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Geox

Pre-Annual General Meeting Information Mar 24, 2022

4421_agm-r_2022-03-24_f20f8cc0-eb3f-4418-a80d-178fbc369527.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A

II/i sottoscritto/i azionista/i di GEOX S.p.A., titolare/i delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista N. azioni % del capitale
sociale
LIR S.r.l.
Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso
(TV)
184.297.500 71,1004%
P.IVA - C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156
Totale 184.297.500 71,1004%

in relazione al punto 11. (Nomina dei componenti il Collegio Sindacale) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo n. 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 14 aprile 2022, in unica convocazione, con la presente:

depositano

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

Sezione I - Sindaci Effettivi

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita
COLOMBO FABRIZIO NATALE
PIETRO
29/06/1968 VERONA (VR)
2. COVINO GABRIELLA 01/01/1968 BENEVENTO (BN)
DELLA PUTTA MARCO 01/09/1970 PORDENONE (PN)

Sezione II - Sindaci Supplenti

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita
SALVI 'FRANCESCA 30/03/1982 FIRENZE (FI)
TOMASI MATTEO 22/08/1965 VERONA (VR)

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da (1):

  • Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Geox S.p.A.
  • ☆ Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
  • Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae) e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

  • 区 Copia di documento d'identità valido.
  • □ Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Nella selezione dei candidati LIR S.r.I. ha tenuto conto degli orientamenti espressi nella "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società.

Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email [email protected].

NONTEBELLUNA 11 18/3/2022

Firma degljiazionisti Λ $LIR$ s.r.l. Piazza San Vito, 36/A 31100 Treviso (TV) C.F. e P.IVA 12777730156

e-MARKE
SDIR

1 Barrare caselle che interessano.

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

÷.

ABI
denominazione
03239 CAB 1600
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione
18.03.2022 23.03.2022
5, n.ro progressivo
annuo
6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)
7. causale della
rettifica (*)
27
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione LIR S.R.L.
nome
codice fiscale 12777730156
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita ITALIANA
nazionalità
indirizzo PIAZZA SAN VITO 36/A
città 31100 TREVISO ПАЦА
Stato
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
184.297.500
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
$\mathbf{0}$
0
natura
data di: O costituzione O estinzione
O modifica
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
18.03.2022 24.03.2022 DEP
16. note
COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Æ INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di I.S.P.B. S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
ί¥,
Wallen 27
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione о
Iscrizione
Maggiorazione [] Cancellazione []

7 $\sim$

$\mathcal{L}$

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO COLOMBO nato a VERONA, il codice fiscale D, residente in MILANO, Via

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR $S.r.l.$
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • " di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  • a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione œ. legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni $\blacksquare$ n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti $\blacksquare$ dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del $\blacksquare$ mandato e se del caso a dimettersi;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Miland 15/3/22 (Luogo e data)

g Ro $\bigcap$

54

$\bar{\lambda}$

÷

200

78

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575. e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile $2.$ e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica:
  • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto 4. non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa

u-MARKET
SDIR

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e-MARKE
SDIR

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 dei codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.

  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

CURRICULUM VITAE

E-MARKET
SDIR

Fabrizio Colombo è nato a Verona |

Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni, presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e È Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & Acquisition e diritto tributario italiano.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa.

FABRIZIO COLOMBO

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

v
20145 MILANO MI
$T - 3$
Ŕ
E

Milano, 15 marzo 2022

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Oggetto: dichiarazione ex art. 2400 c.c.

