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Luve

AGM Information Mar 17, 2023

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AGM Information

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LU-VE S.p.A. Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese Numero REA: VA-191975 Codice Fiscale n. 01570130128

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA IL GIORNO 28 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato – il "TUF" – e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato – il "Regolamento Emittenti" –, in conformità allo schema 3 dell'allegato 3A al Regolamento Emittenti medesimo).

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione Illustrativa") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE", la "Società" o l'"Emittente") in osservanza dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, nonché in conformità allo schema 3 dell'allegato 3A al regolamento medesimo, con lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica ed integrazione dello statuto sociale di LU-VE (lo "Statuto Sociale"), di cui all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata – mediante avviso pubblicato in data 17 marzo 2023 sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione "Investor Relations" – "Governo Societario & Azionisti" – "Per gli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 28 aprile 2023") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage , nonché per estratto, in data 18 marzo 2023, sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" – presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione (l'"Assemblea").

L'ordine del giorno di parte straordinaria della menzionata Assemblea è il seguente:

1. Proposta di modifica degli articoli 6-bis, 15, e 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Introduzione della carica di "Presidente Onorario". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si illustra di seguito, per ciascuno dei due punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, il contenuto delle modifiche ed integrazioni dello Statuto Sociale di cui il Consiglio di Amministrazione Vi propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello Statuto Sociale e, in rosso nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

* * *

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6-BIS, 15 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

le proposte di modifica degli articoli 6-bis, 15 e 18 dello Statuto Sociale di cui si propone l'adozione hanno essenzialmente ad oggetto:

(i) l'adeguamento della disciplina statutaria della maggiorazione del voto – dettata dall'art. 6-bis – all'orientamento espresso dalla Consob con Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019 e alla abrogazione del comma 3 dell'art. 44 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" (recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"), introdotta con provvedimento del 10 ottobre 2022 (il "Provvedimento Unico Post-Trading"), con conseguente eliminazione della previsione di una seconda comunicazione da parte dell'intermediario, su richiesta del titolare, quale condizione per l'attribuzione della maggiorazione del voto;

(ii) l'adeguamento della disciplina statutaria della composizione del Consiglio di Amministrazione dettata dall'art. 15, comma 1, lett. b) dello Statuto Sociale, con riguardo al numero degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa legale e regolamentare pro tempore vigente in materia, al fine di sostituire l'indicazione del numero minimo di amministratori indipendenti attualmente presente (riferito al dettato di legge in vigore) con il rinvio, per la sua individuazione, alla normativa pro tempore vigente, ricomprendendo in modo esplicito anche il rinvio alle disposizioni regolamentari applicabili alla Società a fronte della recente ammissione delle proprie azioni al segmento STAR; nonché

(iii) la modifica della clausola dettata dall'art. 18, comma 3 dello Statuto Sociale che ammette la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi audio o video collegati, prevedendo, alla luce degli orientamenti del Consiglio Notarile di Milano in materia di svolgimento delle riunioni societarie: (a) che per la validità delle riunioni consiliari convocate presso un luogo fisico con possibilità di collegamento in audio o video conferenza sia sufficiente la presenza, presso il luogo fisico di convocazione, del segretario verbalizzante e non anche quella del Presidente, come richiesto dalla clausola statutaria attualmente vigente; (b) la possibilità che le riunioni consiliari si tengano esclusivamente in audio o video conferenza, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

1.1.1.Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie proposte all'art. 6-bis dello Statuto Sociale, relative all'eliminazione dell'indicazione della seconda comunicazione da parte dell'intermediario, su richiesta del titolare, quale condizione per l'attribuzione della maggiorazione del voto

Con deliberazione del 30 ottobre 2018 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha approvato la proposta di introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-quinquies del TUF e del Provvedimento Unico Post-Trading, con conseguente introduzione dell'art. 6-bis dello Statuto Sociale, subordinando il conseguimento della maggiorazione del voto al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società (l'"Elenco"); (ii) la ricorrenza del presupposto sub (i)sia attestata

in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare delle azioni.

