Regulatory Filings • Mar 22, 2024
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Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e degli articoli 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")
Le presenti informazioni essenziali sono state da ultimo aggiornate ai sensi degli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto delle variazioni apportate a talune previsioni del Patto per effetto dell'intervenuta stipula tra Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., in data 20 marzo 2024, di un accordo modificativo del Patto diretto a disciplinare la presentazione della lista congiunta da parte di Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e di Athena FH S.p.A. per la nomina di un Consiglio di Amministrazione di CAREL Industries S.p.A. composto da 9 membri in luogo di 7 membri (come originariamente previsto nel Patto).
Si evidenzia che alla data odierna il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 112.499.205 azioni ordinarie che conferiscono, complessivamente, n. 171.791.644 diritti di voto. Nello specifico, il capitale sociale della Società è composto da: (i) n. 53.206.766 azioni ordinarie senza voto maggiorato, che conferiscono n. 53.206.766 diritti di voto; e (ii) n. 59.292.439 azioni ordinarie con voto maggiorato, che conferiscono n. 118.584.878 diritti di voto.
Il numero complessivo delle Azioni Conferite nel Patto è pari a n. 59.340.283 e il numero complessivo dei diritti di voto relativi alle stesse è pari a 118.632.722, mentre la relativa percentuale sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale di CAREL è pari a circa il 69,06%.
I termini sopra indicati con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli articoli 128, 130 e 131 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 10 giugno 2018 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., con sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04916670286 ("Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.") e Athena FH S.p.A., con sede legale in Padova, Piazza Garibaldi n. 8, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04916680285 ("Athena FH S.p.A."), (congiuntamente o singolarmente, a seconda dei casi, gli "Azionisti" o l'"Azionista") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di CAREL Industries S.p.A. In data 20 marzo 2024, Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto diretto a disciplinare la presentazione della lista congiunta da parte di Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e di Athena FH S.p.A. per la nomina di un Consiglio di Amministrazione di CAREL Industries S.p.A. composto da 9 membri in luogo di 7 membri (come originariamente previsto nel Patto).
Il Patto ha ad oggetto Azioni di CAREL Industries S.p.A. con sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, n. 11, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04359090281, società quotata sul mercato Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "CAREL" o la "Società") avente un capitale sociale di Euro 11.249.920,50 diviso in n. 112.499.205 azioni ordinarie senza valore nominale.
Le pattuizioni parasociali di seguito descritte hanno natura di sindacato di voto per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società ai sensi dell'art. 122, comma 1, del TUF.
La tabella che segue riporta il numero di Azioni conferite al Patto da parte di Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A.1 (le "Azioni Conferite") e la relativa percentuale rispetto al capitale sociale, il numero dei diritti di voto riferiti alle Azioni Conferite (ad esito della maggiorazione del diritto di voto delle Azioni di titolarità della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e della Athena FH S.p.A. ai sensi dello Statuto vigente) e la percentuale dei medesimi rispetto al numero totale dei voti esercitabili in assemblea nonché la percentuale delle Azioni rispetto al totale delle Azioni Conferite e la percentuale dei diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto delle Azioni Conferite.
| Azionisti | N. Azioni Conferite | % Azioni | Numero dei diritti di |
% diritti di | % Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferite | voto relativi alle Azioni | voto delle | Conferit | ||
| sul | Conferite | Azioni | e sul | ||
| capitale | Conferite | totale | |||
| sociale | sul | delle |
1 Francesco Nalini, Chiara Nalini e Valerio Nalini detengono una partecipazione pari al 79,6% della Athena FH S.p.A. a titolo di nuda proprietà con diritto di voto in regime di comunione per parti uguali tra loro ed esercitano pertanto il controllo sulla Athena FH S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, co.1, n. 1, del codice civile.

| capitale sociale con diritto di voto |
Azioni Conferit e % diritti di voto delle Azioni Conferit e sul totale dei diritti di voto delle Azioni Conferit e |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Rossi | 38.206.863 | 33,96 | 76.386.882 | 44,46 | 64,40 |
| Luciani S.a.p.a |
|||||
| Athena FH | 21.133.420 | 18,79 | 42.245.840 | 24,59 | 35,60 |
| S.p.A. | |||||
| Totale | 59.340.283 | 52,75 | 118.632.722 | 69,06 | 100 |
Cecilia Rossi Luciani, Carlotta Rossi Luciani e Vittorio Rossi Luciani detengono una partecipazione pari al 99,99% della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. a titolo di nuda proprietà con diritto di voto in regime di comunione per parti uguali tra loro ed esercitano pertanto, tramite Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF.
Per tutta la durata del Patto, gli Azionisti si impegnano ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni Conferite in modo da presentare congiuntamente e votare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta sarà necessario provvedere al rinnovo dello stesso in pendenza di Patto mediante il c.d. "voto di lista" (la "Lista Congiunta C.d.A.") così composta:

