Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
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L'anno 2022 (duemilaventidue)
il giorno 24 (ventiquattro)
del mese di novembre
in Milano, via Agnello n. 18.
Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Massimo Tononi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni:
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09722490969, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611, società bancaria capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, iscritta all'Albo delle banche ed all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5034, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (il "Banco BPM" o la "Società Beneficiaria" o anche solo la "Società"),
procedo alla redazione in forma pubblica e sottoscrizione, del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, tenutasi con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 23.3.1 dello Statuto sociale, in data
giusto l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sul primo e unico punto dell'ordine del giorno infra riprodotto.
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, per quanto concerne il primo e unico punto dell'ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in via Agnello n. 18, Milano, è quello di seguito riportato.
Assume la presidenza, nella predetta veste, ai sensi dello Statuto sociale, Massimo Tononi (adeguatamente identificato), collegato con mezzi telematici ai sensi di statuto, il quale, alle ore 10, dichiara aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul sequente
Progetto di scissione parziale di Tecmarket Servizi S.p.A. a favore di Banco BPM S.p.A.; deliberazioni inerenti e consequenti.
Quindi il Presidente, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio della redazione del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione e constata e dà atto che:
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E-MARKET
SDIR
viato a tutti i consiglieri e sindaci in data 17 novembre 2022 ai sensi di statuto;
l'art. 23.3.1. dello Statuto sociale consente di tenere le riunioni consiliari esclusivamente mediante sistemi di collegamento a distanza;
assistono alla riunione, audio/video collegati ai sensi di statuto, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione M. TONONI, i consiglieri M. PAOLONI (Vice Presidente), M. CO-MOLI, M. ANOLLI, C. FRASCAROLO, G. PEDROLLO, M. SOFFIENTINI, C. TORRICELLI, A. MANENTI, M. MANTELLI, E. ROSSETTI, L. TAU-RO, G. ZANOTTI e i sindaci M. PRIORI (Presidente del Collegio Sindacale), N. VALENTI, M. LAURI, S. MUZI e A. SONATO, assenti giustificati i consiglieri G. CASTAGNA (Amministratore delegato) e N.F. FARUOUE;
le persone collegate in audio/videoconferenza, identificate dal Presidente della riunione, dichiarano di comprendere adeguatamente quanto trattato, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione e discussione nonché di poter visionare, ricevere e trasmettere documenti;
sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale vigente per lo svolgimento della presente riunione.
Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta, pertanto, a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto.
***
Prima di passare alla trattazione analitica del primo e unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda anzitutto che l'art. 24.2.3. dello Statuto sociale vigente attribuisce tra l'altro anche al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., la competenza a deliberare in merito alle scissioni nei casi previsti dall'art. 2506-ter, ultimo comma, cod. civ, e che la delibera odierna rientra in questa fattispecie.
Quindi il Presidente presenta ed illustra il progetto di scissione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis cod. civ., per la scissione parziale a favore della deliberante Società di "Tecmarket Servizi Società per Azioni" a socio unico, con sede legale in Verona, Via Meucci n. 5, capitale sociale Euro 983.880,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona: 03090380233, iscritta al R.E.A. di Verona al n. 307728, società interamente controllata da Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A., sopartecipante al Gruppo cietà IVA Banco BPM, P.IVA n. 10537050964 ("Tecmarket" o la "Società Scindenda"), un esemplare del quale si allega al presente verbale sotto "A" (il "Progetto").
In particolare, proseque il Presidente, la proposta scissione - - -
$-2$
è di tipo "parziale" e prevede l'assegnazione da parte di Tecmarket a Banco BPM del ramo d'azienda costituito dal complesso di beni e risorse organizzati per lo svolgimento delle attività meglio descritte nel paragrafo 4 del Progetto (il "Ramo Tecmarket Scisso"), individuato con riferimento alla data del 30 giugno 2022 e analiticamente descritto all'allegato sub C del Progetto, cui corrisponde un valore di patrimonio netto di Euro 15.860.480,00 (la "Scissione").
La Scissione è finalizzata alla focalizzazione di Tecmarket sulle sole attività connesse ai servizi di gestione terminali POS e di assistenza tecnica alla clientela di Banco BPM per il servizio POS, mediante un'operazione che consenta di accentrare nella Capogruppo, Banco BPM, le attività e i servizi alla clientela diversi da quelli di gestione dei terminali POS.
Poichè il capitale sociale della Società Scindenda è alla data odierna - e sarà alla data di efficacia della Scissione interamente posseduto dal Banco BPM, la Scissione sarà attuata in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter, quinto comma, e 2505, primo comma, cod. civ., e così: i) senza determinazione di alcun rapporto di cambio; ii) con esonero dalla redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ.; iii) con esonero dalla redazione della relazione sulla congruită del rapporto di cambio, di cui all'art. $2501$ -sexies, cod. civ..
La Scissione, inoltre, sarà attuata senza predisposizione della situazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 2501-quacod. civ., della Società Scindenda e della Società ter, Beneficiaria.
Circa l'iter procedurale, il Presidente ricorda, comunica e precisa che:
il Progetto è stato depositato presso le sedi legali di entrambe le società partecipanti alla Scissione sin dal 20 ottobre 2022 e, ottenuta l'autorizzazione alla Scissione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB") (provvedimento del 18 ottobre 2022 allegato al presente verbale in versione bilingue, inglese e italiano fra loro conformi sotto "B"), iscritto in data 19 ottobre 2022 presso i competenti Registri delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e di Verona per entrambe le società partecipanti alla Scissione, essendo pertanto decorsi i termini di cui agli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, cod. civ.;
non si sono rese necessarie, per le ragioni già esposte, né la Relazione degli Amministratori né quella degli esperti rispettivamente previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies cod. civ. e, fermo che la Scissione non comporta l'emissione o la assegnazione di nuove azioni, non è prevista alcuna disposizione in merito alla partecipazione agli utili;
non ricorrono i presupposti di applicazione dell'art. $2501 - bis$ cod. civ..