La previsione di cui alla suindicata lettera (ii) è stata frutto dei primi orientamenti sul tema, condivisi anche dalla Consob la quale, nel documento di esito della consultazione del 23 dicembre 2014 per le modifiche del Regolamento Emittenti (riguardanti, tra l'altro, le disposizioni di attuazione in materia di maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF) aveva precisato, che: (i) "l'articolo 127-quinquies del TUF non chiarisce espressamente se, decorso il termine di possesso continuato non inferiore a 24 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco, la maggiorazione del diritto di voto venga a configurarsi quale effetto automatico (fatta salva la possibilità di rinuncia, ove prevista), ovvero presupponga pur sempre un atto di impulso da parte dell'azionista interessato", (ii) "nel silenzio della legge, si ritiene che le società possano autonomamente regolare il meccanismo della maggiorazione in un senso piuttosto che nell'altro", e (iii) "si ritiene, comunque, più tutelante per gli azionisti interessati subordinare l'attribuzione del diritto di voto maggiorato alla dichiarazione di volontà da parte dell'azionista nei confronti dell'emittente, con attestazione degli eventuali ulteriori presupposti richiesti dallo statuto, unitamente al riscontro delle informazioni rinvenute dalle comunicazioni".

Successivamente, l'orientamento di Consob ha subito delle evoluzioni: con la Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019, rispondendo ad un quesito relativo all'applicazione della disciplina dell'opa obbligatoria da consolidamento quando il superamento della soglia è determinato dalla maggiorazione del voto, l'Autorità di Vigilanza ha escluso che previsioni statutarie che leghino l'attribuzione del voto maggiorato non solo al termine del periodo minimo di detenzione ma anche ad un'espressa richiesta in tal senso dell'azionista all'intermediario depositario, possano avere l'effetto di condizionare (e eventualmente ritardare) l'efficacia costitutiva del beneficio ad una scelta dell'azionista (di fare o non fare la richiesta), pur essendosi già verificati tutti i presupposti previsti dall'art. 127-quinquies del TUF (iscrizione delle azioni nell'elenco speciale e detenzione minima continuata).

Più in particolare la Consob ha ritenuto che "una volta che sia stata prevista la fattispecie nello statuto, non è attribuita alcuna discrezionalità all'autonomia statutaria nella definizione dei presupposti giuridici e di fatto cui consegue l'attribuzione del voto maggiorato, essendo questi già definiti dal legislatore e limitati alle circostanze che le azioni della società: a) siano state iscritte in un apposito elenco e b) siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco". La Consob ha altresì precisato che "al fine di consentire di disattivare i meccanismi legali della maggiorazione, all'autonomia statutaria è lasciata solo la possibilità di prevedere che l'azionista possa – ex post – rinunciare all'attribuzione (automatica) del voto maggiorato. Tuttavia, anche tale margine di autonomia statutaria è limitato, in quanto l'eventuale rinuncia è, per espressa previsione di legge, irrevocabile una volta effettuata. Di tal che, il vincolo dell'irrevocabilità della eventuale facoltà di rinuncia introdotta statutariamente rappresenta ulteriore indice di indisponibilità della posizione che fa capo al beneficiario della maggiorazione dei diritti di voto intervenuta a norma dell'art. 127 quinquies del TUF".

In linea con quanto chiarito dalla Consob con la summenzionata Comunicazione, tra le modifiche al Provvedimento Unico Post-Trading adottate congiuntamente da Consob e da Banca d'Italia in occasione dell'adeguamento del provvedimento stesso alla disciplina regolamentare alla Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "SHRD 2"), è stata prevista l'abrogazione del comma 3 dell'art. 44 del Provvedimento Unico Post-Trading dettato in tema di "Maggiorazione del voto", che richiedeva l'invio all'emittente della c.d. "seconda comunicazione" dell'intermediario, su iniziativa dell'azionista, a seguito del decorso del periodo minimo di detenzione continuativa richiesto dallo statuto.

