Major Shareholding Notification • May 3, 2022
Major Shareholding Notification
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Ai sensi degli articoli 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.
In data 28 aprile 2022 (la "Data di Sottoscrizione"), da una parte, Itaca Equity Holding S.p.A. ("IEH") e, dall'altra parte, nella loro qualità di azionisti di controllo di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" o la "Società"), Girefin S.p.A ("Girefin") e Gireimm S.r.l. ("Gireimm" e, unitamente a Girefin, i "Soci Landi") hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento") che disciplina i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un'operazione di investimento indiretto di minoranza di IEH nella Società (l'"Operazione"), da realizzarsi attraverso una società di nuova costituzione ("NewCo"), volto a supportare un piano di investimenti da parte di Landi Renzo nel mercato dei sistemi e componenti per veicoli a gpl, metano, biogas e idrogeno. L'Accordo di Investimento prevede che l'Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento – subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive ivi previste – delle seguenti attività:
L'Accordo di Investimento prevede che alla data del closing dell'Operazione, sempre subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (la "Data di Esecuzione"), i Soci Landi e IEH sottoscrivano il patto parasociale, nel testo allegato all'Accordo di Investimento, che regolerà i rapporti tra tali parti all'esito del perfezionamento dell'Operazione e che conterrà disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF, e di cui viene data contestualmente pubblicità ai sensi dell'art. 122 TUF, cui si rinvia per ogni ulteriore informazione (il "Patto Parasociale").
Si rende altresì noto che, sempre in data 28 aprile 2022, i Soci Landi, IEH e Cristiano Musi hanno sottoscritto l'accordo di investimento che disciplina i termini e le condizioni dell'investimento di Cristiano Musi in NewCo da realizzarsi attraverso la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al punto (iv) che precede, nonché – come di seguito meglio indicato – la disciplina delle azioni di categoria speciale emesse a valere sul medesimo (le "Azioni Speciali"), e che contiene talune disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5 del TUF (l'"Accordo di Investimento Azioni Speciali").
Di seguito si riportano le principali disposizioni dell'Accordo di Investimento Azioni Speciali.
L'Accordo di Investimento Azioni Speciali contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5,

del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.
Si precisa che, alla data odierna, i Soci Landi controllano Landi Renzo ai sensi dell'art. 93 TUF e che, ad esito dell'Operazione, i Soci Landi manterranno il controllo esclusivo, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, deterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.
Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento Azioni Speciali vincolano tutte le azioni di NewCo che saranno tempo per tempo detenute dai Soci Landi, da IEH e da Cristiano Musi, indipendentemente dalle modalità e dal tempo in cui siano state acquisite e, dunque, anche nel caso in cui siano acquisite successivamente alla Data di Esecuzione.
L'Accordo di Investimento Azioni Speciali è stato stipulato dalle seguenti società (le "Parti"):
• Girefin S.p.A., società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA: 00742200355.
Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin è titolare di n. 61.495.130 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 54,662% del capitale sociale di Landi Renzo, corrispondenti ad attuali n. 122.990.260 diritti di voto pari al 68,709% dei diritti di voto.
• Gireimm S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Larga n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 05733380967.
Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm è titolare di n. 5.000.000 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 4,444% del capitale sociale di Landi Renzo, corrispondenti ad attuali n. 10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei diritti di voto.
• Itaca Equity Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 11389300960.
Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, IEH non detiene azioni Landi Renzo.
• Cristiano Musi, nato a Parma il 27 aprile 1974, codice fiscale MSUCST74D27G337J, residente in Parma, via Solferino 15.
Alla Data delle presenti Informazioni Essenziali, Cristiano Musi detiene n. 20.000 azioni Landi Renzo.

