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Carel Industries

Governance Information Sep 7, 2021

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Governance Information

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Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate e la tenuta del Registro Insider

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 7
1.
Ambito di applicazione 7
2.
Obblighi e divieti dei Destinatari 8
COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 10
3.
Il CdA della Società 10
4.
I Consiglieri Delegati della Società 10
5.
L'Investor Relator 10
6.
I Destinatari 10
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 11
7.
Valutazione della rilevanza delle informazioni e individuazione dei soggetti
coinvolti 11
8.
Accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni 13
COMUNICAZIONE ESTERNA 14
9.
Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate 14
10. Ritardo nella comunicazione 15
IL REGISTRO INSIDER 18
11. Norme generali 18
12. Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro Insider 18
13. Obblighi delle Persone Informate 20
14. Relevant Information List 20
DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED ENTRATA IN VIGORE 21
15. Sanzioni 21
16. Modifiche e integrazioni 21
17. Comunicazioni 21
18. Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza 22
19. Entrata in vigore 22
20. Allegati 22
ALLEGATO A - Informativa circa l'avvenuta iscrizione nel Registro
delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate 23
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 26
Capo II : Sanzioni penali 26
Capo III: Sanzioni amministrative 27
ALLEGATO B – Sezione Permanente 32
ALLEGATO C – Sezione Occasionale 32

Indice

CdA Consiglio di Amministrazione della Società
Dipendenti i dipendenti della Società e delle Società Controllate che in ragione dell'attività
lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od
occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle Società Controllate.
Destinatari i destinatari della presente Procedura sono:

componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società e
delle Società Controllate;

gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui al punto precedente,
abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o
indirettamente tali entità e detengano il potere di adottare decisioni di gestione
che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tali entità; nonché

i Dipendenti della Società e delle Società Controllate: tutti gli ulteriori soggetti
che, nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione hanno
accesso alle Informazioni Privilegiate.
Informazioni Privilegiate costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi della presente Procedura e sono
soggette alla disciplina quivi prevista quelle informazioni:
a. che hanno carattere preciso, ossia che:
i. si riferiscono a un complesso di circostanze esistenti o che si possa
ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o a un evento verificatosi o
che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà;
ii. sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile
effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera (i) sui prezzi
degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti finanziari Derivanti;
c. che non sono state rese pubbliche;
d. che concernono direttamente la Società o le Società Controllate o gli Strumenti
Finanziari della Società;
e. che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli
Strumenti Finanziari della Società o sui prezzi di eventuali Strumenti Finanziari Derivati
Collegati, ossia che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come
uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono identificate come Informazioni Privilegiate
che potrebbero interessare l'emittente quelle di seguito indicate, coerentemente al
documento Consob "Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle Informazioni Privilegiate":
informazioni attinenti a assetti proprietari, composizione del management, piani di
incentivazione del management, attività dei revisori, operazioni sul capitale, emissione
di Strumenti Finanziari, caratteristiche degli Strumenti Finanziari emessi, acquisizioni,
fusioni, scissioni, ecc., ristrutturazioni e riorganizzazioni, operazioni su Strumenti
Finanziari, procedure concorsuali, contenzioso legale, revoca di affidamenti bancari,
svalutazioni / rivalutazioni di attività o di Strumenti Finanziari in portafoglio, brevetti,
licenze, diritti, ecc., insolvenze di importanti debitori, distruzione o danneggiamento
di beni non assicurati, acquisto o vendita di asset, andamento della gestione, variazioni
dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise), ricevimento
o annullamento di ordini importanti, ingresso in nuovi (o uscita da) mercati, modifica
dei piani di investimento, policy di distribuzione di dividendi.

A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata una Informazione Privilegiata se risponde ai criteri sopra menzionati

Le informazioni che l'emittente ritiene rilevanti, in quanto relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l'emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

Si intende ognuno dei seguenti soggetti (i) Regional CEO North Asia Pacific; (ii) Regional CEO South Asia Pacific; (iii) Regional CEO America; e (iv) Regional CEO EEMEA

Si intende il Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate Registro Insider

Il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura Investor Relator

Si intendono le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società. Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

a. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

c. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Complessivamente gli Strumenti Finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le azioni della Società.

