AGM Information • Nov 2, 2021
AGM Information
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L'anno 2021 (duemilaventuno)
il giorno 20 (venti)
del mese di ottobre,
in Milano, via Agnello n. 18.
Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta – a mezzo di Massimo Tononi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni:
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09722490969, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611, società bancaria capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, iscritta all'Albo delle banche ed all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5034, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (il "Banco BPM" o la "Società Incorporante" o anche solo la "Società"),
procedo alla redazione in forma pubblica e sottoscrizione, del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, tenutasi con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 23.3.1 dello Statuto sociale, in data
giusto l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sul primo e unico punto dell'ordine del giorno infra riprodotto.
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, per quanto concerne il primo e unico punto dell'ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in via Agnello n. 18, Milano, è quello di seguito riportato.
Assume la presidenza, nella predetta veste, ai sensi dello Statuto sociale, Massimo Tononi (adeguatamente identificato), collegato in audio/video conferenza, il quale, alle ore 10 dichiara aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente
Quindi il Presidente, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio della redazione del verbale di riunione del
1

Consiglio di Amministrazione e constata e dà atto che: - la riunione è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti i consiglieri e sindaci in data 14 ottobre 2021 ai sensi di statuto;
· l'art. 23.3.1 dello Statuto sociale consente di tenere le riunioni consiliari esclusivamente mediante sistemi di collegamento a distanza; peraltro, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19″, all'art. 106 - la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, del Decreto Legge n. 86 del 23 dicembre 2020 e, da ultimo, del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 prevede, tra l'altro, la possibilità, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie, che le riunioni consiliari delle società di capitali si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per qli effetti di legge, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
· assistono alla riunione, audio/video collegati ai sensi di legge e di statuto, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione M. TONONI, i consiglieri G. CASTAGNA (Amministratore Delegato), M. PAOLONI (Vice Presidente), M. COMOLI, M. ANOLLI, C. FRASCAROLO, M. SOFFIENTINI, C. TORRICELLI, N.F. FARUQUE, A. MANENTI, M. MANTELLI, E. ROSSETTI, L. TAURO, G. ZANOTTI e i sindaci M.F. PRIORI (Presidente del Collegio Sindacale), N. VALENTI, M. LAURI e S. MUZI, assenti giustificati il consigliere G. PEDROLLO e il sindaco A. SONATO;
le persone collegate in audio/videoconferenza, identificate dal Presidente della riunione, dichiarano di comprendere adeguatamente quanto trattato, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione e discussione nonché di poter visionare, ricevere e trasmettere documenti;
sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale vigente per lo svolgimento della presente riunione.
Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta pertanto a discutere e a deliberare sul primo e unico punto dell'ordine del giorno.
Prima di passare alla trattazione analitica dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda anzitutto che l'art. 24.2.3. dello Statuto sociale vigente attribuisce tra l'altro anche al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., la competenza a deliberare in merito alle fusioni di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. e che la delibera odierna rientra in questa fattispecie.
Quindi il Presidente presenta ed illustra il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 cod. civ. - un esemplare del quale si allega al presente verbale sotto "A" (il "Progetto") - per l'incorporazione nella deliberante Società di "Bipielle Real Estate S.p.A." a socio unico, con sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale Euro 298.418.385,78 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00164430183, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1127337 ("Bipielle RE" o la "Società Incorporanda"), società appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A., partecipante al Gruppo IVA Banco BPM P. IVA n. 10537050964.
In particolare, prosegue il Presidente, la proposta fusione avverrà con annullamento, senza concambio, di tutte le n. 115.666.041 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 cod. civ. (Incorporazione di società interamente possedute) (la "Fusione").
Circa l'iter procedurale, il Presidente ricorda, comunica e precisa che:
il Progetto è stato depositato presso le sedi legali di entrambe le società partecipanti alla Fusione sin dal 22 giugno 2021 e, ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità dì Víqilanza ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB") (provvedimento del 15 aprile 2021 allegato al presente verbale in versione bilingue, inglese e italiano fra loro conformi sotto "B"), nonché ottenuto esito positivo da parte dell'Agenzia delle Entrate all'interpello formulato su proposta della Capogruppo Banco BPM (Provvedimento del 5 agosto 2021) – iscritto in data 12 agosto 2021, presso il competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi per entrambe le società partecipanti alla Fusione, essendo pertanto decorsi i termini di cui agli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, cod. civ .;
ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. non si sono rese necessarie, per le ragioni già esposte, né la Relazione degli Amministratori né quella degli esperti rispettivamente previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexíes cod. civ., e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5;
la Fusione si attuerà, per entrambe le società partecipanti alla Fusione, sulla base dei progetti di bilancio al 31 dicembre 2020, redatti ai sensi della normativa vigente, da as-

