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Regulatory Filings Apr 24, 2020

4145_bfr_2020-04-24_158d1de2-1ba5-46b7-b380-1c0d10460157.pdf

Regulatory Filings

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DOVALUE S.P.A.
STATUTO VIGENTE
DOVALUE S.P.A.
STATUTO PROPOSTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE -
SEDE -
DURATA -
OGGETTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE -
SEDE -
DURATA -
OGGETTO
Articolo 1
1.
È
costituita
una
Società
per Azioni
denominata
"doValue
S.p.A."
(la
"Società").
Articolo 1
INVARIATO
Articolo 2 Articolo 2
1.
La Società ha Sede Legale in Verona. Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
istituire
e/o
sopprimere
in
Italia
e
all'estero,
in
conformità
alle
vigenti
disposizioni normative e statutarie, Sedi
Secondarie,
Succursali
e
Rappresentanze, comunque denominate.
INVARIATO
2. La Sede Legale può essere posta o
trasferita
in
qualsiasi
indirizzo
nel
Comune
indicato
nel
paragrafo
che
precede,
a
seguito
di
decisione
del
Consiglio
di
Amministrazione
della
Società, ovvero in qualsiasi altro luogo
all'interno
del
territorio
italiano,
a
seguito di decisione dell'Assemblea dei
soci o del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 3
1.
La durata della Società è fissata sino al 31
dicembre 2100 e può essere prorogata per
deliberazione
dell'Assemblea
straordinaria dei Soci.
Articolo 3
INVARIATO
Articolo 4 Articolo 4
1.
La Società ha per oggetto lo svolgimento,
direttamente e/o indirettamente (ossia per
1.
La Società ha per oggetto lo svolgimento,
direttamente e/o indirettamente (ossia per

il tramite di società controllate e/o partecipate), di attività di gestione, recupero e incasso, anche coattivo, di crediti in Italia e all'estero, nonché di ogni ulteriore attività comunque connessa o strumentale alla gestione e al recupero dei crediti, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

A fini di chiarezza interpretativa, ogni attività di seguito richiamata, o comunque rientrante nell'oggetto sociale, potrà essere svolta dalla Società in via diretta e/o indiretta.

    1. In particolare, la Società può:
  • i. assumere mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, anche in ambito di operazioni di cartolarizzazione;
  • ii. acquistare, sia pro-solvendo sia prosoluto, crediti o beni di terzi;
  • iii. partecipare alle aste giudiziarie e fallimentari per il recupero di crediti;
  • iv. acquistare, anche attraverso la partecipazione alle suddette aste, vendere, locare e permutare, i beni immobili posti a garanzia dei crediti.
    1. Rientrano inoltre nell'oggetto sociale le seguenti operazioni:
  • i. effettuare, anche per conto di terzi, valutazioni di crediti e valutazioni anche di merito creditizio;
  • ii. prestare servizi amministrativi e consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;
  • iii. fornire consulenza e servizi alle imprese anche in materia di strategia del recupero, di qualità o tenuta dei dati, o questioni connesse;
  • iv. fornire servizi di valutazione di beni e patrimoni immobiliari e di assistenza alla loro acquisizione, miglioria e commercializzazione; nonché
  • v. erogare servizi di asset management e facility management in relazione ai beni immobili.
  • vi. svolgere attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, edita

il tramite di società controllate e/o partecipate), di attività di gestione, recupero e incasso, anche coattivo, di crediti in Italia e all'estero, nonché di ogni ulteriore attività comunque connessa o strumentale alla gestione e al recupero dei crediti, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

A fini di chiarezza interpretativa, ogni attività di seguito richiamata, o comunque rientrante nell'oggetto sociale, potrà essere svolta dalla Società in via diretta e/o indiretta.

    1. In particolare, la Società può:
  • i. assumere mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, anche in ambito di operazioni di cartolarizzazione;
  • ii. acquistare, sia pro-solvendo sia prosoluto, crediti o beni di terzi;
  • iii. partecipare alle aste giudiziarie e fallimentari per il recupero di crediti;
  • iv. acquistare, anche attraverso la partecipazione alle suddette aste, vendere, locare e permutare, i beni immobili posti a garanzia dei crediti.
    1. Rientrano inoltre nell'oggetto sociale le seguenti operazioni:
  • i. effettuare, anche per conto di terzi, valutazioni di crediti e valutazioni anche di merito creditizio;
  • ii. prestare servizi amministrativi e consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;
  • iii.fornire consulenza e servizi alle imprese anche in materia di strategia del recupero, di qualità o tenuta dei dati, o questioni connesse;
  • iv.fornire servizi di valutazione di beni e patrimoni immobiliari e di assistenza alla loro acquisizione, miglioria e commercializzazione; nonché
  • v. erogare servizi di asset management e facility management in relazione ai beni immobili.
  • vi.svolgere attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, edita

dalla Società o da terzi, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, rivenienti da procedure giudiziarie ovvero da ogni altra procedura ad evidenza pubblica, che, anche nell'ambito dell'attività di recupero del credito, sia diretta a liquidare i suddetti beni.

