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Poste Italiane

Pre-Annual General Meeting Information Apr 24, 2020

4431_agm-r_2020-04-24_7c03eb38-d16a-4c71-a408-e2b45c74772f.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL'ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:

1.
Bernardo De Stasio
Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
2.
Maria Bianca Farina
Indipendente ai sensi di legge
(indicata
per
la
carica
di
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione)
3.
Matteo Del Fante
4.
Daniela Favrin
Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina
5.
Elisabetta Lunati
Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
6.
Davide Iacovoni

CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 14.4 OF THE BYLAWS – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE:

1.
Bernardo De Stasio
Independent according to the law and Corporate Governance Code
2.
Maria Bianca Farina
Independent according to the law
(designated for the office of Chairperson of the Board of Directors)
3.
Matteo Del Fante
4.
Daniela Favrin
Independent according to the Corporate Governance Code
5.
Elisabetta Lunati
Independent according to the law and Corporate Governance Code
6.
Davide Iacovoni

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FIMANZA E PRIVATIZZAZIONE

Spett.le POSTE ITAL ANE S.p.A. Affari Legali e Societari Tia dei Crociferi n. 23 00187 Roma Pec: [email protected]

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Foste Italiano S.D.F.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società il cui svolginiento è previsto per il 15 maggio 2020 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 29,26 % circa del capitale di Poste e attraverso Cassa Depositi e Prestiti di una ulteriore quota del 35% - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

  • !. Bernardo De Stasio (") (") ("")
    1. Maria Bianca Farina (*)
    1. Matteo Del Fante
  • Daniela Favrin (**) ্র ..
  • Elisabetta Lunati(") ["#] ্
    1. Davide lacovori

(*) Candidato in possesso dei requisti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-19) e art. 148, nomme 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di Poste.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indivendenza di Autodisciplina delle società quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

    1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Poste;
    1. i curricula vitae dei candidati sopra indicati;
    1. Ia certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Poste necessaria alla presentazione delle liste.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:

· di nominare il candidato Bianca Maria Farina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Bernardo De Stasio, nato a Roma il 14.05.1965 codice fiscale DSTBNR65E14H501G in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normaliva vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

******

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il·"Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ.;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • ~ attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio (') (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • [] attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • □ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • [] funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

(*) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

(&# decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

*****

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi l e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  1. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le matcrie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

******

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o unterposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Professione
Indirizzi
Telefono
Fax
F-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965

  • Da novembre 2008 ad oggi

  • HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.

LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI

NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.

- Dal 2001 a novembre 2008

HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.

- DAL 1991 AL 2000

HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;

| | Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione
x27;) In base al comma 2 dell'art. I del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programnazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle l'inanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma I del medesimo articolo.

(-)fetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

*****

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi l e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  1. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le matcrie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

******

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o unterposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Professione
Indirizzi
Telefono
Fax
F-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965

  • Da novembre 2008 ad oggi

  • HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.

LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI

NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.

- Dal 2001 a novembre 2008

HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.

- DAL 1991 AL 2000

HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;

| | Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione
In base al comma 3 dell'art. I del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicuraliva maturata attraverso esperienze di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesina esperienza piò essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy (4):

  • /////
  • ///// -
  • /////

*****

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche annministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore

(*)lo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  1. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le matcrie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

******

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o unterposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Professione
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Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965

  • Da novembre 2008 ad oggi

  • HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.

LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI

NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.

- Dal 2001 a novembre 2008

HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.

- DAL 1991 AL 2000

HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;

| | Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione
Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Roma, 20 aprile 2020

In fede

all (is

(Firma)

ALLEGATO - RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate.

a) Articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4.

  1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

b) Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

"I. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

  • l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

  • La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma I, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

2) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche. Articolo 5 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

  • a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  • b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

    • I) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
  • Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

  • Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia."

3) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore di cui allo statuto di Poste Italiane S.p.A.

a) Articolo 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A.

"Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

  • a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  • d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresi causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizzo o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di anninistrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta

all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

  • a) ad una pena detentiva;
  • b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

*****

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi l e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  1. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le matcrie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

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C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a conune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un anuninistratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o unterposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b} se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Professione
Indirizzi
Telefono
Fax
F-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

BERNARDO DE STASIO AVVOCATO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA FEDERICO CESI, 72 - 00193 ROMA 06.6864906 - 06.32110973 06.68133084 [email protected]; [email protected] ITALIANA 14 /05/1965

  • Da novembre 2008 ad oggi

  • HA FONDATO LO STUDIO LEGALE A B D, DI CUI È CONTITOLARE, SITO IN ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72 OVE, CON I PROPRI COLLEGHI E COLLABORATORI, SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PATROCINIO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO Commerciale, DIRITTO Societario, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, DIRITTO DI IMPRESA E DIRITTO SPORTIVO.

LO STUDIO E' PRESENTE ANCHE A MILANO NONCHE' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI PROFESSIONISTI AFFILIATI

NEL 2012 HA CONSEGUITO L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALITRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.

- Dal 2001 a novembre 2008

HA FONDATO LO STUDIO LEGALE DE STASIO SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE Mangili n. 3 svolgendo attività di consulenza e patrocinio in diritto CIVILE, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DEL LAVORO, INTERNAZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO.

- DAL 1991 AL 2000

HA PRESTATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. STEFANO D'ERCOLE IN ROMA, SPECIALIZZANDOSI IN DIRITTO CIVILE, Commerciale, Bancario E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, FALLIMENTARE ED AMMINISTRATIVO;

Nel 1997 ha conseguito L'Abilitazione all'Esercizio della Professione
DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA.
NEL 1998 SI È ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MASTER
E
DI
CORSI
ﻟﻠﻠ
PERFEZIONAMENTO
AGGIORNAMENTO
- Master di preparazione alle carriere delle Assemblee Legislative,
CONSEGUITO PRESSO LA L.U.I.S.S.- LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI
STUDI SOCIALI;
- Master di Formazione sul contenzioso societario organizzato dal
Centro Studi dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'Intesa con
L'ACCADEMIA FORENSE ROMANA;
- Corso di Aggiornamento in Diritto Processuale Societario,
Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma, Commissione di Diritto Civile.
- CORSO DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DI CUI AL D.LGS
231/2007:
- MASTER BREVE IN DIRITTO FALLIMENTARE E NUOVI STRUMENTI PER LA
GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
- MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO ORGANIZZATO DALLA
BUSINESS SCHOOL DE "IL SOLE 240RE"
TITOLI DI STUDIO - Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito Presso L'Università
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
- DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA CONSEGUITO PRESSO IL LICEO
SCIENTIFICO TALETE IN ROMA.
CAPACITÀ
E
COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA ITALIANA
ALTRE LINGUE
CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ
ESPRESSIONE
DI
ORALE
INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
CAPACITA
E
COMPETENZE
RELAZIONALI
LA CAPACITA DI LAVORARE IN GRUPPO, GRAZIE ALL'ESPERIENZA MATURATA
DAPPRIMA NEGLI ANNI TRASCORSI ALL'INTERNO DI UNO DEGLI STÜDI LEGALI PIÙ
PRESTIGIOS! A LIVELLO NAZIONALE E SUCCESSIVAMENTE IN PROPRIO QUALE

NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA (DAL 2000 AD OGGI) IN FAVORE DI UNIONFIDI LAZIO SPA (OGGI LAZIO INNOVA SPA - INCORPORAZIONE PER FUSIONE), SOCIETÀ REGIONALE DI GARANZIA PER CONCESSIONE FIDI, HA PROVVEDUTO ALLA STUDIO E STESURA DELL'ATTO CONVENZIONALE TRA MANDANTE (REGIONE LAZIO) E MANDATARIA (UNIONFIDI LAZIO SPA OGGI LAZIO INNOVA SPA) PREVEDENTE IL RILASCIO DELLA GARANZIA DI PRIMO GRADO (DELLA MANDATARIIA PER CONTO DELLA MANDANTE) IN FAVORE DI BANCHE O DI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A BREVE, MEDIO E A LUNGO TERMINE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (RETAIL E CORPORATE) OPERANTI IN DIVERSI SETTORI REGIONALI NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI GARANZIE DI SECONDO GRADO SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DI CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI. IN FORZA DEL PREDETTO ATTO CONVENZIONALE HA CURATO LO STUDIO E LA STESURA DEL CONSEGUENTE ATTO CONVENZIONALE E L'ACCORDO QUADRO TRA MANDATARIA (UNIONFIDI LAZIO SPA OGGI LAZIO INNOVA) E LE BANCHE (CIRCA 40 TRA I QUALI I PRIMARI ISTITUTI DI CREDITO)

HA CURATO E CURA,, ALTRESI', LO STUDIO E L'APPLICAZIONE DELLA Controgaranzia del Fondo Nazionale GESTITO DA MEDIO CREDITO centrale a valere sui fondi regionali. Ha curato e cura i profili di GARANZIA IN FAVORE DEGI LISTITUTI DI CREDITO DA PARTE DI BANCA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRESE PRIVATE (RETAIL E CORPORATE) E CONTROGARANTITI DAL FONDO NAZIONALE GESTITO DAL MEDIO CREDITO CENTRALE A VALERE SUI FONDI REGIONALI.

2) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E NELL'ATTIVITA' DI GOVERNANCE DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA HA MATURATO ESPERIENZA NEL SETTORE DE LA GESTIONE E VAI ORIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ENTI PUBBLICI E DI SOCIETA' IN HOUSE AD ENTI PUBBLICI, OCCUPANDOSI, TRA L'ALTRO DELLA CONTRATTUALISTICA E DELL'ATTIVITA' DI LITIGATION.

3) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESIONALE SVOLTA DAL 2007 IN FAVORE DI PRIMARIE SOCIETA' NAZIONALI ED INTERNAZIONALI A MATURATO UNA NOTEVOLE ESPERIENZA IN MATERIA DEL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI DEL CREDITO (SACE BT SPA (SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA) - EULER HERMES SA] OCCUPANDOSI, TRA L'ALTRO DELLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL RAMO PREMI ASSICURATIVI E DEL RAMO CAUZIONI. L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROFESSIONALE HA RIGUARDATO ANCHE LE PROCEDURE FALLIMENTARI, I CONCORDATI PREVENTIVI, I PIANI DI RISANAMENTO E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIE.

4) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 2003 IN FAVORE DI PRIMARIE SOCIETA' DI ASSICURAZIONI HA MATURATO UNA NOTEVOLE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI, IN PARTICOLARE IN QUELLO LITIGATION ASSUMENDO LA DIFESA GIUDIZIALE DELLE

CONSULENTE DI PRIMARIE SOCIETA' DI LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE , HA CONSENTITO LA CREAZIONE DI UNO STUDIO ASSOCIATO CHE SI PRESENTA COME UNA STRUTTURA INTEGRATA ALTAMENTE SPECIALIZZATA E COMPETITIVA IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI UNA CLIENTELA QUALIFICATA

CAPACITÀ E COMPETENZE SPICCATE DOTI DI COMUNICAZIONE, ELEVATA CAPACITÀ RELAZIONALE E ORGANIZZATIVE ORGANIZZATIVA, ESPERIENZA CONSOLIDATA NELLA GESTIONE E NELL'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE. Predisposizione al Rapporto con i clienti e alla Fidelizzazione degli STESSI, CAPACITÀ DI LEADERSHIP E CAPACITÀ DI FAVORIRE IL LAVORO IN TEAM.

