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Eurotech

AGM Information Oct 25, 2024

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AGM Information

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Repertorio n. 40.728
Raccolta n.
20.022
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno quindici del mese di ottobre dell'anno duemilaventiquattro,
in Milano, in piazza Cavour n. 1,
io sottoscritto
Claudio Caruso, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Registrato presso la
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'as
Direzione Provinciale I
semblea ordinaria e straordinaria della società per azioni:
di Milano
"EUROTECH S.P.A."
con sede legale in Amaro, Via Fratelli Solari n. 3/A, P.IVA: 01791330309, con
il 16/10/2024
capitale sociale di Euro 8.878.946,00, interamente versato, iscritta nel Registro
n. 76955
Imprese della CCIAA di PORDENONE - UDINE al n. 01791330309 e al
serie 1T
R.E.A. al n. 196115, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il seg
mento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan organizzato e gesti
Esatti Euro
356,00
to da Borsa Italiana S.p.A. (qui di seguito anche la "Società"),
tenutasi in data odierna
in Milano, via Meravigli n. 9/B, c/o Palazzo Emilio Tu
rati, dalle ore 10:04 alla mia costante presenza
per discutere e deliberare sul se
guente
ordine del giorno
Parte ordinaria:
1. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del co
dice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale so
ciale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrap
prezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo di due anni,
ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello sta
tuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presidenza dell'assemblea
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e statuto e su designazio
ne unanime degli intervenuti,
il
sig.
DI GIACOMO Luca Aldo Giovanni, nato
a Milano il 2 novembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il
quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redigere il verbale dell'as
semblea degli azionisti.
Constatazione regolare costituzione dell'assemblea
Preliminarmente, con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il
Presidente ricorda quanto segue:
a) nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indi
cati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le
modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 nonché
dell'Allegato 3E del Regolamento Consob n. 11971/99 (il
), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso al
legata:
(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il
numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte
dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 feb
braio 1998 n. 58 (anche il
); in caso di delega, il nominativo del delegante;
i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione;

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

c) entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società il rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF;

d) il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato e dato atto che:

  1. l'assemblea è stata convocata in unica convocazione mediante avviso pubblicato, in forma integrale e per estratto, sul sito internet della Società www.eurotech.com, alla Sezione "Investitori/Assemblea Azionisti", sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "**" all'indirizzo per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi del 13 settembre 2024, ai sensi di legge e regolamento e dell'articolo 7 dello statuto;

  2. con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 9 dello statuto, ha previsto che i soggetti legittimati a partecipare e votare in assemblea possano farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante delega ordinaria, rendendo disponibile sul sito internet un modulo di delega;

  3. la Società ha inoltre designato Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 - quale rappresentante designato cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il ) e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante delega al Rappresentante Designato dalla Società;

  4. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal codice civile, dal TUF e dal il Regolamento Emittenti Consob, mediante la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eurotech.com, alla Sezione "Investitori/Assemblea Azionisti", nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "**" all'indirizzo , della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge, ed in particolare sono state messe a disposizione le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea di parte ordinaria e straordinaria;

  5. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 8.878.946,00, suddiviso in n. 35.515.784 azioni ordinarie con diritto di voto, prive del valore nominale. Alla data odierna, la Società detiene n. 240.606 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso, le quali saranno computate ai soli fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non saranno computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per l'approvazione delle proposte di deliberazioni di cui infra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357-ter, comma 2, e 2368, comma 3, c.c.;

    1. sono presenti:
    2. (a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori CHAWLA Paul, CURTI Susanna, PESCE Simona Elena e CARANDO Davide Albino;
    3. (b) per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott. MONTI Fabio;
    4. (c) la signora PALLOTTA Rosalba, nata a Milano l'8 maggio 1973, quale esponente del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A.;
    5. (d) numero 29 azionisti rappresentanti numero 7.941.526 azioni ordinarie pari al 22,361% delle complessive n. 35.515.784 azioni ordinarie aventi diritto al voto, come da elenco nominativo dei partecipanti che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione e, in caso di delega, indicazione del socio delegante e del delegato.