Informazioni Privilegiate

Informazioni Rilevanti

Regional CEO

Società Controllate

Strumenti Finanziari

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Ambito di applicazione

L'obiettivo della Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate e la tenuta del Registro Insider (la "Procedura") è quello di disciplinare la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni sui fatti cha accadono nella sfera di attività di Carel Industries S.p.A. (la "Società") in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

  • La presente Procedura è diretta a disciplinare:
  • a. la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate;
  • b. le procedure operative da osservare per la comunicazione, sia all'interno sia all'esterno dell'ambito aziendale, di tali informazioni;
  • c. le procedure operative da osservare per la tenuta del Registro Insider.

La presente Procedura è stata predisposta in attuazione:

  • a. delle disposizioni di cui agli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione;
  • b. delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "Regolamento 596/2014" o "MAR");
  • c. delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione relativo agli elenchi delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate di cui all'articolo 18 del Regolamento 596/2014;
  • d. delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate;
  • e. delle linee guida ESMA 2016/1478; f. della Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016 relativa alla modalità
  • di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 2016;
  • g. delle disposizioni in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. all'art. 1.c.1 e all'art. 9.c.2.

Per le modalità operative di gestione delle Informazioni Privilegiate si rimanda al documento Consob "Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle Informazioni Privilegiate".

2. Obblighi e divieti dei Destinatari

I Destinatari sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui siano a conoscenza.

Le Informazioni Privilegiate devono essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nell'ambito del contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste della presente Procedura e dalla disciplina applicabile.

L'obbligo di riservatezza deriva, tra l'altro:

  • a. per i Dipendenti, dall'obbligo di rispettare il generale diritto alla riservatezza della Società circa le attività realizzate nello svolgimento del rapporto di lavoro e dall'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.;
  • b. per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza quali membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo della Società. In particolare, i componenti degli organi amministrativi e di controllo e tutti coloro che ad altro titolo intervengano, partecipino o comunque assistano alle riunioni del CdA e dei Comitati dallo stesso istituiti (i.e. Comitato Controllo e Rischi, Comitato Remunerazione), devono mantenere l'assoluta riservatezza sui documenti ed informazioni acquisite nel corso delle predette riunioni e la segretezza sulle Informazioni Rilevanti e Privilegiate fino a quando tali informazioni non siano rese pubbliche dalla Società secondo le modalità stabilite nella presente Procedura. L'obbligo di riservatezza riguarda anche tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle anzidette riunioni che venga messa anticipatamente a disposizione dei partecipanti;
  • c. per i professionisti, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge o comunque connessi all'incarico professionale o previsti da specifici accordi con la Società;
  • d. per i collaboratori, consulenti o altri che comunque operino per conto della Società, dal dovere di riservatezza previsto dai contratti o da specifici accordi.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 184 e ss. del TUF, nonché dagli articoli 14 e 15 del Regolamento 596/2014, i Destinatari non possono:

  • a. acquistare, vendere o comunque compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari (ivi inclusi gli annullamenti o le modifiche di ordini quando l'ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate), per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, utilizzando Informazioni Privilegiate;
  • b. raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni sub (a);
  • c. comunicare a terzi Informazioni Privilegiate, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui alla lettera (b) si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate se la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.
  • È fatto assoluto divieto ai i Destinatari di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate non ancora

comunicate al mercato a norma della presente Procedura. I divieti di cui sopra si applicano altresì a tutte le Informazioni Rilevanti di cui i Destinatari vengano a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto.

L'articolo 9 del Regolamento 596/2014 prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

Tali condotte legittime includono, con specifico riferimento alle persone fisiche e per quanto di più immediato interesse per la Società, l'ipotesi in cui dal semplice fatto che una persona sia in possesso di Informazioni Privilegiate non si desuma che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di Informazioni Privilegiate, e se:

  • a. tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata; oppure
  • b. tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata.

Inoltre, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere Strumenti Finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali Strumenti Finanziari non costituisce di per sé utilizzo di Informazioni Privilegiate.

Infine, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abusi di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora:

  • a. abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle Informazioni Privilegiate;
  • b. non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquistato o ceduto per conto della persona giuridica Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Le condotte sopra riportate si considerano legittime salvo l'autorità competente accerti che vi sia stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte medesime.