CAPACITÀ E COMPETENZE OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE ED IN PARTICOLARE DEI TECNICHE PROGRAMMI WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS NAVIGAZIONE INTERNET, NAVIGATOR, EXPLORER, EDGE, POSTA ELETTRONICA PROCESSO TELEMATICO E SISTEMI OPERATIVI IN USO DA SOCIETA' NAZIONALI

PATENTE

A - B

ATTIVITÀ PROFESSIONALE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE (ASSISTENZA, TRA L'ALTRO, AGLI ORGANISMI DI GOVERNANCE DI SOCIETA' PUBBLICHE ED A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) E CONTENZIOSO (ANCHE IN SEDE ARBITRALE) E' SVOLTA NELL'INTERESSE DI GRANDI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA SIA NAZIONALI CHE REGIONALI, DI DIVERSI ENTI E SOCIETÀ, GRUPPI INDUSTRIALI, GRANDI IMPRESE PRIVATE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, NONCHÉ DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. SVOLGE ATTIVITA PROFESSIONALE SIA GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE ED ALL'INTERNO DI TALI AREE DI INTERVENTO, SI DEDICA A QUESTIONI DI DIRITTO COMMERCIALE, SOCIETARIO, AMMINISTRATIVO, FALLIMENTARE E

CONCORSUALE IN GENERE, DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO, DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E DIRITTO DI IMPRESA. SVOLGE ATTIVITA' GIUDIZIALE PER SOCIETA' O COOPERATIVE POSTE IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

ATTIVITA' SPECIALISTICA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE SOCIETA' PUBBLICHE ANCHE IN HOUSE AD ENTI PUBBLICI ISCRITTE ALL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (ART. 106 VECCHIO TUB OPERATIVE EX ART. 10 DEL D.LGS. N. 141/2010) ED AUTORIZZATE DA BANCA D'ITALIA, SPECIFICATAMENTE IN MATERIA DI CREDITI, GARANZIE, CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE. E' CONSULENTE LEGALE (DAL 2000 AD OGGI) DELLA LAZIO INNOVA SPA

(SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO) CON CONTRATTO DI ASSISTENZA LEGALE PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL RILASCIO DI GARANZIA A FAVORE DI BANCHE O ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART 106 DLGS 385/93 PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE PMI DEL LAZIO.

COMPAGNIE (RAMI RCA, RCD, RCT, RCG, PROPERTY, RESPONSABILITA PROFESSIONALE ECC) ANCHE INNANZI ALLE SUPERIORI CORTI.

ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO PER IL TRIENNIO 2011 - 2013 A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DI SVILUPPO LAZIO SPA (OGGI LAZIO INNOVA SPA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO) PER LA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TESI AL RAFFORZAMENTO E ALL'AMPLIAMENTO DEL RUOLO DELLA SOCIETÀ A SUPPORTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL SISTEMA NELL'AMBITO DELLA MISSION REGIONAL F.

INCARICHI RICOPERTI GIA' CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI RISORSE PER ROMA SPA (SOCIETA' A IN SOCIETA PUBBLICA PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA) OPERANTE NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, NEL SUPPORTO GESTIONALE AI PROGETTI DELLA. DIREZIONE, EDILIZIA DI ROMA CAPITALE, NEL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI AFFRANCAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, NEL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO CAPITOLINO, DISPONIBILE E INDISPONIBILE, GESTITE DALL'OMONIMO DIPARTIMENTO.

INCARICHI RICOPERTI IN ORGANI PRESIDENTE (2008-2013) COMITATO DI VIGILANZA DLGS. 231/2001 DI SOCIETARI DI SOCIETA' UNIONFIDI LAZIO SPA (OGGI LAZIO INNOVA SPA- SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PUBBLICA)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) GDPR REGOLAMENTO UE 2016/678 DI SOCIETA' DI CAPITALI

INCARICHI RICOPERTI IN ORGANI Componente comitato aste azienda speciale della camera di STATUTARI DI ENTI PUBBLICI COMMERCIO DI ROMA

Membro Della Commissione Progettiuale Consiliare - Settore INCARICHI RICOPERTI ORDINE AVVOCATI DI ROMA PROCESSUALE CIVILE

INCARICHI RICOPERTI IN ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO FEDERAZIONI NAZIONALI C.O.N.J.

  • 1) PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A SEGNO:
  • 2) Membro EFFETTivo TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLA FEDERAZIONE DISCIPLINA ARMI SPORTIVE DA CACCIA;

DISPONIBILE A FORNIRE L'ELENCO DI TUTTE LE SOCIETA" PER LE QUALI PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEI. D.LGS 196/2003 ED IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.)

ROMA, 20 APRILE : 2020

TTALIE IN THE LE LEADER STATE THE TELECTRACTION STATE

-

DICHIARAZIONE

La sottoscritta MARIA BIANCA FARINA, nata a Roma il 22 dicembre 1941, codice fiscale FRNMBN41T62H501A, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:

*****

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;

  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio (1) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • □ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • □ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

X Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

(1) dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

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B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

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C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

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D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MARIA BIANCA FARINA

CURRICULUM VITAE

Nata a Roma.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Cavaliere al Merito del Lavoro.

Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.

Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.

Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).

Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".

Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.

Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.

È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

*****

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ( ) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • D attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • D attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • □ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

(2)***

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

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C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

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D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MARIA BIANCA FARINA

CURRICULUM VITAE

Nata a Roma.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Cavaliere al Merito del Lavoro.

Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.

Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.

Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).

Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".

Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.

Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.

È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

*****

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ( ) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • D attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • D attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • □ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

In base al comma 3 dell'art. I del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

(2)TUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*****

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MARIA BIANCA FARINA

CURRICULUM VITAE

Nata a Roma.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Cavaliere al Merito del Lavoro.

Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.

Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.

Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).

Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".

Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.

Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.

È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

*****

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ( ) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • D attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • D attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • □ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi ai fini di detta policy (4):

  • Poste Vita S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione), società interamente controllata da Poste Italiane S.p.A.; trattasi di incarico non rilevante ai fini della policy di cui sopra, in quanto ricoperto presso società interamente controllata.

*****

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore

(*)ondanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  1. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*****

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MARIA BIANCA FARINA

CURRICULUM VITAE

Nata a Roma.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Cavaliere al Merito del Lavoro.

Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.

Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.

Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).

Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".

Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.

Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.

È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

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A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ( ) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • D attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • D attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • □ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Roma, 20 aprile 2020

In fede

ALLEGATO - RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate.

a) Articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4.

  1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

b) Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

"I. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

  • l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

  • La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

2) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche. Articolo 5 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

  • a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  • b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

    • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
  • Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

  • Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia."

3) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore di cui allo statuto di Poste Italiane S.p.A.

a) Articolo 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A.

"Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

  • a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  • d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta

all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

  • a) ad una pena detentiva;
  • b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

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B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

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C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"I. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

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D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MARIA BIANCA FARINA

CURRICULUM VITAE

Nata a Roma.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Cavaliere al Merito del Lavoro.

Dal giugno 2017 ricopre la carica di Presidente di Poste Vita, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2007 al 2017, e dal dicembre 2017 la carica di Presidente della Fondazione Poste Insieme ONLUS.

Dal dicembre 2015 è Presidente di ANIA e dal 2016 Presidente della Fondazione ANIA.

Vice Presidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).

Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Bambin Gesù ed è inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Save the Children".

Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede, per nomina di Papa Francesco.

Nel 2019 è stata nominata dalla Consob quale componente del Comitato degli Operatori di Mercato degli Investitori. Revisore Ufficiale dei Conti, ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o di membro. Partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni organizzati dalle principali associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore, su tematiche assicurative, economico-finanziarie, industriali e di welfare.

È autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie italiane e internazionali.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane da aprile 2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MATTEO DEL FANTE, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27D612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

*****

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ( ) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • D attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • D attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • □ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[] Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

(1) decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

*****

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*****

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MATTEO DEL FANTE

CURRICULUM VITAE

Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.

E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.

In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.

È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.

Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.

Cognorne DEL FANTE
Nome MATTEO MATTEO
nato il 27/05/1967
(allo n. 2 1p7 9 1 S. A. )
Firenze
Cittadinanza
Residenza Firenze
Via di Barbacane N. 25
Stato civile C:gjt
Professione dirigente
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI"
Statura 186 186
Capelli brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari.
and and access all wants un commissionalism and consisted
In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

(2)fetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

*****

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*****

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MATTEO DEL FANTE

CURRICULUM VITAE

Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.

E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.

In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.

È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.

Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.

Cognorne DEL FANTE
Nome MATTEO MATTEO
nato il 27/05/1967
(allo n. 2 1p7 9 1 S. A. )
Firenze
Cittadinanza
Residenza Firenze
Via di Barbacane N. 25
Stato civile C:gjt
Professione dirigente
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI"
Statura 186 186
Capelli brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari.
and and access all wants un commissionalism and consisted
In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

(2) dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

*****

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*****

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MATTEO DEL FANTE

CURRICULUM VITAE

Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.

E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.

In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.

È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.

Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.

Cognorne DEL FANTE
Nome MATTEO MATTEO
nato il 27/05/1967
(allo n. 2 1p7 9 1 S. A. )
Firenze
Cittadinanza
Residenza Firenze
Via di Barbacane N. 25
Stato civile C:gjt
Professione dirigente
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI"
Statura 186 186
Capelli brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari.
and and access all wants un commissionalism and consisted
Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi ai fini di detta policy (4):

  • Poste Vita S.p.A. (Amministratore Delegato), società interamente controllata da Poste Italiane S.p.A .; trattasi di incarico non rilevante ai fini della policy di cui sopra, in quanto ricoperto presso società interamente controllata.

*****

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore

(*)lo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*****

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MATTEO DEL FANTE

CURRICULUM VITAE

Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.

E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.

In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.

È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.

Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.

Cognorne DEL FANTE
Nome MATTEO MATTEO
nato il 27/05/1967
(allo n. 2 1p7 9 1 S. A. )
Firenze
Cittadinanza
Residenza Firenze
Via di Barbacane N. 25
Stato civile C:gjt
Professione dirigente
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI"
Statura 186 186
Capelli brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari.
and and access all wants un commissionalism and consisted
Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Roma, 20 aprile 2020

In fede

(Firma)

ALLEGATO - RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate.

a) Articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4.

  1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

b) Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. I, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

  • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

  • La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

2) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

Articolo 5 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

  • a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  • b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

    • l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
  • Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

  • Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia."

3) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore di cui allo statuto di Poste Italiane S.p.A.

a) Articolo 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A.

"Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

  • a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  • d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno eraviale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta

all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

  • a) ad una pena detentiva;
  • b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

*****

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

a) Articolo 4 del Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  1. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

  2. a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

  3. b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

b) Articolo 6 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998. n. 161

"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

  • a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
  • b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
  • c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  • d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

  • Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste."

c) Articolo 36 del Decreto Legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

"1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

  1. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*****

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di amministratore in banche.

a) Articolo 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161

"1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

  2. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate."

*****

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore in società con azioni quotate previsti dalla legge.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel testo dell'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.)

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

2) Requisiti di indipendenza per gli amministratori di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018)

a) Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate:

"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MATTEO DEL FANTE

CURRICULUM VITAE

Nato nel 1967 a Firenze. Sposato e ha due figli.

E laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director.

In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP.

È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013.

Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

E Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017 e Amministratore Delegato di Poste Vita da luglio 2017.

Cognorne DEL FANTE
Nome MATTEO MATTEO
nato il 27/05/1967
(allo n. 2 1p7 9 1 S. A. )
Firenze
Cittadinanza
Residenza Firenze
Via di Barbacane N. 25
Stato civile C:gjt
Professione dirigente
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI"
Statura 186 186
Capelli brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari.
and and access all wants un commissionalism and consisted
Children and the contraction of the commended to the comments of the may be and

DICHIARAZIONE

La sottoscritta FAVRIN DANIELA, nata a San Donà di Piave (VE) il 3 Febbraio 1970, codice fiscale FVR DNL 70B43 H823J, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

......

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

· Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assonzione della rariva di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto rigunada gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"):

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161:
  • tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresì che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 1. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

  • · attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento caropeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonema o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4. comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio (1) (2) attraverso l'esercizio di (2):
    • [8 attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
    • [] attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • O attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • [ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie:

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Antodisciplina:

(4)di azenda o settore · Tipo di impiego

Responsabile Ufficio Affari Giundics

Policinio Triestina S.p.A.

Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario

· Principali mansioni e responsability

· Dans

Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,

Gennalo 2017 - Luglió 2017

· Nome e indirizzo del distore di lavoro

Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste

Tipo di azienda o settore Studio Professionale

In base al comma 2 dell'art. I del Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di pessidente del consiglio di umministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma I del medesimo articolo.

