Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
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II/i sottoscritto/i azionista/i di GEOX S.p.A., titolare/i delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:
| Azionista | N. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| LIR S.r.l. | ||
| Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso (TV) |
184.297.500 | 71,1004% |
| P.IVA - C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156 | ||
| Totale | 184.297.500 | 71,1004% |
in relazione al punto 11. (Nomina dei componenti il Collegio Sindacale) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo n. 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 14 aprile 2022, in unica convocazione, con la presente:
la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:
| N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| COLOMBO | FABRIZIO NATALE PIETRO |
29/06/1968 VERONA (VR) | |
| 2. | COVINO | GABRIELLA | 01/01/1968 BENEVENTO (BN) |
| DELLA PUTTA | MARCO | 01/09/1970 PORDENONE (PN) |
| N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| SALVI | 'FRANCESCA | 30/03/1982 FIRENZE (FI) | |
| TOMASI | MATTEO | 22/08/1965 VERONA (VR) |
La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da (1):
Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae) e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
Nella selezione dei candidati LIR S.r.I. ha tenuto conto degli orientamenti espressi nella "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società.
Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email [email protected].
NONTEBELLUNA 11 18/3/2022
Firma degljiazionisti Λ $LIR$ s.r.l. Piazza San Vito, 36/A 31100 Treviso (TV) C.F. e P.IVA 12777730156
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1 Barrare caselle che interessano.
| Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 |
|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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CERTIFIED
÷.
| ABI denominazione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03239 | CAB | 1600 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. |
|||
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||
| ABI (n.ro conto MT) denominazione |
|||||
| 3. data della richiesta | 4. data di invio della comunicazione | ||||
| 18.03.2022 | 23.03.2022 | ||||
| 5, n.ro progressivo annuo |
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) |
7. causale della rettifica (*) |
|||
| 27 | |||||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | |||||
| cognome o denominazione | LIR S.R.L. | ||||
| nome | |||||
| codice fiscale | 12777730156 | ||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||
| data di nascita | ITALIANA nazionalità |
||||
| indirizzo | PIAZZA SAN VITO 36/A | ||||
| città | 31100 TREVISO | ПАЦА Stato |
|||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 184.297.500 |
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| $\mathbf{0}$ 0 natura |
data di: | O costituzione | O estinzione O modifica |
||
| Beneficiario vincolo | |||||
| 13. data di riferimento | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile | |||
| 18.03.2022 | 24.03.2022 | DEP | |||
| 16. note | |||||
| COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE | |||||
| Æ | INTESA SANPAOLO S.p.A. per procura di I.S.P.B. S.p.A. |
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari ί¥, |
|||
| Wallen | 27 | ||||
| 17. Sezione riservata all'Emittente | |||||
| Data della rilevazione nell'Elenco | |||||
| Causale della rilevazione | о Iscrizione |
Maggiorazione [] | Cancellazione [] |
7 $\sim$
$\mathcal{L}$
Il sottoscritto FABRIZIO COLOMBO nato a VERONA, il codice fiscale D, residente in MILANO, Via
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Miland 15/3/22 (Luogo e data)
g Ro $\bigcap$
54
$\bar{\lambda}$
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200
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La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa
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Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".
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h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 dei codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
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Fabrizio Colombo è nato a Verona |
Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.
Ha svolto per tre anni, presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.
socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e È Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & Acquisition e diritto tributario italiano.
È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.
Attualmente è membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa.
