Governance Information • Sep 7, 2021
Governance Information
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Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate e la tenuta del Registro Insider
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI 7 |
|---|
| 1. Ambito di applicazione 7 2. Obblighi e divieti dei Destinatari 8 |
| COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 10 |
| 3. Il CdA della Società 10 4. I Consiglieri Delegati della Società 10 5. L'Investor Relator 10 6. I Destinatari 10 |
| GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 11 |
| 7. Valutazione della rilevanza delle informazioni e individuazione dei soggetti coinvolti 11 8. Accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni 13 |
| COMUNICAZIONE ESTERNA 14 |
| 9. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate 14 10. Ritardo nella comunicazione 15 |
| IL REGISTRO INSIDER 18 |
| 11. Norme generali 18 12. Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro Insider 18 13. Obblighi delle Persone Informate 20 14. Relevant Information List 20 |
| DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED ENTRATA IN VIGORE 21 |
| 15. Sanzioni 21 16. Modifiche e integrazioni 21 17. Comunicazioni 21 18. Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza 22 19. Entrata in vigore 22 20. Allegati 22 |
| ALLEGATO A - Informativa circa l'avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate 23 |
| Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 26 |
| Capo II : Sanzioni penali 26 |
| Capo III: Sanzioni amministrative 27 |
| ALLEGATO B – Sezione Permanente 32 |
| ALLEGATO C – Sezione Occasionale 32 |
Indice
| CdA | Consiglio di Amministrazione della Società | |||
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti | i dipendenti della Società e delle Società Controllate che in ragione dell'attività lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle Società Controllate. |
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| Destinatari | i destinatari della presente Procedura sono: • componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società e delle Società Controllate; • gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui al punto precedente, abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tali entità e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tali entità; nonché • i Dipendenti della Società e delle Società Controllate: tutti gli ulteriori soggetti che, nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. |
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| Informazioni Privilegiate | costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi della presente Procedura e sono soggette alla disciplina quivi prevista quelle informazioni: |
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| a. che hanno carattere preciso, ossia che: i. si riferiscono a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; ii. sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti finanziari Derivanti; c. che non sono state rese pubbliche; d. che concernono direttamente la Società o le Società Controllate o gli Strumenti Finanziari della Società; e. che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società o sui prezzi di eventuali Strumenti Finanziari Derivati Collegati, ossia che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento |
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| A titolo esemplificativo e non esaustivo sono identificate come Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare l'emittente quelle di seguito indicate, coerentemente al documento Consob "Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle Informazioni Privilegiate": informazioni attinenti a assetti proprietari, composizione del management, piani di incentivazione del management, attività dei revisori, operazioni sul capitale, emissione di Strumenti Finanziari, caratteristiche degli Strumenti Finanziari emessi, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., ristrutturazioni e riorganizzazioni, operazioni su Strumenti Finanziari, procedure concorsuali, contenzioso legale, revoca di affidamenti bancari, svalutazioni / rivalutazioni di attività o di Strumenti Finanziari in portafoglio, brevetti, licenze, diritti, ecc., insolvenze di importanti debitori, distruzione o danneggiamento di beni non assicurati, acquisto o vendita di asset, andamento della gestione, variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise), ricevimento o annullamento di ordini importanti, ingresso in nuovi (o uscita da) mercati, modifica dei piani di investimento, policy di distribuzione di dividendi. |
A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata una Informazione Privilegiata se risponde ai criteri sopra menzionati
Le informazioni che l'emittente ritiene rilevanti, in quanto relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l'emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
Si intende ognuno dei seguenti soggetti (i) Regional CEO North Asia Pacific; (ii) Regional CEO South Asia Pacific; (iii) Regional CEO America; e (iv) Regional CEO EEMEA
Si intende il Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate Registro Insider
Il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura Investor Relator
Si intendono le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società. Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:
a. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
c. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
Complessivamente gli Strumenti Finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le azioni della Società.