    1. La Società può inoltre costituire, assumere e/o detenere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, di qualsivoglia natura, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico.
    1. La Società conformemente alle vigenti disposizioni normative può emettere obbligazioni, anche convertibili, nonché assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o strumenti finanziari, in Italia ed all'estero, anche in ambito di operazioni di cartolarizzazioni.
    1. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà, inoltre:
  • a. effettuare il coordinamento finanziario, tecnico e amministrativo delle società e degli enti nei quali partecipa e rendere agli stessi prestazioni di servizi;
  • b. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari connesse al conseguimento dell'oggetto sociale;
  • c. contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, nel rispetto dei limiti di legge;
  • d. concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese del medesimo gruppo di appartenenza;
  • e. partecipare a gare ed appalti pubblici e rendersi assuntrice di concordati fallimentari;

dalla Società o da terzi, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, rivenienti da procedure giudiziarie ovvero da ogni altra procedura ad evidenza pubblica, che, anche nell'ambito dell'attività di recupero del credito, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni.

    1. La Società può inoltre costituire, assumere e/o detenere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, di qualsivoglia natura, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico.
    1. La Società conformemente alle vigenti disposizioni normative può emettere obbligazioni, anche convertibili, nonché assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o strumenti finanziari, in Italia ed all'estero, anche in ambito di operazioni di cartolarizzazioni.
    1. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà, inoltre:
  • a. effettuare il coordinamento finanziario, tecnico e amministrativo delle società e degli enti nei quali partecipa e rendere agli stessi prestazioni di servizi;
  • b. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari connesse al conseguimento dell'oggetto sociale;
  • c. contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, nel rispetto dei limiti di legge;
  • d. concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese del medesimo gruppo di appartenenza;
  • e. partecipare a gare ed appalti pubblici e rendersi assuntrice di concordati fallimentari;
  • f. esercitare in genere qualsiasi ulteriore f. esercitare in genere qualsiasi ulteriore

attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

  1. Restano esclusi dall'attività sociale svolta direttamente dalla Società: le attività di raccolta del risparmio del pubblico ai sensi delle leggi vigenti; le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento finanziario ed alla gestione collettiva del risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come bancaria e/o finanziaria. Resta ferma la possibilità per la Società di detenere partecipazioni anche totalitarie in società che svolgano suddette attività nel rispetto della normativa di tempo in tempo applicabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

    1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 41.280.000 (quarantunomilioniduecentoottantamila), diviso in n. 80.000.000 (ottantamilioni) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. 2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni
    1. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, in conformità alle

diversi dal denaro.

attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

  1. Restano esclusi dall'attività sociale svolta direttamente dalla Società: le attività di raccolta del risparmio del pubblico ai sensi delle leggi vigenti; le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento finanziario ed alla gestione collettiva del risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come bancaria e/o finanziaria. Resta ferma la possibilità per la Società di detenere partecipazioni anche totalitarie in società che svolgano suddette attività nel rispetto della normativa di tempo in tempo applicabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

  1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 41.280.000 (quarantunomilioniduecentoottantamila), diviso in n. 80.000.000 (ottantamilioni) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. 2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro. 3. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con emissione di azioni, anche

fornite di diritti diversi, in conformità alle

prescrizioni di legge.

    1. L'Assemblea straordinaria potrà inoltre deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.
    1. L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti nei limiti di cui all'art. 2349 del codice civile.
    1. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
    1. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi di legge.
    1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato.
    1. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

prescrizioni di legge.

