Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2020
Pre-Annual General Meeting Information
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LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL'ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:
| 1. Bernardo De Stasio |
Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina |
|---|---|
| 2. Maria Bianca Farina |
Indipendente ai sensi di legge (indicata per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione) |
| 3. Matteo Del Fante |
|
| 4. Daniela Favrin |
Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina |
| 5. Elisabetta Lunati |
Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina |
| 6. Davide Iacovoni |
SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 14.4 OF THE BYLAWS – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE:
| 1. Bernardo De Stasio |
Independent according to the law and Corporate Governance Code |
|---|---|
| 2. Maria Bianca Farina |
Independent according to the law |
| (designated for the office of Chairperson of the Board of Directors) | |
| 3. Matteo Del Fante |
|
| 4. Daniela Favrin |
Independent according to the Corporate Governance Code |
| 5. Elisabetta Lunati |
Independent according to the law and Corporate Governance Code |
| 6. Davide Iacovoni |
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VII - FIMANZA E PRIVATIZZAZIONE
Spett.le POSTE ITAL ANE S.p.A. Affari Legali e Societari Tia dei Crociferi n. 23 00187 Roma Pec: [email protected]
OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Foste Italiano S.D.F.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società il cui svolginiento è previsto per il 15 maggio 2020 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 29,26 % circa del capitale di Poste e attraverso Cassa Depositi e Prestiti di una ulteriore quota del 35% - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:
Consiglio di Amministrazione
(*) Candidato in possesso dei requisti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-19) e art. 148, nomme 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di Poste.
(**) Candidato in possesso dei requisiti di indivendenza di Autodisciplina delle società quotate.
Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:
In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:
· di nominare il candidato Bianca Maria Farina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).
IL DIRIGENTE
Il sottoscritto Bernardo De Stasio, nato a Roma il 14.05.1965 codice fiscale DSTBNR65E14H501G in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normaliva vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
******
Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il·"Testo Unico della Finanza");
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
(*) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

(&# decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
*****
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi l e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
******
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

| Nome e Cognome |
|---|
| Professione |
| Indirizzi |
| Telefono |
| Fax |
| F-mail |
| Nazionalità |
| Data di nascita |
ESPERIENZA PROFESSIONALE
BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965
Da novembre 2008 ad oggi
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.
LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI
NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.
HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;
| | Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione
x27;) In base al comma 2 dell'art. I del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programnazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle l'inanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma I del medesimo articolo.
(-)fetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
*****
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi l e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
******
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

| Nome e Cognome |
|---|
| Professione |
| Indirizzi |
| Telefono |
| Fax |
| F-mail |
| Nazionalità |
| Data di nascita |
ESPERIENZA PROFESSIONALE
BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965
Da novembre 2008 ad oggi
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.
LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI
NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.
HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;
| | Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione
In base al comma 3 dell'art. I del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicuraliva maturata attraverso esperienze di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesina esperienza piò essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina.
In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy (4):
*****
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche annministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore
(*)lo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
******
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

| Nome e Cognome |
|---|
| Professione |
| Indirizzi |
| Telefono |
| Fax |
| F-mail |
| Nazionalità |
| Data di nascita |
ESPERIENZA PROFESSIONALE
BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965
Da novembre 2008 ad oggi
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.
LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI
NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.
HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;
| | Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione
Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.
vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
Roma, 20 aprile 2020
In fede
all (is
(Firma)
a) Articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4.
"I. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma I, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."
2) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche. Articolo 5 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia."
"Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
Costituisce altresi causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizzo o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di anninistrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.
Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta
all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:
Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
*****
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi l e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
******
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
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1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

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ESPERIENZA PROFESSIONALE
BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965
Da novembre 2008 ad oggi
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.
LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI
NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.
HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.
HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;
| Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA. |
|
|---|---|
| NEL 1998 SI È ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA. | |
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |
| MASTER E DI CORSI ﻟﻠﻠ PERFEZIONAMENTO AGGIORNAMENTO |
- Master di preparazione alle carriere delle Assemblee Legislative, CONSEGUITO PRESSO LA L.U.I.S.S.- LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI; - Master di Formazione sul contenzioso societario organizzato dal Centro Studi dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'Intesa con L'ACCADEMIA FORENSE ROMANA; - Corso di Aggiornamento in Diritto Processuale Societario, Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma, Commissione di Diritto Civile. - CORSO DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DI CUI AL D.LGS 231/2007: - MASTER BREVE IN DIRITTO FALLIMENTARE E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA - MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO ORGANIZZATO DALLA BUSINESS SCHOOL DE "IL SOLE 240RE" |
| TITOLI DI STUDIO | - Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito Presso L'Università DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA CONSEGUITO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO TALETE IN ROMA. |
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI |
|
| MADRELINGUA | ITALIANA |
| ALTRE LINGUE CAPACITÀ DI LETTURA CAPACITÀ DI SCRITTURA CAPACITÀ ESPRESSIONE DI ORALE |
INGLESE OTTIMA OTTIMA OTTIMA |
| CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI |
LA CAPACITA DI LAVORARE IN GRUPPO, GRAZIE ALL'ESPERIENZA MATURATA DAPPRIMA NEGLI ANNI TRASCORSI ALL'INTERNO DI UNO DEGLI STÜDI LEGALI PIÙ PRESTIGIOS! A LIVELLO NAZIONALE E SUCCESSIVAMENTE IN PROPRIO QUALE |
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA (DAL 2000 AD OGGI) IN FAVORE DI UNIONFIDI LAZIO SPA (OGGI LAZIO INNOVA SPA - INCORPORAZIONE PER FUSIONE), SOCIETÀ REGIONALE DI GARANZIA PER CONCESSIONE FIDI, HA PROVVEDUTO ALLA STUDIO E STESURA DELL'ATTO CONVENZIONALE TRA MANDANTE (REGIONE LAZIO) E MANDATARIA (UNIONFIDI LAZIO SPA OGGI LAZIO INNOVA SPA) PREVEDENTE IL RILASCIO DELLA GARANZIA DI PRIMO GRADO (DELLA MANDATARIIA PER CONTO DELLA MANDANTE) IN FAVORE DI BANCHE O DI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A BREVE, MEDIO E A LUNGO TERMINE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (RETAIL E CORPORATE) OPERANTI IN DIVERSI SETTORI REGIONALI NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI GARANZIE DI SECONDO GRADO SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DI CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI. IN FORZA DEL PREDETTO ATTO CONVENZIONALE HA CURATO LO STUDIO E LA STESURA DEL CONSEGUENTE ATTO CONVENZIONALE E L'ACCORDO QUADRO TRA MANDATARIA (UNIONFIDI LAZIO SPA OGGI LAZIO INNOVA) E LE BANCHE (CIRCA 40 TRA I QUALI I PRIMARI ISTITUTI DI CREDITO)
HA CURATO E CURA,, ALTRESI', LO STUDIO E L'APPLICAZIONE DELLA Controgaranzia del Fondo Nazionale GESTITO DA MEDIO CREDITO centrale a valere sui fondi regionali. Ha curato e cura i profili di GARANZIA IN FAVORE DEGI LISTITUTI DI CREDITO DA PARTE DI BANCA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRESE PRIVATE (RETAIL E CORPORATE) E CONTROGARANTITI DAL FONDO NAZIONALE GESTITO DAL MEDIO CREDITO CENTRALE A VALERE SUI FONDI REGIONALI.
2) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E NELL'ATTIVITA' DI GOVERNANCE DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA HA MATURATO ESPERIENZA NEL SETTORE DE LA GESTIONE E VAI ORIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ENTI PUBBLICI E DI SOCIETA' IN HOUSE AD ENTI PUBBLICI, OCCUPANDOSI, TRA L'ALTRO DELLA CONTRATTUALISTICA E DELL'ATTIVITA' DI LITIGATION.
3) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESIONALE SVOLTA DAL 2007 IN FAVORE DI PRIMARIE SOCIETA' NAZIONALI ED INTERNAZIONALI A MATURATO UNA NOTEVOLE ESPERIENZA IN MATERIA DEL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI DEL CREDITO (SACE BT SPA (SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA) - EULER HERMES SA] OCCUPANDOSI, TRA L'ALTRO DELLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL RAMO PREMI ASSICURATIVI E DEL RAMO CAUZIONI. L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROFESSIONALE HA RIGUARDATO ANCHE LE PROCEDURE FALLIMENTARI, I CONCORDATI PREVENTIVI, I PIANI DI RISANAMENTO E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIE.
4) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 2003 IN FAVORE DI PRIMARIE SOCIETA' DI ASSICURAZIONI HA MATURATO UNA NOTEVOLE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, IN PARTICOLARE IN QUELLO LITIGATION ASSUMENDO LA DIFESA GIUDIZIALE DELLE
CONSULENTE DI PRIMARIE SOCIETA' DI LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE , HA CONSENTITO LA CREAZIONE DI UNO STUDIO ASSOCIATO CHE SI PRESENTA COME UNA STRUTTURA INTEGRATA ALTAMENTE SPECIALIZZATA E COMPETITIVA IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI UNA CLIENTELA QUALIFICATA
CAPACITÀ E COMPETENZE SPICCATE DOTI DI COMUNICAZIONE, ELEVATA CAPACITÀ RELAZIONALE E ORGANIZZATIVE ORGANIZZATIVA, ESPERIENZA CONSOLIDATA NELLA GESTIONE E NELL'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE. Predisposizione al Rapporto con i clienti e alla Fidelizzazione degli STESSI, CAPACITÀ DI LEADERSHIP E CAPACITÀ DI FAVORIRE IL LAVORO IN TEAM.
CAPACITÀ E COMPETENZE OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE ED IN PARTICOLARE DEI TECNICHE PROGRAMMI WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS NAVIGAZIONE INTERNET, NAVIGATOR, EXPLORER, EDGE, POSTA ELETTRONICA PROCESSO TELEMATICO E SISTEMI OPERATIVI IN USO DA SOCIETA' NAZIONALI
A - B
ATTIVITÀ PROFESSIONALE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE (ASSISTENZA, TRA L'ALTRO, AGLI ORGANISMI DI GOVERNANCE DI SOCIETA' PUBBLICHE ED A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) E CONTENZIOSO (ANCHE IN SEDE ARBITRALE) E' SVOLTA NELL'INTERESSE DI GRANDI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA SIA NAZIONALI CHE REGIONALI, DI DIVERSI ENTI E SOCIETÀ, GRUPPI INDUSTRIALI, GRANDI IMPRESE PRIVATE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, NONCHÉ DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. SVOLGE ATTIVITA PROFESSIONALE SIA GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE ED ALL'INTERNO DI TALI AREE DI INTERVENTO, SI DEDICA A QUESTIONI DI DIRITTO COMMERCIALE, SOCIETARIO, AMMINISTRATIVO, FALLIMENTARE E
CONCORSUALE IN GENERE, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E DIRITTO DI IMPRESA. SVOLGE ATTIVITA' GIUDIZIALE PER SOCIETA' O COOPERATIVE POSTE IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
ATTIVITA' SPECIALISTICA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE SOCIETA' PUBBLICHE ANCHE IN HOUSE AD ENTI PUBBLICI ISCRITTE ALL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (ART. 106 VECCHIO TUB OPERATIVE EX ART. 10 DEL D.LGS. N. 141/2010) ED AUTORIZZATE DA BANCA D'ITALIA, SPECIFICATAMENTE IN MATERIA DI CREDITI, GARANZIE, CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE. E' CONSULENTE LEGALE (DAL 2000 AD OGGI) DELLA LAZIO INNOVA SPA
(SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO) CON CONTRATTO DI ASSISTENZA LEGALE PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL RILASCIO DI GARANZIA A FAVORE DI BANCHE O ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART 106 DLGS 385/93 PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE PMI DEL LAZIO.
COMPAGNIE (RAMI RCA, RCD, RCT, RCG, PROPERTY, RESPONSABILITA PROFESSIONALE ECC) ANCHE INNANZI ALLE SUPERIORI CORTI.
ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO PER IL TRIENNIO 2011 - 2013 A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DI SVILUPPO LAZIO SPA (OGGI LAZIO INNOVA SPA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO) PER LA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TESI AL RAFFORZAMENTO E ALL'AMPLIAMENTO DEL RUOLO DELLA SOCIETÀ A SUPPORTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL SISTEMA NELL'AMBITO DELLA MISSION REGIONAL F.
INCARICHI RICOPERTI GIA' CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI RISORSE PER ROMA SPA (SOCIETA' A IN SOCIETA PUBBLICA PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA) OPERANTE NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, NEL SUPPORTO GESTIONALE AI PROGETTI DELLA. DIREZIONE, EDILIZIA DI ROMA CAPITALE, NEL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI AFFRANCAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, NEL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO CAPITOLINO, DISPONIBILE E INDISPONIBILE, GESTITE DALL'OMONIMO DIPARTIMENTO.
INCARICHI RICOPERTI IN ORGANI PRESIDENTE (2008-2013) COMITATO DI VIGILANZA DLGS. 231/2001 DI SOCIETARI DI SOCIETA' UNIONFIDI LAZIO SPA (OGGI LAZIO INNOVA SPA- SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PUBBLICA)
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) GDPR REGOLAMENTO UE 2016/678 DI SOCIETA' DI CAPITALI
INCARICHI RICOPERTI IN ORGANI Componente comitato aste azienda speciale della camera di STATUTARI DI ENTI PUBBLICI COMMERCIO DI ROMA
Membro Della Commissione Progettiuale Consiliare - Settore INCARICHI RICOPERTI ORDINE AVVOCATI DI ROMA PROCESSUALE CIVILE
INCARICHI RICOPERTI IN ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO FEDERAZIONI NAZIONALI C.O.N.J.
DISPONIBILE A FORNIRE L'ELENCO DI TUTTE LE SOCIETA" PER LE QUALI PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEI. D.LGS 196/2003 ED IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.)
ROMA, 20 APRILE : 2020

TTALIE IN THE LE LEADER STATE THE TELECTRACTION STATE
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La sottoscritta MARIA BIANCA FARINA, nata a Roma il 22 dicembre 1941, codice fiscale FRNMBN41T62H501A, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:
*****
Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
X Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
(1) dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
******
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
Nata a Roma.
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
Cavaliere al Merito del Lavoro.
Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.
Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.
Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).
Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".
Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.
Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.
È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
e attesta, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
*****
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.
(2)***
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
Nata a Roma.
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
Cavaliere al Merito del Lavoro.
Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.
Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.
Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).
Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".
Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.
Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.
È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
e attesta, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
*****
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
In base al comma 3 dell'art. I del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
(2)TUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
Nata a Roma.
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
Cavaliere al Merito del Lavoro.
Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.
Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.
Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).
Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".
Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.
Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.
È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
e attesta, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
*****
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.
[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.
In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi ai fini di detta policy (4):
*****
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara, infine, di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore
(*)ondanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
Nata a Roma.
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
Cavaliere al Merito del Lavoro.
Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.
Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.
Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).
Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".
Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.
Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.
