Related Party Transaction • Dec 20, 2021
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prepared pursuant to Art. 10.2 of the procedure on related-party transactions of Fiera Milano S.p.A. and Art. 5 of the Regulation adopted by Consob resolution No. 17221 of 12 March 2010, as amended.
Update of the Notice published on 21 March 2014, the Notice published on 14 May 2019 and the Notice published on 15 December 2020
This notice was filed and made available to the public on 20 December 2021 at the registered office and the operating and administrative offices of Fiera Milano S.p.A., on the company's website (www.fieramilano.it) - Investors section) and on the authorised storage system
This notice (the "Notice") has been prepared by the Board of Directors of Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano" or the "Company") in compliance with the provisions of Art. 10.2 of the procedure on related party transactions adopted by Fiera Milano (the "Procedure") and Art. 5, first paragraph, of the Regulation adopted by Consob with resolution No. 17221 of 12 March 2010, as amended (the "Consob Regulation").
The Notice is an update of the following notices:
The update in this Notice relates to the following property lease agreements in place between Fiera Milano and Ente Fiera, which have already been the subject of disclosure, as noted above:
both as amended in light of the aforementioned operations disclosed to the market on 14 May 2019 and 15 December 2020, and relating to two agreements amending each of the aforementioned Agreements (the "Internal Site Addendum" and the "Rho Addendum", jointly the "Addenda"), which Fiera Milano and Ente Fiera are about to sign through the exchange of correspondence, in order (i) to reduce the rents for the year 2021 and (ii) to modify certain payment terms of the same rents, necessary as a consequence of the excessive cost in relation to the Agreements due to force majeure caused by the Covid-19 pandemic that paralysed the exhibition and congress sector in which the Company operates (the "Operation").
In addition, it should be noted that between Fiera Milano Congressi S.p.A. ("FM Congressi"), a subsidiary of Fiera Milano, and Ente Fiera have two lease agreements in place concerning buildings used for exhibition and congress activities and, in particular, (i) pavilions 5 and 6, relevant areas and parking areas below the outdoor entrance area and (ii) pavilion 17 ("Fiera Milano Congressi Agreements").
When revising the rents of the Agreements, the rents of both Fiera Milano Congressi Agreements were also reduced for 2021, for the same reasons as stated above, which for 2021 amounted to a total of Euro 3,647,070 and it was agreed that the same rents would be paid in quarterly instalments in arrears throughout 2022.
As the Operation is a substantial change to a material related-party transaction (the Agreements), said was approved - pursuant to Art. 9.1 of the Procedure - by the Board of Directors of the Company on 20 December 2021, after obtaining the favourable, justified opinion of the Fiera Milano Control, Risk and Sustainability Committee ("Committee") on 20 December 2021.
In particular, the Committee, in expressing a favourable opinion on the Operation, relied on the market opinion of the independent advisor Yard S.p.A. ("Yard"), appointed by Fiera Milano, which, in light of the consequences in Italy and worldwide of the Covid-19 pandemic and also taking into account the relief received by Fiera Milano as a result of the emergency legislative measures, highlighted the possible alternatives for the temporary renegotiation and reformulation of the lease payments under the Agreements, which necessary as a consequence of the excessive cost in relation to the Agreements for the above-mentioned contingent reasons.
As regards in particular the above procedure to direct and approve the Operation, it should be noted that Fiera Milano is a small-sized listed company, and as such benefits from the exception under Art. 10(1) of the Consob Regulation; therefore, without prejudice to obligations to provide public disclosure, the same safeguards in the Procedure applicable to minor transactions are adopted for material transactions.
In approving the Operation, the Board of Directors of Fiera Milano granted the Chairperson, Carlo Bonomi, and Chief Executive Officer, Luca Palermo, severally and with authority to further delegate, the power to sign and execute the Addenda, undertaking all activities and obligations useful, necessary or appropriate for said purpose (also signing additional and/or related documents), as well as powers to negotiate and make all non-essential amendments necessary or deemed appropriate to the relative wording.
The Board of Directors of Fiera Milano considers the Operation to be reasonably appropriate, financially beneficial for Fiera Milano and meeting the interests of the Company and its stakeholders. From a procedural standpoint, the Board of Directors has also established that all safeguards necessary to deal with the situation arising from the operation being between related parties, have been adopted in full.
The stipulation of Addenda, as indicated in this Notice, constitutes a related-party transaction, because Ente Fiera, as indicated, is the majority shareholder of Fiera Milano.
The Operation therefore entails a potential risk of a conflict of interests concerning the financial benefit for the Company to enter into the Operation and the suitability and substantial fairness of the relative terms and conditions.
The Board of Directors of the Company believes that there are no actual or potential situations of conflicts of interest, in relation to the Operation, as the directors of Fiera Milano do not hold positions with Ente Fiera, nor are there family or financial relations between the members of the corporate boards of Fiera Milan and Ente Fiera or members of its corporate bodies, nor do the directors of Fiera Milano have an own or third-party interest in relation to the Operation.
The Addenda concern the amendment to the rent and the reformulation of the relative payment terms for the year 2022 provided for in the Agreements, both of which were the subject of public disclosure by means of the publication of the notice dated 21 March 2014, the notice dated 14 May 2019 (relating only to the Internal Site Lease Agreement) and the subsequent notice dated 15 December 2020 (relating to both Agreements), to which reference is expressly made for all matters not referred to below with reference to the content of the Agreements.
In particular, with reference to the content of the Agreements (as defined below) it is noted:
By signing the Addenda, Fiera Milano and Ente Fiera intend, for the current year, to reduce the Rents and amend the payment terms as follows.
In relation to the Internal Site Lease Agreement:
In relation to the Rho Lease Agreement:
Any additional expenses arising from each of the Addenda, borne or to be borne, voluntarily or pursuant to law, by each party, will be equally distributed between Fiera Milano and Ente Fiera.
The Addenda will not supersede in any way the relative individual Agreements with reference to all provisions agreed therein other than the provisions specifically amended.
In addition, it should be noted that FM Congressi has also agreed with Ente Fiera to amend the rents under the Fiera Milano Congressi Agreements by agreeing on an overall reduction for 2021 for an amount equal to Euro 445,829 and the payment for 2022 of the same rents in quarterly instalments in arrears.
Information has not changed since the information in the notice published by the Company on 21 March 2014, the subsequent notice dated 14 May 2019 and the subsequent notice dated 15 December 2020.
In particular, the Operation described qualifies as a related-party transaction as Ente Fiera holds a controlling stake in the Company, equal to 63.821% of the share capital of Fiera Milano.
The Company considers the Operation as of financial beneficial mainly based on the following reasons, which are economic.
The finalisation of the Addenda mean that the Company will pay Ente Fiera - for 2021:
As mentioned above, the New Rents have been respectively agreed for the current year in the total amount of Euro 36,208,733, i.e. Euro 34,963,847 for the New Rho Rent and Euro 1,244,886 for the New Internal Site Rent.
In order to determine the New Rents, during negotiations started with Ente Fiera, the Company appointed the independent advisor Yard - a leading company in property evaluations and consultancy services - to initially verify the grounds for requesting a reformulation and/or reduction of each of the Rents and based on market practice conditions in similar cases - to quantify a reduction of said Rents.
In its opinion, Yard first pointed out that it had based its investigation and conclusions on the following main assumptions:
the economic crisis, which forced exhibitors to review their spending budgets;
In view of the above, YARD concluded that:
In application of the methods illustrated above, Yard determined that the expected discount on the rents for 2021 should range from a minimum of Euro 5,700,000 to a maximum of Euro 6,400,000. Yard also noted that, since the property subject to the lease is unique, the absence of similar assets available on the market could have an impact on the renegotiations and consequently on the quantification of the rent reduction, which could be reasonably estimated in a range of +/- 10% to be applied to the minimum and maximum discount range indicated above. Therefore, Yard concluded that the total discount for 2021 could range from a minimum of Euro 5,100,000 to a maximum of Euro 7,100,000.
In light of the conclusions of Yard, Fiera Milano and Ente Fiera have agreed an overall reduction in rent for an amount equal to Euro 5,500,000, which is proportionally allocated as follows to the individual lease agreements in place between the Fondazione, Fiera Milano and the subsidiary FM Congressi:
Considering the above, and in particular the circumstance that the amount of the New Internal Site Rent and the New Rho Site Rent come under the sustainability and suitability range indicated by Yard (as stated above), the Board of Directors of the Company - on 20 December 2021 - considered the New Rents to be suitable and reasonable and, consequently, considered the Operation overall to be suitable,
financially beneficial and in the interest of Fiera Milano, approving the signing of the Addendum.
The decision of the board was taken also in view of the favourable, justified opinion given by the Committee on 20 December 2021. In this opinion, the Committee gave its conclusions on the evaluations and opinions of Yard, on the financial benefit of the New Rents, as well as an analysis on the suitability and financial benefit of the Operation overall, referring to the same opinion indicated above and which are extensively reported in Attachment (A) to this Notice.
As regards Yard, as mentioned above, it issued its opinion on 17 December 2021, which is attached as Attachment B to this Notice. In this regard, tit is hereby declared that the information of the above opinion indicated in this Notice has been reproduced consistently with the contents of the opinion and, as far as the Company is aware, there are no omissions that could make the information reproduced inaccurate or misleading.
