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Masi Agricola

Pre-Annual General Meeting Information Feb 17, 2024

4404_agm-r_2024-02-17_4df278e5-1aea-4bcc-a6c2-9623fff882c6.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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Masi Agricola S.p.A.

Sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Monteleone 26

Capitale sociale Euro 43.082.549,04 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03546810239

n. R.E.A. VR-345205

Assemblea degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A.

del 4 marzo 2024 in unica convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("Società" o "Masi") è convocata in unica convocazione per il giorno 4 marzo 2024, alle ore 10:00, presso Foresteria Serego Alighieri, in Via Giare n. 277, 37015, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Località Gargagnago, per discutere e deliberare il sequente

Ordine del Giorno

    1. Modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto sociale al fine di integrare l'oggetto sociale con ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune. Adozione dello status di società benefit e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
    1. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
    1. Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale funzionale all'adozione del sistema monistico con riferimento alle modalità di nomina dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
    1. Modifiche agli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 16 febbraio 2024, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'assemblea straordinaria convocata in unica convocazione per il 4 marzo 2024 ("Assemblea") gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("Relazione") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Con riferimento alle proposte riguardanti la modifica dello statuto sociale di Masi, di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che le stesse sono parte integrante del nuovo progetto di sostenibilità elaborato dalla Società al fine di implementare un sistema di governance più efficiente e sostenibile ("Progetto Masi Green Governance" o "MGG").

Il Progetto MGG rappresenta un'evoluzione rispetto a "Masi Green" e agli altri progetti sulla sostenibilità intrapresi nel corso degli anni dalla Società, e trova la sua giustificazione nel nuovo quadro normativo europeo in materia di sostenibilità e nelle mutate esigenze del contesto sociale ed economico. La tendenza è infatti quella di responsabilizzare sempre più le società (specie se quotate) rispetto ai temi legati alla "responsabilità sociale" d'impresa, chiedendo loro di far propri gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (1) e di avviare il processo di integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. fattori Environmental, Social, Governance, "ESG") nelle scelte di governo societario e nelle strategie aziendali.

Attraverso l'attuazione del Progetto MGG, la Società intende quindi proseguire nella ricerca della piena sostenibilità avviando un importante percorso di integrazione dei fattori ESG nei processi decisionali (attraverso la modifica del proprio oggetto sociale) e nella stessa struttura di governo (tramite il passaggio al modello monistico). L'obiettivo ultimo resta, in ogni caso, rendere più efficiente il modello imprenditoriale, a vocazione etica e territoriale, che ha contraddistinto la Società fin dalle origini e che trova espressione nelle attività vitivinicola ed enoturistica, nella realizzazione di diversi progetti legati alla ricerca scientifica, alla valorizzazione e alla promozione del territorio e del patrimonio culturale delle Venezie, nonché nella diffusione di pratiche agricole e viticole sostenibili.

Il Progetto MGG si articola in tre aree: Environmental - Sostenibilità ambientale, Social -Sostenibilità sociale e Governance - Sostenibilità del governo societario.

Environmental - Sostenibilità ambientale

La cura e il rispetto dell'ambiente sono parte integrante della cultura e della filosofia di Masi.

L'impegno di Masi nella sostenibilità ambientale - e, più in particolare, nella gestione del proprio ciclo produttivo in modo tale da garantire una produzione vitivinicola eco-sostenibile - risale al 2011 con l'avvio del progetto "Masi Green" (nell'ambito del progetto nazionale per la sostenibilità

MASI AGRICOLA S.P.A.

Al riguardo, si evidenzia che Masi già aderisce all'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (Sustainable $(1)$ Development Goals SDGs) che definisce a livello globale i 17 obiettivi da perseguire da tutti i Paesi membri dell'ONU tenendo conto in maniera equilibrata dalle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica.

di filiera "VIVA Sustainable Wine"), finalizzato alla misurazione della performance di sostenibilità della filiera vite-vino, a partire dal calcolo delle impronte dell'acqua e del carbonio.

La Società ha inoltre aderito ad altri progetti eco-sostenibili (aventi a oggetto, ad esempio, il riciclo, "RafCycle", e la lavorazione dei materiali di scarto, "AMIA" e "AMORIM") e svolge la propria attività produttiva nel rispetto di una dichiarata politica ambientale e di standard internazionali (come attestato dalla certificazione volontaria ISO 14001 relativa alla gestione ambientale), utilizzando prodotti e materiali naturali o ecosostenibili (per la viticoltura, la vinificazione, le bottiglie e gli imballaggi) e pratiche agronomiche che favoriscono la biodiversità, nonché fonti rinnovabili per la produzione di energia.

Seguendo il percorso già tracciato, al fine di rafforzare l'impegno sulla sostenibilità ambientale della Società, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'oggetto sociale integrandolo con attività connesse alla salvaguardia, alla cura e al recupero del patrimonio paesaggistico, del territorio e dell'ambiente.

Social - Sostenibilità sociale

La Società ha instaurato negli anni un forte legame con il territorio e i propri stakeholder, promuovendo una serie di iniziative di carattere sociale e culturale. Più in particolare, si segnala che Masi:

  • (i) ha adottato in via volontaria un Codice etico di comportamento che ha lo scopo di indirizzare l'agire della Società e il comportamento dei dipendenti al rispetto di predeterminate norme di correttezza;
  • (ii) cura con attenzione le relazioni con i propri stakeholder, inclusi i dipendenti, i partner distributivi e i viticoltori conferenti delle uve;
  • (iii) cura i rapporti con i propri azionisti attraverso attività e programmi esclusivi e release di prodotti dedicati;
  • (iv) promuove e valorizza il territorio, il patrimonio culturale, artistico e storico delle Venezie, le grandi capacità dell'ingegno e produttive della Civiltà Veneta (conferendo premi annuali), attraverso la Fondazione Masi, costituita nel 2001, la pubblicazione di opere editoriali, e il sostegno di iniziative volte alla rivalutazione e salvaguardia del patrimonio culturale, storico e artistico (come, ad esempio, progetti di fundraising a sostegno della Fondazione Arena di Verona o contributi per la realizzazione della nuova sede della Biblioteca Comunale a Marano di Valpolicella);
  • (v) promuove la cultura artistica (anche offrendo borse di studio), la cultura del vino e del suo consumo consapevole, sostenendo Wine in Moderation, associazione paneuropea del settore vitivinicolo impegnata a promuovere il vino come prodotto di prima qualità da degustare con moderazione;
  • (vi) condivide con la comunità scientifica e con il territorio i risultati delle ricerche condotte dal proprio Gruppo Tecnico, composto da esperti in agronomia, enologia, controllo qualità, marketing e vendite.

Seguendo il percorso già tracciato, al fine di rafforzare l'impegno della Società nei confronti dei propri stakeholder e del territorio, il Consiglio di Amministrazione propone di integrare l'oggetto sociale di Masi così da: (i) orientare la gestione sociale al successo e alla crescita sostenibile

attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la Società; (ii) prevedere ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune a favore dei dipendenti, del territorio e del patrimonio artistico e culturale, e della comunità in generale.

Governance - Sostenibilità nel governo societario

La Società ha avviato da tempo un percorso di costruzione di una governance sostenibile in linea con i migliori standard di mercato. Dapprima ha adottato il Codice Etico di Masi e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché istituito l'Organismo di Vigilanza, cui compete il compito di vigilare sull'attuazione e rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione poi ha istituito il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con funzioni consultive e propositive, e con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di sostenibilità.

Nel febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato di istituire la funzione di internal audit ("IA"), affidando il relativo incarico ad un consulente esterno selezionato con il supporto del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Alla funzione IA spettano in particolare i compiti di effettuare audit finalizzati al miglioramento dell'organizzazione societaria e alla verifica dell'aderenza delle attività all'etica aziendale, nonché di ricevere e valutare le segnalazioni raccolte in merito a eventuali violazioni, anche del Codice Etico.

Il Consiglio di Amministrazione intende proseguire il percorso già tracciato per la sostenibilità del governo societario, ritenendo maturo il momento per proporre agli azionisti l'adozione di un nuovo modello di governance.

L'Assemblea è dunque chiamata ad approvare il passaggio dal sistema tradizionale di amministrazione e controllo al sistema monistico, che prevede l'istituzione in seno all'organo amministrativo di un comitato per il controllo sulla gestione avente funzioni di controllo, con consequente caducazione del collegio sindacale.

Tale sistema è caratterizzato, data la coincidenza delle funzioni di amministrazione e controllo in un unico organo, da una semplificazione della struttura organizzativa e degli iter decisionali e di monitoraggio, nonché da una maggior efficienza e indipendenza della gestione e dei controlli. La stessa circostanza che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione (a differenza di quanto avviene nel collegio sindacale) sono a tutti gli effetti amministratori e partecipano alla fase deliberativa di ogni decisione rende infatti il sistema di amministrazione e controllo più omogeneo, efficiente e compatto, e quindi più funzionale alle esigenze dell'impresa e a supportarne gli obiettivi strategici e di crescita. L'ottimizzazione e semplificazione dei flussi informativi e dei processi decisionali e di attuazione delle strategie può inoltre favorire l'engagement con gli azionisti e gli altri stakeholder.

Le proprietà sopra delineate hanno reso il modello monistico il sistema di amministrazione e controllo più diffuso all'estero e pertanto il più familiare agli investitori istituzionali: l'adozione di tale sistema consentirebbe quindi di allineare il governo societario di Masi alle più avanzate e moderne modalità di organizzazione delle società (specie quotate).

Al fine di adattare le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione con i modelli previsti dagli ordinamenti dei principali Paesi, europei e extraeuropei, si propone inoltre di sostituire la regola elettorale vigente con un nuovo meccanismo di elezione degli amministratori della Società

che supera l'attuale modello improntato sul c.d. voto di lista. In particolare, la proposta è di adottare un sistema di voto basato non sulla presentazione di liste bloccate, bensì sulla presentazione - da parte dei soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% o da parte del consiglio di amministrazione uscente di proposte di candidati, su ciascuna delle quali - ossia su ogni singolo candidato proposto l'assemblea procede a esprimere il proprio voto.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì che a seguito del rinnovo degli organi sociali sia rivisto il sistema dei comitati endoconsiliari prevedendo, in luogo degli attuali comitati: (i) un Comitato Sostenibilità che svolga, oltre alle funzioni consultive, propositive e istruttorie in materia di sostenibilità ad oggi attribuite al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Società, attività di formazione su base periodica a favore dei consiglieri e dirigenti di Masi; (ii) di attribuire i compiti attualmente svolti dal Comitato Controllo e Rischi al futuro Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, con accentramento in un solo comitato delle funzioni; (iii) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che svolga le funzioni al medesimo attribuite dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e dalla regolamentazione applicabile in materia.

Sarà, inoltre, proposta l'adozione di una politica di dialogo con gli azionisti e più in generale con gli stakeholder della Società, al fine di facilitare il coinvolgimento degli azionisti e degli altri stakeholder, nonché di potenziare lo scambio di informazioni con tali soggetti, nella prospettiva di favorire la creazione di valore nel medio-lungo termine.

1. Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale al fine di integrare l'oggetto sociale con ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune. Adozione dello status di società benefit e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in ordine alla proposta di modifica dell'articolo 3 (oggetto sociale) dello statuto sociale di Masi ("Statuto"), nonché relativamente alla proposta di adottare lo status di società benefit.

La modifica proposta si inserisce, come indicato in Premessa, nell'ambito del Progetto MGG finalizzato all'implementazione di un sistema di governance più efficiente e sostenibile, anche con l'obiettivo di orientare la gestione sociale al successo e alla crescita sostenibile, ovvero alla generazione di valore di lungo termine a beneficio degli azionisti e dei propri stakeholder.

In tale contesto, si propone di integrare l'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto così da orientare, anche in linea con la best practice del Codice di Corporate Governance applicabile alle società quotate su mercati regolamentati, l'impegno del Consiglio di Amministrazione verso obiettivi di sostenibilità e la realizzazione di ulteriori attività con finalità di beneficio comune, seppur sempre tenendo in considerazione anche gli interessi degli azionisti di Masi.

