Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
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(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, e dell'art. 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazioni Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni)
Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 7 aprile 2022
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e dell'articolo 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)
Proposte di modifica degli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1.. dello Statuto sociale del Banco BPM.
Signori Soci,
con la presente Relazione (di seguito, la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti, s'intende fornire un'illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o la "Banca") che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca ha inteso sottoporre alla Vostra approvazione.
Con le proposte di modifiche, s'intende adeguare lo Statuto alle novità regolamentari in materia di governance bancaria introdotte da (a) il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169"); (b) l'emanazione da parte di Banca d'Italia in data 30 giugno 2021 dell'Aggiornamento n. 35 alla Circolare del 17 dicembre 2013 n. 285 (la "Circolare 285"); nonché (c) le previsioni contenute nel Codice di Corporate Governance per le Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Banca aderisce ("Codice di Corporate Governance"). In particolare, s'intende apportare talune modifiche e integrazioni riguardanti le previsioni statutarie relative (i) ai requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, nonché al rispetto del principio di equilibrio tra generi, richiesti in capo ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Banca, e (ii) alle competenze non delegabili del Consiglio di Amministrazione.
Con l'occasione, s'intende altresì riflettere nel testo statutario talune minori modifiche statutarie di carattere formale.
Nel dettaglio, le principali modifiche proposte riguardano gli articoli di seguito illustrati:
20.1.2. dello Statuto in considerazione dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In particolare, da un lato la Legge n. 120/2011 (c.d. 'Legge Golfo - Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'); dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare 285. Alla luce di quanto precede, per ragioni di flessibilità, si propone di modificare l'art. 20.1.2. dello Statuto eliminando il puntuale richiamo alla Legge Golfo – Mosca ma mantenendo il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile;
In particolare, con gli interventi proposti si intende (i) introdurre nello statuto la nozione di azionista significativo, contenuta nel Codice di Corporate Governance, integrata dalle previsioni riguardanti la definizione di "partecipante" della Banca introdotta dal DM 169; e (ii) integrare l'elenco delle fattispecie, al ricorrere delle quali un amministratore perde il requisito di indipendenza, previsto statutariamente con le fattispecie previste dall'art. 13 del DM 169 in materia di indipendenza degli amministratori.
Per effetto dell'introduzione di alcune clausole, si propone conseguentemente di modificare anche la numerazione di talune delle previsioni dell'art. 20.1.6.;
che richiede che nelle 'società grandi' (i.e., le società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di Euro) almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia costituita da amministratori indipendenti, si propone di adeguare l'art. 20.4.2., lett. d), dello Statuto a tale previsione (nonché a quanto già previsto dall'art. 20.1.5. dello Statuto), innalzando da 7 (sette) a 8 (otto) il numero dei candidati amministratori indipendenti da indicare nella lista. Pertanto, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da n. 15 (quindici) membri, il numero degli amministratori indipendenti da indicare nel caso venga presentata una lista composta da 15 (quindici) membri dovrà essere pari a n. 8 (otto);
art. 33. – Collegio Sindacale – Composizione e numero: si propone la modifica dell'art. 33. dello Statuto al fine di adeguare le previsioni statutarie in materia di requisiti richiesti in capo ai Sindaci alle disposizioni introdotte dal DM 169 e dall'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285.
In particolare, (i) si propone di integrare l'art. 33.1. con il riferimento ai criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo che i Sindaci devono rispettare ai sensi dell'art. 26, 2° comma, D. Lgs. n. 385/1993 ("TUB") e degli artt. 4 e 10, nonché della Sezione V, del DM 169; (ii) si propone di introdurre un nuovo art. 33.2. che, in conformità con le previsioni dettate dall'art. 9 del DM 169, richiami il requisito dell'iscrizione (richiesto in capo a una parte dei Sindaci) nel registro dei revisori legali e dell'esercizio dell'attività di revisione legale per un periodo minimo; (iii) si propone – analogamente all'art. 20.1.2. dello Statuto riguardante gli amministratori – di eliminare dall'art. 33.3. (nella nuova numerazione) il puntuale richiamo alla Legge n. 120/2011 (c.d. ' Legge Golfo – Mosca') ma di mantenere il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile, tenuto conto dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi nel frattempo intervenuta. Da un lato, infatti, la Legge Golfo – Mosca, dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285; e (iv) si propone, con riferimento all'art. 33.4. (nella nuova numerazione) di estendere, anche avuto riguardo alle disposizioni normative in vigore in materia di requisito di indipendenza dettate per i Sindaci, in capo a questi ultimi la disciplina in materia di indipendenza prevista per gli amministratori. Infine, si intende modificare anche la numerazione delle previsioni dell'articolo a seguito delle variazioni illustrate;
sull'insussistenza di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il possesso dei requisiti di legge e la lista aggiornata degli incarichi ricoperti presso altre società;
| Testo vigente | Testo proposto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. 12. – Luogo di riunione | Art. 12. – Luogo di riunione | ||||||
| Art. 12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41. | Art. 12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41. | ||||||
| con riferimento alla sequenza dei luoghi di |
con riferimento alla sequenza dei luoghi di |
||||||
| riunione delle prime 5 (cinque) sedute di |
riunione delle prime 5 (cinque) sedute di |
||||||
| Assemblea ordinaria aventi ad oggetto |
Assemblea ordinaria aventi ad oggetto |
||||||
| l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio | l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio | ||||||
| successive alla costituzione della Società, le |
successive alla costituzione della Società, le Le | ||||||
| sedute delle Assemblee ordinarie della Società | sedute delle Assemblee ordinarie della Società | ||||||
| aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio | aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio | ||||||
| annuale di esercizio – nonché, su decisione del | annuale di esercizio – nonché, su decisione del | ||||||
| Consiglio di Amministrazione della Società, |
Consiglio di Amministrazione della Società, |
||||||
| aventi ad oggetto ulteriori materie poste |
aventi ad oggetto ulteriori materie poste |
||||||
| all'ordine del giorno della medesima |
all'ordine del giorno della medesima |
||||||
| Assemblea ordinaria e le sedute delle |
Assemblea ordinaria e le sedute delle |
||||||
| Assemblee straordinarie che dovessero |
Assemblee straordinarie che dovessero |
||||||
| eventualmente svolgersi in concomitanza alla | eventualmente svolgersi in concomitanza alla | ||||||
| predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per | predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per | ||||||
| ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea | ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea | ||||||
| ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 | ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 | ||||||
| (due) sedute (non consecutive) si tengono in | (due) sedute (non consecutive) si tengono in | ||||||
| una località ubicata nella provincia di Milano e | una località ubicata nella provincia di Milano e |
| Testo vigente | Testo proposto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in | (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in | ||||||
| località ubicate nelle province di Verona, Lodi | località ubicate nelle province di Verona, Lodi | ||||||
| e Novara. | e Novara. | ||||||
| Art. 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee | Art. 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee | ||||||
| ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli | ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli | ||||||
| 12.1. e 41. e delle Assemblee straordinarie non | all'articolo 12.1. e 41. e delle Assemblee |
||||||
| concomitanti con le Assemblee ordinarie |
straordinarie non concomitanti con le |
||||||
| chiamate ad approvare il bilancio annuale di | Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il | ||||||
| esercizio viene deciso dal Consiglio di |
bilancio annuale di esercizio viene deciso dal | ||||||
| Amministrazione in una località ubicata nelle | Consiglio di Amministrazione in una località |
||||||
| province di Verona, Milano, Lodi e Novara. | ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi | ||||||
| e Novara. | |||||||
| ▲ |
Mero adeguamento formale connesso alla proposta di eliminazione dell'art. 41 dello Statuto, la sola disposizione transitoria rimasta nel Titolo XI dello Statuto, riguardante l'individuazione dei luoghi di svolgimento delle prime cinque assemblee della Banca relative all'approvazione del bilancio d'esercizio successive all'efficacia della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. Pertanto, poiché a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2020 si è esaurita l'applicazione dell'art. 41., si propone – oltre all'eliminazione di quest'ultima disposizione (cfr. infra) – l'eliminazione dagli articoli 12.1. e 12.2. dello Statuto dei richiami all'art. 41.
