Regulatory Filings • Apr 24, 2020
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| DOVALUE S.P.A. STATUTO VIGENTE |
DOVALUE S.P.A. STATUTO PROPOSTO |
|---|---|
| TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO |
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO |
| Articolo 1 1. È costituita una Società per Azioni denominata "doValue S.p.A." (la "Società"). |
Articolo 1 INVARIATO |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| 1. La Società ha Sede Legale in Verona. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere in Italia e all'estero, in conformità alle vigenti disposizioni normative e statutarie, Sedi Secondarie, Succursali e Rappresentanze, comunque denominate. |
INVARIATO |
| 2. La Sede Legale può essere posta o trasferita in qualsiasi indirizzo nel Comune indicato nel paragrafo che precede, a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero in qualsiasi altro luogo all'interno del territorio italiano, a seguito di decisione dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione. |
|
| Articolo 3 1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. |
Articolo 3 INVARIATO |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| 1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o indirettamente (ossia per |
1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o indirettamente (ossia per |
il tramite di società controllate e/o partecipate), di attività di gestione, recupero e incasso, anche coattivo, di crediti in Italia e all'estero, nonché di ogni ulteriore attività comunque connessa o strumentale alla gestione e al recupero dei crediti, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.
A fini di chiarezza interpretativa, ogni attività di seguito richiamata, o comunque rientrante nell'oggetto sociale, potrà essere svolta dalla Società in via diretta e/o indiretta.
il tramite di società controllate e/o partecipate), di attività di gestione, recupero e incasso, anche coattivo, di crediti in Italia e all'estero, nonché di ogni ulteriore attività comunque connessa o strumentale alla gestione e al recupero dei crediti, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.
A fini di chiarezza interpretativa, ogni attività di seguito richiamata, o comunque rientrante nell'oggetto sociale, potrà essere svolta dalla Società in via diretta e/o indiretta.
dalla Società o da terzi, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, rivenienti da procedure giudiziarie ovvero da ogni altra procedura ad evidenza pubblica, che, anche nell'ambito dell'attività di recupero del credito, sia diretta a liquidare i suddetti beni.
dalla Società o da terzi, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, rivenienti da procedure giudiziarie ovvero da ogni altra procedura ad evidenza pubblica, che, anche nell'ambito dell'attività di recupero del credito, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni.
attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.
diversi dal denaro.
attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.
fornite di diritti diversi, in conformità alle
prescrizioni di legge.
prescrizioni di legge.
| restando i limiti di legge; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché, (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche dello statuto di volta in volta necessarie. |
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|---|---|
| 5.6. L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti nei limiti di cui all'art. 2349 del codice civile. |
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| 6.7 Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. |
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| 7.8 Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi di legge. |
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| 8.9 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato. |
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| 9.10La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto. |
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| TITOLO III | TITOLO III |
| ASSEMBLEA | ASSEMBLEA |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività. |
INVARIATO |
| 2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, ai sensi del successivo articolo 7, entro 120 giorni |
| dalla chiusura dell'esercizio, deliberare sulle materie attribuite dalla legge e dallo Statuto sociale alla sua competenza; qualora ricorrano condizioni di legge tale termine può essere prorogato a 180 giorni. 3. L'Assemblea ordinaria stabilisce compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati. L'assemblea determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo determinazioni del Consiglio Amministrazione. |
per le i può gli le di |
|---|---|
| Articolo 7 1. L'Assemblea, sia ordinaria straordinaria, è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo (nella persona del Presidente o di almeno due consiglieri o altro consigliere delegato |
Articolo 7 sia dal INVARIATO |
| Consiglio) lo ritenga necessario opportuno ovvero su richiesta Collegio Sindacale o dei soci, a termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'Assemblea obbligatoria per legge. |
ed del sia |
| 2. L'Assemblea, sia ordinaria straordinaria, è convocata nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente anche regolamentare. |
sia |
| 3. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto. Qualora l'Assemblea venga convocata su richiesta dei soci, l'ordine del giorno verrà definito tenendo conto |
| delle indicazioni contenute nella richiesta di convocazione. |
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|---|---|
| Articolo 8 | Articolo 8 |
| 1) Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. |
INVARIATO |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| 1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. |
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| 2. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. |
INVARIATO |
| 3. La delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente e indicata nell'avviso di convocazione. |
|
| 4. Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché risolvere le eventuali contestazioni. |
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| 5. La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone |
| notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. |
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|---|---|
| 6. In caso di designazione, i soci potranno conferire al rappresentante designato una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. |
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| Articolo 10 | Articolo 10 |
| 1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da altro soggetto designato dall'assemblea a maggioranza. |
INVARIATO |
| 2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento assembleare, ove approvato ai sensi del successivo articolo 11, comma 3. |
|
| 3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato tra gli intervenuti, a maggioranza. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso. Il Presidente ha, altresì, facoltà di farsi assistere, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti fra i presenti, anche non Soci. |
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| Articolo 11 | Articolo 11 |
| 1. Per la validità della costituzione |
| dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. |
INVARIATO |
|---|---|
| 2. L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni. Si applicano le maggioranze previste dalla normativa vigente. |
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| 3. L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplini lo svolgimento dei lavori assembleari. |
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| 4. Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e, se adottato, dal regolamento assembleare di cui al precedente comma 3 del presente articolo 11. |
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| Articolo 12 | Articolo 12 |
| 1. I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, ove nominati, quando non siano redatti dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova. |
INVARIATO |
| TITOLO IV | TITOLO IV |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| Articolo 13 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto |
Articolo 13 |
| 7 (sette) e non superiore a 11 (undici). | INVARIATO |
|---|---|
| L'Assemblea ordinaria determina, di |
|
| volta in volta, prima di procedere |
|
| all'elezione, il numero dei Consiglieri | |
| entro i limiti suddetti. | |
| 2. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso |
|
| del mandato, può variare il numero dei | |
| componenti il Consiglio di |
|
| Amministrazione, sempre entro il limite | |
| di cui al primo comma del presente | |
| articolo 13, adottando i provvedimenti | |
| relativi. Gli Amministratori, |
|
| eventualmente nominati nel corso del | |
| mandato del Consiglio, cesseranno dal | |
| proprio incarico con quelli in carica | |
| all'atto della loro nomina. | |
| 3. Gli Amministratori durano in carica tre |
|
| esercizi, salvo più breve durata stabilita | |
| all'atto della nomina; cessano dal proprio | |
| incarico alla data dell'Assemblea |
|
| convocata per l'approvazione del |
|
| bilancio relativo all'ultimo esercizio |
|
| della loro carica e sono rieleggibili. | |
| 4. La composizione del Consiglio di |
|
| Amministrazione deve assicurare |
|
| l'equilibrio tra i generi, nel rispetto delle | |
| previsioni normative e regolamentari |
|
| applicabili. | |
| 5. I membri del Consiglio di |
|
| Amministrazione devono possedere i |
|
| requisiti di onorabilità, nonché ogni altro | |
| requisito, previsti dalle disposizioni di | |
| legge e regolamentari pro tempore |
|
| vigenti; inoltre, un numero di |
|
| Amministratori non inferiore a quello | |
| previsto dalla normativa, anche |
|
| regolamentare, di tempo in tempo |
|
| vigente, deve possedere i requisiti di | |
| indipendenza stabiliti dalla legge e dalle | |
| disposizioni regolamentari pro tempore | |
| vigenti (d'ora in avanti gli |
|
| "Amministratori Indipendenti"). Il |
venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore Indipendente non ne determina la decadenza, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori per cui è richiesto il possesso di tale requisito che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
esclusioni.
inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
genere meno rappresentato, gli Amministratori della Lista di Maggioranza contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti appartenenti alla medesima Lista di Maggioranza;
| Minoranza, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di |
|
|---|---|
| Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nell'ambito dei |
|
| candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti e disponibile ad accettare la carica. Qualora per |
|
| qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il |
|
| Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate. |
|
| (ii) Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono: |
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| (a) nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione tratti dalla Lista di Maggioranza, la sostituzione avverrà con decisione |
dell'Assemblea ordinaria che
delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;
| regolamentare pro tempore vigente in |
|
|---|---|
| materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di Amministratori Indipendenti. |
|
| (iv) Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione dei componenti cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. |
|
| 19. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo 13. |
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| Articolo 14 | Articolo 14 |
| 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri, per tre esercizi - salva più breve durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 13 - un Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dall'Amministratore più anziano di età tra i presenti. |
INVARIATO |
| 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi debba sostituirlo. |
esecutivi. Egli si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:
altri suoi membri. 2. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge. Articolo 16 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ad intervalli di regola non superiori a tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale. 2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione (inclusi i collegamenti audio/video), a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel Articolo 16 INVARIATO luogo in cui è stato convocato.
| appartenenti al personale e/o di società facenti parte del gruppo di appartenenza, o terzi a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio ove ciò sia di aiuto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. |
||
|---|---|---|
| Articolo 17 | Articolo 17 | |
| 1. | Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci, e a facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale e strumentali allo stesso. |
INVARIATO |
| 2. | Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge il Consiglio di Amministrazione è competente ad assumere le delibere riguardanti: |
|
| - | gli adeguamenti dello statuto che dovessero rendersi necessari per garantirne la conformità alle disposizioni normative tempo per tempo applicabili; |
|
| - | la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; |
|
| - | la scissione nei casi previsti dall'art. 2506 ter del Codice Civile; |
|
| - | la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; |
|
| - | l'indicazione di quali soggetti, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società; |
|
| - | la istituzione o soppressione – in Italia ed all'estero – di sedi secondarie con rappresentanza stabile: |
|
| - | il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale. |
| L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie. |
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|---|---|
| 3. In caso di urgenza, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva. |
|
| 4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con regolamento le modalità di funzionamento e l'esercizio delle competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto |
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| Articolo 18 | Articolo 18 |
| 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. |
|
| 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio. |
INVARIATO |
| 3. Le votazioni si fanno per voto palese, salvo che almeno un terzo degli Amministratori presenti e votanti richieda la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni relative alle elezioni di cariche si fanno sempre per schede segrete, salvo che avvengano per unanime acclamazione |
|
| Articolo 19 | Articolo 19 |
| 1. Le deliberazioni del Consiglio |
| riunione e dal Segretario. | |
|---|---|
| 2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, ovvero dal Segretario, fanno piena prova. |
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| Articolo 20 | Articolo 20 |
| 1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale, in misura fissa e/o variabile, che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. |
INVARIATO |
| 2. Il modo di riparto del compenso del Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. |
|
| 3. Ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, le remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche e di coloro che sono membri di comitati endoconsiliari. |
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| TITOLO V | TITOLO V |
| COMITATI | COMITATI |
| ENDOCONSILIARI | ENDOCONSILIARI |
| Articolo 21 | Articolo 21 |
| 1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire al proprio interno i |
INVARIATO |
| comitati composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati, le funzioni ad essi attribuite e le modalità di funzionamento degli stessi. |
|
|---|---|
| TITOLO VI | TITOLO VI |
| RAPPRESENTANZA DELLA | RAPPRESENTANZA DELLA |
| SOCIETA' | SOCIETA' |
| Articolo 22 | Articolo 22 |
| 1. La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della Società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri. |
INVARIATO |
| 2. La rappresentanza processuale comprende la facoltà di promuovere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi Autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali e con ogni facoltà di legge anche per la rinuncia agli atti e alle |
azioni.