Il Presidente, inoltre, dà atto che non è intervenuta alcuna rilevante modifica degli elementi dell'attivo e del passivo della Società tra la data di deposito del Progetto presso la sede della Società e la data odierna e che tale informazione è giunta anche dalla Società Scindenda.
Precisa, infine, che, con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in tema di "Operazioni con Parti Correlate", di cui al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, e del relativo Regolamento "Procedure per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate" adottato dal Banco BPM (di sequito la "Procedura Consob"), sulla base delle relative determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 agosto 2022, la Scissione rientra tra le operazioni "infragruppo" e può pertanto beneficiare delle esenzioni previste dalla Procedura Consob, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate tali per cui l'operazione non sarebbe stata conclusa o sarebbe stata conclusa a condizioni diverse. Con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in tema di "Soggetti Collegati", di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sezione III ed al relativo "Regolamento procedure e politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" applicato dal Banco BPM (di seguito la "Procedura Banca d'Italia"), si dà atto che le relative determinazioni sono già state assunte dal Consiglio di Amministrazione nella richiamata seduta del 3 agosto 2022, in base alle quali la scissione rientra tra le "Operazioni con o tra Controllate" e può pertanto beneficiare delle esenzioni previste dalla Procedura Banca d'Italia, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altri soggetti collegati per cui l'operazione non sarebbe stata conclusa o sarebbe stata conclusa a condizioni diverse.
Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione delle sequenti deliberazioni:
"Il Consiglio di Amministrazione, visto il Progetto e preso atto delle comunicazioni del Presidente circa la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alle scissioni nei casi previsti dall'art. 2506-ter, ultimo comma, civ., come richiamato dall'art. 24.2.3. dello Statuto cod. sociale vigente, con voto espresso per appello nominale,
1.) di approvare il Progetto avente ad oggetto la Scissione parziale
$d\perp$
"Tecmarket Servizi Società per Azioni" a socio unico
con sede legale in Verona, Via Meucci n. 5, -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, secondo le modalità tutte indicate nel Progetto, come sopra allegato al presente atto sotto "A", e così, tra l'altro:
(i) con assegnazione al Banco BPM del Ramo Tecmarket Scisso, individuato con riferimento alla data del 30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventidue) e analiticamente descritto all'allegato sub C del Progetto, cui corrisponde un valore di patrimonio netto di Euro 15.860.480,00 (quindicimilioniottocentosessantamilaquattrocentottanta virgola zero zero), precisandosi che:
eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del 30 giugno 2022 e la data di efficacia della Scissione, non comporteranno variazione nella misura del patrimonio netto da trasferirsi in dipendenza della Scissione, in quanto dette differenze saranno compensate tra loro e, per l'eccedenza, conguagliate in denaro o strumenti equivalenti; e
eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio assegnato, se ad esso pertinen $t1$ ;
(ii) con riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scindenda di un importo pari a Euro 15.860.480 (quindicimilioniottocentosessantamilaquattrocentottanta) $(produce n$ dosi così una riduzione del patrimonio netto della Società Scindenda sulla base della situazione alla data di riferimento da Euro 22.072.877 a Euro 6.212.397) corrispondente al valore contabile dell'attivo al netto del passivo da assegnare alla Società Beneficiaria e rappresentato dalle voci elencate nell'Allegato C del Progetto mediante imputazione del relativo ammontare a titolo di riduzione delle voci del patrimonio netto indicate nell'Allegato C del Progetto; senza alcuna variazione, invece, nel patrimonio netto della Società Beneficiaria;
(iii) senza emissione o assegnazione di nuove azioni e quindi senza determinazione di alcun rapporto di cambio;
(iv) senza previsione di alcuna modifica, per effetto della Scissione, allo statuto della Società Beneficiaria (allegato sub A al Progetto) ma con modifica, ad esito della Scissione, allo statuto della Società Scindenda (allegato sub B al Progetto) che evidenzia, quale unica modifica, l'eliminazione del secondo comma dell'art. 1, al fine di eliminare il riferimento, non più aggiornato, al soggetto controllante; 2.) di stabilire e/o dare atto che:
(i) ai sensi dell'art. 2506-quater cod. civ., la Scissione
produrrà effetti dalla data di iscrizione dell'atto di Scissione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, presso cui è iscritta la Società Beneficiaria ovvero dall'eventuale data successiva ivi stabilita;
(ii) le operazioni della Società Scindenda saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria con decorrenza dal giorno in cui la Scissione spiegherà i suoi effetti ai sensi del precedente paragrafo, con decorrenza degli effetti fiscali dalla medesima data;
(iii) non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle a $zion:$
3.) di dare mandato in via disgiunta a ciascun Consigliere di Amministrazione nonché al Chief Financial Officer, dott. Edoardo Ginevra, al Responsabile Partecipazioni, dott. Alberto Gasparri e al Responsabile Amministrazione e Reporting Partecipazioni, dott. Stefano Braschi, in via fra loro disgiunta, anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:
a) stipulare, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 cod. civ., l'atto di Scissione fissando ögni clausola e modalità nel rispetto del Progetto; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra;
c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.".
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Presidente proclama il risultato e null'altro essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione. Sono le ore 10,10.
$***$
Si allegano al presente verbale:
autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del TUB, sotto "B".