È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
e attesta, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
*****
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.
vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
Roma, 20 aprile 2020
In fede
a) Articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4.
"I. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."
"1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia."
"Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.
Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta
all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:
Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
******
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
Nata a Roma.
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
Cavaliere al Merito del Lavoro.
Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.
Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.
Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).
Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".
Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.
Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.
È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
e attesta, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
*****
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
(1) decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
*****
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.
E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.
In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.
Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.
È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.
Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.
E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.
| Cognorne DEL FANTE |
|---|
| Nome MATTEO MATTEO |
| nato il 27/05/1967 |
| (allo n. 2 1p7 9 1 S. A. ) |
| Firenze |
| Cittadinanza |
| Residenza Firenze |
| Via di Barbacane N. 25 |
| Stato civile C:gjt |
| Professione dirigente |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI" |
| Statura 186 186 |
| Capelli brizzolati |
| Occhi Castani |
| Segni particolari. |
| and and access all wants un commissionalism and consisted In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo. |
(2)fetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
*****
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.
E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.
In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.
Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.
È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.
Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.
E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.
| Cognorne DEL FANTE |
|---|
| Nome MATTEO MATTEO |
| nato il 27/05/1967 |
| (allo n. 2 1p7 9 1 S. A. ) |
| Firenze |
| Cittadinanza |
| Residenza Firenze |
| Via di Barbacane N. 25 |
| Stato civile C:gjt |
| Professione dirigente |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI" |
| Statura 186 186 |
| Capelli brizzolati |
| Occhi Castani |
| Segni particolari. |
| and and access all wants un commissionalism and consisted In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. |
(2) dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
*****
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.
E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.
In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.
Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.
È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.
Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.
E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.
| Cognorne DEL FANTE |
|---|
| Nome MATTEO MATTEO |
| nato il 27/05/1967 |
| (allo n. 2 1p7 9 1 S. A. ) |
| Firenze |
| Cittadinanza |
| Residenza Firenze |
| Via di Barbacane N. 25 |
| Stato civile C:gjt |
| Professione dirigente |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI" |
| Statura 186 186 |
| Capelli brizzolati |
| Occhi Castani |
| Segni particolari. |
| and and access all wants un commissionalism and consisted Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati. |
[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina.
In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi ai fini di detta policy (4):
*****
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore
(*)lo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.
E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.
In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.
Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.
È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.
Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.
E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.
| Cognorne DEL FANTE |
|---|
| Nome MATTEO MATTEO |
| nato il 27/05/1967 |
| (allo n. 2 1p7 9 1 S. A. ) |
| Firenze |
| Cittadinanza |
| Residenza Firenze |
| Via di Barbacane N. 25 |
| Stato civile C:gjt |
| Professione dirigente |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI" |
| Statura 186 186 |
| Capelli brizzolati |
| Occhi Castani |
| Segni particolari. |
| and and access all wants un commissionalism and consisted Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. |
vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
Roma, 20 aprile 2020
In fede
(Firma)
a) Articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4.
"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. I, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."
Articolo 5 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia."
"Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno eraviale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.
Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta
all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:
Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."
*****
a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."
b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."
"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
*****
a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161
"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."
*****
a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)
"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:
"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.
E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.
Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.
In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.
Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.
È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.
Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.
E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.
| Cognorne DEL FANTE |
|---|
| Nome MATTEO MATTEO |
| nato il 27/05/1967 |
| (allo n. 2 1p7 9 1 S. A. ) |
| Firenze |
| Cittadinanza |
| Residenza Firenze |
| Via di Barbacane N. 25 |
| Stato civile C:gjt |
| Professione dirigente |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI" |
| Statura 186 186 |
| Capelli brizzolati |
| Occhi Castani |
| Segni particolari. |
| and and access all wants un commissionalism and consisted Children and the contraction of the commended to the comments of the may be and |


La sottoscritta FAVRIN DANIELA, nata a San Donà di Piave (VE) il 3 Febbraio 1970, codice fiscale FVR DNL 70B43 H823J, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
· Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assonzione della rariva di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto rigunada gli amministratori delle
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"):
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Antodisciplina:
(4)di azenda o settore · Tipo di impiego
Responsabile Ufficio Affari Giundics
Policinio Triestina S.p.A.
Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario
· Principali mansioni e responsability
· Dans
Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,
Gennalo 2017 - Luglió 2017
· Nome e indirizzo del distore di lavoro
Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste
Tipo di azienda o settore Studio Professionale
In base al comma 2 dell'art. I del Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di pessidente del consiglio di umministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma I del medesimo articolo.
(2)abile Ufficio Affari Giundics
Policinio Triestina S.p.A.
Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario
· Principali mansioni e responsability
· Dans
Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,
Gennalo 2017 - Luglió 2017
· Nome e indirizzo del distore di lavoro
Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste
Tipo di azienda o settore Studio Professionale
In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Bilancia e della Programmazione Economica (ora Miajstro dell'Economia e delle Finanzo 1998, n. 161. l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata aperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
(2)io Triestina S.p.A.
Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario
· Principali mansioni e responsability
· Dans
Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,
Gennalo 2017 - Luglió 2017
· Nome e indirizzo del distore di lavoro
Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste
Tipo di azienda o settore Studio Professionale
Barare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati
Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina.
In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy ('):
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012. n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano commique consentite a titolo gratuito.
来源 中 中 中
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiaca, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Potezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa gro tempore vigente, che i dati personali raccolti suranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
(3) azienda o settore Studio Professionale
Si prega di indicare nei purti elenza de seguesa gli incarietti negli organi di amministrazione (specificando se il molo svolta è esecativa asvera non esecativo) elo di coutrollo (solo se il cualo è di componente effetrivo) attualinente ricoperà dal candidato nelle seguenti ipologie di società con szinal grotate in mercali regolumentati, anche esteri; (i) altre società, italiane e estere, con azioni non quotate in mercati regoluneutati e che abbimo un attivo patrintoniale superiore a 1.000 milioni di euso do ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimes bilancio approvato.
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
Trieste, 20 aprile 2020
In fede
Damelo Faunu
(Firma)
| Cognome e Nome | Filim Daniela |
|---|---|
| రార్లు | Via Alfonso Vaieno, 77 |
| 34127 = TRIESTE | |
| Diaca di nascita | 03.02.1970 |
| Nazionalia | ПАЛАНА |
| Telelono | 3657584321 |
| ் என் | daniela favondlebero it |
| Colors | |
| · Dato | Da Aprile 2020 |
| Second | Bacini di Palemo S.p.A. |
| Via dei Cantieri, 75 | |
| 9014Z Palerno | |
| Second | Gestione dell'impianto e dei bacini di carenaggio nel porto di Palermo ed essesszione di |
| Revori Hawaii | |
| Includes | Consigliere di Arministrazione |
| · Data | Da Agosto 2019 |
| Società | Fincantieri Dragaggi Ecologici 5 p.A. |
| Via Tevere, 1 | |
| 00198 Roma | |
| Settore | Esercizio di attriltà di eco-dragaggio ed opere connesse |
| Incarico | Consigliere di Anninistrazione |
| · Dete | Da Giugno 2019 |
| Sections | Incita Fraschini Motori S.p.A. Vialo F. da Biasio, Z 1 |
| TONE Ban | |
| · Dade | Dai Luglio 2017 |
| SOCRESS | Consupi S.p.A. |
| Via Yser, 14 00198 Rizma |
|
| Compu | Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici |
On Marzo 2018 a latt oggi
· Nome e indirizzo del datore di 18050 Fincantieri S.p.A. Via Genova, 1 34121 Trieste
Tipo di azienda o sessore
Canberistica Navala
· Tipo di impiego
Corporate Business Development - Public Funded Frojects e Projects office
· Principali mansioni e георольноета Attività di presidio sullo sviluppo dei progetti strategici già finasiziati da fondi pubblici. Attrettà di monitoraggio, a garanzia di una visione centralizzata e condivisa, delle diverse iniziative progettuali o dei loro stato di avanzamento.
