del D.Lgs.
dall'articolo
122 del D.Lgs.
parasociale
previsto
parasociale
previsto
altri soci aderenti a un patto altri soci aderenti a un patto
anche
congiuntamente
con
anche
congiuntamente
con
indirettamente
ovvero
indirettamente
ovvero
eventualmente
espressi
dai
soci
che
detengono,
anche
soci
che
detengono,
anche

38.1. Il Collegio
Sindacale
svolge
compiti ed esercita le funzioni di
i
386.1.
INVARIATO
controllo previste dalla normativa
pro tempore
vigente,
e in
particolare vigila su:
a. l'osservanza
delle
norme
di
legge,
regolamentari
e
statutarie
nonché
il rispetto
dei
principi
di
corretta
amministrazione;
b. l'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo
e
amministrativo-contabile
della Società e il processo di
informativa
finanziaria,
per
gli aspetti di competenza;
c. l'efficacia e l'adeguatezza del
sistema
di gestione
e di
controllo
dei
rischi,
di
revisione
interna
e la
funzionalità
e l'adeguatezza
del
complessivo
sistema
dei
controlli interni;
d. il processo di revisione legale
dei conti annuali e dei conti
consolidati;
e. le
modalità
di
concreta
attuazione
delle
regole
di
governo
societario
cui
la
società dichiara di attenersi;
f. l'adeguatezza
delle
disposizioni
impartite
dalla
Società alle società controllate
nell'esercizio
dell'attività
di

direzione e coordinamento;
g.
l'indipendenza
della
società
di
revisione
legale,
in
particolare
per
quanto
concerne
la prestazione
di
servizi non di revisione.
38.2. Il Collegio Sindacale è investito dei 386.2. INVARIATO
poteri
previsti
dalle
disposizioni
normative
e regolamentari,
e
riferisce alle Autorità di Vigilanza
ai sensi della normativa tempo per
tempo vigente.
38.3. Fermo restando l'obbligo di cui al 386.3. INVARIATO
precedente
comma,
il Collegio
Sindacale
segnala
al Consiglio
di
Amministrazione
le carenze
ed
irregolarità
eventualmente
riscontrate,
richiede
l'adozione
di
idonee
misure
correttive
e ne
verifica nel tempo l'efficacia.
38.4. I
Sindaci hanno
inoltre
facoltà
di
386.4. INVARIATO
procedere,
in qualsiasi
momento,
anche individualmente, ad atti di
ispezione
e controllo
nonché
di
chiedere
agli
amministratori
notizie,
anche
con
riferimento
a
società controllate, sull'andamento
delle
operazioni
sociali
o su
determinati
affari,
ovvero
di
rivolgere le medesime richieste di
informazione
direttamente
agli
organi
di
amministrazione
e
controllo delle società controllate.
38.5. Il
Collegio
Sindacale
può
inoltre
scambiare
informazioni
con
386.5.
i
INVARIATO

corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di
amministrazione
e controllo
e
all'andamento
generale
dell'attività sociale
38.6. I
verbali
e gli atti
del Collegio
Sindacale devono essere firmati da
tutti gli intervenuti.
386.6. INVARIATO
38.7. Il
Collegio
Sindacale,
che
deve
riunirsi almeno ogni 90 (novanta)
giorni,
viene
convocato
dal
Presidente
del Collegio
Sindacale
con avviso da comunicarsi almeno
3 (tre) giorni prima dell'adunanza
a
ciascun
Sindaco
effettivo
e, nei
casi
di urgenza,
almeno
1 (uno)
giorno prima. L'avviso può essere
redatto
su
qualsiasi
supporto
cartaceo o magnetico e può essere
spedito
con
qualsiasi
sistema
di
comunicazione, compresi il telefax
e la posta elettronica.
386.7. INVARIATO
38.8. Il Collegio Sindacale è validamente
costituito e delibera con i quorum
di legge.
386.8. INVARIATO
38.9. Le riunioni del Collegio Sindacale
possono
tenersi
anche
per
teleconferenza
o videoconferenza,
a
condizione
che
tutti
partecipanti
possano
essere
identificati e sia loro consentito di
seguire
la
discussione
ed
intervenire
in tempo
reale
alla
trattazione
degli
argomenti
affrontati;
verificandosi
questi
386.9.
i
INVARIATO

requisiti,
il Collegio
Sindacale
si
considera riunito nel luogo in cui
si trova il Presidente.
Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 38 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 36) a seguito della
proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.
TITOLO
VIII
TITOLO
VIII
REVISIONE LEGALE DEI CONTI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 39. - Revisione legale dei conti Art. 397. - Revisione legale dei conti
39.1. La revisione legale dei conti della
Società
è affidata,
a norma
di
3937.1.
INVARIATO
legge, ad una società di revisione
su
incarico
conferito
dall'Assemblea,
su
proposta
motivata del Collegio Sindacale.

Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 39 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 37) seguito della proposta
di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.
TITOLO
IX
-
TITOLO
IX
-
BILANCIO
BILANCIO
Art. 40. - Esercizio sociale e bilancio Art. 4038. - Esercizio sociale e bilancio
40.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 4038.1.
INVARIATO
dicembre di ogni anno.
40.2. Il
Consiglio
di Amministrazione
4038.2.
INVARIATO
redige
il progetto
di bilancio
di
esercizio e il bilancio consolidato,
osservate le norme di legge
Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 40 ( rinumerato, nel testo proposto, come art. 38) a seguito della

proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

Art. 41. - Ripartizione degli utili Art. 4139. - Ripartizione degli utili
------------------------------------- ---------------------------------------

41.1. L'utile netto risultante dal bilancio 4139.1. INVARIATO
approvato
- dedotte
la quota
da
destinare a riserva legale e la quota
non
disponibile
in ossequio
a
norme
di legge
- sarà
devoluto,
secondo
deliberazione
dell'Assemblea,
ai soci
come
dividendo, ovvero per l'eventuale
costituzione e/o incremento di altre
riserve
o
fondi
comunque
denominati o ad altri scopi definiti
dall'Assemblea
stessa
(ivi incluso
quello
previsto
ai
sensi
dell'articolo 5.2). 4139.2. INVARIATO
41.2. Durante
l'esercizio
può
essere
deliberata
la distribuzione
di
acconti sul dividendo nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa
pro tempore vigente.

Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 41 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 39) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

TITOLO
X –
Art. 42
SCIOGLIMENTO DELLA
SOCIETÀ
TITOLO
X –
Art. 420
SCIOGLIMENTO DELLA
SOCIETÀ
42.1.
In
ogni
caso
di scioglimento
l'Assemblea
straordinaria
nomina
e
revoca
i liquidatori,
stabilisce
i
loro
poteri,
le modalità
della
liquidazione
e la destinazione
risultante dal bilancio finale.
420.1.
INVARIATO

Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 42 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 40) a seguito della
proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.
TITOLO
XI -
TITOLO
XI -

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 43. – Luoghi di riunione delle prime
cinque assemblee ordinarie aventi ad
oggetto l'approvazione del bilancio
d'esercizio
Art. 431. – Luoghi di riunione delle prime
cinque assemblee ordinarie aventi ad
oggetto l'approvazione del bilancio
d'esercizio
43.1.
Le
riunioni
delle
prime
cinque
Assemblee
ordinarie
aventi
ad
oggetto
l'approvazione
del
bilancio
annuale
di esercizio
si
terranno
secondo
la seguente
431.1.
INVARIATO
sequenza:
(i)
in
una
località
ubicata
nella
provincia
di
Novara
l'Assemblea
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'esercizio
che
si
chiuderà al 31 dicembre 2016;
(ii)
in
una
località
ubicata
nella
provincia
di
Milano
l'Assemblea
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'esercizio
che
si
chiuderà al 31 dicembre 2017;
(iii)
in
una
località
ubicata
nella
provincia
di
Verona
l'Assemblea
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'esercizio
che
si
chiuderà al 31 dicembre 2018;
(iv)
in
una
località
ubicata
nella
provincia
di
Milano
l'Assemblea
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'esercizio
che
si

chiuderà al 31 dicembre 2019;

(v) in una località ubicata nella provincia di Lodi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.

Si prevede la rimunerazione dell'attuale art. 43 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 41) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.

Art. 44. - Consiglio di Amministrazione Art. 44. - Consiglio di Amministrazione
44.1.
In
deroga
a quanto
previsto
all'articolo
20.1.1
e fatto
quanto
previsto
dall'articolo
sino
alla
Prima
Scadenza
Consiglio
di
Amministrazione
della
Società
è composto
(diciannove)
membri,
dei
almeno
9 (nove)
in possesso
requisiti
di indipendenza
previsti
dallo Statuto.
44.1.
In deroga
a quanto
previsto
salvo
all'articolo
20.1.1
e fatto
salvo
44.3,
quanto previsto dall'articolo 44.3,
il
sino
alla
Prima
Scadenza
il
Consiglio
di Amministrazione
della
Società
è composto
da 19
da 19
quali
(diciannove)
membri,
dei
quali
dei
almeno 9 (nove) in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti
dallo Statuto.
Sino
alla
Prima
Scadenza
eccezione per il caso in cui si debba
procedere all'integrale sostituzione
o
nomina
del
Consiglio
Amministrazione,
in
caso
cooptazione
per
l'eventuale
sostituzione
di
amministratori
cessati dalla carica il Consiglio di
Amministrazione provvederà, ove
possibile, ispirandosi ai medesimi
principi
riflessi
nel
Progetto
Fusione.
Sino alla Prima Scadenza e fatta
e fatta
eccezione
per
il caso
in cui si
debba
procedere
all'integrale
di
sostituzione
o nomina
del
di
Consiglio di Amministrazione, in
caso
di
cooptazione
per
l'eventuale
sostituzione
di
amministratori cessati dalla carica
il
Consiglio
di Amministrazione
provvederà,
ove
possibile,
di
ispirandosi ai medesimi principi
riflessi nel Progetto di Fusione.

