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Banca Popolare di Sondrio

Regulatory Filings Jan 5, 2022

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Regulatory Filings

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TESTO DEL NUOVO STATUTO DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 DICEMBRE 2021.

Per evidenza delle modifiche apportate al precedente Statuto (edizione del 28/4/2018), da pagina 41 il nuovo Statuto viene riportato ponendolo a confronto con quello previgente e con specifiche note esplicative.

Si rende infine noto che il nuovo Statuto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 5 gennaio 2022

S T A T U T O

della Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871 Sede sociale e direzione generale in Sondrio - piazza Garibaldi, 16 Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

EDIZIONE AGGIORNATA ALL'ASSEMBLEA DEL 29 DICEMBRE 2021

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 marzo 1949 Modificato dalle Assemblee straordinarie del 25 marzo 1962, del 19 febbraio 1967, del 30 marzo 1969, del 28 marzo 1971, con atto pubblico 8 giugno 1971 e dalle Assemblee straordinarie del 26 marzo 1972, del 18 marzo 1978 e del 3 marzo 1990 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria del 6 marzo 1993 Modificato dalle Assemblee straordinarie del 18 settembre 1993, del 23 settembre 1995, del 19 settembre 1998, del 4 marzo 2000 e del 3 marzo 2001 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria dell'8 aprile 2006 Modificato dai Consigli di amministrazione del 27 settembre 2007, del 7 gennaio 2008, del 14 maggio 2009, del 14 novembre 2011, del 13 novembre 2012 e del 10 novembre 2015, del 29 giugno 2017 e 9 agosto 2017 Modificato dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria del 29 dicembre 2021

Titolo I

Costituzione - Denominazione Oggetto - Durata - Sede della società

Articolo 1

Costituzione, denominazione

    1. È corrente la società «Banca Popolare di Sondrio società per azioni» derivante dalla trasformazione della società Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni, a sua volta originariamente costituita sotto il nome di Banca Mutua Popolare della Provincia di Sondrio con atto pubblico 4 marzo 1871, rogito G. B. Caimi, e autorizzata all'esercizio con Regi decreti 8 aprile 1871 e 19 luglio 1874.
    1. La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

Oggetto sociale

    1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle loro varie forme.
    1. La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e assicurativi consentiti agli enti creditizi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al conseguimento dello scopo sociale. La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
    1. La società, nel perseguire l'obiettivo della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo, tiene particolarmente in considerazione, in sintonia con la tradizione del credito popolare, le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, prestando peculiare attenzione ai territori serviti, a partire da quelli di origine della Valtellina e della Valchiavenna. Essa si propone, inoltre, di attuare ogni opportuna iniziativa volta a diffondere e incoraggiare il risparmio, valore tutelato dalla Costituzione italiana.
    1. La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, ai sensi dell'articolo 61 del Decreto legislativo 385/1993, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento,

emana disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

Durata della società

  1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2080, salvo proroga. Resta escluso il diritto di recesso dei soci in caso di proroga della durata della società.

Articolo 4

Sede legale della società

    1. La società ha la sua sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16.
    1. Essa può, con le autorizzazioni e nelle forme di legge, istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni

Articolo 5

Capitale sociale

    1. Il capitale sociale è pari a euro 1.360.157.331 ed è diviso in n. 453.385.777 azioni prive di valore nominale.
    1. L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma, primo periodo, e del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile. L'assemblea straordinaria può altresì attribuire al Consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2420 ter.
    1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e crediti.

Articolo 6

Azioni

    1. Le azioni sono nominative e indivisibili.
    1. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le norme di legge. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
    1. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, la società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.

Articolo 7

Trasferibilità delle azioni

  1. Le azioni sono liberamente trasferibili nei modi di legge.

Articolo 8

Acquisto delle proprie azioni

  1. La società può, nei limiti e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti, acquistare e disporre di azioni proprie.

Articolo 9

Recesso

    1. Il recesso dalla società è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa stabiliti. Resta dunque escluso il diritto di recesso nel caso di proroga della durata della società, come pure nell'ipotesi di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni normative derogabili.
    1. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 10

Esercizio dei diritti patrimoniali e dividendo

    1. Per l'esercizio dei diritti patrimoniali il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste il conto in cui le azioni medesime sono registrate.
    1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano acquisiti alla società.

Titolo III

Organi della società

Articolo 11

Denominazione

    1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato: a) all'Assemblea dei soci;
  • b) al Consiglio di amministrazione;
  • c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
  • d) al Consigliere delegato;
  • e) al Comitato esecutivo, quando sia stato nominato;
  • f) al Collegio sindacale;
  • g) alla Direzione generale.

Sezione Prima

Assemblea dei soci

Articolo 12

Norme generali

    1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
    1. Ai fini dell'ordinato e funzionale svolgimento dei lavori assembleari,

questi possono essere disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea può deliberare, di volta in volta, con i quorum previsti dalla legge e dallo statuto per l'Assemblea ordinaria, di derogare a una o più norme del regolamento assembleare.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

    1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si tiene di regola in unica convocazione. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione e, per la sola Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
    1. L'Assemblea dei soci è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione presso la sede legale della società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
    1. Il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino la percentuale di capitale prescritta dalla normativa applicabile al momento della domanda, nel rispetto delle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
    1. Il Collegio sindacale può convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dalla legge.
    1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 2,5% del capitale sociale ovvero alla diversa percentuale stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno indicando gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei termini, nei limiti e secondo le modalità di legge. I soci devono indicare la quantità di azioni complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta partecipazione.
    1. Il Consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si svolge l'Assemblea, che consentano ai soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto, a condizione che sia garantita l'identificazione dei soci stessi e sia data comunicazione di tale facoltà e delle modalità per il suo esercizio nell'avviso di convocazione. In ogni caso, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'Assemblea.

Articolo 14

Intervento in Assemblea, diritto di voto e rappresentanza

    1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
    1. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto.
    1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
    1. La società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
    1. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 15

Presidenza dell'Assemblea - Segretario

    1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da un socio designato dagli intervenuti.
    1. Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa e, in particolare, per l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare alla medesima Assemblea; per costatare se questa sia regolarmente costituita e possa validamente deliberare; per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.
    1. L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria, e altresì ogniqualvolta chi presiede lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Articolo 16

Assemblea ordinaria

  1. L'Assemblea ordinaria deve aver luogo almeno una volta l'anno, entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che sussistano i presupposti di legge per la convocazione entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

    1. Spetta all'Assemblea ordinaria la competenza a deliberare sulle materie di cui all'articolo 2364 del codice civile e su quelle a essa attribuite dallo statuto e dalle disposizioni normative vigenti.
    1. L'Assemblea ordinaria è competente ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione degli eventuali compensi per il caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi limiti e ammontare massimo degli stessi. Essa delibera altresì sulle autorizzazioni previste dall'apposito regolamento in materia di operazioni con parti correlate, in conformità con la disciplina normativa tempo per tempo vigente.
    1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le disposizioni di legge.

Articolo 17

Assemblea straordinaria

    1. L'Assemblea straordinaria si riunisce nei casi previsti dalla legge.
    1. Spetta all'Assemblea straordinaria la competenza a deliberare sulle materie a essa attribuite dalla normativa tempo per tempo vigente.
    1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le disposizioni di legge. Tuttavia, per le deliberazioni riguardanti modifiche dell'art. 2 dello Statuto e modifiche del presente comma, è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 18

Prosecuzione delle assemblee

    1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere aggiornata da chi la presiede per la sua prosecuzione non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di ulteriore avviso.
    1. Nella seduta così fissata per la prosecuzione, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea della quale rappresenta la prosecuzione.

Articolo 19

Verbale dell'Assemblea

    1. Delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale che, iscritto nel relativo libro, viene firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
    1. Il predetto libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda

Consiglio di amministrazione

Articolo 20

Composizione e nomina

    1. Il Consiglio di amministrazione è composto da quindici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria.
    1. La composizione del Consiglio di amministrazione assicura l'adeguatezza collegiale, nonché la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 21

Idoneità - Cause di ineleggibilità

    1. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto. In particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
    1. Ferma la necessità che l'attività di tutti gli amministratori sia caratterizzata da indipendenza di giudizio, per il numero minimo di amministratori richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente devono sussistere gli

specifici requisiti per la qualifica di amministratore indipendente previsti dall'art. 147 ter, quarto comma, del Decreto legislativo n. 58/1998 e dalla normativa attuativa dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 385/1993. Il venir meno dei requisiti specifici di indipendenza in capo a un amministratore indipendente non ne determina la decadenza se il numero residuo degli amministratori indipendenti è sufficiente ad assicurare il rispetto del numero minimo richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il venir meno dei requisiti specifici di indipendenza determina comunque la cessazione dell'amministratore dalle cariche per le quali sia richiesta dallo statuto o dalla normativa tempo per tempo vigente la qualifica di amministratore indipendente.

  1. Fermo il rispetto dei limiti e dei divieti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi, in ogni caso, quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013, n. 36, con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione possono essere stabiliti i limiti al cumulo degli incarichi in altre società da parte degli amministratori.

Articolo 22

Durata della carica

    1. I consiglieri durano in carica tre esercizi, con la rotazione di cui al successivo comma, e sono rieleggibili. I consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
    1. Il Consiglio di amministrazione si rinnova per un terzo ogni esercizio. A tale riguardo, nei casi in cui la scadenza dei consiglieri non possa essere determinata in base all'anzianità di carica, si procede per sorteggio.
    1. I consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea ordinaria in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Articolo 23

Presentazione delle liste dei candidati

    1. I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti fino al numero massimo di Consiglieri di amministrazione da eleggere, nelle quali i candidati sono elencati con numerazione progressiva.
    1. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo da assicurare il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente nella composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto, tenuto conto, nell'assegnazione

del numero progressivo ai candidati, del meccanismo di elezione disciplinato dal successivo articolo 24.

    1. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
    1. Possono presentare una lista il Consiglio di amministrazione e i soci che da soli o congiuntamente rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, salvo che la normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, stabilisca una percentuale inferiore, da indicare nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
    1. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una lista mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa. Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il soggetto controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
    1. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
    1. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e della corrispondente percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, da una comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla detta normativa. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa tempo per tempo vigente.
    1. La titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alla lista, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità del relativo

numero di azioni. La comunicazione richiesta al fine di comprovare la titolarità delle azioni può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

    1. Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositati presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità, si dichiarano idonei allo svolgimento dell'incarico attestando, in particolare, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione. I candidati dichiarano l'eventuale possesso dei requisiti specifici di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la qualifica di amministratore indipendente, e tale qualità è indicata nelle liste.
    1. La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati ai quali si riferiscono le irregolarità.

Articolo 24

Elezione dei consiglieri

    1. Un socio non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il soggetto controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente non possono votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
    1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, all'elezione dei consiglieri si procede come segue:
  • a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati tranne l'ultimo;
  • b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia stata presentata o votata da parte di soci collegati, secondo la normativa tempo per tempo vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il candidato indicato al primo posto.

    1. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio per eventuale insufficienza dei candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a questo si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare la disciplina tempo per tempo vigente in materia di numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.
    1. Non saranno prese in considerazione le liste che non abbiano ottenuto in Assemblea un numero di voti pari ad almeno la metà della percentuale di capitale necessaria per la presentazione delle liste stesse.
    1. Qualora una sola lista abbia superato tale limite, e così anche nel caso di presentazione di un'unica lista, dalla stessa saranno tratti tutti i consiglieri, fermo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.
    1. Se due o più liste tra quelle da cui devono essere tratti i candidati hanno ottenuto il medesimo numero di voti, le stesse saranno nuovamente sottoposte a votazione di ballottaggio sino a che il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.
    1. Nel caso in cui la composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto non assicuri la nomina di amministratori indipendenti nel numero minimo richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, il candidato non indipendente eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e contraddistinto dal numero progressivo più elevato è sostituito dal successivo candidato della medesima lista avente i requisiti specifici di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la qualifica di amministratore indipendente. Qualora, anche applicando tale criterio, non si individuino sostituti idonei, il criterio di sostituzione si applica all'amministratore eletto nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora anche così non si individuino sostituti idonei, ovvero in caso di impossibilità di applicazione del meccanismo, l'Assemblea delibera seduta stante a maggioranza relativa tra singoli candidati dotati dei requisiti specifici di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la qualifica di amministratore indipendente su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, dandosi corso alle sostituzioni nell'ordine sopra indicato.
    1. Inoltre, nel caso in cui la composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto non rispetti il principio dell'equilibrio tra i generi, l'amministratore, privo del requisito richiesto, eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e contraddistinto dal numero progressivo più elevato è sostituito dal successivo candidato della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora anche

applicando tale criterio non si individuino sostituti idonei, il criterio di sostituzione si applica all'amministratore eletto nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora anche così non si individuino sostituti idonei, ovvero in caso di impossibilità di applicazione del meccanismo, l'Assemblea delibera seduta stante a maggioranza relativa tra singoli candidati appartenenti al genere meno rappresentato, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, dandosi corso alle sostituzioni nell'ordine sopra indicato.

    1. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista si procede all'elezione a maggioranza relativa nell'ambito di candidature presentate in assemblea unitamente al deposito della prescritta documentazione, fermo il possesso dei requisiti di indipendenza nel numero richiesto dal presente statuto e il rispetto della disciplina tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
    1. Per tutti i rinnovi parziali del Consiglio, anche secondo quanto previsto al precedente articolo 22, comma 2, fino a quando risulti in carica il consigliere tratto da una lista che in una precedente elezione abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (e pertanto non occorra nominare per la prima volta oppure per scadenza di mandato o per altra causa di cessazione detto consigliere), risulteranno eletti tutti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 25

Sostituzione dei consiglieri

    1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei consiglieri cessati, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
    1. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
    1. Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di consiglieri tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, o comunque eletti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, oppure a maggioranza relativa, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati senza obbligo di lista.
    1. Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione del consigliere

tratto da altra lista a norma del precedente articolo 24, comma 2, lettera b), l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti della lista di appartenenza del consigliere cessato, o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione del Consiglio di amministrazione o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della disciplina tempo per tempo vigente, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei voti dei soci a essi collegati, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

    1. In ogni caso, la sostituzione di consiglieri deve avvenire nel rispetto dell'art. 20, comma 2, del presente statuto, ferma l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia di numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.
    1. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria, devono essere depositati presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto per la carica di consigliere di amministrazione.
    1. I candidati dichiarano l'eventuale possesso dei requisiti specifici di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la qualifica di amministratore indipendente.
    1. I consiglieri eletti dall'Assemblea assumono il posto e, ai fini della rotazione di cui all'articolo 22, comma 2, l'anzianità di carica di quelli in sostituzione dei quali sono stati nominati. Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Articolo 26

Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio di amministrazione - Regolamento consiliare

    1. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e uno o due vicepresidenti. Essi restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di consiglieri.
    1. In caso di assenza o impedimento del presidente, lo stesso viene sosti-

tuito dal vicepresidente o, nel caso in cui i vicepresidenti siano due, dal vicepresidente al quale il Consiglio abbia attribuito la specifica funzione di vicario del presidente; in mancanza di detta attribuzione, la sostituzione da parte dei due vicepresidenti avviene in ordine alla rispettiva anzianità nella carica.

    1. In caso di assenza o di impedimento anche del vicepresidente o dei vicepresidenti, le relative funzioni vengono assunte dal consigliere più anziano di età – o, a parità di età, dal più anziano nella carica consiliare – a meno che il Consiglio le attribuisca ad altro dei propri componenti, il quale mantiene l'incarico fino alla scadenza del mandato di consigliere.
    1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario oppure chiama a tale funzione un membro del personale di grado elevato o altra persona qualificata.
    1. Il Consiglio di amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative e di funzionamento.

Articolo 27

Riunioni del Consiglio di amministrazione

    1. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni due mesi e comunque in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga necessario.
    1. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri; in questo caso la riunione deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta, salvo che la natura degli argomenti da esaminare richieda un tempo maggiore.
    1. La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare con qualsiasi mezzo idoneo ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, all'indirizzo di ciascuno, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, ovvero nel minor termine consentito dall'urgenza delle circostanze.
    1. Il presidente, oltre a convocare il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, provvedendo affinché, compatibilmente con l'urgenza, un'adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni sia fornita con tempestività a tutti i partecipanti.
    1. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione interviene, se nominato, il direttore generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a norma dell'articolo 46.
    1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci a norma dell'articolo 26.
    1. Qualora espressamente previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni potranno essere effettuate anche in teleconferenza, videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e sempre che le modalità di svolgimento della riunione non contrastino con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione. Del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale. In questo caso, le riunioni si intendono svolte nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.
    1. Per la validità delle riunioni, occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 28

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

    1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con votazione palese e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
    1. Per la nomina del presidente, del o dei vicepresidenti, del consigliere delegato e del consigliere di cui al terzo comma dell'articolo 26, e per la revoca degli stessi da dette specifiche funzioni, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri presenti alla riunione chiamata ad assumere dette delibere.

Articolo 29

Interessi dei consiglieri

    1. Il consigliere di amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società sottoposta all'attenzione del Consiglio di amministrazione, deve darne tempestiva notizia al Consiglio e al Collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione.
    1. Se si tratta del consigliere delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
    1. La deliberazione del Consiglio di amministrazione favorevole all'operazione deve essere adeguatamente motivata con riguardo alle ragioni e alla convenienza per la società.
    1. Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa in tema di conflitti di interessi tempo per tempo vigente.

Articolo 30

Compenso dei consiglieri

    1. Il compenso a favore del Consiglio di amministrazione viene fissato annualmente dall'Assemblea.
    1. L'Assemblea determina, inoltre, l'importo delle medaglie di presenza e, eventualmente anche in misura forfettaria, il rimborso spese per la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio, del Comitato esecutivo (ove sia stato nominato) e degli altri comitati ai quali partecipano i consiglieri.
    1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, fissa la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo statuto, nel rispetto delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 31

Verbali del Consiglio di amministrazione

    1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
    1. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella riunione immediatamente successiva o al più tardi in quella seguente.
    1. Il suddetto libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 32

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

    1. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
    1. Il Consiglio di amministrazione esercita i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione, tra l'altro:
  • a) definisce e approva l'assetto complessivo di governo societario, verifica la sua corretta attuazione e promuove tempestivamente le eventuali misure correttive;
  • b) approva l'assetto organizzativo e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni;

  • c) definisce e approva il modello di business, le linee generali e gli indirizzi strategici come pure la propensione al rischio, approvando nello specifico il risk appetite framework (RAF) e i piani strategici industriali e finanziari;

  • d) definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri e del processo di valutazione di adeguatezza della liquidità (processo ICAAP e processo ILAAP);
  • e) definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
  • f) approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
  • g) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione;
  • h) assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.
    1. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma delle disposizioni normative vigenti, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
  • a) l'eventuale nomina del Comitato esecutivo e la determinazione delle relative competenze;
  • b) la nomina e la revoca del consigliere delegato, il contenuto e i limiti delle deleghe;
  • c) le determinazioni di cui all'articolo 45 del presente statuto;
  • d) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, insieme con la determinazione dei poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti al medesimo attribuiti ai sensi di legge. In ogni caso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'adeguata esperienza professionale in ambito amministrativo e/o contabile per un congruo periodo di tempo nei settori bancario, finanziario mobiliare o assicurativo;
  • e) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione del rischio, nonché dei responsabili delle funzioni aziendali che le disposizioni normative vigenti assegnino all'organo con funzione di supervisione strategica;
  • f) le deleghe dei poteri deliberativi in materia di erogazione del credito;
  • g) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
  • h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, come definite dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente;
  • i) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle Autorità di vigilanza.
    1. Al Consiglio di amministrazione è inoltre attribuita la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del

capitale in caso di recesso del socio, nonché in materia di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile e in materia di scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 33

Deleghe di attribuzioni consiliari

    1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e del presente statuto, nomina uno dei propri componenti alla carica di consigliere delegato, determinando contenuto e limiti delle deleghe al medesimo attribuite.
    1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e del presente statuto, può altresì delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto come precisato al seguente articolo 34, stabilendone i poteri e determinando il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio delle relative deleghe e precisando le modalità di coordinamento con il consigliere delegato.
    1. Gli organi delegati, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, riferiscono al Consiglio e al Collegio sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
    1. Il Consiglio può inoltre delegare specifiche attribuzioni, anche in ordine a determinate categorie di operazioni e atti, a propri componenti come pure al direttore generale, se nominato, e a membri della Direzione generale, o ad altri componenti del personale, anche disgiuntamente tra di loro.
    1. In materia di erogazione del credito, oltre che al consigliere delegato e al Comitato esecutivo, il Consiglio può altresì delegare anche ad altri organi a ciò deputati, al direttore generale (ove nominato), a membri della Direzione generale, o ad altri componenti del personale, poteri deliberativi da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni svolte e del grado ricoperto.
    1. Le operazioni concluse in forza delle deleghe conferite dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva, con le modalità dallo stesso fissate.

Articolo 34

Comitato esecutivo

  1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto fino a un massimo di sette consiglieri di amministrazione.