Finally, it should be noted that:
In economic and financial terms, the Operation may generate an economic and financial benefit due to the reduction in the Rents and the adoption of the New Rents only for the currently ongoing 2021.
The Operation described in this Notice does not change in any way the fees of Board Directors of Fiera Milano and/or its subsidiaries.
No Board Directors, members of the Board of Statutory Auditors, general managers or senior managers of the Company are involved in the Operation as related parties.
It is noted that:
The above circumstance does not apply to the Operation.
The following documents are attached to this Notice:
Rho (Milan), 20 December 2021
on behalf of the Board of Directors
_______________________________
Carlo Bonomi
Rinegoziazione canoni di locazione anno 2021 – Covid 19 17.12.21
| I. | SCOPE OF WORK…………………………………………………………………………………………………………………………………………. | pag. 4 |
|---|---|---|
| II. | IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SUL SETTORE REAL ESTATE.……………………………………………………… | pag. 6 |
| I. CONTESTO MACROECONOMICO Q3 2021 | ||
| II. CONTESTO MACROECONOMICO Q3 2021 – Focus Italia |
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| III. MERCATO REAL ESTATE Q3 2020 – Focus Italia |
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| III. | IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SUL SETTORE FIERISTICO……………….…………………………………………….pag. 10 | |
| I. IL MERCATO FIERISTICO 2021 | ||
| II. PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO A SOSTEGNO DEL SETTORE FIERISTICO | ||
| IV. | IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SUI RISULTATI 2021 DI FIERA MILANO…………………….……………… pag. 13 |
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| I. INDICI DI BILANCIO CONNESSI AI CANONI DI LOCAZIONE | ||
| II. MANIFESTAZIONI PREVISTE IN CALENDARIO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021 | ||
| V. | ANALISI CONTRATTI DI LOCAZIONE FIERA MILANO ATTUALMENTE IN ESSERE….………………….…………… pag. 16 |
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| I. ACCORDO RINEGOZIAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2020 | ||
| VI. | PRINCIPALI ORIENTAMENTI GIURIDICI INERENTI IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN……………………………………………………………………………………… |
pag. 18 |
| VII. | TIPOLOGIE DI RINEGOZIAZIONE PER CAUSE STRAORDINARIE PRE COVID-19…………….………… | pag. 27 | |
|---|---|---|---|
| VIII. | MARKET PRACTICE IN CASI DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA'………………………. | pag. 28 | |
| IX. | MARKET PRACTICE IN CASI DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' A CAUSA COVID-19… | pag. 30 | |
| X. | CONSIDERAZIONI FINALI SULLA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE TEMPORANEA DEL CANONE DI LOCAZIONE A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID-19…………………………………………………………………………………………. I. ACCORDO RINEGOZIAZIONI CANONI DI LOCAZIONE 2021 II.CONCLUSIONI |
pag. 32 |
L'importo complessivo della riduzione è stato determinato in 14 milioni di euro, proporzionalmente allocato sui singoli contratti di locazione in essere tra FondazioneFiera Milano,Fiera Milano eFiera Milano Congressi.
In data 5 novembre il Ministero del Turismo ha comunicato gli esiti dei calcoli effettuati per la ripartizione delle risorse del fondo del decreto ministeriale 24 giugno 2021, pari a 350 milioni di euro destinate al ristoro delle perdite subite nell'anno 2020 dal settore delle fiere, dei congressi e della logistica. Si rende noto che il Gruppo Fiera Milano potrà beneficiare di un contributo "teorico" complessivo di circa 34 milioni di euro. Il conferimento di tale contributo èsubordinato alleverifiche formali previste dalla normativa di riferimento.
La società Fiera Milano S.p.a., alla luce di quanto sopra esposto e di quanto accaduto nel 2021 e tuttora in essere in Italia e nel resto del mondo per il perdurare della pandemia da Covid-19, ai fini di una corretta gestione dell'emergenza intende valutare le alternative percorribili per una possibile rinegoziazione temporanea del canone di locazione degli immobili condotti in locazione. Tale riduzione si rende necessaria per l'eccessiva onerosità del contratto di locazione per causa di forza maggiore determinata dalla situazione emergenziale da Covid-19, che di fatto ha paralizzato nel primo semestre 2021 il settore fieristico e congressuale in cui opera la conduttrice, e ne ha condizionato la ripartenza nei mesi successivi, caratterizzati da un'operatività ridotta rispetto al periodo pre-Covid.
Obiettivo del seguente parere professionale è di indirizzare Fiera Milano sulle possibili azioni a tutela della sostenibilità del canone di locazione rispetto all'andamento del business e, in particolare, analizzare nel dettaglio leseguenti tematiche:
Lo scenario internazionale continua a essere caratterizzato da una ripresa economica eterogenea tra aree e paesi. Secondo le stime dell'OCSE, il Pil mondiale aumenterà del 5,7% nel 2021 e del 4,5% nel 2022, sostenuto dall'intonazione ancora espansiva delle politiche economiche. La crescita dell'economia mondiale ha superato i valori antecedenti la pandemia da Covid-19 e, in molti paesi, l'inflazione sta accelerando trainata dal significativo aumento dei listini dei prodottienergetici.
L'industria mondiale continua a risentire di alcune strozzature nella fornitura di prodotti intermedi che portano a crescenti difficoltà nell'organizzazione dei processi produttivi nelle catene globali del valore. Il commercio internazionale di merci in volume, a luglio, ha segnato una flessione congiunturale dello 0,9% (+0,7% a giugno) dovuta principalmente al calo degli scambi della Cina. Il PMI sui nuovi ordinativi all'export continua a suggerire, tuttavia, una possibileripresa della domanda globale nei prossimi mesi.
L'attività economica cinese sta mostrando progressivi segnali di raffreddamento: ad agosto, le vendite al dettaglio hanno subito una brusca frenata (-2,5% la variazione tendenziale, +8,5% a luglio) che si è accompagnata al rallentamento della produzione industriale (+5,3% da +6,4%). Le prospettive per l'economia restano incerte.
Per gli Stati Uniti, le stime diffuse dall'OCSE indicano il proseguimento di una fase di ripresa robusta dei ritmi produttivi (+6,0% nel 2021 e +3,9% nel 2022). Ad agosto, la produzione industriale è aumentata dello 0,4% in termini congiunturali (+0,8% a luglio) e le vendite al dettaglio dello 0,7%, risentendo dell'atteso calo dellevendite di auto (-3,6% m/m)cheseguel'incremento del 10,7% osservato a luglio.
Secondo il quadro previsivo recentemente diffuso dall'OCSE, la dinamica del Pil dell'area euro dovrebbe assumere intensità simile a quella dell'economia statunitense (+5,3% e +4,6% nel 2021 e 2022). Nei mesi più recenti, la ripresa dei ritmi produttivi si è accompagnata a un miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione ad agosto è sceso a 7,5%) ma anche a un'accelerazione tendenziale dei prezzi (a settembre +3,4% da +3,0% di agosto), che ha toccato il massimo da novembre 2011. Dal lato dell'offerta, a luglio la produzione industriale è salita (+1,5% in termini congiunturali) riportando l'indicesui livelli pre-crisi.
In Italia l'aumento del PIL, che nel secondo trimestre è risultato ben superiore alle attese, è proseguito nei mesi estivi. Sulla base degli indicatori disponibili, nel terzo trimestre la produzione industriale sarebbe cresciuta di circa l'1% e il PIL di oltre il 2%. L'estensione della copertura vaccinale e l'incremento della mobilità hanno reso possibilela ripresa deiconsumi di servizi da parte dellefamiglie,chesiè associata al recupero già in atto degli investimenti.
Le attese delle famiglie sulla situazione economica dell'Italia sono nel complesso migliorate; anche la propensione a spendere nei comparti più colpiti dalla pandemia, tra cui alberghi, bar e ristoranti, è in ripresa. Permane tuttavia ancora cautela nelle prospettive di spesa, soprattutto tra i nuclei meno abbienti. Le imprese confermano giudizimolto favorevoli circa le condizioni per investire.
La crescita delle esportazioni dell'Italia, che nel secondo trimestre è stata robusta e superiore a quella del commercio mondiale, è proseguita nel terzo. In estate la spesa dei viaggiatori stranieri è stata significativamente più elevata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma ancora inferiore ai valori del2019. Sono continuati gli acquisti di titoli italiani per investimenti di portafoglio da parte di non residenti.
Il miglioramento della congiuntura si è tradotto in primavera in un deciso rialzo dell'occupazione, soprattutto a termine, e delle ore lavorate. In luglio e agosto gli occupati sono ancora aumentati, benché a ritmi più contenuti. Non sono però del tutto superati gli effetti della crisi pandemica e permangono segnali di sottoutilizzo del lavoro: il ricorso agli strumenti di integrazione salariale è ancora ampio, sebbene molto inferiore ai massimi del 2020, e il tasso di attività è al di sotto dei livelli di due anni fa.
L'inflazione ha raggiunto in settembre il 2,9%, sospinta dalla crescita marcata dei prezzi dei beni energetici. Nelle proiezioni l'incremento non dovrebbe estendersi al medio termine: i recenti accordi contrattuali non prefigurano finora un'accelerazione dei salari. Le imprese segnalano di avere adeguato al rialzo le previsioni di aumento dei propri listini,cherestano però ancora sotto il2% annuo.