L'abrogazione di detta disposizione è stata disposta dal provvedimento congiunto di Consob e Banca d'Italia del 10 ottobre 2022, ed è entrata in vigore il 19 gennaio scorso.

Stante quanto suindicato, la modifica proposta è volta ad allineare le attuali previsioni statutarie in materia di maggiorazione del diritto di voto al riferito orientamento dell'Autorità di Vigilanza e all'abrogazione del comma 3 dell'art. 44 del Provvedimento Unico Post Trading, in tal maniera cristallizzando l'automatica attribuzione del voto maggiorato al solo possesso dei requisiti di legge (le circostanze che le azioni della Società siano state iscritte in un apposito elenco e siano appartenute al medesimo soggetto per il Periodo, a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco).

1.1.2.Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie proposte all'art. 15, comma 1, lett. b) dello Statuto Sociale, relative alla sostituzione del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza con il rinvio, per la sua individuazione, alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, avuto anche riguardo all'eventuale segmento di quotazione delle azioni.

Nel definire la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, l'art. 15 dello Statuto Sociale di LU-VE in vigore prevede, al comma 1, lett. b), che il Consiglio di Amministrazione dovrà "comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso dei requisiti per la qualificazione di amministratore indipendente ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia".

Come noto, a seguito del provvedimento di Borsa Italiana n. 8883 del 14 settembre 2022, le azioni LU-VE hanno conseguito la qualifica STAR e a decorrere dal 21 settembre 2022 sono negoziate sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, segmento dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, comunicazione, liquidità e corporate governance.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti richiesto per ottenere e mantenere la qualifica di STAR, le "Disposizioni relative agli emittenti STAR" dettate dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italina S.p.A. prevedono all'art. IA 2.10.6 che il numero degli amministratori indipendenti si considera adeguato quando sono presenti: (i) almeno 2 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti fino a 8 membri; (ii) almeno 3 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da 9 a 14 membri; (iii) almeno 4 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da oltre 14 membri e che gli amministratori indipendenti dovranno essere diversi dal presidente.

Stante quanto suindicato, la modifica proposta è volta a sostituire nella suddetta clausola statutaria l'indicazione del numero minimo degli amministratori indipendenti attualmente presente (che fa riferimento esclusivo al dettato di legge) con il rinvio, per la sua individuazione, a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, avuto anche riguardo all'eventuale segmento di quotazione delle azioni.

1.1.3. Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie proposte all'art. 18, comma 3 dello Statuto Sociale, relative all'eliminazione della necessaria compresenza del Presidente e del Segretario, quale condizione per la validità delle riunioni consiliari svolta con l'utilizzo di mezzi di audio-video conferenza e introduzione della possibilità che le riunioni consiliari si tengano esclusivamente in audio-video conferenza

A seguito delle modalità emergenziali per lo svolgimento delle assemblee societarie introdotte temporaneamente dall'art. 106 del c.d. "Decreto Cura Italia"1 per far fronte alla pandemia da Covid-19, il Consiglio Notarile di Milano ha affrontato di nuovo l'annosa questione della necessaria presenza, nel medesimo luogo, del presidente e del soggetto verbalizzante in caso di riunioni svolte con l'utilizzo di mezzi di audio-video conferenza, giungendo a rivedere il proprio orientamento espresso al riguardo nel 2001 e ritenendo, con la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020, che la suddetta circostanza non possa essere ritenuta necessaria – alla luce del regime legale – in quanto, oltre a mancare una norma che espressamente lo imponga, non si ravvisano ostacoli a che la funzione di direzione dei lavori assembleari da parte del presidente sia adeguatamente svolta "a distanza", mediante i mezzi di telecomunicazione consentiti dallo statuto, senza la presenza fisica del presidente nel luogo di convocazione. In questo modo, il Consiglio Notarile di Milano ha quindi chiarito che la compresenza del presidente e del soggetto verbalizzante nel luogo di convocazione della riunione non è da considerarsi quale "conditio sine qua non" per l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle riunioni assembleari, ma è quella di consentire, ove lo si desideri, di redigere immediatamente il verbale e di sottoporlo alla sottoscrizione contestuale sia del presidente che del segretario.