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
| v | ||
|---|---|---|
| 20145 MILANO MI | ||
| $T - 3$ | ||
| Ŕ | ||
| E |
Milano, 15 marzo 2022
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Il sottoscritto FABRIZIO COLOMBO, nato a Verona (VR), il Contra provincia, residente a Milano, $\ln$ 1 Experimentally, Codice Fiscale Contract of the Contract of P, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo nella società GEOX S.p.A.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c., di ricoprire, alla data odierna, le cariche di seguito elencate in corrispondenza delle rispettive società:
| Geox S.p.A. Via Feltrina Centro 16 - 31030 Biadene di Montebelluna (TV) (*) | Sindaco Effettivo Membro OdV |
|---|---|
| Mittel S.p.A. Via Borromei $5 - 20123$ Milano (*) | Presidente Collegio Sindacale |
| Publitalia '80 S.p.A. Via Paleocapa 3 - 20121 Milano | Sindaco Effettivo |
| Value Transformation Services S.p.A. Via della Meccanica s.n.c. - 37139 Verona | Sindaco Effettivo |
| Saras S.p.A. S.S. Sulcitana 195 km 19° - 09018 Sarroch (CA) (*) | Sindaco Effettivo |
| Finarvedi S.p.A. Viale Forlanini 23 - 20134 Milano, | Sindaco Effettivo |
| Acciaieria Arvedi S.p.A. Viale Forlanini 23 - 20134 Milano | Sindaco Effettivo |
| Acciai Speciali Terni S.p.A. Viale B. Brin 218 - 05100 Terni | Sindaco Effettivo |
| Sistemi Informativi S.r.l. Via Luigi Stipa 150 - 00148 Roma | Sindaco Effettivo |
| BNP Paribas for Innovation Italia S.r.l. Via Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma | Sindaco Effettivo |
| Sarlux S.r.l. S.S. Sulcitana 195 km $19^{\circ} - 09018$ Sarroch (CA) | Presidente Collegio Sindacale |
| Saras Ricerche e Tecnologie S.r.l. Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) | Sindaco Unico Membro OdV |
| Deposito di Arcola S.r.l. Via 25 Aprile 18 - 19021 Arcola (SP) | Sindaco Unico Membro OdV |
| QuattroPiùUno S.p.A. Via Boncompagni 63 – 20139 Milano $(\star)$ Contain quatato |
Sindaco Effettivo |
(*) Società quotata
$C, F, \blacksquare$
$\blacksquare$ P.1. 12046380155
| La sottoscritta Gabriella Covino | |||
|---|---|---|---|
| nato a Benevento (BN) | codice | ||
| fiscale: | residente in Roma. |
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strument $\blacksquare$ nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
$16.32022$
(Luogo e data)
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La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1
<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo:
di un azionista significativo della società:
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V. Titolo V. Capi V. VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis. Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.
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Partner Corporate/M&A Co-Responsabile del Dipartimento di Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Roma
Gabriella Covino è esperta in fusioni e acquisizioni, diritto societario, diritto commerciale e joint ventures. È specializzata nel campo delle acquisizioni e dismissioni di pacchetti azionari, aziende o rami di esse, della costituzione di joint ventures, redazione e negoziazione di contratti di acquisizione, patti parasociali e contratti commerciali.
Gabriella è Co-Responsabile del Dipartimento di Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni dello studio.
Ha inoltre maturato una particolare esperienza nel settore delle crisi d'impresa e del risanamento di società avendo seguito, tra gli altri, Parmalat nel piano di ristrutturazione del gruppo in applicazione dalla Legge Marzano.
Dopo la laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma, ha conseguito un diploma in Business Law presso la University of California Los Angeles (U.C.L.A.) e un Master M.C.J. presso la New York University School of Law.
Entrata a far parte dello studio nel 1995, ne è divenuta Partner nel 2004. In passato ha maturato esperienze professionali presso la sede di Parigi di un importante studio legale americano e presso la sede romana di un altro importante studio americano. Ha anche lavorato presso l'IRI in relazione alle maggiori privatizzazioni.
È iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma e al New York State Bar.
Gabriella è Chair of the Corporate Governance Subcommittee dell'M&A Committee of the International Bar Association (IBA). È, inoltre, Vicepresidente di Banca del Fucino.
Gabriella è stata insignita di prestigiosi riconoscimenti, fra i quali:
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il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_Treviso 16 03 2022_ (Luogo e data)
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La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società:
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo:
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.
