AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Servizi Italia

AGM Information Mar 28, 2024

4419_tar_2024-03-28_01c5d099-2ac8-4d82-9199-b8547b3edaf9.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Repertorio n. 82164 Raccolta n. 36665
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno duemilaventiquattro. Il giorno di mercoledì ventisette del mese di marzo ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alle ore dieci e minuti sette, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, inscritto nel ruolo del Distretto No-
tarile di Parma, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dott. Roberto Olivi, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 24 marzo 1961, domiciliato per
la carica presso la sede della Società di cui oltre (c.f. LVO RRT 61C24 H223D);--------------
comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che si è qui riu-
nito in questi luogo, giorno e ora il Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") della società:
- "Servizi Italia S.p.A.", con sede legale in Soragna (PR), frazione Castellina, via San Pietro
n. 59 B, capitale sociale euro 31.809.451,00, interamente versato, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese dell'Emilia: 08531760158 (R.E.A. PR-185104), partita i.v.a. n.
02144660343 ("Società"; "Società incorporante" o "SERVIZI ITALIA") ;-
per discutere e deliberare sul seguente argomento---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
«1. Approvazione della fusione per incorporazione Ekolav. Delibere inerenti e conseguenti;--
2. Varie ed eventuali.» .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto dott. Roberto Olivi ("Presidente"), sopra generalizzato, nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume la presidenza del Consiglio ai
sensi dell'articolo 16.4 dello statuto sociale ("Statuto") e dichiara - richiedendomi di darne

18

atto nel presente verbale ("Verbale") - che:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A) il Consiglio è stato convocato dal Presidente con avviso datato 18 marzo 2024 inoltrato ai
membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con le modalità indicate
all'articolo 16.3 dello Statuto;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti presso la sede di
svolgimento del Consiglio i Consiglieri Ilaria Eugeniani e Michele Magagna; -----------------------------
C) intervengono, mediante un sistema di audio-video conferenza ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 16.6 dello Statuto, i Consiglieri Benedetta Pinna, Antonio Aristide Mastrangelo,
Umberto Zuliani e Anna Maria Fellegara e i Sindaci effettivi Antonino Girelli, Elena Iotti e
Gianfranco Milanesi;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
il Presidente dichiara pertanto che il presente Consiglio è validamente costituito ed atto a de-
liberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto
dal Consiglio conferma della regolarità della costituzione degli organi sociali e dell'incarico
al notaio verbalizzante con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno .-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno
della presente adunanza «I. Approvazione della fusione per incorporazione Ekolav. Delibe-
re inerenti e conseguenti» e, dopo aver informato i presenti che l'articolo 17.2 dello Statuto
attribuisce al Consiglio di Amministrazione alcune competenze fra cui, in particolare, «la de-
libera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del codice civile», rende noto
che il consiglio di amministrazione della Società ha redatto e approvato in data 19 febbraio
2024 il progetto di fusione per incorporazione ("Progetto di fusione") in SERVIZI ITALIA di
"EKOLAV S.R.L.", società unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di "Servizi Italia S.p.A."), con sede legale in Lastra a Signa (FI), via Livornese n. 68, capitale
sociale euro 100.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscri-

zione al Registro Imprese di Firenze: 05682710487 (R.E.A. 566387) ("Società incorporanda"
o "EKOLAV" e, insieme a SERVIZI ITALIA, "Società partecipanti alla fusione") .- e
Il Presidente riferisce che, come consta dal Progetto di fusione, l'operazione di fusione si in-
quadra «nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato
dalla incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'obiettivo del perseguimento di maggiori sinergie
produttive - in considerazione delle prospettive commerciali e in un'ottica di armonizzazione
e ottimizzazione del servizio ai clienti - nonché del contenimento dei costi generali di struttu-
ra.».-
Il Presidente precisa che:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- non avrà luogo alcun aumento del capitale della Società incorporante in conseguenza della
fusione in quanto la Società incorporante detiene l'intero capitale della Società incorporanda;
trattandosi pertanto di operazione di fusione cui si applica la disciplina "semplificata" di cui
all'articolo 2505 cod. civ., non è stato determinato alcun rapporto di cambio né sarà necessa-
rio alcun conguaglio fra le Società partecipanti alla fusione; --
- la Società incorporante sarà retta dallo Statuto attualmente vigente che, per effetto della,
prospettata operazione di fusione, non subirà alcuna variazione; ------
- nessuna delle Società partecipanti alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali né a
procedure di liquidazione;-
- non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2501-bis cod. civ. non avendo la
Società incorporante contratto debiti per acquisire la partecipazione nella Società incorporan-
da.
Il Presidente inoltre rende noto che :-
1) iscrizione del Progetto di fusione : --
- il Progetto di fusione per incorporazione di EKOLAV in SERVIZI ITALIA è stato iscritto
in data 22 febbraio 2024 presso il Registro delle Imprese dell'Emilia (con riguardo a SERVI-

