Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Assemblea degli Azionisti 27 marzo 2024


| CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA | |
|---|---|
| Avviso di convocazione | Pag. 3 |
| RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA |
|
| Parte ordinaria | |
| Relazione finanziaria • Punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno |
Pag. 14 |
| Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti • Punti 4 e 5 all'ordine del giorno |
Pag. 17 |
| Parte straordinaria | |
| Modifiche di alcuni articoli dello Statuto • Punto 6 all'ordine del giorno |
Pag. 20 |


(Pubblicato in data 25 febbraio 2024)
I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 1
per deliberare sul seguente
Qualora entro la data dell'8 marzo 2024 entrassero in vigore le disposizioni contenute nella legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), ovvero le disposizioni contenute nel Disegno di Legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (cosiddetto DDL Capitali), che prorogano, rispettivamente al 30 aprile 2024 e al 31 dicembre 2024, le previsioni di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consentono alla Società, anche se non previsto dallo statuto, di stabilire che: (i) l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il


rappresentante designato dalla Società e (ii) la partecipazione dei soggetti legittimati sia consentita anche o unicamente con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione (le Condizioni), viene stabilito che:
La Società darà comunicazione agli azionisti dell'eventuale utilizzo delle Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso entro la sopra indicata data dell'8 marzo 2024.
Sono legittimati a intervenire in Assemblea, e a esercitare il diritto di voto, secondo le modalità alternative rispettivamente indicate nei paragrafi 3 e 4, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, al termine della giornata di lunedì 25 marzo 2024 (Record Date). Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla Record Date, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla Record Date non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire alla Società in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari.
Fatto salvo quanto specificato al precedente paragrafo 1 ricorrendo le Condizioni ivi previste, ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare:
A - mediante delega scritta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il modulo di delega che sarà reperibile entro venerdì 8 marzo 2024 nella relativa sezione del sito internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024) e presso la sede della Società.
La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.
La delega di voto può essere notificata alla Società:
a) a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected]
(Rif. "Delega per Assemblea del 27/03/2024 Edison SpA").


b) mediante invio a mezzo posta all'indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega per Assemblea del 27/03/2024 Edison SpA") Via Lorenzo Mascheroni, 19 20145 MILANO – Italia.
Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).
L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di esibire l'originale ovvero di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti.
B - mediante delega da conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi entro lunedì 25 marzo 2024) al rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), dalla Società. Per la presente Assemblea la Società ha individuato, quale rappresentante designato, Computershare S.p.A. (di seguito il "Rappresentante Designato" o "Computershare").
La delega al suddetto Rappresentante Designato può essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reperibile entro venerdì 8 marzo 2024 presso la sede e nel sito internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024).
Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
La delega al Rappresentante Designato può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, con una delle seguenti alternative modalità:


delegante (ovvero il rappresentante della persona giuridica) è dotato di FEA - (Rif. "Delega per Assemblea del 27/03/2024 Edison SpA");
c) Titolari di posta elettronica ordinaria: informaticamente (formato PDF) all'indirizzo PEC [email protected] - (Rif. "Delega per Assemblea del 27/03/2024 Edison SpA"). In tale caso l'originale del Modulo di Delega al Rappresentante Designato, delle istruzioni e copia della correlata documentazione sotto indicata dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, non appena possibile.
Unitamente al modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).
La trasmissione del modulo di delega al Rappresentante Designato con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o con invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
La delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro il medesimo termine di cui sopra (e quindi entro lunedì 25 marzo 2024).
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
Si precisa altresì che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024).
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776829/14, nonché all'indirizzo e-mail [email protected].
Ricorrendo le Condizioni di cui al precedente paragrafo 1, i titolari del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea ed l'esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A. (di seguito il "Rappresentante Designato" o "Computershare").
La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:


(nel seguito la Delega 135-undecies e la Delega/Subdelega 135-novies, congiuntamente, la "Delega al Rappresentante Designato" e il Modulo di Delega 135 undecies e il Modulo di Delega/Subdelega 135-novies, congiuntamente, il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato").
Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
I Moduli di Delega al Rappresentante Designato saranno reperibili entro venerdì 8 marzo 2024 presso la sede e nel sito Internet della Società (https://www.edison.it/it/assembleadegli-azionisti-marzo-2024).
La Delega al Rappresentante Designato può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.
Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, con una delle seguenti alternative modalità:
Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).


