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Orsero

AGM Information Mar 16, 2023

4276_agm-r_2023-03-16_9417fc75-977d-49c8-9718-21f993aeabee.pdf

AGM Information

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Punto primo all'ordine del giorno di parte straordinaria

Modifiche dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria "Modifiche dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti".

Con la presente relazione (la "Relazione") – redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato ("TUF"), e 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), nonché secondo quanto previsto dall'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti – si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni delle proposte modifiche statutarie sottoposte alla Vostra approvazione.

1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 13 E DELLA CONSEGUENTE PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. MOTIVAZIONI DELLE ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE

Si propone di modificare in aumento il numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione della Società dagli attuali minimi 3 e massimi 9 a minimi 5 e massimi 11 componenti, e ciò anche in linea e tenuto conto di quanto espresso dal Consiglio di Amministrazione negli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di Orsero S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" (gli "Orientamenti") previo parere favorevole dal Comitato Remunerazioni e Nomine, in cui viene indicata come opportuna una composizione del prossimo Consiglio di Amministrazione in n. 10 membri.

Rimandando a tali Orientamenti per maggiori informazioni al riguardo (disponibili sul sito internet della Società www.orsegroup.com, sezione "Governance / Assemblea Azionisti"), si evidenza che siffatta indicazione – che tiene tra l'altro conto degli esito dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione – e la connessa modifica statutaria qui proposta, sono formulate, avuto riguardo (i) alle caratteristiche, dimensioni e attività della Società e del Gruppo; all'assetto organizzativo e alle dinamiche di funzionamento dell'organo amministrativo della Vostra Società; nonché alla necessità di un'articolazione del Consiglio di Amministrazione e delle sue componenti che sia adeguata rispetto alle esigenze, anche evolutive e prospettiche della Società; il tutto al fine di garantire un miglior assolvimento dei compiti nell'ambito della governance della Società, favorendo una gestione efficiente nonché un efficace funzionamento dell'organo amministrativo, sia nel suo complesso, sia nelle sue articolazioni e diverse aree di competenza.

Quanto sopra, tiene altresì conto della prospettata integrazione, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di competenze e funzioni in materia di sostenibilità, anche mediante l'istituzione di un apposito comitato a cui siano affidate funzioni in materia di sostenibilità, in aderenza alla crescente attenzione e impegno dedicato dalla Società a temi e obiettivi di sostenibilità.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di modifica dell'art. 13, e la conseguente modifica

dell'art. 14 dello Statuto sociale al fine di incrementare, nel minio e nel massimo, il numero dei componenti l'Organo Amministrativo.

Si precisa che tali proposte di modifica dello Statuto sociale ove approvate dall'Assemblea in sede straordinaria entreranno in vigore immediatamente ed esito dell'approvazione stessa; pertanto, le successive delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria e, in particolare, la delibera in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del numero dei membri componenti il Consiglio, all'elezione del suo presidente e alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori sarà assunta tenuto conto delle modifiche statuarie proposte eventualmente approvate.

Con riguardo alle ulteriori minori proposte di modifiche statuarie, presentate con l'occasione delle proposte di modifiche sopra descritte, si evidenzia che si propone: (i) di espungere dalle disposizioni disciplinanti la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (artt. 14.4 e 23.1) l'indicazione circa i criteri di arrotondamento essendo puntualmente disciplinati da un'apposita disposizione normativa, come da ultimo modificata (art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti) e (ii) al fine di facilitare l'eventuale riunione in audio-videocollegamento per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (v. artt. 16.3 e 22.4), l'eliminazione della necessaria compresenza nello stesso luogo di Presidente e Segretario, pur mantenendo le altre condizioni necessarie per garantire il corretto svolgimento di tali riunioni in audio-videocollegamento, nonché (iii) si propongono interventi minori per ovviare a meri refusi.