| Art. 20. – Consiglio di Amministrazione | Art. 20. – Consiglio di Amministrazione |
|---|---|
| - omissis - | - omissis - |
| Art. 20.1.2. La composizione del Consiglio di |
Art. 20.1.2. La composizione del Consiglio di |
| Amministrazione assicura, in ossequio a quanto | Amministrazione assicura, in ossequio a quanto |
| previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue | previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue |
| successive modifiche nonché dalla normativa, | successive modifiche nonché dalla alla |
| anche regolamentare, pro tempore vigente, |
normativa, anche regolamentare, pro tempore |
| l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto | vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo |
| dalla medesima legge. | previsto dalla medesima legge. |
| - omissis - | - omissis - |
Si tratta di una proposta di modifica formale in considerazione dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Da un lato, infatti, la Legge n. 120/2011 (c.d. 'Legge Golfo – Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima delle "Disposizioni di vigilanza per le banche"
Testo vigente Testo proposto
di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (nel seguito, "Circolare 285"). Alla luce di quanto precede, si propone di modificare l'art. 20.1.2. dello Statuto eliminando il puntuale richiamo alla Legge Golfo - Mosca ma mantenendo il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile.
20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente
20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente
| Testo vigente | Testo proposto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competenti in materie che abbiano attinenza | competenti in materie che abbiano attinenza | ||||||||
| con | l'attività | bancaria, | assicurativa | o con l'attività bancaria, assicurativa o |
|||||
| finanziaria. | finanziaria. Devono altresì possedere i requisiti | ||||||||
| specifici stabiliti dalla normativa pro tempore | |||||||||
| vigente il Presidente e l'Amministratore |
|||||||||
| Delegato. | |||||||||
| - omissis - | - omissis - |
L'attuale art. 20.1.4., introdotto nell'ambito della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. e in attesa che venissero emanate le disposizioni regolamentari attuative dell'art. 26 D. Lgs. n. 385/1993, stabilisce una disciplina specifica del requisito di professionalità degli amministratori, prevedendo requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto ministeriale all'epoca vigente (DM del 18 marzo 1998, n. 161 recante il "Regolamento per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", di seguito il "DM 161").
A seguito dell'entrata in vigore del DM 169 - abrogativo del DM 161 - che ha disciplinato in modo specifico e più stringente rispetto al DM 161 il requisito di professionalità di amministratori di banche, tale previsione costituisce la normativa di riferimento in materia. Si propone, quindi, di eliminare la definizione statutaria di professionalità in quanto assorbita e superata dalla disciplina regolamentare.
Poiché il DM 169 prevede requisiti specifici, ulteriori rispetto a quelli previsti per gli amministratori, per il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato, si propone di inserire nello Statuto il richiamo alla normativa prevista per tali figure apicali.
Art. 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Art. 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:
a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, anche
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Società o è in grado di esercitare su di essa | (attraverso società controllate, fiduciari o |
| un'influenza notevole, o partecipa a un |
interposta persona), controlla la Società o è |
| patto parasociale attraverso il quale uno o | in grado acquista una partecipazione pari o |
| più soggetti possono esercitare il controllo o | superiore alle percentuali per le quali la |
| un'influenza notevole sulla Società; | normativa pro tempore vigente richiede il |
| rilascio di un'autorizzazione, ovvero che |
|
| comporta l'acquisto del controllo della |
|
| Società o la possibilità di esercitare su di essa | |
| un'influenza notevole, o che partecipa a un | |
| patto parasociale attraverso il quale uno o | |
| più soggetti esercitano possono esercitare il | |
| controllo o un'influenza notevole sulla |
|
| Società; | |
| b) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due |
|
| anni presso un azionista significativo della | |
| Società o società da questo controllate |
|
| incarichi di Presidente del Consiglio di |
|
| Amministrazione, di gestione o di |
|
| sorveglianza o di esponente con incarichi | |
| esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di | |
| nove anni negli ultimi dodici, incarichi di |
|
| componente del consiglio di |
|
| amministrazione, di sorveglianza o di |
|
| gestione nonché di direzione presso un |
|
| azionista significativo della Società o società | |
| da questo controllate; | |
| b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il |
c)b)se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| quando gli siano attribuite deleghe nella |
quando gli siano attribuite deleghe nella |
| gestione o nell'elaborazione delle strategie | gestione o nell'elaborazione delle strategie |
| aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il | aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il |
| "top management" – della Società, di una | "top management" – della Società, di una |
sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una
di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un
sua controllata avente rilevanza strategica o
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| società o di un ente che, anche insieme con | azionista significativo della Società una |
| altri attraverso un patto parasociale, |
società o di un ente che, anche insieme con |
| controlla la Società o è in grado di esercitare | altri attraverso un patto parasociale, |
| sulla stessa un'influenza notevole; | controlla la Società o è in grado di esercitare |
| sulla stessa un'influenza notevole; | |
| d) se ricopre l'incarico di amministratore |
|
| indipendente in un'altra banca del Gruppo | |
| Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui | |
| intercorrono rapporti di controllo, diretto o | |
| indiretto, totalitario; | |
| e) se è stato amministratore della, ovvero |
|
| ha ricoperto incarichi direttivi presso la, |
|
| Società per più di nove esercizi, anche non | |
| consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; | |
| c) se riveste la carica di amministratore |
f)c) INVARIATO; |
| esecutivo in un'altra società nella quale un | |
| amministratore esecutivo della Società |
|
| abbia un incarico di amministratore anche | |
| non esecutivo; | |
| d) se è socio, amministratore o dipendente |
g)d) INVARIATO; |
| di una società o di un'entità appartenente | |
| alla rete della società incaricata della |
|
| revisione legale della Società; | |
| e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti |
h)e)se riceve o ha ricevuto nei precedenti |
| tre esercizi, dalla Società o da una società | tre esercizi, dalla Società o da una società |
| controllata o controllante, una significativa | controllata o controllante, una significativa |
| remunerazione aggiuntiva (rispetto al |
remunerazione aggiuntiva (rispetto al |
| compenso "fisso" per la carica e a quello per | compenso "fisso" per la carica e a quello per |
| la partecipazione ai comitati interni al |
la partecipazione ai comitati interni al |
| Consiglio di Amministrazione, nonché |
Consiglio di Amministrazione, nonché |
| all'eventuale medaglia di presenza alle |
all'eventuale medaglia di presenza alle |
| sedute), ivi inclusa la eventuale |
sedute), ivi inclusa la eventuale |
| partecipazione a piani di incentivazione |
partecipazione a piani di incentivazione |
| legati alla performance aziendale, anche a | legati alla performance aziendale, anche a |
base azionaria;
i)f) se ha, o ha avuto nei tre precedenti
f) se ha, o ha avuto nei tre precedenti
base azionaria;
10
esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
con società sottoposte a comune controllo con la Società;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;
esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
con un azionista significativo della soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
con società sottoposte a comune controllo con la Società;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i)f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;
j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| - membro del parlamento nazionale ed |
|
| europeo, del Governo o della |
|
| Commissione europea; | |
| - assessore o consigliere regionale, |
|
| provinciale o comunale, presidente di |
|
| giunta regionale, presidente di provincia, | |
| sindaco, presidente o componente di |
|
| consiglio circoscrizionale, presidente o |
|
| componente del consiglio di |
|
| amministrazione di consorzi fra enti locali, | |
| presidente o componente dei consigli o | |
| delle giunte di unioni di comuni, |
|
| consigliere di amministrazione o |
|
| presidente di aziende speciali o istituzioni | |
| di cui all'articolo 114 del decreto |
|
| legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco | |
| o consigliere di Città metropolitane, |
|
| presidente o componente degli organi di | |
| comunità montane o isolane, quando la | |
| sovrapposizione o contiguità tra l'ambito | |
| territoriale di riferimento dell'ente in cui |
|
| sono ricoperti i predetti incarichi e |
|
| l'articolazione territoriale della Società o | |
| del Gruppo sono tali da comprometterne | |
| l'indipendenza; | |
| g) se è stretto familiare (intendendosi per |
k)g)se è stretto familiare (intendendosi per |
| tale, il coniuge, purché non legalmente |
tale, il coniuge, purché non legalmente |
| separato, parente o affine entro il quarto | separato, parente o affine entro il quarto |
| grado, il convivente more uxorio o i figli del | grado, la persona legata in unione civile o il |
| convivente more uxorio e i familiari |
convivente di fatto more uxorio o i figli della |
| conviventi) di una persona che si trovi in una | persona legata in unione civile o della |
| delle situazioni di cui ai precedenti punti; | convivente di fatto more uxorio e i familiari |
| conviventi) di una persona che si trovi in una | |
| delle situazioni di cui ai precedenti punti; | |
| h) se è stretto familiare degli amministratori |
l)h) INVARIATO; |
della Società ovvero degli amministratori
comma del presente articolo 20.1.6.. Art. 20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona, Art. 20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona,
(i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f),
dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o
comma del presente articolo 20.1.6..