(2)abile Ufficio Affari Giundics

Policinio Triestina S.p.A.

Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario

· Principali mansioni e responsability

· Dans

Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,

Gennalo 2017 - Luglió 2017

· Nome e indirizzo del distore di lavoro

Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste

Tipo di azienda o settore Studio Professionale

In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Bilancia e della Programmazione Economica (ora Miajstro dell'Economia e delle Finanzo 1998, n. 161. l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata aperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

(2)io Triestina S.p.A.

Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario

· Principali mansioni e responsability

· Dans

Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,

Gennalo 2017 - Luglió 2017

· Nome e indirizzo del distore di lavoro

Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste

Tipo di azienda o settore Studio Professionale

Barare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati

Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy ('):

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012. n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano commique consentite a titolo gratuito.

来源 中 中 中

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiaca, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Potezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa gro tempore vigente, che i dati personali raccolti suranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

(3) azienda o settore Studio Professionale

Si prega di indicare nei purti elenza de seguesa gli incarietti negli organi di amministrazione (specificando se il molo svolta è esecativa asvera non esecativo) elo di coutrollo (solo se il cualo è di componente effetrivo) attualinente ricoperà dal candidato nelle seguenti ipologie di società con szinal grotate in mercali regolumentati, anche esteri; (i) altre società, italiane e estere, con azioni non quotate in mercati regoluneutati e che abbimo un attivo patrintoniale superiore a 1.000 milioni di euso do ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimes bilancio approvato.

dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Trieste, 20 aprile 2020

In fede

Damelo Faunu

(Firma)

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Filim Daniela
రార్లు Via Alfonso Vaieno, 77
34127 = TRIESTE
Diaca di nascita 03.02.1970
Nazionalia ПАЛАНА
Telelono 3657584321
் என் daniela favondlebero it
Colors
· Dato Da Aprile 2020
Second Bacini di Palemo S.p.A.
Via dei Cantieri, 75
9014Z Palerno
Second Gestione dell'impianto e dei bacini di carenaggio nel porto di Palermo ed essesszione di
Revori Hawaii
Includes Consigliere di Arministrazione
· Data Da Agosto 2019
Società Fincantieri Dragaggi Ecologici 5 p.A.
Via Tevere, 1
00198 Roma
Settore Esercizio di attriltà di eco-dragaggio ed opere connesse
Incarico Consigliere di Anninistrazione
· Dete Da Giugno 2019
Sections Incita Fraschini Motori S.p.A.
Vialo F. da Biasio, Z 1
TONE Ban
· Dade Dai Luglio 2017
SOCRESS Consupi S.p.A.
Via Yser, 14
00198 Rizma
Compu Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

ESPERENZE LAVORATWE

· Dalus

On Marzo 2018 a latt oggi

· Nome e indirizzo del datore di 18050 Fincantieri S.p.A. Via Genova, 1 34121 Trieste

Tipo di azienda o sessore

Canberistica Navala

· Tipo di impiego

Corporate Business Development - Public Funded Frojects e Projects office

· Principali mansioni e георольноета Attività di presidio sullo sviluppo dei progetti strategici già finasiziati da fondi pubblici. Attrettà di monitoraggio, a garanzia di una visione centralizzata e condivisa, delle diverse iniziative progettuali o dei loro stato di avanzamento.

« [1]ites

Settembre 2017 - Febbraio 2018

· niome e indirizzo del datore di avoro

Tipo di azenda o settore · Tipo di impiego

Responsabile Ufficio Affari Giundics

Policinio Triestina S.p.A.

Via Bonaparte, 4 34123 Trieste Santario

· Principali mansioni e responsability

· Dans

Attività di consulenza agli uffici della struttura in materia giuridica e assistenza nella predisposizione di documentizione di varia natura (convenzioni, contratti). Altività di supporto integretativo in materia di Privacy, Documentazione di Valutazione dei Rischi, Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo. Altività di coordinamento della struttura nell'identificazione e nella preduposizione delle procedure necessarie all'ottenimento dell'accreditamento al Servizio Sanitario Ragionale,

Gennalo 2017 - Luglió 2017

· Nome e indirizzo del distore di lavoro

Studio Associato Vuch Russo Dottori Commercialisti Via del Lazzaretto Vecchio, 2 34123 Trieste

Tipo di azienda o settore Studio Professionale

Consulante · Tipo di implega

· Principali mansioni e responsabilità

cui si cosupa lo studio.

· Deste Febbraio 2016 - Dicembre 2016

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestione Commissariale per la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.I. Via G.Amendola 106/D 70126 Barl (BA)

Attività di consulenza e di approfondimento giuridico in relazione ad alcune tematiche di

Tipo di azienda o settore

Trasports Pubblico

· Tipo di impiago Capo della Segretaria Tecnica del Commissano
Principali mansioni e
responsabilità
Coordinamento della attività della Gestione Convrissariale e cura dei rapporti con la
Struttura Operativa con particolare riferimento ai principali processi in corso.
· sarvizio di Due Diligence contabile, economico-finanziana e legale
· servizio di redazione del Piano Industriale
· predisposizione delle procedure di gara per le forniture di beni e servizi
· costruzione dei Modelli Organizzativi ex Decreto Legislativo 231/2001
· predisposizione dei Piano Anti Cornizione ex Legge 190/2012
· interventi di niancio del servszo di trasporto.
· gestione delle attività inerend l'operazione di trasfermento di Ferrovie del Sud
Est e Servizi Automobilistici S.r.I. a Fenovie dello Stato Italiano S.p.A.
+ []355 Aprile 2015 - Settembre 2015
· Nome e indirizzo dei diatore di
30000
Gruppo Servizi Associati S.p.A.
Via Gallero Galleri, 8
Ft. Feletto Umberla
33010 Tarragnacco (UO)
· Tipo di azienda o sembre Servizi
· Tipo di impiego Responsabile Relazione Esteme Divisione Safety
· Principali mansioni e
гезропласных
Definizione della sviluppo e della realizzazione delle strategie di comunicazione esterna
e interna nonzhé delle attività di rappresentanza istituzionale dell'Azienda allo scopo di
veicolame in modo efficace il niolo, l'immagine e gli obiettivi di business.
Gestione dei contato con i diversi referenti esterni di aziende, associazioni diatoriali,
issituzioni, potesziali partner, per sviluppare l'attività di formazione e vigilanza
artincendio atraverso diverse iniziative sul temiliono.
· Danie Marzo 2011 - Marzo 2015
· Nome e indirizzo del datore di
12/08/0
Pasta ZARA S.p.A.
Strada delle Salne, Zir
34012 Muses (15)
· Tipo di azienda a settore Alimentare · Produzione pasta secca
· Tipo di impiego Direttore di Stabilimento e Direttore Risorse Umane
· Filipping mansion e
responsible the
Supervisione e coordinamento dell'attività svolta dai reparti prodofini.
Programmazione farmi Inse e fermi altri impianti produttivi per manuteruzioni,
Autonozazione formi linee per manufenzioni straordinario.
Organizzazione e supervisione delle nunioni della manulenzione.
Coordinamento e supervisione della attività di spedizione, carico magazzino da
produzione e da liczi e degli inventari periodio.
Garanzia della musisana produttività con controllo dei tempi di mancata produzione per
carrol o formado.
Controllo delle giornate lavorative delle linee, volumi e scara.
Vertica sull'adozione ed il rispetto delle di tutto le norme vigenti sia in materia di
sicurezza del Literoro (Legge 61/08), di igiene (Logge 155), di rumore e ogni altra legge
0 DOGERS VESELLOWS D
Rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni.

. LASED Luglio 2008 · Febbraio 2011
· Normo e indirizzo dei datore di Pasta ZARA S.p.A.
Strada delle Salne, Zir
Clavoro
34015 Maggia (Tis)
· Tipo di azienda o settore Almentare - Produzione pasta secca
· Tipa di intpiego Direttisce Risorse Umasa
· Principali mansioni e Gestione e amministrazione dei personale dipendente e dei collaboratori esterni, delle
responsabilità cooperative e della agenzia per il tavoro.
Selezione delle fisone umare, valultazione dei fabbisogni formativi, pianificazione di
Carrier a
Affiancamento e orientamento al compito involto a capi reparto, capi turno e personale
operies vo.
Gesticue delle relazioni con le organizzazioni sindacali e in associationi di callegoria.
Gestione dei rapporti con Confindustria e con le Associazioni territoriali.
Gestione dei rapporti con Erili e Pubbliche Amministrazioni.
4 Dates Luglio 2006 - Maggio 2008
· Nome e indinzzo del datore di Ministero dell'Interno
14050 Palazzo Virginale
00185 Roma
· Tipo di azienda o sedore Pubblica Amministrazione
· Tipo di impiego · Capo della Segretaria Particolare del Sottosegmbrio delegato per le materio di
competenza del Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Givile e per le materie di competenza del Commissano per il Coordinamento delle
inclative antiracket e antiusura e del Commissario per il copromamento delle includive
di sosidarietà per le vittime di realli di Spo mafioso
Organizzazione dell'Ufficio di Segnitiria Particolare e gestione del personale addetto
· Principali mansioni e alla Segretaria stessa.
nesponsablica Organizzazione delle attività islituzionali del vertice politico.
Cara dei rapporti istituzionali con i vertici anninistrativi dei Ministero e con gli organismi
istituzionali esterni per lo sviluppo delle attività di dellega.
Qura dei rapporti istituzionali con automa termoriali e versci degli Eriti locali per la
pianificazione delle attività di delega.
Gestione di casi di particolare interesse convolgenti organismi diversi dalla Publiche
ATTITUTES / 215011.
Gestione delle istarze non attinenti alle attività di delega provenienti da Enti locali,
Associazioni di callegonia e imprime in particolane del Triveneto.
Rapporti con il Parlamento.
0 0000 Luglio 2004 - Giugno 2006
· Norse e indirizzo dei datore di Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste
LIVORO Piazza A. E.K. Casali, 1
34 134 Trieste
· Tipo di azienda o settore Associazione di categoria
· Tipo di impargo Responsabile Ufficio Organizzazione e Rapporti Interni

· Principali mansioni e responsabilità

Allività di marketing associativo. Consulenza giuridica alle Aziende associate in particolare in materia di impresa e di applicazione in azienda della normativa sulla privacy Stipula e gestione di Accordi Quadro con operatori economici di vari settori, finalizzati all'offerta alle imprese di condizioni più vantaggiose. Coordinamento dell'attività del Comitato Piozola Industria e delle Sezioni Merceologiche Gestione delle relazioni con Confindustria e con le Organizzazioni settoriali confederate Instaurazione e mantenimento dei contatti con le varie componenti economiche, istituzionali, sindacali e sociali del territorio. Supervisione del Bollettino settimanale dell'Associazione, Gestione del sito web dell'Associazione. Rasporsabile del gruppo di linvoro per la revisione dell'Associazione, Membro del Gruppo di Esperti per la regolazione del mercato istituito presso la C.C.I.A.A. di Trieste. Gennaio 2002 - Giugno 2004 Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste Plazza A. & K. Casali: 1 34134 Triosta

· Tipo di azienda o settore

· Tipo di impiago

retoorssolità

· Principali mansioni e

· Nome e indirizzo del datore di

· Data

livora

Associazione di calegoria

Funzionario Area Sindicale/Risoma Umane

Gestione dei rapporti con le Aziende associate.

Attività di consulenza in materia di lavoro, contrattazione contrattazione collettiva, gestione del personale e formazione professionale.

Assistenza alle Aziende associate nelle relazioni con le organizzazioni sindacali in vertenze collettivo, nei processi di norganizzazione e ristrutturazione, nelle procedure di transfriminto d'azienda.

Consulenza e assisteriza per la gestione del rapporto di linvoro in tutto le sue fasi (instaurazione, prosecuzione, risoluzione).

Assistenza nelle vertanze individuali con l'intervento nei Collegi di concillazione ed Arbitrato, nella Commissione di conciliazione, nonchè nei rapporti con gli Eriti di riforimento.