Nella motivazione di questa stessa massima il Consiglio Notarile di Milano ha inoltre affermato che "anche per le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali previsti dalla disciplina delle società di capitali e cooperative, pertanto, si può replicare il corollario derivante dalla massima in commento, affermando che qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, da intendersi, ancora una volta, di regola funzionali solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. In tali circostanze, anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".

Con la Massima n. 200 del 23 novembre 2021 il Consiglio Notarile di Milano ha poi affrontato specificatamente la questione della legittimità di clausole statutarie che attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la possibilità di stabilire, nell'avviso di convocazione, che la riunione assembleare si tenga esclusivamente tramite audio o video conferenza, senza l'indicazione di un luogo fisico, ravvisando come questa eventualità non costituisca una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci. In particolare, il principio di collegialità sarebbe garantito dalle attuali soluzioni tecnologiche, le quali consentono il dialogo tra i partecipanti e lo scambio di documenti in tempo pressoché reale. Parimenti, sia il principio di buona fede che quello di parità di trattamento dei partecipanti si possono ritenere rispettati ogni qual volta la società metta a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici, senza discriminazione tra i soci e senza compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed esprimere il proprio voto. Nella motivazione della massima n. 200/2021 il Consiglio Notarile di Milano ha inoltre chiarito che "quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda

1 D.L. 18/2020 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato. A fronte di alcune proroghe, le modalità emergenziali previste dalla norma per lo svolgimento delle assemblee societarie saranno in vigore sino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2023.

espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi). Come si è avuto modo di osservare nelle motivazioni della Massima n. 187, infatti, «i componenti di tali organi non sono titolari di un diritto, bensì esercitano una funzione o un potere-dovere a seconda dei diversi possibili inquadramenti teorici. Le norme procedimentali sono dunque finalizzate a garantire un efficiente svolgimento dei lavori collegiali dell'organo, non già a proteggere il socio nell'esercizio dei propri diritti (di intervento, di voto, ecc.)»".

Alla luce dei suesposti orientamenti espressi in materia di svolgimento delle riunioni societarie dal Consiglio Notarile di Milano con le Massime n. 187 dell'11 marzo 2020 e n. 200 del 23 novembre 2021, si ritiene opportuno modificare il comma 3 dell'art. 18 dello Statuto Sociale, che consente che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi audio o video collegati, prevedendo: (i) che per la validità delle riunioni consiliari convocate presso un luogo fisico con possibilità di collegamento in audio o video conferenza sia sufficiente la presenza presso il luogo di convocazione del segretario verbalizzante e non anche quella del Presidente come richiesto dall'attuale clausola statutaria; (ii) la possibilità che le riunioni consiliari si tengano esclusivamente in audio o video conferenza, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

1.2. Modifiche statutarie proposte

L'approvazione delle proposte illustrate comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli dello Statuto Sociale sopra indicati, nei termini evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascun articolo.