  2. Fanno in ogni caso parte del Comitato esecutivo, se nominato:

a) il vicepresidente o i vicepresidenti;

  • b) il consigliere delegato;
  • c) il consigliere di cui al comma 3 dell'articolo 26.
    1. Il Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria dei soci che provvede alla nomina degli amministratori determina il numero dei componenti del Comitato esecutivo e designa i consiglieri chiamati a farne parte, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti. I consiglieri di amministrazione eventualmente nominati in aggiunta ai componenti di cui al comma 2 del presente articolo restano in carica per un esercizio.
    1. Il presidente del Consiglio di amministrazione non può essere membro del Comitato esecutivo; può tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dello stesso al fine di assicurare un efficace raccordo informativo fra il Comitato esecutivo e il Consiglio di amministrazione.
    1. Alle riunioni interviene, se nominato, il direttore generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a norma dell'articolo 46.
    1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal vicepresidente o, nel caso in cui i vicepresidenti siano due, dal vicepresidente al quale il Consiglio abbia attribuito la specifica funzione di vicario; in mancanza di detta attribuzione, da parte del vicepresidente più anziano di carica. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente competente a convocare e presiedere, le riunioni sono convocate e presiedute dall'altro vicepresidente, nel caso in cui i vicepresidenti siano due o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.
    1. Per la trattazione di particolari argomenti o pratiche, il consigliere che presiede il Comitato esecutivo può invitare alle riunioni altri membri del Consiglio, dipendenti o esponenti della società e del Gruppo, consulenti o esperti esterni ovvero altri soggetti, interni o esterni, la cui presenza sia comunque ritenuta di ausilio al migliore svolgimento dell'attività del medesimo Comitato.
    1. Le riunioni del Comitato esecutivo, che si tengono con la frequenza stabilita dallo stesso, sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i quali almeno uno tra quelli indicati al comma 2 lettere a), b) e c) del presente articolo.
    1. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.
    1. Il Comitato nomina nel proprio seno un segretario oppure chiama a tale funzione un membro del personale di grado elevato.
    1. Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
  • 12.Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo viene redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da

tutti i partecipanti alle riunioni. Si applica la norma di cui al precedente articolo 31, comma 3.

Articolo 35 Comitati consiliari

    1. Il Consiglio di amministrazione, al fine di favorire l'efficace esercizio delle competenze collegiali in materia di supervisione strategica, costituisce al proprio interno un Comitato nomine, un Comitato remunerazioni e un Comitato rischi, con compiti istruttori, consultivi e propositivi, stabilendone con relativi regolamenti composizione, competenze e modalità di funzionamento, in conformità con le disposizioni normative vigenti.
    1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, costituisce altresì al proprio interno un Comitato parti correlate, affidandogli i compiti previsti dal relativo regolamento, nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente.
    1. Il Consiglio di amministrazione può istituire al proprio interno altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni.

Articolo 36

Presidente

    1. Il presidente del Consiglio di amministrazione sovraintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalle disposizioni normative vigenti, garantendo l'efficacia del dibattito consiliare e adoperandosi affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo informato e consapevole di tutti i suoi membri.
    1. Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove e sovraintende altresì all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi ai flussi informativi, ponendosi come interlocutore del Comitato esecutivo, se nominato, e dei comitati consiliari, nonché del Collegio sindacale, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate. In quest'ambito, il presidente del Consiglio di amministrazione intrattiene altresì i necessari e opportuni rapporti con il consigliere delegato e, se nominato, con il direttore generale. Esso cura i rapporti con le Autorità di vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare.
    1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.
    1. In ogni caso, qualora ricorrano situazioni di urgenza, il presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del consigliere delegato o, in sua assenza, del direttore generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.
    1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione sulle decisioni assunte.
    1. Nei casi di assenza o di impedimento, le funzioni e i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione sono rispettivamente svolte ed esercitati da chi lo sostituisce secondo le norme dell'articolo 26 del presente statuto.
    1. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente secondo quanto disposto dall'articolo 26 fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Articolo 37

Consigliere delegato

    1. Il consigliere delegato, nominato a norma dell'art. 33, comma 1, del presente statuto, rappresenta il vertice dell'esecutivo e, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di amministrazione, sovraintende alla gestione aziendale in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dallo stesso Consiglio. Egli cura l'esecuzione delle delibere consiliari. Il consigliere delegato è posto a capo del personale di cui indirizza e coordina le attività. Egli agisce in stretta collaborazione con il Comitato esecutivo, se nominato, e intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il presidente del Consiglio di amministrazione.
    1. Nell'ambito delle attribuzioni a esso conferite, spetta di regola al consigliere delegato formulare proposte per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Compete altresì di regola al consigliere delegato sottoporre al Consiglio di amministrazione le proposte relative alle materie che rientrano nell'ambito della funzione di supervisione strategica dello stesso Consiglio. Restano in ogni caso fermi i poteri consultivi, di istruttoria e di proposta riservati dalla normativa tempo per tempo vigente ai Comitati consiliari e la facoltà di proposta dei singoli Consiglieri.

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 38

Composizione - Durata - Ineleggibilità

    1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il presidente del Collegio.
    1. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
    1. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
    1. I componenti del Collegio sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto. In particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, devono rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, nonché gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
    1. In ogni caso, i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Fermo il rispetto dei limiti e dei divieti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, non possono altresì rivestire la carica di sindaco coloro che sono componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche.
    1. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 39

Presentazione delle liste dei candidati

    1. Il Collegio sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con numerazione progressiva.
    1. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ogni lista sono indicati fino a tre candidati a sindaco effettivo e fino a due candidati a sindaco supplente.

    1. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
    1. Ciascuna lista contenente un numero di candidati sindaci effettivi non inferiore a tre, deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella sua composizione, secondo i principi fissati dalle disposizioni normative, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti.
    1. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
    1. Possono presentare una lista i soci che da soli o congiuntamente rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, salvo che la normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente stabilisca una percentuale inferiore, da indicare nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
    1. Nel caso in cui alla data di scadenza del temine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la società ne dà pronta notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e la soglia per la presentazione prevista dal comma 6 è ridotta alla metà.
    1. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una lista mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa. Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il soggetto controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
    1. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
    1. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e della corrispondente percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, da una comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa tempo per tempo vigente.

    1. La titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati che presentano la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alla lista, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità del relativo numero di azioni. La comunicazione richiesta al fine di comprovare la titolarità delle azioni può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
  • 12.Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositati presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità, si dichiarano idonei allo svolgimento dell'incarico attestando, in particolare, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco.
    1. La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati ai quali si riferiscono le irregolarità.

Articolo 40

Elezione dei Sindaci

    1. Un socio non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il soggetto controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente non possono votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
    1. All'elezione del Collegio sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti,

nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati nella sezione della lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

  • b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia stata presentata o votata da parte di soci collegati, secondo la normativa tempo per tempo vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati nella sezione della lista, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Al sindaco effettivo nominato in questa lista spetta la presidenza del Collegio sindacale.
    1. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Collegio sindacale per eventuale insufficienza dei candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a questo si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare la disciplina tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
    1. Se due o più liste tra quelle da cui devono essere tratti i candidati hanno ottenuto il medesimo numero di voti, le stesse saranno nuovamente sottoposte a votazione di ballottaggio sino a che il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.
    1. Qualora sia stata presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i sindaci effettivi e supplenti, fermo il rispetto della disciplina tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi. In tal caso, la presidenza del Collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista stessa.
    1. Nel caso in cui la composizione del Collegio sindacale risultante dall'esito del voto non rispetti il principio dell'equilibrio tra i generi, il sindaco eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato e contraddistinto dal numero progressivo più elevato è sostituito dal successivo candidato della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio non si individuino sostituti idonei, il criterio di sostituzione si applica al sindaco eletto nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora anche così non si individuino sostituti idonei, ovvero in caso di impossibilità di applicazione del meccanismo, l'Assemblea delibera seduta stante a maggioranza relativa tra singoli candidati appartenenti al genere meno rappresentato, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, dandosi corso alle sostituzioni nell'ordine sopra indicato.
    1. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista si procede all'elezione a maggioranza relativa nell'ambito di candidature presentate in Assemblea unitamente al deposito della prescritta documentazione, fermo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 41

Sostituzione dei Sindaci

    1. Se vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo con cui sono stati elencati, fermo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
    1. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio.
    1. Nel caso di cui al precedente comma, le funzioni del presidente che sia venuto a mancare sono esercitate, fino alla successiva Assemblea, da un sindaco effettivo tratto dalla stessa lista di appartenenza del presidente cessato nell'ordine progressivo di elencazione della medesima o, in mancanza, dal primo sindaco supplente subentrato, eletto nella medesima lista.
    1. Nel caso non sia possibile agire secondo quanto previsto ai commi precedenti, si procederà secondo le disposizioni di legge.
    1. L'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione dei sindaci nei seguenti modi:
  • a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, o comunque eletti ai sensi dell'articolo 40, comma 3, oppure a maggioranza relativa, l'elezione del nuovo sindaco o dei nuovi sindaci, con l'eventuale designazione del presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati senza obbligo di lista;
  • b) qualora si debba provvedere alla sostituzione del sindaco tratto da altra lista a norma del precedente articolo 40, comma 2, lettera b), l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione del Collegio sindacale o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della disciplina tempo per tempo vigente, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei voti dei soci a essi collegati, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
    1. In ogni caso, deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio sindacale, secondo i principi fissati dalla normativa tempo per tempo vigente.
    1. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, i candidati devono depositare presso la sede sociale: un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco delle

cariche ricoperte presso altre società; l'accettazione della candidatura e – quando ne sia il caso – dell'eventuale designazione alla presidenza; la dichiarazione di idoneità allo svolgimento dell'incarico con l'attestazione, in particolare, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e del possesso dei requisiti prescritti per la carica di sindaco.

Articolo 42

Compiti del Collegio sindacale

    1. Il Collegio sindacale vigila:
  • a) sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • b) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  • c) sull'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno; sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
  • d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da società di categoria, cui la banca, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi.
    1. Il Collegio sindacale adempie, inoltre, a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalla legge, tenendo altresì conto del ruolo che le disposizioni normative, anche regolamentari, per le banche affidano all'organo di controllo. In tale ambito, esso è tenuto, tra l'altro, ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni aziendali coinvolte nel sistema di controllo interno e l'adeguato coordinamento tra le medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.
    1. Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Al Collegio sindacale sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri previsti dall'articolo 151 del Decreto legislativo n. 58/1998; esso può altresì avvalersi delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, ricevendo a tal fine, da queste, adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.
    1. Il Collegio sindacale informa senza indugio le Autorità di vigilanza competenti di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme, con particolare riguardo alle disposizioni disciplinanti l'attività bancaria e l'attività delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
    1. I sindaci devono assistere alle Assemblee dei soci, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e a quelle del Comitato esecutivo.
    1. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Articolo 43

Compenso dei Sindaci

  1. L'Assemblea determina l'emolumento annuale, valevole per l'intero periodo di durata della carica, spettante ai sindaci; determina, inoltre, l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione dei medesimi alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed, eventualmente anche in misura forfetaria, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Articolo 44

Revisione legale dei conti

    1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione secondo le disposizioni di legge.
    1. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge.

Sezione Quarta

Direzione generale

Articolo 45

Composizione e deliberazioni riguardanti i componenti

  1. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni della Direzione generale e provvede, su proposta del consigliere delegato, alla nomina

del relativo organico, individuando compiti, grado e funzioni dei suoi componenti.

    1. Il Consiglio può nominare anche un direttore generale al quale fa capo la Direzione generale, stabilendone funzioni, compiti e poteri. Spetta al consigliere delegato proporre la nomina e indicare i possibili candidati alla medesima carica, proponendone anche gli specifici compiti, funzioni e poteri.
    1. In mancanza di nomina del direttore generale, la Direzione generale fa capo al consigliere delegato.

Articolo 46

Sostituti del direttore generale

    1. In caso di assenza o impedimento, il direttore generale, ove nominato, è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono state attribuite, dal componente la Direzione generale che il Consiglio di amministrazione abbia nominato, su proposta del consigliere delegato, vicario del direttore generale; in mancanza di tale nomina, ovvero in caso di assenza o impedimento del vicario, la sostituzione compete al componente la Direzione generale che segue immediatamente il direttore generale per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.
    1. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Titolo IV

Rappresentanza sociale

Articolo 47

Rappresentanza e firma sociale - Mandati e procure

    1. La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio compete al presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi ne fa le veci a norma dell'articolo 26 del presente statuto.
    1. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente a norma dell'articolo 26 fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
    1. Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta altresì al consigliere delegato nelle materie allo stesso attribuite dal Consiglio di amministrazione.
    1. Il Consiglio di amministrazione può attribuire a singoli consiglieri il potere di rappresentare la società al fine del compimento di determinati atti o categorie di atti.
    1. Il Consiglio di amministrazione può anche attribuire per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale a dipendenti, determinando i limiti della delega e può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla società per il compimento di determinati atti.
    1. Il presidente del Consiglio di amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi a operazioni decise dagli Organi competenti della società medesima. Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al consigliere delegato nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Titolo V

Bilancio - Utili - Riserve

Articolo 48

Bilancio

    1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
    1. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 49

Ripartizione utili

    1. Dall'utile netto risultante dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea ordinaria, viene prelevata la quota destinata alla riserva legale, nella misura stabilita dalla legge.
    1. Il residuo utile è ripartito come segue:
  • a) ai soci, a titolo di dividendo, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata con criteri di prudenza dall'Assemblea;
  • b) il rimanente, su proposta del Consiglio di amministrazione e secondo le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, può essere destinato alla

costituzione di un fondo per il sostegno di opere e iniziative di carattere culturale o sociale, con particolare riguardo ai territori serviti dalla società, e alla costituzione e/o all'incremento di riserve straordinarie e/o di altre riserve.

Articolo 50 Riserve

  1. Le riserve, oltre che con le assegnazioni delle quote di utili previste dalla legge e dal precedente articolo 49, si formano con i dividendi che restano devoluti alla società a norma del precedente articolo 10 e qualsiasi altro importo dovuto ai soci, non riscosso dagli stessi e caduto in prescrizione.

Titolo VI

Scioglimento e liquidazione

Articolo 51

    1. In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori, determina i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
    1. Il riparto delle somme da assegnare ai soci ha luogo tra questi in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.

Titolo VII

Norme transitorie

Articolo 52

  1. Tutti i componenti degli organi sociali in carica alla data di deliberazione della trasformazione della società in società per azioni restano in carica sino alla naturale scadenza dei loro rispettivi mandati.

  2. La valutazione in ordine alla permanenza della idoneità allo svolgimento dell'incarico e alla sussistenza dei requisiti specifici di indipendenza previsti per la qualifica di amministratore indipendente dei componenti degli organi sociali in carica alla data di deliberazione della trasformazione della società in società per azioni resta regolata dalle disposizioni vigenti al momento della rispettiva nomina, in conformità a quanto previsto dal D.M. 23 novembre 2020, n. 169.

Articolo 53

  1. In relazione all'esercizio del diritto di recesso dei soci conseguente alla trasformazione della società in società per azioni o comunque connesso a eventuali ulteriori cause determinatesi in connessione o in occasione della trasformazione stessa (compresa ogni modifica dello statuto), il Consiglio di amministrazione conserva la facoltà di limitare e/o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo il rimborso al socio uscente di azioni o strumenti di capitale computabili nel capitale di qualità primaria della banca, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme comunque le autorizzazioni delle autorità di vigilanza eventualmente richieste, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, del Decreto legislativo 385/1993 e dalla disciplina applicativa della Banca d'Italia.

INDICE

Tit
olo I
Costituzione - Denominazione
Oggetto - Durata - Sede della società. .
Pag. 5
Tit
olo II
Capitale sociale - Azioni. .
» 6
Tit
olo III
Organi della società. .
» 8
Sezione Prima
Assemblea dei soci. .
» 8
Sezione Seconda
Consiglio di amministrazione. .
» 12
Sezione Terza
Collegio sindacale e revisione legale dei conti. .
» 27
Sezione Quarta
Direzione generale. .
» 33
Tit
olo IV
Rappresentanza sociale. .
» 34
Tit
olo V
Bilancio - Utili - Riserve. .
» 35
Tit
olo VI
Scioglimento e liquidazione. .
» 36
Tit
olo VII
Norme transitorie. .
» 36

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI S T A T U T O

della Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871 Sede sociale e direzione generale in Sondrio - piazza Garibaldi, 16 Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

EDIZIONE AGGIORNATA AL 28 APRILE 2018

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 marzo 1949 Modificato dalle Assemblee straordinarie del 25 marzo 1962, del 19 febbraio 1967, del 30 marzo 1969, del 28 marzo 1971, con atto pubblico 8 giugno 1971 e dalle Assemblee straordinarie del 26 marzo 1972, del 18 marzo 1978 e del 3 marzo 1990 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria del 6 marzo 1993 Modificato dalle Assemblee straordinarie del 18 settembre 1993, del 23 settembre 1995, del 19 settembre 1998, del 4 marzo 2000 e del 3 marzo 2001 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria dell'8 aprile 2006 Modificato dai Consigli di amministrazione del 27 settembre 2007, del 7 gennaio 2008, del 14 maggio 2009, del 14 novembre 2011, del 13 novembre 2012 e del 10 novembre 2015, del 29 giugno 2017 e 9 agosto 2017 Modificato dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018

Titolo I Costituzione - Denominazione Oggetto - Durata - Sede della società

Art. 1 Costituzione, denominazione

La società, originariamente costituita sotto il nome di Banca Mutua Po-

S T A T U T O della

Banca Popolare di Sondrio Società per azioni - Fondata nel 1871 Sede sociale e direzione generale in Sondrio - piazza Garibaldi, 16 Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

EDIZIONE AGGIORNATA AL 29 DICEMBRE 2021

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 marzo 1949 Modificato dalle Assemblee straordinarie del 25 marzo 1962, del 19 febbraio 1967, del 30 marzo 1969, del 28 marzo 1971, con atto pubblico 8 giugno 1971 e dalle Assemblee straordinarie del 26 marzo 1972, del 18 marzo 1978 e del 3 marzo 1990 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria del 6 marzo 1993 Modificato dalle Assemblee straordinarie del 18 settembre 1993, del 23 settembre 1995, del 19 settembre 1998, del 4 marzo 2000 e del 3 marzo 2001 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria dell'8 aprile 2006 Modificato dai Consigli di amministrazione del 27 settembre 2007, del 7 gennaio 2008, del 14 maggio 2009, del 14 novembre 2011, del 13 novembre 2012 e del 10 novembre 2015, del 29 giugno 2017 e 9 agosto 2017 Modificato dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018 Interamente revisionato dall'Assemblea straordinaria del 29 dicembre 2021

Titolo I

Costituzione - Denominazione Oggetto - Durata - Sede della società

Articolo 1 Costituzione, denominazione

  1. È corrente la società «Banca Popolare di Sondrio società per azioni» Articolo parzialmente modificato in relazione a esi-
polare della Provincia di Sondrio con
derivante dalla trasformazione
genze di semplificazione e
atto pubblico 4 marzo 1871, rogito G.
della società Banca Popolare di
di adeguamento alla disci
B. Caimi, e autorizzata all'esercizio
Sondrio – società cooperativa per
plina legale della s.p.a. con
con Regi Decreti 8 aprile 1871 e 19
azioni, a sua volta originariamente
nesse alla necessità di adot
luglio 1874, ha assunto la forma di
costituita sotto il nome di Banca
tare nella denominazione
società cooperativa a responsabilità
Mutua Popolare della Provincia di
sociale l'indicazione «so
limitata e la denominazione di Banca
Sondrio con atto pubblico 4 mar
cietà per azioni».
Popolare di Sondrio – società coope
zo 1871, rogito G. B. Caimi, e au
rativa a responsabilità limitata, con
torizzata all'esercizio con Regi
deliberazione dell'Assemblea straor
decreti 8 aprile 1871 e 19 luglio
dinaria dei soci del 27 marzo 1949 e
1874.
l'attuale denominazione Banca Popo
2. La società è retta dalle disposizio
lare di Sondrio – società cooperativa
ni di legge e dalle norme del pre
per azioni, con deliberazione dell'As
sente statuto.
semblea straordinaria dei soci dell'8
aprile 2006.
La società ispira la propria attività ai
principi della mutualità e della coo
perazione ed è retta dalle disposizio
ni di legge e dalle norme del presente
statuto.
Art. 2
Articolo 2
Oggetto sociale
Oggetto sociale
Articolo modificato in re
La società ha per oggetto la raccolta
1. La società ha per oggetto la raccol
lazione a esigenze di ade
del risparmio e l'esercizio del credito,
ta del risparmio e l'esercizio del
guamento alla disciplina
nelle loro varie forme, tanto nei con
credito, nelle loro varie forme.
fronti dei propri soci quanto dei non
2. La società può compiere, con l'os
legale della s.p.a. connesse
soci.
servanza delle disposizioni vigenti,
al venir meno del principio
La società può compiere, con l'osser
tutte le operazioni e i servizi ban
mutualistico.
vanza delle disposizioni vigenti, tutte
cari, finanziari e assicurativi con
le operazioni e i servizi bancari e fi
sentiti agli enti creditizi, inclusa la
nanziari consentiti, nonché ogni al
costituzione e la gestione di forme
tra operazione strumentale o co
pensionistiche aperte o chiuse,
munque connessa al conseguimento
nonché ogni altra operazione stru
dello scopo sociale.
mentale o comunque connessa al
La società può emettere obbligazioni
conseguimento dello scopo sociale.
conformemente alle vigenti disposi
La società può emettere obbliga
zioni normative.
zioni conformemente alle vigenti
Nell'azione istituzionale tesa a favo
disposizioni normative.
rire lo sviluppo di tutte le attività
3. La società, nel perseguire l'obietti
produttive, la società, in sintonia con
vo della creazione di valore in un
le finalità peculiari di una banca po
orizzonte di medio-lungo periodo,
polare, si propone di sostenere in
tiene particolarmente in conside
modo particolare le imprese minori
razione, in sintonia con la tradizio
e quelle cooperative presenti nei ter
ne del credito popolare, le esigenze
ritori serviti; inoltre di attuare ogni
delle famiglie, delle piccole e medie
opportuna iniziativa volta a diffonde
imprese, delle cooperative e degli
re e incoraggiare il risparmio.
enti pubblici e privati, prestando
La società, nella sua qualità di capo
peculiare attenzione ai territori
gruppo del Gruppo bancario Banca
serviti, a partire da quelli di origine
Popolare di Sondrio, ai sensi dell'art.
della Valtellina e della Valchiaven
61 del Decreto legislativo 385/1993,
na. Essa si propone, inoltre, di at
nell'esercizio dell'attività di direzione
tuare ogni opportuna iniziativa
42
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
e di coordinamento, emana disposi
zioni alle componenti del Gruppo
per l'esecuzione delle istruzioni im
partite dalla Banca d'Italia nell'inte
resse della stabilità del Gruppo.
volta a diffondere e incoraggiare il
risparmio, valore tutelato dalla Co
stituzione italiana.
4. La società, nella sua qualità di ca
pogruppo del Gruppo bancario
Banca Popolare di Sondrio, ai sen
si dell'articolo 61 del Decreto legi
slativo 385/1993, nell'esercizio
dell'attività di direzione e di coor
dinamento, emana disposizioni
alle componenti del Gruppo anche
per l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalle Autorità di vigilan
za e nell'interesse della stabilità del
Gruppo.
Art. 3 Articolo 3
Durata della società Durata della società
La durata della società è fissata al 31
dicembre 2050, salvo proroga.
1. La durata della società è fissata al
31 dicembre 2080, salvo proroga.
Resta escluso il diritto di recesso
dei soci in caso di proroga della
durata della società.
Articolo modificato per
prorogare la durata della
società, stabilendo che
eventuali ulteriori proro
ghe non determineranno il
sorgere del diritto di reces
so in capo agli azionisti
non consenzienti.
Art. 4 Articolo 4
Sede legale della società Sede legale della società
La società ha la sua sede legale in
Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, ove
si intendono elettivamente domici
liati i soci a tutti gli effetti di legge per
quanto concerne i rapporti con la
società.
Con deliberazione del competente
organo sociale e con l'osservanza del
le vigenti disposizioni, possono esse
re istituite, acquisite, cedute e sop
presse filiali di qualsiasi tipo,
rappresentanze e uffici, in Italia e
all'estero.
1. La società ha la sua sede legale in
Sondrio, piazza Garibaldi n. 16.
2. Essa può, con le autorizzazioni e
nelle forme di legge, istituire, tra
sferire e sopprimere sedi seconda
rie, succursali e uffici di rappre
sentanza, in Italia e all'estero.
Articolo riformulato e
semplificato.
Titolo II Titolo II
Patrimonio sociale - Soci -
Azioni
Capitale sociale - Azioni
Art. 5
Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale o ordinaria;
Articolo eliminato per ra
gioni di semplificazione e
razionalizzazione.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI

  • c) dalla riserva statutaria o straordinaria;
  • d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
  • e) da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio e/o in applicazione di norme di legge e dei principi contabili internazionali.

