Regulatory Filings • Jan 26, 2024
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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ADDRESS SOFTWARE S.R.L. 1 m POSTE ITALIANE S.P.A. (ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. e 2505 c.c.)
Gli organi amministrativi di Poste Italiane S.p.A. ("Poste" o "Società Incorporante") e di Address Software S.r.l. ("Address" o "Società Incorporanda") e, insieme, le ("Società Partecipanti alla Fusione") redigono il presente progetto di fusione.
(A) alla data del presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione"), il capitale sociale di Address, società attiva nell'ambito dell'Information Technology, è interamente detenuto da Poste Italiane S.p.A.;
l'operazione proposta consiste nella fusione per (B) incorporazione di Address in Poste ed è finalizzata a standardizzare, evolvere ed ingegnerizzare i processi di funzionamento delle piattaforme tecnologiche di gruppo oltre che ad efficientare e razionalizzare la struttura operativa; . ciò anche allo scopo di conseguire una riduzione dei costi caratteristici di ogni struttura societaria nonché di realizzare il conseguente miglioramento dei risultati economici di gruppo (l' "Operazione") ;
(C) alla fusione partecipano società con capitale rappresentato da azioni e, dunque, il termine per le opposizioni creditorie è quello previsto dall'art.2503, primo comma, cod. civ .; (D) non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 2501bis cod. civ. e le Società Partecipanti alla Fusione non hanno emesso titoli di debito, né obbligazioni convertibili;
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(E) la fusione sarà attuata senza aumento del capitale della Società Incorporante e, dunque, senza emissione di nuove azioni della stessa, come di seguito indicato nel presente Progetto di Fusione;
(F) alla data del presente Progetto di Fusione, entrambe le Società Partecipanti alla Fusione non si trovano in stato di liquidazione;
(G) in base a quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale l'Operazione era stata preventivamente notificata, la stessa non ricade nell'ambito applicativo della normativa Golden Power;
(H) saranno effettuate, ove dovute, le relative comunicazioni sindacali;
(I) la fusione sarà decisa: (i) per quanto riguarda Poste, dal consiglio di amministrazione sempreché i soci che rappresentino almeno il 5% del capitale non richiedano, entro 8 giorni dal deposito nel Registro delle Imprese del Progetto di Fusione, che la decisione sia assunta dall'assemblea straordinaria anziché dal consiglio di amministrazione;
(ii) per quanto riguarda Address, dall'Assemblea, con deliberazione risultante da atto pubblico, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. e secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto della medesima Società Incorporanda;
(L) saranno adempiuti dalla Società Incorporante tutti gli altri eventuali obblighi di comunicazione posti a carico della stessa dal cod. civ. e dal D. Igs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ed in genere da tutta la normativa, anche regolamentare applicabile.
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si indicano di seguito gli elementi prescritti dalla legge
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Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad euro 1.306.110.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585, partita iva 01114601006.
Address Software S.r.1. unipersonale, con sede legale in Roma, Viale Europa 175, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 02927260238, capitale sociale interamente sottoscritto e versato sottoscritto e interamente versato pari ad euro 10.400,00.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter, primo comma, n. 2, cod. civ., si allega al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera (A), lo statuto vigente della Società Incorporante. Tale documento non subirà modifiche per effetto della fusione.
3.1 La fusione sarà attuata mediante incorporazione di Address in Poste.
3.2 I consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno provveduto a redigere, ai sensi dell'articolo 2501-quater c.c., le situazioni patrimoniali delle medesime riferite alla data del 30 settembre 2023. Le
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stesse sono state redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio conformemente con la previsione di cui all'art. 2501 quater, primo comma cod. civ.
3.3 Sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'articolo 2505, comma 1, cod. civ., che regola la fattispecie dell'incorporazione di società interamente possedute e, pertanto, si è proceduto senza redazione delle relazioni degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ. e degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. circa la congruità del rapporto di cambio, con semplificazione del contenuto del Progetto di Fusione rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter cod. civ., senza dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), cod. civ ..
3.4 La fusione sarà attuata senza aumento del capitale della Società Incorporante e dunque senza emissione e assegnazione di nuove azioni della stessa.
Alla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.
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Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter numero 6) cod.civ., le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1.º aprile 2024 (c.d. retrodatazione degli effetti contabili) .
Analogamente, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della fusione decorreranno anche gli effetti fiscali della medesima, così come consentito dall'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. retrodatazione degli effetti fiscali).
La Società Incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali della Incorporanda.
I contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione, proseguiranno, pertanto, in capo a Poste con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti stessi.
Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi.
Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.
Situazione patrimoniale della società incorporanda
Si riportano di seguito i principali dati patrimoniali della Società Incorporanda al 30 settembre 2023:

| (in euro migliala) | |
|---|---|
| Attivo | |
| Immobilizzazioni immateriali | 16,0 |
| Immobilizzazioni materiali | 6,1 |
| Totale immobilizzazioni | 22,1 |
| Disponibilità liquide | 689,5 |
| Crediti | 812,8 |
| Totale attivo circolante | 1.502,3 |
| Totale attivo | 1.524,4 |
| Passivo | |
|---|---|
| Patrimonio netto | 973,3 |
| Fondi per rischi ed oneri | 78,3 |
| TFR | 218,2 |
| Debiti | 254,7 |
| Totale passivo | 1.524,4 |
Tra le poste patrimoniali riportate nella tabella precedente si evidenzia che:
La fusione è neutrale ai fini fiscali. Essa non darà pertanto luogo al realizzo o alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle Società Partecipanti alla Fusione. La fusione costituisce una operazione fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett.