$***$
Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore - - - -. 2002 - 2012 - 2013 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 20
Consta
$16,05.$
di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per dodici pagine e della tredicesima sin qui. F.to Andrea De Costa notaio
All. " $\oint$ " al N° 1444 $\sigma$ +801 di rep.
mediante scissione parziale della
a favore del
BANCO BPM Società per Azioni
Ai sensi degli artt, 2506 - bis e 2501 - ter del Codice Civile
3 agosto 2022
A norma degli artt. 2506 - bis e 2501 - ter del Codice Civile, i Consigli di Amministrazione della Tecmarket Servizi S.p.A. e del Banco BPM S.p.A., in data 3 agosto 2022, hanno predisposto il seguente progetto di scissione parziale (nel seguito, il "Progetto di Scissione") della Tecmarket Servizi S.p.A. a favore del Banco BPM S.p.A. (nel seguito, la "Scissione").
$\sim 1$ .
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Tecmarket Servizi Società per Azioni - con unico socio
$\frac{1}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ .
(nel seguito "Tecmarket").
BANCO BPM Società per Azioni;
(nel seguito "Banco BPM")
La Scissione è di tipo "parziale" e prevede l'assegnazione da parte di Tecmarket a Banco BPM del ramo d'azienda costituito dal complesso di beni e risorse organizzati per lo svolgimento delle attività meglio descritte nel successivo paragrafo 4.
Il capitale sociale della Società Scindenda è alla data odierna - e sarà alla data di efficacia della Scissione - interamente posseduto dal Banco BPM. Pertanto, la Scissione sarà attuata in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 - ter, quinto comma, e 2505, primo comma, del Codice Civile, e così: i) senza determinazione di alcun rapporto di cambio; ii) con esonero dalla redazione della relazione dell'organo
amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile; iii) con esonero dalla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, di cui all'art. 2501 Codice Civile, La Scissione, inoltre, sarà attuata senza predisposizione della patrimoniale, ai sensi dell'art. 2501-quater, Codice Civile, della Società Scinder/de Società Beneficiaria.
Non è prevista alcuna modifica, per effetto della Scissione, allo statuto della società Beneficiaria, Banco BPM, allegato sub A al presente progetto. Ad esito della Scissione, lo statuto della Società Scindenda sarà quello di cui al testo allegato sub B al presente progetto; tale testo evidenzia quale unica modifica l'eliminazione del secondo comma dell'art. 1, al fine di eliminare il riferimento, non più aggiornato, al soggetto controllante.
Il Progetto di Scissione si attua sulla base della situazione patrimoniale del ramo d'azienda di Tecmarket, oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria, individuato con riferimento alla data del 30 giugno 2022.
Per effetto della Scissione, verrà assegnato il ramo d'azienda analiticamente descritto all'allegato sub C, cui corrisponde un valore di patrimonio netto di Euro 15.860.480.
La Scissione è finalizzata alla focalizzazione di Tecmarket sulle sole attività connesse gi servizi di gestione terminali POS e di assistenza tecnica alla clientela di Banco BPM per il servizio POS, mediante un'operazione che consenta di accentrare nella Capogruppo, Banco BPM, le attività e i servizi alla clientela diversi da quelli di gestione dei terminali POS.
Il suddetto ramo d'azienda, oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria, è costituito dal complesso dei beni, risorse e rapporti contrattuali organizzati per svolgere le seguenti attività nei confronti della clientela:
i servizi felematici di tesoreria per gli Enti Pubblici clienti di Banco BPM;
$_{\rm env}^{\rm E-MA}$
In particolare, verranno assegnati alla Società Beneficiaria:
Eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data cui si riferisce la descrizione di cui all'allegato C del presente progetto (30 giugno 2022) e la data di efficacia della Scissione, non comporteranno variazione nella misura del patrimonio netto da trasferirsi in dipendenza della Scissione, in quanto dette differenze saranno compensate tra loro e, per l'eccedenza, conguagliate in denaro o strumenti equivalenti; inoltre, eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio assegnato, se ad esso perlinenti.
Poiché il capitale sociale della Società Scindenda è, alla data del presente progetto, interamente detenuto dalla Società Beneficiaria (condizione che sarà mantenuta sino alla data di efficacia della Scissione), la Scissione si attuerà in base alle disposizioni di cui agli artt. 2506 - ter, quinto comma, e 2505, primo comma, del Codice Civile, e, pertanto, tra l'altro, senza deferminazione di alcun rapporto di cambio.
Non è inoltre previsto alcun conguaglio in denaro.
Il patrimonio netto contabile della Società Scindenda, per effetto della Scissione, si ridurrà di un importo pari a Euro 15.860.480 - corrispondente al valore contabile dell'attivo al netto
del passivo da assegnare alla Società Beneficiaria e rappresentato dalle voci elencate nell'Allegato C - mediante imputazione del relativo ammontare a titolo di riduzione delle riserve. LEON
in esito alla Scissione, si produrrà pertanto nel patrimonio netto della Sogle una riduzione da Euro 22.072.877 a Euro 6.212.397.
La Scissione non comporterà alcuna variazione nel patrimonio netto della Beneficiaria.
L'operazione di Scissione non prevede emissione e assegnazione di azioni.
Poiché la Scissione non comporta l'emissione di nuove azioni, non è prevista alcuna disposizione in merito alla partecipazione agli utili.
Ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice Civile, la Scissione produrrà effetti dalla data di iscrizione dell'atto di Scissione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, presso cui è iscritta la Società Beneficiaria. E' fatta salva la possibilità di stabilire una data successiva nell'atto di Scissione.
Le operazioni della società Scindenda saranno imputate al bilancio della società Beneficiaria con decorrenza dal giorno in cui la Scissione spiegherà i suoi effetti ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.
Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.
Con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in tema di "Operazioni con Parti Correlate", di cui al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, e del relativo Regolamento "Procedure per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate" adottato dal Banco BPM, la Scissione rientra tra le operazioni "infragruppo"
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e può pertanto beneficiare delle esenzioni previste dal citato Regolamento, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate tali per cui l'operàzione non sarebbe stata conclusa o sarebbe stata conclusa a condizioni diverse.
