AGM Information • Mar 6, 2020
AGM Information
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| STUDIO NOTARILE CANALI 43121 PARMA - Via Verdi, 6 Tel. 0521.228058 - Fax 0521.287849 www.notaio-canali.it |
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|---|---|
| Repertorio n. 68591 Raccoltan. 30157 -- |
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| L'anno duemilaventi. Il giorno di giovedì cinque del mese di marzo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
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| alle ore undici e minuti quattro,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| -------------------------in Soragna (PR), frazione Castellina, via San Pietro n. 59 B ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, inscritto nel ruolo del Distretto No- | |
| tarile di Parma, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
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| dott. Roberto Olivi, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 24 marzo 1961, domiciliato per | |
| la carica presso la sede della Società di cui oltre (c.f. LVO RRT 61C24 H223D);-------------------- | |
| comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che si è riunito | |
| in questi luogo, giorno e ora il Consiglio di Amministrazione (cui d'ora innanzi ci si riferisce | |
| con l'espressione "Consiglio") della società: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - "SERVIZI ITALIA S.p.A.", con sede legale in Soragna (PR), frazione Castellina, via San | |
| Pietro n. 59 B, capitale sociale euro 31.809.451,00, interamente versato, codice fiscale e nu- | |
| mero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 08531760158 (R.E.A. 185104), partita i.v.a. | |
| n. 02144660343 (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "Servizi Italia"); ------- | |
| per discutere e deliberare sul seguente argomento in "parte straordinaria" ------------------------ | 10 na |
| -------------------------------------------------- | |
| « PARTE STRAORDINARIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| l. Adeguamento dello Statuto societario alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre | |
| 2019 .- | |
| PARTE ORDINARIA ------------------ | |
| omissis » .- - | |
|---|---|
| Il dott. Roberto Olivi (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presidente"), sopra ge- | |
| neralizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, | |
| assume la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo | |
| 16.4 dello Statuto sociale e dichiara - richiedendomi di darne atto nel presente verbale - che: -- | |
| A) il presente Consiglio è stato convocato dal Presidente con avviso del 2 marzo 2020 inviato | |
| ai Consiglieri e Sindaci della Società con le modalità previste dall'articolo 16.3 dello Statuto;- | |
| B) oltre ad esso Presidente, sono presenti presso la sede della Società i Consiglie- | |
| ri Ilaria Eugeniani, Michele Magagna, Umberto Zuliani e Antonio Aristide Mastrangelo; ----- | |
| C) intervengono, mediante un sistema di audio conferenza ai sensi di quanto previsto | |
| dall'articolo 16.6 dello Statuto sociale, i Consiglieri Lino Zanichelli, Romina Guglielmetti, | |
| Antonio Paglialonga, Paola Schwizer e Chiara Mio e i Sindaci effettivi Gianfranco Milanesi, | |
| Anna Maria Fellegara e Simone Caprari; --- | |
| il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto | |
| posto all'ordine del giorno .------- | |
| Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in "parte straordinaria" posto all'ordine del | |
| giorno della presente adunanza e informa preliminarmente i presenti che l'articolo 17.2 dello | |
| Statuto sociale prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento | |
| dello Statuto a nuove disposizione normative .- ----- | |
| Il Presidente comunica che è necessario provvedere all'adeguamento dello Statuto sociale del- | |
| la Società alle disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha modificato i | |
| criteri relativi all'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle so- | |
| cietà quotate (introdotti con la legge 12 luglio 2011 n. 120, c.d. "Legge sulle quote rosa"), so- | |
| stituendo tra l'altro gli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 feb- | |
。
,
| braio 1998, n. 58 ("T.U.F."); in particolare l'art. 1, commi 302-304 della legge 160/2019 ha | |
|---|---|
| previsto che la quota da riservare al genere meno rappresentato all'interno degli organi di | |
| amministrazione e controllo deve essere pari ad "almeno due quinti" e ha stabilito che tale | |
| criterio si applica per sei mandati consecutivi "a decorrere dal primo rinnovo degli organi di | |
| amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla | |
| data d'entrata in vigore della presente legge", avvenuta il 1º gennaio 2020 .- | |
| Il Presidente inoltre comunica che, con Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, Consob | |
| ha chiarito, nel caso in cui gli organi sociali siano formati da tre membri (come è tipicamente | |
| il caso degli organi di controllo) risulta di fatto, da un punto di vista aritmetico, impossibile | |
| assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in tali organi. Conseguente- | |
| mente, in tali casi, la Consob ha precisato che sarà considerato inapplicabile il criterio | |
| dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dall'art. 144-undecies, comma 3 | |
| del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), rite- | |
| nendo che per gli organi sociali formati da tre componenti sia in linea con la nuova disciplina | |
| dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore e ha precisato altresì che, sempre in data 30 | |
| gennaio 2020, è stata avviata la consultazione con il mercato relativa all'adeguamento | |
| dell'art. 144-undecies. I del Regolamento Emittenti, confermando che il criterio dell' arroton- | |
| damento per eccesso all'unità superiore trova applicazione solo per gli organi sociali formati | |
| da più di tre componenti (operando invece l'arrotondamento per difetto negli organi formati | |
| da tre componenti) .- -- ------------ | |
| Egli illustra quindi la relazione sull'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di | |
| legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e | |
| si allega al presente verbale sotto la lettera "A", e rende noto che la bozza di Statuto conte- | |
| nente le proposte di modifica è stata fornita prima d'ora ai membri del Consiglio di Ammini- | |
| strazione e del Collegio Sindacale .------ | |
| Il Presidente propone quindi di modificare gli articoli 15 (quindici) e 20 (venti) dello Statuto | |
|---|---|
| sociale della Società al fine di introdurre il principio generale secondo cui la composizione | |
| degli organi di amministrazione e controllo "deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i | |
| generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta vigente", adot- | |
| tando così un criterio elastico che renda lo Statuto sociale flessibile e adeguato anche nel caso | |
| di ulteriori successive modifiche della normativa in materia di equilibrio tra i generi (conside- | |
| rate i ripetuti interventi ai testi degli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del | |
| T.U.F. effettuati dal legislatore nel mese di dicembre 2019) .------------ | |
