Regulatory Filings • Jun 30, 2022
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Registrato a Roma 5
$1127 - 6 - 2022$
N. $8974$
Repertorio N. 66007
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
Raccolta N. 34238
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di giugno
in Roma, piazzale di Porta Pia 121;
alle ore 10,10
io sottoscritto Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto Serie 1/T al Collegio Notarile di Roma;
Esatti Euro $20^{\circ}$ su richiesta della D.ssa Maria Bianca Farina nata a Roma il 22 dicembre 1941, da me personalmente conosciuta
verbalizzo come segue il consiglio d'amministrazione di:
con sede in Roma Viale Europa 190, codice fiscale e registro imprese di Roma 97103880585, Partita Iva 01114601006, R.E.A. di Roma n. 842633, capitale sociale iscritto al registro imprese alla data odierna di Euro 1.306.110.000,00 interamente versati.
Assume la presidenza a norma di statuto, quale Presidente del Consiglio d'amministrazione, la predetta d.ssa Maria Bianca Farina la quale
= l'odierna riunione si svolge - ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge del 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" successive proroghe - mediante collegamento in audio video conferenza sulla piattaforma Teams, onde come consentito dalla normativa Presidente e Notaio non si trovano nello stesso luogo;
= tale collegamento assicura sia l'identificazione degli intervenuti alla odierna riunione, sia il contemporaneo collegamento degli stessi con gli altri partecipanti alla riunione e consente di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e quindi dichiara e dà atto:
= che assume la presidenza a norma di statuto; = che la odierna riunione, previa regolare convocazione, è chiamata a deliberare tra l'altro su - approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Psia S.r.l. in Poste Italiane S.p.a.;
ed a tal fine dà atto: = di avere già verificato che, oltre ad esso Presidente, partecipano collegati in teleconferenza, i signori del Consiglio di Amministrazione
P.le di Porta Pia, 121 00198 Roma Tel. 0644250157 Fax 0644250130 Email: [email protected]
$\mathbf{1}$
Matteo Del Fante, Amministratore Delegato Giovanni Azzone Mimi Kung Roberto Rossi Bernardo De Stasio Daniela Favrin Davide Iacovoni Elisabetta Lunati del Collegio Sindacale Mauro Lonardo, Presidente Serena Gatteschi; = ha giustificato l'assenza il terzo sindaco effettivo Gianluigi Fiorendi; = che partecipa alla riunione, senza diritto di voto il signor Giuseppe Lasco, Condirettore Generale; = che partecipa alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione signor Michele Scarpelli; = che partecipa alla riunione il Magistrato della Corte dei Conti signor Piergiorgio Della Ventura; = che è assicurato un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese; e che pertanto l'odierna riunione consiliare è regolarmente costituita per deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente prende la parola e ricorda che: l'operazione proposta all'approvazione del Consiglio d'amministrazione è diretta a semplificare la struttura Gruppo Poste Italiane, del consentendo $d\mathbf{1}$ societaria ricondurre la titolarità e la gestione della partecipazione azionaria in Nexi S.p.a. - attualmente spettante alla incorporanda Psia S.r.l. - direttamente in capo a Poste $e$ di consequire una riduzione $de1$ costi Italiane amministrativi e generali; - il capitale della società incorporanda è interamente posseduto dalla società incorporante Poste Italiane S.p.a. e tale rimarrà fino al prodursi degli effetti della fusione: di consequenza (i) la fusione sarà attuata senza concambio e quindi senza aumento di capitale della società incorporante, (ii) si sono omesse nel progetto le indicazioni relative a rapporto di cambio, modalità di assegnazione di azioni e data da cui tali azioni partecipano agli utili, (iii) si sono omesse redazione e quindi deposito delle relazioni di amministratori ed esperti; - non devono essere effettuate le comunicazioni sindacali di legge; - la operazione proposta non deve essere sottoposta a controllo da parte dell'autorità garante della concorrenza e
del mercato; - la operazione proposta non è soggetta alla normativa c.d. "Golden Power";
$\overline{2}$