L'Esecutivo ha aggiornato le stime tendenziali e gli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio. Nel 2021 l'indebitamento netto si collocherebbe al 9,4 per cento del PIL (dal 9,6 del 2020) e il debito al 153,5% (dal 155,6).
Nonostante le prospettive positive, lo scenario 2021 presenta una serie di rischicheriguardano diversielementi di incertezza:
Il mercato italiano degli investimenti ha continuato a registrare un buon andamento con volumi trimestrali che registrano un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il capitale complessivo investito dall'inizio dell'anno ha raggiunto i 5 miliardi di euro e, sebbene questa cifra sia inferiore di circa il 15% rispetto allo stesso periodo del 2020,è al di sopra della media dei 10 anni (4,5 miliardi dieuro).
Il focus degli investitori è principalmente sull'asset class Industrial & Logistics che ha assorbito la maggior parte del capitale investito da inizio anno – raggiungendo 1,7€Bn con un incremento del 78% rispetto al 2020 –con una previsione di oltre2€Bn per la fine dell'anno.
Il settore Uffici, nonostante la ripresa del mercato delle locazione in città chiave come Milano e Roma, continua a subire un certo scetticismo da parte degli investitori, legato soprattutto ai nuovi format e requisiti richiesti dagli inquilini. Il settore ha registrato un calo del 44% rispetto ai dati registrati nel 2020.
Il successo della campagna vaccinale (con oltre l'80% della popolazione completamente vaccinata) e la diminuzione dei ricoveri ha avuto un impatto sull'allentamento delle restrizioni di viaggio e sull'aumento del turismo. Ciò si è riflesso positivamente sul settore Hospitality, che è saldamente nel radar degli investitori; anche se il processo di transazione rimane lungo, sono in corso varie operazioni destinate a chiudersi entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo.
I dubbi sulla ripresa del Retail continuano nonostante il ritorno della fiducia dei consumatori con molte persone che tornano a fare acquisti di persona anziché on-line; le cifre mostrano un calo degli investimenti del 75% per un totale di quasi 300€Ml nei primi nove mesi dell'anno. Nel complesso gli investitori si concentrano ancora su asset premium in termini di posizioneefondamentali, ma restano in attesa di condizioni più favorevoli.
Cresce l'interesse degli investitori per il settore Living, l'attività registrata da inizio anno è significativa anche se si registra un calo del 30% delle transazioni. Nel corso del trimestre sono stati siglati alcuni importanti accordi preliminari e acquisti di cosa futura i cui risultati saranno evidenti solo nei prossimi anni.
Con almeno due grandi portafogli in chiusura nell'ultimo trimestre, il mercato italiano degli investimenti potrebbe raggiungere i 9 miliardi di euro per il 2021, con Industrial & Logistics in testa. La sostenibilità sarà presa sempre più in considerazione nelle scelte di investimento da parte degli investitori, non solo sotto forma di ESG, ma anchecomecaratteristica fondamentale per investimenti a prova di futuro
La società di consulenza e ricerche AMR nel suo ultimo report di novembre 2021 stima che la dimensione del settore fieristico mondiale nel 2021 risulterà dimezzata (-49%) rispetto ai livelli pre-covid (riferimento all'anno 2019).
A livello globale AMR stima nei prossimi anni una ripresa molto graduale, con un'aspettativa di pieno recupero solo a partire dal 2023, con un - 4% rispetto ai livelli pre-covid del 2019.
Per quanto riguarda l'Italia AMR osserva che Il lockdown del primo semestre 2021 ha pesantemente impattato sul settore fieristico italiano, atteso in aumento del 52% rispetto al 2020 ma pur sempre in diminuzione del 69% rispetto ai livelli pre-Covid (anno 2019).
Per il 2022 AMR stima che i volumi dei mq rimarranno minori del 40% rispetto a quelli del 2019 e recupereranno nel 2023 fino all'85% dei volumi pre-covid (2019). La quota dei ricavi da iniziative «digital» sul totale risulterà ancora marginale(3%) nel 2021
Nel corso del 2021 si è protratta l'emergenza pandemica da Covid-19, che ha comportato un lockdown delle strutture fieristiche e congressuali per il periodo dal 1 gennaio al 14 giugno, mentre per il periodo dal 15 giugno fino a inizio settembre l'attività fieristica e congressuale è risultata estremamente ridotta. Da inizio settembre le attività sono effettivamente ripartite, ma hanno registrato risultati mediamente dimezzati rispetto al periodo pre-covid nei principali KPI (mq, n. espositori, ricavi e margini) a causa di diversi fattori, fra cui la ridotta mobilità internazionale e gli effetti della crisi economica che ha costretto gli espositori a rivederei propri budget di spesa.
Per fornire un quadro preciso di come la pandemia Covid-19 abbia pesantemente influito sui risultati economico-finanziari del Gruppo Fiera Milano occorre confrontare le aspettative sui risultati del Gruppo nel periodo pre-Covid con le risultanze preconsuntive effettivamente registrate nel 2021. Il piano strategico 2018-2022 prevedeva per il 2021, grazie a un ricco calendario caratterizzato dalla presenza delle biennali organizzate dal Gruppo (Host e Tuttofood), dalla manifestazione EMO e dall'evento Innovation Alliance, un EBITDA pre-IFRS 16 di 60/70 milioni dieuro, checorrisponde a un EBITDA post IFRS 16 di circa 110/120 milioni di euro. Il business outlook più aggiornato sul 2021 prevede un EBITDA post IFRS 16 di 52/57 milioni di Euro, che tiene conto tuttavia di circa 45 milioni dieuro di contributi governativi
Lo stesso confronto si può effettuare partendo dal più recente Piano Strategico CONNECT 2021-2025 di febbraio 2021, che prevedeva per l'esercizio 2021 ricavi in un intorno fra 180/200 milioni di euro e un EBITDA post IFRS 16 di 40/50 milioni di euro. Come detto la previsione più aggiornata per l'esercizio 2021 proietta un EBITDA post IFRS 16 di 52/57 milioni di Euro,chetiene però conto di contributi governativi per45 milioni dieuro,ecirca 130 milioni di ricavi.
La società in un quadro di ridotta operatività ha dovuto attivarsi per aumentare la dotazione di risorse finanziarie a fronte dei fabbisogni derivanti dai costi di funzionamento (canone di locazione, costo del personale e altri costi di struttura) e nel primo semestre 2021 ha raccolto finanziamenti a medio termine per 88 milioni di euro. La PFN del Gruppo (posizione finanziaria netta), pari a -24 ml di euro a inizio 2021 è peggiorata fino a raggiungere un picco di -65 milioni dieuro al 30 giugno 2021 per poi attestarsi a -15 milioni dieuro al 30 settembre 2021, grazie alla ripresa delle attività fieristiche.
Sono inoltre proseguite le azioni volte al contenimento (i) dei costi di gestione mediante la rinegoziazione dei principali contratti passivi e l'estrema attenzione a tutteletipologie di spese operativee(ii) dei costi del personale, attraverso il ricorso nella prima parte dell'anno al Fondo di Integrazione Salariale.