| Egli propone infine di emendare l'articolo 20.3 dello Statuto al fine di eliminare due refusi di | |
| scrittura, di cui il Presidente dà evidenza ai presenti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Il Presidente apre la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunché. ---------- | |
| Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| "Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A., udita la relazione e la proposta del | |
| Presidente, --- | |
| ------------------------------------------ | |
| 1) di approvare le modifiche e integrazioni agli articoli 15 (quindici) e 20 (venti) dello Statu- | |
| to sociale in adeguamento alle disposizioni normative introdotte dalla legge 27 dicembre | |
| 2019 n. 160 mediante l'adozione dei seguenti nuovi testi di detti articoli, precisandosi che le | |
| parti variate sono indicate con carattere grassetto: -------------------- | |
| « Articolo 15 ------------ | |
| Consiglio di Amministrazione-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un mi- | |
| nimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, anche non soci, compreso il | |
| Presidente. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero tre se il | |
| Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso | |
|---|---|
| dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta | |
| applicabili. Fermo quanto sopra previsto con riguardo al numero minimo di candidati in pos- | |
| sesso dei requisiti di indipendenza, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione - o la | |
| maggiore quota richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente | |
| - deve essere costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamen- | |
| to per eccesso all'unità superiore. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve | |
| in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche rego- | |
| lamentare, di volta in volta vigente .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| [omissis] --- | |
| 15.3 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di | |
| liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad | |
| altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale | |
| della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vi- | |
| genti, possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depo- | |
| sitandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che con- | |
| senta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno pre- | |
| cedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno | |
| messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre moda- | |
| lità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine | |
| di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fe- | |
| de la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro | |
| il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere | |
| espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di Consiglio | |
| di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza | |
| previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero di candidati | |
|---|---|
| pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno | |
| rappresentato non inferiore ad un terzo - o alla maggiore quota richiesta dalla normativa, | |
| anche regolamentare, di volta in volta vigente - del numero dei componenti da eleggere | |
| per il Consiglio di Amministrazione .--------------------------------------- | |
| Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. | |
| Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presenta- | |
| re, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in vio- | |
| lazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi | |
| in una sola lista, a pena di ineleggibilità. -------------------------------------------------------------- | |
| Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, | |
| devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria | |
| candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e | |
| incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presen- | |
| te statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione | |
| rilasciata da un intermediario ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di | |
| azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei | |
| soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; | |
| (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di cia- | |
| scun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in al- | |
| tre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipen- | |
| dente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione | |
| delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presen- | |
| tate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presenta- | |
-
| All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il | |
|---|---|
| maggior numero di voti con i seguenti criteri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine | |
| progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggio- | |
| ranza"); e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata | |
| in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presenta- | |
| re, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere | |
| in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima ---------------------- | |
| Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Con- | |
| siglio di Amministrazione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più an- | |
| ziano di età. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero tre nel caso di | |
| Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di | |
| indipendenza previsti dalle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti, il/i | |
| candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di | |
| Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal pri- | |
| mo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla | |
| medesima lista. | |
| Qualora all'esito del procedimento di cui sopra il Consiglio di Amministrazione non sia com- | |
| posto per almeno un terzo da amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (con | |
| arrotondamento per eccesso all'unità superiore), o in ogni caso non rispetti l'equilibrio tra i | |
| generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta vigente, il candi- | |
| dato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha | |
=
| riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rap- | |
|---|---|
| presentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale pro- | |
| cedura di sostituzione sino a che non si assicuri il rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i | |
| generi previsto dall'articolo 15.1. Nel caso in cui l'applicazione della suddetta procedura non | |
| permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta | |
| dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno | |
| rappresentato .--- | |
| Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da | |
| parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si appli- | |
| cherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano colle- | |
| gate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In | |
| caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore | |
| partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci .---- | |
| Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, | |
| l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento | |
| sopra previsto e nel rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo | |
| 15.1. [omissis] » (fermo e invariato il resto dell'articolo 15); -------------------- | |
| « Articolo 20 ---- | |
| Collegio Sindacale------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non l | |
| soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi | |
| spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate | |
| nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. Almeno un sindaco effettivo e un sindaco | |
| supplente devono appartenere al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindaca- | |
| le; in ogni caso, la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i | |
| generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. ------ | |
|---|---|
| omissis -- | |
| 20.3 Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del | |
| Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, pro- | |
| fessionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. In partico- | |
| lare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministe- | |
| ro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente atti- | |
| nenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 2. Il difetto dei requisiti | |
| determina la decadenza dalla carica .- -- | |
| [omissis] -- | |
| 20.5 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti | |
| nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono | |
| di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla | |
| carica di sindaco supplente. Ciascuna sezione delle liste che presentino un numero di candida- | |
| ti almeno pari a tre deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un | |
| candidato di genere femminile, e in ogni caso deve essere composta in modo tale che | |
| all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in conformità | |
| alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente; i candidati devono essere | |
| inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così | |
| via). | |
| Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappre- | |
| sentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la di- | |
| versa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. ------ | |
| Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del | |
| D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle sog- | |
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De D
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gette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. -------------Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà preve-
| dere il deposito di eventuale ulteriore documentazione .---------------------- | |
|---|---|
| La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non pre- | |
| sentata .- | |
| 20.6 All'elezione dei sindaci si procede come segue: | |
| dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli f | |
| azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della | |
| lista, due membri effettivi ed un supplente; ------------------------------ | |
| dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti | |
| espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito | |
| dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato | |
| la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il qua- | |
| le sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza | |
| del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. ----------------------------------------------------- | |
| Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sinda- | |
| cale conforme al criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1, si provvederà | |
| alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati della lista che ha ottenuto il maggior nu- | |
| mero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. Qualora det- | |
| ta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia | |
| di equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle | |
| necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge. | |
| In caso di parità, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo | |
| le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate se- | |
| conde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quan- | |
| to stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presen- | |
| tato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione | |
|---|---|
| azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci ----------------- | |
| In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla | |
| medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà assicurando, ove possibile, la | |
| presenza tra i membri effettivi del Collegio Sindacale di un sindaco appartenente al genere | |
| meno rappresentato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.1. Qualora ciò non sia | |
| possibile; dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di | |
| tale criterio di composizione .- --------- | |
| L'Assemblea, chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale provvederà ai sensi di legge, nel | |
| rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e del criterio di equilibrio | |
| tra i generi previsto dall'articolo 20.1. [omissis] » (fermo e invariato il resto dell'articolo 20); | |
| 2) di approvare il nuoto testo di Statuto che - modificato e integrato come sopra - si allega al | |
| presente verbale con lettera "B";------------------------------------------- | |
| 3) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto deliberato;--- | |
| 4) di dare mandato al legale rappresentante della Società di apportare al presente verbale | |
| tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di even- | |
| tuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità." .- --------------------------------------------------- | |
| -------------------------------------------------------- | |
| proposta dal Presidente, viene messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, | |
| viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel | |
| suo complesso .- ------- | |
| Il Presidente, essendo le ore undici e minuti quindici, dispone la verbalizzazione dei restanti | |
| punti all'ordine del giorno della presente riunione del Consiglio di Amministrazione in forma | |
| di scrittura privata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione come sopra allegata al presente | |
| 19************************** atto .- - |
|
|---|---|
| Allegati: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| "A": relazione del Consiglio di Amministrazione; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| "B": Statuto, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| lo Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da per- | |
| sona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo ap- | |
| prova e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e minuti diciotto circa; consta il presente; | |
| atto di sette fogli per dodici facciate e fino a questo punto della tredicesima pagina ------------ | |
| F.to: Roberto Olivi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| F.to: Carlo Maria Canali.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| ្រើ | |