Il sottoscritto FABRIZIO COLOMBO, nato a Verona (VR), il Contra provincia, residente a Milano, $\ln$ 1 Experimentally, Codice Fiscale Contract of the Contract of P, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo nella società GEOX S.p.A.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c., di ricoprire, alla data odierna, le cariche di seguito elencate in corrispondenza delle rispettive società:

Geox S.p.A. Via Feltrina Centro 16 - 31030 Biadene di Montebelluna (TV) (*) Sindaco Effettivo
Membro OdV
Mittel S.p.A. Via Borromei $5 - 20123$ Milano (*) Presidente
Collegio Sindacale
Publitalia '80 S.p.A. Via Paleocapa 3 - 20121 Milano Sindaco Effettivo
Value Transformation Services S.p.A. Via della Meccanica s.n.c. - 37139 Verona Sindaco Effettivo
Saras S.p.A. S.S. Sulcitana 195 km 19° - 09018 Sarroch (CA) (*) Sindaco Effettivo
Finarvedi S.p.A. Viale Forlanini 23 - 20134 Milano, Sindaco Effettivo
Acciaieria Arvedi S.p.A. Viale Forlanini 23 - 20134 Milano Sindaco Effettivo
Acciai Speciali Terni S.p.A. Viale B. Brin 218 - 05100 Terni Sindaco Effettivo
Sistemi Informativi S.r.l. Via Luigi Stipa 150 - 00148 Roma Sindaco Effettivo
BNP Paribas for Innovation Italia S.r.l. Via Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma Sindaco Effettivo
Sarlux S.r.l. S.S. Sulcitana 195 km $19^{\circ} - 09018$ Sarroch (CA) Presidente
Collegio Sindacale
Saras Ricerche e Tecnologie S.r.l. Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) Sindaco Unico
Membro OdV
Deposito di Arcola S.r.l. Via 25 Aprile 18 - 19021 Arcola (SP) Sindaco Unico
Membro OdV
QuattroPiùUno S.p.A. Via Boncompagni 63 – 20139 Milano
$(\star)$ Contain quatato
Sindaco Effettivo

(*) Società quotata

$C, F, \blacksquare$

$\blacksquare$ P.1. 12046380155

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Gabriella Covino
nato a Benevento (BN) codice
fiscale: residente in Roma.

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine dei giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR $S.r.t.$
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:

e-MARKET
SDIR

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strument $\blacksquare$ nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

$16.32022$

(Luogo e data)

u-MARKET
SDIR

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1

<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo:

  • di un azionista significativo della società:

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V. Titolo V. Capi V. VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis. Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.

  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.

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GIANNI
ORIGONIQ

Gabriella Covino

Partner Corporate/M&A Co-Responsabile del Dipartimento di Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Roma

Gabriella Covino è esperta in fusioni e acquisizioni, diritto societario, diritto commerciale e joint ventures. È specializzata nel campo delle acquisizioni e dismissioni di pacchetti azionari, aziende o rami di esse, della costituzione di joint ventures, redazione e negoziazione di contratti di acquisizione, patti parasociali e contratti commerciali.

Gabriella è Co-Responsabile del Dipartimento di Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni dello studio.

Ha inoltre maturato una particolare esperienza nel settore delle crisi d'impresa e del risanamento di società avendo seguito, tra gli altri, Parmalat nel piano di ristrutturazione del gruppo in applicazione dalla Legge Marzano.

Dopo la laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma, ha conseguito un diploma in Business Law presso la University of California Los Angeles (U.C.L.A.) e un Master M.C.J. presso la New York University School of Law.

Entrata a far parte dello studio nel 1995, ne è divenuta Partner nel 2004. In passato ha maturato esperienze professionali presso la sede di Parigi di un importante studio legale americano e presso la sede romana di un altro importante studio americano. Ha anche lavorato presso l'IRI in relazione alle maggiori privatizzazioni.

È iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma e al New York State Bar.

Gabriella è Chair of the Corporate Governance Subcommittee dell'M&A Committee of the International Bar Association (IBA). È, inoltre, Vicepresidente di Banca del Fucino.

Gabriella è stata insignita di prestigiosi riconoscimenti, fra i quali:

  • "Professionista dell'anno", nell'ambito dei TopLegal Awards 2021, in quanto "simbolo di forza e merito. Garanzia per lo studio e per i clienti"; e
  • "Professionista dell'anno Restructuring", nell'ambito dei TopLegal Awards 2012, "per aver seguito casi complessi e articolati, di importanza strategica per il mercato".