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
TITOLO II TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E
OBBLIGAZIONI OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 6- BIS – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI ARTICOLO 6- BIS – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI
VOTO VOTO
1.
In deroga a quanto previsto dal precedente
articolo 6, comma 2 del presente Statuto,
ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e
quindi a due voti per ogni Azione) ove siano
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1.
In deroga a quanto previsto dal precedente
articolo 6, comma 2 del presente Statuto,
ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e
quindi a due voti per ogni Azione) ove siano
soddisfatte entrambe
le seguenti condizioni
a
condizione che:
(i) (i)
il diritto di voto sia mantenuto in capo il diritto di voto sia mantenuto in capo
allo stesso soggetto in forza di un diritto allo stesso soggetto in forza di un diritto
reale reale
legittimante legittimante
(quale, (quale,
a a
titolo titolo
esemplificativo, piena proprietà, nuda esemplificativo, piena proprietà, nuda
proprietà con diritto di voto, usufrutto proprietà con diritto di voto, usufrutto
con diritto di voto) per un periodo con diritto di voto) per un periodo
continuativo continuativo
di di
almeno almeno
ventiquattro ventiquattro
mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data
di iscrizione nell'elenco appositamente di iscrizione nell'elenco appositamente
istituito dalla Società secondo quanto istituito dalla Società secondo quanto

disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco");

(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare.

  1. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario in cui si è compiuto il decorso del Periodo, purché la comunicazione dell'intermediario sia pervenuta alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la fine del mese stesso, salvo quanto previsto al comma seguente; resta inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenga alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

  2. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente comma 2(ii). L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

  3. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco");

(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare.

  1. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario dalla data in cui si è compiuto il decorso del Periodo, purché la comunicazione dell'intermediario sia pervenuta alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la fine del mese stesso, salvo quanto previsto al comma seguente.; resta inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenga alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

  2. In deroga a quanto sopra, n Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente comma 2(ii). L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

  3. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

  4. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e – a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

  5. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

  6. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia 5. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e – a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

  1. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

  2. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia

conservato in capo al titolare precedente;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

  1. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

  2. a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

  3. b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
  4. c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

  5. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

  6. a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

  7. b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società

conservato in capo al titolare precedente;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

  1. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

  2. a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

  3. b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
  4. c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

  5. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

  6. a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

  7. b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società

risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

  • c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
  • d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee;
  • e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

  • La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

  • a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;

  • b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che – e nei termini in cui – ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
  • c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

  • c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
  • d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee;
  • e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

  • La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

  • a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;

  • b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che – e nei termini in cui – ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
  • c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