| Manifestazioni | Sede espositiva Iniziale (Rho / Fmcity) |
Data di Svolgimento iniziale | Riprogrammazione Finale (nuova data o annullamento) |
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| PTE - PROMOTION TRADE EXHIBITION | FieraMilano RHO | 27/01/2021 | 29/01/2021 | 07/09/2021 | 08/09/2021 | |
| HOMI | FieraMilano RHO | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 05/09/2021 | 08/09/2021 | |
| MILANO UNICA (1 sem.) | FieraMilano RHO | 02/02/2021 | 04/02/2021 | ANNULLATA | ||
| MIDO | FieraMilano RHO | 06/02/2021 | 08/02/2021 | ANNULLATA | ||
| BIT | FieraMilanoCity | 07/02/2021 | 09/02/2021 | Riposizionamento a maggio 2021 (9/11 maggio), in seguito confermata Edizione Digitale - BIT DIGITAL EDITION |
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| MYPLANT & GARDEN | FieraMilano RHO | 15/02/2021 | 17/02/2021 | ANNULLATA | ||
| HOMI Fashion&Jewels (1 sem.) | FieraMilano RHO | 20/02/2021 | 23/02/2021 | ANNULLATA | ||
| MICAM (1 sem.) | FieraMilano RHO | 21/02/2021 | 24/02/2021 | ANNULLATA | ||
| MIPEL (1 sem.) | FieraMilano RHO | 21/02/2021 | 24/02/2021 | ANNULLATA | ||
| THE ONE MILANO (1 sem.) | FieraMilano RHO | 21/02/2021 | 24/02/2021 | ANNULLATA | ||
| LINEAPELLE (1 sem.) | FieraMilano RHO | 24/02/2021 | 26/02/2021 | ANNULLATA | ||
| SIMAC TANNING-TECH | FieraMilano RHO | 24/02/2021 | 26/02/2021 | 22/09/2021 24/09/2021 |
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| FILO (1 sem.) | FieraMilanoCity (Mico) | 24/02/2021 | 25/02/2021 | ANNULLATA | ||
| VENDITALIA | FieraMilano RHO | 10/03/2021 | 13/03/2021 | ANNULLATA | ||
| FA' LA COSA GIUSTA | FieraMilanoCity | 12/03/2021 | 14/03/2021 | ANNULLATA | ||
| MADE EXPO | FieraMilano RHO | 17/03/2021 | 20/03/2021 | 22/11/2021 | 25/11/2021 | |
| MADE IN STEEL | FieraMilano RHO | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | |
| LAMIERA | FieraMilano RHO | 17/03/2021 | 20/03/2021 | 25/05/2022 | 28/05/2022 | |
| TRANSPOTEC LOGITEC | FieraMilano RHO | 18/03/2021 | 21/03/2021 | 27/01/2022 | 30/01/2022 | |
| MIART | FieraMilanoCity | 09/04/2021 | 11/04/2021 | 17/09/2021 | 19/09/2021 | |
| SI SPOSAITALIA COLLEZIONI | FieraMilanoCity | 09/04/2021 | 12/04/2021 | 25/06/2021 | 27/06/2021 | |
| I SALONI (Sal. Mobile, Sal. Bagno, Eurocucina, Euroluce, Workplace3.0) | FieraMilano RHO | 13/04/2021 | 18/04/2021 | Annullata edizione 2021 de I SALONI confermata edizione "SUPERSALONE" (5-10 settembre 2021) |
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| IN COSMETICS | FieraMilano RHO | 27/04/2021 | 29/04/2021 | ANNULLATA | ||
| IPACK-IMA | FieraMilano RHO | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | |
| INTRALOGISTICA ITALIA | FieraMilano RHO | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | |
| PRINT4ALL | FieraMilano RHO | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | |
| MEAT-TECH | FieraMilano RHO | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 22/10/2021 | 26/10/2021 | |
| PLAST | FieraMilano RHO | 04/05/2021 | 07/05/2021 | ANNULLATA | ||
| CHIBIMART | FieraMilanoCity | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 12/11/2021 | 15/11/2021 | |
| TUTTOFOOD | FieraMilano RHO | 17/05/2021 | 20/05/2021 | 22/10/2021 | 26/10/2021 |
| Manifestazioni | Sede espositiva Iniziale (Rho / Fmcity) |
Data di Svolgimento iniziale | Riprogrammazione Finale (nuova data o annullamento) |
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|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING PREMIÈRE | FieraMilanoCity | 25/05/2021 | 27/05/2021 | ANNULLATA | |
| MILANO UNICA | FieraMilano RHO | 06/07/2021 | 08/07/2021 | 06/07/2021 | |
| CPHI | FieraMilano RHO | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 09/11/2021 | |
| SUPERSALONE | FieraMilano RHO | 05/09/2021 | 10/09/2021 | ||
| HOMI Fashion&Jewels (2 sem.) | FieraMilano RHO | 11/09/2021 | 14/09/2021 | 18/09/2021 | |
| MICAM (2 sem.) | FieraMilano RHO | 12/09/2021 | 15/09/2021 | 19/09/2021 | |
| MIPEL (2 sem.) | FieraMilano RHO | 12/09/2021 | 15/09/2021 | 19/09/2021 | |
| THE ONE MILANO – MIFUR/MIPAP SPECIAL FEATURED BY MICAM (2 sem.) | FieraMilano RHO | 12/09/2021 | 15/09/2021 | 19/09/2021 | 21/09/2021 |
| LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW | FieraMilano RHO | 15/09/2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 | 24/09/2021 |
| FARMACISTAPIU' (Opzione/Ipotesi non ufficializzata) | FieraMilanoCity (MiCo) | 24/09/2021 | 25/09/2021 | ANNULLATA | |
| PLUG-MI | FieraMilanoCity | 25/09/2021 | 26/09/2021 | ANNULLATA | |
| FILO (2 sem.) | FieraMilanoCity (Mico) | 29/09/2021 | 30/09/2021 | ||
| MILANO FOR PETS | FieraMilanoCity | 02/10/2021 | 03/10/2021 | ANNULLATA | |
| EMO | FieraMilano RHO | 04/10/2021 | 09/10/2021 | ||
| VITRUM | FieraMilano RHO | 05/10/2021 | 08/10/2021 | ||
| SMAU | FieraMilanoCity (MiCo) | 12/10/2021 | 13/10/2021 | ||
| VISCOM | FieraMilano RHO | 14/10/2021 | 16/10/2021 | 30/09/2020 | 02/10/2020 |
| INPRINT MILAN | FieraMilano RHO | 14/10/2021 | 16/10/2021 | ANNULLATA | |
| SALONE FRANCHISING MILANO | FieraMilanoCity | 21/10/2021 | 23/10/2021 | ANNULLATA | |
| HostMilano | FieraMilano RHO | 22/10/2021 | 26/10/2021 | ||
| MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS | FieraMilano RHO | 12/11/2021 | 14/11/2021 | ||
| EICMA | FieraMilano RHO | 09/11/2021 | 14/11/2021 | 23/11/2021 | 28/11/2021 |
| SIMEI - ENOVITIS BUSINESS | FieraMilano RHO | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 15/11/2022 | 18/11/2022 |
| SICUREZZA | FieraMilano RHO | 17/11/2021 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 24/11/2021 |
| SMART BUILDING EXPO | FieraMilano RHO | 17/11/2021 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 24/11/2021 |
| G! COME GIOCARE | FieraMilanoCity | 19/11/2021 | 21/11/2021 | ANNULLATA | |
| MILANO AUTOCLASSICA | FieraMilano RHO | 26/11/2021 | 28/11/2021 | 01/10/2021 | 03/10/2021 |
| AF - L'ARTIGIANO IN FIERA | FieraMilano RHO | 04/12/2021 | 12/12/2021 | ||
| G! COME GIOCARE - The Show | FieraMilano RHO | 04/12/2021 | 12/12/2021 | ||
A seguito di analisi dei contratti di locazione attualmente in essere tra Fiera Milano, Fiera Milano Congressi e Fondazione Fiera Milano non sono state riscontrata clausole che prevedono la legittimità della parte conduttrice a richiedere uno sconto seppur di natura temporanea e per cause ad essa non imputabili mentresarebbe possibilela rescissione anticipata per gravi motivi.
| CONDUTTORE | CANONE (€/anno) |
CANONE INDICIZZATO 2021 (€/anno) |
INDICIZZAZIONE | DURATA (anni) |
SCADENZA | RECESSO ANTICIPATO |
RECESSO GRAVI MOTIVI |
MAN. ORDINARIA |
MAN. STRAORDIN ARIA |
DISDETTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMC | Pad. 17 | p. - 1/terra |
150.000 | 424.277 | 100% ISTAT | 9+9 | 30/06/2023 | NO | SI conduttore |
12 mesi di conduttore preavviso |
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| p. 1 e 2 | 200.000 | |||||||||||
| FMC | Pad. 5/6 |
3.000.000 | 3.222.793 | 100% ISTAT | 9+9 | 30/04/2029 | NO | conduttore | proprietà | 12 mesi di preavviso |
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| Park | 50% fatturato | |||||||||||
| FMC | Uffici + posti auto | 150.000 | 159.484 | 100% ISTAT | 6+6 | 30/06/2029 | conduttore | proprietà | 12 mesi di preavviso |
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| FIERA MI |
Polo esterno | 38.800.000 | 39.844.251 | 100% ISTAT | 9+9 | 30/06/2023 | NO | SI | conduttore | proprietà | 18 mesi di preavviso |
|
| FIERA MI |
Polo interno | 1.413.000 | 1.418.652 | 100% ISTAT | 9+9 | 30/06/2023 | NO | SI | conduttore | proprietà | 18 mesi di preavviso |
Alla luce della situazione emergenziale legata alla pandemia di Covid-19 che, di fatto, ha comportato per cause di forza maggiore la sospensione dell'attività del settore fieristico e congressuale per un prolungato periodo di tempo nel corso del 2020, le parti hanno concordato, per eccessiva onerosità sopravvenuta, una temporanea riduzione dei canoni di locazione dei poli fieristici di Rho e di Milano per l'anno 2020. Per le medesime ragioni sono stati altresì ridotti per l'anno 2020 anche i canoni di locazione di Fiera Milano Congressi. L'importo complessivo della riduzione è risultato pari a 14 milioni di euro ed è stato proporzionalmente allocato sui singoli contratti di locazionein essere tra FondazioneFiera Milano,Fiera Milano eFiera Milano Congressi.