Lista La La La L
l
Curriculum Vitae di
DATI ANAGRAFICI
Laurea in Economia Aziendale conseguita l'11 luglio 1995 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Diploma di Maturità Tecnico Commerciale a indirizzo amministrativo (Ragioneria sperimentale) conseguita nell'anno scolastico 1988/1989 presso il Collegio Don Bosco di Pordenone.
Iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. del 15 gennaio 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20° febbraio 2007. Numero di iscrizione è il 142487. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso e degli Esperti Contabili di Treviso al numero 1569°.
Faccio parte dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa con Dall'ottobre 2009 sede a Treviso e sono associato dall'ottobre 2010. La mia attività professionale si concretizza nella redazione di bilanci consolidati, redazione e attestazione (ai sensi di legge) di business plan, redazione di perizie di stima del valore economico delle imprese, impairment test, effettuazione di Due Diligence, nell'assunzione di incarichi di Collegio Sindacale, di revisione legale, di Membro dell'Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs. 231/01). Svolgo anche attività di M&A per conto di clienti fidelizzati (buy side o sell side) o di società e/o famiglie imprenditoriali nell'ambito della gestione del passaggio generazionale.
Un aspetto peculiare del mio profilo è la conoscenza dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e in particolare degli aspetti relativi alla conversione agli IAS/IFRS da un differente set di principi contabili. Tra i clienti attuali per i quali svolgo ruoli di Sindaco effettivo, revisore legale oppure consulenza sono presenti diversi gruppi industriali, anche quotati, del NordEst.
Svolgo anche attività di liquidatore di società di capitali o di enti pubblici.
Rinvio all'allegato A per l'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.
Da 2004 al 2009 Senior Manager (Manager dal 2002) della Reconta Ernst & Young S.p.A., ufficio di Treviso, dove ero inquadrato come dirigente industriale dal settembre 2003. Mi sono occupato principalmente di attività di revisione contabile in qualità di secondo responsabile (responsabile operativo e primo referente del cliente) in alcuni gruppi di imprese industriali quotati alla Borsa di Milano. Significativa anche l'esperienza nell'ambito dei gruppi industriali non quotati di area triveneta.
In relazione ad alcuni clienti ho partecipato direttamente al complesso processo di IPO svolgendo il delicato ruolo di coordinatore e referente principale di tutte le attività effettuate dalla società di revisione contabile.
Il coinvolgimento in società quotate e quotande mi ha inoltre permesso di approfondire le principali tematiche IAS/IFRS applicabili ai gruppi industriali.
Infine, l'attività di revisione in gruppi industriali internazionali mi ha richiesto per parecchi anni un'attività di costante coordinamento con team di revisione esteri (Europa centrale ed orientale, Nord e Sud-America, Hong Kong, Cina).
Dal 1996 al 2004 Assunto presso l'ufficio di Treviso della Reconta Ernst & Young S.p.A., ho svolto attività di revisione contabile prima in qualità di assistente (Novembre 1996 – Agosto 1998) e poi di revisore esperto/supervisor sino all'Agosto del 2002 presso primari gruppi industriali.
Dal 2002 al 2006 sono stato responsabile del planning delle risorse professionali per l'ufficio di Treviso (ca. 35 professionisti). Tale attività ha incluso la raccolta delle esigenze di pianificazione da parte dei diversi audit manager e la soluzione concordata dei "conflitti" e sovrapposizioni con particolare attenzione alle tematiche di "retention" del personale professionale.
Autorizzo in base alla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae, per permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura.
Marco Della Putta
Pasiano di Pordenone, 16 marzo 2022.
