AGM Information • Apr 6, 2023
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Consob n. 11971/99
SUL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
RETTIFICATA IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 13 AI COMMI 7 E 17 (E) ED (F)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, recante "Modifica dello Statuto Sociale (articoli n. 13 e 16); deliberazioni connesse e conseguenti".
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (di seguito, la "Società" o "doValue") Vi ha convocato in assemblea straordinaria, in Roma, Lungotevere Flaminio 18, il 27 aprile 2023, alle ore 9.00, in unica convocazione (l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:
"Modifica dello Statuto Sociale (articoli n. 13 e 16); deliberazioni inerenti e conseguenti."
La presente relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di doValue ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, ha lo scopo di illustrarVi:
In primis si evidenzia il set di modifiche al voto di lista (si vedano in particolare le modifiche all'art. 13, paragrafi 8 e 17) aventi lo scopo di assicurare tre amministratori alle minoranze da trarre dalle tre liste di minoranza maggiormente votate a condizione che, fatta eccezione per la prima lista di minoranza, le altre liste abbiano comunque conseguito una percentuale di voti pari almeno al 5% del capitale sociale.
Tale soluzione si pone in linea con le best practices, a livello nazionale e internazionale, sulla composizione del Consiglio di Amministrazione di società quotate. L'ampliamento del numero di Amministratori riservati alle minoranze azionarie risponde all'esigenza di rafforzare la funzione di ponderazione dell'interesse sociale e delle istanze degli stakeholders tipicamente spettante all'organo di vertice di una società per azioni, incrementando al contempo la capacità di rappresentare le istanze provenienti dagli investitori istituzionali e, più in generale, dal mercato.
In questa prospettiva, la modifica statutaria proposta in merito al meccanismo del voto di lista intende inserire all'interno dello Statuto un principio di adeguata rappresentatività delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione al fine di elevare ulteriormente gli standard di governance della Società, in coerenza con la sua sempre più marcata apertura e attenzione alle istanze del mercato.

Lo Statuto Sociale, nella versione attuale, prevede che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenga nel seguente modo:
In sintesi, ai soci di minoranza (più precisamente, alla singola lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti) viene riconosciuto, attualmente, il potere di esprimere un solo Amministratore a prescindere dal numero di voti concretamente conseguito da tale lista e nessun Amministratore viene riconosciuto alle altre liste di minoranza, ossia a quelle liste che abbiano riportato un numero di voti inferiore a quello delle prime due liste, indipendentemente dal numero di voti dalle stesse conseguito.
Alla luce di tale assetto statutario, le modifiche proposte intendono ampliare la presenza di esponenti delle minoranze azionarie sotto un duplice profilo: (i) per un verso, incrementando il numero di Amministratori complessivamente espressi da liste di minoranza e (ii) per altro verso, incrementando il numero delle liste di minoranza che possono concorrere alla nomina di un Amministratore, subordinando in ogni caso la idoneità della singola lista ad esprimere Amministratori al conseguimento di una percentuale minima di voti.
In ragione di ciò le modifiche prevedono:
fermo restando che dalle liste di minoranza, diverse dalla prima, sarà tratto un Amministratore solo ove abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari al 5% del capitale sociale
(iii) la ripartizione dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, in modo che la lista dalla quale siano tratti il maggior numero di candidati assicuri che almeno i due quinti dei candidati tratti da tale lista siano costituiti dal genere meno rappresentato mentre la differenza sia tratta dalle liste di minoranza.