    1. L'Assemblea straordinaria potrà inoltre deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.
  • 5. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 26 maggio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 25 maggio 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni doValue complessivamente esistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore al 10% del capitale sociale preesistente, con facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.
  • Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi
restando i limiti di legge; (b) stabilire il
termine
per
la
sottoscrizione
delle
azioni ordinarie della Società; nonché,
(c) dare esecuzione alla delega e ai
poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, quelli necessari
per
apportare
le
conseguenti
e
necessarie modifiche dello statuto di
volta in volta necessarie.
5.6.
L'Assemblea
straordinaria
potrà
altresì deliberare l'assegnazione di azioni
o altri strumenti finanziari a favore dei
prestatori di lavoro dipendenti nei limiti
di cui all'art. 2349 del codice civile.
6.7
Le azioni ordinarie sono nominative e
conferiscono ai loro possessori eguali
diritti.
7.8
Le azioni sono indivisibili ed il caso di
comproprietà è regolato ai sensi di legge.
8.9
Il domicilio dei soci, per quanto concerne
i rapporti con la Società, è quello dagli
stessi indicato.
9.10La qualità di socio costituisce, di per sé
sola, adesione al presente Statuto.
TITOLO III TITOLO III
ASSEMBLEA ASSEMBLEA
Articolo 6 Articolo 6
1.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria
ai sensi di legge e si riunisce, di regola,
nel comune dove ha sede la Società, salva
diversa deliberazione del consiglio di
amministrazione e purché in Italia ovvero
in un Paese in cui la Società, direttamente
ovvero
tramite
le
sue
controllate
o
partecipate,
svolge la sua attività.
INVARIATO
2.
L'Assemblea
ordinaria
è
convocata
almeno una volta all'anno, ai sensi del
successivo articolo 7, entro 120 giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio,
deliberare sulle materie attribuite dalla
legge e dallo Statuto sociale alla sua
competenza;
qualora
ricorrano
condizioni di legge tale termine può
essere prorogato a 180 giorni.
3.
L'Assemblea
ordinaria
stabilisce
compensi
spettanti
agli
organi
dalla
stessa
nominati.
L'assemblea
determinare un importo complessivo per
la
remunerazione
di
tutti
amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche, da ripartirsi tra i
singoli
componenti
secondo
determinazioni
del
Consiglio
Amministrazione.
per
le
i
può
gli
le
di
Articolo 7
1.
L'Assemblea,
sia
ordinaria
straordinaria, è convocata ogni qualvolta
l'organo amministrativo (nella persona
del Presidente o di almeno due consiglieri
o
altro
consigliere
delegato
Articolo 7
sia
dal
INVARIATO
Consiglio)
lo
ritenga
necessario
opportuno
ovvero
su
richiesta
Collegio Sindacale o dei soci, a termini di
legge, ovvero negli altri casi in cui la
convocazione
dell'Assemblea
obbligatoria per legge.
ed
del
sia
2.
L'Assemblea,
sia
ordinaria
straordinaria, è convocata nei termini di
legge e regolamentari, mediante avviso
pubblicato sul sito internet della società,
nonché con le altre modalità previste
dalla
normativa
vigente
anche
regolamentare.
sia
3.
L'ordine del giorno dell'Assemblea è
stabilito da chi esercita il potere di
convocazione a termini di legge e di
Statuto.
Qualora
l'Assemblea
venga
convocata su richiesta dei soci, l'ordine
del giorno verrà definito tenendo conto
delle indicazioni contenute nella richiesta
di convocazione.
Articolo 8 Articolo 8
1)
Possono
intervenire
all'Assemblea
i
titolari di azioni aventi diritto di voto
purché la loro legittimazione sia attestata
secondo le modalità e nei termini previsti
dalla normativa anche regolamentare pro
tempore vigente.
INVARIATO
Articolo 9 Articolo 9
1.
Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto
ad un voto.
2.
Coloro che hanno diritto di partecipare
all'Assemblea
possono
farsi
rappresentare da terzi, anche non Soci,
nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti.
INVARIATO
3.
La delega di voto potrà essere conferita
anche
con
documento
informatico
sottoscritto in forma elettronica ai sensi
di
quanto
previsto
dalla
normativa
vigente
e
notificata
alla
Società
ad
apposito indirizzo di posta elettronica nei
modi
indicati
nell'avviso
di
convocazione ovvero con altra modalità
scelta fra quelle previste dalla normativa
anche regolamentare vigente e indicata
nell'avviso di convocazione.
4.
Spetta al presidente dell'Assemblea di
constatare la
regolarità delle singole
deleghe e, in generale, il diritto di