« [1]ites
Settembre 2017 - Febbraio 2018
· niome e indirizzo del datore di avoro
Tipo di azenda o settore · Tipo di impiego
Responsabile Ufficio Affari Giundics
Policinio Triestina S.p.A.
Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario
· Principali mansioni e responsability
· Dans
Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,
Gennalo 2017 - Luglió 2017
· Nome e indirizzo del distore di lavoro
Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste
Tipo di azienda o settore Studio Professionale
Consulante · Tipo di implega
· Principali mansioni e responsabilità
cui si cosupa lo studio.
· Deste Febbraio 2016 - Dicembre 2016
· Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestione Commissariale per la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.I. Via G.Amendola 106/D 70126 Barl (BA)
Attività di consulenza e di approfondimento giuridico in relazione ad alcune tematiche di
Tipo di azienda o settore
Trasports Pubblico
| · Tipo di impiago | Capo della Segretaria Tecnica del Commissano |
|---|---|
| Principali mansioni e responsabilità |
Coordinamento della attività della Gestione Convrissariale e cura dei rapporti con la Struttura Operativa con particolare riferimento ai principali processi in corso. · sarvizio di Due Diligence contabile, economico-finanziana e legale · servizio di redazione del Piano Industriale · predisposizione delle procedure di gara per le forniture di beni e servizi · costruzione dei Modelli Organizzativi ex Decreto Legislativo 231/2001 · predisposizione dei Piano Anti Cornizione ex Legge 190/2012 · interventi di niancio del servszo di trasporto. · gestione delle attività inerend l'operazione di trasfermento di Ferrovie del Sud |
| Est e Servizi Automobilistici S.r.I. a Fenovie dello Stato Italiano S.p.A. | |
| + []355 | Aprile 2015 - Settembre 2015 |
| · Nome e indirizzo dei diatore di 30000 |
Gruppo Servizi Associati S.p.A. Via Gallero Galleri, 8 Ft. Feletto Umberla 33010 Tarragnacco (UO) |
| · Tipo di azienda o sembre | Servizi |
| · Tipo di impiego | Responsabile Relazione Esteme Divisione Safety |
| · Principali mansioni e гезропласных |
Definizione della sviluppo e della realizzazione delle strategie di comunicazione esterna e interna nonzhé delle attività di rappresentanza istituzionale dell'Azienda allo scopo di veicolame in modo efficace il niolo, l'immagine e gli obiettivi di business. Gestione dei contato con i diversi referenti esterni di aziende, associazioni diatoriali, issituzioni, potesziali partner, per sviluppare l'attività di formazione e vigilanza artincendio atraverso diverse iniziative sul temiliono. |
| · Danie | Marzo 2011 - Marzo 2015 |
| · Nome e indirizzo del datore di 12/08/0 |
Pasta ZARA S.p.A. Strada delle Salne, Zir 34012 Muses (15) |
| · Tipo di azienda a settore | Alimentare · Produzione pasta secca |
| · Tipo di impiego | Direttore di Stabilimento e Direttore Risorse Umane |
| · Filipping mansion e responsible the |
Supervisione e coordinamento dell'attività svolta dai reparti prodofini. Programmazione farmi Inse e fermi altri impianti produttivi per manuteruzioni, Autonozazione formi linee per manufenzioni straordinario. Organizzazione e supervisione delle nunioni della manulenzione. Coordinamento e supervisione della attività di spedizione, carico magazzino da produzione e da liczi e degli inventari periodio. Garanzia della musisana produttività con controllo dei tempi di mancata produzione per carrol o formado. Controllo delle giornate lavorative delle linee, volumi e scara. Vertica sull'adozione ed il rispetto delle di tutto le norme vigenti sia in materia di sicurezza del Literoro (Legge 61/08), di igiene (Logge 155), di rumore e ogni altra legge 0 DOGERS VESELLOWS D Rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni. |
ﻧ
| . LASED | Luglio 2008 · Febbraio 2011 |
|---|---|
| · Normo e indirizzo dei datore di | Pasta ZARA S.p.A. |
| Strada delle Salne, Zir | |
| Clavoro | |
| 34015 Maggia (Tis) | |
| · Tipo di azienda o settore | Almentare - Produzione pasta secca |
| · Tipa di intpiego | Direttisce Risorse Umasa |
| · Principali mansioni e | Gestione e amministrazione dei personale dipendente e dei collaboratori esterni, delle |
| responsabilità | cooperative e della agenzia per il tavoro. |
| Selezione delle fisone umare, valultazione dei fabbisogni formativi, pianificazione di | |
| Carrier a | |
| Affiancamento e orientamento al compito involto a capi reparto, capi turno e personale | |
| operies vo. | |
| Gesticue delle relazioni con le organizzazioni sindacali e in associationi di callegoria. | |
| Gestione dei rapporti con Confindustria e con le Associazioni territoriali. | |
| Gestione dei rapporti con Erili e Pubbliche Amministrazioni. | |
| 4 Dates | Luglio 2006 - Maggio 2008 |
| · Nome e indinzzo del datore di | Ministero dell'Interno |
| 14050 | Palazzo Virginale |
| 00185 Roma | |
| · Tipo di azienda o sedore | Pubblica Amministrazione |
| · Tipo di impiego · Capo della Segretaria Particolare del Sottosegmbrio delegato per le materio di | |
| competenza del Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa | |
| Givile e per le materie di competenza del Commissano per il Coordinamento delle | |
| inclative antiracket e antiusura e del Commissario per il copromamento delle includive | |
| di sosidarietà per le vittime di realli di Spo mafioso | |
| Organizzazione dell'Ufficio di Segnitiria Particolare e gestione del personale addetto | |
| · Principali mansioni e | alla Segretaria stessa. |
| nesponsablica | Organizzazione delle attività islituzionali del vertice politico. |
| Cara dei rapporti istituzionali con i vertici anninistrativi dei Ministero e con gli organismi | |
| istituzionali esterni per lo sviluppo delle attività di dellega. | |
| Qura dei rapporti istituzionali con automa termoriali e versci degli Eriti locali per la | |
| pianificazione delle attività di delega. | |
| Gestione di casi di particolare interesse convolgenti organismi diversi dalla Publiche | |
| ATTITUTES / 215011. | |
| Gestione delle istarze non attinenti alle attività di delega provenienti da Enti locali, | |
| Associazioni di callegonia e imprime in particolane del Triveneto. | |
| Rapporti con il Parlamento. | |
| 0 0000 | Luglio 2004 - Giugno 2006 |
| · Norse e indirizzo dei datore di | Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste |
| LIVORO | Piazza A. E.K. Casali, 1 |
| 34 134 Trieste | |
| · Tipo di azienda o settore | Associazione di categoria |
| · Tipo di impargo | Responsabile Ufficio Organizzazione e Rapporti Interni |
· Principali mansioni e responsabilità
Allività di marketing associativo. Consulenza giuridica alle Aziende associate in particolare in materia di impresa e di applicazione in azienda della normativa sulla privacy Stipula e gestione di Accordi Quadro con operatori economici di vari settori, finalizzati all'offerta alle imprese di condizioni più vantaggiose. Coordinamento dell'attività del Comitato Piozola Industria e delle Sezioni Merceologiche Gestione delle relazioni con Confindustria e con le Organizzazioni settoriali confederate Instaurazione e mantenimento dei contatti con le varie componenti economiche, istituzionali, sindacali e sociali del territorio. Supervisione del Bollettino settimanale dell'Associazione, Gestione del sito web dell'Associazione. Rasporsabile del gruppo di linvoro per la revisione dell'Associazione, Membro del Gruppo di Esperti per la regolazione del mercato istituito presso la C.C.I.A.A. di Trieste. Gennaio 2002 - Giugno 2004 Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste Plazza A. & K. Casali: 1 34134 Triosta
· Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiago
retoorssolità
· Principali mansioni e
· Nome e indirizzo del datore di
· Data
livora
Associazione di calegoria
Funzionario Area Sindicale/Risoma Umane
Gestione dei rapporti con le Aziende associate.