પંચાયતઘર, આં E AL Nº 3000 DI RACC
Come noto, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di bilancio 2020") ha modificato i criteri relativi all'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (introdotti con la Legge 12 luglio 2011 n. 120, c.d. "Legge sulle quote rosa"), sostituendo tra l'altro gli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.").
Si rammenta che i previgenti artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del T.U.F. imponevano alle società con azioni quotate di riservare al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti degli organi sociali per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo al 12 agosto 2012 (con riduzione della quota ad un quinto per il primo mandato successivo all'applicazione di tale legge).
L'art. 1, commi 302-304 della Legge di bilancio 2020 ha previsto che la quota da riservare al genere meno rappresentato all'interno degli organi di amministrazione e controllo deve essere pari ad "almeno due quinti" e stabilito che tale criterio si applica ger sei mandati consecutivi "a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data d'entrata in vigore della presente legge", avvenuta il 1° gennaio 2020.
Come chiarito anche dalla Consob con la Comunicazione n. 1/20 del 30 gennajo d 2020, nel caso in cui gli organi sociali siano formati da tre membri (come è tipicamente il caso degli organi di controllo) risulta di fatto, da un punto di vista aritmetico, impossibile assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in tali organi. Conseguentemente, in tali casi, la Consob ha precisato che considererà inapplicabile il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dall'art. 144-undecies, comma 3 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), ritenendo che per gli organi sociali formati da tre componenti sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore (i.e. un componente su tre).
Si rappresenta altresì che, sempre in data 30 gennaio 2020, la Consob ha avviato la consultazione con il mercato relativa all'adeguamento dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, confermando che il criterio, dell'arrotondamento
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all'unità superiore trova applicazione solo per gli organi sociali formati da più di tre componenti (operando invece l'arrotondamento per difetto negli organi formati da tre componenti).
Tenuto conto che le novità normative sopra descritte troveranno applicazione già in occasione del prossimo rinnovo del Collegio Sindacale della Servizi Italia S.p.A. (la "Società") che scadrà con la prossima Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere sin d'ora all'adeguamento normativo dello Statuto sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2365, comma 2, del codice civile, nonché dall'art. 17 dello Statuto sociale vigente.
Si rappresenta che: (i) quanto all'organo di controllo, le novità normative – anche alla luce dei recenti chiarimenti resi dalla Consob – non comportano un impatto significativo sulle regole di composizione del Collegio Sindacale, restando confermato che almeno un Sindaco effettivo (su tre) ed un Sindaco supplente (su due) devono appartenere al genere meno rappresentato all'interno dell'organo (ciò in applicazione del criterio dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore per gli organi di tre membri); (ii) quanto al Consiglio di Amministrazione, le novità normative troveranno applicazione a decorrere dal successivo rinnovo in occasione dell'Assemblea che sarà convocata nel 2021 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020; (iii) trattandosi di mero adeguamento normativo, il criterio di riparto dei due quinti (dei componenti da riservare al genere meno rappresentato) troverà applicazione per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1º gennaio 2020, ferma restando per i successivi mandati l'applicazione del criterio di riparto già previsto dagli articoli 15 e 20 dello Statuto sociale come modificato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2019 (che ha cristallizzato la riserva al genere meno rappresentato di almeno un terzo dei componenti eletti), nel rispetto delle best practices riflesse nei principi dell'Autodisciplina delle società quotate ed in linea anche con le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (che troveranno applicazione a partire dall'esercizio 2021).
Più in dettaglio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare gli articoli 15 e 20 dello Statuto sociale introducendo il principio generale secondo cui la composizione degli organi di amministrazione e controllo "deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente", adottando così un criterio elastico che renda lo Statuto sociale flessibile e