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

3. Il CdA della Società

Il CdA provvede alla nomina, revoca e sostituzione dell'Investor Relator, definendone i relativi poteri e competenze – in conformità alla presente Procedura – e potendo altresì designare un sostituto in caso di assenza o impedimento dello stesso.

4. I Consiglieri Delegati della Società

Il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società curano le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne aziendali.

Il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società approvano, disgiuntamente, i comunicati aventi ad oggetto le Informazioni Privilegiate sottoposti alla loro attenzione da parte dell'Investor Relator.

5. L'Investor Relator

Con l'assistenza e il supporto delle strutture interne della Società, l'Investor Relator: a. assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate della presente Procedura e dalla disciplina applicabile;

  • b. supporta il Presidente del CdA, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato della Società e/o il CdA della Società, nelle attività finalizzate a valutare se l'informazione oggetto della segnalazione possa effettivamente qualificarsi come Informazione Privilegiata;
  • c. monitora l'evoluzione delle Informazioni Rilevanti così come la circolazione delle stesse all'interno delle funzioni della Società e/o del Gruppo, segnalando al Presidente del CdA, al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato della Società quelle che potrebbero avere natura di Informazione Privilegiata.

Avvalendosi delle strutture interne della Società, l'Investor Relator cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

In caso di assenza o impedimento di carattere temporaneo, il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente, hanno la facoltà di designare un sostituto pro-tempore, dandone tempestiva comunicazione al CdA.

6. I Destinatari

I Destinatari che ritengano sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata di cui siano venute a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società o delle Società Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli

obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunicano senza indugio tale circostanza all'Investor Relator.

Anche le Informazioni Privilegiate di Società Controllate possono assumere rilievo ai fini dell'obbligo di pubblicazione di Informazioni Privilegiate della Società, pertanto, il Regional CEO o il Direttore Generale, a seconda dell'area geografica di riferimento della Società Controllata interessata, è tenuto ad informare tempestivamente l'Investor Relator di ogni singola informazione che riguardi le società controllate che afferiscono alla propria area geografica di competenza e che possa costituire un'Informazione Privilegiata.

L'Investor Relator deve senza indugio informare il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società in merito a ciascuna segnalazione ricevuta.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

7. Valutazione della rilevanza delle informazioni e individuazione dei soggetti coinvolti

La valutazione in merito alla rilevanza delle informazioni riguardanti la Società e le Società Controllate, è di competenza dei seguenti soggetti:

  • a. informazioni emergenti nel corso di riunioni di organi collegiali (il CdA ed i comitati istituiti dal Consiglio): la competenza è rimessa all'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'interno e/o all'esterno della struttura aziendale delle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate avverrà a cura dei soggetti delegati a dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale;
  • b. informazioni emergenti nel corso di adunanze dell'Assemblea dei Soci: la competenza è rimessa al Presidente dell'Assemblea;
  • c. dati e situazioni contabili: la competenza è rimessa al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili;
  • d. altre informazioni: la competenza è del Presidente del CdA, del Vice Presidente e/o dell'Amministratore Delegato della Società per tutte le altre informazioni.

La Società individua i flussi di Informazioni Rilevanti e associa a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti, gli organi societari che hanno accesso alle stesse nel periodo precedente la diffusione al pubblico.

Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come Informazione Privilegiata la Società registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni:

  • a. data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata
  • b. data e ora in cui l'emittente ha deciso in merito
  • c. identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 12, ove l'informazione venga valutata dai soggetti competenti ai sensi di quanto sopra riportato quale Informazione

Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla Legge1 e a quanto previsto dal paragrafo successivo della presente Procedura. Le Informazioni Privilegiate vanno comunicate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni.

L'Investor Relator invia il comunicato, nel testo approvato dal Presidente del CdA, dal Vice Presidente e/o dall'Amministratore Delegato della Società, alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. – avvalendosi dell'eMarket SDIR2 o di altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa.