La trasmissione del Modulo di Delega al Rappresentante Designato con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o con invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega al Rappresentante Designato.
La Delega 135-undecies, con le relative istruzioni di voto e correlata documentazione, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi entro lunedì 25 marzo 2024). La Delega 135-undecies e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro il medesimo termine di cui sopra.
La Delega/Subdelega 135-novies, con le relative istruzioni di voto e correlata documentazione, dovranno pervenire entro martedì 26 marzo 2024 alle ore 12.00, fermo restando che Computershare potrà accettare le Deleghe/Subdeleghe 135-novies e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine e sino all'apertura dei lavori assembleari. La Delega/Subdelega 135-novies e le relative istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro l'inizio dei lavori assembleari.
La Delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
Si precisa altresì che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
I soggetti legittimati a prendere parte ai lavori dell'Assemblea (Presidente, amministratori, sindaci, segretario della riunione, Rappresentante Designato e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio) potranno partecipare, oltre che presso la sede della Società, anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, senza che il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024).
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776829/14, nonché all'indirizzo e-mail [email protected].
Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi entro mercoledì 6 marzo 2024, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando


nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125 ter, comma 1, del TUF.
Le richieste di integrazione e/o le proposte, da presentare per iscritto, devono essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alla Società, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta:
a) all'indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]
b) mediante invio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Edison S.p.A. (Rif. "Corporate Affairs & Governance – Integrazione OdG Assemblea Edison SpA 27 marzo 2024") Foro Buonaparte, 31 20121 MILANO – Italia.
I soci richiedenti devono altresì far pervenire alla Società, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di mercoledì 6 marzo 2024 sopra indicati, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro martedì 12 marzo 2024), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito Internet della Società all'indirizzo https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024).
Coloro cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF, proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.


Nel caso di Assemblea tenuta unicamente presso la sede della Società, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare le proposte individuali direttamente in Assemblea.
Nel caso in cui si verificassero le Condizioni per lo svolgimento dell'Assemblea secondo le Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea di cui al precedente paragrafo 1, in considerazione del fatto che l'intervento dei titolari del diritto di voto sarà consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, le proposte individuali dovranno pervenire per iscritto alla Società entro martedì 12 marzo 2024:
La presentazione delle proposte deve essere corredata dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alle Società, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta e sino alla Record Date.
Appena disponibili, e comunque entro giovedì 14 marzo 2024, sarà data notizia delle eventuali proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno mediante pubblicazione sul sito Internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degliazionisti-marzo-2024), affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle Deleghe al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto.
In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno presentate dai soci ai sensi dei precedenti paragrafi 5 o 6, alternative a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui la stessa fosse respinta ovvero in sua assenza, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dal socio che possiede la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la stessa fosse respinta, saranno poste in votazione le ulteriori proposte seguendo l'ordine in senso decrescente del capitale posseduto.
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.
Le domande, formulate per iscritto e corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, devono pervenire per iscritto


alla Società entro i 7 (sette) giorni di mercato aperto precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro lunedì 18 marzo 2024:
Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni (alla data di lunedì 25 marzo 2024 - Record Date) facendo pervenire, anche successivamente all'invio delle domande, e comunque entro giovedì 21 marzo 2024, la comunicazione dell'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione dell'intermediario per la partecipazione all'Assemblea.
Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta almeno 2 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi a partire da lunedì 25 marzo 2024, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
La Relazione degli amministratori illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria è messa a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito Internet della Società all'indirizzo https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" () entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, e quindi entro lunedì 26 febbraio 2024.
La Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023, corredata con le Relazioni della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari con la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria 2023 sono a disposizione del pubblico da venerdì 23 febbraio 2024, presso la sede della Società, sul sito internet di Edison Spa (https://www.edison.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().
La Relazione del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998, relativa all'esercizio 2023, sarà a disposizione del pubblico entro martedì 5 marzo 2024 con le medesime modalità sopra indicate.
I soci hanno diritto di ottenerne copia.


Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Corporate Affairs & Governance al numero telefonico 02.62227465.
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 4.736.117.250,00 diviso in n. 4.626.557.357 azioni ordinarie e n. 109.559.893 azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e al D. lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, il Titolare del trattamento dei dati personali è Edison S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito www.edison.it ("Governance" / "Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti marzo 2024/ Diritti degli Azionisti").
Milano, 25 febbraio 2024
per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato Nicola Monti


