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AGM Information Feb 22, 2021

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AGM Information

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Repertorio n. 14.392 Raccolta n. 6.629

JACOPO SODI NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società "B. & C. SPEAKERS - SOCIETÀ PER AZIONI" REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio

(3 febbraio 2021)

In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, alle ore 16,00 (sedici virgola zero zero).

A richiesta della società "B. & C. SPEAKERS - SOCIETÀ PER AZIONI", con sede in Bagno a Ripoli (FI), via di Poggio Moro n. 1, capitale sociale di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila e zero centesimi) interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n. 01398890481, REA n. 267229, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A..

Io Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per atto pubblico, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, dello svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società, convocata e tenutasi alla mia costante presenza il giorno 3 febbraio 2021 presso la sede sociale.

Io Notaio dò atto che l'assemblea si è svolta come segue.

"Alle ore 11,07 (undici virgola zero sette) del giorno 3 febbraio 2021, in Bagno a Ripoli, via Poggiomoro n. 1, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea Luzi Gianni, nato a Montevarchi il 17 ottobre 1943, nella sua qualità di Presidente della Società, collegato in videoconferenza, il quale invita me Notaio a procedere alla verbalizzazione della riunione.

***

Constatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Spapperi, anch'egli collegato in videoconferenza, delegandolo a dare conto ai presenti di tutti gli accertamenti propedeutici all'assemblea e della sua regolare costituzione.

Il Consigliere Spapperi dichiara ed attesta che:

  • la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termini previsti della legge e dallo Statuto, mediante pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs. n. 58/1998, sul sito internet della Società e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 151, pag. 1 (TX20AAA12706) in data 29 dicembre 2021, avviso inviato a Borsa Italiana s.p.a. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo ;

  • (i) l'intervento dei Soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58/1998, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, e successive proroghe in materia, e (ii) la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

  • la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 undecies D.Lgs. 58/1998, il signor Mazzini Giacomo, nato a Firenze il 1° marzo

1976, presente in assemblea mediante collegamento audio-video, al fine del conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega; - come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentate Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

  • il signor Mazzini Giacomo ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere tra il Rappresentante Designato e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il signor Mazzini Giacomo ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

  • l'assemblea si tiene in unica convocazione;

  • non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

  • attualmente il capitale sociale è di Euro 11.000.000 suddiviso in numero 11.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;

  • la Società, alla data della record date, era titolare di numero 125.391 (centoventicinquemilatrecentonovantuno) azioni ordinarie proprie, rappresentanti circa lo 1,14% (uno virgola quattordici per cento) del capitale sociale complessivo, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter c.c. (oggi ne detiene numero 125.391);

  • sono attualmente intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, numero 21 (ventuno) soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 7.505.455 (settemilionicinquecentocinquemilaquattrocentocinquantacinque) azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti circa il 68,23% (sessantotto virgola ventitré per cento) del capitale sociale;

  • è stata verificata, dall'ufficio della Società a ciò predisposto, la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

  • l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a Vostra disposizione e, completato dei nominativi di coloro che interverranno successivamente o che si allontaneranno prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

  • la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla record date - termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 25 gennaio 2021; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della

legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

  • i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappresentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge - anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto;

  • dell'Organo Amministrativo, mediante collegamento audio-video, sono presenti il Presidente, se medesimo e tutti gli altri Consiglieri in carica, signori Coppini, Pratesi, Pancani, Pecci, Cappiello, Mantoan e Egidi;

* del Collegio Sindacale, mediante collegamento audio-video, sono presenti tutti i componenti, il Presidente Foglia Taverna ed i Sindaci Mongelli e Nuzzaci.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Consigliere Spapperi, su delega del Presidente, dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria in prima convocazione a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica della denominazione sociale - art. 1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Eliminazione del divieto di designazione del Rappresentante Designato e conseguente modifica dell'articolo 8.3 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica dell'art. 8 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Svolgimento dell'assemblea

Il Consigliere Spapperi preliminarmente comunica e fa constare che: - le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul M.T.A., segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

  • il sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;

  • è stata verificata, dall'ufficio della Società a ciò predisposto, la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

  • secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, i soggetti che possiedono alla data odierna, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

  • Lorenzo Coppini, tramite la controllata Research & Development International srl, con numero 5.940.529 (cinquemilioninovecentoquarantamilacinquecentoventinove) azioni, rappresentanti circa il 54% (cinquantaquattro per cento) del capitale complessivo;

  • non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 58/1998, né vi sono associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 del medesimo Decreto;

  • alla data odierna, per le informazioni in possesso della Società, non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, né, come conferma il Rappresentante Designato, nessuno dei legittimati al voto presenti ha alcuna comunicazione al riguardo da effettuare.

Il Consigliere Spapperi informa quindi i presenti che:

  • come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e investitori sono stati informati dell'Assemblea;

  • è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione; i dati dei partecipanti sono raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

  • non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

  • le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti); - l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Il Consigliere Spapperi:

  • spiega quindi che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge, è contenuta nel fascicolo che si allega a questo verbale, e propone di ometterne la lettura integrale all'assemblea, fatte salve le proposte di deliberazione contenute nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione, ricevendo conferma da tutti i presenti;

  • precisa infine che (i) sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e (ii) non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998.

Il Presidente riprende quindi la parola e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, attinente alla " 1) Modifica della denominazione sociale - art. 1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti".

***

Il Presidente illustra ai presenti che:

  • si propone di modificare l'articolo 1 dello statuto vigente per porre rimedio ad un errore materiale incorso nella redazione dell'art. 1 dello Statuto sociale; più in particolare, si propone di eliminare (i) gli spazi tra la lettera "B" e la "&" e tra la "&" e la lettera "C"; (ii) i punti posti dopo le lettere "B" e "C"; la denominazione sociale pertanto diventerebbe "B&C SPEAKERS S.P.A."; - il dettaglio della modifica statutaria proposta è contenuto nel testo di raffronto riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta e pubblicizzata nei modi e termini di legge;

  • la modifica in oggetto non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede straordinaria - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione - DELIBERA

1- di approvare la modifica della denominazione sociale nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e per l'effetto di modificare l'articolo 1 dello Statuto come segue:

Articolo 1

"1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: "B&C SPEAKERS S.P.A.".";

2- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

  • alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; - all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), di essere portatore di deleghe da parte di n. 21 aventi diritto, rappresentanti n. 7.505.455 azioni, pari a circa il 68,23% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

  • favorevoli: n. 7.505.455 azioni;

  • contrari: n. 0 azioni;

  • astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, attinente alla "2) Eliminazione del divieto di de-

***

signazione del Rappresentante Designato e conseguente modica dell'articolo 8.3 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.".