Ridefinizione dell'Organigramma, con conseguente dimensionamento delle Risorse Ulmane, attuata attraverso la predisposizione e l'analini di un questionario sui casichi di 194000

Individuazione degli obiettivi, definizione dei compili e controllo dei risultati. Costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001. secondo i segienti step:

1) Individuazione dei rischi (analisi dei contesto associativo per evidenziare le aree di rischio) e definizione di rischio accettable.

2) Progettazione di un sistema di controllo preventivo

adepione di un codice ellion.

realizzazione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro

sistema di contralio delle procedure manuali ed Informatiche

definizione dei polisti autorizzativi e di firma.

comunicazione al personale e sua formazione

previsione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori

3) Individuazione dell'organismo di vigilanza e definizione dei suoi compiti

Componente del Coordinamento Legale delle Associazioni Industriali del Triveneto, gruppo di lavoro che approfondisce e commenta le più importanti normative formendo supporto operativo alle impress.

ﻓﻞ

. Dute Lugilo 2000 = Luglio 2002
· Nome e indiri220 del datore di
LINGED.
Avvocatura Distreduale dello Stato
Piazza Dalmazia, 3
34122 Triests
· Tipo di azienda o sessore Pubblica Amministrazione
· Tipo di impiego Prascardo linvocano
· Principali mansioni e
18900005000000
Parlecipazione allo uclerize presso il Tribunate civile e penale di Trieste, la Corto
o Appelo e E TAR
Attivita di studio, noerche giurispruciesziali finalizzate all'impostazione delle cause n
redazione di atti giudiziari.
0 Dates Dicembre 2000 - Dicembre 2001
· Nome e indicture del datore di
avoro
Comune di Triostri
Piazza Linita d'Alia. 4
34100 Trieste
· Tipo di azienda o settore Pubblica Ameninistrazione
· Tipo di Impiego. Consulensia Area Pianficazione Territoriale
· Principali mansioni e
responsibility
Consulenza giundico amministrativa di supporto agli uffici dell'Area nell'altissazione dei
programmi dell'Amministrazione in materia di Iraffico, ambiente e pianificazione dei
Organizations
Predisposizione della reporta agli atti corristian, alla comspondenza di Era e
Associazioni sulle materie di competenza dell'Area.
Predisposizione degli atti concementi le pare per la resilizzazione del Piano piecheggi
del Comune di Triesta e gestione dei rapporti con le varie imprese concognieri).
Preditiposizione degli atti per la nomina della Commissione giudicatine per il
procedimento ad evidenza pubblica relativa alla costruzione e pessono dei parcheggi.
previsti dal Piano.
Ventica di conformità alle prescrizioni del bando di gara della documentazione
presentata dalle impress.
Assistanza ai lavori della Commissione in Iase di aggiudicazione.
0 Digital Househole 1999 - Hovembre 2000
Nome e indirizzo del distare di
BACTO
Comune di Tributa
Piazza Uniti d'italia, 4
34100 Trieste
· Tipa di azienda o seconi Pubblica Araministrazione
· Tipo di Inspiego Area Risorse Umane ed Organizzazione, Servizio Organizzazione e Valulazione
· Principal manationi e
пероплавно
Collaborazione al progetto di norganizzazione complessiva della struttura del Comune
di Triaste.
Analdi dello vorie farzioni finalizzata a nostrono, all'intemo della Arve e dei Servizi, gii
obiettivi, le mansioni e i compiti di clascun profilo professionale,
Resilizzazione di questionari per la valutiszione del personale.
Gestione e monitoraggio dei contratti di lievoro a limpo parzissio finalizzao all'annalisi.
delle ricadute sui canchi di lovoro e sufforganizzazione dei Servizi di apparamenza.
Gestione operativa della procedura di estamalizzazione di alcuni servici.

And and the state and the same of the same of the same

ISTRUZIOSE E FORMATIONS · Distin

Agosto 2018

· Nome e tipo di istituto di istruizione a formazione Corso individuale internivo intermedio "Business English" presso EF Executivo Language Irasifiute di Cambridge

Corsó individuale internsivo base "Business English" presso EF Enicultive Language

Formazione Unindustria Treviso - Corso "Dirigenti per la Sicurezza

D.Lgs. 81/06 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Novembre 2015

. Nome e lipo di lassissa di istruzione a formazione

· Date

· Digto

Maggio e Giugno 2012

Institute di Cambridge

· Nome e tipo di infituto di istruzione o formazione

· Principali materia 7 abilità: professionali oggetto dello studio Teesi transfall MODULO 1 GIURIDICO - NORMATIVO Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori Gii organi di vigilanza e le procedure ispettive Soggetti dei sistema di prevenzione aziendale secondo il D.L.gs. n.81/06. compiù, obblighi, responsabilità e tutella assicurativa Delega di funzioni La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa La "responsabilità amministrativa delle persone giundiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giundica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in editzia MODULO Z GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza suf lavoro (articolo 30, D Los n 81938) Gestione della documentazione tecnico amministrativa Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccomo e gestione delle emergenze Modaltà di crgarizzazione e di esercizio della funzione di viglianza delle attività lavorativa e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Los. n. 81/08 Ruolo del responsabile a degli addetti al servizio di prevenzione e professione MODULO 3. INDIVIDITATIONE E VALUTATIONE DEI RISCHI: Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi Il rischio da stress lavoro-correlato Il rischio ricollegable alle differenza di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla foologia contramusic Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appallo Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prolazione in base ai fation di rischio La considerazione degli inforturi mancali e delle risultanze delle èltività di parteropazione dei lavoratori e dei preposti I dispositivi di peotezione individuale La sorveglianza santarla MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTADIONE DEJ LAVORATORI Competanze relazionali è consaperolezza del ruolo Importanza strategica dell'informazione, della lornazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale Tecniche di comunicazione

Lavoro di gruppo e gestione dei conflini

Consultazione e parlecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Natura, funzioni e modalità di nomina o di etezione dei rappresentanti dei lavoratori per In scurezza

Azville 2011

· Date

Formazione Unindustria Triviso - Corso per RSPP modulo C

Temi trattati:

MODULO C 1: Organizzazione e sistemi di gestione: Il sisterna di gestione della sicurezza: linee guida UNI INAJL, integrazione confronto con norme e standard. Il processo del miglioramento continuo. Organizzazione e gestione imegrata dello attività lacrico-amministrative. MODULO C 2: Il sistema delle relazioni e della comunicazione: Il sistema delle relazioni: RLS, medico competante, lavoratori, datori di lavoro, erii pubblio, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, Gestione della comanicazione nelle diverse situazioni di lavoro. Metodi, tecniche a strumenti della comunicazione. Gestione degli incontri di lavoro e della nunione periodica. Negoziazione e gestione delle relazioni sindacai. Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing il bum-out. Conseguenze lavorative dei rischi dai fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute. Strumenti, metodi e misure di prevenzione ed Analisi dei bisogni didattici. MODULO C 3: Principi di ergonomia e rischi psicosociali: L'approccio ergonomico nell'impostazione dai posti di lavoro, attrazzature e organizzazione aziendale. L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi. MODULO C 4: Informazione e Formazione Dalla valotazione dai rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione n azereli Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro. Menodologie per una corrella informazione in azienda (gruppi di lavoro, confemenza, seminari informativi). Strumenti di informazione su saluta e sicurezza del lavoro (opuscoli, audiovisivi, news. talstern in netwo Analsi dei fabbisogni, definizione degli oblettivi, scelta di contanuli e metodologie Addid and and the production of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first th Gennaio 2011 - Giugno 2011 Corso individuale terruto dai dott. Incander Micael Tinto - Formatore aziendale Titolo: "Essere Leader" Terri tradition:

· Norme e tipo di istillula di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionale oggetto dello stadio

Distallats

· Nome e tiso di killulo di istruzione a formazione

· Principali materie i abilità professionali oggetto dello studio

a) Dtilita e impatto del lavoro di squadra per migliorare i naultati aziendali e personali.

b) Orientare i comportamenti organizzativi dal linvoro individunte al lavoro di squadra. c) Confilita e assoperazione.

d) Ralazioni inforpersonali: dimensioni emotive e razionali,

e) Clima collaborativo. Invorare in positivo, saper ascoltare e dialogare.

9 Comunicazione efficace. Il feed-back come momento di vertica.

Claima

Novembra 2000

· Noma e lipo di istituto di Istrizione o formazione

Equil haming di Sonia Struggia Titolo: 'The Wealthy Mod'

· Principali materie i abilità professionali oggetto dello studio

Obiettivo del corso: capire quali pensieri e quali comportamenti adoltare per attrame ciò che si desident

Contenuti del corso.

a) I cicli universali di cambiamento.

  • b) Lti 9 chiavi per attrarre consciamente ció che si desidera.
  • c) Conoscere se stessi.
  • d) Riconoscere e modificare le convinzioni limitanti.
  • e) Alinoamento sistemico.

Settembre 2009

· Noma e ligio di istituto di Intributione o formazione Equil saming di Sonia Struggia Titalo "Conscius Leadership"

· Principali materie I abilità professionali oggetto dello studio

Tem Partist a) Guidare e farsi guidare. b) Relazione e Consunicazione c) Superare ostacoli e raggiungere obiettivi.

SFC - Sistemi Formativi Confindustria

· Data

· Dale

Aprile 2003 - Luglio 2003

· Nome e lipo di lizzituto di latrazione o formazione · Principali materia / abilità professionali oggetto dello studio

Obiettivo del corso, fornire alle nuove risose del Sistema; a) un quadro del contesto storico, sociologico e politico nel quale opera fimprenditoria italiana, attraverso le indicazioni e le analsi delle sue prescipali lineo d'azione ed il confronto internazionale;

b) la conoscenza di base ed un'immagine corriune di Sistema confederale, ficercando la creiszione di uno "spirito di corpo" epirato ai valori guida dell'Organizzazione: c) un quadro delle principal problematiche che, in maggiore misura, impegnano il

Sistema confederale; d) le tecniche specifiche per il perfezionamento della professionalità individuale

Il corso si è sviluppato in quattro moduli, realizzati presso le sedi locali nazionali ed internazionali del Sistema

· Date 2000 minders

· Normo a Spo di istillulo di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetia dello studio

Corso di fornazione managerale avanzato dal litto "Management negli Enti Pubblici". Terna centrale del corso: soatari e prospettive di evoluzione dell'oche del personale negli enti locali - le modallà di valorizzazione e sviluzio delle Risorse

Comune di Triesta in collaborazione con SDA Bocconi.

Assile 2000

· Üütür

Unara.

· Nome e tipo di istilulo di latruzione o formazione · Principali materie i abilità professionali oggetto dello studio · Doalifica conseguita

Facolta di Giurisprudenza

· Livello nolla classificazione nazionale (se perinente) Laurea in Giurisprudenza con volazione 107/110, discultendo una tesi in Dirito Tributario dal titalo "L'imposizione reddituale della famiglia", relatore prof. Mario Numiz.

