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Banco BPM SpA

Pre-Annual General Meeting Information Mar 16, 2022

4282_egm_2022-03-16_65fd555a-9de2-4b8b-a650-f6ad717a8aa2.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, e dell'art. 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazioni Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni)

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 7 aprile 2022

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e dell'articolo 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)

Proposte di modifica degli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1.. dello Statuto sociale del Banco BPM.

Signori Soci,

con la presente Relazione (di seguito, la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti, s'intende fornire un'illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o la "Banca") che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca ha inteso sottoporre alla Vostra approvazione.

Motivazione delle variazioni proposte

Con le proposte di modifiche, s'intende adeguare lo Statuto alle novità regolamentari in materia di governance bancaria introdotte da (a) il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169"); (b) l'emanazione da parte di Banca d'Italia in data 30 giugno 2021 dell'Aggiornamento n. 35 alla Circolare del 17 dicembre 2013 n. 285 (la "Circolare 285"); nonché (c) le previsioni contenute nel Codice di Corporate Governance per le Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Banca aderisce ("Codice di Corporate Governance"). In particolare, s'intende apportare talune modifiche e integrazioni riguardanti le previsioni statutarie relative (i) ai requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, nonché al rispetto del principio di equilibrio tra generi, richiesti in capo ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Banca, e (ii) alle competenze non delegabili del Consiglio di Amministrazione.

Con l'occasione, s'intende altresì riflettere nel testo statutario talune minori modifiche statutarie di carattere formale.

Nel dettaglio, le principali modifiche proposte riguardano gli articoli di seguito illustrati:

  • artt. 12.1. e 12.2. Luogo di riunione: si propone un mero adeguamento formale connesso alla proposta di eliminazione dell'art. 41 dello Statuto, la sola disposizione transitoria rimasta nel Titolo XI dello Statuto, riguardante l'individuazione dei luoghi di svolgimento delle prime cinque assemblee di approvazione del bilancio di esercizio successive all'efficacia della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (la "Fusione"). Al riguardo, poiché a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci che, in data 15 aprile 2021, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2020 si è esaurita l'applicazione dell'art. 41., si propone – oltre all'eliminazione di quest'ultima disposizione (cfr. infra) – l'eliminazione dagli articoli 12.1. e 12.2. dello Statuto dei richiami all'art. 41.;
  • art. 20.1.2. Consiglio di Amministrazione: si propone una modifica formale dell'art.

20.1.2. dello Statuto in considerazione dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In particolare, da un lato la Legge n. 120/2011 (c.d. 'Legge Golfo - Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'); dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare 285. Alla luce di quanto precede, per ragioni di flessibilità, si propone di modificare l'art. 20.1.2. dello Statuto eliminando il puntuale richiamo alla Legge Golfo – Mosca ma mantenendo il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile;

  • art. 20.1.4. Consiglio di Amministrazione: L'attuale art. 20.1.4., introdotto nello Statuto nell'ambito della Fusione e in attesa che venissero emanate le disposizioni regolamentari attuative dell'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB"), contiene la nozione di professionalità da applicare agli amministratori, prevedendo requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto ministeriale all'epoca vigente (DM del 18 marzo 1998, n. 161 recante il "Regolamento per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", di seguito il "DM 161"). A seguito dell'entrata in vigore del DM 169, abrogativo del DM 161, che ha disciplinato in modo più stringente, rispetto al DM 161, il requisito di professionalità di amministratori di banche, la relativa previsione costituisce la normativa di riferimento in materia. Si propone, quindi, di eliminare la definizione statutaria di professionalità in quanto assorbita e superata dalla disciplina regolamentare. Poiché, poi, il DM 169 prevede per il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato requisiti specifici, ulteriori rispetto a quelli previsti per gli amministratori, si propone di inserire nello Statuto il richiamo alla normativa prevista per tali figure apicali;
  • artt. 20.1.6. e 20.1.7. Consiglio di Amministrazione: le proposte di modifica degli artt. 20.1.6. e 20.1.7. sono volte ad armonizzare e adeguare il requisito statutariamente previsto in materia di indipendenza degli amministratori con le previsioni introdotte dal DM 169 e dal nuovo Codice di Corporate Governance.

In particolare, con gli interventi proposti si intende (i) introdurre nello statuto la nozione di azionista significativo, contenuta nel Codice di Corporate Governance, integrata dalle previsioni riguardanti la definizione di "partecipante" della Banca introdotta dal DM 169; e (ii) integrare l'elenco delle fattispecie, al ricorrere delle quali un amministratore perde il requisito di indipendenza, previsto statutariamente con le fattispecie previste dall'art. 13 del DM 169 in materia di indipendenza degli amministratori.

Per effetto dell'introduzione di alcune clausole, si propone conseguentemente di modificare anche la numerazione di talune delle previsioni dell'art. 20.1.6.;

  • art. 20.3.1.– Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione: si propone di precisare all'art. 20.3.1. che, nel caso in cui, successivamente alla nomina, sia accertata la sussistenza di una situazione di ineleggibilità o di decadenza, ovvero la mancanza dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, lo stesso amministratore decada dalla carica;
  • art. 20.4.2. Liste di candidati: in aderenza al nuovo Codice di Corporate Governance,

che richiede che nelle 'società grandi' (i.e., le società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di Euro) almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia costituita da amministratori indipendenti, si propone di adeguare l'art. 20.4.2., lett. d), dello Statuto a tale previsione (nonché a quanto già previsto dall'art. 20.1.5. dello Statuto), innalzando da 7 (sette) a 8 (otto) il numero dei candidati amministratori indipendenti da indicare nella lista. Pertanto, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da n. 15 (quindici) membri, il numero degli amministratori indipendenti da indicare nel caso venga presentata una lista composta da 15 (quindici) membri dovrà essere pari a n. 8 (otto);

  • art. 24.1. Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione Supervisione strategica e gestione della Società: in considerazione (i) del richiamo al perseguimento del successo sostenibile contenuto negli artt. 5 e 6 del Codice di Corporate Governance (relativi, rispettivamente, alla remunerazione degli amministratori e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi) (ii) degli obiettivi di finanza sostenibile e di integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. "ESG") di cui alle Disposizioni di Vigilanza in materia di strategie aziendali (iii) dell'opportunità di riflettere nel corpo statutario la mission già in atto nel Banco BPM volta a rafforzare e concretizzare l'integrazione della sostenibilità all'interno della governance, delle attività aziendali e del business, si propone di (i) introdurre nell'art. 24.1. dello Statuto, relativo ai poteri e alle competenze del Consiglio, il riferimento alla gestione dell'impresa anche in un'ottica di successo sostenibile; nonché (ii) rinominare il Comitato Controllo Interno e Rischi ne il "Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità", in modo da riflettere nello Statuto il cambio di denominazione e il connesso ampliamento delle competenze già de facto avvenuti;
  • art. 24.2.2. Competenze non delegabili: si propongono talune modifiche volte a recepire le novità previste dall'Aggiornamento n. 35 della Circolare 285 e relativo alle nuove disposizioni sul governo societario delle banche. In particolare, si propone di modificare talune delle previsioni riguardanti le materie oggetto di competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione indicate nell'art. 24.2.2. dello Statuto, adeguandole alle previsioni regolamentari entrate in vigore, ovvero, a seconda dei casi, introducendo talune nuove previsioni riflesse nella normativa citata. Tra le altre, le aree interessate dalle predette novità regolamentari attengono, tra l'altro, (i) all'approvazione del modello di business e degli obiettivi di rischio; (ii) all'approvazione e alla modifica della policy interna per la promozione della diversità e dell'inclusività; (iii) al riesame e aggiornamento del piano di risanamento, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza, e all'adozione, su richiesta della stessa autorità di vigilanza, delle modifiche all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria e delle altre modifiche necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento; (iv) all'eliminazione delle cause che formano il presupposto dell'intervento precoce; nonché (v) all'adozione di una misura prevista nel piano di risanamento o all'astensione dall'adottare una misura pur ricorrendone le condizioni;
  • art. 24.4.1. Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità, Comitato Parti Correlate e altri Comitati: si propone di aggiornare anche a livello statutario, in considerazione dell'ampliamento delle relative competenze, la denominazione del Comitato Controllo Interno e Rischi in Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità;

art. 33. – Collegio Sindacale – Composizione e numero: si propone la modifica dell'art. 33. dello Statuto al fine di adeguare le previsioni statutarie in materia di requisiti richiesti in capo ai Sindaci alle disposizioni introdotte dal DM 169 e dall'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285.