ZI ITALIA) e presso il Registro delle Imprese di Firenze (con riguardo a EKOLAV); detto
documento si allega al Verbale sotto la lettera "A";--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- è decorso il termine di 30 (trenta) giorni previsto dall'articolo 2501-ter, comma 4, cod. civ.
tra l'iscrizione del Progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e la data fissata per la
decisione di approvazione del Progetto di fusione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) effetti giuridici della fusione:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., gli effetti giuridici della fusione decorreramo dalla data
in cui risulterà eseguita l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese prescrite
dall'art. 2504, comma 2, cod. civ. oppure dalla data, anche successiva, che sarà indicata
nell'atto di fusione;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) effetti contabili e fiscali della fusione:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'art. 172 del TUIR, le operazioni del-
la Società incorporanda verranno imputate al bilancio della Società incorporante, anche ai fini
contabili e fiscali, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si
produrrà l'efficacia giuridica della fusione;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) trattamento riservato a soci o amministratori:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci e per i possessori
di titoli diversi dalle azioni né vantaggi riservati agli amministratori delle Società partecipanti
alla fusione; ---------------------
5) situazione patrimoniale:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- trattandosi di fusione cd. "semplificata" ai sensi dell'art. 2505-bis cod. civ., non è stata re-
datta la situazione patrimoniale di SERVIZI ITALIA di cui all'art. 2501-quater cod. civ.;----
6) relazione dell'organo amministrativo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- trattandosi di fusione cd. "semplificata" ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., non è richiesta la
relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies cod. civ .;-----------

7) relazione degli esperti:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- trattandosi di fusione cd. "semplificata" ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., non è richiesta la
relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501-sexies
COd. CIV.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) deposito di atti: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- è decorso il termine di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'articolo 2501-septies cod. civ. relativo
al deposito presso la sede della Società, avvenuto in data 19 febbraio 2024, del Progetto di
fusione e dei Bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società partecipanti alla fusione : -- ---------
9) modifiche agli elementi dell'attivo e del passivo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ai sensi dell'articolo 2501-quinquies, comma 3, cod. civ., l'organo amministrativo della So-
cietà non ha segnalato modifiche rilevanti agli elementi dell'attivo e del passivo intervenute
dopo il deposito del Progetto di fusione presso la sede legale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente, infine, trattandosi di fusione ove la Società incorporante è società emittente di
azioni quotate presso Borsa Italiana, dà atto che:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(i) il Progetto di fusione di SERVIZI ITALIA è stato messo a disposizione del pubblico e tra-
smesso a "Euronext Star Milano" con le modalità e i termini previsti dagli articoli del Rego-
lamento Emittenti indicati all'articolo 8 (otto) dell'allegato Progetto di fusione;-
(ii) trattandosi di operazione di fusione tra emittente quotata (SERVIZI ITALIA) e società da
essa interamente controllata (EKOLAV) resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Docu-
mento Informativo ai sensi del predetto Regolamento Emittenti;-
(iii) non è pervenuta alla Società alcuna richiesta da parte dei Soci di sottoposizione
dell'approvazione del Progetto di fusione da parte dell'assemblea dei soci di SERVIZI ITA- 15/07/2
LIA ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., con conseguente legittimazione del Consiglio di Ammi- 19151
nistrazione a procedere alla deliberazione sulla fusione ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. e
dell'art. 17 dello Statuto della Società .-