Art. 6

Capitale sociale Modalità di variazione Prezzo delle azioni

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni nominative prive di valore nominale.

L'emissione di nuove azioni, che in linea di principio è illimitata, può essere deliberata:

  • 1 in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
  • 2 in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.

Fino a quando le azioni della banca saranno quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni potrà avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma, primo periodo, e del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e crediti.

L'assemblea straordinaria dei soci del 28 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Consiglio di amministrazione una delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per aumentare a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo del codice civile, in una o più volte, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), comprensivo di eventuale sovrap-

Articolo 5 Capitale sociale

    1. Il capitale sociale è pari a euro 1.360.157.331 ed è diviso in n. 453.385.777 azioni prive di valore nominale.
    1. L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma, primo periodo, e del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile. L'assemblea straordinaria può altresì attribuire al Consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2420-ter.
    1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e crediti.

Articolo modificato in relazione a esigenze di adeguamento alla disciplina legale della s.p.a connesse al principio di fissità del capitale sociale. Sono inoltre state eliminate disposizioni non più attuali relative alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
prezzo, mediante emissione di azioni
ordinarie aventi le stesse caratteristi
-
che di quelle in circolazione alla data
di emissione e nel numero massimo
fissato dal Consiglio di amministra
-
zione stesso in funzione del loro
prezzo di emissione, da liberare me
-
diante conferimento in natura di
partecipazioni in banche, come indi
-
viduate nella relazione illustrativa del
Consiglio di amministrazione for
-
mata per l'assemblea del giorno 28
aprile 2018, subordinatamente al ri
-
lascio delle autorizzazioni di legge.
Detta delega potrà essere esercitata
entro il termine di 12 (dodici) mesi
dalla data della deliberazione assem
-
bleare, con ogni più ampia facoltà per
il Consiglio di amministrazione di
stabilire, di volta in volta, nel rispetto
delle procedure e dei criteri previsti
dalla normativa di volta in volta ap
-
plicabile, modalità, termini e condi
-
zioni della delibera o delle delibere di
aumento di capitale, tra i quali il go
-
dimento, il prezzo di emissione delle
azioni (e i parametri per determinar
-
lo in sede di esecuzione) e la deter
-
minazione della parte di esso da im
-
putare al capitale sociale e di quella,
eventuale, da imputare a sovrapprez
-
zo, essendo comunque inteso che il
Consiglio di amministrazione deter
-
minerà il prezzo di emissione, inclu
-
so anche l'eventuale sovrapprezzo
delle nuove azioni da emettersi.
Art. 7
Soci
Possono essere ammesse a socio le Articolo eliminato per esi
-
persone fisiche, anche se in età mi
-
genze di adeguamento alla
nore. Inoltre, possono fare parte del
-
disciplina legale della s.p.a.,
la società le persone giuridiche, le
società di ogni tipo, i consorzi, le
che non contempla la di
-
stinzione tra status di azio
-
associazioni ed altri enti collettivi. nista e status di socio.
Essi devono designare per iscritto la
persona fisica autorizzata a rappre
-
sentarli; qualsiasi modificazione a
detta designazione è inopponibile
alla società finché non sia stata a essa
regolarmente notificata.
In tutti i casi coloro che a qualunque
titolo rappresentano soci non sono
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
eleggibili, in tale loro veste, alle cari
che sociali.
Non possono far parte della società
gli interdetti, gli inabilitati, i falliti
che non abbiano ottenuto sentenza
di riabilitazione e tutti coloro che ab
biano riportato condanne a pene che
importino interdizione, anche tem
poranea, dai pubblici uffici.
L'ammissione a socio viene valutata
anche sulla base dell'eventuale rap
porto in atto.
Art. 8
Domanda di ammissione a
socio
Chi intende diventare socio deve pre
sentare al Consiglio di amministra
zione una domanda contenente l'in
dicazione del numero di azioni
acquistate o sottoscritte, le generali
tà, il domicilio e ogni altra informa
zione e/o dichiarazione dovute per
legge o richieste in via generale dalla
società e in particolare deve dichia
rare espressamente di accettare le
norme dello statuto. Per i minori le
domande devono essere sottoscritte
da chi ne ha la legale rappresentanza.
Il titolare di azioni, fino a quando
non abbia richiesto e ottenuto l'am
missione a socio, può esercitare sol
tanto i diritti di contenuto patrimo
niale.
Articolo eliminato per esi
genze di adeguamento alla
disciplina legale della s.p.a.,
che non contempla la di
stinzione tra status di azio
nista e status di socio.
Art. 9
Organo competente a
deliberare
Il Consiglio di amministrazione de
cide in merito alle domande di am
missione a socio con deliberazione
congruamente motivata, avuto ri
guardo all'interesse della società, al
lo spirito della forma cooperativa e
alle prescrizioni statutarie.
Articolo eliminato per esi
genze di adeguamento alla
disciplina legale della s.p.a.,
che non contempla la di
stinzione tra status di azio
nista e status di socio.
Art. 10
Ammissione
L'accoglimento della domanda di
ammissione a socio va annotato sul
libro dei soci e comunicato al richie
Articolo eliminato per esi
genze di adeguamento alla
disciplina legale della s.p.a.,
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
dente, entro novanta giorni dalla da
ta di ricevimento della domanda
stessa, mediante lettera indirizzata al
domicilio da questi indicato.
che non contempla la di
stinzione tra status di azio
nista e status di socio.
Art. 11
Rifiuto di ammissione
Procedura di riesame
Il rifiuto dell'ammissione a socio va
comunicato al richiedente nel termi
ne di novanta giorni dalla data di ri
cevimento della domanda da parte
della società.
Entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di rigetto, il ri
chiedente può presentare al Collegio
dei probiviri della società istanza di
riesame della propria domanda di
ammissione.
Il Collegio dei probiviri, costituito a
norma di statuto e integrato con un
rappresentante del richiedente, si
pronunzia entro trenta giorni dal ri
cevimento dell'istanza, disponendo
il riesame o respingendo la domanda
e, in ogni caso, comunica la propria
decisione al Consiglio di ammini
strazione.
Se il Collegio dei probiviri dispone il
riesame, il Consiglio di amministra
zione si pronunzia definitivamente
Articolo eliminato per esi
genze di adeguamento alla
disciplina legale della s.p.a.,
che non contempla la di
stinzione tra status di azio
nista e status di socio.
sulla domanda, con deliberazione
motivata.
Art. 12
Acquisto della qualità di socio
La qualità di socio si acquista con
l'iscrizione nel libro dei soci, adem
piute le formalità prescritte.
Articolo eliminato per esi
genze di adeguamento alla
disciplina legale della s.p.a.,
che non contempla la di
stinzione tra status di azio
nista e status di socio.
Art. 13
Diritti del socio
Il socio può ottenere il credito, a pre
ferenza dei non soci e a parità delle
garanzie offerte, nei limiti e con le
modalità fissate dai competenti orga
ni sociali.
Ha diritto, se iscritto nel libro dei so
Articolo
eliminato
quanto incompatibile con
la disciplina legale della
s.p.a., che non contempla la
distinzione tra status di
azionista e status di socio.
in
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
ci da almeno novanta giorni, di inter
venire nelle Assemblee, di votare e di
essere eletto alle cariche sociali.
In caso di aumento del capitale so
ciale a norma dell'articolo 6, comma
2, punto 2), l'Assemblea dei soci de
termina anche la data di godimento
del dividendo per le nuove azioni
emesse in via straordinaria.
Art. 14
Limiti al possesso azionario
Nessuno, socio o non socio, può es
sere intestatario di azioni per un va
lore nominale complessivo eccedente
il limite di partecipazione al capitale
sociale stabilito dalla legge.
Per le azioni che risultassero ecce
denti detto limite, la società procede
secondo la legge.
Articolo eliminato per esi
genze di adeguamento nor
mativo, connesse alla inap
plicabilità alla s.p.a. della
speciale disciplina prevista
per le banche popolari
dall'art. 30 del TUB.
Art. 15
Dividendo
I dividendi non riscossi entro il quin
quennio dal giorno in cui sono dive
nuti esigibili restano devoluti alla
società.
Il contenuto dell'articolo è
stato spostato per esigenze
di razionalizzazione, inse
rendolo nel nuovo art. 10.
Art. 16
Recesso del socio
Il recesso dalla società è ammesso nei
soli casi consentiti dalla legge con le
modalità e con gli effetti da essa previ
sti.
Fino a quando le azioni della banca sa
ranno quotate in mercati regolamenta
ti, in caso di rimborso delle azioni al
socio uscente, per recesso o per esclu
sione, le azioni saranno liquidate se
condo le modalità e le condizioni pre
viste dall'art. 2437 ter, terzo comma,
del codice civile. Ove le azioni della
banca cessino di essere quotate in mer
cati regolamentati, le stesse saranno
liquidate al prezzo determinato dal
Consiglio di amministrazione, che do
vrà provvedervi nel rispetto dei criteri
stabiliti dall'art. 2535 del codice civile.
Il contenuto dell'articolo è
stato spostato nel nuovo
art. 9 e riformulato per esi
genze di razionalizzazione
e allineamento alla disci
plina legale della s.p.a.
48
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Art. 17
Cause di esclusione
I soci che vengono a trovarsi in uno
dei casi previsti dal 3° comma dell'ar
-
ticolo 7 sono esclusi dalla società,
previo accertamento da parte del
Consiglio di amministrazione.
Inoltre il Consiglio di amministra
-
zione può escludere dalla società:
a) il socio che si sia reso responsabile
di atti dannosi per l'interesse o il
prestigio della società;
b) il socio che abbia costretto la so
-
cietà ad atti giudiziari per l'adem
-
pimento delle obbligazioni con
-
tratte verso la medesima;
c) il socio che sia inadempiente verso
la società, ovvero sia sottoposto a
procedura concorsuale, così come
previsto dal successivo articolo
22.
Contro il provvedimento di esclusio
-
ne, da notificarsi mediante lettera
raccomandata, il socio può ricorrere
al Collegio dei probiviri entro trenta
giorni dalla notificazione, chieden
-
done il riesame. Resta comunque
esclusa la sospensione del provvedi
-
mento impugnato.
Il Collegio dei probiviri si pronunzia
entro trenta giorni dal ricevimento
del ricorso, disponendo il riesame del
provvedimento o respingendo la do
-
manda.
Se il Collegio dei probiviri dispone il
riesame, il Consiglio di amministra
-
zione si pronunzia definitivamente
con deliberazione motivata.
Al socio escluso compete il rimborso
delle azioni a norma dell'articolo 16
dello statuto. Qualora l'esclusione
consegua all'ipotesi di cui alla prece
-
dente lettera c), fino a compensazio
-
ne del credito della società si applica
la norma di cui ai commi 2, 3 e 4 del
successivo articolo 22.
Articolo eliminato per esi
-
genze di adeguamento alla
disciplina legale della s.p.a.,
che, da un lato, non con
-
templa la distinzione tra
status di azionista e status
di socio e, dall'altro, non
consente di assegnare rile
-
vanza sul piano societario
ai rapporti mutualistici tra
soci e società.
Art. 18
Morte del socio
In caso di morte del socio, il rappor
-
to sociale può continuare con gli ere
-
Articolo
eliminato
in
quanto incompatibile, da
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
missione alla società, purché facciano
domanda per l'ammissione e la do
manda sia accolta.
Il caso di comproprietà è regolato dal
2° comma dell'articolo 19.
legale della s.p.a. che non
contempla la distinzione
tra status di azionista e sta
tus di socio, e, dall'altro,
con la qualifica di s.p.a.
quotata su mercati regola
mentati.
Art. 19 Articolo 6
Azioni Azioni
Le azioni sono indivisibili.
Nel caso di comproprietà di una
azione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rap
presentante comune nominato se
condo le norme di legge. Se il rappre
sentante
comune
non
è
stato
nominato o se di tale nomina non è
stata data comunicazione alla socie
tà, le comunicazioni e le dichiarazio
ni fatte dalla società a uno dei com
proprietari
sono
efficaci
nei
confronti di tutti. I comproprietari
dell'azione rispondono solidalmente
delle obbligazioni da essa derivanti.
Le azioni non possono essere sogget
te a pegno o ad altro vincolo in favo
re di terzi con effetto verso la società
senza il consenso del Consiglio di
amministrazione.
Il pegno e ogni altro vincolo, che non
siano a favore della società, produco
no effetto nei confronti della stessa
dal momento in cui sono annotati nel
libro dei soci. In caso di pegno e di
usufrutto delle azioni il diritto di vo
to in Assemblea resta comunque ri
servato al socio.
1. Le azioni sono nominative e indi
visibili.
2. Nel caso di comproprietà di una
azione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rap
presentante comune nominato
secondo le norme di legge. Se il
rappresentante comune non è sta
to nominato o se di tale nomina
non è stata data comunicazione
alla società, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a
uno dei comproprietari sono effi
caci nei confronti di tutti. I com
proprietari dell'azione rispondono
solidalmente delle obbligazioni da
essa derivanti.
3. Tutte le azioni appartenenti a una
medesima categoria conferiscono
uguali diritti. Nei limiti stabiliti
dalla normativa pro tempore vi
gente, la società può emettere ca
tegorie di azioni fornite di diritti
diversi, determinandone il conte
nuto.
Articolo modificato per
esigenze di adeguamento
alla disciplina legale della
s.p.a.
Art. 20 Articolo 7
Trasferibilità delle azioni Trasferibilità delle azioni
Le azioni sono trasferibili nei modi di
legge.
1. Le azioni sono liberamente trasfe
ribili nei modi di legge.
Articolo modificato per
mere esigenze di allinea
mento e revisione formale
del testo.
Art. 21 Articolo 8
Acquisto delle proprie azioni Acquisto delle proprie azioni
Il Consiglio di amministrazione può
disporre l'acquisto di azioni della so
cietà secondo il disposto dell'articolo
2529 del codice civile, nei limiti
1. La società può, nei limiti e nelle
forme previste dalle disposizioni
vigenti, acquistare e disporre di
azioni proprie.
Articolo modificato per
esigenze di allineamento
alla disciplina legale della
s.p.a. connesse alla necessi

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI dell'apposita riserva costituita con utili distribuibili destinati a tale fine dall'Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure annullate. Art. 22 Vincoli sulle azioni Le azioni sono, per patto sociale, sog gette, fin dalla loro origine, a vincolo e privilegio in favore della società, anche qualora non siano depositate presso la stessa, a garanzia di ogni obbligazione diretta e indiretta del socio verso la società. A tale fine la società ha in ogni caso diritto di ri tenzione sulle azioni che essa ha in deposito o delle quali ha comunque la detenzione. Qualora il socio sia inadempiente verso la società, ovvero sia sottoposto a procedura concorsuale, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudi zio di ogni altra azione e senza ne cessità di preventiva intimazione e di formalità giudiziarie, può a sua di screzione alienare in tutto o in parte le azioni del socio fino alla concor renza del credito della società, com prensivo di spese e accessori, oppure procedere, anche mediante utilizzo della riserva di cui al precedente ar ticolo 21, a compensazione fino alla stessa concorrenza sulla base del prezzo di chiusura registrato il gior no dell'operazione nel mercato rego lamentato in cui il titolo è oggetto di negoziazione. In caso di fallimento del socio, la compensazione si verifi ca di diritto alla data della dichiara zione. Ove le azioni non siano presso la so cietà e il socio non ottemperi tempe stivamente all'intimazione, fattagli mediante lettera raccomandata, di depositarle presso la stessa, il Consi glio di amministrazione provvede all'annullamento e all'emissione di duplicati senza formalità né vincoli di termini, dando attuazione a quan to previsto al comma precedente. La società ha diritto di compensare, anche ai sensi dell'articolo 1252 del tà di espungere i riferimen ti a norme relative alla di sciplina delle società cooperative. Articolo eliminato per esi genze di adeguamento alla disciplina legale della s.p.a., che, da un lato, non con templa la distinzione tra status di azionista e status di socio e, dall'altro, non ammette la possibilità di assegnare rilevanza sul piano societario ai rapporti mutualistici tra soci e so cietà.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
codice civile, il proprio credito verso
il socio escluso sia con il ricavo delle
azioni vendute, sia con l'importo cor
rispondente a quelle acquistate diret
tamente, sia con il diritto del socio
alla liquidazione della quota conse
guente al provvedimento di esclusio
ne quando questa non operi di dirit
to. L'eventuale differenza in eccesso
viene tenuta a disposizione del socio
in un conto infruttifero.
Art. 23
Rimborso delle azioni
Il Consiglio di amministrazione può
avvalersi della riserva di cui all'arti
colo 21 per effettuare il rimborso
delle azioni al socio escluso o al socio
che ha esercitato il diritto di recesso.
Ai sensi dell'articolo 28, comma
2-ter,
del
Decreto
legislativo
385/1993, in caso di recesso, anche a
seguito di trasformazione della ban
ca in società per azioni, morte o
esclusione di un socio, il Consiglio di
amministrazione può, tenendo conto
della situazione prudenziale della
banca in conformità alle disposizioni
dell'Autorità di vigilanza, sentito il
Collegio sindacale, limitare o rinvia
re, in tutto o in parte e senza limiti
di tempo, il rimborso al socio uscen
te di azioni o strumenti di capitale
computabili nel capitale di qualità
primaria della banca, anche in dero
ga alle disposizioni del codice civile
e di altre norme di legge e ferme co
munque le autorizzazioni dell'Auto
rità di vigilanza eventualmente ri
chieste.
Le azioni rimborsate possono essere
ricollocate oppure annullate.
Articolo eliminato per esi
genze connesse alla rimo
zione di previsioni incom
patibili con la disciplina
legale della s.p.a. La facoltà
di cui all'art. 28, comma
2-ter, D.lgs. 385/1993 è
mantenuta in via transito
ria e a tal fine risulta inse
rita nel nuovo art. 53.
Articolo 9
Recesso
1. Il recesso dalla società è ammesso
nei soli casi inderogabilmente pre
visti dalla legge, con le modalità e
gli effetti da essa stabiliti. Resta
dunque escluso il diritto di reces
so nel caso di proroga della durata
della società, come pure nell'ipo
Articolo introdotto per esi
genze di allineamento e
adeguamento delle regole
in materia di recesso, at
tualmente
contenute
nell'art. 16, alla disciplina
legale della s.p.a. In tale
52
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
tesi di introduzione, modificazio
ne e rimozione di vincoli alla cir
colazione delle azioni, nonché in
ogni altro caso di recesso derivan
te da disposizioni normative dero
gabili.
2. I termini e le modalità dell'eserci
zio del diritto di recesso, i criteri
di determinazione del valore delle
azioni ed il relativo procedimento
di liquidazione sono regolati dalla
legge.
quadro, si è espressamente
escluso che il diritto di re
cesso possa sussistere al di
fuori delle ipotesi indero
gabilmente delineate dalla
legge.
Articolo 10
Esercizio dei diritti
patrimoniali e dividendo
1. Per l'esercizio dei diritti patrimo
niali il titolare delle azioni si avva
le dell'intermediario presso il qua
le esiste il conto in cui le azioni
medesime sono registrate.
2. I dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui so
no divenuti esigibili restano ac
quisiti alla società.
Articolo introdotto per di
sciplinare in termini nor
mativamente aggiornati il
tema delle modalità di
esercizio dei diritti patri
moniali. La previsione in
materia di dividendi non
riscossi ricalca quella at
tualmente
contenuta
nell'art. 15.
Titolo III Titolo III
Organi della società Organi della società
Art. 24 Articolo 11
Denominazione
L'esercizio delle funzioni sociali, se
condo le rispettive competenze, de
terminate dalla legge e dalle disposi
zioni che seguono, è demandato:
a) all'Assemblea dei soci;
b) al Consiglio di amministrazione;
c) al Comitato di presidenza (Comi
tato esecutivo), quando sia stato
nominato;
d) al Presidente;
e) al Consigliere delegato, quando sia
stato nominato;
f) al Collegio sindacale;
g) al Collegio dei probiviri;
h) alla Direzione generale.
Denominazione
1. L'esercizio delle funzioni sociali,
secondo le rispettive competenze,
determinate dalla legge e dalle di
sposizioni che seguono, è deman
dato:
a) all'Assemblea dei soci;
b) al Consiglio di amministrazione;
c) al Presidente del Consiglio di
amministrazione;
d) al Consigliere delegato;
e) al Comitato esecutivo, quando
sia stato nominato;
f) al Collegio sindacale;
g) alla Direzione generale.
Articolo modificato, in pri
mo luogo, per esigenze di
allineamento e adegua
mento alla disciplina legale
della s.p.a. connesse alla
necessità di eliminare il
Collegio dei probiviri, in
quanto organo titolare di
competenze tipiche del
contesto delle società coo
perative, sostanzialmente
non replicabili nell'ambito
della s.p.a. Articolo modifi
cato, in secondo luogo, per
esigenze di allineamento
53

Sezione Prima Assemblea dei soci

Art. 25 Norme generali

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 26

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione presso la sede legale della società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo,

Sezione Prima Assemblea dei soci

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI

Articolo 12 Norme generali

    1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
    1. Ai fini dell'ordinato e funzionale svolgimento dei lavori assembleari, questi possono essere disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea può deliberare, di volta in volta, con i quorum previsti dalla legge e dallo statuto per l'Assemblea ordinaria, di derogare a una o più norme del regolamento assembleare.

Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea

  1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si tiene di regola in unica convocazione. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione e, per la sola Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determialla generale revisione delle disposizioni relative ai profili dell'organizzazione sociale, connesse anche alla normativa in materia di governance bancaria contenute nella Circolare 285/2013 della Banca d'Italia. Articolo modificato, infine, per esigenze di allineamento alla scelta di prevedere come necessaria e non più meramente eventuale la figura del Consigliere delegato.

Articolo modificato prevedendo la possibilità di adottare un regolamento assembleare che disciplini in termini più dettagliati le modalità di funzionamento dell'Assemblea.

Articolo modificato al fine di consentire l'applicazione della disciplina, prevista per le s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in materia di unica convocazione, contenuta nell'art. 2369, comma 1, c.c.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
oltre che nei casi previsti dalla legge,
quando ne è fatta domanda scritta,
con firme autenticate nei modi di leg
ge, contenente gli argomenti da trat
tare, da almeno un decimo dei soci
aventi diritto di votare in Assemblea
alla data della domanda stessa.
Il Collegio sindacale può convocare
l'Assemblea in base a quanto previsto
dalla legge.
Uno o più soci, con i requisiti previsti
dal precedente articolo 13, comma 2,
titolari di una quota di partecipazio
ne complessiva non inferiore al 2,5%
del capitale sociale possono chiedere
l'integrazione dell'ordine del giorno,
ovvero presentare proposte di delibe
razione su materie già all'ordine del
giorno, ai sensi dell'articolo 126 bis
del Decreto legislativo 24 febbraio
1998 n. 58. I soci devono indicare la
quantità di azioni complessivamente
posseduta e certificare la titolarità di
detta partecipazione.
L'Assemblea può essere validamente
tenuta anche mediante sistemi di te
lecomunicazione a distanza con il
luogo in cui si svolge l'Assemblea, che
consentano ai soci, che non intenda
no recarsi presso tale luogo per par
tecipare alla discussione, di seguire i
lavori assembleari ed esprimere il
proprio voto. Ciò, a condizione che
sia garantita l'identificazione dei soci
stessi e sia data comunicazione di ta
le facoltà e delle modalità per il suo
esercizio nell'avviso di convocazione.
In ogni caso, il Presidente e il Segre
tario dell'Assemblea devono essere
presenti nella sede principale ove si
considera svolta l'Assemblea.
nazione è data notizia nell'avviso
di convocazione.
2. L'Assemblea dei soci è convocata,
nei modi e nei termini di legge, dal
Consiglio di amministrazione
presso la sede legale della società
o in ogni altro luogo indicato
nell'avviso di convocazione.
3. Il Consiglio di amministrazione
deve convocare l'Assemblea senza
ritardo qualora ne facciano richie
sta tanti soci che rappresentino la
percentuale di capitale prescritta
dalla normativa applicabile al mo
mento della domanda, nel rispetto
delle forme e con le modalità pre
viste dalle vigenti disposizioni.
4. Il Collegio sindacale può convoca
re l'Assemblea nei casi e con le
modalità previste dalla legge.
5. I soci che, anche congiuntamente,
rappresentino una quota di parte
cipazione complessiva non infe
riore al 2,5% del capitale sociale
ovvero alla diversa percentuale
stabilita dalla normativa tempo
per tempo vigente possono chie
dere l'integrazione dell'ordine del
giorno indicando gli ulteriori ar
gomenti da essi proposti ovvero
presentare proposte di delibera
zione su materie già all'ordine del
giorno, nei termini, nei limiti e
secondo le modalità di legge. I so
ci devono indicare la quantità di
azioni complessivamente posse
duta e certificare la titolarità di
detta partecipazione.
6. Il Consiglio di amministrazione
può predisporre l'attivazione di
uno o più collegamenti a distanza
con il luogo in cui si svolge l'As
semblea, che consentano ai soci,
che non intendano recarsi presso
tale luogo per partecipare alla di
scussione, di seguire i lavori as
sembleari ed esprimere il proprio
voto, a condizione che sia garanti
ta l'identificazione dei soci stessi e
sia data comunicazione di tale fa
coltà e delle modalità per il suo
esercizio nell'avviso di convoca
zione. In ogni caso, il Presidente e
il Segretario dell'Assemblea devo
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
no essere presenti nel luogo indi
cato nell'avviso di convocazione
ove si considera svolta l'Assem
blea.
Art. 27
Intervento in Assemblea e
rappresentanza
Articolo 14
Intervento in Assemblea, diritto
di voto e rappresentanza
Hanno diritto di intervenire in As
semblea ed esercitarvi il diritto di
voto i soci che, trovandosi nella con
dizione di cui all'articolo 13 comma
2 abbiano fatto pervenire presso la
sede della banca, almeno due giorni
non festivi prima della data fissata
per la prima convocazione, l'apposita
comunicazione che l'intermediario
incaricato della tenuta dei conti deve
effettuare all'emittente; a detto obbli
go di comunicazione non sono sog
getti i soci che abbiano le proprie
azioni depositate presso la banca e
presso le altre banche del gruppo. I
titoli non possono essere ritirati pri
ma che l'assemblea abbia avuto luo
go.
Ogni socio ha diritto a un voto, qua
lunque sia il numero delle azioni di
cui è intestato.
È ammessa la rappresentanza di un
socio da parte di altro socio nel ri
1. Hanno diritto di intervenire in
Assemblea i soggetti cui spetta il
diritto di voto per i quali sia per
venuta alla società, entro i termini
di legge, la comunicazione dell'in
termediario autorizzato attestante
la loro legittimazione.
2. Ogni azione attribuisce il diritto a
un voto.
3. Coloro ai quali spetta il diritto di
voto possono farsi rappresentare
nell'Assemblea con l'osservanza
delle disposizioni di legge. La de
lega può essere notificata elettro
nicamente mediante l'utilizzo di
apposita sezione del sito Internet
della società ovvero mediante po
sta elettronica, secondo quanto
indicato nell'avviso di convoca
zione.
4. La società designa, dandone noti
zia nell'avviso di convocazione,
per ciascuna Assemblea, uno o più
Articolo modificato per
esigenze di allineamento
alla disciplina legale della
s.p.a. e, più in particolare,
alla normativa in materia
di società per azioni quota
te su mercati regolamenta
ti dettata dal TUF. La clau
sola statutaria registra
l'abbandono del voto capi
tario tipico della società
cooperativa e l'applicazio
ne del principio base che
caratterizza la s.p.a. per cui
ogni azione attribuisce un
diritto di voto. Viene disci
plinata, al comma 4, la fi
gura del rappresentante
designato, conformemente
a quanto previsto dal TUF.

socio da parte di altro socio nel rispetto di quanto disposto dal 5° comma dell'articolo 2372 del codice civile.

Le deleghe, da compilarsi per iscritto con indicazione del nome del rappresentante e dell'Assemblea a cui si riferiscono, valgono sia per la prima sia per la seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di dieci soci.

I soci minori possono essere tutti rappresentati in Assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza, anche se questi si trova in una delle situazioni contemplate dal 5° comma dell'articolo 2372 del codice civile, e altresì nel caso in cui il legale rappresentante non sia socio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ferite istruzioni di voto. 5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state con-

56

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI

Art. 28

Presidenza dell'Assemblea Segretario - Scrutatori

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da un socio designato dagli intervenuti.

Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa e, in particolare, per l'accertamento della identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per costatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria, e altresì ogniqualvolta chi presiede lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, sceglie fra i soci presenti due o più scrutatori.

Art. 29 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, convocata per trattare gli argomenti di cui all'articolo 2364 del codice civile, deve aver luogo almeno una volta l'anno, di norma entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria è competente ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione degli eventuali compensi per il caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi limiti e

Articolo 15 Presidenza dell'Assemblea - Segretario

    1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da un socio designato dagli intervenuti.
    1. Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa e, in particolare, per l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare alla medesima Assemblea; per costatare se questa sia regolarmente costituita e possa validamente deliberare; per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.
    1. L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria, e altresì ogniqualvolta chi presiede lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Articolo 16 Assemblea ordinaria

    1. L'Assemblea ordinaria deve aver luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che sussistano i presupposti di legge per la convocazione entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
    1. Spetta all'Assemblea ordinaria la competenza a deliberare sulle materie di cui all'articolo 2364 del codice civile e su quelle a essa attribuite dallo statuto e dalle disposizioni normative vigenti.
    1. L'Assemblea ordinaria è competente ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione

Articolo modificato, in particolare, al fine di eliminare il riferimento agli «scrutatori», ormai superato stante l'incompatibilità della modalità di «voto segreto» con la disciplina legale della s.p.a.

Articolo modificato per esigenze di razionalizzazione e allineamento alla disciplina legale della s.p.a., connesse in particolare alla necessità di eliminare ogni riferimento al voto segreto, incompatibile con la medesima. Si è anche colta l'occasione per recepire espressamente la possibilità, accordata dall'art. 154-ter TUF (in relazione all'art. 2364, comma 2, c.c.) di procedere all'approvazione del bilancio nel maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'e-

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
ammontare massimo degli stessi.
Essa è validamente costituita in pri
ma convocazione con l'intervento in
proprio o per rappresentanza di al
meno un quarto dei soci aventi dirit
to di voto; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci me
desimi presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria delibera a
maggioranza assoluta dei voti; la no
mina alle cariche sociali avviene se
condo quanto previsto dagli specifici
articoli del presente statuto.
Le votazioni in Assemblea hanno
luogo in modo palese, ma per la no
mina alle cariche sociali si procede a
scrutinio segreto.
Nella nomina alle cariche sociali, in
caso di parità di voti, valgono le re
gole dettate dagli specifici articoli del
presente statuto.
In tutte le altre votazioni, in caso di
parità di voti, la proposta messa in
votazione si ha per respinta.
secondo quanto previsto dalla
normativa, anche regolamentare,
tempo per tempo vigente, i piani
di remunerazione basati su stru
menti finanziari, nonché i criteri
per la determinazione degli even
tuali compensi per il caso di con
clusione anticipata del rapporto di
lavoro o di cessazione anticipata
dalla carica, ivi compresi limiti e
ammontare massimo degli stessi.
Essa delibera altresì sulle autoriz
zazioni previste dall'apposito re
golamento in materia di operazio
ni
con
parti
correlate,
in
conformità con la disciplina nor
mativa tempo per tempo vigente.
4. L'Assemblea ordinaria è valida
mente costituita e delibera secon
do le disposizioni di legge.
sercizio, là dove ricorrano i
presupposti previsti dalla
legge.
Art. 30 Articolo 17
Assemblea straordinaria Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria dev'essere
convocata nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea straordinaria delibera a
maggioranza assoluta dei voti, ma
detta maggioranza – anche nei casi in
cui la legge preveda una maggioranza
speciale – deve rappresentare, in pri
ma convocazione, il voto favorevole di
almeno un quinto dei soci aventi di
ritto di voto e, in seconda convocazio
ne, il voto favorevole di almeno un
centesimo dei soci medesimi.
Tuttavia per le deliberazioni riguar
danti il cambiamento dell'oggetto so
ciale, la trasformazione e la fusione
della società, il suo scioglimento anti
cipato a mente dell'articolo 2484 n. 6
del codice civile e la modifica del pre
sente comma, la maggioranza assolu
ta deve corrispondere in prima con
vocazione al voto favorevole di almeno
un terzo dei soci aventi diritto di voto
e in seconda convocazione al voto fa
vorevole di almeno un trentesimo dei
soci medesimi.
1. L'Assemblea straordinaria si riuni
sce nei casi previsti dalla legge.
2. Spetta all'Assemblea straordinaria
la competenza a deliberare sulle
materie a essa attribuite dalla nor
mativa tempo per tempo vigente.
3. L'Assemblea straordinaria è vali
damente costituita e delibera se
condo le disposizioni di legge.
Tuttavia, per le deliberazioni ri
guardanti modifiche dell'art. 2
dello Statuto e modifiche del pre
sente comma, è richiesta la pre
senza di tanti soci che rappresen
tino almeno la metà del capitale
sociale e il voto favorevole di al
meno due terzi del capitale rap
presentato in assemblea.
Articolo modificato per
esigenze di semplificazione
e di allineamento alla disci
plina legale della s.p.a.,
connesse in particolare alla
necessità di eliminare il ri
ferimento a quorum calco
lati su base capitaria. Si è
prevista l'applicazione dei
quorum di legge, mante
nendo un quorum rafforza
to solo in relazione all'ipo
tesi
di
modifica
della
clausola in esame e di quel
la relativa all'oggetto socia
le.
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Articolo 18
Prosecuzione delle assemblee
1. Qualora la trattazione dell'ordine
del giorno non si esaurisca in una
seduta, l'Assemblea può essere ag
giornata da chi la presiede per la
sua prosecuzione non oltre l'otta
vo giorno successivo, mediante
dichiarazione da farsi all'adunan
za e senza necessità di ulteriore
avviso.
2. Nella seduta così fissata per la pro
secuzione, l'Assemblea si costitu
isce e delibera con le stesse mag
gioranze stabilite per la validità
della costituzione e delle delibera
zioni dell'Assemblea della quale
rappresenta la prosecuzione.
Articolo introdotto per re
golare espressamente l'ipo
tesi in cui la trattazione
dell'ordine del giorno non
si esaurisca in un'unica riu
nione assembleare.
Art. 31
Verbale dell'Assemblea
Delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea deve essere redatto
verbale che, iscritto nel relativo libro,
viene firmato dal presidente e dal se
gretario. In tale libro devono essere
trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico.
Il predetto libro e gli estratti del me
desimo, certificati conformi dal pre
sidente e dal segretario dell'Assem
blea, ovvero dal presidente del
Consiglio di amministrazione o da
chi lo sostituisce, fanno piena prova
delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea.
Articolo 19
Verbale dell'Assemblea
1. Delle adunanze e delle delibera
zioni dell'Assemblea deve essere
redatto verbale che, iscritto nel
relativo libro, viene firmato dal
presidente e dal segretario o dal
notaio, se nominato a tale incari
co.
2. Il predetto libro e gli estratti del
medesimo, certificati conformi
dal presidente e dal segretario
dell'Assemblea, ovvero dal presi
dente del Consiglio di ammini
strazione o da chi lo sostituisce,
fanno piena prova delle adunanze
e delle deliberazioni dell'Assem
blea.
Articolo modificato per
mere esigenze di revisione
formale del testo.
Sezione Seconda
Consiglio di
amministrazione
Art. 32
Composizione e nomina
Il Consiglio di amministrazione è
composto da quindici membri, eletti
dall'Assemblea.
I consiglieri sono esonerati dal pre
stare cauzione e non contraggono,
per effetto della loro gestione, altra
Sezione Seconda
Consiglio di
amministrazione
Articolo 20
Composizione e nomina
1. Il Consiglio di amministrazione è
composto da quindici membri,
eletti dall'Assemblea ordinaria.
2. La composizione del Consiglio di
amministrazione assicura l'ade
guatezza collegiale, nonché la pre
Articolo modificato per
mere esigenze di revisione
formale del testo e di ade
guamento alla normativa.
È stata inoltre espunta la
disciplina transitoria det
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
responsabilità al di fuori di quelle
previste dalla legge.
La composizione del Consiglio di
amministrazione deve assicurare l'e
quilibrio tra i generi secondo la vi
gente normativa.
Per i primi tre rinnovi parziali del
Consiglio di amministrazione - ai
sensi del seguente articolo 34, com
ma 2 - successivi a un anno dalla da
ta di entrata in vigore della Legge 12
luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i
generi è realizzato assicurando alme
no un quinto degli amministratori
eletti per il mandato triennale al ge
nere meno rappresentato.
senza del numero minimo di am
ministratori
indipendenti
e
l'equilibrio tra i generi secondo la
normativa tempo per tempo vi
gente.
tata dall'ultimo comma, in
quanto non più applicabile.
Art. 33
Requisiti - Cause di
ineleggibilità
Articolo 21
Idoneità - Cause di
ineleggibilità
I consiglieri di amministrazione de
vono essere in possesso dei requisiti
soggettivi stabiliti dalla legge, non
ché dalle norme di vigilanza per le
banche.
Almeno un quarto dei consiglieri di
amministrazione deve inoltre essere
in possesso dei requisiti di indipen
denza stabiliti dall'art. 147 ter, quar
to comma, del Decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58.
Con apposito regolamento approvato
dal Consiglio di amministrazione
sono stabiliti i limiti al cumulo degli
incarichi in altre società da parte de
gli amministratori.
1. I componenti del Consiglio di am
ministrazione devono essere ido
nei allo svolgimento dell'incarico,
secondo quanto previsto dalla
normativa tempo per tempo vi
gente e dal presente statuto. In
particolare, essi devono possedere
i requisiti di professionalità e ono
rabilità e rispettare i criteri di
competenza, correttezza e dedi
zione di tempo e gli specifici limi
ti al cumulo degli incarichi pre
scritti
dalla
normativa
per
l'espletamento dell'incarico di
amministratore di una banca
emittente azioni quotate in mer
cati regolamentati.
2. Ferma la necessità che l'attività di
tutti gli amministratori sia carat
terizzata da indipendenza di giu
dizio, per il numero minimo di
amministratori richiesto dalla
normativa tempo per tempo vi
gente devono sussistere gli speci
fici requisiti per la qualifica di
amministratore indipendente pre
visti dall'art. 147 ter, quarto com
ma, del Decreto legislativo n.
58/1998 e dalla normativa attuati
va dell'art. 26 del Decreto legisla
tivo n. 385/1993. Il venir meno dei
requisiti specifici di indipendenza
Articolo modificato per
esigenze di adeguamento
alle disposizioni normative
in materia di governance
bancaria contenute nell'art.
26 del TUB e nella Circola
re 285/2013 della Banca
d'Italia.
60
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
in capo a un amministratore indi
pendente non ne determina la de
cadenza se il numero residuo degli
amministratori indipendenti è
sufficiente ad assicurare il rispetto
del numero minimo richiesto dal
la normativa tempo per tempo
vigente. Il venir meno dei requisi
ti specifici di indipendenza deter
mina comunque la cessazione
dell'amministratore dalle cariche
per le quali sia richiesta dallo sta
tuto o dalla normativa tempo per
tempo vigente la qualifica di am
ministratore indipendente.
3. Fermo il rispetto dei limiti e dei
divieti prescritti dalla normativa
tempo per tempo vigente, ivi in
clusi, in ogni caso, quelli previsti
dalla Direttiva europea 26 giugno
2013, n. 36, con apposito regola
mento approvato dal Consiglio di
amministrazione possono essere
stabiliti i limiti al cumulo degli
incarichi in altre società da parte
degli amministratori.
Art. 34 Articolo 22
Durata della carica
I consiglieri durano in carica tre
esercizi, salva la rotazione di cui al
successivo comma, e sono rieleggibi
li. I consiglieri scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'appro
vazione del bilancio relativo all'ulti
mo esercizio della loro carica.
Il Consiglio di amministrazione si
rinnova per un terzo ogni esercizio.
A tale riguardo, nei casi in cui la sca
denza dei consiglieri non possa esse
re determinata in base all'anzianità
di carica, si procede per sorteggio.
I consiglieri possono essere revocati
dall'Assemblea in qualunque mo
mento, salvo il diritto al risarcimento
dei danni qualora la revoca avvenga
senza giusta causa.
Durata della carica
1. I consiglieri durano in carica tre
esercizi, con la rotazione di cui al
successivo comma, e sono rieleg
gibili. I consiglieri scadono alla
data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relati
vo all'ultimo esercizio della loro
carica.
2. Il Consiglio di amministrazione si
rinnova per un terzo ogni eserci
zio. A tale riguardo, nei casi in cui
la scadenza dei consiglieri non
possa essere determinata in base
all'anzianità di carica, si procede
per sorteggio.
3. I consiglieri possono essere revo
cati dall'Assemblea ordinaria in
qualunque momento, salvo il di
ritto al risarcimento dei danni
qualora la revoca avvenga senza
giusta causa.
Articolo modificato per
mere esigenze di revisione
formale del testo.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI

Art. 35

Presentazione delle liste dei candidati

I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Le liste devono essere composte in modo di assicurare il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto, secondo i principi fissati dalla legge e dal vigente statuto, tenuto conto, nell'assegnazione del numero progressivo ai candidati, del meccanismo di elezione disciplinato dal successivo articolo 36.

Ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste possono essere presentate da almeno 500 soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2.

Possono inoltre presentare liste uno o più soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2, titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore allo 0,50% del capitale sociale. I soci devono indicare la quantità di azioni complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta partecipazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata nei modi di legge, oppure dai dipendenti della banca a ciò delegati dal

Consiglio di amministrazione. Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositati presso la sede sociale il curricolo di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibi-

Articolo 23 Presentazione delle liste dei candidati

    1. I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti fino al numero massimo di Consiglieri di amministrazione da eleggere, nelle quali i candidati sono elencati con numerazione progressiva.
    1. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo da assicurare il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente nella composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto, tenuto conto, nell'assegnazione del numero progressivo ai candidati, del meccanismo di elezione disciplinato dal successivo articolo 24.
    1. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
    1. Possono presentare una lista il Consiglio di amministrazione e i soci che da soli o congiuntamente rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, salvo che la normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, stabilisca una percentuale inferiore, da indicare nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
    1. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una lista mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa. Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il soggetto controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare più di una lista, anche se per interposta per-

Articolo modificato e integrato per esigenze di maggiore specificazione e allineamento alla vigente normativa in materia di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione applicabile alle s.p.a. quotate e contenuta nel TUF e nel Regolamento Emittenti della Consob. Si è colta l'occasione per prevedere la facoltà di presentare una lista anche da parte del Consiglio di amministrazione.