Attività di consulenza in materia di lavoro, contrattazione contrattazione collettiva, gestione del personale e formazione professionale.
Assistenza alle Aziende associate nelle relazioni con le organizzazioni sindacali in vertenze collettivo, nei processi di norganizzazione e ristrutturazione, nelle procedure di transfriminto d'azienda.
Consulenza e assisteriza per la gestione del rapporto di linvoro in tutto le sue fasi (instaurazione, prosecuzione, risoluzione).
Assistenza nelle vertanze individuali con l'intervento nei Collegi di concillazione ed Arbitrato, nella Commissione di conciliazione, nonchè nei rapporti con gli Eriti di riforimento.
Ridefinizione dell'Organigramma, con conseguente dimensionamento delle Risorse Ulmane, attuata attraverso la predisposizione e l'analini di un questionario sui casichi di 194000
Individuazione degli obiettivi, definizione dei compili e controllo dei risultati. Costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001. secondo i segienti step:
1) Individuazione dei rischi (analisi dei contesto associativo per evidenziare le aree di rischio) e definizione di rischio accettable.
2) Progettazione di un sistema di controllo preventivo
adepione di un codice ellion.
realizzazione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro
sistema di contralio delle procedure manuali ed Informatiche
definizione dei polisti autorizzativi e di firma.
comunicazione al personale e sua formazione
previsione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori
3) Individuazione dell'organismo di vigilanza e definizione dei suoi compiti
Componente del Coordinamento Legale delle Associazioni Industriali del Triveneto, gruppo di lavoro che approfondisce e commenta le più importanti normative formendo supporto operativo alle impress.
ﻓﻞ
| . Dute | Lugilo 2000 = Luglio 2002 | |
|---|---|---|
| · Nome e indiri220 del datore di LINGED. |
Avvocatura Distreduale dello Stato Piazza Dalmazia, 3 34122 Triests |
|
| · Tipo di azienda o sessore | Pubblica Amministrazione | |
| · Tipo di impiego | Prascardo linvocano | |
| · Principali mansioni e 18900005000000 |
Parlecipazione allo uclerize presso il Tribunate civile e penale di Trieste, la Corto o Appelo e E TAR Attivita di studio, noerche giurispruciesziali finalizzate all'impostazione delle cause n redazione di atti giudiziari. |
|
| 0 Dates | Dicembre 2000 - Dicembre 2001 | |
| · Nome e indicture del datore di avoro |
Comune di Triostri Piazza Linita d'Alia. 4 34100 Trieste |
|
| · Tipo di azienda o settore | Pubblica Ameninistrazione | |
| · Tipo di Impiego. | Consulensia Area Pianficazione Territoriale | |
| · Principali mansioni e responsibility |
Consulenza giundico amministrativa di supporto agli uffici dell'Area nell'altissazione dei programmi dell'Amministrazione in materia di Iraffico, ambiente e pianificazione dei Organizations Predisposizione della reporta agli atti corristian, alla comspondenza di Era e Associazioni sulle materie di competenza dell'Area. Predisposizione degli atti concementi le pare per la resilizzazione del Piano piecheggi del Comune di Triesta e gestione dei rapporti con le varie imprese concognieri). Preditiposizione degli atti per la nomina della Commissione giudicatine per il procedimento ad evidenza pubblica relativa alla costruzione e pessono dei parcheggi. previsti dal Piano. Ventica di conformità alle prescrizioni del bando di gara della documentazione presentata dalle impress. Assistanza ai lavori della Commissione in Iase di aggiudicazione. |
|
| 0 Digital | Househole 1999 - Hovembre 2000 | |
| Nome e indirizzo del distare di BACTO |
Comune di Tributa Piazza Uniti d'italia, 4 34100 Trieste |
|
| · Tipa di azienda o seconi | Pubblica Araministrazione | |
| · Tipo di Inspiego | Area Risorse Umane ed Organizzazione, Servizio Organizzazione e Valulazione | |
| · Principal manationi e пероплавно |
Collaborazione al progetto di norganizzazione complessiva della struttura del Comune di Triaste. Analdi dello vorie farzioni finalizzata a nostrono, all'intemo della Arve e dei Servizi, gii obiettivi, le mansioni e i compiti di clascun profilo professionale, Resilizzazione di questionari per la valutiszione del personale. Gestione e monitoraggio dei contratti di lievoro a limpo parzissio finalizzao all'annalisi. delle ricadute sui canchi di lovoro e sufforganizzazione dei Servizi di apparamenza. Gestione operativa della procedura di estamalizzazione di alcuni servici. |
の
And and the state and the same of the same of the same
· Nome e tipo di istituto di istruizione a formazione Corso individuale internivo intermedio "Business English" presso EF Executivo Language Irasifiute di Cambridge
Corsó individuale internsivo base "Business English" presso EF Enicultive Language
Formazione Unindustria Treviso - Corso "Dirigenti per la Sicurezza
D.Lgs. 81/06 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
. Nome e lipo di lassissa di istruzione a formazione
· Date
· Digto
Maggio e Giugno 2012
Institute di Cambridge
· Nome e tipo di infituto di istruzione o formazione
· Principali materia 7 abilità: professionali oggetto dello studio Teesi transfall MODULO 1 GIURIDICO - NORMATIVO Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori Gii organi di vigilanza e le procedure ispettive Soggetti dei sistema di prevenzione aziendale secondo il D.L.gs. n.81/06. compiù, obblighi, responsabilità e tutella assicurativa Delega di funzioni La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa La "responsabilità amministrativa delle persone giundiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giundica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in editzia MODULO Z GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza suf lavoro (articolo 30, D Los n 81938) Gestione della documentazione tecnico amministrativa Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccomo e gestione delle emergenze Modaltà di crgarizzazione e di esercizio della funzione di viglianza delle attività lavorativa e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Los. n. 81/08 Ruolo del responsabile a degli addetti al servizio di prevenzione e professione MODULO 3. INDIVIDITATIONE E VALUTATIONE DEI RISCHI: Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi Il rischio da stress lavoro-correlato Il rischio ricollegable alle differenza di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla foologia contramusic Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appallo Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prolazione in base ai fation di rischio La considerazione degli inforturi mancali e delle risultanze delle èltività di parteropazione dei lavoratori e dei preposti I dispositivi di peotezione individuale La sorveglianza santarla MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTADIONE DEJ LAVORATORI Competanze relazionali è consaperolezza del ruolo Importanza strategica dell'informazione, della lornazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale Tecniche di comunicazione
Lavoro di gruppo e gestione dei conflini
Consultazione e parlecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Natura, funzioni e modalità di nomina o di etezione dei rappresentanti dei lavoratori per In scurezza
· Date
Formazione Unindustria Triviso - Corso per RSPP modulo C
MODULO C 1: Organizzazione e sistemi di gestione: Il sisterna di gestione della sicurezza: linee guida UNI INAJL, integrazione confronto con norme e standard. Il processo del miglioramento continuo. Organizzazione e gestione imegrata dello attività lacrico-amministrative. MODULO C 2: Il sistema delle relazioni e della comunicazione: Il sistema delle relazioni: RLS, medico competante, lavoratori, datori di lavoro, erii pubblio, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, Gestione della comanicazione nelle diverse situazioni di lavoro. Metodi, tecniche a strumenti della comunicazione. Gestione degli incontri di lavoro e della nunione periodica. Negoziazione e gestione delle relazioni sindacai. Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing il bum-out. Conseguenze lavorative dei rischi dai fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute. Strumenti, metodi e misure di prevenzione ed Analisi dei bisogni didattici. MODULO C 3: Principi di ergonomia e rischi psicosociali: L'approccio ergonomico nell'impostazione dai posti di lavoro, attrazzature e organizzazione aziendale. L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi. MODULO C 4: Informazione e Formazione Dalla valotazione dai rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione n azereli Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro. Menodologie per una corrella informazione in azienda (gruppi di lavoro, confemenza, seminari informativi). Strumenti di informazione su saluta e sicurezza del lavoro (opuscoli, audiovisivi, news. talstern in netwo Analsi dei fabbisogni, definizione degli oblettivi, scelta di contanuli e metodologie Addid and and the production of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first th Gennaio 2011 - Giugno 2011 Corso individuale terruto dai dott. Incander Micael Tinto - Formatore aziendale Titolo: "Essere Leader" Terri tradition:
· Norme e tipo di istillula di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionale oggetto dello stadio
Distallats
· Nome e tiso di killulo di istruzione a formazione
· Principali materie i abilità professionali oggetto dello studio
a) Dtilita e impatto del lavoro di squadra per migliorare i naultati aziendali e personali.