adeguato anche nel caso di ulteriori successive modifiche della normativa in materia di equilibrio tra i generi (considerate i ripetuti interventi ai testi degli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del T.U.F. effettuati dal legislatore nel mese di dicembre 2019). Con l'occasione si emenda l'articolo 20.3 dello Statuto al fine di eliminare due refusi di scrittura.
Si precisa che le modifiche statutarie di adeguamento degli articoli 15 e 20 dello Statuto sociale agli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del T.U.F. non rientrano tra quelle contemplate dall'articolo 2437 del codice civile, e pertanto non attribuiscono agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.
Vengono di seguito messi a confronto gli articoli 15 e 20 dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.
| TESTO VIGENTE |
TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| ARTICOLO 15 | ARTICOLO 15 |
| 15.1 La Società è amministrata da un |
15.1 La Società è amministrata da |
| Consiglio di Amministrazione composto da un | Consiglio di Amministrazione composto da un |
| minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 | minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 |
| (quattordici) componenti, anche non soci, | (quattordici) componenti, anche non soci, |
| compreso il Presidente. Almeno uno dei | compreso il Presidente. Almeno uno dei |
| componenti del Consiglio di Amministrazione, | componenti del Consiglio di Amministrazione, |
| ovvero tre se il Consiglio di Amministrazione è | ovvero tre se il Consiglio di Amministrazione è |
| composto da più di sette componenti, deve | composto da più di sette componenti, deve |
| essere in possesso dei requisiti di indipendenza. | essere in possesso dei requisiti di indipendenza |
| prescritti dalle disposizioni anche regolamentari | prescritti dalle disposizioni anche regolamentari |
| di volta in volta applicabili. Fermo quanto sopra | di volta in volta applicabili. Fermo quanto sopra |
| previsto con riguardo al numero minimo di | previsto con riguardo al numero minimo di |
| candidati in possesso dei requisiti di |
candidati in possesso dei requisiti di |
| indipendenza, almeno un terzo del Consiglio di | indipendenza, almeno un terzo del Consiglio di |
| Amministrazione deve essere costituito da | Amministrazione - - - la maggiore quota |
| amministratori del genere meno rappresentato, | richiesta dalla : normativa, anche |
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VIGENTE TESTO
per eccesso all'unità con arrotondamento superiore.
L'Assemblea determina il numero dei 15.2 membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo; in tale ipotesi, l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15:1. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della
regolamentare, di volta in volta vigente - deve essere costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in normativa, anche conformità · alla regolamentare, di volta in volta vigente.
L'Assemblea determina il numero dei 15 2 membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata ner l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo; in tale ipotesi, l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispețto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto degli dall'articolo 15.1. Il mandato amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