sumersi quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, cod. civ ;
Il Presidente, inoltre, dà atto che non è intervenuta alcuna rilevante modifica degli elementi dell'attivo e del passivo della Società tra la data di deposito del Progetto presso la sede della Società e la data odierna e che tale informazione è giunta anche dalla Società Incorporanda. Precisa, infine, che:
— con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in tema di "Operazioni con Parti Correlate" e di "Soggetti Collegati", di cui rispettivamente al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (e del relativo Regolamento "Procedure per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate" adottato dal Banco BPM, di seguito la "Procedura Consob") e alla Circolare Banca D'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sezione III nonché al "Regolamento procedure e politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" del Banco BPM (di seguito la "Procedura Banca d'Italia"), le relative determinazioni sono già state assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 febbraio 2021 in base alle quali l'operazione di Fusione (i) ai sensi della Procedura Consob rientra fra le operazioni "infragruppo" e può beneficiare delle esenzioni previste dal citato Regolamento, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate tali per cui l'operazione non sarebbe stata conclusa o sarebbe stata conclusa a condizioni diverse (ii) ai sensi della Procedura Banca d'Italia, risulta essere esclusa dall'applicazione del Regolamento, in ragione del rapporto di controllo totalitario che intercorre tra Incorporante e Incorporanda.
Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione delle sequenti deliberazioni:
"Il Consiglio di Amministrazione, visto il Progetto e preso atto delle comunicazioni del Presidente circa la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alle fusioni di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., come richiamato dall'art. 24.2.3. dello Statuto sociale vigente, con voto espresso per appello nominale,
1.) di approvare il Progetto di Fusione per l'incorporazione
con sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13,
4

nel
con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, secondo le modalità tutte indicate nel Progetto, come sopra allegato al presente atto sotto "A", e così, tra l'altro con annullamento, senza concambio, di tutte le n. 115.666.041 (centoquindicimilioniseicentosessantaseimilaquarantuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 (due virgola cinquantotto) ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 cod. civ. (Incorporazione di società interamente possedute);
2.) di stabilire e/o dare atto che:
gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 2504 cod. civ., ovvero dall'eventuale data successiva ivi stabilita :
le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento in cui la Fusione avrà effetto civilistico, con decorrenza degli effetti fiscali dalla medesima data;
· non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni; - non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione;
a) stipulare, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 cod. civ., l'atto di Fusione, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
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b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra;
c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune. " .
Il Consiglio approva all'unanimità .
Il Presidente proclama il risultato e null'altro essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione. Sono le ore 10,15
***
Si allegano al presente verbale:
の中古車の車両の車両の車両
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il Progetto di Fusione (completo del suo allegato), sotto "A";
autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del TUB, sotto "B". ***
Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,25
Consta
di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per undici pagine e della dodicesima sin qui. F.to Andrea De Costa notaio
රි
All. " A = 2 Nº /24/17 6651 di rep.

per incorporazione
della

nel
Al sensi degli artt. 2501 - ter e 2505 del Codice Clylle
5 - 9 febbraio 2021
ﻟـ 1

