Regulatory Filings • Feb 19, 2024
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Approvato dagli Organi Amministrativi di Ekolav S.r.l. in data 19 febbraio 2024
e
di Servizi Italia S.p.A. in data 19 febbraio 2024
l

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. Sede legale Lastra a Signa (FI) - Via Livornese n. 68 Codice fiscale e Partita IVA 05682710487 Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 100.000 Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze 05682710487 R.E.A. 566387
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Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della società Servizi Italia S.p.A. con sede legale in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/b (fraz. Castellina), numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma 08531760158 (di seguito "Servizi Italia S.p.A.") e l'Amministratore Unico di Ekolav S.r.l. con sede legale in Lastra a Signa (FI) - Via Livornese n. 68 numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 05682710487 (di seguito "Ekolav"), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fusione").
Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione della società controllata in misura totalitaria Ekolav S.r.J nella società controllante Servizi Italia S.p.A. (la "Fusione").
Si sottolinea che nel presente Progetto di Fusione:

con il termine "incorporanda" o "incorporata" si intenderà definire la società Ekolav S.r.l. che, per effetto della Fusione, verrà incorporata, cessando di esistere.
(A) - Società incorporante: Servizi Italia S.p.A., avente la propria sede legale in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/b -fraz. Castellina-, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 31.809.451,00, suddiviso in numero 31.809.451 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00. ciascuna. Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle lmprese di Parma 08531760158, Partita IVA 02144660343, REA 185104.
Le azioni di Servizi Italia S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate all'Euronext STAR Milano -- organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Detta società continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.
(B) - Società incorporanda: Ekolav S.r.l. avente la propria sede legale in Lastra a Signa (FI) -Via Livornese n. 68, capitale sociale pari ad Euro 100.000 interamente versato. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05682710487, REA 566387, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.
Detta società verrà fusa per incorporazione nella società controllante Servizi Italia S.p.A., trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.
In conseguenza della Fusione, lo statuto sociale vigente della società incorporante, ivi compreso l'oggetto sociale, non subirà modificazioni.
Il testo dello statuto sociale dell'incorporante Servizi Italia S.p.A. viene allegato al presente Progetto di Fusione (Allegato A).
Ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del Codice Civile, considerato che l'incorporante Servizi Italia S.p.A. detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'incorporanda Ekolav S.r.l., verrà adottata la procedura semplificata ivi contemplata che prevede:

provvedendo l'incorporante, con l'efficacia della Fusione, ad annullare la quota del valore nominale di Euro 100.000 della incorporanda di cui è titolare.
(v) Con riferimento alla società incorporante Servizi Italia S.p.A., la Fusione sarà decisa, secondo quanto consentito dall'art. 17.2 (a) dello statuto sociale della stessa, dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del presente Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Parma che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria della società a norma dell'art. 2502, primo comma, del Codice Civile.

Inoltre, non si procederà alla redazione della situazione patrimoniale delle società ex art. 2501-quater del Codice Civile. in applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 2505 bis del Codice Civile secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio notarile di Milano con la massima 180 del 9 luglio 2019.
Si dà atto che la Fusione non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile, non avendo contratto la incorporante alcun debito rispetto al quale il patrimonio della incorporanda sia stato assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso.
Ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile gli effetti giuridici della Fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").
La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, a decorrere dalla Data di Efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata, annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione detenuta nella incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.
Ai sensi rispettivamente dell'art. 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile e dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (come modificato dal D.Lgs. 344/2003), le operazioni compiute dalla società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante e gli effetti fiscali e contabili della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione.
A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della società incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.
Non esistono categorie particolari di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare in favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Il presente Progetto di Fusione - e più in generale l'operazione di Fusione - si inquadra nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'obiettivo del perseguimento di maggiori sinergie produttive - in considerazione delle prospettive commerciali e in un'ottica di armonizzazione e ottimizzazione del servizio ai clienti - nonché del contenimento dei costi generali di struttura.
La Fusione non costituisce una operazione di concentrazione suscettibile di essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto interviene tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust, essendo Servizi Italia S.p.A. unico socio della società incorporanda.
Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma e nel Registro delle Imprese di Firenze, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, unitamente agli altri documenti previsti.
Inoltre il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente. Trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società da esso interamente controllata resta escluso l'obblicazione del Documento Informativo ai sensi dell'art. 70 comma 6 e dell'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.
Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dell'incorporante qui allegato, nei limiti di cui all'art. 2502, secondo comma, del Codice Civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese, ovvero ad altri fini da autorità competenti.
Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo alla società incorporante.