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione: nessuno domanda di verbalizzare
alcunché. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente del Consiglio pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A., udita la relazione e la proposta del
Presidente, subordinatamente all'adozione da parte della Società incorporanda di conformi
deliberazioni,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) di dare atto che sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501-ter cod. civ. e 2501-septies
COd. Civ.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) di approvare il Progetto di fusione per incorporazione di EKOLAV in SERVIZI ITALIA
quale consta dal documento come sopra allegato sub. "A" al Verbale;-----------------------------
3) di stabilire che:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla da-
ta in cui risulterà eseguita l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese prescritte
dall'art. 2504, comma 2, cod. civ. oppure dalla data, anche successiva, che sarà indicata
nell'atto di fusione; -------
- ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'art. 172 del TUIR, le operazioni
della Società incorporanda verranno imputate al bilancio della Società incorporante, anche
ai fini contabili e fiscali, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del
quale si produrrà l'efficacia giuridica della fusione; -----------------
- non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci né vantaggi ri-
servati agli amministratori delle Società partecipanti alla fusione;----
4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione in via tra loro disgiunta (o, in caso di loro assenza o impedi-

mento, agli altri Consiglieri in via tra loro disgiunta) tutte le facoltà occorrenti per dare ese-
cuzione alla deliberata fusione e, in particolare, per stipulare il relativo atto di fusione, per
realizzare ogni voltura e trasferimento di intestazione di attività anche immobiliari, nonché
per provvedere in genere a tutto quanto necessario per la completa attuazione della presente
deliberazione con qualsiasi potere a tal fine necessario; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto deliberato;---
6) di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, con facoltà
di delega, di apportare al Verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e
che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità." -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
proposta dal Presidente del Consiglio, viene messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e
controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto
e, infine, nel suo complesso .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente a questo punto, alle ore dieci e minuti diciassette, dichiara terminata la trattazio-
ne del primo punto all'ordine del giorno verbalizzata per atto pubblico e dispone che il suc-
cessivo punto all'ordine del giorno venga verbalizzato con separato verbale in forza di scrittu-
ra privata .- --
Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione come sopra allegata al Verbale,
Allegati :---
"A": Progetto di fusione .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da per-
sona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo ap-
prova e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti venti circa; consta il presente atto 150 And 1
di sette fogli per sei facciate e fino a questo punto della settima pagina. ---------------------------- 151
F.to: Roberto Olivi .- --

11
F.to: Carlo Maria Canali.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
EMARKET
SDIR
CERTIFIED

ALLEGATO ..................................................................................................................................................................... ..Al .............................................................................................................................................................................. N . E AL N. 36665. DI RACC.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' INTERAMENTE CONTROLLATA EKOLAV S.R.L. A SOCIO UNICO NELLA SOCIETA" CONTROLLANTE SERVIZUTALIA S.P.A.

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

Approvato dagli Organi Amministrativi di Ekolav S.r.l. in data 19 febbraio 2024 e

di Servizi Italia S.p.A. In data 19 febbraio 2024

SERVIZI ITALIA S.P.A.

Sede legale Soragna (PR) - Via San Pietro n. 59/b - frazione Castellina Codice fiscale 08531760158 Partita IVA 02144660343

Capitale sociale dell'oerato, sottoscritto e versato Euro 31.809.451 Iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n. 08531760158 R.E.A. 185104

EKOLAV 5.R.L. a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi Italia S.p.A. Sede legale Lastra a Signa (FI) - Via Livornese n. 68 Codice fiscale e Partita IVA 05682710487 Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 100.000 Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze 05682710487 REA 566387

Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della società Servizi Italia S.p.A. con sede legale in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/b (fraz. Castellina), numero codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle imprese di Parma 08531760158 (di seguito "Servizi Italia S.p.A.") e l'Amministratore Unico di Ekolav S.r.i. con sede legale in Lastra a Signa (FI) - Via Livornese n. 68 numero codice fiscale e lscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 05682710487 (di seguito "Ekolav"), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fusione").

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempia l'ipotesi di fusione per Incorporazione della società controllata in misura totalitaria Ekolav S.r.) nella società controllante Servizi Italia S.p.A. {la "Fusione"}.

SI sottolinea che nel presente Progetto di Fusione:

  • con il termine "incorporante" si intenderà definire la società Servizi Italia S.p.A. che risulterà l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione della Fusione;

con il termine "Incorporanda" o "incorporata" si intenderà definire la società Ekolav Sr.I. che, per effetto della Fusione, verrà incorporata, cessando di esistere.

1) Società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, primo comma. n. 1)

(A) - Società incorporante: Servizi Italia S.p.A., avente la propria sede legale in Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/b -fraz. Castellina-, capitale sociale dellberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 31.809.451.00, suddiviso in numero 31.809.451 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00. ciascuna. Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 08531760158, Partita IVA 02144660343, REA 185104.