Si precisa infine che tutte le modifiche statutarie qui illustrate sono proposte "unitariamente" e saranno oggetto di un'unica deliberazione a cura dell'Assemblea.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 10 Articolo 10
Intervento e voto Intervento e voto
10.1
La
legittimazione
all'intervento
in
assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
disciplinata dalla normativa vigente.
10.1
La
legittimazione
all'intervento
in
aAssemblea e all'esercizio del diritto di voto è
disciplinata dalla normativa vigente.
10.2
Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare in Assemblea ai
sensi di legge, mediante delega rilasciata
secondo le modalità previste dalla normativa
vigente. La delega può essere notificata alla
Società anche in via elettronica, mediante
trasmissione per posta elettronica secondo le
modalità indicate nell'avviso di convocazione
10.2 [invariato]
Articolo 13 Articolo 13
Numero, durata degli amministratori Numero, durata degli amministratori

2. CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLI PROPOSTI IN MODIFICA

13.1
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio di Amministrazione composto da un
minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove)
consiglieri, con un numero di componenti muniti
dei requisiti di indipendenza in conformità alla
normativa vigente.
13.1
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio di Amministrazione composto da un
minimo di 3 (tre) 5 (cinque) a un massimo di 9
(nove) 11 (undici) consiglieri, con un numero di
componenti muniti dei requisiti di indipendenza
in conformità alla normativa vigente.
13.2
Gli amministratori sono nominati per un
periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il minor
periodo stabilito all'atto della nomina, e sono
rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica, salve le cause di cessazione e di
decadenza previste dalla legge e dal presente
Statuto.
13.2 [invariato]
13.3
L'Assemblea, prima di procedere alla
loro
nomina,
determina
il
numero
dei
componenti il Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea, anche nel corso del mandato,
può variare il numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, sempre entro il
limite di cui al primo paragrafo del presente
articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli
13.3 [invariato]
amministratori così eletti scadranno con quelli in
carica.
Articolo 14 Articolo 14
Nomina del Consiglio di Amministrazione Nomina del Consiglio di Amministrazione
14.1
Il Consiglio di Amministrazione viene
nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle
quali
i
candidati
devono
essere
elencati
mediante una numerazione progressiva.
14.1 [invariato]
termine previsto per la pubblicazione delle liste
da parte della Società.
14.3
Ogni
azionista,
nonché
gli
azionisti
appartenenti al medesimo gruppo – per tale
intendendosi il soggetto che esercita il controllo,
le società controllate e quelle controllate da
uno stesso soggetto controllante ovvero quelle
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile –
e gli azionisti partecipanti, anche
attraverso controllate, ad un accordo ai sensi
dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto
azioni della Società non possono presentare,
neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista.
14.3 [invariato]
14.4
Le liste presentate dagli azionisti devono
essere sottoscritte da coloro che le presentano
e devono contenere un numero di candidati
non superiore a nove. Le liste devono indicare i
candidati eventualmente muniti dei requisiti di
indipendenza previsti dalla disciplina vigente. Le
liste che presentano un numero di candidati
pari o superiore a tre devono essere composte
da candidati appartenenti ad entrambi i generi
nel
rispetto
delle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari applicabili in materia di equilibrio
tra
i
generi,
fermo
restando
che
qualora
dall'applicazione dei criteri di riparto tra generi
non risulti un numero intero di consiglieri del
genere meno rappresentato, questo dovrà
essere
arrotondato
per
eccesso
all'unità
superiore.
14.4
Le liste presentate dagli azionisti devono
essere sottoscritte da coloro che le presentano
e devono contenere un numero di candidati
non superiore a nove undici. Le liste devono
indicare i candidati eventualmente muniti dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina
vigente. Le liste che presentano un numero di
candidati pari o superiore a tre devono essere
composte
da
candidati
appartenenti
ad
entrambi i generi nel rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili in materia di
equilibrio tra i generi, fermo restando che
qualora dall'applicazione dei criteri di riparto
tra generi non risulti un numero intero di