TESTO VIGENTE
loro nomina.
All'elezione dei membri del Consiglio 15.3 di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero
All'elezione dei membri del Consiglio 15.3 di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano ə lista, entro = venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni dilegge Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono

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TESTO VIGENTE
di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione.
Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, nonché ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di
contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo – o alla maggiore quota richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente – del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione.
Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria l'inesistenza di responsabilità, di cause nonché incompatibilità, ineleggibilità e l'esistenza dei dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le

TESTO VIGENTE
partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non All'esito della votazione risulteranno eletti i presentate.
All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); e
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i l soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista Il candidato eletto al primo posto della Lista di medesima.
ll candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli di amministrazione e controllo incarichi ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dello stesso qualificarsi come indipendente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate, come non presentate.
candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:
dalla lista che ha ottenuto il maggior. a) numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); e
dalla lista che ha ottenuto il secondo b) maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.
Fermo quanto diversamente disposto, in caso

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| VIGENTE TEST OF |
PROPOSIO TEST OF |
|---|---|
| Consiglio di Amministrazione. | di parità di voti, verrà eletto il candidato più |
| Fermo quanto diversamente disposto, in caso | anziano di età. |
| di parità di voti, verrà eletto il candidato più | Qualora non sia stata assicurata la nomina di |
| anziano di età. | almeno un amministratore (ovvero tre nel caso |
| Qualora non sia stata assicurata la nomina di | di Consiglio di Amministrazione composto da |
| almeno un amministratore (ovvero tre nel caso | più di sette membri) in possesso dei requisiti di |
| di Consiglio di Amministrazione composto da | indipendenza previsti dalle disposizioni anche |
| più di sette membri) in possesso dei requisiti di | regolamentari tempo per tempo vigenti, il/i |
| indipendenza previsti dalle disposizioni anche | candidato/i, non indipendente/i eletto/i come |
| regolamentari tempo per tempo vigenti, il/i | ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di |
| candidato/i, non indipendente/i eletto/i come | Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo |
| ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di | l'ordine progressivo di presentazione, dal primo, |
| Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo | (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i |
| l'ordine progressivo di presentazione, dal primo | indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla |
| (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i | medesima lista. |
| indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla | Qualora all'esito del procedimento di cui sopra |
| medesima lista. | di Amministrazione non sia Consiglio |
| Qualora all'esito del procedimento di cui sopra | almeno un terzo də per composto |
| di Amministrazione non sia il Consiglio |
amministratori appartenenti al genere meno |
| da un · terzo almeno composto per |
(con arrotondamento per rappresentato |
| SIMBEREI A GOBORO MANO | eccesso all'unità suneriore), o in ogni caso non |
amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore), il candidato del i genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal meno candidato del genere primo rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri il rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1. Nel caso in cui l'applicazione della procedura non permetta di suddetta
o di cui sopra e non sia də terzo genere meno amento per ogni caso non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato ilmaggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato del genere meno primo rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri il rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1. Nel caso in cui l'applicazione della

TESTO VIGENTE
conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà deliberazione con assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora le prime dué liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1.
L'amministratore in possesso dei 15.4 requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir
suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1.
15.4 L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la