| Testo vigente | Testo proposto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fermo restando che non può essere considerato | fermo restando che non può essere considerato | ||||||
| Amministratore Indipendente, ai sensi del |
Amministratore Indipendente, ai sensi del |
||||||
| precedente articolo 20.1.6., un amministratore | precedente articolo 20.1.6., un amministratore | ||||||
| esecutivo della Società, di una sua controllata | esecutivo della Società, di una sua controllata | ||||||
| avente rilevanza strategica o di una società | avente rilevanza strategica o di una società | ||||||
| sottoposta a comune controllo con la Società, | sottoposta a comune controllo con la Società, | ||||||
| ovvero di una società o di un ente che, anche | ovvero di un azionista significativo della Società | ||||||
| insieme con altri attraverso un patto |
una società o di un ente che, anche insieme | ||||||
| parasociale, controlla la Società o è in grado di | con altri attraverso un patto parasociale, |
||||||
| esercitare sulla stessa un'influenza notevole. | controlla la Società o è in grado di esercitare | ||||||
| sulla stessa un'influenza notevole. |
Le proposte di modifica degli artt. 20.1.6. e 20.1.7. sono volte ad armonizzare e adeguare il requisito statutariamente previsto in materia di indipendenza degli amministratori con le previsioni introdotte dal DM 169 e dal nuovo Codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana S.p.A..
In particolare, con gli interventi proposti si intende (i) introdurre nello Statuto la nozione di "azionista significativo", contenuta nel Codice di Corporate Governance, integrata dalle previsioni riguardanti la definizione di "partecipante" della Banca prevista dal DM 169; e (ii) integrare l'elenco delle fattispecie, al ricorrere delle quali un amministratore perde il requisito di indipendenza, previsto statutariamente con le fattispecie previste dall'art. 13 del DM 169 in materia di indipendenza degli amministratori.
Per effetto dell'introduzione di alcune clausole, si propone di modificare anche la numerazione di talune delle previsioni dell'art. 20.1.6..
| Art. 20.3. - Divieti e incompatibilità dei |
Art. 20.3. - Divieti e incompatibilità dei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| componenti del Consiglio di Amministrazione | componenti del Consiglio di Amministrazione | ||||||
| Art. 20.3.1. Fermo restando quanto previsto |
Art. 20.3.1. Fermo restando quanto previsto |
||||||
| nell'articolo 20.1., non possono essere nominati | nell'articolo 20.1., non possono essere nominati | ||||||
| alla carica di componenti del Consiglio di |
alla carica di componenti del Consiglio di |
||||||
| Amministrazione coloro che versino nelle |
Amministrazione, e se nominati decadono, |
||||||
| situazioni di ineleggibilità o di decadenza |
coloro che versino nelle situazioni di |
||||||
| previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non | ineleggibilità o di decadenza previste |
||||||
| siano in possesso dei requisiti di onorabilità e | dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in | ||||||
| professionalità prescritti dalla normativa, anche | possesso dei requisiti di onorabilità e |
||||||
| regolamentare, pro tempore vigente. | professionalità prescritti dalla normativa, anche | ||||||
| regolamentare, pro tempore vigente. | |||||||
| - omissis - | - omissis - | ||||||
| Art. 20.3.5. Il venir meno del requisito di |
Art. 20.3.5. Il venir meno del requisito di |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in |
indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in |
| capo ad un amministratore non ne determina | capo ad un amministratore non ne determina |
| la decadenza se i requisiti permangono in capo | la decadenza se i requisiti permangono in capo |
| al numero minimo di amministratori che |
al numero minimo di amministratori che |
| secondo il presente Statuto, nel rispetto della | secondo il presente Statuto, nel rispetto della |
| normativa pro tempore vigente, devono |
normativa pro tempore vigente, devono |
| possedere tale requisito. Il venir meno del |
possedere tale requisito. Il venir meno del |
| requisito di indipendenza previsto dall'articolo | requisito di indipendenza previsto dall'articolo |
| 20.1.6. determina comunque la cessazione da | 20.1.6. determina comunque la cessazione |
| cariche per le quali tale requisito sia richiesto | dalle cariche per le quali tale requisito sia |
| dalla normativa pro tempore vigente o dallo | richiesto dalla normativa pro tempore vigente o |
| Statuto. | dallo Statuto. |
| - omissis - | - omissis - |
Si propone di precisare all'art. 20.3.1. che, nel caso in cui, successivamente alla nomina, sia accertata la sussistenza di una situazione di ineleggibilità o di decadenza, ovvero la mancanza dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, lo stesso amministratore decada dalla carica.
All'art. 20.3.5, inoltre, si propone una modifica formale.
Art. 20.4.2. – omissis –
A pena di inammissibilità:
- omissis –
d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo
Art. 20.4. – Liste di candidati Art. 20.4.2. – omissis – A pena di inammissibilità:
d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo
| Testo vigente | Testo proposto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| per tempo vigente; (ii) devono altresì |
per tempo vigente; (ii) devono altresì |
||||
| contenere un numero di candidati in |
contenere un numero di candidati in |
||||
| possesso dei requisiti di indipendenza previsti | possesso dei requisiti di indipendenza previsti | ||||
| dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno | dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno | ||||
| 7 (sette) candidati ove la lista sia composta | 8 (otto) 7 (sette) candidati ove la lista sia | ||||
| da 15 (quindici) candidati o ad almeno la | composta da 15 (quindici) candidati o ad | ||||
| metà (approssimando all'intero inferiore se il | almeno la metà (approssimando all'intero | ||||
| primo decimale è pari o inferiore a 5 e |
inferiore se il primo decimale è pari o inferiore | ||||
| all'intero superiore negli altri casi) ove la lista | a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove | ||||
| sia composta da un numero di candidati | la lista sia composta da un numero di |
||||
| inferiore a 15 (quindici); | candidati inferiore a 15 (quindici); | ||||
| - omissis - | - omissis - | ||||
In aderenza al nuovo Codice di Corporate Governance, che richiede che nelle 'società grandi' (i.e., le società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di Euro) almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia costituita da amministratori indipendenti, si propone di adeguare l'art. 20.4.2., lett. d), dello Statuto a tale previsione (nonché a quanto già previsto dall'art. 20.1.5 dello Statuto), innalzando da 7 (sette) a 8 (otto) il numero dei candidati amministratori indipendenti da indicare nella lista. Pertanto, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da n. 15 (quindici) membri, il numero degli amministratori indipendenti da indicare nel caso venga presentata una lista composta da 15 (quindici) membri dovrà essere pari a n. 8 (otto).