Il Presidente illustra ai presenti che:

  • si propone, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19 attualmente in corso, ma anche per agevolare in futuro la partecipazione dei soci in assemblea, di eliminare il divieto di nomina del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al momento previsto dallo statuto vigente e di modificare conseguentemente l'articolo 8 dello Statuto sociale;

  • il dettaglio della modifica statutaria proposta è contenuto nel testo di raffronto riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta e pubblicizzata nei modi e termini di legge;

  • la modifica in oggetto non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede straordinaria - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione -

DELIBERA

1- di approvare la proposta deliberativa e quindi di eliminare il divieto di designazione del Rappresentante Designato nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e per l'effetto di modificare l'articolo 8 dello Statuto come segue:

"Articolo 8

8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

8.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge.";

2- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

  • alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; - all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni temporaneamente assenti dalla riunione as-

sembleare (non votanti), di essere portatore di deleghe da parte di n. 21 aventi diritto, rappresentanti n. 7.505.455 azioni, pari a circa il 68,23% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

  • favorevoli: n. 7.505.455 azioni;

  • contrari: n. 0 azioni;

  • astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea

delibera

2) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, attinente alla "3) Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica dell'art. 8 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.".

***

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Spapperi per illustrare ai presenti che:

  • si propone di introdurre l'istituto della maggiorazione del diritto voto, derogando al principio one share – one vote, per incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l'azionariato dell'emittente quotata);

  • l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto risponde agli interessi della Società in quanto: i) favorirà un approccio all'investimento di mediolungo periodo, dotando gli azionisti che rimarranno "fedeli" di un maggior peso nelle decisioni della Società; ii) la stabilità dell'azionariato consentirà un incremento durevole del valore delle azioni e permetterà di supportare la realizzazione di progetti destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale medio-lungo; iii) concorrerà a contrastare fenomeni di volatilità del titolo, connessi nella maggior parte dei casi ad investimenti di breve periodo da parte degli investitori finanziari;

  • le caratteristiche principali della proposta sono:

a) che il voto maggiorato sia acquisito decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla Società;

b) limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, al fine di "massimizzare" gli effetti positivi attesi dall'introduzione;

c) la maggiorazione del diritto di voto richiederà l'iscrizione del socio nell'apposito elenco tenuto dalla società (l'"Elenco Speciale") ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti;

d) l'iscrizione avverrà a seguito di istanza dell'interessato presentata alla Società nelle forme previste dalla normativa vigente ed accompagnata dalla relativa documentazione prevista;

e) la cancellazione di un soggetto dall'Elenco Speciale dipenderà dalle circostanze specificate nella Relazione predisposta dall'Organo amministrati-

vo;

f) il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale potrà in ogni momento richiederela cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione del diritto di voto maggiorato;

g) la maggiorazione del diritto di voto si acquisterà alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sia compiuto il periodo di possesso continuativo di ventiquattro mesi; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si sia compiuto il periodo di possesso continuativo di ventiquattro mesi;

f) la Società provvederà, ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

h) i diritti reali legittimanti sono la piena proprietà, la nuda proprietà e l'usufrutto dell'azione con diritto di voto;

i) disciplina di dettaglio per le fattispecie che comportano/non comportano il venir meno della maggiorazione del diritto di voto già acquisita, per le operazioni straordinarie ed il loro impatto sul voto maggiorato, per il corretto computo dei quorum assembleari;

  • il dettaglio delle modifiche statutarie - articolo 8 - conseguenti alla proposta di introduzione del voto maggiorato è contenuto nel testo di raffronto riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta e pubblicizzata nei modi e termini di legge;

  • la modifica in oggetto non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede straordinaria - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione -

DELIBERA

1- di approvare ed adottare la maggiorazione del voto nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e per l'effetto di modificare l'articolo 8 dello Statuto come segue:

"Articolo 8

8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

8.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge. La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

8.4 In deroga a quanto previsto dal precedente punto 8.1, ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda pro-

prietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e tenuto a cura della Società con le forme ed i contenuti previsti nel rispetto della normativa applicabile (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo, rilasciata dall'intermediario nelle forme previste dalla normativa vigente.

8.5 Gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto devono iscriversi nell'Elenco Speciale.

Il soggetto che intende ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, deve presentare un'apposita istanza nelle forme previste ai sensi della normativa vigente, allegando inoltre una comunicazione, rilasciata sempre nelle forme previste dalla normativa vigente, attestante il possesso delle azioni per le quali è richiesta la maggiorazione del diritto di voto.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

8.6 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

8.7 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace a partire dalla prima data tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

8.8 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

(i) rinuncia, anche parziale, dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

8.9 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore

alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998. 8.10 La maggiorazione del diritto di voto:

a) si mantiene in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario;

b) si mantiene in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile, di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione, in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili;

d) può spettare alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

e) si mantiene in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

f) si mantiene in caso di trasferimento a titolo gratuito: (i) in forza di un patto di famiglia; (ii) ad un ente quale, a titolo esemplificativo, una fondazione, di cui lo stesso trasferente sia fondatore; (iii) ad un trustee di cui lo stesso trasferente sia trustee e/o di cui lo stesso trasferente e/o o i suoi eredi siano beneficiari;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.

8.11 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del precedente punto 8.10, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

8.12 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società per il tramite dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

8.13 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. 8.14 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.";

2- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco

Speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale; 3- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

  • alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; - all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), di essere portatore di deleghe da parte di n. 21 aventi diritto, rappresentanti n. 7.505.455 azioni, pari a circa il 68,23% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

  • favorevoli: n. 6.377.534 (seimilionitrecentosettantasettemilacinquecentotrentaquattro) azioni;

  • contrari: n. 1.107.962 (unmilionecentosettemilanovecentosessantadue) azioni;

  • astenuti: n. 19.959 (diciannovemilanovecentocinquantanove) azioni; e quindi l'assemblea

delibera

3) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

*** Chiusura dell'assemblea

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 11,39 (undici virgola trentanove).".

***

Si allegano a questo atto i seguenti documenti:

  • sotto lettera "A" l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o

per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari;

  • sotto lettera "B" copia del plico contenente la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno - relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione;

  • sotto lettera "C" il prospetto riepilogativo contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative;

  • sotto lettera "D" il nuovo testo dello Statuto, aggiornato alle odierne deliberazioni;

  • sotto lettera "E" l'elenco fornito dalla Società dei marchi e brevetti di titolarità;

  • sotto lettera "F" l'elenco fornito dalla Società dei beni mobili registrati di titolarità.

Come dichiarato dalla Società, la stessa non possiede beni immobili ed è titolare della sola partecipazione nella controllata 100% (cento per cento) EIGHTEEN SOUND S.R.L., con sede in Reggio Emilia, iscritta al Registro delle Imprese al n. 02577810357.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano, su ventiquattro pagine sin qui di sei fogli di carta uso bollo, è stato da me sottoscritto alle ore 16,05 (sedici virgola zero cinque).