11.
La maggiorazione del diritto di voto si
computa per ogni deliberazione assembleare e
anche
per
la
determinazione
dei
quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento
ad
aliquote
del
capitale
sociale.
La
maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi
dal voto, spettanti in forza del possesso
di
determinate aliquote di capitale sociale.
11.
La maggiorazione del diritto di voto si
computa per ogni deliberazione assembleare e
anche
per
la
determinazione
dei
quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento
ad
aliquote
del
capitale
sociale.
La
maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi
dal voto, spettanti in forza del possesso di
determinate aliquote di capitale sociale.
12.
Ai fini del presente Statuto la nozione di
controllo,
che
si
estende
sia
a
persone
giuridiche che a persone fisiche, è quella
prevista dall'art. 93 del TUF.
12.
Ai fini del presente Statuto la nozione di
controllo, che si estende sia a persone giuridiche
che a persone fisiche, è quella prevista dall'art.
93 del TUF.
13.
Le previsioni in tema di maggiorazione
del diritto di voto previste dal presente articolo
si applicheranno fintantoché le Azioni della
Società
siano
quotate
in
un
mercato
regolamentato italiano o di altri stati membri
dell'Unione Europea.
13.
Le previsioni in tema di maggiorazione del
diritto di voto previste dal presente articolo si
applicheranno
fintantoché
le
Azioni
della
Società
siano
quotate
in
un
mercato
regolamentato italiano o di altri stati membri
dell'Unione Europea.
TITOLO IV TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione
composto
da
un
numero
minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici)
membri,
secondo
quanto
deliberato
dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando
che, fintantoché le Azioni siano quotate in un
mercato regolamentato italiano o di altri stati
membri dell'Unione Europea, il Consiglio di
Amministrazione dovrà:
1. La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione
composto
da
un
numero
minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici)
membri,
secondo
quanto
deliberato
dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando
che, fintantoché le Azioni siano quotate in un
mercato regolamentato italiano o di altri stati
membri dell'Unione Europea, il Consiglio di
Amministrazione dovrà:
a) essere eletto sulla base di liste presentate
dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione
in carica secondo quanto qui di seguito previsto,
anche al fine di fare in modo che la minoranza
sia rappresentata;
a) essere eletto sulla base di liste presentate
dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione
in carica secondo quanto qui di seguito previsto,
anche al fine di fare in modo che la minoranza
sia rappresentata;
quotazione delle azioni, in possesso dei requisiti
di indipendenza ivi richiesti;
c) essere composto nel rispetto della normativa, c) essere composto nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente in anche regolamentare, pro tempore vigente in
materia di equilibrio fra i generi, in quanto materia di equilibrio fra i generi, in quanto
applicabile, applicabile,
nonché nonché
quanto quanto
previsto previsto
dal dal
presente Statuto al riguardo. presente Statuto al riguardo.
2. Gli amministratori sono nominati per un 2. Gli amministratori sono nominati per un
periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono
alla alla
data data
dell'Assemblea dell'Assemblea
convocata convocata
per per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili. esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, 3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli
gli amministratori sono vincolati dal divieto di amministratori sono vincolati dal divieto di
concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice
civile. civile.
4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione 4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione
spetta il rimborso delle spese sostenute per spetta il rimborso delle spese sostenute per
ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto
dell'art. 2389, terzo comma, del Codice civile, la dell'art. 2389, terzo comma, del Codice civile, la
remunerazione stabilita dall'Assemblea. remunerazione stabilita dall'Assemblea.
5. 5.
L'Assemblea L'Assemblea
ordinaria ordinaria
potrà potrà
inoltre inoltre
riconoscere agli Amministratori un compenso riconoscere agli Amministratori un compenso
ed un'indennità di fine mandato, anche sotto ed un'indennità di fine mandato, anche sotto
forma di polizza assicurativa. forma di polizza assicurativa.
6. L'Assemblea può determinare un importo 6. L'Assemblea può determinare un importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli complessivo per la remunerazione di tutti gli
amministratori, amministratori,
inclusi inclusi
quelli quelli
investiti investiti
di di
particolari cariche da suddividere a cura del particolari cariche da suddividere a cura del
Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
TITOLO IV TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 18 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ARTICOLO 18 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
1. 1.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, Il Consiglio di Amministrazione si raduna,
anche in luogo diverso dalla sede sociale purché anche in luogo diverso dalla sede sociale purché
in Italia, in altro Stato membro dell'Unione in Italia, in altro Stato membro dell'Unione
Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte
le volte che il Presidente lo giudica necessario, o le volte che il Presidente lo giudica necessario, o
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quando ne sia fatta domanda scritta da almeno
uno dei suoi membri o da ciascun Sindaco. uno dei suoi membri o da ciascun Sindaco.
2. 2.
L'avviso di convocazione contiene l'ordine L'avviso di convocazione contiene l'ordine
degli argomenti da trattare e deve essere degli argomenti da trattare e deve essere inviato
inviato mediante lettera raccomandata, fax o mediante lettera raccomandata, fax o posta

posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

  1. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

  1. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizionie che: (a) siano presentie presso il luogo fisico indicato nell'avviso di convocazione nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare, anche per il tramite del segretario della riunione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche esclusivamente in audio o video conferenza, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, purché siano rispettate le condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d). Il Presidente e il segretario della riunione provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione dei verbali delle adunanze che si sono svolte in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati ovvero esclusivamente in audio o video conferenza, successivamente alle riunioni stesse.

  2. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli

  3. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli

amministratori e sindaci in carica e nessuno si amministratori e sindaci in carica e nessuno si
opponga alla trattazione dei singoli argomenti. opponga alla trattazione dei singoli argomenti.

Si precisa che, qualora approvate dall'Assemblea degli Azionisti, le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare.