  • 44.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.3, per tutto il periodo sino alla Prima Scadenza, le deliberazioni previste dall'articolo 23.5 dello Statuto sono validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 14 (quattordici) amministratori in carica.
  • 44.3. Qualora prima della Prima Scadenza dovesse cessare l'intero Consiglio di Amministrazione e/o si dovesse procedere al suo rinnovo integrale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.1.1 e l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avrà luogo applicando l'articolo 20 dello Statuto. In tal caso, la composizione della Lista del Consiglio dovrà essere approvata con il voto favorevole di 14 (quattordici) amministratori in carica. Per effetto del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo 44.3 verranno automaticamente meno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.
  • 44.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.3, per tutto il periodo sino alla Prima Scadenza, le deliberazioni previste dall'articolo 23.5 dello Statuto sono validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 14 (quattordici) amministratori in carica.
  • 44.3. Qualora prima della Prima Scadenza dovesse cessare l'intero Consiglio di Amministrazione e/o si dovesse procedere al suo rinnovo integrale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.1.1 e l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avrà luogo applicando l'articolo 20 dello Statuto. In tal caso, la composizione della Lista del Consiglio dovrà essere approvata con il voto favorevole di 14 (quattordici) amministratori in carica. Per effetto del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo 44.3 verranno automaticamente meno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.

Resta inteso che in ogni altro caso Resta inteso che in ogni altro caso
di
sostituzione
di amministratori
di sostituzione di amministratori
da
effettuarsi
prima
della
Prima
da
effettuarsi
prima
della
Prima
Scadenza
che
non
comporti
la
Scadenza
che
non
comporti
la
cessazione
dell'intero
organo
cessazione
dell'intero
organo
amministrativo,
il Consiglio
di
amministrativo,
il Consiglio
di
Amministrazione
continuerà
ad
Amministrazione
continuerà
ad
essere
composto
sino
alla
Prima
essere
composto
sino
alla
Prima
Scadenza
da
19
(diciannove)
Scadenza
da
19
(diciannove)
membri
e,
ad
esso,
si
membri
e,
ad
esso,
si
applicheranno
le disposizioni
di
applicheranno
le disposizioni
di
cui agli articoli 44.1, 44.2 e di cui al cui agli articoli 44.1, 44.2 e di cui
successivo articolo 45. al successivo articolo 45.
Art. 45. – Vice Presidenti del Consiglio di Art. 45. – Vice Presidenti del Consiglio di
Amministrazione Amministrazione
45.1. Fatto
salvo
quanto
previsto
45.1.
Fatto
salvo
quanto
previsto
dall'art. 44.3 primo capoverso, sino dall'art.
44.3
primo
capoverso,
alla Prima Scadenza il Consiglio di sino
alla
Prima
Scadenza
Amministrazione
nomina
tra
i
Consiglio
di Amministrazione
propri componenti anche due Vice il
nomina
tra i propri
componenti
Presidenti.
I due
Vice
Presidenti
anche due Vice Presidenti. I due
possono, sino alla Prima Scadenza, Vice Presidenti possono, sino alla
essere
componenti
del
Comitato
Prima
Scadenza,
essere
Esecutivo. componenti
del
Comitato
Esecutivo.
Art. 46. - Requisiti per la presentazione Art. 46. - Requisiti per la presentazione
della Lista dei Soci-Dipendenti della Lista dei Soci-Dipendenti
46.1. Con
esclusivo
riferimento
46.1.
Con
esclusivo
riferimento
all'elezione dell'intero Consiglio di all'elezione
dell'intero
Consiglio
Amministrazione
previsto
alla
di Amministrazione previsto alla

ipotesi di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 44.3), la legittimazione alla presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti è attribuita solo ai lavoratori dipendenti della Società e delle società controllate che, al contempo, abbiano rivestito lo status di "soci" da almeno 5 (cinque) anni. Ai fini del computo di tale requisito temporale si considererà lo status di "socio" anche in BP e BPM per il periodo precedente alla Fusione da cui risulta la Società.

ipotesi di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 44.3), la legittimazione alla presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti è attribuita solo ai lavoratori dipendenti della Società e delle società controllate che, al contempo, abbiano rivestito lo status di "soci" da almeno 5 (cinque) anni. Ai fini del computo di tale requisito temporale si considererà lo status di "socio" anche in BP e BPM per il periodo precedente alla Fusione da cui risulta la Società.