Art. 20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..
Art. 20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..
| Testo vigente | Testo proposto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. 20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio | Art. 20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio | ||||||
| 20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli |
20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli |
||||||
| 20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati | 20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati | ||||||
| abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta |
abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta |
||||||
| eletto il candidato della lista dalla quale non sia | eletto il candidato della lista dalla quale non sia | ||||||
| stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato | stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato | ||||||
| eletto il minor numero di Consiglieri (fermo |
eletto il minor numero di Consiglieri (fermo |
||||||
| restando che nell'ipotesi di cui all'articolo |
restando che nell'ipotesi di cui all'articolo |
||||||
| 20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove | 20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove | ||||||
| regolarmente presentata, che abbia ottenuto il | regolarmente presentata, che abbia ottenuto il | ||||||
| maggior numero di voti tra le Liste di Soci |
maggior numero di voti tra le Liste di Soci |
||||||
| Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). | Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). | ||||||
| Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora | Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora | ||||||
| eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano |
eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano |
||||||
| eletto lo stesso numero di Consiglieri, |
eletto lo stesso numero di Consiglieri, |
||||||
| nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato | nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato | ||||||
| di quella che abbia ottenuto il maggior numero | di quella che abbia ottenuto il maggior numero | ||||||
| di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre | di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre | ||||||
| a parità di quoziente, si procede a ballottaggio | a parità di quoziente, si procede a ballottaggio | ||||||
| mediante nuova votazione da parte dell'intera | mediante nuova votazione da parte dell'intera | ||||||
| Assemblea, risultando eletto il candidato che | Assemblea, risultando eletto il candidato che | ||||||
| abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, | abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, | ||||||
| fermo restando il rispetto di quanto previsto |
fermo restando il rispetto di quanto previsto |
||||||
| dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., |
dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., |
||||||
| 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3 | 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3 |
In ragione della modifica proposta all'art. 20.1.4. (cfr. supra), si propone, quale modifica formale e di raccordo tra le previsioni statutarie interessate, di eliminare il riferimento a tale articolo dagli artt. 20.5.2. e 20.6.1. dello Statuto.
| Art. 20.11. – Sostituzione | Art. 20.11. – Sostituzione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - omissis - | - omissis - | ||||||||||||
| 20.11.2. | Alla | successiva | nomina | in sede | 20.11.2. | Alla | successiva | nomina | in sede | ||||
| assembleare si procede, nel rispetto dei principi | assembleare si procede, nel rispetto dei principi | ||||||||||||
| di indipendenza |
e di equilibrio tra |
i generi | di | indipendenza | e di equilibrio tra |
i generi | |||||||
| prescritti | dalla | normativa, | anche | prescritti | dalla | normativa, | anche |
| Testo vigente | Testo proposto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamentare, pro tempore vigente e dallo | regolamentare, pro tempore vigente e dallo | |||||
| Statuto, come segue: | Statuto, come segue: | |||||
| - omissis – | - omissis – | |||||
| c) per la sostituzione dell'amministratore che | c) per la sostituzione dell'amministratore che | |||||
| sia stato tratto da una Lista di Soci diversa |
sia stato tratto da una Lista di Soci diversa |
|||||
| dalla lista che dovesse aver ottenuto il |
dalla lista che dovesse aver ottenuto il |
|||||
| maggior numero di voti, l'Assemblea vota a | maggior numero di voti, l'Assemblea vota a | |||||
| maggioranza relativa tra i candidati |
maggioranza relativa tra i candidati |
|||||
| presentati nella medesima lista di |
presentati nella medesima lista di |
|||||
| provenienza del componente cessato, i |
provenienza del componente cessato, i |
|||||
| quali abbiano confermato la propria |
quali abbiano confermato la propria |
|||||
| candidatura o, in difetto, tra i candidati delle | candidatura o, in difetto, tra i candidati delle | |||||
| eventuali altre Liste di Soci diversa dalla Lista | eventuali altre Liste di Soci diversae dalla | |||||
| di Soci che abbia ottenuto il maggior |
Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior | |||||
| numero di voti e diverse dalle Liste di Soci | numero di voti e diverse dalle Liste di Soci | |||||
| Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, |
Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, |
|||||
| l'Assemblea provvederà alla sostituzione |
l'Assemblea provvederà alla sostituzione |
|||||
| votando a maggioranza relativa senza |
votando a maggioranza relativa senza |
|||||
| vincolo di lista, nel rispetto del principio di | vincolo di lista, nel rispetto del principio di | |||||
| necessaria rappresentanza delle minoranze; | necessaria rappresentanza delle minoranze; | |||||
| - omissis - | ||||||
| - omissis - | ||||||
| Art. 23.5. - Deliberazioni a maggioranza |
Art. 23.5. - Deliberazioni a maggioranza |
|||||
| qualificata | qualificata | |||||
| Art. 23.5.1. Sono validamente assunte con il voto | Art. 23.5.1. Sono validamente assunte con il voto | |||||
| favorevole di almeno 11 componenti in carica | favorevole di almeno 11 (undici) componenti in | |||||
| del Consiglio di Amministrazione (la |
carica del Consiglio di Amministrazione (la |
|||||
| "Maggioranza Consiliare Qualificata") |
"Maggioranza Consiliare Qualificata") |
|||||
| esclusivamente le deliberazioni concernenti |
esclusivamente le deliberazioni concernenti |
|||||
| direttamente e/o indirettamente: | direttamente e/o indirettamente: | |||||
| - omissis - | - omissis - | |||||
| ▲ |
Agli artt. 20.11.2., lett. c), e 23.5.1. dello Statuto si propongono due modifiche meramente formali.
Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 24.1. - Supervisione strategica e gestione | Art. 24.1. - Supervisione strategica e gestione |
| della Società | della Società |
| Al Consiglio di Amministrazione spetta la |
Al Consiglio di Amministrazione spetta la |
| supervisione strategica e la gestione |
supervisione strategica e la gestione |
| dell'impresa. A tal fine, il Consiglio di |
dell'impresa, da condursi anche in ottica di |
| Amministrazione può compiere tutte le |
successo sostenibile, inteso quale creazione di |
| operazioni necessarie, utili o comunque |
valore nel lungo termine a beneficio degli |
| opportune per l'attuazione dell'oggetto |
azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri |
| sociale, siano esse di ordinaria come di |
stakeholders rilevanti per la Società. A tal fine, il |
| straordinaria amministrazione, e dispone della | Consiglio di Amministrazione può compiere |
| facoltà di consentire la cancellazione e la |
tutte le operazioni necessarie, utili o comunque |
| riduzione di ipoteche anche a fronte di |
opportune per l'attuazione dell'oggetto |
| pagamento non integrale del credito, anche | sociale, siano esse di ordinaria come di |
| attraverso soggetti all'uopo delegati. | straordinaria amministrazione, e dispone della |
| - omissis - | facoltà di consentire la cancellazione e la |
| riduzione di ipoteche anche a fronte di |
|
| pagamento non integrale del credito, anche | |
| attraverso soggetti all'uopo delegati. | |
| - omissis - |
Si propone di introdurre nell'art. 24.1., relativo ai poteri e alle competenze del Consiglio, il riferimento alla gestione dell'impresa anche in un'ottica di successo sostenibile, in considerazione (i) del richiamo al perseguimento del successo sostenibile contenuto negli artt. 5 e 6 del Codice di Corporate Governance (relativi, rispettivamente, alla remunerazione degli amministratori e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi) (ii) degli obiettivi di finanza sostenibile e di integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. "ESG") di cui alle Disposizioni di Vigilanza in materia di strategie aziendali (iii) dell'opportunità di riflettere nel corpo statutario la mission già in atto nel Banco BPM volta a rafforzare e concretizzare l'integrazione della sostenibilità all'interno della governance, delle attività aziendali e del business.