consiglieri del genere meno rappresentato,
questo dovrà essere arrotondato per eccesso
all'unità superiore.
14.5
Tutti i candidati devono possedere altresì
i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa
vigente. Unitamente al deposito di ciascuna
lista, a pena di inammissibilità della medesima,
dovranno depositarsi il curriculum professionale
di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali
i medesimi accettano la propria candidatura e
attestano,
sotto
la
propria
responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei citati
requisiti
di
onorabilità
ed
eventuale
indipendenza.
14.5 [invariato]
14.6
Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista, a pena di ineleggibilità.
14.6 [invariato]
14.7
Le
liste
dovranno
essere
depositate
presso la sede sociale nei termini fissati dalla
disciplina di volta in volta vigente; la lista
eventualmente presentata dal Consiglio di
Amministrazione
uscente
deve
essere
depositata almeno 30 (trenta) giorni prima
dell'assemblea.
All'atto
della
presentazione
delle liste, devono essere fornite le informazioni
relative all'identità degli azionisti che le hanno
presentate, con indicazione della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta.
14.7
Le liste dovranno essere depositate
presso la sede sociale nei termini fissati dalla
disciplina di volta in volta vigente; la lista
eventualmente presentata dal Consiglio di
Amministrazione
uscente
deve
essere
depositata almeno 30 (trenta) giorni prima
dell'aAssemblea. All'atto della presentazione
delle liste, devono essere fornite le informazioni
relative all'identità degli azionisti che le hanno
presentate, con indicazione della percentuale
di
partecipazione
complessivamente
detenuta.
14.8
Le liste depositate senza l'osservanza
delle prescrizioni statutarie saranno considerate
come non presentate.
14.8 [invariato]
14.9
Ciascun avente diritto può votare per
una sola lista.
14.9 [invariato]
14.10
Alla
elezione
degli
amministratori
si
procederà come segue, non tenendo però
conto, ai fini del riparto degli amministratori da
eleggere, delle liste che non hanno conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla metà
di quella richiesta per la presentazione delle
stesse:
14.10
Alla
elezione
degli
amministratori
si
procederà come segue, non tenendo però
conto, ai fini del riparto degli amministratori da
eleggere, delle liste che non hanno conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla metà
di quella richiesta per la presentazione delle
stesse:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza
dei
voti
espressi
saranno
tratti,
nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista
stessa, i sette ottavi degli amministratori da
eleggere, con arrotondamento, in caso di
numero
frazionario,
all'unità
inferiore;
il
candidato indicato al primo posto della lista
sarà
il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione;
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza
dei
voti
espressi
saranno
tratti,
nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista
stessa, i sette ottavi degli amministratori da
eleggere, con arrotondamento, in caso di
numero
frazionario,
all'unità
inferiore;
il
candidato indicato al primo posto della lista
sarà
il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione;
b)
i
restanti
amministratori
saranno
tratti
dall'altra o dalle altre liste che non siano
collegate
in
alcun
modo,
neppure
indirettamente,
con
i
soci
che
hanno
presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste
b)
i
restanti
amministratori
saranno
tratti
dall'altra o dalle altre liste che non siano
collegate
in
alcun
modo,
neppure
indirettamente,
con
i
soci
che
hanno
presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste
stesse saranno divisi successivamente per uno,
due,
tre
e
così
via,
secondo
il
numero
progressivo degli amministratori da eleggere. I
quozienti
così
ottenuti
saranno
assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna di
tali
liste,
secondo
l'ordine
dalle
stesse
rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti
ai candidati delle varie liste verranno disposti in
un'unica
graduatoria
decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto
i quozienti più elevati. Nel caso in cui più
candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,
risulterà eletto il candidato della lista che non
abbia ancora eletto alcun
amministratore o
che
abbia
eletto
il
minor
numero
di
amministratori. In subordine, nel caso in cui
nessuna di tali liste abbia ancora eletto un
amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo
stesso numero di amministratori, nell'ambito
delle medesime liste risulterà eletto il candidato
di quella che abbia ottenuto il maggior numero