| Mesi 2021 | Operatività | % Sconto | Canone pieno | Sconto | Canone ridotto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0% | 3.740.127 € | - € |
3.740.127 € | |
| Febbraio | 0% | 3.740.127 € | - € |
3.740.127 € | |
| Marzo | 50% | 3.740.127 € | 1.870.064 € | 1.870.064 € | |
| Aprile | 50% | 3.740.127 € | 1.870.064 € | 1.870.064 € | |
| Maggio | 50% | 3.740.127 € | 1.870.064 € | 1.870.064 € | |
| Giugno | 50% | 3.740.127 € | 1.870.064 € | 1.870.064 € | |
| Luglio | 50% | 3.740.127 € | 1.870.064 € | 1.870.064 € | |
| Agosto | 8% | 3.740.127 € | 299.210 € | 3.440.917 € | |
| Settembre | 8% | 3.740.127 € | 299.210 € | 3.440.917 € | |
| Ottobre | 8% | 3.740.127 € | 299.210 € | 3.440.917 € | |
| Novembre | 50% | 3.740.127 € | 1.870.064 € | 1.870.064 € | |
| Dicembre | 50% | 3.740.127 € | 1.870.064 € | 1.870.064 € | |
| TOTALE | 44.881.524 € | 13.988.075 € | 30.893.449 € |
PRE LOCKDOWN Operatività piena
LOCKDOWN Impossibilità di utilizzare la struttura dovuta a impostazioni governative
POST LOCKDOWN Operatività limitata dalle misure di contenimento
Le misure adottate dal Governo e dalle Regioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 a partire dal marzo 2020 hanno avuto un enorme impatto sulle attività di impresa, in particolare su quelle esercitate tramite contratti di locazione commerciale o di affitto di azienda. Numerose imprese, titolari di contratti di locazione o di affitto di azienda, hanno dovuto subìre una sospensione delle attività commerciali e industriali per diversi mesi, con conseguente impossibilità di utilizzare i locali utilizzati per l'esercizio dell'impresa e drastico calo di redditività, e si sono quindi improvvisamente trovate in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione e di affitto di azienda. Di seguito facciamo il punto della situazione alla luce delle pronunce della giurisprudenza finora intervenute, a distanza di oltre un anno dall'inizio dell'epidemia Covid-19. Lo tsunamiepidemico ha infatti direttamentecolpito moltissime imprese, le quali hanno subìto:
A fronte di tale drammatica situazione, in cui si sono venute improvvisamente a trovare centinaia di migliaia di imprese conduttrici di immobili o affittuarie di azienda, la risposta del legislatore èstata parzialee del tutto insoddisfacente.
Nonostante l'emergenza sanitaria che ha investito il Paese nell'ultimo anno e mezzo abbia avuto un impatto sugli operatori non molto dissimile da quello realizzatosi con la Seconda Guerra Mondiale, il legislatore ha deciso di non adottare soluzioni generali quali la liberazione dagli obblighi per effetto di una causa di forza maggiore, come invece ebbe luogo in tale occasione. Invero, al di là delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 65 del DL n. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia"), reiterate ed estese dai decreti successivi (DL n. 34/2020, "Decreto Rilancio"), DL n. 137/2020 "Decreto Ristori", DL n. 149/2020, "Decreto Ristori bis", DL n. 154/2020, "Decreto Ristori ter"e dei contributi previsti dal DL n. 41/2021, "Decreto Sostegni",e dal DL n. 73/2021, Decreto Sostegni bis"- che, pur avendo l'effetto di mitigare la situazione di difficoltà dei conduttori/affittuari, non sono certo risolutive, se non altro perchéin ogni caso presuppongono il pagamento dei canoni
Il legislatore non èinfatti intervenuto con norme generali che prevedessero una rideterminazione dei canoni di locazione o di affitto di azienda, se si eccettua la norma di cui all'art. art. 216, comma 3 del Decreto Rilancio, che ha previsto una riduzione dei canoni locatizi per soli conduttori di impianti sportivi privati.
D'altra parte, è sostanzialmente inapplicabile al caso in esame la norma di cui all'art. 3, comma 6-bis del D.L. n. 6/2020, modificato dal successivo D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") , secondo cui "il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
Tale norma infatti, oltre a presentarsi di assai incerta interpretazione, data l'infelice formulazione, non si applica ai casi in cui le imprese sono tenute all'adempimento di obbligazioni pecuniarie (quali appunto quelle consistenti nel pagamento del canone di locazione o di affitto di azienda), dato il principio generale in base al quale l'obbligo di pagare una somma di denaro non diviene mai impossibile per il debitore, neppure in caso di circostanze eccezionali o di forza maggiore. In altri termini, è principio consolidato che il concetto di impossibilità della prestazione non comprendela c.d. impotenza finanziaria, anchese determinata da forza maggiore.
Non essendo state previste norme speciali da applicarsi alla situazione straordinaria creatasi per effetto della pandemia, le norme applicabili a questa situazione straordinaria sono quelle, ordinarie e generali, previste dal Codice civile, e quelle, specifiche, previste dalla L. n. 392/78 sulle locazionicommerciali. Tuttavia, tali normerisultano per lo più inadeguate a venireincontro alleconcreteesigenze delleimprese.
Il Codice civile prevede infatti rimedi, si pensi in particolare alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., o pereccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c. che, pur applicabili alla situazione attuale danno luogo allo scioglimento definitivo delcontratto.
Viceversa, le imprese hanno generalmente l'interesse a mantenere in essere il rapporto contrattuale, rivedendone temporaneamente le condizioni in attesa chela faseemergenziale,e più in generaleil periodo di crisi economico-finanziaria ad esso conseguente,cessino.
Non vi è dubbio che l'epidemia e i provvedimenti volti al suo contenimento rappresentano eventi imprevedibili ed inevitabili, e dunque tali da rendere l'inadempimento impossibile e non imputabile alla parte inadempiente. Le previsioni dei vari DPCM che hanno sospeso l'esercizio delle attività commerciali costituiscono infatti un c.d. "factum principis", ovvero un provvedimento dell'autorità cheincidein modo inevitabileeradicale sulla realizzabilità dei contratti. Tuttavia, con riferimento ai contratti di locazione commerciale, i divieti imposti dai DPCM non incidono sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a disposizione di locali idonei all'uso consentito in base al contratto, in quanto non hanno alcuna attinenza all'immobile in cui si svolge l'attività, alle sue caratteristiche o alla sua idoneità all'uso pattuito. Tali divieti incidono, piuttosto, direttamente od indirettamente sull'attività svolta dal conduttore, indipendentemente dalla prestazione del locatore. Inoltre, come si è visto, la chiusura temporanea dell'attività non è tale da rendere impossibile la prestazione principale del conduttore, consistente nel pagamento del canone di locazione. Nonostante dunque l'indisponibilità dei locali per effetto delle misure di contenimento dell'epidemia, il conduttore non può semplicemente astenersi dal versare il canone, né ridurlo unilateralmente rispetto all'importo contrattualmente convenuto. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, l'autoriduzione del canone da parte del conduttore è un fatto arbitrario ed illegittimo. D'altra parte, nel caso di specie, il mancato godimento dei locali oggetto di locazione non è certo ricollegabile ad alcun inadempimento del locatore, bensì deriva da una causa di forza maggiore, sub specie di factum principis, e dunque non legittima in alcun modo il conduttore a sospendere o ridurre il canone di locazione.
In questo quadro, la strada maestra per riequilibrare le prestazioni contrattuali intaccate dall'evento epidemico è certamente quella della rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Strada che non può essere affidata all'iniziativa privata, dato che locatore e conduttore hanno interessi contrapposti,echeil primo generalmentesi trova in una posizione di maggior forza contrattuale.
Nella prassi dei contratti di locazione(e di affitto di azienda) sono (o meglio erano, prima dell'epidemia) rareleclausole cheregolamentano ipotesi di forza maggiore, e altrettanto rare quelle che prevedono la revisione del contratto (tramite adeguamento o rinegoziazione) al verificarsi di determinatesopravvenienzeesterne.
La Cassazione ha fornito un chiarimento, nella Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020, relativo all'esistenza del diritto dei conduttori di immobili commerciali di rinegoziarei canoni a fronte della sopravvenienza pandemica.
Nella Relazione ha affermato l'esistenza di un vero e proprio obbligo giuridico della parte avvantaggiata dalla sopravvenienza epidemica – in questo caso i locatori, a rinegoziareil contenuto delcontratto, in particolarel'ammontare del canone, in modo da mantenerein essereil contratto, a condizioni diverse. Tale obbligo deriva dal principio di buona fede oggettiva in fase di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., che ha valore di ordine pubblico eche a sua volta si collega al dovereinderogabile di solidarietà dicui all'art.2 della Costituzione.
Dunque, qualora le prestazioni contrattuali siano divenutesquilibrate pereffetto di un evento esterno incontrollabile – qualeèstato sicuramenteil Coronavirus– le parti devono rinegoziareil contenuto del contratto, in modo da adeguarlo alle mutatecircostanze.
Occorre, peraltro segnalare che non tutta la giurisprudenza sembra essersi allinearsi ai principi espressi dalla Cassazione (tra l'altro non in una sentenza ma in pur autorevoleintervento qualela Relazione a cura dell'Ufficio del massimario), comesi vedrà in seguito.
Nella Relazione, la Cassazione evidenzia che non è configurabile un obbligo di risultato, ovvero un obbligo di concludere in modo positivo le trattative in modo da raggiungere un contratto modificativo del precedente; ciò in quanto non può essere chiesto ad un contraente "di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto", fino al punto di "subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico". Il dovere di cooperazione del contraente avvantaggiato dalla sopravvenienza implica invece che lo stesso deve iniziare la trattativa e condurla in buona fede, proponendo "soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto", con atteggiamento quindicostruttivo e non ostruzionistico.