Con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in tema di "Soggetti Collegati", di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sezione III ed al "Regolamento procedure e politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" del Banco BPM, si dà atto che l'operazione rientra tra le "Operazioni con o tra Controllate" e può perfanto beneficiare delle esenzioni previste dal citato Regolamento, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altri soggetti collegati per cui l'operazione non sarebbe stata conclusa o sarebbe stata conclusa a condizioni diverse.
Sono salve le variazioni al Progetto di Scissione richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza.
Il presente Progetto di Scissione sarà iscritto presso i competenti Registri delle Imprese non appena pervenuta l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea rilasciata ai sensi dell'art. 57 del D.Las. n. 385/1993.
Verona, 3 agosto 2022
árket Servizi S.
(doff. SALVATORE POLONI)
Milano, 3 agosto 2022
Banco (dott.
ALLEGATI:
STATUTO SOCIALE
$1.1.$ Con atto del 13 dicembre 2016 n. 13.501/7.087 rogito notaio Carlo Marchetti di Milano è stato costituito Banco BPM Società per Azioni (la "Società") in conformità al progetto di fusione approvato in data 24 maggio 2016 (e come integrato fino alla data del 12 settembre 2016) (il "Progetto di Fusione").
$\mathbf I$
1.4. La Società opera in continuità con i valori rappresentati dal radicamento di BP e di BPM nelle rispettive aree storiche di riferimento.
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SDIR CERTIFI
La Società è organizzata secondo Direzioni territoriali corrispondenti ad $1.5.$ una o più aree di tradizionale radicamento storico.
$2.1.$ Il termine-di durata della Società viene fissato fino al 23 dicembre 2114, con facoltà di proroghe.
$\overline{2}$
$\n A \n R\n$
$\overline{\mathbf{3}}$
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SDIR
virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.
Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:
4
5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuați dalle Fondazioni territoriali ovvero, in assenza di tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.
$\n 4 1 R$
53.
I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono 7.1. divenuti esigibili restano devoluti alla Società.
8.1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatti salvi i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dallo Statuto o dalla normativa-pro tempore applicabile. - - - -
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9.1. Il recesso del socio è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge. E' in ogni caso escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
la proroga del termine della durata della Società;
l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
$9.2.$ I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.
11.1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
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Art. 12. - Luogo di riunione
$\overline{z}$
$12.1.$
Le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio - nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria - si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.
$12.2.$ Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui all'articolo 12.1, e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi e Novara.
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essiopressos predisponendo una relazione sulle materie di cui proponende la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materiè già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa pro tempore vigente.
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Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che 15.1. straordinaria, in unica, prima, seconda e, per la sola Assemblea straordinaria, terza convocazione, si applica la normativa pro tempore vigente con riferimento a ciascuna singola convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.2.
Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea ordinaria, in unica, prima e 16.1. seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla normativa pro tempore vigente in relazione a ciascuna convocazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16.2. e fatto salvo tutto quanto previsto dal
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presente Statuto in materia di elezione dei membri del/C6#stell6; Amministrazione e del Collegio Sindacale. A parità di voti la propostato intende respinta.
16.2. Le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare uti limité rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; o (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.
16.3. L'Assemblea straordinaria in unica, prima, seconda e terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.
16.4. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a operazioni con parti correlate in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, le deliberazioni devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di quorum deliberativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dall'apposito regolamento per le operazioni con parti correlate.
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ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso), accertandone e proclamandone i relativi risultati.
$17.3.$ L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario; ove lo reputi opportuno, il Presidente è assistito anche dagli scrutatori, anche non soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.
17.4. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea, nel rispetto del Regolamento assembleare, è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente dell'Assemblea ai soci intervenuti. senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
19.1. La Società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche, "Consiglio") e un Collegio Sindacale.
SEZIONE PRIMA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il a) soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della Società o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
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significativa relazione, anche non continuative professionale, patrimoniale, commerciale o finanziage
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
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se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di m) indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.
Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi":
Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati componenti del "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo.
Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. h) e i) del primo comma del presente articolo $20.1.6.$
20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6., un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società.
$\bf{D}$
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.
Consiglio
$\mathscr{A}$ $\mathcal{L} \mathscr{R}$
La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste sub (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
A pena di inammissibilita:
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rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 8 (otto) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);
automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli cand cui si riferiscono le irregolarità.
20.4.4. La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica con modalità previste per le liste presentate dai soci.
$2.$
ove non siano state presentate Liste di Soci-Dipendenti oppure siano state presentate ma nessuna delle Liste di Soci-Dipendenti abbia ottenuto voti oppure ancora nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a) sia una Lista di Soci-Dipendenti, i restanti 3 (tre) o più amministratori sono tratti dalle altre liste che hanno ottenuto voti - diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) - secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..
20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità
$\mathscr{A}$ $\mathscr{N}$
di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazion parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il ristiettos quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3. da e 20.3.3.
20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalle medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.
20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di
Presidente o di Vice-Presidente, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.
20.9.1. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti. Ove il numero di candidati inseriti nella lista unica sia inferiore a 15 (quindici), i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.
20.10.1. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti. dalla legge e dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3. in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
20.11.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
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$\mathscr{A}$ $\mathscr{V} \mathscr{R}$
20.12.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.
21.1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo che viene determinato, in misura fissa, per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Il riparto del compenso deliberato dall'Assemblea, ove dalla stessa non specificato, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Fermo quanto previsto dall'articolo 11.3. dello Statuto, il Consiglio di $22.1.$ Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni di cui all'articolo 24.4, e sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati in conformità allo Statuto.