Informazioni Privilegiate
Informazioni Rilevanti
Regional CEO
Società Controllate
Strumenti Finanziari
L'obiettivo della Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate e la tenuta del Registro Insider (la "Procedura") è quello di disciplinare la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni sui fatti cha accadono nella sfera di attività di Carel Industries S.p.A. (la "Società") in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.
La presente Procedura è stata predisposta in attuazione:
Per le modalità operative di gestione delle Informazioni Privilegiate si rimanda al documento Consob "Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle Informazioni Privilegiate".
I Destinatari sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui siano a conoscenza.
Le Informazioni Privilegiate devono essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nell'ambito del contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste della presente Procedura e dalla disciplina applicabile.
L'obbligo di riservatezza deriva, tra l'altro:
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 184 e ss. del TUF, nonché dagli articoli 14 e 15 del Regolamento 596/2014, i Destinatari non possono:
comunicate al mercato a norma della presente Procedura. I divieti di cui sopra si applicano altresì a tutte le Informazioni Rilevanti di cui i Destinatari vengano a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto.
L'articolo 9 del Regolamento 596/2014 prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.
Tali condotte legittime includono, con specifico riferimento alle persone fisiche e per quanto di più immediato interesse per la Società, l'ipotesi in cui dal semplice fatto che una persona sia in possesso di Informazioni Privilegiate non si desuma che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di Informazioni Privilegiate, e se:
Inoltre, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere Strumenti Finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali Strumenti Finanziari non costituisce di per sé utilizzo di Informazioni Privilegiate.
Infine, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abusi di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora:
Le condotte sopra riportate si considerano legittime salvo l'autorità competente accerti che vi sia stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte medesime.
Il CdA provvede alla nomina, revoca e sostituzione dell'Investor Relator, definendone i relativi poteri e competenze – in conformità alla presente Procedura – e potendo altresì designare un sostituto in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società curano le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne aziendali.
Il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società approvano, disgiuntamente, i comunicati aventi ad oggetto le Informazioni Privilegiate sottoposti alla loro attenzione da parte dell'Investor Relator.
Con l'assistenza e il supporto delle strutture interne della Società, l'Investor Relator: a. assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate della presente Procedura e dalla disciplina applicabile;
Avvalendosi delle strutture interne della Società, l'Investor Relator cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.
In caso di assenza o impedimento di carattere temporaneo, il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente, hanno la facoltà di designare un sostituto pro-tempore, dandone tempestiva comunicazione al CdA.
I Destinatari che ritengano sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata di cui siano venute a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società o delle Società Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli
obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunicano senza indugio tale circostanza all'Investor Relator.
Anche le Informazioni Privilegiate di Società Controllate possono assumere rilievo ai fini dell'obbligo di pubblicazione di Informazioni Privilegiate della Società, pertanto, il Regional CEO o il Direttore Generale, a seconda dell'area geografica di riferimento della Società Controllata interessata, è tenuto ad informare tempestivamente l'Investor Relator di ogni singola informazione che riguardi le società controllate che afferiscono alla propria area geografica di competenza e che possa costituire un'Informazione Privilegiata.
L'Investor Relator deve senza indugio informare il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società in merito a ciascuna segnalazione ricevuta.
La valutazione in merito alla rilevanza delle informazioni riguardanti la Società e le Società Controllate, è di competenza dei seguenti soggetti:
La Società individua i flussi di Informazioni Rilevanti e associa a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti, gli organi societari che hanno accesso alle stesse nel periodo precedente la diffusione al pubblico.
Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come Informazione Privilegiata la Società registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni:
Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 12, ove l'informazione venga valutata dai soggetti competenti ai sensi di quanto sopra riportato quale Informazione
Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla Legge1 e a quanto previsto dal paragrafo successivo della presente Procedura. Le Informazioni Privilegiate vanno comunicate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni.
L'Investor Relator invia il comunicato, nel testo approvato dal Presidente del CdA, dal Vice Presidente e/o dall'Amministratore Delegato della Società, alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. – avvalendosi dell'eMarket SDIR2 o di altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa.