GIANNI
ORIGONIO

Principali operazioni seguite

  • · Salcef Group, player globale attivo nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane:
  • nell'acquisizione, per il tramite della controllata Euro Ferroviaria, del $\circ$ ramo di azienda operante nel settore ferroviario di proprietà del Gruppo PSC:
  • nell'operazione di integrazione con la special purpose acquisition $\circ$ company Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 3) e di contestuale quotazione delle azioni e dei warrant di Salcef su Aim Italia;
  • o nell'acquisizione, mediante la propria controllata americana, Salcef Usa, del 90% del capitale di Delta Railroad Construction, società americana con sede in Ohio, attiva dal 1957 in Usa e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari;
  • Danilo Iervolino e IDI, in relazione all'acquisizione del 51% del capitale sociale di BFC Media, società quotata all'Euronext Growth Milan ed attualmente controllata dalla J.D. Farrods Group Luxembourg, specializzata nell'informazione sul personal business e sui prodotti finanziari;
  • · Teleste Corporation, multinazionale finlandese attiva nel settore della tecnologia per reti di comunicazione dati e video a banda larga, nell'acquisizione della società italiana Ermetris, specializzata nella tecnologia e nei servizi per reti ferroviarie e di trasporto pubblico;
  • Danilo lervolino, in relazione alla vendita del 100% del gruppo Multiversity, proprietaria, tra l'altro, di Università Telematica Pegaso e di Università Mercatorum, a CVC Capital Partners;
  • Trenitalia, in relazione all'acquisizione della partecipazione detenuta da Cube Infrastructure Managers nella società di trasporto Netinera Deutschlan;
  • Bauer, società proprietaria dello storico e prestigioso Hotel Bauer di Venezia, nella cessione del 75% del capitale sociale al fondo statunitense Elliott e al gruppo finanziario Blue Sky;

GIANNI
ORIGONIQ

  • Astaldi, nell'ambito dell'offerta presentata da Salini Impregilo avente ad oggetto una potenziale operazione di investimento nel gruppo nell'ambito del concordato in continuità presentato dalla Società;
  • · ArcelorMittal, nel perfezionamento di una serie di accordi con Ilva finalizzati a porre fine alla controversia insorta a seguito della comunicazione con cui le società del gruppo ArcelorMittal avevano espresso il recesso dal contratto di affitto avente ad oggetto i rami d'azienda delle società in Amministrazione Straordinaria:
  • Raffaele Caruso, assistenza al ceto bancario creditore in tutti gli aspetti dell'operazione di ristrutturazione del debito di Raffaele Caruso S.p.A., società leader nel campo della manifattura di abbigliamento menswear di alta gamma;
  • Martor, nella presentazione della domanda di concordato preventivo ai sensi del Sez. 161, par. 6, Legge Fallimentare;
  • · Reuben Brothers Group, in relazione alla proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. avente ad oggetto il Fallimento Rizzo Bottiglieri De Carlini Armatori presentata da Rb Rd Armatori, che vede la partecipazione (maggioritaria) del fondo inglese Reuben Brothers e (minoritaria) di una società riferita alle famiglie Rizzo, Bottiglieri e De Carlini;
  • · Amministrazione giudiziaria di Blutec e la controllata Ingegneria Italia, entrambe leader nel settore automotive e primarie fornitrici del Gruppo FCA, nelle articolate attività funzionali a consentirne l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla c.d. Legge Marzano, dichiarata aperta con decreto ministeriale del 18 ottobre 2019;
  • . Fintyre, società con sede in Seriate (BG), attiva nel mercato italiano della distribuzione di pneumatici nella procedura di concordato preventivo; il piano e la proposta di concordato depositati dalla società prevedono, inter alia, la continuità aziendale ex art. 186 bis Legge Fallimentare grazie all'ingresso nel capitale sociale di Fintyre di un fondo di investimento gestito da Springwater Investment Management;