Per tutta la durata del Patto, gli Azionisti si impegnano ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni Conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente e votare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Società ogniqualvolta sarà necessario provvedere al rinnovo dello stesso in pendenza di Patto mediante il c.d. "voto di lista" (la "Lista Congiunta C.S.") così composta:

nell'ipotesi in cui, nel rispetto delle modalità di nomina dei sindaci stabilite e disciplinate dalla legge, non venga presentata e votata una lista di minoranza, restando espressamente inteso che nel caso in cui gli Azionisti non addivengano ad una designazione congiunta entro 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della Lista Congiunta C.S. in tal caso il candidato sindaco effettivo sarà indicato su designazione della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.; e
(d) nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, qualsivoglia membro del Collegio Sindacale di CAREL dovesse cessare e/o decadere dalla propria carica senza necessità di nomina di un nuovo Collegio Sindacale mediante voto di lista, gli Azionisti, nell'esercizio delle proprie prerogative e nei limiti delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili, nonché delle Azioni Conferite, (i) faranno quanto in loro potere affinché (1) venga nominato un soggetto indicato dallo stesso Azionista che aveva originariamente designato il sindaco da sostituire, nel rispetto delle disposizioni che precedono e (2) il Consiglio di Amministrazione proponga alla prima assemblea utile della Società la conferma di tale sindaco nominato, nel rispetto delle disposizioni del Patto e dello Statuto; e (ii) si impegnano ad esprimere, nell'ambito dell'assemblea ordinaria della Società, il voto relativo alle Azioni Conferite in favore della nomina del sindaco nominato ut supra. Resta peraltro inteso che, qualora il sindaco da sostituire sia un sindaco effettivo, in attesa che si compiano gli adempimenti di cui al presente 5 paragrafo, gli Azionisti faranno quanto in loro potere affinché subentri il sindaco supplente nominato su designazione dell'Azionista che aveva designato il sindaco uscente ai sensi del Patto.
Qualora un Azionista intenda trasferire un numero di Azioni Conferite almeno pari al 3% del capitale sociale con diritto di voto della Società (il "Trasferimento di Azioni Conferite"), dovrà previamente informare l'altro Azionista e con un preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla data prevista per il Trasferimento di Azioni Conferite, indicando il numero delle Azioni Conferite oggetto di trasferimento, il corrispettivo, le modalità di pagamento e gli altri termini e condizioni del trasferimento medesimo, restando espressamente inteso tra gli Azionisti che ove non fosse possibile rispettare tale termine di 45 giorni ovvero non fosse possibile indicare i termini specifici del Trasferimento di Azioni Conferite (a causa delle modalità tecniche ed operative con cui dovrebbe avvenire il Trasferimento di Azioni Conferite o per qualsivoglia altra ragione), l'Azionista trasferente avrà comunque l'obbligo di agire in buona fede al fine di fornire all'altro Azionista ogni informazione disponibile in merito al Trasferimento di Azioni Conferite nei tempi e nei modi più opportuni.
Ferma restando la facoltà degli Azionisti di trasferire liberamente le Azioni Conferite, gli Azionisti si impegnano a consultarsi preventivamente, entro 15 giorni dalla notifica di cui al precedente paragrafo (ovvero entro ogni eventuale diverso termine che gli Azionisti definiranno in buona fede), al fine di discutere in buona fede il Trasferimento di Azioni Conferite, non comportando in ogni caso l'esito di tale consultazione alcun vincolo per gli stessi.
Il Patto - entrato in vigore alla data di sottoscrizione (i.e. 10 giugno 2018) e rimasto valido ed efficace fino al 3° (terzo) anniversario di tale data - si è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di tre anni e pertanto sino al 10 giugno 2024.

Alla scadenza, il Patto si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 anni ciascuno, salvo disdetta di uno degli Azionisti da comunicarsi all'altro Azionista entro e non oltre il 12° (dodicesimo) mese antecedente ciascuna scadenza.
Il Patto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, un Azionista cessi di essere azionista di CAREL.
In caso di cessazione del Patto, i diritti e gli obblighi degli Azionisti previsti dal Patto medesimo cesseranno salvo per i diritti maturati.
Per qualsiasi controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova.
Il Patto è stato depositato in data 14 giugno 2018 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Padova con numero di protocollo PRA/57759/2018/CPDAUTO. L'accordo modificativo del Patto sottoscritto tra gli Azionisti in data 20 marzo 2024 è stato depositato in pari data presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Padova con numero di protocollo PRA/40164/2024/CPDAUTO.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.carel.com.
21 marzo 2024
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