$\mathscr{A}$
23.2.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo articolo 23.3.
In assenza della formale convocazione, si intende in ogni caso validamente costituita e atta a deliberare la riunione alla quale partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica.
23.3.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento
a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Salvi i casì in cui la riunione sia tenuta esclusivamente con sistemi di collegamento a distanza, almeno il Presidente e il Segretario (o il notaio ove nominato) dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
23.4.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo articolo 23.5., le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
23.6.1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso. Tali verbali varmo trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.
Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario. Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.
Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione endo-consiliari
Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa, da condursi anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevanti per la Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.
Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
geografica delle Direzioni territoriali nonché l'approvazione dei piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;
h) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché
l'approvazione dell'assetto di governo societario della Società & Gruppo e dei sistemi di rendicontazione (reporting);
i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione dell società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione Well istruzioni della Banca d'Italia e di ogni altra competente Autorità d Vigilanza;
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$\not!!A$ $\not!!V$
$32 \,$
24.3.1. Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri, nelle forme di legge, a dirigenti, ai preposti alle singole filiali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati. Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche
$\mathscr{A} \downarrow \mathscr{M}$
regolamentare, pro tempore vigente e dal codice di comportamento in materia di governo societario promosso dalla società di gestione di mercati regolamentati al quale la Società aderisce.
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("Comitato Nomine"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("Comitato Remunerazioni"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità è composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo $20.1.6...$
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate ("Comitato Parti Correlate"), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..
$\mathscr{A}$
Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.
Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in fiè dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..
25,1. L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al Collegio Sindacale medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.
26.1. Tra i Consiglieri della Società sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 20.8..
27.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
$a)$ ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato nonché del parere dei comitati endoconsiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) siano trattate con
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priorità le questioni a rilevanza strategica; e (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;
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27.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di assenza $\bullet$ impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore più anziano di età (diverso dall'Amministratore Delegato). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidentie d Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedinte di questi.
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(o) determina le direttive e gli indirizzi per la Direzione Generale;
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Condirettori Generali nonché dei responsabili di direzione secondo competenza - sullo svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonch conformità dei risultati ai documenti previsionali pianificazione;
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prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione successiva.
28.4.
L'Amministratore Delegato riferisce, con il Direttore Generale e i Condirettori Generali, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.
30.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri, i mezzi e il trattamento economico.
$30.2.$ Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente.
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in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire - per determinati atti o categorie di atti - la firma sociale a-dipendenti, determinando i limiti della delega.
31.6.
31.5.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 31.1., l'Amministratore Delegato e, se facoltizzati ai sensi dell'art. 31.3., il Direttore Generale e i Condirettori Generali nonché gli altri soggetti all'uopo delegati ai sensi dell'art. 31.3. possono nominare procuratori speciali, anche estranei alla società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Il personale direttivo e impiegatizio munito di delega o al quale siano $32.1.$ state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 33. - Composizione e numero
33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente.
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34.3.
ha sa $34.4.$
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono includere, tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso al fine di assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) das un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con de quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompàtbilità. nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente.
35.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata seconda per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
35.4. Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata terza per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti, il Sindaco effettivo cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata quarta per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti.
35.7. Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo
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quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione del candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett b).
35.8.
Qualora, al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindàci effettivi e i Sindaci supplenti, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
35.9 Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati appartenenti al genere meno rappresentato e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del 35.10. Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
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site sono
risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 dei D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa del solo esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controlleno, sono controllati da o sono assoggettati a comune controllo de medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizion normative in materia di equilibrio fra i generi
35.14. L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni $36.2.$ normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
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37.1. La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
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In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina e revoca 40.1. i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.
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È costituita una società per azioni denominata "TECMARKET SERVIZI S.p.A."
La Società è controllata dal Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'esservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli Amministratori della Sociotà ferniscono alla capegruppe egni dato ed informazione per l'emanaziono delle disposizioni.
La Società ha sede nel comune di Verona.
Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.
La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050.
La Società ha per aggetto:
l'offerta di servizi di supporto informatico, tecnico, logistico, amministrativo e commerciale rivolti in particolare, ma non solo, a soggetti che svolgono attività di commercio elettronico utilizzando internet e altre tecnologie innovative;
l'ideazione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di prodotti informatici software, connessi al commercio elettronico ed in genere a tutte le applicazionitecniche e commerciali inerenti alle più avanzate tecnologie informatiche;
la gestione di reti di telecomunicazioni e di reti telematiche.
La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché non nel confronti del pubblico, che saranno ritenute funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'affitto di aziende del settore.
Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale ed in ogni caso come attività strumentale e non prevalente, la Società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni senza fine di collocamento, in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine.
La Società può emettere obbligazioni, convertibili e non convertibili; finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.
Il capitale sociale è di Euro 983.880,00 (novecentoottantatremilaottocentoottanta virgola zerozero), suddiviso in n. 983.880 (novecentoottantatremilaottocentoottanta) azioni ordinarie nominative dei valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno virgola zerozero).
il capitale può essere aumentato, sussistendo ogni altra condizione di legge, con conferimenti di crediti e beni in natura, in quest'ultimo caso con il rispetto dell'art. 2440 Codice Civile.
L'Assemblea straordinaria dei soci può, al sensi degli articoli 2443 e 2420ter Codice Civile e nei limiti in essi previsti, attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili.
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni ordinarie nominative ed indivisibili del valore nominale di Euro 1,00 cadauna ed attribuisce ai soci che ne sono titolari diritti proporzionali, patrimoniali ed amministrativi.
In caso di comproprietà, i comproprietari dovranno nominare, ai sensi dell'art. 2347 Codice Civile, un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti ad esse inerenti.