Le azioni di Servizi Italia S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate all'Euronext STAR Milano - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Detta società continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale,

(B) - Società incorporando; Ekolav S.r.l. avente la propria sede legale in Lastra a Signa (FI) -Via Livornese n. 68, capitale sociale pari ad Euro 100.000 Interamente versato. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05682710487, REA 566387, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Servizi italia S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Detta società verrà fusa per Incorporazione nella società controllante Servizi Italia S.p.A., trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2) Atto costitutivo e Statuto della società incorporante (art. 2501-ter, primo comma. n.2)

In conseguenza della Fusione, lo statuto sociale vigente della società incorporante, ivi compreso l'oggetto sociale, non subirà modificazioni.

li testo dello statuto sociale dell'incorporante Servizi Italia S.p.A. viene allegato al presente Progetto di Fusione (Allegato A).

3.1 Procedimento semplificato

Ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del Codice Civile, considerato che l'incorporazi Servizi Italia S.p.A. detiene una partecipazione pari al 100% del capitale so dell'incorporanda Ekolav S.r.l., verrà adottata la procedura semplificata ivi contemplat che prevede:

3

l'esclusione della necessità di predisporre la relazioni degli organi amministrativi (D) delle società partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501-quinquies dei Codice Civile:

l'esclusione della necessità di predisporre la relazione degli esperti in merito alla (11) congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile;

che il progetto di fusione debba essere redatto in forma semplificata rispetto a (iii) quanto previsto dall'art. 2501-ter del Codice Civile, tenuto conto del fatto che non si procede ad alcun concambio di azioni e/o quote ad esito della Fusione. Infatti, dato il rapporto che alla stipula dell'atto di Fusione intercorrerà tra le società coinvolte nell'operazione, che verrà mantenuto fino all'esaurimento della procedura di Fusione, da un punto di vista patrimoniale, i soci della società risultante dall'incorporazione vengono a trovarsi in una situazione sostanzialmente analoga a quella in cui si trovavano precedentemente alla Incorporazione medesima. Per le stesse ragioni, non è previsto alcun conguaglio in denaro;

conseguentemente che non è necessario stabilire: (iv)

· Il rapporto di cambio fra le quote della società incorporanda e le azioni rappresentative dei capitale sociale della incorporante, nonché l'eventuale concambio in denaro (di cui all'art. 2501-ter, primo comma; n. 3, del Codice Civile);

le modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante ai soci della società Incorporanda (di cui all'art. 2501-ter, primo comma; n. 4, del Codice Civile); . . .

la data a partire dalla quale dette azioni della società incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 5, del Codice Civile):

provvedendo l'incorporante, con l'efficacia della Fusione, ad annullare la quota del valore nominate di Euro 100.000 della incorporanda di cui è titolare.

(v)

Con riferimento alla società incorporante Servizi Italia S.p.A., la Fusione sarà decisa, secondo quanto consentito dall'art. 17.2 (a) dello statuto sociale della stessa, dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del presente Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Parma che la decisione in prdine alla Fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria della società a norma dell'art. 2502, primo comma, del Codice Civile.

Inoltre, non si procederà alla redazione della situazione patrimoniale delle società ex art. 2501-quater del Codice Civile. in applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 2505 bis del Codice Civile secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio notarlle di Milano con la massima 180 del 9 luglio 2019.

3.2 Fusione a seguito di acaulsizione con indebitamento

Si dà atto che la Fusione non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile, non avendo contratto la incorporante alcun debito rispetto al quale il patrimonio della incorporanda sia stato assunto quale garanzla generica o fonte di rimborso.

4) Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della Fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 6)

Al sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile gli effetti giuridici della Fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Clvile, ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Chile, a decorrere dalla Data di Efficacia subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società Incorporata, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata, annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione detenuta nella incorporanda. Il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

Ai sensi rispettivamente dell'art. 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile e dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (come modificato dal D.igs. 344/2003), le operazioni compiute dalla società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante e gli effetti fiscali e contabili della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione. A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della società incorporanda e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

5) "Trattamento riservato a particolari categorie di nossassoni di titoli diversi dalle azioni fart. 2501-ter. orimo.comma. n.7)

Non esistono categorie particolari di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni pr quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete 6) l'amministrazione della società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. B)

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare in favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Motivazioni dell'operazione di Fuslone 7)

il presente Progetto di Fusione – e più in generale l'operazione di Fusione – si Inquadra nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Incorporante Servizi Italia S.p.A. con l'oblettivo del perseguimento di maggiori sinergie produttive - in considerazione delle prospettive commerciali e in un'ottica di armonizzazione e ottimizzazione del servizio al clienti - nonché del contenimento dei costi generali di struttura.