Più in particolare, la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto è volta a:

  • a) integrare la previsione statutaria prevedendo che la Società esercita e organizza la propria attività di impresa con lo scopo di perseguire il successo e la crescita sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la Società;
  • b) introdurre ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune, quali:
  • promozione della crescita delle proprie persone, favorendo il loro benessere sia $(i)$ nella sfera professionale sia personale, cercando di favorire le diversità e di valorizzare le attitudini e le aspirazioni di ciascuno, in un ambiente di lavoro contraddistinto da una cultura di impresa che esprima un impatto positivo verso la società e l'ambiente;
  • attività realizzate per il tramite o a supporto di fondazioni e di associazioni di $(ii)$ categoria, anche finalizzate alla promozione e valorizzazione di prodotti della Società;
  • organizzazione, anche in accordo e in collaborazione con enti ed amministrazioni, $(iii)$ di incontri di studio, convegni, conferenze e manifestazioni;
  • costruzione di centri di documentazione e collaborazione con enti e gruppi di $(iv)$ ricerca e studio che abbiano come tema la Cultura Veneta e la coltivazione della vite e il vino, e cura di pubblicazioni in ogni forma;
  • attività connesse alla salvaguardia, alla cura e al recupero del patrimonio $(v)$ paesaggistico, del territorio e dell'ambiente;
  • promozione di ogni altra iniziativa che abbia lo scopo favorire il conseguimento $(vi)$ delle finalità statutarie sopra indicate, anche attraverso collaborazioni con

amministrazioni, enti pubblici e privati, fondazioni, o ancora stipulando accordi e convenzioni.

Masi intende rafforzare il proprio impegno di perseguire a lungo termine la crescita sostenibile anche adottando lo status di società benefit. Con tale status, come noto, si identificano le società, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 1, commi 376-384, legge n. 208/2015, che perseguono una duplice finalità, ovverosia il perseguimento del profitto per gli azionisti e l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale all'interno del quale le stesse operano.

Più in particolare, si segnala che la normativa applicabile alle società benefit prevede che l'organo amministrativo della società:

  • (i) persegua, oltre lo scopo lucrativo, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, e in ogni caso nei confronti di tutti gli stakeholder sui quali l'attività sociale può avere un impatto, mediante una gestione volta al bilanciamento dell'interesse di quest'ultimi con quello degli azionisti;
  • (ii) individui (all'interno o all'esterno del consiglio di amministrazione) il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, c.d. responsabile d'impatto;
  • (iii) rediga annualmente la c.d. relazione d'impatto, concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato; c) la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

In tale contesto, quindi, la Società si propone di adottare lo status di "società benefit", come altre in Italia, al fine di enfatizzare il proprio impegno nel perseguire precise finalità di beneficio comune, riassumibili in (i) diffusione e valorizzazione della Cultura Veneta; (ii) crescita e benessere delle persone, attraverso l'esercizio di ulteriori attività, come elencate supra sub b), in modo sostenibile, trasparente e responsabile.

Per fare questo, e in linea con quanto indicato dalla legge, Masi nominerà una persona del management che sia responsabile del perseguimento delle predette finalità di beneficio comune, garantendo la trasparenza delle attività attraverso la predisposizione della relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte per rispondere alle finalità di beneficio comune individuate, sia i piani e impegni futuri per aumentare quanto possibile l'impatto positivo del proprio operato.

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare l'articolo 3 dello Statuto, nonché l'art. 1 dello Statuto, come da tabella qui di seguito riportata, in cui vengono messi a confronto il testo degli articoli 1 e 3 dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte:

Testo vigente Testo proposto
Articolo 1 - Costituzione Articolo 1 - Costituzione
È costituita una Società per Azioni con la
denominazione sociale di "Masi
Agricola
S.p.A." o, in breve, "M.Agri S.p.A.".
È costituita una Società per Azioni con la
denominazione sociale di "Masi Agricola
S.p.A." o, in breve, "M.Agri S.p.A.".
La alla
potrà aggiungere
Società
"Società
dicitura
la
denominazione
Benefit" o in forma abbreviata "SB".
Articolo 3 - Oggetto sociale Articolo 3 - Oggetto sociale
La Società ha per oggetto le seguenti attività: La Società esercita e organizza l'attività di
impresa con lo scopo di perseguire il
(i) produzione e commercio di vini, miele,
bevande
olio, marmellate,
aceto,
alcoliche e analcoliche anche se non a
base di vino;
SUCCeSSO
termine a
sostenibile
crescita
la
e
attraverso la creazione di valore nel lungo
degli azionisti,
beneficio
tenendo conto degli interessi degli altri
stakeholder rilevanti per la Società.
(ii) l'acquisto, vendita, gestione, affitto e
locazione sia attive che passive, di
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
terreni agricoli e boschivi, di aziende
agricole e di agriturismo, di fabbricati
inerenti l'attività agricola e la vendita di
prodotti da essa derivanti, sviluppo e
miglioramenti forestali
e colturali
inerenti ai fondi di proprietà od in affitto
(i) produzione e commercio di vini, miele,
olio, marmellate, aceto, bevande
alcoliche e analcoliche anche se non a
base di vino;
od ai fondi agricoli di terzi; (ii) l'acquisto, vendita, gestione, affitto e
locazione sia attive che passive, di
(iii) la detenzione e l'utilizzo a qualsiasi
titolo, di beni immobili utili o strumentali
all'esercizio delle attività di cui ai punti
precedenti;
terreni agricoli e boschivi, di aziende
agricole e di agriturismo, di fabbricati
inerenti l'attività agricola e la vendita
di prodotti da essa derivanti, sviluppo
e miglioramenti forestali e colturali
(iv) l'assistenza ed il coordinamento tecnico,
delle
finanziario
amministrativo e
inerenti ai fondi di proprietà od in
affitto od ai fondi agricoli di terzi;
società, enti ed imprese in cui partecipi
a qualunque titolo;
(iii) la detenzione e l'utilizzo a qualsiasi
titolo, di beni immobili
utili
$\circ$
(v) la gestione in affitto di aziende connesse
alla produzione, commercializzazione e
strumentali all'esercizio delle attività di
cui ai punti precedenti;
commercio di vini, miele, olio,
marmellate, aceto e bevande alcoliche
ed analcoliche anche se non a base di
vino:
(iv) coordinamento
il
ed
l'assistenza
tecnico, amministrativo e finanziario
delle società, enti ed imprese in cul
partecipi a qualunque titolo;
(vi) l'assunzione in affitto od in proprietà e
la loro gestione di aziende di ricettività
turistica e di commercio di vino, olio,
miele e aceto;
(v) aziende
in affitto
di
gestione
la
produzione,
alla
connesse
commercializzazione e commercio di
vini, miele, olio, marmellate, aceto e
ed analcoliche
alcoliche
bevande
anche se non a base di vino;
  • prestazione $di$ servizi di (vii) la imbottigliamento di vino e lavorazioni enologiche:
  • (viii) la prestazione di servizi relativi alle attività viticole.

La Società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari saranno ritenute ed immobiliari che amministrativo strumentali. dall'organo accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie, avalli e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La Società potrà ottenere o concedere prestiti, da o a favore di soci, società controllanti, controllate o collegate, nel rispetto dello statuto, delle leggi e dei regolamenti applicabili e con esclusione di ogni attività di finanziamento nei confronti del pubblico.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione in Albi Professionali ed ogni attività vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

  • l'assunzione in affitto od in proprietà e $(vi)$ la loro gestione di aziende di ricettività turistica e di commercio di vino, olio, miele e aceto;
  • di $(vii)$ prestazione di servizi $|a|$ imbottigliamento di vino e lavorazioni enologiche;
  • la prestazione di servizi relativi alle $(viii)$ attività viticole;
  • attività realizzate per il tramite o a $(ix)$ supporto di fondazioni e di associazioni di categoria, anche finalizzate alla promozione e valorizzazione di prodotti della Società;
  • organizzazione, anche in accordo $(x)$ e in collaborazione con enti ed amministrazioni, di incontri di studio, convegni, conferenze e manifestazioni;
  • costruzione di $(xi)$ di centri documentazione e collaborazione con gruppi di ricerca e studio che abbiano come tema la Cultura Veneta e la coltivazione della vite e il vino, e cura di pubblicazioni in ogni forma;
  • alla $(xii)$ attività connesse alla cura e al salvaguardia, recupero del patrimonio paesaggistico, del territorio e dell'ambiente;
  • promozione di ogni altra iniziativa $(xiii)$ che abbia lo scopo di favorire il finalità consequimento delle statutarie infra indicate, anche con collaborazioni attraverso amministrazioni, enti pubblici e privati, fondazioni, o ancora stipulando accordi e convenzioni.

In qualità di società benefit, la Società intende perseguire alcune finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,

MASI AGRICOLA S.P.A. VIA MONTELEONE, 26 - 37015 GARGAGNAGO - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - VERONA - ITALIA TELEFONO +39 045 6832511 FAX +39 045 6832435 - [email protected] - WWW.MASI.IT CAP. SOC. e. 43.082.549.04 1.V. - P. IVA 03546810239

territori e ambiente, beni ed attività
culturali e sociali, eventi e associazioni e
altri portatori di interesse.
Nello svolgimento delle attività di cui al
presente Articolo 3 la Società persegue
specifiche finalità di seguito descritte:
a) promozione della crescita delle
proprie persone, favorendo il loro
sia
nella
sfera
benessere
personale,
sia
professionale
cercando di favorire le diversità e
di valorizzare le attitudini e le
aspirazioni di ciascuno, in
un
ambiente di lavoro contraddistinto
da una cultura di impresa che
esprima un impatto positivo verso
la società e l'ambiente;
di
enti
b) affiancamento
$\mathbf{o}$
organizzazioni di qualsiasi natura
per supportarli nella diffusione,
promozione e valorizzazione della
Cultura Veneta.
La Società potrà svolgere tutte le altre attività
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari
ritenute
che
saranno
ed immobiliari
amministrativo strumentali,
dall'organo
accessorie, connesse, necessarie od utili per la
realizzazione delle attività che costituiscono
l'oggetto sociale, assumere interessenze e
partecipazioni in altre società od imprese
aventi per oggetto attività analoghe, affini o
connesse alle proprie sia direttamente che
indirettamente, sia in Italia che all'estero,
nonché rilasciare garanzie, avalli e fideiussioni
a favore di terzi, il tutto purché non nei
confronti del pubblico e purché tali attività non
vengano svolte in misura prevalente rispetto a
quelle che costituiscono l'oggetto sociale.
La Società potrà ottenere o concedere prestiti,
da o a favore di soci, società controllanti,
controllate o collegate, nel rispetto dello
statuto, delle leggi e dei regolamenti applicabili
con esclusione di ogni attività di
e
finanziamento nei confronti del pubblico.
Viene espressamente esclusa ogni attività che
rientri nelle prerogative che necessitano
dell'iscrizione in Albi Professionali ed ogni

$\bar{\tau}$

MASI AGRICOLA S.P.A.
VIA MONTELEONE, 26 - 37015 GARGAGNAGO - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - VERONA - ITALIA
TELEFONO +39 045 6832511 FAX +39 045 6832435 - [email protected] - WWW.MASI.IT
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attività vietata dalla legge tempo per tempo
vigente in materia.

Si evidenzia che la modifica statutaria relativa all'integrazione dell'oggetto sociale al fine di introdurre ulteriori attività con finalità di beneficio comune e l'adozione dello status di società benefit, dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. a), cod. civ., a un valore di liquidazione pari a Euro 4,48 (quattro virgola quarantotto). Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e l'esercizio del diritto di recesso si rinvia alla relativa Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito internet www.masi.it. nella sezione Investor Relations.