Con specifico riferimento a dati e situazioni contabili, i Destinatari devono informare senza indugio il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator di tutte le Informazioni Rilevanti o Privilegiate, riguardanti la Società e le Società Controllate, indicando i soggetti che ne hanno conoscenza, ovvero ai quali le Informazioni debbano essere comunicate in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator provvedono a darne immediata notizia ai soggetti competenti a valutarne la rilevanza ai sensi di quanto sopra menzionato, i quali nel caso in cui le informazioni non siano soggette alla immediata diffusione al pubblico, dovranno attivarsi, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione e individuare, anche in base alle indicazioni ricevute, i soggetti, interni o esterni, che hanno accesso alle predette informazioni, in ragione dell'attività lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte per la Società (compresi i richiedenti medesimi, ove non già iscritti in relazione a quell'Informazione).

Sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti competenti indicati in precedenza, l'Investor Relator, sentito il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, provvederà all'iscrizione nel Registro Insider e verificherà che siano state adottate tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni, provvedendo ad adottare le ulteriori misure, se necessarie. Inoltre, in ogni caso in cui le Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate dovessero essere comunicate a soggetti non previamente individuati ai sensi del precedente capoverso, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator provvederanno affinché tali soggetti vengano immediatamente iscritti nel Registro.

Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata (cfr. paragrafo 12), risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

La trasmissione/comunicazione interna delle Informazioni Privilegiate della Società

1 Per Legge s'intendono le disposizioni comunitarie o nazionali di volta in volta applicabili alla Società e alle società del Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato, quali – a titolo esemplificativo – le norme in materia contenute nel MAR e nel TUF, le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell'ESMA o di Consob.

2 Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR).

avviene attraverso l'utilizzo di un sistema che tutela la Società da intrusioni esterne e anche dalle minacce interne, monitorando costantemente l'accesso ai dati degli utenti.

8. Accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni

La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società potrà avvenire solo nel normale esercizio dell'attività lavorativa, professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della società ed a condizione che i destinatari dell'informazione siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Pertanto, in ogni caso in cui non vi sia la certezza che l'obbligo di riservatezza derivi da altre fonti, andrà richiesta la sottoscrizione di specifici impegni di riservatezza come condizione per la trasmissione delle informazioni.

I Destinatari, qualora debbano comunicare delle informazioni che potrebbero essere ritenute Rilevanti o Privilegiate a soggetti esterni, dovranno previamente darne immediata comunicazione al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e all'Investor Relator, i quali chiederanno ai soggetti competenti ai sensi di quanto prima riportato, di valutare la rilevanza dell'informazione. Qualora gli stessi ritengano che l'informazione presenti i caratteri dell'Informazione Rilevante o dell'Informazione Privilegiata e, tuttavia, ritengano sussistenti i presupposti perché possa comunque venire comunicata a soggetti esterni, in questo caso autorizzeranno il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator a consentire la comunicazione dell'informazione ai soggetti esterni, previa adozione delle cautele necessarie a garantire il rispetto da parte dei soggetti esterni dell'obbligo di riservatezza. Diversamente, i soggetti competenti informeranno il Presidente, il Vice Presiedente e/o l'Amministratore Delegato affinché venga data integrale divulgazione al pubblico dell'informazione ai sensi di Legge.

Fermo il rispetto di quanto sopra indicato, in caso di comunicazione non intenzionale, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, dovrà essere immediatamente informato il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator che a sua volta informerà il Presidente, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, affinché si provveda senza indugio alla comunicazione al pubblico, con le modalità stabilite dalla legge e dalla presente Procedura.

Inoltre, i soggetti esterni ai quali venga consentito l'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, dovranno essere iscritti nel Registro.

COMUNICAZIONE ESTERNA

La Società, emittente Strumenti Finanziari quotati nei mercati regolamenti italiani, comunica con il mercato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni.

9. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

La tempestività della comunicazione al pubblico riguardante le Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Società Controllate è rimessa alla responsabilità del Presidente, del Vice Presidente e/o dell'Amministratore Delegato della Società, i quali si coordineranno tra loro a tali fini.

A supporto dei predetti soggetti opereranno il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator, per l'attività di coordinamento dell'informazione verso l'esterno.

Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e l'Investor Relator, a tal fine, dovràanno:

  • a. assistere il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, il CdA, gli altri organi collegiali ed i responsabili di unità organizzative aziendali ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, della Consob e di Borsa Italiana S.p.A., provvedendo altresì alla circolarizzazione di materiale normativo ed orientativo generale emanato dalle Autorità di vigilanza del Mercato e da Borsa Italiana S.p.A.; e
  • b. assicurare che la comunicazione al pubblico di Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate e il marketing delle attività della Società non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività;

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente 3 .