di voti. In ulteriore subordine, in caso di parità di
voti di lista e sempre a parità di quoziente, si
procederà al ballottaggio con votazione da
parte dell'intera assemblea. Risulterà eletto il
candidato che abbia ottenuto la maggioranza
semplice dei voti.
stesse saranno divisi successivamente per uno,
due,
tre
e
così
via,
secondo
il
numero
progressivo degli amministratori da eleggere. I
quozienti
così
ottenuti
saranno
assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna di
tali
liste,
secondo
l'ordine
dalle
stesse
rispettivamente
previsto.
I
quozienti
così
attribuiti ai candidati delle varie liste verranno
disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto
i quozienti più elevati. Nel caso in cui più
candidati
abbiano
ottenuto
lo
stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della lista
che
non
abbia
ancora
eletto
alcun
amministratore o che abbia eletto il minor
numero di amministratori. In subordine, nel caso
in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un
amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo
stesso numero di amministratori, nell'ambito
delle medesime liste risulterà eletto il candidato
di quella che abbia ottenuto il maggior numero
di voti. In ulteriore subordine, in caso di parità di
voti di lista e sempre a parità di quoziente, si
procederà al ballottaggio con votazione da
parte dell'intera aAssemblea. Risulterà eletto il
candidato che abbia ottenuto la maggioranza
semplice dei voti.
14.11
Qualora,
a
seguito
dell'applicazione
delle procedure di cui sopra, non risultasse
nominato il numero minimo di amministratori
indipendenti, il candidato che non
sia in
possesso dei requisiti di indipendenza eletto
come ultimo in ordine progressivo della lista
risultata prima per numero di voti sarà sostituito
dal primo candidato non eletto della stessa lista
avente
tali
requisiti
secondo
l'ordine
progressivo.
14.11 [invariato]
14.12
Qualora,
a
seguito
dell'applicazione
delle procedure di cui sopra, non sia assicurata
la
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione conforme alla disciplina in
materia di equilibrio tra i generi, il candidato del
genere più rappresentato eletto come ultimo in
ordine progressivo della lista risultata prima per
numero
di
voti
sarà
sostituito
dal
primo
candidato del genere meno rappresentato non
eletto
della
stessa
lista
secondo
l'ordine
progressivo, a meno che la sua sostituzione non
comporti il venir meno del numero minimo di
14.12 [invariato]
amministratori indipendenti, nel qual caso si
passa al candidato eletto come penultimo.
14.13
Nel caso in cui sia presentata una sola
lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista
qualora
la
stessa
abbia
ottenuto
la
maggioranza dei voti; in caso contrario, dalla
lista è tratto solo un ottavo dei membri, con
arrotondamento all'unità superiore, e gli altri
sono eletti ai sensi del paragrafo successivo.
14.13 [invariato]
14.14
Per la nomina di amministratori per
qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei
procedimenti
sopra
previsti,
l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge, in modo
tale
da
assicurare
comunque
che
la
composizione del Consiglio di Amministrazione
sia conforme alla disciplina vigente e allo
statuto.
14.14 [invariato]
14.15
Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono
a
sostituirli
con
deliberazione
approvata
dal
collegio
sindacale,
cooptando, ove possibile, il primo soggetto
appartenente
alla
medesima
lista
cui
apparteneva
l'amministratore
cessato,
se
disponibile e purché presenti i requisiti, anche
eventualmente di genere e di indipendenza,
richiesti per
l'assunzione della carica e la
maggioranza
sia
sempre
costituita
da
amministratori
nominati dall'assemblea. Gli
amministratori così nominati restano in carica
fino alla successiva assemblea che provvede
alla
nomina
dell'amministratore
con
le
maggioranze di legge.
14.15
Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono
a
sostituirli
con
deliberazione
approvata
dal
cCollegio
sSindacale,
cooptando, ove possibile, il primo soggetto
appartenente
alla
medesima
lista
cui
apparteneva
l'amministratore
cessato,
se
disponibile e purché presenti i requisiti, anche
eventualmente di genere e di indipendenza,
richiesti per
l'assunzione della carica e la
maggioranza
sia
sempre
costituita
da
amministratori
nominati dall' aAssemblea. Gli
amministratori così nominati restano in carica
fino alla successiva aAssemblea che provvede
alla
nomina
dell'amministratore
con
le
maggioranze di legge.
14.16
Qualora venga meno la maggioranza
degli amministratori nominati dall'assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea
per
la
sostituzione
degli
amministratori mancanti. Qualora vengano a
cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per
la
nomina
dell'intero
Consiglio
di
Amministrazione
deve
essere
convocata
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione. Il venire meno della sussistenza
dei
requisiti
di
legge
costituisce
causa
di
decadenza dell'amministratore. La cessazione
degli amministratori per scadenza del termine
14.16
Qualora venga meno la maggioranza
degli amministratori nominati dall' aAssemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare
l'aAssemblea
per
la
sostituzione
degli
amministratori mancanti. Qualora vengano a
cessare tutti gli amministratori, l'aAssemblea per
la
nomina
dell'intero
Consiglio
di
Amministrazione
deve
essere
convocata
d'urgenza dal cCollegio sSindacale, il quale
può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione. Il venire meno della sussistenza
dei requisiti di legge costituisce causa di
decadenza dell'amministratore. La cessazione
degli amministratori per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo
amministrativo è stato ricostituito.
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo
amministrativo è stato ricostituito.
14.17
In ogni caso la procedura del voto di
lista di cui al presente articolo si applica
unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero
Consiglio di Amministrazione.
14.17 [invariato]
Articolo 15 Articolo 15
Presidente Presidente
15.1
Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
è
eletto
dall'Assemblea
secondo il meccanismo del voto di lista di cui
all' 14.10, lett.a). Il Consiglio di Amministrazione
può
eleggere
un
Vice
Presidente,
che
sostituisce il Presidente nei casi di assenza o
impedimento
15.1
Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
è
eletto
dall'Assemblea
secondo il meccanismo del voto di lista di cui
all'articolo
14.10,
lett._a).
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
eleggere
un
Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi
di assenza o impedimento
15.2
Il Presidente esercita le funzioni previste
dalla
disciplina
di
legge
e
regolamentare
vigente e dal presente Statuto.
15.2 [invariato]
15.3
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
su
proposta del Presidente, nomina un Segretario,
anche estraneo alla Società.
15.3 [invariato]
Articolo 16 Articolo 16
Deliberazioni Deliberazioni
16.1
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce,
anche
fuori
dalla
sede
sociale
purché
nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente
lo ritenga opportuno, nonché quando ne
venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in
carica e negli altri casi di legge.
16.1 [invariato]
16.2
Il Consiglio di Amministrazione viene
convocato dal Presidente con avviso inviato
mediante posta, telegramma, telefax o posta
elettronica almeno 2 (due) giorni prima della
riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24
(ventiquattro) ore prima della riunione. In caso
di assenza, indisponibilità o impedimento del
16.2 [invariato]
Presidente, la convocazione è fatta dal Vice
Presidente, se nominato. Saranno comunque
valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate,
qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci
effettivi in carica.
16.3
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione si possono svolgere anche per
audio-conferenza
o
videoconferenza,
a
condizione che: (a) siano presenti nello stesso
luogo il Presidente e il Segretario della riunione,
se
nominato,
che
provvederanno
alla
formazione
e
sottoscrizione
del
verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto
luogo; (b) che sia consentito al Presidente della
riunione di accertare l'identità degli intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
della
riunione,
constatare
e
proclamare
i
risultati
della
votazione; (c) che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(d)
che
sia
consentito
agli
intervenuti
di
partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
16.3
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione si possono svolgere anche per
audio-conferenza
o
videoconferenza,
a
condizione che: (a) siano presenti nello stesso
luogo il Presidente e il Segretario della riunione,
se
nominato,
che
provvederanno
alla
formazione
e
sottoscrizione
del
verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto
luogo; (b) che sia consentito al Presidente della
riunione di accertare l'identità degli intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
della
riunione,
constatare
e
proclamare
i
risultati
della
votazione; (cb) che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(dc) che sia consentito agli intervenuti
di
partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
16.4
Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione sono necessari la