Inoltre, si segnala che l'efficacia della predetta delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva: il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Masi che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

    1. di integrare l'art. 3 (oggetto sociale) al fine di prevedere che la Società esercita e organizza la propria attività di impresa con lo scopo di perseguire il successo e la crescita sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la Società, nonché introdurre ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune, come risulta dal testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;
    1. di acquisire la qualifica di Società Benefit, introdotta nell'ordinamento italiano dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, commi 376-384 ("Legge di stabilità 2016"), approvando le opportune modifiche statutarie in particolare relative (i) all'articolo 3 "Oggetto" al fine di introdurre le finalità di beneficio comune che la società intende perseguire; (ii) all'art. 1 al fine di introdurre accanto alla denominazione sociale le parole «Società Benefit» o l'abbreviazione «SB», nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;
    1. che l'efficacia delle delibere di modifica è subordinata al mancato verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie: esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Masi che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti

MASI AGRICOLA S.P.A.

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Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od
opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

2. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea al fine di deliberare alcune modifiche dello Statuto funzionali all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo di cui agli artt. 2409-sexiesdecies, cod. civ..

La proposta di passare dal sistema di amministrazione e controllo tradizionale al sistema monistico, che prevede l'istituzione in seno al Consiglio di Amministrazione di Masi di un Comitato per il Controllo sulla Gestione avente funzioni di controllo, con conseguente caducazione del Collegio Sindacale, si colloca anch'essa, come indicato in Premessa, nell'ambito del Progetto MGG e muove dalla convinzione che tale sistema risulti quello maggiormente in grado di rispondere alle avvertite istanze di razionalizzare e rendere più efficiente la governance della Società.

Anche alla luce delle più avanzate modalità di organizzazione delle società quotate e in linea con i modelli presenti nei maggiori mercati dei capitali europei (Francia, Germania, UK e Spagna), si propone quindi di modificare il governo societario di Masi col passaggio dal modello tradizionale al più efficiente - in quanto caratterizzato da una semplificazione della struttura organizzativa e degli iter decisionali e di monitoraggio, nonché da una maggior efficienza e indipendenza della gestione e dei controlli - modello monistico.

Il sistema monistico consentirà in particolare una migliore integrazione delle attività di controllo all'interno del Consiglio di Amministrazione, grazie all'istituzione del Comitato per il Controllo sulla Gestione in seno allo stesso Consiglio. In proposito, si rammenta infatti che il sistema monistico diversamente dal sistema tradizionale che prevede due distinti organi che esercitano, rispettivamente, le funzioni di amministrazione e di controllo - si caratterizza per la concentrazione delle predette funzioni nel solo organo amministrativo che, al proprio interno, svolge anche le funzioni di controllo per il tramite del predetto Comitato. L'attività di controllo (e anche di gestione) risulta così agevolata e resa più efficiente dalla circostanza che i componenti del Comitato, nella loro qualità di amministratori, partecipano direttamente alle decisioni strategiche della Società, anticipando così i controlli alla fase deliberativa.

In definitiva, il modello monistico appare come il sistema più funzionale alle esigenze dell'impresa e il più idoneo a supportarne gli obiettivi strategici e di crescita, essendo caratterizzato da una semplificazione (e quindi ottimizzazione) dei flussi informativi e dei processi decisionali, di attuazione delle strategie e di monitoraggio.

Inoltre, con l'adozione del modello monistico, la Società rafforzerà la presenza di amministratori indipendenti in Consiglio di Amministrazione, in linea con la composizione dell'organo amministrativo prevista in altre giurisdizioni (come Francia, Germania o UK), così valorizzando l'indipendenza della gestione e dei controlli endosocietari. L'adozione del sistema monistico comporterà infatti l'incremento del numero di consiglieri indipendenti e il miglioramento della qualità degli stessi, in quanto dotati di requisiti di professionalità.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, dunque, l'introduzione del sistema monistico consentirà alla Società di semplificare notevolmente la sua struttura organizzativa, di assicurare speditezza e concentrazione delle funzioni di governo societario, nonchè di ottimizzare i flussi informativi tra le funzioni, favorendone la completezza e la tempestività, in definitiva rendendo più efficiente la gestione e il controllo dell'impresa.

Illustrazione delle principali modifiche

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Di seguito sono esposte le principali modifiche che interverrano qualora la proposta di cui al presente argomento all'ordine del giorno risulti approvata, nello specifico riguardanti: (i) la composizione del Consiglio di Amministrazione; (ii) la composizione e il funzionamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (iii) i compensi, e che sono recepite nello statuto sottoposto all'approvazione dell'Assemblea per il passaggio al modello monistico ("Nuovo Statuto").

Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il sistema monistico di amministrazione e controllo è basato sull'istituzione, ai sensi dell'art. 2409sexiesdecies, cod. civ. di un Consiglio di Amministrazione che comprende al suo interno un Comitato per il Controllo sulla Gestione quale organo con funzioni di controllo.

Il Nuovo Statuto prevede la nomina da parte dell'assemblea ordinaria dei soci della Società di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 11 membri a un numero massimo di 13 membri.

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147quinquies TUF e 4 amministratori, o 5 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 13 membri, devono essere in possesso dei requisiti di independenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ.. Tra questi, almeno 3 amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF (come precisati dallo Statuto) e, uno di questi, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità, nonché di indipendenza e di professionalità (ivi inclusa l'iscrizione presso il registro dei revisori legali) comporta la decadenza dalla carica di amministratore.

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si segnala che all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà applicando un nuovo meccanismo di nomina, ove sia approvata la proposta di cui al successivo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, che prevede la votazione sui singoli candidati e non su liste bloccate (si veda art. 23 del Nuovo Statuto, il cui testo è illustrato nella tabella di confronto di cui al terzo punto all'ordine del giorno).

Qualora non fosse approvata o non divenisse efficace la predetta modifica dell'art. 23 del Nuovo Statuto in merito al meccanismo di nomina degli amministratori, l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate (i) dai soci che rappresentano, da soli o insieme ad altri soci, almeno il 7,5% del capitale sociale e (ii) dal consiglio di amministrazione uscente.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati pari almeno a 11, sino a un numero massimo di 13 candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi: la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati devono essere in possesso dei requisti richiesti dallo statuto e dalla legge quali componenti del Consiglio di Amministrazione e, eventualmente, del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Pertanto, le liste devono indicare soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies TUF, nonché almeno 4 candidati, o almeno 5 nel caso in cui la lista preveda 13 candidati, in

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., nonché in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF (come precisati dallo Statuto) e, fra questi, un candidato iscritto nel registro dei revisori contabili.

Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente (ivi inclusa la vigilanza sul concreto funzionamento della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile della Società) e gli ulteriori compiti allo stesso affidati dal Consiglio di Amministrazione, anche con riguardo al rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile. Il Comitato esercita inoltre i poteri, anche di carattere informativo, di indagine e di intervento, indicati nel Nuovo Statuto.

La scelta di attribuire statutariamente specifici poteri al Comitato è finalizzata a risolvere eventuali problemi interpretativi circa la disciplina effettivamente applicabile al medesimo. In tale prospettiva, lo Statuto prevede peraltro una norma di chiusura ai sensi della quale: "le disposizioni legislative e/o regolamentari pro tempore vigenti che fanno riferimento all'"organo di controllo" si applicano al Comitato per il Controllo sulla Gestione".

Lo Statuto prevede che il Comitato per il Controllo sulla Gestione sia composto da un minimo di 3 componenti nominati dall'assemblea dei soci della Società. I membri del Comitato restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Nuovo Statuto stabilisce i requisiti che devono sussistere in capo ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Più in particolare, i suddetti componenti devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dall'art. 148, commi 3 e 4, e come precisati dallo statuto, nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Compensi

Il Nuovo Statuto prevede che l'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i componenti dei comitati endoconsiliari.

L'Assemblea stabilisce, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, il compenso per i componenti del Comitato, in misura fissa e in uguale misura capitaria ma prevedendo un'apposita maggiorazione per il presidente dello stesso Comitato.

Gli eventuali compensi aggiuntivi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei membri dei comitati endoconsiliari, ove non determinati dall'Assemblea, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con astensione degli amministratori o dei componenti del Comitato interessati, fermo restando che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sono stabiliti sentito il parere del Comitato di Controllo sulla Gestione.

I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Cessazione dalla carica. Revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il venire meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal Nuovo Statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ivi incluso il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali) costituisce causa di decadenza dalla carica di amministratore, anche nel caso in cui la perdita riguardi uno o più dei requisiti richiesti per far parte del solo Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Al fine di rafforzare l'indipendenza dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Nuovo Statuto di Masi prevede che la revoca dei componenti del Comitato spetta all'assemblea in sede ordinaria e può avvenire solo per giusta causa. La revoca quale membro del Comitato implica la sua revoca anche come amministratore.

Modifiche statutarie conseguenti

Per effetto di quanto proposto, ove approvato, verrebbero adottate le seguenti modifiche statutarie, per il cui dettaglio si rimanda al prospetto di confronto tra le previsioni dello Statuto vigente e quelle delle quali si propone l'approvazione: (i) introduzione di nuovi artt. 18 e 22 e consequente rinumerazione di tutti i successivi articoli; (ii) modifiche agli attuali artt. 18 (Consiglio di Amministrazione), 20 (quorum rafforzati per talune delibere), 21 (nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (compensi degli amministratori); (iii) eliminazione degli attuali artt. 25 (Collegio sindacale) e 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci) e di ogni riferimento ai sindaci e al collegio sindacale incluso nello Statuto.

Entrata in vigore delle modifiche statutarie

Tutte le modifiche statutarie troveranno applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del passaggio al sistema monistico e del Nuovo Statuto, fatta eccezione per le previsioni relative alle procedure pre-assembleari (art. 23), le quali troveranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.

Testo delle modifiche statutarie

Nella tabella seguente, vengono messi a confronto il testo dello statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

Testo vigente Testo proposto
Articolo 18 - Sistema di amministrazione
e controllo
di
Società adotta il sistema
La
amministrazione e controllo monistico, ai
sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e
seguenti cod. civ., articolato in un
Amministrazione
di
Consiglio

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che
di alcuni
membri
comprensivo
costituiscono il Comitato per il Controllo
sulla Gestione.
Articolo 18 - Consiglio di amministrazione Articolo 19 18 - Consiglio di amministrazione
La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da un numero pari
a 9 (nove) componenti (nel caso in cui non
siano presentate o sia presentata un'unica lista
di candidati) o 11 (undici) componenti (nel
caso in cui siano presentate due o più liste di
candidati).
I componenti del consiglio di amministrazione
devono possedere i requisiti di onorabilità ai
sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.
Almeno 2 (due) componenti del consiglio di
amministrazione devono possedere i requisiti
di indipendenza previsti dall'art. 148, comma
3, TUF e devono essere scelti sulla base dei
criteri previsti dal Regolamento AIM Italia.
(commi invariati)
La Società è amministrata da un Il Consiglio di
amministrazione della Società è composto da
11 (undici)
minimo
di
numero
un
componenti a un numero massimo di 13
(tredici) componenti. pari a 9 (nove)
componenti (nel caso in cui non siano
presentate o sia presentata un'unica lista di
candidati) o 11 (undici) componenti (nel caso
in cui siano presentate due o più liste di
candidati).
I componenti del consiglio di amministrazione
devono possedere i requisiti di onorabilità ai
sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.
Almeno 4 (quattro), o 5 (cinque) nel caso
in cui il Consiglio di Amministrazione sia
composto da 13 (tredici) membri, 2 (due)
componenti del consiglio di amministrazione
devono possedere i requisiti di indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e di cui
all'art. 2399, comma 1, cod. civ. e di
questi almeno 3 devono essere in
possesso dei requisiti di professionalità
stabiliti dall'articolo 148, comma 4, TUF.
In aggiunta, tra questi ultimi almeno un
amministratore deve essere iscritto nel
registro dei revisori legali. e devono essere
scelti sulla base dei criteri previsti dal
Regolamento Emittenti AIM Italia.
Articolo 20 - Quorum rafforzati per talune
delibere
(commi invariati)
Articolo 20 Articolo 21 - Quorum rafforzati
per talune delibere
Il consiglio di amministrazione delibera con il
almeno
7
sette
favorevole
di
voto
amministratori (nel caso di consiglio
di
amministrazione composto da 9 nove membri)
o 8 otto amministratori (nel caso di consiglio di
undici
amministrazione composto da
11
membri) nelle sequenti materie:
a. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;
Il consiglio di amministrazione delibera con il
voto favorevole di almeno 7 (sette) sette
di consiglio
amministratori nel caso
di
amministrazione composto da 11 (undici) 9
nove membri o 8 (otto) nel caso di
consiglio di amministrazione composto da
12 (dodici) membri o 9 (nove) otto
di consiglio
di
amministratori nel caso
amministrazione composto da 13 (tredici) 11
undici membri nelle seguenti materie:
a. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;