Laurea quadriennale

Università degli Studi di Trinda

· Nome e lipo di attuto di
1501122008 @ Tommallisone
Lioso Classico "F Petranca di Triesta
· Qualifica conseguita Maturità Classica con volazione 52/60
MADRE I INGELA Estand
ALTRE LINGUE
Techesco
Capacità di lottura SCOUNTERS
· Capacità di scrittura SCOLLESSO
· Capacità di espressione oraio. SCOLLEGECH
Ingless
· Capacità di lestura SCORESSORI
· Capacità di scribura. SCOLES COLLECT
· Gapacità di espressione orale SCOLOSECA
CAPACITA E COMPLTINZI
PELATIONAL
Forte propensione ai rapporti interpersonali, di negoziazione e al liavoro di squadra
acquasiti sia in conseguesza dell'attività lavorativa svolta che degli interessi extra
professorial
CAPACITA E COMPETENZI
CROAD MAILY
Particolare propensione alla gestione e alla motivazione del personale, al litvoro anche
in situazioni di stress e alla cura di rapporti istituzioniali anche ad alto livelo.
CAPACITA E COMPETENZE Sistemi operative Windows To.
IT CRECHI Applicative Morosoft Office, Memsell: Outlook.
PAENTE O PATENTI Pineria 8
Ai sunni dei Decreto Legislativo 1962003 "Codice in mattrilia di protezzione dei dall personale"

Domela Farpu

Daniela Farmu

Anventhera Poste Italiano S.p.A. 13 maggio 2020 – Nomina del Cossiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE

II/La > < sonoscritto/a < < http://www.blogs.com/ ELISABETTA/ > LUNATI > Comment lease of the later 22.05.1956 - LUNATI Comments of and of Escale
i224L, and the comments of the consisted in the codice of the codice of the fiscale _LNTLBT56T21G224L ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ in relazione alla sua indicazione da parliscue Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italienzione da parte del del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiana S.p.A. (anche Poste Italiano o proponente
"Società"), in vista della nomina di Poste Italiane S.p.A. ( "Società"), in vista della nomina, di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità.

l'insussistenza a suo carico di cause di incleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (if) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in raccione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del l'agrono nio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituzo di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste sociale di Posteray Sipini la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

quando di 3-8-8-8-8-8-8-20-14 responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISSITI DI ONORABILITÀ

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ
L'Attesta di essere in possesso dei requisti di onorabilità per l'assunzione della carica della carica della Attesta di essere in possesso dei requisiti di onoramia per i normo del Ministro della
Attesta in società con azioni quotate provisii dell'art. 2 del Decreto delle Aladaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Beetro.
Glussizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

中国际会社

secietà con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998. n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art, 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;

tentito como dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'ari. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali reguisti

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ ;

Attesta altresi che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n 214.

Simazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

Pablea Poste Hallane S.p.A. 15 murgio 2020 – Nomina del Consiglio di Amazinistrazione
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STI DI PROFESSIONALITÀ

al passere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4. 11. dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma Cadi Decren a Musico del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economa i, del Decreto
no sonomia, e della Pregrammazione Economica (ora Ministro (18 monita e delle Finanze) 18 marzo (998, n. 161, in quanto ha malluralo una e complessiva di aimeno un triennio (') (2) attraverso l'esercizio di (2):

cha vità di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

al professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, nesionativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o

antività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o

a proni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche alguistrazioni aventi attinenza con il, settore creditizio, finanziario, mobiliare o ni vo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno non con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse omico finanziarie;

TESINDIPENDENZA

peadenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

a quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. , gomina 4, dei Testo Unico della Finanza:

a di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'ari. 148, comina 3, del Testo Unico della Finanza. Reguisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplian delle società nuoiale edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplian")

Tenno conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

di pso fessionalitz indicali.

( 3a di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
- -- tenuro conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello siatuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresi che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione calla carica di cui agli arti. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dal!'acozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almenzo un triemio (1) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • l attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese: e/o
    • [ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • X attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • X funzioni amministrative o dirige:ziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Reguisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodicciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

In base pl giunno 2 del Decreto del Ministero del Tesoro; del Bilancio e della Programanzione Economica (tra Mici stro dell'Vermonia e delle Finenze) 18 marzo 1998, 1. 161, per la caries di prosidone del consiglio di uranhestrazione accorre ave materato una esperiente quinquennale uteavere l'escricio de Nattività o delle funasoni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

1 (TUAZIONI IMPEDITIVE. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresi che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione calla carica di cui agli arti. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dal!'acozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almenzo un triemio (1) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • l attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese: e/o
    • [ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • X attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • X funzioni amministrative o dirige:ziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Reguisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodicciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

a base al gorama 3 dell'an. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilmeio e della Programmandoas Foconniica (on. Miroistro dell'Ecosomia e delle Finanze) 18 misro 1998, n. 161, l'amministratore delegato e Il divettore generale deveno e siera in possesso di una specifica competenza in materia creditzia. Foranzia in ti iperiore giase leurarion manando sonaverso co erienzo di lavoro in posizione di adeguala responsabilità per un periodo non leferiore e un quiugnennio. La medesima esperienza parte maturata in inquese eventi ama ciferensione comparabile can quella de la banca presso in quale la carica de essere copera. germina diffrensione comperate di seguito nel testo, fe linzione del possesso degli specifici respisti

Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

EI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.g.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di derta policy ("):

老师在世贸

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, canche in organi di governo delle società da 'esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore

(*)ttività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese: e/o
- [ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- X attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- X funzioni amministrative o dirige:ziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Reguisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodicciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

Si prega di indicare nei punti elenco che seguno gli incarichi negli organi di anninistrazione (specificando è di controllo (solo se il ruplo è di controllo (solo se il r Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gu mesario (solo so il ruolo è di componente effeltivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologio di scieni: (i) società con acioni pon quolute in mercit ia mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiano o stere, con rioni non quotate in mercai ia mercati regolamentati, ancho esteri, (ti) altre sociele, toniane o escele, con un itali euro e/o ricavi superiori a regolamentan e che abbase all'ultimo bilancio approvato.

vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità,

Roma, 20 aprile 2020

In fede

licechest

(Firma)

L'avv. Elisabetta Lunati è stata Group General Counsel di Intesa Sanpaolo fino al 30 giugno 2019.

Dopo alcuni anni di libera professione nello Studio Vanzetti -Schlesinger di Milano, nel 1986 è entrata nel Gruppo Fiscambi (poi Gruppo Ambroveneto) per occuparsi di consulenza societaria e successivamente anche di consulenza bancaria e finanziaria.

Dal 1997 al 2002, come responsabile delle operazioni societarie del Banco Ambroveneto e assistente del Consiglio di Amministrazione, ha gestito le operazioni per la costituzione del Gruppo Banca Intesa, frutto della fusione tra Ambroveneto, CARIPLO e Comit.

Nel 2002 ha assunto la carica di Responsabile della Direzione Centrale Affari Legali di Banca Intesa, incarico confermatole nel 2007 dopo l'incorporazione di SanpaoloIMI e la costituzione del Gruppo Intesa Sanpaolo; in questo ruolo ha guidato per 12 anni una struttura di oltre 350 persone dispiegata su tutto il territorio nazionale a presidio del rischio giuridico e dei temi legali d'interesse del Gruppo.

Dopo aver presieduto la Commissione Tecnica Legale dell'ABI e aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione della stessa ABI, di varie società del Gruppo Intesa Sanpaolo e di EBL European In-House Lawyers Group, attualmente ricopre i seguenti incarichi:

  • · dal 2009, su designazione ABI, è membro del Comitato Imprenditoria Femminile e della Commissione Provinciale degli Usi e Consuetudini presso CCIAA - MilanoMonzaBrianzaLodi;
  • · dal 2010 è membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo;
  • · dal 2011 è Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Conciliatore Bancario Finanziario di Roma e Presidente dello Steering Committee;
  • · dal 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Casa.

Nel 2005 ha ricevuto il "Premio Marisa Bellisario" alla carriera.

Property
Co300000 LUNATI
Noams ELISABETTA
1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(atto n. 404P, A _ _ S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a Biella ( )
Citladinanza ITALIANA
Residenta HILANO
VA LE CORSICA N. 1
Stato civilo, CONIUGATA ---------------------------------------
Professions DIRIGENTE D'AZIENDA
COMMOTATI E CONTRASSEGHI SALIENTI
Statura 1, 62
Capelli BIQNDI
Ochi CASTANI
Segui particolari.
Sun after and in a monday in the same and a provins and summer comment of

Data di scadenza 22/05/2028

AY 8560083

10 10 10 10 1

REPABBLIC COMVNE Dl
M T-A A V O CARTA D'IDENTITA Nº AY 8560083 DI LUNATI ELISABETTA

Elisabetta

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Davide lacovoni, nato a Roma il 09/10/1969, codice fiscale CVNDVD69R09H501F, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Arnrainistrazione di Poste Italiane S.p.A. (anche "Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 15 maggio 2020 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività di bancoposta condotte dalla stessa Poste Italiane per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, sia della circostanza che la Società detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), nonché (iii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

누가 ***

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori delle

società con azioni quotate dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
  • -- tenuro conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello siatuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

  • Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi degli artt. 2382 e 2390 cod. civ .;
  • Attesta altresi che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione calla carica di cui agli arti. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dal!'acozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

  • attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
  • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

  • Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almenzo un triemio (1) (2) attraverso l'esercizio di (3):
    • l attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese: e/o
    • [ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
    • X attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
    • X funzioni amministrative o dirige:ziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'arr. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

[ Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Reguisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodicciplina delle società quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

(&#x27;) In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

(²) In base al comma 3 dell'art. 1 dei Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e celle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, rnobiliare o assicurativa maturata esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

(2) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

I Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente policy (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy (4):

nessun incarico.

水木水水水水

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle puòbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro fempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

(*) Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esezulivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (i) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presence dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Roma, 2020 aprile 2020

In fede/

(Firma)

CV Davide Iacovoni

INFORMAZIONI PERSONALI

Davidie lacovoni, Nato a Roma, il 9-10-1969 Cittadino italiano/coniugato/2 figlie e-mail: [email protected] Indirizzo di residenza: Via Pio Foà 28, 00152 Roma tel. +39-06-4761.414&/3881, cell. 335.5959104,

ESPERIENZA LAVORATIVA

Posizioni ricoperte presso il Dipartimento del Tesoro, Ministero Economia e Finanze

Attuale posizione

Dirigente Generale - Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro

La direzione ha la responsabilità delle emissioni di litoli di Stato e di gestione delle Amministrazioni Centrali dello Stato.

Feb 2018 - presente

Precedente posizione

Dirigente di seconda fascia dell'Ufficio delle emiss oni di debito pubblico in euro (Ufficio II, Direzione II, Dip I, MEF)

Anni 2005-2008 - mediante affidamento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001

Anni 2008-2018 - a seguilo di vincita (primo in (raduatoria) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di dirigente di seconda fascia, in prove, del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da assegnare al Dipartimento del Tesoro, bandito con Decreto n. 61074 del 15 giugno 2007 e del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, elevato a trentadue, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per gli uffici centrali ubicali in Roma (Ispettorali ed Uffici Centrali del Bilancio), bandito con decreto n. 0080709 del 13 giugno 2037, corre modificato dal successivo decreto n. 92046 del 6/7/2007.