f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.
A seguito della fusione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporanda proseguirà, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati i diritti già maturati presso la Società Incorporanda fino al momento della fusione.
Le Società Partecipanti alla Fusione applicano il CCNL.
Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporanda non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità di erogazione della prestazione lavorativa. I dipendenti coinvolti riceveranno una comunicazione in merito da parte della Società Incorporanda e da parte della Società Incorporante.
In considerazione del numero dei lavoratori interessati dalla fusione, non si rende necessario attivare la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 Legge 428/1990.
Il presente Progetto di Fusione è depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali di riferimento per la fusione e alla copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla Fusione, corredati delle relative relazioni di accompagnamento a tali documenti.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al Progetto di Fusione consentiti dalle disposizioni del codice civile.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2501-ter, ultimo comma e 2501-septies, primo comma cod.civ., tra l'iscrizione nel Registro Imprese del Progetto di Fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione intercorreranno almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
L'approvazione del presente Progetto di Fusione sarà oggetto di comunicato stampa nonché di avviso ai soci.
Roma, 25/01/2024
Poste Italiane S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale Matteo Del Fante
Address Software S.r.l.
Amministratore Delegato Fortunato Pasqualone
Allegati: Statuto della Società Incorporante


Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria di Poste Italiane S.p.A. del 31 luglio 2015 – e in vigore dal 27 ottobre 2015 – quale modificato:
• dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2022 (mediante soppressione dell'art. 30).

Titolo I
Costituzione,Denominazione, Sede,Durata, Oggetto
3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

1973 n. 156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:

di società o enti dei quali la Società può promuovere la costituzione o nei quali può assumere partecipazioni.
Capitale,Azioni,PatrimonioBancoPosta, Recesso eObbligazioni
5.1 Il capitale sociale è di 1.306.110.000,00 euro (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in 1.306.110.000 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo: al controllante, persona fisica o giuridica, ente o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile.
Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati; nel caso in cui il limite massimo di possesso azionario – calcolato ai sensi del presente articolo – sia superato da più soggetti si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

rapporti giuridici compresi in tale patrimonio destinato e il Regolamento del Patrimonio BancoPosta contenente le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio stesso nonché ogni eventuale successiva modifica di dette regole ed il trasferimento al patrimonio destinato di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio della Società. Le predette deliberazioni sono depositate ed iscritte ai sensi dell'art. 2436 del Codice civile.
6.8 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti dei versamenti sulle azioni, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice civile.
Titolo III
9.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

11.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Consiglio di Amministrazione
14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limitisuddetti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sen- tenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni,salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo Bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:
Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
14.4 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, dal presente Statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza.
Un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla

normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati Amministratori indipendenti:
Il Consiglio valuta annualmente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ine- leggibilità e incompatibilità.
In conformità alle Disposizioni di Vigilanza, il Consiglio verifica altresì annualmente, tramite un processo di autovalutazione, appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e del proprio funzionamento.
Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla CONSOB con proprio regolamento.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste, a pena di inammissibilità, devono essere composte, depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente e con il presente Statuto.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui

all'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attesta- no, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requi- siti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.
Gli Amministratori nominati devono comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso nume- ro di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
c. ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

requisiti delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio può istituire altresì ulteriori Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.
17.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

La presente disposizione non esclude che l'organo amministrativo possa decidere di sottoporre le summenzionate deliberazioni all'Assemblea straordinaria.

conformità alle norme (compliance) e risk management del Patrimonio BancoPosta, sentito il parere del Collegio sindacale;
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a. funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero

21.1 Il Consiglio di Amministrazione delega, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile e di quelli stabiliti nel presente Statuto, proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente deleghe non esecutive nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, determinandone in concreto il contenuto.
Il Consiglio di Amministrazione può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, determinando le modalità di riferimento al Consiglio di Amministrazione.
21.2 Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

24.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e Sindaci. Il Presidente assolve i propri compiti nel rispetto del Codice civile, delle altre disposizioni di legge, nonché delle Disposizioni di Vigilanza.
25.1 L'assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì tre Sindaci supplenti. I componenti il Collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nella normativa anche regolamentare vigente, nonché degli ulteriori requisiti indicati dalle Disposizioni di Vigilanza. Ai fini di quanto previsto dalla suddetta normativa anche regolamentare vigente, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti le comunicazioni, la telematica e l'informatica, l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa.
Per quanto riguarda la composizione del Collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio

sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
Il Collegio sindacale verifica annualmente, tramite un processo di autovalutazione appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e l'efficacia del proprio funzionamento.
25.2 I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti da eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla CONSOB con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.
I Sindaci effettivi nominati devono comunicare senza indugio la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.4, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Per la nomina di Sindaci che per qualsiasi ragione non vengano eletti in base a liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del Collegio sindacale conforme alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative pertinenti ed in grado di assicurare altresì il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La presidenza del Collegio sindacale spetta al Sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b); in caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b).
In caso di sostituzione di uno dei Sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti,subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Inoltre, al fine di adempiere ai propri doveri, e in particolare all'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, altre Autorità di Vigilanza in merito ad atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa, il Collegio sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
25.6 Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.
Bilancio e utili
27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
Scioglimento e liquidazione della Società
28.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, delle leggispeciali in materia e, con riferimento alle attività di BancoPosta, le Disposizioni di Vigilanza.
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