Con specifico riferimento a dati e situazioni contabili, i Destinatari devono informare senza indugio il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator di tutte le Informazioni Rilevanti o Privilegiate, riguardanti la Società e le Società Controllate, indicando i soggetti che ne hanno conoscenza, ovvero ai quali le Informazioni debbano essere comunicate in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.
Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator provvedono a darne immediata notizia ai soggetti competenti a valutarne la rilevanza ai sensi di quanto sopra menzionato, i quali nel caso in cui le informazioni non siano soggette alla immediata diffusione al pubblico, dovranno attivarsi, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione e individuare, anche in base alle indicazioni ricevute, i soggetti, interni o esterni, che hanno accesso alle predette informazioni, in ragione dell'attività lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte per la Società (compresi i richiedenti medesimi, ove non già iscritti in relazione a quell'Informazione).
Sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti competenti indicati in precedenza, l'Investor Relator, sentito il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, provvederà all'iscrizione nel Registro Insider e verificherà che siano state adottate tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni, provvedendo ad adottare le ulteriori misure, se necessarie. Inoltre, in ogni caso in cui le Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate dovessero essere comunicate a soggetti non previamente individuati ai sensi del precedente capoverso, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator provvederanno affinché tali soggetti vengano immediatamente iscritti nel Registro.
Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata (cfr. paragrafo 12), risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.
La trasmissione/comunicazione interna delle Informazioni Privilegiate della Società
1 Per Legge s'intendono le disposizioni comunitarie o nazionali di volta in volta applicabili alla Società e alle società del Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato, quali – a titolo esemplificativo – le norme in materia contenute nel MAR e nel TUF, le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell'ESMA o di Consob.
2 Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR).
avviene attraverso l'utilizzo di un sistema che tutela la Società da intrusioni esterne e anche dalle minacce interne, monitorando costantemente l'accesso ai dati degli utenti.
La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società potrà avvenire solo nel normale esercizio dell'attività lavorativa, professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della società ed a condizione che i destinatari dell'informazione siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Pertanto, in ogni caso in cui non vi sia la certezza che l'obbligo di riservatezza derivi da altre fonti, andrà richiesta la sottoscrizione di specifici impegni di riservatezza come condizione per la trasmissione delle informazioni.
I Destinatari, qualora debbano comunicare delle informazioni che potrebbero essere ritenute Rilevanti o Privilegiate a soggetti esterni, dovranno previamente darne immediata comunicazione al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e all'Investor Relator, i quali chiederanno ai soggetti competenti ai sensi di quanto prima riportato, di valutare la rilevanza dell'informazione. Qualora gli stessi ritengano che l'informazione presenti i caratteri dell'Informazione Rilevante o dell'Informazione Privilegiata e, tuttavia, ritengano sussistenti i presupposti perché possa comunque venire comunicata a soggetti esterni, in questo caso autorizzeranno il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator a consentire la comunicazione dell'informazione ai soggetti esterni, previa adozione delle cautele necessarie a garantire il rispetto da parte dei soggetti esterni dell'obbligo di riservatezza. Diversamente, i soggetti competenti informeranno il Presidente, il Vice Presiedente e/o l'Amministratore Delegato affinché venga data integrale divulgazione al pubblico dell'informazione ai sensi di Legge.
Fermo il rispetto di quanto sopra indicato, in caso di comunicazione non intenzionale, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, dovrà essere immediatamente informato il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator che a sua volta informerà il Presidente, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, affinché si provveda senza indugio alla comunicazione al pubblico, con le modalità stabilite dalla legge e dalla presente Procedura.
Inoltre, i soggetti esterni ai quali venga consentito l'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, dovranno essere iscritti nel Registro.
La Società, emittente Strumenti Finanziari quotati nei mercati regolamenti italiani, comunica con il mercato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni.
La tempestività della comunicazione al pubblico riguardante le Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Società Controllate è rimessa alla responsabilità del Presidente, del Vice Presidente e/o dell'Amministratore Delegato della Società, i quali si coordineranno tra loro a tali fini.
A supporto dei predetti soggetti opereranno il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator, per l'attività di coordinamento dell'informazione verso l'esterno.
Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator, a tal fine, dovràanno:
La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente 3 .
Il comunicato viene immesso nel circuito eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa, ed, è trasmesso alla Consob e alle agenzie di stampa collegate al sistema 4 . Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la conferma, attraverso il sistema
3 Va tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67 RE, Borsa Italiana S.p.A. può stabilire, con il proprio Regolamento previsto dall'articolo 62 del TUF, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti (vedasi Sez. IA.2.6 IRBI).
4 Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), del RE 1055 "Gli emittenti (…) divulgano le Informazioni Privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (…) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione."
eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa, della corretta decorrenza del periodo previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora, in casi eccezionali, non si possa utilizzare il sistema eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa ovvero si riscontrino anomalie nel funzionamento dei sistemi, la funzione preposta deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. ed adempiere agli obblighi informativi nei confronti del pubblico secondo le modalità alternative stabilite dalla Autorità competente. In ogni caso, la Società assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa è inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle informazioni regolamentate.
Tutti i comunicati diffusi devono essere pubblicati sul sito internet della Società, nella sezione "Investor Relations", entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione, assicurando:
I comunicati diffusi devono essere diffusi senza indugio e devono restare disponibili sul sito internet per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione.
La Società, quando è tenuta a diffondere l'informativa a borsa aperta, preavvisa la Consob e Borsa Italiana S.p.A., anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che l'emittente pubblichi Informazioni Privilegiate mentre gli Strumenti Finanziari sono in fase di negoziazione.
In caso di diffusione involontaria, nel corso di assemblee, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate, queste devono essere comunicate senza indugio al mercato, sospendendo brevemente la riunione ove necessario.
Successivamente alla diffusione del comunicato stampa ai sensi del presente articolo (tramite eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa) e, dunque, una volta che l'informazione privilegiata sia diventata pubblica, i rapporti con i media vengono gestiti dalla responsabile della funzione Corporate Communication che si coordinerà con l'Investor Relator al fine di garantire coerenza e uniformità nell'attività di comunicazione aziendale.
La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la diffusione di Informazioni Privilegiate, incluse quelle che siano relative ad un processo prolungato, che si verifichi in fasi e che sia volto a concretizzare, o che comporti, una particolare circostanza o evento, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. vi sia un "legittimo interesse" che sarebbe pregiudicato dalla comunicazione al
pubblico;
La responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell'Informazione Privilegiata, e quindi di derogare all'obbligo di immediata comunicazione, spetta al Presidente del CdA d'intesa con il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ovvero i soggetti dagli stessi delegati, salvo ove la decisione non sia assunta da un organo collegiale in relazione a materie di propria competenza o su richiesta dei soggetti che precedono.
La Società dovrà quindi valutare sia l'impatto della deroga sulla corretta informazione del pubblico sia il grado di riservatezza che è possibile assicurare all'Informazione Privilegiata.
In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, la Società è comunque tenuta a garantire il mantenimento della confidenzialità dell'Informazione Privilegiata e, ove questa confidenzialità sia venuta meno, a ristabilire la parità informativa.
Nel caso in cui abbia ritardato la comunicazione di una Informazione Privilegiata, il Presidente del CdA, d'intesa con il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ovvero i soggetti dagli stessi delegati, dovrà, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima Informazione Privilegiata e salvo non sia diversamente previsto dalla normativa pro tempore vigente, darne comunicazione per iscritto alla Consob, seguendo la procedura fornita dalla stessa. La comunicazione ha lo scopo di fornire all'Autorità le informazioni oggetto del ritardo, le motivazioni del ritardo, la data e l'ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata, la spiegazione circa la modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate in precedenza ed ogni altra circostanza che la Società ritenga rilevante, al fine di consentire alla Consob una compiuta valutazione della condotta segnalata, nonché di intraprendere con tempestività le opportune misure di vigilanza in ordine agli Strumenti Finanziari.