In particolare, (i) si propone di integrare l'art. 33.1. con il riferimento ai criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo che i Sindaci devono rispettare ai sensi dell'art. 26, 2° comma, D. Lgs. n. 385/1993 ("TUB") e degli artt. 4 e 10, nonché della Sezione V, del DM 169; (ii) si propone di introdurre un nuovo art. 33.2. che, in conformità con le previsioni dettate dall'art. 9 del DM 169, richiami il requisito dell'iscrizione (richiesto in capo a una parte dei Sindaci) nel registro dei revisori legali e dell'esercizio dell'attività di revisione legale per un periodo minimo; (iii) si propone – analogamente all'art. 20.1.2. dello Statuto riguardante gli amministratori – di eliminare dall'art. 33.3. (nella nuova numerazione) il puntuale richiamo alla Legge n. 120/2011 (c.d. ' Legge Golfo – Mosca') ma di mantenere il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile, tenuto conto dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi nel frattempo intervenuta. Da un lato, infatti, la Legge Golfo – Mosca, dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285; e (iv) si propone, con riferimento all'art. 33.4. (nella nuova numerazione) di estendere, anche avuto riguardo alle disposizioni normative in vigore in materia di requisito di indipendenza dettate per i Sindaci, in capo a questi ultimi la disciplina in materia di indipendenza prevista per gli amministratori. Infine, si intende modificare anche la numerazione delle previsioni dell'articolo a seguito delle variazioni illustrate;

  • art. 34. Collegio Sindacale Elezione mediante liste: si propone di (i) specificare agli artt. 34.2. e 34.3. talune modalità ai fini della presentazione delle liste volte a far sì che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni in tema di equilibrio tra i generi e di professionalità nei termini previsti dal nuovo art. 33.2.; e (ii) uniformare il testo dell'art. 34.8. alle previsioni contenute nell'art. 20.4.3. in relazione all'esclusione dalla lista presentata per la nomina degli amministratori dei singoli candidati per i quali risulti mancante la relativa documentazione;
  • art. 35. Collegio Sindacale Votazione: si propone di (i) modificare l'art. 35.3. per disciplinare il caso di collegamento della lista seconda per numero di voti con la prima lista per numero di voti ottenuti; (ii) modificare l'art. 35.4. per disciplinare il caso di collegamento della lista terza per numero di voti con la prima o la seconda lista per numero di voti ottenuti; (iii) precisare agli artt. 35.8. e 35.9. i criteri da applicare in sede di votazione per assicurare che il Collegio Sindacale risulti composto da Sindaci, rispettivamente, in possesso dei requisiti di professionalità e che rispettino le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi; (iv) modificare l'art. 35.12. (nella nuova numerazione) riguardante i criteri da seguire nel caso di sostituzione di un sindaco che cessi dalla carica, per introdurre, in via subordinata rispetto all'osservanza del requisito di professionalità e alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, il criterio dell'anzianità anagrafica; (v) modificare l'art. 35.13. anticipando (a 25 giorni prima dell'assemblea) per ragioni organizzative il termine entro cui i candidati facenti parte della lista da cui è stato tratto il sindaco da sostituire devono depositare le dichiarazioni

sull'insussistenza di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il possesso dei requisiti di legge e la lista aggiornata degli incarichi ricoperti presso altre società;

  • artt. 36.7. e 36.9. Funzioni e poteri del Collegio Sindacale: si propone di modificare gli artt. 36.7. e 36.9. dello Statuto al fine di semplificare e snellire l'operatività dell'organo di controllo della Banca (segnatamente, la tempistica di convocazione nei casi d'urgenza e le modalità di svolgimento delle riunioni), uniformando tali previsioni a quanto già previsto in relazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  • Titolo XI Disposizioni Transitorie: si propone l'eliminazione delle disposizioni transitorie previste nel Titolo XI – art. 41. (Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio), in quanto con l'assemblea che si è tenuta il 15 aprile 2021 per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la relativa applicazione si è esaurita (cfr. supra artt. 12.1. e 12.2.).

Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate

Testo vigente Testo proposto
Art. 12. – Luogo di riunione Art. 12. – Luogo di riunione
Art. 12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41. Art. 12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41.
con
riferimento
alla
sequenza
dei
luoghi
di
con
riferimento
alla
sequenza
dei
luoghi
di
riunione
delle
prime
5 (cinque)
sedute
di
riunione
delle
prime
5 (cinque)
sedute
di
Assemblea
ordinaria
aventi
ad
oggetto
Assemblea
ordinaria
aventi
ad
oggetto
l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio
successive
alla
costituzione
della
Società,
le
successive alla costituzione della Società, le Le
sedute delle Assemblee ordinarie della Società sedute delle Assemblee ordinarie della Società
aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio
annuale di esercizio – nonché, su decisione del annuale di esercizio – nonché, su decisione del
Consiglio
di Amministrazione
della
Società,
Consiglio
di Amministrazione
della
Società,
aventi
ad
oggetto
ulteriori
materie
poste
aventi
ad
oggetto
ulteriori
materie
poste
all'ordine
del
giorno
della
medesima
all'ordine
del
giorno
della
medesima
Assemblea
ordinaria
e le
sedute
delle
Assemblea
ordinaria
e le
sedute
delle
Assemblee
straordinarie
che
dovessero
Assemblee
straordinarie
che
dovessero
eventualmente svolgersi in concomitanza alla eventualmente svolgersi in concomitanza alla
predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per
ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea
ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2
(due) sedute (non consecutive) si tengono in (due) sedute (non consecutive) si tengono in
una località ubicata nella provincia di Milano e una località ubicata nella provincia di Milano e
Testo vigente Testo proposto
(ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in
località ubicate nelle province di Verona, Lodi località ubicate nelle province di Verona, Lodi
e Novara. e Novara.
Art. 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee Art. 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee
ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli
12.1. e 41. e delle Assemblee straordinarie non all'articolo
12.1.
e 41.
e delle
Assemblee
concomitanti
con
le Assemblee
ordinarie
straordinarie
non
concomitanti
con
le
chiamate ad approvare il bilancio annuale di Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il
esercizio
viene
deciso
dal
Consiglio
di
bilancio annuale di esercizio viene deciso dal
Amministrazione in una località ubicata nelle Consiglio
di Amministrazione
in una
località
province di Verona, Milano, Lodi e Novara. ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi
e Novara.

Mero adeguamento formale connesso alla proposta di eliminazione dell'art. 41 dello Statuto, la sola disposizione transitoria rimasta nel Titolo XI dello Statuto, riguardante l'individuazione dei luoghi di svolgimento delle prime cinque assemblee della Banca relative all'approvazione del bilancio d'esercizio successive all'efficacia della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. Pertanto, poiché a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2020 si è esaurita l'applicazione dell'art. 41., si propone – oltre all'eliminazione di quest'ultima disposizione (cfr. infra) – l'eliminazione dagli articoli 12.1. e 12.2. dello Statuto dei richiami all'art. 41.

Art. 20. – Consiglio di Amministrazione Art. 20. – Consiglio di Amministrazione
- omissis - - omissis -
Art.
20.1.2.
La
composizione
del
Consiglio di
Art.
20.1.2.
La
composizione
del
Consiglio di
Amministrazione assicura, in ossequio a quanto Amministrazione assicura, in ossequio a quanto
previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue
successive modifiche nonché dalla normativa, successive
modifiche
nonché
dalla
alla
anche regolamentare,
pro tempore
vigente,
normativa, anche regolamentare, pro tempore
l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo
dalla medesima legge. previsto dalla medesima legge.
- omissis - - omissis -

Si tratta di una proposta di modifica formale in considerazione dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Da un lato, infatti, la Legge n. 120/2011 (c.d. 'Legge Golfo – Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima delle "Disposizioni di vigilanza per le banche"

Testo vigente Testo proposto

di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (nel seguito, "Circolare 285"). Alla luce di quanto precede, si propone di modificare l'art. 20.1.2. dello Statuto eliminando il puntuale richiamo alla Legge Golfo - Mosca ma mantenendo il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile.