Se dunque il proprietario dei locali o dell'azienda inizia una trattativa con il conduttore/affittuario e la conduce in buona fede, ma le parti non raggiungono un accordo, l'obbligo di rinegoziare può comunque ritenersi assolto e il proprietario non può ritenersi inadempiente, sotto il profilo della conformità del suo comportamento al principio di buona fede.
Secondo la Cassazione, in caso il locatore/proprietario si rifiutasse di prendere in considerazione la richiesta di rinegoziazione o intraprendesse una trattativa di mera facciata il conduttore/affittuario avrebbe certamente a disposizione il rimedio del risarcimento del danno; potrebbe cioè adire l'autorità giudiziaria chiedendo di essere risarcito dei danni subìti per effetto del rifiuto del proprietario di rinegoziare. Tale rimedio è tuttavia scarsamente efficace, in quanto presuppone comunque che i canoni siano stati pagati regolarmente al proprietario, e interverrebbe comunque a distanza di molto tempo, quando la sua situazionesi è magari aggravata fino a divenireirrecuperabile.
Vi è poi un altro rimedio, in teoria più efficace, a disposizione del conduttore/affittuario: chiedere al Giudice, di pronunciare una sentenza costitutiva dell'obbligo di rinegoziare, ai sensi dell'art. 2932 c.c. Ottenere cioè che il Giudice si sostituisca alla parte inadempiente, rimodulando con sentenza il contenuto delcontratto originario.
Dall'inizio della pandemia, i giudici hanno avuto varie volte occasione di occuparsi della situazione in cui sono venuti a trovarsi conduttori e affittuari di azienda per effetto dei provvedimenti restrittivi e della conseguente impossibilità di utilizzare i locali in cui viene esercitata l'impresa, pronunciandosi di volta in volta sulle diverserichieste avanzate daiconduttori/affittuari stessi o dai proprietari.
Il panorama che ne emerge è molto variegato e frammentato; le soluzioni adottate dai Giudici sono state finora molto differenziate tra loro e talvolta opposte. Siamo quindi ancora ben lontani dall'assistere ad un orientamento giurisprudenziale univoco, anche perché le diverse pronunce appaiono in gran parte legate a valutazioni dei singoli casi concreti sottoposti al vaglio del Giudice. Analizziamo di seguito brevemente le decisioni finora adottate dalla giurisprudenza, suddividendole percomodità in tre macro aree:
I. Con riferimento alle pronunce intervenute sulle domande di sfratto per morosità avanzate dai proprietari, diverse pronunce hanno ritenuto di negarel'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 C.p.c., ravvisando nella pandemia i gravi motivi che ne giustificano la mancata emissione, pur in presenza di morosità anche gravi. In questo senso si sono pronunciati:
In questi casi, i Giudici hanno respinto la richiesta di rilascio degli immobili avanzata dai proprietari e disposto il mutamento del procedimento per convalida di sfratto in processo di cognizione piena avente ad oggetto l'accertamento della risoluzione del contratto, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Altre pronunce hanno invece accolto la domanda di sfratto per morosità avanzata dai proprietari, respingendo le eccezioni dei conduttori/affittuari e dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto. In questo senso si è pronunciato ad esempio:
II. Con riferimento alle domande di riduzione del canone avanzate dai conduttori/affittuari, alcuni Giudici hanno valorizzato l'art. 1464 del Codice Civile, riconoscendo in favore dei conduttori/affittuari una riduzione del canonelimitatamente ai periodi di lockdown, ritenuto causa dell'impossibilità parziale della prestazione (del proprietario). Si è infatti ritenuto che i divieti introdotti dalle misure di contenimento abbiano provocato l'impossibilità per i conduttori/affittuari di destinare i locali all'uso convenuto nel contratto, facendo così venire meno la funzioneeconomica delcontratto stesso. In questo senso si sono espressi:
Qualche pronuncia è pervenuta a tale risultato facendo applicazione analogica delle norme del Decreto Rilancio che hanno previsto la riduzione del canone per alcune categorie di conduttori; la giurisprudenza prevalente tende tuttavia ad escludere tale possibilità, ritenendo chetali norme possono applicarsi tassativamente ai soli casi individuati dal legislatore,etraendo anzi da taleragionamento conferma circa l'impossibilità di pervenire alla riduzione deicanoni.
Al contempo, i Giudici hanno per lo più ritenuto che, pur essendo indubbio che gli effetti dell'adozione delle misure di contenimento possano generare, direttamente o indirettamente, una difficoltà economica (o una crisi di liquidità) dei conduttori/affittuari, il pagamento di una somma di denaro (quale è il canone locatizio) non potrà mai risultare obiettivamente e assolutamente impossibile; per cui in questo senso non risulta applicabile al caso in esamel'art. 3,comma 6-bis del D.L. n.6/2020. In tal senso si sono espressi tra gli altri:
Non mancano tuttavia pronunce di segno opposto, che hanno ritenuti dovuti i canoni di locazione nell'intero ammontare in ragione del fatto che non vi è alcuna norma chelegittimi la sospensione dei pagamenti. In tal senso si sono pronunciati:
24
Tribunale di Pisa, ordinanza del 30 giugno 2020.
III. Un filone giurisprudenziale abbastanza nutrito ha avuto infine ad oggetto i provvedimenti cautelari d'urgenza ai sensi dell'art. 700 C.p.c. richiesti dai conduttori/affittuari per impedire l'escussione da parte dei proprietari delle garanzie/assegni/cambiali a suo tempo emessi a fronte dell'obbligo di pagamento dei canoni di locazione.
Diverse sentenze hanno, con varie ragioni, accolto le istanze dei conduttori/affittuari, ordinando, a seconda dei casi, alle banche di non pagare le fidejussioni o garanzie autonome emesse a garanzia dei canoni di locazione non corrisposti, o ai proprietari di non mettere all'incasso gli assegni/cambiali a suo tempo rilasciati dai conduttori/affittuari. In tal senso si sono espressi, tra gli altri:
Tribunale di Bologna, ordinanze dell'11 maggio 2020 (che abbiamo già analizzato qui, 12 maggio 2020 e 4 giugno 2020);
Tribunale di Rimini, ordinanza del 25 maggio 2020;
Anche in questo caso non mancano pronunce di segno opposto, che hanno respinto le domandecautelari avanzate dai conduttori/affittuari; come ad esempio nelleseguenti pronunce:
IV. Nell'ambito di questi filoni giurisprudenziali alcuni Giudici si sono espressi anche circa l'esistenza di un obbligo di rinegoziare i canoni. Alcune pronunce, conformandosi a quanto espresso dalla Cassazione nella menzionata Relazione, hanno ritenuto l'esistenza di tale obbligo, sia alla luce del principio di buona fede e correttezza e/o dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che in base ai poteri equitativi concessi al giudice dall'art. 1374 c.c., rimodulando direttamente il canone o invitando il proprietario a formulare una proposta di rinegoziazione del canone nel periodo di lockdown. In questo senso si sono espressi:
Tribunale di Milano, ordinanza del 21 ottobre 2020;
Più in generale, il comportamento delle parti nello svolgimento delle trattative volte a una possibile rinegoziazione dei canoni – e quindi, l'atteggiamento propositivo dei conduttori/affittuari e la disponibilità mostrata dai proprietari – è stato spesso valorizzato dai Giudici, in quanto ritenuto elemento importante ai fini della concessione del provvedimento richiesto, alla luce del principio di buona fede.
Altri Giudici invece si sono espressi in senso contrario, negando – contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassazione nella menzionata Relazione – l'esistenza di un dovere di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per una delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili (come la Pandemia), non essendo consentito al Giudice – né in base ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto né in base al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. – di modificare le pattuizioni liberamente concordate dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. In tal senso siè altresìevidenziato che quando il legislatore ha voluto introdurre la possibilità (e comunque non l'obbligo) di rinegoziare le condizioni economiche di un contratto ovvero ridurre a determinate categorie di imprenditori i canoni di locazione lo ha detto espressamente, come nei casi dei concessionari di impianti sportivi pubblici e dei conduttori in locazione di palestre, piscine ed impianti sportivi privati; anche per tale motivo quindi un tale dovere in via generale non sussisterebbe. In tal senso si sono espressi:
Tribunale di Biella, ordinanza del 27 marzo 2021.