b) Orientare i comportamenti organizzativi dal linvoro individunte al lavoro di squadra. c) Confilita e assoperazione.
d) Ralazioni inforpersonali: dimensioni emotive e razionali,
e) Clima collaborativo. Invorare in positivo, saper ascoltare e dialogare.
9 Comunicazione efficace. Il feed-back come momento di vertica.
Novembra 2000
· Noma e lipo di istituto di Istrizione o formazione
Equil haming di Sonia Struggia Titolo: 'The Wealthy Mod'
· Principali materie i abilità professionali oggetto dello studio
Obiettivo del corso: capire quali pensieri e quali comportamenti adoltare per attrame ciò che si desident
Contenuti del corso.
a) I cicli universali di cambiamento.
· Noma e ligio di istituto di Intributione o formazione Equil saming di Sonia Struggia Titalo "Conscius Leadership"
· Principali materie I abilità professionali oggetto dello studio
Tem Partist a) Guidare e farsi guidare. b) Relazione e Consunicazione c) Superare ostacoli e raggiungere obiettivi.
SFC - Sistemi Formativi Confindustria
· Data
· Dale
· Nome e lipo di lizzituto di latrazione o formazione · Principali materia / abilità professionali oggetto dello studio
Obiettivo del corso, fornire alle nuove risose del Sistema; a) un quadro del contesto storico, sociologico e politico nel quale opera fimprenditoria italiana, attraverso le indicazioni e le analsi delle sue prescipali lineo d'azione ed il confronto internazionale;
b) la conoscenza di base ed un'immagine corriune di Sistema confederale, ficercando la creiszione di uno "spirito di corpo" epirato ai valori guida dell'Organizzazione: c) un quadro delle principal problematiche che, in maggiore misura, impegnano il
Sistema confederale; d) le tecniche specifiche per il perfezionamento della professionalità individuale
Il corso si è sviluppato in quattro moduli, realizzati presso le sedi locali nazionali ed internazionali del Sistema
· Normo a Spo di istillulo di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetia dello studio
Corso di fornazione managerale avanzato dal litto "Management negli Enti Pubblici". Terna centrale del corso: soatari e prospettive di evoluzione dell'oche del personale negli enti locali - le modallà di valorizzazione e sviluzio delle Risorse
Comune di Triesta in collaborazione con SDA Bocconi.
· Üütür
Unara.
· Nome e tipo di istilulo di latruzione o formazione · Principali materie i abilità professionali oggetto dello studio · Doalifica conseguita
Facolta di Giurisprudenza
· Livello nolla classificazione nazionale (se perinente) Laurea in Giurisprudenza con volazione 107/110, discultendo una tesi in Dirito Tributario dal titalo "L'imposizione reddituale della famiglia", relatore prof. Mario Numiz.
Laurea quadriennale
Università degli Studi di Trinda
| · Nome e lipo di attuto di 1501122008 @ Tommallisone |
Lioso Classico "F Petranca di Triesta |
|---|---|
| · Qualifica conseguita | Maturità Classica con volazione 52/60 |
| MADRE I INGELA | Estand |
| ALTRE LINGUE | |
| Techesco | |
| Capacità di lottura | SCOUNTERS |
| · Capacità di scrittura | SCOLLESSO |
| · Capacità di espressione oraio. | SCOLLEGECH |
| Ingless | |
| · Capacità di lestura | SCORESSORI |
| · Capacità di scribura. | SCOLES COLLECT |
| · Gapacità di espressione orale | SCOLOSECA |
| CAPACITA E COMPLTINZI PELATIONAL |
Forte propensione ai rapporti interpersonali, di negoziazione e al liavoro di squadra acquasiti sia in conseguesza dell'attività lavorativa svolta che degli interessi extra professorial |
| CAPACITA E COMPETENZI CROAD MAILY |
Particolare propensione alla gestione e alla motivazione del personale, al litvoro anche in situazioni di stress e alla cura di rapporti istituzioniali anche ad alto livelo. |
| CAPACITA E COMPETENZE | Sistemi operative Windows To. |
| IT CRECHI | Applicative Morosoft Office, Memsell: Outlook. |
| PAENTE O PATENTI | Pineria 8 |
| Ai sunni dei Decreto Legislativo 1962003 "Codice in mattrilia di protezzione dei dall personale" |
Domela Farpu


Daniela Farmu
Anventhera Poste Italiano S.p.A. 13 maggio 2020 – Nomina del Cossiglio di Amministrazione
II/La > < sonoscritto/a < < http://www.blogs.com/ ELISABETTA/ > LUNATI > Comment lease of the later 22.05.1956 - LUNATI Comments of and of Escale
i224L, and the comments of the consisted in the codice of the codice of the fiscale _LNTLBT56T21G224L ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ in relazione alla sua indicazione da parliscue Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italienzione da parte del del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiana S.p.A. (anche Poste Italiano o proponente
"Società"), in vista della nomina di Poste Italiane S.p.A. ( "Società"), in vista della nomina, di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
l'insussistenza a suo carico di cause di incleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (if) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in raccione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del l'agrono nio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituzo di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste sociale di Posteray Sipini la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
quando di 3-8-8-8-8-8-8-20-14 responsabilità, il sottoscritto:
A) REQUISITI DI ONORABILITÀ
L'Attesta di essere in possesso dei requisti di onorabilità per l'assunzione della carica della carica della Attesta di essere in possesso dei requisiti di onoramia per i normo del Ministro della
Attesta in società con azioni quotate provisii dell'art. 2 del Decreto delle Aladaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Beetro.
Glussizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle
中国际会社
secietà con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998. n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art, 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
tentito como dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'ari. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali reguisti
Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ ;
Attesta altresi che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n 214.
Simazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Pablea Poste Hallane S.p.A. 15 murgio 2020 – Nomina del Consiglio di Amazinistrazione
Partigo
人人的人人都有意 【家庭 得到
al passere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4. 11. dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma Cadi Decren a Musico del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economa i, del Decreto
no sonomia, e della Pregrammazione Economica (ora Ministro (18 monita e delle Finanze) 18 marzo (998, n. 161, in quanto ha malluralo una e complessiva di aimeno un triennio (') (2) attraverso l'esercizio di (2):
cha vità di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
al professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, nesionativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
antività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
a proni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche alguistrazioni aventi attinenza con il, settore creditizio, finanziario, mobiliare o ni vo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno non con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse omico finanziarie;
peadenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)
a quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. , gomina 4, dei Testo Unico della Finanza:
a di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'ari. 148, comina 3, del Testo Unico della Finanza. Reguisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplian delle società nuoiale edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplian")
Tenno conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
di pso fessionalitz indicali.
( 3a di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
- -- tenuro conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello siatuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dal!'acozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
In base pl giunno 2 del Decreto del Ministero del Tesoro; del Bilancio e della Programanzione Economica (tra Mici stro dell'Vermonia e delle Finenze) 18 marzo 1998, 1. 161, per la caries di prosidone del consiglio di uranhestrazione accorre ave materato una esperiente quinquennale uteavere l'escricio de Nattività o delle funasoni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.
1 (TUAZIONI IMPEDITIVE. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dal!'acozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
a base al gorama 3 dell'an. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilmeio e della Programmandoas Foconniica (on. Miroistro dell'Ecosomia e delle Finanze) 18 misro 1998, n. 161, l'amministratore delegato e Il divettore generale deveno e siera in possesso di una specifica competenza in materia creditzia. Foranzia in ti iperiore giase leurarion manando sonaverso co erienzo di lavoro in posizione di adeguala responsabilità per un periodo non leferiore e un quiugnennio. La medesima esperienza parte maturata in inquese eventi ama ciferensione comparabile can quella de la banca presso in quale la carica de essere copera. germina diffrensione comperate di seguito nel testo, fe linzione del possesso degli specifici respisti
Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.
In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.g.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di derta policy ("):
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, canche in organi di governo delle società da 'esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore
(*)ttività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese: e/o
- [ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- X attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- X funzioni amministrative o dirige:ziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;
Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
Si prega di indicare nei punti elenco che seguno gli incarichi negli organi di anninistrazione (specificando è di controllo (solo se il ruplo è di controllo (solo se il r Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gu mesario (solo so il ruolo è di componente effeltivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologio di scieni: (i) società con acioni pon quolute in mercit ia mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiano o stere, con rioni non quotate in mercai ia mercati regolamentati, ancho esteri, (ti) altre sociele, toniane o escele, con un itali euro e/o ricavi superiori a regolamentan e che abbase all'ultimo bilancio approvato.
vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità,
Roma, 20 aprile 2020
In fede
licechest
(Firma)
L'avv. Elisabetta Lunati è stata Group General Counsel di Intesa Sanpaolo fino al 30 giugno 2019.
Dopo alcuni anni di libera professione nello Studio Vanzetti -Schlesinger di Milano, nel 1986 è entrata nel Gruppo Fiscambi (poi Gruppo Ambroveneto) per occuparsi di consulenza societaria e successivamente anche di consulenza bancaria e finanziaria.
Dal 1997 al 2002, come responsabile delle operazioni societarie del Banco Ambroveneto e assistente del Consiglio di Amministrazione, ha gestito le operazioni per la costituzione del Gruppo Banca Intesa, frutto della fusione tra Ambroveneto, CARIPLO e Comit.
Nel 2002 ha assunto la carica di Responsabile della Direzione Centrale Affari Legali di Banca Intesa, incarico confermatole nel 2007 dopo l'incorporazione di SanpaoloIMI e la costituzione del Gruppo Intesa Sanpaolo; in questo ruolo ha guidato per 12 anni una struttura di oltre 350 persone dispiegata su tutto il territorio nazionale a presidio del rischio giuridico e dei temi legali d'interesse del Gruppo.
Dopo aver presieduto la Commissione Tecnica Legale dell'ABI e aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione della stessa ABI, di varie società del Gruppo Intesa Sanpaolo e di EBL European In-House Lawyers Group, attualmente ricopre i seguenti incarichi:
Nel 2005 ha ricevuto il "Premio Marisa Bellisario" alla carriera.
| Property |
|---|
| Co300000 LUNATI |
| Noams ELISABETTA |
| 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (atto n. 404P, A _ _ S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| a Biella ( ) |
| Citladinanza ITALIANA |
| Residenta HILANO |
| VA LE CORSICA N. 1 |
| Stato civilo, CONIUGATA --------------------------------------- |
| Professions DIRIGENTE D'AZIENDA |
| COMMOTATI E CONTRASSEGHI SALIENTI |
| Statura 1, 62 |
| Capelli BIQNDI |
| Ochi CASTANI |
| Segui particolari. |
| Sun after and in a monday in the same and a provins and summer comment of |

Data di scadenza 22/05/2028
AY 8560083
10 10 10 10 1
REPABBLIC COMVNE Dl
M T-A A V O CARTA D'IDENTITA Nº AY 8560083 DI LUNATI ELISABETTA
Elisabetta
Il/La sottoscritto/a Davide lacovoni, nato a Roma il 09/10/1969, codice fiscale CVNDVD69R09H501F, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Arnrainistrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
e attesta, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:
누가 ***
società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dal!'acozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:
[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:
(') In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.
(²) In base al comma 3 dell'art. 1 dei Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e celle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, rnobiliare o assicurativa maturata esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
(2) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.
I Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.
In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy (4):
nessun incarico.
水木水水水水
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle puòbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro fempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti
(*) Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esezulivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (i) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presence dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
Roma, 2020 aprile 2020
In fede/
(Firma)
Davidie lacovoni, Nato a Roma, il 9-10-1969 Cittadino italiano/coniugato/2 figlie e-mail: [email protected] Indirizzo di residenza: Via Pio Foà 28, 00152 Roma tel. +39-06-4761.414&/3881, cell. 335.5959104,
Posizioni ricoperte presso il Dipartimento del Tesoro, Ministero Economia e Finanze
Dirigente Generale - Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro
La direzione ha la responsabilità delle emissioni di litoli di Stato e di gestione delle Amministrazioni Centrali dello Stato.
Feb 2018 - presente
Dirigente di seconda fascia dell'Ufficio delle emiss oni di debito pubblico in euro (Ufficio II, Direzione II, Dip I, MEF)
Anni 2005-2008 - mediante affidamento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001
Anni 2008-2018 - a seguilo di vincita (primo in (raduatoria) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di dirigente di seconda fascia, in prove, del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da assegnare al Dipartimento del Tesoro, bandito con Decreto n. 61074 del 15 giugno 2007 e del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, elevato a trentadue, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per gli uffici centrali ubicali in Roma (Ispettorali ed Uffici Centrali del Bilancio), bandito con decreto n. 0080709 del 13 giugno 2037, corre modificato dal successivo decreto n. 92046 del 6/7/2007.