Il Presidente conferma che è stata accertata l'identità di tutti i presenti e che gli stessi sono in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati;

  1. è stata verificata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e la regolarità delle comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 4 ottobre 2024 ai fini dell'intervento in assemblea ed è stata altresì verificata la regolarità delle deleghe di voto, che sono state acquisite agli atti sociali;

  2. sulla base delle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea e delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 del TUF, alla data odierna l'unico soggetto che risulta, direttamente o indirettamente titolare di partecipazioni in misura superiore al 5% del capitale sociale della Società, è la società "Emera s.r.l.", titolare di n. 6.437.721 azioni, pari al 18,126% delle azioni della Società;

  3. la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, come da ultimo reso noto in data 31 ottobre 2023 e le cui informazioni essenziali sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet della Società;

  4. è stato rammentato ai presenti che:

  5. (a) ai sensi dell'art. 120, comma 5, del TUF, non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali sono state omesse dai relativi titolari le comunicazioni concernenti il possesso di partecipazioni rilevanti, ossia superiori al 5% del capitale sociale della Società;

  6. (b) ai sensi dell'art. 122, comma 4, del TUF, non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti dai relativi titolari gli obblighi inerenti la trasparenza dei patti parasociali;

  7. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 ( ), i dati personali dei partecipanti all'assemblea, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

    1. è stato fatto invito ai presenti di:
    2. (a) non assentarsi nei limiti del possibile, precisando che gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o provvisoriamente la riunione prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare per le relative annotazioni;
    3. (b) segnalare, in apertura dell'adunanza e in occasione di ogni singola votazione, l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuna dichiarazione è stata resa in tal senso da alcun intervenuto; pertanto, si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto;
  8. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, né richieste di integrazione dello stesso o proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Discussione e deliberazione

1. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente espone all'assemblea come si renda necessario procedere alla nomina di un amministratore in sostituzione del consigliere non esecutivo e non indipendente ing. Marco Costaguta, che ha rassegnato le dimissioni il 4 giugno 2024.

A tal riguardo il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., (a) nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista a cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio, ovvero, (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a) che precede, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Al riguardo, il Presidente espone all'assemblea che, non residuando ulteriori soggetti nell'unica lista di candidati presentata in occasione della nomina del consiglio di amministrazione in carica da parte dell'assemblea del 27 aprile 2023, lo scorso 7 agosto 2024 il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale, il dott. Davide Albino Carando quale amministratore non esecutivo e non indipendente della Società. L'organo amministrativo ha accertato la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la nomina quale amministratore non esecutivo, sulla base della dichiarazione dallo stesso effettuata che, unitamente al suo curriculum vitae, è disponibile sul sito internet della Società (www.eurotech.com, sezione "Investitori/Assemblea Azionisti").

Ai sensi di legge, il dott. Carando verrebbe a cessare dal proprio incarico di amministratore in occasione dell'odierna assemblea. Pertanto, si propone di confermare il dott. Carando nella carica di amministratore fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025. Al dott. Carando spettano e spetterebbero compensi in conformità a quanto deliberato dell'assemblea del 27 aprile 2023 nel contesto della nomina del consiglio di amministrazione in carica.

Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea, nel testo di seguito riportato:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore dott. Davide Albino Carando, nominato per cooptazione in data 7 agosto 2024, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale, esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione,

1. di nominare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale, quale consigliere di amministrazione della Società fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025, il dott. Davide Albino Carando, nato a Busto Arsizio (VA), il 6 settembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede della Società, codice fiscale CRNDDL73P06B300G".

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente apre la votazione essendo le ore 10:27.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 7.328.692 azioni, rappresentanti il 92,283% del capitale in assemblea;

contrari: n. 104.064 azioni, rappresentanti l'1,310% del capitale in assemblea; astenuti: n. 508.770 azioni, rappresentanti il 6,406% del capitale in assemblea.

Dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna assemblea e precisamente:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più , per il periodo di due anni, ai sensi dell'arti- colo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente comunica ai presenti come il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'assemblea la proposta di conferimento di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo di due anni dalla data della deliberazione assembleare, anche con l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile (la "Delega").

Tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

1) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati e non regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

Il Presidente rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione delle motivazioni e dei vantaggi della Delega, per i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni e per tutte le ulteriori informazioni necessarie ivi inclusa la modifica all'art. 5 dello statuto sociale conseguente alla deliberazione di Delega, precisando inoltre che, nel contesto di tale modifica, si intende eliminare dallo stesso art. 5 ogni riferimento alla delega ex art. 2443 cod. civ. attribuita dall'Assemblea straordinaria al consiglio di amministrazione della Società in data 5 giugno 2006, come anche esercitata in data 22 giugno 2006, essendo ampiamente scaduto il termine per il suo esercizio.

Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea, nel testo di seguito riportato:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di due anni dalla data della presente deliberazione, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni do- cumento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato;

3. di modificare l'art. 5 dello Statuto che assumerà, pertanto, la seguente formulazione: "Articolo 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 8.878.946 diviso in numero 35.515.784 azioni ordinarie.

2. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 15 ottobre 2024, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di due anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, mo- dalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.".

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente apre la votazione essendo le ore 10:48.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 7.248.391 azioni, rappresentanti il 91,272% del capitale in assemblea;

contrari: n. 199.365 azioni, rappresentanti il 2,510% del capitale in assemblea; astenuti: n. 493.770 azioni, rappresentanti il 6,218% del capitale in assemblea.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'assemblea alle ore 10:51.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" lo Statuto aggiornato alle modifiche sopra deliberate, conosciuto dal Presidente.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "C" il report delle votazioni per ciascun punto all'ordine del giorno.

Il Presidente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

*** Il Presidente - preso atto dell'informativa ricevuta e dichiarandosi edotto della normativa vigente in materia - presta il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella relativa documentazione preparatoria, in particolare al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso e più in generale al rispetto degli obblighi di legge, nonché per esigenze organizzative dello studio notarile.

Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 13:10.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su tre fogli per dieci pagine sin qui.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

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ALLEGATO "B" AL REP. N° 40.728/20.022 STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "EUROTECH S.p.A."

Art. 2

1. La Società ha sede in Amaro (UD). 2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

1. La società ha per oggetto:

a. ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione di prototipi, in piccole e grandi serie, relativa ai settori dell'informatica, dell'automazione industriale e delle applicazioni elettroniche ed elettromeccaniche in genere, nonché a quelli ad essi collegati o complementari;

b. l'ideazione, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la produzione nonché il montaggio, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature, elettroniche e non, semplici e complesse, comunque relativi al settore informatico, all'automazione industriale ed a qualunque altra applicazione elettronica ed elettromeccanica in genere per uso industriale, professionale, civile, militare, aerospaziale, automobilistico;

c. la progettazione, la produzione e la commercializzazione di ogni tipo di componente ed accessorio per il funzionamento delle apparecchiature di cui al punto b.;

d. lo sviluppo e la commercializzazione di software comunque relativo ai prodotti di cui ai punti a., b., c.;

e. la consulenza, l'assistenza e l'organizzazione delle aziende o di quanti altri interessati all'utilizzazione dei prodotti sopra elencati;

f. l'istruzione teorica e pratica del personale proprio e di

quello di altre imprese interessate all'impiego dei prodotti ed alle prestazioni fornite dalla società e il completo svolgimento di tutte le pratiche e procedure tecniche amministrative per l'omologazione brevettazione ed istituzione di marchi e per la loro difesa, relativamente ai punti anzidetti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 8.878.946 diviso in numero 35.515.784 azioni ordinarie.

2. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 15 ottobre 2024, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di due anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

  • sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

  • vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

  • i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e qualora richiesto dalla normativa applicabile, anche eventualmente per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui giornali quotidiani (e comunque con le modalità previste dalla specifica disciplina normativa vigente), contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'unica convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa. 3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto.

In caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, tuttavia, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di aventi diritto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea eventualmente approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea ordinaria ne determina il numero al momento della nomina. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

2. Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente; in particolare almeno ventuno giorni prima della data della predetta assemblea le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. N. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo 14.3, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente; e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Presidente – o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo – convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente – o chi ne fa le veci ai sensi del comma 7 del presente articolo – lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato, se nominato, o da almeno tre Amministratori, fermo ogni altro potere di convocazione attribuito dalla legge.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti. Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio designa chi deve sostituirlo.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

  • fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
  • istituzione o soppressione di sedi secondarie;
  • trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
  • indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
  • riduzione del capitale a seguito di recesso;
  • adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque

assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

3. Dell'esercizio dei poteri delegati e sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ovvero gli Amministratori delegati se nominati, sono tenuti a riferire adeguatamente e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. N. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Ad essi spetta, inoltre, un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei membri del Comitato Esecutivo.