13


Punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno
(Il documento è pubblicato nel fascicolo Relazione Finanziaria 2023)
Signori Azionisti,
come ogni anno, siete chiamati ad approvare il bilancio separato della Vostra Società, nonché ad assumere le opportune determinazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio. Considerato l'andamento eccezionalmente positivo del Gruppo nell'esercizio 2023, con l'intento di far partecipare anche gli azionisti ai brillanti risultati consolidati conseguiti, e considerata altresì la solidità patrimoniale della Società, si ritiene di proporre, unitamente all'integrale distribuzione dell'utile, anche l'assegnazione di una quota parte della riserva distribuibile "utili portati a nuovo".
Per ciascuna azione ordinaria viene quindi proposto di assegnare un importo unitario complessivo pari a 0,075 euro, di cui 0,065 euro a titolo di dividendo (0,022 euro nel 2022) e 0,010 euro a titolo di riserve, corrispondente al 7,5% del valore nominale; e a ciascuna azione di risparmio- tenuto conto che la maggiorazione del 3% del valore nominale rispetto alle azioni ordinarie spetta alla categoria sulla distribuzione dell'utile e non anche sulla distribuzione di riserve, come stabilito dall'art. 25 dello statuto- un importo unitario complessivo pari a 0,105 euro per azione, di cui 0,095 euro a titolo di dividendo (0,052 euro nel 2022) e 0,010 euro a titolo di riserve, corrispondente al 10,5% del valore nominale.
Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni.


i. di approvare il bilancio separato della Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di euro 329.426.038,84, arrotondato negli schemi di bilancio a euro 329.426.039.


iv. di distribuire, a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio, un ulteriore importo pari a 0,010 euro per azione, corrispondente all'1% del relativo valore nominale, da prelevare dalla riserva "utili portati a nuovo" per complessivi euro 47.361.172,50
riserva "utili portati a nuovo" che quindi residuerà per complessivi euro 494.476.427,25
Per effetto delle deliberazioni di cui sopra a ciascuna azione ordinaria verrà distribuito un importo complessivo pari a 0,075 euro e a ciascuna azione di risparmio un importo complessivo pari a 0,105 euro.
*****
Il dividendo e le riserve indicate saranno messi in pagamento mercoledì 24 aprile 2024, con data stacco cedola lunedì 22 aprile 2024 e record date martedì 23 aprile 2024 per entrambe le categorie di azioni.
Milano, 12 febbraio 2024
Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato Nicola Monti


(Il documento è pubblicato nel fascicolo Corporate Governance 2023)
Signori Azionisti,
la relazione sulla politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2023-2024 e sui compensi corrisposti dalla Vostra Società nel 2023 (la "Relazione sulla Remunerazione 2023") è stata definita in osservanza ed applicazione di quanto previsto dall'art.123-ter del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"). Tale relazione è stata predisposta secondo le indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob in attuazione del TUF, come successivamente modificato e integrato, nonché secondo lo schema 7-bis di cui all'Allegato 3A al medesimo Regolamento. Inoltre, essa assume, quali linee guida generali di riferimento in materia di politiche di remunerazione, i principi espressi dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, edizione 2020, al quale la Società aderisce, nonché le raccomandazioni sul punto espresse dal Comitato per la Corporate Governance.
L'Assemblea è tenuta a:
Se condividete i contenuti in essa indicati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni.


delibera
di approvare la "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione 2023.
in senso favorevole sulla "Sezione Seconda" della Relazione sulla Remunerazione 2023."
Milano, 12 febbraio 2024
Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato Nicola Monti




Modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto.
la relazione di seguito riportata viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (TUF), dell'art. 72, comma 1-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (Regolamento Consob), ed in conformità all'Allegato 3A del medesimo Regolamento Consob.
La relazione ha la finalità di illustrarVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (Statuto) di Edison S.p.A. (Edison o la Società), di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della presente assemblea, parte straordinaria.
Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più in mere riformulazioni linguistiche.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.
Al fine di facilitare la revisione di tali proposte, per ciascuna norma statutaria viene riportata una tabella dove:
restando inteso che gli articoli non menzionati sono invariati.
La relazione illustrativa sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della medesima (www.edison.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.
* * *
TITOLO III – ASSEMBLEA
Articolo 9 – Convocazione


La proposta di modifica al comma 3 dell'articolo 9 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione –nel successivo articolo 10, comma 5– della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza: si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 9 (Convocazione) | Art. 9 (Convocazione) |
| 1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione. |
INVARIATO |
| 2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche in estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera. |
INVARIATO |
| 3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale. |
3. L'assemblea ha luogo, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 5 del presente Statuto, in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale. |
| 4. È possibile prevedere una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e una seconda e una terza convocazione per l'assemblea straordinaria. |
INVARIATO |
La proposta di inserimento del comma 3 all'articolo 10 dello Statuto è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135 undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assembla (il Rappresentante Designato) e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.
La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel comma 5 di nuova introduzione, per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentate Designato – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi


di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo.
L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei, e in parte anticipa i, contenuti del disegno di legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (DDL Capitali), da ultimo approvato in data 6 febbraio 2024 dalla Camera dei Deputati e la cui approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica è prevista nelle prossime settimane, il quale contempla la possibilità di introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) e successivamente reiterato negli anni successivi (DL Liquidità).
Previsioni, relativamente all'intervento unicamente a distanza, avvallate in un successivo momento, dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano).
Come noto, la Società si è del resto avvalsa di tali modalità organizzative nelle ultime cinque assemblee e ha potuto constatare, da un lato, che la figura del Rappresentante Designato ha facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza pregiudicarne la qualità e, dall'altro lato, che l'intervento anche o esclusivamente in modalità "da remoto" con il solo intervento del Rappresentante Designato non ha determinato alcun inconveniente.
Del resto, come emerge anche dal Rapporto 2022 sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicato dalla Consob, la figura del rappresentante designato (da intendersi quale modalità esclusiva di partecipazione e voto in assemblea) è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie. Secondo quanto ivi riportato, nel corso del 2022 l'83% delle assemblee si è svolto senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe a un rappresentante designato.
Quanto alla precisazione, contenuta anch'essa nel nuovo comma 5, della non necessità della co-presenza di Presidente e Segretario per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, il requisito non è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Questa elasticità per le riunioni assembleari, introdotta dal DL Liquidità è stata, nel prosieguo, anche avvallata dalla prassi notarile (Cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano) e pertanto si ritiene opportuno recepirla nello Statuto.


Infine, per quanto riguarda le ulteriori proposte di modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 dello Statuto non menzionate nel commento, ma comunque evidenziate nella tabella di confronto che segue, esse consistono, rispettivamente, in una riformulazione del linguaggio tecnico-giuridico precedentemente proposto riguardante la legittimazione all'intervento in Assemblea, e in un rimando al comma 3, di cui si propone l'introduzione. Con l'occasione, nel comma 1 è stata anche fatto espresso richiamo alla legittimazione a presentare proposte di deliberazione, rinviando, quanto a modalità e termini, alla relativa normativa pro tempore vigente.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 10 (Intervento e rappresentanza in | Art. 10 (Intervento e rappresentanza in |
| assemblea) | assemblea) |
| 1. Il diritto ad assistere, intervenire in | 1. Il diritto ad assistere, intervenire in |
| assemblea e ad esercitare il diritto di voto | assemblea e ad esercitare il diritto di voto |
| sono disciplinati dalle disposizioni di legge | sono disciplinati dalle Per la |
| e regolamentari pro tempore vigenti, |
legittimazione all'intervento in |
| previste per le azioni ammesse alla |
assemblea, all'esercizio del diritto di |
| gestione accentrata. Per le assemblee |
voto e alla presentazione di proposte di |
| delle azioni ammesse alle negoziazioni in | deliberazione si applicano le disposizioni |
| un mercato regolamentato, le azioni |
di legge e regolamentari pro tempore |
| devono essere registrate, nel conto del | vigenti, previste per i titolari di le azioni |
| soggetto cui spetta il diritto di voto, alla | ammesse alla gestione accentrata. Per le |
| data stabilita dalle applicabili disposizioni di | assemblee delle azioni ammesse alle |
| legge e regolamentari pro tempore vigenti; | negoziazioni in un mercato regolamentato, |
| per le azioni non ammesse alle |
le azioni devono essere registrate, nel |
| negoziazioni in un mercato regolamentato, | conto del soggetto cui spetta il diritto di |
| le azioni devono essere registrate al |
voto, alla data stabilita dalle applicabili |
| termine della giornata contabile del |
disposizioni di legge e regolamentari pro |
| secondo giorno non festivo precedente la | tempore vigenti; per le azioni non |
| data fissata per l'assemblea in prima |
ammesse alle negoziazioni in un mercato |
| convocazione. La legittimazione è attestata regolamentato, le azioni devono essere |
|
| mediante una comunicazione effettuata |
registrate al termine della giornata |
| dall'intermediario in conformità alle proprie | contabile del secondo giorno non festivo |
| scritture contabili, in favore del soggetto a | precedente la data fissata per l'assemblea |
| cui spetta il diritto di voto, comprovante la | in prima convocazione. La legittimazione è |
| registrazione in accredito delle azioni - al termine delle date sopra indicate - in |
attestata mediante una la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e |
| regime di dematerializzazione e gestione | regolamentari pro tempore vigenti |
| accentrata. La comunicazione deve |
effettuata dall'intermediario in conformità |
| pervenire all'emittente, in conformità alla | alle proprie scritture contabili, in favore del |
| normativa applicabile, entro l'inizio dei |
soggetto a cui spetta il diritto di voto, |
| lavori assembleari della singola |
comprovante la registrazione in accredito |
| convocazione. | delle azioni - al termine delle date sopra |
| indicate - in regime di dematerializzazione |
|
| e gestione accentrata. La comunicazione |
|
| deve pervenire all'emittente, in conformità | |
| alla normativa applicabile, entro l'inizio dei | |
| lavori assembleari della singola |