Gli atti emanati dalla Società, per essere obbligatori, dovranno essere sottoscritti a firma abbinata, con la restrizione che i Quadri Direttivi di terzo o secondo livello potranno firmare soltanto congiuntamente ad un Quadro Direttivo di quarto livello o ad un Dirigente.
Articolo 23
cui devono essere in possesso i membri del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto. L'Assemblea determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
lista che presenti candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, almeno il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. In caso di lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.
Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine previsto di tempo in tempo dalla normativa applicabile).
delle liste da parte della Società.
sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea Ordinaria delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco Effettivo subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco Supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco Supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco Supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, cod. civ., procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco Supplente subentrato nella carica di Sindaco Effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.
TITOLO VIII REVISIONE LEGALE DEI
TITOLO VIII REVISIONE LEGALE DEI
| CONTI | CONTI |
|---|---|
| Articolo 24 | Articolo 24 |
| 1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo. |
INVARIATO |
| 2. La nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, la durata, la revoca e il compenso dell'incarico sono disciplinati dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. |
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| TITOLO IX | TITOLO IX |
| BILANCIO E UTILI | BILANCIO E UTILI |
| Articolo 25 | Articolo 25 |
| 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. |
|
| 2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge. |
INVARIATO |
| Articolo 26 | Articolo 26 |
| 1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve. |
INVARIATO |
| 2. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. |
| Dirigente Preposto decaduto. | |
|---|---|
| 4. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. |
|
| 5. Nello svolgimento del proprio compito il Dirigente Preposto potrà avvalersi della collaborazione di tutte le strutture della Società. |
|
| 6. Il Dirigente Preposto effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli organi delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente. |
|
| TITOLO XI | TITOLO XI |
| OPERAZIONI CON PARTI | OPERAZIONI CON PARTI |
| CORRELATE | CORRELATE |
| Articolo 28 | Articolo 28 |
| 1. Gli organi della Società a ciò preposti approvano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle proprie procedure adottate in materia. |
INVARIATO |
| dall'Assemblea. Nell'ipotesi di cui al | |
|---|---|
| precedente capoverso, nonché nelle ipotesi in cui una proposta di |
|
| deliberazione da sottoporre |
|
| all'Assemblea in relazione ad |
|
| un'operazione di maggiore rilevanza sia | |
| approvata in presenza di un avviso |
|
| contrario degli Amministratori |
|
| Indipendenti, l'Assemblea delibera con | |
| le maggioranze previste dalla legge, |
|
| sempreché, ove i soci non correlati | |
| presenti in Assemblea rappresentino |
|
| almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette maggioranze di |
|
| legge siano raggiunte con il voto |
|
| favorevole della maggioranza dei soci | |
| non correlati votanti in Assemblea. | |
| 3. Le procedure interne adottate dalla |
|
| società in relazione alle operazioni con |
|
| parti correlate potranno prevedere |
|
| l'esclusione dal loro ambito applicativo | |
| delle operazioni urgenti, anche di |
|
| competenza Assembleare, nei limiti di | |
| quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. |
|
| TITOLO XII | TITOLO XII |
| DEL RECESSO | DEL RECESSO |
| Articolo 29 | Articolo 29 |
| 1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla |
|
| legge, fermo restando che non hanno | INVARIATO |
| diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle |
|
| deliberazioni riguardanti la proroga del | |
| termine della società o l'introduzione, la | |
| modifica, o la rimozione di vincoli alla | |
| circolazione delle azioni. | |
| TITOLO XIII | TITOLO XIII |
| LIQUIDAZIONE - | LIQUIDAZIONE - |
| DISPOSIZIONI FINALI | DISPOSIZIONI FINALI |
|---|---|
| Articolo 30 | Articolo 30 |
| 1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge. |
INVARIATO |
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