(i) lo statuto della società incorporante poiché vigente prevede che $11$ consiglio di attualmente amministrazione è competente a deliberare circa la fusione, nei casi previsti dalla legge e (ii) i soci di Poste Italiane S.p.a. che rappresentino almeno il 5% del suo capitale sociale non hanno richiesto che la decisione di approvazione dei progetti da parte della società incorporante sia adottata dalla sua assemblea straordinaria; la competenza a deliberare sull'odierno ordine del giorno Consiglio d'amministrazione della società $a1$ spetta incorporante; - si propone di attuare la fusione sulla base dei bilanci delle società partecipanti alla data del 31 dicembre 2021; - il progetto è stato iscritto in registro imprese di Roma il 13 maggio 2022; - sia il progetto di fusione, sia copia dei progetti di bilancio/bilanci al 31 dicembre 2021; sia copia dei bilanci degli ultimi tre precedenti esercizi con le relative Poste relazioni di accompagnamento di Italiane S.p.a. (essendo Psia S.r.l. stata iscritta in registro imprese nel corso del 2021), sono stati depositati presso le sedi sociali in data 13 maggio 2022 e vi sono rimasti fino a tutt'oggi; - sono stati adempiuti da Poste Italiane S.p.a. tutti gli altri obblighi di comunicazione posti a suo carico dal c.c. e dal D.Lgs. 58 del 1998 ed in genere da tutta la normativa anche regolamentare applicabile; - l'assemblea della società incorporanda si è già tenuta oggi stesso; e che: ricorrono le condizioni di applicazione della $\equiv$ non disciplina prevista dall'art. 2501 bis c.c.; - non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto è stato depositato presso la sede della Società e la data di oggi; - l'organo amministrativo della altra società partecipante non ha segnalato tali modifiche; le società partecipanti non hanno emesso obbligazioni convertibili né titoli di debito. Ouindi il Presidente della riunione mi esibisce
copia del progetto ed io Notaio di tale documento faccio qui allegazione (All. A).
interventi presenti, seguono dei ciascuno degli Non intervenuti dichiarando invece di non necessitare di chiarimenti perché esattamente informato sull'ordine del giorno; e pertanto il Presidente apre la votazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.a.
$(1)$
di approvare il progetto di fusione mediante incorporazione nella
con sede in Roma Viale Europa 190, codice fiscale e registro imprese di Roma 97103880585, Partita Iva 01114601006, R.E.A. di Roma n. 842633, capitale sociale iscritto al registro alla data odierna di Euro $1.306.110.000,00$ imprese interamente versati;
della
unipersonale con sede legale in Roma viale Europa 175, codice fiscale e registro Imprese di Roma 16165531001, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 10.000,00
progetto il cui testo è stato, come sopra precisato, iscritto nel competente registro imprese e depositato presso le rispettive sedi sociali e, infine, allegato al presente verbale e quindi:
modificazioni dello statuto della Società senza Incorporante;
senza aumento del capitale della Incorporante né assegnazione di azioni in sostituzione della quota della incorporanda, che in esito alla Fusione sarà annullata senza concambio:
$(2)$
di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore ogni più ampio potere perché ciascuno possa stipulare l'atto di fusione anche a mezzo di speciale procuratore e anche prima della scadenza del termine di per le opposizioni creditorie, sussistendone $1e$ legge condizioni di cui al primo comma dell'art.2503 c.c..
Inoltre lo stesso Consiglio d'amministrazione
di Poste Italiane S.p.a.
precisa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, che nei poteri conferiti per stipulare l'atto di fusione sono compresi, sempre con facoltà di farsi sostituire da speciale procuratore, quelli di compiere comunque quanto ritenuto anche solo opportuno per la completa attuazione della operazione e così anche quelli per inserire in atto: A) la più esatta identificazione di beni e diritti compresi nel patrimonio della società incorporata e la rinuncia a ipoteche legali;
$\overline{4}$
B) le dichiarazioni e garanzie ritenute necessarie od anche solo utili od opportune ad ogni effetto di legge e così anche per la esecuzione di qualsiasi formalità pubblicitaria consequente; con dispensa di uffici pubblici o privati, e loro funzionari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle formalità richieste;
C) l'autorizzazione alla società incorporante per provvedere atti all'occorrenza ad ulteriori integrativi, di precisazione, e di rettifica ed a quanto comunque utile od opportuno per la completa attuazione della operazione;
tutto allo scopo di far riconoscere la società il. incorporante, anche nei confronti di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e privati e di terzi in genere, subentrata alla società incorporata in ogni rapporto di diritto o di fatto e di ottenere quindi le variazioni a proprio nome della intestazione di qualsiasi bene, diritto, autorizzazione, licenza, concessione, contratti, conti correnti, depositi cauzionali, titoli di credito e quanto altro comunque intestato o pertinente alla società incorporata.