$\mathcal{D}_\mathrm{c}$

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b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di diritti reali immobiliari o la costituzione
di diritti reali su beni immobili;
b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di diritti reali immobiliari o la costituzione di
diritti reali su beni immobili;
c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
o concessione in licenza di marchi, brevetti
o diritti di proprietà intellettuale.
c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
o concessione in licenza di marchi, brevetti
o diritti di proprietà intellettuale.
Negli altri casi, il consiglio delibera secondo le
maggioranze di legge.
Negli altri casi, il consiglio delibera secondo le
maggioranze di legge.
Articolo 22 - Comitato per il Controllo
sulla Gestione
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
è composto da un minimo di 3 (tre)
componenti.
La nomina dei membri del Comitato per il
spetta
Gestione
sulla
Controllo
all'assemblea dei soci, sulla base delle
liste presentate dagli azionisti o dal
Consiglio di Amministrazione uscente.
I membri del Comitato per il Controllo
possedere
devono
Gestione
sulla
requisiti di indipendenza previsti dall'art.
148, comma 3, TUF e dall'art. 2399,
comma 1, cod. civ., nonché i requisiti di
onorabilità e di professionalità previsti
dall'articolo 148, comma 4, TUF. A tali
sono considerate strettamente
fini.
attinenti all'ambito di attività della
Società le materie inerenti il diritto
commerciale, il diritto societario, il diritto
dei mercati finanziari, il diritto tributario,
il diritto contabile, l'economia aziendale,
la finanza aziendale, la sostenibilità, le
discipline aventi oggetto analogo o
assimilabile, nonché infine le materie e i
settori inerenti al settore di attività della
Società e di cui all'articolo 3 del presente
statuto.
Un componente del Comitato
per il
Controllo sulla Gestione deve essere
iscritto nel registro dei revisori legali.
Il Presidente è eletto dal Comitato per il
Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.
Il Comitato svolge i compiti assegnati
dalla normativa vigente (ivi inclusa la
vigilanza sul concreto funzionamento
della struttura organizzativa, del sistema
del sistema
controllo interno
e
di
amministrativo e contabile della Società),
e gli ulteriori compiti allo stesso affidati
dal Consiglio di Amministrazione, anche
con riguardo ai rapporti con il soggetto
incaricato di effettuare la revisione
cui:
la
proposta
contabile, tra
all'assemblea della società di revisione
cui attribuire l'incarico di revisione legale
dei conti e il corrispettivo per le relative
vigilarne l'operato
prestazioni,
e
scambiare con essa i dati e le informazioni
rilevanti per l'espletamento dei rispettivi
compiti; è poi sentito in caso di revoca del
revisore legale.
Il Comitato, inoltre: (i) riferisce sui
sociale
dell'esercizio
e
risultati
sull'attività svolta in adempimento dei
propri doveri all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio ai
sensi dell'art. 2429 cod. civ.; (ii) esprime
pareri nei casi in cui la normativa vigente
sull'organo di controllo lo richieda; (iii)
svolge le funzioni propositive, consultive
comitato
istruttorie attribuite
al
e
controllo e rischi della Società; (iv)
convoca l'assemblea dei soci in caso di
omissione o ingiustificato ritardo del
Consiglio di Amministrazione, e qualora a
seguito di denuncia presentata dai soci ai
sensi dell'art. 2408 cod. civ. il Comitato
ravvisi fatti censurabili di
rilevante
gravità e vi sia urgente necessità di
provvedere.
Il Comitato può: (i) chiedere agli altri
anche
amministratori
notizie,
con
controllate,
società
riferimento
a
sull'andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari, ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione
organi
di
direttamente
agli
delle
controllo
e di
amministrazione
previa
(ii)
controllate:
società
comunicazione al Presidente del Consiglio
ĩI
Amministrazione,
convocare
di
Consiglio di Amministrazione o il comitato
esecutivo ed avvalersi di dipendenti della
Società per l'espletamento delle proprie
funzioni; (iii) procedere in qualsiasi
momento ad atti di ispezione e di
controllo nonché scambiare informazioni
con i corrispondenti organi delle società

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Ù.

di
sistemi
controllate in
merito
ai
controllo
ed
amministrazione
e
dell'attività
generale
all'andamento
sociale.
Ogni componente del Comitato può
chiedere al presidente la convocazione
del Comitato, indicando gli argomenti da
trattare. In tal caso la riunione deve
essere convocata senza ritardo, salvo che
ragioni tempestivamente
ostino
vi
comunicate al richiedente ed illustrate al
Comitato alla prima riunione successiva.
legislative
e/o
disposizioni
Le
regolamentari pro tempore vigenti che
di
all '" organo
riferimento
fanno
controllo" si applicano al Comitato per il
Controllo sulla Gestione.
Delle riunioni del Comitato per il Controllo
sulla Gestione deve redigersi il verbale,
sottoscritto dagli intervenuti, che deve
essere trascritto nel libro delle adunanze
del Comitato per il Controllo sulla
Gestione.
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Le riunioni del Comitato possono anche
essere tenute in teleconferenza e/o
videconferenza alle seguenti condizioni,
di cui dovrà essere dato atto nei relativi
verbali:
a. che sia consentito al presidente della
riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento
riunione,
constatare
della
e
proclamare i risultati della votazione;
soggetto
al
sia
consentito
b. che
percepire
verbalizzante
di
della
eventi
gli
adeguatamente
riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti
del giorno, nonché
di
all'ordine
trasmettere
visionare, ricevere
$\mathbf{e}$
documenti.

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Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
è regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei componenti e
delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. Il componente dissenziente ha
diritto di fare iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli
amministratori
Gli amministratori durano in carica per il
deliberazione
dalla
fissato
periodo
assembleare di nomina, sino a un massimo di
3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi
scadono alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio
relativo
all'ultimo esercizio della loro carica, salve le
cause di cessazione e di decadenza previste
dalla legge e dal presente statuto.
La nomina degli amministratori avviene sulla
base di liste nelle quali ai candidati è assegnata
una numerazione progressiva.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte
Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli
amministratori Articolo 23 - Nomina e
cessazione dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Comitato per il
Controllo sulla Gestione
di
componenti del Consiglio
Ι.
Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione Gli amministratori
durano in carica per il periodo fissato dalla
deliberazione assembleare di nomina, sino a
un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono
scadono
alla
data
Essi
rieleggibili.
dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica, salve le cause di cessazione e di
decadenza previste dalla legge e dal presente
statuto.
dagli azionisti
che
le
dall'azionista
$\circ$
presentano (anche per delega ad uno di essi),
devono contenere un numero di candidati non
superiore a 11 undici e devono essere
depositate presso la sede della Società almeno
7 (sette) giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
[Si veda il terzo punto all'ordine del giorno
circa le modalità di nomina del Consiglio di
Amministrazione. Qualora non fosse approvata
o non divenisse efficace la modifica dell'art. 23
del Nuovo Statuto, di cui al successivo punto
all'ordine del giorno, si applica il meccanismo
di nomina di seguito descritto].
Le liste devono contenere almeno 2 (due)
requisiti
di
possesso
dei
candidati,
in
indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3,
TUF.
Unitamente e contestualmente a ciascuna
lista, è depositato il curriculum contenente le
La nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione (e del Comitato per il
sulla Gestione)
degli
Controllo
amministratori avviene sulla base di liste nelle
quali al candidati è assegnata una
numerazione progressiva.
caratteristiche personali e professionali dei
singoli candidati con l'eventuale indicazione
dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti,
insieme con le dichiarazioni con le quali i
propria
accettano
la
candidati
singoli
candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di
incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure
l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente
statuto e dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte
azionisti che le
dagli
dall'azionista
$\circ$
presentano (anche per delega ad uno di essi),
di amministrazione
o dal consiglio
uscente, devono contenere un numero di
candidati non superiore a 11 undici che devono
essere depositate presso la sede della Società
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato
per l'assemblea in prima convocazione.
Un socio non può presentare né può esercitare
il proprio diritto di voto per più di una lista,
Le liste devono contenere almeno 2 (due)
candidati, in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3,

anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del azioni necessario per $|a|$ numero di presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

dalla lista che ha ottenuto il maggior a. numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 9 nove componenti (di cui 2 due indipendenti);

dalla lista che è risultata seconda per $h_{\cdot}$ maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, 2 (due) componenti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo

TUF. Le liste devono contenere un numero di candidati pari a almeno 11 (undici), sino a un numero massimo di 13 (tredici) candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi: la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste devono contenere almeno 4 (quattro) candidati, o 5 (cinque) nel caso in cui la lista sia composta da 13 (tredici) candidati, in possesso dei requisiti di previsti dall'art. indipendenza 148. comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato sono depositati:

  • le informazioni relative ai soci $(i)$ che hanno presentato le liste e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
  • $(ii)$ $\mathbf{i}$ curriculum contenente $\sqrt{2}$ caratteristiche personali $\boldsymbol{\rho}$ professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità di e incompatibilità nonché la dei requisiti sussistenza le rispettive richiesti per cariche, ivi inclusi i requisiti di professionalità previsti dallo statuto o dell'iscrizione presso revisori registro dei ĩI contabili;
  • l'indicazione degli incarichi di $(iii)$ amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi-come indipendenti, insieme con-le dichlarazioni con le quali i singoli candidati

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le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei
requisiti previsti dal presente statuto.
La procedura del voto di lista si applica
unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero
consiglio di amministrazione.
accettano la propria candidatura ed attestano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e
così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal
presente statuto e dalle disposizioni di legge e
regolamentari-applicabili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, gli altri provvedono
a sostituirli con deliberazione approvata dal
collegio sindacale purché la maggioranza sia
sempre costituita da amministratori nominati
dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in
Un socio non può presentare né può esercitare
il proprio diritto di voto per più di una lista,
anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste il consiglio
Consiglio di due amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dal presente
statuto e individuati sulla base dei criteri
previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
di amministrazione uscente e soltanto gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri
azionisti, siano complessivamente titolari di
azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette
virgola cinque per cento) del capitale sociale
avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria,
I componenti così nominati restano in carica
fino alla successiva assemblea che provvede
nomina
alla
successivamente
dell'amministratore
già
nominato
per
cooptazione.
da comprovare con il deposito di idonea
certificazione. La certificazione
rilasciata
dall'intermediario comprovante la titolarità del
necessario
per
azioni
la
numero
di
presentazione della lista dovrà essere prodotta
residuino
nella
lista
cui
Qualora
non
l'amministratore
cessato
apparteneva
candidati che presentino i requisiti richiesti
dalla normativa legislativa e regolamentare
al momento del deposito della lista stessa o
anche in data successiva, purché entro il
termine sopra previsto per il deposito della
lista.
l'assunzione
della
carica,
vigente
per
l'assemblea successiva - se non convocata per
di
dell'intero
consiglio
rinnovo
il
amministrazione, nel qual caso si applica la
procedura di cui al presente articolo - provvede
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
alla sostituzione secondo le maggioranze di
legge.
Alla elezione degli amministratori si procede
secondo le disposizioni che seguono:
Qualora venga meno la maggioranza degli
amministratori nominati dall'assemblea
(o
nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica
l'assemblea
per
la
convocare
devono
sostituzione degli amministratori mancanti.
a. dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono stati elencati,
9 (nove) o 10 (dieci), nel caso di lista
composta da 12 candidati, o
11
(undici) nel caso di lista composta da
tutti
gli
cessare
Qualora
vengano
a
amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve
dal collegio
convocata d'urgenza
essere
sindacale, il quale più compiere nel frattempo
13 candidati, componenti (di cui 4
(quattro) 2-due indipendenti o
- 5
indipendenti nel caso di lista composta
da 13 componenti);
gli atti di ordinaria amministrazione.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di
di
decadenza
causa
costituisce
legge
dell'amministratore, salvo che tali requisiti
b. dalla lista che è risultata seconda per
maggior numero di voti e non sia collegata
in alcun modo, neppure indirettamente, con
i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti, sono
debbano essere presenti solo per taluni
componenti del consiglio di amministrazione e