Ulteriori informazioni 8) -

La Fusione non costituisce una operazione di concentrazione suscettibile di essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto interviene tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust, essendo Servizi Italia S.p.A. unico socio della società incorporanda.

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma e nel Registro dell'e Imprese di Firenze, nonché depositato in copia presso la sede di clascuna delle società partecipanti alla Fusione, unitamente agli altri documenti previsti.

Inoltre il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente. Trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società da esso linteramente controllata resta escluso l'obblicazione del Documento Informativo ai sensi dell'art. 70 comma 6 e dell'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, Integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dell'incorporante qui allegato, nei limiti di cui all'art. 2502, secondo comma, del Codice Civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di Fusione nei Registro delle Imprese, ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo alla società incorporante.

Allegato (A): Statuto della incorporante

Castellina di Soragna, 19 febbraio 2024

Servizi Italia 5,p.A.

Ekolav S.r.l.

Per ji Sonsiglio di Amministrazione

sidenty

L'Amminjstratore Upigo thi Antoglio Cilenti

14 012

Archivio ufficiale delle C C.I.A.A

ALLEGATO A

Statuto

CAPO I

(Denominazione - Durata - Scopo Sociale - Sede Legale)

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Servizi Italia S.p.A.".

Articolo 2

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto; 2.1

la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione (a) di centrali di sterilizzazione, unità operative di alta disinfezione e implanti di lavanderia ad uso sanitario e civile, compresa l'attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione, alta disinfezione e simili; nonché la progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione, alta disinfezione e logistica di dispositivi riutilizzabill e/o monouso e dispositivi medici riutilizzabili e/o monouso in ambito sanitario e socio assistenziale pubblico e privato;

(b) individuale ed indumenti da lavoro; (i) di sterilizzazione di blancheria, indumenti da lavoro (îndusi dispositivi di protezione individuale), strumentario chirurgico ed attrezzature sanitarie (inclusi dispositivi medici in genere) per conto di strutture pubbliche (ospedali, Comuni ecc.) e private, ad uso sanitario e chvile, compresa l'attività riferita al settore alberghiero, ivi compreso il ritiro e la riconsegna della biancheria, della materasseria, degli indumenti da lavoro (inclusi i dispositivi di protezione individuale), la gestione e l'organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, con facoltà di avvalersi per l'espletamento dei servizi anche di lavanderia di terzi, (iii) compresa, inoltre, la eventuale fornitura di biancherla e di materasseria, di Indumenti da lavoro (Inclusi i dispositivi di protezione individuale), di ferri chirurgici ed In generale dello strumentario chirurgico in noleggio e dei dispositivi medici (iv) nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per utilizzo sanitario; (v) di attività di ausiliariato;

sviluppo, produzione e fornitura commercializzazione di articoli e dispositivi sanitari in genere, (c) dispositivi medici costituiti da set sterili per sala operatoria, composti da teleria e camici riutilizzabili In cotone o altre fibre; sterilizzazione di set sterili per la sala operatoria composti da teleria e camici riutilizzabili in cotone o altre fibre; alta disinfezione endoscopi, sterilizzazione set sterill per sala operatoria

composti da strumentario chirurgico riutilizzabile e accessori, con o senza attività di noleggio del medesimi; ritiro prodotti da sterilizzare e riconsegna dei prodotti sterili ai centri di utilizzo;

(d) acquisizione, Intermediazione, vendita, produzione e sviluppo di dispositivi medici, con la possibilità di offrire e fornire servizi di supporto tecnico per la gestione delle forniture aventi ad oggetto dispositivi medicali;

l'attività di autotrasporto di cose, anche rifluti di qualsiasi genere, per conto terzi; Il servizio di (e) magazzinaggio per terzi, privati ed Enti pubblici, presso depositi propri e di terzi;

(D) trasporti interni ospedalieri;

(g) disinfestazione e sanificazione locali, attrezzature e arredi;

(h) gestione dei servizi economali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere;

(i)

la termodistruzione di rifiuti, la gestione e la manutenzione di impianti termici; (1)

installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature per lavaggio, disinfezione e (k) sterilizzazione di apparecchiature elettromedicali; produzione, riparazione e manutenzione di dispositivi medici e apparecchiature diagnostiche, chirurgiche ed elettromedica]];

(l) fornitura "chiavi in mano", global service, project financing, partenariato per la gestione di strutture sanitarie pubbliche e private (inclusa la fornitura per aree critiche sanitarie, tra cui sale operatorie).