presenza
effettiva
della
maggioranza
dei
Consiglieri in carica e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti (salve le diverse
disposizioni del presente Statuto). In caso di
parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
16.4 [invariato]
Articolo 18 Articolo 18
Poteri di gestione Poteri di gestione
18.1
Il Consiglio di Amministrazione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria
della
Società,
con
facoltà
di
compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il
conseguimento dell'oggetto
sociale, esclusi
soltanto
quelli
riservati
all'Assemblea
dalla
legge e dai regolamenti applicabili.
18.1 [invariato]
19.2
Rientra nei poteri degli organi delegati
conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute,
deleghe per singoli atti o categorie di atti a
dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà
di subdelega.
19.2 [invariato]
19.3
Il Consiglio di Amministrazione potrà
istituire
comitati,
privi
di
rilevanza
esterna,
formati da uno o più dei suoi componenti, con
funzioni consultive, propositive e di verifica,
determinandone compiti e responsabilità.
19.3
Il Consiglio di Amministrazione potrà
istituire comitati, privi di rilevanza esterna,
formati da uno o più dei suoi componenti, con
funzioni consultive, propositive e di verifica,
determinandone compiti e responsabilità.
Articolo 21 Articolo 21
Compenso Compenso
21.1
La remunerazione degli Amministratori
investiti di particolari cariche è stabilita dal
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Collegio Sindacale.
21.1 [invariato]
21.2
I compensi spettanti ai membri del
consiglio
di
amministrazione
sono
stabiliti
dall'Assemblea,
che
può
se
lo
ritiene
determinare un importo complessivo per la
remunerazione
degli
Amministratori,
da
suddividere
a
cura
del
Consiglio
di
Amministrazione ai sensi di legge.
21.2
I compensi spettanti ai membri del
Cconsiglio di Aamministrazione
sono stabiliti
dall'Assemblea,
che
può
se
lo
ritiene
determinare un importo complessivo per la
remunerazione
degli
Amministratori,
da
suddividere
a
cura
del
Consiglio
di
Amministrazione ai sensi di legge.
21.3
Ai
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione spetta il rimborso delle spese
sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
21.3 [invariato]
Articolo 22 Articolo 22
Collegio Sindacale Collegio Sindacale
22.1
La gestione sociale è controllata da un
Collegio Sindacale, costituito da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti
a norma di legge e del presente statuto.
22.1 [invariato]
22.2
I componenti del collegio sindacale
devono
essere
in
possesso
dei
requisiti
di
eleggibilità, onorabilità, professionalità e relativi
al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore
22.2
I componenti del Ccollegio Ssindacale
devono essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità, onorabilità, professionalità e relativi
al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla
normativa -anche regolamentare pro tempore
vigente. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere
b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia
30 marzo 2000, n. 162, come successivamente
modificato
ed
integrato,
le
materie
strettamente attinenti all'attività della Società
sono:
il
commercio,
anche
internazionale,
l'industria agro-alimentare e il trasporto.
vigente. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere
b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia
30 marzo 2000, n. 162, come successivamente
modificato
ed
integrato,
le
materie
strettamente attinenti all'attività della Società
sono:
il
commercio,
anche
internazionale,
l'industria agro-alimentare e il trasporto.
22.3
Ai componenti del Collegio Sindacale
spetterà un compenso determinato per l'intero
periodo di carica dall'assemblea all'atto della
loro nomina.
22.3
Ai componenti del Collegio Sindacale
spetterà un compenso determinato per l'intero
periodo di carica dall'Aassemblea all'atto della
loro nomina.
22.4
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
possono anche essere tenute in teleconferenza
e/o videoconferenza a condizione che: (a)
siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il
soggetto
verbalizzante,
se
nominato,
che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del
verbale,
dovendosi
ritenere
svolta
la
riunione in detto luogo; ; (b) sia consentito al
Presidente della riunione di accertare l'identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
(c)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
22.4
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
possono anche essere tenute in teleconferenza
e/o videoconferenza a condizione che: (a)
siano presenti nello stesso luogo il Presidente e