20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente

20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente

Testo vigente Testo proposto
competenti in materie che abbiano attinenza competenti in materie che abbiano attinenza
con l'attività bancaria, assicurativa o
con
l'attività
bancaria,
assicurativa
o
finanziaria. finanziaria. Devono altresì possedere i requisiti
specifici stabiliti dalla normativa pro tempore
vigente
il Presidente
e
l'Amministratore
Delegato.
- omissis - - omissis -

L'attuale art. 20.1.4., introdotto nell'ambito della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. e in attesa che venissero emanate le disposizioni regolamentari attuative dell'art. 26 D. Lgs. n. 385/1993, stabilisce una disciplina specifica del requisito di professionalità degli amministratori, prevedendo requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto ministeriale all'epoca vigente (DM del 18 marzo 1998, n. 161 recante il "Regolamento per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", di seguito il "DM 161").

A seguito dell'entrata in vigore del DM 169 - abrogativo del DM 161 - che ha disciplinato in modo specifico e più stringente rispetto al DM 161 il requisito di professionalità di amministratori di banche, tale previsione costituisce la normativa di riferimento in materia. Si propone, quindi, di eliminare la definizione statutaria di professionalità in quanto assorbita e superata dalla disciplina regolamentare.

Poiché il DM 169 prevede requisiti specifici, ulteriori rispetto a quelli previsti per gli amministratori, per il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato, si propone di inserire nello Statuto il richiamo alla normativa prevista per tali figure apicali.

Art. 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Art. 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, anche

Testo vigente Testo proposto
Società o è in grado di esercitare su di essa (attraverso
società
controllate,
fiduciari
o
un'influenza
notevole,
o partecipa
a un
interposta persona), controlla la Società o è
patto parasociale attraverso il quale uno o in grado acquista una partecipazione pari o
più soggetti possono esercitare il controllo o superiore
alle
percentuali
per
le quali
la
un'influenza notevole sulla Società; normativa pro tempore vigente richiede il
rilascio
di un'autorizzazione,
ovvero
che
comporta
l'acquisto
del
controllo
della
Società o la possibilità di esercitare su di essa
un'influenza notevole, o che partecipa a un
patto parasociale attraverso il quale uno o
più soggetti esercitano possono esercitare il
controllo
o un'influenza
notevole
sulla
Società;
b)
se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due
anni presso un azionista significativo della
Società
o società
da
questo
controllate
incarichi
di Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
di
gestione
o
di
sorveglianza o di esponente con incarichi
esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di
nove
anni
negli
ultimi
dodici,
incarichi
di
componente
del
consiglio
di
amministrazione,
di
sorveglianza
o di
gestione
nonché
di direzione
presso
un
azionista significativo della Società o società
da questo controllate;
b)
se è, o è stato nei tre esercizi precedenti,
esponente di rilievo – intendendosi per tale: il
c)b)se è, o è stato nei tre esercizi precedenti,
esponente di rilievo – intendendosi per tale: il
Presidente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Consiglio di Amministrazione
quando
gli siano
attribuite
deleghe
nella
quando
gli siano
attribuite
deleghe
nella
gestione o nell'elaborazione delle strategie gestione o nell'elaborazione delle strategie
aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il
"top management" – della Società, di una "top management" – della Società, di una

sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una

di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un

sua controllata avente rilevanza strategica o

Testo vigente Testo proposto
società o di un ente che, anche insieme con azionista
significativo
della
Società
una
altri
attraverso
un
patto
parasociale,
società o di un ente che, anche insieme con
controlla la Società o è in grado di esercitare altri
attraverso
un
patto
parasociale,
sulla stessa un'influenza notevole; controlla la Società o è in grado di esercitare
sulla stessa un'influenza notevole;
d)
se ricopre
l'incarico
di amministratore
indipendente in un'altra banca del Gruppo
Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui
intercorrono rapporti di controllo, diretto o
indiretto, totalitario;
e)
se è stato amministratore della, ovvero
ha
ricoperto
incarichi
direttivi
presso
la,
Società per più di nove esercizi, anche non
consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
c)
se riveste
la carica
di amministratore
f)c) INVARIATO;
esecutivo in un'altra società nella quale un
amministratore
esecutivo
della
Società
abbia un incarico di amministratore anche
non esecutivo;
d)
se è socio, amministratore o dipendente
g)d)
INVARIATO;
di una società o di un'entità appartenente
alla
rete
della
società
incaricata
della
revisione legale della Società;
e)
se riceve o ha ricevuto nei precedenti
h)e)se riceve o ha ricevuto nei precedenti
tre esercizi, dalla Società o da una società tre esercizi, dalla Società o da una società
controllata o controllante, una significativa controllata o controllante, una significativa
remunerazione
aggiuntiva
(rispetto
al
remunerazione
aggiuntiva
(rispetto
al
compenso "fisso" per la carica e a quello per compenso "fisso" per la carica e a quello per
la
partecipazione
ai comitati
interni
al
la
partecipazione
ai comitati
interni
al
Consiglio
di
Amministrazione,
nonché
Consiglio
di
Amministrazione,
nonché
all'eventuale
medaglia
di presenza
alle
all'eventuale
medaglia
di presenza
alle
sedute),
ivi
inclusa
la
eventuale
sedute),
ivi
inclusa
la
eventuale
partecipazione
a piani
di incentivazione
partecipazione
a piani
di incentivazione
legati alla performance aziendale, anche a legati alla performance aziendale, anche a

base azionaria;

i)f) se ha, o ha avuto nei tre precedenti

f) se ha, o ha avuto nei tre precedenti

base azionaria;

10

esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:

  • con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;

  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

  • con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;

Testo vigente Testo proposto

esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:

  • con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;

  • con un azionista significativo della soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;

  • con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i)f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;

j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

Testo vigente Testo proposto
-
membro del parlamento nazionale ed
europeo,
del
Governo
o
della
Commissione europea;
-
assessore
o consigliere
regionale,
provinciale
o comunale,
presidente
di
giunta regionale, presidente di provincia,
sindaco,
presidente
o componente
di
consiglio
circoscrizionale,
presidente
o
componente
del
consiglio
di
amministrazione di consorzi fra enti locali,
presidente o componente dei consigli o
delle
giunte
di
unioni
di
comuni,
consigliere
di
amministrazione
o
presidente di aziende speciali o istituzioni
di
cui
all'articolo
114
del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco
o
consigliere
di
Città
metropolitane,
presidente o componente degli organi di
comunità montane o isolane, quando la
sovrapposizione o contiguità tra l'ambito
territoriale
di riferimento
dell'ente
in cui
sono
ricoperti
i predetti
incarichi
e
l'articolazione territoriale della Società o
del Gruppo sono tali da comprometterne
l'indipendenza;
g)
se è stretto familiare (intendendosi per
k)g)se è stretto familiare (intendendosi per
tale,
il coniuge,
purché
non
legalmente
tale,
il coniuge,
purché
non
legalmente
separato, parente o affine entro il quarto separato, parente o affine entro il quarto
grado, il convivente more uxorio o i figli del grado, la persona legata in unione civile o il
convivente
more
uxorio
e i familiari
convivente di fatto more uxorio o i figli della
conviventi) di una persona che si trovi in una persona
legata
in unione
civile
o della
delle situazioni di cui ai precedenti punti; convivente di fatto more uxorio e i familiari
conviventi) di una persona che si trovi in una
delle situazioni di cui ai precedenti punti;
h)
se è stretto familiare degli amministratori
l)h) INVARIATO;

della Società ovvero degli amministratori

Testo vigente Testo proposto delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; i) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; j) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente. Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi": (i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori; - omissis - Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo. Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. e) ed f) del primo i) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; m)j) INVARIATO. Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi": sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori; - omissis - Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati componenti del "top management" i soggetti che non sono membri indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo. Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. h)e) ed i)f) del primo

comma del presente articolo 20.1.6.. Art. 20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona, Art. 20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona,

(i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f),

dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o

comma del presente articolo 20.1.6..

Testo vigente Testo proposto
fermo restando che non può essere considerato fermo restando che non può essere considerato
Amministratore
Indipendente,
ai
sensi
del
Amministratore
Indipendente,
ai
sensi
del
precedente articolo 20.1.6., un amministratore precedente articolo 20.1.6., un amministratore
esecutivo della Società, di una sua controllata esecutivo della Società, di una sua controllata
avente rilevanza strategica o di una società avente rilevanza strategica o di una società
sottoposta a comune controllo con la Società, sottoposta a comune controllo con la Società,
ovvero di una società o di un ente che, anche ovvero di un azionista significativo della Società
insieme
con
altri
attraverso
un
patto
una società o di un ente che, anche insieme
parasociale, controlla la Società o è in grado di con
altri
attraverso
un
patto
parasociale,
esercitare sulla stessa un'influenza notevole. controlla la Società o è in grado di esercitare
sulla stessa un'influenza notevole.