F.to Jacopo Sodi Notaio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 05 febbraio 2021 al n. 4885 serie 1T, Euro 200,00.

Azionista Nr. Azioni % sui % su
presenti capitale
RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L 5.940.529 79.15% 54,00%
Alboran srl 2275552 3,03% 2,07%
. 10529
SERVIZIO ITALIA RUBR
50.000 0,67% 0,45%
FCP ECHIQUIER EXCELSIOR 125 000 1,67% 1,14%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GMBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS 8.497 0,11% 0.08%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND 51 0,00% 0.00%
SHARES VII PLC 1.530 0,02% 0,01%
BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF
BRIGHTHOUSE F TR II -
131 0,02% 0.01%
- UNITED CHURCH OF CHRIST INC.
HE PENSION BOARDS
163 0.01% 0,01%
DOW RETIREMENT GROUP TRUST 1.122 0.01% 0,01%
OHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND ਹੋਇਕ 0,01% 0,01%
GOVERNMENT OF NORWAY 55.012 0,73% 0,50%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC 390 0,01% 0.00%
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES 219.609 2,93% 2,00%
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL 608 808 2.10% 1,43%
KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER 99 184 1,32% 0,90%
ALL STARS LL STARS
ALLIANZ AZIONI ITALIA
000000 0.93% 0,64%
DNCA ACTIONS EURO PME 101.629 1,35% 0.92%
HSBC MICROCAPS EURO 37429 0,50% 0.34%
- QUEST+
UEST MANAGEMENT
1686868 0,27% 0.18%
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP 387.005 5,16% 3,52%
FOTOLE 7.505.455 100,00% 68,23%
FOR ALE

Allegato '''

E-MARKET
SDIR

:

B&C Speakers S.p.A.

B&C Speakers S.p.A. Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 01398890481 Sito Web: www.bcspeakers.com

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "TUF"), dell'art. 72, dell'art. 84-ter e dell'Allegato 3A - schema n. 3 - del Regolamento Conson n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di B. & C. Speakers S.p.A., sul sito internet www.bespeakers.com e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies e 65-septics del Regolamento Emittenti, ai seusi dell'art. 72, comma 1, del medesimo regolamento, sugli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di B&C Speakers S.p.A. convocata per il giorno 3 febbraio 2021 in unica convocazione alle ore 11:00.

1) Modifica della denominazione sociale - art. I dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 1) posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria, la presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti e dell'allegato 3A, schema n. 3, al predetto regolamento, ha lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica dello Statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione di B. & C. Speakers S.p.A. (di seguito "B&C" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione per la modifica della denominazione sociale. Con la presente Relazione è intenzione del Consiglio di Amministrazione espor Vi le motivazioni delle sopraindicate proposte, presentando altresì, in forma comparativa, i testi degli articoli vigenti e le modifiche che si intendono apportare.

****

Denominazione sociale

La modifica che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare si rende necessaria per porre rimedio ad un errore materiale incorso nella redazione dell'art. 1 dello Statuto sociale; più in particolare, si propone di eliminare (i) gli spazi tra la lettera "B" e la "&" e tra la "&" e la lettera "C"; (ii) i punti posti dopo le lettere "B" e "C". La denominazione sociale pertanto diventerebbe "B&C SPEAKERS S.P.A.".

来 * * *

Modifiche statutarie - Prospetto di raffronto

Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare al testo dell'art. I dello Statuto sociale mediante il confronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 1 Articolo 1
1.1 E costituita una società per azioni 1.1 E costituita una società per azioni
con la denominazione: con la denominazione:
"B. & C. SPEAKERS S.P.A." "B. & C. SPEAKERS S.P.A."
"B&C SPEAKERS S.P.A."

Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifiche statutarie La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2020.

Diritto di recesso ex art. 2437 del Codice Civile

E-MARKE

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto sociale proposte ed illustrate nella presente Relazione non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

来 * * *

Proposte di delibera

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: "L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede straordinaria - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione -

DELIBERA

1 - di approvare la modifica della denominazione sociale nei termini proposti dal Consiglio di Aministrazione è per l'effetto di modificare l'articolo I dello Statuto come segue:

Articolo 1

I.I È costituita una società per azioni con la denominazione; "B&C SPEAKERS S.P.A."

2- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di suo-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo elo Autorità competente;

  • all'adempinento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

Bagno a Ripoli (FI), 30 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

.3

Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno - Assemblea Straordinaria del 3 febbraio 2021

B&C Speakers S.p.A.

B&C Speakers S.p.A. Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro I- Loc.là Vallina Capitale Sociale Euro 1 100.000,00 interamente versato Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 01398890481 Sito Web: www.bcspeakers.com

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "TUF"), dell'art. 72, dell'art. 84-ter e dell'Allegato 3A - schema n. 3 - del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di B. & C. Speakers S.p.A., sul sito internet www.bcspcakers.com e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies e 65-septies del Regolamento Emittenti, ai scusi dell'art. 72, comma 1, del medesimo regolamento, sugli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di B&C Speakers S.p.A. convocata per il giorno 3 febbraio 2021 in unica convocazione alle ore 11:00.

2) Eliminazione del divieto di designazione del Rappresentante Designato e conseguente modica dell'articolo 8.3 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 2) posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria, la presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti e dell'allegato 3A, schema n. 3, al predetto regolamento, na lo sopo di illustrarVi le proposte di modifica dello Statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione di B. & C. Speakers S.p.A. (di seguito "B&C" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione per l'eliminazione del divieto di designazione del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Con la presente Relazione è intenzione del Consiglio di Amministrazione espor Vi le motivazioni delle sopraindicate proposte, presentando altresì, în forma comparativa, i testi degli articoli vigenti e le modifiche che si intendono apportare.

Rappresentante designato

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19 attualmente in corso, ma anche per agevolare in futuro la partecipazione dei soci in assemblea, la proposta di modifica è finalizzata ad eliminare il divieto di nomina del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al momento previsto dallo statuto vigente.

* * * *

Modifiche statutarie - Prospetto di raffronto

Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare al testo dell'art. 8 dello Statuto sociale mediante il confronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle variazioni apportate.

LESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 8 Articolo 8
8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un 8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad
voto. un voto.
8.2 La legittimazione all'intervento in 8.2 La legittimazione all'intervento in
assemblea e all'esercizio del diritto di assemblea e all'esercizio del diritto di
voto è disciplinata dalla normativa voto è disciplinata dalla normativa
vigente. vigente.
8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di 8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di
voto in assemblea possono farsi voto in assemblea possono farsi
rappresentare da altri, anche non soci, rappresentare da altri, anche non soci,
nei modi e nelle forme previste dalla nei modi e nelle forme previste dalla
legge. legge.
La società non designa rappresentanti ai La società non designa rappresentanti ai
quali i soggetti legittimati possano quali i soggetti legittimati possano
conferire una delega con istruzioni di conferire una delega con-istruzioni di

voto. Hotel

Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifiche statutarie

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2020.