Il comunicato viene immesso nel circuito eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa, ed, è trasmesso alla Consob e alle agenzie di stampa collegate al sistema 4 . Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la conferma, attraverso il sistema

3 Va tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67 RE, Borsa Italiana S.p.A. può stabilire, con il proprio Regolamento previsto dall'articolo 62 del TUF, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti (vedasi Sez. IA.2.6 IRBI).

4 Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), del RE 1055 "Gli emittenti (…) divulgano le Informazioni Privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (…) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione."

eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa, della corretta decorrenza del periodo previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora, in casi eccezionali, non si possa utilizzare il sistema eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa ovvero si riscontrino anomalie nel funzionamento dei sistemi, la funzione preposta deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. ed adempiere agli obblighi informativi nei confronti del pubblico secondo le modalità alternative stabilite dalla Autorità competente. In ogni caso, la Società assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa è inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle informazioni regolamentate.

Tutti i comunicati diffusi devono essere pubblicati sul sito internet della Società, nella sezione "Investor Relations", entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione, assicurando:

  • a. un accesso non discriminatorio e gratuito;
  • b. che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito internet facilmente identificabile;
  • c. la data e l'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate.

I comunicati diffusi devono essere diffusi senza indugio e devono restare disponibili sul sito internet per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione.

La Società, quando è tenuta a diffondere l'informativa a borsa aperta, preavvisa la Consob e Borsa Italiana S.p.A., anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che l'emittente pubblichi Informazioni Privilegiate mentre gli Strumenti Finanziari sono in fase di negoziazione.

In caso di diffusione involontaria, nel corso di assemblee, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate, queste devono essere comunicate senza indugio al mercato, sospendendo brevemente la riunione ove necessario.

Successivamente alla diffusione del comunicato stampa ai sensi del presente articolo (tramite eMarket SDIR o altro sistema di diffusione delle informazioni regolamentate previsto dalla normativa) e, dunque, una volta che l'informazione privilegiata sia diventata pubblica, i rapporti con i media vengono gestiti dalla responsabile della funzione Corporate Communication che si coordinerà con l'Investor Relator al fine di garantire coerenza e uniformità nell'attività di comunicazione aziendale.

10. Ritardo nella comunicazione

La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la diffusione di Informazioni Privilegiate, incluse quelle che siano relative ad un processo prolungato, che si verifichi in fasi e che sia volto a concretizzare, o che comporti, una particolare circostanza o evento, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. vi sia un "legittimo interesse" che sarebbe pregiudicato dalla comunicazione al

pubblico;

  • b. appaia probabile che il ritardo nella comunicazione non abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;
  • c. la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratti.

La responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell'Informazione Privilegiata, e quindi di derogare all'obbligo di immediata comunicazione, spetta al Presidente del CdA d'intesa con il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ovvero i soggetti dagli stessi delegati, salvo ove la decisione non sia assunta da un organo collegiale in relazione a materie di propria competenza o su richiesta dei soggetti che precedono.

La Società dovrà quindi valutare sia l'impatto della deroga sulla corretta informazione del pubblico sia il grado di riservatezza che è possibile assicurare all'Informazione Privilegiata.

In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, la Società è comunque tenuta a garantire il mantenimento della confidenzialità dell'Informazione Privilegiata e, ove questa confidenzialità sia venuta meno, a ristabilire la parità informativa.

Nel caso in cui abbia ritardato la comunicazione di una Informazione Privilegiata, il Presidente del CdA, d'intesa con il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ovvero i soggetti dagli stessi delegati, dovrà, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima Informazione Privilegiata e salvo non sia diversamente previsto dalla normativa pro tempore vigente, darne comunicazione per iscritto alla Consob, seguendo la procedura fornita dalla stessa. La comunicazione ha lo scopo di fornire all'Autorità le informazioni oggetto del ritardo, le motivazioni del ritardo, la data e l'ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata, la spiegazione circa la modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate in precedenza ed ogni altra circostanza che la Società ritenga rilevante, al fine di consentire alla Consob una compiuta valutazione della condotta segnalata, nonché di intraprendere con tempestività le opportune misure di vigilanza in ordine agli Strumenti Finanziari.