Di seguito vengono descritte le principali tipologie di strategie da poter attuare per le rinegoziazione dei canoni di locazione, cosi come previste dal mercato PRIMA del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via TEMPORANEA - PER UN PERIODO LIMITATO BREVE (DA 3 A 12 MESI)
TIPOLOGIA 2B RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via TEMPORANEA PER UN PERIODO LIMITATO MEDIO-LUNGO (DA 12 A 36 MESI) - "STEP RENT"
TIPOLOGIA 3.A RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via DEFINITIVA - causa esterna
1
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TIPOLOGIA 3.B RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via DEFINITIVA - causa sopravvenuta eccessiva onerosità
CALCOLO DEL CANONE IN % DEL FATTURATO IN VIA TEMPORANEA (per Immobili RETAIL)
Di seguito vengono descritte le principali tipologie di strategie da poter attuare per le rinegoziazione dei canoni di locazione, cosi come previste dal mercato PRIMA del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
| TIPOLOGIA | QUANDO AVVIENE | QUANTIFICAZIONE | TEMPISTICA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via TEMPORANEA - PER UN PERIODO LIMITATO BREVE (DA 3 A 12 MESI) |
Quando c'è un'oggettiva difficoltà finanziaria temporanea, che prescinde dall'andamento del mercato, dovuta ad eventi straordinari non imputabili al conduttore (quindi sconnessi dall'attività del conduttore) che hanno reso non utilizzabile l'oggetto della locazione (l'immobile) |
È puramente negoziale; nella market practice uno sconto sul canone dovuto che va dal 20% al 50%. Normalmente affinchèlo sconto venga concesso viene richiesto dalla Proprietà come garanzia il regolare pagamento delle 12 mensilità successive |
Si parla di tempi inferiori ai 6 mesi che non precludano il normale svolgimento del rapporto locativo, altrimenti ricadiamo nell'opzione 2 |
| 2.A | RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via TEMPORANEA PER UN PERIODO LIMITATO MEDIO-LUNGO (DA 12 A 36 MESI) - RIDUZIONE 100% |
Quando c'è un'oggettiva difficoltà finanziaria, CHE POTREBBE PROTRARSI OLTRE 1 ANNO ma pur sempre temporanea, che potrebbe dipendere anche dall'andamento del mercato, dovuta ad eventi straordinari non imputabili al conduttore (ad esempio una crisi finanziaria, un disastro o una calamità naturale) |
È puramente negoziale; nella market practice uno sconto sul canone dovuto che va dal 5% al 20%. Canone che viene ridotto per un periodo limitato per poi tornare a regime (le spese condominiali sono pagate al 100%) |
Si parla normalmente di un periodo che va dai 12 ai 36 mesi per la riduzione |
| 2.B | RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via TEMPORANEA PER UN PERIODO LIMITATO MEDIO-LUNGO (DA 12 A 36 MESI) - "STEP RENT" |
Quando c'è un'oggettiva difficoltà finanziaria, CHE POTREBBE PROTRARSI OLTRE 1 ANNO ma pur sempre temporanea, che potrebbe dipendere anche dall'andamento del mercato, dovuta ad eventi straordinari non imputabili al conduttore (ad esempio una crisi finanziaria, un disastro o una calamità naturale) |
È puramente negoziale; dipende dalla lunghezza dello step rent; nella market practicesi tende a ritornare a regime non oltre il 4° anno e lo sconto va dai 9 ai 18 mesi nel periodo di riduzione. "Step rent" o scaletta di pagamento: il canone è dato da una cifra che è crescente negli anni fino ad arrivare ad un canone a regime |
Si parla normalmente di un periodo che va dai 12 ai 36 mesi per la riduzione |
| TIPOLOGIA | QUANDO AVVIENE | QUANTIFICAZIONE | TEMPISTICA | |
|---|---|---|---|---|
| 3.A | RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via DEFINITIVA - causa esterna |
Quando c'è un'oggettiva difficoltà finanziaria generata definitivamente da nuove condizioni del mercato, dovuta ad eventi straordinari non imputabili al conduttore (quindi sconnessi dalla modalità di gestione del conduttore). Ad esempio una crisi finanziaria globale, un disastro o una calamità naturale |
È puramente negoziale; nella market practiceil nuovo canone fa riferimento ai valori correnti del mercato diminuiti al massimo di un -10%. Condizione è la stipula di un nuovo contratto di locazione di lunga durata possibilmente senza facoltà di recesso anticipato del conduttore e con richiesta di ulteriori garanzie sul pagamento dei canoni futuri |
|
| 3.B | RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via DEFINITIVA - causa sopravvenuta eccessiva onerosità |
Può accadere anche in situazioni di mercato in cui il canone stipulato in un momento di mercato rialzista diventa non più sostenibile dal conduttore in un mercato attuale ribassista. |
È puramente negoziale; nella market practiceil nuovo canone fa riferimento ai valori attuali del canone scontati daun 5% ad un 20%. Condizione è la stipula di un nuovo contratto di locazione di lunga durata possibilmente senza facoltà di recesso anticipato del conduttore e con richiesta di ulteriori garanzie sul pagamento dei canoni futuri. |
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| 4 | CALCOLO DEL CANONE IN % DEL FATTURATO IN VIA TEMPORANEA (per Immobili RETAIL) |
Usato in particolar modo nei contratti di locazione di immobili commerciali . Quando c'è un'oggettiva difficoltà finanziaria, temporanea o definitiva nelle condizioni del mercato, dovuta ad eventi straordinari non imputabili al conduttore (quindi sconnessi dall'attività del conduttore). Ad esempio una crisi finanziaria globale. attuale che è molto più basso. |
È molto rara perché lega la Proprietà ad un rischio imprenditoriale legato all'attività del conduttore lasciando la proprietà in una situazione di massima incertezza. Può avere una durata limitata, proporzionale alla durata della crisi, oppure definitiva (molto più rara). Nella market practicela proprietà spesso richiede di alzare % che lega il canone al fatturato in modo da ricevere un premio qualora l'attività tornasse ad andare bene. |
Normalmente si parla di un periodo che va dai 12 ai 36 mesi |
Di seguito vengono descritte le principali tipologie di strategie da poter attuare per le rinegoziazione dei canoni di locazione, cosi come previste dal mercato DURANTE E DOPO il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Tipologia di strategia 1: RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE in via TEMPORANEA - PER UN PERIODO LIMITATO BREVE (in caso di obbligo di sospensione delle attività «lockdown»)
DURANTE IL PERIODO DI «LOCKDOWN», periodo in cui vi sono stati dei provvedimenti governativi (quali la sospensione degli eventi che prevedono assembramenti di persone, è stata limitata la mobilità nazionale e internazionale ed è stato reso obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt) che hanno imposto la chiusura delle attività commerciali in alcuni immobili con accesso al pubblico, procurando l'oggettiva impossibilità di godere dell'immobile stesso. Tutto questo è dovuto ad un evento straordinario non imputabile al conduttore
E' negoziale; nella market practiceche si sta sviluppando lo sconto va dal 20% al 50% del canone dovuto riferito al periodo di lockdown
Lo sconto concesso può essere in deduzione del canone dovuto oppure «spalmato» nei mesi seguenti (normalmente nei 6-12 mesi successivi) Nel caso di uno sconto in deduzione dei canoni dovuti, affinché lo sconto venga concesso, viene richiesto a garanzia dalla Proprietà il regolare pagamento delle mensilità successive per un periodo non inferiore ai 12 mesi salvo il caso in cui non intervengano nuovi periodi di Lockdown
Di seguito vengono descritte le principali tipologie di strategie da poter attuare per le rinegoziazione dei canoni di locazione, cosi come
PERIODO POST LOCKDOWN Tipologia di strategia 1A: RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IN VIA TEMPORANEA PER UN PERIODO LIMITATO BREVE-MEDIO (DA 6 A 12 MESI) Tipologia di strategia 1B: CALCOLO DEL CANONE IN % DEL FATTURATO SENZA MINIMO GARANTITO IN VIA TEMPORANEA PER UN PERIODO LIMITATO BREVE-MEDIO (DA 6 A 12 MESI) QUANDO AVVIENE Nel periodo di POST LOCKDOWN, quando i limiti di utilizzo dell'immobile conseguenti alle misure di contenimento del virus (distanziamento, mascherina, limiti all''assembramento, etc.) impattano in maniera diretta nell'attività delconduttoreil quale non neèresponsabile in alcun modo Nel periodo di POST LOCKDOWN, quando i limiti di utilizzo dell'immobile conseguenti alle misure di contenimento del virus (distanziamento, mascherina, limiti all''assembramento, etc.) impattano in maniera diretta nell'attività delconduttoreil quale non neèresponsabile in alcun modo QUANTIFICAZIONE È negoziale; nella market practice che si sta sviluppando lo sconto va dal 5% al 20% delcanone dovuto riferito al periodo post lockdown. Il canone viene corrisposto, per il periodo in oggetto, solo in % variabile sul fatturato, senza nessun minimo garantito. Qualora il contratto non preveda il canone variabile in % sul fatturato, tale % viene normalmente calcolata con la % media degli ultimi (3 o 5) anni (canone/fatturato). MODALITÀ Canone che viene ridotto per un periodo limitato per poi tornare a regime (le spesecondominiali sono invece pagate per l'intero periodo al 100%) Si elimina, per il periodo concesso, il pagamento del minimo garantito lasciando solo un canone calcolato in % sul fatturato. Le spese condominiali sono invece pagate per l'intero periodo al 100% previste dal mercato DURANTE E DOPO il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Visto econsiderato quanto analizzato nelle pagine precedenti, tenendo conto dei seguenti fattori:
L'impatto delle penali previste contrattualmente a carico degli organizzatori terzi che hanno annullato i propri eventi si è dimostrata essere del tutto residuale rispetto al fatturato perso, come pure ne risulta altamente incerto l'incasso, considerando che la crisi causata dal COVID -19 non ha colpito solo il settore immobiliareefieristico ma molti altri;
Si prevede che il Fatturato 2021 di Fiera Milano (atteso sui 130 ml di euro) possa registrare una variazione negativa di oltre il 30%, direttamente imputabile alla pandemia COVID-19, rispetto a quanto previsto per il 2021 dal Piano Connect2021-2025,con una diminuzione dicirca 60 ml dieuro;
YARD Advisory, in linea con quanto affermato nel 2020, ritiene che una richiesta di rimodulazione del canone di locazione per l'anno 2021, seppur di natura temporanea, a causa della pandemia da Covid-19, sia fondata e legittima, giustificata dalcontesto straordinario chesi èvenuto a creare.