il soggetto verbalizzante, se nominato, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del
verbale,
dovendosi
ritenere
svolta
la
riunione in detto luogo; ; (b) sia consentito al
Presidente della riunione di accertare l'identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione; (cb) sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(dc)
sia
consentito
agli
intervenuti
di
partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
Articolo 23 Articolo 23
Nomina e sostituzione dei sindaci Nomina e sostituzione dei sindaci
23.1.
La nomina dei sindaci avviene sulla base
di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva. Le liste, sottoscritte da
coloro che le presentano, devono contenere
un numero di candidati non superiore al numero
massimo di membri da eleggere e devono
essere depositate presso la sede legale della
società nei termini e secondo le modalità
previsti
dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari applicabili. Le liste dovranno
altresì includere un numero di candidati di
genere
diverso
tale
da
garantire
che
la
23.1.
La nomina dei sindaci avviene sulla
base di liste nelle quali ai candidati è assegnata
una
numerazione
progressiva.
Le
liste,
sottoscritte
da
coloro
che
le
presentano,
devono contenere un numero di candidati non
superiore al numero massimo di membri da
eleggere e devono essere depositate presso la
sede legale della società nei termini e secondo
le modalità previsti dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili. Le liste dovranno
altresì includere un numero di candidati di
in materia di equilibrio tra i generi (maschile e
femminile),
fermo
restando
che
qualora
dall'applicazione del criterio di riparto tra i
generi non risulti un numero intero di sindaci del
genere
meno
rappresentato
questo
dovrà
essere
arrotondato
per
eccesso
all'unità
superiore.
applicabili in materia di equilibrio tra i generi
(maschile e femminile), fermo restando che
qualora dall'applicazione del criterio di riparto
tra i generi non risulti un numero intero di sindaci
del genere meno rappresentato questo dovrà
essere
arrotondato
per
eccesso
all'unità
superiore.
23.2.
Ciascuna lista si compone di due sezioni:
una per i candidati alla carica di sindaco
effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
sindaco supplente. Ogni lista deve contenere
l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e
un sindaco supplente. In caso di mancato
adempimento agli obblighi di cui sopra, la lista
si
considera
come
non
presentata.
Ogni
candidato potrà presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
23.2. [invariato]
23.3.
Unitamente
e
contestualmente
a
ciascuna lista, è depositato il curriculum vitae
contenente le caratteristiche professionali dei
singoli candidati, insieme con le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal
presente statuto.
23.3. [invariato]
23.4.
Ogni
azionista,
nonché
gli
azionisti
appartenenti al medesimo gruppo – per tale
intendendosi il soggetto che esercita il controllo,
le società controllate e quelle controllate da
uno stesso soggetto controllante ovvero quelle
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile –
e gli azionisti partecipanti, anche
attraverso controllate, ad un accordo ai sensi
dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto
azioni della Società non possono presentare,
neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista. Ciascun avente diritto
può votare per una sola lista.
23.4. [invariato]
23.5.
Hanno
diritto
di
presentare
le
liste
soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri
azionisti rappresentino almeno la misura stabilita
dalla Consob con proprio regolamento. La
titolarità della quota minima necessaria alla
presentazione delle liste è determinata avendo
riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore del socio nel giorno in cui le liste sono
23.5. [invariato]
come ultimo in ordine progressivo nella lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà
sostituito
dal
primo
candidato
in
ordine
progressivo della stessa lista appartenente al
genere meno rappresentato non eletto ai sensi
dei presenti paragrafi; qualora in tal modo non
sia eletto il numero minimo di legge di sindaci
del genere meno rappresentato, la predetta
sostituzione opera anche per i candidati della
lista risultata seconda per numero di voti.
come ultimo in ordine progressivo nella lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà
sostituito
dal
primo
candidato
in
ordine
progressivo della stessa lista appartenente al
genere meno rappresentato non eletto ai sensi
dei presenti paragrafi; qualora in tal modo non
sia eletto il numero minimo di legge di sindaci
del genere meno rappresentato, la predetta