Le proposte di modifica degli artt. 20.1.6. e 20.1.7. sono volte ad armonizzare e adeguare il requisito statutariamente previsto in materia di indipendenza degli amministratori con le previsioni introdotte dal DM 169 e dal nuovo Codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana S.p.A..

In particolare, con gli interventi proposti si intende (i) introdurre nello Statuto la nozione di "azionista significativo", contenuta nel Codice di Corporate Governance, integrata dalle previsioni riguardanti la definizione di "partecipante" della Banca prevista dal DM 169; e (ii) integrare l'elenco delle fattispecie, al ricorrere delle quali un amministratore perde il requisito di indipendenza, previsto statutariamente con le fattispecie previste dall'art. 13 del DM 169 in materia di indipendenza degli amministratori.

Per effetto dell'introduzione di alcune clausole, si propone di modificare anche la numerazione di talune delle previsioni dell'art. 20.1.6..

Art.
20.3.
- Divieti
e incompatibilità
dei
Art.
20.3.
- Divieti
e incompatibilità
dei
componenti del Consiglio di Amministrazione componenti del Consiglio di Amministrazione
Art.
20.3.1.
Fermo
restando
quanto
previsto
Art.
20.3.1.
Fermo
restando
quanto
previsto
nell'articolo 20.1., non possono essere nominati nell'articolo 20.1., non possono essere nominati
alla
carica
di componenti
del
Consiglio
di
alla
carica
di componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione
coloro
che
versino
nelle
Amministrazione,
e se nominati
decadono,
situazioni
di ineleggibilità
o di decadenza
coloro
che
versino
nelle
situazioni
di
previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non ineleggibilità
o
di
decadenza
previste
siano in possesso dei requisiti di onorabilità e dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in
professionalità prescritti dalla normativa, anche possesso
dei
requisiti
di
onorabilità
e
regolamentare, pro tempore vigente. professionalità prescritti dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
- omissis - - omissis -
Art.
20.3.5.
Il
venir
meno
del
requisito
di
Art.
20.3.5.
Il
venir
meno
del
requisito
di
Testo vigente Testo proposto
indipendenza
previsto
dall'articolo
20.1.6.
in
indipendenza
previsto
dall'articolo
20.1.6.
in
capo ad un amministratore non ne determina capo ad un amministratore non ne determina
la decadenza se i requisiti permangono in capo la decadenza se i requisiti permangono in capo
al
numero
minimo
di
amministratori
che
al
numero
minimo
di
amministratori
che
secondo il presente Statuto, nel rispetto della secondo il presente Statuto, nel rispetto della
normativa
pro
tempore
vigente,
devono
normativa
pro
tempore
vigente,
devono
possedere
tale
requisito.
Il venir
meno
del
possedere
tale
requisito.
Il venir
meno
del
requisito di indipendenza previsto dall'articolo requisito di indipendenza previsto dall'articolo
20.1.6. determina comunque la cessazione da 20.1.6.
determina
comunque
la cessazione
cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalle
cariche
per
le quali
tale
requisito
sia
dalla normativa pro tempore vigente o dallo richiesto dalla normativa pro tempore vigente o
Statuto. dallo Statuto.
- omissis - - omissis -

Si propone di precisare all'art. 20.3.1. che, nel caso in cui, successivamente alla nomina, sia accertata la sussistenza di una situazione di ineleggibilità o di decadenza, ovvero la mancanza dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, lo stesso amministratore decada dalla carica.

All'art. 20.3.5, inoltre, si propone una modifica formale.

Art. 20.4. – Liste di candidati

Art. 20.4.2. – omissis –

A pena di inammissibilità:

- omissis –

d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo

Art. 20.4. – Liste di candidati Art. 20.4.2. – omissis – A pena di inammissibilità:

- omissis –

d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo

Testo vigente Testo proposto
per
tempo
vigente;
(ii)
devono
altresì
per
tempo
vigente;
(ii)
devono
altresì
contenere
un
numero
di candidati
in
contenere
un
numero
di candidati
in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno
7 (sette) candidati ove la lista sia composta 8 (otto) 7 (sette) candidati ove la lista sia
da 15 (quindici) candidati o ad almeno la composta da 15 (quindici) candidati o ad
metà (approssimando all'intero inferiore se il almeno la metà (approssimando all'intero
primo
decimale
è pari
o inferiore
a 5 e
inferiore se il primo decimale è pari o inferiore
all'intero superiore negli altri casi) ove la lista a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove
sia composta da un numero di candidati la
lista
sia
composta
da
un
numero
di
inferiore a 15 (quindici); candidati inferiore a 15 (quindici);
- omissis - - omissis -

In aderenza al nuovo Codice di Corporate Governance, che richiede che nelle 'società grandi' (i.e., le società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di Euro) almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia costituita da amministratori indipendenti, si propone di adeguare l'art. 20.4.2., lett. d), dello Statuto a tale previsione (nonché a quanto già previsto dall'art. 20.1.5 dello Statuto), innalzando da 7 (sette) a 8 (otto) il numero dei candidati amministratori indipendenti da indicare nella lista. Pertanto, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da n. 15 (quindici) membri, il numero degli amministratori indipendenti da indicare nel caso venga presentata una lista composta da 15 (quindici) membri dovrà essere pari a n. 8 (otto).

Art. 20.5. – Votazione

- omissis -

Art. 20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

Art. 20.5. – Votazione

- omissis -

Art. 20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

Testo vigente Testo proposto
Art. 20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio Art. 20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio
20.6.1.
Nelle
ipotesi
disciplinate
dagli
articoli
20.6.1.
Nelle
ipotesi
disciplinate
dagli
articoli
20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati 20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati
abbiano
ottenuto
lo stesso
quoziente
risulta
abbiano
ottenuto
lo stesso
quoziente
risulta
eletto il candidato della lista dalla quale non sia eletto il candidato della lista dalla quale non sia
stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato
eletto
il minor
numero
di Consiglieri
(fermo
eletto
il minor
numero
di Consiglieri
(fermo
restando
che
nell'ipotesi
di cui
all'articolo
restando
che
nell'ipotesi
di cui
all'articolo
20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove 20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove
regolarmente presentata, che abbia ottenuto il regolarmente presentata, che abbia ottenuto il
maggior
numero
di voti
tra
le Liste
di Soci
maggior
numero
di voti
tra
le Liste
di Soci
Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore).
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora
eletto
un
Consigliere
ovvero
tutte
abbiano
eletto
un
Consigliere
ovvero
tutte
abbiano
eletto
lo
stesso
numero
di
Consiglieri,
eletto
lo
stesso
numero
di
Consiglieri,
nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato
di quella che abbia ottenuto il maggior numero di quella che abbia ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre
a parità di quoziente, si procede a ballottaggio a parità di quoziente, si procede a ballottaggio
mediante nuova votazione da parte dell'intera mediante nuova votazione da parte dell'intera
Assemblea, risultando eletto il candidato che Assemblea, risultando eletto il candidato che
abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti,
fermo
restando il rispetto di quanto previsto
fermo
restando
il rispetto
di quanto
previsto
dagli
articoli
20.1.2.,
20.1.3.,
20.1.4.,
20.1.5.,
dagli
articoli
20.1.2.,
20.1.3.,
20.1.4.,
20.1.5.,
20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3

In ragione della modifica proposta all'art. 20.1.4. (cfr. supra), si propone, quale modifica formale e di raccordo tra le previsioni statutarie interessate, di eliminare il riferimento a tale articolo dagli artt. 20.5.2. e 20.6.1. dello Statuto.