GIANNI
ORIGONIO

  • Giuseppe Bottiglieri Shipping, nella ristrutturazione dell'indebitamento $\bullet$ finanziario pari a circa Euro 400 milioni, nell'ambito di un concordato in continuità diretta perfezionato attraverso un aumento di capitale sottoscritto dal fondo Bain Capital;
  • Ferrovie dello Stato, in relazione:
  • alla privatizzazione di Grandi Stazioni; $\circ$
  • alla cessione del 100% del capitale di Centostazioni Retail; $\Omega$
  • al trasferimento della rete elettrica a Terna; $\circ$
  • Al Rayyan Tourism & Investment Company, nell'acquisizione di Boscolo Aleph Hotel, hotel a cinque stelle situato nel centro storico di Roma;
  • · Cassa Depositi e Prestiti, in relazione:
  • o alla vendita della partecipazione detenuta in Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG, società titolare dei diritti di trasporto relativi al tratto austriaco del gasdotto che collega la Russia all'Italia) a Snam, leader in Italia nel trasporto di gas naturale;
  • nell'acquisizione di una partecipazione del 30% in Snam da Eni; $\circ$
  • · Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, (che controlla l'Ospedale San Raffaele) nel processo di ristrutturazione della Fondazione stessa;
  • Banca Nazionale del Lavoro e Ifitalia, nella negoziazione e sottoscrizione dell'accordo paraconcordatario con la Fondazione Maugeri;
  • UniCredit e BNL, BNP gruppo Paribas, nella ristrutturazione dell'indebitamento del Fatebenefratelli.

CARICHE AVV. GABRIELLA COVINO

  • Banca del Fucino Vice Presidente di Banca del Fucino ۰
  • Multiversity S.r.l. Consigliere di Amministrazione ۰
  • Università Telematica Pegaso S.r.l. Consigliere di Amministrazione
  • · Università Telematica Pegaso S.p.A. Consigliere di Amministrazione
  • · Pegaso Management S.r.l. Consigliere di Amministrazione

E-MARKET
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE È DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR $S.r.l.$
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_Treviso 16 03 2022_ (Luogo e data)

L-MARKET
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ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società:

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo:

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei reguisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.

  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.

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Curriculum Vitae di

Marco Della Putta

DATI ANAGRAFICI

FORMAZIONE

Laurea in Economia Aziendale conseguita l'11 luglio 1995 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Diploma di Maturità Tecnico Commerciale a indirizzo amministrativo (Ragioneria sperimentale) conseguita nell'anno scolastico 1988/1989 presso il Collegio Don Bosco di Pordenone.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. del 15 gennaio 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20° febbraio 2007. Numero di iscrizione è il 142487. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso e degli Esperti Contabili di Treviso al numero 1569°.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Faccio parte dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa con Dall'ottobre 2009 sede a Treviso e sono associato dall'ottobre 2010. La mia attività professionale si concretizza nella redazione di bilanci consolidati, redazione e attestazione (ai sensi di legge) di business plan, redazione di perizie di stima del valore economico delle imprese, impairment test, effettuazione di Due Diligence, nell'assunzione di incarichi di Collegio Sindacale, di revisione legale, di Membro dell'Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs. 231/01). Svolgo anche attività di M&A per conto di clienti fidelizzati (buy side o sell side) o di società e/o famiglie imprenditoriali nell'ambito della gestione del passaggio generazionale.

Un aspetto peculiare del mio profilo è la conoscenza dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e in particolare degli aspetti relativi alla conversione agli IAS/IFRS da un differente set di principi contabili. Tra i clienti attuali per i quali svolgo ruoli di Sindaco effettivo, revisore legale oppure consulenza sono presenti diversi gruppi industriali, anche quotati, del NordEst.

Svolgo anche attività di liquidatore di società di capitali o di enti pubblici.

Rinvio all'allegato A per l'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Da 2004 al 2009 Senior Manager (Manager dal 2002) della Reconta Ernst & Young S.p.A., ufficio di Treviso, dove ero inquadrato come dirigente industriale dal settembre 2003. Mi sono occupato principalmente di attività di revisione contabile in qualità di secondo responsabile (responsabile operativo e primo referente del cliente) in alcuni gruppi di imprese industriali quotati alla Borsa di Milano. Significativa anche l'esperienza nell'ambito dei gruppi industriali non quotati di area triveneta.

