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CIR Group

AGM Information Apr 7, 2022

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AGM Information

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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Unica convocazione – 29 aprile 2022 - ore 10,00

presso

CIR S.p.A.

Via Ciovassino n. 1 - Milano

Relazione al punto 2) all'Ordine del Giorno

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE E DISPORRE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – T + 39 02 722701

Capitale sociale € 638.603.657 – R.E.A. n 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL 2 PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CIR S.P.A. –COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE, CONVOCATA PER IL GIORNO 29APRILE 2022(CONVOCAZIONE UNICA)

2. Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

relativamente al 2 punto all'Ordine del Giorno, la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del regolamento adottato con delibera Consob 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e dell'allegato 3A, schema 4, al predetto Regolamento Emittenti, illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (di seguito "CIR", la "Società" o l'"Emittente") intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente all'autorizzazione all'acquisto e all'eventuale successiva disposizione delle azioni in portafoglio o acquistate, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 (il "Regolamento") e del Regolamento Delegato UE 2016/1052 (il "Regolamento Delegato") nonché dell'art. 132 del D. Lgs n. 58/98 (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti.

INDICE

Premessa 1
1. Finalità per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie 3
2. Numero massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione 4
3. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo 4
4. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizione previste dall'
art. 2357 del codice civile 5
5. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta 5
6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni saranno effettuate 6
7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale 6
Proposta di delibera 7

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione ricorda preliminarmente che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2021 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega:

  • ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo alla predetta Assemblea Ordinaria degli Azionisti e per un periodo diciotto mesi (e quindi fino al 30 ottobre 2022), all'acquisto di azioni di CIR, come segue:

    • (i) potranno essere acquistate massime n. 225.000.000 di azioni, fermo restando che il numero delle azioni proprie detenute dalla Società non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di CIR;

  • (ii) il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (a), (c) e (d) del paragrafo (iii) che segue, e, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato;
  • (iii) l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014;
  • ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;

  • ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/ o agli azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli similari), per adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, nonché per l'assegnazione a dipendenti e amministratori della Società e sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock grant, ad un prezzo non inferiore al valore nominale

(l'"Autorizzazione Vigente").

Il Consiglio di Amministrazione ricorda altresì che – anche a seguito della predetta autorizzazione – in data 10 maggio 2021, CIR ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su un massimo di 156.862.745 azioni proprie, prive del valore nominale espresso, pari al 12,282% del suo

capitale sociale ("OPAV"). Il periodo di adesione all'offerta è cominciato il 21 giugno 2021 ed è terminato il 29 luglio 2021. Sono state portate in adesione all'offerta un totale di 205.782.739 azioni e, considerato il superamento del numero massimo di azioni previsto, è stato applicato un coefficiente di riparto pari al 76,2%. CIR ha così acquisito 156.861.838 azioni per un controvalore complessivo di Euro 79.999.537,38.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda altresì che in data 16 marzo 2022 all'esito della deliberazione assunta in data 11 marzo 2022, la Società ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie, sulla base dell'Autorizzazione Vigente (il "Programma di Buyback"), per effetto del quale – alla data della diffusione della presente relazione, 7 aprile 2022 – la società è divenuta titolare di ulteriori 4.315.005 azioni per un controvalore complessivo di Euro 1.747.847,23.

Alla luce di quanto sopra, a seguito dell'Autorizzazione Vigente, nonché delle autorizzazioni conferite negli esercizi precedenti, anche conseguentemente all'OPAV e al Programma di Buyback, la Società possiede alla data di diffusione della presente relazione (7 aprile 2022) n. 183.739.980 azioni proprie, rappresentative del 14,39% del numero di azioni che compongono il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea degli Azionisti l'Autorizzazione Vigente siano da considerarsi tuttora valide.

Ciò premesso, in considerazione della scadenza (30 ottobre 2022) dell'Autorizzazione Vigente, ed al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne (nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle prassi di mercato ammesse da Consob, nonché delle Linee Guida varate dalla medesima nel Luglio 2019 e della Prassi n.1 adottata con delibera della stessa Consob del 7 aprile 2020 n. 21318), il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti di rilasciare una nuova autorizzazione, per un analogo periodo di 18 mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta, solo parzialmente eseguita.

Di seguito vengono indicati brevemente i termini e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società, che il Consiglio di Amministrazione sottopone ai fini del rilascio – da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2022 – della relativa autorizzazione (l'"Autorizzazione").

1. FINALITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E/O ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché di quelle di cui all'art. 132 TUF, l'Autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della società, a:

  • adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di CIR o delle controllate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da eventuali strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;

  • disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli");

  • svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, ottimizzare la struttura del capitale, remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

  • cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;

  • per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

2. NUMERO MASSIMO DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 638.603.657,00, diviso in numero 1.277.207.314 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso (comprensivo delle n. 183.739.980 azioni proprie in portafoglio alla data di diffusione della presente relazione – 7 aprile 2022).

L'autorizzazione comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare, in una o più volte, fino ad un massimo di azioni proprie in numero di 76.016.488, pari al 5,95% del numero di azioni che compongono il capitale sociale della Società, e alienare in tutto o in parte le azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione nonché di quelle già detenute dalla Società (a tale riguardo, si precisa che nessuna società controllata detiene in portafoglio azioni della capogruppo).

La somma del numero massimo delle azioni acquistabili e delle azioni proprie già in portafoglio alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione in parola sarà in ogni caso pari al limite del 20% del numero di azioni che compongono il capitale sociale, previsto dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

Gli acquisti e gli atti di disposizione di azioni proprie dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e del Regolamento Delegato, ove applicabili e come meglio precisato al successivo punto 6 della presente relazione.

3. CORRISPETTIVO MINIMO E CORRISPETTIVO MASSIMO

L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato (in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (i), (iii) e (iv) del paragrafo 6 che segue), in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

  • ad un prezzo minimo non inferiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, diminuito del 15%;

  • ad un prezzo massimo non superiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, aumentato del 15%.

e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.

Per quanto riguarda la disposizione (alienazione) delle azioni proprie, la delibera sottoposta prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà di stabilire di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

4. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DI UNA COMPIUTA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE PREVISTE DALL'ART. 2357 DEL CODICE CIVILE

In conformità all'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie oggetto dell'Autorizzazione dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione rammenta dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 – che viene sottoposto all'Assemblea degli Azionisti contestualmente alla presente proposta di Autorizzazione – risultino riserve disponibili, al netto della riserva negativa per azioni proprie, per Euro 19.882.610,00 (non considerando gli utili dell'anno).

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a verificare il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357 del Codice Civile, anteriormente all'avvio di ciascun acquisto di azioni ordinarie per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede.

Per consentire le verifiche sulle società controllate, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

Le disposizioni di legge e i principi contabili di tempo in tempo applicabili dovranno essere osservati ai fini delle appostazioni contabili da eseguire in occasione dell'acquisto di azioni, loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione.

In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'Autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti, entro le condizioni, limiti quantitativi e di spesa ivi stabiliti.

5. DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie oggetto dell'Autorizzazione viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di diciotto mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Entro il periodo di durata dell'Autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o che saranno eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

6. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI GLI ACQUISTI E LE DISPOSIZIONI SARANNO EFFETTUATE

Si precisa che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che siano state ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria.

Ciò premesso, l'acquisto dovrà avvenire sui mercati regolamentati, in una o più volte, su base rotativa (c.d. revolving), in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del TUF e dall'art. 144-bis comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, con le modalità operative indicate nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; in particolare, tali acquisti saranno effettuati:

  • (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
  • (ii) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
  • (iii) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa;
  • (iv) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014.

Per quanto riguarda la disposizione (alienazione) delle azioni proprie, la delibera sottoposta prevede l'autorizzazione al compimento di taluni atti di disposizione, inclusa la facoltà di disporre delle azioni proprie acquistate, senza limiti o vincoli temporali, anche nell'ambito di piani di compensi basati su azioni della Società.

7. INFORMAZIONI NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE DI ACQUISTO SIA STRUMENTALE ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'operazione di acquisto oggetto dell'Autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite:

  • preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione
  • preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale
  • avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs n. 58/98, dell'art. 144-bis della delibera Consob 11971/1999, del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052, nonché della Delibera Consob del 3 aprile 2019 n. 20876. delle Linee Guida Consob di luglio 2019 e della Delibera Consob del 7 aprile 2020 n. 21318

DELIBERA

  • 1. di revocare, per la parte non utilizzata e per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2021 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporne;
  • 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, all'acquisto di azioni CIR come segue:
    • potranno essere acquistate massime n. 76.016.488 azioni tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il numero delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere un numero complessivo di azioni rappresentativo della quinta parte del capitale sociale di CIR;
    • il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (i), (iii) e (iv) del paragrafo che segue, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato;
    • l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di

negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (iv) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014.

  • 3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;
  • 4. di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli similari), per adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, nonché per l'assegnazione a dipendenti e Amministratori della Società e sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock grant;
    1. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché provveda alle opportune appostazioni contabili afferenti alla "riserva per azioni proprie in portafoglio", conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione o permuta delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve disponibili impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi."

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