| Art. 24.2. - Competenze non delegabili | Art. 24.2. - Competenze non delegabili |
|---|---|
| - omissis - | - omissis - |
| Art. 24.2.2. Oltre alle materie per legge non | Art. 24.2.2. Oltre alle materie per legge non |
| delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 | delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 |
| dello Statuto, e ferme altresì le competenze | dello Statuto, e ferme altresì le competenze |
| dell'Assemblea, sono riservate alla competenza | dell'Assemblea, sono riservate alla competenza |
| non delegabile del Consiglio di Amministrazione | non delegabile del Consiglio di Amministrazione |
| (fatta eccezione per quanto previsto |
(fatta eccezione per quanto previsto |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui | dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui |
| alle lett. p), q) e y)): | alle lett. p), q) e y)): |
| a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi |
a) l'approvazione del modello di business, |
| generali programmatici e strategici e delle | delle linee e degli indirizzi generali |
| politiche di governo e di gestione dei rischi | programmatici e strategici, nonché degli |
| della Società e del Gruppo, nonché il loro | obiettivi di rischio e delle politiche di governo |
| riesame periodico per garantirne l'efficacia | e di gestione dei rischi della Società e del |
| nel tempo; | Gruppo, nonché il loro riesame periodico per |
| garantirne l'efficacia nel tempo; | |
| - omissis – | - omissis – |
| g) su proposta dell'Amministratore |
g) su proposta dell'Amministratore |
| Delegato sentito il Presidente del Consiglio di | Delegato sentito il Presidente del Consiglio di |
| Amministrazione, la nomina, la revoca e la | Amministrazione, la nomina, la revoca e la |
| sostituzione del Direttore Generale e dei |
sostituzione del Direttore Generale e dei |
| Condirettori Generali, la determinazione o la | Condirettori Generali, la determinazione o la |
| modifica delle attribuzioni, funzioni e |
modifica delle attribuzioni, funzioni e |
| competenze del Direttore Generale e dei | competenze del Direttore Generale e dei |
| Condirettori Generali e la determinazione |
Condirettori Generali e la determinazione |
| del relativo trattamento economico, |
del relativo trattamento economico, |
| nonché, su proposta dell'Amministratore |
nonché, su proposta dell'Amministratore |
| Delegato, la nomina dei vertici operativi e | Delegato, la nomina dei vertici operativi e |
| direttivi della Società e la determinazione dei | direttivi della Società e la determinazione dei |
| relativi poteri e del trattamento economico; | relativi poteri e del trattamento economico;. |
| Il Consiglio di Amministrazione assicura un | |
| efficace controllo dialettico con i |
|
| responsabili delle principali funzioni |
|
| aziendali e verifica nel tempo le scelte e le | |
| decisioni da questi assunte; | |
| - omissis – | - omissis – |
| l) su proposta del Comitato Controllo |
l) su proposta del Comitato Controllo |
| Interno e Rischi, previo parere obbligatorio | Interno, e Rischi e Sostenibilità, previo parere |
| non vincolante del Collegio Sindacale, la | obbligatorio non vincolante del Collegio |
| nomina del Responsabile della Funzione di | Sindacale, la nomina e la revoca del |
conformità (Compliance Manager) e del Responsabile della Funzione di gestione del Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager), del Responsabile
rischio (Risk Manager) nonché del Responsabile della funzione Internal Audit, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.
della Funzione di gestione del rischio (Risk Manager), del Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione di Convalida interna nonché del Responsabile della Funzione Internal Audit, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, inclusa una policy per la promozione della diversità e della inclusività; - omissis –
dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.;
ee) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
ff) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| dell'intervento precoce; | |
| gg) la decisione di adottare una misura |
|
| prevista nel piano di risanamento o di |
|
| astenersi dall'adottare una misura pur |
|
| - omissis - | ricorrendone le circostanze. |
| - omissis - |
Alla luce delle previsioni contenute nell'Aggiornamento n. 35 della Circolare 285 e relativo alle nuove disposizioni sul governo societario delle banche, si propone di modificare talune delle previsioni riguardanti le materie oggetto di competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione, adeguandole alle previsioni regolamentari entrate in vigore ovvero, a seconda dei casi, introducendo talune nuove previsioni riflesse nella normativa citata.
| Art. 24.4. - Comitato Nomine, Comitato |
Art. 24.4. - Comitato Nomine, Comitato |
|---|---|
| Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e |
Remunerazioni, Comitato Controllo Interno, e |
| Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati | Rischi e Sostenibilità, Comitato Parti Correlate e |
| altri Comitati | |
| Art. 24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione |
Art. 24.4.1. INVARIATO |
| costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza | |
| delle disposizioni normative tempo per tempo | |
| vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I |
|
| Comitati sono investiti delle funzioni e dei |
|
| compiti per ciascuno di essi previsti dalla |
|
| normativa, anche regolamentare, pro tempore | |
| vigente e dal codice di comportamento in |
|
| materia di governo societario promosso dalla | |
| società di gestione di mercati regolamentati al | |
| quale la Società aderisce. | |
| - omissis – | - omissis – |
| Comitato Controllo Interno e Rischi | Comitato Controllo Interno, e Rischi e |
| Sostenibilità | |
| Il Consiglio di Amministrazione costituisce al |
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al |
| proprio interno un "Comitato Controllo Interno e | proprio interno un "Comitato Controllo Interno, |
| Rischi", approvando il Regolamento che ne |
e Rischi e Sostenibilità", approvando il |
| determina le competenze e il funzionamento in | Regolamento che ne determina le |
| conformità alle disposizioni di vigilanza. Il |
competenze e il funzionamento in conformità |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Comitato Controllo Interno e Rischi è composto | alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato |
| da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la | Controllo Interno, e Rischi e Sostenibilità è |
| maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto | composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non |
| alla carica di presidente) in possesso dei requisiti | esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il |
| di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 | soggetto eletto alla carica di presidente) in |
| - omissis - | possesso dei requisiti di indipendenza di cui |
| all'articolo 20.1.6 | |
| - omissis - |
Si propone di aggiornare, in considerazione dell'ampliamento delle relative competenze, la denominazione del Comitato per il Controllo Interno e Rischi in Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità.