Considerate le dinamiche pressochè identiche e le conseguenze della pandemia Covid-19 sull'operatività di Fiera Milano nel 2021 simili a quanto avvenuto nel 2020, si ritiene ragionevole chetalerimodulazione possa essere strutturata sulla falsa riga di quanto concordato tra Fiera Milano eFondazione Fiera Milano nel2020.
Poiché nel corso del2021 Fiera Milano ha ricevuto ristori e contributi concessi dallo stato in aiuto delle imprese in difficoltà in quanto colpite dalle conseguenze della pandemia Covid-19, nonostante non si abbia evidenza di fattispecie comparabili sia nella nostra esperienza professionale che nella Market Practice, riteniamo ragionevole e in linea con il principio di buonafedeecollaborazionetra le parti considerare nella richiesta di sconto 2021 lesomme concesse dallo stato nell'esercizio 2021.
Di seguito lo sconto che dovrebbe essere richiesto da Fiera Milano per l'anno 2021 calcolato utilizzando la stessa metodologia utilizzata dalle parti nella rinegoziazione del canone2020 (valori in euro).
| Mesi 2021 | Operatività | % Sconto | Canone pieno | Sconto | Canone ridotto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 50% | 3.742.498 | 1.871.249 | 1.871.249 | |
| Febbraio | 50% | 3.742.498 | 1.871.249 | 1.871.249 | |
| Marzo | 50% | 3.742.498 | 1.871.249 | 1.871.249 | |
| Aprile | 50% | 3.742.498 | 1.871.249 | 1.871.249 | |
| Maggio | 50% | 3.742.498 | 1.871.249 | 1.871.249 | |
| Giugno (1-14) | 50% | 1.746.499 | 873.249 | 873.249 | |
| Giugno (15-30) | 8% | 1.995.999 | 159.680 | 1.836.319 | |
| Luglio | 8% | 3.742.498 | 299.400 | 3.443.098 | |
| Agosto | 8% | 3.742.498 | 299.400 | 3.443.098 | |
| Settembre | 8% | 3.742.498 | 299.400 | 3.443.098 | |
| Ottobre | 8% | 3.742.498 | 299.400 | 3.443.098 | |
| Novembre | 8% | 3.742.498 | 299.400 | 3.443.098 | |
| Dicembre | 8% | 3.742.498 | 299.400 | 3.443.098 | |
| TOTALE | 44.909.973 | 12.185.573 | 32.724.400 |
LOCKDOWN Impossibilità di utilizzare la struttura dovuta a imposizioni governative POST LOCKDOWN Operatività impattata da condizioni di mercato post-COVID
Di seguito le due metodologie di calcolo utilizzate per rettificare lo sconto dovuto per il 2021, sulla base dei criteri utilizzati dalle parti nella rinegoziazione del canone2020, dall'impatto dei ristori governativi percepiti da Fiera Milano nel 2021, pari a 44,1 ml dieuro.
Tale metodologia si basa sull'incidenza % dei ristori percepiti nel 2021 da Fiera Milano (44,1 ml di euro) sui costi previsti di funzionamento 2021 (119 ml) relativi al canone di locazione, al costo del personale e ad altri costi di struttura - in modo tale da riflettere in che misura i ristori abbiamo contribuito ad alleviare il peso dei costi fissi dell'azienda nel 2021. L'ammontare dei ristori considerato nel calcolo (56,4 ml) tiene conto del fatto che questi sono detassati e sono quindi comprensivi della fiscalità IRES e IRAP. L'incidenza % che ne deriva (47,4%) viene utilizzata per decurtare lo sconto canone che si avrebbe per il 2021 utilizzando gli stessi criteri del 2020.
| Sconto canone | 6.410 |
|---|---|
| Riduzione per incidenza ristori | - 5.775 |
| Sconto canone in continuità parametri | 12.185 |
| Incidenza ristori/costi funzionamento | 47% |
| Ristori con effetto fiscale (IRES+IRAP) | 56.404 |
| Ristori senza effetto fiscale | 44.100 |
| Totale Costi di funzionamento (da 9+3) | 119.000 |
| valori 'ooo | 2021 |
Tale metodologia si basa sull'incidenza % dei ristori percepiti nel 2021 da Fiera Milano (44,1 ml dieuro) sulla differenza fra gli EBITDA (senza considerare affitti eristori) del 2021e del 2019, anni comparabili dal punto di vista del calendario fieristico, pari a 105,4 ml dieuro, in modo tale da rifletterein che misura i ristori abbiano mitigato il peggioramento dell'EBITDA fra i due anni. L'ammontare dei ristori considerato nel calcolo (56,4 ml) tiene conto del fatto che questi sono detassati e sono quindi comprensivi della fiscalità IRES e IRAP. L'incidenza % che ne deriva (53,5%) viene utilizzata per decurtare lo sconto canone che si avrebbe per il 2021 utilizzando gli stessi criteri del 2020.
| valori 'ooo | 21 vs 19 |
|---|---|
| Delta ebitda 2019 - 2021 pre ristori e sconto affitto | 105.395 |
| Ristori definiti | 44.100 |
| Effetto fiscale lordo (IRES+IRAP) | 12.304 |
| Miglioramento ebitda | 56.404 |
| Ebitda post effetto ristori | 48.991 |
| Effetto percentuale ristori miglioramento ebitda | 53,5% |
| Sconto affitto lordo secondo criteri anno precedente | 12.185 |
| Riduzione sconto per effetto ristori | 6.521 |
| Sconto 2021 | 5.664 |
Visto e considerato quanto analizzato nella presente market opinion e nello specifico tenendo conto delle metodologie illustrate nelle pagine precedenti si ottiene UNO SCONTO totale per l'ANNO 2021 che potrà attestarsi nel range di valori chevanno da un minimo di € 5.700.000 ad un massimo di € 6.400.000.
Si precisa che, poiché l'immobile oggetto del contratto di locazione si configura come unico, l'assenza di beni simili disponibili sul mercato così come il numero ridotto di conduttori in grado di gestire questa tipologia di strutture può comportare un impatto sulle trattative per la rinegoziazione e conseguentemente sulla quantificazione della riduzione del canone di locazione, che si potrebbe ragionevolmente stimare in un intervallo del +/- 10% da applicarsi ai valori minimie massimi del range di sconto sopraindicato.
Tenendo conto di ciò UNO SCONTO totale per l'ANNO 2021 potrà attestarsi nel range di valori che vanno da un minimo di € 5.100.000 ad un massimo di € 7.100.000.
Milano, 17 dicembre 2021
Spettabile Fiera Milano S.p.A. Piazzale Carlo Magno, 1 20149 Milano
Il sottoscritto ANDREA GARIBALDI, nato a Milano il 18/01/1984, CF GRBNDR84A18F205G, residente a Milano in via Sebastiano del Piombo 6, in qualità di responsabile settore valutazioni corporate e Procuratore Speciale della società Yard Reaas Spa, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 22, a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa applicabile in merito ad eventuali responsabilità relativamente alle dichiarazioni qui rese, per la Società, per sé e per i referenti dei servizi che si interfacceranno con le Società del Gruppo Fiera Milano
DICHIARA, per quanto di sua conoscenza,
che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse (*), anche potenziale, tra la sottoscritta Società — né tra le sue società controllate e controllanti — e Fiera Milano S.p.A. e/o Società appartenenti al Gruppo Fiera Milano
(*) Per conflitto di interesse si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui:
i. la Vostra società detiene una partecipazione di controllo (> 5%) in una società già Cliente del Gruppo Fiera Milano;
ii. sussiste un rapporto di parentela (coniuge, genitori, figli o fratelli) tra un dipendente di Fiera Milano S.p.A. e/o società appartenenti al Gruppo Fiera Milano ed uno dei seguenti soggetti e/o loro parenti stretti: • Titolare dell'azienda del Fornitore, •Amministratori, • Sindaci, • Membri dell'Organismo di Vigilanza, • Procuratori, • Referente della società del Fornitore per Il rapporto commerciale con Fiera Milano S.p.A.;
iii. uno trai seguenti soggetti o loro parenti stretti (coniuge, genitori, figli o fratelli) • Titolare dell'azienda del Fornitore, • Amministratori, • Sindaci, • Membri dell'Organismo di Vigilanza, •Procuratori, • Referente della società del Fornitore per il rapporto commerciale con Fiera Milano S.p.A., riveste un ruolo decisionale/apicale in enti pubblici o organizzazioni (legati al mondo delle manifestazioni fieristiche);
iv. esista qualunque altra situazione di potenziale conflitto di interesse non ricompresa nelle precedenti casistiche, quale ad esempio circostanze che possano influenzare le decisioni o le azioni negoziali riguardanti i rapporti contrattuali con Fiera Milano S.p.A.
Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti,
Dott. Federico Trevaini MRICS Head of Valuation Yard Reaas S.p.A.
Dott. Andrea Garibaldi MRICS Head of Corporate Valuation Yard Reaas S.p.A.
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