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base all'ordine progressivo
tratti, in
residuino comunque in capo al numero minimo
di amministratori che devono possederli,
indicato nella lista, 2 (due) componenti.
secondo la normativa anche regolamentare
pro tempore vigente nonché secondo il Nel caso di parità di voti fra più liste si procede
presente statuto. ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di
presentazione di un'unica lista, il Consiglio di
amministratori
cessazione degli
per
La
Amministrazione e il Comitato
per il
scadenza del termine ha effetto dal momento Controllo sulla Gestione sono tratti è tratto
in cui il nuovo organismo amministrativo è per intero dalla stessa, qualora la lista
ottenga la maggioranza richiesta dalla legge
stato ricostituito. per l'assemblea ordinaria.
Nel Per la nomina di quegli amministratori che
per qualsiasi ragione non si siano potuti
eleggere con il procedimento previsto nei
commi-precedenti-ovvero-nel caso in cui non
vengano presentate liste, per la nomina del
Consiglio di Amministrazione, l'assemblea
delibera secondo le maggioranze di legge,
fermo il rispetto dei requisiti previsti dal
presente statuto.
La procedura del voto di lista si applica
unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero
Consiglio di Amministrazione.
Il venire meno della sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente
o dal presente statuto per i componenti
del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione
(ivi incluso il requisito dell'iscrizione nel
registro dei revisori legali) costituisce
causa di decadenza dalla carica di
amministratore.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, gli altri provvedono
a sostituirli con deliberazione approvata dal
collegio sindacale purché la maggioranza sia
sempre costituita da amministratori nominati
dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in
Consiglio di due amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dal presente
statuto e individuati sulla base dei criteri
previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
che provvede
Gli amministratori
successivamente alla nomina
dell'amministratore già nominato per
cooptazione.
Qualora non residuino nella lista cui
apparteneva l'amministratore cessato

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candidati che presentino i requisiti richiesti
dalla normativa legislativa e regolamentare
vigente per l'assunzione della carica,
l'assemblea successiva - se non convocata per
il rinnovo dell'intero consiglio di
amministrazione, nel qual caso si applica la
procedura di cui al presente articolo -
provvede alla sostituzione secondo le
maggioranze di legge.
Qualora venga meno la maggioranza degli
amministratori nominati dall'assemblea (o
nell'atto-costitutivo), quelli rimasti in carica
devono convocare l'assemblea per la
sostituzione degli amministratori mancanti.
Qualora vengano a cessare tutti gli
amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve
essere convocata d'urgenza dal collegio
sindacale, il quale più compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di
legge costituisce causa di decadenza
dell'amministratore, salvo che tali requisiti
debbano essere presenti solo per taluni
componenti del consiglio di amministrazione e
residuino comunque in capo al numero minimo
di amministratori che devono possederli,
secondo la normativa anche regolamentare
pro tempore vigente nonché secondo il
presente statuto.
La cessazione degli amministratori
per
scadenza del termine ha effetto dal momento
in cui il nuovo organismo amministrativo è
stato ricostituito.
La revoca dei componenti del Comitato
per il Controllo sulla Gestione spetta
all'assemblea ordinaria e può avvenire
solo per giusta causa. La revoca quale
membro del Comitato implica la sua
anche come componente del
revoca
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24 - Compensi degli amministratori Articolo 24 Compensi degli amministratori
Articolo 26 - Compensi dei componenti il
Amministrazione
- il
e
Consiglio
di
Agli amministratori, oltre al rimborso delle
spese sostenute per l'esercizio delle loro
funzioni, potrà essere assegnata una indennità
Comitato per il Controllo sulla Gestione
annua complessiva. Come compenso per gli
amministratori esecutivi potrà essere previsto
una partecipazione agli utili o il diritto di
Agli amministratori, oltre al rimborso delle
spese sostenute per l'esercizio delle loro
funzioni, potrà essere assegnata una indennità

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sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di
futura emissione.
annua complessiva. Come compenso per gli
amministratori esecutivi potrà essere previsto
una partecipazione agli utili o il diritto di
L'assemblea ha facoltà di determinare un
importo complessivo per la remunerazione di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di
futura emissione.
tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche, da suddividere a cura del
consiglio di amministrazione ai sensi di legge.
La successiva definizione della remunerazione
degli amministratori investiti di particolari
cariche è di competenza del consiglio di
amministrazione stesso, sentito il parere del
collegio sindacale.
L'assemblea ha facoltà di determinare un
importo complessivo per la remunerazione di
tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche, da suddividere a cura del
consiglio di amministrazione ai sensi di legge.
La successiva definizione della remunerazione
degli amministratori investiti di particolari
cariche è di competenza del consiglio di
amministrazione stesso, sentito il parere del
collegio sindacale.
L'assemblea ha facoltà di determinare un
la
complessivo
per
importo
il.
remunerazione
dei
componenti
Consiglio di Amministrazione, inclusi
quelli investiti di particolari cariche e i
componenti dei comitati endoconsiliari.
L'Assemblea stabilisce, all'atto della
nomina del Comitato per il Controllo sulla
Gestione e per l'intero periodo della
carica, il compenso per i componenti del
Comitato, in misura fissa e in uguale
ma prevedendo
capitaria
misura
maggiorazione
Ш
un'apposita
per
presidente dello stesso Comitato.
Gli eventuali compensi aggiuntivi degli
amministratori investiti di particolari
dei comitati
cariche e dei membri
determinati
endoconsiliari, ove
non
dal
stabiliti
dall'Assemblea,
sono
di Amministrazione,
Consiglio
con
astensione degli amministratori o dei
componenti del Comitato interessati,
fermo restando che i compensi degli
amministratori investiti di particolari
cariche sono stabiliti sentito il parere del
Comitato di Controllo sulla Gestione.
I consiglieri hanno diritto al rimborso
delle spese incontrate nell'esercizio delle
loro funzioni.
Articolo 25 - Collegio Sindacale Eliminato
Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei sindaci Eliminato

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

MASI AGRICOLA S.P.A.
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"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

    1. di adottare il sistema monistico di amministrazione e controllo, con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali attualmente in carica, ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e sequenti del codice civile;
    1. di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto sociale composto di 31 articoli come risulta dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e allegato al presente verbale, in particolare modificato rispetto al testo vigente nei seguenti articoli: artt. 18 (Consiglio di Amministrazione), 20 (Quorum rafforzati per talune delibere), 21 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Compensi degli amministratori), e che prevede l'aggiunta dei nuovi articoli 18 e 22, nonché l'eliminazione degli attuali articoli 25 e 26 dello Statuto sociale, e di ogni riferimento ai sindaci e al collegio sindacale incluso nello Statuto;
    1. di stabilire altresì che tutte le modifiche statutarie troveranno applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'odierna assemblea, fatta eccezione per le previsioni relative alle procedure pre-assembleari (art. 23), che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - in via disgiunta tra loro -, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

3. Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale funzionale all'adozione del sistema monistico con riferimento alle modalità di nomina dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla modifica del meccanismo di voto applicabile per l'elezione del Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 23 dello statuto sottoposto all'approvazione dell'Assemblea al secondo punto all'ordine del giorno ("Nuovo Statuto").

Si premette che la modifica proposta, ove approvata, avrà efficacia sospensivamente condizionata all'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo, di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e alla ulteriore condizione infra delineata, relativa all'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci a ciò legittimati.

Al fine di adattare le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione con i modelli previsti dagli ordinamenti dei principali Paesi, europei e extraeuropei, si propone di sostituire la regola elettorale vigente con un nuovo meccanismo di elezione degli amministratori della Società che supera l'attuale modello improntato sul c.d. voto di lista.

Più in particolare, si propone di adottare un sistema di voto basato non più sulla presentazione di liste bloccate, bensì sulla presentazione - da parte dei soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5%, o da parte del consiglio di amministrazione uscente - di proposte di candidati, su ciascuna delle quali - ossia su ogni singolo candidato proposto - l'assemblea procede a esprimere il proprio voto.

Si evidenzia che la modifica statutaria proposta dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ., a un valore di liquidazione pari a Euro 4,48 (quattro virgola quarantotto). Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e l'esercizio del diritto di recesso si rinvia alla relativa Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito internet www.masi.it, nella sezione Investor Relations.

Inoltre, si segnala che l'efficacia della predetta delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva: il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Masi che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Nella tabella seguente, vengono messi a confronto il testo dell'art. 23 del Nuovo Statuto, come illustrato al punto all'ordine del giorno che precede, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

Testo vigente Testo proposto
dei
cessazione
Nomina e
$23 -$
Articolo
componenti il Consiglio di Amministrazione e il
Comitato per il Controllo sulla Gestione
dei
cessazione
$23 - Nomina e$
Articolo
componenti il Consiglio di Amministrazione e il
Comitato per il Controllo sulla Gestione
[omissis] [omissis]
La nomina dei componenti del Consiglio di
Comitato
del
Amministrazione e
per
Controllo sulla Gestione avviene sulla base di
liste nelle quali ai candidati è assegnata una
La nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione (e del Comitato
per
-il
Controllo sulla Gestione) avviene sulla base di
liste-proposte di candidatura presentate dai

numerazione progressiva presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), o dal consiglio di amministrazione uscente, che devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari a almeno 11 (undici), sino a un numero massimo di 13 (tredici) candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi: la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste devono contenere almeno 4 (quattro) candidati, o 5 (cinque) nel caso in cui la lista sia composta da 13 (tredici) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista sono depositati:

  • le informazioni relative ai soci che $(i)$ hanno presentato le liste e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
  • $(ii)$ il curriculum contenente le personali caratteristiche e professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche, requisiti inclusi di ivi Ĩ. professionalità previsti dallo statuto o dell'iscrizione presso il registro dei revisori contabili;
  • l'indicazione degli incarichi $(iii)$ di amministrazione controllo $\epsilon$ ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità

soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), o dal consiglio di amministrazione uscente, che devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le proposte di candidatura liste devono contenere un numero di candidati pari a almeno 11 (undici), sino a un numero massimo di 13 (tredici) candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi: la prima sezione, recante candidati alla carica di componente del i. Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le proposte di cadnidatura devono contenere almeno 4 (quattro) candidati, o 5 (cinque) nel caso in cui siano proposti 13 (tredici) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ.; nonché almeno 3 (tre) candidati in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF e dello statuto e, tra questi, almeno 1 (un) candidato iscritto al registro dei revisori contabili.

Unitamente e contestualmente a ciascuna candidatura lista sono depositati:

  • $(i)$ le informazioni relative ai soci che hanno presentato la proposta e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto:
  • $(ii)$ il curriculum contenente le caratteristiche personali $\boldsymbol{\rho}$ professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dallo statuto o dell'iscrizione presso il registro dei revisori contabili; degli $(iii)$ incarichi l'indicazione di

amministrazione e controllo ricoperti

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a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello sta-tuto sociale.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste il consiglio di amministrazione uscente e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea
certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del di azioni necessario per la numero presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

  • a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 9 (nove) o 10 (dieci), nel caso di lista composta da 12 candidati, o 11 (undici) nel caso di lista composta da 13 candidati, componenti (di cui 42 (quattro) 2 due indipendenti o 5 indipendenti nel caso di lista composta da 13 componenti);
  • b. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, 2 (due) componenti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste proposte di candidatura il consiglio di amministrazione uscente e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del per di azioni necessario numero $\overline{a}$ presentazione delle candidature dovrà essere prodotta al momento del deposito delle candidature stesse o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito delle candidature.