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti se più di uno, se nominati.

2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo – per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto – sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.

2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.

3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano ed ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società:

l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

2. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2 (due) per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. N. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa eventualmente applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148 comma 2, D.Lgs. n. 58/98.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste devono essere corredate:

  • a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  • b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
  • c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo, a cui spetta la Presidenza, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Resta fermo in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto mediante relazione scritta.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitata.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.

Scioglimento – Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

ALLEGATO .....................................................................................................................................................................

EUROTECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 15 ottobre 2024

Punto 1 ordinaria - Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

7.941.526
-- -- -----------

100,000%

n. azioni % azioni rappresentate in
assemblea
% del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 7.328.692 92,283% 20,635%
Contrari 104.064 1,310% 0,293%
Astenuti 508.7701 6,406% 1,433%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 7.941.526 100,000% 22,361%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 15 ottobre 2024 EUROTECH S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

  • Punto 1 ordinaria - Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sansi dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

14,90 | 18 |

.

Aventi diritto Rappresentante Dalaqato azioni in
proprio
Azioni per
delega
azioni ord.
% sulla
VOTI
BNP PARSAS EQUITY - FOCUS ITALIA
-
DE TANTI LICA (STUDIO TREVISAN) 104,084 0.283
COMENSTONAL FUNDS PLC DE TANTI LUCA IST UDIO TREVISAN'I 21 0,000 L
TRUST II BRIDHTHOUSEDINENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLUC
5
DE TANTI L'UCA (STUDIO TREVISAN) 0.000 L
SPOR PORTFOLIO EUROPE ETF DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 805 0.000 ı.
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
-5
DE TANTI LUCA ISTUDIO TREVISAN' 5.033 0.014
GOVERNMENT OF NORWA® DE TANTI LUCA ISTUDIO TREVIBAN 25,828 0.101
JOHN HANCOCK FUNDS I INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 1.184 0.000
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY
8 TRUST.
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 16 0.000 11.
a CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY DE TANTI LUCA ISTUDIO TREVISAN 0.000 L
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTEDLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS
10 GROUP INC
DE TANTI LUCA ISTUDIO TREVISANI 8,455 0.024 u.
ANTHILIA ELTIF
11
RAPPRESSINTANTE DESIGNATO
PALLOTTA ROSALBA
220,000 0.613 4
ANTHILIA MUST
12
(RAFPRESSITANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
180.000 0 451.
ANTHILIA SMALL CAP
13
(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
113.770 0320
BUREI LO TIZIANO
14
(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
15,000 0.042
antera SRL
15
(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
8.437.721 18.128
FERRO MICHELE ARCANGELO
16
RAFPRESSITANTE DESICNATO
PALLOTTA ROGALBA
10.000 0 028 L
17 BARAZZA SANDRO 38.000 0.101
XXSSI SIMONE
18
IELNOLI FRANCO 7.520 0.021
19 PRETTO ALBERTO IELMOLIFRANCO SOD.000 1.408
20 LANCELLOTTI RICCARDO IEUNOU FRANCO 25,000 0,070
FIORDALISI MONICA
21
IELMOLIFRANCO 45,000 0.127
ZAPPALA" LILIANA
22
ISTNOTI ORESTE 32.000 റ കല്ലാ
23 MONTINI AILENA IELROLI ORESTE 6,000 0.017
24 CHAWLA PAUL 86.750 0,272
25 BERZONI ELVEZIO PACLONE RAPEAELE 3.850 0.011
26 IACOMUCO ALBERTO 15.000 0.042
27 FALCIONI LAURA IACOMUCCI ALBERTO 10.100 0.028 LL
BONAMIGO MARIC
28
(RAPPRESENTANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
50,000 0.141
29 LEGANZA CRISTIANO ANDREA 2,300 0,000 ե

% SUI PRESENTI AZIONI

29 LEGANZA CRISTIANO ANDREA

92,283% 1,310% 0,000% 6,406%

7.328.692 104.064 508.770 0

TOTALE AZIONI PRESENTI NON VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUT

7.941.526

100,000%

. PRESIDE

Pag. 2 di 3

,

EUROTECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 15 ottobre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. ીને aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per
delega, per complessive n. 7.941.526 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 22.361 35.515.784
azioni ordinarie.