Si propone di eliminare le disposizioni transitorie di cui agli art. 44, art. 45 e art. 46 per aggiornare il testo dello Statuto ad esito della scadenza del periodo transitorio che si chiuderà nella data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso

in relazione alle modifiche statutarie proposte

Le modifiche statutarie descritte nella presente Relazione non determinano l'insorgere in capo ai Soci, che non concorreranno alla deliberazione, del diritto di recesso, in quanto le modifiche non integrano alcuna delle cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

4. Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. sottopone all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

Delibera

"1. di modificare gli articoli 1.3., 5.2., 5.3., 5.4., 10.1., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 17.1., 20.1.1., 20.1.6., 20.3.6., 20.4.2., 20.8, 20.8.1, 20.11.1., 20.11.4., 23.1.2., 23.5.1., 24.2.1., 24.2.2. (ivi inclusa l'abrogazione della lettera f.) e la conseguente rinomina delle lettere g.) (ora f.)), h.) (ora g), i.) (ora h.)), j.) (ora i.)), k.) (ora j.)), l.) (ora k.)), m.) (ora l.), n.) (ora m.), o.) (ora n.)), p.) (ora o.)), q.) (ora p.)), r.) (ora q.)), s.) (ora r.)), t.) (ora s.)), u.) (ora t.)), v.) (ora u.)), w.) (ora v.)), x.) (ora w.)), y.) (ora x.)), z.) (ora y.)), aa.) (ora z.)), bb.) (ora aa.)), cc.)) (ora bb.)), dd.) (ora cc.)), ee.) (ora dd.)), 24.4.1., 25.1.; di abrogare la Sezione Seconda – Comitato esecutivo e i relativi art. 26 e art. 27; di rinumerare la Sezione Terza (rinumerata Sezione Seconda); di modificare e di rinumerare l'art. 28 e 28.1 (rinumerati artt. 26 e 26.1); di modificare e di rinumerare l'art. 29.1 (rinumerato art. 27.1), ivi inclusa l'abrogazione della lettera g) e la conseguente rinomina delle lettere h.) (ora g.), i (ora h.), j (ora i.); di modificare e rinumerare l'art. 29.2. (rinumerato art. 27.2.); di rinumerare la Sezione Quarta (rinumerata Sezione Terza); di rinumerare l'art. 30.1. (rinumerato art. 28.1.); di modificare e di rinumerare l'art. 30.2, 30.3. e 30.4 (rinumerati artt. 28.2., 28.3 e 28.4); di rinumerare la Sezione Quinta (rinumerata Sezione Quarta); di modificare e di rinumerare l'art. 31.1, 31.2 e 31.3 (rinumerati art. 29.1, 29.2. e 29.3); di modificare e di rinumerare l'art. 32.1 (rinumerato art. 30.1); di rinumerare gli artt. 32.2., 32.3., 32.4. e 32.5. (rinumerati artt. 30.2., 30.3., 30.4., 30.5.; di rinumerare la Sezione Sesta (rinumerata Sezione Quinta); di modificare e di rinumerare l'art. 33.1, 33.2, 33.3, 33.4., 33.5., 33.6 (abrogato), 33.7 (rinumerati art. 31.1., 31.2., 31.3, 31.4., 31.5., 31.6.); di rinumerare l'art. 34 (rinumerato art. 32); di rinumerare l'art. 35 (rinumerato art. 33); di rinumerare gli artt. 35.1., 35.3., 35.4. (rinumerati artt. 33.1., 33.3., e 33.4.) e di modificare e di rimunerare l'art. 35.2 e 35.5 (rinumerati art. 33.2 e 33.5); di rinumerare l'art. 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.8, 36.9, 36.10 e 36.11 (rinumerati art. 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.8, 34.9, 34.10 e 34.11); di modificare e rinumerare l'art. 36.7 (rinumerato art. 34.7.); di rinumerare l'art. 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11 e 37.13 (rinumerati art. 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11 e 35.13); di modificare e rinumerare l'art. 37.12. (rinumerato art. 35.12); di rinumerare l'art. 38 (rinumerato art. 36); di rinumerare l'art. 39 (rinumerato art. 37); di rinumerare l'art. 40 (rinumerato art. 38); di rinumerare l'art. 41 (rinumerato art. 39); di rinumerare l'art. 42 (rinumerato art. 40); di rinumerare l'art. 43 (rinumerato art. 41) e di abrogare gli artt. 44, 45 e 46, il tutto approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnicogiuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato."

17 dicembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione

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