Le liste candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

degli amministratori dei Alla elezione Consiglio di componenti del Amministrazione (e del Comitato per il Controllo sulla Gestione) si procede secondo le disposizioni che seguono:

  • a. l'assemblea procede alla votazione individuale su ogni singolo candidato;
  • b. i candidati, che abbiano ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno ottenuti dal più alto al più basso;
  • c. risultano eletti i candidati che abbiano ottenuti i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
  • d, in caso di parità tra candidati si procede al ballottaggio.

MASI AGRICOLA S.P.A.

sulla Gestione sono tratti per intero dalla
stessa, qualora la lista ottenga la maggioranza
richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Nel caso in cui non vengano presentate liste,
per la nomina del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato per il Controllo sulla Gestione,
l'assemblea delibera secondo le maggioranze
di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti
a. dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono stati elencati, 9
(nove) o 10 (dieci), nel caso di lista composta
da 12 candidati, o 11 (undici) nel caso di lista
composta da 13 candidati, componenti (di cui
42 (quattro) 2 due indipendenti o 5
indipendenti nel caso di lista composta da 13
componenti);
dal presente statuto.
La procedura del voto di lista si applica
unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero
Consiglio di Amministrazione.
[omissis]
b. dalla lista che è risultata seconda per
maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci
che hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, sono tratti, in base
all'ordine progressivo indicato nella lista, 2
(due) componenti.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede
ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di
presentazione di un'unica lista, il Consiglio di
Amministrazione e il Comitato per il Controllo
sulla Gestione sono tratti è tratto per intero
dalla stessa, qualora la lista ottenga la
maggioranza richiesta dalla legge per
l'assemblea ordinaria.
Nel caso in cui non vengano presentate liste
proposte di candidatura per la nomina del
Consiglio di Amministrazione (e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione) o tali proposte
siano inferiori al numero degli amministratori
dall'Assemblea,
l'assemblea
determinato
delibera secondo le maggioranze di legge,
fermo il rispetto dei requisiti previsti dal
presente statuto.
La procedura del voto di lista si applica
unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero
Consiglio di Amministrazione.
[omissis]

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

  1. con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione dell'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, di modificare l'art. 23 dello statuto sottoposto

MASI AGRICOLA S.P.A.
Via Monteleone. 26 - 37015 Gargagnago - Sant'Ambrogio di Valpolicella - Verona - Italia
Telefono +39 045 6832511 FAX +39 045 6832435 - [email protected] - www.masi.it
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all'approvazione dell'Assemblea al secondo punto all'ordine del giorno, secondo quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, al fine di introdurre un nuovo meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione che prevede la votazione sui singoli candidati e non su liste bloccate ;

    1. che l'efficacia della delibera di modifica è altresì subordinata al mancato verificarsi della sequente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Masi che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - in via disgiunta tra loro -, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

4. Modifiche agli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in ordine alle proposte di modifica degli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello Statuto nell'ottica di ottimizzare e razionalizzare talune regole organizzative e di funzionamento della Società, nonché al fine di recepire talune indicazioni fornite da Borsa Italiana $S.D.A.$

Illustrazione delle modifiche

Articolo 6 - Dati identificativi degli azionisti

Il comma 2 dell'art. 6 dello Statuto replica, con minimi adattamenti, l'art. 83 - duodecies, comma 3, TUF. Tuttavia, costituendo oggi tale disposizione legislativa un esempio di c.d. gold plating non motivato dalle specifiche caratteristiche del mercato italiano - in quanto prevede, a differenza della normativa europea di riferimento, la facoltà per i soci titolari di una minima partecipazione nel capitale sociale dell'emittente di richiedere l'identificazione degli azionisti della Società - si propone di limitare tale previsione alla sola richiesta di identificazione da parte della Società.

Articolo 10 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Si propone di eliminare, al secondo comma della disposizione, nell'ottica di maggior semplificazione, l'inciso "con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.".

Articolo 11 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

Si propongono le seguenti modifiche all'art. 11 dello Statuto:

  • eliminazione, sub comma 2, romanino (ii), delle soglie del 35%, 40%, 45%, 75% e $(i)$ 95%, al fine di adeguare la disposizione statutaria in commento alla disciplina regolamentare applicabile, come da ultimo modificata (art. 117 del Regolamento Emittenti Consob, al quale rinvia il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
  • $(i)$ soppressione dei commi 5 e seguenti sulla comunicazione dei patti parasociali, sovrapponendosi agli obblighi informativi previsti dall'art. 2341-ter cod. civ., applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, quale è oggi Masi.

Articolo 12 - OPA endosocietaria

Si propone di eliminare il riferimento, sub art. 12.1, lettera a), comma 1, e al comma 2 del medesimo articolo, alle limitazioni al diritto di voto previste nei patti parasociali, in quanto si ritiene che gli effetti che tale previsione potrebbe comportare nei confronti degli eventuali soci paciscenti sarebbero difficilmente coercibili considerata la valenza privatistica dello Statuto. Allo stesso modo, si propone di eliminare anche il riferimento, sub art. 12.1, lettera a), comma 1, e al comma 2 del medesimo articolo, alle limitazioni al diritto di voto previste nello Statuto, considerata l'inapplicabilità della previsione in questione per insussistenza di tali limitazioni statutarie.

Si propone, inoltre, di modificare il quorum rafforzato previsto per le modifiche all'art. 12, diminuendo la percentuale richiesta dal 75% al 70%.

Si segnala che tali modifiche richiedono per la loro approvazione, ai sensi dello Statuto, il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale di Masi.

Articolo 13- Assemblea

13.1 Convocazione

Nell'ottica di maggior semplificazione, si propone di eliminare l'ultimo comma dell'art. 13.1 dello Statuto "pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge" in quanto mera replica dell'art. 2366 cod. civ..

13.2 Integrazione e domande sull'ordine del giorno

Si propone di integrare l'articolo 13.2 dello Statuto con la previsione del termine per la presentazione delle domande sull'ordine del giorno prima dell'assemblea previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF ("cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione").

13.4 Quorum assembleari

Si propone di eliminare le lettere a) e c), art. 13.4 dello Statuto, che fanno riferimento, rispettivamente, a: "modifiche alle previsioni statutarie relative ai limiti al possesso azionario, di cui all'art. 8 dello Statuto" e "modifiche alle previsioni statutarie in tema di quorum rafforzati per le delibere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 20 dello Statuto" (2).

Si propone, inoltre, di modificare lo stesso quorum rafforzato, diminuendo la percentuale richiesta per l'approvazione delle delibere dell'assemblea straordinaria nelle materie ivi previste, dal 75% al 70%.

Si segnala che tali modifiche richiedono per la loro approvazione, ai sensi dello Statuto, il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale di Masi.

Articolo 15 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Si propone di prevedere all'art. 15 dello Statuto che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Si segnala che l'efficacia della modifica proposta è sospensivamente condizionata all'entrata in vigore del c.d. "DDL Capitali" e in particolare del nuovo art. 135-undecies.1 TUF.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

Si propone di eliminare e/o di modificare, nell'ottica di maggior semplificazione e di più efficiente gestione del processo decisionale, le materie al momento non delegabili a eventuali amministratori delegati, e più in particolare di: (I) modificare gli importi previsti alle lettere f), g), n) e o) al fine

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Si fa riferimento alle seguenti delibere: "a. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, $(2)$ aziende, rami d'azienda; b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari o la costituzione di diritti reali su beni immobili; c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, o concessione in licenza di marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale". Si segnala in ogni caso che si propone altresì l'eliminazione dello stesso art. 20 dello Statuto.

di prevedere, quanto alla lettera f), una soglia pari a Euro 2.000.000, in luogo di Euro 1.500.000; quanto alla lettera g), un importo superiore a Euro 700.000, in luogo di Euro 500.000; quanto alla lettera n), una soglia pari a Euro 500.000, in luogo di Euro 200.000; quanto, infine, alla lettera o) una soglia pari a Euro 500.000, in luogo di Euro 200.000 (3); (II) eliminare la lettera h) in quanto replica l'applicabile disciplina legislativa (4); (III) eliminare la lettera j) (5); (IV) eliminare alla lettera q) "proposte da sottoporre all'assemblea dei soci nelle materie per le quali lo statuto prevede maggioranze assembleari qualificate" il seguente inciso "nonché ogni proposta da sottoporre all'assemblea in relazione ad operazioni sul capitale" in quanto già previsto dalla legge; (V) eliminare la lettera r) che richiama le "decisioni in merito alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto negli organi di eventuali controllate e collegate in relazione a eventuali operazioni di natura straordinaria" per semplificare la gestione delle partecipazioni in società controllate e collegate.

Articolo 31 - Disposizioni generali

Si propone di sostituire l'attuale formulazione dell'art. 31 dello Statuto con la seguente: "Per guanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato (fintanto che le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan)".

Modifiche consequenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione che l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", occorre eliminare al comma 6 dell'art. 21 dello Statuto l'inciso "nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominateci Adviser della Società attestante che i candidati indipendenti sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società".

Modifiche finalizzate a recepire talune indicazioni di Borsa Italiana agli artt. 10, 12, 13, 21 e 31 dello Statuto

Si propone di modificare gli artt. 10, 12, 13, 21 e 31 dello Statuto in quanto è necessario recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, nonché il cambiamento della denominazione dell'Advisor della società da Nominated Advisor a Euronext Growth Advisor.

Inoltre, si propone di modificare l'art. 12 dello Statuto al fine di precisare che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/1998, non essendo

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Si fa riferimento a: "(f) stipulazione o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine per $\binom{3}{ }$ un importo pari o superiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero) o di contratti di finanziamento di breve termine per un importo pari o superiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero) (g) vendita di cespiti di valore unitario superiore all'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); (n) stipulazione di contratti di consulenza che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero); (o) stipulazione di contratti di locazione o locazione finanziaria che prevedano un canone annuale superiore ad un importo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)"

Si fa riferimento a: "h) proposte di concordato preventivo, ristrutturazione ex artt. 67 o 182 L.F. o $(4)$ equivalenti".

La lettera j) richiama la "politica di gestione delle operazioni finanziarie di copertura aventi ad oggetto $5$ tassi di interesse e valute".

prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. 58/1998.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

Testo vigente Testo proposto
Articolo 6 - Dati identificativi degli azionisti Articolo 6 - Dati identificativi degli azionisti
La Società può chiedere, in qualsiasi momento
e con oneri a proprio carico, agli intermediari,
attraverso le modalità previste dalle norme
legislative e regolamentari di volta in volta
vigenti, i dati identificativi degli azionisti.
La Società può chiedere, in qualsiasi momento
e con oneri a proprio carico, agli intermediari,
attraverso le modalità previste dalle norme
legislative e regolamentari di volta in volta
vigenti, i dati identificativi degli azionisti.
La Società è tenuta a effettuare la medesima
richiesta su istanza di uno o più i soci che
rappresentino, da soli o congiuntamente,
almeno il 5% (cinque per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, da comprovare con il deposito di
idonea certificazione. Salva diversa previsione
inderogabile normativa o regolamentare di
volta in volta vigente, i costi relativi alla
richiesta di identificazione degli azionisti su
istanza dei soci, sono ripartiti in misura
paritaria (fatta eccezione unicamente per i
costi di aggiornamento del libro soci che
restano a carico della Società) dalla Società e
dai soci richiedenti.
Articolo 10 - Trasferibilità e negoziazione delle
azioni
La-Società è tenuta a effettuare la medesima
richiesta su istanza di uno o più i soci che
rappresentino, da soli o congiuntamente,
almeno il 5% (cinque per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, da comprovare con il deposito-di
idonea certificazione. Salva diversa previsione
inderogabile normativa o regolamentare di
volta in volta vigente, i costi relativi alla
richiesta di identificazione degli azionisti su
istanza dei soci, sono ripartiti in misura
paritaria (fatta eccezione unicamente per i
costi di aggiornamento del libro soci che
restano a carico della Società) dalla Società e
dai soci-richiedenti.
Articolo 10 - Trasferibilità e negoziazione delle
azioni
sono nominative, liberamente
Le azioni
trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto
ad un voto.
nominative, liberamente
Le azioni
sono
trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto
ad un voto.
Le azioni possono costituire oggetto
di
ammissione alla negoziazione su
sistemi
multilaterali di negoziazione, ai sensi degli
articoli 77-bis e seguenti TUF, "con particolare
multilaterale
di
riguardo
al
sistema
AIM
Italia,
denominato
negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
delle
$\frac{1}{2}$
Comunicazione
11
Articolo
Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali
Le azioni possono costituire
oggetto di
ammissione alla negoziazione
su
sistemi
multilaterali di negoziazione, ai sensi degli
articoli 77-bis e seguenti TUF, "con particolare
riguardo al sistema multilaterale di
negoziazione denominato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A
delle
Comunicazione
Articolo
11
$\overline{a}$
Partecipazioni Rilevanti e-dei patti parasociali
A partire dal momento in cui e sino a quando
le azioni emesse dalla Società siano negoziate
su di un sistema multilaterale di negoziazione
(e finché non sia intervenuta la revoca dalle
che non
siano,
negoziazioni)
sino
a
e
applicabili
via
eventualmente,
in
rese
(invariato)