| Titolo VII – Collegio Sindacale | Titolo VII – Collegio Sindacale |
|---|---|
| Art. 33. - Composizione e numero | Art. 33. - Composizione e numero |
| Art. 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 | Art. 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 |
| (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci |
(cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci |
| supplenti, che durano in carica per tre esercizi, | supplenti, che durano in carica per tre esercizi, |
| scadono alla data dell'Assemblea convocata | scadono alla data dell'Assemblea convocata |
| per l'approvazione del bilancio relativo |
per l'approvazione del bilancio relativo |
| all'ultimo esercizio della loro carica e sono |
all'ultimo esercizio della loro carica e sono |
| rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso | rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso |
| dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, |
dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, |
| professionalità e onorabilità previsti dalla |
professionalità e onorabilità e rispettare i criteri |
| normativa pro tempore vigente. | di competenza, correttezza e dedizione di |
| tempo previsti dalla normativa pro tempore |
|
| vigente. | |
| Art. 33.2. Almeno due Sindaci effettivi e almeno | |
| un Sindaco supplente devono essere iscritti nel | |
| registro dei revisori legali e aver esercitato |
|
| l'attività di revisione legale dei conti per un |
|
| periodo non inferiore a tre anni. | |
| Art. 33.2. La composizione del Collegio |
Art. 33.2 Art. 33.3. La composizione del Collegio |
| Sindacale assicura, in ossequio a quanto |
Sindacale assicura, in ossequio a quanto |
| previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue | previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue |
| successive modifiche nonché dalla normativa, | successive modifiche nonché dalla alla |
| anche regolamentare, pro tempore vigente, |
normativa, anche regolamentare, pro tempore |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto | vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo |
| dalla medesima legge. | previsto dalla medesima legge. |
| Art. 33.4. Fermo quanto ulteriormente previsto | |
| dalla normativa pro tempore vigente, i sindaci | |
| devono possedere i requisiti di indipendenza | |
| previsti per gli amministratori indipendenti |
|
| dall'articolo 20.1.6. del presente Statuto. | |
| Art. 33.3. Si applicano nei confronti dei membri | Art. 33.3. Art. 33.5. INVARIATO |
| del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli | |
| incarichi di amministrazione e controllo stabiliti | |
| con regolamento dalla Consob nonché da |
|
| ogni altra applicabile disposizione. | |
| Art. 33.4. Inoltre: (i) i Sindaci non possono |
Art. 33.4. Art. 33.6. INVARIATO |
| assumere cariche in organi diversi da quelli con | |
| funzioni di controllo presso altre società del |
|
| Gruppo nonché presso società nelle quali la | |
| Società detenga, anche indirettamente, una | |
| partecipazione di rilievo strategico (anche se | |
| non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono | |
| essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i | |
| candidati che ricoprano l'incarico di |
|
| Consigliere di amministrazione, dirigente o |
|
| funzionario in società o enti esercenti, |
|
| direttamente o indirettamente, un'attività |
|
| bancaria in concorrenza con quella della |
|
| Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti | |
| di organismi di categoria. | |
| Art. 33.5. Al Presidente e ai membri effettivi del | Art. 33.5. Art. 33.7. INVARIATO |
| Collegio Sindacale compete, per l'intero |
|
| periodo di carica, oltre al rimborso delle spese | |
| sostenute per ragione del loro ufficio, |
|
| l'emolumento annuale deliberato |
|
| dall'Assemblea. | |
| ▲ | |
| Si propone la modifica dell'art. 33. dello Statuto al fine di adeguare le previsioni statutarie in materia di requisiti |
richiesti in capo ai Sindaci alle disposizioni introdotte dal DM 169 e dall'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV,
Testo vigente Testo proposto
Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285.
In particolare, (i) si propone di integrare l'art. 33.1. con il riferimento ai criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo che i Sindaci devono rispettare ai sensi dell'art. 26, 2° comma, TUB e degli artt. 4 e 10, nonché della Sezione V, del DM 169; (ii) si propone di introdurre un nuovo art. 33.2., in conformità con le previsioni dettate dall'art. 9 del DM 169, il requisito dell'iscrizione (richiesto in capo a una parte dei Sindaci) nel registro dei revisori legali e dell'esercizio dell'attività di revisione legale per un periodo minimo; (iii) si propone – analogamente all'art. 20.1.2. dello Statuto riguardante gli amministratori – di eliminare dall'art. 33.3 (nella nuova numerazione) il puntuale richiamo alla 'Legge Golfo – Mosca' ma di mantenere il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile, tenuto conto dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi nel frattempo intervenuta. Da un lato, infatti, la Legge n. 120/2011 (c.d. ' Legge Golfo – Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285; e (iv) si propone, con riferimento all'art. 33.4. (nella nuova numerazione) di estendere, anche avuto riguardo alle disposizioni normative in vigore in materia di requisito di indipendenza richiesto in capo ai Sindaci, in capo a questi ultimi la disciplina dettata in materia di indipendenza degli amministratori. Infine, si intende modificare anche la numerazione delle previsioni dell'articolo a seguito delle variazioni illustrate.
- omissis -
Art. 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.
Art. 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo. In ciascuna sezione, i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno due dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
| Art. 34.3. Le liste che, considerando entrambe le | Art. 34.3. Le liste che, considerando entrambe le |
|---|---|
| sezioni, presentano un numero di candidati pari | sezioni, presentano un numero di candidati pari |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere | o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere, |
| candidati di genere diverso, in modo da |
tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci |
| assicurare una composizione del Collegio |
effettivi quanto in quella relativa ai Sindaci |
| Sindacale che rispetti quanto previsto dalla |
supplenti, candidati di genere diverso, in modo |
| normativa tempo per tempo vigente in materia | da al fine di assicurare una composizione del |
| di equilibrio tra i generi. | Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto |
| dalla normativa tempo per tempo vigente in | |
| materia di equilibrio tra i generi. | |
| - omissis - | - omissis - |
| Art. 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza | Art. 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza |
| delle modalità che precedono sono |
dei termini e delle modalità che precedono |
| considerate come non presentate, anche nel | sono considerate come non presentate, anche |
| caso in cui le eventuali difformità o carenze | nel caso in cui. Le le eventuali difformità o |
| riguardino la documentazione relativa ai singoli | carenze che riguardino la, o la mancanza della, |
| candidati. | documentazione relativa ai singoli candidati di |
| una lista non comportano automaticamente |
|
| l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli |
|
| candidati a cui si riferiscono le irregolarità. | |
| - omissis - | - omissis - |
Si propone di (i) specificare agli artt. 34.2. e 34.3. talune modalità ai fini della presentazione delle liste volte a far sì che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni in tema di equilibrio tra i generi e di professionalità nei termini previsti dal nuovo art. 33.2.; e (ii) uniformare il testo dell'art. 34.8. alle previsioni contenute nell'art. 20.4.3., in relazione all'esclusione dalla lista presentata per la nomina degli amministratori dei singoli candidati per i quali risulta mancante la relativa documentazione.