Nei casi in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società registra un documento che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

a. data e ora:

  • della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
  • della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

b. identità delle persone che presso la Società sono responsabili:

  • dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
  • del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
  • dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
  • della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della

spiegazione per iscritto;

  • c. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
  • barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
  • modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Le Informazioni Privilegiate di cui viene ritardata la comunicazione devono essere sottoposte alla più assoluta riservatezza; non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in relazione alle quali la Società (e le Società Controllate) non sia in grado di garantire la riservatezza ed in particolare:

  • a. deve essere impedito l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società, mediante preventiva individuazione di queste ultime ed iscrizione nel Registro, avvisando tali soggetti della procedura di ritardata diffusione e della necessità di garantire la massima riservatezza;
  • b. deve essere garantito che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro.

Su richiesta di Consob, espressa in base alla normativa vigente, ovvero qualora la Società o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata oggetto della ritardata comunicazione non siano in grado di garantire la riservatezza ovvero venga meno anche una sola delle condizioni per il ritardo, la Società dovrà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalla Legge e dalla presente Procedura e alla notifica dell'identità della persona/organo responsabile della decisione del ritardo, delle persone che assicurano il monitoraggio della permanenza delle condizioni che permettono il ritardo, delle persone responsabili della pubblicazione delle informazioni e delle persone responsabili della notifica del ritardo alla Consob (nome, cognome, posizione presso l'emittente).

Durante il ritardo, il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società , monitora caso per caso e con il supporto dell'Investor Relator, la permanenza delle condizioni per il ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

Qualora la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la Società deve dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

In ogni caso di ritardo nella comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate, ove la Società abbia in essere, in conformità alle vigenti norme di Legge e regolamentari, un'autorizzazione ad operare su azioni proprie, deve essere disposto, a cura di uno dei soggetti indicati in precedenza, il blocco dell'operatività sulle predette azioni proprie, fino alla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate delle quali è stata ritardata la comunicazione. Il blocco deve essere altresì disposto per l'operatività su Strumenti Finanziari, diversi dalle azioni proprie, cui le predette Informazioni Privilegiate si riferiscono.

IL REGISTRO INSIDER

11. Norme generali

La Società ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate (c.d. Registro Insider), tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti. La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro Insider prendano atto, tramite la trasmissione dell'Allegato A, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

L'Investor Relator, avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio ad iscrivere le persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate nel Registro Insider ed informa tempestivamente, per iscritto, dette persone:

  • a. della loro iscrizione nel Registro Insider (tramite la trasmissione dell'Allegato A – Informativa circa l'avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate) e degli aggiornamenti che le riguardano, inclusa la cancellazione dal Registro Insider;
  • b. delle previsioni della presente Procedura.

Il Registro Insider è tenuto in un formato elettronico che garantisca, in ogni momento:

  • a. che l'accesso al Registro sia limitato al solo Investor Relator e alle persone dallo stesso chiaramente identificate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione;
  • b. la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi riportate;
  • c. la possibilità di accesso alle versioni precedenti.

12. Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro Insider

Il Registro Insider è composto da due sezioni:

  • a. una relativa alle persone che hanno accesso permanente alle Informazioni Privilegiate (cfr. Allegato C – Sezione permanente);
  • b. una relativa alle persone che hanno accesso occasionale a tali informazioni (cfr.

Allegato D – Sezione occasionale).

I dati delle persone iscritte nella sezione permanente non devono essere riportati nelle sezioni occasionali.

Nella Sezione permanente del Registro Insider potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa pro tempore vigente, in via esemplificativa: a. il Presidente del CdA;

  • b. il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, nonché gli altri amministratori esecutivi, ove nominati;
  • c. i dirigenti e dipendenti alle dirette dipendenze del Presidente del CdA;
  • d. il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari;

Le informazioni che devono essere riportate nella "sezione permanente" dell'elenco sono:

  • a. data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti;
  • b. data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione;
  • c. data di trasmissione all'autorità competente;
  • d. nome e cognome del soggetto che ha accesso all' Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
  • e. numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
  • f. nome e indirizzo dell'impresa;
  • g. funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
  • h. data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle Informazioni Privilegiate;
  • i. data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
  • j. numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
  • k. indirizzo privato completo (via, numero civico, località, cap, Stato).