Allegato (A): Statuto della incorporante
Castellina di Soragna, 19 febbraio 2024
Servizi Italia S.p.A.
Ekolav S.r.l.
Per Josonsiglio di Amministrazione
(il Possidente) diffivi
L'Amminjstratore Upigo (Oui F.tg Gibyarini Antopio Chenti

(Denominazione - Durata - Scopo Sociale - Sede Legale)
1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A.".
(a) di centrali di sterilizzazione, unità operative di alta disinfezione e impianti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione, alta disinfezione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione, alta disinfezione e logistica di dispositivi riutilizzabili e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;
(b) individuale ed indumenti da lavoro; (ii) di sterilizzazione di biancheria, indumenti da lavoro (inclusi dispositivi di protezione individuale), strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie (inclusi dispositivi medici in genere) per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e civile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria, degli indumenti da lavoro (inclusi i dispositivi di protezione individuale), la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancheria e di materasseria, di indumenti da lavoro (inclusi i dispositivi di protezione individuale), di ferri chirurgici ed in generale dello strumentario chirurgico in noleggio e dei dispositivi medici (iv) nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario; (v) di attività di ausiliariato;
(c) dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; sterilizzazione di set sterili per la sala operatoria composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; alta disinfezione endoscopi, sterilizzazione set sterili per sala operatoria
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composti da strumentario chirurgico riutilizzabile e accessori, con o senza attività di noleggio dei medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;
acquisizione, intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medici, con la (d) possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;
(e) l'attività di autotrasporto di cose, anche rifiuti di qualsiasi genere, per conto terzi; il servizio di co magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;
(f) trasporti interni ospedalieri;
(g) l'attività logistica, gestione magazzini, trasporti e distribuzione prodotti; servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali, attrezzature e arredi;
(h) gestione dei servizi economali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
(i) la gestione e fornitura di servizi di mensa e di vitto per enti pubblici e privati;
(j) la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti termici;
(k) installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature per lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di apparecchiature elettromedicali; produzione, riparazione e manutenzione di dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche, chirurgiche ed elettromedicali;
(1) fornitura "chiavi in mano", global service, project financing, partenariato per la gestione di strutture sanitarie pubbliche e private (inclusa la fornitura per aree critiche sanitarie, tra cui sale operatorie).
2.2 La società potrà inoltre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi, e/o al capitale di società, incluse le cooperative sociali di cui alla L. 8/11/1991 n. 381, nonché al finanziamento e allo sviluppo delle attività di tali cooperative; potrà altresì partecipare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitare la propria attività in territorio nazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
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2.3 E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B.(D.Lgs. 1/9/1993 n. 385). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.
2.4 e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.
3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

7.1 Società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e secondo i termini di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.
9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


l soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo amministrativo metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, mettendola a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dai regolamenti della Consob vigenti in materia.


15.3 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i reguisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo - o alla maggiore quota richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente – del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione.
Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.
Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.
Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni anche regolamentari tempo vigenti, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.
Qualora all'esito del procedimento di cui sopra il Consiglio di Amministrazione non sia composto per almeno un terzo da amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore), o in ogni caso non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri il rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1. Nel caso in cui l'applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista. I'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1.
15.4 L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne

immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

formalità di cui sopra non saranno osservate, il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi siano presenti.

attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile.

20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale; in ogni caso, la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.
Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Les. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno giorni prima della data dell'Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati (ii) curriculum

vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
20.6
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme al criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.
In caso di parità, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà assicurando, ove possibile, la presenza tra i membri effettivi del Collegio Sindacale di un sindaco appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 20.1. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale criterio di composizione.
L'Assemblea, chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale provvederà ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1.
21.1 Il controllo legale e la revisione legale dei conti sono esercitate, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.
ll soggetto preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.
24.2 Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.
27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.
28.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
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