TESTO PRECEDENTE
NUOVO TESTO
COMMENTI
lità e il possesso dei requisiti prescrit
sona o per il tramite di società fi
ti dalla legge e dallo statuto per la
duciarie. In caso di inosservanza
carica di consigliere di amministra
la sottoscrizione non viene com
zione. I candidati dichiarano l'even
putata per alcuna lista.
tuale possesso dei requisiti di indi
6. Le liste devono essere depositate
pendenza di cui al comma 2
presso la sede sociale, anche attra
dell'articolo 33 e tale qualità è indi
verso mezzi di comunicazione a
cata nelle liste.
distanza, secondo modalità rese
Le liste depositate senza l'osservanza
note nell'avviso di convocazione
delle modalità e dei termini prescrit
che consentano l'identificazione
ti dalle precedenti disposizioni sono
dei soggetti che procedono al de
considerate come non presentate.
posito, entro il venticinquesimo
giorno precedente la data fissata
per l'Assemblea, ovvero nel diver
so termine eventualmente previ
sto dalla normativa tempo per
tempo vigente.
7. Le liste devono essere corredate
dalle informazioni relative all'i
dentità dei soci che le hanno pre
sentate, con l'indicazione del nu
mero
di
azioni
e
della
corrispondente percentuale com
plessivamente detenuta dai soci
presentatori e, nei termini stabili
ti dalla normativa tempo per tem
po vigente, da una comunicazione
dalla quale risulti la titolarità del
la partecipazione, nonché da ogni
altra informazione richiesta dalla
detta normativa. I soci che presen
tano una lista e che siano diversi
dagli azionisti che detengono una
partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa devono al
tresì presentare una dichiarazione
che attesti l'assenza, nei confronti
di tali azionisti, di rapporti di col
legamento qualificati come rile
vanti dalla normativa tempo per
tempo vigente.
8. La titolarità del numero di azioni
necessarie per la presentazione
delle liste è determinata avendo
riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del singolo le
gittimato, ovvero del gruppo di
legittimati presentanti la lista, nel
giorno in cui le liste sono deposi
tate presso la sede sociale. Per
comprovare la titolarità del nume
ro di azioni idoneo alla presenta
zione di liste, i soggetti legittimati
devono depositare, insieme alla
63
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
lista, anche l'apposita comunica
zione rilasciata da un intermedia
rio abilitato ai sensi di legge atte
stante la titolarità del relativo
numero di azioni. La comunica
zione richiesta al fine di compro
vare la titolarità delle azioni può
essere prodotta anche successiva
mente al deposito della lista, pur
ché almeno ventuno giorni prima
della data dell'Assemblea e con le
modalità previste dalla normativa
tempo per tempo vigente.
9. Unitamente a ciascuna lista, devo
no essere depositati presso la sede
sociale un'esauriente informativa
sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati e l'elen
co delle cariche ricoperte presso
altre società, nonché le dichiara
zioni con le quali i candidati stes
si accettano la candidatura e, sot
to la propria responsabilità, si
dichiarano idonei allo svolgimen
to dell'incarico attestando, in par
ticolare, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità e il
possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa tempo per tempo
vigente e dal presente statuto per
ricoprire la carica di consigliere di
amministrazione. I candidati di
chiarano l'eventuale possesso dei
requisiti specifici di indipendenza
previsti dalla normativa tempo
per tempo vigente per la qualifica
di amministratore indipendente, e
tale qualità è indicata nelle liste.
10. La lista per la quale non sono os
servate le prescrizioni di cui sopra
è considerata come non presenta
ta. Eventuali irregolarità delle liste
che riguardino singoli candidati,
tuttavia, non comportano auto
maticamente l'esclusione dell'in
tera lista, bensì dei soli candidati
ai quali si riferiscono le irregolari
tà.
Art. 36 Articolo 24
Elezione dei consiglieri Elezione dei consiglieri
Ogni socio può votare una sola lista
di candidati.
1. Un socio non può votare più di
una lista, anche se per interposta
Articolo modificato e inte
grato per esigenze di mag

Emittenti della Consob.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
All'elezione dei consiglieri si procede
come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il mag
gior numero di voti sono tratti,
nell'ordine progressivo con cui
sono elencati, tutti i candidati
tranne l'ultimo;
b) dalla lista che ha ottenuto il secon
persona o per il tramite di società
fiduciarie. I soci appartenenti al
medesimo gruppo – per esso in
tendendosi il soggetto controllan
te, le società controllate e le socie
tà sottoposte a comune controllo
– e i soci che aderiscano a un pat
to parasociale ai sensi dell'articolo
giore specificazione e alli
neamento
alla
vigente
normativa in materia di
elezione dei componenti
del Consiglio di ammini
strazione applicabile alle
s.p.a. quotate e contenuta
nel TUF e nel Regolamento

posto. Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista il cui primo candidato risulti essere il più anziano di età.

do maggior numero di voti è tratto il candidato indicato al primo

Non saranno prese in considerazione le liste che non abbiano ottenuto in Assemblea un numero di voti pari ad almeno la metà del numero dei soci necessario per la presentazione delle liste stesse. Qualora una sola lista abbia superato tale limite, e così anche nel caso di presentazione di un'unica lista, dalla stessa saranno tratti tutti i consiglieri.

Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista da parte dei soci, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in assemblea una scheda di voto pre-compilata contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso, ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati. Risultano eletti i candidati che, all'esito dello scrutinio delle schede, hanno conseguito il maggior numero di voti. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, e il Consiglio di amministrazione non formuli una proposta ai sensi del presente comma, si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati.

Nel caso in cui la composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto non rispetti il principio dell'equilibrio tra i generi o il numero minimo di amministratori indipendenti, l'amministratore, to parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente non possono votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

    1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, all'elezione dei consiglieri si procede come segue:
  • a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati tranne l'ultimo;
  • b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia stata presentata o votata da parte di soci collegati, secondo la normativa tempo per tempo vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il candidato indicato al primo posto.
    1. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio per eventuale insufficienza dei candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a questo si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare la disciplina tempo per tempo vigente in materia di numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.
    1. Non saranno prese in considerazione le liste che non abbiano ottenuto in Assemblea un numero di voti pari ad almeno la metà della percentuale di capitale necessaria
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
privo del requisito richiesto, eletto
nella lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti e contraddistinto dal
numero progressivo più elevato è so
stituito dal successivo candidato del
la medesima lista avente il requisito
richiesto. Qualora anche applicando
tale criterio non si individuino sosti
tuti idonei, il criterio di sostituzione
si applica all'amministratore eletto
nella lista che ha ottenuto il secondo
maggior numero di voti. Qualora an
che così non si individuino sostituti
idonei, ovvero in caso di impossibili
tà di applicazione del meccanismo,
l'Assemblea delibera a maggioranza
relativa tra singoli candidati, dando
corso alle sostituzioni nell'ordine so
pra indicato.
Per i rinnovi parziali del Consiglio
secondo quanto previsto al prece
dente articolo 34, comma 2, ove non
occorra nominare per la prima volta
oppure per scadenza di mandato o
per altra causa di cessazione un con
sigliere espressione di una lista che
ha ottenuto il secondo maggior nu
mero di voti, saranno eletti tutti i
candidati della lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti.
per la presentazione delle liste
stesse.
5. Qualora una sola lista abbia supe
rato tale limite, e così anche nel
caso di presentazione di un'unica
lista, dalla stessa saranno tratti
tutti i consiglieri, fermo il rispetto
della normativa tempo per tempo
vigente in materia di numero mi
nimo di amministratori indipen
denti e di equilibrio tra i generi.
6. Se due o più liste tra quelle da cui
devono essere tratti i candidati
hanno ottenuto il medesimo nu
mero di voti, le stesse saranno
nuovamente sottoposte a votazio
ne di ballottaggio sino a che il nu
mero di voti ottenuti cessi di esse
re uguale.
7. Nel caso in cui la composizione
del Consiglio di amministrazione
risultante dall'esito del voto non
assicuri la nomina di amministra
tori indipendenti nel numero mi
nimo richiesto dalla normativa
tempo per tempo vigente, il can
didato non indipendente eletto
nella lista che ha ottenuto il mag
gior numero di voti e contraddi
stinto dal numero progressivo più
elevato è sostituito dal successivo
candidato della medesima lista
avente i requisiti specifici di indi
pendenza previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente per la
qualifica di amministratore indi
pendente. Qualora, anche appli
cando tale criterio, non si indivi
duino sostituti idonei, il criterio di
sostituzione si applica all'ammini
stratore eletto nella lista che ha
ottenuto il secondo maggior nu
mero di voti. Qualora anche così
non si individuino sostituti idonei,
ovvero in caso di impossibilità di
applicazione del meccanismo,
l'Assemblea delibera seduta stante
a maggioranza relativa tra singoli
candidati dotati dei requisiti spe
cifici di indipendenza previsti dal
la normativa tempo per tempo
vigente per la qualifica di ammi
nistratore indipendente su propo
sta dei soggetti presenti cui spetta
E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
il diritto di voto, dandosi corso
alle sostituzioni nell'ordine sopra
indicato.
8. Inoltre, nel caso in cui la compo
-
sizione del Consiglio di ammini
-
strazione risultante dall'esito del
voto non rispetti il principio
dell'equilibrio tra i generi, l'ammi
-
nistratore, privo del requisito ri
-
chiesto, eletto nella lista che ha
ottenuto il maggior numero di
voti e contraddistinto dal numero
progressivo più elevato è sostituito
dal successivo candidato della me
-
desima lista appartenente al gene
-
re meno rappresentato. Qualora
anche applicando tale criterio non
si individuino sostituti idonei, il
criterio di sostituzione si applica
all'amministratore eletto nella li
-
sta che ha ottenuto il secondo
maggior numero di voti. Qualora
anche così non si individuino so
-
stituti idonei, ovvero in caso di
impossibilità di applicazione del
meccanismo, l'Assemblea delibera
seduta stante a maggioranza rela
-
tiva tra singoli candidati apparte
-
nenti al genere meno rappresenta
-
to, su proposta dei soggetti
presenti cui spetta il diritto di
voto, dandosi corso alle sostitu
-
zioni nell'ordine sopra indicato.
9. Qualora non sia validamente pre
-
sentata alcuna lista si procede
all'elezione a maggioranza relativa
nell'ambito di candidature presen
-
tate in assemblea unitamente al
deposito della prescritta docu
-
mentazione, fermo il possesso dei
requisiti di indipendenza nel nu
-
mero richiesto dal presente statu
-
to e il rispetto della disciplina
tempo per tempo vigente in mate
-
ria di equilibrio tra i generi.
10. Per tutti i rinnovi parziali del
Consiglio, anche secondo quanto
previsto al precedente articolo 22,
comma 2, fino a quando risulti in
carica il consigliere tratto da una
lista che in una precedente elezio
-
ne abbia ottenuto il secondo mag
-
gior numero di voti (e pertanto
non occorra nominare per la pri
-

Art. 37

Sostituzione dei consiglieri

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei consiglieri cessati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di consiglieri tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati senza obbligo di lista.

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di consiglieri tratti da altra lista a norma del precedente articolo 36, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei consiglieri cessati.

In ogni caso, la sostituzione di consiglieri deve avvenire nel rispetto del disposto dell'articolo 33, comma 2, e deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di amministrazione, secondo i principi fissati dalla legge e dal vigente statuto.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, devono essere dema volta oppure per scadenza di mandato o per altra causa di cessazione detto consigliere), risulteranno eletti tutti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 25

Sostituzione dei consiglieri

    1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei consiglieri cessati, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
    1. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
    1. Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di consiglieri tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, o comunque eletti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, oppure a maggioranza relativa, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati senza obbligo di lista.
    1. Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione del consigliere tratto da altra lista a norma del precedente articolo 24, comma 2, lettera b), l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti della lista di appartenenza del consi-

Articolo modificato e integrato per esigenze di maggiore specificazione e allineamento alla vigente normativa in materia di sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione applicabile alle s.p.a. quotate e contenuta nel TUF e nel Regolamento Emittenti della Consob.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
positati presso la sede sociale il cur
ricolo di ogni candidato e le
dichiarazioni con le quali i candidati
stessi accettano la candidatura e at
testano, sotto la propria responsabi
lità, l'inesistenza di cause di ineleggi
bilità e incompatibilità e il possesso
dei requisiti prescritti dalla legge e
dallo statuto per la carica di consi
gliere di amministrazione. I candida
ti dichiarano l'eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza di cui al
comma 2 dell'articolo 33.
I consiglieri eletti dall'Assemblea as
sumono il posto e, ai fini della rota
zione di cui al 2° comma dell'articolo
34, l'anzianità di carica di quelli in
sostituzione dei quali sono stati no
minati. Nel caso di nomine contem
poranee a posti di diversa durata,
quelli di più lunga durata spettano
agli eletti con maggior numero di vo
ti, prevalendo, a parità di voti, l'an
zianità di età.
gliere cessato, o, in subordine, fra
i candidati collocati nelle eventua
li ulteriori liste di minoranza, ov
vero sempre a maggioranza relati
va, ma senza tener conto del voto
dei soci che hanno presentato la
lista di maggioranza in occasione
dell'ultima elezione del Consiglio
di amministrazione o che, secon
do le comunicazioni rese ai sensi
della disciplina tempo per tempo
vigente, detengono, anche indiret
tamente, la maggioranza relativa
dei voti esercitabili in assemblea e
dei voti dei soci a essi collegati,
come definiti dalla normativa
tempo per tempo vigente.
5. In ogni caso, la sostituzione di
consiglieri deve avvenire nel ri
spetto dell'art. 20, comma 2, del
presente statuto, ferma l'osservan
za della normativa tempo per tem
po vigente in materia di numero
minimo di amministratori indi
pendenti e di equilibrio tra i gene
ri.
6. Almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea or
dinaria, devono essere depositati
presso la sede sociale un'esaurien
te informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei can
didati e l'elenco delle cariche rico
perte presso altre società, nonché
le dichiarazioni con le quali i can
didati stessi accettano la candida
tura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e incompa
tibilità e il possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa tempo
per tempo vigente e dal presente
statuto per la carica di consigliere
di amministrazione.
7. I candidati dichiarano l'eventuale
possesso dei requisiti specifici di
indipendenza previsti dalla nor
mativa tempo per tempo vigente
per la qualifica di amministratore
indipendente.
8. I consiglieri eletti dall'Assemblea
assumono il posto e, ai fini della
rotazione di cui all' articolo 22,
comma 2, l'anzianità di carica di
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
quelli in sostituzione dei quali so
no stati nominati. Nel caso di no
mine contemporanee a posti di
diversa durata, quelli di più lunga
durata spettano agli eletti con
maggior numero di voti, prevalen
do, a parità di voti, l'anzianità di
età.
Art. 38 Articolo 26
Cariche consiliari
Il Consiglio di amministrazione
elegge fra i suoi membri il presidente
e uno o due vicepresidenti, e può no
minare, determinandone i poteri, un
consigliere delegato. Essi restano in
carica fino alla prossima scadenza del
rispettivo mandato di consiglieri.
In caso di assenza o impedimento del
presidente, lo stesso viene sostituito
dal vicepresidente o, nel caso in cui i
vicepresidenti siano due, dal vicepre
sidente al quale il Consiglio abbia
attribuito la specifica funzione di vi
cario del presidente; in mancanza di
detta attribuzione, la sostituzione da
parte dei due vicepresidenti avviene
in ordine alla rispettiva anzianità
nella carica.
In caso di assenza o impedimento
anche del vicepresidente o dei vice
presidenti, le relative funzioni vengo
no assunte dal consigliere delegato,
se nominato, o in subordine dal con
sigliere più anziano di età – o a pari
tà di età dal più anziano nella carica
consiliare – a meno che il Consiglio
le attribuisca ad altro dei propri
membri il quale mantiene l'incarico
fino alla prossima scadenza del man
dato di consigliere.
Il Consiglio nomina nel proprio seno
un segretario oppure chiama a tale
funzione il direttore generale o un
componente della direzione generale
oppure un altro membro del perso
nale di grado elevato.
Qualora, nel corso dell'esercizio, si
renda vacante la carica di presidente
o di vicepresidente, il Consiglio di
amministrazione – completato me
Presidenza e Vicepresidenza del
Consiglio di amministrazione
- Regolamento consiliare
1. Il Consiglio di amministrazione
elegge fra i suoi membri il presi
dente e uno o due vicepresidenti.
Essi restano in carica fino alla sca
denza del rispettivo mandato di
consiglieri.
2. In caso di assenza o impedimento
del presidente, lo stesso viene so
stituito dal vicepresidente o, nel
caso in cui i vicepresidenti siano
due, dal vicepresidente al quale il
Consiglio abbia attribuito la spe
cifica funzione di vicario del pre
sidente; in mancanza di detta at
tribuzione, la sostituzione da
parte dei due vicepresidenti avvie
ne in ordine alla rispettiva anzia
nità nella carica.
3. In caso di assenza o di impedi
mento anche del vicepresidente o
dei vicepresidenti, le relative fun
zioni vengono assunte dal consi
gliere più anziano di età – o, a
parità di età, dal più anziano nella
carica consiliare – a meno che il
Consiglio le attribuisca ad altro
dei propri componenti, il quale
mantiene l'incarico fino alla sca
denza del mandato di consigliere.
4. Il Consiglio nomina nel proprio
seno un segretario oppure chiama
a tale funzione un membro del
personale di grado elevato o altra
persona qualificata.
5. Il Consiglio di amministrazione
può adottare un proprio regola
mento che, nel rispetto della nor
mativa tempo per tempo vigente e
Articolo modificato per
esigenze di adeguamento
alle disposizioni normative
in materia di governance
bancaria contenute nella
Circolare 285/2013 della
Banca d'Italia. Ulteriori
modifiche sono state intro
dotte per esigenze di alli
neamento connesse alla
scelta di prevedere come
necessaria la figura del
Consigliere delegato e co
me eventuale quella del Di
rettore generale. Si è ag
giunto,
inoltre,
un
riferimento esplicito alla
facoltà del Consiglio di do
tarsi di un proprio regola
mento organizzativo.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI

dall'articolo 37 – provvede alla relativa nomina.

Articolo 27 Riunioni del Consiglio di amministrazione

    1. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni due mesi e comunque in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga necessario.
    1. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri; in questo caso la riunione deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta, salvo che la natura degli argomenti da esaminare richieda un tempo maggiore.
    1. La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare con qualsiasi mezzo idoneo ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, all'indirizzo di ciascuno, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, ovvero nel minor termine consentito dall'urgenza delle circostanze.
    1. Il presidente, oltre a convocare il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, provvedendo affinché, compatibilmente con l'urgenza, un'adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni sia fornita con tempestività a tutti i partecipanti.
    1. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione interviene, se nominato, il direttore generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a norma dell'articolo 46.
    1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci a norma dell'articolo 26.
    1. Qualora espressamente previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni potranno essere effettuate

Articolo modificato e integrato per esigenze di razionalizzazione e allineamento ad altre disposizioni statutarie. È stata spostata in questa sede la disciplina relativa al ruolo del Presidente e quella in materia di quorum costitutivo del Consiglio.

Art. 39

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri; in questo caso la riunione deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta, salvo che la natura degli oggetti da esaminare richieda un tempo maggiore.

La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare con qualsiasi mezzo idoneo ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, all'indirizzo di ciascuno, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, ovvero nel minor termine consentito dall'urgenza delle circostanze.