MASI AGRICOLA S.P.A.
Via Monteleone, 26 - 37015 Gargagnago - Sant'Ambrogio di Valpolicella - Verona - Italia
Telefono +39 045 6832511 Fax +39 045 6832435 - [email protected] - www.masi.it CAP. SOC. $\in$ 43.082.549.04 I.V. - P. IVA 03546810239

obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(iii) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

$(ii)$ per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% per cento), (trentacinque 40% per 45% (quaranta cento), 50% (quarantacinque per cento), cento), 66,6% (cinquanta per (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), e 90% cento) $e$ 95% (novanta per (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da

per partecipazione rilevante, si $(ii)$ intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% cento), 35% (trenta per (trentacinque per cento), 40% 45% (quaranta per cento), (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), e 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

(invariato)

38

MASI AGRICOLA S.P.A. VIA MONTELEONE, 26 - 37015 GARGAGNAGO - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - VERONA - ITALIA TELEFONO +39 045 6832511 FAX +39 045 6832435 - [email protected] - WWW.MASI.IT CAP. SOC. e 43.082.549.04 I.V. - P. IVA 03546810239

inviarsi all'organo amministrativo presso la Società o della tramite sede legale comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione - i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

  • a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;
  • b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;
  • c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
  • d. che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);
  • e. aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;
  • f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta. A cura del consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito Internet della Società.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

  • a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;
  • b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto:
  • c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
  • d. che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera-c);
  • e. aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;
  • f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento-degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta. A cura del consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito Internet della Società.

Il diritto di voto incrente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli-obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma

non sono computate ai fini del calcolo della
maggioranza e della quota di capitale richiesta
per l'approvazione della deliberazione.
Articolo 12 - OPA Endosocietaria Articolo 12- OPA Endosocietaria
A partire dal momento in cui e sino a quando
le azioni emesse dalla società siano negoziate
su di un sistema multilaterale di negoziazione
(e finché non sia intervenuta la revoca o
l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che
non siano, eventualmente, rese applicabili in
via obbligatoria, norme di legge analoghe, si
rendono applicabili per richiamo volontario e in
quanto compatibili le disposizioni in materia di
offerta pubblica di acquisto e di scambio
obbligatoria relative alle società quotate di cui
al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione,
limitatamente alle disposizioni richiamate nel
Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni
dettate per le società quotate in materia di
obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli
108 e 111 TUF, anche con riferimento alle
relative disposizioni contenute nei regolamenti
("Disciplina
Consob
attuazione
di
Richiamata").
A partire dal momento in cui e sino a quando
le azioni emesse dalla società siano negoziate
su di un sistema multilaterale di negoziazione
(e finché non sia intervenuta la revoca o
l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che
non siano, eventualmente, rese applicabili in
via obbligatoria, norme di legge analoghe, si
rendono applicabili per richiamo volontario e in
quanto compatibili le disposizioni in materia di
offerta pubblica di acquisto e di scambio
obbligatoria relative alle società quotate di cui
al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione,
limitatamente alle disposizioni richiamate nel
Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan AIM Italia, nonché le disposizioni dettate
per le società quotate in materia di obbligo e
diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111
TUF, anche con riferimento alle relative
disposizioni contenute nei regolamenti Consob
di attuazione ("Disciplina Richiamata").
La disciplina di cui alle Disciplina Richiamata è
quella in vigore al momento in cui troveranno
applicazione gli obblighi di cui al presente
Articolo 12 dello Statuto.
(invariato)
Resta inteso che:
Richiamata
(i)
Disciplina
la
e,
in
TUF
particolare,
l'articolo
106
troveranno applicazione con riguardo
alla detenzione di una partecipazione
superiore alla soglia del 40% (quaranta
per cento) più un'azione del capitale
sociale. Pertanto, in tale caso, troverà
applicazione l'obbligo di promuovere
un'offerta pubblica di acquisto avente a
oggetto la totalità delle azioni con diritto
di voto della Società;
l'articolo 111 TUF troverà applicazione
(ii)
detenzione
di
di
una
caso
in
partecipazione almeno pari al
90%
(novanta per cento) del capitale sociale.
l'articolo 111 TUF troverà applicazione
(iii)
di
detenzione
di
in
caso
una
partecipazione almeno pari al 90%
del
capitale
(novanta
per cento)
sociale.
Qualsiasi
determinazione
opportuna
0
necessaria per il corretto svolgimento della
offerta (ivi comprese quelle eventualmente
afferenti la determinazione del prezzo di
determinazione
opportuna
Qualsiasi
0
necessaria per il corretto svolgimento della
offerta (ivi comprese quelle eventualmente
afferenti la determinazione del prezzo di
offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti
offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta
della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui
al Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan AIM Italia, con esclusione di ogni
di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta
della Società e/o degli azionisti, dal Panel di
cui al Regolamento AIM Italia, che disporrà
anche in ordine a tempi, modalità, costi del
relativo procedimento, e alla pubblicità dei
provvedimenti così adottati in conformità al
Regolamento stesso.
determinazione in merito agli artt. 108 e
111 TUF e alle relative disposizioni di cui
ai Regolamenti Consob di attuazione, che
disporrà anche in ordine a tempi, modalità,
costi del relativo procedimento, e
alla
pubblicità dei provvedimenti così adottati in
conformità al Regolamento stesso.
(comma successivo invariato) (comma successivo invariato)
Finché le azioni della Società sono ammesse
alle negoziazioni su un sistema multilaterale di
negoziazione tutte le modifiche al presente
articolo debbono essere prese con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il 75% (settantacinque per cento) del
capitale sociale.
Finché le azioni della Società sono ammesse
alle negoziazioni su un sistema multilaterale di
negoziazione tutte le modifiche al presente
articolo debbono essere prese con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il 75 70% (settantacinque per cento)
del capitale sociale.
Art. 12.1 Regola di neutralizzazione Art. 12.1 Regola di neutralizzazione
Quando, a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio avente ad oggetto le
azioni della Società, l'offerente venga a
detenere almeno il 75% (settantacinque per
cento) del capitale con diritto di voto nelle
deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca
degli amministratori, nella prima assemblea
che segue la chiusura dell'offerta, convocata
per modificare lo Statuto o per revocare o
gli amministratori, non hanno
nominare
effetto:
Quando, a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio avente ad oggetto le
azioni della Società, l'offerente venga a
detenere almeno il 75% (settantacinque per
cento) del capitale con diritto di voto nelle
deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca
degli amministratori, nella prima assemblea
che segue la chiusura dell'offerta, convocata
per modificare lo Statuto o per revocare o
nominare gli amministratori,
hanno
non
effetto÷
a. le limitazioni al diritto di voto previste nello
Statuto o da patti parasociali;
a. le limitazioni al diritto di voto previste
nello Statuto o da patti parasociali;
b. le limitazioni al possesso azionario di cui
all'articolo 8 dello Statuto.
b. le limitazioni al possesso azionario di
cui all'articolo 8 dello Statuto.
Nel periodo di adesione all'offerta non hanno
effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni
al trasferimento di titoli previste nello Statuto
né hanno effetto le limitazioni al diritto di voto
previste nello Statuto o da patti parasociali.
Nel periodo di adesione all'offerta non hanno
effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni
al trasferimento di titoli previste nello Statuto
né hanno effetto le limitazioni al diritto di voto
previste nello Statuto o da patti parasociali.
13.1 Convocazione 13.1 - Convocazione
L'assemblea viene convocata con
avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica o in almeno uno dei seguenti
quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF- Milano
Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione.
(invariato)

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Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi
come emittente con azioni diffuse tra il
pubblico in misura rilevante, il consiglio di
amministrazione può stabilire, qualora ne
ravvisi l'opportunità e dandone espressa
indicazione nell'avviso di convocazione, che
ordinaria si
tenga
in due
l'Assemblea
convocazioni e l'Assemblea straordinaria in
due o tre convocazioni,
applicandosi
le
maggioranze rispettivamente stabilite dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
L'assemblea può essere convocata anche fuori
dal Comune ove si trova la sede sociale,
purché in Italia.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del
bilancio deve essere convocata entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364,
comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto
salvo ogni ulteriore termine previsto dalla
disciplina normativa vigente.
Pur in mancanza di formale convocazione,
Pur in mancanza di formale convocazione,
l'assemblea
validamente
costituita
è
in
presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
l'assemblea è validamente costituita in
presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
13.2 Integrazione e domande sull'ordine del
giorno
13.2 Integrazione e domande sull'ordine del
giorno
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci
per cento) del capitale sociale avente diritto di
nell'assemblea
ordinaria
possono
voto
richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, l'integrazione delle materie da
trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori
argomenti proposti.
(invariato)
L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è
pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati
nel presente statuto, al più tardi entro il
giorno
precedente
la
data
settimo
dell'assemblea di prima convocazione.
Le richieste di integrazione dell'ordine del
giorno devono essere accompagnate da una
che
deve
illustrativa
essere
relazione
presso la sede
sociale, da
depositata
consegnarsi all'organo amministrativo entro il

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termine ultimo per la presentazione della
richiesta di integrazione.
L'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base
di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
I soci possono porre domande sulle materie
all'ordine
del
giorno
anche prima
dell'assemblea entro 5 (cinque) giorni di
mercato aperto precedenti la
data
dell'assemblea in
unica
prima
$\mathbf{o}$
convocazione. Alle domande pervenute
I soci possono porre domande sulle materie
prima
del
giorno
anche
all'ordine
dell'assemblea. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta al più tardi
durante l'assemblea. La Società può fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.
prima dell'assemblea è data risposta al più
tardi durante l'assemblea. La Società può
fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto.
13.4 Quorum Assembleari 13.4 Quorum Assembleari
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentano il
75% (settantacinque per cento) del capitale
sociale sulle seguenti materie:
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentano il
75% (settantacinque per cento) 70%
(settanta per cento) del capitale sociale
sulle seguenti materie:
a. modifiche alle previsioni statutarie relative
ai limiti al possesso azionario, di cui all'art. 8
dello Statuto;
a. modifiche alle previsioni statutarie relative
ai limiti al possesso azionario, di cui all'art. 8
dello Statuto;
b. modifiche al presente articolo 13.3 dello
statuto;
a. modifiche al presente articolo 13.43 dello
statuto;
c. modifiche alle previsioni statutarie in tema
di quorum rafforzati per le delibere del
consiglio di amministrazione di cui all'articolo
20 dello Statuto;
c. modifiche alle previsioni statutarie in tema
di quorum rafforzati per le delibere del
consiglio di amministrazione di cui all'articolo
20 dello Statuto;
d. aumenti di capitale c.d. riservati, ossia con
esclusione del diritto di opzione a eccezione
degli aumenti di capitale di cui all'art. 2441, 4°
comma, 1º periodo, cod. civ., o destinati a
piani di incentivazione rivolti ai dipendenti e
agli amministratori della Società e delle società
controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359,
co. 1, n. 1 cod. civ.;
b. aumenti di capitale c.d. riservati, ossia con
esclusione del diritto di opzione a eccezione
degli aumenti di capitale di cui all'art. 2441, 4°
comma, 1º periodo, cod. civ., o destinati a
piani di incentivazione rivolti ai dipendenti e
agli amministratori della Società e delle società
controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359,
$co. 1, n. 1 cod.$ civ.;
e. modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo
dell'attività della Società;
c. modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo
dell'attività della Società;
f. trasferimento della sede sociale all'estero; d. trasferimento della sede sociale all'estero;