Le informazioni che devono essere riportate nella Sezione occasionale dell'elenco sono:

  • a. data e ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
  • b. data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione;
  • c. data di trasmissione all'autorità competente;
  • d. nome e cognome del soggetto che ha accesso all' Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
  • e. numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
  • f. nome e indirizzo dell'impresa;
  • g. funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
  • h. data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle Informazioni Privilegiate;
  • i. data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
  • j. numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
  • k. indirizzo privato completo (via, numero civico, località, cap, Stato).

L'aggiornamento del Registro deve essere disposto senza indugio in conformità alla Procedura, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nei seguenti casi: a. cambio delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto;

b. iscrizione di nuovi soggetti;

c. venir meno dell'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate da parte dei soggetti iscritti (nella "sezione permanente" o nelle "sezioni singola" del Registro).

La cancellazione delle persone iscritte nel Registro deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Le informazioni relative alle persone iscritte nel Registro sono conservate per cinque anni dal venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Su richiesta dell'autorità competente, il Registro è trasmesso alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul sito internet della stessa.

13. Obblighi delle Persone Informate

Le persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono tenute a conformarsi alle disposizioni contenute alla presente Procedura ed adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, le persone che hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

14. Relevant Information List

Al fine di monitorare la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, la Società, a cura e sotto la responsabilità dell'Investor Relator, istituisce ed aggiorna un registro con le specifiche informazioni rilevanti ("RIL").

Nella RIL saranno indicate per ciascuna specifica informazione rilevante le persone che hanno accesso alla stessa.

La RIL viene gestita nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida Consob per la Gestione delle informazioni privilegiate e seguendo le modalità previste per il Registro Insider con gli opportuni adattamenti operativi che consentano alla Società di monitorare le persone che hanno accesso alla specifica informazione rilevante.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED ENTRATA IN VIGORE

15. Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo della Società o delle Società Controllate, ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente valutare di intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa mediante apposita deliberazione da adottarsi previa astensione dei componenti coinvolti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte di Dipendenti, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di Legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione – anche senza preavviso - o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle vigenti normative.

16. Modifiche e integrazioni

Il Presidente del CdA, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente, apportano alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società, ovvero delle Società Controllate, o ancora a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, la Procedura sarà tempestivamente modificata e/o integrata a seguito dell'adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni comunitarie applicabili in materia.

L'Investor Relator provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della Procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla stessa.

17. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Procedura dovrà essere effettuata per iscritto all'attenzione dell'Investor Relator via fax al n. +39 049 9716750 ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo [email protected], ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Carel Industries S.p.A., in via dell'Industria, 11 – 35020, Brugine (PD).

18. Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della presente Procedura da parte dei Destinatari è rimessa all'Organismo di Vigilanza che a tali fini avrà accesso al Registro ed a tutte le registrazioni ivi effettuate.

Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni della Procedura, l'OdV ne informerà tempestivamente per iscritto il Presidente del CdA, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato della Società affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti, in relazione alla gravità della violazione.

Tutti i Destinatari sono tenuti a fornire all'OdV la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I Destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'OdV eventuali violazioni della Procedura di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

19. Entrata in vigore

La Procedura è stata approvata dal CdA della Società in data 29 marzo 2018 e successivamente modificata in data 4 agosto 2021.

20. Allegati

  • a. Allegato A Informativa circa l'avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
  • b. Allegato B Sezione Permanente: Schema da utilizzare per l'identificazione degli accessi permanenti a Informazioni Privilegiate;
  • c. Allegato C Sezione Occasionale: Schema da utilizzare per l'identificazione delle persone aventi accesso occasionale a Informazioni Privilegiate.

ALLEGATO A - Informativa circa l'avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Brugine (PD), [gg/mm/aaa]

Oggetto: Informativa circa l'avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Egregio Signore/Signora/Cliente

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, Carel Industries S.p.A. ha provveduto ad istituire il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni che possono divenire Informazioni Privilegiate ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (di seguito le "Informazioni" e il "Registro Insider").