Il Collegio sindacale può convocare il Consiglio di amministrazione, e così pure il Comitato di presidenza, in base a quanto previsto dalla legge. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, a norma dell'articolo 56. Qualora espressamente previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni potranno essere effettuate anche in teleconferenza, videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e sempre che le modalità di svolgimento della riunione non contrastino con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione. L'avviso, nel caso, specifica anche i luoghi dai

più specificamente le modalità organizzative e di funzionamento.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
quali è possibile partecipare alla ri
unione mediante collegamento a
distanza. Del ricorrere di ciascuna
di queste modalità dovrà essere dato
atto nel verbale. In questo caso, le
riunioni si intendono svolte nel luo
go ove sono presenti il presidente e
il segretario.
anche in teleconferenza, videocon
ferenza o mediante analoghi mezzi
telematici, purché sia possibile
identificare con certezza i parteci
panti alla riunione e questi possano
intervenire alla riunione e visiona
re, ricevere o trasmettere docu
menti e sempre che le modalità di
svolgimento della riunione non
contrastino con le esigenze di una
corretta e completa verbalizzazio
ne. Del ricorrere di ciascuna di
queste modalità dovrà essere dato
atto nel verbale. In questo caso, le
riunioni si intendono svolte nel
luogo ove sono presenti il presiden
te e il segretario.
8. Per la validità delle riunioni, occor
re la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti del Con
siglio.
Art. 40
Presidenza e deliberazioni
Le riunioni del Consiglio di ammi
nistrazione sono presiedute dal pre
sidente o da chi ne fa le veci a norma
dell'articolo 38. Il presidente, oltre a
convocare il Consiglio di ammini
strazione, ne fissa l'ordine del giorno
e ne coordina i lavori, provvedendo
affinché adeguate informazioni sulle
materie all'ordine del giorno venga
no fornite a tutti i consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni,
occorre la presenza della maggio
ranza assoluta dei suoi membri.
Le deliberazioni sono assunte con
votazione palese e sono prese a mag
gioranza assoluta dei voti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Per la nomina del presidente, del o
dei vicepresidenti, del consigliere
delegato e del consigliere di cui al 3°
comma dell'articolo 38, occorre il
voto favorevole di almeno dieci con
siglieri.
Articolo 28
Deliberazioni del Consiglio di
amministrazione
1. Le deliberazioni del Consiglio so
no assunte con votazione palese e
sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti; in caso di parità pre
vale il voto di chi presiede.
2. Per la nomina del presidente, del o
dei vicepresidenti, del consigliere
delegato e del consigliere di cui al
terzo comma dell'articolo 26, e
per la revoca degli stessi da dette
specifiche funzioni, occorre il voto
favorevole di almeno due terzi dei
consiglieri presenti alla riunione
chiamata ad assumere dette deli
bere.
Articolo modificato per
esigenze di razionalizza
zione e allineamento ad
altre disposizioni statuta
rie. Parte delle sue disposi
zioni sono ora contenute
nel nuovo articolo 27.
Per le deliberazioni riguardanti il
direttore generale e gli altri compo

nenti la Direzione generale, si applicano le norme di cui al successivo

articolo 55.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Articolo 29
Interessi dei consiglieri
1. Il consigliere di amministrazione
che abbia interessi, per conto pro
prio o di terzi, in una determinata
operazione della società sottopo
sta all'attenzione del Consiglio di
amministrazione, deve darne
tempestiva notizia al Consiglio e
al Collegio sindacale, precisando
ne la natura, i termini, l'origine e
la portata e, qualora sussista con
flitto di interessi, deve astenersi
dalla deliberazione.
2. Se si tratta del consigliere delega
to, questi deve altresì astenersi dal
compiere l'operazione, investendo
della stessa l'organo collegiale.
3. La deliberazione del Consiglio di
amministrazione favorevole all'o
perazione deve essere adeguata
mente motivata con riguardo alle
ragioni e alla convenienza per la
società.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi
previsti dalla normativa in tema di
conflitti di interessi tempo per
tempo vigente.
Articolo introdotto per esi
genze di razionalizzazione
e di adeguamento disposi
zioni normative in materia
di governance bancaria
contenute nell'art. 53 del
TUB.
Art. 41
Compenso dei consiglieri
Il compenso a favore del Consiglio di
amministrazione viene fissato an
nualmente dall'Assemblea.
L'Assemblea determina inoltre l'im
porto delle medaglie di presenza e,
eventualmente anche in misura for
fettaria, il rimborso spese per l'inter
vento dei consiglieri alle riunioni
degli organi sociali.
Il Consiglio di amministrazione, sen
tito il parere del Collegio sindacale,
fissa la remunerazione dei consiglieri
investiti di particolari cariche previ
ste dallo statuto.
Articolo 30
Compenso dei consiglieri
1. Il compenso a favore del Consiglio
di amministrazione viene fissato
annualmente dall'Assemblea.
2. L'Assemblea determina, inoltre,
l'importo delle medaglie di pre
senza e, eventualmente anche in
misura forfettaria, il rimborso
spese per la partecipazione dei
consiglieri alle riunioni del Consi
glio, del Comitato esecutivo (ove
sia stato nominato) e degli altri
comitati ai quali partecipano i
consiglieri.
3. Il Consiglio di amministrazione,
sentito il parere del Collegio sin
dacale, fissa la remunerazione dei
consiglieri investiti di particolari
cariche previste dallo statuto, nel
rispetto delle politiche di remune
Articolo modificato per
mere esigenze di revisione
formale e di allineamento
ad altre disposizioni statu
tarie.

razione approvate dall'Assemblea.

Art. 42 Verbali del Consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella riunione immediatamente successiva o al più tardi in quella seguente.

Il suddetto libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 43

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

  • la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione;
  • l'approvazione dei piani industriali e finanziari;
  • la nomina del Comitato di presidenza, ovvero Comitato esecutivo, e le relative competenze;
  • l'eventuale nomina del consigliere delegato e i limiti della delega;
  • la determinazione dell'organico della Direzione generale, i gradi e le relative attribuzioni; la nomina, la revoca e il licenziamento dei componenti;
  • la nomina e il licenziamento dei dirigenti;

Articolo 31 Verbali del Consiglio di amministrazione

    1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
    1. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella riunione immediatamente successiva o al più tardi in quella seguente.
    1. Il suddetto libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 32 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

    1. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
    1. Il Consiglio di amministrazione esercita i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione, tra l'altro:
  • a) definisce e approva l'assetto complessivo di governo societario, verifica la sua corretta attuazione e promuove tempestivamente le eventuali misure correttive;
  • b) approva l'assetto organizzativo e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni;
  • c) definisce e approva il modello di business, le linee generali e gli indirizzi strategici come pure la propensione al rischio, approvando nello specifico il

Articolo invariato nel contenuto, ora suddiviso in tre commi.

Articolo modificato e integrato per esigenze di razionalizzazione e di adeguamento alle disposizioni normative in materia di governance bancaria.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
– la nomina, sentito il parere del
Collegio sindacale, del dirigente
preposto alla redazione dei docu
menti contabili societari e dei re
sponsabili delle funzioni di revi
sione interna e di conformità;
– la costituzione di comitati interni
agli organi aziendali o commissio
ni con funzioni consultive, deter
minandone la composizione, le
attribuzioni, il funzionamento,
inoltre l'importo delle eventuali
medaglie di presenza per i compo
nenti che non siano anche consi
glieri;
– le deleghe dei poteri deliberativi in
materia di erogazione del credito;
– l'approvazione e la modifica dei
principali regolamenti interni;
– le decisioni in materia di parteci
pazioni, fatta eccezione per quelle
comportanti l'assunzione di re
sponsabilità illimitata per le obbli
gazioni della società partecipata.
Queste ultime decisioni competo
no all'Assemblea;
– le decisioni concernenti la promo
zione di azioni giudiziarie e ammi
nistrative di ogni ordine e grado di
giurisdizione, a eccezione di quel
le dirette al recupero dei crediti;
– le decisioni concernenti la deter
minazione dei criteri per il coordi
namento e la direzione delle socie
tà del Gruppo e la determinazione
dei criteri per l'esecuzione delle
istruzioni della Banca d'Italia.
Al Consiglio di amministrazione è
inoltre attribuita la competenza
esclusiva ad assumere le deliberazio
ni di adeguamento dello statuto a
disposizioni normative, per l'istitu
zione o la soppressione di sedi secon
darie, e anche quelle concernenti
l'incorporazione di società totalmen
te possedute o possedute almeno al
90%.
Nelle riunioni consiliari, gli ammini
stratori informano il Collegio sinda
cale sull'attività svolta e sulle opera
zioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla banca o dalle società controlla
risk appetite framework (RAF)
e i piani strategici industriali e
finanziari;
d) definisce e approva gli obiettivi
e le politiche di governo dei ri
schi, nonché le linee generali
del processo di valutazione
dell'adeguatezza dei fondi pro
pri e del processo di valutazio
ne di adeguatezza della liquidi
tà (processo ICAAP e processo
ILAAP);
e) definisce e approva le linee di
indirizzo del sistema dei con
trolli interni;
f) approva i sistemi contabili e di
rendicontazione;
g) supervisiona il processo di in
formazione al pubblico e di co
municazione;
h) assicura un efficace confronto
dialettico con i responsabili
delle principali funzioni azien
dali e verifica nel tempo le scel
te e le decisioni da questi as
sunte.
3. Oltre alle attribuzioni non delega
bili a norma delle disposizioni
normative vigenti, sono riservate
alla esclusiva competenza del
Consiglio di amministrazione le
decisioni concernenti:
a) l'eventuale nomina del Comita
to esecutivo e la determinazio
ne delle relative competenze;
b) la nomina e la revoca del con
sigliere delegato, il contenuto e
i limiti delle deleghe;
c) le determinazioni di cui all'ar
ticolo 45 del presente statuto;
d) la nomina e la revoca, sentito il
parere del Collegio sindacale,
del dirigente preposto alla re
dazione dei documenti conta
bili societari, insieme con la
determinazione dei poteri e
mezzi per l'esercizio dei compi
ti al medesimo attribuiti ai sen
si di legge. In ogni caso, il diri
gente preposto alla redazione
dei documenti contabili socie
tari deve avere maturato un'a
deguata esperienza professio
nale in ambito amministrativo
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
te. In particolare, riferiscono sulle
operazioni nelle quali abbiano un
interesse per conto proprio o di terzi.
Art. 44
Deleghe di attribuzioni
e/o contabile per un congruo
periodo di tempo nei settori
bancario, finanziario mobiliare
o assicurativo;
e) la nomina e la revoca dei re
sponsabili delle funzioni di re
visione interna, di conformità
alle norme e di gestione del ri
schio, nonché dei responsabili
delle funzioni aziendali che le
disposizioni normative vigenti
assegnino all'organo con fun
zione di supervisione strategi
ca;
f) le deleghe dei poteri deliberati
vi in materia di erogazione del
credito;
g) l'approvazione e la modifica dei
principali regolamenti interni;
h) l'assunzione e la cessione di
partecipazioni strategiche, co
me definite dalla normativa di
vigilanza tempo per tempo vi
gente;
i)
le decisioni concernenti la de
terminazione dei criteri per il
coordinamento e la direzione
delle società del Gruppo e la
determinazione dei criteri per
l'esecuzione delle istruzioni
delle Autorità di vigilanza.
4. Al Consiglio di amministrazione
è inoltre attribuita la competenza
ad assumere le deliberazioni di
adeguamento dello statuto a di
sposizioni normative, per l'istitu
zione o la soppressione di sedi
secondarie, la riduzione del capi
tale in caso di recesso del socio,
nonché in materia di fusione nei
casi di cui agli articoli 2505 e
2505-bis del codice civile e in ma
teria di scissione nei casi previsti
dall'articolo 2506-ter, ultimo
comma, del codice civile.
Articolo 33
Deleghe di attribuzioni
consiliari consiliari
Il Consiglio di amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni di legge e
di statuto, può delegare proprie attri
1. Il Consiglio di amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni nor
mative tempo per tempo vigenti e
Articolo modificato per
mere esigenze di revisione
formale e di allineamento
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
buzioni a un Comitato esecutivo,
denominato Comitato di presidenza,
composto come precisato al seguen
te articolo 45, e a uno dei suoi mem
bri, che assume la qualifica di consi
gliere delegato, determinando i
limiti delle rispettive deleghe.
Gli organi delegati devono riferire al
Consiglio e al Collegio sindacale,
ogni trimestre, sul generale anda
mento della gestione, ivi compreso
l'andamento dei rischi, sulla sua pre
vedibile evoluzione e sulle operazioni
di maggior rilievo effettuate dalla
società e dalle sue controllate.
Il Consiglio può inoltre delegare spe
cifiche attribuzioni, anche in ordine
a determinate categorie di operazioni
e atti, a propri componenti come pu
re al direttore generale e a membri
della Direzione generale, anche di
sgiuntamente tra di loro.
In materia di erogazione del credito,
il Consiglio può altresì delegare, oltre
che al Comitato di presidenza e al
consigliere delegato, ad altri organi a
ciò deputati, al direttore generale, a
membri della Direzione generale, a
dirigenti, a quadri direttivi di 3° e 4°
livello, a preposti alle filiali e a loro
sostituti o vicini collaboratori, poteri
deliberativi, da esercitarsi congiunta
mente o disgiuntamente, entro pre
determinati limiti di importo gra
duati sulla base delle funzioni svolte
e del grado ricoperto.
Le decisioni assunte dai titolari delle
deleghe dovranno essere portate a
conoscenza del Consiglio di ammi
nistrazione nella sua prima riunione
successiva, con le modalità dallo
stesso fissate.
del presente statuto, nomina uno
dei propri componenti alla carica
di consigliere delegato, determi
nando contenuto e limiti delle de
leghe al medesimo attribuite.
2. Il Consiglio di amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni nor
mative tempo per tempo vigenti e
del presente statuto, può altresì
delegare proprie attribuzioni a un
Comitato esecutivo composto co
me precisato al seguente articolo
34, stabilendone i poteri e deter
minando il contenuto, i limiti, le
eventuali modalità di esercizio
delle relative deleghe e precisando
le modalità di coordinamento con
il consigliere delegato.
3. Gli organi delegati, in occasione
delle riunioni del Consiglio di am
ministrazione, riferiscono al Con
siglio e al Collegio sindacale, al
meno ogni trimestre, sul generale
andamento della gestione, ivi
compreso l'andamento dei rischi,
sulla sua prevedibile evoluzione e
sulle operazioni di maggior rilievo
effettuate dalla società e dalle sue
controllate.
4. Il Consiglio può inoltre delegare
specifiche attribuzioni, anche in
ordine a determinate categorie di
operazioni e atti, a propri compo
nenti come pure al direttore gene
rale, se nominato, e a membri del
la Direzione generale, o ad altri
componenti del personale, anche
disgiuntamente tra di loro.
5. In materia di erogazione del cre
dito, oltre che al consigliere dele
gato e al Comitato esecutivo, il
Consiglio può altresì delegare an
che ad altri organi a ciò deputati,
al direttore generale (ove nomina
to), a membri della Direzione ge
nerale, o ad altri componenti del
personale, poteri deliberativi da
esercitarsi congiuntamente o di
sgiuntamente, entro predetermi
nati limiti di importo graduati
sulla base delle funzioni svolte e
alla disciplina legale della
spa e ad altre disposizioni
statutarie, anche in relazio
ne alla scelta di prevedere
come necessaria la figura
del Consigliere delegato.

del grado ricoperto. 6. Le operazioni concluse in forza delle deleghe conferite dovranno

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
essere portate a conoscenza del
Consiglio di amministrazione
nella sua prima riunione successi
va, con le modalità dallo stesso
fissate.
Comitato di presidenza
Art. 45
Articolo 34
Il Comitato esecutivo, denominato
Comitato di presidenza, è nominato
dal Consiglio di amministrazione ed
è composto:
a) dal vicepresidente o dai vicepresi
denti, dal consigliere delegato se
nominato e dal consigliere di cui
al 3° comma dell'articolo 38;
b) da tre consiglieri di amministra
zione designati per un esercizio
dal Consiglio nella prima adunan
za successiva all'Assemblea ordi
naria dei soci.
Alle riunioni partecipa inoltre, a nor
ma dell'articolo 56, 2° comma, il di
rettore generale o, in sua assenza o
impedimento, chi lo sostituisce a
norma dell'articolo 57. Alle riunioni
può partecipare, senza diritto di vo
to, il presidente del Consiglio di am
ministrazione, al fine di assicurare
un efficace raccordo informativo fra
il Comitato di presidenza e il Consi
glio di amministrazione.
Per la trattazione di particolari argo
menti o pratiche, chi presiede può
invitare alle riunioni, senza diritto di
voto, anche altri consiglieri, membri
della Direzione generale, dirigenti e
quadri direttivi di 3° e 4° livello.
Le riunioni del Comitato di presiden
za, che si tengono con la frequenza
stabilita dallo stesso, sono valide
quando vi partecipi la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, tra i
quali almeno uno di quelli indicati al
1° comma lettera a). Il Direttore ge
nerale o, in sua assenza o impedi
mento, chi lo sostituisce concorre ai
fini della determinazione della mag
gioranza stessa.
Le riunioni sono presiedute dal vice
Comitato esecutivo
1. Il Consiglio di amministrazione
può nominare un Comitato esecu
tivo composto fino a un massimo
di sette consiglieri di amministra
zione.
2. Fanno in ogni caso parte del Co
mitato esecutivo, se nominato:
a) il vicepresidente o i vicepresi
denti;
b) il consigliere delegato;
c) il consigliere di cui al comma 3
dell'articolo 26.
3. Il Consiglio di amministrazione
nella prima adunanza successiva
all'Assemblea ordinaria dei soci
che provvede alla nomina degli
amministratori determina il nu
mero dei componenti del Comita
to esecutivo e designa i consiglieri
chiamati a farne parte, nel rispet
to di quanto previsto dai commi
precedenti. I consiglieri di ammi
nistrazione eventualmente nomi
nati in aggiunta ai componenti di
cui al comma 2 del presente arti
colo restano in carica per un eser
cizio.
4. Il presidente del Consiglio di am
ministrazione non può essere
membro del Comitato esecutivo;
può tuttavia partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni dello
stesso al fine di assicurare un effi
cace raccordo informativo fra il
Comitato esecutivo e il Consiglio
di amministrazione.
5. Alle riunioni interviene, se nomi
nato, il direttore generale o, in sua
assenza o impedimento, chi lo so
stituisce a norma dell'articolo 46.
6. Le riunioni sono convocate e pre
siedute dal vicepresidente o, nel
Viene rivista la composi
zione del Comitato esecu
tivo e spetta al Consiglio di
amministrazione valutare
l'opportunità della costitu
zione di tale organo. L'arti
colo viene inoltre modifica
to
per
esigenze
di
razionalizzazione e di ade
guamento a disposizioni
normative in materia di go
vernance bancaria.
78
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, secondo quanto previ
sto al comma 3 dell'articolo 38. Nel
caso in cui i vicepresidenti siano due,
le riunioni sono presiedute dal vice
presidente al quale il Consiglio abbia
attribuito la specifica funzione di vi
cario del presidente; in mancanza di
detta attribuzione, dal vicepresidente
con la maggior anzianità di carica.
Le deliberazioni sono assunte con
votazione palese e sono prese a mag
gioranza assoluta di voti.
Le funzioni di segretario sono svolte
da persona designata dal Comitato a
norma del 4° comma dell'articolo 38.
Delle deliberazioni assunte dal Co
mitato di presidenza viene data noti
zia – per importi globali relativa
mente a quelle in materia di
erogazione del credito – al Consiglio
di amministrazione nella sua prima
riunione.
Delle adunanze e deliberazioni del
Comitato di presidenza viene redatto
apposito verbale che, iscritto nel re
lativo libro, deve essere firmato da
tutti i partecipanti alle riunioni. Si
applica la norma di cui al 2° comma
dell'articolo 42.
caso in cui i vicepresidenti siano
due, dal vicepresidente al quale il
Consiglio abbia attribuito la spe
cifica funzione di vicario; in man
canza di detta attribuzione, da
parte del vicepresidente più anzia
no di carica. In caso di assenza o
impedimento del vicepresidente
competente a convocare e presie
dere, le riunioni sono convocate e
presiedute dall'altro vicepresiden
te, nel caso in cui i vicepresidenti
siano due o, in caso di assenza o
impedimento anche di quest'ulti
mo, dal componente di cui al
comma 2, lettera c) del presente
articolo.
7. Per la trattazione di particolari
argomenti o pratiche, il consiglie
re che presiede il Comitato esecu
tivo può invitare alle riunioni altri
membri del Consiglio, dipendenti
o esponenti della società e del
Gruppo, consulenti o esperti
esterni ovvero altri soggetti, inter
ni o esterni, la cui presenza sia
comunque ritenuta di ausilio al
migliore svolgimento dell'attività
del medesimo Comitato.
8. Le riunioni del Comitato esecuti
vo, che si tengono con la frequen
za stabilita dallo stesso, sono vali
de
quando
vi
partecipi
la
maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i quali almeno
uno tra quelli indicati al comma 2
lettere a), b) e c) del presente arti
colo.
9. Le deliberazioni sono assunte con
votazione palese a maggioranza
assoluta dei presenti.
10. Il Comitato nomina nel proprio
seno un segretario oppure chiama
a tale funzione un membro del
personale di grado elevato.
11. Delle deliberazioni assunte dal
Comitato esecutivo viene data no
tizia al Consiglio di amministra
zione nella sua prima riunione.
12. Delle adunanze e deliberazioni
del Comitato esecutivo viene re
datto apposito verbale che, iscritto
nel relativo libro, deve essere fir
mato da tutti i partecipanti alle