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, i Soci Landi, congiuntamente, esercitano attualmente il controllo di fatto e di diritto su Landi Renzo, in quanto complessivamente titolari, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 66.495.130 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 59,106% del corrente capitale sociale di Landi Renzo e a 132.990.260 diritti di voto, pari al 74,296% dei diritti di voto.
Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento Azioni Speciali non influiscono sul controllo di Landi Renzo: anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione, i Soci Landi manterranno il controllo solitario, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, deterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.
Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla Data di Esecuzione (il "Periodo di Lock-Up") – fatti salvi i trasferimenti consentiti come definiti nello statuto di NewCo che entrerà in vigore alla Data di Esecuzione e che rifletterà, nella misura massima possibile, le pattuizioni previste nel Patto Parasociale (lo "Statuto NewCo") e le ulteriori ipotesi ivi previste – le Azioni Speciali non potranno essere trasferite, salvo il preventivo consenso scritto degli altri soci di NewCo. Decorso il Periodo di Lock-Up, le Azioni Speciali saranno liberamente trasferibili a soggetti terzi non correlati direttamente o indirettamente agli altri soci di NewCo a fronte di un corrispettivo in denaro.
Decorso il Periodo di Lock-Up, le Azioni Speciali saranno soggette al diritto di prelazione dei Soci Landi e di IEH.
È previsto il diritto di co-vendita dei soci di NewCo esercitabile qualora, successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, uno o più soci di NewCo intendano trasferire, in un'unica soluzione o anche in più soluzioni, ad un terzo che non sia un socio di NewCo le proprie azioni NewCo rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale di NewCo (o, per quanto attiene ai soli titolari di Azioni Speciali, anche nel caso in cui i Soci Landi e/o IEH intendano trasferire una qualsivoglia quota in NewCo)
Lo Statuto NewCo prevedrà, in favore dei soli titolari di Azioni Speciali, un ulteriore diritto di co-vendita ai sensi del quale, qualora, in qualsiasi momento (anche prima della scadenza del Periodo di Lock-up) e nel contesto del Trasferimento Consentito (come definito nello Statuto NewCo) tra Soci Landi e IEH, IEH intenda trasferire, in un'unica soluzione o anche in più soluzioni, ad uno o più Soci Landi le proprie azioni NewCo rappresentanti almeno il 70% della propria partecipazione in NewCo, ciascun titolare di Azioni Speciali avrà il diritto di unirsi alla vendita con una porzione delle proprie Azioni Speciali nella medesima percentuale delle azioni di titolarità di IEH trasferite ai Soci Landi e alle stesse condizioni pattuite con il terzo cessionario.
Lo Statuto NewCo prevedrà, inoltre, il diritto di trascinamento esercitabile dai Soci Landi e IEH sulle Azioni Speciali.
Il titolare di Azioni Speciali avrà la facoltà di convertire le Azioni Speciali in azioni di categoria A di NewCo

(la "Conversione") al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "Eventi di Liquidità") e secondo il rapporto di conversione definito nello Statuto NewCo:
Lo Statuto NewCo prevedrà il diritto dei Soci Landi e di IEH di acquistare in denaro la totalità (e non meno della totalità) delle Azioni Speciali, in qualsiasi momento a seguito del verificarsi di un Evento di Liquidità, nel caso in cui il titolare di Azioni Speciali ne abbia chiesto la Conversione.
Lo Statuto NewCo prevedrà, altresì, il diritto dei Soci Landi e di IEH di acquistare – decorso il 12° mese dalla sottoscrizione delle Azioni Speciali (e, pertanto, anche durante il Periodo di Lock-Up) – la totalità (e non meno della totalità) delle Azioni Speciali.
L'Accordo di Investimento Azioni Speciali è valido ed efficace dalla Data di Sottoscrizione. Le pattuizioni di cui al Paragrafo 6 che precede saranno riflesse, nella misura massima consentita dalla legge, anche nello Statuto di NewCo.
Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento Azioni Speciali sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 3 maggio 2022.
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento Azioni Speciali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Landi Renzo

(www.landirenzogroup.com).
3 maggio 2022
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