In relazione ad alcuni clienti ho partecipato direttamente al complesso processo di IPO svolgendo il delicato ruolo di coordinatore e referente principale di tutte le attività effettuate dalla società di revisione contabile.

Il coinvolgimento in società quotate e quotande mi ha inoltre permesso di approfondire le principali tematiche IAS/IFRS applicabili ai gruppi industriali.

Infine, l'attività di revisione in gruppi industriali internazionali mi ha richiesto per parecchi anni un'attività di costante coordinamento con team di revisione esteri (Europa centrale ed orientale, Nord e Sud-America, Hong Kong, Cina).

Dal 1996 al 2004 Assunto presso l'ufficio di Treviso della Reconta Ernst & Young S.p.A., ho svolto attività di revisione contabile prima in qualità di assistente (Novembre 1996 – Agosto 1998) e poi di revisore esperto/supervisor sino all'Agosto del 2002 presso primari gruppi industriali.

Dal 2002 al 2006 sono stato responsabile del planning delle risorse professionali per l'ufficio di Treviso (ca. 35 professionisti). Tale attività ha incluso la raccolta delle esigenze di pianificazione da parte dei diversi audit manager e la soluzione concordata dei "conflitti" e sovrapposizioni con particolare attenzione alle tematiche di "retention" del personale professionale.

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Autorizzo in base alla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae, per permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura.

Marco Della Putta

Pasiano di Pordenone, 16 marzo 2022.

All. A - Elenco incarichi di legge

Allegato A - Elenco incarichi di legge alla data del 16 marzo 2022

$0.141 - 0.144$

$-25.000000000000000000000000000000000000$

Società Incarico
AGRIRAVAGNOLO S.r.l. Revisore legale
ANDREA DONA' DALLE ROSE S.p.A. Sindaco Effettivo
BROVEDANI GROUP S.p.A. Presidente Collegio Sindacale
BROVEDANI S.p.A. Presidente Collegio Sindacale
CANTINA DI BERTIOLO S.p.A. Sindaco Effettivo
EUROPA GROUP S.p.A. Presidente Collegio Sindacale
EUROGESTIONI S.p.A. Presidente Collegio Sindacale
LAF S.p.A. Revisore legale
FIREX S.r.I. Sindaco Effettivo
FONDERIA SA.BI. S.p.A. Revisore legale
FOSCARIN GROUP S.r.l. Revisore legale
GEODE S.p.A. Sindaco Effettivo
ISTITUTO CODIVILLA PUTTI S.p.A. in
liquidazione
Sindaco Effettivo
LAICA S.p.A. Sindaco Effettivo
KLARCO S.r.l. Revisore legale
JACUZZI EUROPE S.p.A Sindaco Effettivo
MANIFATTURE INTERNAZIONALI S.p.A. Sindaco Effettivo
MARZOTTO S.p.A. Sindaco Effettivo
MARZOTTO SIM S.p.A. Presidente Collegio Sindacale
MEC SYSTEM S.r.l. Revisore legale
PRISMAFOOD S.r.l. Sindaco Unico
REGIA S.r.l. Revisore legale
SETTEN GENESIO HOLDING S.p.A. Revisore legale
SETTEN GENESIO S.p.A. Revisore legale
RCH Group S.p.A. Sindaco Effettivo
RCH Italia S.p.A. Sindaco Effettivo
SACAIM S.r.l. Sindaco Effettivo
SINERGIE ITALIANE S.r.l. in lig. Liquidatore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta nata a FIRENZE (FI), il residente in FIRENZE (FI) VIA FRANCESCA SALVI codice fiscale

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR $S.r.l.$
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  • a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • e di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • " di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • " di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firenze, 16/03/2022

(Luogo e data)

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque 4. delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.

  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.

$-1 - 1 - 1$

į

$\frac{1}{2}$

Foreign and the control of the state of

CURRICULUM VITAE

Francesca Salvi

Nata a Firenze il Latin
Codice fiscale I
Tel

Studi

Febbraio 2006

Conseguimento della laurea specialistica in "Libera professione e consulenza aziendale", Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

Votazione: 110 e lode.