TESTO VIGENTE
meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.
corso dell'esercizio Qualora nel 15.5 vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito dei candidati medesima lista dell' appartenenti alla degli amministratori / amministratore cessato/i, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti indipendenti previsto dalla disciplina di volta in volta vigente e di componenti appartenenti al genere meno rappresentato nel rispetto dell'articolo 15.1. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e di amministratori indipendenti.
Qualora l'assemblea debba provvedere 15.6 ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dei criteri di
decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.
nel corso dell'esercizio 15.5 Qualora vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito dei candidati medesima lista dell' appartenenti alla degli amministratori amministratore cessato/i, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti indipendenti previsto dalla disciplina di volta in volta vigente e di componenti appartenenti al genere meno rappresentato nel rispetto dell'articolo 15.1. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di amministratòri appartenenti al genere meno rappresentato e di amministratori indipendenti.
Qualora l'assemblea debba provvedere 15.6 sensi di legge alle nomine degli ai amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dei criteri di, composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare,

TESTO VIGENTE
composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo | 15, rispettando ove possibile i principi previsti dal precedente articolo 15.5 e il principio di rappresentanza della minoranza.
15.7 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
15.8 . Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.
Il Collegio Sindacale è composto di tre 20.1 membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.
di volta in volta vigente e dal presente articolo 15, rispettando ove possibile i principi previsti dal precedente articolo 15.5 e il principio di rappresentanza della minoranza.
15.7 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione è l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
15.8 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.
il Collegio Sindacale è composto di tre 20.1 membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale; In ogni caso, la composizione del Collegio Sindacale deve l'equilibrio tra i generi assicurare in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Ferme restando le situazioni di 20.2
20.2 Ferme restando le situazioni di


VIGENTE TESTO
normativa incompatibilità previste dalla vigente, non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componenti dell'organo di controllo in cinque società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
Le attribuzioni, doveri e durata sono 20.3 quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quali quelli elencati al precedente articolo 3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
La nomina dei sindaci è effettuata sulla 20.4 base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi ed, in ogni caso, in conformità alla normativa di volta in volta vigente.
La nomina del Collegio Šindacale 20.5 avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componenti dell'organo di controllo in cinque vigenti emittenti secondo le società disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
Le attribuzioni, doveri e durata sono 20.3 quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Síndacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quali quelli elencati al precedente articolo 3 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
La nomina dei sindaci è effettuata 20.4 sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi ed, in ogni caso, in conformità alla normativa di volta in volta vigente.
La nomina del Collegio Sindacale 20.5 avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra,

Ciascuna sezione delle liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via).
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.
Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono
per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna sezione delle liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile, e in ogni caso deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno
presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Fermo il caso di applicazione di un diverso



VIGENTE TESTO
essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro lista, entro il la presentano che venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre Consob con dalla modalità previste regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e ciascun candidato con professionali di l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché normativi e requisiti di l'esistenza statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che anche congiuntamente, una detengono, partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista
termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre previste Consob con dalla modalità regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché requisiti normativi e di l'esistenza statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza

TESTO VIGENTE
dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
20.6 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme al criterio di equilibrio tra i
relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito · di eventuale ulteriore documentazione
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei sindaci si procede 20.6 come segue:
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'orgine progressivo con il quale sono elencati melle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente:
dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia

VIGENTE TESTO
generi previsto dall'articolo 20.1, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
In caso di parità, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti. e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà assicurando, ove possibile, la presenza tra i membri effettivi del Collegio Sindacale di un sindaco appartenente al genere
assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme al criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.
In caso di parità, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso d'ella maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale avverrà ove sostituzione possibile, la presenza tra i membri effettivi del Collegio Sindacale di un sindaco appartenente

TESTO VIGENTE
meno rappresentato. Qualora ciò non sia possibile, dovrà . essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale criterio di composizione.
L'Assemblea, chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale provvederà ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1. 20.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
Nel caso in cui venga presentata 20.8 un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1.
20.9 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.6 del presente statuto.
al genere meno rappresentato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.1. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale criterio di composizione.
L'Assemblea, chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale provvederà ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1.
20.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
20.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non vengapresentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20:1.
20.9 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.6 del presente statuto.
S 6
Castellina di Soragna (PR), 5 marzo 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente


| ૫ છે. ALLEGATO |
|---|
| N. 68559 AM REP |
| E AL N. 30157 DI RACC. |
CAPO I
1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A.".
2.1 La società ha per oggetto:
(a) la progettazione, la ristrutturazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di centrali di sterilizzazione, unità operative di alta disinfezione e impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione, alta disinfezione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione, alta disinfezione e logistica di dispositivi riutilizzabili e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;
(b) individuale ed indumenti da lavoro; (ii) di sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro (inqusi dispositivi di protezione individuale), strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie (inclusi dispositivi medici in genere) per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria, degli indumenti da lavoro (inclusi i dispositivi di protezione individuale), la gestione e l'organizzazione del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro (inclusi i dispositivi di protezione individuale), di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio e dei dispositivi medici (iv) nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario; (v) di attività di ausiliariato;
(c) genere, dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione di set sterili per la sala operatoria composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; alta disinfezione endoscopi, sterilizzazione set
sterili per sala operatoria composti da strumentario chirurgico riutilizzabile e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;
(d) possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;
(e) di magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;
trasporti interni ospedalieri; (f)
(g) disinfestazione e sanificazione locali, attrezzature e arredi;
(h) gestione dei servizi economali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e privati; (i) -
la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti termici; (i) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(k) installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature per lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di apparecchiature elettromedicali; produzione, riparazione e manutenzione di dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche, chirurgiche ed elettromedicali;
(I) strutture sanitarie pubbliche e private (inclusa la fornitura per aree critiche sanitarie, tra cui sale operatorie).
2.2 La società potrà inoltre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi, e/o al capitale di società, incluse le cooperative sociali di cui alla L. 8/11/1991 n. 381, nonché al finanziamento e allo sviluppo delle attività di tali cooperative; potrà altresì partecipare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitare la propria attività in territorio nazionale ed internazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
2.3 E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.
2.4 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.
3.1 = La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
CAPO II (Capitale Sociale - Azioni) Articolo 6 Capitale Sociale
7.1 I finanziamenti con diritto alla restituzione dell'importo versato possono essere effettuati a favore della Società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e secondo i termini di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.
8.5 E' escluso il rilascio dei certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria delle azioni ordinarie, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Le azioni ordinarie della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata prevista nel D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.
9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11.4 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter , primo comma, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
1 soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo amministrativo metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, mettendola a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dai regolamenti della Consob vigenti in materia.
Articolo 13 Diritto di intervento in Assemblea
AMMINISTRAZIONE Articolo 15
15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, anche non soci, compreso il Presidente. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero tre se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza
prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili. Fermo quanto sopra previsto con riguardo al numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione – o la maggiore quota richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente – deve essere costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo - o alla maggiore quota richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente – del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione.
Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità e incompatibilità. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum sutar riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che presentano sono considerate come non presentate.
All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:
Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.
Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.
Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni anche regolamentari tempo vigenti, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.
Qualora all'esito del procedimento di cui sopra il Consiglio di Amministrazione non sia composto per almeno un terzo da amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore), o in ogni caso non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri il rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1. Nel caso in cui l'applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1.
civile, nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell' amministratore / degli amministratori cessato/i, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti indipendenti previsto dalla disciplina di volta in volta vigente e di componenti appartenenti al genere meno rappresentato nel rispetto dell'articolo 15.1. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e di amministratori indipendenti.
Amministrazione è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi siano presenti.
(a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del codice civile;
(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
(c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile;
(d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
(e) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
(f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
(g) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto stabilito dall'articolo 22.
evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.
Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la l presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
20.6 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme al criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.
In caso di parità, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà assicurando, ove possibile, la presenza tra i membri effettivi del Collegio Sindacale di un sindaco appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.1. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale criterio-d composizione.
L'Assemblea, chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale provvederà ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1.
Articolo 21
21.1 Il controllo legale e la revisione legale dei conti sono esercitate, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.
24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.
Il soggetto preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.
24.2 Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.
26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società. 26.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.
28.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
F.to: Roberto Olivi.
F.to: Carlo Maria Canali.


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