intervento
all'Assemblea,
nonché
risolvere le eventuali contestazioni.
5.
La Società, avvalendosi della facoltà
prevista
dalla
legge,
non
designa
il
rappresentante di cui all'art. 135-undecies
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo
che il Consiglio di Amministrazione, per
una
determinata
Assemblea,
abbia
deliberato
tale
designazione
dandone
notizia nell'avviso di convocazione della
relativa Assemblea.
6.
In caso di designazione, i soci potranno
conferire al rappresentante designato una
delega con istruzioni di voto su tutte o
alcune
delle
proposte
all'ordine
del
giorno con le modalità previste dalla
legge e dalle disposizioni regolamentari
pro tempore vigenti. La delega ha effetto
con riguardo alle sole proposte per le
quali siano state conferite istruzioni di
voto.
Articolo 10 Articolo 10
1.
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione. In caso di assenza
o
impedimento del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci
è presieduta da un Amministratore o da
altro soggetto designato dall'assemblea a
maggioranza.
INVARIATO
2.
Il Presidente dell'Assemblea ha pieni
poteri per regolare i lavori assembleari in
conformità ai criteri ed alle modalità
stabiliti dalla normativa vigente e dal
regolamento assembleare, ove approvato
ai sensi del successivo articolo 11, comma
3.
3.
Il Presidente è assistito da un Segretario
designato
tra
gli
intervenuti,
a
maggioranza. Oltre che nei casi previsti
dalla legge, quando il Presidente lo ritenga
opportuno, può essere chiamato a fungere
da Segretario un Notaio, designato dal
Presidente stesso. Il Presidente ha, altresì,
facoltà di farsi assistere, se del caso, da due
scrutatori da lui prescelti fra i presenti,
anche non Soci.
Articolo 11 Articolo 11
1.
Per
la
validità
della
costituzione
dell'Assemblea,
sia
ordinaria
sia
straordinaria,
e
delle
relative
deliberazioni si osservano le disposizioni
di legge e
statutarie.
INVARIATO
2.
L'Assemblea
è
tenuta
in
unica
convocazione.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
stabilire
che
l'Assemblea
sia
tenuta
in
più
convocazioni.
Si
applicano
le
maggioranze previste dalla normativa
vigente.
3.
L'Assemblea
può
approvare
un
regolamento
che
disciplini
lo
svolgimento dei lavori assembleari.
4.
Lo
svolgimento
delle
riunioni
assembleari è disciplinato dalla legge,
dallo
Statuto
e,
se
adottato,
dal
regolamento
assembleare
di
cui
al
precedente comma 3 del presente articolo
11.
Articolo 12 Articolo 12
1.
I verbali dell'Assemblea sono redatti,
approvati
e
firmati
dal
Presidente
dell'Assemblea, dal Segretario e dagli
scrutatori, ove nominati, quando non
siano redatti dal Notaio. Le copie e gli
estratti dei verbali, sottoscritti e certificati
conformi dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o da chi ne fa le veci,
fanno piena prova.
INVARIATO
TITOLO IV TITOLO IV
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
1.
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio di Amministrazione composto
Articolo 13
7 (sette) e non superiore a 11 (undici). INVARIATO
L'Assemblea
ordinaria
determina,
di
volta
in
volta,
prima
di
procedere
all'elezione, il numero dei Consiglieri
entro i limiti suddetti.
2.
L'Assemblea ordinaria, anche nel corso
del mandato, può variare il numero dei
componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione, sempre entro il limite
di cui al primo comma del presente
articolo 13, adottando i provvedimenti
relativi.
Gli
Amministratori,
eventualmente nominati nel corso del
mandato del Consiglio, cesseranno dal
proprio incarico con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
3.
Gli Amministratori durano in carica tre
esercizi, salvo più breve durata stabilita
all'atto della nomina; cessano dal proprio
incarico
alla
data
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'ultimo
esercizio
della loro carica e sono rieleggibili.
4.
La
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione
deve
assicurare
l'equilibrio tra i generi, nel rispetto delle
previsioni
normative
e
regolamentari
applicabili.
5.
I
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
devono
possedere
i
requisiti di onorabilità, nonché ogni altro
requisito, previsti dalle disposizioni di
legge
e
regolamentari
pro
tempore
vigenti;
inoltre,
un
numero
di
Amministratori non inferiore a quello
previsto
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
di
tempo
in
tempo
vigente, deve possedere i requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge e dalle
disposizioni regolamentari pro tempore
vigenti
(d'ora
in
avanti
gli
"Amministratori
Indipendenti").
Il

venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore Indipendente non ne determina la decadenza, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori per cui è richiesto il possesso di tale requisito che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

    1. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
    1. Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli Amministratori Indipendenti in modo da assicurare la presenza del numero minimo che secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili devono possedere tali requisiti.
    1. Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi, almeno nella misura minima di volta in volta richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.
    1. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra di loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente ed applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
  • 10.Fatta eccezione per la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, hanno diritto a presentare le liste per la nomina degli Amministratori i soggetti legittimati al voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari al momento di presentazione della lista di azioni con diritto di voto rappresentative di almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura inferiore stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
  • 11.La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere

attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

  • 12.Le liste presentate dai soci devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine previsto di tempo in tempo dalla normativa applicabile). La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie previste dalla normativa vigente.
    1. Le liste devono essere corredate:
  • (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche

successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

  • (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
  • (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratori Indipendenti ai sensi della normativa pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
  • (d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
    1. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono considerate come non presentate.
    1. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o

esclusioni.

    1. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
    1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
  • (i) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno) (la "Lista di Maggioranza");
  • (ii) il rimanente amministratore da eleggere, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 5, è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e che non sia collegata, in alcun modo, neppure indirettamente ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con i soggetti legittimati al voto che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (d'ora in avanti la "Lista di Minoranza"); è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 5;
  • (iii) nel caso in cui le prime due liste abbiano ottenuto in Assemblea lo stesso numero di voti validamente espressi, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione;
  • (iv) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia

inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

  • (v) qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;
  • (vi) ove non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora sia stata presentata una sola e la stessa non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (iv);
  • (vii) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori Indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al

genere meno rappresentato, gli Amministratori della Lista di Maggioranza contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti appartenenti alla medesima Lista di Maggioranza;

  • (viii) qualora anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (vii) non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
  • (ix) il procedimento del voto di lista, descritto nel presente comma, si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente comma, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (iv).
    1. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata nel rispetto di quanto di seguito previsto.
  • (i) Nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto da una Lista di
Minoranza,
e
purché
la
maggioranza degli amministratori
sia
sempre
costituita
da
amministratori
nominati
dall'Assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione
nominerà
il
sostituto per cooptazione ai sensi
dell'articolo 2386 del codice civile,
con deliberazione approvata dal
Collegio Sindacale, nell'ambito dei
candidati
appartenenti
alla
medesima lista dell'amministratore
cessato,
ove
in
possesso
dei
requisiti richiesti e disponibile ad
accettare la carica. Qualora per
qualsiasi
ragione
non
vi
siano
nominativi disponibili ed eleggibili
ovvero
nel
caso
in
cui
l'amministratore cessato sia tratto
dalla
Lista
di
Maggioranza,
il
Consiglio
di
Amministrazione
nominerà il sostituto o i sostituti
per
cooptazione
ai
sensi
dell'articolo 2386 del codice civile
senza vincoli nella scelta tra i
componenti delle liste a suo tempo
presentate.
(ii)
Qualora
l'Assemblea
debba
provvedere ai sensi di legge alle
nomine
degli
amministratori
necessarie per l'integrazione del
consiglio
di
amministrazione
a
seguito di cessazione, si procede
nel
rispetto delle statuizioni che
seguono:
(a)
nel
caso
in
cui
occorra
procedere alla sostituzione di
uno
o
più
componenti
del
Consiglio di Amministrazione
tratti
dalla
Lista
di
Maggioranza,
la
sostituzione
avverrà
con
decisione

dell'Assemblea ordinaria che

delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;

  • (b) qualora, invece, occorra sostituire il componente del Consiglio di Amministrazione tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente o dallo statuto per l'assunzione della carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione di tale componente del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi con la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze.
  • (iii) Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche
regolamentare pro tempore
vigente in
materia di equilibrio tra i generi e del
numero minimo di Amministratori
Indipendenti.
(iv)
Gli
amministratori
nominati
dall'Assemblea
in
sostituzione
dei
componenti cessati scadono insieme
con quelli in carica all'atto della loro
nomina.
19.
Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o
ragione, venga meno la maggioranza
degli
Amministratori
nominati
dall'Assemblea, l'intero Consiglio di
Amministrazione
si
intenderà
decaduto e gli Amministratori rimasti
in
carica
dovranno
convocare
l'Assemblea per la nomina del
nuovo
Consiglio di Amministrazione con la
procedura di cui al presente articolo
13.
Articolo 14 Articolo 14
1.
Il Consiglio di Amministrazione elegge
fra i propri membri, per tre esercizi -
salva
più
breve
durata
stabilita
dall'Assemblea ai sensi del precedente
art. 13 -
un Presidente. In caso di assenza
o impedimento del Presidente lo stesso è
sostituito
dall'Amministratore
più
anziano di età tra i presenti.
INVARIATO
2.
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
su
proposta
del
Presidente,
nomina
un
Segretario, che può essere scelto anche
all'infuori dei membri stessi. In caso di
assenza o impedimento del Segretario, il
Consiglio di Amministrazione designa
chi debba sostituirlo.

esecutivi. Egli si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

  • convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
  • garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Consiglieri;
  • provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri con congruo anticipo;
  • coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolare costituzione e i risultati delle votazioni, favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori consiliari

Articolo 15

  1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad

Articolo 15

INVARIATO

altri suoi membri. 2. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge. Articolo 16 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ad intervalli di regola non superiori a tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale. 2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione (inclusi i collegamenti audio/video), a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel Articolo 16 INVARIATO luogo in cui è stato convocato.