Nei casi in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società registra un documento che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
a. data e ora:
b. identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
spiegazione per iscritto;
Le Informazioni Privilegiate di cui viene ritardata la comunicazione devono essere sottoposte alla più assoluta riservatezza; non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in relazione alle quali la Società (e le Società Controllate) non sia in grado di garantire la riservatezza ed in particolare:
Su richiesta di Consob, espressa in base alla normativa vigente, ovvero qualora la Società o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata oggetto della ritardata comunicazione non siano in grado di garantire la riservatezza ovvero venga meno anche una sola delle condizioni per il ritardo, la Società dovrà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalla Legge e dalla presente Procedura e alla notifica dell'identità della persona/organo responsabile della decisione del ritardo, delle persone che assicurano il monitoraggio della permanenza delle condizioni che permettono il ritardo, delle persone responsabili della pubblicazione delle informazioni e delle persone responsabili della notifica del ritardo alla Consob (nome, cognome, posizione presso l'emittente).
Durante il ritardo, il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società , monitora caso per caso e con il supporto dell'Investor Relator, la permanenza delle condizioni per il ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.
Qualora la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la Società deve dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
In ogni caso di ritardo nella comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate, ove la Società abbia in essere, in conformità alle vigenti norme di Legge e regolamentari, un'autorizzazione ad operare su azioni proprie, deve essere disposto, a cura di uno dei soggetti indicati in precedenza, il blocco dell'operatività sulle predette azioni proprie, fino alla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate delle quali è stata ritardata la comunicazione. Il blocco deve essere altresì disposto per l'operatività su Strumenti Finanziari, diversi dalle azioni proprie, cui le predette Informazioni Privilegiate si riferiscono.
La Società ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate (c.d. Registro Insider), tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti. La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro Insider prendano atto, tramite la trasmissione dell'Allegato A, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
L'Investor Relator, avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio ad iscrivere le persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate nel Registro Insider ed informa tempestivamente, per iscritto, dette persone:
Il Registro Insider è tenuto in un formato elettronico che garantisca, in ogni momento:
Il Registro Insider è composto da due sezioni:
Allegato D – Sezione occasionale).
I dati delle persone iscritte nella sezione permanente non devono essere riportati nelle sezioni occasionali.
Nella Sezione permanente del Registro Insider potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa pro tempore vigente, in via esemplificativa: a. il Presidente del CdA;
Le informazioni che devono essere riportate nella "sezione permanente" dell'elenco sono:
Le informazioni che devono essere riportate nella Sezione occasionale dell'elenco sono:
L'aggiornamento del Registro deve essere disposto senza indugio in conformità alla Procedura, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nei seguenti casi: a. cambio delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto;
b. iscrizione di nuovi soggetti;
c. venir meno dell'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate da parte dei soggetti iscritti (nella "sezione permanente" o nelle "sezioni singola" del Registro).
La cancellazione delle persone iscritte nel Registro deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.
Le informazioni relative alle persone iscritte nel Registro sono conservate per cinque anni dal venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
Su richiesta dell'autorità competente, il Registro è trasmesso alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul sito internet della stessa.
Le persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono tenute a conformarsi alle disposizioni contenute alla presente Procedura ed adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, le persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.
Al fine di monitorare la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, la Società, a cura e sotto la responsabilità dell'Investor Relator, istituisce ed aggiorna un registro con le specifiche informazioni rilevanti ("RIL").
Nella RIL saranno indicate per ciascuna specifica informazione rilevante le persone che hanno accesso alla stessa.
La RIL viene gestita nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida Consob per la Gestione delle informazioni privilegiate e seguendo le modalità previste per il Registro Insider con gli opportuni adattamenti operativi che consentano alla Società di monitorare le persone che hanno accesso alla specifica informazione rilevante.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo della Società o delle Società Controllate, ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente valutare di intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa mediante apposita deliberazione da adottarsi previa astensione dei componenti coinvolti.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte di Dipendenti, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di Legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione – anche senza preavviso - o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle vigenti normative.
Il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente, apportano alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società, ovvero delle Società Controllate, o ancora a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, la Procedura sarà tempestivamente modificata e/o integrata a seguito dell'adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni comunitarie applicabili in materia.