2.2 La società potrà inottre partecipare ad associazioni temporanee di imprese previste dalla legge per pubbliche forniture e per i pubblici servizi, e/o al capitale di società, incluse le cooperative sociali di cul alla 8/11/1991 n. 381, nonché al finanziamento e allo sviluppo delle attività di tall cooperative; potra pitra sitte parteclpare a consorzi anche con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile. La società potrà esercitare la propria attività in territorio nazionale, sia di ambito comunitario che extracomunitario, con la possibilità di istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità Jocal comunque denominate.

g

2.3 mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.IF. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385). E' altresi esclusa, In maniera tessativa, qualsiasi attività che sla riservata agli iscritti in albi professionali.

2.4 e immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nel proprio interesse.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Articolo 4

Sade

La sede della Società è in Castellina di Soragna (Parma). 4.1

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, 4.2 agenzie o unità locali comunque denominate.

Articolo 5

Domicillo dei Soci

  • li domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dall'ultima 5.1 annotazione sul libro soci.
  • La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto. 5,2

CAPO II

(Capitale Sociale - Azioni)

Articolo 6

Capitale Sociale

  • di Euro 31.809.451,00 (trentuno millioni ottocentonovemila 6.1 ll capitale sociale è sociale è è quattrocentocinquantuno/00) suddiviso in n. 31.809.451,00 (trentuno milioni ottocentonovemila quattrocentocinquantuno/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.
  • Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo.

ivio isticiale delle C.C.I.A.A

6.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

in caso di aumento a pagamento con conferimento in denaro del capitale sociale, il diritto di opzione può 64 essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, del codice civile anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) ed a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale.

Articolo 7

Finanziamento dei Soci alla Società

7.1 Società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e secondo i termini di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 8

Azioni e Strumenti Finanziari

  • 1 e azioni sono nominative, indivisibili e fiberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto, 8.1
  • 8.2 Oltre alle azioni ordinarie la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi, La Società può emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del codice civile.
  • 8.3 Socletà può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.
  • 8.4 L'emissione di strumenti finanziari è disposta con dell'Assemblea straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.
  • E escluso II rilascio dei certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione 8.5 obbligatoria delle azioni ordinarie, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Le azioni ordinarie della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata prevista nel D. Les. N. 58 del 24 febbrajo 1998.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 244 seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo almaggi assoluta dei suoi componenti.

11

Articolo 10

Rappen

  • 10.1 Al soci spetta il diritto di recesso nel casi in cui è inderogabilmente previsto dalla legge.
  • 10.2 Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.
  • 10.3 Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

  • 11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue dellberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
  • 11.2 L'Assemblea, sia ordinaria, della società è convocata, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione, anche In luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internett'della società nonché con le modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113 ter, comma 3, D.lgs. 58/1998.
  • 11.3 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di legge per l'esercizio di tale facoltà. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno II ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.
  • 11.4 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richledere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie gia all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, a segulto della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare al sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter , primo comma, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

l soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo amministrativo metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, mettendola a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dal regolamenti della Consob vigenti In materja.

  • 11.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati II giorno, l'ora e li luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per le eventuali adunanze successive alla prima qualora le precedenti andassero deserte.
  • 11.6 Al sensi dell'articolo 135 undecies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Società non designa un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto per la partecipazione all'Assemblea.

Articalo 12

Costituzione dell'Assemblea

  • 12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.
  • 12.2 La nomina del membri del Consiglio di Amministrazione e del membri dei Collegio Sindacale viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 20.

Articolo 13

Diritto di Intervento in Assemblea

  • 13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea i soggetti ai diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati in conformità alle proprie scribure contabili.
  • 13.2 Ogni soggetto al quale compete il diritto di voto che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può fan rappresentare in Assemblea da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto dispost dalla legge. La delega può essere conferita anche in via elettronica o con documento informatio sottoscritto in forma elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente. La delega, salvo diverse prescrizioni normative, può essere notificata alla Società anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, con facoltà di utilizzare il modulo di delega predisposto dalla Società, direttamente scaricabile dal sito internet della stessa.