Diritto di recesso ex art. 2437 del Codice Civile

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto sociale proposte ed illustrate nella presente Relazione non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

* *.* *

Proposte di delibera

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: "L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede straordinaria - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione -

DELIBERA

l- di approvare la proposta deliberativa e quindi di eliminare il divieto di designazione del Rappresentante Designato nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e per l'effetto di modificare l'articolo 8 dello Statuto come segue;

Articolo 8

8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

8.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

  • alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
  • all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".
Bagno a Ripoli (FI), 30 novembre 2020 Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Relazione supil arnomenti posti all'ordine del giorno - 4 secombinerie del 2 fabroline 2021

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B&C Speakers S.p.A. Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 01398890481 Sito Web: www.bcspeakers.com

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "TUF"), dell'art. 72, dell'art. 84-ter e dell'Allegato 3A - schema n. 3 - del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di B. & C. Speakers S.p.A., sul sito internet www.bcspeakers.com e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies e 65-septies del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del medesimo regolamento, sugli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di B&C Speakers S.p.A. convocata per il giorno 3 febbraio 2021 in unica convocazione alle ore 11:00.

3) Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica dell'ari. 8 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 3) posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria, la presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emitteriti e dell'allegato 3A, schema n. 3, al predetto regolamento, ha lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica dello Statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione di B. & C. Speakers S.p.A. (di seguito "B&C" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione per l'introduzione del meccanismo del voto c.d. "maggiorato". Con la presente Relazione è intenzione del Consiglio di Amministrazione espor Vi le motivazioni delle sopraindicate proposte, presentando altresì, in forma comparativa, i testi degli articoli vigenti e le modifiche che si intendono apportare.

* ** *

Premessa

Con il D. L. n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014, il legislatore inserendo all'interno del TUF l'art. 127-quinquies ha introdotto, nel solco delle "loyalty shares" di diritto francese, l'istituto della maggiorazione del diritto voto. Mediante tale istituto, è data la possibilità agli emittenti quotati su un mercato regolamentato di attribuire, attraverso una modifica del proprio statuto, fino ad un massimo di due voti per azione a coloro che rimangono soci continuativamente per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Società.

La maggiorazione del diritto di voto, consentendo di deviare dal principio one share - one vote, permette alle società quotate di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l'azionariato dell'emittente quotata), i quali, in virti del beneficio che gli viene riconosciuto, vedono rafforzato il proprio ruolo nella governance della società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto risponda agli interessi della Società in quanto:

  • favorirà un approccio all'investimento di medio-lungo periodo, dotando gli azionisti che rimarranno "fedeli" di un maggior peso nelle decisioni della Società;
  • la stabilità dell'azionariato consentirà un incremento durevole del valore delle azioni e permetterà di supportare la realizzazione di progetti destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale medio-lungo;
  • concorrerà a contrastare fenomeni di volatilità del titolo, connessi nella maggior parte dei casi ad investimenti di breve periodo da parte degli investitori finanziari.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare l'art. 8 dello Statuto sociale per l'introduzione del voto maggiorato nei termini di seguito illustrati.

Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

Il Consiglio di Amministrazione, in base alla facoltà demandata alla Società di determinare nello Statuto sociale, entro il regime normativo delineato dall'art. 127-quinquies TUF, il periodo minimo di detenzione delle azioni ed il coefficiente di maggiorazione, ritiene opportuno:

  • che il voto maggiorato sia acquisito decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla Società, ritenendo tale periodo sufficiente per configurare un'adeguata stabilità del possesso azionario;
  • avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-quinquies TUF, fissando di conseguenza il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, al fine di "massimizzare" gli effetti positivi attesi dall'introduzione del "voto maggiorato".

Elenco speciale: iscrizione e rinuncia

L'art. 127-quinquies TUF dispone che il periodo continuativo di detenzione delle azioni necessario per conseguire la maggiorazione del diritto di voto decorra dall'iscrizione del socio nell'apposito elenco tenuto dalla società (l'"Elenco Speciale"). L'Elenco Speciale, i cui contenuti sono definiti dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, non costituisce un nuovo libro sociale, bensi è complementare al libro soci e, pertanto, allo stesso si applicano le norme di pubblicità previste per tale libro, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile.

Alla luce della disciplina normativa, il Consiglio di Amministrazione Vi proporte di istituite, presso la sede della Società, tale Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione. mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile; e (ii) nominare il soggetto incaricato dell'Elenco Speciale. In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di inserire nello Statuto

sociale le seguenti previsioni:

  • a) l'iscrizione avverrà a seguito di istanza dell'interessato presentata alla Società nelle forme previste dalla normativa vigente ed accompagnata da: (i) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale (che potrà essere formulata anche con riguardo ad una parte, e non alla totalità, delle azioni del soggetto richiedente); (ii) la comunicazione attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente, rilasciata nelle forme previste dalla normativa vigente; (iii) l'indicazione dell'eventuale sottoposizione a controllo diretto o indiretto da parte di terzi, se l'istanza è presentata da un soggetto diverso da una persona fisica; (iv) ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente;
  • b) la Società procederà alla cancellazione di un soggetto dall'Elenco Speciale (i) a seguito di comunicazione del medesimo o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; oppure (ii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto:
  • c) il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale potrà in ogni momento richiedere, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società per il tramite dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, la cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del diritto di voto maggiorato e, qualora la stessa fosse già maturata, potra

Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno - Assemblea Stractuinaria del 3 febbraio 2021

rinunciavi irrevocabilmente (in tutto o in parte), mediante comunicazione scritta da inviare alla Società per il tramite dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente;

  • ai fini del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, il socio interessato dovrà presentare un'ulteriore comunicazione, rilasciata dall'intermediario nelle forme previste dalla normativa vigente, attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi;
  • e) la maggiorazione del diritto di voto si acquisterà alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si si si si compiuto il periodo di possesso continuativo di ventiquattro mesi; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si sia compiuto il periodo di possesso continuativo di ventiguattro mesi;
  • f) la Società provvederà, ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti.

Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno specificare nello Statuto sociale che i seguenti diritti reali legittimanti permettano di rispettare il disposto di cui all'art. 127-quinquies TUF, secondo cui, per l'attribuzione del diritto di voto maggiorato, l'azione debba appartenere al medesimo soggetto per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi:

  • a) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto;
  • b) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto;
  • c) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal terzo comma del sopra richiamato art. 127-quinquies TUF, la proposta di modifica dello Statuto sociale individua le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione del diritto di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:

  • a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
  • b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di ventiquattro mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco Speciale determina la cancellazione dal suddetto elenco e inibisce la maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.