sostituzione opera anche per i candidati della
lista risultata seconda per numero di voti.
23.11.
Per la nomina di quei sindaci che per
qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere
con
il
procedimento
previsto
nei
commi
precedenti ovvero nel caso in cui non vengano
presentate liste, l'assemblea delibera secondo
le maggioranze di legge.
23.11.
Per la nomina di quei sindaci che per
qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere
con
il
procedimento
previsto
nei
commi
precedenti ovvero nel caso in cui non vengano
presentate liste, l'Aassemblea delibera secondo
le maggioranze di legge.
23.12.
In caso di anticipata cessazione per
qualsiasi causa dell'incarico di un sindaco
effettivo,
subentra
il
primo
supplente
appartenente alla medesima lista del sindaco
sostituito
fino
alla
successiva
assemblea.
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la
presidenza
è
assunta,
fino
alla
successiva
assemblea, dal membro supplente tratto dalla
lista che è risultata seconda per numero di voti
ovvero, in caso di mancanza di tale lista oppure
di parità di voti fra due o più liste, dal primo
sindaco effettivo appartenente alla lista del
presidente cessato. Se con i sindaci supplenti
non si completa il collegio sindacale, deve
essere convocata l'assemblea per provvedere
con le maggioranze di legge.
23.12.
In caso di anticipata cessazione per
qualsiasi causa dell'incarico di un sindaco
effettivo,
subentra
il
primo
supplente
appartenente alla medesima lista del sindaco
sostituito
fino
alla
successiva
Aassemblea.
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la
presidenza è assunta, fino alla successiva
Aassemblea, dal membro supplente tratto
dalla lista che è risultata seconda per numero
di voti ovvero, in caso di mancanza di tale lista
oppure di parità di voti fra due o più liste, dal
primo sindaco effettivo appartenente alla lista
del
presidente
cessato.
Se
con
i
sindaci
supplenti
non
si
completa
il
Ccollegio
Ssindacale,
deve
essere
convocata
l'
Aassemblea
per
provvedere
con
le
maggioranze di legge.
23.13.
La procedura del voto di lista di cui al
presente articolo si applica unicamente nel
caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
23.13.
La procedura del voto di lista di cui al
presente articolo si applica unicamente nel
caso
di
rinnovo
dell'intero
Ccollegio
Ssindacale.
Articolo 27 Articolo 27
Dividendi Dividendi
27.1
Gli utili risultanti dal bilancio approvato
dall'Assemblea, previa deduzione della quota
destinata a riserva legale, sono destinati ai soci
a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni
27.1 [invariato]
del presente Statuto, ovvero accantonati a
riserva.
27.2
Il pagamento dei dividendi avviene nei
modi e nei termini fissati dalla deliberazione
assembleare che dispone la distribuzione degli
stessi.
27.2 [invariato]
27.3
Il consiglio di amministrazione nel corsi
dell'esercizio può deliberare la distribuzione di
acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme
anche regolamentari pro tempore vigenti.
27.3
Il Cconsiglio di Aamministrazione nel
corsoi
dell'esercizio
può
deliberare
la
distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto
delle norme anche regolamentari pro tempore
vigenti.
27.4
Il diritto ai dividendi che non siano stati
riscossi entro 5 (cinque) anni dalla data in cui
sono divenuti esigibili si prescrive a favore della
Società.
27.4 [invariato]

3. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

L'assunzione delle deliberazioni di cui alla presente Relazione non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

4. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa al primo e unico punto posto all'ordine del giorno della parte Straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria di Orsero S.p.A.:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica del testo dello statuto sociale;
  • condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

  • 1 di modificare il testo degli artt. 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, qui allegata sub Allegato A, per le motivazioni in essa rappresentate;
  • 2 di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, anche in via disgiunta tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, nonché per le formalità necessarie affinché la delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese, ivi inclusa la facoltà di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o

soppressioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, ovvero fossero imposte o suggerite dal definitivo quadro normativo, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido".

Milano, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Prudenziati

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