ರಿ

EUROTECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 15 ottobre 2024

Punto 2 - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

7.941.526

100,000%

n, azioni % azioni rappresentate in
assemblea
% del capitale sociale con
diritto di voto
Favorevoli 7.248.391 91,272% 20,409%
Contrari 199.365 2,510% 0,561%
Astenuti 493.770 6,218% 1,390%
Non Votanti 0 0,000% 0,000%
Totale 7.941.526 100,000% 22,361%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 15 ottobre 2024 EUROTECH S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Stantinatie e la Cantinistrazione di ne delega ad aurentare i capilal scilla polia polia por in incornes per Il periodo di transimo il periodo di dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 elo 5, del oxdice civile; conseguerte modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delliberazioni inerenti e conseguenti.

Aveeni ciritto
Reppresentante Delegato מו ותסוב
proprio
Azioni par
delega
azioni ord
% sulle
VOTI
11BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA DE TANTI LUCA ISTUDIO TREVISAN 104,084 0.223 0
2 DIMENSIONAL FUNDS PLC DE TANTI LUCA {STUDIO TREVISAN} 21 വാല്പ 0
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSICNALIN't SMALL COMPANY PORTFOLIO DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 0.000 0
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETP DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 808 1,002 C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 5.030 0.014
GOVERNMENT OF NORWAY DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 35,823 0.101 C
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL SIMALL COMPANY FUND. DE TANTI LUCA ISTUDIO TREVISAN 1.181 0.003 C
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY
8 TRUST.
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN) 16 0.000 C
a CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY DE TANTI LUGA (STUDIO TREVISAN) 0.000 C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLID OF DFA INVESTMENT OIMENSIONS
10 CROUP INC
DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAM) 8,465 0.024 0
11 ANTHILIA ELITE RAPPRESENTANTE DESIGNATOS
PALLOTTA ROSALBA
220.000 0,819
12 ANTHILIA MUST RAPPRESENTANTE DESIGNATO
PALLOTTA ROSALBA
160.000 0.454 ਾਂ
13 ANTHILIA SMALL CAP (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
113.770 0 320
14 BURELLO TIZANO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
15.000 0.042 C
15 EMERA SRL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
PALLOTTA ROSALBA
6 437.72 18,175 L
18 FERRO MICHELE ARCANGELO RAPPRESENTANTE DESIGNATO)
PALLOTTA ROSALBA
10.000 0.029 L
17 BARAZZA SANDRO 36,000 0.101 u
18 LOSSI SIMONE ELMOU FRANCO 7.620 0.021 u
12 PRETTO ALBERTO ELMOLIFRANCO 600 Ros 1.403 L
20 LANCELLOTTI RICCARCO IELWOLFRANCO 25.000 0.070 u
21 Floroal si Monica Elifor FRANCO 40.000 0.1277 u
22 ZAPPALA" LILIANA IELWOLFORESTE 32,000 0.040
MONTINI KILENA IELROLI ORESTE 8.000 0,017
24 CHAWLA PAUL 08,750 0,272
25 BERZONI ELVEZIO PAOLONE RAFFAELE 2.850 0.011 C
25 IACOMUCCI ALBERTO 15.000 0.042 0
27 FALCIONI LAURA ACOMUCCI ALBERTO 10.100 0.028 C
2B BONAMIGO MARIO RAPPRESENTANTE DESIGNATO
PALLOTTA ROSALBA
000 000 0.149

% SUI PRESENTI AZIONI

29 LEGANZA CRISTIANO ANDREA

FAVOREVOLI 7.248.391 91.272%
CONTRARI 199 365 2,510%
ASTENUTT 493.770 6.218%
NON VOTANTI 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI 7.941.526 100.000%

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AN 47 77

EUROTECH S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 15 ottobre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 29 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per
delega, per complessive n. 7.941.526 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 22.361 35.515.784
azioni ordinarie.

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO CARUSO, Notaio in Milano. Milano lì 16 ottobre 2024

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