| convocazione., fermo rimanendo il diverso termine di ricezione della comunicazione da parte della Società fissato dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il caso di presentazione di proposte di deliberazione. |
|
|---|---|
| 2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. |
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3. |
| 3. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. |
|
| 3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione. |
INVARIATO, salvo la rinumerazione del comma |
| 5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. |


La proposta di modifica del comma 6 dell'articolo 14 consiste nel sostituire il generico riferimento alla regola per cui le proposte individuali di candidature per i membri del Consiglio di Amministrazione della Società possano essere presentate anche direttamente in Assemblea rinviando, quanto a modalità e tempi di presentazione delle stesse, alle leggi e disposizioni pro tempore applicabili, tenuto anche conto di quanto stabilisce il DDL Capitali per la presentazione di proposte individuali in caso di intervento ed esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 14 (Consiglio di Amministrazione) | Art. 14 (Consiglio di Amministrazione) |
| 1. La Società è amministrata da un |
INVARIATO |
| Consiglio di Amministrazione costituito da | |
| un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di | |
| 13 (tredici) amministratori. Gli |
|
| amministratori durano in carica per un | |
| periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che |
|
| l'assemblea non stabilisca una minore |
|
| durata per il Consiglio di Amministrazione |
|
| all'atto della nomina dello stesso; scadono | |
| alla data dell'assemblea convocata per | |
| l'approvazione del bilancio relativo |
|
| all'ultimo esercizio della loro carica e sono | |
| rieleggibili. La cessazione degli |
|
| amministratori per scadenza del termine ha | |
| effetto dal momento in cui il Consiglio di | |
| Amministrazione è stato ricostituito. | |
| 2. Gli amministratori devono essere in | INVARIATO |
| possesso dei requisiti previsti dalla legge e | |
| dalle norme regolamentari in materia. |
|
| Inoltre, ove richiesto dalle applicabili |
|
| disposizioni legislative e regolamentari pro | |
| tempore vigenti, (i) almeno un (uno) |
|
| amministratore (o l'eventuale diverso |
|
| numero minimo previsto dalle applicabili | |
| disposizioni legislative e regolamentari pro | |
| tempore vigenti) deve essere in possesso | |
| anche dei requisiti di indipendenza stabiliti | |
| dalle applicabili disposizioni legislative e | |
| regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la composizione del Consiglio di |
|
| Amministrazione deve risultare conforme ai | |
| criteri indicati dalle applicabili disposizioni | |
| legislative e regolamentari pro tempore | |
| vigenti in materia di equilibrio tra i generi. | |
| 3. Gli amministratori non sono tenuti |
INVARIATO |
| all'osservanza del divieto di concorrenza | |
| sancito dall'art. 2390 del codice civile, | |
| salvo diversa deliberazione |
|
| dell'assemblea. |

| loro | 4. L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei |
INVARIATO |
|---|---|---|
| componenti | il Consiglio di Amministrazione. |
|
| del rispetto |
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, provvedendo alle relative nomine nel dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. |
INVARIATO |
| 6. presso nell'avviso mancanza assemblea. |
Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate di convocazione, ovvero, in della suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in |
6. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza della suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali. |
| qualunque | 7. In caso di cessazione dalla carica, per causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è |
INVARIATO |
| effettuata secondo quanto di seguito previsto: |
||
| a) | nel caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2; |
|
| b) | qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, occorrerà |


| assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, sempre nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al comma 2 e |
|
|---|---|
| sino al numero minimo previsto dal | |
| comma 1. 8. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. |
INVARIATO |
| 9. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. |
INVARIATO |
Nel comma 1 dell'articolo 18 dello Statuto, che precisa i luoghi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, viene inserito un richiamo alla tenuta delle riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
La modifica proposta al comma 3 si rende invece opportuna al fine di aggiornare i mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, eliminando l'esplicito riferimento al fax e al telegramma, strumenti divenuti in totale disuso.
Le modifiche al comma 4 introducono la specificazione che, laddove la riunione consiliare si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, il relativo avviso di convocazione non dovrà specificare il luogo dell'adunanza, nonché una minima precisazione circa le caratteristiche di tempestività e completezza che debbono avere le informazioni fornite ai consiglieri sulle materie da trattare.
Anche per quanto riguarda le modifiche al comma 6, si tratta di mere riformulazioni e precisazioni linguistiche, fatta eccezione per la proposta eliminazione, nell'ultimo periodo, della previsione che individuava, in caso di riunioni tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione, quale luogo della riunione consiliare quello dove Presidente e Segretario si trovavano congiuntamente. Quest'ultima proposta si giustifica per le medesime ragioni indicate nel commento del nuovo comma 5 introdotto nell'art. 10 in