Le azioni sono liberamente trasferibili sia tra i soci che nei contronti di terzi.
I soci hanno diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi previste dall'art. 2437 Codice Civile, con l'eccezione delle deliberazioni di proroga del termine di durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
L'Assemblea dei soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.
L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 Codice Civile.
Art. 9 - Convocazione
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L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono convocate secondo le formalità, con la periodicità e per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge presso la sede della Società o altro luogo, purché in Italia.
L'Assemblea è convocata dagli amministratori ogni volta che gli stessi lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea inoltre deve essere convocata quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 2367, ultimo comma, Codice Civile. In caso di inottemperanza alla richiesta di convocazione da parte del Consiglio ovvero, in sua vece, dei Sindaci, si provvederà con le modalità previste all'art. 2367, secondo comma, Codice Civile.
L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, che non potrà svolgersi nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione.
L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 Codice Civile, verrà comunicato al soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
Anche in assenza delle formalità richieste per la convocazione, l'Assemblea si considererà regolarmente costituita ed atta a deliberare purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, salvo il diritto di opposizione dei partecipanti di cui all'art. 2366, 4º comma Codice Civile e l'obbligo di comunicazione delle delloerazioni assunte di non intervenuti previsto al successivo comma 5°.
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Possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti che abbiano diritto di voto anche se non iscritti a libro soci, purché in tale caso forniscano idonea documentazione dell'acquisto della proprietà delle azioni.
I soci possono delegare terzi, anche non soci, ad intervenire in Assemblea in loro rappresentanza con le modalità e nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.
È ammesso l'intervento a distanza alle riunioni dell'Assemblea, mediante l'utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che coloro che intervengano a distanza possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere visionare documenti. In tal caso l'Assemblea si considererà svolta nel ludgio
presenti il presidente, il segretario e/o il notaio incaricato della verbalizzazione.
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita e delibera, in prima e seconda convocazione, con l'intervento e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino nel minimo le percentuali di capitale sociale indicate negli articoli 2368 e 2369 Codice Civile per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salve le diverse maggioranze richieste dal medesimo Codice Civile o dalla normativa applicabile in relazione a deliberazioni di specifico contenuto.
Le deliberazioni, prese dall'Assemblea in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece e nell'ordine, dal Vice Presidente e dall'Amministratore delegato, se nominato, oppure, in mancanza dalle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare il suo svolgimento, stabilire modalità, non segrete, di votazione e proclamare i risultati.
La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.
Di ogni Assemblea viene steso processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio, quando il verbale sia redatto da questi. Il verbale dovrà essere redatto con i contenuti di cui all'art. 2375 Codice Civile.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, che potrà fungere in tale caso anche da Segretario.
La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI bis del Titolo V Libro V del Codice Civile.
Art. 14 - Consiglio di Amministrazione
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L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre (tre) a 12 (dodici) membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea. Gli Amministratori dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge.
Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni assunte volta per volta dall'Assemblea, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione con le modalità e nei limiti di cui all'art. 2386 Codice Civile.
Agli amministratori spetta un compenso annuo complessivo, stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti dell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, u.c., Codice Civile.
Ove non vi abbia provveduto in precedenza l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente, e può eleggere uno o più Vice Presidenti e un Amministratore Delegato, fissando di volta in volta la durata del relativo incarico.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, tali funzioni vengono assolte da un Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore Delegato.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del/i Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, tali funzioni sono assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al Trimestre e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta per iscritto, da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere specific Con etfera raccomandata o telegramma, o telefax o messaggio di posta elettronica Aprilizionienna di lettura, da inviarsi almeno cinque giorni prima della adunanza. Nei casi (il progenza convocazione può essere fatta con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura, da spedire almeno 24 ore prima della adunanza. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che coloro che intervengano a distanza possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti degli amministratori partecipanti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Ai sensi dell'art. 2391 Codice Civile, l'Amministratore, se in conflitto di interesse, dovrà darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale e, se Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto da chi le presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta.
La gestione dell'impresa è attribuita alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, può delegare quelle tra le proprie attribuzioni, che non siano riservate inderogabilmente alla sua compétenza, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete comunque di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.
Gli organi delegati dovranno curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull'andamento
della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la nomina dell'Amministratore Delegato e la determinazione dei suoi poteri, la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri dirigenti, l'istituzione e la nomina di commissioni e comitati con funzioni consultive o istruttorie, la distribuzione di acconti sui dividendi, l'acquisto e la vendita di immobili, il consenso all'accensione di ipoteche sugli immobili, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ferma restando la competenza dell'assemblea per l'acquisizione di partecipazioni che comportino l'assunzione di responsabilità illimitata, ai sensi dell'art.2361 c.c.
Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.
Ove nominato, il Direttore Generale è comunque preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, potendo partecipare alle riunioni degli organi amministrativi.
Il Direttore Generale riferisce all'Amministratore Delegato, ove nominato, altrimenti riferisce direttamente al Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri dirigenti stabilendone i poteri e le mansioni.
La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente o, se più di uno, a ciascuno del Vice Presidenti, ove nominati, e, in mancanza di questi, all'Amministratore Delegato, ove nominato, o all'amministratore più anziano.
Di fronte al terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza od impedimento, e dell'assenza o impedimento di coloro cui sia attribuito il potere di rappresentanza con precedenza rispetto al sottoscrittore dell'atto.
All'Amministratore Delegato, ove nominato, spetta la rappresentanza e la firma sociale nel limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.
Il Collegio Sindacale è composto, a seconda delle determinazioni dell'As cinque sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti I sindaci durano in carica tre esercizi, con le facoltà e gli obblighi di legge.