| Art. 35. – Votazione | Art. 35. – Votazione |
|---|---|
| - omissis - | - omissis - |
| Art. 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior | Art. 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior |
| numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui | numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo |
| sono elencati nelle sezioni della lista, due |
con cui sono elencati nelle sezioni della lista, |
| Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. | due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. |
| Art. 35.3. Dalla lista risultata seconda per |
Art. 35.3. Dalla lista risultata seconda per |
| numero di voti e che non sia collegata, neppure | numero di voti e che non sia collegata, neppure |
| indirettamente, secondo quanto stabilito dalla | indirettamente, secondo quanto stabilito dalla |
| normativa pro tempore vigente, con i soci che | normativa pro tempore vigente, con i soci che |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| hanno presentato o votato la lista risultata |
hanno presentato o votato la lista risultata |
| prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine | prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine |
| progressivo con cui i candidati sono indicati | progressivo con cui i candidati sono indicati |
| nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un | nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un |
| Sindaco supplente. | Qualora la lista risultata Sindaco supplente. |
| seconda per numero di voti risulti collegata con | |
| i soci che hanno presentato o votato la lista | |
| risultata prima per numero di voti, i due Sindaci | |
| effettivi e un Sindaco supplente sono tratti, |
|
| nell'ordine progressivo con cui sono indicati |
|
| nelle sezioni della lista, dalla lista risultata terza | |
| per numero di voti e che non sia collegata, | |
| neppure indirettamente, secondo quanto |
|
| stabilito dalla normativa pro tempore vigente, | |
| con i soci che hanno presentato o votato la lista | |
| risultata prima per numero di voti. | |
| Art. 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di | Art. 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di |
| voti e che non sia collegata, neppure |
voti e che non sia collegata, neppure |
| indirettamente, secondo quanto stabilito dalla | indirettamente, secondo quanto stabilito dalla |
| normativa pro tempore vigente, con i soci che | normativa pro tempore vigente, con i soci che |
| hanno presentato o votato le liste risultate prima | hanno presentato o votato le liste risultate prima |
| e seconda per numero di voti sono tratti, |
e seconda per numero di voti sono tratti, |
| nell'ordine progressivo con cui i candidati sono | nell'ordine progressivo con cui i candidati sono |
| indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco |
indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco |
| effettivo, cui sarà attribuita la carica di |
effettivo, cui sarà attribuita la carica di |
| Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco | Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco |
| supplente. | supplente. Qualora la lista risultata terza per |
| numero di voti risulti collegata con i soci che | |
| hanno presentato o votato le liste risultate prima | |
| e seconda per numero di voti, il Sindaco |
|
| effettivo cui sarà attribuita la carica di |
|
| Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco | |
| supplente sono tratti, nell'ordine progressivo |
|
| con cui sono indicati nelle sezioni della lista, | |
| dalla lista risultata quarta per numero di voti e |
che non sia collegata, neppure indirettamente,
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| secondo quanto stabilito dalla normativa pro | |
| tempore vigente, con i soci che hanno |
|
| presentato o votato le liste risultate prima e | |
| seconda per numero di voti. | |
| - omissis - | - omissis - |
| Art. 35.8. Qualora la composizione dell'organo | Art. 35.8. Qualora, la composizione dell'organo |
collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
collegiale o della categoria dei sindaci al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista e. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa sezione lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
Art. 35.9. Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| genere meno rappresentato, tenuto conto del | |
| loro ordine di elencazione nella rispettiva |
|
| sezione, gli ultimi eletti del genere più |
|
| rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il | |
| maggior numero di voti decadono nel numero | |
| necessario ad assicurare l'ottemperanza al |
|
| requisito, e sono sostituiti dai primi candidati | |
| appartenenti al genere meno rappresentato e | |
| non eletti tratti dalla medesima sezione della | |
| stessa lista. In assenza di candidati del genere | |
| meno rappresentato all'interno della sezione |
|
| rilevante della lista che ha ottenuto il maggior | |
| numero di voti in numero sufficiente a |
|
| procedere alla sostituzione, l'Assemblea |
|
| nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti | |
| con le maggioranze di legge, assicurando il | |
| soddisfacimento del requisito. | |
| Art. 35.9. Qualora non sia presentata alcuna | Art. 35.9. Art. 35.10. INVARIATO |
| lista, si procede all'elezione del Collegio |
|
| Sindacale a maggioranza relativa da parte |
|
| dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto | |
| dalla normativa pro tempore vigente in materia | |
| di equilibrio tra i generi e di requisiti di |
|
| eleggibilità, indipendenza, professionalità e |
|
| onorabilità dei sindaci. | |
| Art. 35.10. Se viene a mancare il Presidente del | Art. 35.10. Art. 35.11. INVARIATO |
| Collegio Sindacale, assume tale carica, fino |
|
| all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo | |
| 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla | |
| medesima lista dalla quale è stato tratto il |
|
| Presidente. | |
| Art. 35.11. Se vengono a mancare per qualsiasi | Art. 35.11. Art. 35.12. Se vengono a mancare per |
| motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i | qualsiasi motivo uno o più Sindaci effettivi, |
| Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in | subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla |
| ordine di età, nonché nel rispetto dei requisiti di | medesima lista, in ordine di età, nonché nel |
| professionalità previsti dalla normativa, anche | rispetto dei requisiti di professionalità previsti |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| regolamentare, pro tempore vigente e del |
dalla normativa, anche regolamentare, pro |
| principio dell'equilibrio tra i generi. Ove ciò non | tempore vigente di cui all'art. 33.2. e del |
| sia possibile, al Sindaco uscente subentra il |
principio dell'equilibrio tra i generi e, in |
| Sindaco supplente avente i requisiti indicati |
subordine, in ordine di età. Ove ciò non sia |
| tratto via via dalle liste risultate più votate tra | possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco |
| quelle di minoranza, secondo l'ordine |
supplente avente i requisiti indicati tratto via via |
| progressivo di elencazione. I Sindaci subentrati | dalle liste risultate più votate tra quelle di |
| restano in carica fino alla successiva |
minoranza, secondo l'ordine progressivo di |
| Assemblea, che provvede alla necessaria |
elencazione. I Sindaci subentrati restano in |
| integrazione del Collegio. | carica fino alla successiva Assemblea, che |
| provvede alla necessaria integrazione del |
|
| Collegio. Ove non sia possibile procedere alla | |
| sostituzione con le modalità indicate in |
|
| precedenza, l'Assemblea delibera la |
|
| sostituzione ai sensi dell'articolo 35.13. che |
|
| segue. | |
| Art. 35.12. Quando l'Assemblea deve |
Art. 35.12. Art. 35.13. Quando l'Assemblea deve |
| provvedere, ai sensi del precedente articolo | provvedere, ai sensi del precedente articolo |
| 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei | 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei |
| Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per | Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per |
| l'integrazione del Collegio Sindacale si procede | l'integrazione del Collegio Sindacale si procede |
| come segue: | come segue: |
| (i) qualora si debba provvedere alla |
- omissis - |
| sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata | |
| prima per numero di voti, l'elezione avviene | |
| con votazione a maggioranza relativa senza | |
| vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle | |
| disposizioni normative in materia di equilibrio | |
| fra i generi; | |
| (ii) qualora, invece, occorra sostituire |
(ii) qualora, invece, occorra sostituire |
| Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o | Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o |
| terza per numero di voti e che non sia |
terza per numero di voti e che non sia |
| collegata, neppure indirettamente, con i |
collegata, neppure indirettamente, con i soci |
| soci che hanno presentato o votato la lista | che hanno presentato o votato la lista |
| risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle | risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle |
| disposizioni normative in materia di equilibrio | disposizioni normative in materia di equilibrio |
| tra i generi, li sostituisce, con voto a |
|
|---|---|
| maggioranza relativa, scegliendoli ove |
|
| possibile fra i candidati indicati nella lista di | |
| cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i | |
| quali abbiano confermato almeno quindici | |
| giorni prima di quello fissato per l'Assemblea | |
| in prima convocazione la propria |
|
| candidatura, depositando presso la sede |
|
| della Società le dichiarazioni relative |
|
| all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di | |
| incompatibilità e all'esistenza dei requisiti |
|
| prescritti per la carica nonché |
|
| un'indicazione aggiornata circa gli incarichi | |
