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Aquafil

AGM Information Mar 22, 2024

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AGM Information

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AQUAFIL S.p.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

23 aprile 2024, ore 15.30, in unica convocazione

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Straordinaria convocata per il giorno 23 aprile 2024, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

"1. Proposta di modifica degli artt. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 72 ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti") e dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF") e dell'art. 84-ter Regolamento Emittenti" in relazione all'unico punto di parte straordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. ("Aquafil" o "Società") convocata per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione.

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e con le modalità previste da Consob con regolamento.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267 PEC: [email protected] Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28 C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169 www.aquafil.com

AQUAFIL S.p.A.

Proposta di modifica degli artt. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea l'inserimento nello statuto della facoltà di esercitare il voto per corrispondenza, generalizzata per qualsivoglia Assemblea ed inoltre di legittimare lo svolgimento dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati e del Collegio Sindacale senza che sia necessaria la presenza del Presidente nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, nonché la facoltà di convocare le riunioni dei suddetti organi senza che sia necessaria l'indicazione di un luogo fisico di svolgimento. A tal fine si è anche provveduto a riorganizzare le clausole statutarie, per rendere più coerente l'esposizione delle previsioni.

* * *

MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Articolo 9.3

Nell'articolo 9.3 è stata spostata la disciplina generale delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, prima contenuta nell'articolo 10.6, specificando che l'avviso di convocazione possa anche non stabilire un luogo fisico di svolgimento della riunione ed inoltre che non sia necessaria la presenza del Presidente nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante. Il vecchio testo dell'art. 9.3 è stato trasposto nel nuovo art. 9.4.

Articolo 10.5

L'introduzione di tale articolo si rende necessaria al fine di introdurre il voro per corrispondenza. Tale introduzione viene effettuata nell'ottica di ampliare le possibilità di partecipazione dei soci alle Assemblee. Il vecchio testo dell'art. 10.5 è stato trasposto nell'art. 10.6, mentre il vecchio testo dell'art. 10.6 è stato trasferito, con le modifiche sopra esposte, nel testo del nuovo art. 9.3.

Articolo 13.3

La modifica si rende necessaria al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano svolgere senza che sia necessaria la presenza del Presidente nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, ed inoltre che l'avviso di convocazione possa omettere l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 13.4

L'introduzione di tale articolo si rende necessaria al fine di consentire che le nuove modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano estendere anche alle riunioni dei Comitati istituiti dalla Società.

Articolo 18.2

La modifica di tale articolo si rende necessaria al fine di consentire che le nuove modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano estendere anche alle riunioni del Collegio Sindacale.

ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 9.3 Art. 9.3
L'assemblea
è
convocata,
nei
termini
L'assemblea può svolgersi con intervenuti
previsti dalla normativa vigente, con avviso dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
pubblicato sul sito internet della Società
nonché secondo le altre modalità previste
dalla legge e dai regolamenti applicabili, e
contiene le informazioni richieste dalla
normativa vigente, anche a ragione delle
materie trattate.
collegati
mediante
mezzi
di
telecomunicazione a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e di parità di trattamento dei
soci, ed in particolare a condizione che: (a)
sia consentito al presidente dell'assemblea
di accertare l'identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione; (b) sia consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente
gli
eventi
assembleari
oggetto
di
verbalizzazione;
(c)
sia
consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno; (d)
tale modalità sia prevista e disciplinata
dall'avviso di convocazione dell'assemblea.
La riunione si considera tenuta nel luogo
ove è presente, il soggetto verbalizzante.
Nell'avviso di convocazione può essere
stabilito
che
l'assemblea
si
tenga
esclusivamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione,
omettendo
Art. 9.4 l'indicazione del luogo fisico di svolgimento
della
riunione.
Art. 9.4
L'assemblea
è
convocata,
nei
termini
previsti dalla normativa vigente, con avviso
pubblicato sul sito internet della Società
nonché secondo le altre modalità previste
dalla legge e dai regolamenti applicabili, e
contiene le informazioni richieste dalla
normativa vigente, anche a ragione delle
materie trattate.
Art. 10.5
L'assemblea è presieduta dal Presidente del
consiglio di amministrazione o, in sua
assenza o impedimento ovvero su richiesta
del Presidente stesso, da altra persona
Art. 10.5
E' consentito l'esercizio del diritto di voto
per
corrispondenza
con
le
modalità
previste dalla disciplina normativa anche
regolamentare applicabile; dette modalità
AQUAFIL S.p.A.

designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

Art. 10.6

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13.3

sono indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 10.6

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

Art. 13.3

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o video-conferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267 PEC: [email protected] Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28 C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169 www.aquafil.com

sottooscrizione del verbale, dovendosi

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13.4

Art. 18.2

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 13.4

Le riunioni del Comitato esecutivo e degli altri Comitati istituiti dalla Società si possono pure svolgere mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18.2

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

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oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. collegati mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni dell'organo amministrativo.

Valutazioni del Consiglio di amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie sopra descritte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Aquafil S.p.A.,

preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa;

delibera

1)- di modificare l'articolo 9.3 dello Statuto come segue:

"Articolo 9.3

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista e disciplinata dall'avviso di convocazione dell'assemblea. La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente, il soggetto verbalizzante. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.".

2)- di introdurre all'articolo 9.4 dello Statuto il contenuto del precedente articolo 9.3, come segue:

"Articolo 9.4

L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.".

AQUAFIL S.p.A. Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267 PEC: [email protected] Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28 C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169 www.aquafil.com

3)- di modificare l'articolo 10.5 dello Statuto come segue:

"Articolo 10.5

E' consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza con le modalità previste dalla disciplina normativa anche regolamentare applicabile; dette modalità sono indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.".

4)- di introdurre all'articolo 10.6 dello Statuto il contenuto del precedente articolo 10.5, come segue:

"Articolo 10.6

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.".

5) - di modificare l'articolo 13.3 dello Statuto come segue:

"Articolo 13.3

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.".

6) - di introdurre l'articolo 13.4 dello Statuto come segue:

"Articolo 13.4

Le riunioni del Comitato esecutivo e degli altri Comitati istituiti dalla Società si possono pure svolgere mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.".

7) - di modificare l'articolo 18.2 dello Statuto come segue:

"Articolo 18.2

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni dell'organo amministrativo.".

8) - di prendere atto che le deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile, ed assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;

9) - di autorizzare l'Amministratore Delegato a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge delle medesime, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

Arco (TN), 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

(prof. Chiara Mio)

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267 PEC: [email protected] Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28 C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169 www.aquafil.com

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