L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che coloro che intervengano a distanza possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Collegio Sindacale si ritiene tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art. 2423 Codice Civile e di ogni altra applicabile normativa.
L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:
5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
il residuo, nel pieno rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea e con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni vigenti, agli azionisti, ovvero agli altri scopi stabiliti dall'Assemblea stessa.
La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a termini di legge.
Il caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi,
$\mathscr{U}$ Y $\Lambda$ .
La Società può revocare in ogni momento lo stato di liquidazione, previa, occorrendo, eliminazione delle cause che l'hanno determinata, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la Società è regolata da ogni applicabile normativa legislativa e regolamentare.
F.to Pierluigi Giacomello
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F.to Laura Curzel - impronta del Sigillo
| Sidencine Alteration Product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A, | CREDIH VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | ||||
| External Orupan Orbert | 234578315 | ||||
| IJ | Immobilizzazioni immotencii Costi a impignio e ampliamento |
1.782.58 | |||
| Ź) | Costi di sviluppo: | ||||
| 3) | Diffficil brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno | ||||
| 41 | Concessioni, licenze, marchi e dirifi simili | 1.782,587 | |||
| 51 | Avviamento | ||||
| 6) | Immobilizzazioni in conso e occanti | ||||
| 71. | Allte immobilizzazioni immateriali | ||||
| Ħ | Trimobilizzazioni Materiali | 1.669.295 | 1.180.955 | ||
| 4Y | Terrent e fabbricati | ||||
| 21 | Impianti e miacchinario. | ||||
| 34. | Affrezzafure industriali e commerciali | ||||
| AY. | Alln bent | 1.669.295 | 1.180.955 | ||
| ä) | Immobilizzazioni in corso e acconti | ||||
| M. | Immobilizzazioni Finanziazie | ||||
| m | Partecipazioni in: | ||||
| a) Imprese controllate b) |
|||||
| Imprese collegate €) Imprese controllanti |
|||||
| XB) imprese soffoposte al controllo delle controllanti. |
|||||
| d-bis) Alire imprese. | |||||
| 21 | Creatifi: di cui oltre es. successivo |
||||
| ø) Verso imprese controllate |
|||||
| D) Versa imprese collegate |
|||||
| ċĭ. Verso controllanti |
|||||
| ۰Ü Verso imprese soffoposte al controllo delle controllanti |
|||||
| d-bls) Verso affil | |||||
| 3) | Altri fitoli | ||||
| 4) | Sinumenti fincinzian derivati citivi | ||||
| OF A ANOTHOLOGIAN PARTY OF A PARTY OF A PARTY OF | - 43393900 | 16.370.66 | |||
| Rimanenze | ø | ||||
| n | Materie prime, sussidiarie e di consumo | ||||
| 21 | Prodétil in corso di lavorazione e semilevorati | ||||
| 藓 | lavod in corso su ordinazione. | ||||
| 41 | Prodoffi liniti e merci | ||||
| S). | Accomb | ||||
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | |||||
| Ħ | Credili | di cui oltre es, successivo | 18.082.853 | 7.683.879 | |
| Ù | Vorso clienti | 15.466.403 | 5,907,880 | ||
| 鹞 | Verso imprese controllete | ||||
| ŋ | Verso imprese collegate: | ||||
| 4) | Verso controllariti | ||||
| 5). | Verso imprese softoposte al controllo delle controllanti | 2.965.078 | 1.710.453 | ||
| 5-bis) Crediti Inburon | 185.826 | ||||
| 5-ren) Imposte craftcloate | |||||
| 5) auater) Verso altri | 65,546 | 65:546 | |||
| ĤI | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||||
| T) | Fortecipazioni in imprese controllare | ||||
| 府 | Partecipazioni in imprese collegate | ||||
| 3) | Partecipazioni in imprese contrallanti | ||||
| $3 - 10 + 1$ | Partecipazioni in imprese sorraposte al controllo delle controllanti | ||||
| 4) | Afre portecipazioni. | ||||
| 5Ĵ | Strumenti finarizioni derivati ettivi | ||||
| J) | Aini iiloi | Ū. | |||
| ₽r | Attività finanziario per la gestione accentrata della tesoreria | ||||
| Disponibilità Liquide | 15,311,137 | 8.674.785 | |||
| ŋ 2) |
Depositi bancan e pastall Assegni |
15,311,034 | 8,674,785 | ||
| 31 | Denaro e volon in cassa | ìē. |
$\overline{\phantom{a}}$
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$\Gamma$ and $\Gamma$ are $\Gamma$ and $\Gamma$ and $\Gamma$ . As
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$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
| THMONIC NETICAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conique | 983.880 | ||||
| л | Riserva da sopraprezzo delle azioni | ||||
| Ħ | Riserve di rivalui dalone | ||||
| ľÝ | Riserva légale | 196.776 | |||
| ¥. | Riserve statutorie | ||||
| Ŵ. | Altre riserve, distintamente indicate. | 15:031.741 | |||
| ۵ļ | Riserva straordinatia | 16.031.746 | 10.000.000 | ||
| 桁 | Di utili neiti su combi | 10.000.000 | |||
| c). | Vorie altre riserve. | ||||
| va | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari affest | ||||
| VIII | UIII (Perdite) portali a nuovo | 520.441 | 520.441 | ||
| ıx. | Ulile (Perdita) dell'esercizio | 5.340.039 | 5:340.039 | ||
| Feraña ripionara nell'esercizio | |||||
| X | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglia | ||||
| FONDI PER RISCHI E ONERI | |||||
| 1) | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili. | ||||
| Ż) | Per imposte, anche differite. | ||||
| 3) | Strumenti finanziari derivati passivi | ||||
| 41 | Altri | ||||
| EXPERIENCIAL RAPIORODIAVORO SIMORINAIO | |||||
| COLEUTS | |||||
| ŋ, | Obbligazioni | 2022-00 | |||
| D) | Obbligozioni convertibili | ||||
| Ø) | Debiti verso soci per finanziamenti | ||||
| 4) | Debiti verso bonche | ||||
| 51 | Debiti verso altri finanziatari | ||||
| 6) | Acconi | ||||
| Z). | |||||
| ₿. | Debiti verso fornitori | 5.794,526 | 502.283 | ||
| 9) | Debiti rappres, da titali di creatio | ||||
| 10) | Debiti verso imprese controllate | ||||
| Ħ¥. | Debiti verso imprese collegate | ||||
| Debiti verso controllanti | 8.122.126 | 2.036.826 | |||
| 11-bis) Debiti verso imprese softoposte al controllo delle controllanti | |||||
| 12) | Debifi hibutari | 153.460 | |||
| 13) | Debiti verso istifuil di previdenza e al sicurezzo sociole | 76592 | |||
| 44) | Alin debili | 120,995 | 104.79. | ||
| ONE ENGORI Tersalization visit |
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$\hat{H}^{\pm}$ is a set of $\hat{H}$
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All. $\frac{1}{2}$ al Ne $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ rap.