Sempre in linea con le previsioni normative applicabili, si propone di specificare nello Statuto sociale che la perdita della legittimazione al diritto di voto maggiorato (o la cancellazione dall'Elenco Speciale) non abbiano luogo in caso di:

  • a) successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale a favore dell'erede e/o del legatario;
  • b) fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
  • c) trasferimento a titolo gratuito: (i) in forza di un patto di famiglia; (ii) ad un ente quale, a titolo esemplificativo, una fondazione, di cui lo stesso trasferente sia fondatore; (iii) ad un trustee di cui lo stesso trasferente sia trustee e/o di cui lo stesso trasferente e/o o i suoi eredi siano beneficiari;
  • d) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
  • e) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, il mutamento del trustee.

In tali casi, pur mutando il soggetto titolare del voto maggiorato, il nuovo titolare si avvale della maggiorazione del diritto di voto già acquisita o dal periodo di maturazione già trascorso dal suo avente causa.

Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

Con riferimento alle eventuali ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-quinquies, comma 4, TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili.

In relazione alle predette ipotesi si è ritenuto opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia gia maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Computo dei quorum assembleari

Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 8, del TUF il Consiglio di Amministrazione ritiene, infine, opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi anche al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che la medesima maggiorazione non ha effetto suidiritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Effetti che l'introduzione del diritto di voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

5

Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno – Asseptinaria del 3 febbraio 2021

Alla data della presente Relazione la Società è controllata di diritto ai sensi dell'articolo 93 del TUF da Lorenzo Coppini tramite la società Research&Development International S.r.I., che detiene una partecipazione pari al 54,00% del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone di introdurre un coefficiente di maggiorazione tale per cui ogni azione che sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi decorrente dall'iscrizione nell'Elenco Speciale attribuirà un voto doppio.

Alla luce di quanto sopra, nell'ipotesi in cui la società Research&Development International S.r.I. dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dalla stessa detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei ventiquattro mesi continuativi di detenzione, la medesima potrebbe esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 70,13%.

* * * *

Modifiche statutarie - Prospetto di raffronto

Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare al testo dell'art. 8 dello Statuto. sociale mediante il confronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 8 Articolo 8
8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un 8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad
voto. un voto.
8.2 La legittimazione all'intervento in 8.2 La legittimazione all'intervento in
assemblea e all'esercizio del diritto di assemblea e all'esercizio del diritto di
voto è disciplinata dalla normativa voto è disciplinata dalla normativa
vigente. vigente.
8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di 8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di
in assemblea possono farsi
volo -
voto in assemblea possono farsi
rappresentare da altri, anche non soci, rappresentare da altri, anche non soci,
nei modi e nelle forme previste dalla
nei modi e nelle forme previste dalla legge.
legge. La società non designa rappresentanti ai
La società non designa rappresentanti ai
quali i soggetti legittimati possano
quali i soggetti legittimati possano
conferire una delega con istruzioni di conferire una delega con istruzioni di
voto. voto.
8.4 In deroga a quanto previsto dal
precedente punto 8.1, ciascuna azione
ordinaria dà diritto a voto doppio (e
dunque a due voti per ogni azione) ove
siano soddisfatte entrambe le seguenti
l'azione
condizioni:
(a) =
sia
appartenuta al medesimo soggetto, in
virtù di un diritto reale legittimante
l'esercizio del diritto di voto (piena
proprietà con diritto di voto o nuda
con diritto di voto o
proprietà

os.

usufrutto con diritto di voto) per un
continuativo di almeno
periodo
ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza
del presupposto sub (a) sia attestata
dall'iscrizione continuativa, per un
periodo di almeno ventiquattro mesi,
nell'elenco speciale appositamente
istituito e tenuto a cura della Sociotà
con le forme ed i contenuti previsti nel
rispetto della normativa applicabile
(l'Elenco Speciale"), nonché da
apposita comunicazione attestante il
possesso azionario e riferita alla data
di decorso del periodo continuativo,
rilasciata dall'intermediario nelle
forme previste dalla normativa
vigente.
8.5 Gli azionisti che intendano
beneficiare della maggiorazione del
diritto di voto devono iscriversi
nell'Elenco Speciale.
soggetto che intende ottenere
l'iscrizione nell'Elenco Speciale, deve
presentare un'apposita istanza nelle
forme previste ai sensi della
normativa vigente, allegando inoltre
una comunicazione, rilasciata sempre
nelle forme previste dalla normativa
vigente, attestante il possesso delle
azioni per le quali è richiesta la
maggiorazione del diritto di voto.
La maggiorazione può essere richiesta
anche solo per parte delle azioni
possedute dal titolare. Nel caso di
soggetti diversi da persone fisiche,
l'istanza dovrà precisare se il soggetto
è sottoposto a controllo diretto o
indiretto di terzi ed i dati identificativi
dell'eventuale controllante.
8.6 L'Elenco Speciale è aggiornato a
cura della Società entro il quinto
giorno di mercato aperto dalla fine di
ciascun mese di calendario e, in ogni
caso, entro la c.d. record date prevista
dalla disciplina vigente in relazione al-
diritto di intervento e di voto in
assemblea.
8.7
della
L'acquisizione

Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno – Assemblea Straordinaria del 3 febbraio.2021-

maggiorazione del diritto di voto è
efficace a partire dalla prima data
tra: (i) il quinto giorno di mercato
calendario
mese di
del
aperto
successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni richieste dallo
statuto per la maggiorazione del
diritto di voto; o (ii) la c.d. record date
un'eventuale
assemblea,
di
determinata ai sensi della normativa
vigente, successiva alla data in cui si
siano verificate le condizioni richieste
dallo statuto per la maggiorazione del
diritto di voto.
Società procede alla
8.8
La
cancellazione dall'Elenco Speciale nei
seguenti casi:
anche
parziale,
rinuncia, co
(1)
dell'interessato; (ii) comunicazione
dell'interessato o dell'intermediario
competente ai sensi della normativa
vigente comprovante il venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del
diritto di voto o la perdita della-
titolarità del diritto reale legittimante
e/o del relativo diritto di voto; (iii)
d'ufficio, ove la Società abbia notizia
dell'avvenuto verificarsi di fatti che
venir
meno dei
comportano il
presupposti per la maggiorazione del
diritto di voto o la perdita della
titolarità del diritto reale legittimante
e/o del relativo diritto di voto.
8.9 La maggiorazione del diritto di
voto viene meno:
a) in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'azione, restando inteso
che per "cessione" si intende anche la
costituzione di pegno, di usufrutto o di
altro vincolo sull'azione quando ciò
comporti la perdita del diritto di voto
da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di
cessione a titolo oneroso o gratuito.
aventi ad oggetto solo una parte delle
azioni a voto maggiorato, il cedente
conserva il voto maggiorato sulle
azioni diverse da quelle cedute;
b) in caso di cessione diretta o