80 TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI riunioni. Si applica la norma di cui al precedente articolo 31, comma 3. Articolo 35 Comitati consiliari 1. Il Consiglio di amministrazione, al fine di favorire l'efficace esercizio delle competenze collegiali in materia di supervisione strategica, costituisce al proprio interno un Comitato nomine, un Comitato remunerazioni e un Comitato rischi, con compiti istruttori, consultivi e propositivi, stabilendone con relativi regolamenti composizione, competenze e modalità di funzionamento, in conformità con le disposizioni normative vigenti. 2. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, costituisce altresì al proprio interno un Comitato parti correlate, affidandogli i compiti previsti dal relativo regolamento, nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente. 3. Il Consiglio di amministrazione può istituire al proprio interno altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni. Articolo 36 Presidente 1. Il presidente del Consiglio di amministrazione sovraintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalle disposizioni normative vigenti, garantendo l'efficacia del dibattito consiliare e adoperandosi affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo informato e consapevole di tutti i suoi membri. 2. Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove e so-Presidente Art. 46 Il presidente del Consiglio di amministrazione, oltre a esercitare le funzioni e i poteri previsti da altre norme dello statuto, sorveglia l'andamento della società e può adottare d'urgenza le decisioni e i provvedimenti – ivi compresa la promozione di azioni, istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e di cassazione – che spetterebbero al Consiglio di amministrazione, informandone lo stesso nella prima adunanza. Il presidente adotta le proprie decisioni su propo-Articolo introdotto per esigenze di razionalizzazione e di adeguamento a disposizioni normative in materia di governance bancaria contenute nella Circolare 285/2013 della Banca d'Italia. Articolo modificato per esigenze di razionalizzazione e di adeguamento a disposizioni normative in materia di governance bancaria contenute nella Circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
sta vincolante del Consigliere delega
to o, in sua assenza, del Direttore
generale.
Il presidente promuove l'effettivo
funzionamento del sistema di gover
no societario, favorisce la dialettica
interna ed assicura il bilanciamento
dei poteri.
Nei casi di assenza o impedimento,
le funzioni e i poteri del presidente
sono rispettivamente svolte ed eser
citati da chi lo sostituisce secondo le
norme dell'articolo 38 del presente
statuto.
L'esistenza delle condizioni per l'e
sercizio dei poteri previsti nei prece
denti commi e l'osservanza dell'ob
bligo di informare il Consiglio di
amministrazione in ordine alle deci
sioni e ai provvedimenti adottati non
sono sindacabili da parte dei terzi.
vraintende altresì all'effettivo fun
zionamento del sistema di governo
societario, anche per gli aspetti
relativi ai flussi informativi, po
nendosi come interlocutore del
Comitato esecutivo, se nominato,
e dei comitati consiliari, nonché
del Collegio sindacale, e garanti
sce l'equilibrio dei poteri con par
ticolare riferimento alle attribu
zioni di gestione corrente delegate.
In quest'ambito, il presidente del
Consiglio di amministrazione in
trattiene altresì i necessari e op
portuni rapporti con il consigliere
delegato e, se nominato, con il
direttore generale. Esso cura i rap
porti con le Autorità di vigilanza
nell'ambito e per i fini delle pro
prie attribuzioni e della sua attivi
tà di referente consiliare e assem
bleare.
3. Il presidente del Consiglio di am
ministrazione ha un ruolo non
esecutivo e non svolge, neppure di
fatto, funzioni gestionali.
4. In ogni caso, qualora ricorrano
situazioni di urgenza, il presidente
del Consiglio di amministrazione,
su proposta vincolante del consi
gliere delegato o, in sua assenza,
del direttore generale, può assu
mere deliberazioni in merito a
qualsiasi operazione di competen
za del Consiglio di amministra
zione. Le decisioni così assunte
devono essere portate a conoscen
za del Consiglio di amministra
zione in occasione della prima ri
unione successiva.
5. Il presidente del Consiglio di am
ministrazione ha la facoltà di sta
re in giudizio e di delegare la rap
presentanza processuale della
società innanzi a qualsiasi autorità
giudiziaria o amministrativa, ivi
incluso il potere di proporre que
rele nonché di conferire procura
alle liti con mandato anche gene
rale, con obbligo di riferire al Con
siglio di amministrazione sulle
decisioni assunte.
6. Nei casi di assenza o di impedi
mento, le funzioni e i poteri del
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO
presidente del Consiglio di ammi
nistrazione sono rispettivamente
svolte ed esercitati da chi lo sosti
tuisce secondo le norme dell'arti
colo 26 del presente statuto.
7. Di fronte ai terzi, la firma di chi
sostituisce il presidente secondo
quanto disposto dall'articolo 26 fa
prova dell'assenza o dell'impedi
mento del medesimo.
COMMENTI
Consigliere delegato
Art. 47
Articolo 37
Consigliere delegato
Il consigliere delegato, se nominato a
norma dell'articolo 38, esercita le fun
zioni previste dallo statuto e i poteri
delegatigli dal Consiglio di ammini
strazione.
Egli agisce in stretta collaborazione
con il presidente e il Comitato di pre
sidenza, per il tramite dei quali nor
malmente riferisce al Consiglio di
amministrazione in merito alle deci
sioni assunte.
1. Il consigliere delegato, nominato a
norma dell'art. 33, comma 1, del
presente statuto, rappresenta il ver
tice dell'esecutivo e, nell'ambito dei
poteri delegatigli dal Consiglio di
amministrazione, sovraintende al
la gestione aziendale in coerenza
con gli indirizzi generali program
matici e strategici determinati dal
lo stesso Consiglio. Egli cura l'ese
cuzione delle delibere consiliari. Il
consigliere delegato è posto a capo
del personale di cui indirizza e co
ordina le attività. Egli agisce in
stretta collaborazione con il Comi
tato esecutivo, se nominato, e in
trattiene i necessari e opportuni
rapporti con il presidente del Con
siglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle attribuzioni a es
so conferite, spetta di regola al con
sigliere delegato formulare propo
ste per le deliberazioni del Consiglio
di amministrazione. Compete al
tresì di regola al consigliere delega
to sottoporre al Consiglio di am
ministrazione le proposte relative
alle materie che rientrano nell'am
bito della funzione di supervisione
strategica dello stesso Consiglio.
Restano in ogni caso fermi i poteri
consultivi, di istruttoria e di propo
Articolo modificato per esi
genze di allineamento con
nesse alla scelta di prevede
re come necessaria la figura
del Consigliere delegato. In
quest'ottica, si è ritenuto
opportuno tracciare, sia pu
re in termini generali, i con
torni minimi del ruolo da
esso rivestito, fermo restan
do che spetta al Consiglio
stabilire contenuto specifi
co e limiti delle deleghe at
tribuite.

singoli Consiglieri.

sta riservati dalla normativa tempo per tempo vigente ai Comitati consiliari e la facoltà di proposta dei

Sezione Terza Collegio sindacale

Art. 48

Composizione - Durata - Ineleggibilità

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soci e non soci, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il presidente del Collegio. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci possono essere revocati

dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

Alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, si aggiungono quelle del precedente articolo 17. In ogni caso, i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Non possono altresì rivestire la carica di sindaco coloro che superano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissati dalla legge e dai relativi regolamenti attuativi ovvero sono componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche, eccettuati gli istituti di categoria e le società partecipate. I sindaci devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle norme vigenti.

La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo la vigente normativa.

Sezione Terza

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 38 Composizione - Durata - Ineleggibilità

    1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il presidente del Collegio.
    1. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
    1. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
    1. I componenti del Collegio sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto. In particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, devono rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, nonché gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azion i quot ate i n mercat i regolamentati.
    1. In ogni caso, i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Fermo il rispetto dei limiti e dei divieti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, non possono altresì rivestire la carica di sindaco coloro che sono componenti di

Articolo modificato per esigenze di razionalizzazione e di adeguamento a disposizioni normative in materia di governance bancaria contenute nella Circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
organi amministrativi o di con
trollo di altre banche.
6. La composizione del Collegio sin
dacale deve assicurare l'equilibrio
tra i generi secondo la normativa
tempo per tempo vigente.
Art. 49 Articolo 39
Presentazione delle liste dei
candidati
Presentazione delle liste dei
candidati
Il Collegio sindacale viene eletto sul
la base di liste presentate dai soci,
nelle quali i candidati sono elencati
con numerazione progressiva. Ogni
lista si compone di due sezioni: una
per i candidati alla carica di sindaco
effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di sindaco supplente. In ogni
lista devono essere indicati tre candi
dati a sindaco effettivo e due candi
dati a sindaco supplente.
Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale entro i termini
previsti dalla vigente normativa.
Le liste devono assicurare l'equilibrio
tra i generi nella loro composizione,
secondo i principi fissati dalla legge e
dal vigente statuto. A tal fine, uno dei
candidati alla carica di sindaco effet
tivo deve appartenere al genere meno
rappresentato.
Ogni socio può concorrere alla pre
sentazione di una sola lista e ogni
candidato può presentarsi in una so
la lista.
Le liste possono essere presentate da
almeno 500 soci, con i requisiti pre
visti dal precedente articolo 13, com
ma 2.
Possono inoltre presentare liste uno
o più soci, con i requisiti previsti dal
precedente articolo 13, comma 2, ti
tolari di una quota di partecipazione
complessiva non inferiore allo 0,50%
del capitale sociale. I soci devono in
dicare la quantità di azioni comples
sivamente posseduta e certificare la
titolarità di detta partecipazione.
La sottoscrizione di ciascun socio
presentatore deve essere autenticata
nei modi di legge oppure dai dipen
1. Il Collegio sindacale viene eletto
sulla base di liste presentate dai
soci, nelle quali i candidati sono
elencati con numerazione progres
siva.
2. Ogni lista si compone di due sezio
ni: una per i candidati alla carica
di sindaco effettivo, l'altra per i
candidati alla carica di sindaco
supplente. In ogni lista sono indi
cati fino a tre candidati a sindaco
effettivo e fino a due candidati a
sindaco supplente.
3. Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale entro i ter
mini previsti dalla normativa tem
po per tempo vigente.
4. Ciascuna lista contenente un nu
mero di candidati sindaci effettivi
non inferiore a tre, deve assicurare
l'equilibrio tra i generi nella sua
composizione, secondo i principi
fissati dalle disposizioni normati
ve, anche regolamentari, tempo
per tempo vigenti.
5. Ogni candidato può presentarsi in
una sola lista, a pena di ineleggibi
lità.
6. Possono presentare una lista i soci
che da soli o congiuntamente rap
presentino almeno l'1% del capita
le sociale, salvo che la normativa,
anche regolamentare, tempo per
tempo vigente stabilisca una per
centuale inferiore, da indicare
nell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea.
7. Nel caso in cui alla data di scaden
za del temine previsto dalla nor
mativa tempo per tempo vigente
sia stata depositata una sola lista,
Articolo modificato e inte
grato per esigenze di mag
giore specificazione e alli
neamento
alla
vigente
normativa in materia di
presentazione delle liste
per l'elezione del Collegio
sindacale applicabile alle
s.p.a. quotate e contenuta
nel TUF e nel Regolamento
Emittenti della Consob.

denti della banca a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione.

ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro,

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Entro il termine di deposito delle li
ste, devono essere depositati presso la
sede sociale il curricolo di ogni can
didato e le dichiarazioni con le quali
i candidati stessi accettano la candi
datura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e incompatibilità e il
possesso dei requisiti prescritti dalla
legge e dallo statuto per la carica di
sindaco.
Le liste depositate senza l'osservanza
delle modalità e dei termini prescrit
ti dalle disposizioni che precedono e
dalle vigenti normative sono conside
rate come non presentate.
la società ne dà pronta notizia con
le modalità previste dalla norma
tiva vigente; in tal caso, possono
essere presentate liste fino al terzo
giorno successivo alla data di sca
denza del termine previsto dalla
normativa tempo per tempo vi
gente e la soglia per la presentazio
ne prevista dal comma 6 è ridotta
alla metà.
8. Ciascun socio può concorrere alla
presentazione di una lista median
te sottoscrizione apposta in calce
alla stessa. Un socio non può pre
sentare più di una lista, anche se
per interposta persona o per il tra
mite di società fiduciarie. I soci
appartenenti al medesimo gruppo
– per esso intendendosi il soggetto
controllante, le società controllate
e le società sottoposte a comune
controllo – e i soci che aderiscano
a un patto parasociale ai sensi
dell'articolo 122 del Decreto legi
slativo n. 58/1998 avente a oggetto
azioni dell'emittente non possono
presentare più di una lista, anche
se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie. In ca
so di inosservanza la sottoscrizio
ne non viene computata per alcu
na lista.
9. Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale, anche attra
verso mezzi di comunicazione a
distanza, secondo modalità rese
note nell'avviso di convocazione
che consentano l'identificazione
dei soggetti che procedono al de
posito, entro il venticinquesimo
giorno precedente la data fissata
per l'Assemblea, ovvero nel diver
so termine eventualmente previ
sto dalla normativa tempo per
tempo vigente.
10.Le liste devono essere corredate
dalle informazioni relative all'i
dentità dei soci che le hanno pre
sentate, con l'indicazione del nu
mero
di
azioni
e
della
corrispondente percentuale com
plessivamente detenuta dai soci
presentatori e, nei termini stabili
ti dalla normativa tempo per tem
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
po vigente, da una comunicazione
dalla quale risulti la titolarità del
-
la partecipazione, nonché da ogni
altra informazione richiesta dalla
normativa tempo per tempo vi
-
gente. I soci che presentano una
lista e che siano diversi dagli azio
-
nisti che detengono una parteci
-
pazione di controllo o di maggio
-
ranza relativa devono altresì
presentare una dichiarazione che
attesti l'assenza, nei confronti di
tali azionisti, di rapporti di colle
-
gamento qualificati come rilevan
-
ti dalla normativa tempo per tem
-
po vigente.
11. La titolarità del numero di azioni
necessarie per la presentazione è
determinata avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a
favore del singolo legittimato, ov
-
vero del gruppo di legittimati che
presentano la lista, nel giorno in
cui le liste sono depositate presso
la sede sociale. Per comprovare la
titolarità del numero di azioni ido
-
neo alla presentazione di liste, i
soggetti legittimati devono depo
-
sitare, insieme alla lista, anche
l'apposita comunicazione rilascia
-
ta da un intermediario abilitato ai
sensi di legge attestante la titolari
-
tà del relativo numero di azioni. La
comunicazione richiesta al fine di
comprovare la titolarità delle azio
-
ni può essere prodotta anche suc
-
cessivamente al deposito della li
-
sta, purché almeno ventuno giorni
prima della data dell'Assemblea e
con le modalità previste dalla nor
-
mativa tempo per tempo vigente.
12. Unitamente a ciascuna lista, de
-
vono essere depositati presso la
sede sociale un'esauriente infor
-
mativa sulle caratteristiche perso
-
nali e professionali dei candidati e
l'elenco delle cariche ricoperte
presso altre società, nonché le di
-
chiarazioni con le quali i candida
-
ti stessi accettano la candidatura
e, sotto la propria responsabilità, si
dichiarano idonei allo svolgimento
dell'incarico attestando, in parti
-
colare, l'inesistenza di cause di
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
ineleggibilità e incompatibilità e il
possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa tempo per tempo
vigente e dallo statuto per ricopri
re la carica di sindaco.
13. La lista per la quale non sono os
servate le prescrizioni di cui sopra
è considerata come non presenta
ta. Eventuali irregolarità delle liste
che riguardino singoli candidati,
tuttavia, non comportano automa
ticamente l'esclusione dell'intera
lista, bensì dei soli candidati ai
quali si riferiscono le irregolarità.
Art. 50 Articolo 40
Elezione dei Sindaci
Ogni socio può votare una sola lista
di candidati.
All'elezione del Collegio sindacale si
procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il mag
gior numero di voti sono tratti,
nell'ordine progressivo con cui i
candidati sono elencati nella sezio
ne della lista stessa, due sindaci
effettivi e un sindaco supplente;
b) dalla lista che ha ottenuto il secon
do maggior numero di voti sono
tratti, nell'ordine progressivo con
cui i candidati sono elencati nella
sezione della lista, un sindaco ef
fettivo e un sindaco supplente. Al
sindaco effettivo nominato in que
sta lista spetta la presidenza del
Collegio sindacale.
Se due o più liste hanno ottenuto il
medesimo numero di voti, sarà con
siderata prevalente la lista il cui pri
mo candidato a sindaco effettivo ri
sulti essere il più anziano di età.
Qualora sia stata presentata una sola
lista, dalla stessa saranno tratti tutti i
sindaci effettivi e supplenti. In tal ca
so, la presidenza del Collegio spetta
al candidato indicato al primo posto
della lista stessa.
Qualora non sia stata validamente
presentata alcuna lista da parte dei
soci, il Consiglio di amministrazione
ha facoltà di presentare in assemblea
una scheda di voto pre-compilata
contenente un elenco non vincolante
di candidati. In tal caso, ciascun socio
Elezione dei Sindaci
1. Un socio non può votare più di una
lista, anche se per interposta per
sona o per il tramite di società fi
duciarie. I soci appartenenti al
medesimo gruppo – per esso in
tendendosi il soggetto controllan
te, le società controllate e le socie
tà sottoposte a comune controllo
– e i soci che aderiscano a un pat
to parasociale ai sensi dell'articolo
122 del Decreto legislativo n.
58/1998 avente a oggetto azioni
dell'emittente non possono votare
più di una lista, anche se per inter
posta persona o per il tramite di
società fiduciarie.
2. All'elezione del Collegio sindacale
si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti sono
tratti, nell'ordine progressivo
con cui i candidati sono elenca
ti nella sezione della lista stessa,
due sindaci effettivi e un sinda
co supplente;
b) dalla lista che ha ottenuto il se
condo maggior numero di voti
e che non sia stata presentata o
votata da parte di soci collegati,
secondo la normativa tempo
per tempo vigente, con i soci
che hanno presentato o votato
la lista risultata prima per nu
mero di voti, sono tratti, nell'or
dine progressivo con cui i can
didati
sono
elencati
nella
sezione della lista, un sindaco
Articolo modificato e inte
grato per esigenze di mag
giore specificazione e alli
neamento
alla
vigente
normativa in materia di
elezione dei componenti
del Collegio sindacale ap
plicabile alle s.p.a. quotate
e contenuta nel TUF e nel
Regolamento
Emittenti
della Consob.
87
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
può modificare in tutto o in parte la
scheda di voto sia eliminando i can
didati che non intende votare, sia ag
giungendo eventualmente, in luogo di
quelli eliminati, uno o più nuovi can
didati. Risultano eletti i candidati che,
all'esito dello scrutinio delle schede,
hanno conseguito il maggior numero
di voti. Qualora non sia validamente
presentata alcuna lista, e il Consiglio
di amministrazione non formuli una
proposta ai sensi del presente com
ma, si procede all'elezione a maggio
ranza relativa tra singoli candidati.
Nel caso in cui la composizione del
Collegio sindacale risultante dall'esi
to del voto non rispetti il principio
dell'equilibrio tra i generi, il sindaco,
privo del requisito richiesto, eletto
nella lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti e contraddistinto dal
numero progressivo più elevato è so
stituito dal successivo candidato del
la medesima lista avente il requisito
richiesto. Qualora anche applicando
tale criterio non si individuino sosti
tuti idonei, il criterio di sostituzione
si applica al sindaco eletto nella lista
che ha ottenuto il secondo maggior
numero di voti. Qualora anche così
non si individuino sostituti idonei,
ovvero in caso di impossibilità di ap
effettivo e un sindaco supplente.
Al sindaco effettivo nominato
in questa lista spetta la presi
denza del Collegio sindacale.
3. Qualora non fosse possibile com
pletare la composizione del Colle
gio sindacale per eventuale insuf
ficienza dei candidati presenti
nella lista che ha ottenuto il mag
gior numero di voti, a questo si
provvede prelevando dalla lista
che ha ottenuto il secondo mag
gior numero di voti, nell'ordine
progressivo in cui sono elencati, gli
eventuali candidati non ancora
eletti che consentano di rispettare
la disciplina tempo per tempo vi
gente in materia di equilibrio tra i
generi.
4. Se due o più liste tra quelle da cui
devono essere tratti i candidati
hanno ottenuto il medesimo nu
mero di voti, le stesse saranno
nuovamente sottoposte a votazio
ne di ballottaggio sino a che il nu
mero di voti ottenuti cessi di esse
re uguale.
5. Qualora sia stata presentata una
sola lista, dalla stessa saranno trat
ti tutti i sindaci effettivi e supplen
ti, fermo il rispetto della disciplina
tempo per tempo vigente in mate
plicazione del meccanismo, l'Assem ria di equilibrio tra i generi. In tal
blea delibera a maggioranza relativa
tra singoli candidati, dando corso
alle sostituzioni nell'ordine sopra in
dicato.
caso, la presidenza del Collegio
sindacale spetta al candidato indi
cato al primo posto della lista stes
sa.
6. Nel caso in cui la composizione del
Collegio
sindacale
risultante
dall'esito del voto non rispetti il
principio dell'equilibrio tra i gene
ri, il sindaco eletto nella lista che
ha ottenuto il maggior numero di
voti appartenente al genere più
rappresentato e contraddistinto
dal numero progressivo più elevato
è sostituito dal successivo candi
dato della medesima lista apparte
nente al genere meno rappresenta
to. Qualora anche applicando tale

criterio non si individuino sostituti idonei, il criterio di sostituzione si applica al sindaco eletto nella lista che ha ottenuto il secondo

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
maggior numero di voti. Qualora
anche così non si individuino so
stituti idonei, ovvero in caso di
impossibilità di applicazione del
meccanismo, l'Assemblea delibera
seduta stante a maggioranza rela
tiva tra singoli candidati apparte
nenti al genere meno rappresenta
to, su proposta dei soggetti
presenti cui spetta il diritto di vo
to, dandosi corso alle sostituzioni
nell'ordine sopra indicato.
7. Qualora non sia validamente pre
sentata alcuna lista si procede
all'elezione a maggioranza relativa
nell'ambito di candidature presen
tate in Assemblea unitamente al
deposito della prescritta docu
mentazione, fermo il rispetto della
normativa tempo per tempo vi
gente in materia di equilibrio tra i
generi.
Art. 51 Articolo 41
Sostituzione dei Sindaci Sostituzione dei Sindaci
Se vengono a mancare uno o più sin 1. Se vengono a mancare uno o più

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI

Se vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo con cui sono stati elencati. I sindaci subentrati restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio.

Nel caso di cui al precedente comma, le funzioni del presidente che sia venuto a mancare sono esercitate, fino alla prossima Assemblea, da un sindaco effettivo secondo l'ordine progressivo di elencazione nella lista o, in mancanza, dal primo sindaco supplente subentrato eletti nella medesima lista.

Nel caso non sia possibile agire secondo quanto previsto ai commi precedenti, si procederà secondo le disposizioni di legge.

L'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione dei sindaci nei seguenti modi:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dall'unica lista presentata ovvero, 1. Se vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo con cui sono stati elencati, fermo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

  1. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio.

  2. Nel caso di cui al precedente comma, le funzioni del presidente che sia venuto a mancare sono esercitate, fino alla successiva Assemblea, da un sindaco effettivo tratto dalla stessa lista di appartenenza del presidente cessato nell'ordine progressivo di elencazione della medesima o, in mancanza, dal primo sindaco supplente subentrato, eletto nella medesima lista.

  3. Nel caso non sia possibile agire secondo quanto previsto ai commi precedenti, si procederà secondo le disposizioni di legge.