    1. Fermi i poteri di convocazione riservati dalla normativa pro tempore vigente al Collegio Sindacale e a ciascun componente effettivo del medesimo la convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 14. L'avviso di convocazione – indicante la data, l'ora, l'elenco delle materie all'ordine del giorno, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione dovrà essere inviato per posta, telegramma, fax o altro mezzo telematico, inclusa la posta elettronica, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, all'indirizzo da questi comunicato successivamente alla nomina, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, almeno 24 ore prima della riunione.
    1. Fermo restando quanto sopra, in situazioni di particolare urgenza sono valide le riunioni, anche se non convocate secondo le formalità sopra individuate, quando sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori e Sindaci in carica, incluso in ogni caso l'amministratore nominato dalla Lista di Minoranza, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione.
    1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 14.
    1. Il Presidente, anche su richiesta degli altri Amministratori, può invitare soggetti
appartenenti al personale e/o di società
facenti parte del gruppo di appartenenza,
o terzi a partecipare, senza diritto di voto,
alle adunanze del Consiglio ove ciò sia di
aiuto alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.
Articolo 17 Articolo 17
1. Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
investito di tutti i poteri per l'ordinaria e
straordinaria
amministrazione
della
Società, ad eccezione di quanto riservato
dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea
dei Soci, e a facoltà di compiere tutti gli
atti
che
riterrà
opportuni
per
lo
svolgimento
delle
attività
costituenti
l'oggetto sociale e strumentali allo stesso.
INVARIATO
2. Oltre ad esercitare i poteri che gli sono
attribuiti dalla legge il Consiglio di
Amministrazione
è
competente
ad
assumere le delibere riguardanti:
- gli
adeguamenti
dello
statuto
che
dovessero
rendersi
necessari
per
garantirne la conformità alle disposizioni
normative tempo per tempo applicabili;
- la fusione per incorporazione di società
nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505
bis del Codice Civile;
- la scissione nei casi previsti dall'art. 2506
ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio;
- l'indicazione
di
quali
soggetti,
oltre
quelli indicati nel presente statuto, hanno
la rappresentanza della società;
- la istituzione o soppressione –
in Italia ed
all'estero