indiretta di partecipazioni di controllo
in società o enti che detengono azioni
a voto maggiorato in misura superiore
alla soglia prevista dall'articolo 120.
comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998.
8.10 La maggiorazione del diritto di
voto:
a) si mantiene in caso di successione a
causa di morte a favore dell'erede e/o
del legatario;
b) si mantiene in caso di fusione o
scissione del titolare delle azioni a
favore della società risultante dalla
fusione o beneficiaria della scissione;
c) si estende proporzionalmente alle
azioni di nuova emissione in caso di
aumento di capitale ai sensi dell'art.
2442 codice civile, di aumento di
capitale mediante nuovi conferimenti.
effettuati nell'esercizio del diritto di
opzione, in caso di esercizio del diritto
conversione
di
connesso con
ad
obbligazioni convertibili;
d) può spettare alle azioni assegnate in
cambio di quelle cui è attribuito il
diritto di voto maggiorato, in caso di
fusione o di scissione della Società,
qualora ciò sia previsto dal relativo
progetto:
e) si mantiene in caso di trasferimento
da un portafoglio ad altro degli OICR
gestiti da uno stesso soggetto;
f) si mantiene in caso di trasferimento
a titolo gratuito: (i) in forza di un
patto di famiglia; (ii) ad un ente quale,
titolo
esemplificativo,
una
fondazione, di cui lo stesso trasferente
sia fondatore; (iii) ad un trustee di cui
lo stesso trasferente sia trustee e/o di
cui lo stesso trasferente e/o o i suoi
eredi siano beneficiari;
a ala m
g)
partecipazione sia
OVE
riconducibile ad un trust, si conserva
in caso di mutamento del trustee.
8.11 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c)
e (d) del precedente punto 8.10, le
nuove azioni acquisiscono la
maggiorazione del diritto di voto: (i)
1 : 1

Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno – Assemblea Straordinaria del 3 febbraio 2021

.

11: 8


per le azioni di nuova emissione
spettanti al titolare in relazione ad
azioni per le quali sia già maturata la
maggiorazione del diritto di voto, dal
momento dell'iscrizione nell'Elenco
senza necessità di un
Speciale,
del
periodo
ulteriore
decorso
continuativo di possesso; (ii) per le
azioni di nuova emissione spettanti al
titolare in relazione ad azioni per le
quali la maggiorazione del diritto di
voto non sia già maturata (ma sia in
via di maturazione), dal momento del
compimento del periodo
appartenenza calcolato a partire dalla
iscrizione nell'Elenco
originaria
Speciale.
8.12 E sempre riconosciuta la facoltà
in capo a colui cui spetta il diritto di
voto maggiorato di rinunciare in ogni
tempo irrevocabilmente (in tutto o in
parte) alla maggiorazione del diritto
voto, mediante comunicazione
di
di
scritta da inviare alla Società per il
tramite dell'intermediario competente
ai sensi della normativa vigente.
fermo restando che la maggiorazione
diritto di voto può essere
del
nuovamente acquisita rispetto alle
azioni per le quali è stata rinunciata
con una nuova iscrizione nell'Elenco
Speciale e il decorso integrale del
periodo di appartenenza continuativa
non inferiore a ventiquattro mesi.
8.13 La maggiorazione del diritto di
voto si computa anche per la
determinazione dei quorum costitutivi
e deliberativi che fanno riferimento ad
aliquote del capitale sociale, ma non
ha effetto sui diritti, diversi dal voto,
spettanti in forza del possesso di
determinate aliquote del capitale
sociale.
8.14 Ai fini del presente articolo la
nozione di controllo è quella prevista
dalla disciplina normativa degli
emittenti quotati.

Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifiche statutarie

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2020.

Diritto di recesso ex art. 2437 del Codice Civile

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto sociale proposte ed illustrate nella presente Relazione non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

*****

Proposte di delibera

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: "L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede straordinaria - udio e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione -

DELIBERA

1- di approvare ed adottare la maggiorazione del voto nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e per l'effetto di modificare l'articolo 8 dello Statuto come segue:

Articolo 8

8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

8.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferive una delega con istruzioni di voto.

8.4 In deroga a quanto previsto dal precedente punto 8.1, ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virlù di un dirito reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiguattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e tenuto a cura della Società con le forme ed i contenuti previsti nel rispetto della normativa applicabile (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo, rilasciata dall'intermediario nelle forme previste dalla normativa vigente.

8.5 Gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto devono iscriversi nell'Elenco Speciale.

Il soggetto che intende ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, deve presentare un'apposita istanza nelle forme previste ai sensi della normativa vigente, allegando-inoltre una comunicazione, rilasciata sempre nelle forme previste dalla normativa vigente, attesidate il possesso delle azioni per le quali è richiesta la maggiorazione del diritto divoto. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal fitolan Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggen

Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno - Assemblea Straordinaria del 3 febbraio 2021

sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dali identificativi dell'eventuale controllante.

8.6 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato. aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

8.7 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace a partire dalla prima data tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per là maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

8.8 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

(i) rinuncia, anche parziale, dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarilà del diritto reale legittimante e/o del relativo di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

8,9 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesti di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'aritcolo 120, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998.

8.10 La maggiorazione del diritto di voto:

a) si mantiene in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede elo del legatario;

b) si mantiene in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile, di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione, in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili;

d) può spettare alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è altribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto:

e) si mantiene in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da unos stesso soggetto;

f) si mantiene in caso di trasferimento a titolo gratuito: (i) in forza di un patto di famiglia; (ii) ad un ente quale, a titolo esemplificativo, una fondazione, di cui lo stesso trasferente sia fondatore; (iii) ad un trustee di cui lo stesso trasferente sia trustee e/o di cui lo stesso. trasferente e/o o i suoi eredi siano beneficiari;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustëe.

8.11 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del precedente punto 8.10; le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le guali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, señza necessità di un ulteriore decorso del periodo coniinuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

8.12 E sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società per il tramite dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è statà rinuncidia con unu nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

8.13 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

8.14 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

2- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e conunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;

3- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio povere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempière a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

  • alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
  • all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese, ".
Bagno a Ripoli (FI), 30 novembre 2020 RE Child
Per il Consiglio di Amministrazion
Il Presidente
Palaziona cuasi promonti nacti all'ardina dal ciamo. Argam 13
דריחת הנפי

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021

Punto 1

Allegato n 6692 della raccolta

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

7.505.455

7.505.455

100,00%

100,00%

Azioni per le quali e' stato espresso il voto

n, azioni % azioni rappresentate in % del capitale sociale con assemblea diritto di voto Favorevoli 7.505.455 100,00% 68,23% Contrari 0 0,00% 0,00% Astenuti 0 0:00% 0,00% Non Votanti 0 0,00% 0,00% Totale 7.505.455 100,00% 68,23%

. ..... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ESITO VOTAZIONE Punto 1