Di seguito si illustrano schematicamente le attività coperte dall'ufficio ed il contributo fornito alle principali innovazioni introdotte dal 2005:

  • a) analisi e definizione della strategie di emissione dei titoli di Stato domestici.
  • Modellizzazione del profilo costo/rischio dello stock di titoli di Stato e predisposizione di una infrastruttura informatica coerente (2005-2017) (si vedano le Note di approfondimento in calce).
    • o Nei primi anni ha lavorato all'introduzione all'interno dell'applicativo esistente, denominato Sistema Previsionale (SP), di un modello di ottimizzazione delle emissioni di debito attraverso un metodo Montecarlo (in collaborazione con Consip e Università di Padova, anni 2005-2006).
    • o In parallelo e successivamente ha lavorato alla modellizzazione e alla conseguente strutturazione di un nuovo software - denominato SAFIE - per l'elaborazione del rischio di diverse strategie di emissione e gestione del debito in collaborazione con CNR e Sogei (in una fase iniziale il progetto ha visto anche il coinvolgimento delle Università Bocconi, Statale di Milano e Tor Vergata di Roma). Il software SAPE consente anche di elaborare calcoli esatti della spesa per interessi di consuntivo secondo diversi criteri contabili. Attualmente il software, che è diventato negli anni interamente di proprietà e gestione del DT, rappresenta lo strumento principale cui si basano le elaborazioni volte a definire la strategia di gestione del debito, le principali relative al debito dei documenti programmatici (di breve medio e i dati ufficiali di consuntivo che vengono inviati a Istat e Banca d'Italia;

b) nuovi strumenti di debito

  • · ha organizzalo e coordinato tutte le attività propedeutiche, esecutive e di verifica inerenti la creazione di nuove scadenze al fine di combletare le curve dei rendimenti dei titoli nominali e indicizzati all'inflazione (BTP e BTPEi) , intercettare domanda latente. Incrementare la liquidità dei titoli esistenti, sfruttare fasi di mercato particolarmente favorevoli su queste nuove scadenze (BTPEi 15 anni nel 2007, BTP a 7 anni nel 2013, BTP a 20 e 50 anni nel 2016);
  • · ha organizzato tutte le diverse fasi propedeutiche alla creazione di nuovi strumenti di debito (analisi e ricerca, ideazione, pianificazione e organizzazione dell'iter di introduzione sul mercato, esecuzione delle prime emissioni - si veda relativa Nota di approfondimento):
  • o CCTeu (giugno 2010), il nuovo titolo a tasso variabile indicizzato all'euribor 6 mesi che nel tempo ha sostituito i vecchi CCT indicizzati al BOT 6 mesi il cui mercato era rimasto molto domestico e principalmente appannaggio delle tesorerie bancarie; le fasi di organizzazione e pianificazione hanno visto la collaborazione di un gruppo di lavoro formato da alcuni Specialisti in titoli di Stato e la società MTS;
  • o BTP Italia (marzo 2012), il nuovo strumento indicizzato all'inflazione italiana (FOI) dedicato al retail domestico in una fase di crisi del debito italiano dovuta ad un forte disimpegno della domanda estera, le fasi di organizzazione e pianilicazione hanno visto la collaborazione di Borsa Italia, ABI, Assosim, Monte Titoli Spa
  • · ha organizzato i lavori di analisi e pianificazione propedeutici alla stesura del decreto ministeriale del 2007 che ha esteso l'attività di coupon stripping anche ai titoli indicizzati all'inflazione europea (BTPEi), con la possibilità di separare oltre che le cedole anche la sola componente del capitale indicizzata all'inflazione; ha contestualmente organizzalo per conto del MEF i lavori preparatori degli aspetti operativi in collaborazione con la società Monte Titoli Spa.
  • · ha organizzato i lavori di analisi e pianilicazione propedeutici alla stesura del decreto ministeriale del 2012 che ha introdotto la fungibilità tra cedole e mantelli provenienti dall'attività di stripping dei titoli di Stato, al fine di incrementare l'appetibilità soprattutto di quelli a più lunga scadenza; tale innovazione ha successivamente richiesto la revisione della convenzione con la società Monte Titoli Spa e la Banca d'Italia inerente le quadrature dei conti sui titoli di Stato, che ha richiesto un lungo percorso ddi cui ha curato i lavori per il MEF (2013-2016); ha contestualmente organizzato per conto del MEF i lavori preparatori degli aspetti operativi in collaborazione con la società Monte Titoli Spa.

c) evoluzione dell'organizzazione e funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato

  • · in collaborazione con la Dir. IV cel DT ha curato i lavori propedeutici e quindi la stesura del Regolamento n.216/2009 concernente le negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato (come previsto dagli artt. 61 e 66 del T.U.F.); in particolare ha lavorato sull'identificazione delle negoziazioni all'ingrosso (art. 3), sul ruolo degli Specialisti in titoli di Stato (art. 23) e sulla trasparenza pre e post-negoziazione (artt. 24-27);
  • ha elaborato il Decreto Dirigenziale il Decreto Dirigenziale Specialisti come da art. 23 del Reg. n. 216/209 gestendo tutti gli aspetti legali, tecnici e organizzativi per l'indizione e l'esecuzione della prima procedura di selezione delle piattaforme di negoziazione per valutare l'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato (marzo-novembre (2011);
  • · in collaborazione con Dir. IV del DT, Corsob e Banca d'Italia ha partecipato alle analisi e valutazioni a supporto della posizione italiana nell'ambito dell'iter di approvazione del Regolamento UE n. 236/2012 su "short selling" che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto di strumenti finclusi i titoli di Stato) e all'acquisto di credit default swap di emittenti sovrani; ha curato per conto MEF l'elaborazione del Protocollo d'intesa con Banca d'italia e Corrsob ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 6, del TUF per l'applicazione in Italia del Regolamento UE n. 236/2012 nonché di due note metodologiche applicative degli artt. 9 e 4.1 del Protocollo citato (Procedura per l'esercizio del potere emergenziale ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 sui titoli di Stato, Calcolo del Debito sovrano in circolazione corretto per la duration ai fini del Regolamento UE n. 236/2012);
  • · ha svolto analisi di impatto a supporto della posizione italiana in merito alla Direttiva/Regolamento CRR-CRD IV (Regolamento n. 575/2013 e direttiva 2013/36 - Basilea III) relativamente ai temi della liquidità del mercato secondario dei titoli di Stato e l'ecuilibrio economico degli Specialisti, esperti, Dir. IV, comitati internazionali, ecc.); ha contribuito all'elaborazione della posizione italiana in

materia di revisione CRR-CRD IV circa il trattamento delle esposizioni al rischio di credito sovrano da parte delle banche;

  • ha svolto attività di supporto alia Dir. IV del DT per il recepimento nell'ordinamento nazionale (T.U.F.) della Direttiva MIFID 2 e del Regolamento MiFIR (Direttiva 2014/65 e Regolamento (UE) n. 600/2014) su tutte le tematiche inerenti il mercato dei titoli di Stato, con particolare riferimento alle negoziazioni all'ingrosso e al regime di trasparenza pre e post negoziazione;
  • ha curato diverse analisi circa le evoluz oni della "piazza finanziaria" italiana con riferimento al mercato del debito pubblico (predisposizione di note ad appunti per Ministro e DGT - si veda Nota di approfondimento);
  • 👍 ha organizzato diversi progetti di ricerca ed arialisi sulle problematiche di gestione del debito pubblico e sull'organizzazione dei mercati secondari dei titoli di Stato in collaborazione con diverse università e soggetti di nercato; in alcuni casi i lavori si sono conclusi con seminari organizzati presso il MEF (2008, 2017);
  • · ha presieduto all'organizzazione e svolgimento dei Comitati di mercato previsti ai sensi dell'art. 7 del Decreto Mercati del Dirigente del Debilo Pebblico del 1/3/2011 con Banca d'Italia, MTS e Specialisti in titoli di Stato (2012-2017);
  • d) gestione del mercato primario dei titcli di Sizto a medio-lungo termine (aste e sindacazioni)
  • ha curato e gestito, dopo una fase di studio e monitoraggio dell'esperienza di altri paesi, l'introduzione nel 2008 del meccanismo d'asta a forchetta per l'emissione di tutti i titoli di Stato a medio lungo termine (procedura in seguito estesa anche ai CTZ) al fine di gestire l'aumento della volatilità dei corsi dei titoli sul mercato secondario - per effetto della crisi finanziaria internazionale iniziata negli USA nel 2007 - e rendere più appetibili le aste per gli investitori finali: tale modifica ha richiesto un drastico riassetto organizzativo delle procedure d'asta con il passaggio alla videoconferenza con la Banca d'Italia e la definizione di un protocollo tecnico-operativo che regola tutte le fasi di ciascuna asta (prima versione 2009; aggiornamento nel 2017 per passaggio a collegamento via IP);
  • dal 2008 ha organizzato un sistema strutturato di monitoraggio del mercato a sostegno delle decisioni circa i titoli e le quantità da offrire in asta e circa il pricing delle aste, sistema attualmente operativo;
  • ha curato, in collaborazione con l'ufficio ::ompatente e con la Banca d'Italia il passaggio alle aste BOT sul tasso invece che sul prezzo (anno 2009) in coerenza con la maggior parte degli altri paesi e in linea con le best practices del mercato monetario della zona euro;
  • · per adeguare le procedure d'asta al nu:vo contesto dei tassi a breve, in collaborazione con la Banca d'Italia ha curato la modifica delle aste CTZ, con la possibilità per i partecipanti di inserire prezzi superiori a 100, e tassi negativi nelle aste BOT (anno 2015);
  • · ha elaborato e poi curato in collaborazione con la Banca d'Italia gli adeguamenti delle riaperture riservate agli Specialisti, soprattutto con riferimento alla ridefin zione dell' Specialisti per tenere conto anche della loro attività sul mercato secondario (ar no 2015);
  • · ha organizzato adeguamenti negli anni delle procedure organizzative dei sindacati di collocamento per consentire una generale accelerazione dei processo vista l'accresciuta volatilità del mercato (anni 2012-2015 fino ad oggi):
  • · al fine di garantire il buon funzionamento del mercato primario e secondario dei CCT/CCTeu in un contesto di tassi monetari ampiamente negativi ha contribuito alla predisposizione ministeriale prot. 5619 del 2016 concernente il calcolo delle cedole di CCT-CCTeu con tassi di interesse negativi;
  • · con i principali provider di informaziaria (Reuters, Bloomberg) e piattaforme di negoziazione (Tradeweb) ha curato l'organizzazione inerente lo scambio di informazioni per la definizione e l'aggiornamento dei titoli benchmark (anno 2007-2008). Tale procedura è attualmente operativa.
  • e; relazioni con gli Specialisti in titoli di Stato

In qualità di dirigente dell'Ufficio II ha curato:

  • · l'organizzazione di diversi tipi di :noontri ( n media due a settimana) e teleconferenze con singoli Specialisti sulla situazione di mercato, sui riscontri avuti dagli investitori finali, sui flussi di negoziazione intermediati e sulle opportunità per il Tesoro sul mercato nel breve e medio periodo;
  • · l'organizzazione di incortri e teieconferenze per discutere circa la performance di singoli Specialisti (in media una al mese);
  • l'organizzazione e la predisposizione dei materiali per le riunioni plenarie mensili con gli Specialisti in videoconferenza e teleconferenza (due al mese);
  • · continui contatti precedenti e successivi ad ogni singola asta di medio-lungo termine per riscontri sulla domanda e sulla performance dei titoli oggetto delle emissioni (attività particolarmente intensa e pervasiva nel periodo 2011-12 durante la crisi del debito sovrano);
  • · l'organizzazione di incontri con singoli Specialisti per approfondimento di temi specifici (rilevanti eventi di mercato, analisi di strumenti innovativi, suggerimenti su possibili miglioramenti circa tecniche di gestione del debito sotto diversi profili, importanti avvicendamenti interni o riorganizzazione dell'attività dello Specialista, impatto della regolamentazione sulla loro attività e in generale sui mercati, confronti su possibili innovazioni regolamentari e organizzative ecc..)
  • f) monitoraggio del funzionamento del mercato secondario regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato e dell'operato degli Specialisti in titoli di Stato

In qualità di dirigente dell'Ufficio II:

  • · ha curato l'aggiornamento dei parametri di valutazione degli Specialisti per tenere conto dell'evoluzione congiunturale e strutturale dei mercali (specialminte dopo il 2007-08) e degli obiettivi della gestione del debito;
  • · ha curato in collaborazione con UCID la riorganizzazione dell'infrastruttura informatica che presiede alla trasmissione filtrata del flusso dati da MTS al DT per il monitoraggio del mercato degli Specialisti in titoli di Stato;
  • · ha curato la riorganizzazione degli aspetti istituzionali dell'infrastruttura che consente al DT il monitoraggio del mercato secondario regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato mediante la predisposizione di apposite convenzioni e contratti:
  • · ha curalo l'organizzazione a supporto dell'infrastruttura informatica mediante la quale gli Specialisti in titoli di Stato interaziscono con il DT sia per l'attività di supporto alla gestione del debito, sia per l'invio dei daii di negoziazione su titoli di Stato inviati mediante dei report armonizzati a livello europeo che per ricevere i dati di valutazione (attività confluita nella creazione di un portale Web che è stato oggetto di diversi sviluppi);
  • gi partecipazione alle riunioni periodiche dei aruppi di lavoro del debito pubblico dei principali organismi sovranazionali
    • · partecipazione alla riunione annuale del Working Party on Public Debt Management OCSE, Parigi, 18-19 ottobre 2005
    • · partecipazione alla runione dello steering group del Working Party on Public Debt Management OCSE a Copenhagen, 2-3 febbraio 2006
    • · partecipazione alla riunione eel gruppo European Sovereign Debt Managers (ESDM- sottocomitato EFC}, 11-12 novembre 2015;
  • h; trattamento tiscale dei titoli di Stato;
    • · ha curato i lavori di preparazione e stesura della nota sul sito del debito pubblico inerente il trattamento fiscale delle componenti strippate dei titoli di Stato (2007);
    • ha fornito consulenza e supporto in rrateria di impatto sul mercato primario e secondario del debito pubblico derivante da eventuale introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie europea cosiddetta FTT - anche mediante partecipazione a tre nunioni a Bruxelles del gruppo di lavoro degli 11 paesi della cooperazione rafforzata (anni 2014-2016);
  • i) rapporti con investitori in titoli oi Stato, conferenze sul debito pubblico
  • · ha partecipato come relatore/panelisi, in rappresentanza del MEF (DT/Direzione II), alle seguenti conferenze/incontri/road-show/tavole con investitori nazionali ed internazionali, analisti finanziari, esperti del settore:
  • · ha partecipato come relatore a incontri di diffusione delle tecniche del debito pubblico organizzati dalla Direzione II presso la sede del MEF con delegazioni di rappresentanti di Tesori/Banche Centrali/Autorità di gestione dei mercati/Regolatori di paesi emergenti, in particolare provenienti da:
    • o Cina (gennaio 2005)
    • o Corea (Incontro con The Korea Stuck and Futures Exchange (KRX) su inflation-linked bonds e when issued markel, 22 aprile 2005)
    • Vietnam (novembre 2010) o
    • ಂ Albania (febbraio 2011)
    • O Vietnam (giugno 2011)
    • Emirati Arabi Uniti (gennaio 2013) 0
    • Sudafrica (febbraio 2013) 0
    • Serbia (giugno 2013) o
    • Thailandia (febbraio 2014) 0
    • 0 Filippine (novembre 2014)
    • Caraibi (marzo 2017) o

l) Gruppi di lavoro/studio a livello internazionale/task force

  • · è stato rappresentante della Dir. Il del CT nella Task force del 2008-09 per la predisposizione di interventi a supporto del sistema bancario poi sfociati nel Decreto sui Tremonti bond e su altri tipi di strumenti a disposizione delle banche;
  • · ha contributo all'aggiornamento delle Guidelines on Public Debt Management (2014) della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale come previsto in sede di G20 a Mosca nel 2013. Le revised guidelines sono state redatte attraverso il contributo di numerosi sottogruppi di lavoro formati ciascuno da paesi avanzati e paesi emergenti: l'Italia ha coordinato uno di questi sottogruppi. Il documento finale è stato pubblicato il 1 aprile 2014;
  • · ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito in sede di ESDM (European Sovreign Debt Managers sottogruppo dell'EFC) per l'armonizzazione a livello europeo degli indicatori utilizzati per misurare i principali rischi della gestione dei debito pubblico (di tasso di rifinanziamento, di valuta, di liquidità ecc .. ) (2015-16);
  • ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito in sede di ESDM (European Sovreign Debt Managers sottogruppo dell'EFC) per lo studio sul''evcluzione della liquidità dei mercati dei titoli di Stato in Europa

che ha portato alla predisposizione di lavori presentati in sede di EFC e ESRB e all'organizzazione di un sistema di raccolta dati a livello centrale europeo (2015-16);

Altre Posizioni ricoperte presso la Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro

  1. Dirigente di 3a Fascia ('art. 19, comna 6, del ... Lgs. 165/2001) dell' Ufficio Relazioni Internazionali della Direzione del Debito Pubblico in materia di relazioni con I'OCSE e assistenza/cooperazione con i paesi emergenti sulle tematiche di gestione del debito pubblico (Ufficio XII, Dire:ione il, Dip I, MEF) (Maggio 2003- Dicembre 2004)

!.. Ufficio sovrintende alle attività del Network sulla Gestione del Debito (PDM Network) fondato congiuntamente con il Gruppo di Lavoro sulla Gestione dell'OCSE (OECD Working Party on Public Debt Management) e la Banca Mondiale. Il Network svolge atlività di consulenza su temi inerenti aspetti tecnici della gestione del debito pubblico per i paesi emergenti avvalendosi anche di un sito WEB ad hoc creato all'interno del Dipartimento del Tesoro. Il Network è coinvolto anche nell'organizzazione di seminari e conferenze con l'OCSE e la Banca Mondiale su temi inerenti la gestione del debito pubblico. L'Ufficio è anche responsabile di tutti i rapporti della Direzione del Debito Pubblico con l'OCSE.

Attività svolte:

  • · ha organizzato, con OCSE, due conseculivi GECD-Global Forum on Public Debt Management nel 2003 e nel 2004 (rispettivamente a Roma e Budapest) elaborando i contenuti dell'agenda e contaltando larga parte dei relatori:
  • · ha organizzato le visite di studio cresso il Tesoro su temi inerenti la gestione del debito pubblico e l'organizzazione del mercalo secondario dei titoli di Stato con delegazioni di Tesori/Banche Centrali/Autorità di gestione e supervisione dei mercatiiRegoliatori di paesi emergenti, in particolare provenienti da:
    • Russia (marzo 2003) ు
    • C Polonia (giugno 2003)
    • Cina (agosto 2003) C
    • Vietnam (giugno 2004) 0
    • Indonesia (novembre 2004) o
  • è stato rappresentante della Direzione IVDT nell'ambito gruppo di esperti G7 su "GPD-indexed bonds" (novembre 2003- aprile 2004) con redazione di rapporti per il DT e partecipazione conf-call internazionali:
  • · ha coordinato per la Direzione II la partecipazione del DT al Twinning Covenant MEF-DT con il Ministero delle Finanze della Repubblica Ceca su Capital Market Legislation and Regulation con diverse trasferte a Praga presso il Ministero delle Finanze, la Banca Centraie e la Secunities Commission della Repubblica Ceca (novembre 2003-settembre 2004);
  • ha partecipato come relatore ai seguenti incontriloonferenzelseminari/workshop su temi inerenii la gestione del debito pubblico e l'organizzazione del mercato secondario dei titoli di Stato (mondo accademico, istituzioni sovranazionali, centri di ricerca)
  • o OECO-Brazilian Treasury Workshop on Public Debt Management, 10-11 marzo 2003, Rio de Janeiro, Relatore: The development of electronic frading of government securities: some observations based on Italian experience
  • o Decentramento e mercato del debito pubblico locale, Osservatorio sul Federalismo, Seminario organizzato da REF (Associazione Reforme), 15 luglio 2014, Milano; Relatore: Il mercato del debito pubblico locale: titoli pubblici, mutui e la nuova CDP
  • o First OECD-China Forum on Public Debt Management and Government Securities Market, OECD Working Party on Debt Management, 25-26 giugno 2004, Pechino, Panelist su Progress with integrating secondary public debt markets (the European experience with electronic trading platforms)
  • · ha partecipalo alle riunioni annuali a Parigi del gruppo di lavoro OCSE sulla gestione del debito pubblico (OECD-Working party on public debt management") nel 2003 e nel 2004
    1. Funzionario (C3 super) (Novembre 1999 -- Macgio 2003), a seguito di vincita concorso nel 1999, presso Ufficio delle emissioni di debito pubblico in euro (vedi sopra Ufficio II, Direzione II, DT, MEF)

★★★★★★★

  1. Borsa di Studio presso ISPE - Istituto Studi e Prrgrammazione Economica - (ottobre 1995-febbraio 1996) su monopoli naturali e telecomunicazioni con analisi delle esperienza degli USA e GB.

INCARICHI

Rappresentante del MEF presso il Corsiglio di Amministrazione della Fintecna Immobiliare SrL (ottobre 2006, maggio 2013)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  • 1999
  • 1999 Dottorato in Economia Politica, Università degli Studi di Ancona (Tesi di dottorato sui contratti di debito garantiti da collateral secondo l'approccio della teoria dei "contratti incompleti")
  • 1997
  • 1995 Master of Arts in Economia, CORIPE Piemonte, University Consortium, Torino
  • 1994 Laurea in Economia e Commercio, Università La Sapienza Roma cum Laude (Tesi di laurea sulle caratteristiche del sistema finanziario tedesco con focus su modello di banca universale)

PUBBLICAZIONI

1) lacovoni D., A. Zazzaro (2000) "Legal System Efficiency, Information and Technological Choice: A Banking Model", Quaderni di Ricerca n. 129,Dipartimento di Economia,Università degli Studi di Ancona

Sintesi: il paper utilizza un modello bancario con asimmetria informativa ex-ante ed expost tra prenditori di fondi e banche per dimostrare come l'efficienza dei sistema giuridico legale contribuisce a diminuire il costo della raccolta per i prenditori di fondi e in media il livello di default. Il paper inottre mostra come un miglioramento dell'efficienza del sistema giuridico-legale aiuta le banche nel loro processo di selezione della domanda di credito solo quanto tale sistema presenza un elevato livello di efficienza.

2) lacovoni D, e vari autori (2002), "Optimal Strategies for the Issuance of Public Debt Securities" International Journal of Theoretical and Applied Finance,

Sintesi: il paper presenta un modello per otimi:zzare le emissioni di debito pubblico sviluppato in senso al MEF in collaborazione con il CNR (Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone"). L'ottimizzazione avviene minimizzando una funzione di costo secondo un approccio di controllo ottimo stocastico, mediante tecniche di programmazione lineare classiche. La variabile di controllo è rappresentata dalla composizione delle emissioni (per tipologia e scadenza), i vincoli dai parametri di Maastrcht, dalle regole di contabilità nazionale e dalle condizioni di mercato.

3) Cannata M., D. lacovoni, S. Scalera e M. Turco (2004), "Broadening theApproach for the Italian Debt Management", working paper inserito negli atti del"Public Debt" Workshop organizzato da Banca d'Italia, Aprile 2004

Sintesi: il paper analizza il tipico trade-ofi della gestione costo inquadrandolo nell'ambito di un problema di controllo ottimo stocastico dove le componenti stocastiche sono rappresentate dai tassi di inferesse e dal fabbisogno di cassa, la varabile di controllo dalla composizione delle emissioni, la variabile da ottimizzare dal costo dal debito.

4) lacovoni D., L. Greco (2004) "Decentramento e mercato del debito pubblico locale", Moneta e Credito, n. 228, Dicembre 2004

Sintesi: il paper analizza i rischi e le cpportunità deivanti dal ruolo crescente delle amministrazioni locali italiane sul mercato bancario e dei capitali. Viene analizzato isituzionale e ne viene proposta una riforma tesa a creare un mercato del debito pubblico locale efficiente e stabile (basato su obbligazioni, prestiti bancari e dalla CDP) coerente con il processo di decentramento in atto.

5) Davide lacovoni Lars Hörncren, Erik Zetterström; Jean-Paul Renne; Nicolas Sagnes (2008): "Liablity Management with Inflation-linked Products: The case of Sweden, France and Italy" in "Inflation Risks and Products" Edited By Brice Benaben and Sebastien Goldenberg, Collana Risk Books

Sintesi: il capitolo ripercorre l'approccio alla gestione dei titoli indicizzati all'inflazione di tre paesi (Svezia, Francia, Italia) descrivendo sia gli aspetti istituzionali-organizzativi sia la base modellistica che presiede alla definizione della strategia su questo particolare segmento del debito pubblico in rapporto altre componenti dello stesso (fitoli nominali).