**********
Il Presidente dichiara quindi che l'esame dell'argomento relativo alla fusione è terminato alle ore 10,20.
Il Presidente infine:
la presente deliberazione, con quanto dà atto che allegatovi e con l'altra documentazione prescritta dalla legge, sarà depositata in Registro Imprese per la successiva iscrizione ai sensi dell'art.2436 cod. civ.;
= dispensa me Notaio dalla lettura di quanto qui allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.
Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su nove pagine e fin qui della decima di tre fogli, del quale ho dato lettura al presidente che lo approva.
Sottoscritto da me Notaio alle ore 10,25.
F.to: dr. Nicola ATLANTE, Notaio.
Seque copia dell'allegato A firmato a norma di legge.
$Aee.A$ e recc. 34238
Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o "Società Incorporante") e l'Amministratore Unico di PSIA S.r.l. ("PSIA" o "Società Incorporanda" e, insieme con Poste Italiane, le "Società Partecipanti alla Fusione")
c) alla data del presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") PSIA ha come unico attivo una partecipazione pari al 3,6% circa del capitale sociale di Nexi S.p.A. ("Nexi"), le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. PSIA,
d) l'operazione proposta consiste nella fusione per incorporazione di PSIA in Poste Italiane (la "Fusione") ed è diretta a semplificare la struttura societaria del gruppo Poste Italiane, consentendo di ricondurre la titolarità e la gestione della partecipazione azionaria in Nexi direttamente in capo a Poste Italiane e di conseguire una riduzione dei costi amministrativi e generali;
$\downarrow$
23/06
convertibili;
Società Incorporante e dunque senza emissione di nuove azioni della stessa, come appresso indicato nel presente Progetto di Fusione;
hanno redatto e predisposto il presente Progetto di Fusione per incorporazione di PSIA in Poste Italiane, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile.
Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, capitale sociale di Euro 1.306.110.000,00 (unmiliardotrecentoseimilioni centodiecimila/00) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita Iva 01114601006, R.E.A. n. RM - 842633.
PSIA Società a responsabilità limitata, unipersonale, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 16165531001, R.E.A. n. RM $-1639168.$
4
ရ
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter, primo comma, n. 2 cod. civ. si allega al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), lo statuto vigente della Società Incorporante, che non subirà modifiche per effetto della Fusione.
La Fusione sarà attuata mediante incorporazione di PSIA in Poste Italiane.
Ai sensi dell'articolo 2501-quater, secondo comma, cod. civ. le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusone sono rappresentate, per la Società Incorporante, dal progetto di bilancio al 31.12.2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione della medesima in data 22 marzo 2022 e, per quanto riguarda la Società Incorporanda, dal bilancio al 31.12.2021 approvato dall'assemblea della stessa in data 8 aprile 2022.
Considerato che il capitale sociale di PSIA, come indicato in premessa, è interamente posseduto da Poste Italiane, alla Fusione si rendono applicabili le semplificazioni previste dall'articolo 2505 cod. civ. che disciplina la fattispecie della incorporazione di società interamente possedute.
La procedura semplificata prevista dall'art. 2505 cod. civ. non richiede la redazione delle relazioni degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ. e quella degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio e prevede che il Progetto di Fusione debba essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter cod. civ. In particolare non è necessario dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), cod. civ. (relative (i) al rapporto di cambio; (ii) alle modalità di assegnazione delle azioni della Società
lo
Incorporante; (iii) all'indicazione della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili), dal momento che non si procede ad alcun concambio di azioni o quote né ad assegnazione di azioni per effetto della Fusione.
Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà pertanto ad annullare la quota rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda, senza concambio (né, conseguentemente, si procederà all'aumento del capitale sociale della Società Incorporante e all'assegnazione di azioni della stessa).
La Fusione avrà efficacia giuridica, contabile e fiscale a decorrere dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ. presso il Registro delle Imprese di Roma ovvero dalla data successiva eventualmente stabilita nell'atto di Fusione.
Dalla data di efficacia giuridica della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda, assumendone i diritti e gli obblighi, e le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante.
Non esistono particolari categorie di soci.