di
sedi
secondarie
con
rappresentanza stabile:
- il
trasferimento
della
sede
legale
nell'ambito del territorio nazionale.
L'attribuzione
di
tali
competenze
al
Consiglio
di
Amministrazione
non
esclude
la
concorrente
competenza
dell'Assemblea nelle stesse materie.
3.
In caso di urgenza, il Presidente o chi lo
sostituisce ai sensi dell'articolo 14 dello
Statuto,
su
proposta
vincolante
dell'Amministratore
Delegato,
può
assumere decisioni di competenza del
Consiglio ad eccezione di quelle non
delegabili ai sensi di
legge. Le decisioni
così assunte devono essere comunicate al
Consiglio
nella
prima
riunione
successiva.
4.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
disciplina con regolamento le modalità di
funzionamento
e
l'esercizio
delle
competenze, nel rispetto delle previsioni
di legge e di Statuto
Articolo 18 Articolo 18
1.
Per la validità delle riunioni del Consiglio
si richiede la presenza della maggioranza
dei suoi membri in carica.
2.
Le
deliberazioni
sono
assunte
a
maggioranza
dei
votanti,
esclusi
gli
astenuti. In caso di parità dei voti, prevale
quello di colui che presiede il Consiglio.
INVARIATO
3.
Le votazioni si fanno per voto palese,
salvo
che
almeno
un
terzo
degli
Amministratori
presenti
e
votanti
richieda la votazione a scrutinio segreto.
Le votazioni relative alle elezioni di
cariche si fanno sempre per schede
segrete,
salvo
che
avvengano
per
unanime acclamazione
Articolo 19 Articolo 19
1.
Le
deliberazioni
del
Consiglio
riunione e dal Segretario.
2.
Le
copie,
sottoscritte
e
certificate
conformi dal Presidente del Consiglio
di
Amministrazione, o da chi ne fa le
veci, ovvero dal Segretario, fanno piena
prova.
Articolo 20 Articolo 20
1.
Gli
Amministratori
hanno
diritto
al
rimborso delle spese da essi sostenute per
l'esercizio delle loro funzioni. Spetta
inoltre
al
Consiglio
un
compenso
annuale, in misura fissa e/o variabile, che
viene
deliberato
dall'Assemblea
ordinaria dei Soci e che resta invariato
fino
a
diversa
deliberazione
dell'Assemblea stessa.
INVARIATO
2.
Il modo di riparto del compenso del
Consiglio di Amministrazione fra i suoi
membri viene stabilito con deliberazione
del Consiglio stesso.
3.
Ove
non
vi
abbia
già
provveduto
l'Assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione può altresì, sentito il
Collegio Sindacale, stabilire ai sensi
dell'art.
2389,
terzo
comma,
primo
periodo,
del
Codice
Civile,
le
remunerazioni
degli
Amministratori
investiti di particolari cariche e di coloro
che
sono
membri
di
comitati
endoconsiliari.
TITOLO V TITOLO V
COMITATI COMITATI
ENDOCONSILIARI ENDOCONSILIARI
Articolo 21 Articolo 21
1.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
ha
facoltà di costituire al proprio interno i
INVARIATO
comitati
composti
da
membri
del
Consiglio stesso, di natura consultiva e/o
propositiva, determinando il numero dei
membri di tali comitati, le funzioni ad
essi
attribuite
e
le
modalità
di
funzionamento degli stessi.
TITOLO VI TITOLO VI
RAPPRESENTANZA DELLA RAPPRESENTANZA DELLA
SOCIETA' SOCIETA'
Articolo 22 Articolo 22
1.
La rappresentanza, anche processuale,
della Società e l'uso della firma sociale
spettano disgiuntamente al Presidente del
Consiglio
di
Amministrazione
e
all'Amministratore Delegato con facoltà
per gli stessi di designare, anche in via
continuativa, dipendenti della Società e
persone in distacco presso la stessa,
nonché terzi estranei, quali procuratori e
mandatari speciali per il compimento di
singoli atti e operazioni o determinate
categorie
di
atti
e
operazioni
e
di
nominare avvocati, consulenti tecnici ed
arbitri, munendoli degli opportuni poteri.
INVARIATO
2.
La
rappresentanza
processuale
comprende la facoltà di promuovere ogni
atto ed azione per la tutela dei diritti e
degli
interessi
della
Società,
anche
mediante la richiesta di provvedimenti
monitori,
cautelari
o
d'urgenza
e
l'esercizio di azioni esecutive, in ogni
sede
giudiziale,
amministrativa
ed
arbitrale avanti a qualsiasi Autorità ed in
ogni stato e grado, con tutti i poteri allo
scopo
necessari,
compreso
quello
di
conferire le relative procure alle liti,
anche generali e con ogni facoltà di legge
anche per la rinuncia agli atti e alle

azioni.

  1. Hanno, altresì, facoltà di firmare in nome della Società i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello nonché quel personale direttivo cui sia stata conferita tale facoltà ai sensi del presente Statuto.

Gli atti emanati dalla Società, per essere obbligatori, dovranno essere sottoscritti a firma abbinata, con la restrizione che i Quadri Direttivi di terzo o secondo livello potranno firmare soltanto congiuntamente ad un Quadro Direttivo di quarto livello o ad un Dirigente.

  1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza e la firma sociale a dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

  1. L'Assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi. L'Assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e cessano dall'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione, nonché per quanto riguarda i requisiti specifici di

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

INVARIATO

cui devono essere in possesso i membri del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto. L'Assemblea determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

    1. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché ogni altro requisito, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie inerenti all'oggetto sociale. I Sindaci possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
    1. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a 3 (tre) candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a 2 (due) candidati per quella di Sindaco supplente. In caso di

lista che presenti candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, almeno il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. In caso di lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

  1. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine previsto di tempo in tempo dalla normativa applicabile).

    1. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, intendendosi per tali, il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
    1. Hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei Sindaci i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentative di almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura inferiore stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
    1. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione

delle liste da parte della Società.

    1. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4, i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
    1. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
    1. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
  • (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;
  • (ii) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui al precedente punto (i) che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati al voto che hanno presentato la lista di cui al precedente punto (i), risultando eletti rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati delle relative sezioni (d'ora in avanti, rispettivamente, il "Sindaco Effettivo di Minoranza" e il "Sindaco Supplente di Minoranza").
    1. La Presidenza del Collegio spetta al Sindaco Effettivo di Minoranza.
    1. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne

sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea Ordinaria delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

  1. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco Effettivo subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco Supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco Supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco Supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, cod. civ., procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco Supplente subentrato nella carica di Sindaco Effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.