Articolo modificato e integrato per esigenze di maggiore specificazione e allineamento alla vigente normativa in materia di sostituzione dei componenti del Collegio sindacale applicabile alle s.p.a. quotate e contenuta nel TUF e nel Regolamento Emittenti della Consob.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
nel caso di più liste, tratti dalla
lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti, l'elezione del nuo
vo sindaco o dei nuovi sindaci, con
l'eventuale designazione del presi
dente del Collegio, avviene con
votazione a maggioranza relativa
di singoli candidati senza obbligo
di lista;
b) qualora si debba provvedere alla
sostituzione di sindaci tratti da
altra lista a norma del precedente
articolo 50, secondo comma lette
ra b), l'elezione avviene con vota
zione a maggioranza relativa tra i
candidati indicati nella lista di cui
facevano parte i sindaci da sosti
tuire.
Ove non sia possibile procedere in
tale modo, l'Assemblea delibera con
votazione a maggioranza relativa di
singoli candidati senza vincolo di li
sta. In ogni caso, deve essere assicu
rato l'equilibrio tra i generi nella
composizione del Collegio sindacale,
secondo i principi fissati dalla legge e
dal vigente statuto.
Almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in pri
ma convocazione, i candidati devono
depositare presso la sede sociale il
proprio curricolo e confermare: l'ac
cettazione della candidatura e –
quando ne sia il caso – dell'eventua
le designazione alla presidenza; la
dichiarazione attestante l'inesistenza
di cause di ineleggibilità e incompa
tibilità e il possesso dei requisiti pre
scritti per la carica di sindaco.
5. L'Assemblea dei soci provvede alla
sostituzione dei sindaci nei se
guenti modi:
a) qualora si debba provvedere al
la sostituzione di sindaci tratti
dall'unica lista presentata ovve
ro, nel caso di più liste, tratti
dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti, o co
munque eletti ai sensi dell'arti
colo 40, comma 3, oppure a
maggioranza relativa, l'elezione
del nuovo sindaco o dei nuovi
sindaci, con l'eventuale designa
zione del presidente del Colle
gio, avviene con votazione a
maggioranza relativa di singoli
candidati senza obbligo di lista;
b) qualora si debba provvedere al
la sostituzione del sindaco trat
to da altra lista a norma del
precedente articolo 40, comma
2, lettera b), l'elezione avviene
con votazione a maggioranza
relativa tra i candidati indicati
nella lista di cui faceva parte il
sindaco da sostituire o, in su
bordine, fra i candidati colloca
ti nelle eventuali ulteriori liste
di minoranza, ovvero sempre a
maggioranza relativa, ma senza
tener conto del voto dei soci che
hanno presentato la lista di
maggioranza
in
occasione
dell'ultima elezione del Collegio
sindacale o che, secondo le co
municazioni rese ai sensi della
disciplina tempo per tempo vi
gente, detengono, anche indi
rettamente, la maggioranza re
lativa dei voti esercitabili in
assemblea e dei voti dei soci a
essi collegati, come definiti dal
la normativa tempo per tempo
vigente.
6. In ogni caso, deve essere assicura
to l'equilibrio tra i generi nella
composizione del Collegio sinda
cale, secondo i principi fissati dalla
normativa tempo per tempo vi
gente.
7. Almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea, i
candidati devono depositare pres
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
so la sede sociale: un'esauriente
informativa sulle proprie caratte
ristiche personali e professionali e
l'elenco delle cariche ricoperte
presso altre società; l'accettazione
della candidatura e – quando ne
sia il caso – dell'eventuale designa
zione alla presidenza; la dichiara
zione di idoneità allo svolgimento
dell'incarico con l'attestazione, in
particolare, dell'inesistenza di
cause di ineleggibilità e incompa
tibilità e del possesso dei requisiti
prescritti per la carica di sindaco.
Art. 52 Articolo 42
Compiti del Collegio sindacale
Compiti del Collegio sindacale
Il Collegio sindacale vigila: sull'os
servanza della legge, dello statuto,
dei regolamenti e delle deliberazioni
sociali; sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione; sull'ade
guatezza della struttura organizzati
va della società per gli aspetti di
competenza, del sistema di controllo
interno e del sistema amministrati
vo-contabile, nonché sull'affidabilità
di quest'ultimo nel rappresentare
correttamente i fatti di gestione. Il
Collegio sindacale può chiedere agli
amministratori notizie, anche con
riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni so
ciali o su determinati affari. Può al
tresì scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo e all'an
damento generale dell'attività socia
le. Il Collegio sindacale informa sen
za indugio la Banca d'Italia di tutti gli
atti o i fatti, di cui venga a conoscen
za nell'esercizio dei propri compiti,
che possano costituire una irregola
rità nella gestione della banca o una
violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria.
Esso adempie inoltre a tutte le altre
funzioni che gli sono demandate dal
la legge, tenendo altresì conto del
ruolo che le istruzioni di vigilanza
per le banche affidano all'organo di
controllo.
1. Il Collegio sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge, dello
statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni sociali; sul rispetto
dei principi di corretta ammini
strazione;
b) sull'adeguatezza dell'assetto or
ganizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento,
nonché
sull'affidabilità
di
quest'ultimo nel rappresentare
correttamente i fatti di gestione;
c) sull'adeguatezza, completezza,
funzionalità e affidabilità del si
stema di controllo interno; sull'a
deguatezza delle disposizioni
impartite dalla società alle socie
tà controllate nell'esercizio
dell'attività di direzione e coordi
namento;
d) sulle modalità di concreta attua
zione delle regole di governo so
cietario previste da codici di
comportamento redatti da socie
tà di gestione di mercati regola
mentati o da società di categoria,
cui la banca, mediante informa
tiva al pubblico, dichiara di atte
nersi;
2. Il Collegio sindacale adempie,
inoltre, a tutte le altre funzioni che
gli sono demandate dalla legge,
tenendo altresì conto del ruolo che
le disposizioni normative, anche
regolamentari, per le banche affi
Articolo modificato per
esigenze di razionalizza
zione e di adeguamento
alle disposizioni normative
in materia di governance
bancaria contenute nella
Circolare 285/2013 della
Banca d'Italia.
91
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
I sindaci devono assistere alle As
semblee dei soci, alle riunioni del
Consiglio di amministrazione e a
quelle del Comitato di presidenza.
I verbali e gli atti del Collegio sinda
cale devono essere firmati da tutti gli
intervenuti.
dano all'organo di controllo. In
tale ambito, esso è tenuto, tra l'al
tro, ad accertare l'efficacia di tutte
le strutture e funzioni aziendali
coinvolte nel sistema di controllo
interno e l'adeguato coordina
mento tra le medesime, promuo
vendo gli interventi correttivi del
le carenze e delle irregolarità
rilevate.
3. Il Collegio sindacale può chiedere
agli amministratori notizie, an
che con riferimento a società
controllate, sull'andamento delle
operazioni sociali o su determi
nati affari e può altresì scambiare
informazioni con i corrisponden
ti organi delle società controllate
in merito ai sistemi di ammini
strazione e controllo e all'anda
mento generale dell'attività so
ciale. Al Collegio sindacale sono
attribuiti, inoltre, tutti i poteri
previsti dall'articolo 151 del De
creto legislativo n. 58/1998; esso
può altresì avvalersi delle struttu
re e delle funzioni aziendali di
controllo per svolgere e indirizza
re le proprie verifiche e gli accer
tamenti necessari, ricevendo a tal
fine, da queste, adeguati flussi
informativi periodici o relativi a
specifiche situazioni o andamen
ti aziendali.
4. Il Collegio sindacale informa sen
za indugio le Autorità di vigilanza
competenti di tutti gli atti o i fat
ti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti,
che possano costituire irregolari
tà nella gestione della banca o
una violazione delle norme, con
particolare riguardo alle disposi
zioni disciplinanti l'attività ban
caria e l'attività delle società con
azioni quotate in mercati regola
mentati.
5. I sindaci devono assistere alle As
semblee dei soci, alle riunioni del
Consiglio di amministrazione e a
quelle del Comitato esecutivo.
6. I verbali e gli atti del Collegio sin
dacale devono essere firmati da
tutti gli intervenuti.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI

Art. 53 Compenso dei Sindaci

L'Assemblea determina l'emolumento annuale, valevole per l'intero periodo di durata della carica, spettante ai sindaci; determina, inoltre, l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione dei medesimi alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza ed, eventualmente anche in misura forfetaria, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Sezione Quarta Collegio dei probiviri

Art. 54

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.

Il Collegio può nominare nel proprio seno un presidente, che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, i

Articolo 43 Compenso dei Sindaci

  1. L'Assemblea determina l'emolumento annuale, valevole per l'intero periodo di durata della carica, spettante ai sindaci; determina, inoltre, l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione dei medesimi alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed, eventualmente anche in misura forfetaria, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Articolo 44 Revisione legale dei conti

    1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione secondo le disposizioni di legge.
    1. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge.

Articolo modificato per mere esigenze di allineamento e revisione formale.

L'articolo disciplina, in termini allineati alle vigenti previsioni normative, la materia attualmente regolata dall'art. 63.

Articolo eliminato per esigenze di adeguamento alla disciplina legale della s.p.a., atteso che il Collegio dei probiviri è organo titolare di competenze tipiche del contesto delle società cooperative, sostanzialmente non replicabili nell'ambito delle s.p.a.

NUOVO TESTO COMMENTI
Sezione Quarta
1. Il Consiglio di amministrazione
determina le attribuzioni della Di
rezione generale e provvede, su
proposta del consigliere delegato,
alla nomina del relativo organico,
individuando compiti, grado e
funzioni dei suoi componenti.
2. Il Consiglio può nominare anche
un direttore generale al quale fa
capo la Direzione generale, stabi
lendone funzioni, compiti e poteri.
Spetta al consigliere delegato pro
porre la nomina e indicare i pos
sibili candidati alla medesima ca
rica, proponendone anche gli
specifici compiti, funzioni e pote
ri.
3. In mancanza di nomina del diret
tore generale, la Direzione genera
le fa capo al consigliere delegato.
Articolo modificato per
esigenze di revisione for
male e di allineamento ad
altre disposizioni statutarie
connesse alla scelta di pre
vedere come eventuale la
figura del Direttore genera
le. In ragione del carattere
facoltativo della nomina, si
è ritenuto opportuno eli
minare il quorum qualifi
cato finora previsto per la
designazione del Direttore
generale. Infine, si stabili
sce che, in mancanza di
nomina del Direttore gene
rale, la Direzione generale
fa capo al Consigliere dele
gato.
94
Direzione generale
Articolo 45
Composizione e deliberazioni
riguardanti i componenti
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Art. 56
Direttore generale
Funzioni e attribuzioni
Il direttore generale, coadiuvato dagli
altri componenti la Direzione gene
rale, dà esecuzione alle deliberazioni
del Consiglio di amministrazione,
del Comitato di presidenza e del con
sigliere delegato, se nominato; so
vrintende al funzionamento della
società, allo svolgimento delle opera
zioni e dei servizi, esercitando le at
tribuzioni e i poteri che gli sono con
feriti dal presente statuto e dagli altri
Organi della società; avvia autono
mamente le azioni giudiziarie oppor
tune per il recupero dei crediti.
Il direttore generale prende parte,
con funzione propositiva e voto con
sultivo, alle adunanze del Consiglio
di amministrazione e alle riunioni
del Comitato di presidenza.
Il direttore generale è capo del per
sonale. Egli può fare proposte di as
sunzione, promozione, revoche e
adottare nei confronti del personale
dipendente i provvedimenti discipli
nari previsti dai contratti collettivi di
lavoro, escluso il licenziamento;
quando le circostanze lo richiedano,
può sospendere provvisoriamente
qualsiasi dipendente, in attesa che
vengano adottati i provvedimenti de
finitivi.
In materia di erogazione del credito,
il direttore generale esercita i poteri
delegatigli dal Consiglio di ammini
strazione, a norma dell'articolo 44, 3°
comma, e ha funzioni di proposta in
ogni altro caso.
Articolo eliminato in con
seguenza della scelta di
prevedere come eventuale
la figura del Direttore ge
nerale, disciplinata in sin
tesi nel nuovo art. 45.
Art. 57
Sostituti del direttore generale
Articolo 46
Sostituti del direttore generale
In caso di assenza o impedimento, il
direttore generale è sostituito, in tut
te le facoltà e funzioni che gli sono
state attribuite, dal componente la
Direzione generale che il Consiglio di
amministrazione abbia nominato vi
cario del direttore generale; in man
canza di tale nomina, ovvero in caso
di assenza o impedimento del vica
1. In caso di assenza o impedimento,
il direttore generale, ove nominato,
è sostituito, in tutte le facoltà e fun
zioni che gli sono state attribuite,
dal componente la Direzione gene
rale che il Consiglio di amministra
zione abbia nominato, su proposta
del consigliere delegato, vicario del
direttore generale; in mancanza di
Articolo modificato per
esigenze di allineamento e
revisione formale, specie al
fine di rendere più chiara la
disciplina concernente i
rapporti con i terzi.

rio, la sostituzione compete al com-

tale nomina, ovvero in caso di as-

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
ponente la Direzione generale che
segue immediatamente il direttore
generale per grado e secondo l'anzia
nità del grado medesimo.
senza o impedimento del vicario, la
sostituzione compete al componen
te la Direzione generale che segue
immediatamente il direttore gene
rale per grado e secondo l'anzianità
del grado medesimo.
2. Di fronte ai terzi, la firma di chi so
stituisce il direttore generale costi
tuisce prova dell'assenza o dell'im
pedimento di questi.
Titolo IV Titolo IV
Rappresentanza e firma
sociale
Rappresentanza sociale
Art. 58 Articolo 47
Rappresentanza e firma
sociale - Mandati e procure
Rappresentanza e firma
sociale - Mandati e procure
La rappresentanza della società nei
confronti dei terzi e in giudizio, sia in
sede giurisdizionale sia amministrati
va, compresi i giudizi di cassazione e
revocazione, e l'uso della firma sociale
libera, competono al presidente e, in
caso di sua assenza o impedimento,
anche temporanei, a chi ne fa le veci a
norma degli articoli 38 e 46 dello sta
tuto.
La rappresentanza della società e la
firma sociale libera possono inoltre
essere conferite dal Consiglio di am
ministrazione, per determinati atti o
categorie di atti, al consigliere delega
to, se nominato, a singoli consiglieri, al
direttore generale e ad altri compo
nenti la Direzione generale.
La firma sociale spetta anche a ciascun
consigliere di amministrazione con
giuntamente al direttore generale o a
un componente la Direzione generale.
La firma sociale libera per tutti gli atti
di ordinaria amministrazione spetta al
direttore generale e, in caso di assenza
o impedimento, a chi lo sostituisce.
La firma sociale può altresì essere ac
cordata dal Consiglio di amministra
zione e dal Comitato di presidenza, se
a ciò delegato dal Consiglio, ai compo
nenti la Direzione generale, a dirigenti,
a quadri direttivi di 3° e 4° livello e a
impiegati della società, con determi
nazione dei limiti e delle modalità di
esercizio.
1. La rappresentanza legale della so
cietà nei confronti dei terzi e in giu
dizio compete al presidente del
Consiglio di amministrazione e, in
caso di sua assenza o impedimento,
anche temporanei, a chi ne fa le ve
ci a norma dell'articolo 26 del pre
sente statuto.
2. Di fronte ai terzi, la firma di chi so
stituisce il presidente a norma
dell'articolo 26 fa prova dell'assenza
o dell'impedimento del medesimo.
3. Fermo restando quanto precede, la
rappresentanza legale della società
di fronte ai terzi e in giudizio spetta
altresì al consigliere delegato nelle
materie allo stesso attribuite dal
Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione
può attribuire a singoli consiglieri il
potere di rappresentare la società al
fine del compimento di determinati
atti o categorie di atti.
5. Il Consiglio di amministrazione
può anche attribuire – per determi
nati atti o categorie di atti – la firma
sociale a dipendenti, determinando
i limiti della delega e può inoltre, ove
necessario, nominare mandatari
estranei alla società per il compi
mento di determinati atti.
6. Il presidente del Consiglio di ammi
nistrazione può rilasciare procure
speciali, anche a persone estranee
alla società, per la sottoscrizione di
Articolo modificato per
esigenze di allineamento e
revisione formale, specie al
fine di rendere più chiare le
previsioni concernenti i
rapporti con i terzi.
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Il Consiglio di amministrazione può
conferire mandati e procure a dipen
denti della società e a terzi per il com
pimento di determinati atti o categorie
di atti.
L'esistenza dei presupposti per il legit
timo esercizio in concreto dei poteri di
rappresentanza sociale, anche in giudi
zio, e dell'uso della firma sociale non
sono sindacabili da parte dei terzi.
singoli atti o categorie di atti, con
tratti e documenti in genere relativi
a operazioni decise dagli Organi
competenti della società medesima.
Analoga facoltà compete, nell'ambi
to dei poteri conferiti, al consigliere
delegato nell'ambito delle sue fun
zioni e competenze.
Titolo V Titolo V
Bilancio - Utili - Riserve Bilancio - Utili - Riserve
Art. 59
Bilancio
Articolo 48
Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono il 31
dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura di ogni esercizio, il
Consiglio di amministrazione prov
vede alla redazione del bilancio e del
la relazione sull'andamento della
gestione sociale, in conformità alle
prescrizioni di legge.
1. Gli esercizi sociali si chiudono il
31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio,
il Consiglio di amministrazione
provvede alla redazione del pro
getto di bilancio e della relazione
sull'andamento della gestione so
ciale, in conformità alle prescri
zioni di legge.
Articolo sostanzialmente
invariato.
Art. 60 Articolo 49
Ripartizione utili Ripartizione utili
Dall'utile netto risultante dal bilan
cio annuale approvato dall'Assem
blea, vengono innanzi tutto preleva
te:
– la quota destinata alla riserva lega
le o ordinaria, nella misura stabi
lita dalla legge;
– una quota non inferiore al 20% e
non superiore al 30% destinata al
la riserva statutaria o straordina
ria.
Il residuo utile è ripartito come se
gue:
a) ai soci, nella misura che, su propo
sta del Consiglio di amministra
zione, viene fissata con criteri di
prudenza dall'Assemblea;
b) il rimanente su proposta del Con
siglio di amministrazione e secon
do le deliberazioni dell'Assemblea,
la quale può costituire o incre
mentare riserve comunque deno
minate, oltre che la riserva per
l'acquisto di azioni della società e
1. Dall'utile netto risultante dal bilan
cio annuale approvato dall'Assem
blea ordinaria, viene prelevata la
quota destinata alla riserva legale,
nella misura stabilita dalla legge.
2. Il residuo utile è ripartito come se
gue:
a) ai soci, a titolo di dividendo, nel
la misura che, su proposta del
Consiglio di amministrazione,
viene fissata con criteri di pru
denza dall'Assemblea;
b) il rimanente, su proposta del
Consiglio di amministrazione e
secondo le deliberazioni dell'As
semblea ordinaria, può essere
destinato alla costituzione di un
fondo per il sostegno di opere e
iniziative di carattere culturale
o sociale, con particolare riguar
do ai territori serviti dalla socie
tà, e alla costituzione e/o all'in
cremento di riserve straordinarie
e/o di altre riserve.
Articolo modificato per
esigenze di revisione for
male. Prevede espressa
mente la possibilità di de
stinare parte dell'utile, per
volontà dell'assemblea e
nella misura da questa sta
bilita su proposta del Con
siglio di amministrazione,
ad apposito fondo per il
sostegno di opere e inizia
tive culturali e sociali.
TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Art. 63
Controllo contabile
Il controllo contabile della banca è
esercitato secondo le norme di legge
da una società di revisione iscritta
nell'apposito albo, su incarico confe
rito dall'Assemblea previo parere del
Collegio sindacale.
Articolo eliminato per esi
genze di razionalizzazione
e coordinamento con altre
disposizioni statutarie. La
materia è ora disciplinata
dal nuovo art. 44.
Art. 64
Dirigente preposto alla
redazione dei documenti
contabili societari
Il Consiglio di amministrazione no
mina, previo parere obbligatorio, ma
non vincolante, del Collegio sindacale,
il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, confe
rendogli poteri e mezzi per l'esercizio
dei compiti attribuiti ai sensi di legge.
Al Consiglio di amministrazione
spetta inoltre il potere di revoca del
dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari.
Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari deve
avere maturato un'adeguata esperien
za professionale in ambito ammini
strativo e/o contabile per un congruo
periodo di tempo nei settori bancario,
finanziario, mobiliare o assicurativo.
Articolo eliminato perché
assorbito dal riferimento al
Dirigente preposto conte
nuto nel nuovo art. 32,
comma 3, lett. d).
Titolo VII Titolo VI
Scioglimento e liquidazione Scioglimento e liquidazione
Art. 65 Articolo 51
Fermo restando quanto stabilito al pre
cedente articolo 30, 3° comma, riguar
do allo scioglimento anticipato della
società a norma dell'articolo 2484 n. 6
del codice civile, in ogni caso di scio
glimento l'Assemblea nomina i liqui
datori, determina i loro poteri, le mo
dalità
della
liquidazione
e
la
destinazione dell'attivo risultante dal
bilancio finale.
Il riparto delle somme da assegnare ai
soci ha luogo tra questi in proporzione
1. In ogni caso di scioglimento, l'As
semblea straordinaria nomina i
liquidatori, determina i loro pote
ri, le modalità della liquidazione e
la destinazione dell'attivo risul
tante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme da assegna
re ai soci ha luogo tra questi in
proporzione alle rispettive parte
cipazioni azionarie.
Articolo modificato per
esigenze di allineamento
connesse alla mancata pre
visione, nel nuovo art. 17, di
quorum assembleari raf
forzati per la delibera di
scioglimento della società.

alle rispettive partecipazioni azionarie.

TESTO PRECEDENTE NUOVO TESTO COMMENTI
Titolo VII
Norme transitorie
Articolo 52
1. Tutti i componenti degli organi
sociali in carica alla data di deli
berazione della trasformazione
della società in società per azioni
restano in carica sino alla natura
le scadenza dei loro rispettivi
mandati
2. La valutazione in ordine alla per
manenza della idoneità allo svol
gimento dell'incarico e alla sussi
stenza dei requisiti specifici di
indipendenza previsti per la qua
lifica di amministratore indipen
dente dei componenti degli organi
sociali in carica alla data di deli
berazione della trasformazione
della società in società per azioni
resta regolata dalle disposizioni
vigenti al momento della rispetti
va nomina, in conformità a quan
to previsto dal D.M. 23 novembre
2020, n. 169.
Articolo introdotto per esi
genze di chiarezza.
Articolo 53
1. In relazione all'esercizio del dirit
to di recesso dei soci conseguente
alla trasformazione della società
in società per azioni o comunque
connesso a eventuali ulteriori cau
se determinatesi in connessione o
in occasione della trasformazione
stessa (compresa ogni modifica
dello statuto), il Consiglio di am
ministrazione conserva la facoltà
di limitare e/o rinviare, in tutto o
in parte e senza limiti di tempo il
rimborso al socio uscente di azio
ni o strumenti di capitale compu
tabili nel capitale di qualità prima
ria della banca, anche in deroga
alle disposizioni del codice civile
e ad altre norme di legge e ferme
comunque le autorizzazioni delle
autorità di vigilanza eventualmen
te richieste, secondo quanto pre
visto dall'articolo 28, comma
2-ter, del Decreto legislativo
385/1993 e dalla disciplina appli
cativa della Banca d'Italia.
Articolo introdotto per esi
genze di chiarezza e che
riproduce, nella sostanza, il
testo dell'attuale art. 23,
comma 2.

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