Articolo 14 Presidenza dell'Assemblea

  • 14.1 L'Assemblea è presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato, è, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dirige i lavori Assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione del presenti, regola il suo svolgimento (compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti) ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un segretario, che può anche non essere azionista.
  • 14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

CAPO N AMMINISTRAZIONE Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

  • 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, anche non soci, compreso il Presidente. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero tre se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di Indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili. Fermo quanto sopra previsto con riguardo al numero minimo di candidati in possesso del requisiti di indipendenza, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione – o la maggiore quota richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente ~ deve essere costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equillibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
  • 15.2 L'Assemblea determina il numero del membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo; in tale ipotesi, l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto del criterio inerente l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

15.3 le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità proviste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dal soggetti a clò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i regulisti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo - o alla maggiore quota richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente - del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale al sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribulbill a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di Ineleggibilità,

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (I) le dichlarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato al sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (lii) le Informazioni relative sia all'identifà dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale d partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di clascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricope in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potta prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza (lesservanza delle

All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenino di voti con i seguenti criteri:

disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

b)

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di a) presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); e

dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto Il candidato più anziano di età. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di Indipendenza previsti dàlle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.

Qualora all'estto del procedimento di cul sopra il Consiglio di Amministrazione non sia composto per almeno un terzo da amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore), o in ogni caso non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa ilsta e secondo l'ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri il rispetto del criterio inerente l'equillorio tra i generi previsto dall'articolo 15.1. Nel caso in cui l'applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con delliberazione assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dal soci in possesso della maggiore parteclpazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del criterio inerente l'equillibrio tra i generi previsto dall'articolo 15.1.

15.4 L'amministratore in possesso dei requisti di indipendenza previsti dalle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne

inmediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se if requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richlesto dalle vigenti disposizioni di legge.

15.5 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione al sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell' amministratore / degli amministratori cessato/i, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti indipendenti previsto dalla disciplina di volta vigente e di componenti appartenenti al genere meno rappresentato nel rispetto dell'articolo 15.1. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione al sensi dell'art. 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e di amministratori indipendenti.

  • Qualora l'assemblea debba provvedere al sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per 15.6 l'Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, l'assemblea dell'bera con le maggioranze di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dai presente articolo 15, rispettando ove possibile i principi previsti dal precedente articolo 15.5 e il principio di rappresentanza della minoranza.
  • 15.7 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsfasi causa o ragione, si intende dimissionario il'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza induglo dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
  • Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò 15.8 esonerati dall'Assemblea.

Articolo 16

Convocazione del Consiglio di Amministrazione e sue Deliberazioni

  • 16.1 diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in altro paese dell'Unione Europea tutte le volte che i Presidente, o il Vice Presidente se nominato, lo gludichi necessario o quando ne sia fatta rightesta da almeno quattro dei suoi componenti.
  • 16.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale, ove individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili d di legge.
  • 16.3 La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene fatta almeno 3 (tre) giorni prio della riunione e, nel casì di urgenza, almeno 1 (un) giorno prìma di tale adunanza con, telegramma, telefax co messaggio di posta elettronica da spedirsi ai consiglieri ed al sindaci effettivi. In i caso, anche se

17

formalità di cui sopra non saranno osservate, il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi siano presenti.

  • 16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono considerate valide qualora la maggioranza del consiglieri in carica sia presente. In assenza del Presidente o del Vicepresidente, o quando vi siano particolari ragioni, la riunione sarà presieduta dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Le dell'oerazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  • 16.5 Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.
  • 16.6 E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verficandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano II Presidente e il segretario

Articolo 17

Poteri, Funzioni e Compensi del Consiglio di Amministrazione

  • 17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
  • 17.2 Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
    • (a) la dellibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;

(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(c) la riduzione del capitale sociale in caso di-recesso del socio, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile;

  • (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
  • (è) l'indicazione di quali tra gliAmministratori hanno la rappresentanza della Società;

(f) Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

(g) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

  • Il Consiglio di Amministrazione deve vigliare affinché il dirigente preposto alla redazione del documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti al sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
  • 17.3 L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di

attribuzione di azioni, con le modalità, nel limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile.

  • Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrate 174 in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta Inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rillevo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ove esistente.
  • 17.5 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone le facoltà e la remunerazione. Non sono tuttavia delegabill, ai sensi del presente articolo e senza limitazioni del poteri del Comitato Esecutivo previsto al successivo articolo 17.6, il potere di nomina, di revoca e comunque di cessazione del rapporto con gli Institori generali di cui all'articolo 183.
  • 17.6 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può costituire un Comitato Esecutivo, composto da membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente stesso. Il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
  • li Comitato Esecutivo tramite il suo Presidente e gli Amministratori Delegati, se nominati, rendono 1777 periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione, al sensi di legge, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite,
  • 17.8 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero del membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentate.
  • 17.9 Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
  • 17.10 Agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'Assemblea in termini complessivi al sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, all'atto della noni compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commi raggiungimento di determinati obiettivi.
  • 17.11 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal "Consiglio, Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito della determinazione compio effettuata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.10.

Articolo 18

Rappresentanza della Società e Firma

  • 18.1 La legale rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria od Amministrativa e ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente più anziano (qualora siano stati nominati due Vice Presidenti) nonché agli amministratori ed ai procuratori a cui II Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega.
  • 18.2 Fermì i limiti di cul all'articolo 17.2, l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni e del propri poteri, compreso l'uso della firma sociale; ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione. La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata.
  • 18.3 , L'organo amministrativo può nominare, revocare e/o comunque determinare la cessazione del rapporto con institori, direttori generali, procuratori ad negozia e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, scegliendoli tra dipendenti della Società o tra terzi.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidenti

  • 19.1 Ove l'Assemblea dei soci non abbia già provveduto, Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente. Può anche nominare fino a due Vice Presidenti.
  • 19.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano ovvero, in caso di assenza o di impedimento dall'altro Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
  • 19:3 L'esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti di terzi, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni e sono rieleggibili. Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale; in ogni caso, la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

  • 20.2 Ferme restando le situazioni di Incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componenti dell'organo di controllo in cinque società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo l limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
  • 20.3 Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. ·
  • 20.4 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui al seguenti commi ed, in ogni caso, in conformità alla normativa di volta in volta vigente.
  • 20.5 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni; una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Clascuna sezione delle liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile, e in ogni caso deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente; I candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via).

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno Il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

Ogni azionista, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale al sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato puĝ presentarsi in una sola lista a pena di Ineleggibilità.

Fermo Il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate devono essere der presso la sede della Società, anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identif di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Asser in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Unitamente a clascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari auto

21

EMARKE

vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di clascun candidato con l'Indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (ili) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dal punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una tichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o plù soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

dalla seconda lista che ha ottenuto In Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della Ilsta, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme al criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito del candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi all'Interno del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di parità, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo al voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima

lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà assicurando, ove possibile, la presenza tra i membri effettivi del Collegio Sindacale di un sindaco appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto di

22

20,6

quanto previsto dall'articolo 20.1. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale criterio di composizione.

L'Assemblea, chiamata a reintegrare II Collegio Sindacale provvederà ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1.

  • 20.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
  • 20.8 Nel caso In cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 20.1.
  • Le rlunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto 20.9 delle modalità di cui all'articolo 16.6 del presente statuto.

Articolo 21

Controllo legale e revisione legale dei conti

21.1 Il controllo legale e la revisione legale del conti sono esercitate, al sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 22

Esercizi sociali

  • 22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  • 22.2 Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo da una relazione sull'andamento della gestione sociale in conformità alle prescrizioni di legge. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione debitamente autorizzata

Articolo 23

Blancio ed utili

  • 23.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno II 5% per la riserva legale, nel limita di legge devono essere destinati secondo la dell'erazione dell'Assemblea.
  • 23.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei mod forme di legge.

Articolo 24

Redazione del documenti contabili societari

EMARKET SDIR 18/ certifie

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.

Il soggetto preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.

24.2 Il dirigente preposto esercita I poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 25

Dividendi

25.1 I dividendi non riscossi entro li quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esiglibili sono prescritti a favore della Società.

CAPO VII

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 26

Procedure applicabili ed esclusione

26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

26.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito appiicativo delle operazioni urgenti nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

CAPO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Scioglimento e Liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

CAPO IX

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Articolo 28

Legge applicabile

28.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

24

ll sottoscritto Dot. Paolo Guerrera, Dottore Commercialista la Cencre al C. 1232, nelo e Genova (113/01/06) dolonia de la province e dichierazione personale posto de programo ll somsonto Doc. Paolo Gibilito Collinito Collinia del R. L. 45.5200 in caso di falsa o mentene distincita enelogico e che be effetturing con estib consepevelle delle responsibilia pentri proviso on a 1. Po colo Diro no Pierra Parte scansione dell'originale enalogico e che ha effettuato con estio positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.