A norma degli arti. 2501 - ter e 2505 del Codice Civile, i Consigli di Amministrazione della Bipielle Real Estate S.p.A. e del Banco BPM S.p.A. rispettivamente in data 5 febbraio 2021 e 9 febbraio 2021 hanno prediscosto il serie. Il cara 5 febbraio 2021
(nel seguito il "Progetto di Fusionalita l'il collectione per incorporazione (nel seguito, il "Progetto di Fusione") della Bipielle Real Estate S.p.A. nel Banco BPM S.p.A. (nel seguito, la "Fusione").
BIBIELLE REAL ESTATE Società per Azioni - con unico socio
Per effetto ed in connessione con la Fusione, non è prevista alcuna modifica allo statuto dell'Incorporante.
Sono fotte salve le modifiche al testo statutario dell'Incorporante che, durante il procedimento relativo all'operazione di Fusione, potranno essere deliberate dail'Assemblea dei soci del Banco BPM In sede straordinaria.
Viene allegato sub A al presente Progetto di Fusione lo Statuto del Banco BPM contenente le modifiche che sarano no efficaci subordinatamente al rilascio da parte

dell'Autorità di Vigilanza dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 56 e 61 del Testo Unico Bancario e all'approvazione dell'Assemblea straordinaria del Banco BPM.
Le situazioni patrimoniali di riferimento della Fusione sono i progetti di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 dell'Incorporante e dell'Incorporanda.
La Fusione si attuerà in base alle disposizioni di cui all'art. 2505 Cod. Civ. e, perfeghad, comporterà né rapporto di cambio tra le azioni della Incorporanda e les Incorporante né conguaglio in denaro.
La Fusione determinerà l'estinzione della società Incorporanda con annollillaria capitale della stessa, senza concambio di tutte le azioni della Incorporanda. 100% del capitale sociale della Incorporanda è detenuto e sarà detenuto e conclusione della procedura di Fusione dall'Incorporante.
L'operazione di Fusione non comporterà alcun aumento del capitale sociale della Incorporante, né alcuna emissione e assegnazione di nuove azioni di Banco BPM.
Poiché la Fusione non comporta l'emissione di nuove azioni, non è prevista alcuna disposizione in merito alla partecipazione agli utili.
Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al momento in cui la Fusione spiegherà i suoi effetti ex art. 2504 - bis Cod. Civ., come previsto al successivo paragrafo del presente articolo. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.
La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'art. 2504 - bis Cod. Civ., dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, quale Registro delle Imprese del luego eve ha sede l'Incorporante, ovvero dalla eventuale data successiva che sarà indicata nell'atto di Fusione.
A partire dalla data di efficacia della Fusione, l'incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici, diritti e obblighi della incorporanda.
Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
La presente Fusione non configura e non configurerà, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'art. 2501 - bis del Codice Civile.
Con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in tema di "Operazioni con Parti Correlate", di cui al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, e del relativo Regolamento "Procedure per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate" adottato dal Banco BPM, la Fusione rientra tra le operazioni "infragruppo" e può pertanto beneficiare delle esenzioni previste dal citato Regolamento, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate tali per cui l'operazione non sarebbe stata conclusa o sarebbe stata conclusa a condizioni diverse.
Con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in tema di "Soggetti Collegati", di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sezione III ed al "Regolamento procedure e politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" del Banco BPM,-si-dà atto che l'operazione risulta essere esclusa dall'applicazione del Regolamento, in ragione del rapporto di controllo fotalitario che intercorre tra Incorporante e Incorporanda.
Sono salve le variazioni al Progetto di Fusione richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza.
Il presente Progetto di Fusione sarà iscritto presso i competenti Registri delle Imprese non appena pervenuta l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea rilasciata ai sensi dell' art. 57 del D.Lgs. n. 385/1993.
Milano, 9 febbraio 2021.
Lodi, 5 febbraio 2021.
Bipielle Real Estate S.p.A.
ALLEGATO:
A. Statuto di Banco BPM S.p.A.