Aprile 2004 Conseguimento della laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

Votazione: 110 e lode.

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 564/A dal 23 Febbraio 2009 e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 154926.

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel corso della seconda sessione 2008.

Membro della "Commissione Internazionalizzazione Imprese" istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato.

Esperienze di lavoro

Da Luglio 2006 svolgo l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale presso lo studio professionale "Professionisti Associati".

Attività:

  • $\bullet$ consulenza in materia di diritto tributario, diritto societario
  • consulenza in materia di disciplina delle società quotate $\bullet$
  • · consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001)
  • · redazione bilanci di esercizio e predisposizione dichiarazioni dei redditi
  • · consulenza ed assistenza nella internazionalizzazione delle imprese
  • consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi

Incarichi

  • Sindaco Effettivo della società Sampierana Spa, società ammessa al programma Elite di $\bullet$ Borsa Italiana, dal 2015 al 2021
  • Curatore nel Fallimento n. 18/2020 Effetto Sciarpa Srl
  • · Curatore nel Fallimento n. 56/2019 Paris Tex Sas Di Ye Chiqiang e C. e Del Socio Ye Chigiang
  • Curatore nel Fallimento n. 71/2018 Imatex di Moneglia Giuseppe
  • Curatore nel Fallimento n. 78/2018 Gianic Srl
  • Curatore nel Fallimento n. 37/2018 Wild Carni Srls
  • Curatore nel Fallimento n. 58/2017 Gibilu Srl

Lingue

Inglese Ottimo

Tedesco Elementare

La sottoscritta Francesca Salvi, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni sopra esposte.

Dott.ssa Francesca Salvi

Nome Società Codice Fiscale Data nomina Scadenza carica Carica
Manteco Spa 03329250488 29/05/2019 31/12/2021BIL Sindaco Supplente
Politeama Pratese Spa 01675330979 08/05/2019 31/12/2021 BIL Sindaco Supplente
Ghelli Sna 01370170472 28/05/2021 31/12/2023 BIL. Sindaco Supplente

$\sim$

$\tilde{\epsilon}$

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

$\lambda$

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

II/la sottoscritto Matteo Tomasi nato a a Verona, il termine a codice fiscale residente in VERONA (VR)

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR $S.r.l.$
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • · di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i reguisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona 16 marzo 2022

CONTRACTOR

$\label{eq:2.1} \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \mathbb{E}{\mathcal{A}}\left[\mathcal{A}{\mathcal{A}}\right] = \$

i

ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

<sup>1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management:

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management:

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045.

  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e
di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla carica.

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CURRICULUM VITAE

1. GENERALITA'

Matteo Tomasi

2. TITOLI DI STUDIO

Iscritto nel Registro Revisori Contabili (n.57872); Consulente Tecnico del Giudice; Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona (n.629); Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista; Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà dell'Università di Verona; Diploma di Maturità Scientifica.

3. ATTIVITA'

Esercizio della professione di Dottore Commercialista con studio professionale in Verona. Incarichi rivestiti:

  • Curatore fallimentare e Consulente Tecnico d'Ufficio presso il

Tribunale Civile e Penale di Verona;

  • Consulente fiscale, contabile, societario e di pianificazione in società di diritto italiano;

  • Sindaco effettivo in società di capitali ed enti;

  • Membro consiglio di amministrazione in società di capitali.

Cultore della materia presso l'Università degli Studi di Verona, Facoltà di Economia e Commercio.

Matteo Tomasi
Via Locatelli n.1, 37122 Verona
Tel. 045 – 8
e-mail:

4. DOMICILIO PROFESSIONALE

Studio:VERONA Via Locatelli 1 - 37122 Verona tel. START

c/o Mediservice Via Bellenghi 22 - 47122 Forlì e-mail:

pec: [email protected]

Con osservanza.

Verona, marzo 2022

Matteo Tomasi

Matteo Tomasi Via Locatelli n.1, 37122 Verona Tel. 0 e-mail:

ATTUALI INCARICHI - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

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