| di amministrazione e controllo ricoperti in |
|
| altre società. Ove non sia possibile |
|
| procedere in tale modo, l'Assemblea |
|
| delibera con votazione a maggioranza |
|
| relativa tra singoli candidati presentati dai | |
| soci che, da soli o insieme ad altri, |
|
| detengano la partecipazione minima di cui | |
| al precedente articolo 34.4., senza vincolo di | |
| lista, nel rispetto, comunque, delle |
|
| disposizioni normative in materia di equilibrio | |
| fra i generi. In tale ultimo caso, |
|
| nell'accertamento dei risultati della |
|
| votazione, non si computeranno i voti |
|
| eventualmente espressi dai soci che |
|
| detengono, anche indirettamente ovvero |
|
| anche congiuntamente con altri soci |
|
| aderenti a un patto parasociale previsto |
|
| dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 | |
| n. 58, la maggioranza relativa dei voti |
|
| esercitabili in Assemblea nonché dei soci |
|
| che controllano, sono controllati o sono |
|
| assoggettati a comune controllo dei |
|
medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque,
Testo vigente Testo proposto tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 34.4., senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati da o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| delle disposizioni normative in materia di |
equilibrio fra i generi. |
| equilibrio fra i generi | |
| Art. 35.13. L'applicazione delle disposizioni che | Art. 35.13. Art. 35.14. INVARIATO |
| precedono deve comunque consentire che |
|
| almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco |
|
| supplente vengano eletti da parte dei soci di | |
| minoranza che non siano collegati, neppure | |
| indirettamente, con i soci che hanno |
|
| presentato o votato la lista risultata prima per | |
| numero di voti. |
Si propone di (i) modificare l'art. 35.3. per disciplinare il caso di collegamento della lista seconda per numero di voti con la prima lista per numero di voti ottenuti; (ii) modificare l'art. 35.4. per disciplinare il caso di collegamento della lista terza per numero di voti con la prima o la seconda lista per numero di voti ottenuti; (iii) precisare agli artt. 35.8. e 35.9. i criteri da applicare in sede di votazione per assicurare che il Collegio Sindacale risulti composto da Sindaci, rispettivamente, in possesso dei requisiti di professionalità e nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi; (iv) modificare l'art. 35.12. (nella nuova numerazione) riguardante i criteri da seguire nel caso di sostituzione di un sindaco che cessi dalla carica, per introdurre, in via subordinata rispetto all'osservanza del requisito di professionalità e alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, il criterio dell'anzianità anagrafica; (v) anticipare (a 25 giorni prima dell'assemblea) per ragioni organizzative il termine entro cui i candidati facenti parte della lista da cui è stato tratto il sindaco da sostituire devono depositare le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il possesso dei requisiti di legge e la lista aggiornata degli incarichi ricoperti presso altre società.
| Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale | Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale |
|---|---|
| - omissis - | - omissis - |
| Art. 36.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi | Art. 36.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi |
| almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene |
almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene |
| convocato dal Presidente del Collegio |
convocato dal Presidente del Collegio |
| Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 | Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 |
| (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun |
(tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun |
| Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno | Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno |
| 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere |
1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere |
| redatto su qualsiasi supporto cartaceo o |
redatto su qualsiasi supporto cartaceo o |
| magnetico e può essere spedito con qualsiasi | magnetico e può essere spedito con qualsiasi |
| sistema di comunicazione, compresi il telefax e | sistema di comunicazione, compresi il telefax e |
| la posta elettronica. | la posta elettronica 12 (dodici) ore prima, |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| - omissis - | mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire |
| prova dell'avvenuto ricevimento. | |
| - omissis - | |
| Art. 36.9. Le riunioni del Collegio Sindacale |
Art. 36.9. Le riunioni del Collegio Sindacale |
| possono tenersi anche per teleconferenza o |
possono tenersi anche per teleconferenza o |
| videoconferenza, a condizione che tutti i |
videoconferenza essere validamente tenute |
| partecipanti possano essere identificati e sia | anche mediante l'utilizzo di sistemi di |
| loro consentito di seguire la discussione ed |
collegamento a distanza, a condizione che tutti |
| intervenire in tempo reale alla trattazione degli | i partecipanti possano essere identificati e sia |
| argomenti affrontati; verificandosi questi |
loro consentito di seguire la discussione ed |
| requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito | intervenire in tempo reale alla trattazione degli |
| nel luogo in cui si trova il Presidente. | argomenti affrontati; verificandosi questi |
| requisiti. In ogni caso, il Collegio Sindacale si | |
| considera riunito nel luogo in cui si trova il |
|
| Presidente indicato nell'avviso di |
|
| convocazione. |
Si propone di modificare gli artt. 36.7. e 36.9. dello Statuto al fine di semplificare e snellire l'operatività dell'organo di controllo della Banca (segnatamente, la tempistica di convocazione nei casi d'urgenza e le modalità di svolgimento delle riunioni), uniformando tali previsioni a quanto già previsto in relazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
| Titolo XI - Disposizioni transitorie | Titolo XI - Disposizioni transitorie |
|---|---|
| Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni | Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni |
| particolari che - anche in deroga a eventuali | particolari che - anche in deroga a eventuali |
| previsioni contenute in altre sezioni, articoli o | previsioni contenute in altre sezioni, articoli o |
| paragrafi del presente Statuto – troveranno |
paragrafi del presente Statuto – troveranno |
| applicazione in via transitoria secondo quanto | applicazione in via transitoria secondo quanto |
| di seguito indicato. | di seguito indicato. |
| Art. 41. - Luoghi di riunione delle prime cinque | Art. 41. - Luoghi di riunione delle prime cinque |
| assemblee ordinarie aventi ad oggetto |
assemblee ordinarie aventi ad oggetto |
| l'approvazione del bilancio d'esercizio | l'approvazione del bilancio d'esercizio |
| 41.1. Le riunioni delle prime cinque Assemblee |
41.1. Le riunioni delle prime cinque Assemblee |
| ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del | ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del |
| bilancio annuale di esercizio si terranno |
bilancio annuale di esercizio si terranno |
| secondo la seguente sequenza: | secondo la seguente sequenza: |
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| (i) in una località ubicata nella provincia di |
(i) in una località ubicata nella provincia di |
| Novara l'Assemblea per l'approvazione del | Novara l'Assemblea per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà | bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà |
| al 31 dicembre 2016; | al 31 dicembre 2016; |
| (ii) in una località ubicata nella provincia di |
(ii) in una località ubicata nella provincia di |
| Milano l'Assemblea per l'approvazione del | Milano l'Assemblea per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà | bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà |
| al 31 dicembre 2017; | al 31 dicembre 2017; |
| (iii) in una località ubicata nella provincia di |
(iii) in una località ubicata nella provincia di |
| Verona l'Assemblea per l'approvazione del | Verona l'Assemblea per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà | bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà |
| al 31 dicembre 2018; | al 31 dicembre 2018; |
| (iv) in una località ubicata nella provincia di |
(iv) in una località ubicata nella provincia di |
| Milano l'Assemblea per l'approvazione del | Milano l'Assemblea per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà | bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà |
| al 31 dicembre 2019; | al 31 dicembre 2019; |
| (v) in una località ubicata nella provincia di |
(v) in una località ubicata nella provincia di |
| Lodi l'Assemblea per l'approvazione del |
Lodi l'Assemblea per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà | bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al |
| al 31 dicembre 2020. | 31 dicembre 2020. |
| ▲ |
Si propone di eliminare le disposizioni transitorie previste nel Titolo XI – art. 41.1. dello Statuto, in quanto con l'assemblea che si è tenuta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la relativa applicazione si è esaurita.
Le modifiche statutarie descritte nella presente Relazione non determinano l'insorgere, in capo ai Soci che non concorreranno alla deliberazione, del diritto di recesso, in quanto le modifiche non integrano alcuna delle cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.
Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 TUB.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM sottopone all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:
"1. di modificare gli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1. dello Statuto sociale del Banco BPM, il tutto approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato."
***
Verona, 14 dicembre 2021 Il Consiglio di Amministrazione
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