EUROPEAN CENTRAL BANK BANKING SUPERVISION
E-MARKE
Enir
Banco BPM S.p.A. Piazza F. Meda, 4 20121 Milano ITALY
(hereinafter the 'Supervised Entity')
cc: Banca d'Italia
ECB-SSM-2022-ITBPM-8 Frankfurt am Main, 18 October 2022
Dear Sir or Madam,
In response to your application of 5 August 2022, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to authorise the partial demerger of Tecmarket Servizi S.p.A. in favour of the Supervised Entity.
This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(e) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/20131, Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)2, Article 9 of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)3 and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)4, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking5 and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999.6
Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
2 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).
3 Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).
4 Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 40).
5 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppi. Ordinario n. 92.
6 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 della Banca d'Italia.
E-MARKET
SDIR
On 3 August 2022, the proposed partial demerger was approved both by the board of directors of $1.3$ the Supervised Entity and by that of Tecmarket Servizi S.p.A.
Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged demerger, $2.1$ against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking, and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999 No 229/1999:
A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the $4.1$ conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank7. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to [email protected], or by post to:
The Secretary of the Administrative Board of Review
Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).
DocuSign Envelope ID: AA432746-554F-4376-9C86-FDA887CBCBE1
ECB-CONFIDENTIAL
${\bf 3}$
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the $4.2$ conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Yours sincerely,
Rolf KLUG Deputy Director General Directorate General Universal & Diversified Institutions
BCE - RISERVATO
ú
20121 Milano
ITALIA
(di seguito l'"Ente Vigilato")
cc: Banca d'Italia
Spettabile Azienda,
in risposta alla vostra richiesta del 5 agosto 2022, si comunica con la presente la decisione, a mezzo delega, di autorizzare la scissione parziale di Tecmarket Servizi S.p.A. a favore dell'Ente Vigilato.
La presente decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4(1)(e) e dell'articolo 9(1) del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/20131, dell'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea (BCE/2016/40)2, dell'articolo 9 della Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea (BCE/2019/4)3 e della Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea (BCE/ 2020/42)4, in combinato disposto con l'articolo 57 della legge italiana in materia bancarias e il Titolo III, Capitolo 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 229/19994.
<sup>1 Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che conferisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag.63). 2 Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea del 16 novembre 2016 sul quadro generale per la delega di poteri decisionali per strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE / 2016/40) (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14). 3 Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea del 31 gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni in merito ai poteri di vigilanza conferiti ai sensi del diritto nazionale (BCE / 2019/4) (GU L 55 del 25.2.2019, pag.7).
<sup>4 Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea del 15 settembre 2020 che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate in merito ai poteri di vigilanza conferiti dalla legislazione nazionale e che abroga la Decisione (UE) 2019/323 (BCE / 2020/42) (GU L 312 del 25.9.2020, pag.40).
<sup>5 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92. 6 Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999.
In data 3 agosto 2022 la proposta di scissione parziale è stata approvata sia dal Consiglio di $1.3$ Amministrazione dell'Ente Vigilato sia da quello di Tecmarket Servizi S.p.A..
BCE - RISERVATO
$2.1$ Sulla base delle informazioni riepilogate nella Sezione 1, la BCE ha valutato la previsita in base ai seguenti criteri di cui all'articolo 57 della legge italiana in materia bancatia e di fi III, Capitolo 4 della Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 n. 229/1999:
(a) la sana e prudente gestione dell'Ente Vigilato;
Un riesame della presente decisione da parte della Commissione Amministrativa del Riesame $4.1$ della BCE può essere richiesto alle condizioni ed entro i termini di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea7.
7 Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di una Commissione Amministrativa del Riesame e delle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag.47).
BCE - RISERVATO
$\sim$ $\frac{1}{2}$
E-MARKET
SDIR CERTIFI
La richiesta di revisione dovrebbe essere preferibilmente inviata per posta elettronica all'indirizzo [email protected], oppure tramite posta ordinaria a:
Segretario della Commissione Amministrativa del Riesame
Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 22
60314 Francoforte sul Meno
Germania
4.2 La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alle condizioni ed entro i termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
$\mathcal{N}=\mathcal{N}_{\mathrm{max}}$
$\omega = 1/2$
Cordiali saluti
Rolf KLUG
Vice Direttore Generale
Direzione Generale Istituzioni Universali e Diversificate
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza- Brianza - Lodi Firmato Andrea De Costa Milano, 25 novembre 2022
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{$
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
$\label{eq:1} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}})$ $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{A})$ and $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{A})$ are the set of $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{A})$ $\sim$ $\alpha$
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