Banco BPM S.p.A. Piazza F. Meda, 4 20121 Milano ITALY
(hereinafter the 'Supervised Entity'1)
Cc: Banca d'Italia
ECB-SSM-2021-ITBPM-5 Frankfurt am Main, 15 April 2021
ECB-CONFIDENTIAL
Dear Sir or Madam,
In response to your application of 15 February 2021, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to authorise the merger by absorption of Bipielle Real Estate S.p.A. into the Supervised Entity.
This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/2013², Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)3, Article 8 of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)4 and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)*, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking® and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/19997.
1 . IDrafting note: It is suggested to name the absorbing entity as the 'Supervised Entity' to avoid potential confusion.]
2 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank conceming policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
3 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).
4 Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).
5 Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 40).
6 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia e creditzia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.
7 Banca d'Italia Circular No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".
reduction in costs. The aforementioned merger will not have impact on prudential ratios at consolidated level.
The proposed merger was approved by the Board of Directors of the Supervised Entity and that of Bipielle Real Estate S.p.A. on 9 February 2021 and 5 February 2021 respectively.
2.1 - Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged merger against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999:
4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and
Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank®. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to [email protected], or by post to:
The Secretary of the Administrative Board of Review European Central Bank Sonnemannstrasse 22 60314 Frankfurt am Main Germany

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4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Yours sincerely,
Rolf KLUG Deputy Director General Directorate General Universal & Diversified Institutions
8 Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).
Banco BPM S.p.A. Piazza F. Meda, 4 20121 Milano ITALIA
(di seguito "Ente Vigilato"))
Cc: Banca d'Italia
BCE - RISERVATO
ECB-SSM-2021-ITBPM-5 Francoforte sul Meno, 15 Aprile 2021
Spettabile Azienda,
in risposta alla vostra richiesta del 15 febbraio 2021, si scrive per notificare la decisione, a mezzo delega, di autorizzare la fusione per incorporazione di Bipielle Real Estate S.p.A. nell' Ente Vigilato. La presente decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4(1){d) e (e) e dell'articolo 9(1) del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/20132, dell'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea (BCE/2016/40)3, dell'articolo 8 della Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea (BCE/2019/4)4 e della Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea (BCE/ 2020/42)§ in combinato disposto con l'articolo 57 della legge italiana in materia bancaria4 e il Titolo III, Capitolo 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999".
² [Nota di redazione: si suggerisce di denominare l'entità incorporante come "Ente Vigilato" per evitare potenziali malintesi].
² Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che conferisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag.63). ³ Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea del 16 novembre 2016 sul quadro generale per la delega di poteri decisionali per strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE / 2016/40) (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14). 4 Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea del 31 gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni in merito ai poteri di vigilanza conferiti ai sensi del diritto nazionale (BCE / 2019/4) (GU L. 55 del 25.2.2019, pag.7).
5 Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea del 15 settembre 2020 che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate in merito ai poteri di vigilanza conferiti dalla legislazione nazionale e che abroga la Decisione (UE) 2019/323 (8CE / 2020/42) (GU L 312 del 25.9.2020, pag.40).
6 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92. 7 Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

un'offimizzazione del personale e una parzicle riduzione dei costi. La summenzionata fusione non avrà impatti sui coefficienti prudenziali a livello consolidato.
La proposta di fusione è stata approvata dai Consigli di Amministrazione dell'Ente Vigilato e di Bipielle Real Estate S.p.A. rispettivamente in data 9 febbraio 2021 e 5 febbraio 2021.

Cordiali saluti
Rolf KLUG Vice Direttore Generale Direzione Generale Istituzioni Universali e Diversificate
8 Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di una Commissione Amministrativa del Riesame e delle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag.47).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza- Brianza - Lodi Firmato Andrea De Costa Milano, 20 ottobre 2021
E-MARKET
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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