1.3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alla modifica statutaria proposta

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice civile, in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi previste.

1.4. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di modificare gli articoli 6-bis, 15 e 18 dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa;

2) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provveda a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

* * *

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. INTRODUZIONE DELLA CARICA DI "PRESIDENTE ONORARIO". DELIBERAZIONE INERENTE E CONSEGUENTE.

2.1. Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie relative all'introduzione del Presidente Onorario

Si propone di introdurre la figura del Presidente Onorario, ad oggi non prevista dallo Statuto Sociale di LU-VE, al fine di creare una carica sociale onorifica che possa essere ricoperta da personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito in maniera significativa all'affermazione e/o allo sviluppo e/o alla reputazione della Società. La clausola proposta prevede che la nomina del Presidente Onorario, il quale può essere anche un soggetto esterno al Consiglio, possa essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione prevedendo una durata della carica non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che procede alla nomina del Presidente Onorario. È inoltre previsto che, qualora non rivesta il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario possa intervenire alle Assemblee e alle riunioni consiliari esprimendo, se del caso, pareri non vincolanti; al Presidente Onorario, tuttavia, non spetterà il diritto

di voto e la sua presenza alle riunioni consiliari non sarà conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione potrà, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario e/o il rimborso spese sostenute per l'espletamento della carica.

2.2. Modifica statutaria proposta

L'approvazione della proposta d'introduzione della carica di Presidente Onorario come sopra descritta comporterà l'introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 17-bis (rubricato "Presidente Onorario") il cui contenuto sopra illustrato è riportato in rosso nella colonna destra della seguente tabella.

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
TITOLO IV TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 17-BIS – PRESIDENTE ONORARIO ARTICOLO 17- BIS – PRESIDENTE ONORARIO
(non presente) 1.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
potrà
procedere
alla nomina, anche al di fuori dei suoi
membri, di un
Presidente con funzioni onorarie,
denominato
"Presidente Onorario", scelto tra
personalità di grande prestigio e/o che abbiano
contribuito
in
maniera
significativa
all'affermazione
e/o
allo
sviluppo
e/o
alla
reputazione della Società.
2.
La durata della carica di Presidente Onorario
non potrà eccedere
la durata del
mandato del
Consiglio di Amministrazione che ha proceduto
alla
relativa
nomina.
3.
Se
non
è
membro
del
Consiglio
di
Amministrazione
il
Presidente
Onorario
ha
facoltà di
intervenire alle
Assemblee e di
partecipare alle
riunioni consiliari
esprimendo,
se del caso,
pareri non vincolanti; egli, tuttavia,
non ha diritto di voto e la sua presenza non
viene conteggiata ai fini della validità delle
adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il
Presidente Onorario svolge inoltre le eventuali
funzioni che gli sono di volta
in volta attribuite
dal Consiglio di Amministrazione, senza alcun
potere di rappresentanza.
4.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, sentito
il parere del Collegio Sindacale, determinare
l'eventuale compenso spettante al Presidente
Onorario e/o il rimborso delle spese sostenute
per l'espletamento della carica.

Si precisa che, qualora approvate dall'Assemblea degli Azionisti, le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare.

2.3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alla modifica statutaria proposta

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 4-ter del TUF, la modifica dello Statuto Sociale proposta non attribuisce agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente proposta di modificazione ed integrazione dello Statuto Sociale il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile.

2.4. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di introdurre l'art. 17-bis dello Statuto Sociale rubricato "Presidente Onorario", come illustrato nel testo riportato nella Relazione Illustrativa;

2) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provveda a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

* * *

La presente Relazione Illustrativa verrà depositata e messa a disposizione del pubblico in data 17 marzo 2023 presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor Relations" – "Governo societario & azionisti" – "Per gli azionisti" – "Assemblea degli azionisti" – "Assemblea 28 aprile 2023") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage .

Uboldo, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Matteo Liberali

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