All. A - Elenco incarichi di legge
Allegato A - Elenco incarichi di legge alla data del 16 marzo 2022
$0.141 - 0.144$
$-25.000000000000000000000000000000000000$
| Società | Incarico |
|---|---|
| AGRIRAVAGNOLO S.r.l. | Revisore legale |
| ANDREA DONA' DALLE ROSE S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| BROVEDANI GROUP S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| BROVEDANI S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| CANTINA DI BERTIOLO S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| EUROPA GROUP S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| EUROGESTIONI S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| LAF S.p.A. | Revisore legale |
| FIREX S.r.I. | Sindaco Effettivo |
| FONDERIA SA.BI. S.p.A. | Revisore legale |
| FOSCARIN GROUP S.r.l. | Revisore legale |
| GEODE S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| ISTITUTO CODIVILLA PUTTI S.p.A. in liquidazione |
Sindaco Effettivo |
| LAICA S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| KLARCO S.r.l. | Revisore legale |
| JACUZZI EUROPE S.p.A | Sindaco Effettivo |
| MANIFATTURE INTERNAZIONALI S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| MARZOTTO S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| MARZOTTO SIM S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| MEC SYSTEM S.r.l. | Revisore legale |
| PRISMAFOOD S.r.l. | Sindaco Unico |
| REGIA S.r.l. | Revisore legale |
| SETTEN GENESIO HOLDING S.p.A. | Revisore legale |
| SETTEN GENESIO S.p.A. | Revisore legale |
| RCH Group S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| RCH Italia S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| SACAIM S.r.l. | Sindaco Effettivo |
| SINERGIE ITALIANE S.r.l. in lig. | Liquidatore |
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta nata a FIRENZE (FI), il residente in FIRENZE (FI) VIA FRANCESCA SALVI codice fiscale
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firenze, 16/03/2022
(Luogo e data)
La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.
$-1 - 1 - 1$
į
$\frac{1}{2}$
Foreign and the control of the state of
| Nata a Firenze il Latin | |
|---|---|
| Codice fiscale I | |
| Tel | |
Studi
Febbraio 2006
Conseguimento della laurea specialistica in "Libera professione e consulenza aziendale", Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.
Votazione: 110 e lode.
Aprile 2004 Conseguimento della laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.
Votazione: 110 e lode.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 564/A dal 23 Febbraio 2009 e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 154926.
Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel corso della seconda sessione 2008.
Membro della "Commissione Internazionalizzazione Imprese" istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato.
Da Luglio 2006 svolgo l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale presso lo studio professionale "Professionisti Associati".
Attività:
Inglese Ottimo
Tedesco Elementare
La sottoscritta Francesca Salvi, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni sopra esposte.
Dott.ssa Francesca Salvi
| Nome Società | Codice Fiscale Data nomina Scadenza carica | Carica | ||
|---|---|---|---|---|
| Manteco Spa | 03329250488 | 29/05/2019 | 31/12/2021BIL | Sindaco Supplente |
| Politeama Pratese Spa | 01675330979 | 08/05/2019 | 31/12/2021 BIL | Sindaco Supplente |
| Ghelli Sna | 01370170472 | 28/05/2021 | 31/12/2023 BIL. | Sindaco Supplente |
$\sim$
$\tilde{\epsilon}$
E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
$\lambda$
II/la sottoscritto Matteo Tomasi nato a a Verona, il termine a codice fiscale residente in VERONA (VR)
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Verona 16 marzo 2022
CONTRACTOR
$\label{eq:2.1} \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \$
i
La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.
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Iscritto nel Registro Revisori Contabili (n.57872); Consulente Tecnico del Giudice; Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona (n.629); Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista; Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà dell'Università di Verona; Diploma di Maturità Scientifica.
Esercizio della professione di Dottore Commercialista con studio professionale in Verona. Incarichi rivestiti:
Tribunale Civile e Penale di Verona;
Consulente fiscale, contabile, societario e di pianificazione in società di diritto italiano;
Sindaco effettivo in società di capitali ed enti;
Membro consiglio di amministrazione in società di capitali.
Cultore della materia presso l'Università degli Studi di Verona, Facoltà di Economia e Commercio.
| Matteo Tomasi | |
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Con osservanza.
Verona, marzo 2022
Matteo Tomasi
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