Aventi difitto Rapprosentante
Designato
Delegato Azioni In
proprio
Azionī per
ସଦ୍ୟାସ୍ଥିତ । ଏହା ବେଳେ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ
% sulle azion!
opt
VOTI
RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL ~ S.R.L × 5.940.529 79:15%
Alboran srl × 227-552 3.03%
ਤੇ BNL SPA × 50.000 0,67%
FCP ECHIQUIER EXCELSION × 125.000 1.6756
JUNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS X 8.492 0,11%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND × 51 0.00%
ISHARES VI PLC × 1,530 0.02%
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF 1.431 0.02%
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC. x 783 0,01%
10 DOW RETIREMENT GROUP THUST x 1.122 0,01%
-1 [Jiohn Hancock Funds !! International SMALL Company Fund × . રાણવા 0.01%
12 GOVERNMENT OF NORWAY x 55.012 0,73%
13 ENSIGN PEAK ADVISORS INC × 390 0.01%
14 [ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES × 219.609 2,93%
15 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL X 157.809 2,19%
10 KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER × 99, 184 1,32% P
17 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS LL STARS × 70.000 0.93% P
ને જે DNCA ACTIONS EURO PME +01.629 F
਼ ਰਿ HSBC MICROCAPS EURO . X 1,35%
26 QUEST MANAGEMENT - QUEST4 × 37.429 0,50%
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP × 18 a23
387.005
0.27%
5.16%

azioni

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI 7.505.455 100,00%
CONTRARI 0 0.00%
ASTENUTI 0 0.00%
NON VOTANTI 0 0.00%
TOTALE AZIONI PRESENTI 7.505.455 100.00%

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021

Punto 2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea
7.505.455 100.00%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto
7.505.455 100,00%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea
% del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 7,505.455 100,00% 68,23%
Contrari 0 0,00% 0,00%
Astenuti 0 0,00% 0,00%
Non Votanti 0 0,00% 0,00%)
Totale 7.505.455 100,00% 68.23%

2017 11

.I

ESITO VOTAZIONE Punto 2

No Aventi diritto Rappresentante
Designato
Delegato Azjoni In
proprio
Azioni per
. delega
% sulle azioni
વાવી
von
RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S:R.L X 5.940,529 79:15%
Alboran sri * 227.552 3,03%
BNL SPA × :50.000 0,67%
FOR ECHIQUIER EXCELSION 2 125.000 1.67%
JUNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS 8,492 3.11% E
0 · IACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUIND × ਦੀ 0.00%
ISHARES VI PLC × 1-530 0,02% ti
a . JBRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF × 1.431 0.02% i L
9 THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC. × 763 0,01% u
10 DOW RETIREMENT GROUP TRUST × 1.122 0.01% ﻟﻠ
14 JJOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND × 859 0,01% F
12 GOVERNMENT OF NORWAY 55,012 0,73% 2
13 ENSIGN PEAK ADVISORS INC × 390 0.01% 2
નિ ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES × 219.609 2,93%.
15 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL N 157.809 2.10%
16 kapitalforeningen unite ii, Europäeiske small Cap aktier X 99.104 1,32%
17. ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS 70.000 0,83%
ન છે IDNCA ACTIONS EURO PME x 101.629 1.35%
10. HSBC MICROCAPS EURO 37,429
20 louest management - Quest+ × 0,50%
21 BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP X 19.959
387 005
0.27%
5.16%

AZIONI

FAVOREVOLI 7.505.455 100,00%
CONTRARI 0 0.00%
ASTENUTI 0 0.00%
NON VOTANTI 0 0.00% .
TOTALE AZIONI PRESENTI 7.505.455 100 00%

% sui presenti

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021

Punto 3

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea
7.505.455 100,00%
Azioni per le quali e' stato
espresso il voto
7.505.455 100,00%
n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea
% del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 6.377.534 84,97% 57,98%
Contrari 1.107.962 14,76% 10,07%
Astenuti 19.959 0,27% 0,18%
Non Votanti 0 0.00% 0,00%
Totale 7.505.455 100,00% 68.23%

ESITO VOTAZIONE Punto 3

Aventi diritta Rappresentante
Designato
Calegato Azioni in
proprio
Azioni per
delegs.
% sulle azioni
ard.
VOTI
RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L × 5.940.529 78.15%
Alboran srl × 227,552 3,03%
ENLSPA × 50.000 0.67%
FCP ECHIQUIER EXCELSION ત્ર 125.000 1,67% C
JUNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS 8.492 0,11%
ટે IACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND × 5-1 0.00% C
ISHARES VII PLC × 1:530 0.02% C
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF x 1 431 0,02% C
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC. × 763 0,01%
નવ JDOW RETIREMENT GROUP TRUST × 1.122 0.01% C
JIOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND ﻜﺮ ਕ ਸੰਬਰ 0,01% C
12: GOVERNMENT OF NORWAY . X 55.012 0,73% C
13 ENSIGN PEAK ADVISORS INC × 390 0.01%
ਕੇ JALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES. . X 219.609 2,93% C
പ്പ് എ INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL × 157 809 2,10% C
16 KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER × 99.184 1,32%
17. IALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS 2 70.000 0,93% C
18 ONCA ACTIONS EURO PME x 101.629 1,35%. C
18 HSBC MICROCAPS EURO ×. 37.429 0.50% C
20 QUEST MANAGEMENT - QUEST+ × 10. વે રેવે 0.27% A
21 IBERENBERG: EUROPEAN MICRO CAP X 387.005 5.16%

AZIONİ

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI
CONTRARI 6.377.534
1.107.962
84.97%
14.76%
ASTENUTI
NON VOTANTI
19 088
0
0.27%
0.00%
TOTALE AZIONI PRESENTI 7.505.455 100.00%

JACOPO SODI NOTAIO

Allegato D al Repertorio n. 14.392 Raccolta n. 6.629

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede Durata - Oggetto

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

"B&C SPEAKERS S.P.A.".

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Bagno a Ripoli (FI).

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, nonché di sopprimerli.

2.3 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile - comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica - è quello che risulta dai libri, sociali; è onere del Socio, dell'Amministratore, del Sindaco e del soggetto incaricato della revisione contabile comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare mediante lettera raccomandata, messaggio trasmesso via telefax o posta elettronica, altresì gli eventuali cambiamenti.

Articolo 3

3.1 La Società ha per oggetto la fabbricazione e il commercio di trasduttori acustici di ogni tipo, di altoparlanti e di microfoni e di loro parti componenti nonché di apparecchiature e di macchine elettriche ed elettroniche per la trasmissione, per la ricezione, per la produzione e per la riproduzione di segnali, di immagini e del suono, nonché per misurazioni e per controlli. 3.2 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche reali a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Articolo 4

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

4.2 La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa deliberazione.

Capitale sociale - Azioni Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila) diviso in n. 11.000.000 (undicimilioni) azioni ordinarie senza valore nominale e può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. L'assemblea straordinaria del 18 aprile 2007 ha deliberato subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul Mercato MTA organizzato da Borsa Italiana S.p.A. di aumentare il capitale in maniera scindibile ed a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, c.c., per un ammontare di massimi nominali Euro

48.000,00 (quarantottomila) mediante emissione di massime n. 480.000 (quattrocentottantamila) nuove azioni, godimento regolare, da assegnare ai beneficiari del piano di stock option.