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$\ddot{\phantom{a}}$

g. scioglimento e messa in liquidazione della
Società nonché revoca della liquidazione.
e. scioglimento e messa in liquidazione della
Società nonché revoca della liquidazione.
Ove la Società richieda a Borsa Italiana la
revoca dell'ammissione dei propri strumenti
finanziari AIM Italia deve comunicare tale
intenzione di revoca informando anche il
Adviser
deve
informare
Nominated
e
separatamente Borsa Italiana della data
preferita per la revoca almeno venti giorni di
mercato aperto prima di tale data. Fatte salve
le deroghe previste dal Regolamento AIM
Italia, la richiesta dovrà essere approvata da
non meno del 90% (novanta per cento) dei
voti degli azionisti riuniti in assemblea. Tale
quorum deliberativo si applicherà a qualunque
della
Società
suscettibile
di
delibera
anche
indirettamente,
comportare,
l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti
finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi
deliberazione di modifica della
presente
disposizione statutaria.
Negli altri casi, l'assemblea delibera secondo le
maggioranze di legge.
Ove la Società richieda a Borsa Italiana la
revoca dell'ammissione dei propri strumenti
finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan
deve comunicare tale intenzione di revoca
l'Euronext
Growth
anche
informando
deve
Advisor il Nominated Adviser
$\mathbf{e}$
informare separatamente Borsa Italiana della
data preferita per la revoca almeno venti giorni
di mercato aperto prima di tale data. Fatte
salve le deroghe previste dal Regolamento
Emittenti Euronext Growth Milan AIM
Italia, la richiesta dovrà essere approvata da
non meno del 90% (novanta per cento) dei
voti degli azionisti riuniti in assemblea. Tale
quorum deliberativo si applicherà a qualunque
suscettibile
di
della
Società
delibera
anche
indirettamente,
comportare,
l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti
finanziari Euronext Growth Milan AIM Italia,
così come a qualsiasi deliberazione di modifica
della presente disposizione statutaria.
Negli altri casi, l'assemblea delibera secondo le
maggioranze di legge.
Articolo 15 - Diritto di intervento ed esercizio
Articolo 15 - Diritto di intervento ed esercizio
del diritto di voto
del diritto di voto
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli
azionisti cui spetta il diritto di voto.
La legittimazione all'esercizio del voto delle
azioni della Società ammesse alla negoziazione
nei mercati regolamentati o nei sistemi
La legittimazione all'esercizio del voto delle
azioni della Società ammesse alla negoziazione
nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani è soggetta
alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili.
multilaterali di negoziazione italiani è soggetta
alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili.
L'intervento dei soci e l'esercizio del
diritto di voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie
avvenire
possono
Ogni socio che abbia diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare per
delega scritta ai sensi di legge.
esclusivamente tramite il rappresentante
designato.
La Società ha facoltà di designare per ciascuna Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli
azionisti cui spetta il diritto di voto.
assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi
diritto di voto possono conferire delega. In tale
caso troveranno applicazione per richiamo
volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le
disposizioni di cui al Regolamento approvato
Ogni socio che abbia diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare per
delega scritta ai sensi di legge.
con Delibera Consob 11971 del 14 maggio
1999. Gli eventuali soggetti designati e le
necessarie istruzioni operative sono riportati
nell'avviso di convocazione della riunione. Non
La Società ha facoltà di designare per ciascuna
assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi
diritto di voto possono conferire delega. In tale
caso troveranno applicazione per richiamo

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possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai
quali la legge non consente di rilasciare
deleghe per l'intervento in assemblea.
volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le
disposizioni di cui al Regolamento approvato
con Delibera Consob 11971 del 14 maggio
1999. Gli eventuali soggetti designati e le
necessarie istruzioni operative sono riportati
nell'avviso di convocazione della riunione. Non
possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai
quali la legge non consente di rilasciare
deleghe per l'intervento in assemblea.
Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione
[] []
Sono di esclusiva competenza del consiglio di
amministrazione e pertanto non possono
seguenti
formare oggetto di delega, le
materie:
Sono di esclusiva competenza del consiglio di
amministrazione e pertanto non
possono
formare oggetto di delega, le
seguenti
materie:
a. approvazione e modifica del business plan
e del budget;
a. approvazione e modifica del business plan
e del budget;
b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;
b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;
c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di diritti reali immobiliari o la costituzione
di diritti reali su beni immobili;
c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
di diritti reali immobiliari o la costituzione
di diritti reali su beni immobili;
d. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
o concessione in licenza di marchi, brevetti
o diritti di proprietà intellettuale;
d. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo,
o concessione in licenza di marchi, brevetti
o diritti di proprietà intellettuale;
e. stipulazione o modifica di contratti di joint-
venture o patti parasociali;
e. stipulazione o modifica di contratti di joint-
venture o patti parasociali;
f. stipulazione o modifica di contratti di
finanziamento a medio-lungo termine per
un importo pari o superiore a Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila
virgola zero zero) o di contratti di
finanziamento di breve termine per un
Euro
superiore
a
pari o
importo
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila
virgola zero zero);
g. vendita di cespiti di valore unitario
superiore all'importo di Euro 500.000,00
stipulazione o modifica di contratti di
f.
finanziamento a medio-lungo termine per
un importo pari o superiore a Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila
virgola zero zero) 2.000.000,00
(duemilioni virgola zero zero) o di
contratti di finanziamento di breve termine
per un importo pari o superiore a Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila
virgola zero zero)
2.000.000,00
(duemilioni virgola zero zero);
(cinquecentomila virgola zero zero); g. vendita di cespiti di valore
unitario
superiore all'importo di Euro 500.000,00
(cinquecentomila virgola zero zero)
700.000,00 (settecentomila virgola
zero zero);

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concordato preventivo,
di
h. proposte
ristrutturazione ex artt. 67 o 182 L.F. o
equivalenti;
h. proposte di concordato preventivo,
ristrutturazione ex artt. 67 o 182 L.F. o
equivalenti;
i. rilascio di garanzie personali e reali nonché
garanzie
bancarie
richiesta di
fatta
eccezione per quelle attinenti alla gestione
corrente;
h. rilascio di garanzie personali e reali nonché
garanzie bancarie fatta
richiesta di
eccezione per quelle attinenti alla gestione
corrente;
j. politica di gestione delle
operazioni
finanziarie di copertura aventi ad oggetto
tassi di interesse e valute;
$i-$ politica di gestione delle operazioni
finanziarie di copertura aventi ad oggetto
tassi di interesse e valute;
k. assunzione e licenziamento di dirigenti; i. assunzione e licenziamento di dirigenti;
I. approvazione di piani di incentivazione
(anche azionaria) annuali destinati
ai
dipendenti e collegati ai risultati aziendali;
j. approvazione di piani di incentivazione
(anche azionaria) annuali destinati ai
dipendenti e collegati ai risultati aziendali;
m. operazioni con parti correlate non esenti ai
sensi del regolamento operazioni parti
correlate;
k. operazioni con parti correlate non esenti ai
sensi del regolamento operazioni parti
correlate;
n. stipulazione di contratti di consulenza che
prevedano un corrispettivo superiore ad un
importo annuale di Euro 200.000,00
(duecentomila virgola zero zero);
L. stipulazione di contratti di consulenza che
prevedano un corrispettivo superiore ad un
importo annuale di Euro 200.000,00
(duecentomila virgola-zero zero) 500.000
(cinquecentomila virgola zero zero);
o. stipulazione di contratti di locazione o
locazione finanziaria che prevedano un
canone annuale superiore ad un importo di
Euro 200.000,00 (duecentomila virgola
zero zero);
m. stipulazione di contratti di locazione o
locazione finanziaria che prevedano un
canone annuale superiore ad un importo di
Euro 200.000,00 (duecentomila virgola
zero zero) 500.000 (cinquecentomila
p. rinuncia a crediti per importi superiori ad
un importo per singola operazione pari a
Euro 100.000,00 (centomila virgola zero
zero);
virgola zero zero);
n. rinuncia a crediti per importi superiori ad
un importo per singola operazione pari a
q. proposte da sottoporre all'assemblea dei
soci nelle materie per le quali lo statuto
assembleari
maggioranze
prevede
qualificate, nonché ogni proposta da
sottoporre all'assemblea in relazione ad
operazioni sul capitale;
Euro 100.000,00 (centomila virgola zero
zero);
o. proposte da sottoporre all'assemblea dei
soci nelle materie per le quali lo statuto
assembleari
maggioranze
prevede
qualificate, nonché ogni proposta da
r. decisioni in merito alla partecipazione e
all'esercizio del diritto di voto negli organi
di eventuali controllate e collegate in
relazione a eventuali operazioni di natura
straordinaria.
sottoporre all'assemblea in relazione ad
operazioni sul capitale;
r. decisioni in merito alla partecipazione e
all'esercizio del diritto di voto negli organi
di eventuali controllate e collegate in
relazione a eventuali operazioni di natura
straordinaria.

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Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli
amministratori
Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli
amministratori
Comma 6: Comma 6:
Unitamente e contestualmente a ciascuna
lista, è depositato il curriculum contenente le
caratteristiche personali e professionali dei
singoli candidati con l'eventuale indicazione
dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti,
insieme con le dichiarazioni con le quali i
candidati
accettano
la
propria
singoli
candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di
incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure
l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente
statuto e dalle disposizioni di legge e
applicabili,
nonché
una
regolamentari
dichiarazione rilasciata dal Nominateci Adviser
della Società attestante che i candidati
indipendenti sono stati
preventivamente
individuati o valutati positivamente
dal
Nominateci Adviser della Società.
Articolo 31 - Disposizioni generali
Unitamente e contestualmente a ciascuna
lista, è depositato il curriculum contenente le
caratteristiche personali e professionali dei
singoli candidati con l'eventuale indicazione
dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti,
insieme con le dichiarazioni con le quali i
a
candidati
accettano
propria
singoli
candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di
incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure
l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente
statuto e dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili, nonché una
dichiarazione rilasciata dal Nominateci Adviser
della Società attestante che i candidati
indipendenti sono stati preventivamente
individuati o valutati positivamente dal
Nominateci Adviser della Società.
Articolo 31 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente statuto
valgono le norme di legge in materia di società
per azioni, nonché, in caso di ammissione alle
negoziazioni su AIM Italia delle azioni della
Società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e
ogni altra disposizione di volta in volta
applicabile a tale mercato.
Per quanto non previsto nel presente
statuto valgono le norme di legge in
di
società
per
azioni,
materia
- il
Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan e ogni altra disposizione di volta in
volta applicabile a tale mercato (fintanto
che le azioni della Società saranno
negoziate su Euronext Growth Milan). Per
quanto non previsto nel presente statuto
valgono le norme di legge in materia di società
per azioni, nonché, in caso di ammissione alle
negoziazioni su AIM Italia delle azioni della
Società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e
ogni altra disposizione di volta in volta
applicabile a tale mercato.

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

47

MASI AGRICOLA S.P.A.
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    1. di modificare gli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;
    1. di modificare l'art. 15 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, con efficacia sospensivamente condizionata all'entrata in vigore del c.d. "DDL Capitali" (AS 674, AC 1515) e quindi del nuovo art. 135-undecies.1 TUF;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - in via disgiunta tra loro -, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

***

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 17 febbraio 2024

Sandro Boscaini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Masi Agricola S.p.A.

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49

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