In questo modo l'esigenza di rispettare il peso della lista che ha conseguito il maggior numero di voti in Assemblea viene adeguatamente contemperato con l'obiettivo di realizzare una adeguata rappresentatività della compagine sociale all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Si evidenzia inoltre che la modifica all'art. 13 paragrafo 4, è volta a garantire che i due quinti del Consiglio di Amministrazione siano costituiti da amministratori del genere meno rappresentato, al fine di garantire un bilanciamento tra generi a prescindere dall'esistenza o meno di obblighi di legge in tal senso. Si tratta di una previsione volta a recepire la diversity come valore per sé indipendente dai requisisti di legge in conformità alle best practices.
Inoltre, si propone integrare l'art. 13, paragrafo 5 al fine di chiarire che ove non sia garantito il numero minimo di amministratori indipendenti, l'amministratore di cui sia venuta meno l'indipendenza decada dalla carica con successiva sostituzione ai sensi del paragrafo 18 dell'art. 13 dello Statuto.
Infine, si propone di modificare i paragrafi 18 e 19 dell'art. 13 per eliminare i vincoli nella nomina dei sostituti in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più amministratori. In particolare, si propone che:
salvo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi e dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
Tale scelta va incontro ad un'esigenza di semplificazione dei meccanismi di nomina anche al fine di garantire il venir meno di eventuali elementi di incertezza nelle nomine stesse (potendo essere trascorso anche diverso tempo dalla presentazione delle liste). Inoltre in caso di cooptazione si ritiene che l'organo consigliare debba poter liberamente valutare quale sia la migliore candidatura anche alla luce della composizione quali-quantitative ottimale del consiglio.
Con riferimento all'art.16, la modifica riguarda invece esclusivamente l'eliminazione, tra le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, del telegramma e del telefax in quanto mezzi non utilizzati.
Si segnala che le variazioni apportate sono evidenziate nella colonna di destra.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| STATUTO | STATUTO |

| doValue S.p.A. | doValue S.p.A. |
|---|---|
| Articolo 13 | Articolo 13 |
| 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea ordinaria determina, di volta in volta, prima di procedere all'elezione, il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti. |
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea ordinaria determina, di volta in volta, prima di procedere all'elezione, il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti. |
| 2. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo 13, adottando i provvedimenti relativi. Gli Amministratori, eventualmente nominati nel corso del mandato del Consiglio, cesseranno dal proprio incarico con quelli in carica all'atto della loro nomina. |
2. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo 13, adottando i provvedimenti relativi. Gli Amministratori, eventualmente nominati nel corso del mandato del Consiglio, cesseranno dal proprio incarico con quelli in carica all'atto della loro nomina. |
| 3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; cessano dal proprio incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. |
3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; cessano dal proprio incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. |
| 4. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili. |
4. Almeno due quinti La composizione del Consiglio di Amministrazione è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore deve assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili. |
| 5. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, nonché ogni altro requisito, previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; inoltre, un numero di |
5. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, nonché ogni altro requisito, previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro |

Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti (d'ora in avanti gli "Amministratori Indipendenti"). Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore Indipendente non ne determina la decadenza, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori per cui è richiesto il possesso di tale requisito che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica nelle quali i tempore vigenti; inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, ivi incluso quanto previsto da Codice di Corporate Governance, nella misura in cui sia richiamato dalla normativa regolamentare applicabile (d'ora in avanti gli "Amministratori Indipendenti"). Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore Indipendente non ne determina la decadenza, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, se il requisito di indipendenza permane in capo al numero minimo di Amministratori previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Laddove, invece, per effetto del venir meno dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge in capo ad un Amministratore Indipendente, non sia garantito il numero minimo di Amministratori Indipendenti l'amministratore di cui sia venuta meno l'indipendenza decadrà dalla carica e si procederà alla sua sostituzione ai sensi del successivo paragrafo 18. i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori per cui è richiesto il possesso di tale requisito che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero

candidati devono essere elencati, in numero non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli Amministratori Indipendenti in modo da assicurare la presenza del numero minimo che secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili devono possedere tali requisiti.
Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi, almeno nella misura minima di volta in volta richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.
Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tale intendendosi il non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Ciascuna lista deve essere composta da almeno un candidato appartenente a ciascun genere, di cui almeno un membro - ovvero due qualora la lista presenti un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) - in possesso dei requisiti per qualificarsi come Amministratore Indipendente. di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli Amministratori Indipendenti in modo da assicurare la presenza del numero minimo che secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili devono possedere tali requisiti
Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi del paragrafo 4 che precede. A prescindere dall'ordine di priorità assegnato ai candidati nelle liste, la lista dalla quale siano tratti la maggioranza dei candidati dovrà assicurare che almeno i due quinti dei candidati tratti da tale lista siano costituiti dal genere meno rappresentato almeno nella misura minima di volta in volta richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.
9 I soggetti legittimati Ogni soggetto legittimato al voto

soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra di loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente ed applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
(nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra di loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente ed applicabile) possonopuò presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

delle liste da parte della Società;
termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con i soggetti legittimati al voto che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (d'ora in avanti la "Lista di Minoranza"); è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al
precedente comma 5;

presentato o votato la Lista di Maggioranza (d'ora in avanti la Prima Lista"Lista di Minoranza"); è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista in possesso dei requisiti di indipendenza di Minoranza e/o con un'Altra Lista. Resta inteso che, qualora una lista diversa dalla Lista di Maggioranza sia collegata ad altra lista, verrà nominato il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero totale dei candidati inseriti nelle liste complessivamente qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
(vi) La selezione dei candidati nelle liste viene effettuata secondo l'ordine progressivo salvo quanto previsto ai paragrafi 8 e 17(B)(v) che precedono;
(C) resta inteso che, (a) qualora sia stata presentata una sola Altra Lista, dalla Prima Lista di Minoranza e dall'Altra Lista verrà tratto un Amministratore ciascuna, mentre il terzo Amministratore sarà tratto dalla Lista di Maggioranza; (b) qualora non vengano presentate Altre Liste, dalla Prima Lista di Minoranza verrà tratto un Amministratore e dalla Lista di Maggioranza verranno tratti due ulteriori Amministratori; (c) ove le liste diverse alla Lista di Maggioranza non siano capienti, gli Amministratori ancora da eleggere

(v)(D) qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente; (vi) ove non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora sia stata presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in Assemblea, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente paragrafo B (v(iv);
(vii)(E) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori Indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista di Minoranza, nonché, in mancanza di candidati idonei, delle Altre Liste (prendendo in considerazione innanzitutto quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti)Lista di Maggioranza contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti

(viii) qualora anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (vii) non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
(ix) il procedimento del voto di lista, descritto nel presente comma, si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente comma, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (iv).
appartenenti, rispettivamente, alla Prima Lista di Minoranza nonché, in mancanza di sostituti idonei, alle Altre Liste per far sì che almeno un Amministratore Indipendente e un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato siano espressi dalla Prima Lista di Minoranza o dalle Altre Liste alla medesima Lista di Maggioranza;
(viii) (F) qualora anche applicandosi i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (Evii) non siano individuati sostituti idonei si procede alla sostituzione del candidato appartenente all'Altra Lista meno votata, ove esistente, con il primo candidato non eletto avente il requisito mancante appartenente , con i criteri indicati nel precedente paragrafo (E), in relazione alla Lista di Maggioranza; qualora anche in questo caso non siano individuati sostituti idonei, l'Assemblea l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
(ix)(G) il procedimento del voto di lista, descritto nel presente comma, si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero debba essere integrato ai sensi del comma 2, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste

(ii) Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del dal presente comma, l'Assemblea l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente paragrafo B (v(iv).
(i) 18. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata nel rispetto di quanto di seguito previsto. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto da una Lista di Minoranza, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, fermo restando il possesso in capo al sostituto dei requisiti richiesti in materia di equilibrio tra i generi di cui al precedente paragrafo 4 e del numero minimo di Amministratori Indipendenti con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti e disponibile ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

consiglio di amministrazione a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono:
(ii) 19.Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono:
(a) nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito tratti dalla Lista di cessazioneMaggioranza, la sostituzione avverrà con decisione dell'Assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate. ;
(b) qualora, invece, occorra sostituire il componente del Consiglio di Amministrazione tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente o dallo statuto per l'assunzione della carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione di tale componente del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi con la maggioranza

rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze.
(iv) Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione dei componenti cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo 13.
relativa dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze.
Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo 13.
Articolo 16 Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ad intervalli di regola non superiori a tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, almeno 24 ore prima della riunione.
per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, almeno 24 ore prima della riunione.
Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione l'esercizio del diritto di recesso, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'articolo 2437 del Codice Civile.
Signori Azionisti,
in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:
(i) preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e


(ii) condivisa l'opportunità di procedere all'aggiornamento dell'art. 13 e 16 dello Statuto;
Roma, 23 marzo 2023
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Castellaneta
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