Art. 20.11. – Sostituzione Art. 20.11. – Sostituzione
- omissis - - omissis -
20.11.2. Alla successiva nomina in sede 20.11.2. Alla successiva nomina in sede
assembleare si procede, nel rispetto dei principi assembleare si procede, nel rispetto dei principi
di
indipendenza
e di equilibrio
tra
i generi di indipendenza e di equilibrio
tra
i generi
prescritti dalla normativa, anche prescritti dalla normativa, anche
Testo vigente Testo proposto
regolamentare, pro tempore vigente e dallo regolamentare, pro tempore vigente e dallo
Statuto, come segue: Statuto, come segue:
- omissis – - omissis –
c) per la sostituzione dell'amministratore che c) per la sostituzione dell'amministratore che
sia stato tratto da una
Lista di Soci diversa
sia stato tratto da una
Lista di Soci diversa
dalla
lista
che
dovesse
aver
ottenuto
il
dalla
lista
che
dovesse
aver
ottenuto
il
maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggior numero di voti, l'Assemblea vota a
maggioranza
relativa
tra
i candidati
maggioranza
relativa
tra
i candidati
presentati
nella
medesima
lista
di
presentati
nella
medesima
lista
di
provenienza
del
componente
cessato,
i
provenienza
del
componente
cessato,
i
quali
abbiano
confermato
la
propria
quali
abbiano
confermato
la
propria
candidatura o, in difetto, tra i candidati delle candidatura o, in difetto, tra i candidati delle
eventuali altre Liste di Soci diversa dalla Lista eventuali altre Liste di Soci diversae dalla
di
Soci
che
abbia
ottenuto
il maggior
Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior
numero di voti e diverse dalle Liste di Soci numero di voti e diverse dalle Liste di Soci
Dipendenti. Qualora ciò non
sia possibile,
Dipendenti. Qualora
ciò non
sia possibile,
l'Assemblea
provvederà
alla
sostituzione
l'Assemblea
provvederà
alla
sostituzione
votando
a maggioranza
relativa
senza
votando
a maggioranza
relativa
senza
vincolo di lista, nel rispetto del principio di vincolo di lista, nel rispetto del principio di
necessaria rappresentanza delle minoranze; necessaria rappresentanza delle minoranze;
- omissis -
- omissis -
Art.
23.5.
- Deliberazioni
a maggioranza
Art.
23.5.
- Deliberazioni
a maggioranza
qualificata qualificata
Art. 23.5.1. Sono validamente assunte con il voto Art. 23.5.1. Sono validamente assunte con il voto
favorevole di almeno 11 componenti in carica favorevole di almeno 11 (undici) componenti in
del
Consiglio
di
Amministrazione
(la
carica
del
Consiglio
di Amministrazione
(la
"Maggioranza
Consiliare
Qualificata")
"Maggioranza
Consiliare
Qualificata")
esclusivamente
le deliberazioni
concernenti
esclusivamente
le deliberazioni
concernenti
direttamente e/o indirettamente: direttamente e/o indirettamente:
- omissis - - omissis -

Agli artt. 20.11.2., lett. c), e 23.5.1. dello Statuto si propongono due modifiche meramente formali.

Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari

Testo vigente Testo proposto
Art. 24.1. - Supervisione strategica e gestione Art. 24.1. - Supervisione strategica e gestione
della Società della Società
Al
Consiglio
di Amministrazione
spetta
la
Al
Consiglio
di Amministrazione
spetta
la
supervisione
strategica
e
la
gestione
supervisione
strategica
e
la
gestione
dell'impresa.
A tal
fine,
il Consiglio
di
dell'impresa,
da condursi
anche
in ottica
di
Amministrazione
può
compiere
tutte
le
successo sostenibile, inteso quale creazione di
operazioni
necessarie,
utili
o comunque
valore
nel
lungo
termine
a beneficio
degli
opportune
per
l'attuazione
dell'oggetto
azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri
sociale,
siano
esse
di ordinaria
come
di
stakeholders rilevanti per la Società. A tal fine, il
straordinaria amministrazione, e dispone della Consiglio
di Amministrazione
può
compiere
facoltà
di consentire
la cancellazione
e la
tutte le operazioni necessarie, utili o comunque
riduzione
di ipoteche
anche
a fronte
di
opportune
per
l'attuazione
dell'oggetto
pagamento non integrale del credito, anche sociale,
siano
esse
di ordinaria
come
di
attraverso soggetti all'uopo delegati. straordinaria amministrazione, e dispone della
- omissis - facoltà
di consentire
la cancellazione
e la
riduzione
di ipoteche
anche
a fronte
di
pagamento non integrale del credito, anche
attraverso soggetti all'uopo delegati.
- omissis -

Si propone di introdurre nell'art. 24.1., relativo ai poteri e alle competenze del Consiglio, il riferimento alla gestione dell'impresa anche in un'ottica di successo sostenibile, in considerazione (i) del richiamo al perseguimento del successo sostenibile contenuto negli artt. 5 e 6 del Codice di Corporate Governance (relativi, rispettivamente, alla remunerazione degli amministratori e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi) (ii) degli obiettivi di finanza sostenibile e di integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. "ESG") di cui alle Disposizioni di Vigilanza in materia di strategie aziendali (iii) dell'opportunità di riflettere nel corpo statutario la mission già in atto nel Banco BPM volta a rafforzare e concretizzare l'integrazione della sostenibilità all'interno della governance, delle attività aziendali e del business.

Art. 24.2. - Competenze non delegabili Art. 24.2. - Competenze non delegabili
- omissis - - omissis -
Art. 24.2.2. Oltre alle materie per legge non Art. 24.2.2. Oltre alle materie per legge non
delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5
dello Statuto, e ferme altresì le competenze dello Statuto, e ferme altresì le competenze
dell'Assemblea, sono riservate alla competenza dell'Assemblea, sono riservate alla competenza
non delegabile del Consiglio di Amministrazione non delegabile del Consiglio di Amministrazione
(fatta
eccezione
per
quanto
previsto
(fatta
eccezione
per
quanto
previsto
Testo vigente Testo proposto
dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui
alle lett. p), q) e y)): alle lett. p), q) e y)):
a)
l'approvazione delle linee e degli indirizzi
a)
l'approvazione del modello di business,
generali programmatici e strategici e delle delle
linee
e
degli
indirizzi
generali
politiche di governo e di gestione dei rischi programmatici
e strategici,
nonché
degli
della Società e del Gruppo, nonché il loro obiettivi di rischio e delle politiche di governo
riesame periodico per garantirne l'efficacia e di gestione dei rischi della Società e del
nel tempo; Gruppo, nonché il loro riesame periodico per
garantirne l'efficacia nel tempo;
- omissis – - omissis –
g)
su
proposta
dell'Amministratore
g)
su
proposta
dell'Amministratore
Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Delegato sentito il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, la nomina, la revoca e la Amministrazione, la nomina, la revoca e la
sostituzione
del
Direttore
Generale
e dei
sostituzione
del
Direttore
Generale
e dei
Condirettori Generali, la determinazione o la Condirettori Generali, la determinazione o la
modifica
delle
attribuzioni,
funzioni
e
modifica
delle
attribuzioni,
funzioni
e
competenze del Direttore Generale e dei competenze del Direttore Generale e dei
Condirettori
Generali
e la determinazione
Condirettori
Generali
e la determinazione
del
relativo
trattamento
economico,
del
relativo
trattamento
economico,
nonché,
su
proposta
dell'Amministratore
nonché,
su
proposta
dell'Amministratore
Delegato, la nomina dei vertici operativi e Delegato, la nomina dei vertici operativi e
direttivi della Società e la determinazione dei direttivi della Società e la determinazione dei
relativi poteri e del trattamento economico; relativi poteri e del trattamento economico;.
Il Consiglio di Amministrazione assicura un
efficace
controllo
dialettico
con
i
responsabili
delle
principali
funzioni
aziendali e verifica nel tempo le scelte e le
decisioni da questi assunte;
- omissis – - omissis –
l)
su proposta
del
Comitato
Controllo
l)
su proposta
del
Comitato
Controllo
Interno e Rischi, previo parere obbligatorio Interno, e Rischi e Sostenibilità, previo parere
non vincolante del Collegio Sindacale, la obbligatorio
non
vincolante
del
Collegio
nomina del Responsabile della Funzione di Sindacale,
la nomina
e
la revoca
del

conformità (Compliance Manager) e del Responsabile della Funzione di gestione del Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager), del Responsabile

rischio (Risk Manager) nonché del Responsabile della funzione Internal Audit, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- omissis –

y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

- omissis –

dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.