tema di Assemblea, che espressamente esclude la necessità della co-presenza dei due soggetti. La possibilità, introdotta come sopra detto, dal DL Liquidità per le riunioni assembleari è stata infatti, in un successivo momento, avvallata dalla prassi notarile anche per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali e cooperative (Cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 n. 200 del Consiglio Notarile di Milano).
Infine, avuto riguardo al comma 10, si propone l'enucleazione, tra i soggetti competenti a redigere i verbali, del Notaio.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 18 (Convocazione, riunioni e | Art. 18 (Convocazione, riunioni e |
| deliberazioni del Consiglio di | deliberazioni del Consiglio di |
| Amministrazione) | Amministrazione) |
| 1. Il Consiglio di Amministrazione è |
1. Il Consiglio di Amministrazione (salvo |
| convocato anche fuori dalla sede sociale – | che si tratti di riunione tenuta |
| purché in Italia, altri stati dell'Unione |
unicamente mediante mezzi di |
| Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o | telecomunicazione) è convocato anche |
| qualsiasi altro stato dove la Società svolge | fuori dalla sede sociale – purché in Italia, |
| la propria attività – dal Presidente dello |
altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, |
| stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia |
Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – |
| ritenuto necessario od opportuno, o |
dal Presidente dello stesso Consiglio di |
| qualora ne facciano richiesta almeno due | Amministrazione o dall'Amministratore |
| amministratori. | Delegato, qualora sia ritenuto necessario |
| od opportuno, o qualora ne facciano |
|
| richiesta almeno due amministratori. | |
| 2. Il Consiglio di Amministrazione può | INVARIATO |
| inoltre essere convocato dal Collegio |
|
| sindacale ovvero individualmente da |
|
| ciascun membro del Collegio sindacale, | |
| previa comunicazione al Presidente del | |
| Consiglio di Amministrazione. | |
| 3. La convocazione del Consiglio di |
3. La convocazione del Consiglio di |
| Amministrazione viene effettuata mediante | Amministrazione viene effettuata mediante |
| comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 |
comunicazione scritta da inviare anche via fax, telegramma o posta elettronica o altro |
| (cinque) giorni o, in caso di urgenza, | mezzo che dia prova di avvenuta |
| almeno 2 (due) giorni prima di quello | ricezione, almeno 5 (cinque) giorni o, in |
| fissato per la riunione, al domicilio o |
caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni |
| all'indirizzo quale comunicato da ciascun | prima di quello fissato per la riunione, al |
| amministratore e sindaco in carica. | domicilio o all'indirizzo quale comunicato |
| da ciascun amministratore e sindaco in | |
| carica. | |
| 4. L'avviso di convocazione deve |
4. L'avviso di convocazione deve |
| contenere l'indicazione del giorno, dell'ora | contenere l'indicazione del giorno, dell'ora |
| e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle | e del luogo (salvo che si tratti di riunione |
| materie da trattare. Il Presidente del |
tenuta unicamente mediante mezzi di |
| Consiglio di Amministrazione provvede |
telecomunicazione) dell'adunanza e |
| affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate |
l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di |
| informazioni sulle materie da trattare. | Amministrazione provvede affinché, |

| compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite tempestive e complete adeguate informazioni sulle materie da trattare. |
|
|---|---|
| 5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi. |
INVARIATO |
| 6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. |
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. |
| 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. |
INVARIATO |
| 8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica. |
INVARIATO |
| 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti. |
INVARIATO |
| 10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3. |
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3 o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal |

Notaio.
Le proposte di modifica al comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto consistono nella eliminazione dei riferimenti - a suo tempo introdotti - alla disciplina transitoria afferente alle regole di composizione del collegio sindacale in materia di equilibrio tra i generi dato che, nel frattempo, tale disciplina è entrata a regime.
Quanto alle modifiche proposte al comma 3, che sono analoghe a quelle per la presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 6 dell'articolo 14 dello Statuto, appena commentate, si rinvia alle motivazioni ivi indicate.
Con riferimento al comma 4, si è ritenuto poi di ridefinire i requisiti di professionalità relativamente alle "materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa", che le attuali disposizioni normative (D.M. n. 162 del 30 marzo 2000) richiedono di specificare in Statuto per i componenti del Collegio Sindacale che non siano iscritti nel registro dei revisori contabili e che non abbiano esercitato per almeno un triennio l'attività di revisione legale. Considerata la rilevanza del ruolo, è stato valutato opportuno, come peraltro già fatto in passato, di prevedere criteri professionali aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal citato decreto.
Infine, per quanto riguarda le modifiche al comma 11, si tratta di mere riformulazioni e precisazioni linguistiche, fatta solo eccezione per la proposta di eliminazione dell'ultimo periodo che stabiliva che in caso di riunioni tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione si considerava luogo della riunione del collegio quello dove colui che presiedeva la riunione e colui che ne redigeva il verbale si trovavano congiuntamente. Ciò per le ragioni già spiegate a commento del nuovo comma 5 dell'art. 10 e per l'analoga modifica del comma 6 dell'art. 14 dello Statuto, suggerita rispettivamente con riguardo alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 22 (Collegio sindacale) | Art. 22 (Collegio sindacale) |
| 1. Il Collegio sindacale è composto di 3 | 1. Il Collegio sindacale è composto di 3 |
| (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci | (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci |
| supplenti. A decorrere dal primo rinnovo | supplenti. A decorrere dal primo rinnovo |
| dalla data di applicazione delle disposizioni | dalla data di applicazione delle disposizioni |
| di legge in materia di equilibrio tra i generi, | di legge in materia di equilibrio tra i generi, |
| la composizione del Collegio sindacale | La composizione del Collegio sindacale |
| deve risultare conforme, distintamente sia | deve risultare conforme, distintamente sia |
| con riguardo ai sindaci effettivi, sia con | con riguardo ai sindaci effettivi, sia con |
| riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri |
riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri |
| indicati dalle relative disposizioni legislative | indicati dalle relative applicabili |
| e regolamentari pro tempore vigenti, ove | disposizioni legislative e regolamentari pro |
| applicabili. | tempore vigenti, ove applicabili in materia |
| di equilibrio tra i generi. |

| 2. I sindaci uscenti sono rieleggibili. | INVARIATO |
|---|---|
| 3. Le candidature, corredate della |
3. Le proposte di candidature, corredate |
| documentazione richiesta dalle applicabili | della documentazione richiesta dalle |
| disposizioni legislative e regolamentari pro | applicabili disposizioni legislative e |
| tempore vigenti, devono essere depositate | regolamentari pro tempore vigenti, devono |
| presso la sede della Società entro il |
essere depositate presso la sede della |
| termine e secondo le modalità indicati | Società entro il termine e secondo le |
| nell'avviso di convocazione, ovvero, in |
modalità indicati nell'avviso di |
| mancanza di suddetta indicazione, |
convocazione, nel rispetto di quanto |
| possono essere presentate direttamente in | previsto dalla legge e dalle disposizioni |
| assemblea. | regolamentari pro tempore vigenti |
| relative alla presentazione di proposte | |
| di delibera individuali. ovvero, in |
|
| mancanza di suddetta indicazione, |
|
| possono essere presentate direttamente in | |
| assemblea. | |
| 4. I candidati devono essere in possesso | 4. I candidati devono essere in possesso |
| dei seguenti requisiti professionali: | dei seguenti requisiti professionali di |
| - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di |
professionalità e onorabilità indicati |
| sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei | dalla legge e dalle applicabili |
| candidati alla carica di sindaco supplente | disposizioni normative pro tempore |
| devono essere iscritti nel registro dei |
vigenti. |
| revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un |
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei |
| periodo non inferiore a 3 (tre) anni; | candidati alla carica di sindaco supplente |
| - gli altri candidati, se non in possesso del |
devono essere iscritti nel registro dei |
| requisito previsto nel precedente |
revisori contabili e devono aver esercitato |
| paragrafo, devono aver maturato |
l'attività di controllo legale dei conti per un |
| un'esperienza complessiva di almeno un | periodo non inferiore a 3 (tre) anni; |
| triennio ininterrotto nell'esercizio di: | - gli altri candidati, se non in possesso del |
| • compiti direttivi nei settori di |
requisito previsto nel precedente |
| amministrazione, finanza e controllo |
paragrafo, devono aver maturato |
| presso società per azioni quotate in | un'esperienza complessiva di almeno un |
| borsa; | triennio ininterrotto nell'esercizio di: |
| • attività professionali o di insegnamento |
• compiti direttivi nei settori di |
| universitario di ruolo in materie |
amministrazione, finanza e controllo |
| giuridiche, economiche, finanziarie e | presso società per azioni quotate in |
| tecnico-scientifiche afferenti il settore | borsa; |
| dell'energia; | • attività professionali o di insegnamento |
| • funzioni dirigenziali presso enti pubblici |
universitario di ruolo in materie |
| o pubbliche amministrazioni operanti | giuridiche riguardanti il settore delle |
| nel settore dell'energia. | imprese commerciali, economiche, |
| finanziarie e tecnico-scientifiche |
|
| afferenti il settore dell'energia; |
|
| • funzioni dirigenziali presso enti pubblici |
|
| o pubbliche amministrazioni operanti | |
| nel settore dell'energia. | |
| I candidati che non siano iscritti nel | |
| registro dei revisori legali e che non | |
| abbiano esercitato l'attività di revisione | |
| legale per un periodo non inferiore a tre | |
| anni debbono aver maturato |