L'Investor Relator provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della Procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla stessa.
Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Procedura dovrà essere effettuata per iscritto all'attenzione dell'Investor Relator via fax al n. +39 049 9716750 ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo [email protected], ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Carel Industries S.p.A., in via dell'Industria, 11 – 35020, Brugine (PD).
L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della presente Procedura da parte dei Destinatari è rimessa all'Organismo di Vigilanza che a tali fini avrà accesso al Registro ed a tutte le registrazioni ivi effettuate.
Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni della Procedura, l'OdV ne informerà tempestivamente per iscritto il Presidente del CdA, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato della Società affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti, in relazione alla gravità della violazione.
Tutti i Destinatari sono tenuti a fornire all'OdV la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I Destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'OdV eventuali violazioni della Procedura di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.
La Procedura è stata approvata dal CdA della Società in data 29 marzo 2018 e successivamente modificata in data 4 agosto 2021.
Brugine (PD), [gg/mm/aaa]
Oggetto: Informativa circa l'avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate
In ottemperanza alle previsioni dell'art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, Carel Industries S.p.A. ha provveduto ad istituire il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni che possono divenire Informazioni Privilegiate ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (di seguito le "Informazioni" e il "Registro Insider").
Conformemente a quanto previsto dall'art. 152-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 nonché dalla "Procedura per la gestione e la diffusione di Informazioni Privilegiate" di Carel Industries S.p.A. (la "Società"), in qualità di Investor Relator responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "Registro Insider"), La informo che, in data [gg/ mm/aaaa], in ragione della sua attività di:
[inserire funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate] i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro Insider della Società nella "Sezione permanente"
[ovvero in alternativa] nella "Sezione occasionale" relativa alla seguente Informazione Privilegiata
[inserire la descrizione dell'Informazione Privilegiata cui la singola sezione si riferisce]
Ai sensi della Procedura e delle disposizioni applicabili, la Società è tenuta a comunicare le Informazioni Privilegiate che riguardano la società stessa o le sue controllate senza indugio al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.
Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.
Da parte delle persone iscritte nel Registro è pertanto essenziale il rispetto degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.
In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro Insider, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa
riservatezza all'interno della propria sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro evento), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.
Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro Insider per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente l'Investor Relator.
Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, di seguito il "TUF") prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,
E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonde notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chi, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli Strumenti Finanziari, nonché per chiunque pone in essere:
Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel
Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:
La invitiamo a mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nella presente Informativa, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a Carel Industries S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure via fax al numero +39 049 9716750 e, a far data dalla presente comunicazione, a mantenere costantemente aggiornato il vostro registro rispetto alle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate per le quali siano state iscritte nel nostro Registro Insider.
La preghiamo di restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a Carel Industries S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure via fax al numero +39 049 9716750.
I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni previste in materia di protezione dei dati.
Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi all'Investor Relator.
Con i migliori saluti,
(Investor Relator)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
| Nome del titolare dell'accesso |
Cognome del titolare dell'accesso |
Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) |
Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) |
Nome e indirizzo dell'impresa |
Funzione e motivo dell'accesso a Informazioni Privilegiate |
|---|---|---|---|---|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/ commissario d'asta/ sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] |
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] |
[indicare l'Informazione Privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
| Nome del titolare dell'accesso |
Cognome del titolare dell'accesso |
Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) |
Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) |
Nome e indirizzo dell'impresa |
Funzione e motivo dell'accesso a Informazioni Privilegiate |
|---|---|---|---|---|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/ commissario d'asta/ sorvegli-ante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] |
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] |
| Inserimento (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti) |
Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate) |
Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) |
Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) |
|---|---|---|---|---|
| [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg] | [numero e/o testo, (e.g. Codice Fiscale)] |
[numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato] |
| Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a Informazioni Privilegiate) |
Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate) |
Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) |
Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) |
Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
|---|---|---|---|---|---|
| [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato] |
Via dell'Industria, 11 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 0499 716611 Fax (+39) 0499 716600 [email protected]
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