Di seguito si illustrano schematicamente le attività coperte dall'ufficio ed il contributo fornito alle principali innovazioni introdotte dal 2005:
c) evoluzione dell'organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato
materia di revisione CRR-CRD IV circa il trattamento delle esposizioni al rischio di credito sovrano da parte delle banche;
In qualità di dirigente dell'Ufficio II ha curato:
In qualità di dirigente dell'Ufficio II:
l) Gruppi di lavoro/studio a livello internazionale/task force
che ha portato alla predisposizione di lavori presentati in sede di EFC e ESRB e all'organizzazione di un sistema di raccolta dati a livello centrale europeo (2015-16);
!.. Ufficio sovrintende alle attività del Network sulla Gestione del Debito (PDM Network) fondato congiuntamente con il Gruppo di Lavoro sulla Gestione dell'OCSE (OECD Working Party on Public Debt Management) e la Banca Mondiale. Il Network svolge atlività di consulenza su temi inerenti aspetti tecnici della gestione del debito pubblico per i paesi emergenti avvalendosi anche di un sito WEB ad hoc creato all'interno del Dipartimento del Tesoro. Il Network è coinvolto anche nell'organizzazione di seminari e conferenze con l'OCSE e la Banca Mondiale su temi inerenti la gestione del debito pubblico. L'Ufficio è anche responsabile di tutti i rapporti della Direzione del Debito Pubblico con l'OCSE.
★★★★★★★
Rappresentante del MEF presso il Corsiglio di Amministrazione della Fintecna Immobiliare SrL (ottobre 2006, maggio 2013)
1) lacovoni D., A. Zazzaro (2000) "Legal System Efficiency, Information and Technological Choice: A Banking Model", Quaderni di Ricerca n. 129,Dipartimento di Economia,Università degli Studi di Ancona
Sintesi: il paper utilizza un modello bancario con asimmetria informativa ex-ante ed expost tra prenditori di fondi e banche per dimostrare come l'efficienza dei sistema giuridico legale contribuisce a diminuire il costo della raccolta per i prenditori di fondi e in media il livello di default. Il paper inottre mostra come un miglioramento dell'efficienza del sistema giuridico-legale aiuta le banche nel loro processo di selezione della domanda di credito solo quanto tale sistema presenza un elevato livello di efficienza.
2) lacovoni D, e vari autori (2002), "Optimal Strategies for the Issuance of Public Debt Securities" International Journal of Theoretical and Applied Finance,
Sintesi: il paper presenta un modello per otimi:zzare le emissioni di debito pubblico sviluppato in senso al MEF in collaborazione con il CNR (Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone"). L'ottimizzazione avviene minimizzando una funzione di costo secondo un approccio di controllo ottimo stocastico, mediante tecniche di programmazione lineare classiche. La variabile di controllo è rappresentata dalla composizione delle emissioni (per tipologia e scadenza), i vincoli dai parametri di Maastrcht, dalle regole di contabilità nazionale e dalle condizioni di mercato.
3) Cannata M., D. lacovoni, S. Scalera e M. Turco (2004), "Broadening theApproach for the Italian Debt Management", working paper inserito negli atti del"Public Debt" Workshop organizzato da Banca d'Italia, Aprile 2004
Sintesi: il paper analizza il tipico trade-ofi della gestione costo inquadrandolo nell'ambito di un problema di controllo ottimo stocastico dove le componenti stocastiche sono rappresentate dai tassi di inferesse e dal fabbisogno di cassa, la varabile di controllo dalla composizione delle emissioni, la variabile da ottimizzare dal costo dal debito.
4) lacovoni D., L. Greco (2004) "Decentramento e mercato del debito pubblico locale", Moneta e Credito, n. 228, Dicembre 2004
Sintesi: il paper analizza i rischi e le cpportunità deivanti dal ruolo crescente delle amministrazioni locali italiane sul mercato bancario e dei capitali. Viene analizzato isituzionale e ne viene proposta una riforma tesa a creare un mercato del debito pubblico locale efficiente e stabile (basato su obbligazioni, prestiti bancari e dalla CDP) coerente con il processo di decentramento in atto.
5) Davide lacovoni Lars Hörncren, Erik Zetterström; Jean-Paul Renne; Nicolas Sagnes (2008): "Liablity Management with Inflation-linked Products: The case of Sweden, France and Italy" in "Inflation Risks and Products" Edited By Brice Benaben and Sebastien Goldenberg, Collana Risk Books
Sintesi: il capitolo ripercorre l'approccio alla gestione dei titoli indicizzati all'inflazione di tre paesi (Svezia, Francia, Italia) descrivendo sia gli aspetti istituzionali-organizzativi sia la base modellistica che presiede alla definizione della strategia su questo particolare segmento del debito pubblico in rapporto altre componenti dello stesso (fitoli nominali).
6) lacovoni D, Briaschi P. Cacciotti M., Juan Prade:li (2010) "The New Medium-Term Budgetary Objectives and the Problem of Fiscal Sustainability After the Crisis". W.7 n.8. Department of theTreasury, Ministry of Economy and Finance;
Sintesi: il paper esamina criicamente alcuni aspetti dei nuovi criteri di determinazione degli MTO dei paesi membr dell'UE nell'ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale, per valutarne la sostenibilità fiscale di lungo periodo. Il paper si focalizza in particolare su due novità del nuovo algoritmo: uno sforzo aggiunto di riduzione del debito per i paesi ad alto debito e un'anticipazione parziale delle spese dovute all'invecchiamento della popolazione. Considerata la situazione di crisi di molti paesi il paper, in base a diversi scenari macroeconomici, prevede MTO più stringenti degli attuali. Viene proposta una modifica dei criteri che, tra gli altri aspetti, tenga conto non solo del livello del debito ma anche della sua composizione (in particolare per struttura delle scadenze e distribuzione geografica dei detentori).
7) lacovoni D, Arru D, Monteforte L, Pericol: FM (2013) "EMU Sovereign Spreads and Macroeconomics News", in "Public Debt, Global Governance and Economic Dyramism" I , Fondazione Economia Tor Vergala, Luigi Paganetto Editor
Sintesi: il paper analizza la relazione fra le cosidette "soprese" (ossia scarto tra valore effettivo e valore atteso) che si determinano all'uscita di dati macroeconomici internazionali e gli spread tra titoli governativi dell'area euro. Viene usato un modello GARCH con una misura sintelica di sorpresa macro ottenuta aggregando gli scarti tra valori attesi e dati effettivi di un set di variabili macroaconomiche comunemente monitorate dagli operatori finanziari. Il paper mostra come gli spread europei sono paticolarnente influenzati dai macro degli USA; inoltre, in alcuni casi, dati macro negativi sull'area euro tendono ad aumentare la volatilità degli stessi spread.
Inglese: Ottima conoscenza della lirigua parlata e scritta
Francese: Buona conoscenza della lingua scritta, discreta conoscenza di quella parlata
E' stato relatore e docente in diversi seminarilonvegnillezioni di approfondimento sulla gestione del debito pubblico presso:
Dal 2009 è docente a contratto presso l'Università di Padova del "Economia Pubblica e Mercati Finanziari", nell'ambito del corso di laurea magistrale in Econornia e Finanza. Il corso copre aspetti macroeconomici e finanziari inerenti la gestione del debito pubblicc .
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
Roma, aprile 2020
Davide Jacovon
Introduzione CCTeu (giugno 2010)
e poi anche per la curva euroswap e la curva swap USA (collaborazione con CNR, Sogei, Prof. Sarno, Ufficio III, 2009 oggi).

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BANCA D'ITALIA Servizio Regolamento Operazioni Finanziarie e Pagamenti
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008
Numero progressivo annuo: 1
Si comunica che alla data del 17/04/2020 il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, C.F. 80415740580, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:
| Codice ISIN | Descrizione | Juantita |
|---|---|---|
| IT0003796171 | POSTE TIAL ANE Sn A | 382.127.890 |
Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:
NESSUNA
La presente comunicazione, avente efficacia fino al 20 aprile 2020, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Roma, 17.04.2020

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