Testo vigente Testo proposto

della Funzione di gestione del rischio (Risk Manager), del Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione di Convalida interna nonché del Responsabile della Funzione Internal Audit, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- omissis –

y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, inclusa una policy per la promozione della diversità e della inclusività; - omissis –

dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.;

ee) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

ff) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto

Testo vigente Testo proposto
dell'intervento precoce;
gg)
la decisione
di adottare
una
misura
prevista
nel
piano
di risanamento
o di
astenersi
dall'adottare
una
misura
pur
- omissis - ricorrendone le circostanze.
- omissis -

Alla luce delle previsioni contenute nell'Aggiornamento n. 35 della Circolare 285 e relativo alle nuove disposizioni sul governo societario delle banche, si propone di modificare talune delle previsioni riguardanti le materie oggetto di competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione, adeguandole alle previsioni regolamentari entrate in vigore ovvero, a seconda dei casi, introducendo talune nuove previsioni riflesse nella normativa citata.

Art.
24.4.
- Comitato
Nomine,
Comitato
Art.
24.4.
- Comitato
Nomine,
Comitato
Remunerazioni,
Comitato
Controllo
Interno
e
Remunerazioni, Comitato Controllo
Interno,
e
Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati Rischi e Sostenibilità, Comitato Parti Correlate e
altri Comitati
Art.
24.4.1.
Il
Consiglio
di Amministrazione
Art. 24.4.1. INVARIATO
costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza
delle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti,
i Comitati
di seguito
disciplinati.
I
Comitati
sono
investiti
delle
funzioni
e dei
compiti
per
ciascuno
di essi
previsti
dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente
e dal
codice
di comportamento
in
materia di governo societario promosso dalla
società di gestione di mercati regolamentati al
quale la Società aderisce.
- omissis – - omissis –
Comitato Controllo Interno e Rischi Comitato
Controllo
Interno,
e Rischi
e
Sostenibilità
Il
Consiglio
di Amministrazione
costituisce
al
Il
Consiglio
di Amministrazione
costituisce
al
proprio interno un "Comitato Controllo Interno e proprio interno un "Comitato Controllo Interno,
Rischi",
approvando
il Regolamento
che
ne
e
Rischi
e
Sostenibilità",
approvando
il
determina le competenze e il funzionamento in Regolamento
che
ne
determina
le
conformità
alle
disposizioni
di vigilanza.
Il
competenze e il funzionamento in conformità
Testo vigente Testo proposto
Comitato Controllo Interno e Rischi è composto alle
disposizioni
di
vigilanza.
Il Comitato
da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la Controllo
Interno,
e
Rischi
e
Sostenibilità
è
maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non
alla carica di presidente) in possesso dei requisiti esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il
di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 soggetto
eletto
alla
carica
di presidente)
in
- omissis - possesso
dei
requisiti
di indipendenza
di cui
all'articolo 20.1.6
- omissis -

Si propone di aggiornare, in considerazione dell'ampliamento delle relative competenze, la denominazione del Comitato per il Controllo Interno e Rischi in Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità.

Titolo VII – Collegio Sindacale Titolo VII – Collegio Sindacale
Art. 33. - Composizione e numero Art. 33. - Composizione e numero
Art. 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 Art. 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5
(cinque)
Sindaci
effettivi
e 3 (tre)
Sindaci
(cinque)
Sindaci
effettivi
e 3 (tre)
Sindaci
supplenti, che durano in carica per tre esercizi, supplenti, che durano in carica per tre esercizi,
scadono alla data dell'Assemblea convocata scadono alla data dell'Assemblea convocata
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'ultimo
esercizio
della
loro
carica
e sono
all'ultimo
esercizio
della
loro
carica
e sono
rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso
dei
requisiti
di
eleggibilità,
indipendenza,
dei
requisiti
di
eleggibilità,
indipendenza,
professionalità
e onorabilità
previsti
dalla
professionalità e onorabilità e rispettare i criteri
normativa pro tempore vigente. di
competenza,
correttezza
e dedizione
di
tempo
previsti
dalla
normativa
pro
tempore
vigente.
Art. 33.2. Almeno due Sindaci effettivi e almeno
un Sindaco supplente devono essere iscritti nel
registro
dei
revisori
legali
e aver
esercitato
l'attività di revisione
legale dei
conti per un
periodo non inferiore a tre anni.
Art.
33.2.
La
composizione
del
Collegio
Art. 33.2 Art. 33.3. La composizione del Collegio
Sindacale
assicura,
in ossequio
a quanto
Sindacale
assicura,
in ossequio
a quanto
previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue
successive modifiche nonché dalla normativa, successive
modifiche
nonché
dalla
alla
anche regolamentare,
pro tempore
vigente,
normativa, anche regolamentare, pro tempore
Testo vigente Testo proposto
l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo
dalla medesima legge. previsto dalla medesima legge.
Art. 33.4. Fermo quanto ulteriormente previsto
dalla normativa pro tempore vigente, i sindaci
devono possedere i requisiti di indipendenza
previsti
per
gli
amministratori
indipendenti
dall'articolo 20.1.6. del presente Statuto.
Art. 33.3. Si applicano nei confronti dei membri Art. 33.3. Art. 33.5. INVARIATO
del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli
incarichi di amministrazione e controllo stabiliti
con
regolamento
dalla
Consob
nonché
da
ogni altra applicabile disposizione.
Art.
33.4.
Inoltre:
(i) i Sindaci
non
possono
Art. 33.4. Art. 33.6. INVARIATO
assumere cariche in organi diversi da quelli con
funzioni
di controllo
presso
altre
società
del
Gruppo nonché presso società nelle quali la
Società detenga, anche indirettamente, una
partecipazione di rilievo strategico (anche se
non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono
essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i
candidati
che
ricoprano
l'incarico
di
Consigliere
di amministrazione,
dirigente
o
funzionario
in
società
o enti
esercenti,
direttamente
o indirettamente,
un'attività
bancaria
in concorrenza
con
quella
della
Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti
di organismi di categoria.
Art. 33.5. Al Presidente e ai membri effettivi del Art. 33.5. Art. 33.7. INVARIATO
Collegio
Sindacale
compete,
per
l'intero
periodo di carica, oltre al rimborso delle spese
sostenute
per
ragione
del
loro
ufficio,
l'emolumento
annuale
deliberato
dall'Assemblea.
Si propone la modifica dell'art. 33. dello Statuto al fine di adeguare le previsioni statutarie in materia di requisiti

richiesti in capo ai Sindaci alle disposizioni introdotte dal DM 169 e dall'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV,

Testo vigente Testo proposto

Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285.

In particolare, (i) si propone di integrare l'art. 33.1. con il riferimento ai criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo che i Sindaci devono rispettare ai sensi dell'art. 26, 2° comma, TUB e degli artt. 4 e 10, nonché della Sezione V, del DM 169; (ii) si propone di introdurre un nuovo art. 33.2., in conformità con le previsioni dettate dall'art. 9 del DM 169, il requisito dell'iscrizione (richiesto in capo a una parte dei Sindaci) nel registro dei revisori legali e dell'esercizio dell'attività di revisione legale per un periodo minimo; (iii) si propone – analogamente all'art. 20.1.2. dello Statuto riguardante gli amministratori – di eliminare dall'art. 33.3 (nella nuova numerazione) il puntuale richiamo alla 'Legge Golfo – Mosca' ma di mantenere il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile, tenuto conto dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi nel frattempo intervenuta. Da un lato, infatti, la Legge n. 120/2011 (c.d. ' Legge Golfo – Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285; e (iv) si propone, con riferimento all'art. 33.4. (nella nuova numerazione) di estendere, anche avuto riguardo alle disposizioni normative in vigore in materia di requisito di indipendenza richiesto in capo ai Sindaci, in capo a questi ultimi la disciplina dettata in materia di indipendenza degli amministratori. Infine, si intende modificare anche la numerazione delle previsioni dell'articolo a seguito delle variazioni illustrate.