    1. Per le attribuzioni dei Sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio, si osserva la normativa vigente.
    1. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ed applicabili.
    1. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
    1. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VIII REVISIONE LEGALE DEI

TITOLO VIII REVISIONE LEGALE DEI

CONTI CONTI
Articolo 24 Articolo 24
1.
La revisione legale dei conti della Società
è esercitata da una società di revisione
avente i requisiti di legge ed iscritta
nell'apposito albo.
INVARIATO
2.
La
nomina,
i
compiti,
i
poteri,
le
responsabilità, la durata, la revoca e il
compenso dell'incarico sono disciplinati
dalle norme di legge e regolamentari di
tempo in tempo vigenti.
TITOLO IX TITOLO IX
BILANCIO E UTILI BILANCIO E UTILI
Articolo 25 Articolo 25
1.
L'esercizio
sociale
si
chiude
al
31
dicembre di ogni anno.
2.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di
Amministrazione
provvede
alla
formazione
del
bilancio
sociale,
in
conformità alle prescrizioni di legge.
INVARIATO
Articolo 26 Articolo 26
1.
Gli utili netti accertati, risultanti dal
bilancio, detratta la quota da imputarsi a
riserva legale, verranno destinati secondo
quanto deliberato dall'Assemblea degli
azionisti. In particolare, l'Assemblea, su
proposta
del
Consiglio
di
Amministrazione,
potrà
deliberare
la
formazione
e
l'incremento
di
altre
riserve.
INVARIATO
2.
La Società può deliberare la distribuzione
di acconti sui dividendi nei casi, con le
modalità e nei limiti consentiti dalla
normativa vigente.

TITOLO X DEL DIRIGENTE

PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 27

    1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (d'ora in avanti il "Dirigente Preposto") per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso. Il Dirigente preposto è rieleggibile alla scadenza.
    1. Il Dirigente Preposto è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di requisiti di professionalità, caratterizzati da specifica competenza, sotto il profilo amministrativo e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società.
    1. Il Dirigente Preposto deve inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del

TITOLO X

DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 27

INVARIATO

Dirigente Preposto decaduto.
4.
Il Consiglio di Amministrazione vigila
affinché il Dirigente Preposto disponga
di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio
dei compiti a lui attribuiti dalla normativa
vigente, nonché sul rispetto effettivo
delle
procedure
amministrative
e
contabili.
5.
Nello svolgimento del proprio compito il
Dirigente Preposto potrà avvalersi della
collaborazione di tutte le strutture della
Società.
6.
Il
Dirigente
Preposto
effettua
le
attestazioni
e
le
dichiarazioni,
ove
richiesto anche congiuntamente con gli
organi delegati, prescritte allo
stesso
dalla normativa vigente.
TITOLO XI TITOLO XI
OPERAZIONI CON PARTI OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE CORRELATE
Articolo 28 Articolo 28
1.
Gli organi della Società a ciò preposti
approvano
le
operazioni
con
parti
correlate in conformità alle previsioni di
legge e regolamentari vigenti, nonché
alle proprie disposizioni statutarie e alle
proprie procedure adottate in materia.
INVARIATO
dall'Assemblea. Nell'ipotesi di cui al
precedente
capoverso,
nonché
nelle
ipotesi
in
cui
una
proposta
di
deliberazione
da
sottoporre
all'Assemblea
in
relazione
ad
un'operazione di maggiore rilevanza sia
approvata
in
presenza
di
un
avviso
contrario
degli
Amministratori
Indipendenti, l'Assemblea delibera con
le
maggioranze
previste
dalla
legge,
sempreché, ove i soci non correlati
presenti
in
Assemblea
rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con
diritto di voto, le predette maggioranze di
legge
siano
raggiunte
con
il
voto
favorevole della maggioranza dei soci
non correlati votanti in Assemblea.
3.
Le
procedure
interne
adottate
dalla
società in relazione alle
operazioni con
parti
correlate
potranno
prevedere
l'esclusione dal loro ambito applicativo
delle
operazioni
urgenti,
anche
di
competenza Assembleare, nei limiti di
quanto consentito dalle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili.
TITOLO XII TITOLO XII
DEL RECESSO DEL RECESSO
Articolo 29 Articolo 29
1.
Il diritto di recesso è disciplinato dalla
legge, fermo restando che non hanno INVARIATO
diritto di recedere gli azionisti che non
hanno concorso all'approvazione delle
deliberazioni riguardanti la proroga del
termine della società o l'introduzione, la
modifica, o la rimozione di vincoli alla
circolazione delle azioni.
TITOLO XIII TITOLO XIII
LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE -
DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 Articolo 30
1.
Per la liquidazione della Società e per
quanto non espressamente previsto nel
presente Statuto, si applicano le norme di
legge.
INVARIATO

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