6) lacovoni D, Briaschi P. Cacciotti M., Juan Prade:li (2010) "The New Medium-Term Budgetary Objectives and the Problem of Fiscal Sustainability After the Crisis". W.7 n.8. Department of theTreasury, Ministry of Economy and Finance;

Sintesi: il paper esamina criicamente alcuni aspetti dei nuovi criteri di determinazione degli MTO dei paesi membr dell'UE nell'ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale, per valutarne la sostenibilità fiscale di lungo periodo. Il paper si focalizza in particolare su due novità del nuovo algoritmo: uno sforzo aggiunto di riduzione del debito per i paesi ad alto debito e un'anticipazione parziale delle spese dovute all'invecchiamento della popolazione. Considerata la situazione di crisi di molti paesi il paper, in base a diversi scenari macroeconomici, prevede MTO più stringenti degli attuali. Viene proposta una modifica dei criteri che, tra gli altri aspetti, tenga conto non solo del livello del debito ma anche della sua composizione (in particolare per struttura delle scadenze e distribuzione geografica dei detentori).

7) lacovoni D, Arru D, Monteforte L, Pericol: FM (2013) "EMU Sovereign Spreads and Macroeconomics News", in "Public Debt, Global Governance and Economic Dyramism" I , Fondazione Economia Tor Vergala, Luigi Paganetto Editor

Sintesi: il paper analizza la relazione fra le cosidette "soprese" (ossia scarto tra valore effettivo e valore atteso) che si determinano all'uscita di dati macroeconomici internazionali e gli spread tra titoli governativi dell'area euro. Viene usato un modello GARCH con una misura sintelica di sorpresa macro ottenuta aggregando gli scarti tra valori attesi e dati effettivi di un set di variabili macroaconomiche comunemente monitorate dagli operatori finanziari. Il paper mostra come gli spread europei sono paticolarnente influenzati dai macro degli USA; inoltre, in alcuni casi, dati macro negativi sull'area euro tendono ad aumentare la volatilità degli stessi spread.

Conoscenza Lingue Straniere

Inglese: Ottima conoscenza della lirigua parlata e scritta

Francese: Buona conoscenza della lingua scritta, discreta conoscenza di quella parlata

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

E' stato relatore e docente in diversi seminarilonvegnillezioni di approfondimento sulla gestione del debito pubblico presso:

  • " l'Università di Siena (Master MEBS),
  • · Università di Sassari (Corso di laurea in Economia e Management)
  • · Università di Padova (Corso di laurea in Economia),
  • · Università Tor Vergata di Roma (Facoltà di Economia),
  • · Università la Sapienza di Roma, (Facoltà di Economia e Commercio)
  • a Università LUISS di Roma (Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza)
  • * Scuola Superiore Economia e Finanze
  • a Scuola Superiore di Pubblica Amministra:iones

Dal 2009 è docente a contratto presso l'Università di Padova del "Economia Pubblica e Mercati Finanziari", nell'ambito del corso di laurea magistrale in Econornia e Finanza. Il corso copre aspetti macroeconomici e finanziari inerenti la gestione del debito pubblicc .

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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

Roma, aprile 2020

Davide Jacovon

NOTE DI APPROFONDIMENTO

Introduzione CCTeu (giugno 2010)

  • · costituzione di un gruppo di lavoro con 5 Specialisti per studiare le caratteristiche del nuovo strumento con un focus sul parametro di indicizzazione europea da sostituire al tasso BOT 6 mesi -, porre in essere indagini di mercato volte a valutare l'appatibilità del nuovo strumento, impostare la strategia di comunicazione, nonché elaborare una strategia di gestione circa lo stock dei CCT tradizionali in circolazione;
  • elaborazione di nota tecnica per i. DGT; も
  • « analisi della documentazione legale necessaria per un'operazione sindacata di concambio; richiesta parere Consob;
  • cordinamento con la società MTS per la quotazione del nuovo strumento e con la Banca d'Italia per la sua () futura emissione via asta;
  • · lancio dell'operazione sindacata di con:ambio e contestuale predisposizione dei documenti per la comunicazione:
  • lancio di una seconda operazione;
  • « attualmente il CCTeu, con uno stock di oltre 136 mld di euro, è il titolo a tasso variabile del debito italiano ed ha completamente sostituito il vecchio CCT non più emesso e il cui ultimo titolo è scaduto a marzo 2017.

Introduzione BTP Italia (marzo 2012)

  • · studio di un nuovo strumento deciica al retail domestico in una fase di crisi del debito italiano dovuta ad una forte disimpegno della domanda estera;
  • gruppo di lavoro con Borsa Italiana, Monte Titoli, ABI e Assosim per individuare meccanismi di individuazione della comporiente retail e coportuni canali e modalità di collocamento;
  • « scelta del mercato MOT e del neccanismo di collocamento/distribuzione/quotazione (aspetti tecnici e legali);
  • cordinamento con Banca d'Italia/Monte Titoli per la gestione e settlement delle emissioni
  • · scllaborazione con Ufficio Comunicazione DT per campagna di promozione del nuovo strumento con contributo della Presidenza del Consiglio;
  • · elaborazione di tutta la documentazione te:nica e amministrativa a supporto della campagna promozionale;
  • gestione delle prime emissioni nel 2012-2013; .
  • riattivazione del gruppo di lavoro Bcrsa Italiara/Monte Titoli/ABVAssosim per individuare meccanismi più e efficienti per la segmentazione della domanda retail rispetto a quella istituzionale al fine di poter controllare la dimensione finale dei collocarnenti; collaborazione con Borsa Italiana per la procedura di riparto della domanda istituzionale
  • « gestione delle emissioni con la nuova procedura 2014-2017;
  • collaborazione con Monte Titoli per la definizione delle procedure per le segnalazioni da parte degli intermediari di errate assegnazioni dei codici ISIN ed eventuali rimborsi al MEF di premi non dovuti;
  • · gruppo di lavoro con Borsa Italiana, Monte Titoli e Banca d'Italia per progettazione di operazioni di concambio con l'inclusione del BTP Italia tra i titoli oggetto di riacquisto; elaborazione di un modello dedicato ai soli detentori di BTP italia istituzionali; collaborazione con l'ufficio competente della Direzione per la documentazione legale;
  • « gestione della prima operazione di concambio con BTP Italia (maggio 2017)

Monitoraggio ed analisi critica delle evoluzioni della "piazza finanziaria" italiana con riferimento al mercato del debito pubblico (predisposizione di note ad appunti per Ministro e DGT)

  • · evoluzione della struttura proprietaria di MTS Spa (da public company, alla JV Euronext/Borsa, all'uscita di Euronext, al passaggio di Borsa sotto il London stock exchange fino al fusione tra il gruppo LSE e il gruppo Deutsche Bourse)
  • · evoluzioni della struttura proprietaria e dell'assetto tecnico/operativo dell'attività di gestione accentrata di Monte Titoli (migrazione a Express2, migrazione da Express 2 a T2S, politica tariffaria)
  • · ruolo delle controparti centrali sull'attività cash e repo di MTS (in particolare di LCH SA che con CCG gestisce in interoperabilità il servizio di CCP per MTs) e loro politica di marginazione dei titoli di Stato (in particolare nel periodo 2011-12)
  • gestione dei rapporti con altre piattaforme elettroniche di titoli di Stato o connessi derivati (future) quali BrokerTec (gruppo NEX), Eurex Future, Tradeweb, BGC; o piattaforme di post trading (ad es. Clearstream)

Modellizzazione del profilo costo/rischio del debito e predisposizione di una infrastruttura informatica coerente (2005-2017)

  • · introduzione all'interno dell'applicativo esistente, denominato Sistema Previsionale (SP), di un modello di ottimizzazione delle emissioni di debilo attraverso un metodo Montecarlo (collaborazione con Consip/Università di Padova, anni 2005-2006)
  • « miglioramento del modello per la generazione della curva dei rendimenti presente sul SP (collaborazione Consip/Università di Padova, anni 2005-03)
  • « coordinamento di tutti gli interventi di manutenzione e sviluppo del SP negli anni;
  • sviluppo del modello e software SAPE:
    • · coordinamento del lavoro modellisticc e di sviluppo di un software per l'analisi del costo e del rischio del portafoglio di titoli di Stato nell'ambito del progetto FIRB 2003 del MIUR con capofila CNR (Istituto Applicazioni del Calcolo) e coinvolgimento di Università Statale di Milano, Università Tor Vergata di Roma (anni 2005-07);
    • · gestione delle fasi di collaudo di un primo prototipo e contestuale sviluppo di un modulo di generazione di scenari di evoluzione dei tassi di interesse interfacciato con il modulo di costo e del rischio (collaborazione con CNR, 2007-08);
    • · coordinamento della fasi di raffinamento del modello, in particolare con riferimento alle varabili di costo e rischio da utilizzare, e contestuale trasposizione in un software riscritto totalmente sui sistemi informatici del DT in modo anche da consentire il passaggio di proprietà del software sotto il DT (collaborazione con CNR e SOGEI, 2009);
    • · coordinamento degli aggiornamenti del modulo di generazione di scenari dei tassi di interesse con un modello di tipo autoregressivo vettoriale basato sulla forma di Nelsonn-Siegel-Svensson a 4 fattori, inizialmente per la curva dei rendimenti governativa italiana e la curva di break-even inflation europea,

e poi anche per la curva euroswap e la curva swap USA (collaborazione con CNR, Sogei, Prof. Sarno, Ufficio III, 2009 oggi).

  • coordinamento delle evolutive del modulo/software di calcolo per includere la gestione di un elevato numero di variabili di consuntivo basate sullo stock di titoli di Stato in circolazione (interessi di cassa e competenza, dietimi, uplift inflazione, interessi su operazioni di concambio e buyback, simulazioni AS IF , scarti di ernissione calcolati con diversi criteri, ecc..) e per consentire l'introduzione di titoli esteri e operazioni in derivati (2009-oggi);
  • · gestione delle evolutive dell'architettura del software per renderlo comunicante con diversi DB della Direzione e più di recente con il sistema GEDI (2015-oggi).

Compilazione dei documenti programmatici e cli hilancio (2005-2017) in materia di debito e interessi

  • · elaborazione delle stime degli interessi (;riteri di competenza e di cassa-fabbisogno) del debito/PIL per tutti i documenti programmatici del MEF (DPEF, Programma di Stabilità, RUEF, Nota di aggiornamento al IDEF); dal 2011 le stime del debito sono state effettuate al lordo e al netto dei sostegni europei;
  • → elaborazione in previsione e a consuntivo dei fattori che spiegano la dinamica del debito;
  • · calcoli circa analisi di sostenibilità del debito mediante scenari di medio periodo (10 anni) (dal 2013 in poi);
  • · analisi di sensitività della spesa per interessi a shock sui tassi;
  • · compilazione dei testi di commento alla gestione del debito e alle previsioni circa l'evoluzione stimata degli interessi e del rapporto debito/PIL (DPEF, Programma di Stabilità, RUEF, Nota di aggiornamento al DEF);
  • » analisi e compilazione dei testi con sernenti lo sviluppo del rapporto debito/P/L e la gestione del debito per il Rapporto Relevant Factors influencing Debt Developments in Italy ai sensi dell'art. 126.3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (anni 2016-17)
  • � elaborazione delle stime interessi per il quadriennio futuro in base al principio della competenza giuridica di bilancio per RGS.

Elaborazione dei calcoli di consuntivo della spesa per interessi su base trimestrale e annuale (criterio competenza economica e cassa) per Istat e Banca D'Italia.

  • « gestione organizzativa ed informatica di vari aggiornamenti metodologici per i titoli domestici su un input ufficio VIII per tenere conto di decisioni Eurostat, richieste Istat e Banca d'Italia;
  • · gestione del passaggio dei calcoli sui titoli domestici da SP a SAPE (2015);
  • · gestione dei calcoli su SP per interessi su tikoli esteri e operazioni in derivati (fino al 2015);
  • · gestione del passaggio dei calcoli sui titoli esteri e operazioni in derivati da SP a SAPE (2015).

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BANCA D'ITALIA Servizio Regolamento Operazioni Finanziarie e Pagamenti

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 1

Si comunica che alla data del 17/04/2020 il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, C.F. 80415740580, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN Descrizione Juantita
IT0003796171 POSTE TIAL ANE Sn A 382.127.890

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 20 aprile 2020, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Roma, 17.04.2020

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