| un'esperienza di almeno un triennio negli ultimi cinque anni nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nei settori dell'amministrazione, finanza o controllo, o in ambito legale o societario presso società con azioni quotate in un mercato regolamentato; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie del diritto civile o commerciale, dell'economia o della finanza aziendale, o in materie tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia; ovvero c) funzioni dirigenziali nei settori di cui alla precedente lettera a) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori inerenti all'attività esercitata dalla Società di cui all'art. 3 del presente statuto. |
|
|---|---|
| 5. L'assemblea elegge, nell'ambito dei |
INVARIATO |
| candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio sindacale. |
|
| 6. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica. |
INVARIATO |
| 7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito. |
INVARIATO |
| 8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più |
INVARIATO |

| anziano. | |
|---|---|
| 9. Qualora, successivamente alle |
INVARIATO |
| sostituzioni effettuate in conformità a |
|
| quanto indicato nel precedente comma 7 | |
| e/o comma 8, l'assemblea debba |
|
| provvedere ai sensi di legge alla nomina di | |
| sindaci effettivi e/o supplenti o del |
|
| Presidente necessaria per l'integrazione | |
| del Collegio sindacale a seguito di |
|
| cessazione, occorrerà assicurare il rispetto | |
| delle disposizioni legislative e |
|
| regolamentari pro tempore vigenti in |
|
| materia di equilibrio tra i generi. Si |
|
| applicano altresì le disposizioni di cui al | |
| comma 3 e al comma 4. | |
| 10. Il Collegio sindacale deve riunirsi |
INVARIATO |
| almeno ogni 90 (novanta) giorni. 11. È ammessa la possibilità che le riunioni |
11. È ammessa la possibilità che le |
| del Collegio sindacale si tengano per |
riunioni del Collegio sindacale si tengano |
| teleconferenza o videoconferenza a |
per teleconferenza o videoconferenza |
| condizione che tutti i partecipanti possano | anche o unicamente mediante mezzi di |
| essere identificati e siano in grado di | telecomunicazione, a condizione che tutti |
| seguire la discussione, di intervenire in | i partecipanti possano essere identificati e |
| tempo reale alla trattazione degli argomenti | siano in grado di seguire la discussione, di |
| affrontati nonché di ricevere, trasmettere e | intervenire in tempo reale alla trattazione |
| visionare documenti. Verificandosi tali |
degli argomenti affrontati nonché di |
| requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale | |
| ricevere, trasmettere e visionare |
|
| si considererà tenuta nel luogo in cui si | documenti ed essere informati in tempo |
| trova colui che presiede la riunione e colui | reale. Verificandosi tali requisiti, |
| che ne redige il verbale. | l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova |
| colui che presiede la riunione e colui che | |
| ne redige il verbale. |
La proposta di modifica all'articolo 29 dello Statuto introduce una maggiore flessibilità nella disciplina delle comunicazioni tra la Società e i soci, e tiene conto delle prassi nel tempo seguite in particolari circostanze: la modifica consiste infatti nella specificazione che, in alternativa al domicilio, la Società possa indirizzare specifiche comunicazioni ad un differente recapito o utilizzando la posta elettronica, se in tal senso indicato dall'azionista.
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 29 (Domicilio degli azionisti) | Art. 29 (Domicilio degli azionisti) |
| 1. 1. Il domicilio degli azionisti, |
1. Il domicilio degli azionisti, relativamente |
| relativamente a tutti i rapporti con la |
a tutti i rapporti con la Società, è quello |

| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
* * *
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo Statuto qui illustrate e motivate attribuiscano il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.
Tutto ciò premesso, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni.
"L'assemblea degli Azionisti,
Milano, 12 febbraio 2024
Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato Nicola Monti
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