Conformemente a quanto previsto dall'art. 152-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 nonché dalla "Procedura per la gestione e la diffusione di Informazioni Privilegiate" di Carel Industries S.p.A. (la "Società"), in qualità di Investor Relator responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "Registro Insider"), La informo che, in data [gg/ mm/aaaa], in ragione della sua attività di:

[inserire funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate] i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro Insider della Società nella "Sezione permanente"

[ovvero in alternativa] nella "Sezione occasionale" relativa alla seguente Informazione Privilegiata

[inserire la descrizione dell'Informazione Privilegiata cui la singola sezione si riferisce]

Ai sensi della Procedura e delle disposizioni applicabili, la Società è tenuta a comunicare le Informazioni Privilegiate che riguardano la società stessa o le sue controllate senza indugio al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

Da parte delle persone iscritte nel Registro è pertanto essenziale il rispetto degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro Insider, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa

riservatezza all'interno della propria sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro evento), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro Insider per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente l'Investor Relator.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, di seguito il "TUF") prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

  • a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  • c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonde notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chi, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli Strumenti Finanziari, nonché per chiunque pone in essere:

  • a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di Strumenti Finanziari;
  • b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
  • c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
  • d. altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di Strumenti Finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel

massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

  • per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
  • per eventuali altri collaboratori, la risoluzione anche senza preavviso del rapporto;
  • per gli amministratori ed i sindaci della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

La invitiamo a mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nella presente Informativa, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a Carel Industries S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure via fax al numero +39 049 9716750 e, a far data dalla presente comunicazione, a mantenere costantemente aggiornato il vostro registro rispetto alle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate per le quali siano state iscritte nel nostro Registro Insider.

La preghiamo di restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a Carel Industries S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure via fax al numero +39 049 9716750.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni previste in materia di protezione dei dati.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi all'Investor Relator.

Con i migliori saluti,

(Investor Relator)

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Capo II : Sanzioni penali

Art. 184

(Abuso di Informazioni Privilegiate)

    1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
  • a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  • c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
    1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
    1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
    1. bis. Nel caso di operazioni relative agli Strumenti Finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

    1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di Strumenti Finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
    1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
    1. bis. Nel caso di operazioni relative agli Strumenti Finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
  • 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

  • a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

  • b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
  • c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Art. 186

(Pene accessorie)

  1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

(Confisca)

      1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
    1. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
    1. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III: Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

(Abuso di Informazioni Privilegiate)

    1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
    1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
    1. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato)

    1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
    1. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
    1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

    1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
    1. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
    1. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
    1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
    1. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
    1. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
    1. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
    1. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste

dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

    1. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
  • a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
  • b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
    1. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
    1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

    1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
  • a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
  • b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
  • c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
  • d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
  • e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
  • 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187 ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).
    1. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
  • 2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo

soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

  1. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

    1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all' importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  • a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  • b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
    1. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
    1. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
    1. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

(Confisca)

    1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
    1. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
    1. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-septies

(Procedura sanzionatoria)

  1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli

interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

    1. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
    1. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Napoli. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
    1. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
    1. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
  • 6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
  • 6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
    1. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.
    1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ALLEGATO B – Sezione Permanente

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

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commissario d'asta/
sorvegliante d'asta o terzo
del titolare dell'accesso]
[descrizione del ruolo, della
funzione e del motivo della
presenza nell'elenco]

ALLEGATO C – Sezione Occasionale

Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate – Sezione su

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delle quote di emissioni/
piattaforma d'asta/
commissario d'asta/
sorvegli-ante d'asta o terzo
del titolare dell'accesso]
[descrizione del ruolo, della
funzione e del motivo della
presenza nell'elenco]
Inserimento
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inserito nella sezione degli accessi
permanenti)
Cessato (data e ora in cui il
titolare ha cessato di avere
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identificazione
nazionale (se
applicabile)
Numeri di telefono
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cellulare personale)
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Fiscale)]
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- CAP
- Stato]
Ottenuto (data e ora in
cui il titolare ha ottenuto
l'accesso a Informazioni
Privilegiate)
Cessato (data e ora in
cui il titolare ha cessato
di avere accesso a
Informazioni Privilegiate)
Data di nascita Numero di
identificazione
nazionale (se
applicabile)
Numeri di telefono
privati (casa e
cellulare personale)
Indirizzo privato
completo (via,
numero civico,
località, CAP, Stato)
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completo del titolare
dell'accesso
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- CAP
- Stato]

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