$\lambda$
Nessuno dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società Incorporante rientra tra quelli previsti dall'art. 2503-bis, secondo e terzo comma, cod. civ..
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.
La Fusione è neutrale ai fini fiscali; pertanto, non darà luogo al realizzo o alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle Società Partecipanti alla Fusione.
La Fusione costituisce operazione fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.
Si riportano di seguito i principali dati patrimoniali del bilancio di PSIA al 31/12/2021:
| Dati in euro milioni | |
|---|---|
| Attivo | |
| Attività finanziarie | 650,8 |
| Totale attività non correnti | 650,8 |
| Disponibilità liquide | 1,6 |
| Totale attività correnti | 1,6 |
| Totale attivo | 652,4 |
$\overline{7}$
| Passivo | |
|---|---|
| Patrimonio netto | 625,7 |
| Passività finanziarie | 20,7 |
| Imposte differite passive | 6,0 |
| Totale passività non correnti | 26,7 |
| Totale passivo | 652.4 |
Tra le poste patrimoniali riportate nella tabella precedente si evidenzia che:
Il Progetto di Fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e sarà quindi depositato presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione, unitamente alla copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante e al bilancio al 31.12.2021 della Società Incorporata, corredati delle relative relazioni di accompagnamento a tali bilanci.
In virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Incorporante in qualità di società emittente quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Progetto di Fusione e la documentazione sopra richiamata saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e
nei termini previsti dall'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al Progetto di Fusione, quali consentiti dalle disposizioni del codice civile.
Roma, 125 02
Poste Italiane S.p.A.
PSIA S.r.l.
Firmato digitalmente da ESPOSITO
GIUSEPPE
C=IT
O=POSTE ITALIANE S.P.A.
Allegati:
A) Statuto della Società Incorporante
Certifico io sottoscritto Dr. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, che il presente documento composto di numero dieci facciate, compresa la presente, è la riproduzione su supporto cartaceo dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale da Esposito Giuseppe e Del Fante Matteo, firme digitali la cui validità è stata da me accertata in data odierna mediante sistema di verificazione volca.notariato, dal quale risulta la vigenza (rispettivamente dal 25/11/2021 al 24/11/2024 e dal 09/09/2021 al 08/09/2024) dei certificati di dette firme digitali rilasciate da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, in veste di autorità di certificazione delle firme digitali.
Roma, 11 12 maggio 2022
$\mathbf{1}$
Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria di Poste Italiane S.p.A. del 31 luglio 2015 - e in vigore dal 27 ottobre 2015 - quale modificato:
· dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2022 (mediante soppressione dell'art. 30).
$\mathcal{L}\mathcal{F}$
Titolo I
Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Oggetto
La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere $3.1$ prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.
1973 n. 156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:
di società o enti dei quali la Società può promuovere la costituzione o nei quali può assumere partecipazioni.
La Società può compiere - nel rispetto delle disposizioni legislative e 4.3 regolamentari applicabili - tutte le operazioni strumentali, accessorie o comunque ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, complere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie nel rispetto della specifica normativa, nonché di acquisto e vendita di beni e servizi - per sé e per le controllate - comunque collegati con l'oggetto sociale, nonché operazioni finalizzate all'integrazione con altri operatori attivi nella logistica e nel trasporto, ivi incluso l'aerotrasporto.
La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e $4,4$ finanziario delle Società partecipate, provvedendo all'opportuna assistenza finanziaria delle stesse.
Capitale, Azioni, Patrimonio BancoPosta, Recesso e Obbligazioni
1.306.110.000,00 euro di sociale è $5.1$ capitale $\mathbb{I}$ (unmiliardotrecentoselmilionicentodiecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in 1,306.110.000 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo: al controllante, persona fisica o giuridica, ente o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nel casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile.
Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzí, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati; nel caso in cui il limite massimo di possesso azionario - calcolato ai sensi del presente articolo - sia superato da più soggetti si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
rapporti giuridici compresi in tale patrimonio destinato e il Regolamento del Patrimonio BancoPosta contenente le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio stesso nonché ogni eventuale successiva modifica di dette regole ed il trasferimento al patrimonio destinato di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio della Società. Le predette deliberazioni sono depositate ed iscritte ai sensi dell'art. 2436 del Codice civile.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti dei versamenti sulle azioni, $6,8$ decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice civile.
Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune $9.1$ dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
$\overline{I}$
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto $10.1$ è disciplinata dalla normativa vigente.
11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulterlori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci 11.5 possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un $14.1$ numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sen- tenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accertì la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.
Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo Bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
Fermo restando quanto previsto dal precedenti periodi, l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:
Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena al sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Al fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità 14.4 previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, dai presente Statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza.
26
Un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla
23/06/
normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati Amministratori indipendenti:
Il Consiglio valuta annualmente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ine- leggibilità e incompatibilità.
In conformità alle Disposizioni di Vigilanza, il Consiglio verifica altresì annualmente, tramite un processo di autovalutazione, appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e del proprio funzionamento.
Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla CONSOB con proprio regolamento.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso del requisiti di indipendenza menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste, a pena di inammissibilità, devono essere composte, depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente e con il presente Statuto.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarie, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui
all'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attesta- no, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requi- siti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.
Gli Amministratori nominati devono comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso nume- ro di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
c. ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;
d, nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requi- siti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i criteri di sostituzione qui previsti non siano Individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza semplice. In tale jpotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio può istituire altresì ulteriori Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od $17.1$ impedimento, dal vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.
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La presente disposizione non esclude che l'organo amministrativo possa decidere di sottoporre le summenzionate deliberazioni all'Assemblea straordinaria.
20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di previsioni legislative, il Consiglio di Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta:
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conformità alle norme (compliance) e risk management del Patrimonio BancoPosta, sentito il parere del Collegio sindacale;
Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, e previo parere del Collegio sindacale, può revocare il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a. funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
Il Consiglio di Amministrazione delega, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice $21.1$ civile e di quelli stabiliti nel presente Statuto, proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai Presidente deleghe non esecutive nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, determinandone in concreto il contenuto.
Il Consiglio di Amministrazione può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, determinando le modalità di riferimento al Consiglio di Amministrazione.
Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle 21.2 attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
Articolo 23
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine dei 24.1 giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e Sindaci, il Presidente assolve i propri compiti nel rispetto del Codice civile, delle altre disposizioni di legge, nonché delle Disposizioni di Vigilanza.
Articolo 25
L'assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, e $25.1$ ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì tre Sindaci supplenti. I componenti il Collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso del requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nella normativa anche regolamentare vigente, nonché degli ulteriori requisiti indicati dalle Disposizioni di Vigilanza. Ai fini di quanto previsto dalla suddetta normativa anche regolamentare vigente, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed l settori di attività inerenti le comunicazioni, la telematica e l'informatica, l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa.
Per quanto riguarda la composizione del Collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio
sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
Il Collegio sindacale verifica annualmente, tramite un processo di autovalutazione appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e l'efficacia del proprio funzionamento.
25.2
I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti da eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla CONSOB con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione,
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.
i Sindaci effettivi nominati devono comunicare senza indugio la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità. o di incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto al primi due posti della sezione della lista relativa al Sindaci effettivi, quanto al primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa. due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati al sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.4, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.
Per la nomina di Sindaci che per qualsiasi ragione non vengano eletti in base a liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del Collegio sindacale conforme alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative pertinenti ed in grado di assicurare altresì il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio sindacale spetta al Sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b); in caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b).
In caso di sostituzione di uno dei Sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.
rimesse dalle Disposizioni di Vigilanza. Il Collegio sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
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affari.
Inoltre, al fine di adempiere ai propri doveri, e in particolare all'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, altre Autorità di Vigilanza in merito ad atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa, il Collegio sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
25.6 Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.
Bilancio e utili
| 26.1 | L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. |
|---|---|
| 26.2 | Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio sociale. |
| 26.3 | Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo. |
$27.1$ I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
Scloglimento e liquidazione della Società
28.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
Articolo 29
Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le $29.1$ norme del Codice civile, delle leggi speciali in materia e, con riferimento alle attività di BancoPosta, le Disposizioni di Vigilanza.
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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA DI ROMA AUTORIZZATA CON PROV. FROT. N. 204354/01 DEL 6/12/2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, ALL'ORIGINALE MUNITA DI FIRMA DIGITALE COMPOSTA DI 34 FACCIATE
Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.
Consta di $(q\sigma)$ pagine compresa la presente.
ROMA 11, 27 610610 2022
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