Art. 34. - Elezione mediante liste

- omissis -

Art. 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

Art. 34. - Elezione mediante liste - omissis -

Art. 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo. In ciascuna sezione, i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno due dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 34.3. Le liste che, considerando entrambe le Art. 34.3. Le liste che, considerando entrambe le
sezioni, presentano un numero di candidati pari sezioni, presentano un numero di candidati pari
Testo vigente Testo proposto
o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere,
candidati
di genere
diverso,
in modo
da
tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci
assicurare
una
composizione
del
Collegio
effettivi
quanto
in quella
relativa
ai Sindaci
Sindacale
che
rispetti
quanto
previsto
dalla
supplenti, candidati di genere diverso, in modo
normativa tempo per tempo vigente in materia da al fine di assicurare una composizione del
di equilibrio tra i generi. Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto
dalla normativa tempo per tempo vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
- omissis - - omissis -
Art. 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza Art. 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza
delle
modalità
che
precedono
sono
dei termini e delle modalità che precedono
considerate come non presentate, anche nel sono considerate come non presentate, anche
caso in cui le eventuali difformità o carenze nel
caso
in cui.
Le
le
eventuali
difformità
o
riguardino la documentazione relativa ai singoli carenze che riguardino la, o la mancanza della,
candidati. documentazione relativa ai singoli candidati di
una
lista
non
comportano
automaticamente
l'esclusione
dell'intera
lista,
bensì
dei
soli
candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- omissis - - omissis -

Si propone di (i) specificare agli artt. 34.2. e 34.3. talune modalità ai fini della presentazione delle liste volte a far sì che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni in tema di equilibrio tra i generi e di professionalità nei termini previsti dal nuovo art. 33.2.; e (ii) uniformare il testo dell'art. 34.8. alle previsioni contenute nell'art. 20.4.3., in relazione all'esclusione dalla lista presentata per la nomina degli amministratori dei singoli candidati per i quali risulta mancante la relativa documentazione.

Art. 35. – Votazione Art. 35. – Votazione
- omissis - - omissis -
Art. 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior Art. 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo
sono
elencati
nelle
sezioni
della
lista,
due
con cui sono elencati nelle sezioni della lista,
Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
Art.
35.3.
Dalla
lista
risultata
seconda
per
Art.
35.3.
Dalla
lista
risultata
seconda
per
numero di voti e che non sia collegata, neppure numero di voti e che non sia collegata, neppure
indirettamente, secondo quanto stabilito dalla indirettamente, secondo quanto stabilito dalla
normativa pro tempore vigente, con i soci che normativa pro tempore vigente, con i soci che
Testo vigente Testo proposto
hanno
presentato
o votato
la lista
risultata
hanno
presentato
o votato
la lista
risultata
prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine
progressivo con cui i candidati sono indicati progressivo con cui i candidati sono indicati
nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un
Sindaco supplente. Qualora
la lista
risultata
Sindaco
supplente.
seconda per numero di voti risulti collegata con
i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti, i due Sindaci
effettivi
e un Sindaco
supplente
sono
tratti,
nell'ordine
progressivo
con
cui
sono
indicati
nelle sezioni della lista, dalla lista risultata terza
per numero di voti e che non sia collegata,
neppure
indirettamente,
secondo
quanto
stabilito dalla normativa pro tempore vigente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti.
Art. 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di Art. 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di
voti
e che
non
sia
collegata,
neppure
voti
e che
non
sia
collegata,
neppure
indirettamente, secondo quanto stabilito dalla indirettamente, secondo quanto stabilito dalla
normativa pro tempore vigente, con i soci che normativa pro tempore vigente, con i soci che
hanno presentato o votato le liste risultate prima hanno presentato o votato le liste risultate prima
e
seconda
per
numero
di voti
sono
tratti,
e
seconda
per
numero
di voti
sono
tratti,
nell'ordine progressivo con cui i candidati sono nell'ordine progressivo con cui i candidati sono
indicati
nelle
sezioni
della
lista,
un
Sindaco
indicati
nelle
sezioni
della
lista,
un
Sindaco
effettivo,
cui
sarà
attribuita
la carica
di
effettivo,
cui
sarà
attribuita
la carica
di
Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco
supplente. supplente. Qualora la lista risultata terza per
numero di voti risulti collegata con i soci che
hanno presentato o votato le liste risultate prima
e
seconda
per
numero
di voti,
il Sindaco
effettivo
cui
sarà
attribuita
la carica
di
Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco
supplente
sono
tratti,
nell'ordine
progressivo
con cui sono indicati nelle sezioni della lista,
dalla lista risultata quarta per numero di voti e

che non sia collegata, neppure indirettamente,

Testo vigente Testo proposto
secondo quanto stabilito dalla normativa pro
tempore
vigente,
con
i soci
che
hanno
presentato o votato le liste risultate prima e
seconda per numero di voti.
- omissis - - omissis -
Art. 35.8. Qualora la composizione dell'organo Art. 35.8. Qualora, la composizione dell'organo

collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

collegiale o della categoria dei sindaci al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista e. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa sezione lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Art. 35.9. Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al

Testo vigente Testo proposto
genere meno rappresentato, tenuto conto del
loro
ordine
di elencazione
nella
rispettiva
sezione,
gli
ultimi
eletti
del
genere
più
rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti decadono nel numero
necessario
ad
assicurare
l'ottemperanza
al
requisito, e sono sostituiti dai primi candidati
appartenenti al genere meno rappresentato e
non eletti tratti dalla medesima sezione della
stessa lista. In assenza di candidati del genere
meno rappresentato all'interno della
sezione
rilevante della lista che ha ottenuto il maggior
numero
di
voti
in numero
sufficiente
a
procedere
alla
sostituzione,
l'Assemblea
nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti
con le maggioranze di legge, assicurando il
soddisfacimento del requisito.
Art. 35.9. Qualora non sia presentata alcuna Art. 35.9. Art. 35.10. INVARIATO
lista,
si procede
all'elezione
del
Collegio
Sindacale
a maggioranza
relativa
da
parte
dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa pro tempore vigente in materia
di
equilibrio
tra
i generi
e di requisiti
di
eleggibilità,
indipendenza,
professionalità
e
onorabilità dei sindaci.
Art. 35.10. Se viene a mancare il Presidente del Art. 35.10. Art. 35.11. INVARIATO
Collegio
Sindacale,
assume
tale
carica,
fino
all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo
2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla
medesima
lista
dalla
quale
è stato
tratto
il
Presidente.
Art. 35.11. Se vengono a mancare per qualsiasi Art. 35.11. Art. 35.12. Se vengono a mancare per
motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i qualsiasi
motivo
uno
o più
Sindaci
effettivi,
Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in subentrano
i Sindaci
supplenti
tratti
dalla
ordine di età, nonché nel rispetto dei requisiti di medesima lista, in ordine di età, nonché nel
professionalità previsti dalla normativa, anche rispetto
dei
requisiti
di professionalità
previsti
Testo vigente Testo proposto
regolamentare,
pro
tempore
vigente
e del
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
principio dell'equilibrio tra i generi. Ove ciò non tempore
vigente
di
cui
all'art.
33.2.
e
del
sia
possibile,
al Sindaco
uscente
subentra
il
principio
dell'equilibrio
tra
i generi
e,
in
Sindaco
supplente
avente
i requisiti
indicati
subordine, in ordine di età. Ove ciò non sia
tratto via via dalle liste risultate più votate tra possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco
quelle
di
minoranza,
secondo
l'ordine
supplente avente i requisiti indicati tratto via via
progressivo di elencazione. I Sindaci subentrati dalle
liste
risultate
più
votate
tra
quelle
di
restano
in
carica
fino
alla
successiva
minoranza,
secondo
l'ordine
progressivo
di
Assemblea,
che
provvede
alla
necessaria
elencazione.
I Sindaci
subentrati
restano
in
integrazione del Collegio. carica
fino
alla
successiva
Assemblea,
che
provvede
alla
necessaria
integrazione
del
Collegio. Ove non sia possibile procedere alla
sostituzione
con
le
modalità
indicate
in
precedenza,
l'Assemblea
delibera
la
sostituzione
ai sensi
dell'articolo
35.13.
che
segue.
Art.
35.12.
Quando
l'Assemblea
deve
Art. 35.12. Art. 35.13. Quando l'Assemblea deve
provvedere, ai sensi del precedente articolo provvedere, ai sensi del precedente articolo
35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei
Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per
l'integrazione del Collegio Sindacale si procede l'integrazione del Collegio Sindacale si procede
come segue: come segue:
(i)
qualora
si debba
provvedere
alla
- omissis -
sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata
prima per numero di voti, l'elezione avviene
con votazione a maggioranza relativa senza
vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle
disposizioni normative in materia di equilibrio
fra i generi;
(ii)
qualora,
invece,
occorra
sostituire
(ii)
qualora,
invece,
occorra
sostituire
Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o
terza
per
numero
di voti
e che
non
sia
terza
per
numero
di voti
e che
non
sia
collegata,
neppure
indirettamente,
con
i
collegata, neppure indirettamente, con i soci
soci che hanno presentato o votato la lista che
hanno
presentato
o votato
la lista
risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle
disposizioni normative in materia di equilibrio disposizioni normative in materia di equilibrio
tra
i generi,
li sostituisce,
con
voto
a
maggioranza
relativa,
scegliendoli
ove
possibile fra i candidati indicati nella lista di
cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i
quali abbiano confermato almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in
prima
convocazione
la
propria
candidatura,
depositando
presso
la sede
della
Società
le
dichiarazioni
relative
all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di
incompatibilità
e all'esistenza
dei
requisiti
prescritti
per
la
carica
nonché
un'indicazione aggiornata circa gli incarichi
di
amministrazione
e controllo
ricoperti
in
altre
società.
Ove
non
sia
possibile
procedere
in
tale
modo,
l'Assemblea
delibera
con
votazione
a maggioranza
relativa tra singoli candidati presentati dai
soci
che,
da
soli
o insieme
ad
altri,
detengano la partecipazione minima di cui
al precedente articolo 34.4., senza vincolo di
lista,
nel
rispetto,
comunque,
delle
disposizioni normative in materia di equilibrio
fra
i generi.
In
tale
ultimo
caso,
nell'accertamento
dei
risultati
della
votazione,
non
si computeranno
i voti
eventualmente
espressi
dai
soci
che
detengono,
anche
indirettamente
ovvero
anche
congiuntamente
con
altri
soci
aderenti
a un patto
parasociale
previsto
dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n.
58,
la maggioranza
relativa
dei
voti
esercitabili
in Assemblea
nonché
dei
soci
che
controllano,
sono
controllati
o sono
assoggettati
a
comune
controllo
dei

medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque,

Testo vigente Testo proposto tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 34.4., senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati da o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di

Testo vigente Testo proposto
delle
disposizioni
normative
in materia
di
equilibrio fra i generi.
equilibrio fra i generi
Art. 35.13. L'applicazione delle disposizioni che Art. 35.13. Art. 35.14. INVARIATO
precedono
deve
comunque
consentire
che
almeno
un
Sindaco
effettivo
e un Sindaco
supplente vengano eletti da parte dei soci di
minoranza che non siano collegati, neppure
indirettamente,
con
i soci
che
hanno
presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti.

Si propone di (i) modificare l'art. 35.3. per disciplinare il caso di collegamento della lista seconda per numero di voti con la prima lista per numero di voti ottenuti; (ii) modificare l'art. 35.4. per disciplinare il caso di collegamento della lista terza per numero di voti con la prima o la seconda lista per numero di voti ottenuti; (iii) precisare agli artt. 35.8. e 35.9. i criteri da applicare in sede di votazione per assicurare che il Collegio Sindacale risulti composto da Sindaci, rispettivamente, in possesso dei requisiti di professionalità e nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi; (iv) modificare l'art. 35.12. (nella nuova numerazione) riguardante i criteri da seguire nel caso di sostituzione di un sindaco che cessi dalla carica, per introdurre, in via subordinata rispetto all'osservanza del requisito di professionalità e alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, il criterio dell'anzianità anagrafica; (v) anticipare (a 25 giorni prima dell'assemblea) per ragioni organizzative il termine entro cui i candidati facenti parte della lista da cui è stato tratto il sindaco da sostituire devono depositare le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il possesso dei requisiti di legge e la lista aggiornata degli incarichi ricoperti presso altre società.

Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale
- omissis - - omissis -
Art. 36.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi Art. 36.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi
almeno
ogni
90
(novanta)
giorni,
viene
almeno
ogni
90
(novanta)
giorni,
viene
convocato
dal
Presidente
del
Collegio
convocato
dal
Presidente
del
Collegio
Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3
(tre)
giorni
prima
dell'adunanza
a ciascun
(tre)
giorni
prima
dell'adunanza
a ciascun
Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno
1
(uno)
giorno
prima.
L'avviso
può
essere
1
(uno)
giorno
prima.
L'avviso
può
essere
redatto
su
qualsiasi
supporto
cartaceo
o
redatto
su
qualsiasi
supporto
cartaceo
o
magnetico e può essere spedito con qualsiasi magnetico e può essere spedito con qualsiasi
sistema di comunicazione, compresi il telefax e sistema di comunicazione, compresi il telefax e
la posta elettronica. la
posta
elettronica
12
(dodici)
ore
prima,
Testo vigente Testo proposto
- omissis - mediante
qualsiasi
mezzo
idoneo
a fornire
prova dell'avvenuto ricevimento.
- omissis -
Art.
36.9.
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
Art.
36.9.
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
possono tenersi anche
per teleconferenza o
possono tenersi anche
per teleconferenza o
videoconferenza,
a condizione
che
tutti
i
videoconferenza
essere
validamente
tenute
partecipanti possano essere identificati e sia anche
mediante
l'utilizzo
di
sistemi
di
loro
consentito
di seguire
la discussione
ed
collegamento a distanza, a condizione che tutti
intervenire in tempo reale alla trattazione degli i partecipanti possano essere identificati e sia
argomenti
affrontati;
verificandosi
questi
loro
consentito
di seguire
la discussione
ed
requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito intervenire in tempo reale alla trattazione degli
nel luogo in cui si trova il Presidente. argomenti
affrontati;
verificandosi
questi
requisiti. In ogni caso, il Collegio Sindacale si
considera
riunito
nel
luogo
in cui
si trova
il
Presidente
indicato
nell'avviso
di
convocazione.

Si propone di modificare gli artt. 36.7. e 36.9. dello Statuto al fine di semplificare e snellire l'operatività dell'organo di controllo della Banca (segnatamente, la tempistica di convocazione nei casi d'urgenza e le modalità di svolgimento delle riunioni), uniformando tali previsioni a quanto già previsto in relazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo XI - Disposizioni transitorie Titolo XI - Disposizioni transitorie
Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni
particolari che - anche in deroga a eventuali particolari che - anche in deroga a eventuali
previsioni contenute in altre sezioni, articoli o previsioni contenute in altre sezioni, articoli o
paragrafi
del
presente
Statuto
– troveranno
paragrafi
del
presente
Statuto
– troveranno
applicazione in via transitoria secondo quanto applicazione in via transitoria secondo quanto
di seguito indicato. di seguito indicato.
Art. 41. - Luoghi di riunione delle prime cinque Art. 41. - Luoghi di riunione delle prime cinque
assemblee
ordinarie
aventi
ad
oggetto
assemblee
ordinarie
aventi
ad
oggetto
l'approvazione del bilancio d'esercizio l'approvazione del bilancio d'esercizio
41.1.
Le riunioni delle prime cinque Assemblee
41.1.
Le riunioni delle prime cinque Assemblee
ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del
bilancio
annuale
di
esercizio
si terranno
bilancio
annuale
di
esercizio
si terranno
secondo la seguente sequenza: secondo la seguente sequenza:
Testo vigente Testo proposto
(i)
in una località ubicata nella provincia di
(i)
in una località ubicata nella provincia di
Novara l'Assemblea per l'approvazione del Novara l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà
al 31 dicembre 2016; al 31 dicembre 2016;
(ii)
in una località ubicata nella provincia di
(ii)
in una località ubicata nella provincia di
Milano l'Assemblea per l'approvazione del Milano l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà
al 31 dicembre 2017; al 31 dicembre 2017;
(iii)
in una località ubicata nella provincia di
(iii)
in una località ubicata nella provincia di
Verona l'Assemblea per l'approvazione del Verona l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà
al 31 dicembre 2018; al 31 dicembre 2018;
(iv)
in una località ubicata nella provincia di
(iv)
in una località ubicata nella provincia di
Milano l'Assemblea per l'approvazione del Milano l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà
al 31 dicembre 2019; al 31 dicembre 2019;
(v)
in una località ubicata nella provincia di
(v)
in una località ubicata nella provincia di
Lodi
l'Assemblea
per
l'approvazione
del
Lodi
l'Assemblea
per
l'approvazione
del
bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al
al 31 dicembre 2020. 31 dicembre 2020.

Si propone di eliminare le disposizioni transitorie previste nel Titolo XI – art. 41.1. dello Statuto, in quanto con l'assemblea che si è tenuta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la relativa applicazione si è esaurita.

Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Le modifiche statutarie descritte nella presente Relazione non determinano l'insorgere, in capo ai Soci che non concorreranno alla deliberazione, del diritto di recesso, in quanto le modifiche non integrano alcuna delle cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 TUB.

Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM sottopone all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

Delibera

"1. di modificare gli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1. dello Statuto sociale del Banco BPM, il tutto approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato."

***

Verona, 14 dicembre 2021 Il Consiglio di Amministrazione

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