L'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2011 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale di Euro 200.000, entro il periodo di cinque anni dalla data della predetta deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 e 6, in caso di esclusione del diritto di opzione l'aumento di capitale sarà riservato ad investitori italiani e/o esteri o a partners industriali e/o finanziari che per la loro attività e dimensione della loro impresa siano ritenuti strategici all'attività della società, di volta in volta individuati, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla predetta delega e così, in particolare e tra l'altro, per stabilire, di volta in volta, nel rispetto della vigente disciplina, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale soprapprezzo, precisandosi altresì che nella determinazione del prezzo di emissione il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato nonché delle quotazioni delle azioni B&C Speakers nel periodo precedente all'operazione, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario di B&C Speakers e del gruppo ad essa facente capo, nonché della prassi per operazioni simili nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.

5.2 Con deliberazione dell'Assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile legale dei conti.

Assemblea

Articolo 6

6.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

6.2 L'Assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in videoconferenza che:

  • sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

  • vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

  • i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

6.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7

7.1 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "La Nazione QN" o "La Repubblica" contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima e delle eventuali successive convocazioni, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

7.2 L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei: Soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa. Qualora ne sia fatta richiesta dai Soci ai sensi di legge, l'ordine del giorno è integrato nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni applicabili.

Articolo 8

8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

8.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge. 8.4 In deroga a quanto previsto dal precedente punto 8.1, ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e tenuto a cura della Società con le forme ed i contenuti previsti nel rispetto della normativa applicabile (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo, rilasciata dall'intermediario nelle forme previste dalla normativa vigente.

8.5 Gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto devono iscriversi nell'Elenco Speciale.

Il soggetto che intende ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, deve pre-

sentare un'apposita istanza nelle forme previste ai sensi della normativa vigente, allegando inoltre una comunicazione, rilasciata sempre nelle forme previste dalla normativa vigente, attestante il possesso delle azioni per le quali è richiesta la maggiorazione del diritto di voto.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

8.6 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

8.7 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace a partire dalla prima data tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

8.8 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

(i) rinuncia, anche parziale, dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

8.9 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998.

8.10 La maggiorazione del diritto di voto:

a) si mantiene in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario;

b) si mantiene in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile, di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione, in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili;

d) può spettare alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il di-

ritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

e) si mantiene in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

f) si mantiene in caso di trasferimento a titolo gratuito: (i) in forza di un patto di famiglia; (ii) ad un ente quale, a titolo esemplificativo, una fondazione, di cui lo stesso trasferente sia fondatore; (iii) ad un trustee di cui lo stesso trasferente sia trustee e/o di cui lo stesso trasferente e/o o i suoi eredi siano beneficiari;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.

8.11 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del precedente punto 8.10, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

8.12 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società per il tramite dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

8.13 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

8.14 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 9

9.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o rinunzia, il presidente sarà eletto con il voto della maggioranza dei presenti.

9.2 Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, anche tramite delegati; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.

9.3 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Articolo 10

10.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dello Statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Articolo 11

11.1 Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 12

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).

L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

12.2 Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

12.3 La nomina del Consigliò di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, in conformità alla normativa vigente e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine pro-

gressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimi) prescritto dalla legge.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 12.4 Nel caso in cui venga presentata una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al comma terzo del presente articolo, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

12.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi:

i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranza di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. 12.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di

cui al comma terzo, punto b) del presente articolo, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

12.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.

12.8 Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:

(i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quarto del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 13

13.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti. Può nominare altresì un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri stessi.

Articolo 14

14.1 Il Consiglio viene convocato tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, ivi compresi, in particolare, posta elettronica o fax o telegramma, da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi.

14.2 L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore ad un giorno.

14.3 II Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. 14.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente - o chi ne fa le veci ai sensi del comma settimo del presente articolo - lo ritenga necessario ovvero quando sia richiesto dall'Amministratore Delegato, se nominato, o da almeno due Amministratori, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

14.5 È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipan-

ti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

14.6 Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

14.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da altro Amministratore designato dai presenti.

Articolo 15

15.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

15.2 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

15.3 Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Articolo 16

16.1 Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 17

17.1 Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'articolo 2436 del codice civile, le deliberazioni concernenti:

  • fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506 ter, ultimo comma, del codice civile;

  • istituzione o soppressione di sedi secondarie;

  • trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

  • indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;

  • riduzione del capitale a seguito di recesso:

  • adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

17.2 Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comun-

que con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, determinandone altresì il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Al predetto dirigente sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizione applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare ad un Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, delegare, sempre negli stessi limiti, parte dei propri poteri ed attribuzioni al Presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare i suddetti poteri ed attribuzioni. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute e per singoli atti o categorie di atti, deleghe a dipendenti della Società e procure a terzi, in entrambi i casi rispettivamente con facoltà di subdelega o di conferire procura.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni e i compensi.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni consultive e/o propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

17.7 Gli organi delegati riferiscono adeguatamente e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro delle riunioni del Collegio.

Articolo 18

18.1 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Ad essi spetta, inoltre, un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei membri del Comitato Esecutivo. 18.3 In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Comitato Esecutivo

Articolo 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, terminandone previamente la durata ed il numero dei membri, comunque non inferiore a tre. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, ove nominati.

19.2 Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Articolo 20

20.1 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate ai sensi del precedente articolo 14 commi primo, secondo e terzo. Esso si riunisce quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da un Amministratore Delegato, se nominato, o da almeno due membri, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.

20.2 È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'articolo 14, comma quinto. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

20.3 Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto sono stabilite dal Comitato Esecutivo stesso anche eventualmente da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della società

Articolo 23

23.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'articolo 14, comma settimo; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.

23.2 Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimen-

to del sostituito.

23.3 Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti, conferendo apposita procura.

Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti Articolo 24

24.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. Ai fini dell'articolo 1, comma terzo, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale. 24.2 Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea ordinaria, che ne determina altresì il compenso, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare. 24.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, che recano i nominativi di uno o più candidati comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere - contrassegnati da un numero progressivo, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale in conformità alla normativa vigente e saranno soggette alle altre forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione

dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e delle disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e delle disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di cui al precedente punto b). Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi si provvederà, nell'ambito dei

candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista o si debba procedere all'integrazione del Collegio Sindacale; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 25

25.1 II Collegio Sindacale esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

25.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

25.3 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione all'uopo abilitata.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Articolo 27

27.1 Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dal l'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

Scioglimento - Liquidazione

Disposizioni Generali Articolo 28

28.1 Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge. F.to Jacopo Sodi Notaio

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